LA TUTELA DELLE FILIERE AGRO ALIMENTARI FRAGILI NEL MERCATO GLOBALE

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1 Dipartimento della sanità pubblica veterinaria, della sicurezza alimentare e degli organi collegiali per la tutela della salute Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione LA TUTELA DELLE FILIERE AGRO ALIMENTARI FRAGILI NEL MERCATO GLOBALE Direzione generale per l igiene l e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione Ufficio III GIOVANNI GRANITTO Rovereto 7 MARZO 2014

2 Importanza di questa realtà produttiva SALVAGUARDIA DELLA MICROECONOMIA SALVAGIARDIA AMBIENTE e TERRITORIO SALVAGUARDIA DELLE PRODUZIONI LOCALI

3 CASERE Registrazione Riconoscimento

4 Requisiti sanitari per produrre latte e prodotti caseari nelle casere Valutazione di tutta l entità produttiva - allevamento - struttura casearia Aspetti sanitari dell allevamento riguardanti: 1 solo allevamento più allevamenti Aspetti sanitari relativi alla mungitura

5 Requisiti strutturali e sanitari delle casere: Strutture che in molti casi sono ex stalla o abitazione 1. posizione allevamento 2. dimensione dei locali 3. bagni 4. Igiene del personale 5. Buono stato di salute del personale che opera nella fase di mungitura e di lavorazione 6. Punti di erogazione dell acqua per la pulizia delle mani 7. Punti di erogazione dell acqua per il lavaggio delle attrezzature 8. Animali infestanti 9. Superfici delle pareti e dei materiali che vengono a contatto con gli alimenti 10.Acqua 11.HACCP 12.Formazione degli operatori

6 CONTENUTI DELLA PRESENTAZIONE Regg.. (CE) n. 853/2004, n 854/2004, n /2005 Intesa Stato-Regioni e PA in materia di deroghe per i prodotti tradizionali ai i sensi dei Reg CE 852 e /01/2007 Intesa Stato-Regioni per la vendita diretta di latte crudo Provv 2007 Ordinanza 10 dicembre 2008 del Ministero Salute, Lavoro e Politiche sociali Misure urgenti in materia di produzione, commercializzazione e vendita diretta di latte crudo per l'alimentazione umana (GU n /01/2009) ; Ordinanza2 dicembre 2010 del Ministro della salute, recante la proroga della predetta ordinanza 10 dicembre 2008, concernente: "Misure urgenti in materia di produzione, commercializzazione e vendita diretta di latte crudo per l'alimentazione umana" e integrazioni per la produzione di gelati in imprese registrate ai sensi del Regolamento (CE) n. 852/2004 (GU n 11 15/01/2011); Ordinanza 12 novembre 2011 del Ministero Salute recante proroga ORDINANZA 10 dicembre 2008 e smi (GU n /12 12/2011) /2011); Decreto Legge 158 (cd D. Sanità), 13 settembre 2012 convertito con modificazioni, nella Legge 8 novembre 2012, 189 testo consolidato art 8 (Norme in materia di sicurezza alimentare e di bevande) DM 12 dicembre attuazione art 8 Legge 189/2012 Intesa Stato Regioni/PA per produzione formaggi con latte bovino o con maturazione 60 gg del 23/09/10; Intesa Stato-Regioni/PA per produzione formaggi con latte ovi-caprino con maturazione 60 gg del 25/01/07; Intesa Stato-Regioni/PA per l esecuzione l dei controlli ufficiali per produzione e immissione sul mercato di latte destinato al trattamento termico e trasformazione del 20/03/2008;

7 REGOLAMENTO (CE) n. 853/ definizioni LATTE CRUDO IL LATTE..CHE NON E STATO RISCALDATO A PIU DI 40 C E NON E STATO SOTTOPOSTO AD ALCUN TRATTAMENTO AVENTE UN EFFETTO EQUIVALENTE PRODOTTI LATTIERO CASEARI I PRODOTTI TRASFORMATI RISULTANTI DALLA TRASFORMAZIONE DI LATTE CRUDO O DALL'ULTERIORE TRASFORMAZIONE DI DETTI PRODOTTI TRASFORMATI;

8 IGIENE NELLE AZIENDE DI PRODUZIONE PRIMARIA LATTE CRUDO deve provenire da animali: SANI (assenza di sintomi di malattie infettive trasmissibili all uomo con il latte e sintomi di malattie che possano contaminare il latte quali infezioni tratto genitale, enterite con diarrea, mastiti e ulcere alla mammella) NON SOTTOPOSTI A SOSTANZE VIETATE NON SOTTOPOSTI A TERAPIA FARMACOLAGICA (rispetto dei tempi di attesa )

9 LATTE CRUDO deve provenire da animali : appartenenti ad allevamenti indenni o ufficialmente indenni da TUBERCOLOSI E BRUCELLOSI specie bovina, bufalina e ovicaprina

10 Tubercolosi e Brucellosi Il latte crudo di animali con reazione positiva alle prove di carattere profilattico per tubercolosi e brucellosi non deve essere destinato al consumo umano gli animali positivi al test o sospetti devono essere isolati per evitare contaminazione del latte e colostro proveniente da animali sani.

11 Tubercolosi e Brucellosi il latte crudo di allevamenti non indenni o ufficialmente indenni da tubercolosi e brucellosi può essere utilizzato previa autorizzazione dell AC: solo se proviene da animali con reazione negativa al test per tubercolosi e brucellosi e che non presentano sintomi, ma deve essere sottoposto a trattamento termico (con prova di controllo dell efficacia efficacia del trattamento termico - fosfatasi fosfatasi -negativa)

12 Brucellosi Il latte crudo di allevamenti non indenni o ufficialmente indenni da BRUCELLOSI può essere utilizzato PREVIA AUTORIZZAZIONE DELL AC: nel caso di pecore o capre che non presentano una reazione positiva alle prove per la brucellosi, o che sono state vaccinate contro la brucellosi nel quadro di un programma approvato di eradicazione, e che non presentano sintomi di tale malattia: I) per la fabbricazione di formaggi che richiedono un periodo di maturazione di almeno due mesi; oppure II) previo trattamento termico che consenta di ottenere una reazione negativa alla prova di fosfatasi alcalina

13 TEMPERATURA DI MANTENIMENTO DEL LATTE ALLA STALLA Dopo mungitura il latte deve essere raffreddato immediatamente alle seguenti temperature: in caso di raccolta giornaliera 8 c in caso di raccolta non giornaliera 6 c

14 GLI OSA DEVONO METTERE IN ATTO CONTROLLI PER (1): INIBENTI il latte non può essere immesso sul mercato se presenta residui di antibiotici superiori ai limiti fissati nella normativa in vigore

15 GLI OSA DEVONO METTERE IN ATTO CONTROLLI PER (2) : CRITERI PER IL LATTE CRUDO PER IL LATTE DI VACCA CRUDO: TENORE DI GERMI A 30 C (PER ML) Media geometrica mobile, calcolata su un periodo di 2 mesi, con almeno 2 prelievi al mese. TENORE DI CELLULE SOMATICHE (PER ML) Media geometrica mobile, calcolata su un periodo di 3 mesi con almeno 1 prelievo al mese.

16 PER IL LATTE CRUDO DI ALTRE SPECIE TENORE DI GERMI A 30 C (PER ML) Media geometrica mobile, calcolata su un periodo di 2 mesi, con almeno 2 prelievi al mese. se il latte crudo è destinato alla fabbricazione di prodotti fatti con latte crudo mediante un processo che non comporta alcun trattamento termico, il latte crudo dovra rispettare i seguenti limiti: TENORE DI GERMI A 30 C (PER ML) Media geometrica mobile, calcolata su un periodo di 2 mesi, con almeno 2 prelievi al mese.

17 I CONTROLLI DEVONO ESSERE EFFETTUATI: dagli operatori del settore alimentare che producono, raccolgono o trasformano il latte da gruppi di operatori nel quadro di un programma di controlli nazionali o regionali.

18 IGIENE IN STABILIMENTI DI TRASFORMAZIONE REQUISITI DI TEMPERATURA DEL LATTE ALL ACCETTAZIONE : immediatamente refrigerato e mantenuto ad una temperatura non superiore ai 6 c e mantenuto tale fino al termine della trasformazione. temperature superiori sono ammesse nel caso in cui la trasformazione avvenga immediatamente dopo la mungitura o entro 4 ore dall entrata nello stabilimento di trasformazione se autorizzate dall ac ac per particolare prodotti

19 CRITERI PER IL LATTE VACCINO CRUDO IN STABILIMENTO: immediatamente prima del suo trattamento termico e se il periodo della sua accettazione specificato nelle procedure HACCP è stato oltrepassato: il latte vaccino crudo usato per fabbricare prodotti lattiero- caseari, carica batterica a 30 c inferiore a /ml; e b) il latte vaccino trattato termicamente, usato per fabbricare prodotti lattiero-caseari caseari, carica batterica a 30 c inferiore a /ml. se il latte non risponde ai criteri di cui al punto 1, gli operatori del settore alimentare devono informare l'autorità competente e prendere misure volte a porre rimedio alla situazione.

20 REQUISITI DI TEMPERATURA PER TRASFORMAZIONE: (all.7 punto 2 d) ii del Regolamento n. 2074/2005/CE reintroduce i metodi di trattamento) in particolare, quando vengono utilizzati i processi di seguito elencati, devono essere svolti alle condizioni sotto indicate: 1) pastorizzazione 72 c x 15 sec. o 63 c x 30 min. o altro trattamento che permetta di ottenere un effetto equivalente, di modo che i prodotti diano, se del caso, una reazione negativa alla fosfatasi.

21 REG ALLEGATO VI BIS DETERMINAZIONE DELLA CONTA BATTERICA MIROBICA E CELL. SOMATICHE (metodi di prova) DETERMINAZIONE DELL ATTIVITA DELLA FOSFATASI ALCALINA ( risultato negativo se <a 350 mu/l)

22 REQUISITI DI TEMPERATURA AL TRASPORTO Durante il trasporto deve essere mantenuta la catena del freddo e la temperatura del latte non deve superare i 10 C QUESTO OBBLIGO NON SUSSISTE SE La trasformazione del latte avviene entro le due ore successive alla fine della mungitura E necessaria una temperatura piu elevata per la fabbricazione di taluni prodotti lattiero-caseari, se l autorita competente lo consente

23 REQUISITI AL TRASPORTO i prodotti alimentari sfusi liquidi devono essere trasportati in cisterne riservate al trasporto di prodotti alimentari. sui contenitori deve essere apposta una menzione chiaramente visibile ibile relativa alla loro utilizzazione per il trasporto di prodotti alimentari ovvero la menzione esclusivamente per prodotti alimentari. il trasporto del latte non è più soggetto ad autorizzazione sanitaria, ma a registrazione

24 requisiti per i prodotti lattiero-caseari Marchio di identificazione IT xxx CE IT : nome del paese dello stabilimento xxx : n di riconoscimento CE : stabilimento situato nella Comunità Europea - marchio di forma ovale

25 requisiti per i prodotti lattiero-caseari Etichettatura Oltre a soddisfare i requisiti di cui alla direttiva 2000/13/CE, tranne nei casi di cui all'articolo 13, paragrafi 4 e 5, di tale direttiva, iva, l'etichetta deve recare chiaramente: a) per il latte crudo destinato al consumo umano, la dicitura «latte crudo»; b) per i prodotti fabbricati con latte crudo, il cui procedimento o di fabbricazione non richieda alcun trattamento termico o altre forme di trattamento fisico o chimico, la dicitura «fabbricato con latte crudo»; c) per il colostro, la dicitura «colostro colostro»; d) per i prodotti fabbricati con il colostro, la dicitura «fabbricato con il colostro».

26 Regolamento (CE) n 2073/2005 sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari DEFINIZIONI (art. 2) 1. Microrganismi Microrganismi = batteri, virus, lieviti, muffe, alghe, protozoi parassiti, elminti parassiti microscopici nonché le loro tossine e loro metaboliti 2. Criterio microbiologico = criterio per definire l accettabilità di un prodotto in base alla presenza/assenza o alla quantità di microrganismi/tossine/metaboliti per unità di massa. A. Criterio di sicurezza alimentare = criterio relativo ai prodotti immessi sul mercato. B. Criterio di igiene del processo = criterio che definisce l accettabilità di un processo di produzione. Non si applica ai prodotti immessi sul mercato, bensì a quelli presenti nello stabilimento (in fase di lavorazione o al termine di questa).

27 LATTE E DERIVATI (1) CRITERI DI SICUREZZA ALIMENTARE SALMONELLA, ENTEROTOSSINE STAFILOCOCCICHE CRITERI DI IGIENE DEL PROCESSO ENTEROBACTERIACEAE, ESCHERICHIA COLI, STAFILOCOCCHI COAGULASI POSITIVI Latte in polvere e siero di latte in polvere Salmonella Assente in 25 g Enterotossine stafilococciche n= 5 c=0 tossine non rilevabili in 25 g Formaggi, burro e panna da latte crudo o meno che pastorizzato Salmonella Assente in 25 g Gelati (se il processo di produzione non esclude di per sé il rischio salmonella) Salmonella Assente in 25 g Formaggi Enterotossine stafilococciche tossine non rilevabili in 25 g Latte e derivati liquidi pastorizzati Enterobacteriaceae m<1/ml, M= 5/ml (fine lav.) Latte in polvere e siero di latte in polvere -Enterobacteriaceae m=m=10 ufc/g (fine lavorazione) -Stafilococchi coagulasi positivi m=10 ufc/g M= 100 ufc/g (fine lavorazione) Gelati e dessert a base di latte congelati Enterobacteriaceae m=10 ufc/g M=100 ufc/g (fine lav.) Burro e panna da latte crudo o meno che pastorizzato E. Coli m=10 ufc/g M= 100 ufc/g (fine lav) Alimenti in polvere per lattanti e a fini medici speciali Enterobacteriaceae Assente in 10 g (fine lav)

28 LATTE E DERIVATI (2) CRITERI DI SICUREZZA ALIMENTARE SEGUE: CRITERI DI IGIENE DEL PROCESSO E. Coli - Formaggi a base di latte o siero trattato termicamente m= 100 ufc/g M= 1000 ufc/g (fase più a rischio) Stafilococchi coagulasi positivi - Formaggi a base di latte crudo m= 104 ufc/g, M= 105 ufc/g (fase più a rischio) - Formaggi sottoposti a trattamento inferiore alla pastorizzazione (molli o stagionati) m=100 ufc/g M= 1000 ufc/g - Formaggi stagionati almeno pastorizzati m= 100 ufc/g M= 1000 ufc/g - Formaggi freschi a pasta molle almeno pastorizzati m=10 ufc/g M=100 ufc/g (fine lav)

29 ARTICOLO 10 COMMA 3, LETT A) REG 853/2004 MODIFICA E ADATTAMENTO DEGLI ALLEGATI II E III Gli Stati membri possono adottare misure nazionali per adattare i requisiti dell allegato III perseguendo l obiettivo di: Consentire l utilizzazione l interrotta dei metodi tradizionali in una qualsiasi delle fasi della produzione, trasformazione, o distribuzione degli alimenti.

30 Deroghe Intesa Stato-Regioni per i prodotti tradizionali ai Regg. 852 e 853 del 25/01/07 I prodotti tradizionali sono considerati tali per: Ragioni storiche; Tecniche di produzione; Protetti come prodotti tradizionali dalla legislazione comunitaria, ia, nazionale, regionale o locale.

31 Deroghe Intesa Stato-Regioni per i prodotti tradizionali ai Regg. 852 e 853 del 25/01/07 È possibile continuare ad utilizzare, in deroga a requisiti dell All.II Cap.II del Reg 853, per la maturazione o stagionatura: Locali aventi caratteristiche ambientali tali da conferire ai prodotti particolari caratteristiche organolettiche; Materiali per gli strumenti e le attrezzature utilizzati specificatamente per la preparazione, l imballaggio l ed il confezionamento.

32 Deroghe Intesa Stato-Regioni per i prodotti tradizionali ai sensi dei Regg. 852 e 853 del 25/01/07 Gli O.S.A. che producono tali prodotti devono predisporre un piano di autocontrollo, tenendo conto della specifica flora ambientale,in cui siano indicate le procedure di pulizia e disinfezione dei locali e la frequenza delle stesse.

33 ARTICOLO 10 COMMA 8, LETT A) REG 853/2004 MODIFICA E ADATTAMENTO DEGLI ALLEGATI II E III Uno Stato membro può, di sua iniziativa e fatte salve le disposizioni generali del trattato, mantenere o stabilire misure nazionali: intese a vietare o limitare sul mercato nel suo territorio di latte crudo o crema crudo destinati all alimentazione umana

34 Articolo 10 comma 8 let b) REg 853/2004 Modifica e adattamento degli allegati II e III Uno Stato membro può, di sua iniziativa e fatte salve le disposizioni generali del trattato, mantenere o stabilire misure nazionali: intese a consentire, con l'autorizzazione dell'autorità competente, l'impiego di latte crudo non corrispondente ai criteri di cui all'allegato III, sezione IX, per quanto riguarda il tenore di germi e di cellule somatiche per la fabbricazione di formaggi che richiedono un periodo di maturazione di almeno 60 giorni e di prodotti lattierocaseari ottenuti in rapporto alla fabbrica di siffatti formaggi, purché ciò non pregiudichi il conseguimento degli obiettivi del presente regolamento.

35 Deroghe Intesa Stato-Regioni per produzione formaggi con latte bovino con maturazione 60 gg del 23/09/10. (GU ) È consentito per i formaggi che richiedono un periodo di stagionatura tura o maturazione > 60gg e per i prodotti lattiero-caseari ottenuti dalla lavorazione di detti formaggi, compresi il siero e le creme l utilizzo l di latte crudo bovino non rispondente ai criteri di cui all All.III sez.ix del Reg. 853/04 per quanto riguarda il tenore in germi a 30 C fino al 30 giugno 2011 e in cellule somatiche fino al 30 giugno 2013.

36 Gli OSA sono autorizzati ad avvalersi della possibilità di derogare ai requisiti del Reg 853/2004 a condizione che il latte sia rispondente ai seguenti requisiti Art. 1 comma 2 Intesa Stato Regioni 23/09/2010 Dal 1 gennaio 2011 il latte crudo bovino deve avere un tenore in germi inferiore a /ml ed un tenore in cellule somatiche inferiore a /ml calcolati sulla media geometrica mobile conformemente al Regolamento (CE) 853/2004; Dal 30 giugno 2011 il tenore in germi a 30 deve essere conforme al Regolamento 853 ed il tenore in cellule somatiche deve essere inferiore a /ml calcolato sulla media geometrica mobile conformemente al Regolamento (CE) 853/2004; Dal 30 giugno 2012 fino al 30 giugno 2013 il tenore in cellule somatiche deve essere inferiore a /ml calcolato sulla media geometrica mobile conformemente al Regolamento (CE) 853/2004. Creme, siero e gli altri prodotti ottenuti dalla lavorazione di latte rispondente a criteri dell Intesa devono essere sottoposti, prima o durante il processo di trasformazione,ad un trattamento termico avente effetto almeno equivalente alla pastorizzazione Il latte che non risponde ai requisiti stabiliti dall Art. 1 comma 2 dell Intesa Stato Regioni 23/09/2010 non può essere destinato al consumo umano.

37 Deroghe Intesa Stato-Regioni per produzione formaggi con latte ovi-caprino con maturazione 60 gg del 25/01/07 È consentito l impiego di latte crudo ovi-caprino non rispondente ai criteri per il tenore di germi a 30 C previsti dall All.III sez.ix del Reg. 853/04 per la produzione di: formaggi che richiedono un periodo di stagionatura superiore ai 60gg; prodotti lattiero-caseari ottenuti dalla lavorazione di detti formaggi. Creme, siero e gli altri prodotti ottenuti dalla lavorazione di latte non conforme devono essere sottoposti, prima o durante il processo di trasformazione,ad un trattamento termico avente effetto almeno equivalente alla pastorizzazione

38 Deroghe Intesa Stato-Regioni per produzione formaggi con latte ovi-caprino con maturazione 60 gg del 25/01/07 Al fine di consentire l utilizzazione l estiva dei pascoli d alta montagna per l allevamento l degli animali da latte e le strutture tradizionalmente te dedicate alla raccolta e alla trasformazione per la produzione di formaggi (alpeggi) i controlli sul latte di massa di cui all All.III sez.ix cap.i riguardano: Il periodo di produzione a fondo valle; Gli animali il cui latte, nel periodo di allevamento a valle risulta conforme ai suddetti criteri possono essere destinati a qualsiasi alpeggio, indipendentemente dalle caratteristiche dei prodotti che vi vengono ottenuti

39 Deroghe Intesa Stato-Regioni per produzione formaggi con latte ovi-caprino con maturazione 60 gg del 25/01/07 Gli animali di allevamenti il cui latte di massa non rispetta i criteri fissati dall All.III del Reg.853 per quanto riguarda il tenore in germi a 30 C ed in cellule somatiche, così come per gli animali di allevamenti nei quali non si procede al periodico controllo della qualità del latte, possono essere trasferiti esclusivamente in alpeggi dove si producono formaggi che richiedono un periodo di maturazione 60gg

40 Reg 854/2004 art 4 e ALLEGATO IV controlli ufficiali nel settore latte (1) Gli animali delle aziende di produzione di latte e colostro devono essere sottoposti a controlli ufficiali al fine di verificare il rispetto delle norme sanitarie relative alla produzione di latte crudo e colostro, in particolare di quelle relative allo stato di salute degli animali e all impiego di medicinali veterinari. Questi controlli possono essere effettuati in occasione dei controlli veterinari eseguiti in conformità delle norme comunitarie di sanità pubblica, di sanità animale o sul benessere degli animali e possono essere eseguiti da un veterinario autorizzato. Questi controlli ufficiali possono comportare ispezioni e/o il monitoraggio dei controlli svolti dalle organizzazioni professionali.

41 Procedura di notifica delle non conformità per presenza di residui in sostanze inibenti e di altri residui e contaminanti Il Responsabile del laboratorio deve segnalare immediatamente e comunque entro un massimo di 24 ore dalla lettura dell esito analitico mediante comunicazione via Fax o seguita da comunicazione formale scritta, il riscontro di positività per sostanze inibenti al responsabile dell esecuzione del controllo e contemporaneamente al Servizio Veterinario competente per la sede dell azienda di produzione; Il Servizio Veterinario effettua un immediata azione di farmacosorveglianza presso l azienda di produzione per la ricerca delle possibili cause della positività, per la verifica del corretto utilizzo del farmaco veterinario (vigilanza e controllo ai sensi del D.L.vo 193/06 con particolare riguarda agli artt. 79 e 80) e per verificare che il responsabile dell azienda di produzione abbia attivato una procedura atta ad individuare e rimuovere le cause di presenza di residui di sostanze inibenti (anche con l ausilio di verifiche analitiche in regime di autocontrollo).

42 Procedura di notifica delle non conformità per presenza di residui in sostanze inibenti e di altri residui e contaminanti Il Servizio Veterinario effettua un campionamento ufficiale sul latte crudo, secondo le modalità previste dall art. 23 del D.Lvo 158/2006, indicando, per quanto possibile ed anche in relazione alle verifiche effettuate in azienda, la o le sostanze farmacologiche che si sospetta possano aver dato origine alla positività. Qualora la positività venga confermata il latte viene avviato alla distruzione.

43 Revisione e razionalizzazione della normativa UE per elevare il livello di sicurezza in tuttii settori della filiera agro-alimentare alimentare. Salute delle piante Controlli ufficiali Sanità animale Materiale riproduttivo vegetale (sementi comprese) Gestione delle spese 43

44 Proposta di regolamento UE 265(2013)COM cosa cambia nel controllo ufficiale? 44

45 Approccio integrato Ampliamento del campo di applicazione (art.1) Criteri dei controlli ufficiali adeguati alle necessità dei settori finora oggetto di normazione separata. Garanzie di coordinamento delle autorità competenti o comunque coinvolte nei controlli

46 Armonizzazione e standardizzazione (1) Criteri generali Controlli periodici su tutti gli operatori con frequenza adeguata ata e in misura proporzionata al rischio - per la verifica della corretta applicazione della normativa (conformit formità) -per individuare eventuali violazioni intenzionali utilizzando al tal fine la condivisione di informazioni attraverso l assistenza l amministrativa Controlli ufficiali prima dell I.C. o spostamento di determinati animali e merci per il rilascio di certificati o attestazioni ufficiali u quali condizioni per l I.C. l indipendenti dal rischio: - In conformità alla normativa di cui all articolo articolo 1, par.2 -In base agli atti delegati adottati dalla Commissione (artt ) che detta frequenze minime e prescrizioni specifiche

47 Armonizzazione e standardizzazione (2) Animali e merci in entrata nell UE Controlli ufficiali per animali e merci non soggetti a specifici controlli alle frontiere in un luogo adeguato all interno del territorio doganale dell UE - Controlli periodici con frequenza adeguata - Comprendono sempre un controllo documentale - Comprendono controlli di identità e fisici in funzione del rischio, dei precedenti di conformità,, dei controlli già eseguiti, sulle garanzie fornite dalle A.C. dei paesi terzi

48 Armonizzazione e standardizzazione (3) Animali e merci in entrata nell UE Controlli su specifiche categorie (art.45) al posto di controllo frontaliero - Controlli documentali e di identità su tutte le partite - Controlli fisici con frequenza proporzionata al rischio La Commissione: - con atti delegati stabilisce i criteri e le procedure per determinare e modificare al frequenza minima dei controlli - con atti delegati può modificare le categorie - con atti esecutivi stabilisce elenchi degli animali e merci appartenenti a tali categorie indicando i codici della Nomenclatura combinata - definisce gli elenchi delle merci sottoposte con provvedimento ad hoc ad un incremento temporaneo dei controlli.

49 Misure per controlli più efficienti ed efficaci (1) Approccio integrato, coordinamento, categorizzazione in base al a rischio e rating degli operatori consentono alle AC di indirizzare in maniera più efficiente le proprie risorse. Obbligo per le A.C. di disporre di procedure documentate per garantire che i controlli ufficiali siano efficaci ed adeguati ai sensi del Regolamento. Possibilità per gli SM di chiedere la preventiva notifica agli operatori cui sono consegnati animali o merci provenienti da altro SM. Accreditamento flessibile e temporaneo dei laboratori

50 Misure per controlli più efficienti ed efficaci (2) L effettuazione di controlli senza preavviso per l individuazione di violazioni intenzionali La previsione di sanzioni per i casi di violazioni delle disposizioni del regolamento. Rafforzamento dei meccanismi di assistenza amministrativa e ruolo di coordinamento della Commissione più incisivo

51 Trasparenza

52 Sistema di finanziamento (1) Gli SM assicurano risorse adeguate per effettuare i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali Tariffe obbligatorie. Possibilità per gli SM di imporre anche tariffe diverse da quelle obbligatorie. Consultazione degli operatori sui metodi per calcolare le tariffe. Riduzione delle tariffe per gli operatori costantemente conformi. Esonero delle micro imprese. Trasparenza in ordine ai metodi utilizzati per il calcolo delle tariffe, agli importi riscossi e all utilizzo delle risorse.

53 Sistema di finanziamento (2) tariffe obbligatorie Estensione delle tariffe obbligatorie ad altri settori della catena agro-alimentare. Le tariffe coprono i costi dei seguenti controlli ufficiali:

54 Sistema di finanziamento (3) Calcolo delle tariffe: Stabilite forfetariamente in base ai costi complessivi in un determinato arco di tempo. - Applicate a tutti gli operatori soggetti alle tariffe a prescindere se siano stati oggetto o meno di controlli nel periodo di riferimento. - Il livello delle tariffe da riscuotere per ciascun settore, attivit ività e categoria tiene conto dell impatto che il tipo e le dimensioni dell attivit attivitàei relativi fattori di rischio hanno sulla distribuzione dei costi complessivi. - Le tariffe sono calcolate sulla base dei costi reali di ogni controllo ufficiale, quelle riscosse non possono superare i costi reali dei controlli eseguiti anche in funzione del tempo impiegato. O O calcolate sul costo effettivo della singola attività di controllo

55 semaforo rosso dell Italia a Rinvio esagerato ad atti delegati per la determinazione della frequenza minima uniforme e delle prescrizioni specifiche dei controlli e oltrettutto solo per determinate attività e prodotti Nessuna misura reale di armonizzazione della categorizzazione del rischio Perplessità sul Rating degli operatori Mancata esplicitazione dell obbligo della presenza del veterinario per determinate attività di controllo ufficiale (animali, produzione di prodotti di O.A. destinati al consumo umano).

56 semaforo rosso dell Italia a Mancata determinazione dei costi minimi dei controlli ufficiali agganciati al costo della vita Paese.. Distorsioni del mercato interno. Non sono previste tariffe minime almeno neanche per i controlli all importazione Esonero totale delle microimprese dal pagamento delle tariffe obbligatorie. Border Control Posts- BCP. Nelle procedure di approvazione il ruolo principale èaffidato agli SM, non più alla Commissione. concorrenza sleale???? Sistema informativo TRACES (animali e prodotti di O.A) ) prevista la migrazione delle informazioni previste dal Regolamento 669/2009.

57 da qui in poi un impegno da condividere Adozione entro il 2016? Attualmente all esame delle altre istituzioni europee (Consiglio e Parlamento). relazione al Parlamento ai sensi della recente legge sugli obblighi di informativa del Governo sui progetti normativi europei. L Italia è presente ai comitati europei nei quali si stanno acquisendo le posizioni dei singoli SM. È stato istituito un gruppo di lavoro interno al Ministero della salute con l intento l di avviare anche un confronto con le Regioni e PA. Confronto con le Associazioni di categoria

58 Keeping an eye on your food!

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