Attestare. la veridicità dei dati aziendali

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1 L'attività del Revisore nelle Procedure Concorsuali Attestare la veridicità dei dati aziendali la fattibilità delle proposte di concordato preventivo, dei piani di risanamento e degli accordi di ristrutturazione

2 Legge Fallimentare Art. 67, comma 3, lett d) relazione di attestazione sulla veridicità dei dati aziendali e sulla fattibilità dei piani di risanamento Non sono soggetti all'azione revocatoria: d) gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su beni del debitore purché posti in essere in esecuzione di un piano che appaia idoneo a consentire il risanamento della esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria; un professionista indipendente designato dal debitore, iscritto nel registro dei revisori legali ed in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 28, lettere a) e b) deve attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano; il professionista è indipendente quando non è legato all'impresa e a coloro che hanno interesse all'operazione di risanamento da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza di giudizio; in ogni caso, il professionista deve essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2399 del codice civile e non deve, neanche per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale, avere prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo; il piano può essere pubblicato nel registro delle imprese su richiesta del debitore; il professionista deve valutare la ragionevolezza di un piano che appaia idoneo a consentire il risanamento della esposizione debitoria dell impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria

3 Legge Fallimentare Art. 161 relazione di attestazione nella domanda di concordato preventivo di cui all art. 161 l.f., che accerti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano medesimo La domanda per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo è proposta con ricorso, sottoscritto dal debitore, al tribunale del luogo in cui l'impresa ha la propria sede principale; il trasferimento della stessa intervenuto nell'anno antecedente al deposito del ricorso non rileva ai fini della individuazione della competenza. Il debitore deve presentare con il ricorso: a) una aggiornata relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa; b) uno stato analitico ed estimativo delle attività e l'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione; c) l'elenco dei titolari dei diritti reali o personali su beni di proprietà o in possesso del debitore; d) il valore dei beni e i creditori particolari degli eventuali soci illimitatamente responsabili; e) un piano contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta. Il piano e la documentazione di cui ai commi precedenti devono essere accompagnati dalla relazione di un professionista, designato dal debitore, in possesso dei requisiti di cui all articolo 67, terzo comma, lett. d), che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano medesimo. Analoga relazione deve essere presentata nel caso di modifiche sostanziali della proposta o del piano.

4 Legge Fallimentare Art. 182-bis, 1 comma la relazione sulla veridicità dei dati aziendali e sulla attendibilità dell accordo di ristrutturazione dei debiti L'imprenditore in stato di crisi può domandare, depositando la documentazione di cui all'articolo 161, l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti stipulato con i creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti, unitamente ad una relazione redatta da un professionista, designato dal debitore, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d) sulla veridicità dei dati aziendali e sull'attuabilità dell'accordo stesso con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori estranei nel rispetto dei seguenti termini:...

5 Legge Fallimentare Art. 182-bis, 6 comma accordo ristrutturazione debiti - la dichiarazione di idoneità della proposta Il divieto di iniziare o proseguire le azioni cautelari o esecutive di cui al terzo comma può essere richiesto dall'imprenditore anche nel corso delle trattative e prima della formalizzazione dell'accordo di cui al presente articolo, depositando presso il tribunale competente ai sensi dell articolo 9 la documentazione di cui all'articolo 161, primo e secondo comma, lettere a), b), c) e d) e una proposta di accordo corredata da una dichiarazione dell'imprenditore, avente valore di autocertificazione, attestante che sulla proposta sono in corso trattative con i creditori che rappresentano almeno il sessanta per cento dei crediti e da una dichiarazione del professionista avente i requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), circa la idoneità della proposta, se accettata, ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori con i quali non sono in corso trattative o che hanno comunque negato la propria disponibilità a trattare.

6 Legge Fallimentare Art. 182-quinquies 1 comma l attestazione per accedere ai finanziamenti all impresa Il debitore che presenta, anche ai sensi dell'articolo 161, sesto comma, una domanda di ammissione al concordato preventivo o una domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182-bis, primo comma, o una proposta di accordo ai sensi dell'articolo 182-bis, sesto comma, può chiedere al tribunale di essere autorizzato, assunte se del caso sommarie informazioni, a contrarre finanziamenti, prededucibili ai sensi dell'articolo 111, se un professionista designato dal debitore in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), verificato il complessivo fabbisogno finanziario dell'impresa sino all'omologazione, attesta che tali finanziamenti sono funzionali alla migliore soddisfazione dei creditori.

7 Legge Fallimentare Art. 182-quinquies 4 comma l attestazione per il pagamento dei creditori anteriori in pendenza del concordato prenotativo prima dell omologa Il debitore che presenta domanda di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale, anche ai sensi dell'articolo 161, sesto comma, può chiedere al tribunale di essere autorizzato, assunte se del caso sommarie informazioni, a pagare crediti anteriori per prestazioni di beni o servizi, se un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), attesta che tali prestazioni sono essenziali per la prosecuzione della attività di impresa e funzionali ad assicurare la migliore soddisfazione dei creditori.

8 Art. 186-bis 1 comma Legge Fallimentare l attestazione richiesta per poter proporre il concordato preventivo con continuità Quando il piano di concordato di cui all'articolo 161, secondo comma, lettera e) prevede la prosecuzione dell'attività di impresa da parte del debitore, la cessione dell'azienda in esercizio ovvero il conferimento dell'azienda in esercizio in una o più società, anche di nuova costituzione, a) il piano di cui all'articolo 161, secondo comma, lettera e), deve contenere anche un'analitica indicazione dei costi e dei ricavi attesi dalla prosecuzione dell'attività d'impresa prevista dal piano di concordato, delle risorse finanziarie necessarie e delle relative modalità di copertura; b) la relazione del professionista di cui all'articolo 161, terzo comma, deve attestare che la prosecuzione dell'attività d'impresa prevista dal piano di concordato è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori; c) il piano può prevedere, fermo quanto disposto dall'articolo 160, secondo comma, una moratoria fino a un anno dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione. In tal caso, i creditori muniti di cause di prelazione di cui al periodo precedente non hanno diritto al voto.

9 Art. 186-bis 3 e 4 comma Legge Fallimentare l attestazione per la prosecuzione dei contratti pubblici e quella per la partecipazione alle gare L'ammissione al concordato preventivo non impedisce la continuazione di contratti pubblici se il professionista designato dal debitore di cui all'articolo 67 ha attestato la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento. L'ammissione al concordato preventivo non impedisce la partecipazione a procedure di assegnazione di contratti pubblici, quando l'impresa presenta in gara: a) una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;

10 CONCLUSIONI Le attestazioni dei piani di risanamento rappresentano un documento chiave, determinante per l accesso ai nuovi istituti, assegnando ai professionisti esperti un ruolo centrale La ratio dell attestazione è quella di tutelare i terzi e i creditori, soprattutto se estranei al piano di risanamento, perché le scelte e le rinunce di fronte ai quali sono posti dal debitore siano decise e accettate sulla base di una corretta e sufficientemente completa base informativa esprimere il proprio voto con cognizione di causa e con convinzione e agli organi giudiziari di fare affidamento su norme di comportamento e procedure precise che non si prestino a varie interpretazioni L'uso di principi condivisi per rilasciare l'attestazione permette agli Attestatori di svolgere il proprio incarico con una certa sicurezza e tranquillità Richiede specifiche competenze economico - giuridiche trasversali necessità di avvalersi di altre figure (Legale, Geometra, ecc. per formulare giudizi fondati)

11 Legge Fallimentare Art. 236-bis Falso in attestazioni e relazioni previsto dall art. 33 del D.L. 83/2012 Il professionista che nelle relazioni o attestazioni di cui agli articoli 67, terzo comma, lettera d), 161, terzo comma, 182-bis, 182-quinquies e 186-bis espone informazioni false ovvero omette di riferire informazioni rilevanti, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da a euro. Se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sè o per altri, la pena è aumentata. Se dal fatto consegue un danno per i creditori la pena è aumentata fino alla metà. il legislatore non ha precisato cosa si intenda per informazione false e informazioni rilevanti l obbligazione dell Attestatore è una obbligazione di mezzi. L Attestatore ha l obbligo di adempiere con correttezza, diligenza, prudenza e perizia per non incorrere in responsabilità civili e penali Responsabilità civile art C.c. Uso della diligenza qualificata diligenza richiesta dalla natura dell incarico L'uso di Principi di attestazione dei piani di risanamento assume utilità anche nei casi in cui l operato dell Attestatore debba essere oggetto di valutazione ex post nell ambito di un eventuale procedimento aperto a suo carico ex art 236-bis l.f. o per risarcimento dei danni.

12 CRITICITA' PER L'ATTESTATORE LE POLITICHE PIU' RICORRENTI NELLA CRISI D'IMPRESA La mancata svalutazione delle immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie L'impropria capitalizzazione di costi d' esercizio La mancata svalutazione delle rimanenze La violazione del principio di competenza economica Il mancato/errato stanziamento di fondi rischi ed oneri L'omessa rilevazione di debiti

13 CRITICITA' PER L'ATTESTATORE particolarissima situazione di crisi dell impresa e solitamente in uno scenario in cui il fattore tempestività dell intervento risulta strategico in quanto come noto il fattore tempo gioca un ruolo fondamentale nei processi di risanamento Nelle P.M.I. Il compito del perito può essere particolarmente critico nelle realtà di piccole e medie dimensioni, nelle quali non sia stato impostato un sistema adeguato di controllo interno dall azienda e/o nelle quali l attendibilità dei dati contabili non sia già stata oggetto di valutazione da parte dei competenti organi di controllo indipendenti ossia quantomeno da parte del collegio sindacale o da parte dei revisori. Diversamente (società con collegio / revisore) il professionista potrebbe limitare il proprio intervento sui dati storici, esprimendo però in modo esplicito un giudizio sulla bontà del sistema dei controlli esistente o fare riferimento alla certificazione che esprima un giudizio positivo senza rilievi in presenza dei società di revisione

14 ATTESTATORE requisiti del soggetto che rilascia l attestazione ( Attestatore ) è il soggetto, indipendente, iscritto nel registro dei revisori contabili ed in possesso dei requisiti previsti dall art. 28 lett. a) e b) della l.f. esprimere un proprio rilevante e autonomo giudizio sugli interventi prospettati, svolgendo una vera e propria attività di revisione di dati prospettici contenuti dell attestazione - La dottrina, riprendendo la prassi professionale, ha cominciato ad applicarsi al tema in attesa che su di esso si pronunci e si consolidi una giurisprudenza di merito

15 RIFERIMENTI PER L'ATTESTATORE Attualmente si dovrebbe fare riferimento ai principi di revisione, a quelli stabiliti dal CNDCEC, nei limiti in cui essi, siano applicabili o funzionali agli scopi dell attestazione. International Standard on Assurance Engagements ISAE principalmente agli ISAE n e 3400 i documenti emanati dal CNDCEC per l attività di verifica: Osservazioni sul contenuto delle relazioni del professionista nella composizione negoziale della crisi d impresa Linee guida per il finanziamento alle imprese in crisi Circolare n. 30/IR del IL RUOLO DEL PROFESSIONISTA ATTESTATORE NELLA COMPOSIZIONE NEGOZIALE DELLA CRISI: REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ E INDIPENDENZA E CONTENUTO DELLE RELAZIONI LA RELAZIONE GIURATA ESTIMATIVA DEL PROFESSIONISTA NEL CONCORDATO PREVENTIVO E NEL CONCORDATO FALLIMENTARE (con falcidia dei creditori prelatizi) CIRCOLARE N. 38/IR DEL 3 MARZO 2014 CONCORDATO IN BIANCO, PROCEDURA E ASPETTI DELLA GOVERNANCE (novità) PRINCIPI DI ATTESTAZIONE DEI PIANI DI RISANAMENTO BOZZA PER COMMENTI 17 Febbraio 2014 il documento vuole formulare principi e soprattutto proporre modelli comportamentali condivisi ed accettati riguardanti le attività che l Attestatore deve svolgere, sia relativamente alla due diligence contabile, punto base di partenza per attestare la veridicità dei dati, sia relativamente al giudizio di fattibilità del piano e al fatto che l impresa possa riacquistare l equilibrio economico-finanziario e patrimoniale desiderato

16 RIFERIMENTI PER L'ATTESTATORE Commissione del Comitato Scientifico della Fondazione dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Firenze - Guida operativa per la redazione delle relazioni art. 161, comma 3, L.F. e art. 160, comma 2, L.F. Relazione art. 161, comma 3, L.F. introduzione teorica Relazione art. 160, comma 2, L.F. introduzione teorica Guida operativa per la redazione delle relazioni Bozza lettera di incarico relazione art. 161, comma 3, L.F. Bozza lettera di incarico relazione art. 160, comma 2, L.F. Bozza relazione art. 161, comma 3, L.F. Bozza relazione art. 160, comma 2, L.F. Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano Quaderno n. 43 Il nuovo concordato preventivo a seguito della riforma

17 NOMINA in virtù del generale rinvio ai criteri fissati nell art. 67, coma terzo, lett.d) l.f. compete in ogni caso al debitore (con eccezione del raggruppamento temporaneo di imprese per l'affidamento di contratti pubblici)

18 ACCETTAZIONE Valutare fattori: Individuali conoscenza del business oggetto di valutazione, disponibilità di tempo, indipendenza rispetto al soggetto che richiede l attestazione; Debitore adeguatezza del sistema di pianificazione e controllo, verifica dello stato occupazionale dei dipendenti amministrativi, della possibilità di utilizzare il CED e la relativa assistenza dalla software house, la possibilità di utilizzo delle strutture Professionisti affidabilità dell eventuale consulente usato per l assistenza nella redazione del Piano e di altri professionisti con competenze adeguate; Ambientali clima in cui si inserisce il Piano di risanamento e l atteggiamento dei creditori e dei vari stakeholders interessati alla ristrutturazione (inclusi dipendenti); Piano il grado di realismo delle ipotesi, la qualità delle fonti informative impiegate/disponibili, il tempo a disposizione per la verifica, l arco temporale interessato accettazione potrà avvenire solo a posteriori alla verifica degli elementi predetti costituenti il Rischio di Attestazione Si consiglia di dare comunicazione alla compagnia di assicurazioni per verificare la copertura del rischio mediante la polizza stipulata o necessità di apposita appendice o di adeguamento del massimale coperto

19 MANDATO PROFESSIONALE clausole contrattuali limitative della responsabilità contemplare l ipotesi in cui l impresa fornisca elementi e dati errati con dolo o colpa grave con la consapevolezza che le difficoltà finanziarie dell impresa potrebbero ridurre la concreta efficacia della manleva Nel caso di associazione professionale o una società tra professionisti (STP) i cui soci siano iscritti all albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili sezione A, ovvero all albo degli avvocati designare la persona fisica responsabile dell incarico

20 Premesse Dichiarazioni rese ATTESTAZIONE a) essere iscritto nel registro dei revisori legali, indicando il numero di iscrizione; b) essere in possesso dei requisiti indicati dall art.28 lett.a) e lett. b), L.F(cioè essere iscritto all ordine degli avvocati o dei dottori commercialisti ed esperti contabili sezione A), indicando l albo/ordine di appartenenza ed il numero di iscrizione; c) non avere procedimenti disciplinari in corso o altre cause di sospensione/inibizione all esercizio della professione a cui appartiene, tali da rendere impossibile l assunzione dell incarico. Requisito di indipendenza rispetto al debitore ed ai terzi interessati ex art. 67, terzo comma, lett. d), l.f. di non essere legato al debitore (o a chi lo incarica) e a coloro che hanno interesse all operazione di risanamento da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l indipendenza di giudizio; di essere in possesso dei requisiti previsti dall art del codice civile; di non avere prestato, neanche per il tramite di altri professionisti uniti in associazione professionale, negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore (o di chi lo incarica) ovvero partecipato agli organi amministrativi o di controllo del debitore (o di chi lo incarica) La partecipazione dell Attestatore alle riunioni di lavoro con il debitore e/o i suoi consulenti e/o i creditori non ne pregiudica l indipendenza a condizione che lo stesso non si ingerisca nella scelta delle strategie identificate nel Piano e/o della soluzione di composizione della crisi identificate dal debitore. Rappresenti nel corso degli stessi i profili di criticità riscontrati

21 ATTESTAZIONE Prima parte riferimenti dell incarico ricevuto e le finalità di tale incarico in relazione alla specifica previsione normativa (citare art. l.f. di riferimento) menzionare se l Attestatore abbia applicato i Principi per l attestazione dei piani di risanamento (in bozza del elaborati da IRDCEC, Istituto di ricerca dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e altri) e le tecniche di revisione utilizzate e le modalità di selezione di eventuali campioni e livello di significatività raggiunto con l'analisi rendicontazione sulle verifiche svolte sulla veridicità della base dati indicando elenco dettagliato dei documenti consultati, la data di ultimo aggiornamento e soggetto che lo ha fornito / elaborato informazioni ricevute e le analisi effettuate sulla struttura societaria, situazione competitiva, cause della crisi

22 ATTESTAZIONE Seconda parte Individuazione delle ipotesi a fondamento del Piano, analisi delle stesse con adeguate misure a seconda del grado di prevedibilità dell'evento (projections - relative a eventi futuri ragionevoli e desunti dall'analisi di elementi oggettivi, o di assunzioni ipotetiche (forecasts) non supportate da dati storici dell'azienda) Coerenza tra ipotesi e orizzonte temporale del Piano correttezza e coerenza dello sviluppo quantitativo del piano giudizio circa l idoneità del Piano a consentire il superamento della crisi

23 ATTESTAZIONE Terza parte In forma esplicita e separata esprimere Il giudizio sulla veridicità dei dati aziendali (positivo - presupposto per esprimere un giudizio di fattibilità sul Piano) Il giudizio incondizionato di fattibilità del Piano (e quindi l idoneità del Piano a consentire il superamento della crisi) Le carte di lavoro devono essere conservate per un periodo di dieci anni. Tale termine è stabilito facendo riferimento alle norme relative alla conservazione delle scritture contabili

24 TIMING ATTENZIONE Dal 1 marzo 2014 il servizio asseverazioni presso il Tribunale è garantito il lunedì e mercoledì previo appuntamento ore 9-12! considerando la tipologia di lavoro dell Attestatore e la ridotta disponibilità di tempo generalmente concessagli In presenza di un sistema di controllo interno, l Attestatore potrà limitare il proprio intervento sulla base dati contabile esprimendo un giudizio sulla bontà del sistema dei controlli esistente in coerenza con il principio di revisione nazionale 610 ( Utilizzo del lavoro di revisione interna ) può influire sulla scelta e tempistica delle procedure di revisione

25 COMPENSO adeguato all incarico da svolgere, al rischio da assumere alla responsabilità connessa Tenendo a mente ore da impiegare e risorse umane e costi accessori Inserimento di esplicita clausola di revisione mandato per sopravvenuta sproporzione per elementi manifestatisi solo durante l'esecuzione della prestazione; valutare se recedere o chiedere di adeguare il compenso Inserimento di esplicita clausola di risoluzione del mandato e quantificazione del compenso spettante (normalmente per le ore lavorate quindi fare i rapportini di lavoro con indicazione ore lavorate, riunione fisica o via mail con presa d'atto / verbale di quanto fatto) compenso deve essere corrisposto secondo un programma di avanzamento lavoro per permettere all Attestatore di non essere vincolato alla conclusione della prestazione e sostenere i costi connessi allo svolgimento dell incarico. diversamente valutare se assumere anche il rischio del pagamento posticipato, tenuto conto della natura prededucibile della prestazione pagamento non condizionato alla omologa del Piano o al rilascio del favorevole giudizio di attestazione Opportunità di rassegnare il mandato / obblighi deontologici del subentrante (contattare precedente collega, acquisire sua relazione parziale, assicurarsi che il compenso maturato gli sia corrisposto interamente)

26 ELEMENTI DEL PIANO generali requisiti di chiarezza e comparabilità previsti normativamente per l informativa di bilancio. documento scritto e completo di indice a. Presentazione dell azienda; b. Dati storici economici e finanziari (in assenza di uno o più bilanci approvati dall assemblea è necessaria una situazione economico patrimoniale, approvata e sottoscritta dall organo amministrativo); c. Descrizione della situazione di crisi ed analisi del management circa le relative cause; d. Esplicitazione delle ipotesi e della strategia di risanamento; e. Presentazione degli interventi da adottare (action plan); f. Evoluzioni attese e impatti dello scenario competitivo. g. Presentazione delle ipotesi e del piano economico finanziario (situazione patrimoniale, economica e finanziaria prospettica). Tabelle, immagini o slide non sostituiscono il piano ma ne costituiscono una integrazione

27 VERIDICITA' DATI AZIENDALI intesa in senso equivalente a quello di rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria (v.principi e postulati per la redazione del bilancio, rilevanti nei limiti in cui siano funzionali alla verifica dei dati contenuti nel Piano perimetro di attività di indagine) verificare che le situazioni patrimoniali, economiche e finanziarie che rappresentano i dati di partenza del piano (normalmente coincidenti con il bilancio chiuso alla data di presentazione del ricorso). Valutare attentamente modalità di chiusura del bilancio intermedio quando data di riferimento è diversa da fine anno. La verifica delle componenti di conto economico appare necessaria solo nei casi in cui i dati reddituali consuntivi costituiscano un elemento fondamentale posto alla base delle proiezioni di piano (piano in continuità) strumentale al giudizio di fattibilità del piano e di attuabilità dell accordo di ristrutturazione dei debiti o della proposta concordataria Valutazione dell'impatto degli scostamenti riscontrati, evidenza degli stessi nella relazione se non recepiti nel Piano, effetti prodotti Vedi differenze inventariali di magazzino, consistenza di talune poste di credito / debito (iscritte o da iscrivere)

28 VERIFICHE PECULIARI NEL CONCORDATO la verifica del corretto grado di prelazione assegnato alle passività nell ambito del Piano. L Attestatore non deve verificare la correttezza dei criteri di individuazione delle eventuali classi che spetta al Tribunale Pagamento dei privilegiati entro l'anno (moratoria fino a un anno dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca) v. orientamento Tribunale di Modena In caso di concordato preventivo in continuità, la lettera b) del secondo comma dell art. 186-bis l. f. 8 richiede all Attestatore di esprimere un giudizio sulla funzionalità della prosecuzione dell attività al miglior soddisfacimento dei creditori. Si tratta di giudizio che affianca quello ordinario di veridicità dei dati aziendali e fattibilità del Piano (non solo promessa ai creditori una qualche maggiore attribuzione patrimoniale ma anche dall attribuzione al creditore di una qualche diversa utilità esterna che rechi maggiore soddisfazione rispetto alla liquidazione / fallimento) verificare che il Piano abbia correttamente individuato le cause della crisi aziendale, al fine di appurare se e in quale misura le ipotesi di intervento previste siano ragionevolmente in grado di rimuovere le criticità che hanno provocato la crisi stessa. verificare che le ipotesi sull evoluzione stimata delle variabili strategiche a fondamento del Piano abbiano una proiezione temporale in linea con la sua durata coerenza tra interventi previsti e tempi necessari per il dispiegamento dei loro effetti e arco temporale del Piano verificare che la strategia di risanamento presenti una significativa discontinuità rispetto ai fattori che hanno determinato la situazione di crisi (perchè non diventi dilatorio) what-if analysis - comprendere se il Piano conservi o meno la propria tenuta prospettica sotto il profilo della sostenibilità economicofinanziaria al mutare di taluni assunti (es. tasso di crescita dei ricavi di vendita, tempi e valori connessi al verificarsi delle ipotesi di vendita dei beni, ecc. )

29 VERIFICHE PECULIARI NEL CONCORDATO IN CONTINUITA' indagine su dati previsionali - principio internazionale (IAASB) ISAE 3400 The Examination of Prospective Financial Information stabilisce gli standard di riferimento per il processo di verifica delle informazioni prospettiche finanziarie forecast o previsione - dato relativo a eventi futuri che il management si aspetta si verificheranno o ad azioni che il management medesimo intende intraprendere nel momento in cui i dati previsionali vengono elaborati - dato prospettico condizionato da elementi ragionevolmente oggettivi o fondato sugli eventi futuri più probabili. (es. costo del personale dipendente, alla somministrazione di energia elettrica, ai contratti di leasing in corso, previsioni fondate sulle serie storiche aziendali, previsioni di vendita fondate su ordini già acquisiti o a previsioni di incasso di crediti verso clienti con i quali sussistano relazioni stabili) projection o previsione ipotetica - dati previsionali elaborati sulla base di assunzioni ipotetiche, relativi ad eventi futuri ed azioni del management che non necessariamente si verificheranno; frequenti in ragione della discontinuità operativa e strategica che spesso caratterizza i risanamenti aziendali (es. ricavi conseguenti a un futuro riposizionamento del prodotto o del marchio aziendale, ovvero i risparmi di costo generati dalla riorganizzazione dei processi produttivi, l avvio di nuove attività o nuovi prodotti/servizi ) l ISAE 3400 richiede il raggiungimento di un elevato livello di confidenza in merito alla probabilità che tali eventi accadranno perché si possa esprimere un attestazione ( positive assurance ) della realizzabilità delle previsioni. Nella normalità dei casi l Attestatore potrà invece esprimere unicamente un giudizio di fattibilità del piano in base alla ragionevolezza delle ipotesi in esso contenute. legame esistente tra le previsioni di crescita del settore e dell economia in generale e la dinamica del fatturato sviluppata nel piano correlazione che deve sempre sussistere tra ipotesi di sviluppo aziendale e ipotesi di andamento dei costi diretti e indiretti, di realistici miglioramenti nella produttività aziendale di conseguenti incrementi dei margini e così via contesto di crisi dell azienda questi aspetti sono ancor più critici in quanto gli amministratori potrebbero avere tenuto conto di fatti desiderati, ma non realisticamente realizzabili grado di difficoltà insito nel raggiungimento dei principali obiettivi che qualificano il documento previsionale : drastici cambiamenti nella impostazione strategica in atto a cui fanno peraltro seguito performance da subito lusinghiere a prescindere dall innovatività della strategia avviata; i piani che fanno perno sull impiego di un patrimonio di risorse e competenze ancora da sviluppare; piani che assumono elevati ritmi di sviluppo in mercati ancora da esplorare o con prodotti ancora da sperimentare, ecc.

30 VERIFICHE PECULIARI NEL CONCORDATO quando lo sviluppo delle previsioni è basato sul coinvolgimento di soggetti terzi ad esempio apportatori di nuova finanza o promissari acquirenti di aziende o di attività è necessario, perché il piano sia considerato attendibile, che sia fornita la prova documentale dell impegno assunto e, possibilmente, in caso di cessione di attività, che siano costituite garanzie escutibili quali fideiussioni o depositi cauzionali In sintesi quindi per poter verificare la ragionevolezza delle indicazioni prospettiche è necessario che il perito si esprima: sulla attendibilità e sulla coerenza dei dati contabili utilizzati dagli amministratori a fondamento del piano; sul grado di attendibilità delle ipotesi alla base dello sviluppo del piano; sulla corretta e prudente applicazione dei metodi adottati dalla prassi aziendale per la previsione dei flussi di cassa attesi. Previsioni palesemente irragionevoli, intrinsecamente illogiche o basate su mere speculazioni non dovranno essere accettate. verifica che i flussi economici e finanziari dell ultimo periodo amministrativo compreso nel piano evidenzino il raggiungimento di un equilibrio economico e finanziario sostenibile

31 GIUDIZIO DI FATTIBILITA' valutazione prognostica circa la realizzabilità dei risultati attesi riportati nel Piano atto a soddisfare i creditori accertando modalità e tempi del pagamento fondamentale controllo di merito posto a tutela dei terzi creditori. ATTENZIONE Solo nel concordato preventivo ad esso si affiancano le ulteriori verifiche del Commissario Giudiziale, mentre nel piano attestato e nella ristrutturazione dei debiti, la norma non ha previsto alcuna verifica strutturata e obbligatoria da parte deltribunale

32

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