Client Alert. Perché il Regolamento è importante per il settore degli autoveicoli?

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1 Numero giugno 2010 Client Alert Latham & Watkins Antitrust & Competition Nuova regolamentazione antitrust per il settore automobilistico - Nuove sfide per i produttori di autoveicoli, i concessionari, i fornitori di pezzi di ricambio ed i riparatori Tutti i soggetti interessati dovranno valutare la conformità dei propri accordi con il nuovo quadro normativo di riferimento e potranno avvalersi eventualmente delle possibilità offerte dalle nuove regole nel confronto con i propri concorrenti. Un nuovo Regolamento della Commissione europea esonera alcune categorie di accordi nel settore automobilistico dal divieto dell Unione europea di pratiche restrittive della concorrenza (Regolamento di esenzione per categoria per gli autoveicoli, di seguito il Regolamento ). Il Regolamento sostituisce a partire dal 1 giugno 2010 il vecchio regolamento di esenzione per categoria scaduto il 31 maggio scorso. A differenza del precedente regolamento, gli accordi di distribuzione di nuovi autoveicoli non godranno più della possibilità di esenzione per categoria, che è oramai limitata agli accordi di assistenza post-vendita (distribuzione di pezzi di ricambio per autoveicoli e/o fornitura di servizi di riparazione e manutenzione). Oltre al Regolamento, la Commissione ha predisposto degli orientamenti aggiuntivi per il settore degli autoveicoli (gli Orientamenti Aggiuntivi ) al fine di consentire alle società di valutare la conformità dei propri accordi con la normativa vigente in materia di concorrenza. Il Regolamento e gli Orientamenti Aggiuntivi introducono delle novità normative di notevole importanza per i produttori di autoveicoli, i concessionari, i riparatori, i fornitori di pezzi di ricambio ed i consumatori. Tutti i soggetti interessati dovranno valutare la conformità dei propri accordi con il nuovo quadro normativo di riferimento e potranno avvalersi eventualmente delle possibilità offerte dalle nuove regole nel confronto con i propri concorrenti. Perché il Regolamento è importante per il settore degli autoveicoli? Gli accordi e/o le pratiche concordate fra produttori di autoveicoli, concessionari, riparatori, fornitori di pezzi di ricambio o qualsiasi altro soggetto interessato, possono impedire, restringere o falsare la concorrenza nel mercato rilevante, infrangendo il divieto di accordi anticoncorrenziali posto dalla normativa antitrust europea e nazionale. Gli accordi restrittivi della concorrenza sono nulli ai fini civilistici. Essi sono inoltre soggetti all applicazione di sanzioni pecuniarie elevate da parte delle autorità della concorrenza, oltre all eventuale risarcimento del danno. In un contesto simile, il Regolamento conferisce la possibilità di beneficiare di una sorta di zona di sicurezza, sancendo la validità degli accordi tra operatori la cui rispettiva quota di mercato non superi il 30 %, purché non contengano restrizioni gravi della concorrenza. Al di fuori di tale zona Latham&Watkins è una partnership a responsabilità limitata in tutto il mondo con una partnership affiliata a responsabilità limitata nel Regno Unito, in Francia e in Italia e con partnership affiliate a Hong Kong, in Giappone e a Singapore. Latham & Watkins opera in Arabia Saudita in collaborazione con lo studio Mohammed Al-Sheikh. Copyright 2010 Latham&Watkins. Tutti i diritti sono riservati.

2 di sicurezza, situazione che si verifica frequentemente in ragione delle alte quote di mercato dei produttori di autoveicoli, saranno le stesse società a dover verificare la conformità dei propri accordi con la normativa vigente in materia di concorrenza, tenendo conto di tutte le circostanze fattuali rilevanti. Sono considerate restrizioni gravi della concorrenza, ad esempio, le esclusive territoriali (anche per quanto riguarda le vendite su internet), gli obblighi di monomarchismo o di non concorrenza, la distribuzione selettiva e gli accordi sui prezzi. La presenza di tali clausole contrattuali pone il contratto al di fuori della zona di sicurezza. Il Regolamento riguarda tutte le principali pratiche commerciali nel settore automobilistico? No. Gli accordi più diffusi e di maggiore importanza nel settore degli autoveicoli, come gli accordi di ricerca e sviluppo, gli accordi di sub-fornitura o gli accordi di produzione non sono coperti dal Regolamento o lo sono in misura parziale, e devono essere valutati in base ad altre disposizioni in materia di concorrenza. Accordi di assistenza post vendita continua ad applicarsi il regime protettivo dell esenzione per categoria Il Regolamento ha mantenuto la possibilità di esenzione per gli accordi per la fornitura di pezzi di ricambio e/o di servizi di riparazione e manutenzione ( accordi di assistenza post-vendita ). La Commissione ritiene che il settore dell assistenza post vendita dovrebbe continuare a godere di una propria regolamentazione specifica, dal momento che su tali mercati la concorrenza è a detta della Commissione meno intensa di quella sul mercato per la vendita di autoveicoli nuovi (ad esempio, vi è una tendenza al rialzo dei prezzi per i singoli interventi di riparazione e manutenzione). Sulla base delle nuove disposizioni, gli accordi restrittivi della concorrenza relativi al settore dei servizi di assistenza post vendita sono esonerati se (i) le parti detengono una quota di mercato che non supera il 30%; e (ii) gli accordi non contengono restrizioni gravi della concorrenza, generalmente definite come restrizioni fondamentali, quali ad esempio: La restrizione, pattuita tra un fornitore di componenti ed un acquirente che incorpora tali componenti, della facoltà del fornitore di vendere tali componenti come pezzi di ricambio a utenti finali, a riparatori o ad altri prestatori di servizi non incaricati dall acquirente della riparazione o della manutenzione dei propri prodotti; il divieto per un riparatore autorizzato inserito in un sistema di distribuzione selettiva di vendere pezzi di ricambio ad un riparatore indipendente; il divieto imposto da un costruttore di autoveicoli ad un fornitore di pezzi di ricambio di vendere questi ultimi a distributori o riparatori autorizzati o indipendenti o ad utilizzatori finali; l obbligo imposto da un costruttore di autoveicoli ad un fornitore di pezzi di ricambio di apporre in maniera efficace e chiaramente visibile il proprio marchio o logo sui componenti forniti o sui pezzi di ricambio. I produttori di autoveicoli devono consentire l accesso alle informazioni tecniche? Gli Orientamenti Aggiuntivi stabiliscono che i fornitori che non danno libero accesso agli operatori indipendenti a tutte le informazioni tecniche necessarie per svolgere il lavoro di riparazione e manutenzione sui veicoli della loro marca potrebbero causare possibili effetti negativi sulla concorrenza. Tuttavia, il nuovo Regolamento non contiene alcuna norma in merito all accesso alle informazioni tecniche. Sotto questo aspetto, il Regolamento risulta meno chiaro della disciplina precedentemente in vigore. 2 Numero giugno 2010

3 La recente normativa dell Unione europea sull omologazione dei veicoli a motore per le emissioni di veicoli passeggeri o commerciali, prevede un sistema di divulgazione delle informazioni sulla riparazione e la manutenzione. Sebbene tale disciplina si applichi solamente ai nuovi autoveicoli immessi sul mercato a partire dal 1 settembre 2009 (autovetture) e 1 gennaio 2013 (veicoli commerciali), la Commissione ha chiarito che terrà conto di tali regolamenti nel valutare i casi in cui si sospetta che sia stato negato l accesso ad informazioni tecniche sulla riparazione e la manutenzione di veicoli commercializzati prima di tali date. Non vi è più la possibilità di esenzione per gli accordi di distribuzione di nuovi autoveicoli Il nuovo Regolamento non ha mantenuto la possibilità di esenzione per gli accordi verticali per l acquisto, la vendita e la rivendita di nuovi autoveicoli, dal momento che, secondo la Commissione, non risultano significativi problemi in termini di concorrenza che contraddistinguono il settore della distribuzione di autoveicoli nuovi da altri comparti economici e che potrebbero rendere necessaria l applicazione di regole diverse e più rigorose di quelle vigenti in materia di concorrenza. In futuro, gli accordi per la distribuzione di nuovi autoveicoli verranno regolati dalle disposizioni meno restrittive del regolamento generale di esenzione per categoria per gli accordi di fornitura e distribuzione (accordi verticali). Il nuovo quadro normativo introduce alcune novità di rilievo, quali ad esempio: Minore protezione per i saloni multimarca: Gli obblighi di monomarchismo impediscono o comunque limitano i concessionari nella vendita di marche di differenti produttori di autoveicoli. La precedente normativa proibiva alle case automobilistiche di imporre ai concessioni di acquistare più del 30 per cento del loro fabbisogno dallo stesso produttore. In futuro, in base alle regole generali in materia di concorrenza, il costruttore potrà imporre obblighi di monomarchismo sino all 80 per cento del fabbisogno del concessionario. Per poter beneficiare dell esenzione o zona di sicurezza, un fornitore di autoveicoli ed un distributore con una quota sul mercato rilevante non superiore al 30 % possono accordarsi su un obbligo di monomarchismo, a condizione che la durata dell obbligo sia uguale o inferiore a cinque anni. Questo significa che per poter beneficiare della presunzione di legalità dell esenzione prevista nel Regolamento, i concessionari dovranno essere svincolati dall obbligo di monomarchismo allo scadere del termine massimo di cinque anni, senza però perdere il contratto di distribuzione e dunque i propri investimenti. Le clausole di ubicazione e le restrizioni per i concessionari di sola vendita saranno valide: il vecchio regolamento vietava ai costruttori di inserire nei propri accordi la clausola del concessionario di sola vendita che impedisce ai concessionari di subappaltare i servizi di riparazione e manutenzione a riparatori autorizzati; o le clausole di ubicazione che contengono il divieto per un membro di un sistema di distribuzione selettiva di operare da un luogo di stabilimento non autorizzato. Dal momento che queste disposizioni hanno solo comportato maggiori costi di investimento e minori margini di profitto per i concessionari, in futuro, in base alle regole generali in materia di concorrenza, le restrizioni di sola vendita e le clausole di ubicazione non saranno vietate e occorrerà valutare la loro legittimità caso per caso. Non vi è più protezione per alcune clausole contrattuali tipicamente richieste dai concessionari: Il vecchio regolamento conteneva alcune disposizioni a protezione dei concessionari ed i loro investimenti, quali ad esempio: durata minima del contratto, periodi di preavviso minimo, giusta causa per il recesso 3 Numero giugno 2010

4 del costruttore o possibilità di cessione del contratto fra distributori o riparatori facenti parte del sistema di distribuzione. L applicazione delle regole generali antitrust renderà non più obbligatoria la presenza di questi diritti. La Commissione ha ritenuto al momento preminente l interesse dei costruttori alla riorganizzazione della propria rete di concessionari. Le restrizioni alle vendite transfrontaliere continuano ad essere illegali: Negli ultimi anni la Commissione ha avviato diversi procedimenti nei confronti di costruttori automobilistici per intralcio al commercio parallelo di autoveicoli. Come indicato nei nuovi Orientamenti Aggiuntivi, un esempio di restrizione al commercio parallelo si verifica quando un distributore non riesce ad ottenere autoveicoli nuovi con le specifiche adeguate necessarie per una vendita transfrontaliera (cd «clausola di disponibilità»). Gli accordi non coperti dal Regolamento rappresentano sempre una violazione delle regole di concorrenza? Molti accordi in vigore nel settore automobilistico non possono beneficiare dell esenzione o zona di sicurezza del Regolamento, in particolare perché spesso i produttori di autoveicoli detengono quote di mercato superiori al 30%. Gli accordi non coperti dal Regolamento non violano necessariamente le disposizioni in materia di concorrenza, a meno che non contengano restrizioni gravi (cd. restrizioni fondamentali). Le parti dovranno attentamente valutare caso per caso se i propri accordi siano in conformità con le disposizioni rilevanti. Ci sarà un periodo transitorio per permettere alle società di adeguarsi al nuovo regime? Le nuove regole per l assistenza postvendita si applicano dal 1 giugno Per quanto riguarda la distribuzione di nuovi autoveicoli, la Commissione ha previsto un periodo transitorio di tre anni (fino al 31 maggio 2013), durante il quale continuerà ad applicarsi il vecchio regolamento, al fine di dare a tutti i soggetti interessati il tempo di adattarsi al nuovo quadro normativo e di dare tempo sufficiente anche ai concessionari, che hanno investito nel multimarca, di ammortizzare i propri investimenti. La Commissione europea in futuro sarà meno attiva nell applicazione delle regole di materia di concorrenza nel settore degli autoveicoli? La Commissione europea ha chiarito in un comunicato stampa che continuerà a monitorare il settore degli autoveicoli con molta attenzione. In particolare, la Commissione ha individuato nell accesso alle informazioni tecniche per riparatori indipendenti e nell utilizzo abusivo delle garanzie le aree che terrà particolarmente sotto osservazione. Le autorità nazionali antitrust continueranno ad avere un ruolo importante nell applicazione delle norme in materia di concorrenza aprendo investigazioni su possibili violazioni della normativa antitrust europea ed italiana nel settore automobilistico. Nuove sfide per i produttori di autoveicoli, i concessionari, i fornitori di pezzi di ricambio ed i riparatori (autorizzati o indipendenti) Molte pratiche commerciali nel settore automobilistico non erano e non sono coperte dall esenzione contenuta nel Regolamento. Le novità introdotte dal Regolamento ed il fatto che la distribuzione di nuovi autoveicoli non beneficerà della possibilità di esenzione imporranno ai produttori di autoveicoli, concessionari, fornitori di pezzi di ricambio ed riparatori una revisione dell assetto dei propri contratti ed un ripensamento delle proprie strategie commerciali. Un efficace programma di compliance rimane lo strumento migliore e più sicuro per rispondere 4 Numero giugno 2010

5 alle novità normative descritte sopra. Ogni operatore del settore dovrebbe esaminare le possibilità che ha per potersi adeguare al nuovo quadro normativo, valutare con attenzione il proprio specifico assetto commerciale e capire su quali fronti sia maggiormente esposto e su quali invece potrebbe ottenere sin d ora una maggiore protezione legale. Per qualsiasi chiarimento relativamente al presente Client Alert ed alla nostra esperienza in materia di concorrenza nel settore automobilistico, rivolgetevi ad uno degli autori indicati qui di seguito o al vostro avvocato di riferimento da Latham: Fabian Stancke fabian.stancke@lw.com Amburgo Gianni De Stefano gianni.stefano@lw.com Bruxelles Javier Ruiz Calzado javier.ruiz.calzado@lw.com Bruxelles 5 Numero giugno 2010

6 Il presente Client Alert ha l obiettivo di fornire informazioni di carattere generale rispetto all argomento trattato e non deve essere inteso come un parere legale né come una disamina esaustiva di ogni aspetto relativo alla materia oggetto del documento. Si rammenta che per l applicazione a casi specifici di quanto illustrato nel Client Alert sarà necessario richiedere una consulenza specifica che consideri tutte le circostanze del caso concreto. Per qualsiasi richiesta di chiarimenti riguardo all argomento trattato, siete pregati di contattare il professionsta dello studio cui abitualmente vi rivolgete. Un elenco completo dei nostri Client Alerts è disponibile all indirizzo internet Se desiderate aggiornare i vostri dati o personalizzare le informazioni che ricevete da Latham & Watkins, visitate Abu Dhabi Amburgo Barcellona Beijing Bruxelles Chicago Doha Dubai Francoforte Hong Kong Houston Londra Los Angeles Madrid Milano Mosca Monaco New Jersey New York Orange County Parigi Riad * Roma San Diego San Francisco Shangai Silicon Valley Singapore Tokyo Washington D. C. * In collaborazione con lo studio legale di Mohammed A. Al-Sheikh 6 Numero giugno 2010

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