IL TRUST ED I VINCOLI DI DESTINAZIONE PATRIMONIALE

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1 IL TRUST ED I VINCOLI DI DESTINAZIONE PATRIMONIALE IL TRUST La Repubblica Italiana con la legge n. 364 del 16 ottobre 1989, entrata in vigore il 1 gennaio 1992, ha ratificato la sottoscrizione della Convenzione dell Aja sulla legge applicabile al trust, introducendo nel nostro ordinamento l istituto da tempo riconosciuto ed applicato negli ordinamenti anglosassoni di common law. Il trust consiste in un rapporto in virtù del quale un soggetto, chiamato trustee ( o fiduciario ), cui sono attribuiti i diritti ed i poteri di un vero e proprio proprietario, gestisce un patrimonio ad egli attribuito dal soggetto, chiamato settlor ( o disponente ), che costituisce il trust, secondo le finalità stabilite dal disponente e nell interesse dei soggetti beneficiari da questo indicati. Principale effetto dell atto istitutivo di trust è la dotazione al trustee del patrimonio, o parte di esso, di titolarità del settlor. Nello svolgimento delle attività gestorie il trustee dovrà seguire le disposizioni ed istruzioni eventualmente date dal disponente in sede istitutiva. A garanzia dell adempimento agli obblighi gravanti sul trustee e da parte di questi, il disponente può nominare con l atto istitutivo uno o più protector ( o guardiani ), ai quali possono essere attribuite le più svariate funzioni di controllo, ivi compresi poteri di revoca del trustee in caso di sua mancata osservanza alle direttive del disponente o mala gestio. L atto istitutivo potrebbe prevedere obblighi di rendiconto del trustee nei confronti dei protector nominati. Trust interno è definito il trust costituito tra soggetti italiani e beni situati sul territorio nazionale, o la cui componente dominante è italiana; tali trust non hanno goduto sino ad oggi di espresso riconoscimento legislativo non esistendo normative specifiche che li contemplino. Il trust può istituirsi per: 1) atto istitutivo, con contestuale o successivo trasferimento dei beni. Tale atto secondo la Convenzione dell Aja deve farsi per iscritto, ma, ai fini della sua validità non necessariamente nelle forme dell atto pubblico o scrittura privata. A seguito della recente introduzione dell art ter Cod. Civ., per la trascrizione in pubblici registri di un vincolo di destinazione occorre la forma dell atto pubblico. In ogni caso, se l atto istitutivo contiene anche l atto di dotazione e trasferimento dei beni al trustee, esso dovrà essere compiuto nelle forme previste per i singoli beni oggetto di trasferimento. Da ultimo, è bene precisare che l atto istitutivo non concreta un ipotesi di donazione e per l effetto non richiede la presenza di testimoni;

2 2) dichiarazione unilaterale ( trust autodichiarato ) del disponente con cui lo stesso dichiara di vincolare il suo patrimonio, o parte di esso, ad uno specifico scopo, indicando i beneficiari del trust. Trattasi di dichiarazione unilaterale per la quale devono ritenersi applicabili gli stessi requisiti formali previsti per l atto istitutivo. In tal caso, il settlor è anche trustee. 3) Negozio mortis causa ( testamento ), il quale determina all apertura della successione del settlor, e fatte salve le disposizioni in tema di validità e revocabilità del testamento, l istituzione del trust, la nomina del trustee e l attribuzione patrimoniale al vincolo di scopo individuato dal de cuius. L ordinamento italiano non conosce una specifica disciplina del trust, quindi, quest ultimo dovrà essere regolato da una legge straniera che già disciplina codesto istituto, legge da specificarsi con l atto istitutivo, richiamando altresì la giurisprudenza elaborata nell ordinamento di riferimento ( generalmente ordinamenti di origine anglosassone, quindi di common law ). Per tale ragione, oltre che per il riconoscimento di validità del trust nel nostro ordinamento ad oggi limitato a poche pronunce giurisprudenziali, l istituto non ha avuto sviluppo applicativo. L effetto immediato dell istituzione del trust è lo spossessamento da parte del disponente del patrimonio conferito, con conseguente impossibilità dei suoi creditori personali di aggredire tali beni; essi, infatti, vengono per effetto del trust sottoposti ad un vincolo di destinazione ( ossia lo scopo prefissato dal settlor ) e ad un vincolo di separazione, divenendo entità giuridica a sé stante gestita dal trustee ma non confusa al patrimonio personale di quest ultimo. Le vicende personali ( fallimento, successione ereditaria, perdita di capacità giuridica ) del trustee, quindi, non influiscono sul patrimonio ad egli attribuito, ed i creditori del soggetto fiduciario non potranno aggredire i beni conferiti in trust. Analoghe fattispecie sono conosciute nel nostro ordinamento, quali il fondo patrimoniale per le esigenze della famiglia, i patrimoni destinati ad uno specifico affare previsti dall art bis e successivi Cod. Civ. in ambito societario, il negozio fiduciario, il contratto a favore di terzo, la fondazione. Tuttavia, la peculiarità dell istituto in trattazione consiste proprio nella sua estrema duttilità e capacità di soddisfare molteplici esigenze del soggetto disponente, con contestuale destinazione e conseguente vincolo che determinano l impossibilità di aggressione da parte dei creditori personali del settlor, in deroga al disposto di cui all art Cod.Civ., evitando dissipazioni o diminuzioni di patrimonio. Due possibili obiettivi di carattere generale possono essere perseguiti per mezzo del trust:

3 - gestione di un patrimonio e sua restituzione in favore del disponente al verificarsi di un determinato evento prefissato; - gestione di un patrimonio con attribuzione di specifici vantaggi a soggetti terzi, chiamati beneficiaries ( o beneficiari ). Considerati tali propositi è evidente l utilità dell istituto in talune fattispecie particolari. a) Supponendo l esigenza di tutelare l interesse al mantenimento di un soggetto incapace facente parte del nucleo famigliare, che non si vuole sottoporre a procedimenti giudiziali di tutela, il trust potrebbe essere costituito per la gestione di un patrimonio, vincolato per la sua destinazione alle esigenze di mantenimento di tale soggetto, quale beneficiario dichiarato. Il disponente attribuirebbe in gestione al fiduciario taluni beni, anche immobili, affinché li amministri ed utilizzi i frutti degli stessi per soddisfare le esigenze dell incapace. Tra le istruzioni determinate in sede istitutiva potrebbe venire concessa al trustee la facoltà di cedere a terzi, in proprietà o godimento, tali beni, se del caso fissando apposte condizioni da rispettare per l esecuzione di tali atti di gestione. b) Nell ambito del diritto e dei rapporti di famiglia il nostro ordinamento conosce l istituto del fondo patrimoniale, il quale viene costituito per atto pubblico tra i coniugi ( o unilaterale di un terzo in favore dei coniugi e con loro accettazione ) e ha ad oggetto taluni beni specificamente individuati ( solo immobili, mobili registrati e titoli di credito ), i quali vengono dichiarati essenziali per il soddisfacimento dei bisogni del nucleo famigliare; per tale ragione tali beni ed i loro frutti non possono essere aggrediti dai creditori del singolo coniuge, salvo che le obbligazioni da adempiere possano ricondursi ad esigenze soddisfatte del nucleo famigliare. Simile istituto, incontra specifici limiti determinati dall evoluzioni del costume sociale riferito al nucleo famigliare tradizionale, come nel caso delle c.d. coppie di fatto. In tale circostanza, qualora si volesse provvedere alla soddisfazione dei bisogni di tale atipico nucleo famigliare non si potrebbe utilizzare l istituto del fondo patrimoniale per l assenza del vincolo coniugale. Il trust potrebbe fungere da strumento per il perseguimento del medesimo fine, in quanto i conviventi potrebbero attribuire al soggetto fiduciario determinati beni che verrebbero impiegati da quest ultimo per i bisogni della famiglia, oppure, in termini ancor più specifici, per garantire un adeguato mantenimento ai figli della coppia. Per il medesimo fine potrebbe utilizzarsi l istituto del trust nel caso di beni mobili, i quali come già specificato non possono essere oggetto del vincolo costituito per mezzo del fondo patrimoniale per le esigenze della famiglia. Per tali beni i coniugi potrebbero utilizzare l istituto in trattazione al fine di completare il perseguimento dell interesse famigliare con riguardo ad ogni tipologia di bene facente parte dei loro patrimoni, singoli o comune.

4 c) Si pensi ancora al caso di un libero professionista, il quale intende evitare che taluni beni, di primario valore, patrimoniale e/o affettivo, possano essere aggrediti da creditori per obbligazioni risarcitorie da responsabilità professionale. Negli ultimi anni i profili di responsabilità professionale si sono ampliati notevolmente e con riguardo alle diverse libere professioni esercitate; sempre più di frequente vengono pubblicate sentenze di condanna in capo a medici, avvocati, commercialisti, ingegneri per responsabilità derivanti dalla non corretta esecuzione degli incarichi ad essi affidati. Accanto allo sviluppo di polizze assicurative ad hoc, diventa fondamentale per i professionisti separare taluni beni facenti parte del proprio patrimonio, per garantire che gli stessi non possano essere interessati da azioni risarcitorie compiute da terzi. L istituto del trust può soccorrere, tanto in caso di atto istitutivo unilaterale ( ove lo stesso professionista diviene trustee ) quanto nel caso di nomina del soggetto fiduciario che compirà la gestione del patrimonio separato. L immobile in cui è svolta l attività professionale, singolarmente o congiuntamente ad altri beni ( ad esempio somme portate a provvista di conti correnti bancari, depositi titoli, particolari oggetti d arte di valore ), potrà essere attribuito al trust, determinando lo spossessamento ( e quindi evitando eventuali azioni esecutive di terzi ), con espresse direttive al trustee atte a garantire al concedente riserve di utilizzo di beni o parte di essi ( diritto di abitazione o uso dell immobile ), e contemporaneamente garantendo che al verificarsi di un determinato evento ( esempio: conseguimento del titolo professionale da parte di figli o nipoti ) i predetti beni vengano ceduti dal trustee a beneficiari individuati dal disponente stesso, per la prosecuzione dell attività. d) Nello stesso modo il trust potrebbe operare per la prosecuzione dell attività di impresa da parte di discendenti dell imprenditore, in sostituzione della disciplina applicabile al caso di specie e recentemente introdotta al titolo Patti di famiglia. Codeste disposizioni ultime citate, presuppongono l accordo di ogni famigliare e nello specifico di tutti i soggetti astrattamente individuabili quali futuri legittimari dell imprenditore. In assenza dell accordo espresso tra tutti i soggetti aventi diritto a partecipare al patto non sarà possibile compiere atti di disposizione in favore di uno solo dei discendenti senza incorrere in future e probabili controversie successorie. Il trust interverrebbe garantendo la gestione dell impresa, secondo le direttive del disponente, eventualmente con la nomina di professionisti di fiducia in qualità di protector con specifici compiti di verifica dell operato del trustee. Con la morte dell imprenditore o con il suo ritiro dall attività lavorativa, il soggetto fiduciario trasferirà il compendio aziendale al beneficiario individuato.

5 In tal modo, la scelta del successore potrà essere soppesata, avverrà in termini non immediati ( come avviene con i patti di famiglia ), garantendo che il successore acquisisca le necessarie competenze, e si eviterà che alla morte dell imprenditore l azienda cada in successione, spartita o congiuntamente amministrata da successori non sempre capaci. I casi trattati schematicamente sono solo alcune delle molteplici modalità di utilizzo dell istituto e sono stati esposti a dimostrazione dell evidente duttilità dello stesso, quale utile strumento di gestione del patrimonio accumulato per i più diversi fini personali, con il limite del perseguimento di interessi meritevoli di tutela, non contrarietà all ordine pubblico ed a norme imperative di legge ART TER C.C.: TRASCRIVIBILITA DEGLI ATTI DI DESTINAZIONE L art ter c.c. recentemente introdotto nel corpus legislativo del vigente Codice Civile dispone la trascrivibilità di atti di destinazione patrimoniale per la realizzazione di interessi meritevoli di tutela, ossia atti idonei a determinare la separazione di parte del patrimonio personale per il perseguimento di uno specifico interesse. La norma potrebbe essere considerata ultronea, poiché disciplinante ipotesi già comprese in discipline vigenti, quali il trust, il fondo patrimoniale della famiglia ( artt. 167 e ss. c.c. ) ed i patrimoni destinati ad uno specifico affare previsti in ambito societario ( artt bis e ss. c.c. ). In realtà le differenze tra i predetti istituti sono evidenti. Tralasciando di specificare il vincolo previsto per il fondo patrimoniale della famiglia, il quale presuppone l esistenza di un rapporto coniugale, nonché lo specifico ambito applicativo previsto per i patrimoni destinati ad uno specifico affare, è bene sottolineare evidenti differenze tra l atto di destinazione patrimoniale di cui all art ter c.c. ed il trust. Gli atti di destinazione ex art ter c.c. sono atti che devono avere ad oggetto beni immobili o mobili registrati, mentre la disciplina del trust è applicabile per qualsivoglia tipologia di beni. Il trust ha la durata che gli viene riconosciuta dalla legge straniera che lo disciplina per espressa disposizione del disponente, mentre gli atti di cui all art ter c.c. possono avere la durata massima di novant anni o la durata della vita della persona che ne risulta beneficiaria. Da ultimo il trust viene istituito con formalità pubbliche solo al fine di una sua possibile trascrizione, sebbene la sua validità tragga fonte da disposizioni straniere e dalla Convenzione dell Aja ratificata. Il trust interno ha avuto sino ad oggi meri riconoscimenti giurisprudenziali di validità e trascrivibilità. Gli atti di destinazione previsti dalla recente novella, invece, sono espressamente previsti in forma pubblica e tale requisito deve ritenersi stabilito ad substantiam per la validità dell atto, con ulteriore

6 espressa facoltà prevista ai sensi di legge di trascrizione dell atto medesimo e conseguente opponibilità ai terzi. Sostanzialmente con gli atti di destinazione del patrimonio potranno perseguirsi i medesimi intenti ( segregativi e gestori ) che sono stati in precedenza descritti con riferimento al trust, tuttavia a differenza di quest ultimo diviene fondamentale il rispetto dei limiti imposti dal legislatore per la validità ed efficacia di essi. La dottrina che ha già considerato la nuova norma introdotta, seppur riconoscendo le differenze esistenti tra i due istituti, ha osservato come con la trascrivibilità degli atti di destinazione si sia dato un presupposto normativo alla possibilità di stipula dei trust interni, ossia riguardanti beni e soggetti italiani, ed alla loro trascrivibilità nei limiti di legge, senza il ricorso alle applicazioni analogiche giurisprudenziali compiute in passato. Bergamo, lì 20 maggio 2006 F.to Avv. Simone Di Dio

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