La procedura di «Collaborazione volontaria» Legge 15 dicembre 2014, n. 186
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1 La procedura di «Collaborazione volontaria» Legge 15 dicembre 2014, n. 186 Novità derivanti dalle recenti circolari Soggetti interposti, trust e fondazioni, polizze assicurative Seminario tecnico a cura dell Area Intermediazione Finanziaria e Assicurazioni della Scuola di Direzione Aziendale dell Università Bocconi in collaborazione con Banca Monte dei Paschi di Siena
2 AMBITO SOGGETTIVO PROCURATORI I procuratori passivi hanno l obbligo di dichiarazione relativamente alle disponibilità di somme di denaro all estero non proprie. In mancanza di elementi documentali che possano provare il mancato esercizio della delega, la prova dell indisponibilità del rapporto risulta estremamente onerosa. Per i procuratori con mera delega ad operare non sussiste l obbligo di monitoraggio fiscale qualora sia stata rilasciata una delega ad operare per conto dell intestatario in esecuzione di un mandato (es. nel caso di amministratore di società di capitali che ha il potere di firma sui c/c della stessa). L esclusione è accordata in quanto il titolare effettivo è un soggetto obbligato alla tenuta delle scritture contabili. I soggetti delegati, qualora l intestatario del rapporto non intenda autorizzare il rilascio del waiver, potranno beneficiare degli effetti premiali della procedura comprovando l avvenuta rinuncia alla delega ovvero la revoca della stessa da parte dell intestatario.
3 AMBITO SOGGETTIVO SOGGETTI AIRE Tra i soggetti obbligati al monitoraggio fiscale non rientrano i soggetti non residenti in Italia. Ai fini dell operatività della presunzione di cui al comma 9 dell art. 5-quinquies, il computo della quota parte di disponibilità delle attività deve essere effettuato tenendo conto anche dei soggetti che non erano tenuti agli adempimenti dichiarativi in materia di monitoraggio fiscale. Es. attività finanziaria di euro in Svizzera 1 cointestatario residente RW sez. II Mod. Unico: sanzione 3% 2 cointestatario residente RW sez. II Mod. Unico: sanzione 3% 3 cointestatario residente estero NO SANZIONE MONITORAGGIO FISCALE
4 AMBITO OGGETTIVO CASSETTE DI SICUREZZA La disponibilità di valori fuori dal circuito finanziario e frutto di evasione fiscale nei periodi d imposta per i quali non è decaduta la potestà di accertamento può essere provata unicamente col versamento di tali valori presso un intermediario abilitato su un conto corrente intestato al beneficiario economico delle somme, appositamente acceso a seguito dell attivazione della procedura. Gli importi che non derivano da evasione fiscale non rientrano nell ambito della procedura di collaborazione (es. traffico di stupefacenti, ecc.).
5 AMBITO OGGETTIVO LIBERALITA INDIRETTE Art. 56-bis D.Lgs. 346/1990 introdotto con l art. 69 della L. 342/2000 Le liberalità indirette possono essere definite come atti di disposizione non formalizzati in atti pubblici, che perseguono le stesse finalità delle donazioni tipiche (cfr. circolare n. 207/E del 16 novembre 2000, par ). Per l accertamento delle liberalità indirette era prevista una particolare disciplina. Il comma 1 dell articolo 56-bis stabiliva, infatti, che si potesse procedere ad accertamento esclusivamente in presenza di due condizioni e precisamente: quando l esistenza di liberalità risultava da dichiarazioni rese dall interessato nell ambito di procedimenti diretti all accertamento di tributi; quando le liberalità anche cumulativamente avessero determinato un incremento patrimoniale superiore a euro (350 milioni di lire) con riferimento ad un unico beneficiario. Il quadro normativo di riferimento è stato successivamente modificato, tra l altro, dall articolo 2, commi da 47 a 53, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262 segue
6 AMBITO OGGETTIVO ACCERTAMENTO LIBERALITA INDIRETTE L articolo 56-bis è rimasto immutato nella sua formulazione, tuttavia deve essere armonizzato con le nuove disposizioni L articolo 2, comma 50, del decreto legge n. 262 del 2006 stabilisce l applicazione delle disposizioni del TUS in quanto compatibili CONDIZIONI NECESSARIE In presenza di una dichiarazione circa la loro esistenza, resa dall interessato nell ambito di procedimenti diretti all accertamento di tributi Se siano di valore superiore alle franchigie oggi esistenti. NB: con riguardo alla registrazione volontaria invece bisogna fare riferimento alle aliquote del 4%, 6% e 8% a seconda del grado di parentale tra donante e donatario.
7 ADEMPIMENTI A CARICO DEL CONTRIBUENTE PRELIEVI NON GIUSTIFICATI Il rifiuto di fornire spiegazioni in relazione ai prelievi non cadenziati di importo consistente ovvero superiori alla redditività annuale delle attività presenti sul conto, potrebbe comportare l esclusione dalla procedura per incompletezza della stessa. La mancata dimostrazione del rientro in Italia delle somme o del loro utilizzo può essere indicativa del fatto che dette somme siano servite per costituire o acquistare un ulteriore attività estera indebitamente non ricompresa nella procedura.
8 AMBITO OGGETTIVO PRELIEVI NON GIUSTIFICATI: ULTERIORI CHIARIMENTI Il rifiuto di fornire spiegazioni in relazione ai prelievi non cadenziati di importo consistente ovvero superiori alla redditività annuale delle attività presenti sul conto, potrebbe comportare l esclusione dalla procedura per incompletezza della stessa (Circ. 27/E del 2015). Tuttavia la posizione sopra espressa non esclude in assoluto che anche in altre ipotesi, come ad esempio nel caso di patrimonio estero che non produce rendimenti, gli eventuali prelievi che risultino limitati, per importo e per frequenza, possano allo stesso modo essere ricondotti ai consumi personali del contribuente.
9 AMBITO OGGETTIVO CASSETTE DI SICUREZZA: ULTERIORI CHIARIMENTI L apertura e l inventario in presenza di testimoni qualificati che diano garanzia di affidabilità, es. notaio ovvero funzionari dell istituto di credito ONERE PROBATORIO Ricorso all autocertificazione? Non è ammesso
10 ADEMPIMENTI DEL CONTRIBUENTE COMPLETEZZA DOCUMENTAZIONE Qualora il contribuente sia oggettivamente impossibilitato a produrre tutta la documentazione utile a ricostruire la sua situazione fiscale entro i termini stabiliti dal provvedimento (es. il caso di somme o attività finanziarie detenute presso enti creditizi falliti, dai quali per evidenti ragioni si rende difficoltoso reperire documenti, emersione di lasciti ereditari), dovrà dimostrare di essersi attivamente adoperato per adempiere agli obblighi di produzione documentale e che quindi la carenza documentale non può essere ascrivibile alla sua volontà. L integrazione della documentazione a completamento della posizione fiscale può essere effettuata fino alla notifica dell invito a comparire definibile ex articolo 5, comma 1- bis del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, o in sede di contraddittorio propedeutico alla redazione dell accertamento con adesione.
11 AMBITO TEMPORALE RADDOPPIO DEI TERMINI ART. 12 DL 78/2009 La disapplicazione del raddoppio dei termini prevista dall art. 5-quater comma 4, DL 167/1990, non potrà applicarsi alle istanze di collaborazione volontaria pervenute prima della entrata in vigore della legge. Limitatamente ai paesi black list che hanno stipulato con l Italia - nei 60 giorni successivi all entrata in vigore della norma - un accordo per lo scambio d informazioni in materia fiscale, non opera il raddoppio dei termini. Il raddoppio dei termini non opera in presenza di «accordi vigenti» alla data di entrata in vigore della legge che prevedano uno scambio di informazioni conforme all articolo 26 dello standard OCSE almeno a partire da tale data. L applicazione del raddoppio dei termini va raffrontata in base al paese di detenzione delle attività per ogni annualità.
12 AMBITO TEMPORALE RADDOPPIO TERMINI CASO Attività finanziarie localizzate in Panama alla data di emersione, detenute in Svizzera dal 2004 al Ai fini della disapplicazione del raddoppio dei termini di cui all art. 12, commi 2-bis e 2-ter DL 78/2009, relativamente al periodo , è necessario rilasciare all intermediario finanziario panamense, presso il quale le predette attività sono state trasferite e risultano ubicate alla data di accesso alla procedura, il waiver contenente tutti i dati concernenti tali attività. SVIZZERA PANAMA WAIVER
13 ASPETTI SANZIONATORI IVIE E IVAFE Una lettura logico sistematica delle disposizioni in materia di procedura di collaborazione volontaria porta a ritenere che i benefici previsti dalla stessa possano essere riconosciuti anche con riguardo a tali imposte per le quali trovano applicazione le disposizioni previste per l imposta sul reddito delle persone fisiche. Ne consegue che la misura minima delle sanzioni per le violazioni in materia di IVAFE e IVIE è fissata, in base al dettato dell articolo 5-quinquies, comma 4, ultimo periodo, del decreto legge, al minimo edittale, ridotto di un quarto. Tali imposte sono oggetto anch esse della procedura di collaborazione volontaria internazionale, anche in mancanza di violazioni in materia di monitoraggio fiscale.
14 ASPETTI SANZIONATORI IMPOSTA DI REGISTRO, DONAZIONE E SUCCESSIONE Non rientrano nell ambito della procedura di collaborazione, e non sono interessate dai previsti benefici, le violazioni dichiarative in materia di imposta di registro, imposta sulle donazioni o imposta di successione. Se dall istruttoria, comunque, dovessero emergere elementi in merito a violazioni poste in essere dal contribuente con riguardo ai tributi in argomento, l ufficio dovrà necessariamente attivare le conseguenti attività di controllo. Lo spirito di collaborazione del contribuente potrà essere valutato, come già chiarito dalla circolare 38/E, ai fini del trattamento sanzionatorio, ai sensi dell art. 7, comma 4, D.Lgs. 472/1997 (riduzione fino alla metà del minimo). Resta ferma la possibilità per il contribuente di regolarizzare la propria posizione facendo ricorso all istituto del ravvedimento operoso.
15 CAUSE DI INAMMISSIBILITA LISTA FALCIANI La mera presenza del nominativo di un contribuente all interno della Lista non preclude la possibilità di accedere alla procedura di collaborazione volontaria, a condizione che il soggetto non sia stato sottoposto ad accessi, ispezioni, verifiche o che abbiano avuto inizio attività di accertamento amministrativo o procedimenti penali per violazione di norme tributarie, relativi all ambito oggettivo di applicazione della procedura di collaborazione volontaria e dei quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza. Nell ipotesi in cui il contribuente per alcune annualità sia stato destinatario degli atti sopra menzionati, scaturiti dalle informazioni contenute nella Lista, lo stesso potrà comunque accedere alla procedura, al fine di ripristinare la legalità fiscale, con riguardo alle altre annualità ancora accertabili
16 AMBITO TEMPORALE E ASPETTI SANZIONATORI SAN MARINO WAIVER? SCAMBIO INFORMAZIONI EFFETTIVO Eliminato dalla lista degli Stati e territori aventi un regime fiscale privilegiato con decreto del Ministro dell Economia e delle finanze del 12 febbraio 2014, e aggiunto all elenco c.d. white list con decreto del 29 dicembre 2014 La normativa di favore prevista con riferimento all ambito temporale troverà applicazione anche in mancanza del rilascio del waiver, non avendo ravvisato il legislatore l esigenza del c.d. monitoraggio rafforzato in relazione ad un Paese già collaborativo al momento dell entrata in vigore della legge (in quanto è in atto un effettivo scambio di informazioni secondo il recente standard OCSE)
17 CASI DI INTERPOSIZIONE FITTIZIA I soggetti «interponenti», in quanto responsabili degli obblighi tributari (fiscali e valutari) connessi con il patrimonio «formalmente» intestato a soggetti meramente interposti quali, ad esempio: trust (interposto ai fini fiscali secondo le Circ. 43/E del 2009 e 61/E DEL 2010) polizze (in caso di riqualificazione contrattuale, es. se il contraente/assicurato può movimentare le attività in polizza «direttamente in qualità di procuratore speciale o indirettamente attraverso un proprio gestore di fiducia»: v. Circ. 10/E del 2015) fondazioni strutture societarie (Circ. 99/E del 2001; Ris. 134/E del 2002) possono attivare la VD per regolarizzare violazioni tributarie relative al predetto patrimonio N.B.: Anche il soggetto «interposto», rincorrendone i presupposti (residenza in Italia e disponibilità a qualunque titolo o possibilità di movimentare attività finanziarie all estero pur non essendone beneficiario effettivo), può regolarizzare le violazioni della normativa sul monitoraggio
18 TRUST E INTERPOSIZIONE FITTIZIA Con riferimento a strutture quali trust (e analoghi istituti quali es. le fondazioni): «questo viene considerato interposto, in buona sostanza, ogni volta che le attività facenti parte del patrimonio del trust continuano ad essere a disposizione del disponente oppure rientrano nella disponibilità dei beneficiari» (Circolare 10/E del 2015) «ogni qualvolta il trust semplice schermo formale e la disponibilità dei beni che ne costituiscono il patrimonio sia da attribuire ad altri soggetti, disponenti o beneficiari del trust il patrimonio (nonché i redditi da questo prodotti) deve essere ricondotto ai soggetti che non ne hanno l effettiva disponibilità» (Circolare n. 38/E del 2013) «occorre considerare se sia in realtà un semplice schermo formale e se la disponibilità dei beni che ne costituiscono il patrimonio sia da attribuire ad altri soggetti» (Circolare 28/E del 2012) In tali casi l adesione alla procedura dovrà essere richiesta dal soggetto (disponente o beneficiario) che è l effettivo possessore dei beni illecitamente detenuti all estero dal trust fittiziamente interposto.
19 UTILIZZO IMPROPRIO DI UN TRUST In sostanza: importanza di tutti gli elementi, fatti, circostanze che possano dimostrare la «genuinità» del trust. Ai fini del riconoscimento del trust, non rileva soltanto il dato formale del contenuto dell atto istitutivo del trust, ma anche e soprattutto il dato sostanziale che, a seguito del vincolo apposto sui beni, questi restino effettivamente e definitivamente sottratti alla signoria del disponente.
20 CRITICITA CONNESSE ALLA RESIDENZA FISCALE DEL TRUST Per superare la prova contraria, occorre dimostrare l effettiva residenza estera del trust. Il trustee deve aver effettivamente svolto il proprio ruolo senza condizionamenti da parte di beneficiari, disponenti o guardiani residenti in Italia. Ad esempio, rilevano: 1. le modalità con cui il trustee ha scelto la banca a cui affidare in deposito e/o gestione il patrimonio del trust; 2. le modalità con cui il trustee gestisce i rapporti con la predetta banca o istituto; 3. le modalità con cui il trustee gestisce i rapporti con i beneficiari; 4. le modalità che hanno caratterizzato ogni evento straordinario della vita del trust (es. cambio di trustee).
21 POLIZZE (riqualificazioni contrattuali) POLIZZE ASSICURATIVE In linea generale, le polizze di assicurazione sulla vita stipulate con compagnie di assicurazione estere possono dar luogo a: redditi di capitale di cui all art. 44, comma 1, lett. g-quater) del TUIR («redditi compresi nei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione» redditi diversi di cui all art. 67, comma 1, lett. c-quinquies) del TUIR realizzati in caso di cessione del contratto prima della scadenza della polizza
22 POLIZZE (riqualificazioni contrattuali) Contraente SOCIETÀ FIDUCIARIA COMPAGNIA ASSICURATIVA Asset Management Reale operatività FONDO DEDICATO Banca Depositaria (non residente)
23 Polizze (riqualificazioni contrattuali) Il risultato finale è tramite la procura conferita dalla branch estera Il cliente italiano è libero di effettuare un investimento DIRETTO con la società estera Si trattava di contratti privi di una effettiva natura assicurativa
24 MONITORAGGIO FISCALE ESONERI OGGETTIVI - AD ESEMPIO Polizze «optate» Esonero da RW se la compagnia di assicurazione opta per l applicazione dell imposta sostitutiva di cui all art. 26-ter del DPR 600/1973 e imposta di bollo laddove il contribuente o la compagnia abbiano attribuito l incarico ad un intermediario italiano per il pagamento dei premi e delle prestazioni, anche in assenza dell opzione per il regime del «risparmio amministrato» Polizze «non optate» Esonero da RW se contribuente attribuisce l incarico ad un intermediario italiano per il pagamento dei premi e delle prestazioni con applicazione dell imposta sostitutiva di cui all art. 26-ter del DPR 600/1973 ed, eventualmente, dell imposta sostitutiva di cui all art. 6 del D.lgs. 461/1997 E necessaria sempre la canalizzazione informata oltre che la tassazione alla fonte
25 MONITORAGGIO FISCALE Casi di esonero Ai fini dell esonero è sufficiente la canalizzazione dei redditi di fonte estera tramite un intermediario (a prescindere dalla tassazione) Esempio: stipulazione contratto assicurativo tramite fiduciaria con mandato all incasso dei relativi redditi di capitale Esempio: conto corrente con disposizione irrevocabile alla banca estera di bonificare gli interessi su conto italiano
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