Circolare 3 febbraio 1986, n. 9.
|
|
|
- Romina Concetta Lupi
- 9 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Circolare 3 febbraio 1986, n. 9. Preparazioni lattee speciali (art. 46 del R.D. 9 maggio 1929, n. 994). Modificazioni ed integrazioni alle circolari n. 40 del 12 marzo 1974, e n. 2 del 4 gennaio MINISTERO DELLA SANITÀ Com è noto con circolare n. 40 del 12 marzo 1974 questo Ministero aveva inteso fornire dettagliate direttive circa la produzione e commercializzazione di alcuni prodotti lattieri ricadenti sotto la voce merceologica «preparazioni lattee speciali», disciplinate dall art. 46 del R.D. 9 maggio 1929, n. 994 concernente il Regolamento sulla vigilanza igienica del latte destinato al consumo diretto. L emanazione della circolare n. 40 era stata dettata dalla necessità di fornire in maniera dettagliata direttive univoche su tutto il territorio nazionale, atteso che la norma legislativa primaria (art. 46 del R.D. 994/1929), nell elencare i prodotti lattieri rientranti tra le «preparazioni lattee speciali», sanciva che la loro produzione e commercializzazione dovevano essere subordinate a preventiva autorizzazione da rilasciarsi da parte della competente autorità comunale e che, contestualmente all autorizzazione, dovevano essere indicate le norme igieniche da osservarsi nella produzione e nel commercio di dette preparazioni. Con precedente circolare n. 2 del 4 gennaio 1972, inoltre, questo Ministero aveva fornito specifiche direttive sulla produzione e commercializzazione di un particolare tipo di latte fermentato: lo yoghurt. Premesso quanto sopra tenuto conto delle nuove esigenze o delle innovazioni intervenute, dall epoca dell emanazione delle due succitate circolari ad oggi, con l evoluzione tecnologica e le mutate abitudini alimentari dei consumatori italiani (in ciò facilitati dalla libera circolazione delle merci nel territorio della Comunità Economica Europea, che ha consentito di conoscere prodotti alimentari un tempo di esclusivo consumo nel Paese produttore), nonché con l entrata in vigore di disposizioni applicative di direttive della CEE che hanno disciplinato in maniera specifica (v. latte in polvere e latte concentrato) o generale dette sostanze alimentari (v. etichettatura sostanze alimentari) si reputa necessario, oltreché opportuno, fornire con la presente ulteriori indicazioni ed integrazioni delle suddette circolari n. 40 del 12 marzo 1974 e n. 2 del 4 gennaio ) Latte concentrato (latte condensato) e latte concentrato zuccherato La produzione ed il commercio del latte concentrato (in passato meglio conosciuto con il nome di latte condensato) e del latte concentrato zuccherato sono attualmente disciplinati dal D.P.R. 10 maggio 1982, n. 514 (G. U. n. 216 del 7 agosto 1982), che recepisce nell ordinamento nazionale la Direttiva CEE n. 76/118 relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all alimentazione umana. Pertanto le direttive contenute nella circolare n. 40 del 1974 relativamente alle definizioni, alla tecnologia di fabbricazione, alla composizione, al confezionamento ed alla etichettatura devono intendersi superate dalle norme contenute nel D.P.R. 514/1982. In particolare si sottolinea che:
2 la materia prima impiegata per la fabbricazione di tali prodotti deve essere preventivamente sottoposta ad un trattamento termico corrispondente almeno alla pastorizzazione; non può essere aggiunto latte in polvere o latte ricostituito a partire da latte in polvere; si può impiegare, solo nel caso del prodotto zuccherato e per motivi puramente tecnologici, lattosio in quantità non superiore allo 0,02 per cento in peso con l eventuale aggiunta di fosfato tricalcico in quantità non superiore al 10% del lattosio aggiunto; si possono impiegare gli additivi chimici previsti dal D.M. 31 marzo 1965 e successive modificazioni, autorizzati ai sensi della L. 30 aprile 1962 n. 283, e secondo le prescrizioni in esso indicate; la data da riportare sulle confezioni destinate al consumatore finale deve essere riferita al termine minimo di conservazione e deve essere espressa con la dizione «da consumare preferibilmente entro il...» secondo quanto stabilito dall art. 10 del D.P.R. 18 maggio 1982, n. 322; possono essere messi in commercio solo i seguenti tipi di latte concentrato con le denominazioni e la composizione previste dal D.P.R. 10 maggio 1982, n. 514: latte concentrato ovvero latte concentrato non zuccherato ovvero latte intero concentrato; latte concentrato scremato ovvero latte concentrato scremato non zuccherato; latte concentrato parzialmente scremato ovvero latte concentrato parzialmente scremato non zuccherato; latte concentrato ricco di materia grassa ovvero latte concentrato non zuccherato ricco di materia grassa; latte concentrato zuccherato ovvero latte intero concentrato zuccherato; latte concentrato scremato zuccherato; latte concentrato parzialmente scremato zuccherato; le determinazioni analitiche per l accertamento della conformità di tali prodotti alle norme contenute nel D.P.R. 514/1982 devono essere effettuate usando le metodiche ufficiali approvate con D.M. 23 agosto 1982 (G. U. n. 293 del 23 ottobre 1982 S. O.); in mancanza dell indicazione, nel predetto D.P.R. 514/82 dei limiti microbiologici, quali utili parametri per il riscontro di una buona qualità igienica del prodotto, restano validi i valori indicati nella circolare n. 40/74. 2) Latte in polvere La produzione ed il commercio del latte in polvere sono attualmente disciplinati dal D.P.R. 10 maggio 1982, n. 514 già menzionato al precedente p. 1), le cui norme superano le direttive contenute nella citata circolare n. 40/74 relativamente alla definizione, alla tecnologia di fabbricazione, alla composizione, al confezionamento ed alla etichettatura. In particolare appare doveroso precisare che: la materia prima impiegata nella produzione del latte in polvere deve essere sottoposta, preventivamente alla polverizzazione, ad un trattamento termico corrispondente almeno alla pastorizzazione; è consentito impiegare gli additivi chimici previsti dal D.M. 31 marzo 1965 e successive modificazioni; qualora si impieghi lecitina, in quantità da non superare comunque lo 0,5%, la prescritta denominazione di vendita del prodotto dovrà essere seguita immediatamente dalle menzioni «soluzione istantanea» e «contenente lecitina»;
3 la data da riportare sulle confezioni destinate al consumatore finale deve essere riferita al termine minimo di conservazione e deve essere espressa con la dizione «da consumare preferibilmente entro il...» secondo quanto stabilito dall art. 10 del D.P.R. 18 maggio 1982, n. 322; possono essere messi in commercio solo i seguenti tipi di latte in polvere con le indicazioni e la composizione previste dal D.P.R. 514/82: latte in polvere, ovvero latte intero in polvere ovvero polvere di latte ovvero polvere di latte intero; latte scremato in polvere ovvero polvere di latte scremato; latte parzialmente scremato in polvere ovvero polvere di latte parzialmente scremato; latte in polvere ricco di materia grassa ovvero polvere di latte ricco di materia grassa; qualora il latte in polvere sia confezionato in imballaggi o recipienti di peso netto pari o superiori a 20 Kg e non sia commercializzato al dettaglio oppure qualora il latte in polvere sia contenuto in confezioni di peso uguale o inferiore a 20 gr per unità, contenute in imballaggi globali e che non siano commercializzate singolarmente al dettaglio, le indicazioni minime obbligatorie da riportare sull imballaggio esterno sono: la denominazione di vendita del prodotto ed il nome o ragione sociale o marchio depositato e l indirizzo e la sede sociale del fabbricante, del confezionatore o di un venditore stabilito nella Comunità economica europea e, per i prodotti fabbricati o confezionati in Italia per la vendita nel territorio nazionale, la sede dello stabilimento di fabbricazione o di confezionamento; le determinazioni analitiche per l accertamento della conformità di tali prodotti alle norme contenute nel D.P.R. 514/1982 devono essere effettuate usando le metodiche ufficiali approvate con D.M. 23 agosto 1982 (G. U. n. 293 del 23 ottobre 1982 S.O.); in mancanza dell indicazione, nel predetto D.P.R. 514/82, dei limiti microbiologici, per il riscontro di una buona qualità igienica del prodotto restano tuttora validi i valori indicati nella circolare n. 40/74. 3) Panna o crema di latte Con la circolare n. 40/74 sono state impartite direttive circa la produzione e commercializzazione dei tipi di panna destinati all alimentazione umana (panna da caffetteria, panna da cucina, panna da montare o per pasticceria). Per effetto delle disposizioni contenute nel D.P.R. 18 maggio 1982, n. 322 (etichettatura delle sostanze alimentari) le direttive della circolare n. 40 devono intendersi, limitatamente a questo aspetto specifico, superate e, pertanto, l etichettatura delle confezioni dei vari tipi di panna deve ritenersi subordinata al rispetto delle prescrizioni contenute in detto D.P.R. 322/1982. In particolare si ritiene opportuno precisare che: la panna sottoposta a trattamento termico di pastorizzazione deve essere conservata, trasportata e posta in vendita a temperatura di refrigerazione non superiore a + 4 C, salvo le tolleranze previste per il trasporto in fase di distribuzione frazionata dal D.M. 14 febbraio 1984 (G. U. n. 64 del 5 marzo 1984); le denominazioni dei trattamenti termici cui le panne sono state sottoposte devono conformarsi ai termini ed alle limitazioni previste dall O.M. 10 ottobre 1985 (G. U. n. 244 del 16 ottobre 1985) per i latti da consumo diretto sottoposti ad analoghi trattamenti termici; il termine minimo di conservazione deve essere così espresso:
4 a) per il tipo pastorizzato: «da consumarsi entro il...»; b) per il tipo UHT e sterilizzato: «da consumarsi preferibilmente entro il...». Devesi inoltre aggiungere che per effetto della libera commercializzazione delle merci nel territorio della Comunità economica europea sono apparsi da qualche tempo sul mercato italiano dei prodotti, già molto in uso in altre nazioni, quali la panna zuccherata e la panna fermentata, per cui si ritiene utile fornire delle indicazioni per la loro produzione e commercializzazione sul territorio nazionale. Panna zuccherata Nella preparazione di tale prodotto si ritiene ammissibile l aggiunta di zucchero, in quantità tecnologicamente valide, per la «panna da montare» o per la «panna montata spray». Si è comunque dell avviso che la quantità di zucchero non dovrebbe superare il 15% in peso del prodotto finito, da indicare come ingrediente sulla confezione. La panna zuccherata deve ovviamente rispondere a tutti i requisiti dell analogo prodotto non zuccherato, richiamati dalla presente circolare e da quella n. 40/74. Panna fermentata Trattasi di prodotto ottenuto per fermentazione della panna ad opera di colture di microrganismi lattici (di norma Streptococchi mesofili, Streptococcus lactis e Streptococcus diacetilactis) capaci di conferire al prodotto un aspetto più compatto ed una acidità spiccata oltreché un gusto più aromatico. Tale prodotto, molto diffuso nei paesi stranieri nordici, trova facile applicazione in campo alimentare, soprattutto in cucina. Prima dell inoculo delle colture di microrganismi lattici la materia prima impiegata (panna) deve essere stata ovviamente sottoposta ad un preventivo trattamento di bonifica termica presso lo stabilimento di produzione. Il prodotto finito fermentato deve presentare, ovviamente, tutti i requisiti previsti dalla citata circolare n. 40/74 per l analogo prodotto non fermentato. Va comunque precisato che, ai sensi e per gli effetti dell art. 7 del D.P.R. 18 maggio 1982, n. 322, non deve ritenersi obbligatoria l indicazione in etichetta dei microrganismi lattici aggiunti. 4) Latti speciali Ad integrazione delle direttive impartite con la circolare numero 40/74, nella quale erano stati presi in esame solo i latti aromatizzati, è opportuno segnalare che nella categoria dei latti speciali devono oggi ritenersi inclusi anche quei latti (già da tempo commercializzati in altri Paesi europei ed extra europei ma non ancora apparsi sul mercato italiano e per la cui commercializzazione sono pervenute specifiche richieste a questo Ministero) ai quali, dopo idoneo trattamento termico di bonifica (normalmente trattamento UHT) vengono aggiunte colture di particolari fermenti (di norma Lactobacillus Acidophilus e Bifidobacterium Bifidum), in condizioni tecnologiche tali che il prodotto finito risultante (latte addizionato di fermenti) non subisca azione fermentatrice dal momento della produzione a quello della vendita al consumatore. La usuale tecnologia specifica, infatti, prevede l aggiunta al latte, dopo il trattamento termico e prima del confezionamento in asepsi, di colture di fermenti in elevata quantità, con successiva conservazione del latte addizionato delle colture medesime a temperatura non superiore a + 4 C fino al momento della vendita al consumatore. In tali condizioni tecnologiche i fermenti aggiunti, pur mantenendosi vivi e vitali ed abbondanti, non sarebbero in grado di esplicare alcuna attività fermentatrice, ma sarebbero comunque capaci di produrre tutte le
5 attività biologiche favorevoli peculiari di tali microrganismi allorché perverrebbero nell apparato enterico umano attraverso l ingestione del latte. Qualora, a seguito di applicazione di tecnologie differenti o di mancato rispetto, sia in fase di produzione che di trasporto e vendita, delle condizioni di temperatura prevista, venisse accertato analiticamente che i microrganismi aggiunti abbiano esplicato una azione fermentativa di qualsiasi entità a carico del prodotto finito, quest ultimo non può essere considerato «latte speciale», ma deve essere classificato in ogni caso tra gli «analoghi» dei latti fermentati previsti dall art.46 del R.D. 9 maggio 1929, n Il prodotto finito può essere prodotto nei tipi intero, scremato e parzialmente scremato e dovrà contenere, in forma viva e vitale ed in quantità elevata, i microrganismi aggiunti. Relativamente, poi, alla denominazione da riportare sui contenitori si ritiene che la più rispondente sia quella, in accordo con il D.P.R. 322/82, di «latte con aggiunta di fermenti...» eventualmente preceduta da un nome di fantasia. Per tutte le altre indicazioni da riportare sulle confezioni si rimanda alle disposizioni del citato D.P.R. 322/82, con particolare riguardo alle modalità di conservazione e di utilizzazione. Latti fermentati Con la circolare n. 40/74 sono state fornite delle indicazioni di massima circa la definizione e la caratteristica precipua di tali prodotti, mentre per quanto riguardava lo yoghurt, il più diffuso di tali latti fermentati, si faceva rimando alle direttive contenute nella circolare n. 2 del 4 gennaio Ad integrazione di tali direttive si ritiene utile precisare quanto segue. Per latti fermentati devono intendersi i prodotti ottenuti per coagulazione del latte, senza sottrazione di siero, ad opera esclusiva di microrganismi della fermentazione prevalentemente acida ovvero acido-alcoolica, specifici di ciascun latte fermentato, mantenuti vivi e vitali ed in quantità elevata fino alla data di validità riportata sul contenitore. Sotto l aspetto igienico-sanitario si ritiene che il latte impiegato per la produzione dei latti fermentati del tipo intero, scremato o parzialmente scremato debba essere sottoposto ad un trattamento di bonifica termica (pastorizzazione o sterilizzazione) prima dell inoculo dei fermenti. Qualora si impiegasse latte di specie diversa da quella bovina (capra, bufala, pecora) dovrà essere fatta obbligatoriamente menzione nella denominazione di vendita (es.: nome specifico del latte fermentato seguito da «al latte di capra», «al latte di bufala», «al latte di pecora» oppure «latte fermentato di... bufala - capra - pecora»). È vietata l aggiunta di addensanti, gelificanti e stabilizzanti ai sensi della L. 30 aprile 1962, n. 283 e D.M. 31 marzo 1965 e successive modifiche, come pure, in applicazione delle disposizioni vigenti, l aggiunta di latte in polvere oppure l impiego di latte ricostituito con latte in polvere. Si ritiene che possa, invece, essere consentita l aggiunta di crema di latte per arricchire il prodotto di materia grassa lattica. Per la produzione di latti fermentati aromatizzati, zuccherati e non, è consentita l aggiunta di zucchero e di sostanze aromatizzanti naturali quali: frutta fresca, in conserva, surgelata, in polvere, purea di frutta, succhi di frutta, marmellata, infusi vegetali ovvero di derivati di sostanze aromatizzanti naturali quali essenze, estratti, succhi alcoolizzati, aromi distillati, etc.
6 In tal caso la quantità minima di sostanza lattica non dovrebbe essere inferiore al 70% in peso del prodotto finito. Analogamente alle sostanze aromatizzanti può pure ritenersi consentita l aggiunta di sostanze alimentari quali ad esempio cacao, cioccolato, miele, pappa reale, malto, etc. I latti fermentati possono essere posti in commercio anche in forma liquida, sempreché detto stato fisico sia il risultato di un corretto procedimento tecnologico, nonché in miscela risultante dalla combinazione di due o più latti fermentati. In entrambi i casi devono comunque essere fatte salve le peculiari caratteristiche di tali prodotti (fermenti specifici vivi e vitali e in quantità elevata). I latti fermentati possono essere anche stabilizzati con il calore in stabilimenti autorizzati. In tal caso i medesimi non possono riportare la denominazione di vendita specifica corrispondente al particolare tipo di latte fermentato (ad es.: yoghurt, Kephir, etc.), essendo venuto meno il requisito essenziale (fermenti specifici vivi e vitali) che caratterizza tale prodotto, ma devono essere presentati al consumatore con una denominazione generica che faccia riferimento anche al trattamento di stabilizzazione con il calore. I latti fermentati, infine, devono essere posti in commercio in contenitori aventi i requisiti prescritti dal D.P.R. 23 agosto 1982, n Per la loro etichettatura si applicano le disposizioni contenute nel D.P.R. 18 maggio 1982, n I latti fermentati, tal quali o aromatizzati, non stabilizzati con il calore devono essere mantenuti in regime di refrigerazione (max. + 4 C) dalla produzione alla vendita al consumatore, salvo il caso della distribuzione frazionata agli esercizi di vendita per la quale si applicano le tolleranze di temperatura previste dal D.M. 14 febbraio Relativamente, poi, allo yoghurt, il più noto e diffuso dei latti fermentati, nel ribadire le indicazioni desumibili dalla circolare n. 2 del 4 gennaio 1972, si precisa che: 1) nella fabbricazione di tale prodotto non può essere aggiunto latte in polvere o latte ricostituito con latte in polvere; 2) non possono essere impiegati addensanti, gelificanti, stabilizzanti in applicazione della L. 30 aprile 1962, n. 283 e D.M. 31 marzo 1965 e successive modifiche; 3) può essere prodotto anche nel tipo parzialmente scremato, oltreché intero e scremato o magro; 4) può essere ottenuto anche con latte addizionato di crema di latte per aumentarne il titolo di grasso; 5) può essere ottenuto con latte di specie diversa da quella bovina; 6) può essere esitato al consumatore in forma liquida secondo i criteri esposti in precedenza; 7) può essere posto in vendita in contenitori di vario tipo purché prodotti con materiali aventi i requisiti prescritti dal D.P.R. 23 agosto 1982, n. 777; 8) deve essere etichettato conformemente alle disposizioni contenute nel D.P.R. 18 maggio 1982, n A completamento delle direttive sopra indicate si ritiene utile rammentare che, in conformità a quanto prescritto dall art. 46 del R.D. 9 maggio 1929, n. 994, la produzione e commercializzazione dei nuovi prodotti elencati nella presente circolare debbano essere subordinati a preventiva autorizzazione dell autorità comunale competente.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
D.P.R. 10 maggio 1982, n. 514. Attuazione della direttiva (CEE) n. 76/118 relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all alimentazione umana. (I) (pubbl.
L ETICHETTA DEL LATTE
L ETICHETTA DEL LATTE Il latte è un alimento fondamentale per tutte le età e per questo è anche uno dei più consumati. Negli ultimi anni la gamma di prodotti chiamati con questo nome si è notevolmente
Non bisogna lasciarsi ingannare dalle raffigurazioni riportate in etichetta.
L ETICHETTA L insieme delle informazioni dell etichettatura sono riportate non solo sull etichettatura apposta sul prodotto, ma anche sull imballaggio o sul dispositivo di chiusura. Tutte le indicazioni
MINISTERO DELLE ATTIVITA PRODUTTIVE
MINISTERO DELLE ATTIVITA PRODUTTIVE Circolare n. 167 del 2 agosto 2001: Etichettatura e presentazione di prodotti alimentari. (Pubblicata nella G.U. n. 185 del 10 agosto 2001) Con le circolari n. 165 del
L IMPORTANZA DEL CONTROLLO DI FILIERA NEL LATTE ALIMENTARE
L IMPORTANZA DEL CONTROLLO DI FILIERA NEL LATTE ALIMENTARE Dott. Olindo Mazzotti Centrale del Latte di Torino & C. S.p.A. Unità Operativa CLR Latte Tigullio GENOVA PALAZZO DUCALE, 5 NOVEMBRE 2014 IL LATTE
Aspetti generali: il latte
Il latte Aspetti generali: il latte Latte = prodotto ottenuto dalla mungitura regolare, ininterrotta e completa delle mammelle di animali in buono stato di salute e di nutrizione Latte latte di mucca;
Aspetti generali: il latte
Aspetti generali: il latte Latte = prodotto ottenuto dalla mungitura regolare, ininterrotta e completa delle mammelle di animali in buono stato di salute e di nutrizione Latte latte di mucca; altrimenti:
CIRCOLARE N. 19 /E. Roma, 06/05/2016. Alle Direzioni regionali e provinciali. Agli Uffici dell Agenzia delle Entrate
CIRCOLARE N. 19 /E Direzione Centrale Normativa Settore Imposte Indirette Ufficio Iva Roma, 06/05/2016 Alle Direzioni regionali e provinciali Agli Uffici dell Agenzia delle Entrate OGGETTO: Articolo 1,
SPORTELLO ETICHETTATURA E SICUREZZA ALIMENTARE
SPORTELLO ETICHETTATURA E SICUREZZA ALIMENTARE MODULO DI RISPOSTA RISPOSTA AL QUESITO: Cosa deve essere scritto su in etichetta di barattolo di miele? In base ai dati da voi forniti e senza conoscere nel
DISCIPLINARE TECNICO DI PRODUZIONE
ARTIGELATO - Gelato Artigianale Tradizionale Garantito Pag. 1 Disciplinare Tecnico di Produzione di Artigelato Gelato Artigianale Tradizionale Garantito Tipo di prodotto Gelato artigianale. Denominazione
ERUCON - ERUditio et CONsultum IGIENE ALIMENTI
IGIENE ALIMENTI QUALIFICA FORNITORI Devono essere accettate esclusivamente materie prime che: Siano fornite da Aziende registrate e/o riconosciute che attuino un adeguato sistema di autocontrollo Siano
Il Decreto Legislativo 178/03 non prescrive una gamma di peso obbligatoria; le imprese sono pertanto libere di utilizzare i valori che desiderano.
Cacao e cioccolato Il cioccolato deriva da una serie di processi di produzione che hanno inizio a partire dalla tostatura dei semi della pianta del cacao (Theobroma cacao) e continuano con la miscelazione
Temperature di conservazione durante il trasporto. Normativa di riferimento
Temperature di conservazione durante il trasporto (salvo diverse indicazioni riportate dal produttore in etichetta per alcuni prodotti) Rif. Bassoli et al. AIVEMP newsletter n.1 gennaio 2011 Prodotto massima
LATTE E PRODOTTI LATTIERO-CASEARI. Paola Rebufatti
ETICHETTATURA LATTE E PRODOTTI LATTIERO-CASEARI Paola Rebufatti ETICHETTATURA ELENCO PRODOTTI Latte Formaggi Yogurt Burro Comporta Gelati ETICHETTATURA Normativa verticale 1. Legge 3 maggio 1989, n. 169
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI IL MINISTRO DELLA SALUTE IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 20 giugno 2014. Attuazione dell articolo 4 della legge 13 maggio 2011, n. 77, recante disposizioni concernenti la preparazione, il confezionamento e la distribuzione dei prodotti ortofrutticoli
Capire per. consumare meglio GLI IMBALLAGGI ALIMENTARI
Capire per consumare meglio GLI IMBALLAGGI ALIMENTARI Le informazioni necessarie: le buone pratiche I consumatori, piccoli o grandi che siano, devono poter scegliere con cognizione di causa. Per questo
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEL PANETTONE TIPICO DELLA TRADIZIONE ARTIGIANA MILANESE
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI MILANO DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEL PANETTONE TIPICO DELLA TRADIZIONE ARTIGIANA MILANESE approvato dal Comitato Tecnico dei Maestri Pasticceri
home >> etichettatura ETICHETTATURA
home >> etichettatura ETICHETTATURA Tutti i prodotti biologici e non devono indicare in etichetta una serie di notizie per il consumatore obbligatorie di carattere generale. Ogni tipologia di prodotto
Latte e prodotti lattiero caseari
Latte e prodotti lattiero caseari Il latte rappresenta il primo fondamentale alimento per l uomo e, per le sue caratteristiche nutrizionali, comprese quelle dei suoi derivati, si conferma uno dei prodotti
ETICHETTATURA PRODOTTI ALIMENTARI per i prodotti da agricoltura biologica
INDICE Argomento Reg. (CE) n. 834/2007 Reg. (CE) n. 889/2008 Reg. (CE) n. 967/2008 Uso di termini riferiti alla produzione biologica Art. 23 Art. 27 Indicazioni obbligatorie Art. 24 Art. 31; Art. 58; Art.
DECRETO 13 luglio 1998, n in Gazzetta Ufficiale n. 200 del
DECRETO 13 luglio 1998, n. 312 in Gazzetta Ufficiale n. 200 del 28-08-1998 Regolamento recante norme per il trattamento con alcool etilico del pane speciale preconfezionato. IL MINISTRO DELLA SANITA Vista
Dedicato agli appassionati della qualità.
Dedicato agli appassionati della qualità. Elena da 50 anni è sinonimo di qualità. Ma anche di costanza, versatilità, praticità e vantaggi. I prodotti Elena sono ideali per dare nuovo impulso alla vostra
ETICHETTE ALIMENTARI etichetta carta d identità dei prodotti alimentari confezione
1 ETICHETTE ALIMENTARI L etichetta costituisce la carta d identità dei prodotti alimentari e rappresenta lo strumento di comunicazione tra produttore e consumatore, permettendo allo stesso tempo un confronto
E 452 (ii) POLIFOSFATO DI POTASSIO
IMPIEGO, MODALITA D USO Additivo alimentare utilizzato come agente schiumogeno, addensante, sale di fusione, stabilizzante, gelificante. Ne è consentito l uso alle seguenti condizioni: Dosi riferite a
E 410 FARINA DI SEMI DI CARRUBE
IMPIEGO, MODALITA D USO Additivo alimentare utilizzato come agente schiumogeno, addensante, gelificante, coadiuvante, stabilizzante. Non può essere utilizzato nella fabbricazione di alimenti disidratati
OGGETTO DELLA FORNITURA
ALLEGATO alla lettera di invito n. 2 TRATTATIVA PRIVATA PER L'AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA DI FORMAGGI E BURRO PER L'ANNO 2013 EVENTALMENTE PROROGABILE DI ANNI UNO OGGETTO DELLA FORNITURA IL DIRETTORE
APPENDICE AL VADEMECUM SULL ETICHETTATURA DEI PRODOTTI ALIMENTARI
APPENDICE AL VADEMECUM SULL ETICHETTATURA DEI PRODOTTI ALIMENTARI Pagina 1 di 21 SOMMARIO Premessa...3 Etichettatura dell Olio extravergine di oliva...4 Etichettatura degli Ortofrutticoli freschi preconfezionati...7
Dipartimento di Sanità Pubblica - Cesena U.O. Igiene degli Alimenti e Nutrizione. L etichettatura dei prodotti alimentari
Dipartimento di Sanità Pubblica - Cesena U.O. Igiene degli Alimenti e Nutrizione L etichettatura dei prodotti alimentari La scelta di alimenti e bevande condiziona la nostra dieta in termini di apporti
Io leggo l etichetta e tu? Dietiste SIAN ASL VCO Dott.ssa Katia Fasolo - Dott.ssa Barbara Spadacini
Io leggo l etichetta e tu? Dietiste SIAN ASL VCO Dott.ssa Katia Fasolo - Dott.ssa Barbara Spadacini Perché è importante saper leggere un etichetta? L etichetta L etichetta èè la la carta carta d identità
PRODOTTI LATTIERO-CASEARI. Paola Rebufatti
PRODOTTI LATTIERO-CASEARI Paola Rebufatti ELENCO PRODOTTI Latte Formaggi Yogurt Gelati Comporta Normativa verticale 1. Legge 3 maggio 1989, n. 169 2. D.M. 27 maggio 2004 3. D.L. 24 giugno 2004, n. 157
E 340 (i) FOSFATO MONOPOTASSICO
IMPIEGO, MODALITA D USO Additivo alimentare utilizzato come addensante, gelificante, correttore di acidità, stabilizzante. Ne è consentito l uso alle seguenti condizioni: Dosi riferite a prodotti pronti
Confetture, gelatine, marmellate e crema di marroni
Confetture, gelatine, marmellate e crema di marroni L etichettatura delle confetture, delle gelatine e delle marmellate, nonché della crema di marroni, è disciplinata, per gli aspetti generali dal Reg.
803525_Easiyo set per 8kg di yogurt (2xbanana, 2xcrema pasticcera, 2xtoffee, 2xgreco e cocco)
803525_Easiyo set per 8kg di yogurt (2xbanana, 2xcrema pasticcera, 2xtoffee, 2xgreco e cocco) Base per yogurt al gusto di banana Peso Netto x 1 Busta 230 g Latte intero e scremato in polvere 61% (emulsionante
LISTA DI RISCONTRO GELATO ARTIGIANALE
Lo DATA N DEL VERBALE: Azienda (n progressivo) Riportare il nominativo OBIETTIVI DELLA VERIFICA Riportare lo scopo della Verifica FIGURE COINVOLTE NELLA VERIFICA PERSONA FUNZIONE FIRMA GLOSSARIO Conforme:
Manuale di buone pratiche di igiene
Manuale di buone pratiche di igiene Reg. (CE) 852/2004 sull igiene dei prodotti alimentari Art.5 Analisi dei pericoli e punti critici di controllo 1. Gli operatori del settore alimentare predispongono,
PROMOZIONE, VALORIZZAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE Lucia Piana
Convegno L esperienza nella produzione del miele: quali riflessi e aiuti alla produzione della gelatina reale Legnaro, 2 aprile 2006 PROMOZIONE, VALORIZZAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE Lucia Piana Provenienza
Prodotti e processi di conservazione e trasformazione del latte
Prodotti e processi di conservazione e trasformazione del latte MATERIE PRIME PROCESSI DI CONSERVAZIONE PROCESSI DI TRASFORMAZIONE CONSERVAZIO NE DI BREVE TERMINE CONSERVAZIONE DI LUNGO TERMINE TRASFORMAZIONE
Scheda Tecnica Commerciale
Tecnica Commerciale. Anagrafica generale Ragione sociale società Codice logistico Indirizzo società Marchio EAN 3 (unità di vendita) Famiglia Sottofamiglia ITF4 (unità logistica) TMC (termine minimo di
E 450 (i) DIFOSFATO DISODICO
IMPIEGO, MODALITÁ D USO Additivo alimentare utilizzato come addensante, sale di fusione, gelificante, agente lievitante, stabilizzante, Ne è consentito l uso alle seguenti condizioni: Dosi riferite a prodotti
Etichettatura del miele. Dr Stefano Nonis - Servizio Veterinario - ASL 20 VR
Etichettatura del miele Dr Stefano Nonis - Servizio Veterinario - ASL 20 VR Indicazioni obbligatorie in etichetta per il miele 1. La denominazione di vendita miele (o una delle definizioni di cui all art.
Easiyo Set 12 sacchetti gusti misti, frullato di yogurt al gusto vaniglia
Easiyo Set 12 sacchetti gusti misti, frullato di yogurt al gusto vaniglia Base per yogurt al gusto dei frutti misti Peso Netto x 3 Buste 685 g Gusto Limone Latte vaccino intero e scremato pastorizzato
EasiYo, Kit Ricarica, 12 sacchetti per 12 kg di yogurt gusti crema pasticcera, classico, frutti gialli e ananas&cocco
EasiYo, Kit Ricarica, 12 sacchetti per 12 kg di yogurt gusti crema pasticcera, classico, frutti gialli e ananas&cocco Gusto ananas con cocco in pezzetti Peso netto x 3 buste 690g Latte intero in polvere
E 339 (i) FOSFATO MONOSODICO
IMPIEGO, MODALITA D USO Additivo alimentare utilizzato come agente schiumogeno, addensante, gelificante, correttore di acidità, stabilizzante. Ne è consentito l uso alle seguenti condizioni: Dosi riferite
Produzione di yogurt cremoso. Confezionamento. Yogurt compatto Yogurt da bere. Conservabilità. Effetti benefici Definizione
Yogurt Definizione Tipi di yogurt Materie prime Altri ingredienti Produzione di yogurt cremoso Fermentazione Confezionamento Yogurt compatto Yogurt da bere Conservabilità Effetti benefici Definizione Lo
INTRODUZIONE E REQUISITI SULLA ETICHETTATURA
INTRODUZIONE E REQUISITI SULLA ETICHETTATURA Elisabetta Pace Direzione Generale - Servizio Autorità di Controllo Sassari, aprile maggio 2012 Progetto Bampè Bambini e prodotti agricoli di eccellenza 1 Progetto
http://www.frascheri.it/prodotti/scheda/4/latte-uht-intero.aspx 1 di 1 06/02/2016 12:03 Latte UHT Intero Dedicato a tutti coloro che hanno una vita attiva, dinamica e vogliono iniziare la giornata con
Definizione di additivo
Additivi Gli additivi sono una particolare categoria di ingredienti, che non sono di uso libero. Per essere destinati alla produzione o alla conservazione degli alimenti, devono a) essere sottoposti ad
Etichettatura Biologica Breve vademecum
Etichettatura Biologica Breve vademecum Generalità Leggere con attenzione l'etichetta di un prodotto consente di acquisire in breve tempo tutte le informazioni che ci interessano sul prodotto stesso, permettendoci
(Atti legislativi) DIRETTIVE
16.12.2011 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 334/1 I (Atti legislativi) DIRETTIVE DIRETTIVA 2011/91/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 13 dicembre 2011 relativa alle diciture o marche
(pubbl. in Gazz. Uff. delle Comunità europee n. L 24 del 25 gennaio 1997) (1) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
Decisione 97/80/CE del 18 dicembre 1996. Decisione della Commissione del 18 dicembre 1996 recante norme d applicazione della direttiva 96/16/CE del Consiglio, relativa alle indagini statistiche da effettuare
E 452 (i) POLIFOSFATO DI SODIO
IMPIEGO, MODALITA D USO Additivo alimentare utilizzato come agente schiumogeno, addensante, sale di fusione, stabilizzante, gelificante. Ne è consentito l uso alle seguenti condizioni: Dosi riferite a
Scheda n. 1: Ricevimento delle olive. Proprietario: Codice: Provenienza: Trasportatore: Indirizzo: Varietà: Data di arrivo: Peso netto delle olive:
Scheda n. 1: Ricevimento delle olive Proprietario: Codice: Provenienza: Trasportatore: Indirizzo: Varietà: Data di arrivo: Peso netto delle olive: Tipi di olive: % olive verdi % olive cangianti % olive
CIRCOLARE N. 65/D. e, p.c.
CIRCOLARE N. 65/D Roma, 11 novembre 2004 Protocollo: 2660 Alle Direzioni Regionali dell Agenzia delle Dogane Rif.: Allegati: Vs. Agli Uffici Tecnici di Finanza Alle Direzioni Circoscrizionali dell Agenzia
Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
Prot. 748 del 7 luglio 2017 Disposizioni applicative dell art. 24, comma 5 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 concernente le modalità di tracciabilità negli stabilimenti ove si detengono prodotti derivanti
Easiyo Set yogurtiera bianca e 3 buste di yogurt a scelta in 2 varianti
Easiyo Set yogurtiera bianca e 3 buste di yogurt a scelta in 2 varianti Base per yogurt al gusto dei frutti misti Peso Netto x 3 Buste 685 g Gusto Limone Latte vaccino intero e scremato pastorizzato in
D.M. 7 ottobre 1998, n. 519.
D.M. 7 ottobre 1998, n. 519. Regolamento recante norme concernenti l attuazione della direttiva 96/8/CE della Commissione del 26 febbraio 1996 sugli alimenti destinati a diete ipocaloriche volte alla riduzione
PRODOTTI DIETETICI: INQUADRAMENTO NORMATIVO E INTERFACCIA CON I NOVEL FOOD
Roma, 13 settembre 2011 PRODOTTI DIETETICI: INQUADRAMENTO NORMATIVO E INTERFACCIA CON I NOVEL FOOD Bruno Scarpa Ministero della salute DSPVNSA Direzione generale sicurezza alimenti e nutrizione Ufficio
Aspetti sanitari. Chioschi dell acqua: tecnologie e regole 8 ottobre 2013. Enrico Veschetti
Chioschi dell acqua: tecnologie e regole 8 ottobre 2013 Aspetti sanitari Enrico Veschetti Istituto Superiore di Sanità Dipartimento Ambiente e connessa Prevenzione Primaria Caratteristiche di qualità essenziali
Nutrizione e salute: saper leggere le etichette alimentari
Nutrizione e salute: saper leggere le etichette alimentari Paola Palestini Coordinatore Master Alimentazione e Dietetica Applicata Dipartimento di Medicina e Chirurgia Università Milano-Bicocca Il nuovo
L etichetta del cacao e del cioccolato
L etichetta del cacao e del cioccolato Le denominazioni legali di vendita consentono al consumatore di capire l esatta tipologia del cioccolato che sta acquistando. Il D.lgs. n. 178/2003, dando attuazione
SCHEDA TECNICA. ALPINO - Scheda tecnica yogurt intero e magro 125g Rev.2.docx
Pag. 1 / 4 DESCRIZIONE DEL PRODOTTO Yogurt Alpino naturale magro 0,1% di grassi INGREDIENTI: latte scremato pastorizzato con fermenti lattici vivi (Streptococcus thermophilus, Lactobacillus bulgaricus).
SCHEDA TECNICA POMODORI SECCHI
SCHEDA TECNICA POMODORI SECCHI 1 SCHEDA DESCRITTIVA 1.1 DENOMINAZIONE DI VENDITA E una conserva alimentare costituita da pomodori secchi, in vaschetta da 1900g con trattamento termico di pastorizzazione.
Carni avicole. Per le carni di pollame fresche, il termine minimo di conservazione è sostituito dalla data di scadenza.
Carni avicole Il Regolamento (CE) 543/2008, recante le modalità di applicazione del Regolamento (CE) 1234/2007 e s.m.i., ha stabilito le norme di commercializzazione per le carni di pollame (pollo, tacchino,
Sfogline. Misto Siciliano
Biscotti freschi Sfogline Denominazione legale: Biscotti sfogline Ingredienti: Farina 00, zucchero, strutto, misto d'uovo pastorizzato, margarina sfoglia (oli vegetali, grassi vegetali idrogenati, acqua,
Set 3 brik per gelato in un gusto a scelta
804271 - Set 3 brik per gelato in un gusto a scelta Base per gelato gusto Crema Latte fresco intero, zucchero, panna di latte vaccino, glucosio, tuorlo d uovo (5,0%), latte in polvere scremato, destrosio,
