Decisione N del 31 marzo 2014
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- Beniamino Ferrara
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1 COLLEGIO DI MILANO composto dai signori: (MI) LUCCHINI GUASTALLA (MI) SANGIOVANNI (MI) SANTONI Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia (MI) SPENNACCHIO Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari (MI) TINA Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti Relatore LUCCHINI GUASTALLA EMANUELE Nella seduta del 13/03/2014 dopo aver esaminato: - il ricorso e la documentazione allegata - le controdeduzioni dell intermediario e la relativa documentazione - la relazione della Segreteria tecnica FATTO Il ricorrente contesta all intermediario, depositario di titoli su conto corrente cointestato, il mancato rispetto delle determinazioni prese dall assemblea di una società estera in materia di distribuzione dei dividendi; in particolare lamenta un errato calcolo delle tasse sui proventi. Più precisamente, il ricorrente ha esposto che: - la società Philips di cui egli, insieme alla cointestataria, è titolare di quote depositate sul conto corrente cointestato presso l intermediario distribuisce il dividendo annuale in azioni o in contanti, lasciando agli azionisti un periodo entro cui comunicare l opzione scelta, trascorso il quale, in mancanza di comunicazioni, la società opera con il pagamento in azioni ; - la società comunica i concambi in base ai quali calcolerà la quantità di nuove azioni da distribuire e a quel punto stabilirà anche l importo, da liquidare in contanti, della frazione di dividendo rimasta per arrivare a corrispondere al totale dividendo spettante ; - l intermediario ha così operato: per l esercizio 2010 ha deciso d autorità per il dividendo in contanti; per l esercizio 2011 ha assegnato 2 nuove azioni senza Pag. 2/7
2 alcuna tassazione e ha accreditato una frazione del dividendo in contanti con tassazione; per l esercizio 2012 ha assegnato 3 azioni con 21 giorni di ritardo rispetto alla data prevista, ma il totale del valore di carico dei titoli è aumentato di euro 66,537 e risulta anche un uscita di euro 13,33 (20 % di euro 66,537) come RITENUTA SU DIVIDENDO ITALIA RIT. DIV. SU ASSROY.PHILIPS mentre nulla risulta, alla data prevista, come accredito della frazione dividendo in contanti ; - l intermediario ha, dunque, adottato tre procedure inspiegabilmente diverse una dall altra, alcune in contraddizione tra loro per la tempistica, altre destinate ad esser smentite [dallo stesso]; - circa l utilizzo del dividendo relativo all anno 2012, aveva inviato, in data 9 maggio 2013, una mail per comunicare la [ ] scelta di ricevere il dividendo [ ] in azioni (adempimento svolto come precauzione, dal momento che l intermediario l anno precedente aveva comunicato che dovevano adoperarsi solo gli azionisti che desideravano ricevere il dividendo in contanti); - in data 29 maggio 2013, l intermediario chiedeva comunque di compilare un modulo ( dove contrariamente a quanto stabilito da Philips, si scrive di reinvestimento del dividendo in azioni e si attesta come opzione default quella in contanti ) per comunicare la scelta; - il 27 giugno 2013 chiedeva alla banca notizie sul ritardo nell accredito del dividendo, che avveniva il giorno successivo, quindi con 21 giorni di ritardo ; - domandava spiegazioni sulla diversità delle operazioni effettuate rispetto al 2012 e chiedeva, in data 2 luglio 2013, di apportare le dovute correzioni ai movimenti contabili ; - l intermediario, con due del giorno successivo, comunicava che le operazioni contabili giuste erano quelle del 2013 e di conseguenza venivano corrette quelle del 2012 con relativo aumento del totale carico titoli a euro 2.478,582 e nuovo addebito delle tasse ; - sollecitava una risposta per telefono, e la banca, con del 4 luglio 2013, faceva cenno, rispetto ai movimenti contabili del 2012, ad una ulteriore maggiorazione pari al 3 % che la società emittente ha applicato al prezzo ; - veniva contattato telefonicamente da un dipendente della filiale, il quale giustificava le attività svolte dalla banca fornendo risposte generiche, imprecise e totalmente insoddisfacenti ; - per [l intermediario], dall Olanda [avrebbe] ricevuto, con 21 giorni di ritardo, euro 66,537 in contanti con i quali [avrebbe] poi acquistato (ma da chi? Da Philips?) n. 3 vecchie azioni Philips e sui quali sono state calcolate le tasse italiane del 20 % ; - inviava all intermediario due solleciti per ricevere delle spiegazioni scritte a tutto l operato, in data 10 e 17 luglio 2013; - il 18 luglio, compariva, anche se fino ad allora veniva completamente negata perché forse d importo insufficiente a coprire le ulteriori spese applicate da Philips, un movimento contabile BONIFICO ITALIA (?) in entrata per euro 9,13 con causale ACCREDITO FRAZIONI STOCK DIV. KON PHILIPS RG, senza alcun addebito delle relative tasse e con data valuta 07/06/13, 41 giorni dopo il previsto ; - il 24 luglio sollecitava ancora l intermediario a rispondere per iscritto a tutte le [ ] richieste ; - il giorno successivo l intermediario inviava finalmente qualcosa di scritto che per la reticenza, la contraddittorietà e l imbarazzante incomprensibilità generale [viene] sottoposto alla [ ] attenzione [dell ABF]; - in definitiva, dall Olanda dovrebbero arrivare: opzione 1 (DEFUALT per decisioni di Philips): ASSEGNAZIONE di un n. di azioni di NUOVA emissione (tasse olandesi Pag. 3/7
3 sul nominale a carico di Philips, zero tasse italiane, totale valore di carico delle azioni in portafoglio invariato) calcolate sulla base del concambio stabilito da Philips più una frazione di dividendo in contanti, sulla quale pagare le tasse olandesi e italiane, per arrivare a corrispondere al totale del dividendo spettante; opzione 2: per gli azionisti che lo volessero, pagamento del dividendo in contanti tassato in Olanda e poi in Italia ; - le prassi profondamente scorrette di cosiddetto reinvestimento del dividendo in azioni, di pagamento dividendo in contanti come opzione default e di mancato rispetto del pagamento del dividendo nei tempo previsti, messe in atto da[lla banca] in questi anni, devono essere denunciate e censurate ; - non ha alcun fondamento lo stravolgimento, al limite della contraddizione, delle decisioni prese da una società estera verso i propri azionisti. Con ricorso protocollato il 28 agosto 2013 il ricorrente ha chiesto che venga rispettato quanto deciso dalla società Philips (Olanda) verso i propri azionisti riguardo al pagamento del dividendo esercizi 2012, 2011 e 2010 è, più precisamente, ha domandato: la cancellazione delle operazioni di tassazione dividendo esercizi 2012 e 2011 operate [dall intermediario] ; la correzione del totale di carico delle azioni Philips in portafoglio ripristinando il valore a quello del giorno dell ultimo stacco dividendo (al 7/5/2013 corrispondente a 2.357,36) ; l accredito corretto delle frazioni di dividendo rimanenti da liquidare in contanti esercizi 2012 e 2011 ; il calcolo corretto della tassazione sulle frazioni di dividendo in contanti esercizi 2012 e 2011 ; la cancellazione dell accredito dividendo in contanti esercizio 2010 e delle relative tasse ; anche per l esercizio 2010 l assegnazione delle azioni di nuova emissione in base al concambio stabilito da Philips (tasse olandesi sul valore nominale a carico della società; tasse italiane = zero) + accredito frazione dividendo in contanti (tassata in Olanda) sulla quale calcolare e pagare le tasse italiane ; la cessazione immediata delle prassi, gravemente scorrette, adottate da[lla banca] fino ad oggi. Nelle proprie controdeduzioni, protocollate il 22 ottobre 2013, la convenuta ha eccepito, in via pregiudiziale, l incompetenza ratione materiae del Collegio ABF per la presente controversia, in quanto verterebbe su questioni di carattere fiscale. In fatto, la banca ha ripercorso sostanzialmente le circostanze narrate dal ricorrente, aggiungendo che, in data 17 ottobre 2013, valutava la disponibilità del cliente a definire in via bonaria la vertenza, soluzione cui non è stato possibile pervenire in quanto il cliente forniva una interpretazione non condivisibile della normativa fiscale di riferimento. Nel prendere posizione in merito al contenuto del ricorso, la banca: 1. a proposito dei dividendi periodo di esercizio anno 2010, ha osservato che nell anno 2011 Monte Titoli S.p.A. ha segnalato alla Banca che la società Philips avrebbe riconosciuto ai possessori delle azioni un dividendo di importo unitario pari a 0,6375 (al netto della ritenuta estera del 15 %) per ciascuna azione posseduta, e che il dividendo avrebbe potuto essere liquidato in denaro o tramite l assegnazione di nuove azioni ; dunque, alla data dello stacco del dividendo sul deposito titoli intestato al cliente erano presenti 80 azioni e, in data 4/05/2011 [ ] sul conto corrente è stato accreditato l importo di 51, e addebitata la relativa ritenuta d acconto del 12,50 %, pari a 6,375 ; Pag. 4/7
4 2. per quanto riguarda i dividendi periodo di esercizio anno 2011, ha fatto presente come (dietro indicazione di Monte Titoli) il riconoscimento del dividendo è stato effettuato mediante l assegnazione di azioni, con un rapporto di 1 nuova azione ogni 18,714 azioni possedute, e che, essendo presenti alla data dello stacco del dividendo sul deposito titoli [ ] 80 azioni, [ ] ha provveduto ad effettuate le seguenti operazioni: - assegnazione di 4 nuove azioni (80 azioni possedute/18 = 4,444, corrispondente a 4 unità utili per l assegnazione delle azioni e ad una frazione residua dello 0,444), al prezzo di 0,75 ; - accredito sul conto corrente dell importo di 2,77 (corrispondenti al controvalore della frazione residua); calcolo e addebito in conto corrente, con valuta 30/05/2012, della ritenuta fiscale sui dividendi così complessivamente distribuiti, calcolata nel seguente modo: [(n. nuove azioni * prezzo di carico9 + (n. frazioni * prezzo di carico)] * 20 % = [(4 * 0,75] + (0,444 * 0,75)] * 20 % = 0,67 ; 3. circa i dividendi periodo di esercizio anno 2012, ha osservato che (sempre dietro segnalazione di Monte Titoli) lo stacco dividendo per la società Philips è stato effettuato mediante l assegnazione di azioni, con un rapporto di 1 nuova azione ogni 29,2256 azioni possedute e di aver provveduto a svolgere le presenti operazioni: - assegnazioni di 3 azioni (su 100 azioni da[l ricorrente] detenute in quel momento) al prezzo di 22,2127 ; tale operazione, pur essendo stata effettuata in data 27/06/2013, reca la corretta valuta di registrazione sul dossier e cioè 6/06/2013; - accredito sul conto corrente [ ] del controvalore della frazione residua, pari a 0,42166, liquidata al prezzo di 21,64403, per un importo totale di 9,13, che è stato contabilizzato sul su indicato conto corrente in data 18/07/2013, con causale bonifico in ingresso e data valuta 7/06/2013 ; - calcolo e addebito delle ritenute fiscali, così calcolate: [(n. nuove azioni * prezzo di carico) * 20 % = [(3 * 22,2127)] * 20 % = 13,33 con addebito in conto corrente in data 26/06/2013 con valuta 6/06/2013 ; 4. nel luglio 2013 è stato riscontrato un errore nei conteggi effettuati con riferimento all assegnazione delle azioni per l anno 2012 (esercizio 2011), essendosi rilevato che il prezzo di assegnazione delle nuove azioni [ ] non era pari a 0,75, ma a 14,4213 ; 5. di conseguenza, ha rettificato il prezzo medio di carico delle azioni; 6. ha poi stornato la ritenuta fiscale originariamente applicata e addebitato quella corretta, di 12,82; 7. a proposito delle circostanze riportate dal ricorrente, ha puntualizzato che: - per i dividendi dell esercizio 2010, l opzione di default era l assegnazione delle azioni con rapporto di assegnazione pari a 1 azione ogni 26,0742 azioni possedute ; se fosse stata applicata questa opzione, il Sig. [ ] avrebbe ricevuto 3 nuove azioni in luogo del dividendo in denaro ; - per i dividendi dell esercizio 2011, l accredito sul conto corrente dell importo di 2,77 è stato effettuato nell esclusivo interesse del cliente, visto che la società Philips non aveva previsto alcun riconoscimento per le frazioni risultanti dal calcolo delle nuove azioni spettanti ; - per i dividendi dell esercizio 2012, la ritenuta d acconto è stata applicata soltanto per l assegnazione delle azioni, e non per le frazioni e l importo di tale ultima ritenuta sarebbe stato pari a 1,8260 ; - gli utili, anche se distribuiti in natura, sono, secondo la normativa fiscale vigente, soggetti a ritenuta d imposta. La convenuta ha chiesto che Codesto Arbitro voglia rigettare il ricorso presentato. Pag. 5/7
5 DIRITTO Prima di esaminare nel merito la controversia sembra opportuno riportare alcuni aspetti essenziali ai fini della decisione. La controversia attiene all asserito mancato rispetto, da parte dell intermediario, delle determinazioni assunte dalla società Philips verso i propri azionisti riguardo al pagamento del dividendo, oltre ad una lamentata erronea applicazione della tassazione sulla parte di dividendo reinvestita in azione, alla quale, secondo il ricorrente, dovrebbero applicarsi unicamente le tasse del paese d'origine. Non sono in atti né il contratto di conto corrente cointestato né il contratto di deposito titoli in amministrazione. Il ricorrente produce la documentazione della società Philips relativa alla politica dei dividendi per gli anni 2012, 2011 e Ciò chiarito, giova premettere che il ricorso è in parte improcedibile e in parte non degno di accoglimento. Come è noto, infatti, le Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari emanate dalla Banca d Italia il 18 giugno 2009 prevedono espressamente che «all Arbitro Bancario Finanziario possono essere sottoposte controversie relative a operazioni e servizi bancari e finanziari. Sono escluse le controversie attinenti ai servizi e alle attività di investimento e alle altre fattispecie non assoggettate al titolo VI del T.U. ai sensi dell articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58» (Sez. I, par. 4). Quest ultima norma, e cioè, l art. 23, comma 4, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, sancisce espressamente che Le disposizioni del titolo VI, capo I, del T.U. bancario non si applicano ai servizi e attività di investimento, al collocamento di prodotti finanziari nonché alle operazioni e ai servizi che siano componenti di prodotti finanziari assoggettati alla disciplina dell'articolo 25-bis ovvero della parte IV, titolo II, capo I. In ogni caso, alle operazioni di credito al consumo si applicano le pertinenti disposizioni del titolo VI del T.U. bancario. Ora, poiché una parte delle domande formulate dal ricorrente si riferiscono a profili relativi a servizi di investimento tenendo nel debito conto quanto sancito dal Collegio di coordinamento nella pronuncia n. 898/2014 e considerando che ciò di cui ci si duole riguarda una lamentata violazione di doveri di informazione, assistenza e rappresentanza nella gestione di titoli esteri rientranti nella nozione di strumenti finanziari - questo Collegio non può conoscere della questione. Le residue istanze formulate nel ricorso all origine del presente procedimento si riferiscono alla correttezza dei metodi di calcolo applicati dall intermediario resistente ai fini dei prelievi fiscali previsti dalla normativa in materia. Orbene, come già in altri casi si è avuto modo di rilevare (cfr., ad esempio, le Decisioni 2425/11 e 2426/11) l esame della corretta applicazione della normativa tributaria salvo casi di errori eclatanti e tali, dunque, da far emergere con estrema chiarezza un inadempimento dell intermediario nei confronti della propria clientela esula dalla cognizione dell ABF, organo che non è investito di tale funzione e che non possiede le competenze necessarie per esprimere un giudizio sulla corretta esecuzione di un prelievo fiscale e sui criteri di calcolo che siano stati al proposito applicati, trattandosi di materia altamente specialistica, estranea all area del diritto civile che governa i rapporti banca/cliente e sovente soggetta ad interpretazioni non univoche e sovente mutevoli. Ne deriva che questo Collegio non può entrare nell esame del merito della questione. Pag. 6/7
6 P.Q.M. Il Collegio dichiara il ricorso in parte improcedibile e non accoglie la parte residua. IL PRESIDENTE firma 1 Pag. 7/7
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