Metodo dei rating interni per il calcolo del requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito

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1 Metodo dei rating interni per il calcolo del requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito Versione al 17 Ottobre 2006 ABI Position Paper

2 Sommario Premessa... 4 Emendamenti al testo... 6 Rif.: pag. 5, par. 2.3 Perdita attesa e perdita inattesa... 6 Rif.: 2.4 Definizione di default... 6 Rif.: 3 Classi di attività (pag.8)... 7 Rif.: pag. 9, par. 3.1 Esposizioni creditizie verso amministrazioni centrali e banche centrali... 7 Rif.: 3.4 Esposizioni creditizie al dettaglio (pag. 11)... 8 Rif.: pag. 12, par. 3.4 Esposizioni al dettaglio... 9 Rif.: pag.15, par. 3.8 Crediti commerciali acquistati Rif.: pag.22, par Il processo di attribuzione del rating - iv) integrità del processo di attribuzione del rating Rif: Controlli di secondo livello. La validazione interna. (pag. 28) 12 Rif.: 4.7 L utilizzo del sistema di rating (Pag. 32) Rif.: Sistema informativo aziendale Pag Rif.: pag. 39, par. 5.4 Quantificazione dei parametri di rischio Rif.: 5.4 Quantificazione dei parametri di rischio Nota Rif. Pag. 41, Probabilità di default: Rif. Pag Tasso di perdita in caso di default - LGD tasso di sconto per l attualizzazione: Criteri specifici per le esposizioni verso imprese, enti, amministrazioni centrali e banche centrali Rif.: Pag Fattori di conversione creditizia Criteri specifici per le esposizioni verso imprese, enti, amministrazioni centrali e banche centrali Rif.: Pag Utilizzo di modelli di fornitori esterni Rif.: pag. 55 par. 6.1 Perdita in caso di default (metodo avanzato) Rif.: Pag Garanti (o venditori di protezione) ammessi Rif.: pag. 62, par Metodologia di calcolo dell effetto di double default Rif.: pag. 64, Riquadro 6.1 Esposizioni connesse con finanziamenti specializzati: ponderazione di favore Esposizioni al dettaglio Rif.: 6.5: Esposizioni in strumenti di capitale: esclusioni dal metodo IRB (pag. 67) Rif.: pag. 71,- 72, paragrafo 6.61 e Metodo della scomposizione integrale e metodo del fattore di ponderazione Rif.: Metodo della scomposizione integrale (pag. 71) Rif.: La presentazione della domanda di autorizzazione (pag. 79 ) 26 Rif.: 7.3 Estensione progressiva del metodo IRB (Pag. 80) Rif.: Le condizioni per l estensione progressiva del metodo IRB (pag. 81) /47

3 7.4 Utilizzo parziale permanente del metodo standardizzato Riquadri Riquadro 2.1 Riscadenzamento Riquadro 2.2 Esposizioni al dettaglio: default per controparte o per transazione Riquadro 4.1 Requisito dell integrità: alcune ipotesi organizzative Riquadro 5.1 Distribuzione delle esposizioni per gradi o aggregati (pool) 32 Riquadro 5.2 Stima della PD e prociclicità Riquadro 5.3 Dati relativi a recuperi non definitivi Riquadro 5.4 Downturn LGD Riquadro 6.4 Definizione di diversificazione Riquadro 7.1 Risultati del calcolo parallelo Quesiti Trattamento esposizioni coperte da ipoteca su immobili residenziali e loro allocazione nei portafogli regolamentari Esposizioni connesse con finanziamenti specializzati Esposizioni creditizie al dettaglio Esposizioni in strumenti di capitale Controlli di secondo livello. La validazione interna Le specificità dei sistemi IRB nell ambito del gruppo bancario Uso delle prove di stress per la valutazione dell adeguatezza patrimoniale Quantificazione dei parametri di rischio Probabilità di default Tasso di perdita in caso di default Validazione dei modelli di rating e delle stime dei parametri di rischio Utilizzo di modelli di fornitori esterni Regole di ponderazione Probabilità di default Regole di ponderazione - Operazioni pronti contro termine su titoli e merci ed altre operazioni assimilate Regole di ponderazione - scadenza Garanti (o venditori di protezione) ammessi Procedura di autorizzazione Estensione progressiva del metodo IRB (pag.80) Le condizioni per l estensione progressiva del metodo IRB (pag. 81) Le condizioni per l estensione progressiva del metodo IRB (pag. 81) Utilizzo parziale permanente del metodo standardizzato Riquadro 4.1 Requisito dell integrità: alcune ipotesi organizzative Riquadro 5.1 Distribuzione delle esposizioni per gradi o aggregati (pool) 33 Riquadro 5.2 Stima della PD e prociclicità Allegato 4 Scheda modello - cap. 8.4 Interventi di modifica del modello 33 3/47

4 Premessa Gli Uffici dell ABI, al fine di elaborare la posizione del sistema bancario italiano con riferimento al Documento di consultazione pubblicato dalla Banca d Italia nel mese di agosto, hanno raccolto dagli Associati i diversi punti di vista e le diverse proposte sugli aspetti trattati nello stesso. Sulla base delle osservazioni pervenute è stato predisposto dall ABI l allegato Position Paper che si suddivide in tre parti. La prima è composta da emendamenti al testo, la seconda da specifiche osservazioni sui riquadri del documento oggetto di consultazione, la terza da quesiti su alcune questioni di interesse rilevante Il sistema bancario italiano esprime apprezzamento per l opportunità offerta dalla Banca d Italia di commentare tali documenti interlocutori e rimane in attesa della analoga procedura di consultazione per le Istruzioni di Vigilanza definitive. In appendice si allegano i commenti predisposti dall Associazione Italiana Leasing (ASSILEA) e dall Associazione Italiana per il Factoring (ASSIFACT) per i rispettivi ambiti di interesse. Le osservazioni dell Associazione Italiana del Credito al Consumo e Immobiliare (ASSOFIN) sono state incorporate nel presente Position Paper. Tra le considerazioni di carattere generale, si ritiene che uno degli argomenti più importanti dal punto di vista metodologico del documento di consultazione, riguardi la stima della LGD. Tra le varie questioni che sono state sollevate nel presente position paper, si ricorda quella di rendere nota, nella formula per il calcolo della downturn LGD, la metodologia di determinazione dei parametri, la cui calibrazione dovrebbe però essere effettuata caso per caso nell ambito della flessibilità concessa al regulator a valere sul Pillar II. Su questo specifico tema sarebbe auspicabile un supplemento di analisi e di scambio di opinioni ed esperienze tra banche e Autorità di Vigilanza. Sembrerebbe, inoltre, ravvisarsi un profilo di criticità connesso al disallineamento tra le disposizioni di recepimento della nuova regolamentazione prudenziale internazionale e la disciplina in materia di IAS/IFRS, poiché il metodo di svalutazione previsto dagli IAS/IFRS, non ammettendo l immediata deducibilità del fondo svalutazione crediti, determina un indebito ampliamento dei requisiti e quindi dei costi di patrimonializzazione. In tema di requisiti organizzativi, si ritiene che la collocazione a livello aziendale di funzioni strategiche di controllo, in particolare l unità di validazione interna, dovrebbe essere valutata con la maggiore flessibilità possibile tenendo 4/47

5 adeguatamente conto delle specificità e delle complessità aziendali, nonché delle competenze disponibili. Riteniamo altresì opportuno evidenziare che l impostazione adottata nello schema di Istruzioni per le esposizioni in Private Equity è di non distinguere il rischio tra un investimento diretto delle singole banche e un investimento in OICR che investe in private equity 1. Viene infatti previsto per tali esposizioni un fattore di ponderazione pari al 190% (relativamente al metodo della ponderazione semplice). Analoga ponderazione è prevista nel caso di esposizione verso OICR (relativamente al metodo della scomposizione integrale). Tale impostazione, derivante dalla Direttiva comunitaria, non risponde ad una logica di mercato. Un investimento in OICR dovrebbe essere ponderato diversamente rispetto ad un investimento diretto della banca in quanto: investe in un portafoglio di società generalmente operanti in settori diversi; rispetta i limiti prudenziali di concentrazione fissati dalla Banca d Italia che prevedono un limite compreso tra il 15% e il 20% del totale investito su una singola partecipazione; è gestito da una società specializzata (SGR) con un team di professionisti dedicati che spesso hanno un track record di performance su investimenti passati dello stesso tipo. A ciò aggiungasi che l investimento in un OICR evita alla banca di cumulare un rischio di credito ed un rischio di capitale verso una stessa impresa laddove la banca, come spesso accade, è anche finanziatrice dell impresa. Come ultimo punto di interesse si vuole sottolineare che, al fine di evitare ingiustificate asimmetrie tra intermediari, si rinnova la richiesta già avanzata nel precedente position paper sul metodo standardizzato, di prevedere la possibilità anche per gli intermediari finanziari ex art. 107 TUB che non appartengano a gruppi bancari di adottare a livello individuale il metodo dei rating interni (IRB) per il calcolo dei requisiti patrimoniali a fronte del rischio di credito, alle medesime condizioni previste per le banche. 1 Ciò vale sia nel caso di adozione del metodo dei rating interni (in esame) sia nel caso di adozione del metodo standardizzato. 5/47

6 Emendamenti al testo Rif.: pag. 5, par. 2.3 Perdita attesa e perdita inattesa Testo originario: La perdita attesa (Expected Loss, EL) rappresenta, in termini percentuali, la perdita che in media si manifesta entro un intervallo temporale di un anno su ogni esposizione (o pool di esposizioni) esistente in portafoglio. La EL si calcola per ciascuna esposizione (o pool di esposizioni) come prodotto tra PD di classe (o pool) e LGD. Per i crediti in stato di default la PD è pari a 100%, quindi la EL è pari alla LGD. Testo emendato: La perdita attesa (Expected Loss, EL) rappresenta, in termini percentuali, la perdita che in media si manifesta entro un intervallo temporale di un anno su ogni esposizione (o pool di esposizioni) esistente in portafoglio. La EL si calcola per ciascuna esposizione (o pool di esposizioni) come prodotto tra PD di classe (o pool), LGD ed EAD. Per i crediti in stato di default la PD è pari a 100%, quindi la EL è pari alla LGD. LGD EL è pari alla migliore stima della perdita attesa. Le migliori stime della perdita attesa coincidono di norma con le rettifiche analitiche. Motivazione: la perdita inattesa viene definita come una quantità pari alla perdita eccedente la EL a un livello di confidenza del 99,9 per cento su un orizzonte temporale di un anno. La EL è quindi una quantità ben definita, non espressa in termini percentuali; presumibilmente, la definizione presentata dalla Banca d Italia nel testo originario è quella del c.d. Expected Loss Rate, pari al prodotto di PD e LGD, che rappresenta la perdita attesa espressa come percentuale dell EAD; la EL risulta pari al prodotto dell Expected Loss Rate e dell EAD. Nel caso dei crediti in stato di default, per il calcolo della EL è necessario (così come previsto anche nell Accordo) far riferimento alla best estimate EL (migliore stima della perdita attesa) e non alla downturn LGD. Infatti se così non fosse la banca pagherebbe due volte (poiché a pag. 46 è specificato che le migliori stime della perdita attesa coincidono di norma con le rettifiche analitiche): la prima il requisito patrimoniale a fronte della perdita inattesa, pari alla differenza tra downturn LGD e migliori stime della perdita attesa; la seconda come deduzione dal patrimonio di vigilanza (50% al patrimonio di base e 50% al patrimonio supplementare) dell eventuale saldo positivo tra perdita attesa e rettifiche di valore nette specifiche e di portafoglio. Rif.: 2.4 Definizione di default Testo originario: 2) la soglia di rilevanza è pari al 5% dell esposizione 6/47

7 Testo emendato: 2) la soglia di rilevanza è pari al 5% dell esposizione, ovvero nel caso di approccio per transazione al 5% della transazione Motivazione: Con l inserimento degli sconfini nella definizione di default sembra plausibile l adozione di una definizione per transazione, soprattutto per banche che hanno adottato una logica di trattamento dei portafogli di Privati per prodotto. Sarebbe opportuna in tal senso l applicazione della soglia di rilevanza del 5% a livello di transazione (per evitare di intercettare posizioni minori) e non di controparte, con conseguente classificazione a default della sola transazione in oggetto. Rif.: 3 Classi di attività (pag.8) Testo originario: Le attività del banking book (diverse cioè da quelle allocate nel portafoglio di negoziazione di vigilanza ) vengono distinte nelle seguenti classi: a) esposizioni creditizie verso amministrazioni centrali e banche centrali; b) esposizioni creditizie verso enti; Testo emendato: : Le attività del banking book (diverse cioè da quelle allocate nel portafoglio di negoziazione di vigilanza ) vengono distinte nelle seguenti classi: a) esposizioni creditizie verso amministrazioni centrali e banche centrali; b) esposizioni creditizie verso enti istituzioni; Motivazione:Si propone di sostituire il termine enti con istituzioni in quanto il termine enti potrebbe risultare misleading. Rif.: pag. 9, par. 3.1 Esposizioni creditizie verso amministrazioni centrali e banche centrali Testo originario: In questa classe sono comprese tutte le esposizioni verso amministrazioni centrali e banche centrali così definiti nel metodo standardizzato. Essa include: (i) governi regionali, le autorità locali e gli enti del settore pubblico equiparati a soggetti sovrani nel metodo standardizzato; le banche multilaterali d sviluppo e le organizzazioni internazionali che soddisfano i criteri per la ponderazione dello 0% nel modello standardizzato ( ) Testo emendato: In questa classe sono comprese tutte le esposizioni verso amministrazioni centrali e banche centrali così definiti nel metodo standardizzato. Essa include: (i) governi regionali (risultanti da un elenco che la Banca d Italia provvederà ad aggiornare annualmente), le autorità locali e gli enti del settore pubblico equiparati a soggetti sovrani nel metodo standardizzato; le banche multilaterali d sviluppo e le organizzazioni internazionali che soddisfano i criteri per la ponderazione allo 0% nel modello standardizzato ( ). 7/47

8 Motivazione: Nel novero dei governi regionali che possono essere ricompresi nell ambito dell esposizioni verso amministrazioni e banche centrali andrebbero ricompresse tutte le Regioni italiane. Queste difatti rispettano tutti i requisiti previsti dalla Direttiva - e dal documento di consultazione della Banca d Italia sul metodo standardizzato per il riconoscimento delle relative esposizioni nell ambito del portafoglio sovereign: le amministrazioni regionali hanno infatti specifici poteri di amministrazione fiscale ed assetti istituzionali tali da rendere le loro probabilità di insolvenza simili a quelle dello Stato italiano. Rif.: 3.4 Esposizioni creditizie al dettaglio (pag. 11) Testo originario: Esposizioni garantite da ipoteca su immobili residenziali: ai fini della individuazione di tale sottoclasse di attività valgono le medesime regole previste per il metodo standardizzato (cfr. relativo documento per la consultazione). Testo emendato: Esposizioni garantite da ipoteca su immobili residenziali: ai fini della individuazione di tale sottoclasse di attività valgono le medesime regole previste per il metodo standardizzato (cfr. relativo documento per la consultazione). Sono compresi all interno di questa sottoclasse anche i crediti verso imprese garantiti da ipoteca su immobili residenziali. A questi ultimi può essere assegnata la probabilità d insolvenza di controparte. Motivazione: Dal testo sembra evincersi che anche i crediti verso imprese garantiti da ipoteca su immobili residenziali vengano incluse nel segmento Esposizioni creditizie al dettaglio. Di conseguenza sorgerebbe il problema dell associazione di una probabilità d insolvenza per rapporto, ad esempio per una controparte corporate cui è di solito associata una probabilità d insolvenza per cliente. Si richiede di precisare l ambito di riferimento. * * * * Testo originario: Esposizioni verso piccole imprese e piccoli operatori economici, a condizione che: - l esposizione totale (per cassa e fuori bilancio ) della banca o del gruppo bancario nei confronti della piccola impresa o del piccolo operatore economico (o del gruppo di clienti connessi), ivi compresi i prestiti concessi per finalità personali, sia inferiore in termini di accordato (ovvero utilizzato, se maggiore) - a 1 milione, al netto delle esposizioni (per cassa e fuori bilancio ) garantite da ipoteca su immobili residenziali; per le forme tecniche che prevedono piani di ammortamento la verifica del rispetto della suddetta soglia va effettuata con riferimento agli importi originari; (omissis) Testo emendato: Esposizioni verso piccole imprese e piccoli operatori economici, a condizione che: - - l esposizione totale (per cassa e fuori bilancio ) della banca o del gruppo bancario nei confronti della piccola impresa o del piccolo 8/47

9 operatore economico (o del gruppo di clienti connessi), ivi compresi i prestiti concessi per finalità personali, sia inferiore in termini di accordato (ovvero utilizzato, se maggiore) - a 1 milione, al netto delle esposizioni (per cassa e fuori bilancio ) garantite da ipoteca su immobili residenziali; per le forme tecniche che prevedono piani di ammortamento la verifica del rispetto della suddetta soglia va effettuata con riferimento agli importi originari agli importi residui in essere alla data di segnalazione; (omissis) Motivazione: Un simile dettame non è conforme con le prassi gestionali e con le metodologie di monitoraggio andamentale correntemente adottate dalle banche. Con specifico riferimento alle esposizioni rateali, è prassi comune definire quale importo accordato il debito residuo risultante da piano di ammortamento e quale importo utilizzato il debito residuo effettivo. Un eventuale sconfino non è niente altro che il differenziale positivo tra l utilizzato e l accordato. Si ritiene che la formulazione non abbia nessun senso economico in quanto un mutuo che sia giunto alla quasi estinzione peserebbe, se di stesso importo originario, come uno appena acceso; artificialmente gonfiando l utilizzato della controparte. Tale impostazione sembrerebbe in palese contrasto con l Accordo che prevede l adozione di curve di ponderazione più favorevoli verso le piccole e medie imprese, mentre l impiego di tale norma potrebbe portare ad un innalzamento del costo del credito per le stesse sia via l adozione di una ponderazione sfavorevole sia per la necessità di utilizzare più intermediari finanziari. Si segnala, infine, che la versione che fa riferimento agli importi originari, che dovrebbe essere stata introdotta al fine di limitare la variabilità del fenomeno dei passaggi tra retail e non, genera comunque movimenti di segmento regolamentare quando la controparte stipuli nuovi contratti in sostituzione di finanziamenti ormai prossimi alla scadenza naturale, qualora la somma delle nuove erogazioni con quanto erogato in passato (e prossimo alla chiusura naturale) determini il superamento della soglia di rilevanza. * * * * Testo originario: Esposizioni verso piccole imprese e piccoli operatori economici Testo emendato: Esposizioni verso piccole e medie imprese e piccoli operatori economici Motivazione: per omogeneità con il resto della normativa di riferimento (cfr. pag. 61 del documento esposizioni verso piccole o medie imprese classificate tra le esposizioni al dettaglio ). Rif.: pag. 12, par. 3.4 Esposizioni al dettaglio Testo originario: ( ) All interno delle esposizioni al dettaglio si distinguono tre sottoclassi: 9/47

10 (i) (ii) (iii) esposizioni garantite da immobili residenziali; esposizioni rotative al dettaglio; altre esposizioni al dettaglio. Un esposizione può rientrare nella categoria delle esposizioni rotative al dettaglio qualificate se sono soddisfatti i seguenti criteri: ( ) d) la banca dimostra che l esposizione rientra in una tipologia di portafoglio che presenta una bassa volatilità dei tassi di perdita in relazione al livello medio di tali tassi, in particolare all interno delle fasce basse di PD. La valutazione del livello di volatilità relativa dei tassi di perdita va effettuata per confronto con le evidenze relative alla sottoclasse (iii). ( ) Testo emendato: : All interno delle esposizioni al dettaglio si distinguono tre sottoclassi: (i) esposizioni garantite da immobili residenziali; (ii) esposizioni rotative al dettaglio; (iii) altre esposizioni al dettaglio. Un esposizione può rientrare nella categoria delle esposizioni rotative al dettaglio qualificate se sono soddisfatti i seguenti criteri: ( ) d) la banca dimostra che l esposizione rientra in una tipologia di portafoglio che presenta una bassa volatilità dei tassi di perdita in relazione al livello medio di tali tassi, in particolare all interno delle fasce basse di PD. La valutazione del livello di volatilità relativa dei tassi di perdita va effettuata per confronto con le evidenze relative alla sottoclasse (iii) (ii). ( ) Motivazione: La proposta della Banca d Italia prevede che il benchmark che deve essere considerato per valutare la volatilità del tasso di perdita del comparto dei crediti al dettaglio debba essere il subportafoglio di altre esposizioni al dettaglio. Al riguardo, è opportuno rilevare che nel portafoglio altre esposizioni al dettaglio rientrano i finanziamenti alle PMI che presentano livelli di volatilità dei tassi di perdita significativamente differenti rispetto alle esposizioni revolving (segnatamente carte di credito rotative). Pertanto utilizzare questo subportafoglio per monitorare il livello di variazioni di perdita delle esposizioni revolving finirebbe per essere fuorviante e non coerente con le normali best practice bancarie di gestione efficiente del rischio di credito. Inoltre, tale ipotesi non risponde a quanto disposto dall Allegato VII, parte 1, punto 13, della Direttiva Europea che più opportunamente fa riferimento a sub portafogli retail rotativi. Si propone quindi di recepire il disposto della Direttiva Europea. Rif.: pag.15, par. 3.8 Crediti commerciali acquistati Testo originario: In relazione a quanto precede, i contratti stipulati con il cliente cedente prevedono la possibilità per la banca di effettuare, in proprio o tramite una società di revisione, accessi in loco al fine di effettuare i controlli di cui sopra. I risultati di questi riesami sono documentati. 10/47

11 Testo emendato: In relazione a quanto precede, i contratti stipulati con il cliente cedente prevedono la possibilità per la banca di effettuare, in proprio o tramite una società di revisione, accessi in loco al fine di effettuare i controlli di cui sopra. Nei confronti di controparti di elevato standing che per prassi non concedono alle banche / intermediari finanziari accessi in loco, i contratti devono prevedere obblighi informativi puntuali a favore della banca / intermediario finanziario. I risultati di questi riesami e flussi informativi sono documentati. Motivazione: Nella prassi operativa corrente le controparti primarie riescono a ottenere l esclusione della clausola di accesso in loco sostituendola con obblighi informativi. La proposta di emendamento rende più flessibile la possibilità per banche / intermediari finanziari di monitorare il rischio garantendo allo stesso tempo l efficacia dell attività di controllo. Rif.: pag.22, par Il processo di attribuzione del rating - iv) integrità del processo di attribuzione del rating Testo originario: La problematica relativa al rispetto del requisito organizzativo dell integrità del processo di attribuzione del rating si pone nei casi in cui viene lasciato spazio all intervento umano nell attribuzione definitiva del rating. In tali ipotesi le banche devono promuovere e rafforzare l autonomia del processo di rating predisponendo ogni cautela per far sì che l attribuzione dei rating e la loro revisione periodica siano compiute o approvate da soggetti che non traggono "diretti benefici" dalla concessione del credito. Ciò al fine di evitare che il giudizio finale prodotto dal sistema IRB sia condizionato dai possibili interessi di cui possono essere portatori i soggetti responsabili dell attribuzione definitiva del rating...omissis.. L obiettivo dell integrità del processo richiede pertanto l adozione di soluzioni organizzative incentrate sul criterio-guida della netta separazione tra le funzioni di delibera del fido e quelle di attribuzione definitiva del rating. Il principio di separatezza deve essere assicurato anche nei casi in cui coesistano in capo ad un medesimo soggetto - destinatario di incentivi retributivi correlati all andamento dei volumi erogati - compiti di sviluppo commerciale e responsabilità di attribuzione definitiva del rating. Testo emendato: La problematica relativa al rispetto del requisito organizzativo dell integrità del processo di attribuzione del rating si pone nei casi in cui viene lasciato spazio all intervento umano nell attribuzione definitiva del rating. In tali ipotesi le banche devono promuovere e rafforzare l autonomia del processo di rating predisponendo ogni cautela per far sì che l attribuzione dei rating e la loro revisione periodica siano compiute o approvate da soggetti che non traggono "diretti benefici" dalla concessione del credito ovvero assicurano le opportune misure cautelative volte a escludere i conflitti di interesse della specie. Ciò al fine di evitare che il giudizio finale prodotto dal sistema IRB sia 11/47

12 condizionato dai possibili interessi di cui possono essere portatori i soggetti responsabili dell attribuzione definitiva del rating...omissis.. L obiettivo dell integrità del processo richiede pertanto l adozione di soluzioni organizzative incentrate sul criterio-guida della netta separazione tra le funzioni di delibera del fido e quelle di attribuzione definitiva del rating. Il principio di separatezza deve essere assicurato anche nei casi in cui coesistano in capo ad un medesimo soggetto - destinatario di incentivi retributivi correlati all andamento dei volumi erogati - compiti di sviluppo commerciale e responsabilità di attribuzione definitiva del rating. L applicazione del principio di integrità ed il soddisfacimento del requisito della separatezza sono da intendersi per i portafogli retail meno stringenti rispetto agli altri portafogli. Avuta considerazione delle dimensioni e della complessità organizzativa della banca, della tipologia dei portafogli coinvolti nonché dell impostazione complessiva del sistema di rating, l ammissione di soluzioni organizzative che prevedano la coesistenza in capo a un medesimo soggetto di compiti di delibera e/o di sviluppo commerciale e di assegnazione del rating risultano condizionate dall adozione di opportune misure cautelative da parte dell intermediario sul piano procedurale e organizzativo. Motivazione: il paragrafo che sancisce l applicazione del principio di integrità ed il soddisfacimento del requisito della separatezza secondo criteri meno stringenti per i portafogli retail, è stato introdotto per tenere conto dell elevato frazionamento dei suddetti portafogli a fronte di un alto impatto a livello commerciale e organizzativo per la banca. Con l aggiunta del secondo paragrafo si intende ammettere, coerentemente alla dimensione e alla complessità dell intermediario, la possibilità di definizione di adeguate soluzioni organizzative che assicurino l integrità del processo senza richiedere la duplicazione all interno della banca di funzioni o fasi valutative. Tali soluzioni prevedono il coinvolgimento di figure quali organi deliberanti o con funzione anche commerciale nella attribuzione del rating (per esempio nelle fasi di compilazione dei questionari qualitativi sulla controparte ovvero di correzione al giudizio di rating espresso dal modello statistico (override)). Inoltre consentono di apportare allo stesso rating del contributo informativo di soggetti con forte competenza in ambito creditizio o con conoscenza della controparte. Tuttavia assicurano al contempo il controllo degli interventi apportati dalle figure suddette e, nei casi in cui il loro intervento sia determinante, la ratifica di questo da parte di altri organi. Rif: Controlli di secondo livello. La validazione interna. (pag. 28) Testo originario: La responsabilità della validazione fa capo a una struttura indipendente che può se del caso avvalersi, per lo svolgimento di talune attività, dell apporto di altre unità operative; detta struttura può essere eventualmente già responsabile di funzioni di controllo di secondo livello su altre aree operative. 12/47

13 Testo emendato: La responsabilità della validazione fa capo a una struttura funzione indipendente che può se del caso avvalersi, per lo svolgimento di talune attività, dell apporto di altre unità operative; detta struttura può essere eventualmente già responsabile di funzioni di controllo di secondo livello su altre aree operative. In considerazione delle proprie peculiarità dimensionali e operative, della rischiosità dei portafogli gestiti, dell impostazione complessiva del sistema di rating nonché dei molteplici profili professionali richiesti in rapporto alla struttura organizzativa, è riconosciuta la discrezionalità all intermediario di affidare la funzione di validazione a strutture organizzative diverse, già presenti nella banca (es. risk management, sistemi informativi, organizzazione), purché il processo di validazione venga ricondotto a unità mediante la nomina di un responsabile che coordini e sovrintenda alle diverse attività, anche attraverso la predisposizione di un apposito programma. Motivazione: al fine di assicurare un maggior grado di neutralità della normativa circa i differenti e possibili assetti organizzativi delle banche, si chiede di sostituire il termine struttura con il termine funzione intendendosi per tale il presidio di un processo, riconducibile a sua volta ad una o anche più entità organizzative, purché sufficientemente coordinate tra di loro nonché gerarchicamente ed operativamente indipendenti, secondo i criteri indicati nel documento. Inoltre, in generale, si suggerirebbe di riferire i requisiti richiesti più al processo di validazione interna che ad una struttura aziendale, in quanto una pluralità di soluzioni organizzative potrebbero egualmente soddisfare i requisiti (di indipendenza, ecc.), senza ricorrere ad una segregazione in una apposita unità. Con l aggiunta dell ultimo paragrafo si intende ammettere esplicitamente per gli intermediari, in relazione alla dimensione e alla complessità, la possibilità di prevedere delle soluzioni organizzative più consone, che evitino la creazione di strutture dedicate ed autonome, ricorrendo invece a risorse già impiegate nelle fasi di sviluppo, assicurando tuttavia un più stringente controllo degli organi di terzo livello. Rif.: 4.7 L utilizzo del sistema di rating (Pag. 32) Testo originario: Per le banche che adottano il metodo IRB avanzato o il metodo IRB per le esposizioni al dettaglio andrà verificato che le modalità di utilizzo anzidette si estendano anche alle stime interne di LGD e CCF. Testo emendato: Per le banche che adottano il metodo IRB avanzato o il metodo IRB per le esposizioni al dettaglio andrà verificato che le modalità di utilizzo anzidette si estendano anche alle stime interne di LGD e CCF, riducendo il limite minimo di rispetto del requisito di esperienza all anno precedente il rilascio del provvedimento di autorizzazione. 13/47

14 Motivazione: Si richiede di portare l orizzonte temporale di utilizzo gestionale di LGD e CCF per l IRB avanzato ad un anno prima del provvedimento di autorizzazione, possibilità emersa nel corso degli incontri tenutisi. * * * * Testo originario: Tale requisito di esperienza deve essere rispettato nei tre anni precedenti il rilascio del provvedimento; il limite minimo di 3 anni viene ridotto ad un anno (nel metodo IRB di base e per la classe delle esposizioni al dettaglio) ovvero due anni (per quanto riguarda il metodo IRB avanzato) per le richieste di convalida presentate entro il 31 dicembre Testo emendato: Tale requisito di esperienza deve essere rispettato nei tre anni precedenti il rilascio del provvedimento di autorizzazione; il limite minimo di 3 anni viene ridotto ad un anno (nel metodo IRB di base e per la classe delle esposizioni al dettaglio) ovvero due anni (per quanto riguarda il metodo IRB avanzato) per le richieste di convalida presentate entro il 31 dicembre Motivazione: Senza la specificazione aggiunta poteva intendersi il rilascio delle Istruzioni Bankit. Rif.: Sistema informativo aziendale Pag. 34 Testo originario: Le procedure operative devono essere integrate con il modulo di calcolo del rating in modo da consentire un adeguata gestione del processo di attribuzione, approvazione e revisione del punteggio dei singoli debitori o dei pool di crediti, compreso il ricorso ad override. Qualora siano rilevate modifiche rilevanti rispetto ai dati su cui è stato calcolato il rating corrente, e comunque con cadenza almeno annuale, il programma deve proporre una revisione del merito di credito. Testo emendato: Le procedure operative devono essere integrate con il modulo di calcolo del rating in modo da consentire un adeguata gestione del processo di attribuzione, approvazione e revisione del punteggio dei singoli debitori o dei pool di crediti, compreso il ricorso ad override. I processi interni devono garantire che, qualora siano rilevate modifiche rilevanti rispetto ai dati su cui è stato calcolato il rating corrente, e comunque con cadenza almeno annuale, il programma deve proporre una sia effettuata una revisione del merito di credito Motivazione: L esplicito riferimento alla predisposizione di un programma che di sua iniziativa richieda una revisione del merito di credito di ciascuna controparte ogni anno e ad ogni variazione significativa dello stesso pare eccessivamente onerosa nonché, francamente, irrealizzabile. Se un programma automatico è infatti in grado di proporre una revisione annua, non è però in grado di proporre la stessa al succedere di modifiche rilevanti nei dati che compongono il modello di rating (esempio: notizie qualitative rilevanti tali da modificare sostanzialmente il merito di credito dell azienda). 14/47

15 La modifica proposta ha pertanto lo scopo di trasferire l obbligo di revisione puntuale da un programma IT alle normative e ai processi interni, con evidente vantaggio in termini di garanzia di conformità con i requisiti minimi. Rif.: pag. 39, par. 5.4 Quantificazione dei parametri di rischio Testo originario: ( ) Le stime di PD, LGD, e CFF possono comportare errori inattesi; pertanto, al fine di evitare valutazioni troppo ottimistiche, le banche devono incorporare nelle proprie misurazioni un fattore di cautela commisurato al prevedibile margine di errore. Nei casi in cui le metodologie e i dati sono meno soddisfacenti e il presumibile margine di errore più ampio, la cautela deve essere maggiore. ( ) Testo emendato: ( ) Le stime di PD, LGD, e CFF possono comportare errori inattesi; pertanto, al fine di evitare valutazioni troppo ottimistiche, le banche devono incorporare nelle proprie misurazioni un fattore di cautela commisurato al prevedibile margine di errore. Nei casi in cui le metodologie e i dati sono meno soddisfacenti e il presumibile margine di errore più ampio, la cautela deve essere maggiore. ( ) Motivazione: La proposta di Banca d Italia non è coerente con i contenuti della Direttiva che non richiedono un incremento delle PD, LGD ed CCF computate al fine di compensare eventuali errori di valutazione. Nel documento, peraltro sono già previste altre disposizioni cautelative. Rif.: 5.4 Quantificazione dei parametri di rischio Nota 10 Testo originario: Ai fini della stima dei parametri di rischio, data l attuale rilevanza del fenomeno dei past-due cd. tecnici (non rappresentativi di un effettivo stato di difficoltà finanziaria del debitore tale da generare perdite), è preferibile almeno nella prima fase di applicazione della disciplina non includere i suddetti past-due tra i default. Testo emendato: Ai fini della stima dei parametri di rischio, data l attuale rilevanza del fenomeno dei past-due cd. tecnici (non rappresentativi di un effettivo stato di difficoltà finanziaria del debitore tale da generare perdite), è preferibile almeno nella prima fase di applicazione della disciplina non includere i suddetti past-due tra i default. Motivazione: Per dare forza all inclusione del concetto di past due economico è stato eliminato nella parentesi.tale da generare perdite. Si richiede, inoltre, se sia possibile definire un criterio oggettivo proxy per la definizione dei past-due tecnici, al fine di procedere con una classificazione automatica degli stessi. 15/47

16 Rif. Pag. 41, Probabilità di default: Testo originario: La quantificazione della PD associata a ciascuna classe di rating avviene concettualmente in due stadi: in una prima fase la banca assegna ciascuna controparte ad una classe di rating, definita sulla base di criteri espliciti e formalizzati; in una fase successiva la banca determina una PD per ciascuna classe di rating, che dovrà essere assegnata a ciascuna controparte inclusa nella stessa classe di rating. Testo emendato: La quantificazione della PD associata a ciascuna classe di rating avviene concettualmente in due stadi: ad esempio in una prima fase la banca assegna ciascuna controparte ad una classe di rating, definita sulla base di criteri espliciti e formalizzati; in una fase successiva la banca determina una PD per ciascuna classe di rating, che dovrà essere assegnata a ciascuna controparte inclusa nella stessa classe di rating. Motivazione: Si osserva che la metodologia descritta nel presente paragrafo non è la sola percorribile per la quantificazione della PD per ciascuna classe di rating. A tal fine si richiede di indicare tale metodo solo a fini esemplificativi. * * * * Testo originario: A prescindere dal fatto che la banca impieghi fonti informative interne, esterne, condivise o una loro combinazione, al momento della richiesta di convalida il periodo storico di osservazione di almeno una fonte ai fini della stima della PD deve avere una durata minima di due anni per il metodo di base, che aumenta poi di un anno ogni anno, fino a quando i dati pertinenti coprono un periodo pari ad almeno cinque anni. Testo emendato: A prescindere dal fatto che la banca impieghi fonti informative interne, esterne, condivise o una loro combinazione, al momento della richiesta di convalida il periodo storico di osservazione di almeno una fonte ai fini della stima della PD deve avere una durata minima di due anni per il metodo di base e IRB retail, che aumenta poi di un anno ogni anno, fino a quando i dati pertinenti coprono un periodo pari ad almeno cinque anni. Motivazione: La CRD nell annex VII, parte 4 para71 prevede, nella sezione delle Esposizioni al dettaglio: Gli Stati membri possono autorizzare gli enti creditizi ad utilizzare dati pertinenti che coprono un periodo di due anni quando applicano il metodo basato sui rating interni. Il periodo da coprire aumenta di un anno ogni anno, fino a quando i dati pertinenti coprono un periodo pari a cinque anni. La deroga temporale sui 2 anni dovrebbe essere estesa quindi non solo all IRB base, ma anche all IRB retail. * * * * Testo originario: Anche per i crediti al dettaglio valgono gli stessi criteri di lunghezza delle serie storica da utilizzare per la stima della PD. 16/47

17 Testo emendato: Anche per i crediti al dettaglio valgono gli stessi criteri di lunghezza delle serie storica da utilizzare per la stima della PD nell ambito del metodo IRB di base. Motivazione: Per fugare dubbi, si richiede di esplicitare che per il calcolo della PD riferita ai crediti al dettaglio vale la regola dei due anni iniziali di profondità della serie storica nell ambito del metodo IRB di base Rif. Pag Tasso di perdita in caso di default - LGD tasso di sconto per l attualizzazione: Testo originario: L effetto di attualizzazione va considerato nelle stime mediante la scelta di un tasso di sconto dei flussi basata sui seguenti criteri: il tasso di sconto...; quando i flussi di recupero sono incerti, il calcolo del valore attuale deve riflettere sia il valore monetario del tempo sia il rischio non diversificabile insito nella volatilità dei flussi di recupero mediante l individuazione di un premio al rischio adeguato; Testo emendato: L effetto di attualizzazione va considerato nelle stime ad eccezione di quelle ottenute sui recuperi storici,mediante la scelta di un tasso di sconto dei flussi basata sui seguenti criteri: il tasso di sconto ; per le posizioni non chiuse, quando i flussi di recupero sono incerti, il calcolo del valore attuale deve riflettere sia il valore monetario del tempo sia il rischio non diversificabile insito nella volatilità dei flussi di recupero mediante l individuazione di un premio al rischio adeguato; Motivazione: Le stime di LGD su posizioni chiuse per definizione sono effettuate ricorrendo agli incassi effettivamente realizzati e quindi sono oggettive. Se con il premio al rischio si intende cogliere l effetto che quegli incassi sarebbero potuti essere inferiori (o superiori) e che pertanto questa incertezza deve trovare contropartita nel sommare al tasso di attualizzazione una componete per il rischio, si creerebbe una duplicazione con l effetto colto tramite la downturn LGD. * * * * Testo originario: Si può verificare il caso in cui la LGD osservata per le esposizioni presenti nell archivio di riferimento assuma un valore negativo (recupero superiore all importo nominale dell esposizione in default), ad esempio in presenza di un tasso di attualizzazione dei flussi finanziari più basso rispetto al livello assunto dal tasso effettivo, comprensivo delle altre componenti di ricavo spettanti alla banca. Al riguardo, gli archivi di riferimento mantengono evidenza delle LGD osservate negative; resta comunque fermo che le stime di LGD devono essere non 17/47

18 negative e che le banche dimostrano alla Banca d Italia l accuratezza e la solidità del processo di stima adottato, specie quando i valori stimati siano particolarmente bassi o pari a zero. Occorre anche illustrare i principali fattori che hanno determinato tali valori. Testo emendato: Si può verificare il caso in cui la LGD osservata per le singole esposizioni presenti nell archivio di riferimento assuma un valore negativo (recupero superiore all importo nominale dell esposizione in default), ad esempio in presenza di un tasso di attualizzazione dei flussi finanziari più basso rispetto al livello assunto dal tasso effettivo, comprensivo delle altre componenti di ricavo spettanti alla banca. Al riguardo, gli archivi di riferimento mantengono evidenza delle LGD osservate negative; resta comunque fermo che le stime di LGD media devono essere non negative e che le banche dimostrano alla Banca d Italia l accuratezza e la solidità del processo di stima adottato, specie quando i valori stimati siano particolarmente bassi o pari a zero. Occorre anche illustrare i principali fattori che hanno determinato tali valori. Motivazione: Sarebbe opportuno che l Organo di Vigilanza permettesse di poter rilevare i casi singoli in cui la LGD risulta negativa, fermo restando che la LGD media del pool di crediti non possa risultare negativa. Mantenere i valori negativi della LGD dei casi singoli ha l effetto di ridurre maggiormente LGD media del pool rispetto a porli pari a zero. * * * * Testo originario: Nello stimare la LGD le banche tengono conto delle caratteristiche delle esposizioni (dimensione, forma tecnica, garanzie, settore economico, ecc.), Testo emendato: Nello stimare la LGD le banche tengono conto delle caratteristiche delle esposizioni (dimensione, forma tecnica, garanzie, settore economico, ecc.), Motivazione:l inclusione tra i parametri di stima del settore di attività economico può creare problemi di numerosità. * * * * Testo originario: ad esempio attraverso modelli multivariati o sulla base della LGD media osservata di lungo periodo (long run default weighted average LGD) per le diverse tipologie di esposizione. Testo emendato: ad esempio attraverso modelli multivariati o sulla base della LGD media osservata di lungo periodo (long run default weighted average LGD) per le diverse tipologie di esposizione operazione. * * * * 18/47

19 Criteri specifici per le esposizioni verso imprese, enti, amministrazioni centrali e banche centrali Testo originario: Le banche devono, in ogni caso, impegnarsi a raccogliere dati che, nel tempo, arrivino a coprire un ciclo economico completo.. Testo emendato: Le banche devono, in ogni caso, impegnarsi a raccogliere dati che, nel tempo, arrivino a coprire un ciclo economico completo. Le banche non sono tenute ad attribuire uguale importanza ai dati storici se dimostrano che le informazioni più recenti costituiscono un migliore indicatore dei tassi di perdita. Motivazione: non si ravvede la necessità di limitare tale prescrizione al solo segmento retail, che peraltro prevede l utilizzo di serie storiche di minore profondità (inizialmente 2 anni rispetto ai 5 degli altri segmenti). Si richiede pertanto di estendere tale possibilità anche al segmento corporate ed agli altri. Una simile previsione dovrebbe inoltre essere riportata anche con riferimento alla determinazione dei punti di ancoraggio per la PD. Rif.: Pag Fattori di conversione creditizia Testo originario: Le stime dei fattori di conversione creditizia (CCF) rispecchiano la possibilità di ulteriori utilizzi del credito da parte del debitore prima e, ove rilevi, dopo il momento in cui si verifica il default. I CCF devono essere espressi in percentuale del margine non utilizzato e non possono essere inferiori a zero; quindi, l esposizione al momento del default (EAD) non può scendere al di sotto del valore dell esposizione. Testo emendato: Le stime dei fattori di conversione creditizia (CCF) rispecchiano la possibilità di ulteriori utilizzi del credito da parte del debitore prima e, ove rilevi, dopo il momento in cui si verifica il default qualora questi ultimi non siano compresi tra i costi nella stima della LGD. I CCF devono essere espressi in percentuale del margine non utilizzato o dell incremento complessivo dell utilizzato quando l accordato è inferiore all utilizzato, e non possono essere inferiori a zero; quindi, l esposizione al momento del default (EAD) non può scendere al di sotto del valore dell esposizione. Motivazione: la citata disposizione sembra essere perentoria per quanto riguarda il corporate, contrariamente a quanto previsto dal CEBS (248), che prevede la possibilità di inserire gli utilizzi successivi al default tanto nella stima dei CCF quanto in quella della LGD, e a quanto rappresentato nel corso dei incontri tenutisi. Si richiede pertanto che venga esplicitata la possibilità di inserire gli utilizzi successivi al default anche nella stima di LGD Quanto al secondo inserimento - l esigenza di riformulazione della definizione di CCF deriva dal fatto che i clienti appartenenti agli speculative grade spesso mostrano la presenza di sconfini o assenza di margini già 12 mesi prima dell evento default. La possibilità di calcolare il CCF prendendo in considerazione l incremento complessivo di utilizzato senza riguardo al limite superiore 19/47

20 dell accordato permetterebbe di calcolare un CCF più coerente con il profilo di rischio di questi clienti. * * * * Testo originario: Per la stima dei CCF devono essere prese in considerazione le caratteristiche delle esposizioni (dimensione, forma tecnica, rating, settore economico, ecc.), ad esempio attraverso modelli multivariati o sulla base dei CCF medi osservati di lungo periodo per le diverse tipologie di esposizione. Testo emendato: Per la stima dei CCF devono essere prese in considerazione le caratteristiche delle esposizioni (dimensione, forma tecnica es. classe come da centrale rischi -, rating, settore economico, ecc.), ad esempio attraverso modelli multivariati o sulla base dei CCF medi osservati di lungo periodo per le diverse tipologie di esposizione. * * * * Criteri specifici per le esposizioni verso imprese, enti, amministrazioni centrali e banche centrali Testo originario: omissis Le banche devono, in ogni caso, impegnarsi a raccogliere dati che, nel tempo, arrivino a coprire un ciclo economico completo. Testo emendato: omissis Le banche devono, in ogni caso, impegnarsi a raccogliere dati che, nel tempo, arrivino a coprire un ciclo economico completo. Le banche non sono tenute ad attribuire uguale importanza ai dati storici se dimostrano che le informazioni più recenti costituiscono un migliore indicatore degli utilizzi. Motivazione: non si ravvede la necessità di limitare tale prescrizione al solo segmento retail, che peraltro prevede l utilizzo di serie storiche di minore profondità (inizialmente 2 anni rispetto ai 5 degli altri segmenti). Si richiede pertanto di estendere tale possibilità anche al segmento corporate ed agli altri. Rif.: Pag Utilizzo di modelli di fornitori esterni Testo originario: Quando l assegnazione dei rating o l attribuzione delle posizioni ai pool si basa su modelli quantitativi, le banche li progettano e sviluppano al proprio interno, eventualmente con l ausilio di collaborazioni esterne, e ne mantengono la proprietà. omissis - la banca deve essere in grado di garantire il funzionamento e la validazione dei modelli esterni anche nel caso in cui venga interrotto il rapporto professionale con il fornitore esterno; Testo emendato: Quando l assegnazione dei rating o l attribuzione delle posizioni ai pool si basa su modelli quantitativi, le banche li progettano e sviluppano al proprio interno, eventualmente con l ausilio di collaborazioni 20/47

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