DOVERI LEGALI DI INFORMAZIONE
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- Cipriano Galli
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2 DOVERI LEGALI DI INFORMAZIONE IL MEDICO L art. 35 del nuovo Codice di deontologia medica, sottolineando che l'acquisizione del consenso o del dissenso è un atto di specifica ed esclusiva competenza del medico, non delegabile, stabilisce che il medico non intraprende né prosegue in procedure diagnostiche e/o interventi terapeutici senza la preliminare acquisizione del consenso informato o in presenza di dissenso informato.
3 Cass. Civ. sez. III, sent. 8 ottobre - 11 dicembre 2013, n : «la finalità dell'informazione, che il medico è tenuto a dare, è quella di assicurare il diritto all'autodeterminazione del paziente (v. anche Cass , n. 2847), in quanto, senza il consenso informato, l'intervento del medico è - al di fuori dei casi di trattamento sanitario per legge obbligatorio o in cui ricorra uno stato di necessità - sicuramente illecito, anche quando sia nell'interesse del paziente».
4 Cass. Civ. sez. III, sent. 20 maggio 2016, n : L acquisizione del consenso informato del paziente, da parte del sanitario, costituisce prestazione altra e diversa rispetto a quella avente ad oggetto l intervento terapeutico, di talché l errata esecuzione di quest ultimo dà luogo ad un danno suscettibile di ulteriore e autonomo risarcimento rispetto a quello dovuto per la violazione dell obbligo di informazione, anche in ragione della diversità dei diritti rispettivamente, all autodeterminazione delle scelte terapeutiche ed all integrità psicofisica - pregiudicati nelle due differenti ipotesi.
5 Ne consegue che la giurisprudenza riconosce un autonomo danno anche qualora vi sia stata una prestazione sanitaria svolta a regola d arte, rinvenendo un danno ingiusto in termini di lesione della libertà di autodeterminazione del paziente.
6 DOVERI LEGALI DI INFORMAZIONE AMBITO CONSUMERISTICO Art. 2, comma 2, lett. c) Cod. Cons.: al consumatore è riconosciuto il diritto «ad un adeguata informazione e ad una corretta pubblicità»; Art. 53, co. 1 Cod. Cons.: nell ambito dei contratti a distanza e dei contratti negoziati fuori dai locali commerciali. Se il professionista non fornisce al consumatore l informativa sul diritto di recesso (art. 49), il periodo per recedere aumenta di 1 anno rispetto a quello ordinariamente previsto dall art. 49 (14 giorni).
7 INFORMAZIONI NON LEGALMENTE DOVUTE LETTERE DI PATRONAGE Possono essere considerate come «gentlemen s agreement», ovvero patto fra gentiluomini, contenenti informazioni sullo «stato di salute» economico di una società, richieste ad un istituto di credito. La rilevanza delle dichiarazioni «deboli» è indubbia sul piano della responsabilità extracontrattuale qualora vengano fornite, dolosamente o colposamente, false informazioni.
8 INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA
9 SOCIETÀ EMITTENTE MERCATO PRIMARIO OPERATORI PROFESSIONALI MERCATO SECONDARIO RISPARMIATORI
10 MERCATO PRIMARIO Art. 94, comma 1, TUF: «Coloro che intendono effettuare un'offerta al pubblico pubblicano preventivamente un prospetto. A tal fine, [ ] ne danno preventiva comunicazione alla CONSOB allegando il prospetto destinato alla pubblicazione. Il prospetto non può essere pubblicato finché non è approvato dalla CONSOB».
11 Art. 6, par. 1, Direttiva 2003/71/CE (c.d. Direttiva Prospetti): introduce una particolare ipotesi di responsabilità civile, «per le informazioni fornite [nel] prospetto [...], attribuita almeno all'emittente o ai suoi organi di amministrazione, direzione o controllo; o all'offerente; o alla persona che chiede l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato; o al garante, a seconda dei casi. Le persone responsabili [devono essere] chiaramente indicate nel prospetto con la loro qualifica e la loro funzione».
12 Art. 94, comma 2, TUF: il prospetto informativo deve «contenere, in una forma facilmente analizzabile e comprensibile, tutte le informazioni che, a seconda delle caratteristiche dell'emittente e dei prodotti finanziari offerti, sono necessarie affinché gli investitori possano pervenire ad un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale e finanziaria, sui risultati economici e sulle prospettive dell'emittente e degli eventuali garanti, nonché sui prodotti finanziari e sui relativi diritti. [...]».
13 NOTA DI SINTESI Il prospetto contiene altresì una nota di sintesi la quale, concisamente e con linguaggio non tecnico, fornisce le informazioni chiave nella lingua in cui il prospetto è stato in origine redatto. Il formato e il contenuto della nota di sintesi forniscono, unitamente al prospetto, informazioni adeguate circa le caratteristiche fondamentali dei prodotti finanziari che aiutino gli investitori al momento di valutare se investire in tali prodotti.
14 RESPONSABILITÀ DELL INTERMEDIARIO Art. 94, comma 8, TUF: «l emittente, l offerente e l eventuale garante, a seconda dei casi, nonché le persone responsabili delle informazioni contenute nel prospetto rispondono, ciascuno in relazione alle parti di propria competenza, dei danni subiti dall investitore che abbia fatto ragionevole affidamento sulla veridicità e completezza delle informazioni contenute nel prospetto, [ ]».
15 «a meno che non provi di aver adottato ogni diligenza allo scopo di assicurare che le informazioni in questione fossero conformi ai fatti e non presentassero omissioni tali da alterarne il senso». RESPONSABILITÀ AGGRAVATA (O PER COLPA PRESUNTA)
16 La Giurisprudenza e la dottrina prevalente si esprimono in termini di responsabilità extracontrattuale: gli investitori fanno ragionevole affidamento sulle informazioni pubblicate nel prospetto ed il danno ingiusto deriva da tale pubblicazione. Ne consegue che manca un contatto con persone individuate o individuabili, essendo destinato il prospetto alla generalità dei soggetti interessati. Si tratta, ad ogni modo, di una responsabilità aggravata (o per colpa presunta), poiché, a fronte della incompletezza o falsità del prospetto, deve essere il soggetto responsabile di esso a fornire la prova liberatoria;
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18 Il dovere dell intermediario di informare l investitore è congiunto al dovere di informarsi dall investitore stesso, determinando, così, l agglomerato degli obblighi informativi aventi valenza biunivoca. Questo flusso informazionale deve sottintendere tutto il momento genetico di formazione del rapporto fra intermediario ed investitore, in modo che si riesca a perequare il gap conoscitivo insistente tra quest ultimi.
19 Art. 28, comma 1, Regolamento CONSOB n /98: «Prima della stipulazione del contratto di gestione e di consulenza in materia di investimenti e dell inizio della prestazione dei servizi di investimento e dei servizi accessori a questi collegati, gli intermediari autorizzati devono: a) chiedere all'investitore notizie circa la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento, nonché circa la sua propensione al rischio. L'eventuale rifiuto di fornire le notizie richieste deve risultare dal contratto [...] ovvero da apposita dichiarazione sottoscritta dall'investitore; b) consegnare agli investitori il documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari [...]».
20 Siamo di fronte ad un rapporto giuridico in senso stretto, tra l intermediario e il risparmiatore, caratterizzato dalla predisposizione di un contratto quadro di investimento e da singoli ordini di acquisto. Se l intermediario viola le regole di condotta nel corso della predisposizione del contratto quadro, sorge una responsabilità precontrattuale (art cc); se la violazione si realizza nell esecuzione del contratto quadro, sorge una responsabilità contrattuale, per inadempimento del dovere informativo incombente sull intermediario ex art. 21 TUF;
21 Cass. Civ. Sez. Un del 2007: «la violazione dei doveri d informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi di investimento finanziario può dar luogo a responsabilità precontrattuale, con conseguente obbligo di risarcimento dei danni, ove tali violazioni avvengano nella fase precedente o coincidente con la stipulazione del contratto d intermediazione destinato a regalare i successivi rapporti tra le parti; può invece dar luogo a responsabilità contrattuale, ed eventualmente condurre alla risoluzione del contratto, ove si tratti di violazioni riguardanti le operazioni compiute in esecuzione del contratto di intermediazione finanziaria in questione».
22 ART. 94, co. 8 TUF ART. 21 TUF Tanto posto, può essere definitivamente tracciata la linea discretiva fra la responsabilità da prospetto ex art. 94 TUF e la responsabilità ex art. 21 TUF: Cass. Civ., sez. I, sent. 11 giugno 2010, n «ove, quindi, vi sia stata violazione delle regole destinate a disciplinare il prospetto informativo che correda l offerta, trattandosi di regole volte a tutelare un insieme ancora indeterminato di soggetti per consentire a ciascuno di essi la corretta percezione dei dati occorrenti al compimento di scelte consapevoli, si configura un ipotesi di violazione del dovere di neminem laedere e, per ciò stesso, la possibilità che colui al quale tale violazione è imputabile sia chiamato a rispondere del danno da altri subito a cagione della violazione medesima secondo i principi della responsabilità aquiliana».
23 la sentenza in discorso soggiunge che «in applicazione di detti principi, la responsabilità in questione è imputabile all agente non solo qualora egli abbia operato con dolo, ma anche se la violazione delle regole disciplinanti il prospetto d offerta sia frutto di colpa, essendo stato esso compilato con negligenza o imperizia in modo difforme dal dovuto».
24 L inosservanza degli obblighi di condotta previsti dall art. 21 TUF, invece, dà luogo a responsabilità contrattuale o, tutt al più, precontrattuale laddove l inosservanza sia stata generata nella fase antecedente alla conclusione dell accordo perché, in questo caso, v è un contatto tra due o più soggetti determinati.
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