COMUNE DI PUTIGNANO Provincia di Bari IIIª Ripartizione Urbanistica

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1 COMUNE DI PUTIGNANO Provincia di Bari IIIª Ripartizione Urbanistica L.R. 30/07/2009, n. 14 rettificata nel B.U.R. n. 150 del 24/09/2009 Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale e denominata PIANO CASA. REGOLAMENTO COMUNALE delle metodologie, tecniche e caratteri da rispettare negli interventi su edifici esistenti e ricadenti negli ambiti territoriali estesi di tipo B del PUTT/P regionale, a seguito delle delibere di Consiglio Comunale n. 74 del 30/09/2009 e n. 80 del 23/11/2009. Putignano, 13 gennaio 2010 Il Dirigente della IIIª Ripartizione Urbanistica (Ing. Mario CAPPIELLO) Approvato con delibera di Consiglio Comunale n.2 del 22/01/2010, con modifiche ed integrazioni.

2 INDICE Art. 1 - Finalità e ambiti di applicazione. Art. 2 - Requisiti degli edifici. Art. 3 - Requisiti delle aree per gli interventi non consentiti. Art. 4 - Tipologie edilizie esistenti. Art. 5 - Recinzioni, sistemazioni esterne e piantumazioni. Art. 6 - Prescrizioni edilizie. Art. 7 - Contributo di costruzione, monetizzazione delle aree a standard ed aree a parcheggio. Art. 8 - Titoli abilitativi. PREMESSA La Regione Puglia al fine di promuovere il rilancio dell economia mediante il sostegno dell attività edilizia e favorire il miglioramento della qualità architettonica, energetica e ambientale del patrimonio edilizio esistente, in sostanza con finalità di carattere economico, sociale ed ambientale, ha promulgato in data 30 luglio 2009 la Legge n. 14 intitolata Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale, successivamente rettificata sul B.U.R. n. 150 del 24/09/2009. Detta disposizione regionale, in attuazione al Piano Casa promosso a livello nazionale, è volta al sostegno dell intero settore edilizio residenziale, con l intento di riqualificare l intero patrimonio edilizio, mediante agevolazioni riguardanti la possibilità di ampliamento e di demolizione e ricostruzione degli edifici esistenti alla data di entrata in vigore della stessa legge. In particolare, l art. 6, comma 2, lett. d), della L.R. n. 14/2009 recita: l individuazione di ambiti territoriali estesi di tipo B del PUTT/P, approvato con Del. G.R. 15 dicembre 2000, n. 1748, nonché immobili ricadenti in aree sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n (Protezione delle bellezze naturali), nei quali consentire, su immobili in contrasto con le qualità paesaggistiche dei luoghi, gli interventi di cui agli articoli 3 e 4 della presente legge, purché gli stessi siano realizzati, oltre che alle condizioni previste dalla presente legge, utilizzando sia per le parti strutturali sia per le finiture materiali e tipi architettonici legati alle caratteristiche storico-culturali e paesaggistiche dei luoghi, obbligatoriamente e puntualmente definiti da apposito regolamento approvato dal consiglio comunale entro il termine perentorio di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Orbene, poiché l A.C. con le due delibere di C.C. n. 74 del 39/09/2009 e n. 80 del 23/11/2009 ha deciso di estendere l applicazione degli interventi di cui agli articoli 3 e 4 della L.R. n. 14/2009 anche agli ambiti estesi B del PUTT/P, la finalità del presente regolamento è quello di adempiere a quanto sopra citato dal punto d) del comma 2 dell articolo 6 della stessa legge. 2

3 Art. 1 Finalità e ambiti di applicazione 1. Il presente regolamento ha la finalità di disciplinare l applicazione della L. R. 30 luglio 2009, n. 14, rettificata sul B.U.R. n. 150 del 24/09/2009 ed indicata nel seguito del regolamento con il termine, in corsivo, legge, negli ambiti territoriali estesi (A.T.E.) di tipo B dal PUTT/P, approvato con delibera di G. R. n del 15 dicembre L operatività della legge nelle aree di cui al comma 1 si concretizza nella possibilità di procedere ad interventi straordinari di ampliamento o di demolizione e ricostruzione con incremento volumetrico, previsti rispettivamente dagli articoli 3 e 4 della legge, sugli edifici che riscontrino in maniera positiva i requisiti dell articolo 2. Art. 2 Requisiti degli edifici 1. La legge, ai sensi del presente regolamento, si applica per gli edifici con destinazione d uso residenziale e per gli edifici rurali ad uso abitativo: a) che risultano legittimamente realizzati, intendendosi per tali tutti gli edifici realizzati in data anteriore al 1 settembre 1967, data di entrata in vigore della Legge 6 agosto 1967, n. 765, relativamente agli ambiti rurali ed al 16 ottobre 1942, data di entrata in vigore della Legge 17 agosto 1942, n. 1150, relativamente agli ambiti urbani e quelli realizzati in data posteriore, se muniti di uno o più titoli abilitativi, ivi comprese le sanatorie edilizie straordinarie di cui alle Leggi n. 47 del 28 febbraio 1985, n. 724 del 23 dicembre 1994 e n. 326 del 24 novembre 2003; b) che risultano regolarmente accatastati presso l Agenzia del Territorio di Bari, ai sensi del testo unico delle leggi sul nuovo catasto approvato con R. D. 8 ottobre 1931, n. 1572, alla data del 31 marzo 2009, ovvero che sono stati oggetto di presentazione, entro la data del 28 febbraio 2010, di idonee dichiarazioni all Agenzia del Territorio di Bari per l accatastamento o per la variazione catastale, relativamente agli edifici che devono essere accatastati al nuovo catasto edilizio urbano, ai sensi del R.D.L. 13 aprile 1939, n. 652, Accertamento generale dei fabbricati urbani, rivalutazione del relativo reddito e formazione del nuovo catasto edilizio urbano, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 1939, n. 1249; c) di volumetria complessiva, legittimamente realizzata ai sensi del precedente punto a), non superiore a mc con destinazione d uso residenziale, relativamente agli interventi di 3

4 cui all art. 3 della legge, per ampliamenti nel limite del 20% della volumetria complessiva, e comunque per non oltre mc. 200; d) aventi destinazione residenziale almeno in misura pari al 75 per cento della volumetria complessiva, relativamente agli interventi di cui all art. 4 della legge, con realizzazione di un aumento volumetrico sino al 35 per cento di quella legittimamente esistente ai sensi del precedente punto a). 2. Relativamente alle volumetrie realizzabili su edifici già oggetto di condono edilizio, si precisa quanto segue: a) Su un edificio completamente abusivo e condonato, è possibile realizzare il 20% dell intero volume esistente. b) Su un edificio condonato per mera variazione di destinazione d uso in residenziale, è possibile realizzare il 20% dell intero volume esistente. c) Per l ampliamento di un edificio con volumetria in parte condonata, la parte volumetrica condonata deve essere calcolata nella determinazione dell aumento volumetrico del 20%, ma deve essere detratta dal computo dell ampliamento. 3. Per immobili costituenti singole unità immobiliari, esistenti in zone omogenee soggette a piani attuativi dal vigente P.R.G., per le quali lo stesso strumento urbanistico non esclude la possibilità di effettuare la ristrutturazione edilizia, con riferimento all art. 6, comma 1, lett. b), che detta i limiti di applicazione della legge, sono possibili gli interventi previsti dagli articoli 3 e 4 della stessa legge, in quanto nelle aree nelle quali non siano stati approvati gli strumenti urbanistici attuativi previsti dal vigente PRG sono consentiti gli interventi di cui alla lett. d) del primo comma dell art. 3 del D.P.R. n. 380/2001, che riguardino singole unità immobiliari o parti di esse, così come recita l art. 9, comma 2 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e ss. mm. e ii.- 4. Ai sensi dell articolo 6, comma 2, lett. d) della legge, il presente regolamento disciplina i casi in cui la stessa possa operare su edifici situati in aree ricadenti in ambito territoriale esteso di tipo B ai sensi del PUTT/P approvato con deliberazione della G. R. n del 15 dicembre Gli edifici di cui al comma 4, in presenza dei requisiti di cui al comma 1, possono essere oggetto di applicazione della legge, solo se gli stessi si trovano in condizioni di contrasto con le qualità paesaggistiche dei luoghi. 6. Le condizioni di contrasto di cui al comma 5 sono valutate con riferimento alla disciplina del PUTT/P approvato con deliberazione della G. R. n del 15 dicembre L applicazione della legge agli edifici di cui al comma 4 è subordinata, per tassativa disposizione della legge medesima, alla condizione, ulteriore rispetto a quelle ordinariamente 4

5 previste dalla legge, che gli interventi siano realizzati utilizzando sia per le parti strutturali sia per le finiture materiali e tipi architettonici legati alle caratteristiche storico-culturali e paesaggistiche dei luoghi. Art. 3 Requisiti delle aree per gli interventi non consentiti 1. In ogni caso la legge non opera e, quindi, non consente la realizzazione degli interventi di cui agli articoli 3 e 4, come stabilito dall art. 6 della medesima e recepito dalle delibere di Consiglio Comunale n. 74 del 30/09/2009 e n. 80 del 23/11/2009: a) all interno delle zone territoriali omogenee A1, A2, A3 ed A4 del vigente P.R.G. comunale; b) nelle zone nelle quali il vigente P.R.G. comunale consenta soltanto la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo o subordini gli interventi di ristrutturazione edilizia all approvazione di uno strumento urbanistico esecutivo; c) sugli immobili definiti di valore storico, culturale e architettonico dagli atti di governo del territorio o dal vigente P.R.G. comunale all articolo 51 delle relative Norme Tecniche di Esecuzione; d) sugli immobili inclusi nell elenco di cui all art. 12 della L.R. 10 giugno 2008, n. 14, Misure a sostegno della qualità delle opere di architettura e di trasformazione del territorio ; e) sugli immobili di interesse storico, vincolati ai sensi della parte II del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell art. 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137 ; f) sugli immobili ubicati in area sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi degli articoli 136 e 142 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, così come da ultimi modificati dall articolo 2 del D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63; g) nell ambito territoriale esteso classificato A dal PUTT/P, approvato con delibera di G. R. 15 dicembre 2000, n. 1748; h) nei siti della rete Natura 2000 (siti di importanza comunitaria -SIC- e zone di protezione speciale -ZPS-), ai sensi della Dir.CE 21 maggio 1992, n. 92/43, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche; nelle aree protette nazionali istituite ai sensi della L. 6 dicembre 1991, n. 394, Legge quadro sulle aree protette e nelle aree protette regionali istituite ai sensi della L.R. 24 luglio 1997, n. 19, Norme per l istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella regione Puglia ; 5

6 i) nelle oasi istituite ai sensi della L.R. 13 agosto 1998, n. 27, Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunisticoambientali e per la regolamentazione dell attività venatoria ; j) nelle zone umide tutelate a livello internazionale dalla Convenzione relativa alle zone umide d importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971 e resa esecutiva dal D.P.R. 13 marzo 1976, n. 448; k) negli ambiti dichiarati ad alta pericolosità idraulica e a elevata o molto elevata pericolosità geomorfologia (o ad essi assimilabili) dai piani stralcio di bacino di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, Norme in materia ambientale, o dalle indagini geologiche allegate agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, salvo che per gli interventi di cui all articolo 4 della legge riguardanti edifici esistenti che siano oggetto di ordinanze sindacali tese alla tutela della pubblica e privata incolumità e che insistono in zone territoriali omogenee nelle quali gli strumenti di pianificazione vigenti consentano tali tipi di interventi; l) nelle fasce ed aree di rispetto alla rete viaria, ai sensi dell art. 105 delle N.T.E. del vigente PRG comunale, ad eccezione degli interventi di demolizione e ricostruzione di cui all art.4 della legge con l obbligo di ricostruzione ed ampliamento previsto al di là della fascia di rispetto stradale ed all interno dello stesso lotto di pertinenza dell immobile demolito; m) nella zona ferroviaria, ai sensi dell art. 106 delle N.T.E. del vigente PRG comunale, ad eccezione degli interventi di demolizione e ricostruzione di cui all art.4 della legge con l obbligo di ricostruzione ed ampliamento previsto al di là della fascia di rispetto della zona ferroviaria ed all interno dello stesso lotto di pertinenza dell immobile demolito; n) nelle zone soggette a vincoli di salvaguardia e di rispetto, come individuati nell art. 108 delle N.T.E. del vigente P.R.G. comunale e di seguito riportati, limitatamente a quelli di inedificabilità assoluta: - vincolo di rispetto cimiteriale; - vincolo paesistico; - vincolo ecologico; - vincolo archeologico; o) nelle aree ricadenti nell ambito territoriale esteso classificato B dal PUTT/P, approvato con delibera di G.R. n del 15/12/2000, ed individuate in maniera indicativa con l esclusione delle aree classificate come bosco e oasi protetta nella planimetria in scala 1: predisposta dalla IIIª Ripartizione Tecnica Comunale, laddove insistano, 6

7 contemporaneamente, gli stati giuridici di cui alle lettere precedenti, comprese le qualificazioni di cui agli articoli 105, 106 e 108 del vigente P.R.G. comunale. Art. 4 Tipologie edilizie esistenti ed interventi consentiti 1. Gli interventi di trasformazione dell assetto esistente negli ambiti territoriali estesi (A.T.E.) di tipo B del PUTT/P regionale devono salvaguardare gli aspetti peculiari del sito e valorizzarli, ricomponendo il potenziale paesaggistico dei luoghi. Il territorio putignanese è ricco di strutture edilizie (ville - rustici - masserie - trulli) che devono essere tutelate secondo la loro importanza artistica od ambientale. Diversi edifici delle predette tipologie sono indicati ed elencati nelle tavole del vigente P.R.G. comunale, per essere di interesse storico, artistico ed ambientale, nonché sottoposti per il vincolo di tutela ai sensi delle Leggi 20/06/1909, n. 304 e 1/06/1939, n Inoltre, nelle tavole in scala 1: sono individuate le localizzazioni degli edifici rurali di interesse ambientale - masserie che costituiscono testimonianze storico-culturali da tutelare come elementi caratterizzanti il paesaggio rurale putignanese. Per tutti gli edifici innanzi indicati, da salvaguardare e valorizzare, si applica solo l art. 3 della legge, in quanto non potranno essere in alcun modo consentiti interventi di demolizione, neppure parziale, e ricostruzione di immobili a destinazione residenziale, costituiti da ville, rustici, raggruppamenti organici di trulli, ovvero masserie in pietra e con strutture murarie a volta, ai sensi della L.R. 27 ottobre 2009, n. 26, Tutela e valorizzazione del sistema costruttivo con copertura a volta. Le ville, i rustici, le masserie e i trulli, sono caratterizzati da significativi elementi storico-architettonici che il presente regolamento si propone di salvaguardare, valorizzandone il recupero e l ampliamento degli stessi, se hanno destinazione residenziale, attraverso l uso di tecniche costruttive e con materiali di finitura tipiche della tradizione locale. Nel perseguimento di tali finalità per i predetti manufatti, per la parte residenziale, e le loro pertinenze, piazzali lastricati, aie, frutteti, ecc., sono ammessi interventi di manutenzione, restauro, ristrutturazione senza demolizione, che contemperino la garanzia di mantenimento della qualità storico-architettonica, con il recupero di ogni aspetto costruttivo - tipologico esistente. Gli eventuali nuovi volumi in ampliamento, nella misura prescritta, dovranno architettonicamente integrarsi con le preesistenze, nel caso di ville, masserie e rustici con destinazione residenziale, utilizzando per le strutture portanti le stesse tecniche costruttive utilizzate per l edificio preesistente da tutelare e, per i paramenti esterni, tinteggiature possibilmente a latte di calce di colore bianco. Inoltre, sarà possibile collocare l ampliamento del 20% residenziale, utilizzando anche parte degli annessi rustici esistenti, purché adiacenti e 7

8 legittimamente realizzati ai sensi del comma 1 dell art.2 del presente regolamento, onde evitare la realizzazione, in parte o totale, di nuovi corpi che potrebbero violare le caratteristiche architettoniche dell esistente. I manufatti con copertura a trullo presenti in maniera diffusa nel territorio comunale rientrano nel novero degli elementi paesaggistici che il P.U.T.T./P. definisce quali beni diffusi nel paesaggio agrario. Per detti beni, le N.T.E. del vigente P.R.G. comunale dettano i seguenti obiettivi fondamentali da perseguire: Preservare la testimonianza ambientale, storica, artistica, antropologica e culturale di cui sono portatori i trulli. Preservare il patrimonio edilizio, tipologico ed economico da essi rappresentato. Riutilizzare il patrimonio inutilizzato o sottoutilizzato. Il progetto per la effettuazione delle opere di cui sopra deve prevedere, tra gli altri, i seguenti elaborati: Elaborati di rilievo critico del manufatto. Relazione tecnica sullo stato e sulle opere previste. Documentazione fotografica illustrante per intero interni ed esterni. I progetti per il recupero, sempre improntati ai principi del restauro conservativo, devono favorire consolidamento statico, ricambi d'aria e ventilazione, installazione di servizi igienici (in corpi di fabbrica nuovi, contigui e aggregati con caratteristiche tipologiche di cui sia immediatamente leggibile la diversità dai trulli), reversibilità (intesa come opera che non alteri o produca danni irreversibili al trullo - come, per esempio, qualsiasi traccia per impianto tecnologico), leggibilità del manufatto, ripristini, edificazione contigua per la dotazione che incrementi la abitabilità dei trulli. Ogni intervento da effettuarsi sui trulli, preventivamente alla emissione del prescritto parere della Commissione Edilizia Comunale, deve essere sottoposto a benestare della Soprintendenza ai Beni Ambientali Architettonici Artistici e Storici. Per quanto riguarda i trulli esistenti, in qualsiasi zona omogenea essi si trovino, la loro volumetria viene calcolata, ai fini dei nuovi interventi ammissibili, al netto delle murature alla condizione che, preventivamente o contemporaneamente ai lavori per i nuovi interventi, essi vengano restaurati secondo i principi del restauro conservativo e le norme tecnico - costruttive che seguono. Non è consentito alcun nuovo intervento senza la effettuazione - ove necessitino - di opere di restauro dei trulli. Le altre destinazioni d'uso insediate alla data di adozione sono confermate con la superficie utile impegnata a tale data. Per tali immobili sono vietati interventi di ampliamento anche se compatibili con gli indici di utilizzazione per le aree di pertinenza; sono ammessi, salvo diversa prescrizione dei successivi articoli, gli interventi 8

9 di risanamento igienico sanitario e di ristrutturazione con l'aumento una tantum del 10% della superficie utile S U esclusivamente per l'installazione di servizi igienici e tecnologici. 2. Per gli interventi di ampliamento degli organismi architettonici con copertura a trullo esistenti, l entità e la localizzazione dello stesso, rispetto all esistente non dovrà modificare, in maniera significativa, la morfologia architettonica originaria esistente ed in particolare i caratteri tipologici del nucleo primitivo. L ampliamento in aderenza, così come previsto dall art. 3, comma 1, lett. b) della legge, deve essere realizzato con la stessa tipologia a trulli e/o a pignon (conversa), quest ultima con coperture a chiancarelle in pietra calcarea locale e/o con coppi anticati, secondo la tradizione; sono ammesse coperture in piano con sovrastante chianche di Corigliano, purché gli ambienti sottostanti siano realizzati con coperture a volta in tufo o in pietra e/o con solai con travi in legno. Nel caso di comprovata impossibilità di realizzare l ampliamento in aderenza al fabbricato principale, è ammissibile utilizzare corpi edilizi contigui già esistenti. Le strutture portanti dell ampliamento a farsi devono risultare del tutto indipendenti dalla muratura dell immobile esistente, anche nel rispetto delle norme tecniche di costruzione con particolare riferimento a quelle antisismiche di III classe. L altezza del corpo di fabbrica a farsi in ampliamento, con copertura a cono, a conversa, a falda e piana, non dovrà essere superiore all altezza del pinnacolo, al fine di non far risultare predominante, dal punto di vista visivo, l ampliamento a farsi rispetto al complesso a trulli esistente; comunque l altezza netta media interna dell ampliamento non dovrà essere inferiore a ml. 2,70. Per quanto riguarda i trulli esistenti, in qualsiasi zona omogenea essi si trovino, la loro volumetria viene calcolata, ai fini dei nuovi interventi ammissibili, al netto delle murature alla condizione che, preventivamente o contemporaneamente ai lavori per i nuovi interventi, essi vengano restaurati secondo i principi del restauro conservativo e le norme tecnico - costruttive che seguono. Non è consentito alcun nuovo intervento senza la effettuazione - ove necessitino - di opere di restauro dei trulli, giusto quanto previsto nelle N.T.E. del vigente P.R.G. comunale e richiamato al precedente comma Per la realizzazione di interventi previsti dall art. 4 della legge su edifici esistenti diversi da quelli descritti ai precedenti commi 1 e 2, vale a dire su manufatti che siano in contrasto con le qualità paesaggistiche dei luoghi, deve essere individuata una tipologia architettonica cui far riferimento in sede di impostazione del progetto, ai fini del mantenimento delle caratteristiche architettoniche del contesto circostante. In particolare, gli interventi edilizi dovranno essere caratterizzati da volumetrie di assoluta semplicità e da paramenti murari esterni intonacati di colore bianco o tinteggiati con i colori della tradizione locale, oppure realizzandoli in pietra locale a faccia vista, ai fini della riattivazione delle tecniche costruttive tradizionali. Nel caso si adottino strutture in calcestruzzo armato, queste devono essere rivestite da paramento in pietra a 9

10 vista e/o da intonaco con superficie comune liscia tinteggiata di bianco. I serramenti devono essere realizzati in legno naturale o tinteggiati con i colori tradizionali satinati, mantenere la geometria complessiva, gli spartiti e l aspetto di quelli tradizionali, con vetrature con intercapedini di aria o di gas, così come indicato nell art. 3, comma 1, lett. c) della legge; le opere in ferro devono essere caratterizzate dalle geometrie tradizionali. Non è ammessa la creazione di nuovi balconi a sbalzo dalle murature, se non ci sono precisi riferimenti tipologici all esistente. Eventuali cornicioni, marcapiani, lesene, zoccolature e stipiti, devono essere realizzati in pietra a faccia vista e/o intonacati di colore bianco. 4. Per la realizzazione di interventi previsti dall art. 3 della legge su edifici esistenti diversi da quelli descritti ai precedenti commi 1 e 2, vale a dire su manufatti che siano in contrasto con le qualità paesaggistiche dei luoghi, l intervento di ampliamento è subordinato e condizionato alle indispensabili opere di mitigazione e di eliminazione dei detrattori presenti sugli stessi, da eseguire sull immobile esistente mediante ristrutturazione, solo con parziali e modeste demolizioni e senza modificarne la sagoma, il volume e l area di sedime. Art. 5 Recinzioni, sistemazioni esterne e piantumazioni. 1. Nelle zone agricole, oggetto di interventi previsti dalla legge, vanno mantenuti, ricostruiti e costruiti i muretti di terrazzamento e le recinzioni con pietra a secco secondo le tradizioni costruttive locali, mantenendo le caratteristiche originarie delle preesistenze, con l eliminazione delle eventuali superfetazioni recenti. Le recinzioni possono essere realizzate, ove già presenti nel sito, anche da muri di pietra, scialbati a latte di calce bianco. In ogni caso, la costruzione dei muretti di terrazzamento e delle recinzioni deve garantire, con idonei varchi il normale ruscellamento delle acque superficiali ed il mantenimento di percorsi ecologici. 2. Le aree di pertinenza relative ad edifici a trulli, ville e masserie, quali viali di accesso, percorsi interni, piazzali, aree a parcheggio ecc., devono essere pavimentate esclusivamente con materiali non impermeabilizzanti, quali la pietra calcarea a giunto aperto, il ghiaino, il manto erboso con rete autoportante o altri materiali drenanti. 3. La piantumazione delle aree dovrà preservare il più possibile le essenze arboree e/o arbustive esistenti, quali alberi da frutto, vigneti, fichi, ecc.. Le nuove piantumazioni dovranno essere realizzate utilizzando essenze autoctone, quali ulivi, lecci, fragni, cerro, ciliegi, mandorle, noce, alloro, oleandri, lentisco, ginestre, ecc., in quanto elementi peculiari e caratterizzanti della storia, della cultura e del paesaggio locale. 10

11 Art. 6 Prescrizioni edilizie 1. Nelle zone agricole si dovrà attuare la trasformazione edilizia, compatibilmente con le prescrizioni sopra citate, la valorizzazione dell assetto attuale ed il recupero delle situazioni compromesse attraverso l eliminazione dei detrattori. Pertanto, non sono autorizzabili gli interventi comportanti trasformazioni che compromettano la morfologia ed i caratteri tipici del luogo e che siano in contrasto funzionale o architettonico con l ambiente. 2. Per la realizzazione degli interventi di cui agli articoli 3 e 4 della legge si prescrive: a) Il rispetto delle altezze massime e delle distanze minime previste dagli strumenti urbanistici vigenti e, in mancanza, dal D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n b) Al fine di incentivare l'utilizzo delle tipologie di copertura a volta e la conservazione delle stesse, anche in deroga rispetto a quanto disposto dalle N.T.E. del vigente P.R.G. comunale e dal R.E. comunale, nel computo per la determinazione dei volumi viene considerata come "altezza" quella che scaturisce dalla somma dell'altezza dell'imposta di volta maggiorata di un terzo dell'altezza compresa tra l'imposta di volta stessa e il suo estradosso solare strutturale. c) Per comprovata impossibilità di realizzare l ampliamento in aderenza o in sopraelevazione al fabbricato principale è ammissibile ubicare l ampliamento in contiguità a corpi edilizi, già esistenti e di pertinenza, all interno dello stesso lotto, nonché rispondenti ai requisiti di legittimità di cui alla lettera a) del comma 1 dell articolo 2 del presente regolamento. d) Il termine di presentazione della richiesta completa di ogni elemento, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, ovvero entro il 24 settembre e) Non sono consentiti cambi della destinazione d uso. f) Nel caso di fabbricato con porzione pertinenziale non residenziale, al di sotto del 25% del volume totale, purché legittimamente realizzata ai sensi della lettera a) del comma 1 dell art. 2 del presente regolamento, è possibile collocare l ampliamento del 20% residenziale nella suddetta porzione. g) L ampliamento deve essere realizzato conformemente alle norme riportate all articolo 4, comma 4, lettere a), b) e c), e commi 18, 19 e 20, estesi questi ultimi a tutti gli interventi di 11

12 cui all articolo 3, comma 2, lettera c), numero 1, del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192, Attuazione della Dir. CE 16 dicembre 2002, n. 2002/91 sul rendimento energetico in edilizia, del regolamento emanato con D.P.R. 2 aprile 2009, n. 59, in attuazione dell art. 4, comma 1, lettere a) e b), del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192 e successive modificazioni. In ogni caso, l unità abitativa esistente interessata dall ampliamento deve essere munita di finestre con vetrature con intercapedini di aria o di gas. h) Gli interventi di ricostruzione devono essere realizzati nel rispetto delle altezze massime e delle distanze minime previste dalle N.T.E. del vigente P.R.G. comunale, nonché nel rispetto delle norme previste dal D.M. 14 giugno 1989, n. 236, Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l accessibilità, l adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell eliminazione delle barriere architettoniche. i) L incremento volumetrico previsto al comma 1 dell art. 4 della legge si applica a condizione che, nella ricostruzione, il nuovo organismo edilizio sia realizzato secondo i criteri di edilizia sostenibile indicati dalla L.R. 10 giugno 2008, n. 13, Norme per l abitare sostenibile. A tal fine, l edificio ricostruito deve acquisire almeno il punteggio 2 nello strumento di valutazione previsto dalla L.R. 10 giugno 2008, n. 13 e dotarsi della certificazione di cui all art. 9 della stessa legge prima del rilascio del certificato di agibilità, anche ai sensi delle disposizioni di cui alle delibere di G.R. del 4 agosto 2009, n e del 24 novembre 2009, n j) Corresponsione del contributo di costruzione di cui all art. 16 del D.P.R. 16 giugno 2001, n. 380 e ss.mm. e ii., nonché la cessione delle aree a standard in misura corrispondente all aumento volumetrico previsto o in alternativa alla monetizzazione totale o parziale. k) Reperimento di spazi destinati a parcheggi pertinenziali nella misura minima di 1 mq. ogni 10 mc. della volumetria realizzata in ampliamento; in caso di impossibilità di reperimento di tali spazi è possibile il versamento al Comune di una somma pari al costo base di costruzione per mq. di spazio per parcheggi da reperire. Nel caso di demolizione e ricostruzione di cui all art. 4 della legge, sarà reperita la superficie in relazione alla volumetria complessiva ricostruita. l) Acquisizione di tutti gli assensi ordinariamente prescritti, ed al rispetto delle Normative Tecniche delle Costruzioni in zona antisismica di IIIª classe. 12

13 Art. 7 Contributo di costruzione, monetizzazione delle aree a standard ed a parcheggio. 1. Il rilascio di Permesso di Costruire o la D.I.A. per gli interventi previsti dall art. 3 e 4 della legge, comporta il pagamento del contributo di costruzione di cui all art. 16 del D.P.R. 16 giugno 2001, n. 380 e ss.mm. e ii. (urbanizzazione primaria, secondaria e costo di costruzione). Si precisa, inoltre, che: a) per le costruzioni con tipologie di copertura a volta si applica al costo base di costruzione per l'edilizia agevolata, un coefficiente di correzione pari a 0,60, con la previsione progettuale di realizzare con coperture a volta almeno il 60 per cento della copertura totale, ai sensi della L.R. 27 ottobre 2009, n. 26; b) per gli interventi di ristrutturazione e di ampliamento, quest ultimo fino al 20%, di edifici unifamiliari il contributo di costruzione non è dovuto, ai sensi dell art. art. 17 comma 3, lett. b) del D.P.R. 16 giugno 2001, n. 380 e ss.mm. e ii.; c) per gli interventi straordinari previsti dall art. 4 della legge, vale a dire di demolizione e ricostruzione, si applica l art. 12, riguardante gli incentivi della L.R. 10 giugno 2008, n. 13, Norme per l abitare sostenibile e ss.mm. e ii.- 2. Il costo di acquisizione di altre aree che dovrebbero essere cedute per aree a standard, ai sensi dell art. 5, comma 3, lett. b), della legge, equivalenti per estensione e comparabili per ubicazione e destinazione a dette aree a standard, in caso di impossibilità di reperirle, in tutto o in parte, espresso in euro al metro quadrato di area da cedere, coincide con quello stabilito, per zone omogenee, dall Amministrazione Comunale con delibera di C.C. n. 70 del 14/06/1996, adeguato al mese di giugno 2006 con la delibera di G.C. n. 5 del 12/01/2007 e da adeguare al mese di novembre In caso di monetizzazione si dovrà versare al Comune l importo minimo per l acquisizione di almeno 18 mq, standard di legge per un abitante insediabile. 3. Solo per gli interventi di cui all art. 3 della legge, qualora sia dimostrata l impossibilità ad assolvere l obbligo di cui all art. 5, comma 3, lett. c) della legge, gli ampliamenti sono consentiti previo versamento al comune di una somma pari a 100,00 al metro quadrato, equivalente al costo base di costruzione per metro quadrato di superficie per parcheggi scoperti da reperire da parte del comune, indipendentemente dalla ubicazione dell intervento. Tale somma sarà vincolata alla realizzazione di parcheggi da parte del Comune. 13

14 Art. 8 Titoli abilitativi 1. Tutti gli interventi di cui agli articoli 3 e 4 della legge sono realizzabili solo se la denuncia di inizio attività -D.I.A.-, ai sensi dell articolo 22 del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia emanato con D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, come sostituito dall articolo 1 del D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 301, o, in alternativa, l istanza per il rilascio del permesso di costruire risultano presentate, complete in ogni loro elemento, entro il 24/09/ La formazione del titolo abilitativo per la realizzazione degli interventi previsti dagli articoli 3 e 4 è subordinato: a) alla corresponsione del contributo di costruzione di cui all articolo 16 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, come modificato dall articolo 1 del D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 301 e dall art. 40, comma 9, della L. 1 agosto 2002, n. 166; b) alla cessione delle aree a standard in misura corrispondente all aumento volumetrico previsto, o al pagamento di una somma commisurata al costo di acquisizione di altre aree, equivalenti per estensione e comparabili per ubicazione e destinazione a quelle che dovrebbero essere cedute, come meglio descritto all art. 7; c) al reperimento di spazi per parcheggi pertinenziali nella misura minima di un metro quadrato ogni dieci metri cubi della volumetria realizzata, nel caso degli interventi di cui all articolo 3 della legge, della volumetria realizzata con l ampliamento, e nel caso degli interventi di cui all articolo 4 della legge, della volumetria complessiva, volume preesistente e aumento volumetrico, realizzata con la ricostruzione. Per gli interventi di cui all art. 3 della legge, qualora sia impossibile il reperimento dei parcheggi pertinenziali, gli ampliamenti sono consentiti previa versamento al Comune di una somma pari al costo base di costruzione per metro quadrato di spazio per parcheggio scoperto da reperire. Il rapporto di pertinenza, garantito da un atto da trascriversi nei registri immobiliari, è impegnativo per sé e per i propri successori o aventi causa a qualsiasi titolo; d) all acquisizione di tutti gli assensi ordinariamente prescritti; e) al rispetto delle normative tecniche per le costruzioni con particolare riferimento a quelle antisismiche. 3. Gli interventi previsti dagli articoli 3 e 4 della legge, ricadenti nell A.T.E. B e non inseriti nei territori costruiti, non possono essere oggetto di Permesso di Costruire oppure di Denunzia Inizio Attività, senza il preliminare rilascio dell autorizzazione paesaggistica ai sensi delle norme vigenti. 14

15 4. L'autorizzazione paesaggistica non va richiesta ai sensi dell art , comma 1, punto 1.09, delle N.T.A. del PUTT/P regionale nell ambito esteso di tipo C, per i progetti di ampliamento delle abitazioni rurali esistenti, purché conformi agli strumenti urbanistici e di medesime caratteristiche tipologiche e tecnologiche, fino ad un massimo del 20% della volumetria esistente, per una sola volta. 15

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