La legislazione nazionale e comunitaria sui MOCA. Analisi legislativa sui vari materiali

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1 La legislazione nazionale e comunitaria sui MOCA. Analisi legislativa sui vari materiali Fossano, 15/10/2013 Elena CERRATO S.I.A.N. ASL AT

2 Che cosa si intende per MATERIALI E OGGETTI A CONTATTO CON GLI ALIMENTI (MOCA)? Tutto ciò che può andare a contatto diretto con gli alimenti tra cui gli imballaggi primari ma anche: I recipienti per la lavorazione (impastatrici, mulini, centrifughe) I nastri trasportatori (PVC, PU, tessuti diversi, gomma) I serbatoi di raccolta e di stoccaggio I tubi e altri tipi di convogliatori Le valvole, i rubinetti, i dosatori, le guarnizioni I forni di cottura ed essiccamento, le imbottigliatrici

3 e quelli a contatto indiretto tra cui: i rivestimenti dei piani di lavorazione, dei frigoriferi gli accessori di lavorazione (guanti, ecc.)

4 Non sono considerati MOCA oggetti d antiquariato materiali di ricopertura o rivestimento, es: i materiali che rivestono le croste dei formaggi. condotte acqua potabile

5 MOCA E SICUREZZA ALIMENTARE Il materiale destinato a venire a contatto con gli alimenti può trasferire componenti ai prodotti alimentari e in alcuni casi determinare una contaminazione dell alimento con cui viene a contatto. Per tale motivo esistono le liste positive, limiti di cessione e condizioni di uso

6 LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO per tutti i MOCA: Disposizioni di carattere generale UE + ITALIA per alcuni MOCA: Disposizioni di carattere specifico UE + ITALIA

7 Disposizioni di carattere generale Si applicano a tutti i materiali ed oggetti.. e quindi.. non esistono materiali ed oggetti non regolamentati non solo imballaggi ma anche pentole, utensili, stoviglie. macchine industriali altro se in contatto con alimenti

8 QUADRO NORMATIVO COMUNITARIO I materiali a contatto legislazione alimentare: ricadono nella Regolamento (CE) n. 178/2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare Ad essi si applica il Regolamento (CE)n. 882/2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali

9 NORMATIVA COMUNITARIA GENERALE Per i MOCA Regolamento (CE) n. 1935/2004 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CE Regolamento (CE) n. 2023/2006 Sulle Buone Pratiche di Fabbricazione (GMP) dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari

10 LA NORMATIVA GENERALE MOCA CONTIENE I PRINCIPI DELLA LEGISLAZIONE ALIMENTARE Dal Regolamento (CE) n. 178/2002 al Regolamento (CE) n. 1935/2004 Armonizzazione Valutazione del rischio dell EFSA Responsabilità dell operatore alimentare Rintracciabilità

11 Regolamento (CE) n. 178/2002 Considerando n. 30 Gli operatori del settore alimentare sono in grado, meglio di chiunque altro, di elaborare sistemi sicuri per l'approvvigionamento alimentare e per garantire la sicurezza dei prodotti forniti; essi dovrebbero pertanto essere legalmente responsabili, in via principale, della sicurezza degli alimenti.

12 . dal REGOLAMENTO (CE) N. 1935/04 art.2 Definizioni Per operatore economico s intende la persona fisica o giuridica responsabile di garantire il rispetto delle disposizioni del presente regolamento nell impresa posta sotto il suo controllo. Per impresa s intende ogni soggetto pubblico o privato, con o senza fini di lucro, che svolga attività connesse con qualunque fase della lavorazione, della trasformazione e della distribuzione dei materiali e degli oggetti

13 dal REGOLAMENTO (CE) N. 1935/2004 Art. 3 Requisiti generali 1. I materiali e gli oggetti, compresi i materiali e gli oggetti attivi e intelligenti, devono essere prodotti conformemente alle buone pratiche di fabbricazione affinché, in condizioni d impiego normali o prevedibili, essi non trasferiscano ai prodotti alimentari componenti in quantità tale da: a) costituire un pericolo per la salute umana; b) comportare una modifica inaccettabile della composizione dei prodotti alimentari; c) comportare un deterioramento delle loro caratteristiche organolettiche.

14 dal REGOLAMENTO (CE) N. 1935/2004 Art. 4 Requisiti speciali per i materiali e gli oggetti attivi e intelligenti Art. 5 Per gruppi di materiali e oggetti: Materiali e oggetti attivi e intelligenti, adesivi, ceramiche, turaccioli, gomme naturali, vetro, resine a scambio ionico, metalli e leghe, carta e cartone, materie plastiche, inchiostri da stampa,.... Possono essere adottate misure specifiche: elenco sostanze autorizzate, requisiti purezza, condizioni di impiego, limiti specifici e globali Art. 6 In mancanza di misure comunitarie possono essere adottate misure specifiche nazionali. da Art. 7 a 14 Ruolo dell EFSA, delle Autorità Competenti e procedure di autorizzazione di nuove sostanze

15 dal REGOLAMENTO (CE) N. 1935/2004 Art. 15 Etichettatura 1. Fatte salve le misure specifiche, di cui all articolo 5, i materiali e gli oggetti non ancora entrati in contatto con il prodotto alimentare al momento dell immissione sul mercato sono corredati di quanto segue: a) la dicitura «per contatto con i prodotti alimentari» o un indicazione specifica circa il loro impiego (ad esempio come macchina da caffè, bottiglia per vino, cucchiaio per minestra), o il simbolo riprodotto nell allegato II; e b) se del caso, speciali istruzioni da osservare per garantire un impiego sicuro e adeguato;

16 dal REGOLAMENTO (CE) N. 1935/2004 Articolo 15 Etichettatura c) il nome o la ragione sociale e, in entrambi i casi, l indirizzo o la sede sociale del fabbricante, del trasformatore o del venditore responsabile dell immissione sul mercato, stabilito all interno della Comunità; e d) un adeguata etichettatura o identificazione, che assicuri la rintracciabilità del materiale od oggetto di cui all articolo 17; e e) nel caso di materiali e oggetti attivi, le informazioni sull impiego o sugli impieghi consentiti e le altre informazioni pertinenti come il nome e la quantità delle sostanze rilasciate dalla componente attiva, in modo da permettere agli operatori del settore alimentare che impiegano tali materiali od oggetti di conformarsi ad altre disposizioni comunitari pertinenti o, in difetto, alle disposizioni nazionali sui prodotti alimentari, comprese le disposizioni sull etichettatura dei prodotti alimentari.

17 dal REGOLAMENTO (CE) N. 1935/2004 Articolo 15 Etichettatura 2. Le informazioni di cui al paragrafo1, lettera a), non sono tuttavia obbligatorie per gli oggetti che, per le loro caratteristiche, sono chiaramente destinati ad entrare in contatto con i prodotti alimentari. 3. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono scritte in modo ben visibile, chiaramente leggibile ed indelebile. 4. Il commercio al dettaglio di materiali e oggetti è proibito se le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere a), b) ed e), non sono espresse in una lingua facilmente comprensibile per gli acquirenti

18 dal REGOLAMENTO (CE) N. 1935/2004 Articolo 16 Dichiarazione di conformità 1. Le misure specifiche di cui all articolo 5 ( liste positive, requisiti di purezza, limite di cessione globale ecc..) prevedono che i materiali e gli oggetti cui esse si riferiscono siano corredati di una dichiarazione scritta che attesti la loro conformità alle norme vigenti. Una documentazione appropriata è disponibile per dimostrare tale conformità. Detta documentazione è resa disponibile alle autorità competenti che la richiedano. 2. In difetto di misure specifiche, il presente regolamento non impedisce agli Stati membri di mantenere in vigore o adottare disposizioni nazionali relative alle dichiarazioni di conformità per materiali e oggetti.

19 dal REGOLAMENTO (CE) N. 1935/2004 Art. 17 Rintracciabilità 1. La rintracciabilità dei materiali e degli oggetti è garantita in tutte le fasi per facilitare il controllo, il ritiro dei prodotti difettosi, le informazioni ai consumatori e l attribuzione della responsabilità.

20 dal REGOLAMENTO (CE) N. 1935/2004 Art Tenendo in debito conto la fattibilità tecnologica, gli operatori economici dispongono di sistemi e di procedure che consentono l individuazione delle imprese da cui e a cui sono stati forniti i materiai e gli oggetti e, se del caso, le sostanze e i prodotti, disciplinati dal presente regolamento e dalle relative misure di applicazione, usati nella loro lavorazione. Tali informazioni sono rese disponibili alle autorità competenti che le richiedano.

21 dal REGOLAMENTO (CE) N. 1935/2004 Art I materiali e gli oggetti immessi sul mercato comunitario sono individuabili da un sistema adeguato che ne consente la rintracciabilità mediante l etichettatura o documentazione o informazioni pertinenti.

22 Reg. 852/04 Allegato II capitolo V REQUISITI APPLICABILI ALLE ATTREZZATURE 1. Tutto il materiale, l'apparecchiatura e le attrezzature che vengono a contatto degli alimenti devono:.. b) essere costruiti in materiale tale da rendere minimi, se mantenuti in buono stato e sottoposti a regolare manutenzione, i rischi di contaminazione;

23 Reg. 852/04 Allegato II capitolo X REQUISITI APPLICABILI AL CONFEZIONAMENTO E ALL'IMBALLAGGIO DI PRODOTTI ALIMENTARI 1. I materiali di cui sono composti il confezionamento e l'imballaggio non devono costituire una fonte di contaminazione. 2. I materiali di confezionamento devono essere immagazzinati in modo tale da non essere esposti a un rischio di contaminazione. 3. Le operazioni di confezionamento e di imballaggio devono essere effettuate in modo da evitare la contaminazione dei prodotti. Ove opportuno, in particolare in caso di utilizzo di scatole metalliche e di vasi in vetro, è necessario garantire l'integrità del recipiente e la sua pulizia.

24 Disciplina specifici materiali In mancanza di misure specifiche comunitarie di cui all'articolo 5, il regolamento non impedisce agli Stati membri di mantenere o adottare disposizioni nazionali, a condizione che siano conformi alle norme del trattato... l Italia ha numerose leggi tuttora in vigore! In mancanza di misure specifiche nazionali e comunitarie si applicano i requisiti generali di cui all art. 3 del Reg. CE1935/2004 (per es. leghe metalliche di acciaio, titanio e altro)

25 Disposizioni di carattere generale La normativa in Italia sui MOCA praticamente prende l avvio con la L. 283/62 ed è costituita da oltre 350 atti legislativi e decreti di norme tecniche e di laboratorio, in continua evoluzione che si sono succeduti nel corso degli anni.

26 Disposizioni di carattere generale Contiene gli stessi principi generali della comunitaria Disciplina aspetti generali e stabilisce sanzioni D.P.R. 23/08/1982 n. 777 e D.L. vo 25/01/1982 n. 108 Disciplina inoltre materiali non ancora armonizzati (disciplina specifica)

27 Disposizioni di carattere specifico Materie plastiche Gomme Carte e cartoni Cellulosa rigenerata Vetro Acciaio inox Ceramica D.M. 21/03/ aggiornamenti Decreto 258/2010 D.M. 04/04/1985 Decreto 01/02/2007 Banda stagnata D.M. 18/02/1984 D.M. 13/07/1995 Banda cromata Alluminio D.M. 01/06/1988 D.M. 18/04/2007

28 Composto da: 1-8: articoli generali 9-14 materie plastiche gomme cellulosa rigenerata carte e cartoni vetro acciaio inox D.M. 21/03/ Allegati tecnici misti Allegato II Elenco delle sostanze autorizzate per la preparazione di oggetti destinati al contatto con alimenti Sezione 1 - Materie plastiche: parte A resine - parte B additivi Sezione 2 - Gomme Sezione 3 - Cellulosa rigenerata Sezione 4 - Carte e cartoni Sezione 5 - Vetro Sezione 6 - Acciai inossidabili

29 CARTA E CARTONE D.M. 21/03/1973

30 Norme per stabilire: Conformità di composizione: liste positive, condizioni, limitazioni e tolleranze d impiego Inerzia del materiale: non prove di migrazione globale ma controllo di composizione e requisiti di purezza

31 VETRO D.M. 21/03/1973

32 Norme per stabilire Conformità di composizione: categorie di vetro autorizzate all impiego, condizioni, limitazioni e tolleranze d impiego Inerzia del materiale: accertata con prove di migrazione globale e specifica (piombo)

33 Categorie di vetro autorizzate all impiego Cat. A: vetri borosilicati e sodico-calcici, incolori o colorati Cat. B: vetri sodico-calcici, anche opacizzati (vetro opale bianco o colorato) Cat. C: vetri al piombo Condizioni, limitazioni e tolleranze di impiego Per contenitori in qualsiasi condizione di contatto con gli alimenti, compresa la sterilizzazione Per contenitori e vasellame da utilizzare in condizioni di contatto non superiori a 80 C Per vasellame e bicchieri destinati a contatto breve e ripetuto: limite di cessione di piombo: 0,3ppm

34 ALLUMINIO E LEGHE DI ALLUMINIO D.M. n. 76 del

35 Nel settore alimentare: Alluminio rivestito) tal Alluminio lattine) rivestito quale (non (tubetti,

36 Decreto del n. 76 Punti fondamentali del decreto: Campo di applicazione e definizioni (Art.1-2) Requisiti di purezza (Art.3 e Allegato I) Caratteristiche di composizione (Art.4 e Allegati II-III) Condizioni d uso (Art.5 e Allegato IV) Etichettatura (Art.6) Controlli (Art.7) Obblighi dei produttori e degli utilizzatori (Artt. 8 e 9)

37 Alluminio Condizioni d'uso 1. I materiali e gli oggetti disciplinati dal presente regolamento possono essere impiegati alle seguenti condizioni: a) contatto breve: tempi inferiori alle 24 ore in qualunque condizione di temperatura; b) contatto prolungato: tempi superiori alle 24 ore a temperatura refrigerata; c) contatto prolungato: tempi superiori alle 24 ore a temperatura ambiente limitatamente agli alimenti riportati nell'allegato IV del regolamento (es. caffè, spezie, zucchero, ecc).

38 Alluminio Etichettatura 1. Fatte salve le disposizioni del regolamento (CE) n. 1935/2004 in materia di etichettatura, i materiali e gli oggetti disciplinati dal presente regolamento devono riportare in etichetta una o piu' istruzioni indicanti: a) non idoneo al contatto con alimenti fortemente acidi o fortemente salati; b) destinato al contatto con alimenti a temperature refrigerate; c) destinato al contatto con alimenti a temperature non refrigerate per tempi non superiori alle 24 ore; d) destinato al contatto con gli alimenti di cui all'allegato IV a temperature ambiente anche per tempi superiori alle 24 ore.

39 Art. 7 Decreto 18/04/2007 n. 76 Alluminio L idoneità al contatto alimentare deve essere accertata mediante controlli di composizione migrazione e non di

40 Art. 8 Decreto 18/04/2007 n. 76 Alluminio Obblighi del produttore Il produttore deve: Controllare la conformità al presente decreto e deve dimostrare di aver svolto i controlli necessari Rilasciare una dichiarazione di conformità ad ogni partita In mancanza della dichiarazione di cui al comma 2, la dichiarazione di conformità deve essere rilasciata da un laboratorio pubblico di analisi

41 BANDA STAGNATA D.M D.M. n. 405 del

42 D.M. 18 febbraio 1984 Disciplina dei contenitori in banda stagnata saldati con lega stagno-piombo ed altri mezzi Art.1 Gli oggetti in banda stagnata destinati a venire in contatto con gli alimenti, disciplinati dal presente decreto devono essere preparati esclusivamente con i materiali previsti nell'allegato I alle condizioni fissate Definisce i materiali utilizzabili per la preparazione di oggetti in banda stagnata

43 D.M. 18 febbraio 1984 Art. 2 È consentita l'utilizzazione di contenitori di banda stagnata saldati con lega stagno-piombo per l'inscatolamento degli alimenti riportati nell'allegato II a condizione che il contenuto totale di piombo negli alimenti non superi le quantità fissate per ciascuno di essi nell'allegato stesso. Possibile utilizzo di contenitori in banda stagnata saldata con stagno-piombo Elenco alimenti che è possibile inscatolare Limiti piombo totale

44 BANDA CROMATA D.M. n. 243 del 01/6/88

45 D.M. n. 243 del 01/6/88 Art.1: Gli oggetti in banda cromata, destinata a venire a contatto con alimenti, devono essere verniciati, e preparati utilizzando materiali di cui all All. I Art.2: Gli alimenti contenuti negli oggetti realizzati in banda cromata devono rispettare i limiti di : - Cromo totale di cui all allegato II: - Fe e migrazione globale di cui all All. III Definisce i materiali utilizzabili per la preparazione di oggetti in banda cromata Definisce i limiti di cromo totale, ferro e migrazione organica totale

46 CERAMICA D.M. 4/4/85 D.M. 01/02/2007

47 Categoria 1 D.M. 4/4/85 Art.1 Requisiti degli oggetti in ceramica per MOCA e limiti max di Pb e Cd Art. 2 definizione e caratteristiche degli oggetti in ceramica Art. 3 limiti di cessione Pb e Cd con le modalità descritte negli allegati I (condizioni) e II (metodi di prova) e categorie degli oggetti Oggetti non riempibili e oggetti riempibili la cui profondità interna, misurata tra il punto più basso ed il piano orizzontale che passa per il bordo superiore, è inferiore o pari a 25 mm Pb Cd 0,8 mg/dm2 0,07 mg/dm2 4,0 mg/l 0,3 mg/l 1,5 mg/l 0,1 mg/l Categoria 2 Tutti gli altri oggetti riempibili Categoria 3 Utensili per cottura; imballaggi e recipienti destinati alla conservazione, di capacità superiore a 3 litri

48 D.M. 01/02/2007 Dichiarazione di conformità per ceramiche Art. 2 bis in particolare 1. Nelle varie fasi della commercializzazione, inclusa la fase di vendita al dettaglio, gli oggetti di ceramica che non sono già in contatto con i prodotti alimentari sono accompagnati da una dichiarazione scritta in conformità dell articolo 16 del regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio. La dichiarazione è rilasciata dal fabbricante o da un venditore con sede nella Comunità e contiene le informazioni di cui all allegato III della presente direttiva.

49 ACCIAIO INOX DM D. M. n.258 del 21 dicembre 2010

50 La norma: definisce i tipi di acciaio inox ammessi all impiego definisce l idoneità degli oggetti in acciaio inox che deve essere accertata mediante prove di migrazione globale e specifica (Cr III, Ni, Mn)

51 Disposizioni di carattere specifico REGOLAMENTO (UE) N. 10/2011 DELLA COMMISSIONE del 14 gennaio 2011 riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari PIM: Plastics Implementation Measure Unico documento riassuntivo di tutte le disposizioni specifiche sulle materie plastiche, in vigore dal 1 maggio 2011 (con proroghe per test di conformità e lista additivi)

52 Regolamento EU 10/2011 STRUTTURA: 48 CONSIDERANDA - 6 CAPI con 23 Articoli: Disposizioni generali Requisiti di composizione Disposizioni specifiche per determinati materiali ed oggetti Dichiarazione di conformità e documentazione di supporto Conformità Disposizioni finali

53 Regolamento EU 10/2011.STRUTTURA - 6 ALLEGATI: Lista positiva di sostanze Restrizioni su materiali ed oggetti Simulanti alimentari Dichiarazioni di conformità Prove di conformità Tavole di concordanza

54 Regolamento EU 10/2011 art.1 1. Il presente regolamento è una misura specifica presa sulla base dell Art. 5 del regolamento (CE) 1935/ Il presente regolamento stabilisce norme specifiche per la fabbricazione e la commercializzazione di materiali e oggetti di materia plastica: a) destinati ad entrare in contatto con i prodotti alimentari, oppure b) già a contatto con i prodotti alimentari; oppure c) di cui si prevede ragionevolmente che possano entrare in contatto con prodotti alimentari

55 Regolamento EU 10/2011 art. 2 Si applica: alle plastiche, stampate o no, rivestite o no multistrato di plastica (strati uniti da adesivi o altri mezzi) strati o rivestimenti in plastica che insieme formano guarnizioni di coperchi e chiusure strati di plastica presenti nei multistrato multimateriali

56 Tutte le plastiche possono essere rivestite e/o stampate, ma sono coperti da questo Regolamento Il Regolamento si applica a:

57 Regolamento EU 10/2011 art. 4 Immissione in commercio di oggetti e materiali di plastica I materiali e gli oggetti finiti per essere immessi sul mercato devono essere conformi: agli articoli 3, 15 e 17 del Regolamento (CE)1935/2004 devono rispettare: i requisiti di composizione le regole specifiche per i multistrato (omogenei ed eterogenei) devono essere fabbricati secondo il regolamento (CE) 2023/2006 devono essere accompagnati: dalla dichiarazione di conformità (doc. di supporto)

58 Regolamento EU 10/2011 I punti salienti: Estensione del campo di applicazione a materiali multistrato multimateriali (materiali composti da due o più strati di differenti tipi di materiali di cui almeno uno di plastica) Concetto di barriera funzionale per sostanze non autorizzate (dietro una barriera funzionale possono essere impiegate sostanze non autorizzate purché non migrino attraverso la barriera oltre 0.01 mg/kg e purché non siano mutagene, cancerogene e tossiche per la riproduzione, e sostanze in nanoforma (Con.27) Unica lista contenente: monomeri, additivi (coloranti esclusi), Coadiuvanti di processo PPA* (solventi esclusi), Macromolecole ottenute per fermentazione microbica Artt e Allegato IV Dichiarazione di conformità e documenti giustificativi

59 Regolamento UE 284/2011

60 premessa: negli ultimi anni è emerso un notevole incremento delle notifiche riguardanti allerte e respingimenti al confine (sistema RASFF) di articoli provenienti dalla Cina e da Hong Kong, non conformi alla legislazione sui MOCA vigente nell'ue

61 RELAZIONE ANNUALE SUL SISTEMA DI ALLERTA COMUNITARIO Ministero della Salute Le notifiche e le allerte riguardano principalmente utensili per cucina in plastica a base di poliammide (PA) e di melammina (MA) risultati non conformi ai requisiti relativi al rilascio di ammine aromatiche primarie e di formaldeide [...]

62 la Commissione europea ha effettuato sessioni di formazione per le Autorità di controllo cinesi gravi carenze nel sistema di controllo ufficiale sulle materie plastiche in contatto con gli alimenti destinate ad essere importate nell UE

63 REGOLAMENTO (UE) N. 284/2011 DELLA COMMISSIONE del 22 marzo 2011 stabilisce condizioni particolari e procedure dettagliate per l importazione di utensili per cucina in plastica a base di poliammide e di melammina originari della Repubblica popolare cinese e della regione amministrativa speciale di Hong Kong, Cina, o da esse provenienti la migrazione di ammine aromatiche primarie (PAA) da utensili da cucina realizzati in nylon (poliammide) la migrazione di formaldeide (FA) da articoli di cucina realizzati in melammina es. piatti e bicchieri, usati per bambini o per set da campeggio NB: si intende sia gli articoli interamente realizzati in poliammide o melammina sia quelli che contengono anche solo parti, destinate a venire a contatto con alimenti, realizzate in poliammide o melammina

64 REGOLAMENTO (UE) N. 284/2011 ogni partita di prodotti deve essere accompagnata da una documentazione appropriata, comprendente i risultati di analisi da cui risulti che la partita è conforme ai requisiti [...] rispettivamente di PAA e di FA, stabiliti dalla Direttiva 2002/72/CE (sostituita dal Regolamento UE N.10/2011) Ogni partita deve essere accompagnata da una dichiarazione di conformità!!!

65 REGOLAMENTO (UE) N. 284/2011 art.6 Controlli al punto di ingresso L AC effettua al primo punto di ingresso dei controlli: a) controlli documentali su tutte le partite (entro 2 gg. lavorativi dalla data di arrivo) b) controlli di identità e fisici, tra cui analisi di laboratorio sul 10% delle partite [...], ed i risultati devono essere resi noti non appena tecnicamente possibile..se il PPI accerta una non conformità (controlli fisici), avverte l AC la quale, tramite il RASFF, comunica immediatamente i risultati alla Commissione UE

66 GRAZIE PER L ATTENZIONE Foto di Carlo Franco [Tratta dal Libro nelle immagini di ieri il futuro del passato (1998) ]

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