CIRCOLARE SETTIMANALE PER LO STUDIO

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1 CIRCOLARE SETTIMANALE PER GLI ASSOCIATI CIRCOLARE SETTIMANALE PER LO STUDIO NUMERO 11 DEL 19 MARZO 2016 LA SETTIMANA IN BREVE LE PRINCIPALI NOTIZIE FISCALI DELLA SETTIMANA LE SCHEDE INFORMATIVE FABBRICATI GRUPPO "D" NON CENSITI: I COEFFICIENTI PER CALCOLARE L'IMU E LA TASI 2016 Come ogni anno, anche quest anno il Ministero dell Economia e delle Finanze, con Decreto del , pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 55 del , ha aggiornato i coefficienti moltiplicatori che consentiranno il calcolo della base imponibile IMU e TASI 2016 per i fabbricati gruppo "D" non ancora censiti in Catasto posseduti da imprese e distintamente contabilizzati. AGEVOLAZIONE IMMOBILI DA LOCARE Con la circolare 3/E/2016 l'agenzia delle Entrate chiarisce alcuni aspetti importanti relativi alla deduzione Irpef delle spese sostenute dai soggetti privati, per l'acquisto o la costruzione di un'unità abitativa da destinare a locazione. MODELLO EAS ENTRO IL 31 MARZO 2016 PER LE VARIAZIONI 2015 Entro il gli enti e le associazioni senza scopo di lucro che usufruiscono delle agevolazioni tributarie previste in loro favore e che nel 2015 hanno subìto delle modifiche, devono comunicare tali variazioni presentando un nuovo modello EAS. AGGIORNAMENTO CONTINUO: IL SAPERE PER FARE ONERI DEDUCIBILI E DETRAIBILI: I CHIARIMENTI DELLA CIRCOLARE N. 3/E/2016 Con la Circolare n. 3/E del 2 marzo 2016, l'agenzia delle Entrate, rispondendo ad alcuni quesiti posti dai CAF e da associazioni di categoria, ha fornito chiarimenti su varie questioni interpretative inerenti gli oneri detraibili e deducibili. Vediamo quali.

2 LA SETTIMANA IN BREVE Amici e Colleghi, Ben ritrovati! Vediamo quali sono state le principali notizie fiscali di questa settimana. Lunedì 14 marzo 2016 il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (CNDCEC) ha diffuso un documento sul trattamento contabile e le problematiche operative derivanti dall assegnazione agevolata dei beni ai soci, prevista dall'art. 1, commi , Legge di Stabilità La produzione del documento, come affermato dal CNCEC, si inserisce in una fase di particolare importanza per la tecnica di redazione del bilancio. Il documento distingue tre situazioni: i soci attribuiscono al bene un valore pari al suo valore netto contabile; i soci attribuiscono al bene un valore superiore al suo valore netto contabile; i soci attribuiscono al bene un valore inferiore al suo valore netto contabile. Infine, il documento esamina i profili connessi all informativa dell operazione in nota integrativa e viene riportata una bozza di verbale di assegnazione ai soci. Con la circolare del 10 marzo 2016, n , il Ministero dello Sviluppo Economico dà avvio al nuovo intervento per la concessione di esenzioni fiscali a favore delle micro imprese localizzate nella zona franca urbana della Lombardia, istituita con l art. 1, comma 445, della Legge di Stabilità 2016 (Legge n. 208/2015), e che comprende i centri storici o centri abitati dei comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio In particolare, la circolare definisce i criteri di accesso, le modalità ed i termini di presentazione dell istanza. Per accedere alle agevolazioni le micro imprese, che hanno meno di 10 occupati e un fatturato/bilancio annuo inferiore a 2 mln di euro, devono: svolgere la propria attività all'interno della zona franca (sede principale o unità locale); presentare l attestazione del legale rappresentante o del procuratore; avere un reddito lordo nel 2014 inferiore a euro e un numero di addetti inferiore o uguale a 5; non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali. Nei limiti delle risorse disponibili (4,9 milioni di euro), le imprese possono beneficiare, esclusivamente per il periodo di imposta 2016, delle seguenti agevolazioni fiscali: esenzione dalle imposte sui redditi; esenzione dall imposta regionale sulle attività produttive; esenzione dall imposta municipale propria. In allegato alla circolare sono disponibili il modello di istanza e di attestazione sulla localizzazione dell impresa nella zona franca. Pag. 2

3 Le domande di accesso alle agevolazioni potranno essere presentate esclusivamente tramite procedura telematica accessibile dalle ore 12:00 dell 8 aprile 2016 e fino alle ore 12:00 del 16 maggio Dopo i primi chiarimenti sul patent box giunti con la Circolare n. 36/E/2015, l'agenzia delle Entrate starebbe lavorando per una seconda circolare di chiarimenti su tale regime fiscale agevolato. Con il nuovo intervento di prassi, le Entrate intendono definire gli aspetti più controversi del patent box considerando che si avvicina la scadenza di fine aprile entro la quale vanno integrate le circa istanze di ruling inviate entro il 31 dicembre Tra i chiarimenti attesi, c'è quello sul se e come la detassazione su marchi, know how e brevetti potrà essere sfruttata, e anche cosa succede a chi ha presentato l istanza e decide di non proseguire (considerato che il Dm attuativo precisa che «l opzione ha durata pari a cinque periodi di imposta, è irrevocabile ed è rinnovabile»). Un altro punto chiave da chiarire è l'individuazione dei documenti per calcolare il reddito interno riferito agli intangibles. Infine, un altra criticità è la rilevanza dei costi infragruppo e della loro imputabilità. Sono 62 milioni le certificazioni uniche trasmesse dai sostituti d imposta entro la scadenza del 7 marzo 2016 (quindi, senza tenere conto delle correzioni trasmesse entro i cinque giorni successivi a tale scadenza) e che costituiranno la base per la predisposizione delle dichiarazioni dei redditi precompilate, non solo il 730 precompilato, ma anche l'unico precompilato. E' una delle novità di quest'anno. Con le informazioni arrivate, le Entrate predisporranno 20 milioni di 730 e 10 milioni di Unico precompilati. Va, tuttavia, considerato che: solo il 730 consente normalmente di avere l eventuale rimborso Irpef in busta paga già a partire dalla prossima estate; l esonero dai controlli formali vale soltanto per chi accetta il 730 precompilato; il modello Unico non conterrà i redditi esteri, da partecipazione, d impresa e da lavoro autonomo non occasionale, che quindi andranno integrati. Al momento dell entrata del contribuente nell'apposita applicazione per scaricare la precompilata, il contribuente sarà guidato nella scelta tra i due modelli. Il sistema porrà, infatti, alcune domande al contribuente per capire quali sono i requisiti soggettivi e quale dichiarazione è più vicina alle sue caratteristiche. Entro il 31 marzo 2016 gli enti e le associazioni senza scopo di lucro, che usufruiscono delle agevolazioni tributarie previste dall'art. 30, comma 1 del D.l. 185/2008, e che nel 2015 hanno subìto delle variazioni, devono comunicarle alle Entrate presentando un nuovo modello EAS. La comunicazione non va presentata: al sussistere di particolari ipotesi espressamente previste (ad esempio, variazione del numero degli associati ovvero dell ammontare dei proventi dell attività di sponsorizzazione); per le variazioni relative al Rappresentante legale ed ai Dati relativi all ente, già comunicati all Agenzia delle Entrate tramite il mod. AA5/6 ovvero AA7/10. Un augurio di buon lavoro dalla Confesercenti Pag. 3

4 INFORMAZIONE FISCALE Ai Sig.ri Associati Loro Sedi OGGETTO: Fabbricati gruppo "D" non censiti: i coefficienti per calcolare l'imu e la TASI 2016 L art. 5, comma 3, del D. Lgs. n. 504/1992 prevede che la base imponibile dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale D non iscritti in Catasto e, quindi, senza rendita certa, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, viene determinata ogni anno, fino all attribuzione della rendita da parte dell Agenzia del Territorio, applicando al valore che risulta dalle scritture contabili, al lordo delle quote di ammortamento, i coefficienti approvati annualmente con apposito Decreto del Ministero dell Economia e delle Finanze. In virtù della disposizione di cui sopra, con Decreto del Ministero dell Economia e delle Finanze del 29 febbraio 2016, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 55 del 7 marzo 2016, sono stati aggiornati tali coefficienti moltiplicatori, che consentiranno il calcolo non solo della base imponibile ai fini IMU per il 2016, ma anche della base imponibile della TASI 2016, il tributo per i servizi indivisibili dei Comuni. La base imponibile TASI, infatti, è la stessa di quella dell'imu, come stabilito dalla Legge di Stabilità 2014 (Legge n. 147 del , art. 1, comma 675). NORMATIVA DI RIFERIMENTO (Art. 5, comma 3, D. Lgs. n. 504/1992) GRUPPO CATASTALE D I COEFFICIENTI 2016 PER I FABBRICATI GRUPPO D NON ISCRITTI A CATASTO La base imponibile dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale D non iscritti in Catasto e, quindi, senza rendita certa, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, viene determinata ogni anno, fino all attribuzione della rendita da parte dell Agenzia del Territorio, applicando al valore che risulta dalle scritture contabili, al lordo delle quote di ammortamento, i coefficienti approvati annualmente con apposito Decreto del Ministero dell Economia e delle Finanze. D/1 Opifici D/2 Alberghi e pensioni (con fine di lucro) D/3 Teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli e simili (con fine di lucro) D/4 Case di cura ed ospedali (con fine di lucro) D/5 Istituto di credito, cambio e assicurazione (con fine di lucro) D/6 Fabbricati e locali per esercizi sportivi (con fine di lucro) Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un attività D/7 industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni. Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un attività D/8 commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni. D/9 Edifici galleggianti o sospesi assicurati a punti fissi del suolo, ponti privati soggetti a pedaggio. D/10 Fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole. Pag. 4

5 IL DECRETO M.E.F. DEL Come ogni anno, anche quest anno il Ministero dell Economia e delle Finanze, con Decreto del , pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 55 del , ha aggiornato i coefficienti moltiplicatori che consentiranno di calcolare il valore dei fabbricati di cui all art. 5, comma 3, D. Lgs. n. 504/1992, utile sia per determinare la base imponibile dell IMU dovuta per il 2016, che per determinare la base imponibile della TASI Anno ,01 Anno ,01 Anno ,01 Anno ,02 Anno ,04 Anno ,07 Anno ,09 Anno ,10 Anno ,14 Anno ,18 Anno ,22 Anno ,25 Anno ,32 Anno ,37 I COEFFICIENTI AGGIORNATI Anno ,42 Anno ,45 Anno ,50 Anno ,52 Anno ,54 Anno ,58 Anno ,63 Anno ,68 Anno ,73 Anno ,77 Anno ,79 Anno ,82 Anno ,91 Anno ,99 Anno ,08 Anno ,25 Anno ,43 Anno ,60 Anno ,77 Anno ,95 Anno 1982 e preced. 3,12 CALCOLO DELLA BASE IMPONIBILE IMU e TASI Valore del fabbricato come risultante dalle scritture contabili alla data di inizio di ciascun anno solare (o, se successiva, alla data di acquisizione), al lordo delle quote di ammortamento x Coefficiente SUPERAMENTO DEL MECCANISMO DEI FABBRICATI A VALORE CONTABILE IN CASO DI PROCEDURA DOCFA La determinazione del valore calcolato sulla base delle scritture contabili come sopra non si applica ai fabbricati per i quali sia stata richiesta la c.d. procedura DOCFA, di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro delle finanze del 19 aprile 1994, n La procedura DOCFA (DOcumenti Catasto FAbbricati) è una procedura informatica di aggiornamento degli archivi catastali e per la compilazione e presentazione agli uffici tecnici erariali del modello di "Accertamento della Proprietà Immobiliare Urbana". In base a tale procedura automatica, il contribuente può avanzare una proposta di classamento e di rendita; il valore indicato potrà così essere utilizzato ai fini dell imposta sugli immobili fino a quando non verrà attribuita la rendita definitiva. In particolare, in caso di locazione finanziaria, il locatore o il locatario possono esperire la procedura DOCFA e, quindi, possono determinare Pag. 5

6 il valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita è stata annotata negli atti catastali. In mancanza di rendita proposta, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo. La rendita proposta diviene definitiva se non rettificata dall ufficio entro un anno dalla presentazione. Pertanto: TIPOLOGIA FABBRICATO ISCRITTO IN CATASTO CLASSIFICCABILE CAT "D", NON ISCRITTO IN CATASTO, POSSEDUTO DA UN'IMPRESA E DISTINTAMENTE CONTABILIZZATO NON ISCRITTO IN CATASTO E PER IL QUALE E' STATA ATTIVATA LA PROCEDURA "DOCFA" BASE IMPONIBILE IMU E TASI VALORE CATASTALE (rendita rivalutata per moltiplicatore) VALORE CONTABILE (costi di bilancio per coefficiente stabilito dal Decreto MEF) RENDITA "PROPOSTA" E' importante segnalare che, di recente, le Entrate hanno reso disponibile la nuova versione della procedura Docfa, con la quale sono state recepite le novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2016 (art. 1, comma 21, Legge n. 208/2015) secondo cui, dal 1 gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale dei fabbricati a destinazione speciale e particolare (gruppi catastali D ed E) è effettuata, tramite stima diretta, escludendo "macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo", ovvero i cosiddetti macchinari "imbullonati". LA CONFESERCENTI è a disposizione per ogni chiarimento Distinti saluti Pag. 6

7 INFORMAZIONE FISCALE Ai Sig.ri Associati Loro Sedi OGGETTO: Agevolazione immobili da locare Il c.d. Decreto sblocca-italia (art. 21 D.l. 133/2014) ha previsto un incentivo importante per le abitazioni acquistate con il fine di concederle poi in locazione. Alle persone fisiche private che, negli anni , acquistano immobili abitativi per poi darli in locazione, è riconosciuta una deduzione Irpef dal reddito complessivo, pari al 20% del prezzo di acquisto risultante dall atto di compravendita, nel limite massimo di spesa di euro. L'agevolazione si estende anche agli interessi passivi relativi al mutuo acceso per l'acquisto dell'immobile. La deduzione va ripartita in otto quote annuali di pari importo. Le modalità attuative dell'agevolazione sono state definite con il Decreto Mit (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) e MEF dell' Recentemente dall Agenzia delle Entrate, con la Circolare 3/E del , ha fornito una serie di chiarimenti che saranno di seguito esaminati. AGEVOLAZIONE IMMOBILI DA LOCARE SOGGETTI BENEFICIARI Possono beneficiare dell'agevolazione i soggetti titolari del diritto di proprietà dell'unità immobiliare, in relazione alla quota di proprietà. L'agevolazione spetta anche nel caso in cui questa sia concessa in usufrutto ai soggetti giuridici, pubblici o privati, che operano da almeno 10 anni nel settore dell'alloggio sociale (decreto infrastrutture ). Il corrispettivo dell'usufrutto non può essere inferiore a quello dei canoni di locazione calcolati secondo le modalità indicate all'art. 4 del Decreto Mef dell' SPESE AGEVOLABILI L agevolazione spetta per le spese sostenute dall al , per l acquisto o la costruzione di unità immobiliari a destinazione residenziale: di nuova costruzione; invendute alla data del (data di entrata in vigore della legge di conversione del D.l 133/2014); oggetto di ristrutturazione/restauro/risanamento conservativo ex art. 3, comma 1, lett. c) e d), DPR n. 380/2001; cedute dall impresa/cooperativa edilizia costruttrice o che ha effettuato il predetto intervento. L'agevolazione è riconosciuta per l'acquisto di unità abitative per le quali è stato rilasciato il certificato di agibilità o si sia formato il silenzio assenso, ai sensi dell'art. 25 del D.p.r. 380/2001, nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2014 e il Pag. 7

8 L agevolazione spetta anche per spese (dipendenti da un contratto di appalto) sostenute per la costruzione di unità immobiliari a destinazione residenziale su aree edificabili, possedute prima dell inizio dei lavori, o sulle quali sono già riconosciuti diritti edificatori. Tali spese devono essere attestate dalle fatture emesse dall impresa che esegue i lavori di costruzione. La deduzione è riconosciuta: per la costruzione di unità immobiliari, da ultimare entro il , per le quali prima del è stato rilasciato il titolo abilitativo edilizio, comunque denominato; per le spese attestate nel periodo ), la riduzione del 50% della base imponibile Imu si applica a tutti gli immobili. IMMOBILI AGEVOLABILI Per usufruire dell agevolazione è necessario che l unità immobiliare presenti le seguenti caratteristiche: sia destinata, entro 6 mesi dall acquisto/termine dei lavori di costruzione, alla locazione per almeno 8 anni, purché tale periodo abbia carattere continuativo. L'Agenzia delle Entrate, nella Circolare n. 3/E/2016, afferma che la deduzione sussiste anche in caso di un contratto a canone concordato di durata sei più due (comma 5 art 2 L. 431/1998). Il beneficio decade in caso di interruzione anticipata del periodo di locazione, per motivi imputabili al locatore, o nel caso in cui il contratto di locazione si risolva su richiesta del conduttore e l'unità immobiliare risulti non locata per un periodo superiore ad 1 anno; sia a destinazione residenziale non di lusso (quindi non sia classificata o classificabile nelle categorie A/1, A/8 e A/9); non sia ubicata nelle zone omogenee classificate E, di cui al DM n. 1444/68, ossia in parti del territorio destinate ad usi agricoli; consegua prestazioni energetiche di classe A o B, ai sensi delle Linee Guida nazionali (di cui al decreto ) o ai sensi della normativa regionale; il canone di locazione non sia superiore a quello definito: nella convenzione di cui all'art. 18, DPR n. 380/2001, stipulata al fine del rilascio della licenza a costruire relativamente agli interventi di edilizia abitativa convenzionata; ovvero, al minore importo tra quello previsto: o dai contratti a canone concordato tra le organizzazioni della proprietà edilizia e quelle dei conduttori maggiormente rappresentative ex art. 2, comma 3, Legge n. 431/98; o dai contratti a canone speciale, per i quali lo stesso non deve superare il 5% del valore convenzionale dell alloggio locato ex art. 3, comma 114, Legge n. 350/2003; non sussistano rapporti di parentela entro il 1 grado tra locatore e locatario; sia accertata l'esecuzione di opere edilizie conformi a quelle assentite o comunicate. Pag. 8

9 MISURA DELL'AGEVOLAZIONE L'agevolazione consiste nella deduzione dal reddito complessivo IRPEF in misura pari al 20%: del prezzo di acquisto dell immobile risultante dall atto di compravendita; oppure dell ammontare complessivo delle spese di costruzione attestate dall impresa che ha eseguito i lavori; fino ad un ammontare massimo complessivo di spesa di 300mila, comprensivo di IVA. In merito all'importo massimo di spesa, di 300mila euro, l Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 3/E conferma che: in caso di acquisto in comproprietà, la deduzione è riconosciuta proquota; la deduzione spetta una sola volta per ogni singolo immobile. Inoltre, riprendendo quanto previsto dalla legge (art. 21 comma 3 del DL n. 133/2014), l'agenzia chiarisce che l'importo massimo di 300mila Euro si riferisce al singolo soggetto, pertanto se questo acquista più abitazioni nel periodo , egli avrà diritto alla deduzione su un importo massimo complessivo di spesa pari a Di conseguenza il limite di costituisce l ammontare massimo di spesa complessiva su cui calcolare la deduzione, per l intero periodo dell agevolazione ( ), sia con riferimento all immobile che al contribuente. La deduzione: va ripartita in 8 quote annuali di pari importo; è riconosciuta a decorrere dall anno in cui è stipulato il contratto di locazione. Eventuali interruzioni del periodo di locazione, per motivi non imputabili al locatore, e purché ogni interruzione sia inferiore ad un anno, non determinano la decadenza del diritto alla deduzione; non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste per le medesime spese. L agevolazione spetta anche con riferimento agli interessi passivi dipendenti da mutuo per l acquisto dell unità immobiliare, nella misura del 20% degli interessi stessi. Ai fini del riconoscimento della deduzione degli interessi passivi l Agenzia delle Entrate, nella Circolare n. 3/E/2016, chiarisce che assumono rilevanza gli interessi passivi pagati nell anno. A tal fine devono essere conservate le quietanze di pagamento di tali interessi. Nella circolare 3/E/2016 l'agenzia delle Entrate, pur confermando che non sono previsti limiti massimi per la deducibilità degli interessi passivi, né dalla norma né dal decreto attivo, ritiene che la deduzione degli interessi debba essere limitata alla quota degli stessi proporzionalmente riferibile ad un mutuo non superiore ad Pertanto, in caso di accensione di un mutuo di importo superiore a , gli interessi passivi su cui calcolare la deduzione vanno ridotti proporzionalmente applicando la seguente formula: interessi pagati Importo del mutuo Pag. 9

10 L Agenzia delle Entrate precisa anche che la deduzione riferita agli interessi passivi dipendenti da mutui contratti per l acquisto dell unità immobiliare può essere fruita per l intera durata del mutuo (e non limitatamente al periodo temporale di 8 anni, come previsto per la deduzione del costo di acquisto/costruzione dell abitazione). TRASFERIMENTO DELL'ABITAZIONE Nel caso in cui l immobile agevolato sia oggetto di cessione/successione ereditaria, la deduzione si trasferisce, per la quota residua, al nuovo proprietario. A tal fine è necessario il rispetto dei requisiti e delle condizioni richieste ai fini della spettanza dell agevolazione. Distinti saluti La Confesercenti è a disposizione per ogni chiarimento Pag. 10

11 INFORMAZIONE FISCALE Ai Sig.ri Associati Loro Sedi OGGETTO: Modello Eas entro il 31 marzo 2016 per le variazioni 2015 La legge prevede un trattamento fiscale di favore per gli enti associativi in possesso di determinati requisiti. In particolare, è prevista la non imponibilità, ai fini IRES e IVA, dei corrispettivi, delle quote e dei contributi (art. 148 del TUIR e art. 4, D.P.R. n. 633/1972). L articolo 30, commi da 1 a 3-bis, del D.L. n. 185/2008 ha stabilito, però, dal , che, per beneficiare delle suddette agevolazioni, gli enti di tipo associativo devono trasmettere, in via telematica, i dati e le notizie fiscalmente rilevanti, mediante l apposito modello EAS, al fine di consentire gli opportuni controlli. Il modello EAS deve essere presentato entro 60 giorni dalla data di costituzione dell ente. L'obbligo d'invio del modello: interessa, in generale, tutti gli enti privati non commerciali associativi (con o senza personalità giuridica) senza scopo di lucro costituiti a partire dal che intendono avvalersi dei benefici concessi dal regime fiscale di favore; non riguarda alcuni specifici enti quali: le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali (Dm ); le pro-loco che, avendo realizzato nel periodo d'imposta precedente proventi inferiori a , hanno optato per il regime agevolativo (legge 398/1991); le associazioni sportive dilettantistiche registrate al Coni che non svolgono attività commerciale; le Onlus si cui al d.lgs. 460/1997. In generale, il mod. EAS va presentato entro 60 giorni dalla data di costituzione dell ente 1. Dopo la presentazione del primo mod. EAS, qualora siano intervenute variazioni dei dati precedentemente comunicati, è necessario inviare all Agenzia delle Entrate un nuovo modello entro il dell anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione. Il 31 marzo 2016 scade, pertanto, il termine per inviare il modello Eas relativo alle variazioni intervenute nel IL MODELLO EAS ENTRO IL Entro il gli enti e le associazioni senza scopo di lucro che IL MODELLO EAS ENTRO IL usufruiscono delle agevolazioni tributarie previste in loro favore (art. 148 del TUIR e art. 4, D.P.R. n. 633/1972) e che nel 2014 hanno subìto delle modifiche, devono comunicare tali variazioni presentando un nuovo modello EAS. 1 Per gli enti che erano già costituiti al (data di entrata in vigore del D.l. 185/2008 che ha istituito l obbligo di comunicazione) il modello EAS doveva essere presentato entro il Poi tale termine è stato prorogato più volte, fino a scadere il Pag. 11

12 La presentazione di un nuovo mod. EAS non è obbligatoria nei seguenti casi: si è verificata esclusivamente una variazione dei dati contenuti nei seguenti punti della sezione Dichiarazioni del rappresentante legale (costituita dai punti da 1 a 38): importi riferiti ai proventi ricevuti per attività di Punto 20 sponsorizzazione e pubblicità importi dei costi per i messaggi pubblicitari per la diffusione Punto 21 dei propri beni / servizi Punto 23 ammontare, pari alla media degli ultimi 3 esercizi, delle entrate dell ente Punto 24 numero di associati dell ente nell ultimo esercizio chiuso CASI IN CUI NON E' OBBLIGATORIA LA PRESENTAZIONE DEL MODELLO Punto 30 Punto 31 importi delle erogazioni liberali ricevute importi dei contributi pubblici ricevuti Punto 33 numero e giorni delle manifestazioni per la raccolta pubblica di fondi sono intervenute variazioni dei dati riportati nelle sezioni: Dati relativi all ente, ossia variazioni riferite ai dati anagrafici dell ente non commerciale; Rappresentante legale, ossia variazioni riferite ai dati anagrafici del rappresentante legale dell ente; in quanto tali informazioni sono già state comunicate all Agenzia tramite il mod. AA5/6 (se il soggetto non è titolare di partita IVA) o il mod. AA7/10 (se il soggetto è titolare di partita IVA), rispettivamente nel quadro B Soggetto d imposta o nel quadro C Rappresentante presenti in tali modelli (come precisato dalla Risoluzione 125/2010). MODALITA' DI INVIO DEL MODELLO EAS Il modello EAS, prelevabile gratuitamente sul sito deve essere trasmesso telematicamente all Agenzia delle entrate, direttamente o tramite intermediario abilitato, in quest ultimo caso, l incaricato rilascia al contribuente un esemplare del modello trasmesso e una copia della comunicazione dell Agenzia delle Entrate. E' possibile utilizzare il software messo a disposizione dall'agenzia delle Entrate, chiamato Modello EAS. LA REMISSIONE IN BONIS La presentazione oltre i termini del mod. EAS è sanabile con la c.d. remissione in bonis (art. 2 comma 1 del D.l. 16/2012), l'istituto che permette ai contribuenti - in possesso dei requisiti sostanziali previsti per l'accesso a determinati regimi di favore- di non perdere i benefici, in caso di errori formali o di ritardi nell'invio di comunicazioni/attestazioni. Pag. 12

13 In questo caso, per poter sanare la tardata presentazione del modello, il contribuente deve: inviare la comunicazione (solo in caso di omissione dell adempimento); versare contestualmente la sanzione (non compensabile) pari a 258 utilizzando il mod. F24 (codice tributo 8114 e anno di riferimento l anno per il quale si effettua il versamento); entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile. Nel caso specifico della prossima scadenza del , la violazione è sanabile entro il La Confesercenti è a disposizione per ogni chiarimento Distinti saluti Pag. 13

14 SAPERE PER FARE ONERI DEDUCIBILI E DETRAIBILI: I CHIARIMENTI DELLA CIRCOLARE N. 3/E/2016 INTRODUZIONE Con la Circolare n. 3/E del 2 marzo 2016, l'agenzia delle Entrate, rispondendo ad alcuni quesiti posti dai CAF e da associazioni di categoria, ha fornito chiarimenti su varie questioni interpretative inerenti gli oneri detraibili e deducibili. In particolare, ha chiarito alcuni aspetti della detrazione relativa alle spese per interventi di recupero edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici, della detrazione per le spese di frequenza scolastica e della detrazione come spesa sanitaria di alcune particolari tipologie di prestazioni per la cura alla persona. INDICE DELLE DOMANDE 1. E' possibile beneficiare della detrazione come spese sanitarie per le spese di chiropratica, mesoterapia, ozonoterapia e grotte di sale? 2. Sono detraibili come spese sanitarie le prestazioni rese da un pedagogista? 3. Ai fini delle agevolazioni fiscali, a quale legge si deve fare riferimento per lo status di "sordo"? 4. Un unico garage può essere considerato pertinenza di due abitazioni principali distinte? 5. Può dare diritto all'accesso al bonus mobili anche la sostituzione della caldaia? 6. L'intervento di sostituzione dei sanitari, quale la sostituzione di una vasca con un un'altra vasca a sportello apribile o con un box doccia, è detraibile come spesa per interventi di recupero del patrimonio edilizio, se si considera tale intervento come eliminazione della barriere architettoniche? 7. In caso di condominio minimo, è possibile fruire della detrazione per interventi di recupero edilizio e di risparmio energetico anche senza il codice fiscale del condominio? 8. La detrazione delle spese di restauro dei beni vincolistici è cumulabile con quella per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio? 9. Ai fini della detrazione per le imposte pagate all'estero, il contribuente deve sempre conservare copia della dichiarazione dei redditi presentata nel Paese estero? Pag. 14

15 10. Ai fini delle rispettive detrazioni, quali sono i criteri per distinguere le spese per la frequenza scolastica dalle erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici? DOMANDE E RISPOSTE D.1. E' POSSIBILE BENEFICIARE DELLA DETRAZIONE COME SPESE SANITARIE PER LE SPESE DI CHIROPRATICA, MESOTERAPIA, OZONOTERAPIA E GROTTE DI SALE? R.1. Con riguardo alla possibilità o meno di detrarre come spese sanitarie anche quelle che si riferiscono ad attività di cura alla persona che non godono di un riconoscimento ufficiale da parte del Ministero della Salute (quali ad es. prestazioni del chiropratico, mesoterapia, ozonoterapia, grotte di sale), ma che sono svolte comunque da personale medico (o sotto la sua supervisione), l'agenzia delle Entrate, nella Circolare n. 3/E/2016, afferma che, in linea generale, non tutte le prestazioni rese da un medico o sotto la sua supervisione sono ammesse alla detrazione, ma solo quelle di natura sanitaria, rispondenti a trattamenti sanitari qualificati che, in quanto finalizzati alla cura di una patologia, devono essere effettuati da medici o da personale abilitato dalle autorità competenti in materia sanitaria. Ad esempio, non sono mai detraibili, anche se effettuate da personale medico o sotto la sua supervisione, le spese sostenute per prestazioni non necessarie per un recupero alla normalità sanitaria e funzionale della persona, ma finalizzate semplicemente a rendere più gradevole l aspetto personale 2, quali quelle per le prestazioni di chirurgia estetica o di medicina estetica non conseguenti ad incidenti, malattie, o malformazioni congenite. Con specifico riferimento alle prestazioni rese dal chiropratico, si specifica che il termine "chiropratica" è riferito allo studio, alla diagnosi, alla cura e alla prevenzione dei disturbi muscoloscheletrici e dei loro effetti sullo stato generale di salute. Rientra nell'alveo delle medicine alternative. In Italia, la Legge finanziaria 2008 ha previsto l'istituzione di un albo dei dottori in chiropratica, senza però specificarne i requisiti di ingresso, né l'area o la modalità di competenza. La norma, tuttavia, è rimasta senza conseguenze concrete, dal momento che l'albo non è stato ancora istituito. Al riguardo, nella Circolare n. 3/E/2016, le Entrate affermano che, sebbene si tratti di una figura professionale ad oggi priva di regolamentazione, la detrazione è ammessa sulla base delle indicazioni date dal Ministero della Sanità (oggi Ministero della Salute), con la circolare n. 66/1984, in cui si è riconosciuta la possibilità di eseguire prestazioni chiroterapiche presso idonee strutture debitamente autorizzate la cui direzione sia affidata ad un medico specialista in fisiatria o ortopedia. Per quanto riguarda, invece, le altre spese descritte nel quesito come trattamenti di mesoterapia 3, ozonoterapia 4 e haloterapia 5 (o grotte di sale), il Ministero della Salute, 2 Circolare n. 14/E/ Tra le medicine alternative, la mesoterapia è una tecnica di somministrazione dei farmaci per via intraepidermica, intradermica superficiale e profonda, e sottocutanea o ipodermica. Il vantaggio di tale tecnica consiste nel poter Pag. 15

16 interpellato dalle Entrate, ha precisato che le prestazioni di mesoterapia e di ozonoterapia sono ascrivibili all ambito delle procedure e pratiche di natura sanitaria, per quanto non incluse nei Livelli essenziali definiti a livello nazionale. Pertanto, le spese relative ai trattamenti di mesoterapia ed ozonoterapia effettuati da personale medico o da personale abilitato dalle autorità competenti in materia sanitaria, in quanto ascrivibili a trattamenti di natura sanitaria, sono ammesse in detrazione. Ai fini della detraibilità occorre che le predette spese siano correlate ad una prescrizione medica, idonea a dimostrare il necessario collegamento della prestazione resa con la cura di una patologia. Al contrario, ad oggi la detrazione non è ammessa per i trattamenti di haloterapia o grotte di sale, in quanto il Ministero della Salute sta ancora svolgendo approfondimenti sulla riconducibilità di tale tipo di trattamento all ambito delle procedure sanitarie. D.2. SONO DETRAIBILI COME SPESE SANITARIE LE PRESTAZIONI RESE DA UN PEDAGOGISTA? R.2. Le spese sostenute per le prestazioni rese da un pedagogista non sono detraibili come spese sanitarie. E' quanto ha affermato l'agenzia delle Entrate al punto 1.2 della Circolare n. 3/E/2016. A sostegno della sua conclusione, l'agenzia spiega come, con la precedente Circolare n. 19/E/2012, al par. 2.2, era stato precisato che rientrano, tra le spese detraibili come spese sanitarie, le spese sostenute per le prestazioni sanitarie rese alla persona dalle figure professionali elencate nel decreto del Ministro della Sanità del 29 marzo 2001, il quale. all'art. 3, elenca, tra le "professioni sanitarie riabilitative", l educatore professionale", la cui figura e il cui profilo professionale sono disciplinati dal regolamento adottato con il decreto del Ministro della Sanità n. 520 del Le Entrate precisano che l educatore professionale è una figura ben diversa da quella del pedagogista esercente l attività di educatore. Secondo quanto affermato dallo stesso Ministero della Salute, infatti, esiste un doppio canale formativo del profilo di educatore: nella facoltà di scienze della formazione si consegue la laurea in scienze dell educazione; nella facoltà di medicina e chirurgia in collegamento con le facoltà di psicologia, sociologia e scienze dell educazione si consegue la laurea di educatore professionale, che è quello individuato nel Decreto n. 520/1998. utilizzare ridotte dosi di principio attivo, che diffondono nei tessuti sottostanti l'inoculazione e persistono per più tempo rispetto alla via di somministrazione intramuscolare, con vantaggi quali un effetto prolungato nel tempo, un ridotto coinvolgimento di altri organi e riduzione del rischio di eventi avversi o effetti collaterali. 4 L'ozonoterapia consiste nell'uso di una miscela di ossigeno ed ozono per scopi terapeutici. Esistono diverse modalità di somministrazione dell'ozono a seconda della patologia da trattare. La stessa Federazione Italiana di Ossigeno- Ozonoterapia fa rientrare tale pratica nell'alveo delle medicine non convenzionali. 5 La terapia del sale, o haloterapia, è l'assorbimento di particelle saline attraverso l'esposizione a microclimi quali spiagge in località di mare (idrohaloterapia), grotte salmastre e miniere di sale (speleoterapia e antroterapia) o altri microclimi simili naturali o realizzati artificialmente, con vari metodi in locali confinati, nell'intento di ottenere un beneficio per la salute umana. Pag. 16

17 Il pedagogista, secondo quanto evidenziato nel parere tecnico del Ministero della Salute, è un professionista in possesso della laurea quadriennale in Pedagogia o in Scienze dell Educazione e laurea specialistica/magistrale ed è una figura che opera in ambito sociale, svolgendo la sua attività nei settori formativo, educativo, sociale e socio-sanitario (solo per le prestazioni sociali). L esercizio della due professioni è ben delineato dal percorso formativo e dal riconoscimento giuridico ad esse attribuito: l Educatore professionale classe L/SNT2 è un professionista sanitario, mentre il Pedagogista il cui titolo è equipollente alla Laurea in Scienze dell Educazione L/19 opera nei servizi socio-educativi, socio-assistenziali e socio-culturali e non può essere considerato una professione sanitaria. Alla luce di quanto sopra, le Entrate precisano che si deve ritenere che le spese sostenute per le prestazioni rese da un pedagogista non siano detraibili. D.3. AI FINI DELLE AGEVOLAZIONI FISCALI, A QUALE LEGGE SI DEVE FARE RIFERIMENTO PER LO STATUS DI "SORDO"? R.3. Con la Legge Finanziaria 2002 (Legge n. 448/2001), è stata inserita la lett. c-ter), nel comma 1 dell (ex)art. 13-bis del TUIR (attualmente art. 15), la quale prevede la detrazione d imposta per le spese sostenute per i servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordomuti, ai sensi della legge 26 maggio 1970, n Di conseguenza, è a quest'ultima legge che si deve fare riferimento ai fini del riconoscimento dello status di sordo, come precisato anche dall'inps, mentre la Legge n. 68/1999 ha come finalità la promozione dell inserimento e dell integrazione lavorativa delle persone disabili, tra cui "anche" le persone affette da sordità in base alla definizione della Legge n. 381/1970. D.4. UN UNICO GARAGE PUÒ ESSERE CONSIDERATO PERTINENZA DI DUE ABITAZIONI PRINCIPALI DISTINTE? R.4. Sì. Un garage, box o posto auto, acquistato in comproprietà da due diversi soggetti e utilizzato da entrambi a servizio dell abitazione principale, può essere considerato pertinenza per tutti e due nel rispetto delle percentuali di proprietà. Il vincolo pertinenziale con due distinte unità immobiliari, validamente costituito, assume rilievo anche per la deducibilità ai fini delle imposte sui redditi di cui al comma 3-bis dell articolo 10 del Tuir, il quale stabilisce che: "Se alla formazione del reddito complessivo concorrono il reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e quello delle relative pertinenze, si deduce un importo fino all'ammontare della rendita catastale dell'unità immobiliare stessa e delle relative pertinenze, rapportato al periodo dell'anno durante il quale sussiste tale destinazione ed in proporzione alla quota di possesso di detta unità immobiliare. Sono pertinenze le cose immobili di cui all'articolo 817 del codice civile, classificate o classificabili in categorie diverse da quelle ad uso abitativo, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio delle unità Pag. 17

18 immobiliari adibite ad abitazione principale delle persone fisiche. Per abitazione principale si intende quella nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, o i suoi familiari dimorano abitualmente. Non si tiene conto della variazione della dimora abituale se dipendente da ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l'unità immobiliare non risulti locata." Pertanto, per determinare l importo deducibile, bisognerà fare riferimento alla quota di rendita della pertinenza pari alla percentuale di possesso. Con riguardo, poi, alla detrazione prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio abitativo (articolo 16-bis del Tuir), la Circolare n. 3/E/2016 delle Entrate precisa che il limite massimo di spesa va calcolato in base alla percentuale di possesso della pertinenza insieme all abitazione. Gli interventi edilizi effettuati sulla pertinenza non hanno, infatti, un autonomo limite di spesa detraibile, ma rientrano nel limite massimo di spesa previsto per l unità abitativa di cui la pertinenza è al servizio ( per ciascuna unità abitativa). In altri termini, il limite di spesa detraibile deve essere riferito all unità abitativa e alle sue pertinenze unitariamente considerate. D.5. PUÒ DARE DIRITTO ALL'ACCESSO AL BONUS MOBILI ANCHE LA SOSTITUZIONE DELLA CALDAIA? R.5. L'Agenzia delle Entrate, nella Circolare n. 3/E/2016, ha ricordato di aver già precisato, nella Circolare n. 29/E/2013, che gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all art. 16-bis del TUIR, ammessi alla detrazione del 36% (attualmente 50%), costituiscono presupposto per l accesso al c.d. bonus mobili qualora si configurino quanto meno come interventi di manutenzione straordinaria ove eseguiti su singole unità immobiliari abitative. Inoltre, nella Circolare n. 11/E/2014, par. 5.1, in relazione agli interventi finalizzati al risparmio energetico di cui alla lett. h) dell art. 16-bis del TUIR, è stato affermato che gli interventi che utilizzano fonti rinnovabili di energia sono riconducibili alla manutenzione straordinaria per espressa previsione normativa (art. 123, comma 1, del DPR n. 380/2001), mentre, negli altri casi, dovrà esserne valutata la riconducibilità alla manutenzione straordinaria tendendo conto che gli interventi sugli impianti tecnologici diretti a sostituirne componenti essenziali con altri che consentono di ottenere risparmi energetici rispetto alla situazione preesistente, rispondono al criterio dell innovazione (cfr. circolare n. 57 del 1998) e sono tendenzialmente riconducibili alla manutenzione straordinaria.. Sulla base di tali premesse, le Entrate hanno, pertanto, affermato che la sostituzione della caldaia, in quanto intervento diretto a sostituire una componente essenziale dell impianto di riscaldamento e come tale qualificabile intervento di manutenzione straordinaria, consente l accesso al bonus arredi, in presenza di risparmi energetici conseguiti rispetto alla situazione preesistente. Non rileva, a tal fine, il fatto che tale intervento sia riconducibile anche nell ambito della lettera h) del medesimo art. 16-bis del TUIR. Pag. 18

19 D.6. L'INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DEI SANITARI, QUALE LA SOSTITUZIONE DI UNA VASCA CON UN UN'ALTRA VASCA A SPORTELLO APRIBILE O CON UN BOX DOCCIA, È DETRAIBILE COME SPESA PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO, SE SI CONSIDERA TALE INTERVENTO COME ELIMINAZIONE DELLA BARRIERE ARCHITETTONICHE? R.6. No. Ai sensi dell art. 16-bis, comma 1, lett. b) ed e) del TUIR, è possibile fruire della detrazione IRPEF del 36% (attualmente 50%) per le spese sostenute, tra l altro, per gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia di cui, rispettivamente, alle lett. b), c) e d) dell art. 3 del DPR n. 380/2001, eseguiti su singole unità immobiliari residenziali, nonché per le spese sostenute per gli interventi finalizzati all eliminazione delle barriere architettoniche eseguiti anche su parti comuni. Secondo quanto affermato dalle Entrate nella Circolare n. 3/E/2016, però, le spese sostenute per la mera sostituzione dei sanitari (es.: sostituzione della vasca con altra vasca con sportello apribile o con box doccia) non sono agevolabili, poiché sono inquadrati tra gli interventi di manutenzione ordinaria, così come inquadrati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti interpellato dalle Entrate al riguardo. Tale Ministero ha precisato, nello specifico, che gli interventi di mera sostituzione dei sanitari si qualificano come interventi di manutenzione ordinaria in quanto interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento, e sostituzione delle finiture degli edifici come stabilito dall art. 3 del DPR n. 380/2001. Sempre a parere delle Entrate, poi, l intervento di sostituzione della vasca da bagno con altra vasca con sportello apribile o con box doccia non è agevolabile neanche come intervento diretto alla eliminazione delle barriere architettoniche, anche se in grado di ridurre, almeno in parte, gli ostacoli fisici fonti di disagio per la mobilità di chiunque e di migliorare la sicura utilizzazione delle attrezzature sanitarie. Nella risposta fornita dal Ministero interpellato non è, infatti, specificato che tale intervento presenti le caratteristiche tecniche di cui al DM n. 236/1989 e ciò determina, secondo quanto chiarito con le circolari n. 57/E/1998 e 13/E/2001, che le relative spese non sono detraibili ai sensi dell art. 16-bis del TUIR. Sulla base delle circolari richiamate, infatti, gli interventi che non presentano le caratteristiche tecniche previste dalla legge relativa all abbattimento delle barriere architettoniche (Legge n. 13/1989), disposizioni per favorire il superamento e l eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, e DM n. 236/1989) non possono essere qualificati come tali e, pertanto, non sono agevolabili. Perché sia ammessa la detrazione d'imposta, occorre che la sostituzione dei sanitari sia integrata o correlata ad interventi maggiori per i quali compete la detrazione stessa, come per esempio il rifacimento integrale degli impianti idraulici del bagno con innovazione dei materiali, che comporti anche la sostituzione dei sanitari. Pag. 19

20 D.7. IN CASO DI CONDOMINIO MINIMO, È POSSIBILE FRUIRE DELLA DETRAZIONE PER INTERVENTI DI RECUPERO EDILIZIO E DI RISPARMIO ENERGETICO ANCHE SENZA IL CODICE FISCALE DEL CONDOMINIO? R.7. Sì. Per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica realizzati su parti comuni di condomìni, la fruizione della relativa detrazione è stata subordinata alla circostanza che il condominio sia intestatario delle fatture ed esegua, nella persona dell amministratore o di uno dei condòmini, tutti gli adempimenti richiesti dalla normativa, compreso quello propedeutico della richiesta del codice fiscale. Tuttavia, secondo le Entrate, nel caso di interventi sulle parti comuni di un condominio minimo, nel presupposto che il pagamento sia stato effettuato mediante l apposito bonifico bancario/postale e che, quindi, non vi sia stato pregiudizio al rispetto da parte delle banche e di Poste Italiane Spa dell obbligo di operare la ritenuta disposta dall art. 25 del D.L. n. 78/2010 all atto dell accredito del pagamento, si può ritenere che non sia necessario acquisire il codice fiscale del condominio nelle ipotesi in cui i condòmini, non avendo l obbligo di nominare un amministratore, non vi abbiano provveduto. In assenza del codice fiscale del condominio, i condòmini, per beneficiare della detrazione per gli interventi edilizi e per gli interventi di riqualificazione energetica realizzati su parti comuni di un condominio minimo, per la quota di spettanza, possono inserire nei modelli di dichiarazione le spese sostenute utilizzando il codice fiscale del condòmino che ha effettuato il relativo bonifico. Il contribuente è tenuto, in sede di controllo, a dimostrare che gli interventi sono stati effettuati su parti comuni dell edificio, e, se si avvale dell assistenza fiscale, è tenuto ad esibire ai CAF o agli intermediari abilitati, oltre alla documentazione ordinariamente richiesta per comprovare il diritto alla agevolazione, una autocertificazione che attesti la natura dei lavori effettuati e indichi i dati catastali delle unità immobiliari facenti parte del condominio. D.8. LA DETRAZIONE DELLE SPESE DI RESTAURO DEI BENI VINCOLISTICI È CUMULABILE CON QUELLA PER GLI INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO? R.8. Sì. L'Agenzia delle Entrate, nella Circolare n. 3/E/2016, precisa che la detrazione del 19% delle spese per la manutenzione, protezione o restauro dei beni di interesse storico ed artistico prevista dall art. 15, comma 1, lett. g) del TUIR sia cumulabile con la detrazione del 36%/50% per interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all art. 16-bis del medesimo TUIR. In tale ipotesi, l'agevolazione per gli immobili oggetto di vincolo è ridotta del 50%. Pag. 20

21 D.9. AI FINI DELLA DETRAZIONE PER LE IMPOSTE PAGATE ALL'ESTERO, IL CONTRIBUENTE DEVE SEMPRE CONSERVARE COPIA DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI PRESENTATA NEL PAESE ESTERO? R.9. Secondo quanto chiarito dall'agenzia delle Entrate nella Circolare n. 3/E/2016, ai fini della verifica delle detrazioni spettanti per le imposte pagate all estero, il contribuente è tenuto a conservare copia della dichiarazione dei redditi presentata nel Paese estero soltanto se quell adempimento è previsto. In caso contrario, ai fini della corretta apposizione del visto di conformità in merito soprattutto alla definitività d imposta pagata all estero, il contribuente potrà attestare tale circostanza con una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e conservando la ricevuta del versamento delle imposte pagate nel Paese estero. D.10. AI FINI DELLE RISPETTIVE DETRAZIONI, QUALI SONO I CRITERI PER DISTINGUERE LE SPESE PER LA FREQUENZA SCOLASTICA DALLE EROGAZIONI LIBERALI A FAVORE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI? R.10. Nella Circolare n. 3/E/2016, l'agenzia delle Entrate individua i criteri per distinguere le spese per la frequenza scolastica, ammesse in detrazione ai sensi dell art. 15, comma 1, lettera e- bis), del TUIR nel limite massimo di spesa di 400 euro, dalle erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici, già ammesse in detrazione ai sensi della successiva lettera i-octies) senza limite di importo. In particolare, precisa che: i contributi volontari finalizzati all innovazione tecnologica (ad esempio, acquisto di cartucce stampanti), all edilizia scolastica (come il pagamento di piccoli e urgenti lavori di manutenzione o di riparazione), all ampliamento dell offerta formativa (ad esempio, acquisto di fotocopie per verifiche) rientrano tra le erogazioni liberali a favore di istituti scolastici, detraibili al 19% senza limite di importo (articolo 15, comma 1, lettera i-octies del Tuir). invece, le tasse (di iscrizione e di frequenza), i contributi obbligatori, nonché i contributi volontari e le altre erogazioni liberali, deliberati dagli istituti scolastici o dai loro organi, sostenuti per la frequenza scolastica ma per finalità diverse rispetto alla lettera i-octies del Tuir (ad esempio, il servizio di mensa scolastica) rientrano tra le spese per la frequenza di scuole dell infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado. Per queste ultime è previsto, a partire dal 1 gennaio 2015, una detrazione d'imposta del 19% nel limite massimo di spesa annua di 400 euro per alunno (articolo 15, comma 1, lettera e-bis, del Tuir). Rimane, in ogni caso, escluso dalla detrazione l acquisto di materiale di cancelleria e di testi scolastici per la scuola secondaria di primo e secondo grado. Pag. 21

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