A tutti i Clienti - loro sedi - Firenze, 25 Gennaio 2016 Circolare n. 5/2016

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "A tutti i Clienti - loro sedi - Firenze, 25 Gennaio 2016 Circolare n. 5/2016"

Transcript

1 Dottori Commercialisti e revisori contabili DR. MARCO LOMBARDI DR. DANIELE BONUCCI DR. MASSIMILIANO BRICHIERI COLOMBI DR.SSA VANESSA SPOCCI DR. CLAUDIO GRISTINA Avvocati AVV. SILVIO PITTORI AVV. ALBERTO BINDI A tutti i Clienti - loro sedi - Firenze, 25 Gennaio 2016 Circolare n. 5/2016 SISTEMA SANZIONATORIO PENALE TRIBUTARIO REATI DI DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA E DICHIARAZIONE INFEDELE 1. PREMESSA Il Dlgs 24 settembre 2015, n. 158, in vigore dal 22 ottobre 2015, ha rivisitato il regime penale tributario introducendo rilevanti novità che hanno effetto sia per il passato, sia per l immediato futuro. Facendo seguito a quanto indicato nella nostra circolare n. 25/2015, nel proseguo, si evidenziano le principali novità intervenute sulle fattispecie che integrano il reato di dichiarazione fraudolenta e dichiarazione infedele. 2. DEFINIZIONI Prima di analizzare le novità apportate alle sopra evidenziate fattispecie, appare importante soffermarsi brevemente sulle modifiche riguardanti l art. 1 del DLgs. 74/2000, che reca le definizioni rilevanti per l intero sistema penale tributario. 1

2 Elementi attivi e passivi Nella definizione degli elementi attivi e passivi è aggiunto il riferimento alle componenti che incidono sulla determinazione dell imposta dovuta (lett. b). Viene, quindi, eliminata ogni incertezza sul fatto che la condotta fraudolenta o infedele possa riguardare tanto le componenti che concorrono alla determinazione del reddito o delle basi imponibili, quanto quelle componenti che intervengono dopo la determinazione del reddito o delle basi imponibili (ad esempio, crediti d imposta o ritenute). Dichiarazioni Anche la lett. c), in materia di dichiarazioni, subisce una modifica, laddove ora prevede che rientrino in tale categoria anche quelle presentate in qualità di sostituto d imposta nei casi previsti dalla legge. L aggiunta si spiega alla luce dell estensione della fattispecie di omessa dichiarazione ai sostituti d imposta. Imposta evasa Ai sensi dell art. 1 co. 1 lett. f) del DLgs. 74/2000, per «imposta evasa» si intende la differenza tra l imposta effettivamente dovuta e quella indicata nella dichiarazione, ovvero l intera imposta dovuta nel caso di omessa dichiarazione, al netto delle somme versate dal contribuente o da terzi a titolo di acconto, di ritenuta o comunque in pagamento di detta imposta prima della presentazione della dichiarazione o della scadenza del relativo termine. L art. 1 co. 1 lett. c) del DLgs. 158/2015 inserendo un nuovo periodo alla definizione citata precisa che non si considera imposta evasa quella teorica e non effettivamente dovuta collegata a una rettifica in diminuzione di perdite dell esercizio o di perdite pregresse spettanti e utilizzabili. Mezzi fraudolenti Ai sensi della nuova lett. g-ter) dell art. 1 co. 1 del DLgs. 74/2000, infine, per mezzi fraudolenti si intendono condotte artificiose attive nonché quelle omissive realizzate in violazione di uno specifico obbligo giuridico, che determinano una falsa rappresentazione della realtà. 2

3 3. DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA MEDIANTE USO DI FATTURE O ALTRI DOCUMENTI PER OPERAZIONI INESISTENTI All art. 2 del DLgs. 74/2000, relativo al delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, viene soppressa la parola annuali riferita alle dichiarazioni correlate all utilizzo della documentazione fraudolenta. Di conseguenza, risulta ampliato il novero delle dichiarazioni rilevanti ai fini della configurabilità del reato. In tale contesto, in particolare, l elemento discriminante dovrebbe essere ricercato nella natura propriamente dichiarativa ovvero meramente comunicativa : ricadrebbero in area penale solo quelle dichiarazioni, anche non annuali, che comportano direttamente la determinazione di un imposta da versare (come, ad esempio, i modelli INTRA 12 ). La dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di falsi documenti (articolo 2, Dlgs 74/2000), nella precedente formulazione, puniva con la reclusione da diciotto mesi a sei anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indicasse in una delle dichiarazioni annuali elementi passivi fittizi. Commetteva, dunque, questo reato il contribuente che, ricevute fatture per operazioni inesistenti, ne tenesse poi conto ai fini della deducibilità delle imposte sui redditi e/o della detraibilità dell Iva in sede di dichiarazione annuale. Il momento consumativo era così rappresentato esclusivamente dalla presentazione della dichiarazione annuale che, in concreto, avviene nella seconda metà dell anno successivo a quello in cui le fatture sono state ricevute e contabilizzate. In questo lungo arco temporale il contribuente, che pure avendo inserito in contabilità questi documenti non li considerava poi ai fini della dichiarazione, non commetteva alcuna violazione penale. Il decreto di riforma si limita ad abrogare la parola «annuale» dal testo. Ne consegue che il delitto in esame scatta ora con l inclusione di elementi passivi fittizi derivanti da fatture false non solo nelle dichiarazioni annuali ma in qualunque dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e dell Iva. A tale proposito la Cassazione con la relazione n. III/05/2015 dell Ufficio del massimario del 28 ottobre 2015 ha precisato che Per effetto della cancellazione del riferimento alla annualità delle dichiarazioni, il delitto in questione può dunque ora perfezionarsi con qualunque dichiarazione, fra 3

4 le quali rientrano, a titolo meramente esemplificativo, le dichiarazione dei redditi ed IRAP infraannuali conseguenti alla messa in liquidazione di una società, le dichiarazioni nell ipotesi di trasformazione, fusione e scissione societaria, le dichiarazione di operazioni intracomunitarie relative agli acquisti, le dichiarazioni mensili di acquisti di beni e servizi compiuti da enti o altre associazioni non soggetti passivi di imposta. Il campo di applicazione della norma risulta dunque ampliato, ma non, naturalmente, con efficacia retroattiva, trattandosi di nuova incriminazione, anche se parziale. 4. DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA MEDIANTE ALTRI ARTIFICI Quanto al reato di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, di cui all art. 3 del DLgs. 74/2000, la pena edittale rimane invariata (reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni). Tuttavia, viene modificata in modo significativo la struttura dell illecito e oggi la norma è la seguente: Fuori dai casi previsti dall articolo 2, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l accertamento e ad indurre in errore l amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente: a) l imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila; b) l ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell imposta, è superiore al cinque per cento dell ammontare dell imposta medesima o comunque a euro trentamila. Nel testo previgente, la condotta del reato in esame era caratterizzata dalla contestuale presenza dei seguenti elementi: - una falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie ; 4

5 - l utilizzo di mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l accertamento della falsità; - l indicazione, nella dichiarazione dei redditi o ai fini IVA, di elementi attivi inferiori a quelli effettivi o elementi passivi fittizi. Oggi, invece, l integrazione della fattispecie di reato in esame avviene quando, oltre all indicazione, nella dichiarazione dei redditi o ai fini IVA, di elementi attivi inferiori a quelli effettivi o elementi passivi fittizi, alternativamente, sono compiute operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero ci si avvalga di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l accertamento e ad indurre in errore l Amministrazione finanziaria. Pertanto, da un lato, viene eliminato il riferimento alla falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie, dall altro, si pone accanto all utilizzo di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l accertamento il compimento di operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero l utilizzazione di documenti falsi. Come precisato dalla relazione illustrativa del DLgs. 158/2015, si tratta di condotte alternative tra loro e, quindi, autosufficienti per l integrazione della fattispecie. Rispetto alla nuova fattispecie di cui all art. 3 del DLgs. 74/2000 rilevano le definizioni di: - avvalimento di documenti falsi; - operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente; - mezzi fraudolenti. Avvalimento di documenti falsi Ai fini dell avvalimento di documenti falsi, occorre riferirsi all ipotesi in cui tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell amministrazione finanziaria (nuovo art. 3 co. 2 del DLgs. 74/2000). Operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente Per operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente sono da intendersi le operazioni apparenti, diverse da quelle disciplinate dall articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, poste in essere con la volontà di non realizzarle in tutto o in parte ovvero le operazioni riferite a soggetti fittiziamente interposti (nuovo art. 1 co. 1 lett. g-bis) del DLgs. 74/2000). Mezzi fraudolenti 5

6 Per mezzi fraudolenti, ai sensi del nuovo art. 1 co. 1 lett. g-ter) del DLgs. 74/2000, sono da intendere le condotte artificiose attive nonché quelle omissive realizzate in violazione di uno specifico obbligo giuridico, che determinano una falsa rappresentazione della realtà (cfr. il precedente paragrafo 2). Ciò con la precisazione che non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali (nuovo art. 3 co. 3 del DLgs. 74/2000). 4.1 Soggetti Attivi La previgente fattispecie era tendenzialmente qualificata come reato proprio. Nonostante l utilizzo del pronome chiunque, infatti, il soggetto attivo doveva non solo essere un contribuente obbligato alla presentazione delle dichiarazioni annuali ai fini delle imposte dirette o dell IVA, ma anche essere obbligato alla tenuta delle scritture contabili. L eliminazione della necessità della falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie aumenta il novero dei potenziali soggetti attivi del reato, dal momento che potrà essere commesso anche da un soggetto tenuto alla presentazione della dichiarazione dei redditi seppure non vincolato alla tenuta delle scritture contabili obbligatorie (cfr. la relazione illustrativa del DLgs. 158/2015). 4.2 Crediti e Ritenute fittizi Diversamente da quanto accadeva nella precedente fattispecie, oggi rileva anche l indicazione in una delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o all IVA di crediti e ritenute fittizi. 4.3 Dichiarazioni anche non Annuali Al pari di quanto disposto in relazione alla fattispecie di cui all art. 2, viene soppressa la parola annuali riferita alle dichiarazioni. Anche in tale contesto, quindi, risulta ampliato il novero delle dichiarazioni rilevanti ai fini della configurabilità del reato. 4.4 Soglie di punibilità La condotta illecita in esame riguarda chiunque, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente, ovvero avvalendosi di documenti falsi e di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l accertamento e ad indurre in errore l Amministrazione, congiuntamente: 6

7 - evade, con riferimento a taluna delle singole imposte, più di euro trentamila; - l ammontare complessivo degli elementi sottratti all imposizione è superiore al 5% dell ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro 1,5 milioni, ovvero qualora l ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell imposta, è superiore al 5% dell ammontare dell imposta medesima o comunque a euro trentamila. La struttura dell illecito viene dunque semplificata, tramite l eliminazione dell elemento della «falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie». In tal modo, la sfera operativa della figura criminosa risulta ampliata tanto sul versante soggettivo che su quello oggettivo. Da un lato, infatti, il delitto si trasforma da reato proprio dei soli contribuenti obbligati alla tenuta delle scritture contabili, in reato ascrivibile a qualunque soggetto tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi o Iva. Dal punto di vista oggettivo, invece, viene appunto eliminato uno degli imprescindibili e separati elementi costitutivi della condotta (ossia la falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie). L elemento soppresso, ad ogni modo, non pare affatto aver perso ogni rilievo, ai fini della nuova configurazione del reato: infatti, la condotta può essere integrata anche avvalendosi di documenti falsi, i quali ai sensi del comma secondo del nuovo testo - valgono ad integrare la condotta del reato solo in quanto «sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell amministrazione finanziaria». Inoltre, viene chiarito al comma 3 che non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali. Si consacra dunque, il principio per il quale non vengono sanzionati dalla norma comportamenti meramente omissivi, quali appunto l omessa fatturazione o registrazione, essendo, invece, necessaria una condotta di natura commissiva nella quale il supporto fraudolento deve tradursi in espressioni (le operazioni simulate, l utilizzo di documenti falsi o di altri artifici) oggettivamente distinte dalle mere violazioni contabili. 7

8 5. IL NUOVO REATO DI DICHIARAZIONE INFEDELE Decisamente a favore del contribuente sono le modifiche contenute nel decreto che interessano il delitto di dichiarazione infedele previsto dall articolo 4 del Dlgs 74/2000. Vi è innanzitutto un innalzamento delle soglie di punibilità: i euro di imposta evasa diventano ed il valore assoluto di imponibile evaso passa da due a tre milioni. Il decreto poi prevede espressamente che la parola fittizi, ovunque prevista nella norma, debba essere intesa come inesistenti, con la conseguenza che nessun costo realmente sostenuto, ancorché indeducibile, potrà alimentare l imposta evasa ai fini penali. Il nuovo comma 1-bis prevede, poi, che, ai fini dell applicazione del comma 1 e quindi della configurabilità del reato di dichiarazione infedele, non si debba tenere conto: - della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, - della violazione dei criteri di determinazione dell esercizio di competenza, - della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali. Pertanto, il nuovo comma 1-bis esclude in primo luogo la ricorrenza della fattispecie di dichiarazione infedele, in presenza di difformità nelle valutazioni di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati in bilancio. La disposizione pare dunque precludere ogni sindacato sulla scelta del criterio adoperato, in cui si sostanzia a ben vedere gran parte dell operazione di valutazione, a condizione che del criterio sia data indicazione e che, una volta prescelto, esso sia correttamente (cioè nella sua correttezza intrinseca) applicato al valore da stimare e indicare. In secondo luogo la norma sopra citata esclude dalla rilevanza penale i costi indeducibili, se reali, e gli errori sull inerenza e sulla competenza. Queste previsioni risolvono varie questioni dibattute negli anni: infatti, mentre per gli elementi attivi non sono sorte particolari questioni, per quelli passivi si sono sviluppati nel tempo alcuni dubbi. In particolare, sia la Guardia di finanza che l Agenzia delle Entrate avevano fatto rientrare tra gli elementi passivi fittizi, non solo i costi inesistenti, ma anche quelli che, pur essendo esistenti, sono 8

9 considerati in violazione della normativa tributaria (in relazione appunto alla loro inerenza od alla loro deducibilità). In realtà si era più volte evidenziato che tali costi avrebbero dovuto essere esclusi dai fatti penalmente rilevanti, posto che si inseriscono all interno di valutazioni personali dell Amministrazione ovvero degli organi accertatori. Il decreto ora ha espressamente escluso dalla rilevanza penale i costi indeducibili, se realmente sostenuti, e gli errori sull inerenza e sulla competenza. La nuova formulazione della norma, in sostanza, non consente più di ritenere rilevanti, ai fini della configurazione del reato di dichiarazione infedele, le valutazioni giuridico-tributarie difformi da quelle corrette e, in particolare le componenti negative di reddito non deducibili in base alla normativa fiscale (non inerenti, non di competenza, o non documentate). Da ciò deriva, altresì, ad esempio, che le contestazioni sull indeducibilità di costi in tema di transfer pricing non dovranno essere più segnalate all Autorità giudiziaria e, per i procedimenti pendenti, occorrerà tener conto della intervenuta irrilevanza penale della violazione commessa. Ad analoghe conclusioni si deve giungere per i casi di transfer pricing c.d. interno e per le rettifiche di costi sostenuti con imprese collocate in paradisi fiscali allorché l esistenza della spesa sia provata a prescindere dalla sussistenza di economicità e/o convenienza. Il reato di dichiarazione infedele e le valutazioni Fino alle novità introdotte con il D.Lgs. 158/2015, per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (articolo 3 del Dlgs 74/2000) e di dichiarazione infedele (articolo 4) non davano luogo a fatti punibili le valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differivano in misura inferiore al dieci per cento da quelle corrette. Inoltre, degli importi compresi in tale percentuale non si teneva conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità. In ogni caso, era disposta l irrilevanza penale delle rilevazioni e valutazioni estimative rispetto alle quali i criteri concretamente applicati fossero stati comunque indicati nel bilancio. Il Decreto in esame conferma, ma solo per la fattispecie di dichiarazione infedele, e non più per quella fraudolenta: che non si debba tener conto, ai fini dell imposta evasa, della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati in bilancio ovvero 9

10 (circostanza del tutto nuova e favorevole al contribuente) in altra documentazione rilevante ai fini fiscali; la tolleranza del dieci per cento nelle valutazioni. Il nuovo comma l-ter stabilisce, infatti, che non danno comunque luogo a fatti punibili a titolo di dichiarazione infedele le valutazioni che singolarmente considerate, differiscono in misura inferiore al dieci per cento da quelle corrette e che degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità. Tale ultima previsione dispone, in sostanza, che degli importi compresi entro lo scarto tollerato non dovrà tenersi conto (anche quando lo scarto complessivo eccedesse il limite del dieci per cento) nella verifica del superamento delle soglie di punibilità del delitto concernente la dichiarazione infedele. In considerazione di quanto sopra evidenziato, risulta oltremodo necessario, dare evidenza nei documenti che compongono il Bilancio di esercizio di ciascuna società (Nota Integrativa, Relazione sulla Gestione), in maniera puntuale ed esaustiva dei criteri utilizzati per la classificazione e la valutazione degli elementi attivi e passivi oggettivamente esistenti. Da rilevare poi che in passato erano irrilevanti ai fini penali (per la dichiarazione sia fraudolenta, sia infedele) eventuali errori sulla determinazione dell esercizio di competenza, ma solo se commessi sulla base di metodi costanti di impostazione contabile. In altre parole era necessario che l errore di imputazione del costo o del ricavo fosse ripetuto negli anni e non commesso solo in determinate circostanze. Il decreto invece, sempre limitando la non punibilità alla sola dichiarazione infedele, non richiede più che l errore sia effettuato sulla base di metodi costanti: l elemento che costituisce motivo di non punibilità quindi scatta anche se l errore riguarda un solo periodo di imposta. 6. REATO DI DICHIARAZIONE INFEDELE - CAUSE DI NON PUNIBILITA La nuova disciplina introdotta in materia di reati tributari, prevede una specifica causa di non punibilità dei reati di dichiarazione infedele (art. 4) e omessa dichiarazione (art. 5). Infatti l art. 13 del D.Lgs 74/2000 dispone che i sopra citati reati non sono punibili se i debiti tributari, comprese sanzioni e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli 10

11 importi dovuti, a seguito del ravvedimento operoso o della presentazione della dichiarazione omessa entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d imposta successivo, sempreché il ravvedimento o la presentazione siano intervenuti prima che l autore del reato abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali. Fuori da tali casi, l estinzione integrale del debito tributario costituisce circostanza attenuante ad effetto speciale (con riduzione fino alla metà della pena rispetto alla precedente possibile attenuazione fino ad un terzo). Merita comunque sottolineare che, la Guardia di Finanza, con Circolare del 10/11/2015, ha precisato che anche per le ipotesi delittuose per le quali sia configurabile la causa di non punibilità, resta fermo l obbligo di procedere alla trasmissione all Autorità giudiziaria della notizia di reato, ponendo in evidenza ogni dato utile concernente l eventuale condotta del contribuente volta a soddisfare gli interessi erariali. A disposizione per eventuali chiarimenti. *** Cordiali saluti. 11

Revisione del sistema sanzionatorio penale tributario

Revisione del sistema sanzionatorio penale tributario Revisione del sistema sanzionatorio penale tributario Artt. 1-14, d.lgs. 24 settembre 2015, n. 158 Revisione del sistema sanzionatorio, in attuazione dell art. 8, comma 1, l. 11 marzo 2014, n. 23 di Leda

Dettagli

Riforma del diritto penale tributario (DLgs n. 158) Novità relative ai singoli reati

Riforma del diritto penale tributario (DLgs n. 158) Novità relative ai singoli reati Circolare 31 Del 26 novembre 2015 Riforma del diritto penale tributario (DLgs. 24.9.2015 n. 158) Novità relative ai singoli reati INDICE 1 Premessa... 3 2 Definizioni... 3 3 Dichiarazione fraudolenta mediante

Dettagli

Indice: Premessa... 1

Indice: Premessa... 1 REVISIONE DELL ORDINAMENTO PENALE-TRIBUTARIO Indice: Premessa... 1 Le novità recate all ordinamento penale tributario... 2 1. in merito agli aspetti definitori... 2 2. Dichiarazione fraudolenta mediante

Dettagli

SOMMARIO. INTRODUZIONE pag. 11 PARTE II. PRINCIPI GENERALI pag. 21

SOMMARIO. INTRODUZIONE pag. 11 PARTE II. PRINCIPI GENERALI pag. 21 SOMMARIO INTRODUZIONE pag. 11 PARTE I PRINCIPI GENERALI pag. 21 CAPITOLO 1 LA RIFORMA DEL D.LGS. N. 74/2000 pag. 23 1. La tecnica legislativa: le norme definitorie. Premessa pag. 23 2. La fattura e gli

Dettagli

Reati fiscali: il punto sulla riforma e la prima giurisprudenza in materia di rilevanza dell abuso

Reati fiscali: il punto sulla riforma e la prima giurisprudenza in materia di rilevanza dell abuso Ai gentili clienti Loro sedi Reati fiscali: il punto sulla riforma e la prima giurisprudenza in materia di rilevanza dell abuso Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che recentemente

Dettagli

Studio Commerciale - Tributario Fabrizio Masciotti

Studio Commerciale - Tributario Fabrizio Masciotti Roma, 10/11/2016 Spett.le Cliente Studio Commerciale - Tributario Fabrizio Masciotti Dottore Commercialista e Revisore Contabile Piazza Gaspare Ambrosini 25, Cap 00156 Roma Tel 06/41614250 fax 06/41614219

Dettagli

3. REATI TRIBUTARI. Il D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 ha riformato la disciplina dei reati tributari (precedentemente prevista dal d.l.

3. REATI TRIBUTARI. Il D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 ha riformato la disciplina dei reati tributari (precedentemente prevista dal d.l. 3. REATI TRIBUTARI. Il D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 ha riformato la disciplina dei reati tributari (precedentemente prevista dal d.l. 429/82 convertito nella l. 516/82), prevedendo un numero ristretto di

Dettagli

Redditi di fonte estera delle persone fisiche ed enti non commerciali; le eventuali sanzioni penali, il Trust come occasione di sanzione penale

Redditi di fonte estera delle persone fisiche ed enti non commerciali; le eventuali sanzioni penali, il Trust come occasione di sanzione penale 1 Redditi di fonte estera delle persone fisiche ed enti non commerciali; le eventuali sanzioni penali, il Trust come occasione di sanzione penale Premessa E base d imposta il reddito imponibile. I redditi

Dettagli

Il delitto di Indebita compensazione

Il delitto di Indebita compensazione Il delitto di Indebita compensazione Articolo 10 quater del D.Lgs. 74/2000 Enrico Mastrogiacomo 1 Articolo 10 quater La disposizione di cui all articolo 10-bis si applica, nei limiti ivi previsti, anche

Dettagli

Indice. di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti...» 63. artifici...» 97. CAPITOLO PRIMO - La riforma del D.Lgs. n. 74/

Indice. di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti...» 63. artifici...» 97. CAPITOLO PRIMO - La riforma del D.Lgs. n. 74/ Indice Introduzione................................................... p. 11 CAPITOLO PRIMO - La riforma del D.Lgs. n. 74/2000.............» 19 1.1. La tecnica legislativa e le norme definitorie. Premessa..............»

Dettagli

Aggiornamento di Diritto Tributario

Aggiornamento di Diritto Tributario S t u d i o d i c o n s u l e n z a A z i e n d a l e, S o c i e t a r i a, T r i b u t a r i a e d e l L a v o r o Marini & associati Circolare n. 23 del 22 ottobre 2015 I nuovi reati tributari Aggiornamento

Dettagli

SOMMARIO. Capitolo I REATI DICHIARATIVI E DOCUMENTALI

SOMMARIO. Capitolo I REATI DICHIARATIVI E DOCUMENTALI SOMMARIO Capitolo I REATI DICHIARATIVI E DOCUMENTALI 1. Le definizioni... 3 1.1. Le fatture e gli altri documenti per operazioni inesistenti... 3 1.2. Gli elementi attivi e passivi... 4 1.3. Le dichiarazioni...

Dettagli

2. ( 1 ) Dichiarazione fraudolenta mediante uso

2. ( 1 ) Dichiarazione fraudolenta mediante uso Violazioni finanziarie 1. D.L.vo 10 marzo 2000, n. 74. Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205 (Gazzetta

Dettagli

L ACCONTO IVA modalità alternative di calcolo e peculiarità in caso di modifica dei regimi contabili adottati. Relatore Guido BERARDO, Commercialista

L ACCONTO IVA modalità alternative di calcolo e peculiarità in caso di modifica dei regimi contabili adottati. Relatore Guido BERARDO, Commercialista L ACCONTO IVA modalità alternative di calcolo e peculiarità in caso di modifica dei regimi contabili adottati Relatore Guido BERARDO, Commercialista Coordina i lavori Salvatore REGALBUTO, Commercialista

Dettagli

Giustizia & Sentenze Il commento alle principali sentenze

Giustizia & Sentenze Il commento alle principali sentenze Giustizia & Sentenze Il commento alle principali sentenze N. 5 21.01.2016 Dichiarazione infedele: nuove soglie retroattive Il favor rei cancella il reato Categoria: Contenzioso Sottocategoria: Reati tributari

Dettagli

OGGETTO: nuove comunicazioni periodiche dal 2017

OGGETTO: nuove comunicazioni periodiche dal 2017 Ai gentili Clienti Loro sedi Trento, 13 dicembre 2016 OGGETTO: nuove comunicazioni periodiche dal 2017 PREMESSA Il D.L. n. 193/2016, introduce importanti novità in materia di IVA. In particolare: 1. l

Dettagli

SOMMARIO Capitolo 1 Evoluzione storica del diritto penale tributario Capitolo 2 Il reato tributario

SOMMARIO Capitolo 1 Evoluzione storica del diritto penale tributario Capitolo 2 Il reato tributario SOMMARIO Capitolo 1 Evoluzione storica del diritto penale tributario 1 1. La genesi del diritto penale tributario 8 2. La prima svolta in materia di reato tributario: la l. 7 agosto 1982, n. 516 12 3.

Dettagli

Dichiarazione IVA omessa e sanzioni ridotte. Dal 2016 il Legislatore riduce le sanzioni amministrative previste per l omessa dichiarazione IVA (sia

Dichiarazione IVA omessa e sanzioni ridotte. Dal 2016 il Legislatore riduce le sanzioni amministrative previste per l omessa dichiarazione IVA (sia Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 101 04.04.2016 Dichiarazione IVA omessa e sanzioni ridotte Categoria: Dichiarazione Sottocategoria: Sanzioni A cura di Pasquale Pirone Dal 2016

Dettagli

Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale

Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 331 03.11.2016 Omesso versamento Iva e possibile compensazione Categoria: Iva Sottocategoria: Varie A cura di Paola Sabatino Nel caso di omesso

Dettagli

PARTE PRIMA I PRINCIPI DEL DIRITTO PENALE E PENAL - TRIBUTARI. Capitolo I : I principi generali del diritto penale. 1.

PARTE PRIMA I PRINCIPI DEL DIRITTO PENALE E PENAL - TRIBUTARI. Capitolo I : I principi generali del diritto penale. 1. PARTE PRIMA I PRINCIPI DEL DIRITTO PENALE E PENAL - TRIBUTARI Capitolo I : I principi generali del diritto penale 1. Introduzione 9 2. Principio di legalità 9 3. Principio dell irretroattività della legge

Dettagli

LE SANZIONI TRIBUTARIE

LE SANZIONI TRIBUTARIE LE SANZIONI TRIBUTARIE Laura Rossi Dufour Dottore Commercialista Revisore Contabile Via San Gregorio 53 Milano Via D.Fiasella 3/14 Genova Tel.010542196 laura.rossi@studiorossidufour.it 1 Le sanzioni La

Dettagli

DAMIANO ADRIANI Dottore Commercialista

DAMIANO ADRIANI Dottore Commercialista 1/5 OGGETTO RILEVANZA PENALE DELL OMESSO VERSAMENTO DEL SALDO IVA ANNUALE E DELL INDEBITA COMPENSAZIONE CLASSIFICAZIONE DT- PENALE TRIBUTARIO 20 900 000 RIFERIMENTI NORMATIVI ART. 35, C. 7 D.L. 4.7.2006

Dettagli

Correzione degli errori contabili: aspetti procedurali e fiscali

Correzione degli errori contabili: aspetti procedurali e fiscali S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Correzione degli errori contabili: aspetti procedurali e fiscali Giancarlo Dello Preite 14 Maggio 2014 - Auditorium San Fedele S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE

Dettagli

Decreto legislativo del 10/03/2000 n. 74 -

Decreto legislativo del 10/03/2000 n. 74 - Decreto legislativo del 10/03/2000 n. 74 - Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205. Pubblicato in

Dettagli

Decreti Monti. NOVITA in materia di STUDI DI SETTORE e di CONTROLLI

Decreti Monti. NOVITA in materia di STUDI DI SETTORE e di CONTROLLI Decreti Monti NOVITA in materia di STUDI DI SETTORE e di CONTROLLI 1 NOVITA in materia di STUDI DI SETTORE D.L. n. 98/2011 (conv( conv.. L. n. 111/2011) D.L. n. 138/2011 (conv( conv.. L. n. 148/2011) D.L.

Dettagli

Voluntary disclosure Modalità applicative, cause ostative e benefici. Milano, 24 febbraio Relatore: Prof. Avv. Benedetto Santacroce

Voluntary disclosure Modalità applicative, cause ostative e benefici. Milano, 24 febbraio Relatore: Prof. Avv. Benedetto Santacroce Voluntary disclosure Modalità applicative, cause ostative e benefici Milano, 24 febbraio 2014 Relatore: Prof. Avv. Benedetto Santacroce 1 Modalità applicative Regola generale L adesione alla procedura

Dettagli

DR. ROBERTO DALLA VALLE COMMERCIALISTA E REVISORE CONTABILE

DR. ROBERTO DALLA VALLE COMMERCIALISTA E REVISORE CONTABILE A TUTTI I SIGNORI CLIENTI LORO SEDI - Oggetto: Comunicazioni dei beni ai soci/familiari, dei finanziamenti e delle capitalizzazioni 2015 -. Nel mese di ottobre sono in scadenza 2 adempimenti riguardanti

Dettagli

Circolare 4/2011. Nuovi elenchi clienti fornitori. Rovereto, 11 aprile Spett. Clienti Loro Sedi NUOVI ELENCHI CLIENTI E FORNITORI

Circolare 4/2011. Nuovi elenchi clienti fornitori. Rovereto, 11 aprile Spett. Clienti Loro Sedi NUOVI ELENCHI CLIENTI E FORNITORI Circolare 4/2011 Nuovi elenchi clienti fornitori Rovereto, 11 aprile 2011 Spett. Clienti Loro Sedi NUOVI ELENCHI CLIENTI E FORNITORI Il legislatore ha di fatto reintrodotto l adempimento che in passato

Dettagli

L ACCONTO IVA L acconto IVA per il 2016, da versare entro il , va determinato utilizzando uno dei seguenti metodi.

L ACCONTO IVA L acconto IVA per il 2016, da versare entro il , va determinato utilizzando uno dei seguenti metodi. Lecco, 1 dicembre 2016 Alla Spettabile Clientela L ACCONTO IVA 2016 L acconto IVA per il 2016, da versare entro il 27.12.2016, va determinato utilizzando uno dei seguenti metodi. DETERMINAZIONE ACCONTO

Dettagli

Invio modello 770 e scadenza 15 settembre 2016: effetti in materia di ravvedimento

Invio modello 770 e scadenza 15 settembre 2016: effetti in materia di ravvedimento Ai gentili clienti Loro sedi Invio modello 770 e scadenza 15 settembre 2016: effetti in materia di ravvedimento Gentile cliente con la presente intendiamo ricordarle che scade domani 15 settembre 2016

Dettagli

Presupposti e limiti di applicabilità delle cause di esclusione della punibilità alle condotte oggetto di collaborazione volontaria

Presupposti e limiti di applicabilità delle cause di esclusione della punibilità alle condotte oggetto di collaborazione volontaria Presupposti e limiti di applicabilità delle cause di esclusione della punibilità alle condotte oggetto di collaborazione volontaria AMBITO TEMPORALE DI APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA: 1. la violazione deve

Dettagli

Fiscal News N Omessa IVA. Soglia di punibilità allineata all infedele dichiarazione. La circolare di aggiornamento professionale

Fiscal News N Omessa IVA. Soglia di punibilità allineata all infedele dichiarazione. La circolare di aggiornamento professionale Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 110 11.04.2014 Omessa IVA. allineata all infedele dichiarazione Il mancato versamento commesso fino al 17 settembre 2011 è punibile solo se l

Dettagli

Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale

Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 321 21.10.2016 Omesso canone cedolare secca in dichiarazione: il ravvedimento Categoria: Dichiarazione Sottocategoria: Unico A cura di Pasquale

Dettagli

Reati tributari, autoriciclaggio e nuovi reati di falso e frode connessi alla Voluntary Disclosure

Reati tributari, autoriciclaggio e nuovi reati di falso e frode connessi alla Voluntary Disclosure avvocato markus w. wiget Reati tributari, autoriciclaggio e nuovi reati di falso e frode connessi alla Voluntary Disclosure Milano, 13 Febbraio 2017 Sala Meili, Centro Svizzero di Via Palestro 2 1 Parte

Dettagli

INDICE GENERALE. Introduzione... LIBRO PRIMO I REATI TRIBUTARI

INDICE GENERALE. Introduzione... LIBRO PRIMO I REATI TRIBUTARI Introduzione... XVII LIBRO PRIMO I REATI TRIBUTARI Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74 Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell articolo 9 della

Dettagli

PROVVEDIMENTO N. PROT ROMA 16/09/2016

PROVVEDIMENTO N. PROT ROMA 16/09/2016 PROVVEDIMENTO N. PROT. 143239 ROMA 16/09/2016 Disposizioni in materia di imprese estere controllate. Criteri per determinare con modalità semplificata l effettivo livello di tassazione di cui al comma

Dettagli

Forlì, 25 febbraio Dott. Enrico Zambianchi & PARTNERS STUDIO ANTONELLI

Forlì, 25 febbraio Dott. Enrico Zambianchi & PARTNERS STUDIO ANTONELLI NUOVE POSSIBILITA DI AVVALERSI DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO IN VIGORE DAL 1 GENNAIO 2015 E NOVITA DEGLI ISTITUTI DEFLATTIVI DAL 2016 (Art. 1, commi 637-640 Legge di Stabilità 2015) Forlì, 25 febbraio 2015

Dettagli

Studio Colella Associato

Studio Colella Associato Dott. Luigi Dottore Commercialista Dott.ssa Alessandra Lecchi Ragioniere Commercialista Dott. Giovanni Dottore Commercialista Dott. Gaetano Scordo Dottore Commercialista CONSULENZA TRIBUTARIA E SOCIETARIA

Dettagli

INDICE SOMMARIO. Presentazione alla seconda edizione... pag. XI CAPITOLO I SOGGETTI PENALMENTE RESPONSABILI NELL AMBITO DELL IMPRESA

INDICE SOMMARIO. Presentazione alla seconda edizione... pag. XI CAPITOLO I SOGGETTI PENALMENTE RESPONSABILI NELL AMBITO DELL IMPRESA INDICE SOMMARIO Presentazione alla seconda edizione... pag. XI CAPITOLO I SOGGETTI PENALMENTE RESPONSABILI NELL AMBITO DELL IMPRESA 1.1. L individuazione dei soggetti responsabili per reati commessi nell

Dettagli

Fiscal News N. 249 Unico 2012: integrativa entro il Categoria: Sottocategoria: ravvedimento di Unico 2012 Premessa 30 settembre Dichiarazione

Fiscal News N. 249 Unico 2012: integrativa entro il Categoria: Sottocategoria: ravvedimento di Unico 2012 Premessa 30 settembre Dichiarazione Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 249 26.09.2013 Unico 2012: integrativa entro il 30.09 Categoria: Intermediari Sottocategoria: Adempimenti Il termine del 30.09.2013 incide anche

Dettagli

OGGETTO: Riformato il reato di falso in bilancio

OGGETTO: Riformato il reato di falso in bilancio Informativa per la clientela di studio N. 79 del 27.05.2015 Ai gentili Clienti Loro sedi OGGETTO: Riformato il reato di falso in bilancio L Aula della Camera ha definitivamente approvato il D.D.L. anticorruzione,

Dettagli

730, Unico 2014 e Studi di settore

730, Unico 2014 e Studi di settore 730, Unico 2014 e Studi di settore Pillole di aggiornamento N. 58 15.07.2014 Adeguamento agli studi di settore in Unico Categoria: Studi di settore Sottocategoria: Varie Al fine di evitare il rischio di

Dettagli

Allegato LA REGOLARIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI ALL ESTERO

Allegato LA REGOLARIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI ALL ESTERO Allegato LO SCUDO FISCALE - IMMOBILI ALL ESTERO L art. 13-bis, DL n. 78/2009, convertito dalla Legge n. 102/2009, ha (re)introdotto la specifica disciplina, c.d. scudo fiscale, che consente a coloro che

Dettagli

DICHIARAZIONE INTEGRATIVA SEMPLICE. - art.8, legge 27 dicembre 2002 n. 289.

DICHIARAZIONE INTEGRATIVA SEMPLICE. - art.8, legge 27 dicembre 2002 n. 289. DICHIARAZIONE INTEGRATIVA SEMPLICE - art.8, legge 27 dicembre 2002 n. 289. SOGGETTI INTERESSATI TUTTI I CONTRIBUENTI CHE HANNO PRESENTATO O CHE AVREBBERO DOVUTO PRESENTARE UNA DICHIARAZIONE ENTRO IL 31

Dettagli

Il nuovo ravvedimento operoso

Il nuovo ravvedimento operoso Il nuovo ravvedimento operoso RIFERIMENTI: Art. 13, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie - Art. 1, comma 637,

Dettagli

Ai sensi dell art. 14, D.Lgs. n. 23/2011 così come risultante dopo le modifiche apportate dall art. 1, comma 715, Finanziaria 2014:

Ai sensi dell art. 14, D.Lgs. n. 23/2011 così come risultante dopo le modifiche apportate dall art. 1, comma 715, Finanziaria 2014: INFORMATIVA N. 142 14 MAGGIO 2015 DICHIARAZIONI LA DEDUCIBILITÀ DELL IMU 2014 Art. 14, D.Lgs. n. 23/2011 Art. 1, comma 508, Legge n. 190/2014 Art. 1, comma 9-quater, DL n. 4/2015 Circolare Agenzia Entrate

Dettagli

DECRETO LEGISLATIVO 10 marzo 2000, n. 74

DECRETO LEGISLATIVO 10 marzo 2000, n. 74 DECRETO LEGISLATIVO 10 marzo 2000, n. 74 Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205. Vigente al: 11-6-2016

Dettagli

INDICE - SOMMARIO CAPITOLO I SOGGETTI PENALMENTE RESPONSABILI NELL AMBITO DELL IMPRESA

INDICE - SOMMARIO CAPITOLO I SOGGETTI PENALMENTE RESPONSABILI NELL AMBITO DELL IMPRESA Presentazione............................................. pag. XI CAPITOLO I SOGGETTI PENALMENTE RESPONSABILI NELL AMBITO DELL IMPRESA 1.1. L individuazione dei soggetti responsabili per reati commessi

Dettagli

Circolare N. 10 del 21 Gennaio 2016

Circolare N. 10 del 21 Gennaio 2016 Circolare N. 10 del 21 Gennaio 2016 Le nuove sanzioni amministrative Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che per effetto di quanto previsto dalla legge di stabilità per il 2016 (legge

Dettagli

Lavoro & Previdenza La circolare su temi previdenziali e di lavoro

Lavoro & Previdenza La circolare su temi previdenziali e di lavoro Lavoro & Previdenza La circolare su temi previdenziali e di lavoro N. 165 08.09.2016 Depenalizzazione & lavoro: il limite ante e post-modifica Il MLPS chiarisce il limite massimo della sanzione amministrativa

Dettagli

Informativa n. 48. Versamento dell IVA dopo la riscossione del corrispettivo INDICE. del 26 novembre 2012

Informativa n. 48. Versamento dell IVA dopo la riscossione del corrispettivo INDICE. del 26 novembre 2012 Informativa n. 48 del 26 novembre 2012 Versamento dell IVA dopo la riscossione del corrispettivo INDICE 1 Premessa... 2 1.1 Provvedimenti attuativi... 2 1.2 Decorrenza... 2 1.3 Abrogazione dell attuale

Dettagli

Il nuovo sistema sanzionatorio amministrativo

Il nuovo sistema sanzionatorio amministrativo Il nuovo sistema sanzionatorio amministrativo dal 2017 Il nuovo sistema sanzionatorio amministrativo in vigore dal 2017 ha modificato l applicazione della dichiarazione infedele, dichiarazione omessa,

Dettagli

CIRCOLARE N 9/2011. Divieto di compensazione in presenza di ruoli scaduti

CIRCOLARE N 9/2011. Divieto di compensazione in presenza di ruoli scaduti Consulenza fiscale, amministrativa e societaria P.le Martesana, 10-20128 Milano - Tel. (02) 2552761 r.a. - Fax. (02) 2552692 E MAIL studio.professionale@apiesse.com www.apiesse.com Via Gola, 4-20038 Seregno

Dettagli

dicembre 2004 n. 310, e, pertanto, applicabile al periodo d imposta chiuso al 31 dicembre 2004, prevede che "Le attività e le passività in valuta, ad

dicembre 2004 n. 310, e, pertanto, applicabile al periodo d imposta chiuso al 31 dicembre 2004, prevede che Le attività e le passività in valuta, ad Oggetto: Articolo 110 del TUIR - Corretto trattamento civilistico e fiscale dei debiti a medio-lungo termine in valuta estera, relativamente al periodo d imposta chiuso al 31 dicembre 2004. Alcune Direzioni

Dettagli

Sanzioni amministrative

Sanzioni amministrative Sanzioni amministrative Dichiarazione redditi e Irap omessa: NUOVE PREVI Sanzione base: dal 120 al 240% delle imposte dovute, con minimo di 250 euro Sanzione base in assenza di imposte dovute: da 250 a

Dettagli

Capitolo I REATI DICHIARATIVI E DOCUMENTALI

Capitolo I REATI DICHIARATIVI E DOCUMENTALI Capitolo I - Reati dichiarativi e documentali Capitolo I REATI DICHIARATIVI E DOCUMENTALI Sommario: 1. Le definizioni 1.1. Le fatture e gli altri documenti per operazioni inesistenti 1.2. Gli elementi

Dettagli

LE NOTE DI VARIAZIONE LETTURA INTERPRETATIVA

LE NOTE DI VARIAZIONE LETTURA INTERPRETATIVA LETTURA INTERPRETATIVA 116 LETTURA INTERPRETATIVA PROCEDURE CONCORSUALI e momento di rilevanza per il diritto alla detrazione ex art. 19 co. 1 del DPR 633/72, vale a dire il termine per la presentazione

Dettagli

INDICE GENERALE LIBRO PRIMO I REATI TRIBUTARI

INDICE GENERALE LIBRO PRIMO I REATI TRIBUTARI INDICE GENERALE LIBRO PRIMO I REATI TRIBUTARI Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74 Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell articolo 9 della

Dettagli

Trasmissione telematica fatture e corrispettivi - Comunicazioni trimestrali IVA

Trasmissione telematica fatture e corrispettivi - Comunicazioni trimestrali IVA Luca Bilancini (Commercialista, Pubblicista, Coordinatore scientifico MAP) Trasmissione telematica fatture e corrispettivi - Comunicazioni trimestrali IVA 1 Fatturazione elettronica e trasmissione telematica

Dettagli

Comune di Ottaviano. Città di Pace. Regolamento comunale per la applicazione delle sanzioni amministrative tributarie

Comune di Ottaviano. Città di Pace. Regolamento comunale per la applicazione delle sanzioni amministrative tributarie < Comune di Ottaviano Città di Pace Regolamento comunale per la applicazione delle sanzioni amministrative tributarie Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 28 del 5 maggio 2010 REGOLAMENTO

Dettagli

News per i Clienti dello studio

News per i Clienti dello studio News per i Clienti dello studio N. 116 del 4 Agosto 2016 Ai gentili clienti Loro sedi Omesso versamento ritenute: ecco le conseguenze dopo la (parziale) depenalizzazione 1 Gentile cliente, con la presente

Dettagli

Riforma del diritto penale tributario (DLgs. 24.9.2015 n. 158) - Novità relative ai singoli reati

Riforma del diritto penale tributario (DLgs. 24.9.2015 n. 158) - Novità relative ai singoli reati Riforma del diritto penale tributario (DLgs. 24.9.2015 n. 158) - Novità relative ai singoli reati Novità Circolare numero 37 del 28 novembre 2015 Via Leoncino, 22 37121 Verona - IT Foro Buonaparte, 67

Dettagli

L ATTUALE FATTISPECIE DI FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI

L ATTUALE FATTISPECIE DI FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI Stefano Comellini L ATTUALE FATTISPECIE DI FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI art. 2621, c.c. (False comunicazioni sociali) art. 2622, c.c. (False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei

Dettagli

DAMIANO ADRIANI Dottore Commercialista

DAMIANO ADRIANI Dottore Commercialista 1/5 OGGETTO RILEVANZA PENALE DELL OMESSO VERSAMENTO DEL SALDO IVA ANNUALE E DELL INDEBITA COMPENSAZIONE CLASSIFICAZIONE DT- PENALE TRIBUTARIO 20 900 000 RIFERIMENTI NORMATIVI ART. 35, C. 7 D.L. 4.7.2006

Dettagli

Bologna, 29 maggio Circolare n. 17/2017. Oggetto: Comunicazioni periodiche IVA: le FAQ dell Agenzia delle Entrate

Bologna, 29 maggio Circolare n. 17/2017. Oggetto: Comunicazioni periodiche IVA: le FAQ dell Agenzia delle Entrate Oggetto: Comunicazioni periodiche IVA: le FAQ dell Agenzia delle Entrate Bologna, 29 maggio 2017 Circolare n. 17/2017 Gentile Cliente, Il D.L. 193/2016 ha introdotto l obbligo, per i soggetti passivi IVA,

Dettagli

Ravvedimento operoso - Chiarimenti dell Agenzia delle Entrate

Ravvedimento operoso - Chiarimenti dell Agenzia delle Entrate Ravvedimento operoso - Chiarimenti dell Agenzia delle Entrate STUDIO PULIANI VIA F.TURATI 10 01016 TARQUINIA (VT) 0039 0766 / 845157 FAX 0766/848558 WWW. STUDIOPULIANI.COM 1 PREMESSA L Agenzia delle Entrate,

Dettagli

SULLE REGISTRAZIONI CONTABILI

SULLE REGISTRAZIONI CONTABILI IVA PER CASSA: NOVITÀ E CONSIDERAZIONI SULLE REGISTRAZIONI CONTABILI IL NUOVO REGIME DEL CASH ACCOUNTING O DELL IVA PER CASSA Come noto, i soggetti che adottano il regime del cash accounting (c.d. Iva

Dettagli

IL RAVVEDIMENTO OPEROSO E I RECENTI CHIARIMENTI DELL AGENZIA DELLE ENTRATE

IL RAVVEDIMENTO OPEROSO E I RECENTI CHIARIMENTI DELL AGENZIA DELLE ENTRATE IL RAVVEDIMENTO OPEROSO E I RECENTI CHIARIMENTI DELL AGENZIA DELLE ENTRATE Artt. 1, 8 e 13, D.Lgs. n. 471/97 Art. 13, D.Lgs. n. 472/97 Circolare Agenzia Entrate 12.10.2016, n. 42/E Recentemente l Agenzia

Dettagli

CIRCOLARE DI STUDIO 33/2016. Parma, 31 Ottobre 2016

CIRCOLARE DI STUDIO 33/2016. Parma, 31 Ottobre 2016 CIRCOLARE DI STUDIO 33/2016 Parma, 31 Ottobre 2016 OGGETTO: Chiarimenti in materia di ravvedimento operoso Di seguito si fornisce un breve riepilogo dei chiarimenti forniti dall Agenzia delle entrate con

Dettagli

OGGETTO: I professionisti e la gestione dei valori bollati

OGGETTO: I professionisti e la gestione dei valori bollati Informativa per la clientela di studio N. 155 del 05.10.2016 Ai gentili Clienti Loro sedi OGGETTO: I professionisti e la gestione dei valori bollati Gentile Cliente, facendo seguito alla Fiscal Studio

Dettagli

RISOLUZIONE N. 110/E

RISOLUZIONE N. 110/E RISOLUZIONE N. 110/E Direzione Centrale Normativa Roma, 12 dicembre 2012 OGGETTO: Chiarimenti in merito all applicabilità dell istituto della remissione in bonis Sono pervenute alla scrivente, da parte

Dettagli

ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE, SANZIONI E CONTENZIOSO 2 MODULO - IL SISTEMA SANZIONATORIO AMMINISTRATIVO E PENALE TRIBUTARIO

ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE, SANZIONI E CONTENZIOSO 2 MODULO - IL SISTEMA SANZIONATORIO AMMINISTRATIVO E PENALE TRIBUTARIO ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE, SANZIONI E CONTENZIOSO 2 MODULO - IL SISTEMA SANZIONATORIO AMMINISTRATIVO E PENALE TRIBUTARIO SEDE UNIVERSITÀ DEGLI STUDI ROMA 3, VIA SILVIO D'AMICO 77, 00145 ROMA, Venerdì:

Dettagli

Per inquadrare il trattamento fiscale degli omaggi natalizi è necessario distinguere tra le seguenti variabili:

Per inquadrare il trattamento fiscale degli omaggi natalizi è necessario distinguere tra le seguenti variabili: Omaggi natalizi 2009-12-11 17:42:31 Per inquadrare il trattamento fiscale degli omaggi natalizi è necessario distinguere tra le seguenti variabili: - I beni-omaggio sono o meno oggetto dell attività esercitata

Dettagli

San Marino, IGR: cosa cambia per le persone fisiche

San Marino, IGR: cosa cambia per le persone fisiche San Marino, IGR: cosa cambia per le persone fisiche Reddito d impresa L art. 29, in particolare, specifica che è considerato reddito d impresa quello conseguente allo svolgimento di attività artigianali,

Dettagli

BriaConsulting Commercialisti Associati Consulenza Societaria - Fiscale - del Lavoro

BriaConsulting Commercialisti Associati Consulenza Societaria - Fiscale - del Lavoro A TUTTI I CLIENTI LORO SEDI Monza, 10 Dicembre 2015 ACCONTO IVA 2015 Scade il 28 dicembre il versamento dell acconto IVA per il 2015, atteso che il termine di legge del 27 dicembre cade di domenica. L

Dettagli

Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale

Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 334 21.12.2015 Unico tardivo entro il 29.12 Categoria: Dichiarazione Sottocategoria: Ravvedimento La mancata presentazione di Unico 2015 può essere

Dettagli

Prot. n 1237/22 Circolare N 11/GIUGNO 2016 GIUGNO 2016 A tutti i colleghi (*)

Prot. n 1237/22 Circolare N 11/GIUGNO 2016 GIUGNO 2016 A tutti i colleghi (*) Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli Con il gradito contributo del Centro Studi di Diritto del Lavoro, Legislazione Sociale e Diritto Tributario RAFFAELLO RUSSO SPENA del CPO di Napoli Prot. n 1237/22

Dettagli

LE SANZIONI TRIBUTARIE E PENALI

LE SANZIONI TRIBUTARIE E PENALI LE SANZIONI TRIBUTARIE E PENALI Gli aggiornamenti più recenti Sanzioni in materia di monitoraggio fiscale aggiornamento agosto 2014 SANZIONE AMMINISTRATIVA MONITORAGGIO FISCALE REATI TRIBUTARI SANZIONI

Dettagli

Guido Marzorati Area Fiscale e Societaria 12 settembre 2005

Guido Marzorati Area Fiscale e Societaria 12 settembre 2005 ELENCHI CLIENTI E FORNITORI Normativa e Interpretazioni Art. 37, commi 8 e 9 D.L. 4.7.2006, n. 223 convertito dalla Legge 4.8.2006, n. 248; Art. 8-bis, comma 4-bis del DPR. n. 322 del 22.7.1998. CAE 4.8.2006,

Dettagli

Fiscal Adempimento La circolare di aggiornamento professionale

Fiscal Adempimento La circolare di aggiornamento professionale Fiscal Adempimento La circolare di aggiornamento professionale N. 13 13.04.2015 Semplificati i termini per Unico SP Categoria: Irpef Sottocategoria: Detrazione 55% L articolo 17, D.Lgs. 21 novembre 2014,

Dettagli

OGGETTO: 129/F = Regolarizzazione costi e ricavi non contabilizzati.

OGGETTO: 129/F = Regolarizzazione costi e ricavi non contabilizzati. OGGETTO: 129/F = Regolarizzazione costi e ricavi non contabilizzati. Nella circolare n. 31/E del 24 settembre 2013, l Agenzia delle Entrate ha chiarito come, in presenza di una mancata contabilizzazione

Dettagli

LA NUOVA CONTABILITÀ SEMPLIFICATA PER CASSA (DAL 2017) REQUISITI PER LA TENUTA DELLA CONTABILITÀ SEMPLIFICATA

LA NUOVA CONTABILITÀ SEMPLIFICATA PER CASSA (DAL 2017) REQUISITI PER LA TENUTA DELLA CONTABILITÀ SEMPLIFICATA LA NUOVA CONTABILITÀ SEMPLIFICATA PER CASSA (DAL 2017) Come noto, l art. 5, Ddl della legge Finanziaria 2017, prevede: la modifica dell art. 66, TUIR, per effetto della quale, a decorrere dall 1.1.2017,

Dettagli

Lavoro & Previdenza La circolare su temi previdenziali e giuslavoristici

Lavoro & Previdenza La circolare su temi previdenziali e giuslavoristici Lavoro & Previdenza La circolare su temi previdenziali e giuslavoristici N. 128 07.07.2016 Omesso pagamento ritenute previdenziali: quando è reato La Circolare n. 121/2016 INPS e la disciplina dopo la

Dettagli

REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE TRIBUTARIE. Art. 1. Oggetto del regolamento. Art. 2. Irrogazione delle sanzioni

REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE TRIBUTARIE. Art. 1. Oggetto del regolamento. Art. 2. Irrogazione delle sanzioni REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE TRIBUTARIE Art. 1 Oggetto del regolamento 1. Il presente regolamento disciplina l applicazione delle sanzioni amministrative in materia di tributi

Dettagli

SPESOMETRO E COMUNICAZIONE IVA TRIMESTRALI 2017: COME FUNZIONA? SCADENZE E SANZIONI

SPESOMETRO E COMUNICAZIONE IVA TRIMESTRALI 2017: COME FUNZIONA? SCADENZE E SANZIONI SPESOMETRO E COMUNICAZIONE IVA TRIMESTRALI 2017: COME FUNZIONA? SCADENZE E SANZIONI Il Decreto legge 193/2016 introduce nuovi obblighi e scadenze a carico di aziende e imprenditori. In sostituzione dell

Dettagli

Collaborazione volontaria (art.1)

Collaborazione volontaria (art.1) SERVIZI TRIBUTARI ANNO 2015 pag. 1 13 gennaio 2015 1/FS/om Capitali detenuti all estero Emersione e rientro - Legge n. 186 del 15 dicembre 2014 Sintesi L autore della violazione dell obbligo di dichiarazione

Dettagli

Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale

Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 380 13.12.2016 Operazioni soggette a reverse charge: il regime sanzionatorio A cura di Diana Pérez Corradini Categoria: Iva Sottocategoria: Reverse

Dettagli

CONTRATTO DI AGENZIA PROVVIGIONE DELL AGENTE: DEDUCIBILE NELL ANNO DI CONSEGNA DEL BENE di Antonio Gigliotti, Studio tributario Gigliotti e associati

CONTRATTO DI AGENZIA PROVVIGIONE DELL AGENTE: DEDUCIBILE NELL ANNO DI CONSEGNA DEL BENE di Antonio Gigliotti, Studio tributario Gigliotti e associati CONTRATTO DI AGENZIA PROVVIGIONE DELL AGENTE: DEDUCIBILE NELL ANNO DI CONSEGNA DEL BENE di Antonio Gigliotti, Studio tributario Gigliotti e associati Se l esercizio in cui si conclude il contratto non

Dettagli

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

ACCORDO DI COLLABORAZIONE Direzione Regionale dell Abruzzo Procura della Repubblica di Vasto ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA L Agenzia delle entrate - Direzione regionale dell Abruzzo, con sede in Via Zara, n. 10 - L Aquila, rappresentata

Dettagli

LA MANOVRA ANTICRISI LA MINI DEDUZIONE DELL IRAP: ulteriori chiarimenti

LA MANOVRA ANTICRISI LA MINI DEDUZIONE DELL IRAP: ulteriori chiarimenti LA MANOVRA ANTICRISI LA MINI DEDUZIONE DELL IRAP: ulteriori chiarimenti L Agenzia delle Entrate ha fornito con la circolare n. 16/E del 14 aprile del 2009 alcuni chiarimenti sui criteri di deducibilità

Dettagli

Fiscal News N. 25. Nuovo ravvedimento: chiarimenti del Videoforum. La circolare di aggiornamento professionale Legge di Stabilità 2015

Fiscal News N. 25. Nuovo ravvedimento: chiarimenti del Videoforum. La circolare di aggiornamento professionale Legge di Stabilità 2015 Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 25 27.01.2015 Nuovo ravvedimento: chiarimenti del Videoforum Categoria: Finanziaria Sottocategoria: 2015 La Legge di Stabilità 2015 è intervenuta

Dettagli

Contenuto in sintesi

Contenuto in sintesi DIREZIONE SERVIZI TRIBUTARI Anno 2012 Circ. n. 105 09.11.2012-105/GD/om TITOLO: Imposte dirette - IRPEF - IRES - IRAP - Cedolare Secca Acconti. Contenuto in sintesi Con la presente comunicazione si illustrano

Dettagli

Sanzioni tributarie: le modalità di calcolo per l applicazione del cumulo giuridico in caso di concorso o progressione di violazioni

Sanzioni tributarie: le modalità di calcolo per l applicazione del cumulo giuridico in caso di concorso o progressione di violazioni n. 38/2000 Pag. 4729 Sanzioni tributarie: le modalità di calcolo per l applicazione del cumulo giuridico in caso di concorso o progressione di violazioni Nota del Ministero delle Finanze - (RIS) prot.

Dettagli

REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE TRIBUTARIE

REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE TRIBUTARIE REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE TRIBUTARIE Art. 1 Oggetto del regolamento Il presente regolamento disciplina l applicazione delle sanzioni amministrative in materia di tributi

Dettagli

Rimborsi per versamenti in eccedenza

Rimborsi per versamenti in eccedenza Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 58 20.02.2015 Rimborsi per versamenti in eccedenza Categoria: Versamenti Sottocategoria: D imposta L art. 15, D.Lgs n. 175/2014 introduce, a decorrere

Dettagli

Periodico informativo n. 119/2016

Periodico informativo n. 119/2016 Periodico informativo n. 119/2016 IRPEF/IRES: deduzione imposte, tasse e sanzioni Gentile Cliente, con la stesura del presente documento intendiamo informarla in merito alla deducibilità dal reddito d

Dettagli

Oggetto: Obbligo di comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini Iva

Oggetto: Obbligo di comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini Iva CIRCOLARE N. 2/2011 Oggetto: Obbligo di comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini Iva Premessa L art. 21 del Decreto Legge 78/2010, conv. con modif. con L. 30 luglio 2010, n. 122, ha

Dettagli

La revisione degli aspetti penali ai sensi dell articolo 8 Legge delega 23/2014

La revisione degli aspetti penali ai sensi dell articolo 8 Legge delega 23/2014 S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO La riforma delle sanzioni tributarie La revisione degli aspetti penali ai sensi dell articolo 8 Legge delega 23/2014 di Sanvito Corrado Milano, Corso Europa,

Dettagli

Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale

Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 340 14.11.2016 Dichiarazione integrativa e mancata indicazione di un reddito da locazione L immobile ad uso non abitativo A cura di Andrea Amantea

Dettagli

Roma, 14/02/2014 INDICE

Roma, 14/02/2014 INDICE Roma, 14/02/2014 Società di persone e imprenditori individuali in contabilità ordinaria - Determinazione dell IRAP relativa al triennio 2014-2016 in base al bilancio - Opzione entro il 3.3.2014 INDICE

Dettagli