IL CAMPIONAMENTO DEI MATERIALI A CONTATTO CON ALIMENTI. Ermanno Errani Area Analitica Alimenti ARPA Sezione Provinciale di Bologna
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1 IL CAMPIONAMENTO DEI MATERIALI A CONTATTO CON ALIMENTI Ermanno Errani Area Analitica Alimenti ARPA Sezione Provinciale di Bologna
2 D.P.R. n 327 del 26/03/1980 Regolamento di esecuzione della L. 30 aprile 1962, n.283,, e succ.mod,, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande Art. 2 - Oggetto della vigilanza. sono soggetti a vigilanza la produzione, il commercio e l'impiego: ; 2) degli utensili da cucina e da tavola; 3) dei recipienti per conservare le sostanze alimentari, nonché degli imballaggi e contenitori esterni che, pur non venendo a contatto diretto con le sostanze alimentari, per la natura di queste e per le condizioni di impiego, possono cedere i loro componenti alle sostanze stesse; 4) dei recipienti, utensili ed apparecchi, che possono venire a contatto diretto con le sostanze alimentari nelle normali fasi della produzione e del commercio; a) i locali, gli impianti, gli apparecchi e le attrezzature usati nelle varie fasi della produzione e del commercio delle sostanze alimentari
3 Art Disciplina igienica degli oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti. Le imprese che producono oggetti [ ] sono tenute a controllare la rispondenza degli stessi [ ] ed a dimostrare in ogni momento di avere provveduto ai controlli ed accertamenti necessari. L'utilizzazione in sede industriale o commerciale di oggetti di cui al precedente comma, è subordinata all'accertamento della loro idoneità allo scopo cui sono destinati
4 I D.P.R. 327/80 si applica in tutto e per tutto anche ai materiali ed oggetti destinati al contatto con gli alimenti Verbale di prelievo Controcampioni Comunicazione esiti analitici Analisi di revisione
5 ALLEGATO A - QUANTITÀ DI CAMPIONE, DA SUDDIVIDERE IN CINQUE ALIQUOTE NECESSARIA PER L'ESECUZIONE ANALISI CHIMICHE???! dipende dalle analisi da effettuare Migrazione globale (tempi, T) Migrazione specifica (metalli, plastificanti )! Dipende dal tipo di campione Oggetti finiti monouso o durevoli Film, laminati, lastre
6 Circolare Ministro della Sanità del 27/03/2001 Oggetto: Materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti. Tutti i materiali e oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti devono soddisfare al DPR 777/82 divieto di produrre, detenere per vendere, porre in commercio ed usare materiali ed oggetti che allo stato di prodotti finiti, sono destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari o con l'acqua destinata al consumo umano, che, per composizione o cessione di componenti: a) rendano nocive le sostanze alimentari o pericolose alla salute pubblica: b) possano modificare sfavorevolmente le proprietà organolettiche degli alimenti". si applica anche ai materiali ed oggetti che possono venire a contatto con le sostanze alimentari o con l'acqua durante la lavorazione a preparazione delle stesse.
7 plastica, gomma, carta e cartone, cellulosa rigenerata, vetro ed acciaio! disposizioni specifiche di cui al D.M. 21 marzo 1973 banda stagnata! D.M. 18 febbraio 1984 e 13 luglio 1995 n 405 materiali e agli oggetti in ceramica! D.M. 4 aprile 1985 etichettatura! art. 4 D.Lgs n 108/92
8 Vigilanza Scopo della vigilanza è tutelare il consumatore attraverso la verifica della rispondenza alla norma dei materiali. Vigilanza presso le imprese produttrici. senz'altro da privilegiare (aspetto funzionale ed economico) verificare che il produttore abbia proceduto a controllare la conformità delle partite prodotte e di ciò deve esibire apposita documentazione. (D.M art. 6 e in generale D.Lgvo 155/97 riguardante l'igiene dei prodotti alimentari in questa fase della filiera non è obbligatorio riportare in etichetta le indicazioni per alimenti (documenti di accompagnamento) eventuale prelievo di campioni.
9 Vigilanza presso le imprese utilizzatrici, in qualsiasi fase della filiera verificare che l'impresa abbia ottemperato al DPR 777/82 (dichiarazione di conformità del produttore) anche in questa fase della filiera non è obbligatorio riportare in etichetta le indicazioni per alimenti (documenti di accompagnamento) eventuale prelievo di campioni. Vigilanza nella fase della vendita al consumatore finale in questa fase verificare che i materiali e gli oggetti siano etichettati secondo D.Lgs. 108/92 dicitura per alimenti o menzione d uso specifica condizioni d uso (se necessarie) fabbricante o importatore nella CEE
10 Materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti, ottenuti con materiali di riciclo. Non esistono disposizioni di carattere generale disposizioni specifiche per: materie plastiche carte e cartoni
11 Materie plastiche L'art.13 del DM vieta di impiegare materie plastiche ottenute da materiali di scarto ed oggetti di materiale plastico già utilizzati. Direttiva 94/62/CEE (riciclo degli imballaggi) possono essere utilizzati a condizione che non vengano a contatto diretto con gli alimenti ma fra gli stessi e questi ultimi venga interposto un materiale che esplichi effetto barriera. è importante che siano fornite (documentazione fiscale e/o commerciale), lungo tutta la filiera, informazioni adeguate. Materiali ed oggetti di cartone ottenuti con materiali di riciclo. soltanto per manufatti destinati a venire a contatto con gli alimenti per i quali non sono previste prove di migrazione requisiti di purezza D.M.18 giugno 1979 imbiancanti ottici PCB Piombo
12 Riutilizzazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti. disposizione specifica per il legno (Legge 128/91) gli imballaggi in legno possono essere utilizzati nella vendita all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli, di qualità diversa da quella "extra" e "prima", solamente se integri, puliti ed asciutti. prodotti della pesca D.lgs 531/92: I materiali di imballaggio non possono essere riutilizzati ad eccezione di taluni contenitori speciali in materiali impermeabili, lisci e resistenti alla corrosione, di agevole pulitura e disinfezione, che possono essere riutilizzati una volta puliti e disinfettati [ ] concepiti in modo da permettere l'evacuazione dell'acqua di fusione del ghiaccio verificare che siano state adottate adeguate procedure di pulizia e/o bonifica dei manufatti in questione.
13 BANDA STAGNATA Decreto Ministeriale del 18/02/1984 Disciplina dei contenitori in banda stagnata saldati con lega stagno-piombo ed altri mezzi. Decreto Ministeriale n 405 del 13/07/1995 Regolamento recante aggiornamento del D.M. 18 febbraio 1984 concernente la disciplina dei contenitori in banda stagnata saldati ati con lega stagno-piombo ed altri mezzi.
14 METODO DI CAMPIONAMENTO PER LA VERIFICA DELLA PRESENZA DELLE SEGUENTI DIFETTOSITA': RUGGINE, IMPRONTE DA RULLI DI LAMINAZIONE, GRAFFI SU STAGNO, PUNTI D'ARCO, ZONE O PUNTI PRIVI DI STAGNO, INCLUSIONI EMERGENTI, SCAGLIE O FORI PASSANTI, GRUMI DI STAGNO. Il campionamento si applica ad un singolo lotto omogeneo per provenienza, imballaggio, tempi e condizioni di immagazzinamento. Il numero di ballette da sottoporre a campionamento sara' pari al 20% del totale costituente il lotto e saranno individuate in modo casuale. Nel caso il lotto sia costituito da un numero di ballette inferiore a 4 (quattro) il campionamento sara' effettuato comunque su tutte e quattro. Da ognuna delle ballette individuate prelevare almeno l'1% dei fogli, di cui almeno 2 nella parte alta del pacco. Le aliquote da prelevare saranno 4 o 5.
15 ALLEGATO III A - PRELEVAMENTO DEI CAMPIONI Il prelevamento deve essere effettuato, dopo avere individuato la partita, da materiali, contenitori o confezioni giacenti in più punti. A) Verifica della CORRISPONDENZA DEI MATERIALI (acciaio, rivestimento Sn, vernici, lubrificanti) e DETERMINAZIONE DELLA MIGRAZIONE ORGANICA GLOBALE da contenitori Il campione deve essere costituito da 25 contenitori nel caso di recipienti preformati o da 25 provini ricavati da 5 fogli, da suddividere in 5 aliquote, ciascuna costituita da 5 contenitori o provini di banda stagnata. Nel caso di contenitori destinati alle prove di cessione per la determinazione della migrazione globale, tenuto conto che devono essere effettuate 4 prove ( con acqua, acido acetico, etanolo ed olio) in relazione ai diversi tipi di alimenti con cui potrebbero venire in contatto, il campione deve essere costituito da 100 contenitori preformati o da 100 provini ricavati da 5 fogli, da suddividere in 5 aliquote ciascuna costituita da 20 contenitori o provini.
16 B) Verifica della corrispondenza delle confezioni PIOMBO (fornetto) FERRO (fiamma aria/acetilene) STAGNO (fiamma N2o/acetilene) Il campione deve essere costituito da 25 confezioni da suddividere in 5 aliquote, ciascuna costituita da 5 confezioni. Per prelevamenti alla produzione il campione deve essere costituito da venti confezioni suddivise in quattro aliquote, ciascuna costituita da 5 confezioni.
17 D.M. n 243 del 01/06/ Disciplina degli oggetti in banda cromata verniciata destinati a venire in contatto con gli alimenti ALLEGATO III A - PRELEVAMENTO DEI CAMPIONI A) Verifica della corrispondenza dei materiali o oggetti alle caratteristiche di cui all'allegato I. (acciaio, rivestimento Cr, vernici, lubrificanti). B) Verifica della corrispondenza delle confezioni alle caratteristiche di cui all'allegato II (limiti di cromo totale) MIGRAZIONE ORGANICA GLOBALE da oggetti DETERMINAZIONE DI CROMO E FERRO negli alimenti
18 Il campione deve essere costituito da venticinque oggetti (confezioni), nel caso di recipienti preformati o da venticinque provini ricavati da cinque fogli, da suddividere in cinque aliquote, ciascuna costituita da cinque oggetti (confezioni) o provini di banda cromata. Nel caso di oggetti destinati alla determinazione della migrazione globale, tenuto conto che devono essere effettuate quattro prove (con acqua, acido acetico, etanolo e olio) in relazione ai diversi tipi di alimenti con cui potrebbero venire in contatto, il campione deve essere costituito da cento oggetti preformati o da cento provini ricavati da cinque fogli, da suddividere in cinque aliquote ciascuna costituita da venti oggetti o provini Per prelevamenti alla produzione il campione deve essere costituito da venti confezioni suddivise in quattro aliquote, ciascuna costituita da cinque confezioni
19 Norma Tecnica UNI ISO n 3863 del 30/04/1993 Tappi cilindrici di sughero. Caratteristiche dimensionali, campionamento, imballaggio e marcatura. Versione in italiano della norma internazionale ISO 3863 (lug. 1989), adottata senza varianti. Definisce le caratteristiche dimensionali, il metodo di campionamento, l'imballaggio e la marcatura dei tappi cilindrici di sughero
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