SCAMBI INTRACOMUNITARI IL SISTEMA INTRASTAT

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1 SCAMBI INTRACOMUNITARI IL SISTEMA INTRASTAT Dal 1 gennaio 1993, con l apertura del Mercato Unico Europeo sono state eliminate le barriere fisiche tra i 12 Stati membri della CEE: Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Lussemburgo, Olanda, Portogallo, Italia, Spagna e dal 1/1/95 anche Austria, Finlandia e Svezia. Con l entrata in vigore del Trattato di Maastricht, si è entrati in una fase transitoria, la cui durata era prevista in quattro anni, poi prorogata, che ha comportato l abolizione delle vecchie formalità doganali di controllo sulle transazioni intracomunitarie. Il nuovo Regime prevede, a carico degli operatori, adempimenti di tipo statistico e fiscale. Relativamente alle informazioni di tipo statistico, devono essere rispettate le disposizioni previste nel Regolamento CEE del Consiglio n del 16/11/1991, dal Regolamento CEE della Commissione n del 22/10/1992 e successive modifiche. Per quelle di tipo fiscale occorre invece fare riferimento al Regolamento CEE del Consiglio n. 218 del 21/01/1992. Appare opportuno ricordare in proposito che, a differenza di quanto previsto per le Direttive, i Regolamenti comunitari entrano in vigore con la semplice pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea senza necessità di ulteriori norme di recepimento da parte degli Stati membri. Il Regolamento Cee del 7/11/91 n ha di fatto introdotto le regole, per l elaborazione delle statistiche degli scambi intracomunitari, che dovranno essere obbligatoriamente rispettate durante il periodo di transizione da parte di tutti gli operatori. E stato creato un sistema di raccolta permanente dei dati, denominato Intrastat, il cui oggetto di rilevazione è rappresentato dalle merci circolanti da uno Stato membro all altro, finalizzato al rispetto di una duplice esigenza: 1) eliminare le frontiere fisiche tra gli Stati membri contribuendo così al completamento del mercato interno comunitario. 2) Non perdere preziose informazioni relativamente agli scambi intracomunitari, sia a livello statistico che a livello fiscale. In particolare si è stabilito che costituiscono oggetto delle statistiche: Le merci comunitarie, quelle cioè prodotte nel territorio doganale della Comunità. 1

2 Le merci extracomunitarie che sono state immesse in libera pratica in uno Stato membro della Comunità. E fatto obbligo di fornire le informazioni richieste dal sistema Intrastat a tutte le persone fisiche o giuridiche, in possesso di una partita iva, che effettuano scambi di beni tra gli Stati membri, con la esclusione dei privati. E previsto inoltre che i soggetti obbligati possano fornire le informazioni richieste dal sistema Intrastat avvalendosi di soggetti appositamente delegati, residenti in uno Stato membro, senza peraltro perdere la responsabilità sui dati forniti da questi ultimi per loro conto. Gli Stati membri potevano inoltre optare per l istituzione di un unica dichiarazione, contenente contemporaneamente i dati ai fini statistici e fiscali, da compilarsi sempre da parte dei soggetti obbligati, oppure predisporre due distinti modelli: uno per i dati fiscali ed uno per quelli statistici. Gli Stati membri devono conservare i dati ottenuti dalle dichiarazioni periodiche formulate dagli operatori, sia quelle a rilevanza statistica che quelle di tipo fiscale, per almeno 2 anni decorrenti dalla fine dell anno civile che ha costituito il periodo di riferimento delle dichiarazioni. I contribuenti sono invece tenuti a conservare le dichiarazioni per almeno 5 anni. Tutte le merci oggetto di interscambio in ambito Unione Europea sono state classificate utilizzando codici numerici (definiti tecnicamente nomenclature combiante ), che devono essere obbligatoriamente riportati sui modelli intrastat. I Legislatori dei vari Stati appartenenti alla Comunità possono, laddove lo ritengano opportuno, prevedere, per alcune merci per le quali è espressamente concessa tale facoltà, l indicazione di una serie di informazioni supplementari relative alle merci stesse. Tutte le informazioni acquisite da parte degli Stati membri dovranno poi essere trasmesse alla Commissione delle Comunità attraverso dei rendiconti periodici. Al fine di semplificare questo onere a carico dei Paesi comunitari sono stati previsti, dalla Comunità stessa, dei limiti, espressi in valore degli scambi effettuati, entro i quali l obbligo di fornire informazioni di tipo statistico viene sospeso. Il Regolamento Cee n del 11/12/1992 ha predisposto dei modelli standard per i formulari statistici ma ha al contempo conferito agli Stati membri la facoltà di predisporre supporti differenti rispetto a quelli sopra menzionati, con la sola condizione di informare la Commissione Cee relativamente al modello che si intende adottare. 2

3 Con il Regolamento CEE del 22/10/92 n si è provveduto a precisare, a pochi giorni dell entrata in vigore del regime transitorio, il campo di applicazione del sistema Intrastat con particolare riguardo: alle merci da inserire nei modelli ed a quelle da escludere al momento in cui l operatore intracomunitario è tenuto a fornire le informazioni agli obblighi del soggetto terzo delegato alle modalità di dichiarazione Il Regolamento n. 3046/92 disciplina in particolare: le informazioni necessarie alla identificazione degli operatori intracomunitari i criteri di determinazione del valore statistico la distinzione delle transazioni per natura la definizione delle condizioni di consegna la classificazione delle forme di trasporto l elenco delle merci escluse dalle rilevazioni Intrastat Il Regolamento n. 218/92 concernente la cooperazione amministrativa tra gli Stati membri della Comunità nel settore dell Iva è stato emanato con il chiaro intento di eliminare le frontiere interne in modo da assicurare la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali. L eliminazione dei controlli alle frontiere interne doveva realizzarsi tenendo ben presente il rischio di frodi ed il rischio di distorsioni dalla concorrenza che si sarebbero potute generare. Inoltre si doveva predisporre un sistema di controllo che non comportasse uno sproporzionato aumento dei costi a carico delle Amministrazioni competenti, pur mettendo a disposizione delle stesse tutti gli strumenti necessari per eseguire le necessarie verifiche. Il Legislatore comunitario ha stabilito che le informazioni raccolte debbano essere fornite esclusivamente a persone autorizzate e debbano essere utilizzate ai soli fini fiscali o a sostegno di eventuali azioni giudiziarie. Il Regolamento citato ha inoltre previsto i termini e le condizioni in forza delle quali le autorità amministrative degli Stati membri, cooperano con quelle degli altri Stati allo scopo di garantire l osservanza delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto. L autorità di uno Stato membro può richiedere in qualsiasi momento ad un altro Stato membro le seguenti informazioni: i numeri identificativi degli operatori soggetti passivi di imposta 3

4 il valore totale di tutte le forniture intracomunitarie di beni, effettuate dalla Società cui risulta assegnato tale codice. Esistono però alcune condizioni per gli scambi di informazioni quali ad esempio: Il numero ed il tipo di richieste di informazioni che si possono richiedere Le richieste non devono imporre oneri amministrativi eccessivi a carico dello Stato interpellato. La richiesta può avvenire solo se lo Stato richiedente è in grado di fornire un assistenza analoga alla autorità di un altro Stato membro. Le informazioni richieste devono presentare le seguenti caratteristiche: In qualsiasi forma esse vengano comunicate sono comunque riservate e coperte da segreto. Devono essere accessibili solo alle persone direttamente interessate ai fini di un corretto accertamento fiscale. Le suddette informazioni sono utilizzabili in caso di procedimenti giudiziari o amministrativi che comportano eventuali applicazioni di sanzioni. E stato infine istituito un controllo permanente sul funzionamento del sistema degli scambi intracomunitari, attraverso la comunicazione obbligatoria, da parte degli Stati membri, alla Commissione istituita a livello centrale comunitario, di qualsiasi informazione che sia considerata rilevante ai fini iva, nonché di ogni altra informazione ritenuta utile per eliminare o quantomeno ridurre le evasioni e le frodi fiscali. Dopo aver esaminato le normative comunitarie di riferimento possiamo procedere all evidenziazione delle metodologie da seguire nella compilazione dei modelli Intrastat riepilogativi delle cessioni e degli acquisti fatti durante il periodo oggetto di rilevazione: 4

5 SOGGETTI OBBLIGATI: Sono tenuti alla compilazione dei modelli Intrastat i soggetti passivi Iva che pongono in essere scambi di beni comunitari, intendendo per tali i beni originari della Comunità europea o i beni in libera circolazione nella Comunità stessa, con operatori economici di altri Stati membri, nonché gli enti, le associazioni e le altre organizzazioni. Sono dunque soggetti obbligati gli operatori residenti nel territorio dello Stato, che hanno effettuano acquisti e/o cessioni di beni comunitari (intendendo per tali quelli originari dagli Stati europei o in libera circolazione negli Stati medesimi). L entità del volume di scambi effettuati dalle imprese nel corso dell anno precedente deve necessariamente essere rilevato facendo riferimento agli ammontari riportati nei relativi quadri della dichiarazione annuale Iva. La periodicità per la compilazione degli elenchi, per gli operatori che inizino l attività nel corso dell anno, deve essere individuata con riferimento all ammontare delle operazioni che gli stessi operatori presumono di effettuare entro l anno, così come disposto dal D.L n.16 e dalla circolare 13 del febbraio 94 al punto 15 e successive modifiche. Al fine della valutazione della presunzione è evidente che non può non tenersi conto delle cessioni e degli acquisti intracomunitari effettuati nel corso del primo dei singoli periodi di riferimento (mese o trimestre) per i quali sono stabilite le diverse cadenze di presentazione degli elenchi: così, ad esempio, iniziando l attività nel mese di marzo realizzando in tale mese una vendita pari ad ,00 non si può ipotizzare una cadenza trimestrale o annuale. MODELLI DA UTILIZZARE: I modelli da utilizzare sono: Cessioni: Intra 1 (frontespizio) Intra 1-bis (individuazione cessioni) Intra 1-ter (rettifiche e note di variazione inerenti a periodi precedenti) 5

6 Acquisti: Intra 2 (frontespizio) Intra 2-bis (individuazione acquisizioni) Intra 2-ter (rettifiche e note di variazione inerenti a periodi precedenti) NUOVI CRITERI PER DETERMINARE LA PERIODICITA DI PRESENTAZIONE DEI MODELLI INTRASTAT IN VIGORE DAL Decreto (Gazzetta Ufficiale n.298 del ) Le nuove soglie determinate dal decreto del , entrate in vigore il risultano essere le seguenti: CESSIONI Mensile: I soggetti che nel corso dell anno precedente hanno effettuato cessioni intracomunitarie per un ammontare superiore ad ,00, ovvero in caso di inizio dell attività, presumano di superare tale soglia sono obbligati a presentare il modello intra con cadenza mensile Trimestrale: I soggetti che nel corso dell anno precedente hanno effettuato cessioni intracomunitarie per un ammontare superiore ad ,00 ma inferiore ad ,00 ovvero in caso di inizio dell attività, presumano di effettuare cessioni entro tali soglie, devono presentare il modello intra con cadenza almeno trimestrale (possono scegliere di presentarlo anche mensilmente) Annuale: I soggetti che nel corso dell anno precedente hanno effettuato cessioni intracomunitarie per un ammontare inferiore o pari ad ,00, ovvero in caso di inizio dell attività, presumano di effettuare cessioni sotto tale soglia, devono presentare il modello intra con cadenza almeno annuale (possono scegliere di presentarlo anche mensilmente o trimestralmente) ACQUISTI 6

7 Mensile: I soggetti che nel corso dell anno precedente hanno effettuato acquisti intracomunitari per un ammontare superiore ad ,00, ovvero in caso di inizio dell attività, presumano di superare tale soglia, devono presentare il modello intra con cadenza mensile Trimestrale: Sono stati soppressi con decorrenza Annuale: I soggetti che nel corso dell anno precedente hanno effettuato acquisti intracomunitari per un ammontare inferiore ad ,00, ovvero in caso di inizio dell attività, presumano di non superare tale soglia, devono presentare il modello intra con cadenza almeno annuale (possono scegliere di presentarlo anche mensilmente o trimestralmente) Dal febbraio 1999 i modelli mensili saranno presentati entro il giorno 20 del mese successivo a quello di riferimento (se il 20 cade di domenica il termine slitta automaticamente al 21). Per i trimestrale e gli annuali resta fermo il termine della fine del mese successivo a quello del periodo di riferimento BENI OGGETTO DI RILEVAZIONE: Costituiscono oggetto di rilevazione le operazioni: che sono poste in essere da soggetti aventi i requisiti o lo status di operatori economici che generano una movimentazione effettiva del bene tra Paesi intracomunitari aventi carattere oneroso Nel momento in cui viene meno uno degli elementi sopra citati, come regola generale, viene meno l obbligo di rilevazione dell operazione sui modelli Intrastat. 7

8 BENI NON OGGETTO DI RILEVAZIONE: (A TITOLO ESEMPLIFICATIVO) Di seguito forniamo un elenco, puramente indicativo, dei principali beni che non costituiscono oggetto di rilevazione nei formulari intrastat: le cessioni gratuite di beni le operazioni di acquisto e/o di cessione di beni poste in essere da un soggetto privato la sostituzione di beni in garanzia i beni inviati per esposizione a fiere e mostre i beni spediti a terzi a titolo di tentata vendita (non perfezionata) Le riparazioni senza corrispettivo o gratuite gli imballaggi di natura passeggera i campioni commerciali Si veda inoltre Regolamento Cee 3046/92 del che elenca una serie di esclusioni dall obbligo di compilazione dell intrastat MODALITA OPERATIVE: La presentazione dei modelli deve avvenire, in duplice esemplare (di cui uno viene restituito per ricevuta), ad uno qualsiasi degli uffici doganali delle circoscrizioni territorialmente competenti, in base al domicilio del soggetto tenuto all adempimento oppure con riferimento al domicilio del suo rappresentante nell ipotesi in cui si avvalga di quest ultimo per la stesura e la compilazione dei listings. Nelle presenti normative viene anche previsto, in aggiunta ai tradizionali sistemi di presentazione cartacea, che è possibile procedere con la presentazione alla dogana di un supporto magnetico (floppy disk). Tale adempimento non è obbligatorio ma è consigliato da parte degli uffici doganali stessi anche se l utilizzo dei modelli ordinari cartacei deve essere ritenuto un normale adempimento da parte dell operatore. E possibile inoltre procedere con la spedizione a mezzo posta (preferibilmente raccomandata con ricevuta di ritorno) degli elenchi riepilogativi. In tale ipotesi, al fine 8

9 di verificare la presentazione degli stampati entro i termini sotto indicati, farà fede il timbro postale. Nell ultima parte del comma 3 dell art. 6 del D. L. 16/93 convertito in legge 75/1993 viene posto in evidenza che gli operatori possono redigere gli elenchi riepilogativi degli scambi effettuati su carta bianca, purché, ovviamente, il contenuto del documento presentato sia sostanzialmente identico a quanto previsto nella modulistica ufficiale e dalle norme in materia. Con circolare n.333/d del , sono state inoltre attivate le procedure per consentire la trasmissione telematica delle dichiarazioni doganali mediante E.D.I. (Electronic Data Interchange) che hanno trovato applicazione con la circolare esplicativa n.230/d del Dipratimento delle Dogane ed Imposte Indirette del

10 DATI DA INDICARE NEI MODELLI INTRA 1-BIS DI CESSIONE: Colonne Elementi da indicare Mensile Trim Ann. 2/3 Codici identificaz. Iva acquirente sì sì sì 4 amm. operaz. in Euro sì sì sì 5 natura transazione sì no * no * 6 nomenclatura combinata sì no no 7 massa netta sì no no 8 unità supplementare sì no no 9 valore statistico sì ** no no 10 Condizioni di consegna (ex regime) sì ** no no 11 modo di trasporto sì ** no no 12 Paese di destinazione sì no no 13 provincia di origine sì no no * Il dato resta obbligatorio nel caso in cui il modello venga presentato in riferimento ad un operazione triangolare ** A tale proposito si vedano le eccezioni previste dal decreto del Dipartimento delle Dogane, dal decreto del del Dipartimento delle Dogane e dal decreto commentati nelle pagine seguenti 10

11 DATI DA INDICARE NEL MODELLO INTRA 2-BIS DI ACQUISTO: Colonne Elementi da indicare Mensile Trim Ann. 2/3 codice identificaz. Iva fornitore sì sì sì 4 amm. operaz. in Euro sì sì sì 5 amm. operazioni in valuta sì *** sì *** sì*** 6 natura transazione sì no * no * 7 nomenclatura combinata sì no no 8 massa netta sì no no 9 unità supplementare sì no no 10 valore statistico sì ** no no 11 Condizioni di consegna (ex regime) sì ** no no 12 modo di trasporto sì ** no no 13 provincia di provenienza sì no no 14 Paese di origine sì no no 15 Provincia di destinazione sì no no * Il dato resta obbligatorio nel caso in cui il modello venga presentato in riferimento ad un operazione triangolare ** A tale proposito si vedano le eccezioni previste dal decreto del Dipartimento delle Dogane, dal decreto e dal decreto del Dipartimento delle Dogane e dal decreto commentati nelle pagine seguenti. *** La colonna non deve essere compilata se lo Stato membro del fornitore rientra tra quelli che hanno adottato l Euro. 11

12 COLONNA 1 NUMERO PROGRESSIVO : DEI MODELLI ITRA 1-BIS E 2 BIS (CESSIONI E ACQUISTI) In tale colonna è necessario riportare il numero progressivo della riga che si andrà a compilare. Si ricorda che nel caso in cui si debbano utilizzare più stampati per una sola dichiarazione è obbligatorio continuare con il numero successivo a quello indicato nella pagina precedente. La numerazione, rigorosamente distinta per cessioni ed acquisti, si interrompe con la presentazione di un successivo modello riferito ad un differente periodo. COLONNE 2 E 3 STATO CODICE IVA : DEI MODELLI INTRA 1-BIS E 2 BIS In tali colonne deve essere indicato il codice ISO del Paese membro del cedente (Intra 2-bis) o dell acquirente (Intra1-bis). Il soggetto italiano, al fine di evitare le sanzioni fiscali per inesatta compilazione del modello Intra, potrà chiedere la conferma della validità del numero identificativo attribuito al proprio cedente o acquirente intracomunitario inoltrando apposita domanda all Ufficio Iva competente. L effettiva esistenza del numero identificativo sostanzialmente permette di certificare che il partner europeo è un operatore intracomunitario esistente. Si ricorda a tale proposito che l operatore che dichiari nei modelli un codice inesistente, è passibile del pagamento dell imposta sul valore aggiunto più la sanzione da 1 a 2 volte la medesima imposta, in quanto viene meno uno dei requisiti fondamentali per l effettuazione dello transazione comunitaria (lo status di operatore comunitario del cliente/fornitore). 12

13 Il codice che deve essere evidenziato in tali colonne deve necessariamente essere composto dai seguenti caratteri: Codice ISO Stato membro N. caratteri codice Iva AT Austria U+8 BE Belgio 9 DE Germania 9 DK Danimarca 8 EL Grecia 9 (i vecchi codici erano di 8 cifre) ES Spagna 9 FI Finlandia 8 FR Francia 11 GB Gran Bretagna 9 o 12 IE Irlanda 8 IT Italia 11 LU Lussemburgo 8 NL Olanda 12 PT Portogallo 9 SE Svezia 12 COLONNA 4 AMMONTARE DELLE OPERAZIONI INTRA 1 BIS E INTRA 2 BIS In tale colonna deve essere riportato l ammontare della transazione effettuata con il cliente menzionato alle colonne precedenti. Si ricorda che devono essere sommati algebricamente, e quindi riportabili su di un unica riga del modello intrastat, tutte le operazioni effettuate con il medesimo cliente per la stessa tipologia di prodotti (il prodotto deve sempre avere la medesima nomenclatura combinata e la stessa modalità di trasporto). In caso di presentazione del modello con sistemi informatizzati vengono abitualmente accettate più righe. 13

14 Gli importi da indicare nelle colonne "AMMONTARE DELLE OPERAZIONI IN EURO" e "VALORE STATISTICO IN EURO" devono essere arrotondati all unità (Euro). L'arrotondamento va effettuato per difetto, se la frazione è inferiore a 0,5 Euro, e per eccesso se è uguale o superiore. Nei modelli relativi alle cessioni e agli acquisti deve essere indicato l'ammontare, espresso in Euro, conformemente alle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto COLONNA 5 AMMONTARE DELLE OPERAZIONI IN VALUTA : INTRA 2 BIS E fatto obbligo agli operatori di inserire l ammontare delle operazioni espresso nella valuta corrispondente al codice Iso del fornitore evidenziato alle colonne precedenti, indipendentemente dalla valuta realmente utilizzata per l effettuazione della transazione. Si ricorda che il valore da riportare deve obbligatoriamente essere arrotondato all unità. L eventuale arrotondamento sarà effettuato per eccesso nel caso in cui i decimali siano superiori o uguali a 5 mentre sarà per difetto nel caso opposto. La circolare consente agli operatori di non compilare tale colonna relativamente alle operazioni nelle quali lo Stato membro del fornitore rientri fra quelli che hanno adottato l euro. Resta pertanto obbligatoria la compilazione per le operazioni nelle quali il fornitore risulti appartenere ad uno Stato non aderente all Euro (Danimarca, Inghilterra e Svezia). 14

15 COLONNA 5 INTRA 1 BIS E COLONNA 6 INTRA 2 BIS NATURA DELLA TRANSAZIONE : In essa deve essere specificata la natura della transazione effettuata in base ad una codificazione espressamente stabilita dal D. M. 21/10/1992: Codice Lettere Descrizione 1 A Acquisto o vendita (compreso il baratto) 2 B Restituzione o sostituzione di merci 3 C Aiuti governativi, privati o finanziati dalla Comunità europea 4 D Operazioni in vista di una lavorazione per conto terzi o di una riparazione 5 E Operazione successiva ad una lavorazione per conto terzi o ad una riparazione 6 F Movimento di merci senza trasferimento di proprietà (noleggio, leasing operativo, ecc..) 7 G Operazione a titolo di un programma comune di difesa o di un altro programma intergovernativo di fabbricazione coordinata 8 H Fornitura di materiali o macchinari nel quadro di un contratto generale di costruzione o di genio civile 9 I Altre transazioni Si ricorda che i codice alfabetici devono essere utilizzati per le operazioni triangolari nella quali la merce non transita sul territorio nazionale italiano. Ad esempio per un acquisto effettuato in Germania con incarico di inoltro diretto della merce presso un cliente francese senza far giungere la partita in Italia. COMPILAZIONE DELLA COLONNA 15

16 NATURA DELLA TRANSAZIONE NEL CASO DI OPERAZIONI TRIANGOLARI L indicazione della natura della transazione resta un dato obbligatorio per i trimestrali e gli annuali nel caso in cui il modello venga presentato in riferimento ad un operazione triangolare. Anche gli operatori mensili che riepilogano ai soli fini fiscali una triangolazione saranno tenuti a compilare tale campo obbligatoriamente anche se lo stesso non assume attualmente rilevanza fiscale. 16

17 COLONNE 6 INTRA 1-BIS E 7 INTRA 2-BIS NOMENCLATURA COMBINATA : Tutti i prodotti sono individuati attraverso la nomenclatura combinata, cioè un codice numerico di 8 cifre, che deve obbligatoriamente essere riportato sui modelli. La nomenclatura combinata, più comunemente conosciuta come voce doganale, viene aggiornata annualmente attraverso la pubblicazione di un Regolamento comunitario. Ciascun operatore, attraverso la consultazione di tale regolamento, deve necessariamente individuare il codice corrispondente ai propri prodotti. Al fine di facilitare la consultazione di tale testo, talvolta difficoltoso per gli addetti ai lavori sono state pubblicate le note esplicative alla nomenclatura combinata. Poiché, come citato, la nomenclatura combinata viene aggiornata all inizio di ciascun anno, è indispensabile che gli operatori verifichino che le voci doganali attribuite ai propri prodotti non abbiano subito variazioni. Gli operatori con cadenza annuale potranno, a decorrere dalla presentazione del gennaio 2002, relativa alle operazioni effettuate nel corso dell anno 2001, non compilare più la colonna relativa alla nomenclatura combinata (voce doganale). Tale semplificazione trova applicazione sia per i modelli relativi alle cessioni sia per i modelli relativi agli acquisti. Gli operatori che riepilogano le cessioni con cadenza trimestrale potranno, a decorrere dal primo trimestre 2003 non compilare più la colonna relativa alla nomenclatura combinata (voce doganale). COLONNE 7 INTRA 1-BIS E 8 INTRA 2-BIS MASSA NETTA : Gli operatori con obbligo di presentazione mensile dei modelli (i trimestrali e gli annuali non devono compilare questa e le successive colonne) devono indicare il peso netto della merce oggetto della transazione espressa in chilogrammi. Anche in questa colonna occorre effettuare l arrotondamento all unità con i criteri evidenziati per la colonna ammontare delle operazioni in valuta. 17

18 Con Regolamento Cee n.2385/96 del la Commissione ha stabilito che per talune nomenclature combinate (espressamente menzionate nel citato regolamento pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee del ) l indicazione della massa netta è facoltativa. Ulteriori nomenclature combinate potranno non richiedere più l indicazione della massa netta nel modello intrastat così come precisato dal Regolamento Cee 1894/98 del COLONNA 8 INTRA 1-BIS E 9 INTRA 2-BIS UNITA SUPPLEMENTARE: Tale colonna fornisce un ulteriore informazione in merito alla merce oggetto della transazione. La compilazione della colonna è però solamente eventuale in quanto diviene obbligatoria solamente per le merci per le quali la tariffa doganale, pubblicata, come già evidenziato, sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità, lo richieda espressamente. In essa l operatore dovrà esprimere la quantità della merce in un unità di misura differente (metri lineari, metri quadrati, metri cubi, ecc..) rispetto ai chilogrammi evidenziati alla colonna massa netta. Per i prodotti per i quali la nomenclatura non preveda espressamente la compilazione può essere lasciata in bianco la colonna. COLONNE 9 INTRA 1-BIS E 10 INTRA 2-BIS VALORE STATISTICO : La colonna 9 del modello Intra 1-bis e la 10 del modello Intra 2-bis richiedono l indicazione, da parte del soggetto obbligato o delegato, del valore statistico della merce, oggetto della transazione comunitaria. Il valore da inserire in tali colonne deve essere calcolato conformemente alle norme comunitarie, sulla base di quanto stabilito dal Regolamento CEE n. 3046/92 all art. 12. Il valore statistico è calcolato come valore franco confine italiano, indipendentemente dalle condizioni di consegna con cui avviene la transazione tra gli operatori economici. Il soggetto che invia le merci, determina l importo da inserire nelle citata colonna sommando oppure sottraendo, a seconda dell incoterm (resa merce) utilizzato nella 18

19 spedizione, alla colonna 4 ammontare delle operazioni in Euro, la quota parte delle spese di trasporto e di assicurazione. In maniera analoga anche colui che riceve le merci deve sommare o sottrarre a quando indicato nella colonna 4 del proprio modello intra le spese di trasporto e di assicurazione. Gli importi che verranno riportati alla colonna del valore statistico devono essere arrotondati all unità (Euro). L'arrotondamento va effettuato per difetto, se la frazione è inferiore a 0,5 Euro, e per eccesso se è uguale o superiore. A tale proposito il Regolamento del Consiglio n. 3046/92 specifica l elenco degli incoterms utilizzabili: Incoterm Significato Luogo di consegna EXW franco fabbrica ubicazione della fabbrica FCA franco vettore punto indicato FAS franco sotto bordo porto di imbarco convenuto FOB franco a bordo porto di imbarco convenuto CFR costo e nolo porto di destinazione convenuto CIF costo, assicur, nolo porto di destinazione convenuto CPT nolo/porto pagato sino.. punto di destinazione convenuto CIP nolo e ass. pagati sino.. punto di destinazione convenuto DAF reso frontiera luogo di consegna convenuto DES franco a bordo nave dest. porto di destinazione convenuto DEQ resa franco banchina sdoganato..porto convenuto DDU reso non sdog. nel Paese luogo di destinazione convenuto d importazione DDP reso sdoganato nel Paese luogo di consegna convenuto di importazione Relativamente all obbligo di compilazione della colonna valore statistico si veda anche il paragrafo seguente intitolato decreto

20 DECRETO (RECANTE MODIFICHE AI PRECEDENTI DECRETI: E ) COMPILAZIONE DELLA COLONNA DEL VALORE STATISTICO MODALITA DI TRASPORTO CONDIZIONI DI CONSEGNA Con il decreto sono state apportate alcune modifiche alle disposizioni fissate dai precedenti decreti pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 32 del , e decreto Dipartimento delle Dogane, in merito alla compilazione delle colonne valore statistico, condizioni di consegna e modalità di trasporto : La compilazione delle sopra citate colonne risulta limitata ai soggetti tenuti alla presentazione intrastat con periodicità mensile. In particolare tali soggetti dovranno valutare l obbligatorietà nella compilazione di questi campi come segue: 1) Cessioni intracomunitarie: i soggetti che hanno realizzato nell anno precedente o, in caso di inizio dell attività di scambi intracomunitari, presumono di realizzare nell anno in corso, un valore annuo delle spedizioni inferiore ad ,00, non sono tenuti, alla compilazione della colonna relativa al valore statistico, modalità di trasporto e condizioni di consegna. 2) Acquisti intracomunitari: i soggetti che hanno realizzato nell anno precedente o, in caso di inizio dell attività di scambi intracomunitari, presumono di realizzare nell anno in corso, un valore annuo di arrivi inferiore ad ,00, non sono tenuti, alla compilazione della colonna relativa al valore statistico, modalità di trasporto e condizioni di consegna. Naturalmente superando tali soglie gli operatori, con cadenza di presentazione mensile, sono obbligati a fornire mensilmente anche i dati relativi alla colonna del valore statistico modalità di trasporto e condizioni di consegna. 20

21 Al fine di calcolare gli importi sopra citati non si devono considerare le operazioni registrate (contabilizzazione fatture), bensì le spedizioni e gli arrivi (movimento fisico delle merci). Gli operatori con cadenza di presentazione trimestrale o annuale continueranno, ovviamente, a non compilare le colonna relativa al valore statistico, modalità di trasporto e condizioni di consegna. COLONNE 10 INTRA 1 BIS E 11 INTRA 2 BIS CONDIZIONI DI CONSEGNA Gli intrastat 1 bis di cessione (colonna 10) e per gli intra 2 bis di acquisto (colonna 11) dovranno riportare per ogni riga compilata il codice alfabetico relativo all incoterms (condizioni commerciali di vendita - che servono ad individuare la ripartizione delle spese tra il venditore e l acquirente, tra cui il costo del trasporto) utilizzato nella transazione Con decreto il Dipartimento delle Politiche fiscali del Ministero dell Economia ha disposto che sono tenuti alla compilazione della colonna gli operatori con cadenza mensile che superano: - Per le cessioni un ammontare di spedizioni effettuato nel corso dell anno precedente superiore a ,00 - Per gli acquisti un ammontare di arrivi effettuato nel corso dell anno precedente superiore a ,00 I codici da utilizzare risultano essere quelli corrispondenti alla lettera iniziale della sigla relativa agli incoterms predisposti dalla Camera di Commercio Internazionale: 21

22 INCOTERMS SIGNIFICATO CODICE EXW Ex Works - Franco fabbrica (luogo convenuto) E FCA Free Carreer - Franco vettore (luogo convenuto) F FAS Free Alongside Ship - Franco lungo bordo (porto imbarco) F FOB Free On Board - Franco a bordo (porto di imbarco) F CFR Cost and Freight - Costo e nolo (porto di destinazione) C CIF Cost, Insurance and Freight - Costo, assicurazione e nolo C (porto di destinazione convenuto) CPT Carrigage Paid to -Trasporto pagato fino a (luogo di destinaz.) C CIP Carriage and Insurance Paid to - Trasporto e assicurazione, C pagato fino a.. (luogo di destinazione convenuto) DAF Delivered at Frontier - Reso frontiera (luogo convenuto) D DES Delivered Ex ship - Reso ex ship (porto di destinazione conv.) D DEQ Delivered Ex Quay - Reso banchina (porto di destinazione D conv.) DDU Delivered Duty Unpaid - Resto non sdoganato (luogo di D destinazione convenuto) DDP Delivered Duty Paid - Reso sdoganato (luogo di destinazione) (non utilizzato in ambito negli scambi intracomunitari) D COLONNE 11 INTRA 1 BIS E 12 INTRA 2 BIS MODO DI TRASPORTO : Questa colonna è riservata all indicazione, da parte del soggetto obbligato alla compilazione del modello, della forma di trasporto con la quale le merci hanno lasciato il territorio dello Stato membro di spedizione (Intra 1-bis) o attraverso cui sono entrate nel territorio nazionale (intra 2-bis). Con decreto il Dipartimento delle Politiche fiscali del Ministero dell Economia ha disposto che sono tenuti alla compilazione della colonna gli operatori con cadenza mensile che superano: 22

23 - Per le cessioni un ammontare di spedizioni effettuato nel corso dell anno precedente superiore a ,00 - Per gli acquisti un ammontare di arrivi effettuato nel corso dell anno precedente superiore a ,00 Anche per questa indicazione esiste una codifica espressamente prevista dai Regolamenti CEE: Codice Descrizione 1 trasporto marittimo 2 trasporto ferroviario 3 trasporto stradale 4 trasporto aereo 5 spedizioni postali 7 installazioni fisse di trasporto 8 trasporto per vie d acqua 9 propulsione propria COLONNA 12 PAESE DI DESTINAZIONE : INTRA 1 BIS Deve essere indicato il codice Iso del Paese di destinazione delle merci. Si precisa che tale indicazione non deve necessariamente coincidere con il codice Paese evidenziato alle colonne 2 e 3 del modello, anche se in linea di massima, salvo le ipotesi di triangolazione, esso corrisponde. COLONNA 13 PROVINCIA DI ORIGINE : INTRA 1 BIS Deve essere indicata la provincia italiana di origine delle merci che sono state oggetto della spedizione. Per provincia di origine deve intendersi quella presso la quale le merci sono state prodotte o in mancanza di tale informazione quella dalla quale le merci sono 23

24 state inoltrate in altro Paese Cee. Il codice per individuare la provincia è costituito dalla vecchia targa automobilistica. COLONNA 13 PAESE DI PROVENIENZA : INTRA 2 BIS Deve essere indicato il codice Iso del Paese dal quale le merci provengono fisicamente. Anche in questa colonna, nelle ipotesi di triangolazioni, non necessariamente tale codice coincide con quello riportato alle colonne 2 e 3. COLONNA 14 PAESE DI ORIGINE : INTRA 2 BIS Deve essere indicato il codice Iso del Paese di origine delle merci intendendosi per tale quello nel quale la merce è stata prodotta o a subito l ultima sostanziale trasformazione. Se non conosciuto si dovrà evidenziare il Paese di provenienza COLONNA 15 PROVINCIA DI DESTINAZIONE : INTRA 2 BIS Deve essere indicata la provincia italiana di destinazione delle merci utilizzando, come codici, le sigle delle targhe automobilistiche. COMPILAZIONE INTRASTAT AI SOLI FINI STATISTICI Per le operazioni da evidenziare nei modelli intrastat ai soli fini statistici (riparazioni, lavorazioni, noleggi, ecc...) gli operatori con cadenza mensile dovranno continuare naturalmente a compilare la colonna relativa al valore statistico anche se hanno realizzato nel corso dell anno precedente spedizioni per un importo inferiore ad Euro 24

25 ,00 o arrivi per un ammontare inferiore ad Euro ,00 (Decreto e Decreto ). La compilazione dell intrastat ai soli fini statistici comporta la compilazione delle seguenti colonne: Cessioni Intra 1 bis Colonna 1 e dalla 5 alla 13 Acquisti Intra 2 bis Colonna 1 e dalla 6 alla 15 Come appare evidente non devono pertanto essere compilate le colonne 2 e 3 dell intra 1 bis e 2 bis relative al codice Iso del Paese e il numero assegnato al cedente o al cessionario. COMPILAZIONE INTRASTAT AI SOLI FINI FISCALI Per le operazioni da evidenziare nei modelli intrastat ai soli fini fiscali {tutte le operazioni degli operatori con cadenza trimestrale e/o annuale (ad eccezione delle triangolazioni), cessioni di uno stampo anche da parte di un mensile, ecc..} gli operatori dovranno compilare solamente le seguenti colonne: Cessioni intra 1 bis 1, 2, 3, 4 Acquisti intra 2 bis 1, 2, 3, 4 e 5* Questa colonna deve essere compilata sole se si acquista da un Paese che non ha aderito all Euro. 25

26 SPOSTAMENTO MERCI IN AMBITO UNIONE EUROPEA A TITOLO NON TRASLATIVO DELLA PROPRIETA A norma dell art.50, comma 5, legge 427/93, è fatto obbligo a tutti gli operatori di annotare in un apposito registro di carico e scarico gli invii e le ricezioni di merce a titolo non traslativo della proprietà al fine superare le presunzioni di vendita/acquisto vigenti nel nostro ordinamento. Tale registro dovrà pertanto essere movimentato dagli operatori per le partecipazioni a fiere in ambito Ue, lavorazioni intracomunitarie, conti visione, ecc.. 26

27 SANZIONI INTRASTAT SANZIONI STATISTICHE (in vigore dal 02.95) Sono tali tutte le irregolarità o inesattezze commesse durante la compilazione delle righe 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 per il modello intera 1-bis e 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 per il modello Intra 2-bis. La pena prevista per questi errori varia da un minimo di 516,47 ad un massimo di 5.134,57. La pena non viene applicata qualora il contribuente provveda spontaneamente ovvero su segnalazione della dogana, entro i successivi 30 giorni dalla data di presentazione del listing, alla rettifica degli stessi. 27

28 SANZIONI FISCALI SANZIONI PER OMESSA PRESENTAZIONE OVVERO PER INCOMPLETA, INESATTA O IRREGOLARE COMPILAZIONE (IN VIGORE A DECORRERE DAL ) Il Decreto Legislativo n. 471 del ha stabilito nuove sanzioni per errori e/o omissioni compiute nella compilazione dei modelli intrastat, relativamente alle colonne 2, 3, 4 modello intra 1 bis (cessioni) e 2, 3, 4, 5 modello intra 2 bis (acquisti), come pure per la mancata presentazione degli stessi. Le nuove penalità che entrate in vigore il risultano essere le seguenti: 1) Omessa presentazione dei modelli intra: sanzione da. 516,47 ad ) Presentazione dei modelli intra nel termine di trenta giorni dalla richiesta inviata dalla dogana: sanzione da ad RAVVEDIMENTO (art.13, comma 1, lettera C, dlgs 472/97, così modificato dal decreto 506 del ) Se il modello viene presentato spontaneamente entro 90 giorni dalla scadenza viene applicata la sanzione pari ad un ottavo RAVVEDIMENTO (art.13, comma 1, lettera B, dlgs 472/97) Se il modello viene presentato decorsi 90 giorni dalla scadenza (ma entro la dichiarazione iva annuale) la sanzione è ridotta ad un quinto TARDIVA PRESENTAZIONE SPONTANEA OLTRE I TERMINI PER IL RAVVEDIMENTO (art.11, comma 4, dlgs 471/97) Se il modello viene presentato oltre la scadenza della dichiarazione iva annuale 516,47 3) Errori e/o omissioni commessi nella compilazione del modello: da. 516,47 ad a modello. 4) Dal la sanzione non si applica se i dati mancanti o inesatti vengono integrati o corretti spontaneamente o a seguito di richiesta da parte della dogana. Ne consegue che 28

29 si può procedere a regolarizzare tutte le dichiarazioni a suo tempo erroneamente compilate. Con altro decreto (n. 472 del ) viene inoltre stabilito: 1) Se la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entità diversa si applica la legge più favorevole, salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo. Per quanto sopra, per errori commessi compiuti dal al , l autorità di controllo applicherà ancora le vecchie sanzioni da ad per riga con il massimo di 2065,83 a modello) 2) Cause di non punibilità: Non è punibile l autore della violazione quando essa è determinata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferiscono. 3) Per la tenuta del registro di movimento merce in base ad uno dei titoli non traslativi della proprietà (art. 50 comma 5 legge 427/93). Chi non tiene o non conserva, secondo le prescrizioni, le scritture previste è punito con la sanzione amministrativa da ad (art.9 decreto legislativo 471 del ). 29

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