BOLLETTINO UFFICIALE - AMTSBLATT
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- Clemente Olivieri
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1 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTINO-ALTO ADIGE Registrazione Tribunale di Trento: n. 290 del Iscrizione al ROC n dell Indirizzo della Redazione: Trento, via Gazzoletti 2 Direttore responsabile: Hedwig Kapeller AMTSBLATT DER AUTONOMEN REGION TRENTINO-SÜDTIROL Eintragung beim Landesgericht Trient: Nr. 290 vom Eintragung im ROC Nr vom Adresse der Redaktion: Trient, via Gazzoletti 2 Verantwortlicher Direktor: Hedwig Kapeller ANNO JAHRGANG PARTE PRIMA E SECONDA ERSTER UND ZWEITER TEIL BOLLETTINO UFFICIALE - AMTSBLATT DELLA REGIONE AUTONOMA DER AUTONOMEN REGION TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL N./Nr. 3 luglio Juli 2012 SOMMARIO INHALTSVERZEICHNIS Anno 2010 Jahr 2010 PARTE 1 Deliberazioni Comuni in provincia di Bolzano Comune di Bressanone [79928] DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE del 28 gennaio 2010, n. 7 Modifica al piano urbanistico comunale - Trasformazione di verde alpino - pista da sci - fonte idropotabile con zona di rispetto - in zona per attrezzature collettive - zona di iniziativa privata - C.C. Eores (Plose Ski SpA)... P TEIL Beschlüsse Gemeinden der Provinz Bozen Gemeinde Brixen [79928] GEMEINDERATSBESCHLUSS vom 28. Januar 2010, Nr. 7 Bauleitplanänderung - Umwidmung von alpinem Grünland Skipiste - Trinkwasserentnahmestelle mit Wasserschutzgebiet in Zone für öffentliche Einrichtungen - Zone mit Privatinitiative - K.G. Afers (Plose Ski AG)... S. 12 Anno 2011 Jahr 2011 Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige [79937] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 21 novembre 2011, n AVVISO DI RETTIFICA Comune di Badia: Approvazione di una modifica al piano urbanistico - Delibera consiliare n. 36 del 16 maggio P. 15 Autonome Provinz Bozen - Südtirol [79937] BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 21. November 2011, Nr RICHTIGSTELLUNG Gemeinde Abtei: Genehmigung einer Änderung zum Bauleitplan - Ratsbeschluss Nr. 36 vom 16. Mai S. 15
2 Bollettino Ufficiale n. 27/I-II del 03/07/2012 / Amtsblatt Nr. 27/I-II vom 03/07/ Anno 2012 Jahr 2012 Leggi Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige [79888] LEGGE PROVINCIALE del 13 giugno 2012, n. 11 Modifica della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, Ordinamento dell edilizia abitativa agevolata... P. 17 Decreti Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige [79790] DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA del 5 giugno 2012, n Approvazione dell'elenco suppletivo e correttivo delle acque demaniali per la zona di competenza dell'ufficio sistemazione bacini montani nord, ai sensi dell'art. 14, comma 3 della L.P n P. 37 [79879] DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA del 12 giugno 2012, n. 170/1.1 Associazione "Sportclub For Vir - Amateur Verein" con sede in Sarentino, via Runggener n riconoscimento della personalità giuridica privata ed iscrizione al registro provinciale delle persone giuridiche di diritto privato... P. 52 [79880] DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA del 13 giugno 2012, n. 171/1.1 Associazione "Kiwanis Club Sterzing Wipptal" con sede in Vipiteno riconoscimento della personalità giuridica privata ed iscrizione al registro provinciale delle persone giuridiche di diritto privato... P. 53 [79924] DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA del 26 giugno 2012, n. 186/1.1 Associazione Der blaue Kreis con sede in Bressanone, Vicolo Torre Bianca 5 - Cancellazione dal registro provinciale delle organizzazioni di volontariato... P. 54 [79925] DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA del 26 giugno 2012, n. 187/1.1 Associazione "Bergfreunde Reischach" con sede in Brunico - approvazione ex art. 2 del DPR n. 361/ P. 55 Gesetze Autonome Provinz Bozen - Südtirol [79888] LANDESGESETZ vom 13. Juni 2012, Nr. 11 Änderung des Landesgesetzes vom 17. Dezember 1998, Nr. 13, Wohnbauförderungsgesetz... S. 17 Dekrete Autonome Provinz Bozen - Südtirol [79790] DEKRET DES LANDESHAUPTMANNS vom 5. Juni 2012, Nr Genehmigung des Zusatz- und Berichtigungsverzeichnisses der Demanialgewässer für die Zone des Amtes für Wildbachund Lawinenverbauung Nord im Sinne des Art. 14, Abs. 3 des L.G Nr. 35 S. 37 [79879] DEKRET DES LANDESHAUPTMANNS vom 12. Juni 2012, Nr. 170/1.1 Verein Sportclub For Vir - Amateur Verein, mit Sitz in Sarnthein, Runggenerstraße Nr Anerkennung als juristische Person des Privatrechtes und Eintragung in das Landesregister der juristischen Personen des Privatrechtes... S. 52 [79880] DEKRET DES LANDESHAUPTMANNS vom 13. Juni 2012, Nr. 171/1.1 Verein Kiwanis Club Sterzing - Wipptal, mit Sitz in Sterzing - Anerkennung als juristische Person des Privatrechtes und Eintragung in das Landesregister der juristischen Personen des Privatrechtes... S. 53 [79924] DEKRET DES LANDESHAUPTMANNS vom 26. Juni 2012, Nr. 186/1.1 Verein Der blaue Kreis mit Sitz in Brixen, Weißenturmgasse 5 - Streichung aus dem Landesverzeichnis der ehrenamtlich tätigen Organisationen... S. 54 [79925] DEKRET DES LANDESHAUPTMANNS vom 26. Juni 2012, Nr. 187/1.1 Verein "Bergfreunde Reischach", mit Sitz in Bruneck - Genehmigung im Sinne von Art. 2 des DPR Nr. 361/ S. 55
3 Bollettino Ufficiale n. 27/I-II del 03/07/2012 / Amtsblatt Nr. 27/I-II vom 03/07/ [79926] DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA del 28 giugno 2012, n. 22 Modifiche al D.P.P. 20 settembre 1989, n. 26, e successive modifiche, concernente l'utilizzo dello stemma, del sigillo e del gonfalone della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige... P. 56 [79847] DECRETO ASSESSORILE del 15 marzo 2012, n. 109/38.3 Rinnovo della concessione per la linea di trasporto funiviario in servizio pubblico C 3 m "Selva di Val Gardena - Dantercepies" sita nel Comune di Selva di Val Gardena.. P. 59 [79848] DECRETO ASSESSORILE del 15 marzo 2012, n. 110/38.3 Rinnovo della concessione per la linea di trasporto funiviario in servizio pubblico M 245 u "Almboden" sita nel Comune di Valle Aurina... P. 60 [79849] DECRETO ASSESSORILE del 30 marzo 2012, n. 132/38.3 Rinnovo della concessione per la linea di trasporto funiviario in servizio pubblico S 684 h "Corno Nero 2" sita nel Comune di Aldino... P. 61 [79850] DECRETO ASSESSORILE del 14 maggio 2012, n. 183/38.3 Modifica della concessione per la linea di trasporto funiviario in servizio pubblico C 31 n "Corvara - Lago Boè" sita a Corvara in Badia... P. 62 [79851] DECRETO ASSESSORILE del 24 maggio 2012, n. 213/38.3 Rinnovo della concessione per la linea di trasporto funiviario in servizio pubblico M 71 m "Passo Sella-Forcella Sassolungo" sita nel Comune di Selva di Val Gardena.. P. 64 [79855] DECRETO ASSESSORILE del 25 maggio 2012, n. 12/00122 Assunzione dei terreni facenti parte della strada provinciale 143/Velturno-Snodres dal Comune di Velturno... P. 65 [79852] DECRETO ASSESSORILE del 29 maggio 2012, n. 218/38.3 Cessione della concessione per la linea di trasporto funiviario in servizio pubblico 200 m "Nives" sita nel Comune di Selva di Val Gardena... P. 67 [79926] DEKRET DES LANDESHAUPTMANNS vom 28. Juni 2012, Nr. 22 Änderungen zum D LH vom 20. September 1989, Nr. 26, in geltender Fassung, betreffend die Verwendung des Wappens, des Siegels und des Banners der autonomen Provinz Bozen-Südtirol... S. 56 [79847] DEKRET DES LANDESRATES vom 15. März 2012, Nr. 109/38.3 Erneuerung der Konzession für die Seilbahnlinie des öffentlichen Verkehrs C 3 m "Wolkenstein - Dantercepies" in der Gemeinde Wolkenstein in Gröden... S. 59 [79848] DEKRET DES LANDESRATES vom 15. März 2012, Nr. 110/38.3 Erneuerung der Konzession für die Seilbahnlinie des öffentlichen Verkehrs M 245 u "Almboden" in der Gemeinde Ahrntal... S. 60 [79849] DEKRET DES LANDESRATES vom 30. März 2012, Nr. 132/38.3 Erneuerung der Konzession für die Seilbahnlinie des öffentlichen Verkehrs S 684 h "Schwarzhorn 2" in der Gemeinde Aldein... S. 61 [79850] DEKRET DES LANDESRATES vom 14. Mai 2012, Nr. 183/38.3 Änderung der Konzession für die Seilbahnlinie des öffentlichen Verkehrs C 31 n "Corvara - Boè See" in der Gemeinde Corvara... S. 62 [79851] DEKRET DES LANDESRATES vom 24. Mai 2012, Nr. 213/38.3 Erneuerung der Konzession für die Seilbahnlinie des öffentlichen Verkehrs M 71 m "Sellajoch-Langkofelscharte" in der Gemeinde Wolkenstein in Gröden... S. 64 [79855] DEKRET DES LANDESRATES vom 25. Mai 2012, Nr. 12/00122 Übernahme der zur Landesstraße 143 Feldthurns-Schnauders gehörenden Grundflächen von der Gemeinde Feldthurns... S. 65 [79852] DEKRET DES LANDESRATES vom 29. Mai 2012, Nr. 218/38.3 Abtretung der Konzession für die Seilbahnlinie des öffentlichen Verkehrs S 200 m "Nives" in der Gemeinde Wolkenstein in Gröden... S. 67
4 Bollettino Ufficiale n. 27/I-II del 03/07/2012 / Amtsblatt Nr. 27/I-II vom 03/07/ [79853] DECRETO ASSESSORILE del 29 maggio 2012, n. 219/38.3 Revoca della concessione per la linea di trasporto funiviario in servizio pubblico S 547 v "Berglift" sita nel Comune di Casies. P. 68 [79854] DECRETO ASSESSORILE del 29 maggio 2012, n. 220/38.3 Rilascio della concessione per la linea di trasporto funiviario in servizio pubblico S 690 v "Berglift" sita nel Comune di Casies. P. 69 [79891] DECRETO ASSESSORILE del 8 giugno 2012, n. 382/31.4 Consorzio di miglioramento fondiario Consorzio di irrigazione Kreuth - con sede nel Comune di Terlano: approvazione del nuovo statuto... P. 70 [79890] DECRETO ASSESSORILE del 8 giugno 2012, n. 383/31.4 Consorzio di miglioramento fondiario Sciliar - con sede nel Comune di Fiè allo Sciliar: approvazione del nuovo statuto e variazione della denominazione... P. 71 [79889] DECRETO ASSESSORILE del 8 giugno 2012, n. 384/31.4 Consorzio di miglioramento fondiario Enderbach - con sede nel Comune di San Genesio: approvazione del nuovo statuto... P. 72 [79887] DECRETO ASSESSORILE del 8 giugno 2012, n. 385/31.4 Consorzio di miglioramento fondiario Vernurio - con sede nel Comune di Rifiano: approvazione del nuovo statuto... P. 73 [79886] DECRETO ASSESSORILE del 8 giugno 2012, n. 386/31.4 Consorzio di miglioramento fondiario Stulles - con sede a Stulles (Comune di Moso in Passiria): approvazione del nuovo statuto... P. 74 [79892] DECRETO ASSESSORILE del 8 giugno 2012, n. 387/31.4 Consorzio di miglioramento fondiario Mazzon - con sede nel Comune di Egna: approvazione del nuovo statuto... P. 75 [79853] DEKRET DES LANDESRATES vom 29. Mai 2012, Nr. 219/38.3 Widerruf der Konzession für die Seilbahnlinie des öffentlichen Verkehrs S 547 v "Berglift" in der Gemeinde Gsies... S. 68 [79854] DEKRET DES LANDESRATES vom 29. Mai 2012, Nr. 220/38.3 Erteilung der Konzession für die Seilbahnlinie des öffentlichen Verkehrs S 690 v "Berglift" in der Gemeinde Gsies... S. 69 [79891] DEKRET DES LANDESRATES vom 8. Juni 2012, Nr. 382/31.4 Bodenverbesserungskonsortium Beregnugnskonsortium Kreuth - mit Sitz in der Gemeinde Terlan: Genehmigung der neuen Statuten... S. 70 [79890] DEKRET DES LANDESRATES vom 8. Juni 2012, Nr. 383/31.4 Bodenverbesserungskonsortium Schlern mit Sitz in der Gemeinde Völs am Schlern: Genehmigung der neuen Statuten und Abänderung der Benennung... S. 71 [79889] DEKRET DES LANDESRATES vom 8. Juni 2012, Nr. 384/31.4 Bodenverbesserungskonsortium Enderbach mit Sitz in der Gemeinde Jenesien: Genehmigung der neuen Statuten... S. 72 [79887] DEKRET DES LANDESRATES vom 8. Juni 2012, Nr. 385/31.4 Bodenverbesserungskonsortium Vernuer - mit Sitz in der Gemeinde Riffian: Genehmigung der neuen Statuten... S. 73 [79886] DEKRET DES LANDESRATES vom 8. Juni 2012, Nr. 386/31.4 Bodenverbesserungskonsortium Stuls mit Sitz in Stuls (Gemeinde Moos in Passeier): Genehmigung der neuen Statuten. S. 74 [79892] DEKRET DES LANDESRATES vom 8. Juni 2012, Nr. 387/31.4 Bodenverbesserungskonsortium Mazon mit Sitz in der Gemeinde Neumarkt: Genehmigung der neuen Statuten... S. 75
5 Bollettino Ufficiale n. 27/I-II del 03/07/2012 / Amtsblatt Nr. 27/I-II vom 03/07/ [79895] DECRETO ASSESSORILE del 8 giugno 2012, n. 388/31.4 Consorzio di miglioramento fondiario Auenwegleege-Niederlana - con sede nel Comune di Lana: approvazione del nuovo statuto... P. 76 [79894] DECRETO ASSESSORILE del 8 giugno 2012, n. 389/31.4 Consorzio di miglioramento fondiario Aschlbach - con sede nel Comune di Gargazzone: approvazione del nuovo statuto... P. 77 [79893] DECRETO ASSESSORILE del 8 giugno 2012, n. 390/31.4 Consorzio di miglioramento fondiario Lagundo-Quarazze - con sede nel Comune di Rifiano: approvazione del nuovo statuto... P. 78 [79885] DECRETO ASSESSORILE del 8 giugno 2012, n. 391/31.4 Consorzio di miglioramento fondiario Trifall-Kühebene - con sede nel Comune di Caldaro: approvazione del nuovo statuto... P. 79 [79856] DECRETO ASSESSORILE del 12 giugno 2012, n. 12/00139 Cessione a titolo gratuito della p.f. 2084/23 in C.C. Ridanna al Comune di Racines e sdemanializzazione della neo p.f. 1839/18 in C.C. Ridanna... P. 80 [79857] DECRETO ASSESSORILE del 15 giugno 2012, n. 12/00145 Cessione a titolo gratuito della particella fondiaria 6542/5 in C.C. Caldaro al Comune di Caldaro... P. 82 [79858] DECRETO ASSESSORILE del 21 giugno 2012, n. 12/00146 Cessione a titolo gratuito delle particelle fondiaria 158/9 e 158/10 in C.C. Vandoies di Sotto al Comune di Vandoies... P. 84 [79834] DECRETO DEL DIRETTORE D'UFFICIO del 15 giugno 2012, n. 634/29.6 Messa in riserva (R13) e riciclo (R3) di rifiuti organici - Gestione in prova a scadenza dei box a maturazione intensiva presso il centro gestione rifiuti di Sciaves - Comunità Comprensoriale Valle Isarco (BZ)... P. 85 [79895] DEKRET DES LANDESRATES vom 8. Juni 2012, Nr. 388/31.4 Bodenverbesserungskonsortium Auenwegleege-Niederlana mit Sitz in der Gemeinde Lana: Genehmigung der neuen Statuten... S. 76 [79894] DEKRET DES LANDESRATES vom 8. Juni 2012, Nr. 389/31.4 Bodenverbesserungskonsortium Aschlbach mit Sitz in der Gemeinde Gargazon: Genehmigung der neuen Statuten... S. 77 [79893] DEKRET DES LANDESRATES vom 8. Juni 2012, Nr. 390/31.4 Bodenverbesserungskonsortium Algund- Gratsch - mit Sitz in der Gemeinde Algund: Genehmigung der neuen Statuten.. S. 78 [79885] DEKRET DES LANDESRATES vom 8. Juni 2012, Nr. 391/31.4 Bodenverbesserungskonsortium Trifall- Kühebene - mit Sitz in der Gemeinde Kaltern: Genehmigung der neuen Statuten... S. 79 [79856] DEKRET DES LANDESRATES vom 12. Juni 2012, Nr. 12/00139 Unentgeltliche Übergabe der Gp. 2084/23 in der KG Ridnaun an die Gemeinde Ratschings und Ausgliederung aus der Straßendomäne der neugebildeten Gp. 1839/18 in der KG Ridnaun... S. 80 [79857] DEKRET DES LANDESRATES vom 15. Juni 2012, Nr. 12/00145 Unentgeltliche Übergabe der Grundparzelle 6542/5 in der KG Kaltern an die Marktgemeinde Kaltern... S. 82 [79858] DEKRET DES LANDESRATES vom 21. Juni 2012, Nr. 12/00146 Unentgeltliche Übergabe der Grundparzellen 158/9 und 158/10 in der KG Niedervintl an die Gemeinde Vintl... S. 84 [79834] DEKRET DES AMTSDIREKTORS vom 15. Juni 2012, Nr. 634/29.6 Ansammlung (R13) und Verwertung (R3) von organischen Abfällen - Befristeter Probebetrieb der Intensivrotteboxen bei Abfallwirtschaftszentrum Schabs - Bezirksgemeinschaft Eisacktal (BZ)... S. 85
6 Bollettino Ufficiale n. 27/I-II del 03/07/2012 / Amtsblatt Nr. 27/I-II vom 03/07/ [79839] DECRETO DEL DIRETTORE D'UFFICIO del 18 giugno 2012, n. 642/29.6 Deposito preliminare (D15) e messa in riserva (R13) per conto terzi di rifiuti urbani, rifiuti speciali pericolosi e non - Centro di riciclaggio del Comune di Anterivo - Anterivo (BZ)... P. 91 [79840] DECRETO DEL DIRETTORE D'UFFICIO del 19 giugno 2012, n. 649/29.6 Messa in riserva (R13) di rifiuti speciali pericolosi e non - Centro raccolta presso il cantiere comunale del Comune di Valle Aurina - Valle Aurina (BZ)... P. 98 [79867] DECRETO DEL DIRETTORE D'UFFICIO del 20 giugno 2012, n. 651/29.6 Deposito preliminare (D15) e messa in riserva (R13) per conto terzi di rifiuti urbani, rifiuti speciali pericolosi e non Centro Tutela Ambiente Gardena-Castelrotto SPA - Castelrotto (BZ)... P. 102 [79872] DECRETO DEL DIRETTORE D'UFFICIO del 22 giugno 2012, n. 655/29.6 Deposito preliminare (D15) e messa in riserva (R13) per conto terzi di rifiuti urbani, rifiuti speciali pericolosi e non - Centro di riciclaggio di Bressanone - Bressanone (BZ)... P. 112 [79839] DEKRET DES AMTSDIREKTORS vom 18. Juni 2012, Nr. 642/29.6 Zwischenlagerung (D15) und Ansammlung (R13) für Dritte von Hausmüll, gefährlichen und nicht gefährlichen Sonderabfällen - Recyclinghof der Gemeinde Altrei - Altrei (BZ)... S. 91 [79840] DEKRET DES AMTSDIREKTORS vom 19. Juni 2012, Nr. 649/29.6 Ansammlung (R13) von gefährlichen und nicht gefährlichen Sonderabfällen - Wertstoffsammelstelle am Bauhof der Gemeinde Ahrntal - Ahrntal (BZ)... S. 98 [79867] DEKRET DES AMTSDIREKTORS vom 20. Juni 2012, Nr. 651/29.6 Zwischenlagerung (D15) und Ansammlung (R13) für Dritte von Hausmüll, gefährlichen und nicht gefährlichen Sonderabfällen - Umweltschutzzentrum Groeden-Kastelruth Ag - Kastelruth (BZ)... S. 102 [79872] DEKRET DES AMTSDIREKTORS vom 22. Juni 2012, Nr. 655/29.6 Zwischenlagerung (D15) und Ansammlung (R13) für Dritte von Hausmüll, gefährlichen und nicht gefährlichen Sonderabfällen - Recyclinghof Brixen - Brixen (BZ)... S. 112 Deliberazioni Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige [79882] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 7 maggio 2012, n. 639 Comune di Bressanone: Approvazione di modifiche al piano urbanistico con convenzione urbanistica ai sensi dell'art. 40/bis della Legge urbanistica provinciale - Delibera consiliare n. 104 del P. 125 [79874] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 14 maggio 2012, n. 701 Comune di Castelrotto: Approvazione di una modifica al piano urbanistico - Delibera consiliare n. 89 del 15/12/ P. 128 [79883] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 21 maggio 2012, n. 730 Comune di Badia: Approvazione di modifiche al piano urbanistico - Delibera consiliare n. 64 del 16 settembre P. 131 Beschlüsse Autonome Provinz Bozen - Südtirol [79882] BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 7. Mai 2012, Nr. 639 Gemeinde Brixen: Genehmigung von Änderungen zum Bauleitplan mit Raumordnungsvertrag im Sinne des Artikels 40/bis des Landesraumordnungsgesetzes - Ratsbeschuss Nr. 104 vom S. 125 [79874] BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 14. Mai 2012, Nr. 701 Gemeinde Kastelruth: Genehmigung einer Abänderung zum Bauleitplan - Ratsbeschluss Nr. 89 vom S. 128 [79883] BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 21. Mai 2012, Nr. 730 Gemeinde Abtei: Genehmigung von Abänderungen zum Bauleitplan - Ratsbeschluss Nr. 64 vom 16. September S. 131
7 Bollettino Ufficiale n. 27/I-II del 03/07/2012 / Amtsblatt Nr. 27/I-II vom 03/07/ [79877] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 11 giugno 2012, n. 849 Comune di Nova Levante: Approvazione di una modifica al piano urbanistico con una prescrizione d ufficio - Delibera consiliare n. 67 del P. 133 [79838] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 18 giugno 2012, n. 920 Modifica della deliberazione della Giunta n del 14 aprile 2009 ed ulteriore modifica ed integrazione dei criteri e delle modalità di erogazione delle prestazioni del fondo per l'assistenza ai non autosufficienti e di gestione del fondo stesso... P. 135 [79904] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 25 giugno 2012, n. 922/1.1 Bando provinciale per l impiego di volontari e volontarie in servizio civile... P. 140 [79901] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 25 giugno 2012, n. 947 Sistemi di smaltimento individuali semplificati delle acque di scarico e dei rifiuti in zone difficilmente accessibili - modifica della deliberazione n. 819 del P. 145 [79909] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 25 giugno 2012, n. 953 Approvazione dei criteri di applicazione della legge provinciale 6 aprile 1993, n. 8, recante Interventi a favore degli affittacamere e degli affittappartamenti Revoca della delibera della Giunta Provinciale n del 26 ottobre P. 146 Consiglio della Provincia Autonoma di Bolzano [79927] DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DI BOLZANO del 26 giugno 2012, n. 9/12 Assestamento del bilancio di previsione del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano per l'anno finanziario P. 154 [79877] BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 11. Juni 2012, Nr. 849 Gemeinde Welschnofen: Genehmigung einer Abänderung zum Bauleitplan mit einer Vorschrift des Amtes - Ratsbeschluss Nr. 67 vom S. 133 [79838] BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 18. Juni 2012, Nr. 920 Abänderung des Beschlusses der Landesregierung vom 14. April 2009, Nr und weitere Änderung und Ergänzung der Kriterien und Modalitäten zur Auszahlung der Leistungen des Pflegefonds und der Fondsverwaltung... S. 135 [79904] BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 25. Juni 2012, Nr. 922/1.1 Landesausschreibung für den Einsatz von freiwillig Zivildienstleistenden... S. 140 [79901] BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 25. Juni 2012, Nr. 947 Vereinfachte individuelle Entsorgungssysteme für Abwässer und Abfälle in schwer zugänglichen Gebieten - Änderung des Beschlusses Nr. 819 vom S. 145 [79909] BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 25. Juni 2012, Nr. 953 Genehmigung der Anwendungskriterien zum Landesgesetz vom 6. April 1993, Nr. 8, Maßnahmen zugunsten der Vermieter von Gästezimmern und Ferienwohnungen - Widerruf des Beschlusses der Landesregierung Nr vom 26. Oktober S. 146 Südtiroler Landtag [79927] BESCHLUSS DES SÜDTIROLER LANDTAGES vom 26. Juni 2012, Nr. 9/12 Berichtigung des Haushaltsvoranschlages des Südtiroler Landtages für das Finanzjahr S. 154
8 Bollettino Ufficiale n. 27/I-II del 03/07/2012 / Amtsblatt Nr. 27/I-II vom 03/07/ Comuni in provincia di Bolzano Comune di Bressanone [79929] DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE del 31 maggio 2012, n. 47 Esecuzione della delibera del Consiglio Comunale n. 7 del Modifica al piano urbanistico comunale - Trasformazione di verde alpino - pista da sci - fonte idropotabile con zona di rispetto - in zona per attrezzature collettive - zona di iniziativa privata - C.C. Eores (Plose Ski SpA)... P. 161 Comune di Malles Venosta [79868] DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE del 24 maggio 2012, n. 17 Modifica dello statuto comunale (Forme di partecipazione dei cittadini e referendum). P. 163 Comune di Tubre [79884] DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE del 7 giugno 2012, n. 14 Modifica dell'art. 38 comma 8 dello statuto del Comune di Tubre... P. 173 Provincia Autonoma di Trento Gemeinden der Provinz Bozen Gemeinde Brixen [79929] GEMEINDERATSBESCHLUSS vom 31. Mai 2012, Nr. 47 Durchführung des Gemeinderatsbeschlusses Nr. 7 vom Bauleitplanänderung - Umwidmung von alpinem Grünland Skipiste - Trinkwasserentnahmestelle mit Wasserschutzgebiet in Zone für öffentliche Einrichtungen - Zone mit Privatinitiative - K.G. Afers (Plose Ski AG)... S. 161 Gemeinde Mals [79868] GEMEINDERATSBESCHLUSS vom 24. Mai 2012, Nr. 17 Abänderung der Gemeindesatzung (Bürgerbeteiligung und Volksabstimmungen).. S. 163 Gemeinde Taufers im Münstertal [79884] GEMEINDERATSBESCHLUSS vom 7. Juni 2012, Nr. 14 Abänderung des Art. 38 Abs. 8 der Satzung der Gemeinde Taufers i.m.... S. 173 [79917] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 23 marzo 2012, n. 533 "Premio Lavoro in sicurezza - edizione 2011/2012" approvato con deliberazione della Giunta provinciale n dell'8 settembre Proroga della scadenza riservata alle segnalazioni da parte dei lavoratori... P. 174 [79881] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 25 maggio 2012, n Variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 e bilancio pluriennale e al corrispondente documento tecnico di accompagnamento e di specificazione, ai sensi della legge provinciale 14 settembre 1979, n P. 175 [79905] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 15 giugno 2012, n D.P.R. 23 giugno 1962, n Legge Provinciale 3 aprile 2007, n. 9 - Proroga del termine per l'espletamento degli incarichi affidati al Commissario del Consorzio di Miglioramento Fondiario di Sopramonte con sede in Trento, Fr. Sopramonte (TN)... P. 180
9 Bollettino Ufficiale n. 27/I-II del 03/07/2012 / Amtsblatt Nr. 27/I-II vom 03/07/ [79900] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 22 giugno 2012, n L.P. 4 marzo 2008, n. 1 - L.P. 5 settembre 1991, n. 22 e s.m.i. - Rovereto - Variante generale al piano regolatore generale Giugno Territorio Ambiente e Paesaggio con adeguamento alla disciplina provinciale in materia di distanze - Approvazione con modifiche... P. 181 [79871] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 22 giugno 2012, n Legge provinciale n. 4 del 3 marzo 2010 e s.m. - Articolo 15 (Misure straordinarie di agevolazione per la riqualificazione architettonica e ambientale degli edifici esistenti) - Domanda datata , relativa al progetto di riqualificazione insediativa con demolizione, ricostruzione e ampliamento dell edificio di civile abitazione - p.ed in C.C. Trento - con utilizzo del sedime della p.f. 1116/2 per la realizzazione degli interrati - Comune di Trento - richiedenti, Felin Rita e Luciano - Accoglimento... P. 182 [79902] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 22 giugno 2012, n Modifica della deliberazione n di data 30 dicembre 2011 concernente "Decreto legislativo n. 61 del 8 aprile 2010 recante disposizioni in merito alla tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini e Decreto Ministeriale 11 novembre Nomina delle commissioni di degustazione preposte all'esame organolettico per i vini a Denominazione di Origine."... P. 186 [79903] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 22 giugno 2012, n Approvazione regolamento attuativo menzione "vigna" di cui al decreto legislativo n. 61 del 8 aprile 2010 recante disposizioni in merito alla tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini... P. 188 [79896] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 22 giugno 2012, n Legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6, articolo 34 quater, comma 3, lettera b bis. Costituzione di uno specifico fondo destinato alla garanzia di operazioni di finanziamento per l'anticipazione di contributi in annualità riferite a investimenti completati nel periodo P. 193
10 Bollettino Ufficiale n. 27/I-II del 03/07/2012 / Amtsblatt Nr. 27/I-II vom 03/07/ [79897] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 22 giugno 2012, n Legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (legge provinciale sugli incentivi alle imprese). Bando territoriale per la riqualificazione delle aziende del turismo, degli esercizi pubblici e del commercio al dettaglio... P. 197 [79898] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 22 giugno 2012, n Legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17 (legge provinciale sul commercio 2010) - articolo 36, comma 4 bis - contenuti della certificazione del tecnico abilitato alternativa al collaudo dei distributori stradali e autostradali di carburante... P. 235 [79875] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 22 giugno 2012, n Nuova decorrenza per la presentazione delle domande di riconoscimento dell'equivalenza dei titoli del pregresso ordinamento ai titoli universitari dell'area sanitaria, riguardanti le professioni sanitarie riabilitative di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 luglio P. 238 Disposizioni - determinazioni Provincia Autonoma di Trento Bestimmungen [79873] DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE del 19 giugno 2012, n. 59 Procedura di verifica di cui all'art. 3 del d.p.r. 22 novembre 1989, n /Leg. e s.m.: Valutazione tecnica preliminare della significatività dell'impatto ambientale del progetto preliminare "Completamento interconnessione acquedotto Trento Rovereto" in relazione allo "Stralcio progettuale per i Comuni di Nogaredo, Villa Lagarina, Pomarolo e Nomi" - Proponente Dolomiti Reti s.p.a. - Comuni di Nogaredo, Villa Lagarina, Pomarolo e Nomi - Screening n. SCR Non sottoposizione alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale... P. 240 [79876] DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE del 19 giugno 2012, n. 83 Elenco degli enti e delle aziende di credito a carattere regionale aventi sede legale in provincia di Trento (riferito alla data del 31 dicembre 2011)... P. 242
11 Bollettino Ufficiale n. 27/I-II del 03/07/2012 / Amtsblatt Nr. 27/I-II vom 03/07/ Ordinanze, sentenze e ricorsi Stato Corte Costituzionale [79870] SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE del 12 aprile 2012, n. 90 RIPUBBLICAZIONE NELLA LINGUA TEDESCA Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell articolo 4, comma 1, lettere a) e b), della legge della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol 17 maggio 2011, n. 4 (Modifica dell ordinamento e delle norme in materia di personale della Regione e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e Bolzano)... P. 249 [79878] CORTE COSTITUZIONALE - RICORSO del 7 maggio 2012, n. 75 RIPUBBLICAZIONE NELLA LINGUA TEDESCA Ricorso per la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 1 comma 5 della legge della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige n. 5 del , recante "Modifiche alla legge provinciale 17 giugno 1998, n. 6 "Norme per l'appalto e l'esecuzione di lavori pubblici"... P. 257 Tribunale ordinario di Trento Erkenntnisse, Urteile, Rekurse und Beschlüsse Staat Verfassungsgerichtshof [79870] ERKENNTNIS DES VERFASSUNGSGERICHTS vom 12. April 2012, Nr. 90 WIEDERVERÖFFENTLICHUNG IN DEUTSCHER SPRACHE Erkenntnis im Verfahren über die Verfassungsmäßigkeit des Art. 4 Abs. 1 Buchst. a) und b) des Regionalgesetzes der Autonomen Region Trentino-Südtirol vom 17. Mai 2011, Nr. 4 (Änderungen zur Personalordnung und zu den Bestimmungen betreffend das Personal der Region und der Handels-, Industrie-, Handwerks- und Landwirtschaftskammern Trient und Bozen)... S. 249 [79878] VERFASSUNGSGERICHT - REKURS vom 7. Mai 2012, Nr. 75 WIEDERVERÖFFENTLICHUNG IN DEUTSCHER SPRACHE Vom Präsidenten des Verfassungsgerichtshofs im Sinne des Art. 20 der Ergänzungsbestimmungen über die Verfahren vor dem Verfassungsgerichtshof verfügte Veröffentlichung... S. 257 [79899] ORDINANZA DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO del 17 gennaio 2012, n. 130 Ordinanza del 17 gennaio 2012 emessa dal Tribunale di Trento nei procedimenti civili riuniti promossi da Mattana Luciano ed altri c/provincia autonoma di Trento... P. 260
12 Bollettino Ufficiale n. 27/I-II del 03/07/2012 / Amtsblatt Nr. 27/I-II vom 03/07/ Beschlüsse - 1 Teil - Jahr 2010 Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2010 Gemeinden der Provinz Bozen Gemeinde Brixen GEMEINDERATSBESCHLUSS vom 28. Januar 2010, Nr. 7 Bauleitplanänderung - Umwidmung von alpinem Grünland Skipiste - Trinkwasserentnahmestelle mit Wasserschutzgebiet in Zone für öffentliche Einrichtungen - Zone mit Privatinitiative - K.G. Afers (Plose Ski AG) Comuni in provincia di Bolzano Comune di Bressanone DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE del 28 gennaio 2010, n. 7 Modifica al piano urbanistico comunale - Trasformazione di verde alpino - pista da sci - fonte idropotabile con zona di rispetto - in zona per attrezzature collettive - zona di iniziativa privata - C.C. Eores (Plose Ski SpA) Vorausgeschickt, dass der überarbeitete Bauleitplan der Gemeinde Brixen mit GR-Beschluss Nr. 21 vom und mit Beschluss der L.R. Nr. 368 vom genehmigt worden ist und nach Ablauf der Zehnjahresfrist ab Inkrafttreten mit GR-Beschluss Nr. 7 vom wiederbestätigt worden ist; Vorausgeschickt, dass die Gp. 1091/21 und 1091/35 K.G. Afers im geltenden Bauleitplan der Gemeinde zum Teil als Zone für öffentliche übergemeindliche Einrichtungen, zum Teil als alpine Grünzone, zum Teil als Wald und zum Teil Skipiste mit Aufstiegsanlagen und zum Teil Trinkwasserentnahmestelle mit Wasserschutzgebiet ausgewiesen sind; Festgestellt, dass gegenständliche Änderung die Umwidmung von m² Teil der Gp. 1091/21 und m² Teil der Gp. 1091/35 K.G. Afers in Zone für öffentliche Einrichtungen - Zone mit Privatinitiative vorsieht, mit der mit der im technischen Bericht von Dr. Ing. Markus Pescollderungg und Dr. Ing. Monica Borsatto angeführten Begründung; Vorausgeschickt, dass der Art. 37 der Durchführungsbestimmungen zum Bauleitplan mit folgendem Absatz ergänzt werden muss: In der im Flächenwidmungsplan eigens gekennzeichneten Zone für öffentliche Einrichtungen auf dem Skigebiet PLOSE (Schönboden), ist die Errichtung eines Speicherbeckens zur Kunstschneeproduktion vorgesehen; diese Einrichtung kann im Sinne des Art. 16 des Landesgesetzes vom 11. August 1997, Nr. 13 durch Privatinitiative verwirklicht und verwaltet werden. Nach Einsichtnahme in die geologische Studie, ausgearbeitet vom Geologen Michael Jesacher; Premesso che il piano urbanistico comunale rielaborato è stato approvato con delibera del Consiglio Comunale Nr. 21 del e con delibera della Giunta Provinciale Nr. 368 del , e decorso il decennio dall entrata in vigore è stato riconfermato con delibera del Consiglio Comunale Nr. 7 del ; Premesso che le PP.ff. 1091/21, 1091/35 C.C. Eores nel vigente piano urbanistico comunale sono destinate in parte a zona per attrezzature collettive sovracomunali, in parte a zona di verde alpino, in parte a bosco ed in parte a pista da sci con impianti di risalita ed in parte fonte idropotabile con zona di rispetto; Constatato che la presente modifica prevede la trasformazione di m² parte della Pf. 1091/21 e m² parte della Pf. 1091/35 C.C. Eores in zona per attrezzature collettive - zona di iniziativa privata, di cui nella relazione tecnica del Dott. Ing. Markus Pescollderungg e Dott. Ing. Monica Borsatto; Premesso che l art. 37 delle norme di attuazione deve essere integrato come segue: Nella zona per attrezzature collettive nel comprensorio sciistico PLOSE (Schönboden), specificatamente contrassegnata nel piano di zonizzazione, è prevista la realizzazione di un bacino per l innevamento artificiale; detta struttura può essere realizzata e gestita con iniziativa privata ai sensi dell art. 16 della legge urbanistica provinciale dell 11 agosto 1997, n 13. Visto lo studio geologico elaborato dal geologo Michael Jesacher;
13 Bollettino Ufficiale n. 27/I-II del 03/07/2012 / Amtsblatt Nr. 27/I-II vom 03/07/ Festgehalten, dass im Sinne des Art. 19 des geltenden Landesraumordnungsgesetzes die Sozialpartner informiert wurden; Nach Einsichtnahme in die grafischen Unterlagen und in den technischen Bericht ausgearbeitet von Dr. Ing. Markus Pescollderungg und Dr. Ing. Monica Borsatto; Nach Einsichtnahme in die zustimmenden Gutachten gemäß Art. 81 des DPReg. vom , Nr. 3/L; Aufgrund: - des geltenden Haushaltsvoranschlages des laufenden Finanzjahres; - der geltenden Satzung der Gemeinde; - der geltenden Gemeindeordnung; Dato atto che ai sensi dell art. 19 della vigente legge urbanistica provinciale le parti sociali sono state informate in merito; Vista la documentazione grafica e la relazione tecnica redatta dall Arch. Ing. Markus Pescollderungg e dal Dr. Ing. Monica Borsatto; Visti i pareri favorevoli di cui all art. 81 del DPReg. del , n. 3/L; Visti: - il vigente bilancio di previsione dell anno finanziario corrente; - il vigente statuto del comune; - il vigente ordinamento dei comuni; beschließt IL CONSIGLIO COMUNALE DER GEMEINDERAT mit offenkundigen 24 Ja-Stimmen und 3 Enthaltungen; zeitweilig abwesend: Kompatscher und Mosconi; 1. Die Abänderung des Bauleitplanes der Gemeinde Brixen, betreffend die Umwidmung von m² Teil der Gp. 1091/21 und 1091/35 K.G. Afers von Zone für öffentliche übergemeindliche Einrichtungen, zum Teil alpine Grünzone, zum Teil Wald und zum Teil Skipiste mit Aufstiegsanlagen und zum Teil Trinkwasserentnahmestelle mit Wasserschutzgebiet in Zone für öffentliche Einrichtungen - Zone mit Privatinitiative, gemäß grafischen und technischen Unterlagen, zu genehmigen. 2. Die Ergänzung der Durchführungsbestimmungen zum Bauleitplan (Art. 37), sowie den Einheitstext zu genehmigen. 3. Dieser Beschluss zieht keine Ausgabenverpflichtung nach sich. delibera con voti palesi favorevoli 24 e 3 astensioni; temporaneamente assenti: Kompatscher e Mosconi; 1. Di approvare la modifica al piano urbanistico comunale riguardante la trasformazione di m² parte delle PP.ff. 1091/21 e 1091/35 C.C. Eores da zona per attrezzature collettive sovracomunali, in parte a zona di verde alpino, in parte a bosco ed in parte a pista da sci con impianti di risalita, in parte fonte idropotabile con zona di rispetto in zona per attrezzature collettive - zona di iniziativa privata, in base agli elaborati grafici e tecnici. 2. Di approvare l integrazione alle norme di attuazione al piano Urbanistico Comunale (art. 37), nonché il testo unico. 3. Questa deliberazione non comporta alcun impegno di spesa.
14 Bollettino Ufficiale n. 27/I-II del 03/07/2012 / Amtsblatt Nr. 27/I-II vom 03/07/ Jede/r Bürger/in kann gegen diesen Beschluss während des Zeitraumes der Veröffentlichung Einspruch beim Gemeindeausschuss erheben und/oder innerhalb von 60 Tagen ab Vollstreckbarkeit beim Regionalen Verwaltungsgericht in Bozen Rekurs einbringen. Gelesen, genehmigt und gefertigt. Ogni cittadino/a può entro il periodo di pubblicazione, presentare reclamo avverso questa deliberazione alla Giunta Municipale e/o entro 60 giorni dall esecutività ricorso al Tribunale di Giustizia Amministrativa di Bolzano. Letto, confermato e sottoscritto DER VORSITZENDE DR. GEBHARD DEJACO DIE VIZEGENERALSEKRETÄRIN DR.in GABRIELE MORANDELL IL PRESIDENTE DOTT. GEBHARD DEJACO LA VICESEGRETARIA GENERALE DOTT. GABRIELE MORANDELL
15 Bollettino Ufficiale n. 27/I-II del 03/07/2012 / Amtsblatt Nr. 27/I-II vom 03/07/ Beschlüsse - 1 Teil - Jahr 2011 Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2011 Autonome Provinz Bozen - Südtirol BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 21. November 2011, Nr RICHTIGSTELLUNG Gemeinde Abtei: Genehmigung einer Änderung zum Bauleitplan - Ratsbeschluss Nr. 36 vom 16. Mai 2011 Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 21 novembre 2011, n AVVISO DI RETTIFICA Comune di Badia: Approvazione di una modifica al piano urbanistico - Delibera consiliare n. 36 del 16 maggio 2011 Richtigstellungs Im Amtsblatt der Region Nr. 3 vom 17.Jänner 2012 wurde der Beschluss der Landesregierung Nr vom 21. November 2011 irrtümlicherweise mit falschem Text veröffentlicht. Demzufolge wird der richtigen Text, wie von der Landesregierung mit Beschluss Nr vom 21.November 2011 effektiv beschlossen, neu veröffentlicht. Avviso di rettifica Nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 3 del 17 gennaio 2012 è stata pubblicata erroneamente la delibera della Giunta provinciale n.1766 del 21 novembre 2011 con il testo sbagliato. Si pubblica di seguito il testo corretto come effettivamente deliberato dalla Giunta provinciale con delibera n.1766 del 21 novembre Autonome Provinz Bozen - Südtirol BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 21. November 2011, Nr Gemeinde Abtei: Genehmigung einer Änderung zum Bauleitplan - Ratsbeschluss Nr. 36 vom 16. Mai 2011 Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 21 novembre 2011, n Comune di Badia: Approvazione di una modifica al piano urbanistico - Delibera consiliare n. 36 del 16 maggio 2011 DIE LANDESREGIERUNG nimmt Einsicht in den überarbeiteten Bauleitplan der Gemeinde Abtei, beantragt von der Gemeinde mit Ratsbeschluss Nr. 13 vom 9. April 2001 und genehmigt von der Landesregierung mit Beschluss Nr vom 17. November Die Gemeinde Abtei hat mit Ratsbeschluss Nr. 36 vom 16. Mai 2011 folgende Abänderung am Bauleitplan, laut grafischer Unterlagen beantragt: Umwidmung von Wald in Landwirtschaftsgebiet der Bp und der Gp. 4185/2 in der Örtlichkeit Pineis in St. Kassian. Gegen den obgenannten Ratsbeschluss wurden weder Einwände noch Vorschläge eingereicht. Die Landesregierung nimmt Einsicht in das negative Gutachten der Landesraumordnungskom- LA GIUNTA PROVINCIALE prende visione del piano urbanistico comunale rielaborato del Comune di Badia, adottato con delibera consiliare n. 13 del 9 aprile 2001 ed approvato dalla Giunta provinciale con delibera n del 17 novembre Il Comune di Badia con delibera consiliare n. 36 del 16 maggio 2011 propone la seguente modifica al piano urbanistico comunale, secondo gli allegati grafici: Trasformazione da bosco in zona di verde agricolo della p.ed e della p.f. 4185/2 in località Pineis a San Cassiano. Avverso la suddetta delibera consiliare non sono state presentate né proposte né osservazioni. La Giunta provinciale prende visione del parere negativo della Commissione urbanistica provin-
16 Bollettino Ufficiale n. 27/I-II del 03/07/2012 / Amtsblatt Nr. 27/I-II vom 03/07/ mission, welche in der Sitzung vom 1. September 2011 die Ablehnung des Antrages aus folgenden Gründen vorgeschlagen hat: Laut Gutachten des Amtes für Landschaftsökologie (Schreiben vom 25. August 2011, Prot. Nr ) handelt es sich um eine eingeschlossene Fläche im Waldgebiet auf einer Meereshöhe von ca m am Rande des Naturparks Fanes-Sennes-Prags; eine zusätzliche Baumöglichkeit durch die geplante Umwidmung ist in diesem landschaftlichen Kontext nicht vereinbar. Die Landesregierung stützt sich auf die Art. 19, 20, 21 des Landesraumordnungsgesetzes, Landesgesetz vom , Nr. 13, in geltender Fassung. Dies vorausgeschickt beschließt DIE LANDESREGIERUNG einstimmig in gesetzmäßiger Weise: die von der Gemeinde Abtei mit Ratsbeschluss Nr. 36 vom 16. Mai 2011 beantragte Umwidmung von Wald in Landwirtschaftsgebiet der Bp und der Gp. 4185/2 in der Örtlichkeit Pineis in St. Kassian in Abweichung zum Gutachten der Landesraumordnungskommission, wie von der Gemeinde beantragt, zu genehmigen, da durch die Kulturänderung keine negativen Auswirkungen in hydrogeologischer und forstlichökologischer Hinsicht zu erwarten sind. Diesen Beschluss im Amtsblatt der Region zu veröffentlichen. ciale, espresso nella seduta del 1 settembre 2011, la quale ha proposto il rigetto della modifica per i seguenti motivi: In base al parere dell Ufficio Ecologia del paesaggio (lettera del 25 agosto 2011, prot. n ) si tratta di un area inclusa in una zona boschiva ad un altitudine di ca m s.l.m al confine del Parco Naturale Fanes-Senes-Braies; un ulteriore possibile attività edilizia tramite la progettata trasformazione in questo contesto paesaggistico non è compatibile. La Giunta provinciale prende visione degli artt. 19, 20, 21 della Legge urbanistica provinciale, legge provinciale dell , n. 13 e successive modifiche. Ciò premesso LA GIUNTA PROVINCIALE a voti unanimi legalmente espressi: delibera di approvare in difformità al parere della Commissione urbanistica provinciale, come proposto dal Comune, la trasformazione da bosco in zona di verde agricolo della p.ed e della p.f. 4185/2 in località Pineis a San Cassiano, proposta dal Comune di Badia con delibera consiliare n. 36 del 16 maggio 2011 in quanto con il cambio di coltura non vi sono alcune conseguenze negative dal punto di vista idrogeologico e forestale ecologico. Di pubblicare la presente delibera nel Bollettino Ufficiale della Regione. DER LANDESHAUPTMANN DR. LUIS DURNWALDER DER GENERALSEKRETÄR DER L.R. DR. HERMANN BERGER IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DOTT. LUIS DURNWALDER IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P. DOTT. HERMANN BERGER
17 Bollettino Ufficiale n. 27/I-II del 03/07/2012 / Amtsblatt Nr. 27/I-II vom 03/07/ Gesetze - 1 Teil - Jahr 2012 Leggi - Parte 1 - Anno 2012 Autonome Provinz Bozen - Südtirol LANDESGESETZ vom 13. Juni 2012, Nr. 11 Änderung des Landesgesetzes vom 17. Dezember 1998, Nr. 13, Wohnbauförderungsgesetz Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige LEGGE PROVINCIALE del 13 giugno 2012, n. 11 Modifica della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, Ordinamento dell edilizia abitativa agevolata Der Südtiroler Landtag hat folgendes Gesetz genehmigt, der Landeshauptmann beurkundet es Il Consiglio provinciale ha approvato il Presidente della Provincia promulga la seguente legge: Art. 1 Art. 1 Änderung des Landesgesetzes vom 17. Dezember 1998, Nr. 13, Wohnbauförderungsgesetz Modifica della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, Ordinamento dell edilizia abitativa agevolata 1. Nach Artikel 22-bis Absatz 1 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 1998, Nr. 13, in geltender Fassung, wird folgender Absatz eingefügt: 1-bis. Im Rahmen der Verfügbarkeit innerhalb der Wohnheime können einige Kleinwohnungen auch an Personen, die Minderjährige für die gesamte Dauer des Krankenhausaufenthaltes betreuen müssen, zur Verfügung gestellt werden. 2. Artikel 55 Absatz 6-bis des Landesgesetzes vom 17. Dezember 1998, Nr. 13, in geltender Fassung, erhält folgende Fassung: 6-bis. Verpflichtet sich der Gesuchsteller in seine Hausgemeinschaft dauerhaft Geschwister aufzunehmen, deren Arbeitsfähigkeit um mindestens 74 Prozent vermindert ist, oder lebt, gemäß Artikel 41 Absatz 3-bis, in der Familie des Gesuchstellers eine Person, die eine dauerhafte körperliche Behinderung aufweist, werden die in den Absätzen 1, 2 und 3 vorgesehenen Darlehensbeträge für jede zusätzliche Person um ,00 Euro erhöht. Die genannte Verpflichtung ist in der Urkunde, mit der die Sozialbindung laut Artikel 62 übernommen wird, angeführt. 3. Artikel 60 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 1998, Nr. 13, in geltender Fassung, erhält folgende Fassung: Art. 60 (Erhöhung der Wohnbauförderung für Energiesparmaßnahmen) - 1. Die Landesre- 1. Dopo il comma 1 dell articolo 22-bis della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è inserito il seguente comma: 1-bis. Nei limiti della disponibilità delle case albergo alcuni miniappartamenti possono essere messi anche a disposizione di persone che devono assistere minori per l intera durata della degenza ospedaliera. 2. Il comma 6-bis dell articolo 55 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito: 6-bis. Se il richiedente s impegna ad accogliere stabilmente nella propria abitazione fratelli e sorelle con una diminuzione della capacità lavorativa superiore al 74 per cento, oppure se, ai sensi dell articolo 41, comma 3-bis, nella famiglia del richiedente vive una persona con un handicap fisico permanente, gli importi dei mutui di cui ai commi 1, 2 e 3 vengono aumentati di ,00 euro per ogni ulteriore persona. Il menzionato impegno è inserito nel documento con il quale viene assunto il vincolo sociale di cui all articolo L articolo 60 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito: Art. 60 (Aumento dell agevolazione edilizia per interventi di risparmio energetico) - 1. La
18 Bollettino Ufficiale n. 27/I-II del 03/07/2012 / Amtsblatt Nr. 27/I-II vom 03/07/ gierung kann die Fördermaßnahmen erhöhen, um die Verbesserung der Energieeffizienz der Gebäude, den Einsatz von erneuerbaren Energien und die energetische Sanierung zu fördern. 4. Nach Artikel 62-bis des Landesgesetzes vom 17. Dezember 1998, Nr. 13, wird folgender Artikel eingefügt: Art. 62-ter (Errichtung der Agentur für die Aufsicht über die Einhaltung der Vorschriften betreffend die Sozialbindung für den geförderten Wohnbau) - 1. Um die Korrektheit, Transparenz und Effizienz der Aufsicht über den geförderten Wohnbau zu gewährleisten, wird die Agentur für die Aufsicht über die Einhaltung der Vorschriften betreffend die Sozialbindung für den geförderten Wohnbau, im Folgenden Agentur genannt, errichtet. Sie ist bei der Landesabteilung Wohnungsbau angesiedelt. 2. Die Agentur hat die Funktion einer einheitlichen Aufsichtsstelle und ist unter Einhaltung der einschlägigen Vorschriften zuständig, auch aufgrund von Vereinbarungen mit der Landesabteilung Wohnungsbau, die Zuwiderhandlungen gegen die Sozialbindungen für den geförderten Wohnbau festzustellen und die von den einschlägigen Vorschriften vorgesehenen Maßnahmen zu ergreifen, wie den Widerruf und die Reduzierung der Förderung, die Rückerstattungsforderungen, die Wiederherstellung des ursprünglichen Zustandes, die Verhängung der Geld- und Verwaltungsstrafen zu verfügen und die nachträglichen Ermächtigungen zu erteilen. Ebenso übt die Agentur bei Vorliegen der in Absatz 5 genannten Voraussetzungen die dort vorgesehenen Aufgaben aus. 3. Die Agentur ist eine öffentlich-rechtliche instrumentelle Körperschaft des Landes mit Rechtspersönlichkeit. Sie ist in funktioneller, organisatorischer, verwaltungsmäßiger, buchhalterischer und vermögensrechtlicher Hinsicht völlig autonom und unabhängig und handelt nach den Grundsätzen der Effizienz, Wirtschaftlichkeit und Wirksamkeit. 4. Die Landesregierung hat der Agentur gegenüber Weisungs- und Kontrollbefugnis. Sie genehmigt die Satzung der Agentur und den Entwurf der Vereinbarung, mit welcher die Beziehungen zwischen Landesabteilungen und Agentur sowie die Art, der Gegenstand und die Modalitäten der Durchführung der Tätigkeit und der Dienste geregelt werden. 5. Die für die Aufsicht über die Einhaltung der Bindung des konventioniertes Wohnbaus zuständigen Gemeinden können den Dienst der Agentur für die Feststellung und die Vorhaltung von Zuwiderhandlungen gegen die Bindung des konventionierten Wohnbaus und für die Verhängung der Giunta provinciale può aumentare le misure di agevolazione, al fine di promuovere il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici, l impiego di energie rinnovabili e la riqualificazione energetica. 4. Dopo l articolo 62-bis della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è inserito il seguente articolo: Art. 62-ter (Istituzione dell Agenzia per la vigilanza sul rispetto delle prescrizioni relative al vincolo sociale dell edilizia abitativa agevolata) - 1. AI fine di assicurare Ia correttezza, Ia trasparenza e l efficienza della vigilanza sull edilizia abitativa agevolata è istituita I Agenzia per Ia vigilanza sul rispetto delle prescrizioni relative al vincolo sociale dell edilizia abitativa agevolata, di seguito denominata Agenzia. Essa è insediata presso la Ripartizione provinciale Edilizia abitativa. 2. L Agenzia, anche in virtù di convenzioni con la Ripartizione provinciale Edilizia abitativa, assume, nel rispetto delle disposizioni in materia, la funzione di Stazione unica di vigilanza con il compito di accertare le contravvenzioni al vincolo sociale e di adottare i provvedimenti previsti dalle disposizioni in materia, come disporre Ia revoca e Ia riduzione dell agevolazione, richiedere Ia restituzione degli importi, diffidare alla restituzione in pristino, irrogare le sanzioni pecuniarie ed amministrative e rilasciare le autorizzazioni in sanatoria. Inoltre, sussistendo i presupposti menzionati al comma 5, l Agenzia esercita le funzioni ivi previste. 3. L Agenzia è un ente strumentale della Provincia con personalità giuridica di diritto pubblico, dotato di autonomia e piena indipendenza funzionale, organizzativa, amministrativa, contabile e patrimoniale, che opera secondo criteri di efficienza, economicità ed efficacia. 4. La Giunta provinciale espleta funzioni di indirizzo e di controllo nei confronti dell Agenzia, approva lo statuto della stessa e lo schema di convenzione che disciplina i rapporti tra le ripartizioni provinciali ed Agenzia nonché la natura, l oggetto e le modalità di svolgimento dell attività e dei servizi. 5. I comuni competenti per la vigilanza sul rispetto del vincolo dell edilizia convenzionata possono ricorrere al servizio dell Agenzia per l accertamento e la contestazione delle contravvenzioni al vincolo dell edilizia convenzionata e per l irrogazione delle sanzioni pecuniarie previste dalle di-
19 Bollettino Ufficiale n. 27/I-II del 03/07/2012 / Amtsblatt Nr. 27/I-II vom 03/07/ von den einschlägigen Vorschriften vorgesehenen Geldstrafen in Anspruch nehmen. Die Art, der Gegenstand und die Modalitäten der Durchführung der Tätigkeit und der Dienste sowie die Spesenrückvergütungen zu Lasten der Gemeinden werden durch eigene Vereinbarungen geregelt, welche von den Gemeinden mit der Agentur nach dem von der Landesregierung genehmigten Muster abgeschlossen werden. Die Landesregierung legt auch Kriterien für die Festlegung der Spesenrückvergütungen fest. 6. Unbeschadet der Zuständigkeiten und der Haftung des Verfahrensverantwortlichen bei den einzelnen Verwaltungen führt die Agentur ausschließlich Tätigkeiten im Interesse des Allgemeinheit und Dienstleistungen für die in Absatz 5 genannten Subjekte durch, indem sie auch in ihrer Eigenschaft als einheitliche Aufsichtsstelle auf Rechnung oder im Namen und auf Rechnung der besagten Subjekte handelt. 7. Gemäß den Vereinbarungen erhält die Agentur von den Landesabteilungen und den Gemeinden sämtliche für die Ausführung des Dienstes erforderlichen Daten und Informationen und a) arbeitet mit diesen Verwaltungen bei der Erledigung der gesetzlichen Aufsichtsbefugnisse beratend zusammen; b) nimmt die mit der Erfüllung der in Absatz 2 genannten Aufsichtspflichten verbundenen Aufgaben in all ihren Phasen wahr, sorgt für die Einhebung der Geld- und Verwaltungsstrafen und erfüllt die mit einem etwaigen Streitverfahren verbundenen Aufgaben. 8. Die Agentur arbeitet mit Landespersonal, mit abgeordnetem oder aus dem Stellenplan ausgegliedertem Personal der örtlichen Körperschaften oder mit Personal mit befristetem Arbeitsvertrag. Im Rahmen der Verfügbarkeit des Haushalts kann die Agentur zu besonders komplexen Fragen oder bei spezifischen technischen Schwierigkeiten Fachleute mit hoher Sachkompetenz hinzuziehen. 5. Nach Artikel 69 Absatz 2 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 1998, Nr. 13, in geltender Fassung, wird folgender Absatz hinzugefügt: 3. Wird die Wohnbauförderung Ehegatten gewährt, die Miteigentümer der geförderten Wohnung sind, kann die Wohnbauförderung bei Ableben eines Ehegatten auf den überlebenden Ehegatten umgeschrieben werden, auch wenn dieser nicht im Besitz der allgemeinen Voraussetzungen für die Zulassung zur Wohnbauförderung des Landes ist, sofern er die Wohnung tatsächlich bewohnt. Anderenfalls kommen die Bestimmungen gemäß Absatz 1 zur Anwendung. sposizioni in materia. La natura, l oggetto e le modalità di svolgimento dell attività e dei servizi, nonché il rimborso delle spese a carico dei comuni sono disciplinati da apposite convenzioni che i comuni stipuleranno con l Agenzia, utilizzando lo schema di convenzione approvato dalla Giunta provinciale. La Giunta provinciale stabilisce anche i criteri per la determinazione del rimborso delle spese. 6. Ferme restando le competenze e le responsabilità del responsabile del procedimento presso le singole amministrazioni, l Agenzia espleta, in via esclusiva, attività di interesse generale e di servizio nei confronti dei soggetti di cui al comma 5, operando per conto, o in nome e per conto, degli stessi. 7. L Agenzia, conformemente alle convenzioni, riceve dalle ripartizioni provinciali e dai comuni tutti i dati e tutte le informazioni necessari allo svolgimento del servizio e a) collabora con funzioni consultive con dette amministrazioni impegnate nell assolvimento degli obblighi di vigilanza previsti per legge; b) cura gli adempimenti dei compiti di vigilanza di cui al comma 2 in tutte le sue fasi, provvede alla riscossione delle sanzioni pecuniarie ed amministrative e cura gli adempimenti relativi ad un eventuale contenzioso. 8. L Agenzia opera con personale provinciale, con personale di amministrazioni locali, in posizione di comando o fuori ruolo, o mediante personale a contratto a tempo determinato. Nei limiti delle disponibilità di bilancio, l Agenzia può avvalersi, per tematiche di particolare complessità o specifiche difficoltà tecniche, di esperti di elevata professionalità. 5. Dopo il comma 2 dell articolo 69 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma: 3. Qualora l agevolazione edilizia provinciale sia stata concessa a coniugi comproprietari dell abitazione agevolata, in caso di morte di un coniuge, l agevolazione edilizia può essere trascritta a favore del coniuge superstite, anche se questi non sia in possesso dei requisiti generali per essere ammesso alle agevolazioni edilizie provinciali, purché occupi stabilmente l abitazione. In caso contrario trovano applicazione le disposizioni del comma 1.
20 Bollettino Ufficiale n. 27/I-II del 03/07/2012 / Amtsblatt Nr. 27/I-II vom 03/07/ Nach Artikel 78 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 1998, Nr. 13, in geltender Fassung, wird folgender Artikel eingefügt: Art. 78-bis (Einseitige Verpflichtungserklärung) - 1. Die einseitigen Verpflichtungserklärungen laut diesem Abschnitt können vom Direktor der Abteilung Wohnungsbau beglaubigt werden. 7. Nach Artikel 82 Absatz 7-bis des Landesgesetzes vom 17. Dezember 1998, Nr. 13, in geltender Fassung, wird folgender Absatz eingefügt: 7-ter. Im Rahmen der auch bereits genehmigten Bauprogramme kann die Landesregierung festlegen, dass die Zuweisung von Flächen für den geförderten Wohnbau in Abweichung von Absatz 5 Ziffer 1) auch an Gesuchsteller erfolgen kann, die in einer angrenzenden Gemeinde ansässig sind. Das Einvernehmen der betroffenen Gemeinden ist erforderlich. 8. Artikel 89 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 1998, Nr. 13, in geltender Fassung, erhält folgende Fassung: Art. 89 (Finanzierung von Arbeiten zur Baureifmachung von Erweiterungszonen) - 1. Ist es für die Baureifmachung einer Erweiterungszone notwendig, neben den in Artikel 65 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 11. August 1997, Nr. 13, vorgesehenen primären Erschließungsanlagen auch geotechnische Sicherungsarbeiten durchzuführen sowie die bestehende Versorgungsleitung zu verlegen, können auch diese Arbeiten zu den in Artikel 87 dieses Gesetzes vorgesehenen Förderungen für die Erschließung der Flächen für den geförderten Wohnbau zugelassen werden. 2. Die Notwendigkeit der Arbeiten laut Absatz 1 muss aus einem geologischen Gutachten oder aus dem Durchführungsplan resultieren. Die Förderung ist nur dann möglich, wenn für die Personen, denen der Grund zugewiesen wurde, die Gesamtkosten für den Erwerb, die Baureifmachung und die primäre Erschließung des Baugrundes 20 Prozent der gesetzlichen Baukosten der in der Zone zulässigen Baumasse übersteigen. 9. Artikel 91 Absatz 8 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 1998, Nr. 13, in geltender Fassung, erhält folgende Fassung: 8. Insgesamt darf das Wohngeld pro Familie 6.000,00 Euro im Jahr nicht überschreiten. Beiträge, die weniger als 50,00 Euro im Monat betragen, werden nicht ausgezahlt. Das Wohngeld wird im Rahmen der jährlich zu Verfügung stehenden Finanzmitteln gewährt. Die Landesregierung kann in besonderen Fällen, mit entsprechender Begründung, diese Schwellenwerte ändern. 6. Dopo l articolo 78 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo: Art. 78-bis (Atto unilaterale d obbligo) - 1. Gli atti unilaterali d obbligo di cui al presente capo possono essere autenticati dal direttore della Ripartizione provinciale Edilizia abitativa. 7. Dopo il comma 7-bis dell articolo 82 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è inserito il seguente comma: 7-ter. La Giunta provinciale nell ambito dei programmi di costruzione, anche già approvati, può prevedere che l assegnazione delle aree di edilizia abitativa agevolata possa essere effettuata, in deroga a quanto stabilito nel comma 5, numero 1), anche a favore di richiedenti residenti in un comune confinante. È necessario l assenso dei comuni interessati. 8. L articolo 89 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito: Art. 89 (Finanziamento di lavori per l apprestamento di zone di espansione) - 1. Se per l apprestamento di una zona di espansione è necessario eseguire, oltre alle opere di urbanizzazione primaria di cui all articolo 65, comma 1, della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, anche lavori di sicurezza geotecnica e lavori di spostamento di condutture di servizi esistenti, queste opere possono essere ammesse alle agevolazioni per l urbanizzazione delle aree destinate all edilizia abitativa agevolata ai sensi dell articolo 87 della presente legge. 2. La necessità dei lavori di cui al comma 1 deve risultare da un parere geologico o dal piano d attuazione. L agevolazione è ammissibile solamente se per gli assegnatari l onere complessivo per l acquisto, l apprestamento e l urbanizzazione primaria del terreno edificabile supera il 20 per cento del costo di costruzione convenzionale della cubatura ammissibile nella zona. 9. Il comma 8 dell articolo 91, della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è cosi sostituito: 8. Il sussidio casa non può superare 6.000,00 euro all anno a famiglia. I contributi d importo inferiore a 50,00 euro mensili non sono liquidati. Il sussidio casa è concesso nei limiti delle risorse finanziarie annualmente disponibili. In casi particolari, debitamente motivati, la Giunta provinciale può modificare tali importi.
21 Bollettino Ufficiale n. 27/I-II del 03/07/2012 / Amtsblatt Nr. 27/I-II vom 03/07/ Artikel 101 Absatz 2 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 1998, Nr. 13, in geltender Fassung, erhält folgende Fassung: 2. Bei der Zuweisung der Wohnungen berücksichtigt der Präsident des Wohnbauinstitutes die Anzahl der Räume einer jeden Wohnung und den zahlenmäßigen Bestand der Familien der zugelassenen Antragsteller. Sollte ein zugelassener Antragsteller die angebotene Wohnung nicht annehmen, obwohl diese über alle Merkmale verfügt, die den Erfordernissen des Antragstellers entsprechen, wird er aus der Rangordnung gestrichen; er kann für acht Jahre nicht mehr um die Zuweisung einer Mietwohnung ansuchen. 10. Il comma 2 dell articolo 101 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è cosi sostituito: 2. Nell assegnare le abitazioni il presidente dell IPES tiene conto del numero dei vani di ciascuna abitazione e della consistenza numerica delle famiglie dei richiedenti ammessi. La mancata accettazione da parte di un richiedente di un abitazione con caratteristiche adeguate comporta per lo stesso la cancellazione dalla graduatoria e la preclusione, per otto anni, alla presentazione di domanda di assegnazione di un abitazione in locazione. Art. 2 Art. 2 Übergangs- und Schlussbestimmungen Disposizioni transitorie e finali 1. Mit Wirkung ab 1. Jänner 2013 wird den Inhabern von Mietverträgen, die vor diesem Datum bereits den Beitrag für dieselbe Wohnung bezogen haben, das im Abschnitt 10 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 1998, Nr. 13, vorgesehene Wohngeld gewährt. Das Wohngeld wird bis zur ersten natürlichen Fälligkeit des Mietvertrages und auf jeden Fall nicht länger als vier Jahre ab Inkrafttreten dieses Gesetzes gewährt. 2. Neue Anträge, die ab 1. Jänner 2013 eingereicht werden und welche nicht in die Übergangsbestimmungen laut Absatz 1 fallen, sind bei den Sozialsprengeln einzureichen. Die Landesregierung definiert die Voraussetzungen, die Grundlage für die Berechnung des Beitrages sind. 3. Die in Artikel 91 Absatz 8 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 1998, Nr. 13, in geltender Fassung, festgelegten Schwellenwerte werden auf alle neuen Gesuche um Wohngeld angewandt, die nach 60 Tagen ab Inkrafttreten dieses Gesetzes vorgelegt werden. Diese Schwellenwerte werden auf die Gesuche für die weitere Gewährung des Mietbeitrages bis zur ersten natürlichen Fälligkeit des entsprechenden Mietvertrages nicht angewandt. 1. A decorrere dal 1 gennaio 2013 il sussidio casa di cui al capo 10 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è concesso a titolari di contratti di locazione che prima di tale data già percepivano il contributo per lo stesso alloggio. Il sussidio casa è concesso fino alla prima scadenza naturale del contratto e comunque non oltre quattro anni dall entrata in vigore della presente legge. 2. A partire dal 1 gennaio 2013 le nuove domande che non rientrano nelle diposizioni transitorie di cui al comma 1 vanno presentate ai distretti sociali. La Giunta provinciale definisce i requisiti che costituiscono la base per il calcolo del contributo. 3. I limiti fissati dall articolo 91, comma 8, della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, si applicano alle nuove domande di sussidio casa presentate dopo 60 giorni dall entrata in vigore della presente legge. Tali limiti non si applicano alle domande di proroga della concessione di contributo al canone di locazione fino alla prima scadenza naturale del relativo contratto di locazione. Art. 3 Art. 3 Finanzbestimmung Disposizione finanziaria 1. Die Deckung der Ausgaben, die sich aus den Maßnahmen dieses Gesetzes ergeben, ist durch die Ausgabengenehmigungen, welche schon zu Lasten des Haushaltsjahres 2012 auf der Haushaltsgrundeinheit bestimmt wurden, gegeben. 1. Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge si provvede con le autorizzazioni di spesa già disposte in bilancio sull unità previsionale di base a carico dell esercizio finanziario 2012.
22 Bollettino Ufficiale n. 27/I-II del 03/07/2012 / Amtsblatt Nr. 27/I-II vom 03/07/ Die Ausgabe zu Lasten der folgenden Haushaltsjahre wird mit jährlichem Finanzgesetz festgelegt. 2. La spesa a carico dei successivi esercizi finanziari è stabilita con la legge finanziaria annuale. Dieses Gesetz ist im Amtsblatt der Region kundzumachen. Jeder, dem es obliegt, ist verpflichtet, es als Landesgesetz zu befolgen und für seine Befolgung zu sorgen. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia. Bozen, den 13. Juni 2012 Bolzano, 13 giugno 2012 DER LANDESHAUPTMANN DR. LUIS DURNWALDER IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DOTT. LUIS DURNWALDER
23 Bollettino Ufficiale n. 27/I-II del 03/07/2012 / Amtsblatt Nr. 27/I-II vom 03/07/ ANMERKUNGEN NOTE Hinweis Die hiermit veröffentlichten Anmerkungen sind im Sinne des Artikels 29 Absätze 1 und 2 des Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, zum einzigen Zweck abgefasst worden, das Verständnis der Rechtsvorschriften, welche abgeändert wurden oder auf welche sich der Verweis bezieht, zu erleichtern. Gültigkeit und Wirksamkeit der hier angeführten Rechtsvorschriften bleiben unverändert. Avvertenza Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell articolo 29, commi 1 e 2, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Anmerkungen zum Artikel 1 Absatz 1: Note all articolo 1 comma 1: Das Landesgesetz vom 17. Dezember 1998, Nr. 13, in geltender Fassung, beinhaltet das Wohnbauförderungsgesetz. Der Text des Artikels 22-bis des Landesgesetzes vom 17. Dezember 1998, Nr. 13, Wohnbauförderungsgesetz, lautet wie folgt: Art. 22/bis (1) Für die wohnungsmäßige Unterbringung von Sanitätspersonal, das eingestellt werden muss, um das Funktionieren der Sanitätsbetriebe zu gewährleisten, ist die Landesregierung ermächtigt, ein Sonderbauprogramm des Wohnbauinstitutes zu beschließen. (1-bis.) Im Rahmen der Verfügbarkeit innerhalb der Wohnheime können einige Kleinwohnungen auch an Personen, die Minderjährige für die gesamte Dauer des Krankenhausaufenthaltes betreuen müssen, zur Verfügung gestellt werden. (2) Die Kriterien für die Zuweisung der Wohnungen und für die Aufnahme in die Wohnheime werden mit Beschluss der Landesregierung festgesetzt. La legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche contiene Ordinamento dell edilizia abitativa agevolata. Il testo dell articolo 22-bis, della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, Ordinamento dell edilizia abitativa agevolata, è il seguente: Art. 22/bis (1) Per la sistemazione abitativa del personale sanitario, che deve essere assunto allo scopo di garantire il funzionamento delle aziende sanitarie, la Giunta provinciale è autorizzata a deliberare un programma speciale di costruzione dell IPES. (1-bis.) Nei limiti della disponibilità delle case albergo alcuni miniappartamenti possono essere messi anche a disposizione di persone che devono assistere minori per l intera durata della degenza ospedaliera. (2) I criteri per l assegnazione delle abitazioni e per l ammissione alle case albergo sono da determinare con deliberazione della Giunta provinciale. Anmerkungen zum Artikel 1 Absatz 2: Note all articolo 1 comma 2: Der Text des Artikels 55 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 1998, Nr. 13, Wohnbauförderungsgesetz, in geltender Fassung, lautet wie folgt: Il testo dell articolo 55, della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, Ordinamento dell edilizia abitativa agevolata, e successive modifiche, è il seguente: Art. 55 Art. 55 (Darlehensbetrag) (Importo del mutuo) (1) Der Darlehensbetrag für einen Neubau darf die niedrigste folgender Obergrenzen nicht überschreiten: a) 75 Prozent der gesetzlichen Baukosten der Wohnung, die gemäß Artikel 7 festgesetzt und auf die Konventionalfläche der Wohnung bezogen werden, b) 100 Millionen Lire für Einzelgesuchsteller, 140 Millionen Lire für verheiratete Gesuchsteller; dazu werden 20 Millionen Lire für das erste unterhalts- (1) L'importo del mutuo per nuova costruzione deve essere contenuto entro il meno elevato dei seguenti limiti: a) 75 per cento del costo di costruzione convenzionale dell'alloggio, determinato ai sensi dell'articolo 7, riferito alla superficie convenzionale dell'abitazioneb) 100 milioni di lire per richiedenti singoli, 140 milioni di lire per richiedenti coniugati, aggiungendo 20 milioni di lire per il primo figlio a carico e 10 milioni
24 Bollettino Ufficiale n. 27/I-II del 03/07/2012 / Amtsblatt Nr. 27/I-II vom 03/07/ berechtigte Kind und 10 Millionen für jedes weitere unterhaltsberechtigte Kind hinzugefügt; das Darlehen darf auf jeden Fall den Betrag von 180 Millionen Lire nicht überschreiten. di lire per ogni ulteriore figlio a carico, non potendo comunque il mutuo superare l'importo di 180 milioni di lire. (2) Der Darlehensbetrag für den Kauf darf die niedrigste folgender Obergrenzen nicht überschreiten: a) 75 Prozent der gesetzlichen Baukosten der Wohnung, die gemäß Artikel 7 festgesetzt, auf die Konventionalfläche der Wohnung bezogen werden und wegen der Grundstücks- und Erschließungskosten um 20 Prozent erhöht werden, b) 100 Millionen Lire für Einzelgesuchsteller, 140 Millionen Lire für verheiratete Gesuchsteller; dazu werden 20 Millionen Lire für das erste unterhaltsberechtigte Kind und 10 Millionen für jedes weitere unterhaltsberechtigte Kind hinzugefügt; das Darlehen darf auf jeden Fall den Betrag von 180 Millionen Lire nicht überschreiten, (2) L'importo del mutuo per l'acquisto deve essere contenuto entro il meno elevato dei seguenti limiti: a) 75 per cento del costo di costruzione convenzionale dell'alloggio, determinato ai sensi dell'articolo 7, riferito alla superficie convenzionale dell'abitazione e aumentato del 20 per cento in considerazione dei costi dell'area e degli oneri di urbanizzazione; b) 100 milioni di lire per richiedenti singoli, 140 milioni di lire per richiedenti coniugati, aggiungendo 20 milioni di lire per il primo figlio a carico e 10 milioni di lire per ogni ulteriore figlio a carico, non potendo comunque il mutuo superare l'importo di 180 milioni di lire; c) 75 Prozent des Kaufpreises. c) 75 per cento del prezzo di acquisto. (3) Der Darlehensbetrag für Wiedergewinnung darf die niedrigste folgender Obergrenzen nicht überschreiten: a) 75 Prozent der gesetzlichen Baukosten der Wohnung, die gemäß Artikel 7 festgesetzt und auf die Konventionalfläche der Wohnung bezogen werden, b) 100 Millionen Lire für Einzelgesuchsteller, 140 Millionen Lire für verheiratete Gesuchsteller; dazu werden 20 Millionen Lire für das erste unterhaltsberechtigte Kind und 10 Millionen für jedes weitere unterhaltsberechtigte Kind hinzugefügt; das Darlehen darf auf jeden Fall den Betrag von 180 Millionen Lire nicht überschreiten, c) 75 Prozent der als zulässig anerkannten Ausgaben für die Wiedergewinnungsmaßnahme. (4) Wird nur das Fruchtgenußrecht gekauft, werden auf die Baukosten die Koeffizienten für die Festsetzung des aktuellen Wertes des Fruchtgenußrechtes zum gesetzlichen Zinsfuß angewandt. Der Eigentümer muß seine Zustimmung dazu geben, daß zu Lasten des nackten Eigentums die eventuelle Hypothek zur Sicherstellung des Landesdarlehens eingetragen bzw. die Bindungen des geförderten Wohnbaues angemerkt werden. (5) Für die Bewerber, die der ersten Einkommensstufe laut Artikel 58 Absatz 1 Buchstabe a) angehören, kann das Darlehen in Abweichung von den Bestimmungen laut Absatz 1 Buchstabe a), Absatz 2 Buchstabe a) und Absatz 3 Buchstabe a) dieses Artikels 100 Prozent der gesetzlichen Baukosten der förderungsgegenständlichen Wohnung erreichen. (6) Leben mit dem Bewerber dessen Eltern in Hausgemeinschaft, werden die in den Absätzen 1, 2 und 3 vorgesehenen Darlehensbeträge um 20 bzw. 30 Millionen Lire erhöht, wenn ein Elternteil bzw. wenn beide Eltern mit dem Bewerber seit mindestens zwei Jahren in Hausgemeinschaft leben und der Bewerber sich verpflichtet die Eltern in die geförderte Wohnung aufzunehmen. (3) L'importo del mutuo per il recupero deve essere contenuto entro il meno elevato dei seguenti limiti: a) 75 per cento del costo di costruzione convenzionale dell'alloggio, determinato ai sensi dell'articolo 7, riferito alla superficie convenzionale dell'abitazione; b) 100 milioni di lire per richiedenti singoli, 140 milioni di lire per richiedenti coniugati, aggiungendo 20 milioni di lire per il primo figlio a carico e 10 milioni di lire per ogni ulteriore figlio a carico, non potendo comunque il mutuo superare l'importo di 180 milioni di lire; c) 75 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per l'intervento di recupero. (4) In caso di acquisto del solo diritto di usufrutto di un alloggio, al costo di costruzione si applicano i coefficienti per la determinazione dei valori attuali del diritto di usufrutto al tasso di interesse legale. Il proprietario dell'alloggio deve acconsentire che l'eventuale ipoteca a garanzia del mutuo provinciale venga iscritta ed i vincoli di edilizia abitativa agevolata annotati sulla nuda proprietà. (5) Per richiedenti appartenenti alla prima fascia di reddito di cui all'articolo 58, comma 1, lettera a), il mutuo, in deroga alle disposizioni del comma 1, lettera a), del comma 2, lettera a), e del comma 3, lettera a), del presente articolo, può raggiungere il 100 per cento dei costi di costruzione convenzionali dell'abitazione oggetto dell'agevolazione. (6) Qualora con il richiedente convivano i suoi genitori, gli importi dei mutui previsti ai commi 1, 2 e 3 vengono rispettivamente aumentati di 20 o di 30 milioni di lire, qualora uno o entrambi i genitori convivano con il richiedente da almeno due anni e il richiedente si obblighi ad accogliere i genitori nell'abitazione agevolata.
25 Bollettino Ufficiale n. 27/I-II del 03/07/2012 / Amtsblatt Nr. 27/I-II vom 03/07/ (6-bis.) Verpflichtet sich der Gesuchsteller in seine Hausgemeinschaft dauerhaft Geschwister aufzunehmen, deren Arbeitsfähigkeit um mindestens 74 Prozent vermindert ist, oder lebt, gemäß Artikel 41 Absatz 3- bis, in der Familie des Gesuchstellers eine Person, die eine dauerhafte körperliche Behinderung aufweist, werden die in den Absätzen 1, 2 und 3 vorgesehenen Darlehensbeträge für jede zusätzliche Person um ,00 Euro erhöht. Die genannte Verpflichtung ist in der Urkunde, mit der die Sozialbindung laut Artikel 62 übernommen wird, angeführt. (7) Für die Mehrausgaben, die sich aus der Einhaltung der Bestimmungen zum Schutze und zur Erhaltung geschichtlich, künstlerisch, heimat- oder volkskundlich wertvoller Güter, sowie der Bestimmungen über den Landschaftsschutz ergeben, wird der Betrag des begünstigten Darlehens bis zu 25 Prozent erhöht. (8) Die Höchstbeträge der Darlehen laut den Absätzen 1, 2 und 3 können von der Landesregierung abgeändert werden, wobei die Höchstgrenze von 75 Prozent der gesetzlichen Baukosten einer Wohnung mit einer Konventionalfläche von 160 Quadratmetern nicht überschritten werden darf. (6-bis.) Se il richiedente s impegna ad accogliere stabilmente nella propria abitazione fratelli e sorelle con una diminuzione della capacità lavorativa superiore al 74 per cento, oppure se, ai sensi dell articolo 41, comma 3-bis, nella famiglia del richiedente vive una persona con un handicap fisico permanente, gli importi dei mutui di cui ai commi 1, 2 e 3 vengono aumentati di ,00 euro per ogni ulteriore persona. Il menzionato impegno è inserito nel documento con il quale viene assunto il vincolo sociale di cui all articolo 62. (7) Per le maggiori spese dovute all'osservanza di vincoli imposti ai sensi delle norme sulla tutela e la conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare, nonché di quelle sulla tutela del paesaggio, l'importo del mutuo agevolato è aumentato fino al 25 per cento. (8) I limiti massimi dei mutui di cui ai commi 1, 2 e 3 possono essere modificati dalla Giunta provinciale, fermo restando il limite massimo di importo costituito dal 75 per cento del costo di costruzione di un alloggio con una superficie convenzionale di 160 metri quadrati convenzionali. Art. 41 Art. 41 (Volkswohnungen) (Abitazioni popolari) (1) Eine Wohnung gilt als Volkswohnung, wenn sie nicht die Merkmale einer Luxuswohnung gemäß Ministerialdekret vom 2. August 1969 aufweist; weitere Voraussetzung ist, daß sie: a) mindestens einen und nicht mehr als fünf Wohnräume außer den Nebenräumen (Küche, Bad, Toilette, Abstellraum und Eingang) hat, (1) Per essere considerata abitazione popolare un'abitazione non può avere le caratteristiche di abitazione di lusso di cui al decreto ministeriale 2 agosto 1969 e deve: a) avere almeno uno e non più di cinque vani abitabili oltre i locali accessori (cucina, bagno, gabinetto, ripostiglio e ingresso); b) eine eigene abgeschlossene Wohnung bildet, b) costituire un'abitazione indipendente; c) den anderen Bedingungen entspricht, die in den Verordnungen über Hygiene und Bauwesen vorgesehen sind, d) eine bewohnbare Nutzfläche hat, die nicht geringer als 28 und nicht größer als 110 Quadratmeter ist. c) soddisfare le condizioni richieste dai regolamenti di igiene ed edilizia; d) comprendere una superficie utile abitabile non inferiore a 28 e non superiore a 110 metri quadrati. (2) Als Volkswohnungen gelten auch Wohnungen, die aufgrund einer vor Inkrafttreten des Landesgesetzes vom 25. November 1978, Nr. 52 (30. Dezember 1978) erteilten Baukonzession erbaut worden sind und deren bewohnbare Nutzfläche nicht größer als 130 Quadratmeter ist; es müssen aber die übrigen Merkmale einer Volkswohnung laut Absatz 1 gegeben sein. (3) Bei Familien mit mehr als fünf Mitgliedern kann die bewohnbare Nutzfläche für jede zusätzliche Person um 15 Quadratmeter erhöht werden, oder es kann, innerhalb dieser Grenze, ein Wohnraum dazugebaut werden. (3-bis.) Auf Grund des erhöhten Wohnraumbedarfs einer Familie, in der eine Person lebt, die eine dauerhafte körperliche Behinderung aufweist, legt die Landesregierung innerhalb von 180 Tagen Kriterien fest, mit welchen bei der Zuweisung von Mietwohnungen und bei sämtlichen Maßnahmen der Wohnbauförderung dem erhöhten Wohnraumbedarf Rechnung getragen wird. (2) Sono considerate popolari anche le abitazioni costruite in base a concessione edilizia rilasciata prima dell'entrata in vigore della legge provinciale 25 novembre 1978, n. 52 (30 dicembre 1978), la cui superficie utile abitabile non sia superiore a 130 metri quadrati, purché sussistano le altre caratteristiche di abitazione popolare di cui al comma 1. (3) Per le famiglie composte da più di cinque componenti la superficie utile abitabile può essere aumentata di 15 metri quadrati, o, entro tale limite, può essere aggiunto un vano abitabile per ogni componente successivo al quinto. (3-bis.) In seguito al maggiore fabbisogno abitativo di una famiglia in cui vive una persona con un handicap fisico permanente, la Giunta provinciale stabilisce entro 180 giorni i criteri con cui tiene conto dell aumentato fabbisogno abitativo nell assegnazione di abitazioni in locazione e in tutti i provvedimenti dell edilizia agevolata.
26 Bollettino Ufficiale n. 27/I-II del 03/07/2012 / Amtsblatt Nr. 27/I-II vom 03/07/ (4) Im Falle der Wiedergewinnung von Wohnungen kann aus Gründen des Denkmalschutzes, des Landschaftsschutzes und des Ortsbildschutzes von den Vorschriften laut Absatz 1 Buchstaben b) und d) abgewichen werden. (5) Der Gesuchsteller kann zusätzlich zur Wohnung, die Gegenstand der Wohnbauförderung ist, eine weitere Wohnung errichten, die eine unabhängige Liegenschaftseinheit bildet. Für diese Wohnung müssen die Verpflichtungen des konventionierten Wohnbaus gemäß Artikel 79 des Landesgesetzes vom 11. August 1997, Nr. 13, "Landesraumordnungsgesetz" übernommen werden. Im Falle des Neubaus darf die Wohnfläche der zusätzlichen Wohnung nicht größer sein als 50 Prozent der Wohnfläche der Wohnung, die Gegenstand der Förderung ist. Im Falle der Wiedergewinnung darf die Wohnfläche der zusätzlichen Wohnung nicht größer sein als die Wohnfläche der Wohnung, die Gegenstand der Förderung ist. (6) Der Gesuchsteller kann zusätzlich zur Wohnung, die Gegenstand der Wohnbauförderung ist, Räume errichten, die eine unabhängige Liegenschaftseinheit bilden und zur gewerbemäßigen Ausübung einer Kleinunternehmenstätigkeit im Sinne von Artikel 2083 des Zivilgesetzbuches durch den Gesuchsteller selbst oder durch den zusammenlebenden Ehegatten bestimmt sind. Wenn es sich um eine Dienstleistungstätigkeit handelt, darf die Nutzfläche dieser Räume jene der geförderten Wohnung nicht überschreiten; diese Einschränkung gilt nicht, wenn es sich um eine Tätigkeit laut Landesgesetz vom 14. Dezember 1988, Nr. 58, "Gastgewerbeordnung" handelt. (7) Weitere Merkmale der Volkswohnungen können mit Durchführungsverordnung festgesetzt werden. (8) Zur Förderung für die Wiedergewinnung von Wohnungen für den Grundwohnbedarf können auch Eigentümer von Wohnungen zugelassen werden, die in Gebäuden bestehen, in denen der Eigentümer seit mindestens fünf Jahren die Tätigkeit der privaten Vermietung von Gästezimmern und Ferienwohnungen laut Landesgesetz vom 11. Mai 1995, Nr. 12, die Tätigkeit des Urlaubes auf dem Bauernhof laut Landesgesetz vom 14. Dezember 1988, Nr. 57 oder die gastgewerbliche Beherbergungstätigkeit laut Landesgesetz vom 14. Dezember 1988, Nr. 58, ausübt. (4) In caso di recupero di abitazioni si può derogare per motivi di tutela monumentale, di tutela del paesaggio e di tutela degli insiemi alle prescrizioni di cui al comma 1, lettere b) e d). (5) Il richiedente può realizzare, oltre all'abitazione oggetto dell'agevolazione edilizia, un'ulteriore abitazione costituente un'autonoma unità immobiliare. Per questa abitazione devono essere assunti gli impegni di edilizia convenzionata di cui all'articolo 79 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, "Legge urbanistica provinciale". In caso di nuova costruzione la superficie abitabile dell'abitazione aggiuntiva non può essere superiore al 50 per cento della superficie abitabile dell'abitazione oggetto dell'agevolazione. In caso di recupero la superficie abitabile dell'abitazione aggiuntiva non può essere superiore alla superficie abitabile dell'abitazione oggetto dell'agevolazione. (6) Il richiedente può realizzare, oltre all'abitazione oggetto dell'agevolazione edilizia, locali costituenti un'autonoma unità immobiliare destinati all'esercizio professionale di attività di piccola impresa, ai sensi dell'articolo 2083 del codice civile, da parte del richiedente o del coniuge convivente. Se si tratta di attività di prestazione di servizi, la superficie utile di questi locali non può superare quella dell'abitazione agevolata; questa limitazione non ha luogo in caso si tratti di attività ai sensi della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, "Norme in materia di esercizi pubblici". (7) Ulteriori caratteristiche delle abitazioni popolari possono essere stabilite con regolamento di esecuzione. (8) Alle agevolazioni per il recupero di abitazioni per il fabbisogno abitativo primario possono essere ammessi anche proprietari di abitazioni situate in edifici nei quali il proprietario esercita da almeno cinque anni l'attività di affitto di camere ed appartamenti ammobiliati per ferie ai sensi della legge provinciale 11 maggio 1995, n. 12, l'attività di agriturismo ai sensi della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 57, ovvero svolgano professionalmente l'attività ricettiva di cui alla legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58. Anmerkungen zum Artikel 1 Absatz 5: Note all articolo 1 comma 5: Der Text des Artikels 69 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 1998, Nr. 13, Wohnbauförderungsgesetz, in geltender Fassung, lautet wie folgt: Il testo dell articolo 69, della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, Ordinamento dell edilizia abitativa agevolata, e successive modifiche, è il seguente: Art. 69 Art. 69 (Nachfolge in der Wohnbauförderung) (Successione nell'agevolazione) (1) Im Falle des Ablebens des Wohnbauförderungsempfängers wird das Darlehen oder der Beitrag auf die Nachfolger umgeschrieben, wenn mindestens einer von ihnen im Besitz der allgemeinen Voraussetzungen für die Zulassung zur Wohnbauförderung des Landes gemäß diesem Abschnitt ist und die Wohnung tatsäch- (1) In caso di morte del beneficiario di agevolazioni edilizie provinciali il mutuo o il contributo viene trascritto a favore dei successori, se almeno uno di essi sia in possesso dei requisiti generali per essere ammesso alle agevolazioni edilizie provinciali ai sensi del presente capo e occupi stabilmente l'abitazione. Qualora
27 Bollettino Ufficiale n. 27/I-II del 03/07/2012 / Amtsblatt Nr. 27/I-II vom 03/07/ lich bewohnt. Erfüllt keiner der Nachfolger die geforderten Voraussetzungen, kann die Wohnung an einen Verwandten innerhalb des dritten Grades, der im Besitz der allgemeinen Voraussetzungen für die Zulassung zur Wohnbauförderung des Landes ist, vermietet werden. Andernfalls muss die Wohnung an das Wohnbauinstitut, an die Gemeinde oder, wenn diese nicht beabsichtigen die Wohnung anzumieten, an Personen vermietet werden, die im Besitz der allgemeinen Voraussetzungen für die Zulassung zur Wohnbauförderung des Landes sind. Der Mietzins darf nicht höher sein als 75 Prozent des Landesmietzinses. Im negativen Falle spricht der Landesrat für Wohnungsbau den Widerruf der Wohnbauförderung aus, und zwar ab dem Todesdatum des Förderungsempfängers und mit den Wirkungen laut Artikel 64; im Falle eines zinsfreien Darlehens werden jedoch die Zinsen für das Restdarlehen vom Todesdatum des Förderungsempfängers an gerechnet. (2) Im Falle des Ablebens des Wohnbauförderungsempfängers mit Fruchtgenussrecht wird das Darlehen oder der Beitrag zugunsten des Eigentümers umgeschrieben, wenn er im Besitz der allgemeinen Voraussetzungen für die Zulassung zur Wohnbauförderung des Landes ist und die Wohnung tatsächlich bewohnt. Erfüllt der Eigentümer nicht die geforderten Voraussetzungen, kann die Wohnung an einen Verwandten innerhalb des dritten Grades, der im Besitz der allgemeinen Voraussetzungen für die Zulassung zur Wohnbauförderung des Landes ist, vermietet werden. Andernfalls muss die Wohnung an das Wohnbauinstitut, an die Gemeinde oder, wenn diese nicht beabsichtigen die Wohnung anzumieten, an Personen vermietet werden, die im Besitz der allgemeinen Voraussetzungen für die Zulassung zur Wohnbauförderung des Landes sind. Der Mietzins darf nicht höher sein als 75 Prozent des Landesmietzinses. Im negativen Falle spricht der Landesrat für Wohnungsbau zu Lasten des Eigentümers den Widerruf der Wohnbauförderung aus, und zwar ab dem Todesdatum des Förderungsempfängers und mit den Wirkungen laut Artikel 64; im Falle eines zinsfreien Darlehens werden jedoch die Zinsen für das Restdarlehen vom Todesdatum des Förderungsempfängers an gerechnet. (3) Wird die Wohnbauförderung Ehegatten gewährt, die Miteigentümer der geförderten Wohnung sind, kann die Wohnbauförderung bei Ableben eines Ehegatten auf den überlebenden Ehegatten umgeschrieben werden, auch wenn dieser nicht im Besitz der allgemeinen Voraussetzungen für die Zulassung zur Wohnbauförderung des Landes ist, sofern er die Wohnung tatsächlich bewohnt. Anderenfalls kommen die Bestimmungen gemäß Absatz 1 zur Anwendung. nessuno dei successori soddisfi le condizioni richieste, l'abitazione può essere data in locazione ad un parente entro il terzo grado che sia in possesso dei requisiti generali per l'ammissione alle agevolazioni edilizie provinciali. In mancanza l'abitazione deve essere data in locazione all'ipes, al comune o, qualora questi non intendano prenderla in locazione, a persone aventi i requisiti generali per essere ammesse alle agevolazioni edilizie provinciali. Il canone di locazione non può essere superiore al 75 per cento del canone provinciale. In caso contrario l'assessore provinciale all'edilizia abitativa pronuncia la revoca dell'agevolazione edilizia a far data dalla morte del beneficiario e con gli effetti di cui all'articolo 64; tuttavia, in caso di mutuo senza interessi, gli interessi sul mutuo residuo sono calcolati dalla data della morte del beneficiario. (2) In caso di morte del beneficiario titolare del diritto di usufrutto, il mutuo o contributo viene trascritto a favore del proprietario, qualora sia in possesso dei requisiti generali per essere ammesso alle agevolazioni edilizie provinciali e occupi stabilmente l'abitazione. Qualora il proprietario non soddisfi le condizioni richieste, l'abitazione può essere data in locazione ad un parente entro il terzo grado che sia in possesso dei requisiti generali per l'ammissione alle agevolazioni edilizie provinciali. In mancanza l'abitazione deve essere data in locazione all'ipes, al comune o, qualora questi non intendano prenderla in locazione, a persone aventi i requisiti generali per essere ammesse alle agevolazioni edilizie provinciali. Il canone di locazione non può essere superiore al 75 per cento del canone provinciale. In caso contrario l'assessore provinciale all'edilizia abitativa pronuncia a carico del proprietario la revoca dell'agevolazione edilizia a far data dalla morte del beneficiario e con gli effetti di cui all'articolo 64; tuttavia, in caso di mutuo senza interessi, gli interessi sul mutuo residuo sono calcolati dalla data della morte del beneficiario. (3) Qualora l agevolazione edilizia provinciale sia stata concessa a coniugi comproprietari dell abitazione agevolata, in caso di morte di un coniuge, l agevolazione edilizia può essere trascritta a favore del coniuge superstite, anche se questi non sia in possesso dei requisiti generali per essere ammesso alle agevolazioni edilizie provinciali, purché occupi stabilmente l abitazione. In caso contrario trovano applicazione le disposizioni del comma 1. Anmerkungen zum Artikel 1 Absatz 7: Note all articolo 1 comma 7: Der Text des Artikels 82 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 1998, Nr. 13, Wohnbauförderungsgesetz, in geltender Fassung, lautet wie folgt: Il testo dell articolo 82, della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, Ordinamento dell edilizia abitativa agevolata, e successive modifiche, è il seguente:
28 Bollettino Ufficiale n. 27/I-II del 03/07/2012 / Amtsblatt Nr. 27/I-II vom 03/07/ Art. 82 Art. 82 (Zuweisung der Flächen für geförderten Wohnbau) (Assegnazione delle aree di edilizia abitativa agevolata) (1) Die dem geförderten Wohnbau vorbehaltenen Flächen sind für das Wohnbauinstitut und für einzelne oder in Genossenschaften zusammengeschlossene Personen bestimmt, die zu den in Artikel 2 vorgesehenen Förderungen zugelassen werden können. Die Gemeinden können die dem geförderten Wohnbau vorbehaltenen Flächen für den Bau von Wohnungen verwenden, die gänzlich oder teilweise mit eigenen Mitteln finanziert werden. (2) Die erwähnten Flächen sind auch für Gesellschaften und Körperschaften bestimmt, deren Ziel es ist, ohne Gewinnabsicht Volkswohnungen zu bauen und diese - aufgrund einer Vereinbarung mit der Landesverwaltung - zu verkaufen oder auch unter Zusicherung des späteren Verkaufes zu vermieten. Diese Vereinbarung hat die Richtlinien für die Zuweisung der Wohnungen, für die Bemessung und Änderung des Mietzinses sowie für die Festsetzung des Kaufpreises festzulegen; dabei sind die Grundsätze dieses Gesetzes zu beachten sowie angemessene finanzielle Sicherheiten für die Erfüllung der übernommenen Verpflichtungen zu bieten. (3) Bei der Zuweisung der Flächen für den geförderten Wohnbau hat das Wohnbauinstitut den Vorrang, wenn es beabsichtigt, in der Gemeinde Mietwohnungen zu bauen, die im Bauprogramm laut Artikel 22 vorgesehen sind. (4) Für die Gesuche von Wohnbaugenossenschaften und Einzelgesuchstellern setzen die Gemeinden mit Verordnung die Fristen und die Modalitäten für das Einreichen der Gesuche, für die Erstellung der Rangordnung, sowie das Ausmaß der zuzuweisenden Fläche fest. In der Verordnung legen die Gemeinden überdies Kriterien für die Bevorzugung der von Wohnbaugenossenschaften eingereichten Gesuche gegenüber denjenigen der Einzelgesuchsteller fest. In der Verordnung können die Gemeinden vorsehen, daß für die Dauer der Ansässigkeit in der Gemeinde zwei zusätzliche Punkte anerkannt werden und daß die Rangordnung eine Geltungsdauer von höchstens drei Jahren haben kann. (5) Um das Eigentum an Flächen zu erwerben, die dem geförderten Wohnbau vorbehalten sind, müssen die Mitglieder von Wohnbaugenossenschaften oder die Einzelgesuchsteller folgende Voraussetzungen erfüllen: a) sie müssen in der Gemeinde oder in den gemäß Artikel 31 des Landesraumordnungsgesetzes zusammengeschlossenen Gemeinden ihren Wohnsitz oder Arbeitsplatz haben, b) sie müssen im Besitz der gesetzlichen Voraussetzungen sein, um zur Wohnbauförderung des Landes für den Bau einer Eigentumswohnung zugelassen zu werden, und über ein Einkommen verfügen, das die fünfte Einkommensstufe nicht überschreitet, c) sie müssen im Sinne der Durchführungsverordnung mindestens 16 Punkte erreichen, (1) Alle aree destinate all'edilizia abitativa agevolata sono ammessi l'ipes e le persone fisiche singole o associate in cooperative, ammissibili alle agevolazioni di cui all'articolo 2. I comuni possono utilizzare le aree destinate all'edilizia abitativa agevolata per la costruzione di abitazioni finanziate in tutto od in parte con mezzi propri. (2) Sono ammesse anche le società e gli enti costituiti con lo scopo di costruire senza finalità di lucro abitazioni standard popolare da vendere o da assegnare in locazione, anche con patto di futura vendita, sulla base di convenzioni stipulate con l'amministrazione provinciale. La convenzione deve stabilire i criteri per l'assegnazione dell'abitazione, per la determinazione e la revisione del canone di locazione, nonché per la determinazione del prezzo di vendita, in osservanza dei principi della presente legge con adeguate garanzie finanziarie per l'adempimento degli obblighi assunti. (3) Nell'assegnazione delle aree destinate all'edilizia abitativa agevolata è data la precedenza all'ipes che intende realizzare nel comune alloggi in locazione compresi nel programma di costruzione di cui all'articolo 22. (4) Per le domande da presentare da cooperative edilizie e da richiedenti singoli i comuni con regolamento stabiliscono i termini e le modalità di presentazione delle domande, per la formazione della graduatoria e la misura dell'area da assegnare. Nel regolamento i comuni stabiliscono inoltre i criteri di preferenza delle domande presentate da cooperative edilizie rispetto a quelle dei richiedenti singoli. Nel regolamento i comuni possono prevedere il riconoscimento di due punti aggiuntivi per la durata della residenza nel comune e che la graduatoria abbia una validità di al massimo tre anni. (5) Per conseguire l'assegnazione in proprietà di aree destinate all'edilizia abitativa agevolata, i soci di cooperative edilizie ed i richiedenti singoli devono essere in possesso dei seguenti requisiti: a) essere residenti nel comune o avere il posto di lavoro nel comune o nei comuni consorziati ai sensi dell'articolo 31 della legge urbanistica provinciale; b) essere in possesso dei requisiti richiesti dalla legge per essere ammessi alle agevolazioni edilizie provinciali per la costruzione di un abitazione di proprietà e disporre di un reddito non superiore a quello della quinta fascia di reddito; c) raggiungere un punteggio di almeno 16 punti ai sensi del regolamento di esecuzione;
29 Bollettino Ufficiale n. 27/I-II del 03/07/2012 / Amtsblatt Nr. 27/I-II vom 03/07/ d) sie dürfen nicht Eigentümer eines zum Bau einer Wohnung von wenigstens 495 Kubikmetern ausreichenden Grundstückes in einem Ort sein, der leicht erreichbar ist; ebenso dürfen sie nicht ein solches Grundstück in den fünf Jahren vor Einreichung des Gesuches veräußert haben. (6) Bei Punktegleichheit werden die Gesuchsteller bevorzugt, die hinsichtlich der in Absatz 5 Buchstabe a) erwähnten Voraussetzung eine längere Ansässigkeitsdauer nachweisen können. (7) Die Zuweisung der Flächen für den geförderten Wohnbau ins Eigentum der Bewerber oder ins Erbbaurecht wird in Übereinstimmung mit dem mehrjährigen Durchführungsprogramm und dem genehmigten Durchführungsplan nach der Reihenfolge der endgültigen Rangordnung mit Beschluß des Gemeindeausschusses vorgenommen. (7/bis) Sind die dem geförderten Wohnbau vorbehaltenen Flächen ausschließliches Eigentum des Landes oder des Wohnbauinstitutes, wird die Zuweisung ins Eigentum an die Gesuchsteller von der Landesregierung oder vom Wohnbauinstitut im Einvernehmen mit der gebietsmäßig zuständigen Gemeinde vorgenommen. (7-ter) Im Rahmen der auch bereits genehmigten Bauprogramme kann die Landesregierung festlegen, dass die Zuweisung von Flächen für den geförderten Wohnbau in Abweichung von Absatz 5 Ziffer 1) auch an Gesuchsteller erfolgen kann, die in einer angrenzenden Gemeinde ansässig sind. Das Einvernehmen der betroffenen Gemeinden ist erforderlich. (8) Die Zuweisung der Flächen kann in zwei Phasen erfolgen. Die provisorische Zuweisung kann nach der Genehmigung des Durchführungsplanes und der Einleitung des Enteignungsverfahrens vorgenommen werden. Aufgrund der provisorischen Zuweisung können die Zuweisungsempfänger um die Erteilung der Baukonzession ansuchen. Die endgültige Zuweisung ins Eigentum kann nur nach erfolgter Enteignung der dem geförderten Wohnbau vorbehaltenen Flächen durchgeführt werden. Im provisorischen Zuweisungsbeschluß bzw. im endgültigen Zuweisungsbeschluß muß, wenn keine provisorische Grundzuweisung stattfindet, festgestellt werden, daß keiner der in Artikel 45 Absatz 1 Buchstaben b) und c) und in Absatz 5 Buchstabe d) dieses Artikels vorgesehenen Ausschlußgründe vorliegt. (9) In Erwartung der endgültigen Zuweisung ins Eigentum kann die Gemeinde die Zuweisungsempfänger ermächtigen, die enteigneten Flächen zu besetzen und mit den Bauarbeiten zu beginnen. Die Ermächtigung zur Besetzung der Fläche ist abhängig von der Hinterlegung einer Anzahlung in der Höhe von 80 Prozent auf den voraussichtlichen Abtretungspreis der Fläche und auf die Erschließungskosten. (10) Auf den Flächen, die dem geförderten Wohnbau vorbehalten sind, dürfen nur Wohnungen gebaut werden, die die Merkmale einer Volkswohnung aufweisen; diese Bestimmung gilt nicht für die Wohnungen für alte Leute, für die Wohnheime für Arbeiter und Studenten, d) non essere proprietari e non aver ceduto nel quinquennio antecedente la domanda un'area edificabile in località agevolmente raggiungibile, sufficiente per la realizzazione di un alloggio di almeno 495 metri cubi. (6) A parità di punteggio hanno la precedenza i richiedenti che relativamente al requisito di cui al comma 5, lettera a), possono dimostrare una più lunga durata di residenza. (7) L'assegnazione delle aree destinate all'edilizia a- gevolata in proprietà dei richiedenti o in diritto di superficie è disposta, in conformità al programma pluriennale di attuazione ed al piano di attuazione approvato, seguendo l'ordine della graduatoria definitiva, con deliberazione della giunta comunale. (7/bis) Le aree destinate all'edilizia abitativa agevolata di esclusiva proprietà della Provincia o dell'ipes sono assegnate in proprietà ai richiedenti dalla Giunta provinciale o dall'ipes d'intesa con il comune territorialmente competente. (7-ter) La Giunta provinciale nell ambito dei programmi di costruzione, anche già approvati, può prevedere che l assegnazione delle aree di edilizia abitativa agevolata possa essere effettuata, in deroga a quanto stabilito nel comma 5, numero 1), anche a favore di richiedenti residenti in un comune confinante. È necessario l assenso dei comuni interessati. (8) L'assegnazione delle aree può essere effettuata in due fasi. L'assegnazione provvisoria può essere effettuata dopo l'approvazione del piano di attuazione e l'avvio della procedura di esproprio. In base all'assegnazione provvisoria gli assegnatari possono chiedere il rilascio della concessione edilizia. L'assegnazione definitiva in proprietà può essere effettuata solo ad avvenuto esproprio delle aree destinate all'edilizia abitativa agevolata. Nella delibera di assegnazione provvisoria o nella delibera di assegnazione definitiva, se non ha luogo l'assegnazione provvisoria, deve essere accertato che non esistano le cause di esclusione di cui all'articolo 45, comma 1, lettere b) e c), e di cui al comma 5, lettera d), del presente articolo. (9) In attesa dell'assegnazione definitiva in proprietà il comune può autorizzare gli assegnatari ad occupare le aree espropriate e ad iniziare i lavori di costruzione. L'autorizzazione ad occupare l'area è condizionata al versamento di un acconto pari all'80 per cento del presumibile prezzo di cessione dell'area e degli oneri di urbanizzazione. (10) Nelle aree destinate all'edilizia abitativa agevolata possono essere realizzate esclusivamente abitazioni aventi le caratteristiche di abitazioni popolari, salve le diverse caratteristiche delle abitazioni destinate alle persone anziane, delle case albergo per lavoratori e
30 Bollettino Ufficiale n. 27/I-II del 03/07/2012 / Amtsblatt Nr. 27/I-II vom 03/07/ für die geschützten Wohnungen und für die Gemeinschaftswohnungen. (11) Ins Ausland Ausgewanderte, die vor der Auswanderung für mindestens fünf Jahre im Lande ansässig waren, sowie ihre gesetzlich nicht getrennten Ehegatten, die beabsichtigen, den Wohnsitz wieder im Lande aufzuschlagen, können das Gesuch um Grundzuweisung in der Gemeinde vorlegen, in der sie den letzten Wohnsitz hatten, oder in jener, in der sie nachweislich ihrem Beruf oder ihrer Arbeit nachgehen können. Für die Rechtswirkungen dieser Bestimmung wird die im Ausland geleistete Arbeitszeit als in der Gemeinde geleistet angesehen. studenti, delle abitazioni protette e delle abitazioni collettive. (11) Gli emigrati all'estero già residenti in provincia prima dell'emigrazione per almeno cinque anni, nonché i loro coniugi non legalmente separati, i quali intendano ristabilire la residenza in provincia, possono presentare la domanda di assegnazione di terreno nel comune dell'ultima residenza o in quello in cui dimostrino di essere in grado di esercitare la loro professione, impiego o lavoro. Agli effetti della presente norma il periodo di lavoro prestato fuori provincia si considera prestato nel comune. Anmerkungen zum Artikel 1 Absatz 8: Note all articolo 1 comma 8: Der Text des Artikels 65 des Landesgesetzes vom 11. August 1997, Nr. 13, Landesraumordnungsgesetz, in geltender Fassung, lautet wie folgt: Il testo dell articolo 65, della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, Legge urbanistica provinciale, e successive modifiche, è il seguente: Art. 65 Art. 65 (Erschließungsanlagen) (Opere di urbanizzazione) (1) Als primäre Erschließungsanlagen gelten: (1) Sono considerate opere di urbanizzazione primaria: a) die Straßen innerhalb der Baugebiete, a) strade residenziali; b) die Halte- und Parkplätze, b) spazi di sosta e di parcheggio; c) die Anlagen zur Beseitigung des Schmutz- und c) fognature; Regenwassers, d) die Trinkwasserversorgung, d) rete idrica; e) die Strom- und Gasversorgung, e) rete di distribuzione dell energia elettrica e del gas; f) die öffentliche Beleuchtung, f) pubblica illuminazione; g) die eingerichteten Grünflächen, g) spazi di verde attrezzato; h) (aufgehoben) h) (abrogato) i) Versorgungsschächte und Kabelleitungen für das Fernmeldewesen. i) cavedi multiservizi e cavidotti per il passaggio di reti di telecomunicazioni. (2) Als sekundäre Erschließungsanlagen gelten: (2) Sono considerate opere di urbanizzazione secondaria: a) die Kinderhorte und Kindergärten, a) asili nido e scuole materne; b) die Pflichtschulen, b) scuole dell'obbligo; c) die Marktanlagen in einzelnen Wohnvierteln, c) mercati di quartiere; d) die Außenstellen der Gemeindeverwaltung, d) delegazioni comunali; e) die Kirchen und sonstige Gebäude für die religiöse e) chiese ed altri edifici per servizi religiosi; Betreuung, f) die Sportanlagen einzelner Wohnviertel, f) impianti sportivi di quartiere; g) die Dienststellen für die soziale Betreuung sowie die kulturellen und sanitären Einrichtungen. g) centri sociali ed attrezzature culturali e sanitarie. Anmerkungen zum Artikel 1 Absatz 9: Note all articolo 1 comma 9: Der Text des Artikels 91 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 1998, Nr. 13, Wohnbauförderungsgesetz, in geltender Fassung lautet wie folgt: Il testo dell articolo 91, della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, Ordinamento dell edilizia abitativa agevolata, i successive modifiche, è il seguente: Art. 91 Art. 91 (Wohngeld) (Sussidio casa) (1) Die in Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe K) vorgesehenen Beiträge verfolgen das Ziel, den einkommensschwachen Mietern den Zugang zum privaten Mietwohnungsmarkt zu erleichtern. Als einkommensschwach im Sinne dieses Artikels gelten jene Gesuchsteller, die die allgemeinen Voraussetzungen für (1) I contributi previsti dall articolo 2, comma 1, lettera K), perseguono lo scopo di facilitare l accesso al mercato libero delle locazioni ai locatari meno abbienti. Ai sensi del presente articolo sono considerati meno abbienti i richiedenti che sono in possesso dei requisiti generali per essere ammessi alle agevolazioni edilizie
31 Bollettino Ufficiale n. 27/I-II del 03/07/2012 / Amtsblatt Nr. 27/I-II vom 03/07/ die Zulassung zu den Wohnbauförderungen des Landes besitzen, und deren wirtschaftliche Leistungsfähigkeit jene der zweiten Einkommensstufe laut Artikel 58 nicht übersteigt. (2) Von der Gewährung des Wohngeldes sind ausgeschlossen: a) Gesuchsteller, deren Eltern über Wohnungen verfügen, deren Konventionalwert das in Artikel 46 Absatz 2 angegebene Ausmaß überschreitet, oder über ein Immobiliarvermögen verfügen, das den in Artikel 47 Absatz 3 und der entsprechenden Durchführungsverordnung angegebenen Betrag überschreitet, b) die Mieter von Wohnungen des Wohnbauinstitutes und anderer öffentlicher Körperschaften, c) Gesuchsteller, die die Wohnung von Verwandten oder Verschwägerten ersten Grades gemietet haben, d) Gesuchsteller, die einen Teil der Wohnung untervermieten, e) Gesuchsteller, die andere Wohnungen zum Zweck der Weitervermietung anmieten. (3) Einzelpersonen ohne Unterhaltsverpflichtungen und Paare ohne Kinder werden auf der Grundlage der von der Landesregierung festgesetzten Kriterien zum Wohngeld zugelassen. (4) Zum Beitrag sind nur solche Mieter zugelassen, auf deren Namen ein Mietvertrag für eine Wohnung läuft, die keine Luxuswohnung ist. Mietern, die das Wohngeld beziehen, ist es bei sonstigem Verlust des Beitrages untersagt, die Wohnung oder einen Teil davon weiterzuvermieten. (5) Das Wohngeld wird für die Dauer eines Jahres gewährt. Die Beiträge werden mit Wirkung ab dem ersten Monat nach Einreichung des Gesuches gewährt und werden nachträglich für die ab Ansuchen bereits vergangenen Monate und dann monatlich für den Rest des Jahres ausbezahlt. Voraussetzung ist, dass das Mietverhältnis bereits bestanden hat und noch besteht. Vor Ablauf des Jahres, für das das Wohngeld gewährt wurde, wird der Empfänger aufgefordert, die für die weitere Gewährung desselben erforderlichen Unterlagen zu übermitteln. (6) Der Landesrat für Wohnungsbau überweist monatlich auf Antrag ein Zwölftel des vorangeschlagten Jahresbetrages an die Verwalter des Wohngeldes, vorbehaltlich des Ausgleiches im Monat Dezember. Die Verwalter des Wohngeldes legen der Landesregierung jährlich die Abrechnung über die gewährten und ausgezahlten Beiträge zur Genehmigung vor. (7) Das Wohngeld, das den einzelnen Gesuchstellern gewährt werden kann, wird unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Familie des Gesuchstellers festgesetzt. Für die Bewertung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Familie finden die neuen Kriterien zur Bewertung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit Anwendung, die mit Durchführungsverordnung zu diesem Gesetz festgesetzt werden. (8) Insgesamt darf das Wohngeld pro Familie 6.000,00 Euro im Jahr nicht überschreiten. Beiträge, die weniger als 50,00 Euro im Monat betragen, werden nicht aus- provinciali e la cui capacità economica non supera la seconda fascia di reddito di cui all articolo 58. (2) Dalla concessione del sussidio casa sono esclusi: a) i richiedenti i cui genitori dispongono di abitazioni il cui valore convenzionale supera la misura di cui all articolo 46, comma 2, o che dispongono di un patrimonio immobiliare il cui valore supera l importo di cui all articolo 47, comma 3, e al rispettivo regolamento di esecuzione; b) i locatari di abitazioni dell IPES e di altri enti pubblici; c) i richiedenti che hanno locato abitazioni di parenti o affini di primo grado; d) i richiedenti che sublocano una parte dell abitazione; e) i richiedenti che prendono in locazione altre abitazioni con lo scopo di sublocazione. (3) Le persone singole non obbligate a prestare alimenti e coppie senza figli sono ammesse al sussidio casa in base ai criteri stabiliti dalla Giunta provinciale. (4) Sono ammessi al contributo soltanto i locatari che siano titolari di un contratto di locazione di un abitazione non di lusso. A pena di decadenza dal contributo, ai locatari che fruiscono del sussidio casa è fatto divieto di sublocare l abitazione o parte di essa. (5) Il sussidio casa è concesso per la durata di un anno. I contributi sono concessi con decorrenza dal primo mese successivo a quello della presentazione della domanda e sono erogati in via posticipata per i mesi già trascorsi dalla presentazione della domanda e mensilmente per il resto dell anno, nel presupposto che il rapporto di locazione sia già esistito ed esista. Prima del decorso dell anno per il quale è stato concesso il sussidio casa, il beneficiario è invitato a inviare la documentazione necessaria per la continuazione della concessione dello stesso. (6) L assessore provinciale all edilizia abitativa, su richiesta, versa mensilmente agli amministratori del sussidio casa un dodicesimo del contributo annuale preventivato, salvo conguaglio nel mese di dicembre. Gli amministratori del sussidio casa sottopongono annualmente alla Giunta provinciale il rendiconto dei contributi erogati e concessi per l approvazione. (7) Il sussidio casa che può essere concesso ai singoli richiedenti è determinato in considerazione della capacità economica della famiglia del richiedente. Per la valutazione della capacità economica del nucleo familiare trovano applicazione i nuovi criteri per la valutazione della capacità economica, determinati con regolamento di esecuzione della presente legge. (8) Il sussidio casa non può superare 6.000,00 euro all anno a famiglia. I contributi d importo inferiore a 50,00 euro mensili non sono liquidati. Il sussidio casa
32 Bollettino Ufficiale n. 27/I-II del 03/07/2012 / Amtsblatt Nr. 27/I-II vom 03/07/ gezahlt. Das Wohngeld wird im Rahmen der jährlich zu Verfügung stehenden Finanzmitteln gewährt. Die Landesregierung kann in besonderen Fällen, mit entsprechender Begründung, diese Schwellenwerte ändern. (9) aufgehoben (9) abrogato (10) Die in Absatz 8 angegebenen Beträge können mit Beschluss der Landesregierung unter Berücksichtigung der Steigerung der Lebenshaltungskosten angepasst werden. è concesso nei limiti delle risorse finanziarie annualmente disponibili. In casi particolari, debitamente motivati, la Giunta provinciale può modificare tali importi. (10) Gli importi di cui al comma 8 possono essere a- deguati con deliberazione della Giunta provinciale in considerazione dell aumento del costo della vita. Anmerkungen zum Artikel 1 Absatz 10: Note all articolo 1 comma 10: Der Text des Artikels 101 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 1998, Nr. 13, Wohnbauförderungsgesetz, in geltender Fassung, lautet wie folgt: Il testo dell articolo 101, della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, Ordinamento dell edilizia abitativa agevolata, e successive modifiche, è il seguente: Art. 101 Art. 101 (Zuweisung und Besetzung der Wohnungen) (Assegnazione ed occupazione delle abitazioni) (1) Die Wohnungen, die während der Geltungsdauer der Rangordnung für die Zuweisung verfügbar werden, werden mit Dekret des Präsidenten des Wohnbauinstitutes an die berechtigten Bewerber zugewiesen. (1/bis) Ist die Rangordnung in einer Gemeinde erschöpft, können die Wohnungen, die nicht zugewiesen wurden, in Abweichung von der Bestimmung laut Artikel 97 Absatz 1 Buchstabe a) an Bewerber zugewiesen werden, die in den Rangordnungen der Nachbargemeinden aufscheinen. (2) Bei der Zuweisung der Wohnungen berücksichtigt der Präsident des Wohnbauinstitutes die Anzahl der Räume einer jeden Wohnung und den zahlenmäßigen Bestand der Familien der zugelassenen Antragsteller. Sollte ein zugelassener Antragsteller die angebotene Wohnung nicht annehmen, obwohl diese über alle Merkmale verfügt, die den Erfordernissen des Antragstellers entsprechen, wird er aus der Rangordnung gestrichen; er kann für acht Jahre nicht mehr um die Zuweisung einer Mietwohnung ansuchen. (2/bis) Um die Integration der Einwanderer zu fördern, sind die Wohnungszuweisungen auch in Abweichung von den Bestimmungen laut Absatz 2 so durchzuführen, dass in keinem Gebäude des Wohnbauinstitutes der Anteil der Einwanderer in der Regel mehr als 10 Prozent der Zuweisungsbegünstigten beträgt. Besteht ein Gebäude aus weniger als zehn Wohnungen, kann jedenfalls eine Wohnung an Einwanderer zugewiesen werden. (3) Gleichzeitig mit der Einladung zur Auswahl der Wohnung oder mit gesonderter Maßnahme wird den Zugelassenen eine Frist gesetzt, innerhalb der sie, bei sonstigem Verfall, erklären müssen, daß sie die zugewiesene Wohnung annehmen. (4) In der Einladung zum Vertragsabschluß wird eine Frist von nicht weniger als acht Tagen und nicht mehr als 30 Tagen festgesetzt, innerhalb der die Wohnung endgültig bezogen und dauerhaft bewohnt werden muß. Für die Heimatfernen beträgt die Frist, die Wohnung zu beziehen und dauerhaft zu bewohnen, 90 Tage. Der Präsident des Wohnbauinstitutes kann aus Gründen höherer Gewalt, die vor Ablauf der bezeich- (1) Le abitazioni resesi disponibili per l'assegnazione durante il periodo di validità della graduatoria, vengono assegnate ai richiedenti aventi diritto con decreto del Presidente dell'ipes. (1/bis) Esaurita la graduatoria di un comune, le abitazioni non assegnate possono essere assegnate in deroga a quanto disposto dall'articolo 97, comma 1, lettera a), a richiedenti compresi nelle graduatorie di comuni confinanti. (2) Nell assegnare le abitazioni il presidente dell IPES tiene conto del numero dei vani di ciascuna abitazione e della consistenza numerica delle famiglie dei richiedenti ammessi. La mancata accettazione da parte di un richiedente di un abitazione con caratteristiche a- deguate comporta per lo stesso la cancellazione dalla graduatoria e la preclusione, per otto anni, alla presentazione di domanda di assegnazione di un abitazione in locazione. (2/bis) Al fine di favorire l integrazione degli immigrati, le assegnazioni delle abitazioni si effettuano anche in deroga a quanto disposto dal comma 2, in modo tale che in nessun edificio dell IPES la percentuale degli immigrati sia, di norma, superiore al 10 per cento degli assegnatari. Se un edificio consiste in meno di dieci abitazioni, un abitazione può comunque essere assegnata a immigrati. (3) Contestualmente all'invito a scegliere l'abitazione o con provvedimento specifico viene imposto ai richiedenti ammessi un termine perentorio entro il quale devono dichiarare di accettare l'abitazione assegnata. (4) Nell'invito a stipulare il contratto di locazione viene fissato un termine non inferiore ad otto giorni e non superiore a 30 giorni, entro il quale l'alloggio deve essere definitivamente occupato e stabilmente abitato. Per residenti all'estero il termine per andare ad abitare e occupare stabilmente l'alloggio è di 90 giorni. Il Presidente dell'ipes può concedere una proroga, motivandola accuratamente, per cause di forza maggiore
33 Bollettino Ufficiale n. 27/I-II del 03/07/2012 / Amtsblatt Nr. 27/I-II vom 03/07/ neten Fristen eingetreten sind, einen Aufschub gewähren, der ausführlich zu begründen ist. (5) Für die Zuweisung von Wohnungen an die in Artikel 22 Absatz 3 genannten besonderen sozialen Kategorien gelten die Richtlinien, die gemäß der genannten Bestimmung von der Landesregierung festgelegt werden. (6) Die zugewiesene Wohnung darf nur von jenen Personen bewohnt werden, die im Gesuch um Wohnungszuweisung angegeben sind. Andere Personen dürfen nur auf begründeten Antrag und nach vorheriger Ermächtigung seitens des Wohnbauinstitutes in die Wohnung aufgenommen werden. Die Ermächtigung ist nicht erforderlich für die minderjährigen Kinder des Bewerbers und im Falle der Heirat für den Ehegatten. (7) Personen, denen eine Wohnung des Wohnbauinstitutes zugewiesen wurde und die von der Durchführung der Zwangsräumung betroffen sind, können für die Zeit bis zur Übergabe der Wohnung in Behelfswohnungen des Wohnbauinstitutes selbst oder in Gebäuden untergebracht werden, die die Landesverwaltung dem Wohnbauinstitut zu diesem Zweck zur Verfügung stellt. sopravvenute prima del decorso dei termini sopra indicati. (5) Per l'assegnazione di abitazioni alle particolari categorie sociali di cui all'articolo 22, comma 3, valgono i criteri stabiliti dalla Giunta provinciale conformemente alla disposizione citata. (6) L'abitazione assegnata può essere abitata soltanto da quelle persone indicate nella domanda di assegnazione dell'alloggio. Altre persone possono essere accolte nell'abitazione soltanto in base a motivata richiesta e previa autorizzazione dell'ipes. L'autorizzazione non è richiesta per i figli minorenni del richiedente e in caso di matrimonio per il coniuge. (7) Persone a cui è stata assegnata un'abitazione dell'ipes e che sono colpite dall'esecuzione del provvedimento di sfratto possono essere alloggiate per il periodo fino alla consegna dell'abitazione in abitazioni provvisorie dell'ipes stesso o in edifici che l'amministrazione provinciale mette a disposizione dell'ipes a tale scopo. Anmerkungen zum Artikel 2 Absatz 1: Note all articolo 2 comma 1: Der Abschnitt 10 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 1998, Nr. 13, Wohnbauförderungsgesetz, in geltender Fassung, lautet wie folgt:: Il capo 10, della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, Ordinamento dell edilizia abitativa agevolata, e successive modifiche, è il seguente: Art. 91 Art. 91 (Wohngeld) (Sussidio casa) (1) Die in Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe K) vorgesehenen Beiträge verfolgen das Ziel, den einkommensschwachen Mietern den Zugang zum privaten Mietwohnungsmarkt zu erleichtern. Als einkommensschwach im Sinne dieses Artikels gelten jene Gesuchsteller, die die allgemeinen Voraussetzungen für die Zulassung zu den Wohnbauförderungen des Landes besitzen, und deren wirtschaftliche Leistungsfähigkeit jene der zweiten Einkommensstufe laut Artikel 58 nicht übersteigt. (2) Von der Gewährung des Wohngeldes sind ausgeschlossen: a) Gesuchsteller, deren Eltern über Wohnungen verfügen, deren Konventionalwert das in Artikel 46 Absatz 2 angegebene Ausmaß überschreitet, oder über ein Immobiliarvermögen verfügen, das den in Artikel 47 Absatz 3 und der entsprechenden Durchführungsverordnung angegebenen Betrag überschreitet, b) die Mieter von Wohnungen des Wohnbauinstitutes und anderer öffentlicher Körperschaften, c) Gesuchsteller, die die Wohnung von Verwandten oder Verschwägerten ersten Grades gemietet haben, d) Gesuchsteller, die einen Teil der Wohnung untervermieten, e) Gesuchsteller, die andere Wohnungen zum Zweck der Weitervermietung anmieten. (1) I contributi previsti dall articolo 2, comma 1, lettera K), perseguono lo scopo di facilitare l accesso al mercato libero delle locazioni ai locatari meno abbienti. Ai sensi del presente articolo sono considerati meno abbienti i richiedenti che sono in possesso dei requisiti generali per essere ammessi alle agevolazioni edilizie provinciali e la cui capacità economica non supera la seconda fascia di reddito di cui all articolo 58. (2) Dalla concessione del sussidio casa sono esclusi: a) i richiedenti i cui genitori dispongono di abitazioni il cui valore convenzionale supera la misura di cui all articolo 46, comma 2, o che dispongono di un patrimonio immobiliare il cui valore supera l importo di cui all articolo 47, comma 3, e al rispettivo regolamento di esecuzione; b) i locatari di abitazioni dell IPES e di altri enti pubblici; c) i richiedenti che hanno locato abitazioni di parenti o affini di primo grado; d) i richiedenti che sublocano una parte dell abitazione; e) i richiedenti che prendono in locazione altre abitazioni con lo scopo di sublocazione.
34 Bollettino Ufficiale n. 27/I-II del 03/07/2012 / Amtsblatt Nr. 27/I-II vom 03/07/ (3) Einzelpersonen ohne Unterhaltsverpflichtungen und Paare ohne Kinder werden auf der Grundlage der von der Landesregierung festgesetzten Kriterien zum Wohngeld zugelassen. (4) Zum Beitrag sind nur solche Mieter zugelassen, auf deren Namen ein Mietvertrag für eine Wohnung läuft, die keine Luxuswohnung ist. Mietern, die das Wohngeld beziehen, ist es bei sonstigem Verlust des Beitrages untersagt, die Wohnung oder einen Teil davon weiterzuvermieten. (5) Das Wohngeld wird für die Dauer eines Jahres gewährt. Die Beiträge werden mit Wirkung ab dem ersten Monat nach Einreichung des Gesuches gewährt und werden nachträglich für die ab Ansuchen bereits vergangenen Monate und dann monatlich für den Rest des Jahres ausbezahlt. Voraussetzung ist, dass das Mietverhältnis bereits bestanden hat und noch besteht. Vor Ablauf des Jahres, für das das Wohngeld gewährt wurde, wird der Empfänger aufgefordert, die für die weitere Gewährung desselben erforderlichen Unterlagen zu übermitteln. (6) Der Landesrat für Wohnungsbau überweist monatlich auf Antrag ein Zwölftel des vorangeschlagten Jahresbetrages an die Verwalter des Wohngeldes, vorbehaltlich des Ausgleiches im Monat Dezember. Die Verwalter des Wohngeldes legen der Landesregierung jährlich die Abrechnung über die gewährten und ausgezahlten Beiträge zur Genehmigung vor. (7) Das Wohngeld, das den einzelnen Gesuchstellern gewährt werden kann, wird unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Familie des Gesuchstellers festgesetzt. Für die Bewertung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Familie finden die neuen Kriterien zur Bewertung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit Anwendung, die mit Durchführungsverordnung zu diesem Gesetz festgesetzt werden. (8) Insgesamt darf das Wohngeld pro Familie 6.000,00 Euro im Jahr nicht überschreiten. Beiträge, die weniger als 50,00 Euro im Monat betragen, werden nicht ausgezahlt. Das Wohngeld wird im Rahmen der jährlich zu Verfügung stehenden Finanzmitteln gewährt. Die Landesregierung kann in besonderen Fällen, mit entsprechender Begründung, diese Schwellenwerte ändern. (9) aufgehoben (9) abrogato (10) Die in Absatz 8 angegebenen Beträge können mit Beschluss der Landesregierung unter Berücksichtigung der Steigerung der Lebenshaltungskosten angepasst werden. (3) Le persone singole non obbligate a prestare alimenti e coppie senza figli sono ammesse al sussidio casa in base ai criteri stabiliti dalla Giunta provinciale. (4) Sono ammessi al contributo soltanto i locatari che siano titolari di un contratto di locazione di un abitazione non di lusso. A pena di decadenza dal contributo, ai locatari che fruiscono del sussidio casa è fatto divieto di sublocare l abitazione o parte di essa. (5) Il sussidio casa è concesso per la durata di un anno. I contributi sono concessi con decorrenza dal primo mese successivo a quello della presentazione della domanda e sono erogati in via posticipata per i mesi già trascorsi dalla presentazione della domanda e mensilmente per il resto dell anno, nel presupposto che il rapporto di locazione sia già esistito ed esista. Prima del decorso dell anno per il quale è stato concesso il sussidio casa, il beneficiario è invitato a inviare la documentazione necessaria per la continuazione della concessione dello stesso. (6) L assessore provinciale all edilizia abitativa, su richiesta, versa mensilmente agli amministratori del sussidio casa un dodicesimo del contributo annuale preventivato, salvo conguaglio nel mese di dicembre. Gli amministratori del sussidio casa sottopongono annualmente alla Giunta provinciale il rendiconto dei contributi erogati e concessi per l approvazione. (7) Il sussidio casa che può essere concesso ai singoli richiedenti è determinato in considerazione della capacità economica della famiglia del richiedente. Per la valutazione della capacità economica del nucleo familiare trovano applicazione i nuovi criteri per la valutazione della capacità economica, determinati con regolamento di esecuzione della presente legge. (8) Il sussidio casa non può superare 6.000,00 euro all anno a famiglia. I contributi d importo inferiore a 50,00 euro mensili non sono liquidati. Il sussidio casa è concesso nei limiti delle risorse finanziarie annualmente disponibili. In casi particolari, debitamente motivati, la Giunta provinciale può modificare tali importi. (10) Gli importi di cui al comma 8 possono essere a- deguati con deliberazione della Giunta provinciale in considerazione dell aumento del costo della vita. Anmerkungen zum Artikel 2 Absatz 3: Note all articolo 2 comma 3: Der Text des Artikels 91 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 1998, Nr. 13, Wohnbauförderungsgesetz, lautet wie folgt: Il testo dell articolo 91, della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, Ordinamento dell edilizia abitativa agevolata, è il seguente: Art. 91 Art. 91 (Wohngeld) (Sussidio casa) (1) Die in Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe K) vorgesehenen Beiträge verfolgen das Ziel, den einkommensschwachen Mietern den Zugang zum privaten Miet- (1) I contributi previsti dall articolo 2, comma 1, lettera K), perseguono lo scopo di facilitare l accesso al mercato libero delle locazioni ai locatari meno abbienti. Ai
35 Bollettino Ufficiale n. 27/I-II del 03/07/2012 / Amtsblatt Nr. 27/I-II vom 03/07/ wohnungsmarkt zu erleichtern. Als einkommensschwach im Sinne dieses Artikels gelten jene Gesuchsteller, die die allgemeinen Voraussetzungen für die Zulassung zu den Wohnbauförderungen des Landes besitzen, und deren wirtschaftliche Leistungsfähigkeit jene der zweiten Einkommensstufe laut Artikel 58 nicht übersteigt. (2) Von der Gewährung des Wohngeldes sind ausgeschlossen: a) Gesuchsteller, deren Eltern über Wohnungen verfügen, deren Konventionalwert das in Artikel 46 Absatz 2 angegebene Ausmaß überschreitet, oder über ein Immobiliarvermögen verfügen, das den in Artikel 47 Absatz 3 und der entsprechenden Durchführungsverordnung angegebenen Betrag überschreitet, b) die Mieter von Wohnungen des Wohnbauinstitutes und anderer öffentlicher Körperschaften, c) Gesuchsteller, die die Wohnung von Verwandten oder Verschwägerten ersten Grades gemietet haben, d) Gesuchsteller, die einen Teil der Wohnung untervermieten, e) Gesuchsteller, die andere Wohnungen zum Zweck der Weitervermietung anmieten. (3) Einzelpersonen ohne Unterhaltsverpflichtungen und Paare ohne Kinder werden auf der Grundlage der von der Landesregierung festgesetzten Kriterien zum Wohngeld zugelassen. (4) Zum Beitrag sind nur solche Mieter zugelassen, auf deren Namen ein Mietvertrag für eine Wohnung läuft, die keine Luxuswohnung ist. Mietern, die das Wohngeld beziehen, ist es bei sonstigem Verlust des Beitrages untersagt, die Wohnung oder einen Teil davon weiterzuvermieten. (5) Das Wohngeld wird für die Dauer eines Jahres gewährt. Die Beiträge werden mit Wirkung ab dem ersten Monat nach Einreichung des Gesuches gewährt und werden nachträglich für die ab Ansuchen bereits vergangenen Monate und dann monatlich für den Rest des Jahres ausbezahlt. Voraussetzung ist, dass das Mietverhältnis bereits bestanden hat und noch besteht. Vor Ablauf des Jahres, für das das Wohngeld gewährt wurde, wird der Empfänger aufgefordert, die für die weitere Gewährung desselben erforderlichen Unterlagen zu übermitteln. (6) Der Landesrat für Wohnungsbau überweist monatlich auf Antrag ein Zwölftel des vorangeschlagten Jahresbetrages an die Verwalter des Wohngeldes, vorbehaltlich des Ausgleiches im Monat Dezember. Die Verwalter des Wohngeldes legen der Landesregierung jährlich die Abrechnung über die gewährten und ausgezahlten Beiträge zur Genehmigung vor. (7) Das Wohngeld, das den einzelnen Gesuchstellern gewährt werden kann, wird unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Familie des Gesuchstellers festgesetzt. Für die Bewertung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Familie finden die neuen Kriterien zur Bewertung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit Anwendung, die mit Durchführungsverordnung zu diesem Gesetz festgesetzt werden. sensi del presente articolo sono considerati meno abbienti i richiedenti che sono in possesso dei requisiti generali per essere ammessi alle agevolazioni edilizie provinciali e la cui capacità economica non supera la seconda fascia di reddito di cui all articolo 58. (2) Dalla concessione del sussidio casa sono esclusi: a) i richiedenti i cui genitori dispongono di abitazioni il cui valore convenzionale supera la misura di cui all articolo 46, comma 2, o che dispongono di un patrimonio immobiliare il cui valore supera l importo di cui all articolo 47, comma 3, e al rispettivo regolamento di esecuzione; b) i locatari di abitazioni dell IPES e di altri enti pubblici; c) i richiedenti che hanno locato abitazioni di parenti o affini di primo grado; d) i richiedenti che sublocano una parte dell abitazione; e) i richiedenti che prendono in locazione altre abitazioni con lo scopo di sublocazione. (3) Le persone singole non obbligate a prestare alimenti e coppie senza figli sono ammesse al sussidio casa in base ai criteri stabiliti dalla Giunta provinciale. (4) Sono ammessi al contributo soltanto i locatari che siano titolari di un contratto di locazione di un abitazione non di lusso. A pena di decadenza dal contributo, ai locatari che fruiscono del sussidio casa è fatto divieto di sublocare l abitazione o parte di essa. (5) Il sussidio casa è concesso per la durata di un anno. I contributi sono concessi con decorrenza dal primo mese successivo a quello della presentazione della domanda e sono erogati in via posticipata per i mesi già trascorsi dalla presentazione della domanda e mensilmente per il resto dell anno, nel presupposto che il rapporto di locazione sia già esistito ed esista. Prima del decorso dell anno per il quale è stato concesso il sussidio casa, il beneficiario è invitato a inviare la documentazione necessaria per la continuazione della concessione dello stesso. (6) L assessore provinciale all edilizia abitativa, su richiesta, versa mensilmente agli amministratori del sussidio casa un dodicesimo del contributo annuale preventivato, salvo conguaglio nel mese di dicembre. Gli amministratori del sussidio casa sottopongono annualmente alla Giunta provinciale il rendiconto dei contributi erogati e concessi per l approvazione. (7) Il sussidio casa che può essere concesso ai singoli richiedenti è determinato in considerazione della capacità economica della famiglia del richiedente. Per la valutazione della capacità economica del nucleo familiare trovano applicazione i nuovi criteri per la valutazione della capacità economica, determinati con regolamento di esecuzione della presente legge.
36 Bollettino Ufficiale n. 27/I-II del 03/07/2012 / Amtsblatt Nr. 27/I-II vom 03/07/ (8) Insgesamt darf das Wohngeld pro Familie 6.000,00 Euro im Jahr nicht überschreiten. Beiträge, die weniger als 50,00 Euro im Monat betragen, werden nicht ausgezahlt. Das Wohngeld wird im Rahmen der jährlich zu Verfügung stehenden Finanzmitteln gewährt. Die Landesregierung kann in besonderen Fällen, mit entsprechender Begründung, diese Schwellenwerte ändern. (9) aufgehoben (9) abrogato (10) Die in Absatz 8 angegebenen Beträge können mit Beschluss der Landesregierung unter Berücksichtigung der Steigerung der Lebenshaltungskosten angepasst werden. (8) Il sussidio casa non può superare 6.000,00 euro all anno a famiglia. I contributi d importo inferiore a 50,00 euro mensili non sono liquidati. Il sussidio casa è concesso nei limiti delle risorse finanziarie annualmente disponibili. In casi particolari, debitamente motivati, la Giunta provinciale può modificare tali importi. (10) Gli importi di cui al comma 8 possono essere a- deguati con deliberazione della Giunta provinciale in considerazione dell aumento del costo della vita.
37 Bollettino Ufficiale n. 27/I-II del 03/07/2012 / Amtsblatt Nr. 27/I-II vom 03/07/ Dekrete - 1 Teil - Jahr 2012 Decreti - Parte 1 - Anno 2012 Autonome Provinz Bozen - Südtirol DEKRET DES LANDESHAUPTMANNS vom 5. Juni 2012, Nr Genehmigung des Zusatz- und Berichtigungsverzeichnisses der Demanialgewässer für die Zone des Amtes für Wildbach- und Lawinenverbauung Nord im Sinne des Art. 14, Abs. 3 des L.G Nr. 35 Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA del 5 giugno 2012, n Approvazione dell'elenco suppletivo e correttivo delle acque demaniali per la zona di competenza dell'ufficio sistemazione bacini montani nord, ai sensi dell'art. 14, comma 3 della L.P n. 35 verfügt DER LANDESHAUPTMANN 1) beschränkt auf die Zone des Amtes für Wildbach- und Lawinenverbauung Nord werden im Sinne des Art. 14, Abs. 3 des L.G. vom Nr. 35 nachstehende Maßnahmen genehmigt: a) die Liste der Gewässer bzw. Wasserläufe, welche in das Verzeichnis der Demanialgewässer aufzunehmen sind (Anlage A); b) die Liste der Gewässer bzw. Wasserläufe, welche aus dem Verzeichnis der Demanialgewässer zu streichen sind (Anlage B); c) das neue und endgültige, im Sinne der oberwähnten Listen a) und b) erstellte ajournierte Verzeichnis der Demanialgewässer (Anlage C); Diese Listen und das neue Verzeichnis bilden integrierenden Bestandteil dieses Dekretes. 2) den beschließenden Teil dieses Dekretes im Amtsblatt der Region zu veröffentlichen. Die mit Beschluss der Landesregierung Nr vom genehmigten Verzeichnisse der Demanialgewässer der Zone des Amtes für Wildbach- und Lawinenverbauung Nord werden hiermit annulliert und ersetzt. omissis IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA decreta 1) di approvare, ai sensi dell art. 14, comma 3 della legge provinciale n. 35, limitatamente alla zona di competenza dell'ufficio sistemazione bacini montani nord, i seguenti atti: a) lista delle acque rispettivamente dei corsi d'acqua da inserire nell'elenco delle acque demaniali (allegato A); b) lista delle acque rispettivamente dei corsi d'acqua da cancellare dall'elenco delle acque demaniali (allegato B); c) nuovo e definitivo elenco delle acque demaniali aggiornato alla luce delle liste di cui alle precedenti lettere a) e b) (allegato C); Dette liste ed il nuovo elenco costituiscono parte integrante del presente decreto. 2) di pubblicare la parte dispositiva del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione. Gli elenchi delle acque demaniali relativi alla zona di competenza dell'ufficio sistemazione bacini montani nord approvati con delibera di Giunta nr d.d vengono annullati e sostituiti con il presente atto. DER LANDESHAUPTMANN DR. LUIS DURNWALDER IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DOTT. LUIS DURNWALDER
38 Bollettino Ufficiale n. 27/I-II del 03/07/2012 / Amtsblatt Nr. 27/I-II vom 03/07/2012 LISTE DER DEMANIALEN GEWÄSSER - ELENCO DELLE ACQUE DEMANIALI 38 Neue Nummer nuovo numero Alte Nummer vecchio numero Name Nome Gemeinde Comune Einzugsgebiet des Eisacks - Bacino idrico del Isarco B 25 Eisack-Fluss Fiume Isarco - - B Rivelaunbach Rio Rivellone Bozen/Ritten Bolzano B Unterplattenbach (Schmiedelebach) Rio di Lastebasse Ritten Renon B Muehlbach/Eschenb. Rio dei Molini Ritten Renon B Gastererbach Rio Castro Ritten Renon B Stegerbach Rio del Passo Ritten Renon B Klobensteinerbach Rio di Collalbo Ritten Renon B Atzwangerbach Rio di Campodazzo Ritten Renon Schartnerbach B (Koelblbach) Rio di Sciartner Ritten Renon B Ritten Renon B Tannbach (Finsterb.) Rio di Tan Ritten Renon B Finsterbach Rio Fosco Ritten Renon B Dusterbach (Toerggele) Rio Scuro Ritten Renon B St. Verenabach Rio di S. Verena Ritten Renon B Rosenbach Rio Rosa Barbian/Ritten Barbiano/Renon Dicktelebach (St. Ingenuin) Rio S. Ingenuino Barbian Barbiano B B Barbian Barbiano B Gonderbach Rio Gondo Barbian Barbiano B Kaserbach Rio della Cesera Barbian Barbiano B Roetl-Q. S. Roetl Barbian Barbiano B Barbian Barbiano B Barbian Barbiano St. Gertraudbach (Dreikirchenb.) Rio di S. Gertrude Barbian Barbiano B B Zargenbach Rio degli Orli Barbian/Villanders Barbiano/Villandro B Obersprengbach Rio di Oberspreng Villanders Villandro B Lafaierbach Rio di Lavaira Villanders Villandro B Plattnereckbach Kroessbach Rio di Costa Piatta Villanders Villandro B Angerlebach Rio di Angherle Villanders Villandro B Roemer-Q. S. Roemer Lajen Laion B Muehlbach (Villandererbach) Rio Molino o di Villadro Villanders Villandro B Villanders Villandro B Parnlebach Rivo di Pratello Villanders Villandro B Villanders Villandro B Albionserbach Rio di Albions Lajen Laion B Lajen Lajon B Parseitbach Rio Parsait Lajen Laion B Gravetschbach (Rabensteinerbach) Rio Graveccio o di Corvara Villanders Villandro B Fragerbach (Fragbach) Rio di Frag Klausen/Villanders Chiusa/Villandro B Gimpelegraben Rio di Fondoli Villanders Villandro B Tinnebach Torrente Tina Klausen Chiusa Garnbach B (Fallergraben) Rio di Garno Klausen/Feldthurns Chiusa/Velturno B Klausen Chiusa Wegerbach B (Santegger) Rio Santegger Klausen Chiusa B Klausen Chiusa
39 Bollettino Ufficiale n. 27/I-II del 03/07/2012 / Amtsblatt Nr. 27/I-II vom 03/07/2012 LISTE DER DEMANIALEN GEWÄSSER - ELENCO DELLE ACQUE DEMANIALI 39 Neue Nummer nuovo numero Alte Nummer vecchio numero Name Nome Gemeinde Comune B Veldthurner-Q. S. Velturno Klausen/Feldthurns Chiusa/Velturno B Klausen Chiusa B Gfadenbach Rio Gfader Klausen Chiusa Weissenbach (Plankenbach) Rio Bianco Klausen Chiusa B B Gschliergraben Rio Gahrer Klausen Chiusa B Petererbach Rio di S. Pietro Klausen Chiusa B Runggenbach Rio di Ronchi Klausen Chiusa B Lahnerbach/Zalter Rio Lahner Klausen/Feldthurns Chiusa/Velturno B Klausen Chiusa B Klausen Chiusa B Blafirgenbach Rio Blafirgen Klausen Chiusa B Klausen Chiusa B Klausen Chiusa B Gampmaulbach Rio Campo Klausen Chiusa B St. Kassianbach Rivo di S. Cassiano Klausen Chiusa B Latzfonser-Kreuz-Q. S. Croce di Lazfons Klausen Chiusa B Villarbach (Kaserbach) Rio Villar Klausen Chiusa B Freinerbach (Untermoosb.) Rio di Freina Klausen Chiusa B Loechlbach Rio di Gola Klausen/Lajen Chiusa/Laion B Griesbach Rio dei Roveri o di Gries Klausen/Lajen Chiusa/Laion B Freinser-Q. S. Fraina Lajen Laion B Leitacherbach (Verdings) Rio di Pratello di Verdines Klausen Chiusa B Klausen/Lajen Chiusa/Laion B Zickerbach Rio Sicco (Zicker B.) Klausen Chiusa B Feldthurns Velturno B Villnoesserbach Rio di Funes Klausen/Villnöss Chiusa/Funes B Gufidaunerbach Rio di Gudon Klausen Chiusa B Gnollbach Rio Canale Klausen Chiusa B Froierbach Rio Froier Klausen Chiusa B Miglanzerbach (Siederbach) Rio Monasteriale Villnöss Funes B Melanserbach (Millainserbach) Rio Melanes Villnöss Funes B Pardell-Q. S. di Pratello Klausen/Villnöss Chiusa/Funes B Flitzerbach Rio Valluzza Villnöss Funes Rio dei Masi della Volpe Villnöss Funes B Fuchslocherbach B Mantingerbach Rio di Mantigna Villnöss Funes B Genuierbach Rio Canoi Villnöss Funes B Mühlbach Rio del Molino Villnöss Funes B Vikolerbach Rio Ficol Villnöss Funes B Wastelbach Rio Vastel Villnöss Funes B Profanterbach (Blaubach) Rio Profant Villnöss Funes B Vorpallbach Rio Vorpall Villnöss Funes B Fillerbach Rio Fill Villnöss Funes B Broglesbach (Klieferbach) Rio di Brogles Villnöss Funes B Schwarzenbach (Duslerhüttenbach) Rio Nero Villnöss Funes B Gasserilbach (Zamserbach) Rio Caserile Villnöss Funes
40 Bollettino Ufficiale n. 27/I-II del 03/07/2012 / Amtsblatt Nr. 27/I-II vom 03/07/2012 LISTE DER DEMANIALEN GEWÄSSER - ELENCO DELLE ACQUE DEMANIALI 40 Neue Nummer nuovo numero Alte Nummer vecchio numero Name Nome Gemeinde Comune B Atzbach Rio Otz Villnöss Funes B Zendlerkoflbach (Gasserrilbach) Rio Poma Villnöss Funes B St. Zenobach Rio San Zenone Villnöss Funes B Mühlbach (Pedratsch) Rio di Predaz o Rio Molino Feldthurns Velturno B Kreuzbach Rio Kroce Feldthurns Velturno B Untrumbach (Bruggerbach) Rio Le Valli Feldthurns Velturno B Schneckenbach Rio delle Lumache Brixen/Villnöss Bressanone/Funes B Schnauderserbach (Veldthurnerbach) Rio Snodres o Serame o Volturno Feldthurns Velturno B Enderwoehrbach Rio alla Difesa Feldthurns Velturno B Stillumserbach Rio di Stellums Feldthurns Velturno B Afererbach (Saderbach) Rio Eores Brixen/Villnöss Bressanone/Funes B Palmschossbach Rio Plancios Brixen Bressanone B Propin-Wiesenbach Rio Prati Propin Brixen Bressanone B Rabalbach Rio Raball Brixen Bressanone B Schnatzbach Rio Snaz Brixen Bressanone B Rusisbach Rio Rusis Villnöss Funes B Brixen Bressanone B Rodelbach Rio Rodella Villnöss Funes Gamperbach B (Bodenbach) Rio dei Campi Brixen Bressanone Toetschlingerbach Bressanone/ B (Fallmerayergraben) Rio della Perara Brixen/Feldthurns Velturno Sarnserbach- B Zipfergraben Rio Sarnes Brixen Bressanone B Baerenbach Rio dell'orso Brixen Bressanone B Bodenbuehlerbach Rio Tramezzo Brixen Bressanone Trattenbach- B Vogelsang Rio Gasser Brixen Bressanone Tilserbach (Tillerb.) B Hoellergraben Rio di Tilles Brixen Bressanone Rutzenbach- B Schoenjoechl Rio Trodena o Tireno Brixen Bressanone Unterdorfbach (Platschbach) Rio Villa Brixen Bressanone B B Lamplgraben Rio Valle Brixen Bressanone B Spitalahngraben Fossa della Brixen Bressanone B Weisslahngraben Rio Ripfer Brixen Bressanone B Weinberg-Q. S. Weinberg Brixen Bressanone B Natz-Schabs / Vahrn Naz-Sciaves /Varna B Natz-Schabs / Vahrn Naz-Sciaves /Varna B Schaldererbach Vernakenb. Rio di Scaleres Vahrn Varna B Spiluckerbach Rio della Spelonca Vahrn Varna B Steinwiesalmbach Rio Malga di Prato Sassoso Vahrn Varna B Tiefenbach Rio della Rodella Brixen/Vahrn Bressanone/Varna B Taubenbrunnbach (Sprengbach) Rio della Fontana di Colombe Brixen/Vahrn Bressanone/Varna B Sonneggbach (Schindlbach) Rio Dosso del Sole Vahrn Varna
41 Bollettino Ufficiale n. 27/I-II del 03/07/2012 / Amtsblatt Nr. 27/I-II vom 03/07/2012 LISTE DER DEMANIALEN GEWÄSSER - ELENCO DELLE ACQUE DEMANIALI 41 Neue Nummer nuovo numero Alte Nummer vecchio numero Name Nome Gemeinde Comune B Roesselbach (Arzfennbach) Rio del Cavallino Vahrn Varna B Weiher-Q. S. Latzfenn Vahrn Varna Noeckbach B (Schalderernock) Rio Dosso di Scaleres Vahrn Varna Kaserbacherwaldbaec Rivi della Selva delle B he Casere Vahrn Varna B Eiskofelbach Rio di Cima Gelata Vahrn Varna B Schrüttenseebach Rio del Lago Gelato Vahrn Varna B Giessplattenbach Rio di Lasta Vahrn/Klausen Varna/Chiusa B Kölberbach (Bergbach) Rio dei Vitelli Vahrn Varna B Kammerbach Rio di Campo Vahrn Varna B Ochsenboden-Q. S. Lago dei Buoi Vahrn Varna B Gaisbach Fernackenbach Rio della Capra Vahrn Varna St. Lorenzenscharten - S. Forcella di San B Q. Lorenzo Vahrn Varna B Aichabach Rio di Aica Natz- Schabs/Mühlbach Naz-Sciaves/Rio di Pusteria B Klausenbach Rio della Chiusa Franzensfeste Fortezza B Riolbach (Luttergraben) Rio Riol o Fosso Lutter Franzensfeste Fortezza B Franzensfeste-Q. (Blasbichlgraben) S. di Fortezza (Fossato Blasbichl) Franzensfeste Fortezza B Oberau-Q. S. di Pra di Sopra Franzensfeste Fortezza B Marbach Rio Mara Franzensfeste Fortezza B Weissenbach Rio Bianco Franzensfeste Fortezza B Flaggerbach Rio Vallaga Franzensfeste/ Vahrn Fortezza/Varna B Flaggeralm-Q. S. all'alpe di Vallaga Vahrn Varna B Watschengraben Tovo di Vazza Franzensfeste Fortezza B Franzensfeste Fortezza B Franzensfeste Fortezza B Gedeinbach (Hochgschirrbach) Rio Catino Franzensfeste Fortezza B Sackbach Rio di Sacco Franzensfeste Fortezza B Mittewald-Q. (Schachertal) S. di Mezzaselva Franzensfeste Fortezza B Seichenbach (Scheibenbach) Rio Seiga Franzensfeste Fortezza B Berglerbach Rio del Monte Franzensfeste Fortezza B Puntleiderbach (Seebach) Rio di Pontelletto Franzensfeste Fortezza B Huettewaldbach Rio Malga del Bosco Franzensfeste Fortezza B Punleideralmbach Rio Malga di Pontelletto Franzensfeste Fortezza B Onserbach Rio Ones Franzensfeste Fortezza B Planeralm-Q. S. Malga di Plan Freienfeld Campo di Trens B Planerbach Rio di Plan Freienfeld Campo di Trens B Egartenbach Rio Egarda Freienfeld Campo di Trens B Filseckbach Rio di Valsecca Freienfeld Campo di Trens B Freienfeld Campo di Trens B Maulserbach Rio di Mules Freienfeld Campo di Trens B Sengesbach Rio Sengies Freienfeld Campo di Trens B Mitterbergerbach Rio di Mezzomonte Freienfeld Campo di Trens
42 Bollettino Ufficiale n. 27/I-II del 03/07/2012 / Amtsblatt Nr. 27/I-II vom 03/07/2012 LISTE DER DEMANIALEN GEWÄSSER - ELENCO DELLE ACQUE DEMANIALI 42 Neue Nummer nuovo numero Alte Nummer vecchio numero Name Nome Gemeinde Comune B Gansoerbach Rio di Gansor Freienfeld Campo di Trens B Innersee (Domenar) Laghetto Domenar Freienfeld Campo di Trens B Ritzailer (Mühlbach) Rio di Rizzolo o dei Molini Freienfeld Campo di Trens B Noeckebach Rio del Dosso Freienfeld Campo di Trens B Eggerbach (Eggertal) Rio di Dosso Freienfeld Campo di Trens B Villwanggrabenbach (Hinterriesser) Rio di Campipietra Freienfeld Campo di Trens B Kaserbach Rio della Casera Freienfeld Campo di Trens B Valgenainbach Rio di Valghensuna Freienfeld Campo di Trens B Trenserbach Rio di Trens Freienfeld Campo di Trens B Gschliessbach Rio di Casaclusa Freienfeld Campo di Trens B Stilferbach (Dorfbach) Rio di Stilves o di Villa Freienfeld Campo di Trens B Elzenbaumerbach Rio di Pruno Freienfeld Campo di Trens B Sauerbach Rio Acetoso Freienfeld Campo di Trens B Brunnenbach Rio Fontana Freienfeld Campo di Trens B Mareiterbach Rio Ridanna Freienfeld Campo di Trens B Jaufentalbach Rio di Giovo Ratschings Racines B Anderlegraben Fossato Anderle Ratschings Racines B Gaspeneiderbach Rio di Cadipineda Ratschings Racines B Seiterbergbach Rio Costamonte Ratschings Racines B Sennerbergbach Rio di Monte Vaccaro Ratschings Racines B Schluppesbach Rio di Casalupa Ratschings Racines B Antrattbach Rio di Ontrat Ratschings Racines B Seealmbach Rio dell'alpe del Lago Ratschings Racines B Entholzbach Rio di Ente Ratschings Racines B Gassebach Rio di La Via Ratschings Racines B Schlottebach Rio di Fumaiolo Ratschings Racines B Valtigelbach Rio Vallicola Ratschings Racines B Braunhoferbach Rio di Bruno Ratschings Racines B Steinerbach Rio di Sasso Ratschings Racines B Staudenbergbach (Valmezonbach) Rio Standemberg Ratschings Racines B Gewingesalmbaeche Rivi di Malga Gavignes Ratschings Racines Rio e s. dei Frati di B Elleswiesenbach u. Q. Elles Brenner Brennero B Ellesspitzbach Rio Punta d' Elles Ratschings Racines B Seebach (Trueberseebach) Rio del Lago Torbo (Valle dell'erpice) Ratschings Racines B Hocheckbach Rio di Monte Alto Brenner Brennero B Pfurnbach Rio del Forno Ratschings Racines B Bodenbach (Ebenbach) Rio Piana Ratschings Racines B Haengender Ferner Vedretta Pendente Ratschings Racines B Uebertalferner Vedretta di Malevalle Ratschings Racines B Ausläufer der Egetensee'n Emiss.dei laghi d. Costa Erpice ponente Ratschings Racines B Lazzacherbach (Moarerbach) Rio di Lazzago Ratschings Racines B Moarerspitzbaeche I cinque rivi della Punta del Massaro Ratschings Racines
43 Bollettino Ufficiale n. 27/I-II del 03/07/2012 / Amtsblatt Nr. 27/I-II vom 03/07/2012 LISTE DER DEMANIALEN GEWÄSSER - ELENCO DELLE ACQUE DEMANIALI 43 Neue Nummer nuovo numero Alte Nummer vecchio numero B Ausläufer des Egetensee'n Name Nome Gemeinde Comune Emissario del lago dell'erpice Ratschings Racines B Moarersee Laghetto del Massaro Ratschings Racines B Eggerbach Rio della Costa Ratschings Racines B Gelltalach (Kalttalbach) Rio Valfredda Ratschings Racines B Gleckbach Rio di Monte Campana Ratschings Racines B Telferbach Rio di Telves Ratschings/Sterzing Racines/Vipiteno B Ratschingserbach Rio di Racines Ratschings Racines B Burchtbach Rio di Burco Ratschings Racines B Kalcherbach Rio di Calice Ratschings Racines Rio della Selva di B Jaufentalerwaldbach Giovo Ratschings Racines B Innergrabenbach Rio Fossa di dentro Ratschings Racines B Burgerbach Rio Burg Ratschings Racines B Schwandbach Rio di Radura Ratschings Racines B Kaserhuettenbach Rio di Casere Ratschings Racines B Erlerbach Rio di Alnedo Ratschings Racines B Kasselerbach Rio Kasseler Ratschings Racines B Klotzbach Rio Klotz Ratschings Racines B Radererbach Rio Roderer Ratschings Racines B Kesserbach Rio Kesser Ratschings Racines B Oberalmbach Rio Oberalm Ratschings Racines Muehlbach (Rauscherbach) Rio Molino Ratschings/Sterzing Racines/Vipiteno B B Ratschings Racines B Telfererwaldbach Rio Telverer Ratschings Racines B Kaltenbrunnbach Rio di Fontanafredda Ratschings Racines B Klotzbach Rio Klotz Ratschings Racines B Runkenbach Rio dei Ronchi Ratschings Racines B Duracherbach Rio di Durago Ratschings Racines B Bauggerbach Rio Baugger Ratschings Racines B Foltscheneibach Rio Foltidie Ratschings Racines B Kerschbaumerbach Rio di Ceresara Ratschings Racines B Hochpariggbach Rio di Parigo Ratschings Racines B Stiperbach Rio di Stipa Ratschings Racines B Pfitscherbach Torrente Vizze Freienfeld Campo di Trens B Tulferbach Rio Tulve Pfitsch Val di Vizze B Schaggbach Rio Senago Pfitsch Val di Vizze B Stroblbach Rio Stvobilo Pfitsch Val di Vizze B Leitnerwald-Q. Rio Selva delle Coste Pfitsch Val di Vizze B Afenserbach Rio di Avenes Pfitsch Val di Vizze B Woehrbach Rio alla Difesa Pfitsch Val di Vizze B Pfitsch Val di Vizze B Riederbach Rio di Novale Pfitsch Val di Vizze B Huehnerspielbach Rio Gallina Pfitsch Val di Vizze B Burgumerbach Rio di Borgo Pfitsch Val di Vizze B Gemsgruberbach Rio delle Fosse dei Camosci Pfitsch Val di Vizze B Grossbergbach (Fussendrassbach) Rio di Montegrande o di Fossa Trues Pfitsch Val di Vizze B Wiedenbach Rio di Saletto Pfitsch Val di Vizze
44 Bollettino Ufficiale n. 27/I-II del 03/07/2012 / Amtsblatt Nr. 27/I-II vom 03/07/2012 LISTE DER DEMANIALEN GEWÄSSER - ELENCO DELLE ACQUE DEMANIALI 44 Neue Nummer nuovo numero Alte Nummer vecchio numero B Wiedenbach (Kematenbach (Moeserbach) Name Nome Gemeinde Comune Rio di Salento Rio di Caminata o Rio Mossen Pfitsch Val di Vizze Grubenbach (Grubbergbach) Rio di Fosse Pfitsch Val di Vizze B B Brunn-Q. S. a Rio Pfitsch Val di Vizze B Pfitsch Val di Vizze B Rainbach Rio di Riva Pfitsch Val di Vizze B Langstaudenbach Rio Febbesa Pfitsch Val di Vizze B Walchhofbach Rio di Masi Plat Pfitsch Val di Vizze B Überwasserbach Rio di Transacqua Pfitsch Val di Vizze B Platzbach Rio di Piazza Pfitsch Val di Vizze Rio di Aiga o di B Aigerbach Plazzola Pfitsch Val di Vizze B Knappenbach Rio dei Canopi Pfitsch Val di Vizze Rio Bosco di Transacqua (Alpe Vida) Pfitsch Val di Vizze B Ueberwasserwaldbac h (Viedalm) B Pircherbach Rio alle Betulle Pfitsch Val di Vizze B Padaunbach Rio Padone Pfitsch Val di Vizze B Meiselbach Rio Mesule Pfitsch Val di Vizze B Wasserfallbach Rio Falle Pfitsch Val di Vizze B Baerenbach Rio Baren Pfitsch Val di Vizze B Griglerbach Rio Grigolo Pfitsch Val di Vizze B Oberbergbach Rio di Sopramonte Pfitsch Val di Vizze B Gamsbach (Gamstaetten) Rio dei Camosci Pfitsch Val di Vizze B Unterbergbach Rio Sottomonte Pfitsch Val di Vizze B Weisskarkees Ghiacciaio della Quaira Bianca Pfitsch Val di Vizze Ghiacciaio del Gran Pistro Pfitsch Val di Vizze B Gliederferner B Fallerbach Rio di Valler Sterzing Vipiteno B Moos-Q. S. Moos Sterzing Vipiteno B Holzmannmoos-Q. S. Holzmannmoos Sterzing Vipiteno B Herrntisch-Q. S. Herrntisd Sterzing Vipiteno B Tschoevserbach (Tschoefserbach) Rio di Ceves Sterzing Vipiteno B Neu-Q. (neue) S. Nuove Sterzing Vipiteno B Rosskopfbach Rio di Monte Cavallo Sterzing Vipiteno B Flanserbach (Flanserfeldbach) Rio di Campo o di Flanes Sterzing Vipiteno B Braunhoferbach Rio di Bruno Sterzing/Pfitsch Vipiteno/ Val di Vizze B Plunhoferbach (Unterriederbach) Rio Blum o di Novale di Sotto Sterzing/Pfitsch Vipiteno/ Val di Vizze B Brandnerbach Rio Branda Sterzing Vipiteno Platzerbach B (Platzerbergbach) Rio Plaza Brenner Brennero B Pflerscherbach Rio di Fleres Brenner Brennero B Valmingbach (Walmingbach) Rio di Valmigna Brenner Brennero B Schnassenbach Rio degli Avvoltoi Brenner Brennero B Asterbach Rio di Lasta Brenner Brennero Schreyerbach B (Schleierbach) Rio dell'eremo Brenner Brennero B Bichlbach Rio di Colle Brenner Brennero
45 Bollettino Ufficiale n. 27/I-II del 03/07/2012 / Amtsblatt Nr. 27/I-II vom 03/07/2012 LISTE DER DEMANIALEN GEWÄSSER - ELENCO DELLE ACQUE DEMANIALI 45 Neue Nummer nuovo numero Alte Nummer vecchio numero Name Nome Gemeinde Comune B Toffringwald-Q. S. del Bosco di Toverino Brenner Brennero B Grubenkopfbach Rio delle Fossacce Brenner Brennero B Toffringbach Rio Toverino Brenner Brennero B Pfaffenbergbach (Pfarrerbach) Rio del Prete Brenner Brennero B Brenner Brennero B Kogbach Rio Covolo Brenner Brennero B Allrissbach (Altrissbach) Rio Alberes Brenner Brennero B Tribulaunbach (Scheinbach) Rio Tribulaun Brenner Brennero B Sandesbach Rio Sanes Brenner Brennero B Ludofenerbach (Lidoferer) Rio Ludone Brenner Brennero B Trommelgrabenbach Rio la Fossaccia Brenner Brennero B Hoerndlegraben (Issgraben) Bach Rio del Cornetto Brenner Brennero B Weissbach (Weisswandbach) Rio della Parete Bianca Brenner Brennero B Maratschbach Rio di Maraccio Brenner Brennero B Winkelbach Rio di Cantone Brenner Brennero B Pfarmbeiljochbach u.q. Rio e s. Passo Farina Brenner Brennero B Stubenbach Rio della Stua Brenner Brennero B Feuersteinferner Vedretta di Montarso Brenner Brennero B Gewingesferner Vedretta di Gavignes Brenner Brennero B Schnellgrabenbach (Huehnerspiel) Rio Gallina Brenner Brennero B Kaunergrabenbach Rio di Cuna Brenner Brennero Daxbach B (Pontigglbach) Rio Dax o di Ponticolo Brenner Brennero Rio di Monte B Lorenzenberg-Q. S.Lorenzo Brenner Brennero B Daxwald-Q. S. Bosco del Tasso Brenner Brennero B Kreithofer -Q. S. Kreithofer Brenner Brennero B Zirogerwaldbach Rio Bosco di Zirago Brenner Brennero B Wechselbach Rio del Cambio Brenner Brennero B Zirogeralmbach Rio Alpe di Zirago Brenner Brennero B Leitnerbach (Leitneralm) Rio delle Coste Brenner Brennero B Flatscherbach Rio di Valleccia Brenner Brennero B Luegerbach Rio Luco Brenner Brennero B Steinbach (Steinerbach) Rio del Sasso Brenner Brennero B Alte-Q. S. Vecchia Brenner Brennero B Sattelalm-Q. S. all'alpe di Sella Brenner Brennero Einzugsgebiet der Rienz - Bacino idrico della Rienza C 248 Rienzfluss Fiume Rienza Brixen/Lüsen/Natz- Schabs Bressanone/Luson/ Naz-Sciaves C Karnolbach Rio Cornale o Carnol Brixen Bressanone C Ziegersolbach Rio Sangsoell Brixen Bressanone C Brixen Bressanone C Kirchbach Rio della Chiesa Brixen Bressanone C Luesner o. Lasankenbach Rio Lasanca o Luson Lüsen Luson
46 Bollettino Ufficiale n. 27/I-II del 03/07/2012 / Amtsblatt Nr. 27/I-II vom 03/07/2012 LISTE DER DEMANIALEN GEWÄSSER - ELENCO DELLE ACQUE DEMANIALI 46 Neue Nummer nuovo numero Alte Nummer vecchio numero Name Nome Gemeinde Comune C Fallerbach Rio dalla Valle Lüsen Luson C Gostnerbach Rio della Costa Lüsen Luson C Rinderbach Rio dei Manzi Lüsen/Brixen Luson/Bressanone C Plansohlerbach Rio Prantrol Lüsen Luson C Katzenleiterbach Rio Katzleiter Lüsen Luson C Gfasebach Rio Gfase Lüsen Luson C Lüsen Luson C Kaserbach Rio Gasera Lüsen Luson C Wasserbach Rio Wasser Lüsen Luson C Bitzbach Rio Pit Lüsen Luson C Plonerbach Rio Plan Lüsen Luson C Lüsen Luson C St. Nikolausbach Rio S. Nicola Lüsen Luson C Saegewaldbach Rio Prada o della Sega Lüsen Luson C Lüsen Luson C Karbach (Verwaldbach) Rio di Quaira Lüsen Luson C Zirbenbach Rio Cirma Lüsen Luson C Russbach Rio Fontanella Lüsen Luson F 1263 Talfer-Bach (die Talfer) Torrente Talvera - - F Fagenbach Rio di Fago o di Bozen Bolzano F Saltenbach Rio di Daveligna Bozen Bolzano F Tamererbach Rio di Tamerer Jenesien San Genesio F Loecher-Q. S. Loecher Jenesien San Genesio Turcher F Einzugsgebiet der Talfer - Bacino idrico della Talvera (Durcher)Bach Rio di Turga Jenesien San Genesio Sandbach (Hoggenbach) Rio di Rena Bozen Bolzano F F.15 - Wunderbach Rio Wunder Bozen Bolzano F.20 - Samerbach Rio Samer Ritten Renon F Schloss Riedbach Rio di Castello Novale Bozen/Ritten Bolzano/Renon Jenesierbach(Grumm Bolzano/San F enbach) Rio di S. Genesio Bozen/Jenesien Genesio F Zagglerbach Rio Zagola Ritten Renon F Hintermieglerbach Rio di Migola di dendro Ritten Renon F Emmerbach Rio d' Auna Ritten Renon F Wangenerbach Rio Vanga Ritten Renon F Lomerbach Rio di Lomar Ritten Renon F Gebrackbach Rio di Campocorno Ritten Renon F Oberinnerbach Rio di Rin Superiore Ritten Renon F Dreisteig-Q. S. di Tresentieri Ritten Renon F Afingerbach Rio d'avigna Jenesien San Genesio F Jenesien San Genesio F Teisserbach Rio di Tisa Jenesien San Genesio F Moosbach Rio del Pal Jenesien San Genesio F Eggerbach Rio il Colle Jenesien San Genesio F Jenesien San Genesio F Tomaneggerbach Rio Tamano Jenesien San Genesio F Hinternoblsbach Rio di Montoppio Jenesien San Genesio F Flaaserbach Rio di Velasio Jenesien San Genesio F Falpingonerbach Rio Valpingon Jenesien San Genesio
47 Bollettino Ufficiale n. 27/I-II del 03/07/2012 / Amtsblatt Nr. 27/I-II vom 03/07/2012 LISTE DER DEMANIALEN GEWÄSSER - ELENCO DELLE ACQUE DEMANIALI 47 Neue Nummer nuovo numero Alte Nummer vecchio numero Name Nome Gemeinde Comune F Jenesien San Genesio F Jenesien San Genesio F Jenesien San Genesio F Holdertalbach Rio Valscave Mölten Meltina F Jochbach Rio Giovo Mölten Meltina F Nockerbach Rio Nocher Jenesien San Genesio F Breitebnerbach Rio di Planlargo Ritten Renon F Eichrastbach Rio di Pausa Jenesien San Genesio F Gampenriedbach Rio Campo Ritten Renon Marterbach F F (Marterlochbach) Rio Martora Jenesien San Genesio Giessmannbach Barbian/Ritten/ Barbiano/Renon/ (Osterb.) Rio della Madonnina Sarntal Sarentino Grimmwaldbach F (Gruenwaldbach) Rio Selva Mala Ritten Renon F Lahnbach Rio Lana Ritten/Barbian Renon/Barbiano F Schwarzeckbach (Samer) Rio di Montealto Jenesien San Genesio F Talerbach Rio di Valle Sarntal Sarentino F Tanzbach Rio Danza Ritten Renon F Hillerbach (Hoettenbach) Rio di Grotta Sarntal Sarentino F Schartlbach Rio della Forcella Sarntal Sarentino F Scheibenbach Rio delle Roccie Sarntal/Villanders Sarentino/Villandro Rio dell'alpe di F Schoenbergalmbach Montebello Villanders Villandro F Plattenalm-Q. S. Alpe Piatta Sarntal Sarentino F Tramisbach Rio di Tramontana Villanders/Barbian/ Ritten Villandro/Barbiano/ Renon Rethenbach (Raethenb.) Rio Rosso di Ponticino Sarntal Sarentino F F Stetterbach Rio Stet Sarntal Sarentino F Tomaseckbach Rio Monte Tomaso Sarntal Sarentino F Schorgauerbach Rio di Serga Sarntal Sarentino F Stierbach Rio del Toro Sarntal Sarentino F Runggenbach Rio dei Ronchi Sarntal Sarentino F Wies-Q. S. Prati Sarntal Sarentino F Schloss Reineckbach Rio di Castel Regino Sarntal Sarentino F Oettenbach Rio Deserto Sarntal Sarentino F Ebenbergbach (Ebnerberg)Schartbod en Rio di Mompiano Sarntal Sarentino F Bodenalmbach (Maiserrast) Rio Malga dei Piani Sarntal Sarentino F Felderbach Rio di Coltura Sarntal Sarentino F Durnholzerbach Rio Valdurno Sarntal Sarentino F Trienbach (Trüenbach) Rio di Trina Sarntal Sarentino F Hellbach (Hoellbach) Rio di Grotta Sarntal Sarentino F Urschebnerbach Rio di Orsara Sarntal Sarentino F Agratsbergbach Rio di Montacereto Sarntal Sarentino F Getrumbach Rio Ghetrun Sarntal Sarentino F Reinswalderbach Rio di Boscoriva Sarntal Sarentino F Dillerbach Rio di Diller Sarntal Sarentino F Partscheilerbach Rio del Praticello Sarntal Sarentino
48 Bollettino Ufficiale n. 27/I-II del 03/07/2012 / Amtsblatt Nr. 27/I-II vom 03/07/2012 LISTE DER DEMANIALEN GEWÄSSER - ELENCO DELLE ACQUE DEMANIALI 48 Neue Nummer nuovo numero Alte Nummer vecchio numero Name Nome Gemeinde Comune F Knappenbach Rio dei Canopi Sarntal/Villanders Sarentino/Villandro F (Pfuntsch) Rio delle Capanne Sarntal Sarentino F Seebach Rio del Lago Sarntal Sarentino F Kollmannbach (Kallmann) Rio Colma Sarntal Sarentino F Sarntal Sarentino F Pfattenbach Rio delle Laste Sarntal Sarentino F (Brandbach) Rio di Pran Sarntal Sarentino F Alpenbach (Gross- Alpe) Rio dell'alpe Grande Sarntal Sarentino F Bachmannbach (Bacherb.) Rio del Rio Sarntal Sarentino F Kofljocheralmbach Rio dell'alpe di Giogo Sarntal Sarentino F Münnichbrunnenbach Rio della Fontana di Menico Sarntal Sarentino F Seebtalbach (Seebbach) Rio Sebia Sarntal Sarentino F Fischlbach Rio dei Pesci Sarntal Sarentino F Kandelsbergerbach Rio di Campitello Sarntal Sarentino Nussbaumerbach F (Nussbaumhof) Rio del Maso del Noce Sarntal Sarentino F Talhoferbach Rio di Maso Valle Sarntal Sarentino Bergbach F (Bergerbach) Rio di Monte Sarntal Sarentino F Trappmannbach Rio di Tratto Sarntal Sarentino Schutzhausbach (Schuetzhuette) Rio del Rifugio Sarntal Sarentino F F Essenbergbach Rio Monte Essa Sarntal Sarentino F Weissenhofbach Rio di Maso Bianco Sarntal Sarentino F Saegebach Rio della Sega Sarntal Sarentino F Kirchbergbach Rio Montechiesa Sarntal Sarentino F Anteranbach Rio Anternan Sarntal Sarentino F St. Pankrazbach (Kratzbergbach) Rio S. Pancrazio Sarntal Sarentino F Felberbach (Felbenbach) Rio dei Salici (Valle di Pascolo Verde) Sarntal Sarentino F Winklerbach Rio del Cantone Sarntal Sarentino F Planklbach Rio di Plancola Sarntal Sarentino F Bartelbach Rio Bartolo Sarntal Sarentino F Rabensteinerbach Rio di Corvara Sarntal Sarentino F Kreuzbach Rio di Croce Sarntal Sarentino F Hamannbach Rio di Amano Sarntal Sarentino F Rumseinbach Rio di Rumesino Sarntal Sarentino F Weissenbach Rio Bianco Sarntal Sarentino F Heissbodenbach Rio di Monte Caldo Sarntal Sarentino F Obernbergerbach Rio di Sopramonte Sarntal Sarentino F Rotenbergbach Rio di Monterosso Sarntal Sarentino F Farnbach Rio delle Felci Sarntal Sarentino F Kranzerbach Rio Ghirlanda Sarntal Sarentino F Grubereckbach Rio Costa le Fosse Sarntal Sarentino F Zirbeneckbach Rio Dossa Cirma Sarntal Sarentino F Gruberbach Rio Gruber Sarntal Sarentino F Kirchbach Kirchbergb. Rio della Chiesa Sarntal Sarentino
49 Bollettino Ufficiale n. 27/I-II del 03/07/2012 / Amtsblatt Nr. 27/I-II vom 03/07/2012 LISTE DER DEMANIALEN GEWÄSSER - ELENCO DELLE ACQUE DEMANIALI 49 Neue Nummer nuovo numero Alte Nummer vecchio numero Name Nome Gemeinde Comune F Walderbach (Poschbergb.) Rio di Bosco Sarntal Sarentino F Teufentalerbach Rio del Diavolo Sarntal Sarentino F Edergraben Sarntal Sarentino F Traminbach Rio di Tramin Sarntal Sarentino F Niedeckbach Rio del Dosso Basso Sarntal Sarentino F Sarntal Sarentino F Seebergbach Rio Monte del Lago Sarntal Sarentino F Penserjochbach Rio del Passo di Pennes Sarntal Sarentino Einzugsgebiet des Grödnerbaches - Bacino idrico del Rio Gardena I 129 Grödnerbach Rio Gardena - - I.25 - Lajen Lajon I Tschoeveserbach Rio di Scoves Lajen Laion I Prembach Rio di Premiesa o di Prene Kastelruth Castelrotto I St. Magdalenabach Rio Santa Maddalena Kastelruth Castelrotto I St. Michelerbach Rio S. Michele Kastelruth Castelrotto I.50 - Lajen Lajon I Tanürzerbach Rio Tanursa Lajen Laion I Trognerbach Rio Trogner Lajen Laion I Badbach (St. Peterer) Rio Bagni San Pietro Lajen Laion I Fellsonesserbach Rio Fellsonnes Lajen Laion I Rabanser-Q. S. Rabans Lajen Laion I Funtnatscher-Q. S. Fontanaccia Lajen Laion I Rafflergrabenbach Rio Rafflergraben Lajen Laion I Kaltwasser-Q. S. Kaltwasser Lajen Laion I Ratzesbach Rio Ratzes Lajen Laion I Spisserbach Rio Spisser Lajen Laion I Ranatscherbach Rio Ranaccio Lajen Laion I Stroblbach Rio Strobl Kastelruth Castelrotto I Kastelruth Castelrotto I Puflerbach Rio di Bulla Kastelruth Castelrotto I Kastelruth Castelrotto I St. Ulrich Ortisei I Kastelruth Castelrotto I St. Ulrich Ortisei I St. Ulrich Ortisei I Annabach (Kutschnerbach) Rio di S. Anna Kastelruth Castelrotto I St. Ulrich Ortisei I St. Ulrich Ortisei I Pujatesbach Rio Pujales St.Ulrich Ortisei I St. Ulrich Ortisei I Überwassererbach Rio Sopracqua Kastelruth Castelrotto I Pitzbach Rio del Piz Kastelruth Castelrotto I Salteriebach (Jenderbach) Rio Saltaria Kastelruth/St. Christina Castelrotto/S. Cristina I Konfinbach Rio Confin Kastelruth Castelrotto I Gaerberbach Rio Gherber Kastelruth Castelrotto I Forscherbach Rio Forscher Kastelruth Castelrotto I Tschafonbach Talbach Rio Valle Kastelruth Castelrotto I Comunngraben Karlattbach Rio Carlotta Kastelruth Castelrotto
50 Bollettino Ufficiale n. 27/I-II del 03/07/2012 / Amtsblatt Nr. 27/I-II vom 03/07/2012 LISTE DER DEMANIALEN GEWÄSSER - ELENCO DELLE ACQUE DEMANIALI 50 Neue Nummer nuovo numero Alte Nummer vecchio numero Name Nome Gemeinde Comune I Kastelruth Castelrotto I Kastelruth Castelrotto I Kastelruth Castelrotto I Kastelruth Castelrotto I Schneidbach Rio di Cresta Kastelruth Castelrotto I Curosabach Rio Girosoa o Curosa Kastelruth Castelrotto I Tanoetscherbach (Tzatzerbach) Rio Tanetz Kastelruth Castelrotto I Kristainerbach Pitschbach Rio di S. Cristina St.Christina in Gröden S.Cristina Valgardena I Kulatschbach Rio Culae St.Christina in Gröden S.Cristina Valgardena I Tervellabach Rio Terveh St.Christina in Gröden S.Cristina Valgardena I Montepanabach Rio di Monte Piana St.Christina in Gröden S.Cristina Valgardena I Ampezzanbach (Nutzabach) Rio Ampezzan St.Christina in Gröden S.Cristina Valgardena I Ciandevavesbach Rio Ciandevaves St.Christina in Gröden S.Cristina Valgardena I Cisles bach Rio Cisles St.Christina in Gröden S.Cristina Valgardena I Puont della Caces-Q. Mastlebach- I Aschglerbach I S. Ponte della Caccia(Puont della Caces) Rio Mastlé I Langentalbach Rio di Vallelunga I Kedultalbach Rio Bustaccio I Ferarabach Rio Frea I Val Longiabach Rio di Valle Longia I Surfreina-Q. S. di Sorafreina Kuetschner-Q. rechte I S. Val Gralba, Gr.Q. S. di Cuecenas St.Christina in Gröden St.Christina in Gröden St.Christina in Gröden Wolkenstein in Gröden Wolkenstein in Gröden Wolkenstein in Gröden Wolkenstein in Gröden Wolkenstein in Gröden Wolkenstein in Gröden S.Cristina Valgardena S.Cristina Valgardena S.Cristina Valgardena Selva di Val Gardena Selva di Val Gardena Selva di Val Gardena Selva di Val Gardena Selva di Val Gardena Selva di Val Gardena LISTE DER SEEN - ELENCO DEI LAGHI Neue Nr + Nr. Dem.Gew. nuovo nr + nr. aq. dem Alte Nummer vecchio numero Name Nome Gemeinde Comune Einzugsgebiet des Eisacks - Bacino idrico del Isarco S157 (B ) 1089 Pfrunnsee Lago del Forno Ratschings Racines S145 (B.520.5) 1847 Puntleider See Lago Pontelletto Franzensfeste Fortezza S15 (B ) 1179 Grosser Schrüttensee Lago Gelato grande Franzensfeste Fortezza S329 (B330) Radlsee Lago Rodella Feldthruns Velturno
51 Bollettino Ufficiale n. 27/I-II del 03/07/2012 / Amtsblatt Nr. 27/I-II vom 03/07/2012 LISTE DER DEMANIALEN GEWÄSSER - ELENCO DELLE ACQUE DEMANIALI 51 Neue Nummer nuovo numero Alte Nummer vecchio numero Name Nome Gemeinde Comune Einzugsgebiet der Talfer - Bacino idrico della Talvera S1 (F.170) 1303 Durnholzersee Lago di Valdurna Sarntal Sarentino
52 Bollettino Ufficiale n. 27/I-II del 03/07/2012 / Amtsblatt Nr. 27/I-II vom 03/07/ Dekrete - 1 Teil - Jahr 2012 Decreti - Parte 1 - Anno 2012 Autonome Provinz Bozen - Südtirol DEKRET DES LANDESHAUPTMANNS vom 12. Juni 2012, Nr. 170/1.1 Verein Sportclub For Vir - Amateur Verein, mit Sitz in Sarnthein, Runggenerstraße Nr Anerkennung als juristische Person des Privatrechtes und Eintragung in das Landesregister der juristischen Personen des Privatrechtes Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA del 12 giugno 2012, n. 170/1.1 Associazione "Sportclub For Vir - Amateur Verein" con sede in Sarentino, via Runggener n riconoscimento della personalità giuridica privata ed iscrizione al registro provinciale delle persone giuridiche di diritto privato... omissis verfügt der Landeshauptmann il Presidente della Provincia decreta - den Verein Sportclub For Vir - Amateur Verein mit Sitz in Sarnthein, Runggenerstraße Nr. 16 als juristische Person des Privatrechtes im Sinne von Art. 1 des DPR Nr. 361/ 2000 anzuerkennen und in das Landesregister der juristischen Personen unter Nummer 417 einzutragen. - di riconoscere la personalità giuridica di diritto privato ai sensi dell art. 1 del DPR n. 361/ 2000 dell associazione Sportclub For Vir - Amateur Verein con sede in Sarentino, via Runggener n. 16 e di iscriverla al registro provinciale delle persone giuridiche al numero 417. Dieses Dekret ist im Amtsblatt der Region Trentino-Südtirol auszugsweise zu veröffentlichen. Il presente decreto verrà pubblicato per e- stratto nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige. DER LANDESHAUPTMANN DR. LUIS DURNWALDER IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DOTT. LUIS DURNWALDER
53 Bollettino Ufficiale n. 27/I-II del 03/07/2012 / Amtsblatt Nr. 27/I-II vom 03/07/ Dekrete - 1 Teil - Jahr 2012 Decreti - Parte 1 - Anno 2012 Autonome Provinz Bozen - Südtirol DEKRET DES LANDESHAUPTMANNS vom 13. Juni 2012, Nr. 171/1.1 Verein Kiwanis Club Sterzing - Wipptal, mit Sitz in Sterzing - Anerkennung als juristische Person des Privatrechtes und Eintragung in das Landesregister der juristischen Personen des Privatrechtes Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA del 13 giugno 2012, n. 171/1.1 Associazione "Kiwanis Club Sterzing - Wipptal" con sede in Vipiteno - riconoscimento della personalità giuridica privata ed iscrizione al registro provinciale delle persone giuridiche di diritto privato... omissis verfügt der Landeshauptmann il Presidente della Provincia decreta - den Verein Kiwanis Club Sterzing - Wipptal mit Sitz in Sterzing, als juristische Person des Privatrechtes im Sinne von Art. 1 des DPR Nr. 361/2000 anzuerkennen und in das Landesregister der juristischen Personen unter Nummer 418 einzutragen. - di riconoscere la personalità giuridica di diritto privato ai sensi dell art. 1 del DPR n. 361/ 2000 dell associazione Kiwanis Club Sterzing - Wipptal con sede in Vipiteno, e di i- scriverla al registro provinciale delle persone giuridiche al numero 418. Dieses Dekret ist im Amtsblatt der Region Trentino-Südtirol auszugsweise zu veröffentlichen. Il presente decreto verrà pubblicato per e- stratto nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige. DER LANDESHAUPTMANN DR. LUIS DURNWALDER IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DOTT. LUIS DURNWALDER
54 Bollettino Ufficiale n. 27/I-II del 03/07/2012 / Amtsblatt Nr. 27/I-II vom 03/07/ Dekrete - 1 Teil - Jahr 2012 Decreti - Parte 1 - Anno 2012 Autonome Provinz Bozen - Südtirol DEKRET DES LANDESHAUPTMANNS vom 26. Juni 2012, Nr. 186/1.1 Verein Der blaue Kreis mit Sitz in Brixen, Weißenturmgasse 5 - Streichung aus dem Landesverzeichnis der ehrenamtlich tätigen Organisationen Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA del 26 giugno 2012, n. 186/1.1 Associazione Der blaue Kreis con sede in Bressanone, Vicolo Torre Bianca 5 - Cancellazione dal registro provinciale delle organizzazioni di volontariato... omissis IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA verfügt dispone DER LANDESHAUPTMANN die Streichung aus dem Landesverzeichnis der ehrenamtlich tätigen Organisationen des Vereins Der blaue Kreis mit Sitz in Brixen, Weißenturmgasse 5, eingetragen unter Abschnitt b) desselben Verzeichnisses mit Dekret des Landeshauptmannes Nr. 156/1.1 vom Gegen diese Verfügung kann laut Landesgesetz Nr. 11 vom 1. Juli 1993, Art. 5, Abs. 8 innerhalb von dreißig Tagen ab entsprechender Mitteilung Beschwerde bei der Landesregierung eingelegt werden. Dieses Dekret ist im Amtsblatt der Region Trentino-Südtirol auszugsweise zu veröffentlichen. la cancellazione dal registro provinciale delle organizzazioni di volontariato dell associazione Der blaue Kreis con sede in Bressanone, Vicolo Torre Bianca 5, iscritta nella sezione b) del suddetto registro con decreto del Presidente della Provincia n. 156/1.1 del Contro questo provvedimento è ammesso ricorso ai sensi della legge provinciale n. 11 del 1 luglio 1993, art. 5, comma 8 alla Giunta provinciale entro trenta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione. Il presente decreto verrà pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige. DER LANDESHAUPTMANN DR. LUIS DURNWALDER IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DOTT. LUIS DURNWALDER
55 Bollettino Ufficiale n. 27/I-II del 03/07/2012 / Amtsblatt Nr. 27/I-II vom 03/07/ Dekrete - 1 Teil - Jahr 2012 Decreti - Parte 1 - Anno 2012 Autonome Provinz Bozen - Südtirol DEKRET DES LANDESHAUPTMANNS vom 26. Juni 2012, Nr. 187/1.1 Verein "Bergfreunde Reischach", mit Sitz in Bruneck - Genehmigung im Sinne von Art. 2 des DPR Nr. 361/2000 Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA del 26 giugno 2012, n. 187/1.1 Associazione "Bergfreunde Reischach" con sede in Brunico - approvazione ex art. 2 del DPR n. 361/2000 omissis IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA verfügt decreta DER LANDESHAUPTMANN - die Änderung der Satzung des Vereins Bergfreunde Reischach mit Sitz in Bruneck, zu genehmigen und in das Landesregister der juristischen Personen einzutragen. - di approvare le modifiche dello statuto dell associazione Bergfreunde Reischach con sede in Brunico e di iscriverle al registro provinciale delle persone giuridiche. Dieses Dekret ist im Amtsblatt der Region Trentino-Südtirol auszugsweise zu veröffentlichen. Il presente decreto verrà pubblicato per estratto nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige. DER LANDESHAUPTMANN DR. LUIS DURNWALDER IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DOTT. LUIS DURNWALDER
56 Bollettino Ufficiale n. 27/I-II del 03/07/2012 / Amtsblatt Nr. 27/I-II vom 03/07/ P Dekrete - 1 Teil - Jahr 2012 Decreti - Parte 1 - Anno 2012 Autonome Provinz Bozen - Südtirol DEKRET DES LANDESHAUPTMANNS vom 28. Juni 2012, Nr. 22 Änderungen zum D LH vom 20. September 1989, Nr. 26, in geltender Fassung, betreffend die Verwendung des Wappens, des Siegels und des Banners der autonomen Provinz Bozen-Südtirol Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA del 28 giugno 2012, n. 22 Modifiche al D.P.P. 20 settembre 1989, n. 26, e successive modifiche, concernente l'utilizzo dello stemma, del sigillo e del gonfalone della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige DER LANDESHAUPTMANN hat den Beschluss der Landesregierung vom 25. Juni 2012 Nr. 923 zur Kenntnis genommen und erlässt IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA vista la deliberazione della Giunta provinciale del 25 giugno 2012 n. 923 emana folgende Verordnung: il seguente regolamento: Artikel 1 Articolo 1 1. Nach Artikel 5 Absatz 6 des Dekrets des Landeshauptmanns vom 20. September 1989, Nr. 26, in geltender Fassung, Verwendung des Wappens, des Siegels und des Banners der autonomen Provinz Bozen-Südtirol eingesehen, wird folgender Absatz 6bis hinzugefügt: 6bis Weiters wird das Banner der Autonomen Provinz Bozen-Südtirol gemeinsam mit der Fahne der italienischen Republik sowie jener der europäischen Union und der Gemeinde an Gebäuden gehisst, in welchen die Kollegialorgane der Gemeinde ihren Hauptsitz haben und zwar anlässlich und für die Dauer ihrer Sitzungen. 1. Dopo il comma 6 dell articolo 5 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 20 settembre 1989, n. 26, Utilizzo dello stemma, del sigillo e del gonfalone della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige, è aggiunto il seguente comma 6bis: 6bis Il gonfalone della Provincia autonoma di Bolzano è esposto altresì, unitamente alla bandiera della Repubblica italiana, a quella dell Unione europea e a quella comunale, all esterno degli edifici ove hanno sede centrale gli organi collegiali comunali, in occasione e per il tempo delle riunioni degli stessi. Dieses Dekret ist im Amtsblatt der Region kundzumachen. Jeder, dem es obliegt, ist verpflichtet, es zu befolgen und für seine Befolgung zu sorgen. Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Bozen, den 28. Juni 2012 Bolzano, 28. giugno 2012 DER LANDESHAUPTMANN DR. LUIS DURNWALDER IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DOTT. LUIS DURNWALDER
57 Bollettino Ufficiale n. 27/I-II del 03/07/2012 / Amtsblatt Nr. 27/I-II vom 03/07/ ANMERKUNGEN Hinweis Die hiermit veröffentlichten Anmerkungen sind im Sinne von Artikel 29 Absätze 1 und 2 des Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, in geltender Fassung, zu dem einzigen Zweck abgefasst worden, das Verständnis der Rechtsvorschriften, welche abgeändert wurden oder auf welche sich der Verweis bezieht, zu erleichtern. Gültigkeit und Wirksamkeit der hier angeführten Rechtsvorschriften bleiben unverändert. NOTE Avvertenza Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell articolo 29, commi 1 e 2, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificata o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Anmerkungen zum Artikel 1 Absatz 1: Note all articolo 1 comma 1: Das Dekret des Landeshauptmanns vom 20. September 1989, Nr. 26, in geltender Fassung, beinhaltet die Verwendung des Wappens, des Siegels und des Banners der autonomen Provinz Bozen. Der Text von Artikel 5 des Dekrets des Landeshauptmanns vom 20. September 1989, Nr. 26, in geltender Fassung, lautet wie folgt: Il decreto del Presidente della Giunta provinciale 20 settembre 1989, n. 26, e successive modifiche, riguarda l utilizzo dello stemma, del sigillo e del gonfalone della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige. Il testo dell articolo 5 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 20 settembre 1989, n. 26, e successive modifiche, è il seguente: Art 5 Art 5 (1) Am Gebäude, in dem der Südtiroler Landtag seinen Hauptsitz hat, wird für die Dauer der Amtshandlungen des Landtages und an den in der Folge angeführten Tagen links der Fahne der europäischen Union und der italienischen Republik das Banner der autonomen Provinz Bozen-Südtirol gehisst: (1) All'esterno dell'edificio in cui il Consiglio provinciale ha la sua sede centrale, alla sinistra della bandiera dell'unione europea e di quella della Repubblica italiana, è esposto il gonfalone della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige, per il tempo in cui il Consiglio provinciale esercita le proprie funzioni ed attività, nonché in occasione delle seguenti ricorrenze: a) 7. Januar (Fest der Tricolore) a) 7 gennaio (festa del tricolore) b) 11. Februar (Lateranverträge) b) 11 febbraio (patti lateranensi) c) 25. April (Tag der Befreiung) c) 25 aprile (anniversario della Liberazione) d) 1. Mai (Tag der Arbeit) d) 1 maggio (festa del lavoro) e) 9. Mai (Europatag) e) 9 maggio (giornata d Europa) f) 2. Juni (Tag der Republik) f) 2 giugno (festa della Repubblica) g) 28. September (Tag des Volksaufstandes von Neapel) g) 28 settembre (anniversario dell insurre-zione popolare di Napoli) h) 4. Oktober (Tag der Schutzheiligen Italiens) h) 4 ottobre (Solennità dei Santi Patroni d Italia) i) 24. Oktober (UNO) i) 24 ottobre (ONU) j) 4. November (Tag der nationalen Einheit) j) 4 novembre (festa dell Unità nazionale) k) allfällige andere, jeweils vom Präsidenten des Ministerrats festgelegte Anlässe. k) eventuali altre ricorrenze stabilite di volta in volta dal Presidente del Consiglio dei Ministri. (2) Am Landhaus I, in welchem die Südtiroler Landesregierung und der Landeshauptmann ihren Sitz haben, wird das Banner der autonomen Provinz Bozen- Südtirol anlässlich der in Absatz 1 angeführten Tage in der dort vorgesehenen Art gehisst. (3) An den Gebäuden, in denen die Schuldirektionen im Sinne von Artikel 1 des Landesgesetzes vom 29. Juni 2000, Nr. 12, ihren Sitz haben, wird das Banner der autonomen Provinz Bozen-Südtirol an den Unterrichts- und Prüfungstagen sowie bei den unter Absatz 1 angeführten Anlässen in der dort vorgesehenen Art gehisst. (2) All'esterno del palazzo provinciale I, sede della Giunta provinciale e del Presidente della Provincia, secondo le modalità ed in occasione delle ricorrenze elencate al comma 1, è esposto il gonfalone della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige. (3) All'esterno degli edifici sedi di direzione delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1 della legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12, secondo le modalità ed in occasione delle ricorrenze elencate al comma 1, nonché nei giorni di lezione ed esame, è esposto il gonfalone della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige.
58 Bollettino Ufficiale n. 27/I-II del 03/07/2012 / Amtsblatt Nr. 27/I-II vom 03/07/ (3bis) An den Gebäuden der Wahlsektionen wird das Banner der autonomen Provinz Bozen-Südtirol bei Wahlen und Volksbefragungen des Landes in der unter Absatz 1 vorgesehenen Art gehisst. (4) Im Falle von Besuchen von in- oder ausländischen, staatlichen oder regionalen Behörden und Delegationen, kann das Gebäude, in dem der Südtiroler Landtag, die Landesregierung oder der Landeshauptmann den Amtssitz haben, je von welchem Landesorgan die Einladung ausging, beflaggt werden; falls die Zahl der zu hissenden Fahnen eine gerade ist, wird an erster Stelle die italienische Fahne, dann die europäische Fahne, die Fahne des Gaststaates oder der Gastregion und zuletzt das Banner der autonomen Provinz Bozen-Südtirol gesetzt; falls hingegen eine ungerade Zahl von Fahnen zu hissen ist, kommen die europäische Fahne an die erste Stelle, die italienische Fahne in die zentrale Position, das Banner der autonomen Provinz Bozen-Südtirol an die letzte Stelle und die anderen Fahnen auf die Zwischenpositionen. (5) Für die korrekte Beflaggung der Gebäude gemäß den Bestimmungen dieses Artikels ist der jeweilige Gebäudeverwahrer verantwortlich. (6) Anlässlich öffentlicher Feiern und Amtshandlungen, an denen das Land offiziell durch den Landeshauptmann oder Mitglieder der Landesregierung vertreten ist, kann das Banner der autonomen Provinz Bozen- Südtirol eingesetzt oder von Landesbediensteten, die dem Forstkorps angehören, mitgeführt werden. (6bis) Weiters wird das Banner der Autonomen Provinz Bozen-Südtirol gemeinsam mit der Fahne der italienischen Republik sowie jener der europäischen Union und der Gemeinde an Gebäuden gehisst, in welchen die Kollegialorgane der Gemeinde ihren Hauptsitz haben und zwar anlässlich und für die Dauer ihrer Sitzungen. (3bis) Il gonfalone della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige è esposto, secondo le modalità di cui al comma 1, all'esterno degli edifici delle sezioni elettorali durante le consultazioni provinciali. (4) In occasione di visite di autorità o delegazioni nazionali o straniere, statali o regionali, l'edificio in cui ha la sua sede centrale il Consiglio provinciale, la Giunta provinciale o il Presidente della Provincia, a seconda dell'organo provinciale dal quale promana l'invito, può essere imbandierato, collocando, qualora le bandiere da esporre siano in numeri pari, in prima posizione la bandiera italiana, quindi, in ordine, la bandiera europea, la bandiera dello Stato o della Regione ospite ed infine il gonfalone della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige, e, qualora le bandiere da esporre siano in numero dispari, in prima posizione la bandiera europea, al centro la bandiera italiana, in ultima posizione il gonfalone della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige, e nelle residue posizioni le altre bandiere. (5) Della corretta esposizione delle bandiere e del gonfalone di cui al presente articolo risponde il consegnatario dell'edificio da imbandierarsi. (6) In occasione di cerimonie e pubbliche funzioni, a cui partecipano il Presidente o componenti la Giunta provinciale in rappresentanza ufficiale della Provincia, può essere utilizzato il gonfalone della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige e portato da dipendenti provinciali appartenenti al corpo forestale. (6bis) Il gonfalone della Provincia autonoma di Bolzano è esposto altresì, unitamente alla bandiera della Repubblica italiana, a quella dell Unione europea e a quella comunale, all esterno degli edifici ove hanno sede centrale gli organi collegiali comunali, in occasione e per il tempo delle riunioni degli stessi.
59 Bollettino Ufficiale n. 27/I-II del 03/07/2012 / Amtsblatt Nr. 27/I-II vom 03/07/ Dekrete - 1 Teil - Jahr 2012 Decreti - Parte 1 - Anno 2012 Autonome Provinz Bozen - Südtirol DEKRET DES LANDESRATES vom 15. März 2012, Nr. 109/38.3 Erneuerung der Konzession für die Seilbahnlinie des öffentlichen Verkehrs C 3 m "Wolkenstein - Dantercepies" in der Gemeinde Wolkenstein in Gröden Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige DECRETO ASSESSORILE del 15 marzo 2012, n. 109/38.3 Rinnovo della concessione per la linea di trasporto funiviario in servizio pubblico C 3 m "Selva di Val Gardena - Dantercepies" sita nel Comune di Selva di Val Gardena DER LANDESRAT FÜR MOBILITÄT L'ASSESSORE PROVINCIALE ALLA MOBILITÀ... omissis verfügt: 1) Der Seggiovie Dantercepies AG (Steuernummer ) mit Sitz in Wolkenstein in Gröden, Str. Dantercepies 42, wird im Sinne des Landesgesetzes vom 30. Jänner 2006, Nr. 1, und auf Grund des Bescheides des Amtes für Seilbahnen Nr. 19/2012 vom die Konzession für die Seilbahnlinie des öffentlichen Verkehrs C 3 m Wolkenstein - Dantercepies bis zum erneuert. 2) Die Seilbahn (in der Gemeinde Wolkenstein in Gröden), es handelt sich dabei um eine kuppelbare 6er-Kabinenbahn mit einer Beförderungskapazität von Pers./h, wird in die II Kategorie eingestuft und ist demnach gemäß Artikel 21 des Landesgesetzes vom 30. Jänner 2006, Nr. 1, gemeinnützig. 3) Der Konzessionär ist verpflichtet, nicht nur die Rechtsvorschriften über den Bau und den Betrieb von Seilbahnen des öffentlichen Verkehrs sondern auch alle Vorschreibungen im Standard-Auflagenheft, das von der Landesregierung mit Beschluss vom 3. Februar 1997, Nr. 323, genehmigt und im Amtsblatt der Region Nr. 16/I-II vom 1. April 1997 veröffentlicht wurde, zu beachten. decreta: 1) E' accordata - agli effetti della legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1, ed in base al parere dell'ufficio trasporti funiviari n. 19/2012 del alla Seggiovie Dantercepies Spa (codice fiscale ) con sede in Selva di Val Gardena, Str. Dantercepies 42, il rinnovo, fino al , della concessione per la linea di trasporto funiviario in servizio pubblico denominata C 3 m Selva di Val Gardena - Dantercepies. 2) La linea (sita nel Comune di Selva di Val Gardena), realizzata mediante una cabinovia esaposto ad ammorsamento automatico avente una potenzialità di trasporto di pers./h, è assegnata alla II categoria e quindi è di pubblica utilità ai sensi dell articolo 21 della legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1. 3) E' fatto obbligo al concessionario di osservare, oltre alle disposizioni di legge e regolamentari che disciplinano la costruzione e l esercizio di impianti a fune in servizio pubblico, tutte le prescrizioni riportate nel disciplinare-tipo, approvato dalla Giunta provinciale con deliberazione 3 febbraio 1997, n. 323, e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16/I-II del 1 aprile Dieses Dekret ist im Amtsblatt der Region auszugsweise zu veröffentlichen. Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione. DER LANDESRAT FÜR MOBILITÄT DR. THOMAS WIDMANN L'ASSESSORE ALLA MOBILITÀ DOTT. THOMAS WIDMANN
60 Bollettino Ufficiale n. 27/I-II del 03/07/2012 / Amtsblatt Nr. 27/I-II vom 03/07/ Dekrete - 1 Teil - Jahr 2012 Decreti - Parte 1 - Anno 2012 Autonome Provinz Bozen - Südtirol DEKRET DES LANDESRATES vom 15. März 2012, Nr. 110/38.3 Erneuerung der Konzession für die Seilbahnlinie des öffentlichen Verkehrs M 245 u "Almboden" in der Gemeinde Ahrntal Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige DECRETO ASSESSORILE del 15 marzo 2012, n. 110/38.3 Rinnovo della concessione per la linea di trasporto funiviario in servizio pubblico M 245 u "Almboden" sita nel Comune di Valle Aurina DER LANDESRAT FÜR MOBILITÄT L'ASSESSORE PROVINCIALE ALLA MOBILITÀ... omissis verfügt: 1) Der Klausberg Seilbahn AG (Steuernummer ) mit Sitz in Ahrntal, Fraktion Steinhaus, wird im Sinne des Landesgesetzes vom 30. Jänner 2006, Nr. 1, und auf Grund des Bescheides des Amtes für Seilbahnen Nr. 7/2012 vom die Konzession für die Seilbahnlinie des öffentlichen Verkehrs M 245 u Almboden für 16 (sechzehn) Jahren erneuert, und zwar ab ) Die Seilbahn (in der Gemeinde Ahrntal), es handelt sich dabei um eine 4er-Sesselbahn mit fixen Klemmen mit einer Beförderungskapazität von Pers./h, wird in die II Kategorie eingestuft und ist demnach gemäß Artikel 21 des Landesgesetzes vom 30. Jänner 2006, Nr. 1, gemeinnützig. 3) Der Konzessionär ist verpflichtet, nicht nur die Rechtsvorschriften über den Bau und den Betrieb von Seilbahnen des öffentlichen Verkehrs sondern auch alle Vorschreibungen im Standard-Auflagenheft, das von der Landesregierung mit Beschluss vom 3. Februar 1997, Nr. 323, genehmigt und im Amtsblatt der Region Nr. 16/I-II vom 1. April 1997 veröffentlicht wurde, zu beachten. decreta: 1) E' accordata - agli effetti della legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1, ed in base al parere dell'ufficio trasporti funiviari n. 7/2012 del alla Funivia Klausberg Spa (codice fiscale ) con sede in Valle Aurina, frazione Cadipietra, per la durata di anni 16 (sedici) a decorrere dal , il rinnovo della concessione per la linea di trasporto funiviario in servizio pubblico denominata M 245 u Almboden. 2) La linea (sita nel Comune di Valle Aurina), realizzata mediante una seggiovia quadriposto ad attacchi fissi avente una potenzialità di trasporto di pers./h, è assegnata alla II categoria e quindi è di pubblica utilità ai sensi dell articolo 21 della legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1. 3) E' fatto obbligo al concessionario di osservare, oltre alle disposizioni di legge e regolamentari che disciplinano la costruzione e l esercizio di impianti a fune in servizio pubblico, tutte le prescrizioni riportate nel disciplinare-tipo, approvato dalla Giunta provinciale con deliberazione 3 febbraio 1997, n. 323, e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16/I-II del 1 aprile Dieses Dekret ist im Amtsblatt der Region auszugsweise zu veröffentlichen. Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione. DER LANDESRAT FÜR MOBILITÄT DR. THOMAS WIDMANN L'ASSESSORE ALLA MOBILITÀ DOTT. THOMAS WIDMANN
61 Bollettino Ufficiale n. 27/I-II del 03/07/2012 / Amtsblatt Nr. 27/I-II vom 03/07/ Dekrete - 1 Teil - Jahr 2012 Decreti - Parte 1 - Anno 2012 Autonome Provinz Bozen - Südtirol DEKRET DES LANDESRATES vom 30. März 2012, Nr. 132/38.3 Erneuerung der Konzession für die Seilbahnlinie des öffentlichen Verkehrs S 684 h "Schwarzhorn 2" in der Gemeinde Aldein Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige DECRETO ASSESSORILE del 30 marzo 2012, n. 132/38.3 Rinnovo della concessione per la linea di trasporto funiviario in servizio pubblico S 684 h "Corno Nero 2" sita nel Comune di Aldino DER LANDESRAT FÜR MOBILITÄT L'ASSESSORE PROVINCIALE ALLA MOBILITÀ... omissis verfügt: decreta: 1) Der Jochgrimm GmbH (Steuernummer ) mit Sitz in Montan, Dolomitenstr. 26, wird im Sinne des Landesgesetzes vom 30. Jänner 2006, Nr. 1, und auf Grund des Bescheides des Amtes für Seilbahnen Nr. 17/2012 vom die Konzession für die Seilbahnlinie des öffentlichen Verkehrs S 684 h Schwarzhorn 2 für 11 (elf) Jahre erneuert, und zwar ab ) Die Seilbahn (in der Gemeinde Aldein), es handelt sich dabei um eine Schleppliftanlage mit Einzelbügel mit einer Beförderungskapazität von 720 Pers./h, wird in die dritte Kategorie eingestuft. 3) Der Konzessionär ist verpflichtet, nicht nur die Rechtsvorschriften über den Bau und den Betrieb von Seilbahnen des öffentlichen Verkehrs sondern auch alle Vorschreibungen im Standard-Auflagenheft, das von der Landesregierung mit Beschluss vom 3. Februar 1997, Nr. 323, genehmigt und im Amtsblatt der Region Nr. 16/I-II vom 1. April 1997 veröffentlicht wurde, zu beachten. 1) E' accordata - agli effetti della legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1, ed in base al parere dell'ufficio trasporti funiviari n. 17/2012 del alla Oclini Srl (codice fiscale ) con sede in Montagna, via Dolomiti 26, per la durata di anni 11 (undici) a decorrere dal , il rinnovo della concessione per la linea di trasporto funiviario in servizio pubblico denominata S 684 h Corno Nero 2. 2) La linea (sita nel Comune di Aldino), realizzata mediante una sciovia monoposto avente una potenzialità di trasporto di 720 pers./h, è assegnata alla terza categoria. 3) E' fatto obbligo al concessionario di osservare, oltre alle disposizioni di legge e regolamentari che disciplinano la costruzione e l esercizio di impianti a fune in servizio pubblico, tutte le prescrizioni riportate nel disciplinare-tipo, approvato dalla Giunta provinciale con deliberazione 3 febbraio 1997, n. 323, e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16/I-II del 1 aprile Dieses Dekret ist im Amtsblatt der Region auszugsweise zu veröffentlichen. DER LANDESRAT FÜR MOBILITÄT DR. THOMAS WIDMANN Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione. L'ASSESSORE ALLA MOBILITÀ DOTT. THOMAS WIDMANN
62 Bollettino Ufficiale n. 27/I-II del 03/07/2012 / Amtsblatt Nr. 27/I-II vom 03/07/ Dekrete - 1 Teil - Jahr 2012 Decreti - Parte 1 - Anno 2012 Autonome Provinz Bozen - Südtirol DEKRET DES LANDESRATES vom 14. Mai 2012, Nr. 183/38.3 Änderung der Konzession für die Seilbahnlinie des öffentlichen Verkehrs C 31 n "Corvara - Boè See" in der Gemeinde Corvara Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige DECRETO ASSESSORILE del 14 maggio 2012, n. 183/38.3 Modifica della concessione per la linea di trasporto funiviario in servizio pubblico C 31 n "Corvara - Lago Boè" sita a Corvara in Badia DER LANDESRAT FÜR MOBILITÄT L'ASSESSORE PROVINCIALE ALLA MOBILITÀ... omissis verfügt: 1) Die Konzession, die der Funivie del Boè AG (Steuernummer ) mit Sitz in Corvara, Str. Col Alt 40, für die Seilbahnlinie des öffentlichen Verkehrs C 31 n Corvara - Boè See erteilt wurde, wird im Sinne des Landesgesetzes vom 30. Jänner 2006, Nr. 1, und auf Grund des Bescheides des Amtes für Seilbahnen vom Nr. 75/2012, abgeändert, was bedeutet, dass die bestehende Beförderungskapazität von Pers/ Stunde auf Pers. Stunde erhöht werden kann, und die bestehenden Kabinen ersetzt werden können; 2) Die Änderungen an der Anlage müssen bis zum durchgeführt werden. 3) Die Konzession für die Seilbahnlinie behält die bereits mit Dekret Nr. 274/38.3 vom festgelegten Fälligkeit und Vorschriften bei; 4) Die Seilbahn, in der Gemeinde Corvara gelegen, wird in die II Kategorie eingestuft und ist demnach gemäß Artikel 21 des Landesgesetzes vom 30. Jänner 2006, Nr. 1, gemeinnützig; 5) Der Konzessionär ist verpflichtet, nicht nur die Rechtsvorschriften über den Bau und den Betrieb von Seilbahnen des öffentlichen Verkehrs sondern auch alle Vorschreibungen im Standard-Auflagenheft, das von der Landesregierung mit Beschluss vom 3. Februar 1997, Nr. 323, genehmigt und im Amtsblatt der Region Nr. 16/I-II vom 1. April 1997 veröffentlicht wurde, zu beachten. decreta: 1) E' modificata - agli effetti della legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1, ed in base al parere dell'ufficio trasporti funiviari n. 75/2012 del alla Funivie del Boè Spa (codice fiscale ) in sede in Corvara in Badia, Str. Col Alto 40, per la linea di trasporto funiviario in servizio pubblico denominata C 31 n Corvara - Lago Boè nel senso che l esistente potenzialità di trasporto pari ad per/ora può essere aumentata a pers./ora, e le attuali cabine possono essere sostituite; 2) È fissata la data del , quale termine entro il quale devono essere apportate le modifiche all impianto. 3) La concessione della linea mantiene la scadenza e le prescrizioni già fissate con decreto n. 274/38.3 di data ; 4) La linea, sita in Comune di Corvara in Badia, è assegnata alla II categoria e quindi è di pubblica utilità ai sensi dell articolo 21 della legge provinciale 30 gennaio 2006, n.1; 5) E' fatto obbligo al concessionario di osservare, oltre alle disposizioni di legge e regolamentari che disciplinano la costruzione e l esercizio di impianti a fune in servizio pubblico, tutte le prescrizioni riportate nel disciplinare-tipo, approvato dalla Giunta provinciale con deliberazione 3 febbraio 1997, n. 323, e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16/I-II del 1 aprile 1997.
63 Bollettino Ufficiale n. 27/I-II del 03/07/2012 / Amtsblatt Nr. 27/I-II vom 03/07/ Dieses Dekret ist im Amtsblatt der Region auszugsweise zu veröffentlichen. Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione. DER LANDESRAT FÜR MOBILITÄT DR. THOMAS WIDMANN L'ASSESSORE PROVINCIALE ALLA MOBILITÀ DOTT. THOMAS WIDMANN
64 Bollettino Ufficiale n. 27/I-II del 03/07/2012 / Amtsblatt Nr. 27/I-II vom 03/07/ Dekrete - 1 Teil - Jahr 2012 Decreti - Parte 1 - Anno 2012 Autonome Provinz Bozen - Südtirol DEKRET DES LANDESRATES vom 24. Mai 2012, Nr. 213/38.3 Erneuerung der Konzession für die Seilbahnlinie des öffentlichen Verkehrs M 71 m "Sellajoch-Langkofelscharte" in der Gemeinde Wolkenstein in Gröden Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige DECRETO ASSESSORILE del 24 maggio 2012, n. 213/38.3 Rinnovo della concessione per la linea di trasporto funiviario in servizio pubblico M 71 m "Passo Sella-Forcella Sassolungo" sita nel Comune di Selva di Val Gardena DER LANDESRAT FÜR MOBILITÄT L'ASSESSORE PROVINCIALE ALLA MOBILITÀ... omissis verfügt: 1) Der Società Telecabine del Sassolungo - T.E.S.S.L. GmbH (Steuernummer ) mit Sitz in Bozen Siegesplatz 48, wird im Sinne des Landesgesetzes vom 30. Jänner 2006, Nr. 1, und auf Grund des Bescheides des Amtes für Seilbahnen Nr. 79/2012 vom die Konzession für die Seilbahnlinie des öffentlichen Verkehrs M 71 m Sellajoch-Langkofelscharte bis zum erneuert. 2) Die Seilbahn (in der Gemeinde Wolkenstein in Gröden), es handelt sich dabei um eine Zweierkabinenbahn mit fixem Klemmen mit einer Beförderungskapazität von 230 Pers./h, wird in die II Kategorie eingestuft und ist demnach gemäß Artikel 21 des Landesgesetzes vom 30. Jänner 2006, Nr. 1, gemeinnützig. 3) Der Konzessionär ist verpflichtet, nicht nur die Rechtsvorschriften über den Bau und den Betrieb von Seilbahnen des öffentlichen Verkehrs sondern auch alle Vorschreibungen im Standard-Auflagenheft, das von der Landesregierung mit Beschluss vom 3. Februar 1997, Nr. 323, genehmigt und im Amtsblatt der Region Nr. 16/I-II vom 1. April 1997 veröffentlicht wurde, zu beachten. decreta: 1) E' accordata - agli effetti della legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1, ed in base al parere dell'ufficio trasporti funiviari n. 79/2012 del alla Società Telecabine del Sassolungo - T.E.S.S.L. Srl (codice fiscale ) con sede in Bolzano, Piazza della Vittoria 48, fino al , il rinnovo della concessione per la linea di trasporto funiviario in servizio pubblico denominata M 71 m Passo Sella - Forcella Sassolungo. 2) La linea (sita nel Comune di Selva di Val Gardena), realizzata mediante una cabinovia biposto ad attacchi fissi avente una potenzialità di trasporto di 230 pers./h, è assegnata alla II categoria e quindi è di pubblica utilità ai sensi dell articolo 21 della legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1. 3) E' fatto obbligo al concessionario di osservare, oltre alle disposizioni di legge e regolamentari che disciplinano la costruzione e l esercizio di impianti a fune in servizio pubblico, tutte le prescrizioni riportate nel disciplinare-tipo, approvato dalla Giunta provinciale con deliberazione 3 febbraio 1997, n. 323, e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16/I-II del 1 aprile Dieses Dekret ist im Amtsblatt der Region auszugsweise zu veröffentlichen. DER LANDESRAT FÜR MOBILITÄT DR. THOMAS WIDMANN Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione. L'ASSESSORE ALLA MOBILITÀ DOTT. THOMAS WIDMANN
65 Bollettino Ufficiale n. 27/I-II del 03/07/2012 / Amtsblatt Nr. 27/I-II vom 03/07/ Dekrete - 1 Teil - Jahr 2012 Decreti - Parte 1 - Anno 2012 Autonome Provinz Bozen - Südtirol DEKRET DES LANDESRATES vom 25. Mai 2012, Nr. 12/00122 Übernahme der zur Landesstraße 143 Feldthurns-Schnauders gehörenden Grundflächen von der Gemeinde Feldthurns Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige DECRETO ASSESSORILE del 25 maggio 2012, n. 12/00122 Assunzione dei terreni facenti parte della strada provinciale 143/Velturno-Snodres dal Comune di Velturno Der Beschluss der Landesregierung vom 14. Dezember 2009, Nr. 2893, Punkt 8 und 12, sieht die Übertragung von Befugnissen (Maßnahmen) an den Landesrat auf Zeit für Straßendienst und für Vermögensverwaltung vor; mit Beschluss der Landesregierung vom , Nr wurde die Landesstraße 143/Feldthurns-Schnauders klassifiziert; laut Landesgesetz vom 19. August 1991, Nr. 24, Absatz 2 des Artikels 11, hat sich die Gemeinde Feldthurns bei der Klassifizierung der Gemeindestraße in Landesstraße verpflichtet, für die Übertragung des Eigentums der entsprechenden Grundflächen an die Autonome Provinz Bozen Sorge zu tragen; der Gemeinderat von Feldthurns hat mit Beschluss vom 07. Mai 2012, Nr. 15 die unentgeltliche Abtretung der Grundparzellen, die sich im Straßenverlauf der LS 143/Feldthurns-Schnauders befinden, an die Autonome Provinz Bozen: Öffentliches Gut - Straßen genehmigt; Auf diese Rechtsgrundlagen und Tatsachen aufbauend La deliberazione della Giunta Provinciale del 14 dicembre 2009, n. 2893, punti 8 e 12, prevede la delega di funzioni (provvedimenti) all'assessore provinciale in carica competente per il servizio stradale e per l'amministrazione del patrimonio; con deliberazione della Giunta Provinciale del 19/10/1992, n è stata classificata la strada provinciale 143/Velturno-Snodres; in base all art. 11 comma 2 della legge provinciale del 19 agosto 1991, n. 24, con la classificazione della strada da comunale in provinciale, il Comune di Velturno si è impegnato a trasferire la proprietà dei relativi terreni alla Provincia autonoma di Bolzano; con deliberazione del 7 maggio 2012, n. 15 il Consiglio Comunale di Velturno ha approvato la cessione gratuita alla Provincia autonoma di Bolzano: demanio pubblico ramo strade delle particelle fondiarie ricadenti nel tracciato stradale della S.P. 143/Velturno-Snodres; Sulla base di tali fonti normative e fatti, l Asessore ai lavori pubblici, patrimonio, scuola e cultura ladina v e r f ü g t: d e c r e t a: der Landesrat für Bauten, Vermögen, ladinische Schule und Kultur 1. die Grundparzellen 859/3, 978/3, 1000/11, 1002/2, 1004/2, 1016/4, 1034/2, 1035/2, 2355/1, 1041/3, 1041/12, 1041/13, 1171/3, 1172/1, 1173/9, 1173/12, 1173/13, 1173/14, 1860/3, 1860/4, 1862/2, 1941/4, 1947/2, 1947/3, 1953/2, 1953/3, 1953/4, 1953/5, 1954/2, 1956/2, 1959/3, 1970/2, 1970/3, 1971/2, 1974/2, 2329/4, 2345/7, 2345/10, 2347/1, 2347/2, 2402/2, 2402/6, 2402/8, 2403/2, 2405/3, 2459 und 2560 in der KG Feldthurns unentgeltlich von der Gemeinde Feldthurns zu übernehmen und in das Eigen- 1. di acquisire a titolo gratuito le p.f. 859/3, 978/3, 1000/11, 1002/2, 1004/2, 1016/4,. 1034/2, 1035/2, 2355/1, 1041/3, 1041/12, 1041/13, 1171/3, 1172/1, 1173/9, 1173/12, 1173/13, 1173/14, 1860/3, 1860/4, 1862/2, 1941/4, 1947/2, 1947/3, 1953/2, 1953/3, 1953/4, 1953/5, 1954/2, 1956/2, 1959/3, 1970/2, 1970/3, 1971/2,. 1974/2, 2329/4, 2345/7, 2345/10, 2347/1, 2347/2, 2402/2, 2402/6, 2402/8, 2403/2, 2405/3, 2459 e 2560 in C.C. Velturno dal Comune di Velturno e di trasferire alla Provincia Autonoma di Bolza-
66 Bollettino Ufficiale n. 27/I-II del 03/07/2012 / Amtsblatt Nr. 27/I-II vom 03/07/ tum der Autonomen Provinz Bozen: Öffentliches Gut - Straßen einzutragen. 2. Das zuständige Organ zur Unterzeichnung des Vertrages zu ermächtigen. 3. Dieses Dekret wird im Amtsblatt der Autonomen Region Trentino-Südtirol veröffentlicht. DER LANDESRAT FÜR BAUTEN, VERMÖGEN, LADINISCHE SCHULE UND KULTUR DR. FLORIAN MUSSNER no: demanio pubblico ramo strade. 2. Di autorizzare l organo competente alla firma del relativo contratto. 3. Il presente decreto sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige. L ASSESSORE AI LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO, SCUOLA E CULTURA LADINA DOTT. FLORIAN MUSSNER
67 Bollettino Ufficiale n. 27/I-II del 03/07/2012 / Amtsblatt Nr. 27/I-II vom 03/07/ Dekrete - 1 Teil - Jahr 2012 Decreti - Parte 1 - Anno 2012 Autonome Provinz Bozen - Südtirol DEKRET DES LANDESRATES vom 29. Mai 2012, Nr. 218/38.3 Abtretung der Konzession für die Seilbahnlinie des öffentlichen Verkehrs S 200 m "Nives" in der Gemeinde Wolkenstein in Gröden Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige DECRETO ASSESSORILE del 29 maggio 2012, n. 218/38.3 Cessione della concessione per la linea di trasporto funiviario in servizio pubblico 200 m "Nives" sita nel Comune di Selva di Val Gardena DER LANDESRAT FÜR MOBILITÄT L'ASSESSORE PROVINCIALE ALLA MOBILITÀ... omissis verfügt: 1) Die Skilift Nives OHG (Steuernummer ) mit Sitz in Wolkenstein in Gröden Str. Larciunei 4, wird im Sinne des Landesgesetzes vom 30. Jänner 2006, Nr. 1, als Konzessionär der Seilbahnlinie S 200 m Nives in Nachfolge der Einzelfirma Lardschneider Johann mit selben Sitz in Wolkenstein in Gröden Str. Larciunei 4, anerkannt, und zwar auf Grund des notariellen Vertrages des Dr. Finelli aus Bozen vom ) Die Konzession für die Seilbahn, es handelt sich dabei um eine in der Gemeinde Wolkenstein in Gröden errichtete Schleppliftanlage mit Einzelbügel mit einer Beförderungskapazität von 895 Pers./Stunde, behält die mit Dekret des Landesrates für Mobilität vom , Nr. 334/38.3 festgelegte Fälligkeit bei. 3) Der Konzessionär ist verpflichtet, nicht nur die Rechtsvorschriften über den Bau und den Betrieb von Seilbahnen des öffentlichen Verkehrs sondern auch alle Vorschreibungen im Standard-Auflagenheft zu Seilbahnkonzessionen, das von der Landesregierung mit Beschluss vom 3. Februar 1997, Nr. 323, genehmigt und im Amtsblatt der Region Nr. 16/I-II vom 1. April 1997 veröffentlicht wurde, zu beachten. Dieses Dekret ist im Amtsblatt der Region auszugsweise zu veröffentlichen. DER LANDESRAT FÜR MOBILITÄT DR. THOMAS WIDMANN decreta: 1) È riconosciuta alla Skilift Nives Snc (codice fiscale ) con sede in Selva di Val Gardena, Str. Larciunei 4 - ai sensi della legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1 - quale concessionario della linea di trasporto funiviario denominata S 200 m Nives, intendendosi la stessa subentrata alla impresa individuale Lardschneider Johann con medesima sede in Selva di Val Gardena, Str. Larciunei 4 in base all atto notarile di data del dott. Finelli di Bolzano. 2) La concessione delle linea funiviaria, realizzata nel Comune di Selva di Val Gardena mediante una sciovia monoposto ed avente una potenzialità di trasporto di 895 pers./ora, mantiene la scadenza fissata dal decreto dell Assessore Provinciale ala Mobilità di data , n. 334/ ) E' fatto obbligo al concessionario di osservare, oltre alle disposizioni di legge e regolamentari che disciplinano la costruzione e l esercizio di impianti a fune in servizio pubblico, tutte le prescrizioni riportate nel disciplinare-tipo per le concessioni funiviarie, approvato dalla Giunta provinciale con deliberazione 3 febbraio 1997, n. 323, e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16/I-II del 1 aprile Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione. L'ASSESSORE PROVINCIALE ALLA MOBILITÀ DOTT. THOMAS WIDMANN
68 Bollettino Ufficiale n. 27/I-II del 03/07/2012 / Amtsblatt Nr. 27/I-II vom 03/07/ Dekrete - 1 Teil - Jahr 2012 Decreti - Parte 1 - Anno 2012 Autonome Provinz Bozen - Südtirol DEKRET DES LANDESRATES vom 29. Mai 2012, Nr. 219/38.3 Widerruf der Konzession für die Seilbahnlinie des öffentlichen Verkehrs S 547 v "Berglift" in der Gemeinde Gsies Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige DECRETO ASSESSORILE del 29 maggio 2012, n. 219/38.3 Revoca della concessione per la linea di trasporto funiviario in servizio pubblico S 547 v "Berglift" sita nel Comune di Casies DER LANDESRAT FÜR MOBILITÄT L'ASSESSORE PROVINCIALE ALLA MOBILITÀ... omissis verfügt: 1) Die Konzession, die der Skiliftgesellschaft St. Magdalena Gsies GmbH (Steuernummer ) mit Sitz in Gsies, Pater- Steinmair-Weg 2, für die Seilbahnlinie des öffentlichen Verkehrs S 547 v Berglift, erteilt wurde, die sich in der Gemeinde Gsies befindet, wird mit Wirkung ab Erteilung der Betriebsbewilligung für die neue Anlage, einer Schleppliftanlage mit Einzelbügel S 690 v Berglift widerrufen. 2) Die genannte Firma ist verpflichtet, innerhalb des die oberirdischen Teile der Anlage (Betonsockel der Stützen inbegriffen) abzubrechen und das Abbruchsmaterial zu beseitigen bzw. vorschriftsmäßig zu entsorgen. Der Abbruch liegt im öffentlichen Interesse, da der aufgelassene Seilbahnbau nicht nur eine Gefahrenquelle darstellt sondern auch offenkundig das Landschaftsbild und die Umwelt beeinträchtigt. 3) Bei Nichtbeachtung der obigen Verfügung wird von Amts wegen vorgegangen, wobei die entsprechenden Ausgaben dem Eigentümer der Anlage und dem der betroffenen Grundparzellen angelastet werden, unbeschadet der Anwendung der von den einschlägigen Gesetzen vorgesehenen Strafund Verwaltungssanktionen. Dieses Dekret ist im Amtsblatt der Region auszugsweise zu veröffentlichen. DER LANDESRAT FÜR MOBILITÄT DR. THOMAS WIDMANN decreta: 1) E revocata, con decorrenza al rilascio del nulla osta all esercizio pubblico del nuovo impianto una sciovia monoposto S 690 v Berglift, la concessione accordata alla Skiliftgesellschaft St. Magdalena Gsies Srl (codice fiscale ) con sede in Valle di Casies, via Pater-Steinmair 2, per la linea di trasporto funiviario in servizio pubblico denominata S 547 v Berglift sita nel Comune di Casies. 2) E ordinata alla citata ditta di provvedere entro e non oltre il alla demolizione delle opere fuori terra (compresi i basamenti in calcestruzzo dei sostegni) inerenti all'impianto nonché all'asporto ed al regolare smaltimento del materiale di risulta. La demolizione è nel pubblico interesse perché la struttura funiviaria abbandonata non solo costituisce una fonte di pericolo ma reca inoltre un palese ed evidente turbamento dell'assetto panoramico ed ambientale. 3) Viene proceduto d'ufficio in caso di mancato adempimento di quanto sopra disposto, con aggravio delle relative spese al proprietario dell'impianto nonché al proprietario delle particelle fondiarie interessate, rimanendo salve ed impregiudicate le sanzioni di carattere penale ed amministrative previste dalle leggi vigenti. Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione. L'ASSESSORE PROVINCIALE ALLA MOBILITÀ DOTT. THOMAS WIDMANN
69 Bollettino Ufficiale n. 27/I-II del 03/07/2012 / Amtsblatt Nr. 27/I-II vom 03/07/ Dekrete - 1 Teil - Jahr 2012 Decreti - Parte 1 - Anno 2012 Autonome Provinz Bozen - Südtirol DEKRET DES LANDESRATES vom 29. Mai 2012, Nr. 220/38.3 Erteilung der Konzession für die Seilbahnlinie des öffentlichen Verkehrs S 690 v "Berglift" in der Gemeinde Gsies Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige DECRETO ASSESSORILE del 29 maggio 2012, n. 220/38.3 Rilascio della concessione per la linea di trasporto funiviario in servizio pubblico S 690 v "Berglift" sita nel Comune di Casies DER LANDESRAT FÜR MOBILITÄT L'ASSESSORE PROVINCIALE ALLA MOBILITÀ... omissis verfügt: decreta: 1) Der Skiliftgesellschaft St. Magdalena Gsies GmbH (Steuernummer ) mit Sitz in Gsies, Pater-Steinmair-Weg 2, wird im Sinne des Landesgesetzes vom 30. Jänner 2006, Nr. 1, und auf Grund des Bescheides des Amtes für Seilbahnen Nr. 78/2012 vom die Konzession für die Seilbahnlinie des öffentlichen Verkehrs S 690 v Berglift für 20 (zwanzig) Jahre ab dem Tag erteilt, an dem dieses Dekret ausgefertigt wird. 2) Die Seilbahn (in der Gemeinde Gsies gelegen), es handelt sich dabei um einen Schlepplift mit Einzelbügel mit einer Beförderungskapazität von 900 Pers./h, wird in die dritte Kategorie eingestuft. 3) Die Seilbahnlinie muss innerhalb von drei Jahren ab dem Tag, an dem dieses Dekret ausgefertigt wird, errichtet werden. 4) Der Konzessionär ist verpflichtet, nicht nur die Rechtsvorschriften über den Bau und den Betrieb von Seilbahnen des öffentlichen Verkehrs sondern auch alle Vorschreibungen im Standard-Auflagenheft, das von der Landesregierung mit Beschluss vom 3. Februar 1997, Nr. 323, genehmigt und im Amtsblatt der Region Nr. 16/I-II vom 1. April 1997 veröffentlicht wurde, zu beachten. 1) E' accordata - agli effetti della legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1, ed in base al parere dell'ufficio trasporti funiviari n. 78/2012 del alla Skiliftgesellschaft St. Magdalena Gsies Srl (codice fiscale ) con sede in Valle di Casies, via Pater-Steinmair 2, per la durata di anni 20 (venti), a decorrere dalla data di rilascio del presente decreto, la concessione per la linea di trasporto funiviario in servizio pubblico denominata S 690 v Berglift. 2) La linea (sita in Comune di Casies), realizzata mediante una sciovia monoposto avente una potenzialità di trasporto di 900 pers./h, è assegnata alla terza categoria. 3) L`impianto funiviario, dovrà essere realizzato entro tre anni dal rilascio del presente decreto. 4) E' fatto obbligo al concessionario di osservare, oltre alle disposizioni di legge e regolamentari che disciplinano la costruzione e l esercizio di impianti a fune in servizio pubblico, tutte le prescrizioni riportate nel disciplinare-tipo, approvato dalla Giunta provinciale con deliberazione 3 febbraio 1997, n. 323, e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16/I-II del 1 aprile Dieses Dekret ist im Amtsblatt der Region auszugsweise zu veröffentlichen. DER LANDESRAT FÜR MOBILITÄT DR. THOMAS WIDMANN Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione. L'ASSESSORE PROVINCIALE ALLA MOBILITÀ DOTT. THOMAS WIDMANN
70 Bollettino Ufficiale n. 27/I-II del 03/07/2012 / Amtsblatt Nr. 27/I-II vom 03/07/ Dekrete - 1 Teil - Jahr 2012 Decreti - Parte 1 - Anno 2012 Autonome Provinz Bozen - Südtirol DEKRET DES LANDESRATES vom 8. Juni 2012, Nr. 382/31.4 Bodenverbesserungskonsortium Beregnugnskonsortium Kreuth - mit Sitz in der Gemeinde Terlan: Genehmigung der neuen Statuten Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige DECRETO ASSESSORILE del 8 giugno 2012, n. 382/31.4 Consorzio di miglioramento fondiario Consorzio di irrigazione Kreuth - con sede nel Comune di Terlano: approvazione del nuovo statuto. verfügt der Landesrat für Landwirtschaft omissis l assessore provinciale per l agricoltura decreta die neuen Statuten des Bodenverbesserungskonsortiums Beregnungskonsortium Kreuth - mit Sitz in der Gemeinde Terlan, mit dem von der Vollversammlung am beschlossenen Text, welcher Bestandteil des vorliegenden Dekretes ist, zu genehmigen. di approvare il nuovo statuto del Consorzio di miglioramento fondiario Consorzio di irrigazione Kreuth - con sede nel Comune di Terlano, con il testo deliberato dall assemblea generale dei consorziati in data , che fa parte integrante del presente decreto. Dieses Dekret wird an der Amtstafel der betroffenen Gemeinden sowie auszugsweise im Amtsblatt der Region veröffentlicht. Diese Maßnahme ist endgültig und es kann dagegen Einspruch an den Verwaltungsrichter innerhalb von 60 Tagen nach Veröffentlichung eingereicht werden. Il presente decreto viene pubblicato agli albi dei Comuni interessati nonché per estratto sul Bollettino ufficiale della Regione. Il presente provvedimento è definitivo e contro lo stesso può essere presentato ricorso al giudice amministrativo entro 60 giorni dalla sua pubblicazione. DER LANDESRAT FÜR LANDWIRTSCHAFT HANS BERGER L'ASSESSORE PROVINCIALE PER L AGRICOLTURA HANS BERGER
71 Bollettino Ufficiale n. 27/I-II del 03/07/2012 / Amtsblatt Nr. 27/I-II vom 03/07/ Dekrete - 1 Teil - Jahr 2012 Decreti - Parte 1 - Anno 2012 Autonome Provinz Bozen - Südtirol DEKRET DES LANDESRATES vom 8. Juni 2012, Nr. 383/31.4 Bodenverbesserungskonsortium Schlern - mit Sitz in der Gemeinde Völs am Schlern: Genehmigung der neuen Statuten und Abänderung der Benennung Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige DECRETO ASSESSORILE del 8 giugno 2012, n. 383/31.4 Consorzio di miglioramento fondiario Sciliar - con sede nel Comune di Fiè allo Sciliar: approvazione del nuovo statuto e variazione della denominazione omissis verfügt der Landesrat für Landwirtschaft l assessore provinciale per l agricoltura decreta die italienische Benennung des Konsortiums in Consorzio di miglioramento fondiario Schlern abzuändern; di variare la denominazione in lingua italiana del consorzio in Consorzio di miglioramento fondiario Schlern ; die neuen Statuten des Bodenverbesserungskonsortiums Schlern - mit Sitz in der Gemeinde Völs am Schlern, mit dem von der Vollversammlung am beschlossenen Text, welcher Bestandteil des vorliegenden Dekretes ist, zu genehmigen. di approvare il nuovo statuto del Consorzio di miglioramento fondiario Schlern - con sede nel Comune di Fiè allo Sciliar, con il testo deliberato dall assemblea generale dei consorziati in data , che fa parte integrante del presente decreto. Dieses Dekret wird an der Amtstafel der betroffenen Gemeinden sowie auszugsweise im Amtsblatt der Region veröffentlicht. Diese Maßnahme ist endgültig und es kann dagegen Einspruch an den Verwaltungsrichter innerhalb von 60 Tagen nach Veröffentlichung eingereicht werden. Il presente decreto viene pubblicato agli albi dei Comuni interessati nonché per estratto sul Bollettino ufficiale della Regione. Il presente provvedimento è definitivo e contro lo stesso può essere presentato ricorso al giudice amministrativo entro 60 giorni dalla sua pubblicazione. DER LANDESRAT FÜR LANDWIRTSCHAFT HANS BERGER L'ASSESSORE PROVINCIALE PER L AGRICOLTURA HANS BERGER
72 Bollettino Ufficiale n. 27/I-II del 03/07/2012 / Amtsblatt Nr. 27/I-II vom 03/07/ Dekrete - 1 Teil - Jahr 2012 Decreti - Parte 1 - Anno 2012 Autonome Provinz Bozen - Südtirol DEKRET DES LANDESRATES vom 8. Juni 2012, Nr. 384/31.4 Bodenverbesserungskonsortium Enderbach - mit Sitz in der Gemeinde Jenesien: Genehmigung der neuen Statuten Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige DECRETO ASSESSORILE del 8 giugno 2012, n. 384/31.4 Consorzio di miglioramento fondiario Enderbach - con sede nel Comune di San Genesio: approvazione del nuovo statuto... omissis verfügt der Landesrat für Landwirtschaft l assessore provinciale per l agricoltura decreta die neuen Statuten des Bodenverbesserungskonsortiums Enderbach - mit Sitz in der Gemeinde Jenesien, mit dem von der Vollversammlung am beschlossenen Text, welcher Bestandteil des vorliegenden Dekretes ist, zu genehmigen. di approvare il nuovo statuto del Consorzio di miglioramento fondiario Enderbach - con sede nel Comune di San Genesio, con il testo deliberato dall assemblea generale dei consorziati in data , che fa parte integrante del presente decreto. Dieses Dekret wird an der Amtstafel der betroffenen Gemeinden sowie auszugsweise im Amtsblatt der Region veröffentlicht. Diese Maßnahme ist endgültig und es kann dagegen Einspruch an den Verwaltungsrichter innerhalb von 60 Tagen nach Veröffentlichung eingereicht werden. Il presente decreto viene pubblicato agli albi dei Comuni interessati nonché per estratto sul Bollettino ufficiale della Regione. Il presente provvedimento è definitivo e contro lo stesso può essere presentato ricorso al giudice amministrativo entro 60 giorni dalla sua pubblicazione. DER LANDESRAT FÜR LANDWIRTSCHAFT HANS BERGER L'ASSESSORE PROVINCIALE PER L AGRICOLTURA HANS BERGER
73 Bollettino Ufficiale n. 27/I-II del 03/07/2012 / Amtsblatt Nr. 27/I-II vom 03/07/ Dekrete - 1 Teil - Jahr 2012 Decreti - Parte 1 - Anno 2012 Autonome Provinz Bozen - Südtirol DEKRET DES LANDESRATES vom 8. Juni 2012, Nr. 385/31.4 Bodenverbesserungskonsortium Vernuer - mit Sitz in der Gemeinde Riffian: Genehmigung der neuen Statuten Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige DECRETO ASSESSORILE del 8 giugno 2012, n. 385/31.4 Consorzio di miglioramento fondiario Vernurio - con sede nel Comune di Rifiano: approvazione del nuovo statuto verfügt der Landesrat für Landwirtschaft omissis l assessore provinciale per l agricoltura decreta die neuen Statuten des Bodenverbesserungskonsortiums Vernuer - mit Sitz in der Gemeinde Riffian, mit dem von der Vollversammlung am beschlossenen Text, welcher Bestandteil des vorliegenden Dekretes ist, zu genehmigen. di approvare il nuovo statuto del Consorzio di miglioramento fondiario Vernurio - con sede nel Comune di Rifano, con il testo deliberato dall assemblea generale dei consorziati in data , che fa parte integrante del presente decreto. Dieses Dekret wird an der Amtstafel der betroffenen Gemeinden sowie auszugsweise im Amtsblatt der Region veröffentlicht. Diese Maßnahme ist endgültig und es kann dagegen Einspruch an den Verwaltungsrichter innerhalb von 60 Tagen nach Veröffentlichung eingereicht werden. Il presente decreto viene pubblicato agli albi dei Comuni interessati nonché per estratto sul Bollettino ufficiale della Regione. Il presente provvedimento è definitivo e contro lo stesso può essere presentato ricorso al giudice amministrativo entro 60 giorni dalla sua pubblicazione. DER LANDESRAT FÜR LANDWIRTSCHAFT HANS BERGER L'ASSESSORE PROVINCIALE PER L AGRICOLTURA HANS BERGER
74 Bollettino Ufficiale n. 27/I-II del 03/07/2012 / Amtsblatt Nr. 27/I-II vom 03/07/ Dekrete - 1 Teil - Jahr 2012 Decreti - Parte 1 - Anno 2012 Autonome Provinz Bozen - Südtirol DEKRET DES LANDESRATES vom 8. Juni 2012, Nr. 386/31.4 Bodenverbesserungskonsortium Stuls - mit Sitz in Stuls (Gemeinde Moos in Passeier): Genehmigung der neuen Statuten Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige DECRETO ASSESSORILE del 8 giugno 2012, n. 386/31.4 Consorzio di miglioramento fondiario Stulles - con sede a Stulles (Comune di Moso in Passiria): approvazione del nuovo statuto omissis verfügt der Landesrat für Landwirtschaft l assessore provinciale per l agricoltura decreta die neuen Statuten des Bodenverbesserungskonsortiums Stuls - mit Sitz in Stuls (Gemeinde Moos in Passeier), mit dem von der Vollversammlung am beschlossenen Text, welcher Bestandteil des vorliegenden Dekretes ist, zu genehmigen. di approvare il nuovo statuto del Consorzio di miglioramento fondiario Stulles - con sede a Stulles (Comune di Moso in Passiria), con il testo deliberato dall assemblea generale dei consorziati in data , che fa parte integrante del presente decreto. Dieses Dekret wird an der Amtstafel der betroffenen Gemeinden sowie auszugsweise im Amtsblatt der Region veröffentlicht. Diese Maßnahme ist endgültig und es kann dagegen Einspruch an den Verwaltungsrichter innerhalb von 60 Tagen nach Veröffentlichung eingereicht werden. Il presente decreto viene pubblicato agli albi dei Comuni interessati nonché per estratto sul Bollettino ufficiale della Regione. Il presente provvedimento è definitivo e contro lo stesso può essere presentato ricorso al giudice amministrativo entro 60 giorni dalla sua pubblicazione. DER LANDESRAT FÜR LANDWIRTSCHAFT HANS BERGER L'ASSESSORE PROVINCIALE PER L AGRICOLTURA HANS BERGER
75 Bollettino Ufficiale n. 27/I-II del 03/07/2012 / Amtsblatt Nr. 27/I-II vom 03/07/ Dekrete - 1 Teil - Jahr 2012 Decreti - Parte 1 - Anno 2012 Autonome Provinz Bozen - Südtirol DEKRET DES LANDESRATES vom 8. Juni 2012, Nr. 387/31.4 Bodenverbesserungskonsortium Mazon mit Sitz in der Gemeinde Neumarkt: Genehmigung der neuen Statuten Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige DECRETO ASSESSORILE del 8 giugno 2012, n. 387/31.4 Consorzio di miglioramento fondiario Mazzon - con sede nel Comune di Egna: approvazione del nuovo statuto omissis verfügt der Landesrat für Landwirtschaft l assessore provinciale per l agricoltura decreta die neuen Statuten des Bodenverbesserungskonsortiums Mazon - mit Sitz in der Gemeinde Neumarkt, mit dem von der Vollversammlung am beschlossenen Text, und wie in den Prämissen von Amtswegen abgeändert, welcher Bestandteil des vorliegenden Dekretes ist, zu genehmigen. di approvare il nuovo statuto del Consorzio di miglioramento fondiario Mazzon - con sede nel Comune di Egna, con il testo deliberato dall assemblea generale dei consorziati in data , modificato d ufficio come indicato nelle premesse, che fa parte integrante del presente decreto. Dieses Dekret wird an der Amtstafel der betroffenen Gemeinden sowie auszugsweise im Amtsblatt der Region veröffentlicht. Diese Maßnahme ist endgültig und es kann dagegen Einspruch an den Verwaltungsrichter innerhalb von 60 Tagen nach Veröffentlichung eingereicht werden. Il presente decreto viene pubblicato agli albi dei Comuni interessati nonché per estratto sul Bollettino ufficiale della Regione. Il presente provvedimento è definitivo e contro lo stesso può essere presentato ricorso al giudice amministrativo entro 60 giorni dalla sua pubblicazione. DER LANDESRAT FÜR LANDWIRTSCHAFT HANS BERGER L'ASSESSORE PROVINCIALE PER L AGRICOLTURA HANS BERGER
76 Bollettino Ufficiale n. 27/I-II del 03/07/2012 / Amtsblatt Nr. 27/I-II vom 03/07/ Dekrete - 1 Teil - Jahr 2012 Decreti - Parte 1 - Anno 2012 Autonome Provinz Bozen - Südtirol DEKRET DES LANDESRATES vom 8. Juni 2012, Nr. 388/31.4 Bodenverbesserungskonsortium Auenwegleege-Niederlana - mit Sitz in der Gemeinde Lana: Genehmigung der neuen Statuten Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige DECRETO ASSESSORILE del 8 giugno 2012, n. 388/31.4 Consorzio di miglioramento fondiario Auenwegleege-Niederlana - con sede nel Comune di Lana: approvazione del nuovo statuto omissis verfügt der Landesrat für Landwirtschaft die neuen Statuten des Bodenverbesserungskonsortiums Auenwegleege-Niederlana - mit Sitz in der Gemeinde Lana, mit dem von der Vollversammlung am und vom beschlossenen Text, welcher Bestandteil des vorliegenden Dekretes ist, zu genehmigen. Dieses Dekret wird an der Amtstafel der betroffenen Gemeinden sowie auszugsweise im Amtsblatt der Region veröffentlicht. Diese Maßnahme ist endgültig und es kann dagegen Einspruch an den Verwaltungsrichter innerhalb von 60 Tagen nach Veröffentlichung eingereicht werden. l assessore provinciale per l agricoltura decreta di approvare il nuovo statuto del Consorzio di miglioramento fondiario Auenwegleege-Niederlana - con sede nel Comune di Lana, con il testo deliberato dall assemblea generale dei consorziati in data e , che fa parte integrante del presente decreto. Il presente decreto viene pubblicato agli albi dei Comuni interessati nonché per estratto sul Bollettino ufficiale della Regione. Il presente provvedimento è definitivo e contro lo stesso può essere presentato ricorso al giudice amministrativo entro 60 giorni dalla sua pubblicazione. DER LANDESRAT FÜR LANDWIRTSCHAFT HANS BERGER L'ASSESSORE PROVINCIALE PER L AGRICOLTURA HANS BERGER
77 Bollettino Ufficiale n. 27/I-II del 03/07/2012 / Amtsblatt Nr. 27/I-II vom 03/07/ Dekrete - 1 Teil - Jahr 2012 Decreti - Parte 1 - Anno 2012 Autonome Provinz Bozen - Südtirol DEKRET DES LANDESRATES vom 8. Juni 2012, Nr. 389/31.4 Bodenverbesserungskonsortium Aschlbach - mit Sitz in der Gemeinde Gargazon: Genehmigung der neuen Statuten Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige DECRETO ASSESSORILE del 8 giugno 2012, n. 389/31.4 Consorzio di miglioramento fondiario Aschlbach - con sede nel Comune di Gargazzone: approvazione del nuovo statuto omissis verfügt der Landesrat für Landwirtschaft l assessore provinciale per l agricoltura decreta die neuen Statuten des Bodenverbesserungskonsortiums Aschlbach - mit Sitz in der Gemeinde Gargazon, mit dem von der Vollversammlung am beschlossenen Text, welcher Bestandteil des vorliegenden Dekretes ist, zu genehmigen. di approvare il nuovo statuto del Consorzio di miglioramento fondiario Aschlbach - con sede nel Comune di Gargazzone, con il testo deliberato dall assemblea generale dei consorziati in data , che fa parte integrante del presente decreto. Dieses Dekret wird an der Amtstafel der betroffenen Gemeinden sowie auszugsweise im Amtsblatt der Region veröffentlicht. Diese Maßnahme ist endgültig und es kann dagegen Einspruch an den Verwaltungsrichter innerhalb von 60 Tagen nach Veröffentlichung eingereicht werden. Il presente decreto viene pubblicato agli albi dei Comuni interessati nonché per estratto sul Bollettino ufficiale della Regione. Il presente provvedimento è definitivo e contro lo stesso può essere presentato ricorso al giudice amministrativo entro 60 giorni dalla sua pubblicazione. DER LANDESRAT FÜR LANDWIRTSCHAFT HANS BERGER L'ASSESSORE PROVINCIALE PER L AGRICOLTURA HANS BERGER
78 Bollettino Ufficiale n. 27/I-II del 03/07/2012 / Amtsblatt Nr. 27/I-II vom 03/07/ Dekrete - 1 Teil - Jahr 2012 Decreti - Parte 1 - Anno 2012 Autonome Provinz Bozen - Südtirol DEKRET DES LANDESRATES vom 8. Juni 2012, Nr. 390/31.4 Bodenverbesserungskonsortium Algund- Gratsch - mit Sitz in der Gemeinde Algund: Genehmigung der neuen Statuten Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige DECRETO ASSESSORILE del 8 giugno 2012, n. 390/31.4 Consorzio di miglioramento fondiario Lagundo-Quarazze - con sede nel Comune di Rifiano: approvazione del nuovo statuto omissis verfügt der Landesrat für Landwirtschaft l assessore provinciale per l agricoltura decreta die neuen Statuten des Bodenverbesserungskonsortiums Algund-Gratsch - mit Sitz in der Gemeinde Algund, mit dem von der Vollversammlung am beschlossenen Text, welcher Bestandteil des vorliegenden Dekretes ist, zu genehmigen. di approvare il nuovo statuto del Consorzio di miglioramento fondiario Lagundo-Quarazze - con sede nel Comune di Lagundo, con il testo deliberato dall assemblea generale dei consorziati in data , che fa parte integrante del presente decreto. Dieses Dekret wird an der Amtstafel der betroffenen Gemeinden sowie auszugsweise im Amtsblatt der Region veröffentlicht. Diese Maßnahme ist endgültig und es kann dagegen Einspruch an den Verwaltungsrichter innerhalb von 60 Tagen nach Veröffentlichung eingereicht werden. Il presente decreto viene pubblicato agli albi dei Comuni interessati nonché per estratto sul Bollettino ufficiale della Regione. Il presente provvedimento è definitivo e contro lo stesso può essere presentato ricorso al giudice amministrativo entro 60 giorni dalla sua pubblicazione. DER LANDESRAT FÜR LANDWIRTSCHAFT HANS BERGER L'ASSESSORE PROVINCIALE PER L AGRICOLTURA HANS BERGER
79 Bollettino Ufficiale n. 27/I-II del 03/07/2012 / Amtsblatt Nr. 27/I-II vom 03/07/ Dekrete - 1 Teil - Jahr 2012 Decreti - Parte 1 - Anno 2012 Autonome Provinz Bozen - Südtirol DEKRET DES LANDESRATES vom 8. Juni 2012, Nr. 391/31.4 Bodenverbesserungskonsortium Trifall-Kühebene - mit Sitz in der Gemeinde Kaltern: Genehmigung der neuen Statuten Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige DECRETO ASSESSORILE del 8 giugno 2012, n. 391/31.4 Consorzio di miglioramento fondiario Trifall- Kühebene - con sede nel Comune di Caldaro: approvazione del nuovo statuto... omissis verfügt der Landesrat für Landwirtschaft l assessore provinciale per l agricoltura decreta die neuen Statuten des Bodenverbesserungskonsortiums Trifall-Kühebene mit Sitz in der Gemeinde Kaltern, mit dem von der Vollversammlung am beschlossenen Text, welcher Bestandteil des vorliegenden Dekretes ist, zu genehmigen. di approvare il nuovo statuto del Consorzio di miglioramento fondiario Trifall-Kühebene con sede a nel Comune di Caldaro, con il testo deliberato dall assemblea generale dei consorziati in data , che fa parte integrante del presente decreto. folgende Personen als Mitglieder des Delegiertenrates des Konsortiums zu ernennen: Andergassen Oskar, Sepp Andreas, Gallmetzer Günther, Romen Peter, Schullian Hartmann. di nominare quali membri del consiglio dei delegati del consorzio le seguenti persone: Andergassen Oskar, Sepp Andreas, Gallmetzer Günther, Romen Peter, Schullian Hartmann. Dieses Dekret wird auszugsweise im Amtsblatt der Region sowie an der Amtstafel der betroffenen Gemeinden veröffentlicht. Diese Maßnahme ist endgültig und es kann dagegen Einspruch an den Verwaltungsrichter innerhalb von 60 Tagen nach Veröffentlichung eingereicht werden. Il presente decreto viene pubblicato per estratto sul Bollettino ufficiale della Regione nonché agli albi dei Comuni interessati. Il presente provvedimento è definitivo e contro lo stesso può essere presentato ricorso al giudice amministrativo entro 60 giorni dalla sua pubblicazione. DER LANDESRAT FÜR LANDWIRTSCHAFT HANS BERGER L'ASSESSORE PROVINCIALE PER L AGRICOLTURA HANS BERGER
80 Bollettino Ufficiale n. 27/I-II del 03/07/2012 / Amtsblatt Nr. 27/I-II vom 03/07/ Dekrete - 1 Teil - Jahr 2012 Decreti - Parte 1 - Anno 2012 Autonome Provinz Bozen - Südtirol DEKRET DES LANDESRATES vom 12. Juni 2012, Nr. 12/00139 Unentgeltliche Übergabe der Gp. 2084/23 in der KG Ridnaun an die Gemeinde Ratschings und Ausgliederung aus der Straßendomäne der neugebildeten Gp. 1839/18 in der KG Ridnaun Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige DECRETO ASSESSORILE del 12 giugno 2012, n. 12/00139 Cessione a titolo gratuito della p.f. 2084/23 in C.C. Ridanna al Comune di Racines e sdemanializzazione della neo p.f. 1839/18 in C.C. Ridanna Der Beschluss der Landesregierung vom 14. Dezember 2009, Nr. 2893, Punkt 8 und 12, sieht die Übertragung von Befugnissen (Maßnahmen) an den Landesrat auf Zeit für Straßendienst und für Vermögensverwaltung vor; La deliberazione della Giunta Provinciale del 14 dicembre 2009, n. 2893, punti 8 e 12, prevede la delega di funzioni (provvedimenti) all'assessore provinciale in carica competente per il servizio stradale e per l'amministrazione del patrimonio; das Landesgesetz vom 19. August 1991, Nr. 24 betrifft die Klassifizierung der Straßen im Interessenbereich des Landes und regelt auch die erforderlichen vermögensrechtlichen Aspekte; la legge provinciale 19 agosto 1991 n. 24 riguarda la classificazione delle strade d interesse provinciale e disciplina anche i relativi rapporti patrimoniali; infolge der Begradigung des Straßenkörpers der LS 36/Ridnaun zwischen km und km ist es notwendig die entsprechende Grundregelung mit der Gemeinde Ratschings durchzuführen und hierfür wurde der Teilungsplan Nr. 275/2011 von Herrn Geom Herbert Erlacher ausgearbeitet um auch die Grenzen der obgenannten Landesstraße neu festzulegen; die Grundparzelle 2084/23 in der KG Ridnaun befindet sich im Eigentum der Autonomen Provinz Bozen: Öffentliches Gut Straßen und wird gemäß obgenanntem Teilungsplan unentgeltlich der Gemeinde Ratschings übertragen, da sie als Zufahrtsstraße, welche sich im Kompetenzbereich der Gemeinde befindet, benötigt wird; die neugebildete Gp. 1839/18 in der KG Ridnaun wird vom Öffentlichen Gut Straßen ausgegliedert und in das Verfügbare Vermögen der Autonomen Provinz Bozen überführt, da sie infolge der obgenannten Begradigung ein Straßenrelikt bildet; Auf diese Rechtsgrundlagen und Tatsachen aufbauend verfügt: in conseguenza alla rettifica del corpo stradale della S.P. 36/Ridanna dal km al km è necessario avviare la regolarizzazione di proprietà con il Comune di Racines e per questo motivo è stato elaborato il tipo di frazionamento n. 275/2011 dal geom. Herbert Erlacher, per definire i confini del corpo stradale della strada provinciale sopraccitata; secondo il tipo di frazionamento sopraccitato è necessario cedere la p.f. 2084/23 in C.C. Ridanna dalla Provincia autonoma di Bolzano: demanio pubblico ramo strade al Comune di Racines in quanto viene utilizzata come strada d accesso di competenza comunale; la neo particella fondiaria 1839/18 in C.C. Ridanna deve essere sdemanializzata e trasferita al patrimonio disponibile della Provincia autonoma di Bolzano in quanto costituisce un relitto stradale in conseguenza della rettifica sopraccitata; Sulla base di tali fonti normative e fatti, l Assessore ai lavori pubblici, patrimonio, scuola e cultura ladina decreta:
81 Bollettino Ufficiale n. 27/I-II del 03/07/2012 / Amtsblatt Nr. 27/I-II vom 03/07/ der Landesrat für Bauten, Vermögen, ladinische Schule und Kultur 1. die Grundparzelle 2084/23 in der KG Ridnaun unentgeltlich und mit gleich bleibender Zweckbestimmung an die Gemeinde Ratschings abzutreten. 2. Die neugebildete Grundparzelle 1839/18 in der KG Ridnaun aus dem Öffentlichen Gut - Straßen in das Verfügbare Vermögen der Autonomen Provinz Bozen zu übertragen. 3. Die zuständigen Organe und Ämter werden hierzu die erforderlichen Folgemaßnahmen treffen. 4. Dieses Dekret wird im Amtsblatt der Autonomen Region Trentino-Südtirol veröffentlicht. 1. di cedere a titolo gratuito e con destinazione immutata la particella fondiaria 2084/23 in C.C. Ridanna al Comune di Racines. 2. Di sdemaniaiizzare la neo particella fondiaria 1839/18 in C.C. Ridanna e di trasferirla al patrimonio disponibile della Provincia autonoma di Bolzano 3. I competenti organi ed uffici provvederanno alla predisposizione dei necessari successivi provvedimenti. 4. Il presente decreto sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige. DER LANDESRAT FÜR BAUTEN, VERMÖGEN, LADINISCHE SCHULE UND KULTUR DR. FLORIAN MUSSNER L ASSESSORE AI LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO, SCUOLA E CULTURA LADINA DOTT. FLORIAN MUSSNER
82 Bollettino Ufficiale n. 27/I-II del 03/07/2012 / Amtsblatt Nr. 27/I-II vom 03/07/ Dekrete - 1 Teil - Jahr 2012 Decreti - Parte 1 - Anno 2012 Autonome Provinz Bozen - Südtirol DEKRET DES LANDESRATES vom 15. Juni 2012, Nr. 12/00145 Unentgeltliche Übergabe der Grundparzelle 6542/5 in der KG Kaltern an die Marktgemeinde Kaltern Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige DECRETO ASSESSORILE del 15 giugno 2012, n. 12/00145 Cessione a titolo gratuito della particella fondiaria 6542/5 in C.C. Caldaro al Comune di Caldaro Der Beschluss der Landesregierung vom 14. Dezember 2009, Nr. 2893, Punkt 8 und 12, sieht die Übertragung von Befugnissen (Maßnahmen) an den Landesrat auf Zeit für Straßendienst und für Vermögensverwaltung vor; das Landesgesetz vom 19. August 1991, Nr. 24 betrifft die Klassifizierung der Straßen im Interessenbereich des Landes und regelt auch die erforderlichen vermögensrechtlichen Aspekte; die Grundparzelle 6542/5 in der KG Kaltern befindet sich im Eigentum der Autonomen Provinz Bozen: Öffentliches Gut - Straßen, jedoch sie gehört nicht zum Straßenkörper der LS 14/Kaltern-Aichholz und wird als Zufahrtsstraße zu den angrenzenden Höfen, sowie als Fuss-/Radweg genutzt; mit technischem Gutachten vom 22. Mai 2012 hat der Straßendienst Bozen/Unterland aus obgenanntem Grund um die Übertragung der Grundparzelle 6542/5 in der KG Kaltern an die Marktgemeinde Kaltern ersucht; Auf diese Rechtsgrundlagen und Tatsachen aufbauend La deliberazione della Giunta Provinciale del 14 dicembre 2009, n. 2893, punti 8 e 12, prevede la delega di funzioni (provvedimenti) all'assessore provinciale in carica competente per il servizio stradale e per l'amministrazione del patrimonio; la legge provinciale 19 agosto 1991 n. 24 riguarda la classificazione delle strade d interesse provinciale e disciplina anche i relativi rapporti patrimoniali; la particella fondiaria è di proprietà della Provincia autonoma di Bolzano: demanio pubblico ramo strade, però non fa parte del corpo stradale della S.P. 14/Caldaro-Roverè della Luna e viene utilizzata come strada di accesso ai masi confinanti e come strada ped.-/ciclabile; pertanto il Servizio strade ha richiesto il trasferimento della particella fondiaria 6542/5 in C.C. Caldano al Comune di Caldaro con il parere tecnico del 22 maggio 2012 per il sopracitato motivo; Sulla base di tali fonti normative e fatti, l Assessore ai lavori pubblici, patrimonio, scuola e cultura ladina verfügt: decreta: der Landesrat für Bauten, Vermögen, ladinische Schule und Kultur 1. die Grundparzelle 6542/5 in der KG Kaltern unentgeltlich vom Öffentlichen Gut - Straßen der Autonomen Provinz Bozen an die Marktgemeinde Kaltern zu übertragen. 2. Für die Durchführung dieses Dekretes werden die zuständigen Ämter die erforderlichen Folgemaßnahmen erstellen. 1. di trasferire a titolo gratuito la particella fondiaria 6542/5 in C.C Caldaro dalla Provincia autonoma di Bolzano: ramo strade al Comune di Caldaro. 2. Per l esecuzione dei contenuti espressi con il presente decreto, gli uffici competenti provvederanno alla predisposizione dei necessari provvedimenti.
83 Bollettino Ufficiale n. 27/I-II del 03/07/2012 / Amtsblatt Nr. 27/I-II vom 03/07/ Dieses Dekret wird im Amtsblatt der Autonomen Region Trentino-Südtirol veröffentlicht. DER LANDESRAT FÜR BAUTEN, VERMÖGEN, LADINISCHE SCHULE UND KULTUR DR. FLORIAN MUSSNER 3. Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige. L ASSESSORE AI LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO, SCUOLA E CULTURA LADINA DOTT. FLORIAN MUSSNER
84 Bollettino Ufficiale n. 27/I-II del 03/07/2012 / Amtsblatt Nr. 27/I-II vom 03/07/ Dekrete - 1 Teil - Jahr 2012 Decreti - Parte 1 - Anno 2012 Autonome Provinz Bozen - Südtirol DEKRET DES LANDESRATES vom 21. Juni 2012, Nr. 12/00146 Unentgeltliche Übergabe der Grundparzellen 158/9 und 158/10 in der KG Niedervintl an die Gemeinde Vintl Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige DECRETO ASSESSORILE del 21 giugno 2012, n. 12/00146 Cessione a titolo gratuito delle particelle fondiaria 158/9 e 158/10 in C.C. Vandoies di Sotto al Comune di Vandoies Der Beschluss der Landesregierung vom 14. Dezember 2009, Nr. 2893, Punkt 8 und 12, sieht die Übertragung von Befugnissen (Maßnahmen) an den Landesrat auf Zeit für Straßendienst und für Vermögensverwaltung vor; das Landesgesetz vom 19. August 1991, Nr. 24 betrifft die Klassifizierung der Straßen im Interessenbereich des Landes und regelt auch die erforderlichen vermögensrechtlichen Aspekte; die Grundparzellen 158/9 und 158/10 in der KG Niedervintl befinden sich im Eigentum der Autonomen Provinz Bozen: Öffentliches Gut Straßen und der Straßendienst Eisacktal hat um die unentgeltliche Übertragung an die Gemeinde Vintl gebeten, da sie den Straßenkörper eine Gemeindestraße bilden; Auf diese Rechtsgrundlagen und Tatsachen aufbauend verfügt: La deliberazione della Giunta Provinciale del 14 dicembre 2009, n. 2893, punti 8 e 12, prevede la delega di funzioni (provvedimenti) all'assessore provinciale in carica competente per il servizio stradale e per l'amministrazione del patrimonio; la legge provinciale 19 agosto 1991 n. 24 riguarda la classificazione delle strade d interesse provinciale e disciplina anche i relativi rapporti patrimoniali; le particelle fondiarie 158/9 e 158/10 in C.C. Vandoies di Sotto sono di proprietà della Provincia autonoma di Bolzano: demanio pubblico ramo strade, però fanno parte del corpo stradale di una strada comunale e per questo motivo il Servizio strade Val d Isarco ha richiesto il trasferimento a titolo gratuito al Comune di Vandoies; Sulla base di tali fonti normative e fatti, l Assessore ai lavori pubblici, patrimonio, scuola e cultura ladina decreta: der Landesrat für Bauten, Vermögen, ladinische Schule und Kultur 1. die Grundparzellen 158/9 und 158/10 in der KG Niedervintl unentgeltlich vom Öffentlichen Gut Straßen der Autonomen Provinz Bozen an die Gemeinde Vintl zu übertragen. 2. Für die Durchführung dieses Dekretes werden die zuständigen Ämter die erforderlichen Folgemaßnahmen erstellen. 3. Dieses Dekret wird im Amtsblatt der Autonomen Region Trentino - Südtirol veröffentlicht. DER LANDESRAT FÜR BAUTEN, VERMÖGEN, LADINISCHE SCHULE UND KULTUR DR. FLORIAN MUSSNER 1. di trasferire a titolo gratuito le particelle fondiarie 158/9 e 158/10 in C.C Vandoies di Sotto dalla Provincia autonoma di Bolzano: demanio pubblico ramo strade al Comune di Vandoies. 2. Per l esecuzione dei contenuti espressi con il presente decreto, gli uffici competenti provvederanno alla predisposizione dei necessari provvedimenti. 3. Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Trentino - Alto Adige. L ASSESSORE AI LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO, SCUOLA E CULTURA LADINA DOTT. FLORIAN MUSSNER
85 Bollettino Ufficiale n. 27/I-II del 03/07/2012 / Amtsblatt Nr. 27/I-II vom 03/07/ Dekrete - 1 Teil - Jahr 2012 Decreti - Parte 1 - Anno 2012 Autonome Provinz Bozen - Südtirol DEKRET DES AMTSDIREKTORS vom 15. Juni 2012, Nr. 634/29.6 Ansammlung (R13) und Verwertung (R3) von organischen Abfällen - Befristeter Probebetrieb der Intensivrotteboxen bei Abfallwirtschaftszentrum Schabs - Bezirksgemeinschaft Eisacktal (BZ) Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige DECRETO DEL DIRETTORE D'UFFICIO del 15 giugno 2012, n. 634/29.6 Messa in riserva (R13) e riciclo (R3) di rifiuti organici - Gestione in prova a scadenza dei box a maturazione intensiva presso il centro gestione rifiuti di Sciaves - Comunità Comprensoriale Valle Isarco (BZ) DER AMTSDIREKTOR FÜR ABFALLWIRTSCHAFT hat folgende Rechtsvorschriften und Unterlagen zur Kenntnis genommen: Landesgesetz vom 26. Mai 2006, Nr. 4 i.g.f.; IL DIRETTORE D UFFICIO GESTIONE RIFIUTI ha preso atto delle seguenti norme giuridiche e dei documenti: Legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4 vigente; Legislativdekret Nr. 152 vom 3. April 2006 betreffend Bestimmungen im Umweltbereich i.g.f.; Technische Durchführungsbestimmungen, die im Beschluss des interministeriellen Komitees vom 27. Juli 1984 enthalten sind; Zustimmendes Gutachten der Dienststellenkonferenz für den Umweltbereich vom , Prot. Nr , betreffend die Genehmigung des Projektes für die Anpassung der Bioabfallkompostierung Schabs (Errichtung Intensivrotteboxen); Protokoll Ortsaugenschein vom , Prot. Nr ; Antrag der Bezirksgemeinschaft Eisacktal vom , Prot. Nr. 6286/Dr.A/kl, um Genehmigung des Probebetriebes; Decreto legislativo 03 aprile 2006, n. 152 vigente, recante norme in materia ambientale; Normativa tecnica di attuazione contenuta nella deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984; Parere positivo della Conferenza dei servizi del , prot. n , concernente l approvazione del progetto per l adeguamento del compostaggio rifiuti organici di Sciaves (realizzazione box maturazione intensiva); Protocollo di sopralluogo del , prot. n ; richiesta del , prot. n. 6286/DrA/kl, da parte della Comunità Comprensoriale Valle Isarco; eingereicht von inoltrata dalla BEZIRKSGEMEINSCHAFT EISACKTAL COMUNITÀ COMPRENSORIALE VALLE ISARCO mit rechtlichem Sitz in Brixen (BZ) con sede legale in Bressanone (BZ) Säbenertorgasse 3 Via Porta Sabiona 3 Und e ERMÄCHTIGT AUTORIZZA
86 Bollettino Ufficiale n. 27/I-II del 03/07/2012 / Amtsblatt Nr. 27/I-II vom 03/07/ die la BEZIRKSGEMEINSCHAFT EISACKTAL COMUNITÀ COMPRENSORIALE VALLE ISARCO mit rechtlichem Sitz in con sede legale in Brixen (BZ) Bressanone (BZ) Säbenertorgasse 3 Via Porta Sabiona 3 bis fino al mit Ermächtigungsnummer: 3753 con numero d'autorizzazione: 3753 zur ANSAMMLUNG (R13) UND VERWERTUNG (R3) der unten angeführten Abfallarten: ad effettuare la MESSA IN RISERVA (R13) ED IL RICICLO (R3) dei sottoelencati tipi di rifiuti: a) BIOLOGISCH ABBAUBARE SONDER- ABFÄLLE Abfallkodex: Abfallart: Abfälle aus pflanzlichem Gewebe Abfallkodex: Abfallart: Abfälle aus der Forstwirtschaft Abfallkodex: Abfallart: Schlämme von Wasch- und Reinigungsvorgängen Abfallkodex: Abfallart: Schlämme aus Wasch-, Reinigungs-, Schäl-, Zentrifugier- und Abtrennprozessen Abfallkodex: Abfallart: für Verzehr oder Verarbeitung ungeeignete Stoffe Abfallkodex: Abfallart: Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung Abfallkodex: Abfallart: für Verzehr oder Verarbeitung ungeeignete Stoffe Abfallkodex: Abfallart: Abfälle aus der Wäsche, Reinigung und mechanischen Zerkleinerung des Rohmaterials Abfallkodex: Abfallart: Abfälle aus der Alkoholdestillation Abfallkodex: Abfallart: für Verzehr oder Verarbeitung ungeeignete Stoffe a) RIFIUTI ORGANICI SPECIALI Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: scarti di tessuti vegetali Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: rifiuti della silvicoltura Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione di componenti Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
87 Bollettino Ufficiale n. 27/I-II del 03/07/2012 / Amtsblatt Nr. 27/I-II vom 03/07/ Abfallkodex: Abfallart: Rinden und Korkabfälle Abfallkodex: Abfallart: Sägemehl, Späne, Abschnitte, Holz, Spanplatten und Furniere mit Ausnahme derjenigen, die unter fallen Abfallkodex: Abfallart: Rinden- und Holzabfälle Abfallkodex: Abfallart: Verpackungen aus Holz Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: scarti di corteccia e sughero Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: scarti di corteccia e legno Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: imballaggi in legno b) BIOLOGISCH ABBAUBARE ABFÄLLE AUS ÖFFENTLICHE SAMMLUNGEN Abfallkodex: Abfallart: biologisch abbaubare Küchen- und Kantinenabfälle Abfallkodex: Abfallart: Holz mit Ausnahme desjenigen, das unter fällt Abfallkodex: Abfallart: kompostierbare Abfälle Abfallkodex: Abfallart: Marktabfälle b) RIFIUTI ORGANICI DA RACCOLTE PUB- BLICHE Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: rifiuti biodegradabili di cucine e mense Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: legno, diverso da quello di cui alla voce Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: rifiuti biodegradabili Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: rifiuti dei mercati Ort der Verarbeitung und Zwischenlagerung: Bioabfallkompostieranlage Schabs, Bereich Intensivrotteboxen gemäß Ausführungsprojekt Nr.09156Pt vom Februar 2010, Plan Team GmbH (Dr.Ing. Werner Hunglinger). Sede di lavorazione e stoccaggio: Impianto di compostaggio rifiuti organici di Sciaves, settore box maturazione intensiva in base al progetto n Pt del febbraio 2010, Plan Team srl (Dr.Ing. Werner Hunglinger). Allgemeine Daten zur Bioabfallkompostieranlage: 1. Diese Ermächtigung hat alleinige Gültigkeit für die Dauer des Probebetriebes der Intensivrotteboxen ( Warmbetrieb ). 2. Die Bioabfallkompostieranlage Schabs in der Gemeinde Natz-Schabs wird über die Bezirksgemeinschaft Eisacktal betrieben. 3. An der Anlage müssen primär biologisch abbaubare Küchen- und Kantinenabfälle (EAK ) aus der getrennten Sammlung der Abfälle verwertet werden; Überschussmengen an EAK , welche nicht bei über die Bioabfallkompostieranlage Schabs ver- Dati generali sull impianto di compostaggio rifiuti organici: 1. Questa autorizzazione ha validità unicamente per la durata della gestione in prova dei box a maturazione intensiva ( gestione a caldo ). 2. L impianto di compostaggio rifiuti organici di Sciaves nel Comune di Naz-Sciaves è gestito dalla Comunità Comprensoriale Valle Isarco. 3. All impianto devono essere trattati prioritariamente rifiuti biodegradabili (CER ) da cucine e mense provenienti dalla raccolta differenziata dei rifiuti; le quantità in esubero del CER , che non possono essere recuperate presso l impianto di compostaggio
88 Bollettino Ufficiale n. 27/I-II del 03/07/2012 / Amtsblatt Nr. 27/I-II vom 03/07/ wertet werden können, müssen so bald als möglich zur Verwertung an andere ermächtigte Anlagen abtransportiert werden. 4. Es dürfen getrennt gesammelte Bioabfälle aus laut Abfallkonzept in geltender Fassung festgelegtem Einzugsgebiet angenommen werden. Für die eventuelle Annahme von Bioabfällen außerhalb des Einzugsgebietes muss vorab das entsprechende Gutachten seitens des Amtes für Abfallwirtschaft eingeholt werden. rifiuti organici di Sciaves devono essere inviate al più presto per il recupero presso altri impianti autorizzati. 4. Possono essere conferiti all impianto rifiuti organici provenienti dal bacino d utenza fissato dal vigente piano gestione rifiuti. Per l eventuale accettazione di rifiuti provenienti da fuori del bacino d utenza deve essere richiesto preventivamente apposito parere all Ufficio gestione rifiuti. Betriebsmodalitäten: 5. Sämtliche am Bioabfallkompostwerk angelieferten organischen Abfälle müssen in den zugewiesenen Lagerbereich abgeladen und gelagert werden. Genannte organische Abfälle sind sobald als möglich zu Kompostgemisch zu verarbeiten und der Kompostierung zuzuführen. 6. Kompostierverfahren für den Probebetrieb der Intensivrotteboxen: Intensivrotte mit nachfolgender, offener Mieten-Kompostierung ohne Zwangsbelüftung (Hauptrottephase) und Nachrotte. 7. Es dürfen nur organische Abfälle angenommen werden, welche frei von Schadstoffen sind und maximal 1Gew-% an Störstoffen (Kunststoffe, Glas, Metalle ) enthalten. 8. Zwecks Hygienisierung des Kompostgemisches (Rottegut) in der Heißrottephase (>55 C) muss die Temperatur im aufgesetzten Kompostgemisch in der Hauptrottephase mindestens 5 aufeinander folgende Tage lang über 55 C gehalten werden. Es muss darauf geachtet werden, dass die Temperatur im Rottegut nicht dauerhaft die 70 C überschreitet ( Überhitzung ). 9. Es muss die dem Stand der Technik wie im Art. 183, Absatz 1, Buchstabe nn) des LegD. Nr. 152 vom 03. April 2006 i.g.f. definiert, entsprechende Rotteführung des Kompostgemisches unter Einhaltung der geltenden Vorschriften in diesem Bereich gewährleistet sein. 10. Das Abfallende für das Kompostgemisch ist dann erreicht, wenn sämtliche Vorgaben gemäß Art. 184-ter, Absatz 1, des Leg. D. Nr. 152/2006 eingehalten sind. Für die Anwendung der obgenannten Vorgaben muss der Modalità di gestione: 5. Tutti i rifiuti organici conferiti all impianto di compostaggio rifiuti organici devono essere scaricati e stoccati nell apposita area di stoccaggio. Tali rifiuti organici devono essere tempestivamente mescolati ed avviati al compostaggio. 6. Sistema di compostaggio per la gestione in prova dei box a maturazione intensiva: maturazione intensiva e successivo compostaggio su cumuli senza aerazione forzata (fase di maturazione principale) e maturazione finale. 7. Possono essere accettati solo rifiuti organici privi di sostanze pericolose e con un contenuto massimo di elementi estranei (plastica, vetro, metalli ) del 1% in peso. 8. Per ottenere l igienizzazione della miscela di compost nella fase di maturazione intensiva (>55 C) la temperatura nel cumulo di compost nella fase di maturazione principale deve essere mantenuta per almeno 5 giorni consecutivi oltre i 55 C. Bisogna porre attenzione che la temperatura non superi continuativamente i 70 C ( surriscaldamento ). 9. La gestione della miscela di compost deve avvenire in base alle migliori tecniche possibili come definito all art. 183, comma 1, lettera nn) del d.lgs. n. 152 del 03 aprile 2006 vigente ed in ottemperanza alle vigenti prescrizioni in materia. 10. La miscela di compost cessa di essere considerata rifiuto, una volta attuate integralmente le disposizioni di cui all art. 184-ter, comma 1, del d.lgs. n. 152/2006. Per l attuazione delle succitate disposizioni, il rifiuto in entrata
89 Bollettino Ufficiale n. 27/I-II del 03/07/2012 / Amtsblatt Nr. 27/I-II vom 03/07/ an der Kompostieranlage eingehende Abfall gemäß den Vorgaben des Punktes 16 des M.D. 5 Februar 1998 und gemäß der technischen Vorgaben dieser Ermächtigung verwertet werden. Das Kompostgemisch kann ausschließlich als Qualitätskompost (Produkt) gemäß Art.183, Absatz 1, Buchstabe ee) des Leg. D. Nr. 152/2006 bezeichnet und ausgegeben werden, sofern es die Vorgaben und Eigenschaften gemäß Leg. D. Nr. 75 vom 29 April 2010 i.g.f. ( ammendante compostato misto ) einhält. all impianto di compostaggio deve essere trattato secondo le disposizioni di cui al punto 16 del D.M. 5 febbraio 1998 e secondo i criteri tecnici dettati nella scrivente autorizzazione. La miscela di compost in oggetto puó essere definita e distribuita unicamente come compost di qualità (prodotto) di cui all art. 183, comma 1, lettera ee) del d.lgs. n. 152/2006, se rispetta i requisiti e le caratteristiche stabilite dal d.lgs. n. 72 del 29 aprile 2010 vigente ( ammendante compostato misto ). Allgemeine Vorschriften: 11. An der Anlage muss gemäß Artikel 17 des Landesgesetzes vom 26. Mai 2006, Nr. 04 ein eigenes Eingangs- und Ausgangsregister geführt werden; dieses Register ist für die Dauer von mindestens fünf Jahren ab der letzten Eintragung aufzubewahren. 12. Der Betreiber der Anlage hat die Pflicht, der zuständigen Handelskammer innerhalb 30. April des nachfolgenden Jahres den Einheitsdruck für die Erklärung im Umweltbereich gemäß Art. 18 des Landesgesetzes vom 26. Mai 2006, Nr. 04 einzureichen. 13. Bis zum Inkrafttreten des Erfassungssystems für die Rückverfolgbarkeit der Abfälle (SISTRI) gemäß M.D. vom , sind die Vorschriften der Artikel 22 und 23 dieser Ermächtigung anzuwenden. 14. Es wird darauf hingewiesen, dass mit Beschluss der Landesregierung Nr. 1307/91 vom beschlossen wurde, ohne besondere Ermächtigung, die aufgrund von formalen Abkommen mit anderen Regionen oder Provinzen ausgestellt werden, die Ablieferung und Lagerung von Abfällen jedwelcher Art, die von außerhalb des Landes kommen, auf dem Gebiet der Autonomen Provinz Bozen zu verbieten. 15. Diese Maßnahme wird widerrufen oder geändert, sofern die ausgeübte Tätigkeit als gefährlich oder schädlich befunden wird oder ein Verstoß gegen die einschlägigen Gesetze, gegen technische Vorschriften oder gegen dieses Dekret vorliegt; die Ermächtigung unterliegt jeder weiteren einschränkenden Bestimmung (auch des Landes), die auf diesem Gebiet erlassen wird. Prescrizioni generali: 11. Presso l impianto del richiedente deve essere tenuto un apposito registro di carico e scarico in conformità all'articolo 17 della Legge Provinciale del 26 maggio 2006, n. 04; tale registro deve essere conservato per almeno cinque anni dall'ultima registrazione. 12. Il gestore dell impianto ha l'obbligo di trasmettere alla C.C.I.A.A. competente per territorio entro il 30 di aprile di ogni anno il M.U.D. ai sensi dell'art. 18 della Legge Provinciale del 26 maggio 2006, n Fino all entrata in vigore del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui al D.M , continuano ad essere applicate le disposizioni contenute nei paragrafi 22 e 23 della presente autorizzazione. 14. Si fa osservare che con Delibera della Giunta provinciale n. 1307/91 del 18/03/1991 è stato vietato in assenza di specifiche autorizzazioni, da rilasciare a seguito di formali accordi con altre Regioni o Province, il conferimento e lo stoccaggio di rifiuti di qualsiasi genere provenienti da territori extraprovinciali, all'interno del territorio della Provincia di Bolzano. 15. Il presente provvedimento è soggetto a revoca o modifica, ove risulti la pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertata violazione di legge, delle normative tecniche o del presente decreto; l'autorizzazione è subordinata ad ogni ulteriore norma regolamentare (anche provinciale), che dovesse intervenire nella materia.
90 Bollettino Ufficiale n. 27/I-II del 03/07/2012 / Amtsblatt Nr. 27/I-II vom 03/07/ Die Einhaltung der Vorgaben dieser Ermächtigung wird von Technikern des Landesamtes für Abfallwirtschaft in regelmäßigen Abständen überprüft. 17. Gegen die Ermächtigung kann innerhalb von 30 Tagen ab Zustellung der Maßnahme Beschwerde bei dem vom Art. 12 des Landesgesetzes vom 24. Juli 1998, Nr.7, i.g.f., vorgesehenen Umweltbeirat eingereicht werden. 16. L osservanza delle prescrizioni di questa autorizzazione verrà controllata periodicamente dai tecnici dell ufficio provinciale Gestione Rifiuti. 17. Avverso l autorizzazione dell Agenzia provinciale è ammesso ricorso entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento al comitato ambientale di cui all art. 12 della legge provinciale 24 luglio 1998, n.7. e successive modifiche. DER AMTSDIREKTOR DR. GIULIO ANGELUCCI IL DIRETTORE D UFFICIO DOTT. GIULIO ANGELUCCI
91 Bollettino Ufficiale n. 27/I-II del 03/07/2012 / Amtsblatt Nr. 27/I-II vom 03/07/ Dekrete - 1 Teil - Jahr 2012 Decreti - Parte 1 - Anno 2012 Autonome Provinz Bozen - Südtirol DEKRET DES AMTSDIREKTORS vom 18. Juni 2012, Nr. 642/29.6 Zwischenlagerung (D15) und Ansammlung (R13) für Dritte von Hausmüll, gefährlichen und nicht gefährlichen Sonderabfällen - Recyclinghof der Gemeinde Altrei - Altrei (BZ) Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige DECRETO DEL DIRETTORE D'UFFICIO del 18 giugno 2012, n. 642/29.6 Deposito preliminare (D15) e messa in riserva (R13) per conto terzi di rifiuti urbani, rifiuti speciali pericolosi e non - Centro di riciclaggio del Comune di Anterivo - Anterivo (BZ) DER AMTSDIREKTOR FÜR ABFALLWIRTSCHAFT hat folgende Rechtsvorschriften und Unterlagen zur Kenntnis genommen: IL DIRETTORE D UFFICIO GESTIONE RIFIUTI ha preso atto delle seguenti norme giuridiche e dei documenti: Landesgesetz vom 26. Mai 2006, Nr. 4; Legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4; Legislativdekret vom 3. April 2006, Nr. 152 betreffend Bestimmungen im Umweltbereich; Technische Durchführungsbestimmungen, die im Beschluss des interministeriellen Komitees vom 27. Juli 1984 enthalten sind; Betriebsordnung des Recyclinghofes der Gemeinde Altrei in geltender Fassung; Gutachten des Amtes für Abfallwirtschaft Prot. Nr vom betreffend die Erteilung der Betriebsgenehmigung für den Recyclinghof in der Gemeinde Altrei. Dekret Nr. 619 vom 27/06/2007 betreffend ZWI- SCHENLAGERUNG (D15) UND ANSAMMLUNG (R13) FÜR DRITTE VON HAUSMÜLL, GE- FÄHRLICHEN UND NICHT GEFÄHRLICHEN SONDERABFÄLLEN Decreto legislativo 03 aprile 2006, n. 152 recante norme in materia ambientale; Normativa tecnica di attuazione contenuta nella deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984; Regolamento del centro di riciclaggio del Comune di Annerivo e successive modifiche ed integrazioni; Parere dell Ufficio gestione rifiuti prot. N del concernente il rilascio dell autorizzazione all esercizio per il centro di riciclaggio del Comune di Anterivo. Decreto n. 619 del 27/06/2007 concernente DE- POSITO PRELIMINARE (D15) E MESSA IN RI- SERVA (R13) PER CONTO TERZI DI RIFIUTI URBANI, RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON Ansuchen vom 22/03/2012 Domanda dd. 22/03/2012 eingereicht von der inoltrata dal GEMEINDE ALTREI COMUNE DI ANTERIVO mit rechtlichem Sitz in Altrei (BZ) con sede legale in Anterivo (BZ) Rathausplatz 1 Piazza del Municipio 1 und e ERMÄCHTIGT AUTORIZZA die il
92 Bollettino Ufficiale n. 27/I-II del 03/07/2012 / Amtsblatt Nr. 27/I-II vom 03/07/ GEMEINDE ALTREI COMUNE DI ANTERIVO mit rechtlichem Sitz in Altrei (BZ) Con sede legale in Anterivo (BZ) Rathausplatz 1 Piazza del Municipio 1 bis 30/06/2017 fino al 30/06/2017 mit Ermächtigungsnummer: 3752 con numero d'autorizzazione: 3752 zur ZWISCHENLAGERUNG (D15) UND AN- SAMMLUNG (R13) FÜR DRITTE der unten angeführten Abfallarten und Mengen: Abfallkodex: * Abfallart: Farb - und Lackabfälle, die organische Lösemittel oder andere gefährliche Stoffe enthalten Abfallkodex: Abfallart: Farb- und Lackabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter fallen Abfallkodex: * Abfallart: Druckfarbenabfälle, die gefährliche Stoffe enthalten Abfallkodex: Abfallart: Druckfarbenabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter fallen Abfallkodex: * Abfallart: Tonerabfälle, die gefährliche Stoffe enthalten Abfallkodex: Abfallart: Tonerabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter fallen Abfallkodex: * Abfallart: andere Hydrauliköle Abfallkodex: * Abfallart: andere Maschinen-, Getriebe- und Schmieröle Abfallkodex: * Abfallart: andere Isolier- und Wärmeübertragungsöle Abfallkodex: * Abfallart: Heizöl und Diesel Abfallkodex: * Abfallart: Benzin ad effettuare DEPOSITO PRELIMINARE (D15) E MESSA IN RISERVA (R13) PER CONTO TERZI dei sottoelencati tipi di rifiuti e quantità: Codice di rifiuto: * Tipologia di rifiuto: pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: pitture di scarto e vernici diverse da quelle di cui alla voce Codice di rifiuto: * Tipologia di rifiuto: scarti di inchiostro, contenenti sostanze pericolose Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: scarti di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce Codice di rifiuto: * Tipologia di rifiuto: toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce Codice di rifiuto: * Tipologia di rifiuto: altri oli per circuiti idraulici Codice di rifiuto: * Tipologia di rifiuto: altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione Codice di rifiuto: * Tipologia di rifiuto: altri oli isolanti e termoconduttori Codice di rifiuto: * Tipologia di rifiuto: olio combustibile e carburante diesel Codice di rifiuto: * Tipologia di rifiuto: petrolio
93 Bollettino Ufficiale n. 27/I-II del 03/07/2012 / Amtsblatt Nr. 27/I-II vom 03/07/ Abfallkodex: * Abfallart: andere Brennstoffe (einschließlich Gemische) Abfallkodex: Abfallart: Verpackungen aus Papier und Pappe Abfallkodex: Abfallart: Verpackungen aus Kunststoff Abfallkodex: Abfallart: Verpackungen aus Metall Abfallkodex: Abfallart: gemischte Verpackungen Abfallkodex: Abfallart: Verpackungen aus Glas Abfallkodex: Abfallart: Altreifen Abfallkodex: Abfallart: Altfahrzeuge, die weder Flüssigkeiten noch andere gefährliche Bestandteile enthalten Abfallkodex: Abfallart: Abfälle a. n. g. Abfallkodex: * Abfallart: gefährliche Stoffe enthaltende Gase in Druckbehältern (einschließlich Halonen) Abfallkodex: * Abfallart: Bleibatterien Abfallkodex: Abfallart: andere Batterien und Akkumulatoren Abfallkodex: Abfallart: Fliesen, Ziegel und Keramik Abfallkodex: Abfallart: Gemische aus Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik mit Ausnahme derjenigen, die unter fallen Abfallkodex: Abfallart: Boden und Steine mit Ausnahme derjenigen, die unter fallen Abfallkodex: Abfallart: Papier und Pappe/Karton Abfallkodex: Abfallart: Glas Codice di rifiuto: * Tipologia di rifiuto: altri carburanti (comprese le miscele) Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: imballaggi in carta e cartone Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: imballaggi in plastica Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: imballaggi metallici Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: imballaggi in materiali misti Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: imballaggi in vetro Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: pneumatici fuori uso Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: veicoli fuori uso, non contenenti liquidi nè altre componenti pericolose Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: rifiuti non specificati altrimenti Codice di rifiuto: * Tipologia di rifiuto: gas in contenitori a pressione (compresi gli halon), contenenti sostanze pericolose Codice di rifiuto: * Tipologia di rifiuto: batterie al piombo Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: altre batterie e accumulatori Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: mattonelle e ceramiche Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: carta e cartone Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: vetro
94 Bollettino Ufficiale n. 27/I-II del 03/07/2012 / Amtsblatt Nr. 27/I-II vom 03/07/ Abfallkodex: Abfallart: biologisch abbaubare Küchen- und Kantinenabfälle Abfallkodex: * Abfallart: Lösemittel Abfallkodex: * Abfallart: Säuren Abfallkodex: * Abfallart: Laugen Abfallkodex: * Abfallart: Pestizide Abfallkodex: * Abfallart: Leuchtstoffröhren und andere quecksilberhaltige Abfälle Abfallkodex: * Abfallart: gebrauchte Geräte, die Fluorchlorkohlenwasserstoffe enthalten Abfallkodex: Abfallart: Speiseöle und -fette Abfallkodex: * Abfallart: Öle und Fette mit Ausnahme derjenigen, die unter fallen Abfallkodex: * Abfallart: Reinigungsmittel, die gefährliche Stoffe enthalten Abfallkodex: Abfallart: Reinigungsmittel mit Ausnahme derjenigen, die unter fallen Abfallkodex: * Abfallart: zytotoxische und zytostatische Arzneimittel Abfallkodex: Abfallart: Arzneimittel mit Ausnahme derjenigen, die unter fallen Abfallkodex: * Abfallart: Batterien und Akkumulatoren, die unter , oder fallen, sowie gemischte Batterien und Akkumulatoren, die solche Batterien enthalten Abfallkodex: Abfallart: Batterien und Akkumulatoren mit Ausnahme derjenigen, die unter fallen Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: rifiuti biodegradabili di cucine e mense Codice di rifiuto: * Tipologia di rifiuto: solventi Codice di rifiuto: * Tipologia di rifiuto: acidi Codice di rifiuto: * Tipologia di rifiuto: sostanze alcaline Codice di rifiuto: * Tipologia di rifiuto: pesticidi Codice di rifiuto: * Tipologia di rifiuto: tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio Codice di rifiuto: * Tipologia di rifiuto: apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: oli e grassi alimentari Codice di rifiuto: * Tipologia di rifiuto: oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce Codice di rifiuto: * Tipologia di rifiuto: detergenti contenenti sostanze pericolose Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: detergenti diversi da quelli di cui alla voce Codice di rifiuto: * Tipologia di rifiuto: medicinali citotossici e citostatici Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: medicinali diversi da quelli di cui alla voce Codice di rifiuto: * Tipologia di rifiuto: batterie e accumulatori di cui alle voci , o nonchè batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce
95 Bollettino Ufficiale n. 27/I-II del 03/07/2012 / Amtsblatt Nr. 27/I-II vom 03/07/ Abfallkodex: * Abfallart: gebrauchte elektrische und elektronische Geräte, die gefährliche Bauteile enthalten, mit Ausnahme derjenigen, die unter und fallen Abfallkodex: Abfallart: gebrauchte elektrische und elektronische Geräte mit Ausnahme derjenigen, die unter , und Abfallkodex: Abfallart: Kunststoffe Abfallkodex: Abfallart: Metalle Abfallkodex: Abfallart: gemischte Siedlungsabfälle Abfallkodex: Abfallart: Sperrmüll Codice di rifiuto: * Tipologia di rifiuto: apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci e , contenenti componenti pericolose Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui ai punti , e Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: plastica Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: metallo Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: rifiuti urbani non differenziati Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: rifiuti ingombranti Ort der Zwischenlagerung: Recyclinghof der Gemeinde Altrei Ort der Zwischenlagerung: Recyclinghof der Gemeinde Altrei 1. Die standortgebundenen und die beweglichen Behälter müssen entsprechend den mit Gutachten des Amtes für UVP Prot. Nr vom genehmigten Projekt aufgestellt werden. 2. Es darf lediglich Restmüll (EAK ) in einer Menge von max kg/jahr an der Wertstoffsammelstelle angesammelt werden, welcher über die öffentliche Sammlung angeliefert wird. Die Annahme und Ansammlung von Restmüll, welcher von privaten Haushalten oder Betrieben angeliefert wird, ist nicht erlaubt. 3. Die Bestimmungen der Betriebsordnung des Recyclinghofes der Gemeinde Altrei müssen eingehalten werden. 4. Die Annahme von Restmüll am Recyclinghof ist verboten. 5. Die Zwischenlagerung der Abfälle hat in einer Weise zu erfolgen, daß sie nicht in die Umwelt gelangen und daß keine Gefahr für die Beschäftigten und die Bevölkerung sowie für Sede di stoccaggio: Centro di riciclaggio del Comune di Anterivo Sede di stoccaggio: Centro di riciclaggio del Comune di Anterivo 1. I recipienti fissi e mobili devono essere dislocati come indicato nel progetto approvato con parere favorevole dell Ufficio VIA prot. n. 6673del Può essere accettato e messo in riserva presso la stazione di raccolta solamente il rifiuto solido urbano (CER ) conferito dal servizio di raccolta pubblica per un quantitativo di max kg/anno L accettazione e la messa in riserva di rifiuti solidi urbani conferiti direttamente da unità domestiche e/o da imprese non è consentita. 3. Le disposizioni del regolamento del centro di riciclaggio del Comune di Anterivo devono essere rispettate. 4. È vietata l accettazione presso il centro di riciclaggio di rifiuti solidi urbani. 5. Le operazioni relative allo stoccaggio provvisorio di rifiuti dovranno avvenire con modalità tali da evitare spandimenti e pericoli per l'incolumità degli addetti e della popolazione
96 Bollettino Ufficiale n. 27/I-II del 03/07/2012 / Amtsblatt Nr. 27/I-II vom 03/07/ die Umwelt entsteht. Weiters muß Punkt 4.1. des Beschlusses des interministeriellen Komitees vom 27. Juli 1984 eingehalten werden. 6. Der Lagerplatz muß mit Schildern oder Aufschriften versehen werden, die auf die Art und Gefährlichkeit der Abfallstoffe hinweisen. 7. Die endgültige Lagerung, die Behandlung und die Verwertung der vorübergehend gelagerten Abfälle hat in ermächtigten Deponien bzw. Anlagen zu erfolgen. Bevor die Abfälle zur Entsorgung oder zur Verwertung an Dritte abgegeben werden, muß der Verantwortliche feststellen, ob die Empfänger die Ermächtigungen laut geltender Bestimmungen besitzen. 8. Am Sitz des Antragstellers muss gemäß Artikel 17 des Landesgesetzes vom 26. Mai 2006, Nr. 4, ein eigenes Eingangs- und Ausgangsregister geführt werden; dieses Register ist für die Dauer von mindestens fünf Jahren ab der letzten Eintragung aufzubewahren. 9. Der Antragsteller hat die Pflicht, der zuständigen Handelskammer innerhalb 30. April des nachfolgenden Jahres den Einheitsdruck für die Erklärung im Umweltbereich gemäß Art. 6 des Gesetzes Nr. 70 vom einzureichen. 10. Bis zum Inkrafttreten des Erfassungssystems für die Rückverfolgbarkeit der Abfälle (SISTRI) gemäß M.D. vom , sind die Vorschriften der Artikel 7 und 8 dieser Ermächtigung anzuwenden. 11. Es wird darauf hingewiesen, dass mit Beschluss der Landesregierung Nr vom beschlossen wurde, ohne besondere Ermächtigung, die aufgrund von formalen Abkommen mit anderen Regionen oder Provinzen ausgestellt werden, die Ablieferung und Lagerung von Abfällen jedwelcher Art, die von außerhalb des Landes kommen, auf dem Gebiet der Autonomen Provinz Bozen zu verbieten. Davon ausgenommen sind Abfälle, die einem Verwertungsverfahren gemäß Anhang C zum Landesgesetz Nr. 4/2006 zugeführt werden, sowie die Abfälle der Grünen Abfalliste laut Anhang III der Verordnung (EG) Nr. 1013/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni nonché per l'ambiente, e comunque dev essere rispettato il punto 4.1. della deliberazione 27 luglio 1984 del Comitato Interministeriale. 6. Allo scopo di rendere nota, durante lo stoccaggio provvisorio, la materia e la pericolosità dei rifiuti devono essere posti presso l'area di stoccaggio dei contrassegni ben visibili. 7. La fase di stoccaggio definitivo, del trattamento e del recupero dei rifiuti stoccati provvisoriamente dovrà avvenire in discariche o impianti autorizzati. Prima che i rifiuti vengano consegnati a terzi per lo smaltimento o il recupero, il responsabile deve accertare che i ricevitori siano muniti delle autorizzazioni secondo le normative vigenti. 8. Presso la sede del richiedente deve essere tenuto un apposito registro di carico e scarico in conformità all'articolo 17 della legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4; tale registro deve essere conservato per almeno cinque anni dall'ultima registrazione. 9. Il richiedente ha l'obbligo di trasmettere alla C.C.I.A.A. competente per territorio entro il 30 di aprile di ogni anno il M.U.D. ai sensi dell'art. 6 della legge n. 70 del 25/01/ Fino all entrata in vigore del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui al D.M , continuano ad essere applicate le disposizioni contenute nei paragrafi 7 e 8 della presente autorizzazione. 11. Si fa osservare che con Delibera della Giunta provinciale n. 1307/91 del 18/03/1991 è stato vietato in assenza di specifiche autorizzazioni, da rilasciare a seguito di formali accordi con altre Regioni o Province, il conferimento e lo stoccaggio di rifiuti di qualsiasi genere provenienti da territori extraprovinciali, all'interno del territorio della Provincia di Bolzano. Sono esclusi dal divieto di importazione tutti i rifiuti che vengono avviati alle attività di recupero di cui all Allegato C della legge provinciale n. 4/2006, nonché i rifiuti dell Elenco verde di cui all allegato III del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006.
97 Bollettino Ufficiale n. 27/I-II del 03/07/2012 / Amtsblatt Nr. 27/I-II vom 03/07/ Gegenständliche Maßnahme wird nach Verwarnung zeitweilig für höchstens zwölf Monaten aufgehoben, sofern die vorgesehenen Vorschriften nicht beachtet werden, die ausgeübte Tätigkeit als gefährlich oder schädlich befunden wird oder ein Verstoß gegen die einschlägigen Gesetze oder gegen die technischen Auflagen vorliegt. Falls der Antragsteller nach Ablauf dieser Frist die Auflagen des Dekretes noch immer nicht einhält, wird die Ermächtigung widerrufen. 12. Il presente provvedimento è soggetto a sospensione, previa diffida, per un periodo massimo di dodici mesi, ove risulti l inosservanza delle prescrizioni ivi contenute, la pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertata violazione di legge o delle normative tecniche. Decorso tale termine senza che il richiedente abbia osservato le prescrizioni del presente atto, il provvedimento stesso viene revocato. Das gegenwärtige Dekret ersetzt das Dekret Nr. 619 vom 27/06/2007. DER AMTSDIREKTOR DR. GIULIO ANGELUCCI Il presente decreto sostituisce il decreto n. 619 del 27/06/2007. IL DIRETTORE D UFFICIO DOTT. GIULIO ANGELUCCI
98 Bollettino Ufficiale n. 27/I-II del 03/07/2012 / Amtsblatt Nr. 27/I-II vom 03/07/ Dekrete - 1 Teil - Jahr 2012 Decreti - Parte 1 - Anno 2012 Autonome Provinz Bozen - Südtirol DEKRET DES AMTSDIREKTORS vom 19. Juni 2012, Nr. 649/29.6 Ansammlung (R13) von gefährlichen und nicht gefährlichen Sonderabfällen - Wertstoffsammelstelle am Bauhof der Gemeinde Ahrntal - Ahrntal (BZ) Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige DECRETO DEL DIRETTORE D'UFFICIO del 19 giugno 2012, n. 649/29.6 Messa in riserva (R13) di rifiuti speciali pericolosi e non - Centro raccolta presso il cantiere comunale del Comune di Valle Aurina - Valle Aurina (BZ) DER AMTSDIREKTOR FÜR ABFALLWIRTSCHAFT hat folgende Rechtsvorschriften und Unterlagen zur Kenntnis genommen: IL DIRETTORE D UFFICIO GESTIONE RIFIUTI ha preso atto delle seguenti norme giuridiche e dei documenti: Landesgesetz vom 26. Mai 2006, Nr. 4; Legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4; Legislativdekret Nr. 152 vom 3. April 2006 betreffend Bestimmungen im Umweltbereich; Technische Durchführungsbestimmungen, die im Beschluss des interministeriellen Komitees vom 27. Juli 1984 enthalten sind; Dekret Nr. 100 vom 30/01/2012 betreffend AN- SAMMLUNG (R13) VON GEFÄHRLICHEN UND NICHT GEFÄHRLICHEN SONDERABFÄLLEN Decreto legislativo 03 aprile 2006, n. 152 recante norme in materia ambientale; Normativa tecnica di attuazione contenuta nella deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984; Decreto n. 100 del 30/01/2012 concernente MES- SA IN RISERVA (R13) DI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON Ansuchen vom 05/06/2012 Domanda dd. 05/06/2012 eingereicht von inoltrata da GEMEINDE AHRNTAL COMUNE DI VALLE AURINA mit rechtlichem Sitz in AHRNTAL (BZ) con sede legale in VALLE AURINA (BZ) STEINHAUS 96 CADIPIETRA 96 Und e ERMÄCHTIGT AUTORIZZA die Firma la Ditta GEMEINDE AHRNTAL COMUNE DI VALLE AURINA mit rechtlichem Sitz in con sede legale in AHRNTAL (BZ) VALLE AURINA (BZ) STEINHAUS 96 CADIPIETRA 96 bis 31/05/2016 fino al 31/05/2016 mit Ermächtigungsnummer: 3756 con numero d'autorizzazione: 3756 zur ANSAMMLUNG (R13) der unten angeführten Abfallarten und Mengen: ad effettuare MESSA IN RISERVA (R13) dei sottoelencati tipi di rifiuti e quantità:
99 Bollettino Ufficiale n. 27/I-II del 03/07/2012 / Amtsblatt Nr. 27/I-II vom 03/07/ Abfallkodex: Abfallart: Tonerabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter fallen Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce Abfallkodex: * Abfallart: andere Maschinen-, Getriebe- Schmieröle Menge: 0,2 t/jahr Abfallkodex: Abfallart: Verpackungen aus Kunststoff Menge: 100 t/jahr Abfallkodex: Abfallart: Verpackungen aus Metall Menge: 5 t/jahr Abfallkodex: Abfallart: Verbundverpackungen Menge: 20 t/jahr und Codice di rifiuto: * Tipologia di rifiuto: altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione Quantità: 0,2 t/anno Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: imballaggi in plastica Quantità: 100 t/anno Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: imballaggi metallici Quantità: 5 t/anno Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: imballaggi in materiali compositi Quantità: 20 t/anno Abfallkodex: Abfallart: aus gebrauchten Geräten entfernte Bestandteile mit Ausnahme derjenigen, die unter fallen Abfallkodex: Abfallart: Gemische aus Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik mit Ausnahme derjenigen, die unter fallen Abfallkodex: Abfallart: Papier und Pappe/Karton Menge: 4 t/jahr Abfallkodex: Abfallart: Glas Menge: 9 t/jahr Abfallkodex: Abfallart: Speiseöle und -fette Menge: 2,5 t/jahr Abfallkodex: Abfallart: Holz mit Ausnahme desjenigen, das unter fällt Abfallkodex: Abfallart: Kunststoffe Abfallkodex: Abfallart: Metalle Menge: 150 t/jahr Abfallkodex: Abfallart: gemischte Siedlungsabfälle Menge: 35 t/jahr Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: componenti rimossi da apparecchiature fuori uso diverse da quelle di cui alla voce Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: carta e cartone Quantità: 4 t/anno Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: vetro Quantità: 9 t/anno Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: oli e grassi alimentari Quantità: 2,5 t/anno Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: legno, diverso da quello di cui alla voce Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: plastica Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: metallo Quantità: 150 t/anno Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: rifiuti urbani non differenziati Quantità: 35 t/anno
100 Bollettino Ufficiale n. 27/I-II del 03/07/2012 / Amtsblatt Nr. 27/I-II vom 03/07/ Ort der Zwischenlagerung: Wertstoffsammelstelle bei Bauhof in Steinhaus Nr. 12/C, B.p Die standortgebundenen und die beweglichen Behälter müssen entsprechend den Planunterlagen zum Ansuchen vom 27/12/2011 aufgestellt werden. 2. Es darf lediglich Restmüll (EAK ) in einer Menge von max 35t/a an der Wertstoffsammelstelle angesammelt werden, welcher über die öffentliche Sammlung angeliefert wird. Die Annahme und Ansammlung von Restmüll, welcher von privaten Haushalten oder Betrieben angeliefert wird, ist nicht erlaubt. 3. Die Zwischenlagerung der Abfälle hat in einer Weise zu erfolgen, dass sie nicht in die Umwelt gelangen und dass keine Gefahr für die Beschäftigten und die Bevölkerung sowie für die Umwelt entsteht. Weiters muss Punkt 4.1. des Beschlusses des interministeriellen Komitees vom 27. Juli 1984 eingehalten werden. 4. Der Lagerplatz muss mit Schildern oder Aufschriften versehen werden, die auf die Art und Gefährlichkeit der Abfallstoffe hinweisen. 5. Die Entsorgung der vorübergehend gelagerten Abfälle hat in ermächtigten Anlagen zu erfolgen. Bevor die Abfälle zur Entsorgung an Dritte abgegeben werden, muss der Verantwortliche feststellen, ob die Empfänger die Ermächtigungen laut geltender Bestimmungen besitzen. 6. Am Sitz des Antragstellers muss gemäß Artikel 17 des Landesgesetzes vom 26. Mai 2006, Nr. 4, ein eigenes Eingangs- und Ausgangsregister geführt werden; dieses Register ist für die Dauer von mindestens fünf Jahren ab der letzten Eintragung aufzubewahren. 7. Der Antragsteller hat die Pflicht, der zuständigen Handelskammer innerhalb 30. April des nachfolgenden Jahres den Einheitsdruck für die Erklärung im Umweltbereich gemäß Art. 6 des Gesetzes Nr. 70 vom einzureichen. 8. Bis zum Inkrafttreten des Erfassungssystems für die Rückverfolgbarkeit der Abfälle (SISTRI) gemäß M.D. vom , sind Sede di stoccaggio: Stazione di raccolta presso il cantiere Comunale Cadipietra n. 12/C, p.ed I recipienti fissi e mobili devono essere dislocati come indicato nella planimetria allegata alla domanda dd. 27/12/ Può essere accettato e messo in riserva presso la stazione di raccolta solamente il rifiuto solido urbano (CER ) conferito dal servizio di raccolta pubblica per un quantitativo di max 35t/a. L accettazione e la messa in riserva di rifiuti solidi urbani conferiti direttamente da unità domestiche e/o da imprese non è consentita. 3. Le operazioni relative allo stoccaggio provvisorio di rifiuti dovranno avvenire con modalità tali da evitare spandimenti e pericoli per l'incolumità degli addetti e della popolazione nonché per l'ambiente, e comunque deve essere rispettato il punto 4.1. della deliberazione 27 luglio 1984 del Comitato Interministeriale. 4. Allo scopo di rendere nota, durante lo stoccaggio provvisorio, la materia e la pericolosità dei rifiuti devono essere posti pressi l'area di stoccaggio dei contrassegni ben visibili. 5. Lo smaltimento dei rifiuti stoccati provvisoriamente dovrà avvenire in impianti autorizzati. Prima che i rifiuti vengano consegnati a terzi per lo smaltimenti, il responsabile deve accertare che i ricevitori siano muniti delle autorizzazioni Secondo le normative vigenti. 6. Presso la sede del richiedente deve essere tenuto un apposito registro di carico e scaricò in conformità all'articolo 17 della legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4; tale registro deve essere conservato per almeno cinque anni dall'ultima registrazione. 7. Il richiedente ha l'obbligo di trasmettere alla C.C.I.A.A. competente per territorio entro il 30 di aprile di ogni anno il M.U.D. ai sensi dell'art. 6 della legge n. 70 del 25/01/ Fino all entrata in vigore del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui al D.M , continuano ad essere
101 Bollettino Ufficiale n. 27/I-II del 03/07/2012 / Amtsblatt Nr. 27/I-II vom 03/07/ die Vorschriften der Artikel 5 und 6 dieser Ermächtigung anzuwenden. 9. Es wird darauf hingewiesen, dass mit Beschluss der Landesregierung Nr vom beschlossen wurde, ohne besondere Ermächtigung, die aufgrund von formalen Abkommen mit anderen Regionen oder Provinzen ausgestellt werden, die Ablieferung und Lagerung von Abfällen jedwelcher Art, die von außerhalb des Landes kommen, auf dem Gebiet der Autonomen Provinz Bozen zu verbieten. Davon ausgenommen sind Abfälle, die einem Verwertungsverfahren gemäß Anhang C zum Landesgesetz Nr. 4/2006 zugeführt werden, sowie die Abfälle der Grünen Abfalliste laut Anhang III der Verordnung (EG) Nr. 1013/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni Gegenständliche Maßnahme wird nach Verwarnung zeitweilig für höchstens zwölf Monaten aufgehoben, sofern die vorgesehenen Vorschriften nicht beachtet werden, die ausgeübte Tätigkeit als gefährlich oder schädlich befunden wird oder ein Verstoß gegen die einschlägigen Gesetze oder gegen die technischen Auflagen vorliegt. Falls der Antragsteller nach Ablauf dieser Frist die Auflagen des Dekretes noch immer nicht einhält, wird die Ermächtigung widerrufen. applicate le disposizioni contenute nei paragrafi 5 e 6 della presente autorizzazione. 9. Si fa osservare che con Delibera della Giunta provinciale n. 1307/91 del 18/03/1991 è stato vietato in assenza di specifiche autorizzazioni, da rilasciare a seguito di formali accordi con altre Regioni o Province, il conferimento e lo stoccaggio di rifiuti di qualsiasi genere provenienti da territori extraprovinciali, all'interno del territorio della Provincia di Bolzano. Sono esclusi dal divieto di importazione tutti i rifiuti che vengono avviati alle attività di recupero di cui all Allegato C della legge provinciale n. 4/2006, nonché i rifiuti dell Elenco verde di cui all allegato III del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno Il presente provvedimento è soggetto a sospensione, previa diffida, per un periodo massimo di dodici mesi, ove risulti l inosservanza delle prescrizioni ivi contenute, la pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertata violazione di legge o delle normative tecniche. Decorso tale termine senza che il richiedente abbia osservato le prescrizioni del presente atto, il provvedimento stesso viene revocato. Das gegenwärtige Dekret ersetzt das Dekret Nr. 100 vom 30/01/2012. Il presente decreto sostituisce il decreto n. 100 del 30/01/2012. DER AMTSDIREKTOR DR. GIULIO ANGELUCCI IL DIRETTORE D UFFICIO DOTT. GIULIO ANGELUCCI
102 Bollettino Ufficiale n. 27/I-II del 03/07/2012 / Amtsblatt Nr. 27/I-II vom 03/07/ Dekrete - 1 Teil - Jahr 2012 Decreti - Parte 1 - Anno 2012 Autonome Provinz Bozen - Südtirol DEKRET DES AMTSDIREKTORS vom 20. Juni 2012, Nr. 651/29.6 Zwischenlagerung (D15) und Ansammlung (R13) für Dritte von Hausmüll, gefährlichen und nicht gefährlichen Sonderabfällen - Umweltschutzzentrum Groeden-Kastelruth Ag - Kastelruth (BZ) Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige DECRETO DEL DIRETTORE D'UFFICIO del 20 giugno 2012, n. 651/29.6 Deposito preliminare (D15) e messa in riserva (R13) per conto terzi di rifiuti urbani, rifiuti speciali pericolosi e non - Centro Tutela Ambiente Gardena-Castelrotto SPA - Castelrotto (BZ) DER AMTSDIREKTOR FÜR ABFALLWIRTSCHAFT hat folgende Rechtsvorschriften und Unterlagen zur Kenntnis genommen: Landesgesetz vom 26. Mai 2006, Nr. 4; Legislativdekret vom 3. April 2006, Nr. 152 betreffend Bestimmungen im Umweltbereich; Technische Durchführungsbestimmungen, die im Beschluss des interministeriellen Komitees vom 27. Juli 1984 enthalten sind; IL DIRETTORE D UFFICIO GESTIONE RIFIUTI ha preso atto delle seguenti norme giuridiche e dei documenti: Legge provinciale 26 maggio 2006, n.4; Decreto legislativo 03 aprile 2006, n. 152 recante norme in materia ambientale; Normativa tecnica di attuazione contenuta nella deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984; Dekret Nr. 620 vom 21/06/2011 betreffend VER- MENGUNG ODER VERMISCHUNG (D13) AUS- TAUSCH (R12) ZWISCHENLAGERUNG (D15) UND ANSAMMLUNG (R13) FÜR DRITTE VON HAUSMÜLL, GEFÄHRLICHEN UND NICHT GE- FÄHRLICHEN SONDERABFÄLLEN Decreto n. 620 del 21/06/2011 concernente RAGGRUPPAMENTO PRELIMINARE (D13) SCAMBIO (R12) DEPOSITO PRELIMINARE (D15) E MESSA IN RISERVA (R13) PER CON- TO TERZI DI RIFIUTI URBANI, RIFIUTI SPE- CIALI PERICOLOSI E NON Ansuchen vom 30/05/2012 Domanda dd. 30/05/2012 eingereicht von der inoltrata dal UMWELTSCHUTZZENTRUM GROEDEN-KAS- CENTRO TUTELA AMBIENTE GARDENA- TELRUTH AG CASTELROTTO SPA mit rechtlichem Sitz in KASTELRUTH (BZ) con sede legale in CASTELROTTO (BZ) Fraktion St.Michael 56 Frazione S.Michele 56 und e ERMÄCHTIGT AUTORIZZA die UMWELTSCHUTZZENTRUM GROEDEN- il CENTRO TUTELA AMBIENTE GARDENA-CA- KASTELRUTH AG STELROTTO SPA mit rechtlichem Sitz in KASTELRUTH (BZ) con sede legale in CASTELROTTO (BZ) Fraktion St.Michael 56 Frazione S.Michele 56 bis 30/11/2015 fino al 30/11/2015 mit Ermächtigungsnummer: 3758 con numero d'autorizzazione: 3758
103 Bollettino Ufficiale n. 27/I-II del 03/07/2012 / Amtsblatt Nr. 27/I-II vom 03/07/ zur ZWISCHENLAGERUNG (D15) UND AN- SAMMLUNG (R13) FÜR DRITTE der unten angeführten Abfallarten pro Anlage: ad effettuare IL DEPOSITO PRELIMINARE (D15) E LA MESSA IN RISERVA (R13) PER CONTO TERZI dei sottoelencati tipi di rifiuti e per impianto: a) Recyclinghof (R13 + D15) a) centro di riciclaggio (R13 + D15) Ort der Zwischenlagerung: Recyclinghof Pontives, B.P. 2928, K.G. Kastelruth, Bereiche B1 und B2 des Lageplanes, Projekt Nr S280 (PS03) Abfallkodex: * Abfallart: verschüttetes Öl Abfallkodex: * Abfallart: Ammoniumhydroxid Abfallkodex: * Abfallart: quecksilberhaltige Abfälle Abfallkodex: * Abfallart: anorganische Pflanzenschutzmittel, Holzschutzmittel und andere Biozide Abfallkodex: * Abfallart: halogenierte Filterkuchen, gebrauchte Aufsaugmaterialien Abfallkodex: * Abfallart: Farb - und Lackabfälle, die organische Lösemittel oder andere gefährliche Stoffe enthalten Abfallkodex: Abfallart: Farb- und Lackabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter fallen Abfallkodex: * Abfallart: Tonerabfälle, die gefährliche Stoffe enthalten Abfallkodex: Abfallart: Tonerabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter fallen Abfallkodex: * Abfallart: Entwickler und Aktivatorenlösungen auf Wasserbasis Abfallkodex: Abfallart: Einwegkameras ohne Batterien Abfallkodex: * Abfallart: gebrauchte Wachse und Fette Sede di stoccaggio: Centro di riciclaggio Pontives, p.ed. 2928, c.c. Castelrotto, settori B1 e B2 della planimetria, progetto n S280 (PS03) Codice di rifiuto: * Tipologia di rifiuto: perdite di olio Codice di rifiuto: * Tipologia di rifiuto: idrossido di ammonio Codice di rifiuto: * Tipologia di rifiuto: rifiuti contenenti mercurio Codice di rifiuto: * Tipologia di rifiuto: prodotti fitosanitari, agenti conservativi del legno ed altri biocidi inorganici Codice di rifiuto: * Tipologia di rifiuto: residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati Codice di rifiuto: * Tipologia di rifiuto: pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: pitture di scarto e vernici diverse da quelle di cui alla voce Codice di rifiuto: * Tipologia di rifiuto: toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce Codice di rifiuto: * Tipologia di rifiuto: soluzioni di sviluppo e attivanti a base acquosa Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: macchine fotografiche monouso senza batterie Codice di rifiuto: * Tipologia di rifiuto: cere e grassi esauriti
104 Bollettino Ufficiale n. 27/I-II del 03/07/2012 / Amtsblatt Nr. 27/I-II vom 03/07/ Abfallkodex: * Abfallart: nichtchlorierte Maschinen-, Getriebeund Schmieröle auf Mineralölbasis Codice di rifiuto: * Tipologia di rifiuto: scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati Abfallkodex: * Abfallart: andere Maschinen-, Getriebe- Schmieröle und Codice di rifiuto: * Tipologia di rifiuto: altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione Abfallkodex: * Abfallart: Isolier- und Wärmeübertragungsöle, die PCB enthalten Abfallkodex: * Abfallart: andere Brennstoffe (einschließlich Gemische) Abfallkodex: * Abfallart: andere Lösemittel und Lösemittelgemische Abfallkodex: Abfallart: Verpackungen aus Papier und Pappe Abfallkodex: Abfallart: Verpackungen aus Kunststoff Abfallkodex: Abfallart: Verpackungen aus Holz Abfallkodex: Abfallart: Verpackungen aus Metall Abfallkodex: Abfallart: gemischte Verpackungen Abfallkodex: Abfallart: Verpackungen aus Glas Codice di rifiuto: * Tipologia di rifiuto: oli isolanti e termoconduttori, contenenti PCB Codice di rifiuto: * Tipologia di rifiuto: altri carburanti (comprese le miscele) Codice di rifiuto: * Tipologia di rifiuto: altri solventi e miscele di solventi Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: imballaggi in carta e cartone Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: imballaggi in plastica Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: imballaggi in legno Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: imballaggi metallici Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: imballaggi in materiali misti Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: imballaggi in vetro Abfallkodex: * Abfallart: Verpackungen, die Rückstände gefährlicher Stoffe enthalten oder durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind Abfallkodex: * Abfallart: Aufsaug- und Filtermaterialien (einschließlich Ölfilter a. n. g.), Wischtücher und Schutzkleidung, die durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind Abfallkodex: Abfallart: Aufsaug- und Filtermaterialien, Wischtücher und Schutzkleidung mit Ausnahme derjenigen, die unter fallen Abfallkodex: Abfallart: Altreifen Codice di rifiuto: * Tipologia di rifiuto: imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze Codice di rifiuto: * Tipologia di rifiuto: assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: pneumatici fuori uso
105 Bollettino Ufficiale n. 27/I-II del 03/07/2012 / Amtsblatt Nr. 27/I-II vom 03/07/ Abfallkodex: * Abfallart: Ölfilter Abfallkodex: Abfallart: Frostschutzmittel mit Ausnahme derjenigen, die unter fallen Abfallkodex: * Abfallart: gefährliche Stoffe enthaltende Gase in Druckbehältern (einschließlich Halonen) Abfallkodex: Abfallart: Gase in Druckbehältern mit Ausnahme derjenigen, die unter fallen Abfallkodex: * Abfallart: Laborchemikalien, die aus gefährlichen Stoffen bestehen oder solche enthalten, einschließlich Gemische von Laborchemikalien Abfallkodex: * Abfallart: Bleibatterien Abfallkodex: * Abfallart: Ni-Cd-Batterien Abfallkodex: Abfallart: andere Batterien und Akkumulatoren Abfallkodex: Abfallart: Fliesen, Ziegel, und Keramik Codice di rifiuto: * Tipologia di rifiuto: filtri dell'olio Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce Codice di rifiuto: * Tipologia di rifiuto: gas in contenitori a pressione (compresi gli halon), contenenti sostanze pericolose Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto:gas in contenitori a pressione, diversi da quelli di cui alla voce Codice di rifiuto: * Tipologia di rifiuto: sostanze chimiche di laboratorio contenenti o costituite da sostanze pericolose, comprese le miscele di sostanze chimiche di laboratorio Codice di rifiuto: * Tipologia di rifiuto: batterie al piombo Codice di rifiuto: * Tipologia di rifiuto: batterie al nichel-cadmio Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: altre batterie e accumulatori Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: mattonelle e ceramiche Abfallkodex: Abfallart: Holz Abfallkodex: Abfallart: Kunststoff Abfallkodex: * Abfallart: Glas, Kunststoff und Holz, die gefährliche Stoffe enthalten oder durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind Abfallkodex: * Abfallart: kohlenteerhaltige Bitumengemische Abfallkodex: * Abfallart: Kohlenteer und teerhaltige Produkte Abfallkodex: Abfallart: Kupfer, Bronze, Messing Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: legno Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: plastica Codice di rifiuto: * Tipologia di rifiuto: vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminati Codice di rifiuto: * Tipologia di rifiuto: miscele bituminose contenenti catrame di carbone Codice di rifiuto: * Tipologia di rifiuto: catrame di carbone e prodotti contenenti catrame Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: rame, bronzo, ottone
106 Bollettino Ufficiale n. 27/I-II del 03/07/2012 / Amtsblatt Nr. 27/I-II vom 03/07/ Abfallkodex: Abfallart: Aluminium Abfallkodex: Abfallart: Eisen und Stahl Abfallkodex: Abfallart: gemischte Metalle Abfallkodex: Abfallart: Kabel mit Ausnahme derjenigen, die unter fallen Abfallkodex: Abfallart: Dämmmaterial mit Ausnahme desjenigen, das unter und fällt Abfallkodex: Abfallart: gemischte Bau- und Abbruchabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter , und fallen Abfallkodex: Abfallart: Holz mit Ausnahme desjenigen, das unter fällt Abfallkodex: Abfallart: Papier und Pappe/Karton Abfallkodex: Abfallart: Glas Abfallkodex: Abfallart: biologisch abbaubare Küchen- und Kantinenabfälle Abfallkodex: Abfallart: Bekleidung Abfallkodex: Abfallart: Textilien Abfallkodex: * Abfallart: Lösemittel Abfallkodex: * Abfallart: Säuren Abfallkodex: * Abfallart: Laugen Abfallkodex: * Abfallart: Fotochemikalien Abfallkodex: * Abfallart: Pestizide Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: alluminio Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: ferro e acciaio Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: metalli misti Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: cavi, diversi da quelli di cui alla voce Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci e Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci , e Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: legno diverso da quello di cui alla voce Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: carta e cartone Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: vetro Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: rifiuti biodegradabili di cucine e mense Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: abbigliamento Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: prodotti tessili Codice di rifiuto: * Tipologia di rifiuto: solventi Codice di rifiuto: * Tipologia di rifiuto: acidi Codice di rifiuto: * Tipologia di rifiuto: sostanze alcaline Codice di rifiuto: * Tipologia di rifiuto: prodotti fotochimici Codice di rifiuto: * Tipologia di rifiuto: pesticidi
107 Bollettino Ufficiale n. 27/I-II del 03/07/2012 / Amtsblatt Nr. 27/I-II vom 03/07/ Abfallkodex: * Abfallart: Leuchtstoffröhren und andere quecksilberhaltige Abfälle Abfallkodex: * Abfallart: gebrauchte Geräte, die Fluorchlorkohlenwasserstoffe enthalten Abfallkodex: Abfallart: Speiseöle und -fette Abfallkodex: * Abfallart: Farben, Druckfarben, Klebstoffe und Kunstharze, die gefährliche Stoffe enthalten Abfallkodex: Abfallart: Farben, Druckfarben, Klebstoffe und Kunstharze mit Ausnahme derjenigen, die unter fallen Abfallkodex: * Abfallart: Reinigungsmittel, die gefährliche Stoffe enthalten Abfallkodex: Abfallart: Reinigungsmittel mit Ausnahme derjenigen, die unter fallen Abfallkodex: * Abfallart: zytotoxische und zytostatische Arzneimittel Abfallkodex: Abfallart: Arzneimittel mit Ausnahme derjenigen, die unter fallen Abfallkodex: * Abfallart: Batterien und Akkumulatoren, die unter , oder fallen, sowie gemischte Batterien und Akkumulatoren, die solche Batterien enthalten Abfallkodex: Abfallart: Batterien und Akkumulatoren mit Ausnahme derjenigen, die unter fallen Abfallkodex: * Abfallart: gebrauchte elektrische und elektronische Geräte, die gefährliche Bauteile enthalten, mit Ausnahme derjenigen, die unter und fallen Abfallkodex: Abfallart: gebrauchte elektrische und elektronische Geräte mit Ausnahme derjenigen, die unter , und Codice di rifiuto: * Tipologia di rifiuto: tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio Codice di rifiuto: * Tipologia di rifiuto: apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: oli e grassi alimentari Codice di rifiuto: * Tipologia di rifiuto: vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce Codice di rifiuto: * Tipologia di rifiuto: detergenti contenenti sostanze pericolose Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: detergenti diversi da quelli di cui alla voce Codice di rifiuto: * Tipologia di rifiuto: medicinali citotossici e citostatici Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: medicinali diversi da quelli di cui alla voce Codice di rifiuto: * Tipologia di rifiuto: batterie e accumulatori di cui alle voci , o nonchè batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce Codice di rifiuto: * Tipologia di rifiuto: apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci e , contenenti componenti pericolose Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui ai punti , e
108 Bollettino Ufficiale n. 27/I-II del 03/07/2012 / Amtsblatt Nr. 27/I-II vom 03/07/ Abfallkodex: Abfallart: Holz mit Ausnahme desjenigen, das unter fällt Abfallkodex: Abfallart: Kunststoffe Abfallkodex: Abfallart: Metalle a1) Der Biomüll EAK darf am Recyclinghof nur über wasserdichte Container zwischengelagert werden. a2) Die Entleerung des Containers für Biomüll muss mindestens 1 x wöchentlich geschehen; im Bedarfsfall auch öfters. a3) Das Landesamt für Abfallwirtschaft behält sich vor, bei Nichteinhaltung der obgenannten Vorschriften, die Annahme von Biomüll am Recyclinghof unmittelbar einzustellen. Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: legno, diverso da quello di cui alla voce Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: plastica Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: metallo a1) I rifiuti biodegradabili CER possono essere depositati preliminarmente presso il centro di riciclaggio solamente tramite container a tenuta stagna. a2) Lo svuotamento del container per rifiuti biodegradabili deve avvenire minimo 1 volta a settimana; in casi di comprovata necessità anche più spesso. a3) L Ufficio Gestione Rifiuti si riserva di sospendere immediatamente l accettazione di rifiuti biodegradabili presso il centro di riciclaggio, qualora le prescrizioni di cui sopra non venissero mantenute. b) Zwischenlagerhallen (D15 + R13) b) Box di stoccaggio (D15 + R13) Ort der Zwischenlagerung: Recyclinghof Pontives, B.P. 2928, K.G. Kastelruth, Bereich A2 des Lageplanes, Projekt Nr S280 (PS02) Abfallkodex: Abfallart: Verpackungen aus Papier und Pappe Abfallkodex: Abfallart: Verpackungen aus Kunststoff Abfallkodex: Abfallart: Verpackungen aus Metall Abfallkodex: Abfallart: gebrauchte Geräte mit Ausnahme derjenigen, die unter bis fallen Abfallkodex: Abfallart: gemischte Bau- und Abbruchabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter , und fallen Abfallkodex: Abfallart: Papier und Pappe/Karton Abfallkodex: Abfallart: Glas Sede di stoccaggio: Centro di riciclaggio Pontives, p.ed. 2928, c.c. Castelrotto, settore A2 della planimetria, progetto n S280 (PS02) Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: imballaggi in carta e cartone Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: imballaggi in plastica Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: imballaggi metallici Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci a Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci , e Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: carta e cartone Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: vetro
109 Bollettino Ufficiale n. 27/I-II del 03/07/2012 / Amtsblatt Nr. 27/I-II vom 03/07/ Abfallkodex: Abfallart: Holz mit Ausnahme desjenigen, das unter fällt Abfallkodex: Abfallart: Kunststoffe Abfallkodex: Abfallart: kompostierbare Abfälle Abfallkodex: Abfallart: gemischte Siedlungsabfälle Abfallkodex: Abfallart: Straßenkehricht Abfallkodex: Abfallart: Sperrmüll Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: legno, diverso da quello di cui alla voce Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: plastica Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: rifiuti biodegradabili Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: rifiuti urbani non differenziati Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: residui della pulizia stradale Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: rifiuti ingombranti c) Presse (R13) c) Pressa (R13) Ort der Zwischenlagerung: Recyclinghof Pontives, B.P. 2928, K.G. Kastelruth, Bereich A3 des Lageplanes, Projekt Nr S280 (PS02) Abfallkodex: Abfallart: Verpackungen aus Papier und Pappe c1) Die Abfälle werden mittels Pressvorrichtung zu Ballen gepresst und angesammelt. Sede di stoccaggio: Centro di riciclaggio Pontives, p.ed. 2928, c.c. Castelrotto, settore A3 della planimetria, progetto n S280 (PS02) Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: imballaggi in carta e cartone c1) I rifiuti vengono pressati tramite apposita pressa in balle e messi in riserva. d) Grünabfalllager (R13) d) Deposito rifiuti verdi (R13) Ort der Zwischenlagerung: Recyclinghof Pontives, B.P. 2928, K.G. Kastelruth, Bereich A4 des Lageplanes, Projekt Nr S280 (PS02) Sede di stoccaggio: Centro di riciclaggio Pontives, p.ed. 2928, c.c. Castelrotto, settore A4 della planimetria, progetto n S280 (PS02) Abfallkodex: Abfallart: kompostierbare Abfälle Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: rifiuti biodegradabili 1. Die Ansammlung und Lagerung der ermächtigten Abfälle muss entsprechend den Angaben ajornierte Planunterlagen vom Mai 2012 (Projekt Nr S280, Zeichnungen PS02 und PS03) des Dr. Arch. Hansjörg Plattner erfolgen. 1. La messa in riserva ed il deposito preliminare dei rifiuti autorizzati devono avvenire in base alle indicazioni di cui alla planimetria aggiornata di maggio 2012 (progetto n S280, disegni PS02 e PS03) del dott. arch. Hansjörg Plattner.
110 Bollettino Ufficiale n. 27/I-II del 03/07/2012 / Amtsblatt Nr. 27/I-II vom 03/07/ Die Zwischenlagerung der Abfälle hat in einer Weise zu erfolgen, dass sie nicht in die Umwelt gelangen und dass keine Gefahr für die Beschäftigten und die Bevölkerung sowie für die Umwelt entsteht. Weiters muss Punkt 4.1. des Beschlusses des interministeriellen Komitees vom 27. Juli 1984 eingehalten werden. 3. Die Lagerplätze müssen mit Schildern oder Aufschriften versehen werden, die auf die Art und Gefährlichkeit der Abfallstoffe hinweisen. 4. Die endgültige Lagerung, die Behandlung und die Verwertung der vorübergehend gelagerten Abfälle hat in ermächtigten Deponien bzw. Anlagen zu erfolgen. Bevor die Abfälle zur Entsorgung oder zur Verwertung an Dritte abgegeben werden, muss der Verantwortliche feststellen, ob die Empfänger die Ermächtigungen laut geltender Bestimmungen besitzen. 5. Am Sitz des Antragstellers muss gemäß Artikel 17 des Landesgesetzes vom 26. Mai 2006, Nr. 4, ein eigenes Eingangs- und Ausgangsregister geführt werden; dieses Register ist für die Dauer von mindestens fünf Jahren ab der letzten Eintragung aufzubewahren. 6. Der Antragsteller hat die Pflicht, der zuständigen Handelskammer innerhalb 30. April des nachfolgenden Jahres den Einheitsdruck für die Erklärung im Umweltbereich gemäß Art. 6 des Gesetzes Nr. 70 vom einzureichen. 7. Bis zum Inkrafttreten des Erfassungssystems für die Rückverfolgbarkeit der Abfälle (SISTRI) gemäß M.D. vom , sind die Vorschriften der Artikel 5 und 6 dieser Ermächtigung anzuwenden. 8. Es wird darauf hingewiesen, dass mit Beschluss der Landesregierung Nr vom beschlossen wurde, ohne besondere Ermächtigung, die aufgrund von formalen Abkommen mit anderen Regionen oder Provinzen ausgestellt werden, die Ablieferung und Lagerung von Abfällen jedwelcher Art, die von außerhalb des Landes kommen, auf dem Gebiet der Autonomen Provinz Bozen zu verbieten. Davon ausgenommen sind 2. Le operazioni relative allo stoccaggio provvisorio di rifiuti dovranno avvenire con modalità tali da evitare spandimenti e pericoli per l'incolumità degli addetti e della popolazione nonchè per l'ambiente, e comunque dev'essere rispettato il punto 4.1. della deliberazione 27 luglio 1984 del Comitato Interministeriale. 3. Allo scopo di rendere nota, durante lo stoccaggio provvisorio, la materia e la pericolosità dei rifiuti devono essere poste presso le aree di stoccaggio dei contrassegni ben visibili. 4. La fase di stoccaggio definitivo, del trattamento e del recupero dei rifiuti stoccati provvisoriamente dovrà avvenire in discariche o impianti autorizzati. Prima che i rifiuti vengano consegnati a terzi per lo smaltimento o il recupero, il responsabile deve accertare che i ricevitori siano muniti delle autorizzazioni secondo le normative vigenti. 5. Presso la sede del richiedente deve essere tenuto un apposito registro di carico e scarico in conformità all'articolo 17 della legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4; tale registro deve essere conservato per almeno cinque anni dall'ultima registrazione. 6. Il richiedente ha l'obbligo di trasmettere alla C.C.I.A.A. competente per territorio entro il 30 di aprile di ogni anno il M.U.D. ai sensi dell'art. 6 della legge n. 70 del 25/01/ Fino all entrata in vigore del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui al D.M , continuano ad essere applicate le disposizioni contenute nei paragrafi 5 e 6 della presente autorizzazione. 8. Si fa osservare che con Delibera della Giunta provinciale n. 1307/91 del 18/03/1991 è stato vietato in assenza di specifiche autorizzazioni, da rilasciare a seguito di formali accordi con altre Regioni o Province, il conferimento e lo stoccaggio di rifiuti di qualsiasi genere provenienti da territori extraprovinciali, all'interno del territorio della Provincia di Bolzano. Sono esclusi dal divieto di importazione tutti i rifiuti che vengono avviati alle attività di recu-
111 Bollettino Ufficiale n. 27/I-II del 03/07/2012 / Amtsblatt Nr. 27/I-II vom 03/07/ Abfälle, die einem Verwertungsverfahren gemäß Anhang C zum Landesgesetz Nr. 4/2006 zugeführt werden, sowie die Abfälle der Grünen Abfalliste laut Anhang III der Verordnung (EG) Nr. 1013/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni Gegenständliche Maßnahme wird nach Verwarnung zeitweilig für höchstens zwölf Monaten aufgehoben, sofern die vorgesehenen Vorschriften nicht beachtet werden, die ausgeübte Tätigkeit als gefährlich oder schädlich befunden wird oder ein Verstoß gegen die einschlägigen Gesetze oder gegen die technischen Auflagen vorliegt. Falls der Antragsteller nach Ablauf dieser Frist die Auflagen des Dekretes noch immer nicht einhält, wird die Ermächtigung widerrufen. pero di cui all Allegato C della legge provinciale n. 4/2006, nonché i rifiuti dell Elenco verde di cui all allegato III del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno Il presente provvedimento è soggetto a sospensione, previa diffida, per un periodo massimo di dodici mesi, ove risulti l inosservanza delle prescrizioni ivi contenute, la pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertata violazione di legge o delle normative tecniche. Decorso tale termine senza che il richiedente abbia osservato le prescrizioni del presente atto, il provvedimento stesso viene revocato. Das gegenwärtige Dekret ersetzt das Dekret Nr. 620 vom 21/06/2011 Il presente decreto sostituisce il decreto n. 620 del 21/06/2011. DER AMTSDIREKTOR DR. GIULIO ANGELUCCI IL DIRETTORE D UFFICIO DOTT. GIULIO ANGELUCCI
112 Bollettino Ufficiale n. 27/I-II del 03/07/2012 / Amtsblatt Nr. 27/I-II vom 03/07/ Dekrete - 1 Teil - Jahr 2012 Decreti - Parte 1 - Anno 2012 Autonome Provinz Bozen - Südtirol DEKRET DES AMTSDIREKTORS vom 22. Juni 2012, Nr. 655/29.6 Zwischenlagerung (D15) und Ansammlung (R13) für Dritte von Hausmüll, gefährlichen und nicht gefährlichen Sonderabfällen - Recyclinghof Brixen - Brixen (BZ) Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige DECRETO DEL DIRETTORE D'UFFICIO del 22 giugno 2012, n. 655/29.6 Deposito preliminare (D15) e messa in riserva (R13) per conto terzi di rifiuti urbani, rifiuti speciali pericolosi e non - Centro di riciclaggio di Bressanone - Bressanone (BZ) DER AMTSDIREKTOR FÜR ABFALLWIRTSCHAFT hat folgende Rechtsvorschriften und Unterlagen zur Kenntnis genommen: IL DIRETTORE D UFFICIO GESTIONE RIFIUTI ha preso atto delle seguenti norme giuridiche e dei documenti: Landesgesetz vom 26. Mai 2006, Nr. 4; Legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4; Legislativdekret vom 3. April 2006, Nr. 152 betreffend Bestimmungen im Umweltbereich; Technische Durchführungsbestimmungen, die im Beschluss des interministeriellen Komitees vom 27. Juli 1984 enthalten sind; Betriebsordnung des Recyclinghofes der Stadtwerke Brixen in geltender Fassung; Protokoll Ortsaugenschein vom , Prot.Nr ; Dekret Nr. 273 vom 15/04/2008 betreffend ZWISCHENLAGERUNG (D15) UND ANSAMM- LUNG (R13) FÜR DRITTE VON HAUSMÜLL, GEFÄHRLICHEN UND NICHT GEFÄHRLICHEN SONDERABFÄLLEN Ansuchen vom 21/02/2012 und ergänzende vom beinhaltend den aktualisierten Lageplan; Decreto legislativo 03 aprile 2006, n. 152 recante norme in materia ambientale; Normativa tecnica di attuazione contenuta nella deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984; Regolamento vigente del centro di riciclaggio dell Azienda Servizi Municipalizzati di Bressanone; Protocollo di sopralluogo del , prot.n ; Decreto n. 273 del 15/04/2008 concernente DEPOSITO PRELIMINARE (D15) E MESSA IN RISERVA (R13) PER CONTO TERZI DI RIFIUTI URBANI, RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON Domanda del 21/02/2012 ed integrativa del contenente la planimetria aggiornata; eingereicht von der STADTWERKE BRIXEN mit rechtlichem Sitz in Brixen (BZ) A.-Ammon-Str. 24 Via A. Ammon 24 und e inoltrata dal AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI BRESSA- NONE con sede legale in Bressanone (BZ) ERMÄCHTIGT AUTORIZZA die STADTWERKE BRIXEN l AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI BRES- SANONE mit rechtlichem Sitz in Brixen (BZ) Con sede legale in Bressanone (BZ) A.-Ammon-Str. 24 Via A. Ammon 24
113 Bollettino Ufficiale n. 27/I-II del 03/07/2012 / Amtsblatt Nr. 27/I-II vom 03/07/ bis 30/06/2017 fino al 30/06/2017 mit Ermächtigungsnummer: 3760 con numero d'autorizzazione: 3760 zur ZWISCHENLAGERUNG (D15) UND AN- SAMMLUNG (R13) FÜR DRITTE der unten angeführten Abfallarten und Mengen: Abfallkodex: * Abfallart: Abfälle von Chemikalien für die Landwirtschaft, die gefährliche Stoffe enthalten Abfallkodex: * Abfallart: Schwefelsäure und schweflige Säure Abfallkodex: * Abfallart: Salzsäure Abfallkodex: * Abfallart: Flusssäure Abfallkodex: * Abfallart: Phosphorsäure und phosphorige Säure Abfallkodex: * Abfallart: Salpetersäure und salpetrige Säure Abfallkodex: * Abfallart: andere Säuren Abfallkodex: * Abfallart: Calciumhydroxid Abfallkodex: * Abfallart: Ammoniumhydroxid Abfallkodex: * Abfallart: Natrium- und Kaliumhydroxid Abfallkodex: * Abfallart: andere Basen Abfallkodex: * Abfallart: arsenhaltige Abfälle Abfallkodex: * Abfallart: quecksilberhaltige Abfälle Abfallkodex: * Abfallart: Abfälle, die andere Schwermetalle enthalten Abfallkodex: * Abfallart: wässrige Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen ad effettuare DEPOSITO PRELIMINARE (D15) E MESSA IN RISERVA (R13) PER CONTO TERZI dei sottoelencati tipi di rifiuti e quantità: Codice di rifiuto: * Tipologia di rifiuto: rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose Codice di rifiuto: * Tipologia di rifiuto: acido solforico ed acido solforoso Codice di rifiuto: * Tipologia di rifiuto: acido cloridrico Codice di rifiuto: * Tipologia di rifiuto: acido fluoridrico Codice di rifiuto: * Tipologia di rifiuto: acido fosforico e fosforoso Codice di rifiuto: * Tipologia di rifiuto: acido nitrico e acido nitroso Codice di rifiuto: * Tipologia di rifiuto: altri acidi Codice di rifiuto: * Tipologia di rifiuto: idrossido di calcio Codice di rifiuto: * Tipologia di rifiuto: idrossido di ammonio Codice di rifiuto: * Tipologia di rifiuto: idrossido di sodio e di potassio Codice di rifiuto: * Tipologia di rifiuto: altre basi Codice di rifiuto: * Tipologia di rifiuto: rifiuti contenenti arsenico Codice di rifiuto: * Tipologia di rifiuto: rifiuti contenenti mercurio Codice di rifiuto: * Tipologia di rifiuto: rifiuti contenenti altri metalli pesanti Codice di rifiuto: * Tipologia di rifiuto: soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
114 Bollettino Ufficiale n. 27/I-II del 03/07/2012 / Amtsblatt Nr. 27/I-II vom 03/07/ Abfallkodex: * Abfallart: wässrige Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen Abfallkodex: * Abfallart: Farb - und Lackabfälle, die organische Lösemittel oder andere gefährliche Stoffe enthalten Abfallkodex: Abfallart: Farb- und Lackabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter fallen Abfallkodex: * Abfallart: Farb- und Lackschlämme, die organische Lösemittel oder andere gefährliche Stoffe enthalten Abfallkodex: Abfallart: Farb- und Lackschlämme mit Ausnahme derjenigen, die unter fallen Abfallkodex: * Abfallart: wässrige Schlämme, die Farben oder Lacke mit organischen Lösemitteln oder anderen gefährlichen Stoffen enthalten Abfallkodex: Abfallart: wässrige Schlämme, die Farben oder Lacke enthalten, mit Ausnahme derjenigen, die unter fallen Abfallkodex: * Abfallart: Abfälle aus der Farb- oder Lackentfernung, die organische Lösemittel oder andere gefährliche Stoffe enthalten Abfallkodex: Abfallart: Abfälle aus der Farb- oder Lackentfernung mit Ausnahme derjenigen, die unter fallen Abfallkodex: * Abfallart: wässrige Suspensionen, die Farben oder Lacke mit organischen Lösemitteln oder anderen gefährlichen Stoffen enthalten Abfallkodex: Abfallart: wässrige Suspensionen, die Farben oder Lacke enthalten, mit Ausnahme derjenigen, die unter fallen Abfallkodex: * Abfallart: Farb- oder Lackentfernerabfälle Codice di rifiuto: * Tipologia di rifiuto: soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri Codice di rifiuto: * Tipologia di rifiuto: pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: pitture di scarto e vernici diverse da quelle di cui alla voce Codice di rifiuto: * Tipologia di rifiuto: fanghi prodotti da pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: fanghi prodotti da pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce Codice di rifiuto: * Tipologia di rifiuto: fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: fanghi acquosi contenenti pitture o vernici, diverse da quelle di cui alla voce Codice di rifiuto: * Tipologia di rifiuto: fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce Codice di rifiuto: * Tipologia di rifiuto: sospensioni acquose contenenti pitture o vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: sospensioni acquose contenenti pitture o vernici diverse da quelle di cui alla voce Codice di rifiuto: * Tipologia di rifiuto: residui di vernici o di sverniciatori
115 Bollettino Ufficiale n. 27/I-II del 03/07/2012 / Amtsblatt Nr. 27/I-II vom 03/07/ Abfallkodex: Abfallart: Abfälle von Beschichtungspulver Abfallkodex: Abfallart: wässrige flüssige Abfälle, die Druckfarben enthalten Abfallkodex: * Abfallart: Druckfarbenabfälle, die gefährliche Stoffe enthalten Abfallkodex: Abfallart: Druckfarbenabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter fallen Abfallkodex: * Abfallart: Tonerabfälle, die gefährliche Stoffe enthalten Abfallkodex: Abfallart: Tonerabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter fallen Abfallkodex: * Abfallart: Klebstoff- und Dichtmassenabfälle, die organische Lösemittel oder andere gefährliche Stoffe enthalten Abfallkodex: Abfallart: Klebstoff- und Dichtmassenabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter fallen Abfallkodex: * Abfallart: Entwickler und Aktivatorenlösungen auf Wasserbasis Abfallkodex: * Abfallart: Offsetdruckplatten-Entwicklerlösungen auf Wasserbasis Abfallkodex: * Abfallart: Entwicklerlösungen auf Lösemittelbasis Abfallkodex: * Abfallart: Fixierbäder Abfallkodex: * Abfallart: Bleichlösungen und Bleich-Fixier-Bäder Abfallkodex: * Abfallart: silberhaltige Abfälle aus der betriebseigenen Behandlung fotografischer Abfälle Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: polveri di scarto di rivestimenti Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: rifiuti liquidi acquosi contenenti inchiostro Codice di rifiuto: * Tipologia di rifiuto: scarti di inchiostro, contenenti sostanze pericolose Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: scarti di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce Codice di rifiuto: * Tipologia di rifiuto: toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce Codice di rifiuto: * Tipologia di rifiuto: adesivi e sigillanti di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui alla voce Codice di rifiuto: * Tipologia di rifiuto: soluzioni di sviluppo e attivanti a base acquosa Codice di rifiuto: * Tipologia di rifiuto: soluzioni di sviluppo per lastre offset a base acquosa Codice di rifiuto: * Tipologia di rifiuto: soluzioni di sviluppo a base di solventi Codice di rifiuto: * Tipologia di rifiuto: soluzioni fissative Codice di rifiuto: * Tipologia di rifiuto: soluzioni di lavaggio e soluzioni di arresto-fissaggio Codice di rifiuto: * Tipologia di rifiuto: rifiuti contenenti argento prodotti dal trattamento in loco di rifiuti fotografici
116 Bollettino Ufficiale n. 27/I-II del 03/07/2012 / Amtsblatt Nr. 27/I-II vom 03/07/ Abfallkodex: Abfallart: Filme und fotografische Papiere, die Silber oder Silberverbindungen enthalten Abfallkodex: Abfallart: Filme und fotografische Papiere, die kein Silber und keine Silberverbindungen enthalten Abfallkodex: Abfallart: Einwegkameras ohne Batterien Abfallkodex: * Abfallart: Einwegkameras mit Batterien, die unter , oder fallen Abfallkodex: Abfallart: Einwegkameras mit Batterien mit Ausnahme derjenigen, die unter fallen Abfallkodex: * Abfallart: wässrige flüssige Abfälle aus der betriebseigenen Silberrückgewinnung mit Ausnahme derjenigen, die unter fallen Abfallkodex: * Abfallart: ölhaltige Abfälle aus der Kühlwasserbehandlung Abfallkodex: * Abfallart: chlorierte Hydrauliköle auf Mineralölbasis Abfallkodex: * Abfallart: nichtchlorierte Hydrauliköle auf Mineralölbasis Abfallkodex: * Abfallart: synthetische Hydrauliköle Abfallkodex: * Abfallart: biologisch leicht abbaubare Hydrauliköle Abfallkodex: * Abfallart: andere Hydrauliköle Abfallkodex: * Abfallart: chlorierte Maschinen-, Getriebe- und Schmieröle auf Mineralölbasis Abfallkodex: * Abfallart: nichtchlorierte Maschinen-, Getriebeund Schmieröle auf Mineralölbasis Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: carta e pellicole per fotografia, contenenti argento o composti dell'argento Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: carta e pellicole per fotografia, non contenenti argento o composti dell'argento Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: macchine fotografiche monouso senza batterie Codice di rifiuto: * Tipologia di rifiuto: macchine fotografiche monouso contenenti batterie incluse nelle voci , o Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: macchine fotografiche monouso diverse da quelle di cui alla voce Codice di rifiuto: * Tipologia di rifiuto: rifiuti liquidi acquosi prodotti dal recupero in loco dell'argento, diversi da quelli di cui alla voce Codice di rifiuto: * Tipologia di rifiuto: rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli Codice di rifiuto: * Tipologia di rifiuto: oli minerali per circuiti idraulici, clorurati Codice di rifiuto: * Tipologia di rifiuto: oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati Codice di rifiuto: * Tipologia di rifiuto: oli sintetici per circuiti idraulici Codice di rifiuto: * Tipologia di rifiuto: oli per circuiti idraulici, facilmente biodegradabili Codice di rifiuto: * Tipologia di rifiuto: altri oli per circuiti idraulici Codice di rifiuto: * Tipologia di rifiuto: scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, clorurati Codice di rifiuto: * Tipologia di rifiuto: scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati
117 Bollettino Ufficiale n. 27/I-II del 03/07/2012 / Amtsblatt Nr. 27/I-II vom 03/07/ Abfallkodex: * Abfallart: synthetische Maschinen-, Getriebe- und Schmieröle Abfallkodex: * Abfallart: biologisch leicht abbaubare Maschinen-, Getriebe- und Schmieröle Codice di rifiuto: * Tipologia di rifiuto: scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazione Codice di rifiuto: * Tipologia di rifiuto: olio per motori, ingranaggi e lubrificazione, facilmente biodegradabile Abfallkodex: * Abfallart: andere Maschinen-, Getriebe- Schmieröle und Codice di rifiuto: * Tipologia di rifiuto: altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione Abfallkodex: * Abfallart: nichtchlorierte Isolier- und Wärmeübertragungsöle auf Mineralölbasis Abfallkodex: * Abfallart: andere Isolier- und Wärmeübertragungsöle Abfallkodex: * Abfallart: öliges Wasser aus Öl-/Wasserabscheidern Abfallkodex: * Abfallart: Heizöl und Diesel Abfallkodex: * Abfallart: Benzin Abfallkodex: * Abfallart: andere Brennstoffe (einschließlich Gemische) Abfallkodex: Abfallart: Verpackungen aus Papier und Pappe Abfallkodex: Abfallart: Verpackungen aus Kunststoff Abfallkodex: Abfallart: Verpackungen aus Holz Abfallkodex: Abfallart: Verpackungen aus Metall Abfallkodex: Abfallart: Verbundverpackungen Abfallkodex: Abfallart: gemischte Verpackungen Abfallkodex: Abfallart: Verpackungen aus Glas Codice di rifiuto: * Tipologia di rifiuto: oli minerali isolanti e termoconduttori non clorurati Codice di rifiuto: * Tipologia di rifiuto: altri oli isolanti e termoconduttori Codice di rifiuto: * Tipologia di rifiuto: acque oleose prodotte dalla separazione olio/acqua Codice di rifiuto: * Tipologia di rifiuto: olio combustibile e carburante diesel Codice di rifiuto: * Tipologia di rifiuto: petrolio Codice di rifiuto: * Tipologia di rifiuto: altri carburanti (comprese le miscele) Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: imballaggi in carta e cartone Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: imballaggi in plastica Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: imballaggi in legno Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: imballaggi metallici Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: imballaggi in materiali compositi Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: imballaggi in materiali misti Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: imballaggi in vetro
118 Bollettino Ufficiale n. 27/I-II del 03/07/2012 / Amtsblatt Nr. 27/I-II vom 03/07/ Abfallkodex: * Abfallart: Verpackungen, die Rückstände gefährlicher Stoffe enthalten oder durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind Abfallkodex: * Abfallart: Verpackungen aus Metall, die eine gefährliche feste poröse Matrix (z. B. Asbest) enthalten, einschließlich geleerter Druckbehältnisse Abfallkodex: * Abfallart: Aufsaug- und Filtermaterialien (einschließlich Ölfilter a. n. g.), Wischtücher und Schutzkleidung, die durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind Abfallkodex: Abfallart: Aufsaug- und Filtermaterialien, Wischtücher und Schutzkleidung mit Ausnahme derjenigen, die unter fallen Abfallkodex: Abfallart: Altreifen Abfallkodex: * Abfallart: Ölfilter Abfallkodex: * Abfallart: Bleibatterien Abfallkodex: * Abfallart: Ni-Cd-Batterien Abfallkodex: * Abfallart: Quecksilber enthaltende Batterien Abfallkodex: Abfallart: Alkalibatterien (außer ) Abfallkodex: Abfallart: andere Batterien und Akkumulatoren Abfallkodex: * Abfallart: getrennt gesammelte Elektrolyte aus Batterien und Akkumulatoren Abfallkodex: Abfallart: Beton Abfallkodex: Abfallart: Ziegel Abfallkodex: Abfallart: Fliesen, Ziegel und Keramik Codice di rifiuto: * Tipologia di rifiuto: imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze Codice di rifiuto: * Tipologia di rifiuto: imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti Codice di rifiuto: * Tipologia di rifiuto: assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: pneumatici fuori uso Codice di rifiuto: * Tipologia di rifiuto: filtri dell'olio Codice di rifiuto: * Tipologia di rifiuto: batterie al piombo Codice di rifiuto: * Tipologia di rifiuto: batterie al nichel-cadmio Codice di rifiuto: * Tipologia di rifiuto: batterie contenenti mercurio Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: batterie alcaline (tranne ) Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: altre batterie e accumulatori Codice di rifiuto: * Tipologia di rifiuto: elettroliti di batterie e accumulatori, oggetto di raccolta differenziata Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: cemento Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: mattoni Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: mattonelle e ceramiche
119 Bollettino Ufficiale n. 27/I-II del 03/07/2012 / Amtsblatt Nr. 27/I-II vom 03/07/ Abfallkodex: * Abfallart: Gemische aus oder getrennte Fraktionen von Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik, die gefährliche Stoffe enthalten Abfallkodex: Abfallart: Gemische aus Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik mit Ausnahme derjenigen, die unter fallen Abfallkodex: Abfallart: Holz Abfallkodex: Abfallart: Glas Abfallkodex: Abfallart: Kunststoff Abfallkodex: Abfallart: Bitumengemische mit Ausnahme derjenigen, die unter fallen Abfallkodex: Abfallart: Kupfer, Bronze, Messing Abfallkodex: Abfallart: Aluminium Abfallkodex: Abfallart: Blei Abfallkodex: Abfallart: Zink Abfallkodex: Abfallart: Eisen und Stahl Abfallkodex: Abfallart: Zinn Abfallkodex: Abfallart: gemischte Metalle Abfallkodex: Abfallart: Kabel mit Ausnahme derjenigen, die unter fallen Abfallkodex: Abfallart: Boden und Steine mit Ausnahme derjenigen, die unter fallen Abfallkodex: Abfallart: Baggergut mit Ausnahme desjenigen, das unter fällt Codice di rifiuto: * Tipologia di rifiuto: miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze pericolose Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: legno Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: vetro Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: plastica Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: rame, bronzo, ottone Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: alluminio Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: piombo Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: zinco Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: ferro e acciaio Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: stagno Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: metalli misti Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: cavi, diversi da quelli di cui alla voce Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: fanghi di dragaggio diversi da quelli di cui alla voce
120 Bollettino Ufficiale n. 27/I-II del 03/07/2012 / Amtsblatt Nr. 27/I-II vom 03/07/ Abfallkodex: Abfallart: Dämmmaterial mit Ausnahme desjenigen, das unter und fällt Abfallkodex: * Abfallart: asbesthaltige Baustoffe Abfallkodex: Abfallart: Baustoffe auf Gipsbasis mit Ausnahme derjenigen, die unter fallen Abfallkodex: Abfallart: gemischte Bau- und Abbruchabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter , und fallen Abfallkodex: * Abfallart: Abfälle, an deren Sammlung und Entsorgung aus infektionspräventiver Sicht besondere Anforderungen gestellt werden Abfallkodex: Abfallart: Papier und Pappe/Karton Abfallkodex: Abfallart: Glas Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci e Codice di rifiuto: * Tipologia di rifiuto: materiali da costruzione contenenti amianto Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci , e Codice di rifiuto: * Tipologia di rifiuto: rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: carta e cartone Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: vetro Abfallkodex: Abfallart: biologisch abbaubare Küchen- Kantinenabfälle Abfallkodex: Abfallart: Bekleidung Abfallkodex: Abfallart: Textilien Abfallkodex: * Abfallart: Lösemittel Abfallkodex: * Abfallart: Säuren Abfallkodex: * Abfallart: Laugen Abfallkodex: * Abfallart: Fotochemikalien Abfallkodex: * Abfallart: Pestizide und Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: rifiuti biodegradabili di cucine e mense Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: abbigliamento Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: prodotti tessili Codice di rifiuto: * Tipologia di rifiuto: solventi Codice di rifiuto: * Tipologia di rifiuto: acidi Codice di rifiuto: * Tipologia di rifiuto: sostanze alcaline Codice di rifiuto: * Tipologia di rifiuto: prodotti fotochimici Codice di rifiuto: * Tipologia di rifiuto: pesticidi Abfallkodex: * Abfallart: Leuchtstoffröhren und andere quecksilberhaltige Abfälle Codice di rifiuto: * Tipologia di rifiuto: tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio
121 Bollettino Ufficiale n. 27/I-II del 03/07/2012 / Amtsblatt Nr. 27/I-II vom 03/07/ Abfallkodex: * Abfallart: gebrauchte Geräte, die Fluorchlorkohlenwasserstoffe enthalten Abfallkodex: Abfallart: Speiseöle und -fette Abfallkodex: * Abfallart: Öle und Fette mit Ausnahme derjenigen, die unter fallen Abfallkodex: * Abfallart: Farben, Druckfarben, Klebstoffe und Kunstharze, die gefährliche Stoffe enthalten Abfallkodex: Abfallart: Farben, Druckfarben, Klebstoffe und Kunstharze mit Ausnahme derjenigen, die unter fallen Abfallkodex: * Abfallart: Reinigungsmittel, die gefährliche Stoffe enthalten Abfallkodex: Abfallart: Reinigungsmittel mit Ausnahme derjenigen, die unter fallen Abfallkodex: * Abfallart: zytotoxische und zytostatische Arzneimittel Abfallkodex: Abfallart: Arzneimittel mit Ausnahme derjenigen, die unter fallen Abfallkodex: * Abfallart: Batterien und Akkumulatoren, die unter , oder fallen, sowie gemischte Batterien und Akkumulatoren, die solche Batterien enthalten Abfallkodex: Abfallart: Batterien und Akkumulatoren mit Ausnahme derjenigen, die unter fallen Abfallkodex: * Abfallart: gebrauchte elektrische und elektronische Geräte, die gefährliche Bauteile enthalten, mit Ausnahme derjenigen, die unter und fallen Abfallkodex: Abfallart: gebrauchte elektrische und elektronische Geräte mit Ausnahme derjenigen, die unter , und Codice di rifiuto: * Tipologia di rifiuto: apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: oli e grassi alimentari Codice di rifiuto: * Tipologia di rifiuto: oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce Codice di rifiuto: * Tipologia di rifiuto: vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce Codice di rifiuto: * Tipologia di rifiuto: detergenti contenenti sostanze pericolose Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: detergenti diversi da quelli di cui alla voce Codice di rifiuto: * Tipologia di rifiuto: medicinali citotossici e citostatici Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: medicinali diversi da quelli di cui alla voce Codice di rifiuto: * Tipologia di rifiuto: batterie e accumulatori di cui alle voci , o nonchè batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce Codice di rifiuto: * Tipologia di rifiuto: apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci e , contenenti componenti pericolose Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui ai punti , e
122 Bollettino Ufficiale n. 27/I-II del 03/07/2012 / Amtsblatt Nr. 27/I-II vom 03/07/ Abfallkodex: * Abfallart: Holz, das gefährliche Stoffe enthält Abfallkodex: Abfallart: Holz mit Ausnahme desjenigen, das unter fällt Abfallkodex: Abfallart: Kunststoffe Abfallkodex: Abfallart: Metalle Abfallkodex: Abfallart: kompostierbare Abfälle Abfallkodex: Abfallart: gemischte Siedlungsabfälle Abfallkodex: Abfallart: Straßenkehricht Abfallkodex: Abfallart: Sperrmüll Codice di rifiuto: * Tipologia di rifiuto: legno, contenente sostanze pericolose Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: legno, diverso da quello di cui alla voce Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: plastica Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: metallo Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: rifiuti biodegradabili Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: rifiuti urbani non differenziati Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: residui della pulizia stradale Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: rifiuti ingombranti Ort der Zwischenlagerung: Recyclinghof Brixen, Industriezone - Amonnstr., 34 Sede di stoccaggio: Centro di riciclaggio Bressanone, Zona Industriale - Via Amonn, Die standortgebundenen und die beweglichen Behälter müssen entsprechend den mit vom übermittelten Lageplan aufgestellt werden. 2. Die Bestimmungen der Betriebsordnung i.g.f. des Recyclinghofes der Stadtwerke Brixen, müssen eingehalten werden. 3. Der Biomüll (EAK ) darf am Recyclinghof nur über wasserdichte Container zwischengelagert werden. 4. Die Entleerung des Containers für Biomüll muss mindestens 1 x wöchentlich geschehen; im Bedarfsfall auch öfters. 5. Das Landesamt für Abfallwirtschaft behält sich vor, bei Nichteinhaltung der obgenannten Vorschriften, die Annahme von Biomüll am 1. I recipienti fissi e mobili devono essere dislocati come indicato nella planimetria allegata alla del Le disposizioni del vigente regolamento del centro di riciclaggio dell Azienda Servizi Municipalizzati di Bressanone devono essere rispettate. 3. I rifiuti urbani biodegradabili (CER ) possono essere depositati preliminarmente presso il centro di riciclaggio solamente tramite container a tenuta stagna. 4. Lo svuotamento del container per rifiuti biodegradabili deve avvenire minimo 1 volta a settimana; in casi di comprovata necessità anche più spesso. 5. L Ufficio Gestione Rifiuti si riserva di sospendere immediatamente l accettazione di rifiuti biodegradabili presso il centro di riciclaggio,
123 Bollettino Ufficiale n. 27/I-II del 03/07/2012 / Amtsblatt Nr. 27/I-II vom 03/07/ Recyclinghof unmittelbar einzustellen. 6. Es darf lediglich jener Restmüll (EAK ) in einer geschätzten Menge von 400t/a am Recyclinghof angesammelt werden, welcher über die öffentliche Sammlung angeliefert wird. Die Annahme und Ansammlung von Restmüll, welcher von privaten Haushalten oder Betrieben angeliefert wird, ist verboten. 7. Die Zwischenlagerung der Abfälle hat in einer Weise zu erfolgen, dass sie nicht in die Umwelt gelangen und dass keine Gefahr für die Beschäftigten und die Bevölkerung sowie für die Umwelt entsteht. Weiters muss Punkt 4.1. des Beschlusses des interministeriellen Komitees vom 27. Juli 1984 eingehalten werden. 8. Der Lagerplatz muss mit Schildern oder Aufschriften versehen werden, die auf die Art und Gefährlichkeit der Abfallstoffe hinweisen. 9. Die endgültige Lagerung, die Behandlung und die Verwertung der vorübergehend gelagerten Abfälle hat in ermächtigten Deponien bzw. Anlagen zu erfolgen. Bevor die Abfälle zur Entsorgung oder zur Verwertung an Dritte abgegeben werden, muss der Verantwortliche feststellen, ob die Empfänger die Ermächtigungen laut geltender Bestimmungen besitzen. 10. Am Sitz des Antragstellers muss gemäß Artikel 17 des Landesgesetzes vom 26. Mai 2006, Nr. 4, ein eigenes Eingangs- und Ausgangsregister geführt werden; dieses Register ist für die Dauer von mindestens fünf Jahren ab der letzten Eintragung aufzubewahren. 11. Der Antragsteller hat die Pflicht, der zuständigen Handelskammer innerhalb 30. April des nachfolgenden Jahres den Einheitsdruck für die Erklärung im Umweltbereich gemäß Art. 6 des Gesetzes Nr. 70 vom einzureichen. 12. Bis zum Inkrafttreten des Erfassungssystems für die Rückverfolgbarkeit der Abfälle (SI- STRI) gemäß M.D. vom , sind die Vorschriften der Artikel 7 und 8 dieser Ermächtigung anzuwenden. qualora le prescrizioni di cui sopra non venissero mantenute. 6. Può essere accettato e messo in riserva presso il centro di riciclaggio solamente quel rifiuto solido urbano (CER ) che viene conferito dal servizio di raccolta pubblica per un quantitativo stimato di 400t/a. È vietata L accettazione e la messa in riserva di rifiuti solidi urbani conferiti direttamente da unità domestiche e/o da imprese. 7. Le operazioni relative allo stoccaggio provvisorio di rifiuti dovranno avvenire con modalità tali da evitare spandimenti e pericoli per l'incolumità degli addetti e della popolazione nonché per l'ambiente, e comunque dev'essere rispettato il punto 4.1. della deliberazione 27 luglio 1984 del Comitato Interministeriale. 8. Allo scopo di rendere nota, durante lo stoccaggio provvisorio, la materia e la pericolosità dei rifiuti devono essere posti presso l'area di stoccaggio dei contrassegni ben visibili. 9. La fase di stoccaggio definitivo, del trattamento e del recupero dei rifiuti stoccati provvisoriamente dovrà avvenire in discariche o impianti autorizzati. Prima che i rifiuti vengano consegnati a terzi per lo smaltimento o il recupero, il responsabile deve accertare che i ricevitori siano muniti delle autorizzazioni secondo le normative vigenti. 10. Presso la sede del richiedente deve essere tenuto un apposito registro di carico e scarico in conformità all'articolo 17 della legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4; tale registro deve essere conservato per almeno cinque anni dall'ultima registrazione. 11. Il richiedente ha l'obbligo di trasmettere alla C.C.I.A.A. competente per territorio entro il 30 di aprile di ogni anno il M.U.D. ai sensi dell'art. 6 della legge n. 70 del 25/01/ Fino all entrata in vigore del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui al D.M , continuano ad essere applicate le disposizioni contenute nei paragrafi 7 e 8 della presente autorizzazione.
124 Bollettino Ufficiale n. 27/I-II del 03/07/2012 / Amtsblatt Nr. 27/I-II vom 03/07/ Es wird darauf hingewiesen, dass mit Beschluss der Landesregierung Nr vom beschlossen wurde, ohne besondere Ermächtigung, die aufgrund von formalen Abkommen mit anderen Regionen oder Provinzen ausgestellt werden, die Ablieferung und Lagerung von Abfällen jedwelcher Art, die von außerhalb des Landes kommen, auf dem Gebiet der Autonomen Provinz Bozen zu verbieten. Davon ausgenommen sind Abfälle, die einem Verwertungsverfahren gemäß Anhang C zum Landesgesetz Nr. 4/2006 zugeführt werden, sowie die Abfälle der Grünen Abfalliste laut Anhang III der Verordnung (EG) Nr. 1013/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni Gegenständliche Maßnahme wird nach Verwarnung zeitweilig für höchstens zwölf Monaten aufgehoben, sofern die vorgesehenen Vorschriften nicht beachtet werden, die ausgeübte Tätigkeit als gefährlich oder schädlich befunden wird oder ein Verstoß gegen die einschlägigen Gesetze oder gegen die technischen Auflagen vorliegt. Falls der Antragsteller nach Ablauf dieser Frist die Auflagen des Dekretes noch immer nicht einhält, wird die Ermächtigung widerrufen. 13. Si fa osservare che con Delibera della Giunta provinciale n. 1307/91 del 18/03/1991 è stato vietato in assenza di specifiche autorizzazioni, da rilasciare a seguito di formali accordi con altre Regioni o Province, il conferimento e lo stoccaggio di rifiuti di qualsiasi genere provenienti da territori extraprovinciali, all'interno del territorio della Provincia di Bolzano. Sono esclusi dal divieto di importazione tutti i rifiuti che vengono avviati alle attività di recupero di cui all Allegato C della legge provinciale n. 4/2006, nonché i rifiuti dell Elenco verde di cui all allegato III del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno Il presente provvedimento è soggetto a sospensione, previa diffida, per un periodo massimo di dodici mesi, ove risulti l inosservanza delle prescrizioni ivi contenute, la pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertata violazione di legge o delle normative tecniche. Decorso tale termine senza che il richiedente abbia osservato le prescrizioni del presente atto, il provvedimento stesso viene revocato. Das gegenwärtige Dekret ersetzt das Dekret Nr. 273 vom 15/04/2008 Il presente decreto sostituisce il decreto n. 273 del 15/04/2008. DER AMTSDIREKTOR DR. GIULIO ANGELUCCI IL DIRETTORE D UFFICIO DOTT. GIULIO ANGELUCCI
125 Bollettino Ufficiale n. 27/I-II del 03/07/2012 / Amtsblatt Nr. 27/I-II vom 03/07/ Beschlüsse - 1 Teil - Jahr 2012 Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2012 Autonome Provinz Bozen - Südtirol BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 7. Mai 2012, Nr. 639 Gemeinde Brixen: Genehmigung von Änderungen zum Bauleitplan mit Raumordnungsvertrag im Sinne des Artikels 40/bis des Landesraumordnungsgesetzes - Ratsbeschuss Nr. 104 vom Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 7 maggio 2012, n. 639 Comune di Bressanone: Approvazione di modifiche al piano urbanistico con convenzione urbanistica ai sensi dell'art. 40/bis della Legge urbanistica provinciale - Delibera consiliare n. 104 del Die Landesregierung nimmt Einsicht in den geltenden Bauleitplan der Gemeinde Brixen. Die Gemeinde Brixen hat mit Ratsbeschluss Nr. 103 vom den Entwurf des Raumordnungsvertrages genehmigt, welcher mit dem Eigentümer der Bp. 951, Gp. 976/1 und Gp. 502/15 der K.G. Brixen im Sinne des Art. 40/bis des Landesraumordnungsgesetzes abgeschlossen wurde, nicht aber mit dem damaligen Eigentümer der Gp. 780/3. Der Raumordnungsvertrag sieht folgendes vor: Die Errichtung des neuen Sitzes der Stadtpolizei und somit die Abtretung eines materiellen Anteils der Bp. 951 an die Gemeinde Brixen. Die Abtretung einer Fläche von m² der G.p. 976/1 für die Errichtung eines Kinderspielplatzes und die Abtretung an die Gemeinde der Gp. 502/15 um die Zone Rosslauf an die Altstadt von Brixen besser anzubinden. Als Gegenleistung sollen die Bp. 951, ein Teil der G.p. 976/1 (171 m²), so wie ein Teil der Gp. 780/3 (480 m²) in Auffüllzone B9 Carduccistraße umgewidmet werden. Mit Schätzgutachten des Herrn Dr. Alberto Kaswalder vom wurde festgestellt, dass die vertragsgegenständlichen Leistungen des Vertragspartners angemessen und auf jeden Fall nicht zu Ungunsten der öffentlichen Verwaltung gewichtet sind, wie dies Artikel Art. 40/bis, Absatz 6 des Landesraumordnungsgesetzes vorsieht. Die Gemeinde Brixen beantragt nun mit Ratsbeschluss Nr. 104 vom die folgende Änderungen am Bauleitplan laut grafischer Unterlagen: - Umwidmung von Wald und Gewerbegebiet mit Durchführungsplan Carduccistraße in Wohnbauzone B9 mit Durchführungsplan Carduccistraße mit Raumordnungsvertrag in der K.G. Brixen; La Giunta provinciale prende visione del vigente piano urbanistico del Comune di Bressanone. Il Comune di Bressanone con delibera consiliare n. 103 del 30/11/2011 ha approvato il progetto di una convenzione urbanistica ai sensi dell art. 40/bis della Legge urbanistica provinciale, stipulato con il proprietario della p.ed. 951, delle pp.ff. 976/1 e 502/15 del C.C. Bressanone, non però con il proprietario di allora della p.f. 780/3. La convenzione urbanistica prevede quanto segue: La realizzazione della nuova sede della Polizia municipale e quindi la cessione di una porzione materiale della p.ed. 951 al Comune di Bressanone. La cessione di un area di m² della p.f. 976/1 per la realizzazione di un parco giochi per bambini e la cessione al Comune della p.f. 502/15 per migliorare il collegamento tra la zona Rosslauf ed il centro storico di Bressanone. Come controprestazione la p.ed. 951, una parte della p.f. 976/1 (171 m²) nonché una parte della p.f. 780/3 (480 m²) devono essere trasformate in zona di completamento B9 Via Carducci. Con perizia di stima del del dott. Alberto Kaswalder è stata accertata che le prestazioni del contraente sono adeguate e che in ogni caso non compromettono l interesse della pubblica amministrazione, come previsto dell art. 40/bis, comma 6 della Legge urbanistica provinciale. Il Comune di Bressanone con delibera consiliare n. 104 del 30/11/2011 ha adottato le seguenti modifiche al piano urbanistico comunale, secondo gli allegati grafici: - trasformazione da bosco e zona per insediamenti produttivi con piano di attuazione Via Carducci in zona residenziale B9 con piano di attuazione Via Carducci con convenzione urbanistica nel C.C. di Bressanone;
126 Bollettino Ufficiale n. 27/I-II del 03/07/2012 / Amtsblatt Nr. 27/I-II vom 03/07/ Umwidmung von privater Grünzone in öffentliche Grünfläche in der K.G. Brixen; - Änderung des mehrjährigen Durchführungsprogrammes betreffend die neue Wohnbauzone B9 Carduccistraße. Weiters schlägt die Gemeinde vor, den Art. 23 der Durchführungsbestimmungen zum Bauleitplan durch folgenden Absatz zu ergänzen: Für die Zone Carduccistrasse gelten folgende Vorschriften: a) höchstzulässige Baumassendichte: 3,60 m³/m² b) höchstzulässige überbaute Fläche: 50% c) höchstzulässige Gebäudehöhe: 20,00 m d) Mindestgrenzabstand: 5,00 m e) Mindestgebäudeabstand: 10,00 m f) Höchstzulässige Versiegelung des Bodens: 80% Für diese Zone ist die Erstellung eines Durchführungsplanes vorgeschrieben. Gegen den obgenannten Ratsbeschluss sind weder Einwände noch Vorschläge eingebracht worden. Es liegen positive Gutachten des Amtes für Geologie und Baustoffprüfung (Schreiben vom 02. April 2012, Prot. Nr ) und der RFI (Schreiben vom 23. Februar 2012 Prot. Nr ) vor. Die Landesraumordnungskommission, hat in der Sitzung vom 29. März 2012 den Antrag der Gemeinde überprüft und aus folgenden Gründen die Ablehnung vorgeschlagen: Eine Baudichte von 3,60 m³/m² an dieser Stelle entspricht nicht dem umgebenden Siedlungsgefüge, die angrenzenden Zonen weisen eine Dichte von 2,50 m³/m² auf. Die Realisierung dieser Baudichte führt zu einer Gebäudehöhe von 20 m, welche sich aufgrund der Lärmemissionen durch die Nähe zur Eisenbahn und der Beschattungssituation für die betreffenden und die angrenzenden Bauzonen als problematisch erweist. Die Lage Zufahrtsrampe zwischen dem Kinderspielplatz und der beantragten Wohnbauzone gemäß Bebauungsvorschlag wird als nicht geeignete Lösung gewertet. Der im Bauleitplan als Wald ausgewiesene Streifen ist noch im Eigentum der RFI. Dies lässt noch Verhandlungspielraum offen, wodurch auch weniger dicht verbaut werden könnte. Das Gutachten des Amtes für Luft und Lärm stellt Bedingungen für die Einhaltung der Lärmgrenzwerte, was nur Maßnahmen an den betroffenen Gebäuden erwirkt werden kann. - trasformazione da verde privato in verde pubblico con convenzione urbanistica nel C.C. Bressanone; - modifica del programma pluriennale di attuazione riguardante la zona residenziale B9 Via Carducci ; Inoltre il Comune propone, di integrare l art. 23 delle norme di attuazione al piano urbanistico con il seguente comma: Per la zona Via Carducci valgono le seguenti prescrizioni: a) densità edilizia massima: 3,60 m³/m² b) rapporto massimo di copertura: 50 % c) altezza massima degli edifici: 20,00 m d) distanza minima dal confine: 5,00 m e) distanza minima tra gli edifici: 10,00 f) rapporto massimo di superficie impermeabile: 80% Per questa zona di completamento è prescritto un piano di attuazione. Avverso la succitata delibera non sono state presentate né proposte ne osservazioni. Gli uffici Geologia e prove materiali (nota del 02 aprile 2012 prot. n ) e la RFI (nota del 23 febbraio 2012 Prot. n ) hanno espresso un parere positivo. La Commissione urbanistica provinciale nella seduta del 29 marzo 2012, ha esaminato la modifica al piano urbanistico comunale e ha proposto il rigetto per i seguenti motivi: La densità edilizia di 3,60 m³/m² non corrisponde alla struttura insediativa circostante, le zone confinanti presentano una densità di 2,50 m³/m². La realizzazione di questa densità edilizia porta ad un altezza degli edifici di 20 m, la quale si dimostra problematica a causa delle emissioni prodotte dai rumori dovuti alla vicinanza con la ferrovia nonché della situazione di ombreggiamento per le zone edilizie in questione e confinanti. Secondo la proposta di edificazione la posizione della rampa d accesso tra il parco giochi per bambini e la zona residenziale richiesta non viene valutata come soluzione ideale. La striscia boschiva prevista nel piano urbanistico comunale è ancora proprietà della RFI. Ciò lascia aperto ancora spazio per le trattative, attraverso le quali si può costruire anche meno densamente. Il parere dell Ufficio Aria e rumore pone condizioni per il rispetto dei valori limite del rumore, cosa che può essere conseguita solo con interventi agli edifici in questione.
127 Bollettino Ufficiale n. 27/I-II del 03/07/2012 / Amtsblatt Nr. 27/I-II vom 03/07/ Die Landesregierung nimmt Einsicht in die Art. 19, 20 und 21 des Landesraumordnungsgesetzes vom , Nr. 13 und beschließt einstimmig in gesetzmäßiger Weise: La Giunta provinciale prende visione degli artt. 19, 20 e 21 della legge urbanistica provinciale 11/08/1997, n. 13 e delibera a voti unanimi legalmente espressi: in Abweichung vom Gutachten der Landesraumordnungskommission, wie von der Gemeinde Brixen mit Ratsbeschluss 104 vom beschlossen, die Umwidmung von Wald und Gewerbegebiet mit Durchführungsplan Carduccistraße in Wohnbauzone B9 mit Durchführungsplan Carduccistraße mit Raumordnungsvertrag, die Umwidmung von privater Grünzone in öffentliche Grünfläche in der K..G. Brixen, die Änderung des mehrjährigen Durchführungsprogrammes betreffend die neue Wohnbauzone B9 Carduccistraße und die Ergänzung des Art. 23 der Durchführungsbestimmungen zum Bauleitplan durch folgenden Absatz, zu genehmigen: Für die Zone Carduccistrasse gelten folgende di approvare, in difformità al parere delle Commissione urbanistica provinciale, come proposto dal Comune di Bressanone con delibera n. 104 del , la trasformazione da bosco e zona per insediamenti produttivi con piano di attuazione Via Carducci in zona residenziale B9 con piano di attuazione Via Carducci con convenzione urbanistica, la trasformazione da verde privato in verde pubblico con convenzione urbanistica nel C.C. Bressanone, la modifica del programma pluriennale di attuazione riguardante la zona residenziale B9 Via Carducci e l integrazione dell art. 23 delle norme di attuazione al piano urbanistico con il seguente comma: Per la zona Via Carducci valgono le seguenti prescrizioni: Vorschriften: a) höchstzulässige Baumassendichte: 3,60 m³/m² a) densità edilizia massima: 3,60 m³/m² b) höchstzulässige überbaute Fläche: 50% b) rapporto massimo di copertura: 50% c) höchstzulässige Gebäudehöhe: 20,00 m c) altezza massima degli edifici: 20,00 m d) Mindestgrenzabstand: 5,00 m d) distanza minima dal confine: 5,00 m e) Mindestgebäudeabstand: 10,00 m e)) distanza minima tra gli edifici: 10,00 m f) Höchstzulässige Versiegelung des Bodens: 80% f) rapporto massimo di superficie impermeabile: 80% Für diese Zone ist die Erstellung eines Durchführungsplanes vorgeschrieben. Der Beschluss wird im Amtsblatt der Region veröffentlicht. Per questa zona di completamento è prescritto un piano di attuazione. La presente delibera viene pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. DER LANDESHAUPTMANN DR. LUIS DURNWALDER DER GENERALSEKRETÄR DER L.R. DR. HERMANN BERGER IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DOTT. LUIS DURNWALDER IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P. DOTT. HERMANN BERGER
128 Bollettino Ufficiale n. 27/I-II del 03/07/2012 / Amtsblatt Nr. 27/I-II vom 03/07/ Beschlüsse - 1 Teil - Jahr 2012 Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2012 Autonome Provinz Bozen - Südtirol BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 14. Mai 2012, Nr. 701 Gemeinde Kastelruth: Genehmigung einer Abänderung zum Bauleitplan - Ratsbeschluss Nr. 89 vom Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 14 maggio 2012, n. 701 Comune di Castelrotto: Approvazione di una modifica al piano urbanistico - Delibera consiliare n. 89 del 15/12/2011 Die Gemeinde Kastelruth beantragt folgende Abänderung zum Bauleitplan: Il Comune di Castelrotto propone la seguente modifica al piano urbanistico: Ratsbeschluss Nr. 89 vom Delibera consiliare n. 89 del 15/12/2011 Im Art. 43 Alpines Grünland der Durchführungsbestimmungen zum Bauleitplan soll Absatz Zona di verde alpino delle norme di attuazione Viene proposto di sostituire il comma 3 dell art durch folgenden Wortlaut ersetzt werden: al piano urbanistico, con la seguente dicitura: 3. Die Errichtung eines Stalles ist erlaubt, wenn an der eigenen Hofstelle mindestens 8 Großvieheinheiten gehalten werden. In diesem Fall dürfen die für die Unterkunft des Personals erforderlichen Räume mit einer Nutzfläche von höchstens 30 m², beschränkt auf das Erdgeschoß der Hütte und maximal im selben Ausmaß im Untergeschoß für die Errichtung eines Lagers, Kellers oder sanitärer Anlagen, errichtet werden. 3. È ammessa la costruzione di una stalla a condizione che vengano tenute almeno 8 unità bovine adulte nella propria azienda agricola. In tal caso possono essere realizzati i vani necessari per l alloggio del personale con superficie utile non superiore ai 30 m², limitatamente al pianoterra dell immobile ed una superficie interrata fino ad un massimo di 30 m², con destinazione a deposito, cantina o impianto igienico-sanitario. Gegen diesen Beschluss sind weder Einwände noch Vorschläge eingebracht worden; Die Landesraumordnungskommission, hat in der Sitzung vom den Antrag überprüft und dabei vorgeschlagen, die Bestimmung mit dem Gebietsplan und den Naturparkbestimmungen, gemäß nachstehend angeführtem Text, in Einklang zu bringen und in diesem Sinne positives Gutachten erteilt: Die Zone umfasst das alpine Weide- und Grünland und ist für die landwirtschaftliche Nutzung bestimmt. In dieser Zone gelten die Bestimmungen des Artikels 107 des Landesraumordnungsgesetzes, in geltender Fassung, mit der entsprechenden Durchführungsverordnung. Die Errichtung von Bauten ist untersagt, mit Ausnahme jener, die zur Bewirtschaftung der Flächen notwendig sind, dies unter folgenden Voraussetzungen und unter Beachtung folgender Vorschriften: Der Gesuchsteller muss Eigentümer und Bewirtschafter der Flächen sein. Avverso questa delibera non sono state presentate né proposte né osservazioni; La Commissione urbanistica provinciale nella seduta del 03/05/2012 ha esaminato la modifica ed ha proposto di adeguare la normativa al piano paesaggistico ed alle norme del parco naturale, con il testo sotto riportato, esprimendo parere favorevole in questo senso: Questa zona comprende le aree di pascolo nonché il verde alpino ed é destinata ad un utilizzo agricolo. Per questa zona valgono le disposizioni dell articolo 107 della Legge urbanistica provinciale nella stesura vigente, nonché il relativo regolamento di esecuzione. È vietata qualsiasi costruzione ad eccezione di quelle necessarie per la conduzione dei fondi in ottemperanza delle seguenti condizioni e nel rispetto delle sotto elencate prescrizioni: Il richiedente deve essere proprietario e coltivatore dei fondi.
129 Bollettino Ufficiale n. 27/I-II del 03/07/2012 / Amtsblatt Nr. 27/I-II vom 03/07/ Für jene Flächen, welche im Schutzgebiet Seiser Alm liegen, finden in Bezug auf die Bautätigkeit die Bestimmungen laut Artikel 4 der Durchführungsbestimmungen zum Landschaftlichen Gebietsplan Seiser Alm, genehmigt mit Dekret des Landeshauptmannes vom 10. Februar 1992, Nr. 269/V/81, und nachfolgenden Änderungen, Anwendung. Für jene Flächen, die im Naturpark Schlern Rosengarten liegen, finden in Bezug auf die Bautätigkeit die Bestimmungen laut Artikel 3 des Dekretes des Landeshauptmannes vom 16. September 16. September 1974, Nr. 68 und nachfolgenden Änderungen, Anwendung. Im Zusammenhang mit den Almställen laut Artikel 3 des Naturparkdekrets können Räume für die Unterkunft des Personals mit einer Nutzfläche von höchstens 30 m² ausschließlich im Erdgeschoß errichtet werden. Die Baukonzession für neue Unterkünfte darf nicht erteilt werden, wenn nach dem 22. April 1970 ein auf der Alm bestandenes Gebäude vom Hof abgetrennt wurde. Per le aree ricadenti nel territorio tutelato dell Alpe di Siusi, l attività edilizia è disciplinata dall articolo 4 delle Norme di attuazione al Piano paesaggistico dell Alpe di Siusi, approvato con decreto del Presidente della Giunta provinciale 10 febbraio 1992, n. 269/V/81, e seguenti modifiche. Per le aree ricadenti nel territorio del Parco Naturale Sciliar Catinaccio per quanto riguarda l attività edilizia si applicano le norme di cui all articolo 3 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 16 settembre 1974, n. 68, e successive modifiche. Connesse alle stalle di cui all articolo 3 del decreto del parco possono essere realizzati vani per l alloggio del personale con una superficie utile non superiore a 30 m² limitatamente al piano terra. La concessione edilizia per nuovi alloggi non può essere rilasciata qualora dopo il 22 aprile 1970 sia stato distaccato dal maso un edificio esistente sull alpe. Folgende Bauvorschriften sind einzuhalten: Valgono i seguenti indici: 1. höchstzulässige Gebäudehöhe: 7,50 m 1. altezza massima degli edifici: 7,50 m. 2. Mindestgrenzabstand: 5 m. 2. distanza minima dal confine: 5 m 3. Mindestgebäudeabstand: 10 m. 3. distanza minima tra gli edifici: 10 m. Die Landesregierung macht sich dieses Gutachten nicht zu Eigen und genehmigt den Antrag wie von der Gemeinde beschlossen. Gestützt auf die Art. 19, 20 und 21 des Landesraumordnungsgesetzes, L.G. vom , Nr. 13; beschließt DIE LANDESREGIERUNG einstimmig in gesetzmäßiger Weise: die Abänderung des Art. 43 Alpines Grünland der Durchführungsbestimmungen zum Bauleitplan, in Abweichung vom Gutachten der Landesraumordnungskommission, wie von der Gemeinde Kastelruth mit Ratsbeschluss Nr. 89 vom beantragt, zu genehmigen. Absatz 3 wird demnach durch folgenden Wortlaut ersetzt: 3. Die Errichtung eines Stalles ist erlaubt, wenn an der eigenen Hofstelle mindestens 8 Großvieheinheiten gehalten werden. In diesem Fall dürfen die für die Unterkunft des Personals erforderlichen Räume mit einer Nutzfläche von La Giunta provinciale non fa proprio detto parere ed approva la modifica come richiesta dal Comune. Visti gli artt. 19, 20 e 21 della Legge urbanistica provinciale, L.P. del 11/08/1997, n. 13; LA GIUNTA PROVINCIALE delibera a voti unanimi legalmente espressi: di approvare la modifica dell art. 43 Zona di verde alpino delle norme di attuazione al piano urbanistico, in difformità al parere della Commissione urbanistica provinciale, come proposta dal Comune di Castelrotto con delibera consiliare n. 89 del 15/12/2011. Il comma 3 è quindi sostituito dal seguente testo: 3. È ammessa la costruzione di una stalla a condizione che vengano tenute almeno 8 unità bovine adulte nella propria azienda agricola. In tal caso possono essere realizzati i vani necessari per l alloggio del personale con superficie utile
130 Bollettino Ufficiale n. 27/I-II del 03/07/2012 / Amtsblatt Nr. 27/I-II vom 03/07/ höchstens 30 m², beschränkt auf das Erdgeschoß der Hütte und maximal im selben Ausmaß im Untergeschoß für die Errichtung eines Lagers, Kellers oder sanitärer Anlagen, errichtet werden. non superiore ai 30 m², limitatamente al pianoterra dell immobile ed una superficie interrata fino ad un massimo di 30 m², con destinazione a deposito, cantina o impianto igienico-sanitario. Dieser Beschluss wird im Amtsblatt der Region veröffentlicht und tritt am nächsten Tag in Kraft. DER LANDESHAUPTMANN DR. LUIS DURNWALDER DER GENERALSEKRETÄR DER L.R. DR. HERMANN BERGER La presente delibera è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione ed entra in vigore il giorno successivo. IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DOTT. LUIS DURNWALDER IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P. DOTT. HERMANN BERGER
131 Bollettino Ufficiale n. 27/I-II del 03/07/2012 / Amtsblatt Nr. 27/I-II vom 03/07/ Beschlüsse - 1 Teil - Jahr 2012 Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2012 Autonome Provinz Bozen - Südtirol BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 21. Mai 2012, Nr. 730 Gemeinde Abtei: Genehmigung von Abänderungen zum Bauleitplan - Ratsbeschluss Nr. 64 vom 16. September 2011 Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 21 maggio 2012, n. 730 Comune di Badia: Approvazione di modifiche al piano urbanistico - Delibera consiliare n. 64 del 16 settembre 2011 Die Landesregierung nimmt Einsicht in den geltenden Bauleitplan der Gemeinde Abtei. Die Gemeinde Abtei beantragt mit Ratsbeschluss Nr. 64 vom 16. September 2011 folgende Änderungen am Bauleitplan, laut grafischer Unterlagen: Ausweisung von neuen Zonen für touristische Einrichtungen in Durchführung des genehmigten Tourismusentwicklungskonzeptes. Gegen den obgenannten Ratsbeschluss wurden weder Einwände noch Vorschläge eingereicht. Die Landesregierung nimmt Einsicht in das Gutachten der Landesraumordnungskommission, welche in der Sitzung vom 5. April 2012 den Antrag der Gemeinde teilweise genehmigt hat, und zwar wird die Ausweisung einer Zone für touristische Einrichtungen - Beherbergung - für das Hotel Mira Val in Abtei in Anlehnung an das Gutachten des Amtes für Landschaftsökologie (Schreiben vom 3. April 2012, Prot. Nr ) abgelehnt. Der vorgesehene Standort ist in landschaftlicher Hinsicht ungünstig gelegen, weitab von den Ortschaften Pedraces und Stern; es handelt sich daher eindeutig um Zersiedelung. Die Landesregierung nimmt Einsicht in die Art. 19, 20 und 21 des Landesgesetzes vom 11. August 1997, Nr. 13 und beschließt einstimmig in gesetzmäßiger Weise: die von der Gemeinde Abtei mit Ratsbeschluss Nr. 64 vom 16. September 2011 beantragten Änderungen wie folgt zu genehmigen: - Die Ausweisung einer Zone für touristische Einrichtungen. - Beherbergung für das Hotel Fanes in St. Kassian, für das Hotel Störes in St. Kassian und für das Hotel La Fradora in St. Kassian zu genehmigen, um eine quantitative und qualitative Erweiterung der genannten bestehenden Betriebe zu ermöglichen. La Giunta Provinciale prende visione del vigente piano urbanistico del Comune di Badia. Il Comune di Badia con delibera consiliare n. 64 del 16 settembre 2011 propone le seguenti modifiche al piano urbanistico comunale, secondo gli allegati grafici: Previsione di nuove zone per impianti turistici in esecuzione dell approvato concetto di sviluppo turistico. Avverso la suddetta delibera consiliare non sono state presentate né proposte né osservazioni. La Giunta provinciale prende visione del parere della Commissione urbanistica provinciale e- spresso nella seduta del 5 aprile 2012, la quale ha approvato parzialmente la modifica, cioè viene respinta in conformità al parere dell Ufficio Ecologia del paesaggio (lettera del 3 aprile 2012, prot. n ) la previsione di una zona per impianti turistici alloggiativi per l Hotel Mira Val a Badia. La prevista ubicazione dal punto di vista paesaggistico non é idonea, distante dalle località Pedraces e La Villa; si tratta quindi di evidente dispersione edilizia. La Giunta provinciale prende visione degli artt. 19, 20 e 21 della legge provinciale dell 11 agosto1997, n. 13 e delibera a voti unanimi legalmente espressi: di approvare le modifiche al piano urbanistico proposte dal Comune di Baida con delibera consiliare n. 64 del 16 settembre 2011, come segue: - Viene approvata la previsione di una zona per impianti turistici alloggiativi per l Hotel Fanes a San Cassiano, per l Hotel Störes a San Cassiano e per l Hotel La Fradora a San Cassiano, per consentire un ampliamento quantitativo e qualitativo di detti esercizi esistenti.
132 Bollettino Ufficiale n. 27/I-II del 03/07/2012 / Amtsblatt Nr. 27/I-II vom 03/07/ Die Ausweisung einer Zone für touristische Einrichtungen - Beherbergung - für das Hotel Mira Val in Abtei wird in Abweichung vom Gutachten der Landesraumordnungskommission, wie von der Gemeinde vorgeschlagen, genehmigt. - In difformità al parere della Commissione urbanistica provinciale, come proposto dal Comune viene approvata la previsione di una zona per impianti turistici alloggiativi per l Hotel Mira Val a Badia. Dieser Beschluss wird im Amtsblatt der Region veröffentlicht und tritt am nächsten Tag in Kraft. La presente delibera viene pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione ed entra in vigore il giorno successivo. DER LANDESHAUPTMANN DR. LUIS DURNWALDER DER GENERALSEKRETÄR DER L.R. DR. HERMANN BERGER IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DOTT. LUIS DURNWALDER IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P. DOTT. HERMANN BERGER
133 Bollettino Ufficiale n. 27/I-II del 03/07/2012 / Amtsblatt Nr. 27/I-II vom 03/07/ Beschlüsse - 1 Teil - Jahr 2012 Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2012 Autonome Provinz Bozen - Südtirol BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 11. Juni 2012, Nr. 849 Gemeinde Welschnofen: Genehmigung einer Abänderung zum Bauleitplan mit einer Vorschrift des Amtes - Ratsbeschluss Nr. 67 vom Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 11 giugno 2012, n. 849 Comune di Nova Levante: Approvazione di una modifica al piano urbanistico con una prescrizione d ufficio - Delibera consiliare n. 67 del Die Gemeinde Welschnofen beantragt mit Ratsbeschluss Nr. 67 vom folgende Abänderung zum Bauleitplan: Ausweisung einer Zone für touristische Einrichtungen Beherbergung auf G.p. 3714/35, 3714/51, 3714/50, 3714/1, 4260/3, 3713/9 und B.p. 647 K.G. Welschnofen, im Ausmaß von rund m², Richtigstellung des Kinderspielplatzes und Verlegung des Fußweges, gemäß graphischer Unterlage. Die Zone umfasst das bestehende Hotel Waldhaus samt angrenzenden Flächen und dient der Realisierung weiterer Betten, die vom Tourismusentwicklungskonzept vorgesehen sind. Gegen diesen Beschluss sind weder Einwände noch Vorschläge eingebracht worden. Die Landesraumordnungskommission hat in der Sitzung vom den Antrag überprüft und dabei positives Gutachten erteilt. Das übermittelte Bebauungskonzept, das nicht Gegenstand der Abänderung ist, muss überarbeitet werden, damit die Durchlässigkeit und Verbindung zur Struktur der bestehenden Ferienhaussiedlung gewährleistet sind. Die Durchgrünung der Zone muss eine geringere Versiegelung garantieren. Die Landesregierung macht sich dieses Gutachten zu Eigen und genehmigt die beantragte Änderung. Gestützt auf die Art. 19, 20 und 21 des Landesraumordnungsgesetzes, L.G. vom , Nr. 13; beschließt DIE LANDESREGIERUNG Il Comune di Nova Levante con delibera consiliare n. 67 del propone la seguente modifica al piano urbanistico: Previsione di una zona per impianti turistici alloggiativi sulle pp.ff. 3714/35, 3714/51, 3714/50, 3714/1, 4260/3, 3713/9 e p.ed. 647 C.C. Nova Levante, dell estensione di m² ca., rettifica del parco giochi per bambini e spostamento della strada pedonale, secondo l allegato grafico. La zona comprende l esistente albergo Waldhaus con il terreno adiacente e serve alla realizzazione di ulteriori posti letto, previsti dal programma di sviluppo turistico. Avverso questa delibera non sono state presentate né proposte né osservazioni. La Commissione urbanistica provinciale nella seduta del ha esaminato la modifica richiesta ed ha espresso parere favorevole. Il concetto di edificazione trasmesso, che non fa parte della modifica, dev essere rielaborato, al fine di assicurare una migliore permeazione ed un collegamento idoneo con la zona turistica esistente. La sistemazione a verde deve garantire una impermeabilizzazione minore. La Giunta provinciale fa proprio detto parere ed approva la modifica richiesta. Visti gli artt. 19, 20 e 21 della Legge urbanistica provinciale, L.P. del 11/08/1997, n. 13; LA GIUNTA PROVINCIALE delibera einstimmig in gesetzmäßiger Weise: a voti unanimi legalmente espressi:
134 Bollettino Ufficiale n. 27/I-II del 03/07/2012 / Amtsblatt Nr. 27/I-II vom 03/07/ die von der Gemeinde Welschnofen mit Ratsbeschluss Nr. 67 vom beantragte Ausweisung einer Zone für touristische Einrichtungen Beherbergung auf G.p. 3714/35, 3714/51, 3714/50, 3714/1, 4260/3, 3713/9 und B.p. 647 K.G. Welschnofen, im Ausmaß von rund m², die Richtigstellung des Kinderspielplatzes und die Verlegung des Fußweges zu genehmigen mit der Vorschrift, das Bebauungskonzept wie in den Prämissen angeführt, zu überarbeiten. di approvare la previsione di una zona per impianti turistici alloggiativi sulle pp.ff. 3714/35, 3714/51, 3714/50, 3714/1, 4260/3, 3713/9 e p.ed. 647 C.C. Nova Levante, dell estensione di m² ca., la rettifica del parco giochi per bambini e lo spostamento della strada pedonale, come proposto dal Comune di Nova Levante con delibera consiliare n. 67 del , con la prescrizione di rielaborare il concetto di edificazione, come specificato nelle premesse. Dieser Beschluss wird im Amtsblatt der Region veröffentlicht und tritt am nächsten Tag in Kraft. DER LANDESHAUPTMANN DR. LUIS DURNWALDER DER GENERALSEKRETÄR DER L.R. DR. HERMANN BERGER La presente delibera è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione ed entra in vigore il giorno successivo. IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DOTT. LUIS DURNWALDER IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P. DOTT. HERMANN BERGER
135 Bollettino Ufficiale n. 27/I-II del 03/07/2012 / Amtsblatt Nr. 27/I-II vom 03/07/ Beschlüsse - 1 Teil - Jahr 2012 Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2012 Autonome Provinz Bozen - Südtirol BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 18. Juni 2012, Nr. 920 Abänderung des Beschlusses der Landesregierung vom 14. April 2009, Nr und weitere Änderung und Ergänzung der Kriterien und Modalitäten zur Auszahlung der Leistungen des Pflegefonds und der Fondsverwaltung Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 18 giugno 2012, n. 920 Modifica della deliberazione della Giunta n del 14 aprile 2009 ed ulteriore modifica ed integrazione dei criteri e delle modalità di erogazione delle prestazioni del fondo per l'assistenza ai non autosufficienti e di gestione del fondo stesso DIE LANDESREGIERUNG Das Landesgesetz Nr. 9/2007 regelt die Maßnahmen zur Sicherung der Pflege; - Mit eigenem Beschluss Nr. 1059/2009 wurden die Kriterien und Modalitäten für die Auszahlung der Pflegeleistungen und für die Verwaltung des Pflegefonds definiert; - um eine Häufung von finanziellen Zuschüssen zu vermeiden, welche die gleichen Ziele verfolgen, und zwar die Unterstützung der Pflege für pflegebedürftige Personen, ist vorgesehen, im Falle der Inanspruchnahme eines bezahlten Wartestandes für die Ausübung von Pflegetätigkeit für mehr als 10 Kalendertagen in einem Monat, im Sinne von Art. 8, Absatz 6 des Landesgesetzes Nr. 9/2007, für die betreffenden Monate das Pflegegeld im Ausmaß im Ausmaß des Betrages der 1. Pflegestufe ausbezahlt, falls die pflegebedürftige Person in der 1. oder 2. Pflegestufe eingestuft ist, im Ausmaß des Betrages der 2. Pflegestufe ausbezahlt, falls die pflegebedürftige Person in der 3. Pflegestufe eingestuft ist, im Ausmaß des Betrages der 3. Pflegestufe ausbezahlt, falls die pflegebedürftige Person in der 4. Pflegestufe eingestuft ist. - deshalb ist es notwendig den Artikel 2 des Beschlusses vom , Nr. 1059, durch den Text laut Anlage A zu ersetzen; die Änderung findet für alle ab dem beanspruchte Wartestände Anwendung. LA GIUNTA PROVINCIALE La legge provinciale n. 9/2007 regola gli interventi per l assistenza alle persone non autosufficienti; - Con la propria deliberazione n. 1059/2009 sono stati definiti i criteri e le modalità di erogazione delle prestazioni del fondo di assistenza ai non autosufficienti nonché le modalità di gestione del fondo stesso; - per evitare un cumulo di prestazioni economici simili che raggiungono lo stesso scopo, e cioè di sostenere l attività di assistenza a persone non autosufficienti, si prevede nel caso di godimento di un periodo di aspettativa retribuita per l attività di assistenza per un periodo superiore a 10 giorni di calendario in un mese, ai sensi dell art. 8, comma 6, della legge provinciale n. 9/2007 per i rispettivi mesi ridurre l assegno di cura nella misura corrispondente al 1 livello di non autosufficienza, quando la persona non autosufficiente è inquadrata nel 1 o 2 livello di non autosufficienza, nella misura corrispondente al 2 livello di non autosufficienza, quando la persona non autosufficiente è inquadrata nel 3 livello di non autosufficienza, nella misura corrispondente al 3 livello di non autosufficienza, quando la persona non autosufficiente è inquadrata nel 4 livello di non autosufficienza. - quindi è necessario modificare l articolo 2 della deliberazione del , n. 1059, è sostituito dal tasto di cui all allegato A. La modifica ha effetto per tutte le aspettative usufruite a partire dal beschließt einstimmig in gesetzmäßiger Weise: delibera a voti unanimi legalmente espressi:
136 Bollettino Ufficiale n. 27/I-II del 03/07/2012 / Amtsblatt Nr. 27/I-II vom 03/07/ den Artikel 2 des Beschlusses vom , Nr. 1059, durch den Text laut Anlage A der dieser Verfügung als ergänzender Bestandteil beiliegt zu ersetzen; 2. die Änderung findet für alle ab dem beanspruchte Wartestände Anwendung; 3. diese Verfügung zur Veröffentlichung im Amtsblatt der Region zu geben. 1. di modificare l articolo 2 della deliberazione del , n. 1059, e sostituirlo dal testo di cui all allegato A quale parte integrante del presente atto; 2. La modifica ha effetto per tutte le aspettative usufruite a partire dal ; 3. di inviare il presente provvedimento alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. DER LANDESHAUPTMANN DR. LUIS DURNWALDER DER GENERALSEKRETÄR DER L.R. DR. HERMANN BERGER IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DOTT. LUIS DURNWALDER IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P. DOTT. HERMANN BERGER
137 Bollettino Ufficiale n. 27/I-II del 03/07/2012 / Amtsblatt Nr. 27/I-II vom 03/07/ Anlage A Allegato A Artikel 2 Auszahlung des Pflegegeldes 1. Das Pflegegeld wird vom Direktor der Abteilung Sozialwesen monatlich in einem einzigen Betrag der pflegebedürftigen Person bzw. ihrem gesetzlichen Vertreter oder einer von der pflegebedürftigen Person bzw. ihrem gesetzlichem Vertreter bevollmächtigten Person oder bevollmächtigten Organisation ausgezahlt. 2. Das Pflegegeld steht im Falle einer Zuerkennung der Pflegebedürftigkeit ab dem Monat zu, der auf das Antragsdatum oder auf jenes Datum, falls später, folgt, ab welchem sämtliche Voraussetzungen gegeben waren. 3. Wird das Pflegegeld von der Verwaltung des Pflegefonds aus Gründen verweigert, die nicht mit der Anerkennung von Pflegebedürftigkeit in Verbindung stehen, so kann die Antrag stellende Person binnen 30 Tagen ab Erhalt des Ablehnungsbescheides bei der Landesregierung Beschwerde einlegen. Die Entscheidung der Landesregierung ist endgültig. Wird bei Bearbeitung der Beschwerde die Erfüllung aller vorgeschriebenen Voraussetzungen festgestellt, so wird die Auszahlung der Leistung ausgezahlt. 4. Damit das Pflegegeld ausgezahlt werden kann, sind der Verwaltung des Pflegefonds in Bezug auf die einzelnen pflegebedürftigen Antrag stellenden Personen oder die Begünstigten Mitteilungen mit folgenden Angaben zu übermitteln: a) vom Dienst für Pflegeeinstufung: a1) im Falle anerkannter Pflegebedürftigkeit: die zuerkannte Pflegestufe, a2) die Verordnung von Dienstgutscheinen mit Angabe der Anzahl von Pflegestunden, a3) im Falle stationärer Pflege die Pflegeeinrichtung und der betreffende Träger; a4) die allfällige Verweigerung des Zutritts zur Wohnung für die mit den Kontrollen Beauftragten; a5) alle Umstände, die im Zuge der Erhebung der Pflegebedürftigkeit am Wohnort oder in der stationären oder teilstationären Betreuungs- oder Pflegeeinrichtung oder durch die Berufungskommission Art. 2 Erogazione dell assegno di cura 1. L assegno di cura è erogato dal direttore della Ripartizione Politiche sociali, mensilmente, in un unica soluzione, alla persona non autosufficiente o al suo legale rappresentante, oppure ad una persona o ad un ente delegato dalla persona non autosufficiente o dal suo legale rappresentante. 2. In caso di riconoscimento dello stato di non autosufficienza, l assegno di cura è erogato con decorrenza dal mese successivo alla presentazione della richiesta o, qualora sia successiva, alla data dalla quale sussistono tutti i requisiti. 3. Qualora l assegno di cura venga negato dall amministrazione del fondo per motivi non collegati al riconoscimento dello stato di non autosufficienza, il/la richiedente può presentare ricorso alla Giunta provinciale entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di rigetto. La decisione della Giunta provinciale è definitiva. Qualora in sede di verifica del ricorso si accerti il possesso di tutti i requisiti di legge, è disposta l erogazione della prestazione. 4. Ai fini dell erogazione dell assegno di cura, all amministrazione del fondo vanno inviate le seguenti comunicazioni relative ai singoli richiedenti non autosufficienti o beneficiari: a) da parte del servizio per l accertamento dello stato di non autosufficienza: a1) qualora sia riconosciuto lo stato di non autosufficienza: il livello riconosciuto; a2) la prescrizione di buoni di servizio con l indicazione del numero di ore di servizio; a3) in caso di assistenza residenziale: informazioni sulla struttura che la eroga e sul relativo gestore; a4) l eventuale rifiuto opposto agli incaricati del controllo di accedere all abitazione; a5) tutte le circostanze riscontrate in sede di accertamento dello stato di non autosufficienza nell abitazione o nella struttura di assistenza residenziale o semiresidenziale o riscontrate dalla commissione di
138 Bollettino Ufficiale n. 27/I-II del 03/07/2012 / Amtsblatt Nr. 27/I-II vom 03/07/ oder im Zuge von Kontrollen festgestellt wurden und für die Auszahlung oder Weiterzahlung des Pflegegeldes von Bedeutung sein können; b) vom Träger des Hauspflegedienstes: b1) die geleisteten Stunden an Hauspflege; b2) gegebenenfalls die Höhe des persönlichen Leistungstarifes für die Beanspruchung des Hauspflegedienstes; c) vom Sanitätsbetrieb: c1) der stationäre Aufenthalt in einer Einrichtung des Gesundheitsdienstes im Sinne von Artikel 10 Absatz 7 des Pflegegesetzes mit Angabe der Steuernummer und der Aufenthaltstage; c2) der allfällige Verlust des Rechtes auf die persönliche Zulage Artikel 16 Absatz 2 des Pflegegesetzes infolge von Nachkontrollen; d) vom Alters- oder Pflegeheim über die Anzahl der effektiven Aufenthaltstage pro Heimgast im Monat, wobei der Tag der Entlassung nicht zählt. e) von der pflegebedürftigen Person über die eventuelle Inanspruchnahme eines bezahlten Wartestandes für die Ausübung von Pflegetätigkeiten von Seiten einer pflegenden Person für mehr als 10 Kalendertagen in einem Monat, mit Angabe des Zeitraums für welchen der bezahlte Wartestand beansprucht wird 4bis. Im Falle der Inanspruchnahme eines bezahlten Wartestandes für die Ausübung von Pflegetätigkeit für mehr als 10 Kalendertagen in einem Monat, wird im Sinne von Art. 8, Absatz 6, des Pflegegesetzes für die betreffenden Monate das Pflegegeld im Ausmaß des Betrages der 1. Pflegestufe ausbezahlt, falls die pflegebedürftige Person in der 1. oder 2. Pflegestufe eingestuft ist, im Ausmaß des Betrages der 2. Pflegestufe ausbezahlt, falls die pflegebedürftige Person in der 3. Pflegestufe eingestuft ist, im Ausmaß des Betrages der 3. Pflegestufe ausbezahlt, falls die pflegebedürftige Person in der 4. Pflegestufe eingestuft ist. 5. Die Ergänzung des Pflegegeldes gemäß Art. 8, Absatz 3 des Pflegegesetzes steht den pflegebedürftigen Gästen der akkreditierten Alten- appello o in sede di controllo, che possono essere rilevanti ai fini dell attribuzione e della continuata erogazione dell assegno di cura; b) da parte del gestore del servizio di aiuto domiciliare: b1) numero di ore di aiuto domiciliare prestate; b2) l eventuale ammontare della tariffa personale per l utenza del servizio di aiuto domiciliare; c) da parte dell azienda sanitaria: c1) il ricovero in regime residenziale in una struttura del servizio sanitario, in conformità a quanto disposto dall art. 10, comma 7, della legge con l indicazione del codice fiscale e del numero di giorni di degenza; c2) l eventuale decadenza dal diritto all assegno personale in seguito a verifiche effettuate ai sensi dell art. 16, comma 2, della legge; d) dalla casa di riposo o centro di degenza il numero di giorni di presenza al mese per ogni o- spite, non contando il giorno di dimissione. e) dalla persona non autosufficiente rispetto all eventuale godimento di un periodo di aspettativa retribuita per attività di assistenza da parte di una persona curante per un periodo superiore a 10 giorni di calendario in un mese, con l indicazione del periodo per il quale viene usufruita l aspettativa retribuita. 4bis. Nel caso di godimento di un periodo di aspettativa retribuita per l attività di assistenza per un periodo superiore a 10 giorni di calendario in un mese, ai sensi dell art. 8, comma 6, della legge per i rispettivi mesi l assegno di cura viene erogato nella misura corrispondente al 1 livello di non autosufficienza, quando la persona non autosufficiente è inquadrata nel 1 o 2 livello di non autosufficienza, nella misura corrispondente al 2 livello di non autosufficienza, quando la persona non autosufficiente è inquadrata nel 3 livello di non autosufficienza, nella misura corrispondente al 3 livello di non autosufficienza, quando la persona non autosufficiente è inquadrata nel 4 livello di non autosufficienza. 5. L integrazione dell assegno prevista dall art. 8 comma 3 della legge spetta agli ospiti non autosufficienti delle case di riposo e centri di de-
139 Bollettino Ufficiale n. 27/I-II del 03/07/2012 / Amtsblatt Nr. 27/I-II vom 03/07/ und Pflegeheime zu. Die Ergänzung steht an allen Tagen von Abwesenheit nicht zu, mit Ausnahme der Abwesenheiten wegen Unterbringung in einer stationären Gesundheitseinrichtung. 6. Der Ergänzungsbetrag wird von der Landesregierung alljährlich festgelegt. 7. Die in Artikel 10 des Pflegegesetzes vorgesehene Dauer von 30 Tagen, während der das Pflegegeld bei stationärem Aufenthalt in den Einrichtungen des Gesundheitsdienstes in einem der 2., 3. oder 4. Pflegestufe entsprechenden Ausmaß auszuzahlen ist, ergibt sich aus der Summe der effektiven Aufenthaltstage innerhalb eines Jahres ab Beginn des Anspruches auf das Pflegegeld. Dieser Bestimmung ist auch die Ergänzung des Pflegegeldes gemäß Art. 8, Abs. 3 des Pflegegesetzes unterworfen. 8. Die Person, der das Pflegegeld zugesprochen wurde, ist verpflichtet, jegliche Änderung der Voraussetzungen, die den Anspruch auf das Pflegegeld verändern können, binnen 30 Tagen dem Pflegefonds zu melden, unabhängig davon, ob das Pflegegeld der pflegebedürftigen Person oder infolge Verrechnung von Dienstgutscheinen dem Dienstleistungserbringer ausgezahlt wird. 9. Im Falle des Ablebens der pflegebedürftigen Person steht das Pflegegeld für den ganzen Monat, in welchem sich der Todesfall ereignet, zu. Dieser Bestimmung ist auch die Ergänzung des Pflegegeldes gemäß Artikel 8, Absatz 3 des Pflegegesetzes unterworfen. 10. Das Pflegegeld wird in der Regel mittels Überweisung auf ein Bank- oder Postkontokorrent, das auf die anspruchsberechtigte Person lautet, ausbezahlt. Der Betrag für Pflegebedürftige der 1 Pflegestufe kann auf Antrag in bar behoben werden. genza per anziani, accreditati. L integrazione non spetta, invece, nei giorni di assenza per motivi diversi dal ricovero nelle strutture residenziali del servizio sanitario. 6. L ammontare dell importo integrativo dell assegno di cura è determinato annualmente dalla Giunta provinciale. 7. La durata di 30 giorni prevista dall articolo 10 della legge, durante la quale, in caso di ricovero nelle strutture residenziali del servizio sanitario, l assegno di cura è erogato nella misura corrispondente al 2, 3 o 4 livello di assistenza, si determina sommando il numero di giorni di effettiva degenza ospedaliera nel corso di un anno dalla decorrenza dell assegno di cura. Alla presente disposizione è soggetta anche l integrazione di cui all art. 8 comma 3 della legge. 8. Il beneficiario dell assegno è tenuto a comunicare al fondo, entro 30 giorni, qualsiasi mutamento delle condizioni che possono incidere sul diritto all assegno di cura, a prescindere dal fatto che l assegno di cura sia erogato alla persona non autosufficiente o all ente erogatore delle prestazioni tramite rimborso dei buoni di servizio. 9. In caso di decesso della persona non autosufficiente, l assegno di cura spetta per l intero mese in cui è avvenuto il decesso. Alla presente disposizione è soggetta anche l integrazione di cui all art. 8 comma 3 della legge. 10. L assegno è erogato, di regola, mediante accredito su controcorrente bancario o postale intestato al beneficiario. L assegno spettante alle persone inquadrate al 1 livello assistenziale può essere riscosso, su richiesta, in contanti. 11. Um die Einhebung des Pflegegeldes in den entlegenen Gebieten zu vereinfachen, wird der Abschluss einer Vereinbarung mit der Postverwaltung und die Eröffnung eines Kontokorrentes ermächtigt. 11. Per facilitare la riscossione dell assegno di cura nelle zone periferiche è autorizzata la stipula di apposita convenzione con le Poste italiane e l apertura di un conto corrente.
140 Bollettino Ufficiale n. 27/I-II del 03/07/2012 / Amtsblatt Nr. 27/I-II vom 03/07/ Beschlüsse - 1 Teil - Jahr 2012 Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2012 Autonome Provinz Bozen - Südtirol BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 25. Juni 2012, Nr. 922/1.1 Landesausschreibung für den Einsatz von freiwillig Zivildienstleistenden Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 25 giugno 2012, n. 922/1.1 Bando provinciale per l impiego di volontari e volontarie in servizio civile DIE LANDESREGIERUNG LA GIUNTA PROVINCIALE... omissis beschließt die Landesregierung mit Stimmeneinhelligkeit, in gesetzlicher Form: delibera a voti unanimi legalmente espressi: 1) die Ausschreibung zur Einreichung von Projekten des freiwilligen Landeszivildienstes gemäß Anlage A, die integrierenden Bestandteil des vorliegenden Beschlusses bildet, zu genehmigen; 2) zur Kenntnis zu nehmen, dass die Zweckbindung der erforderlichen Mittel bei Genehmigung der Projekte erfolgt. 1) di approvare il bando per la presentazione dei progetti di servizio civile provinciale di cui all Allegato A, che costituisce parte integrante della presente deliberazione; 2) di prendere atto, che il relativo impegno dei fondi necessari avviene con l approvazione dei progetti. Dieser Beschluss ist im Amtsblatt der Region Trentino-Südtirol auszugsweise zu veröffentlichen. La presente deliberazione sarà pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige. DER LANDESHAUPTMANN DR. LUIS DURNWALDER DER GENERALSEKRETÄR DER L.R. DR. HERMANN BERGER IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DOTT. LUIS DURNWALDER IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P. DOTT. HERMANN BERGER
141 Bollettino Ufficiale n. 27/I-II del 03/07/2012 / Amtsblatt Nr. 27/I-II vom 03/07/ Anlage A Ausschreibung zur Einreichung von Projekten des freiwilligen Landeszivildienstes 1. Einleitung Das Land Südtirol trägt zur Aufwertung des freiwilligen Landeszivildienstes bei und bedient sich dabei sowohl der Ressourcen der Zivilgesellschaft und des Ehrenamtes als auch der eigenen Dienste im Sozial-, Sanitäts-, Kultur-, Umwelt-, Bildungs- und Freizeitbereich. Grundlage für die Ausschreibung ist das Landesgesetz vom 19. Oktober 2004, Nr Projektträger sind: 2.1. öffentliche und private Organisationen und Körperschaften, welche o keine Gewinnabsicht verfolgen, o als institutionellen Zweck einen der Bereiche laut nachfolgender Ziffer 3.1 haben, o Organisationsfähigkeit und Einsatzmöglichkeiten in Bezug auf die geplanten Vorhaben besitzen, insbesondere auch in Bezug auf die bereichsspezifische Ausbildung der Jugendlichen, o eine mindestens dreijährige kontinuierliche Tätigkeit aufweisen, o im Landesverzeichnis laut Art. 7 des Landesgesetzes vom 19. Oktober 2004, Nr. 7 akkreditiert sind. 3. Zugelassene Projekte: 3.1. Es sind Projekte in den folgenden Bereichen zugelassen: gesundheitliche und soziale Fürsorge; Wiedereingliederung in die Gesellschaft sowie andere soziale Vorhaben, insbesondere Notstandshilfe; Bildung, Jugendarbeit und Kulturförderung; Schutz der Umwelt und des Kulturgutes; Zivilschutz; Verbraucherschutz; Entwicklungszusammenarbeit und Friedenseinsätze; Freizeitgestaltung und Sporterziehung Die Dauer der Projekte beträgt 12 Monate Die Projekte beinhalten eine detaillierte Beschreibung der Tätigkeiten und Aufgaben der freiwillig Zivildienstleistenden. Mit der Anzahl der freiwilligen Zivildienstleistenden werden auch deren Namen angegeben, wobei dieselben innerhalb von 30 Tagen nach Genehmigung des Projektes ersetzt werden können Die Projekte sehen für jeden freiwillig Zivildienstleistenden mindestens 30 Wochenstunden oder alternativ dazu eine jährliche Anzahl von mindestens 1400 Stunden vor. Darin mit enthalten sind 20 Tage bezahlte Freistellungen, welche den freiwillig Zivildienstleistenden zustehen. Im Fall der Angabe der jährlichen Stundenanzahl, müssen die Freiwilligen pro Woche mindestens 12 Stunden, aufgeteilt auf 3 Tage, eingesetzt werden Zu Lasten der freiwillig Zivildienstleistenden dürfen keinerlei finanzielle Belastungen vorgesehen werden, auch nicht in Bezug auf Ausbildung, Befähigungsnachweise oder andere Vergünstigungen Sofern die Projekte Verpflegung und Unterkunft oder nur die Verpflegung vorsehen, gehen die Kosten zu Lasten der Einrichtung Die freiwillig Zivildienstleistenden werden haftpflicht- und unfallversichert. Die entsprechenden Kosten gehen zu Lasten der Einrichtung Die Projekte müssen Angaben zur Ausbildung der freiwillig Zivildienstleistenden enthalten
142 Bollettino Ufficiale n. 27/I-II del 03/07/2012 / Amtsblatt Nr. 27/I-II vom 03/07/ Anlage A 4. Freiwillig Zivildienstleistende: 4.1. Freiwilligen Zivildienst leisten können Personen, die zwischen 18 und 28 Jahre alt sind; ihren ständigen Wohnsitz in Südtirol haben und die italienische oder die Staatsbürgerschaft eines Mitgliedstaates der Europäischen Union besitzen Die Ableistung des freiwilligen Zivildienstes ist mit jeder selbstständigen oder nicht selbstständigen beruflichen Tätigkeit unvereinbar, die gleichzeitig bei derselben Einrichtung ausgeübt wird Der Einsatz der freiwillig Zivildienstleistenden begründet kein Arbeitsverhältnis Die monatliche Spesenrückvergütung der freiwillig Zivildienstleistenden beträgt 433,80 netto und wird monatlich von Seiten der Organisation bereitgestellt. Der Organisation wird der Bruttobetrag der monatlichen Spesenrückvergütung bei Vorlage der entsprechenden Dokumentation alle drei Monate von Seiten des Landes rückerstattet Die freiwillig Zivildienstleistenden, welche vor Dienstantritt den Zwei- bzw. Dreisprachigkeitsnachweis erworben haben, erhalten auf ihren Antrag hin am Ende des zwölfmonatigen Dienstes die Zulage laut Art. 1 des Dekrets des Präsidenten der Republik vom 26. Juli 1976, Nr Die freiwillig Zivildienstleistenden erhalten laut Art. 5 des Landesgesetzes vom 19. Oktober 2004, Nr. 7 von der Landesverwaltung einen Ausweis, in welchem die Dauer des Dienstes und die Einrichtung, bei der der Dienst geleistet wird, vermerkt werden. Der Ausweis ist Rechtstitel für die Inanspruchnahme der vorgesehenen Vergünstigungen Am Ende des zwölfmonatigen Dienstes erhalten die freiwillig Zivildienstleistenden von der Landesverwaltung eine Bestätigung über den geleisteten freiwilligen Zivildienst. 5. Bewerbung und Auswahl 5.1. Die interessierten Jugendlichen reichen ihre Bewerbungen direkt bei den Einrichtungen ein. Ein entsprechender Vordruck wird vom Amt für Kabinettsangelegenheiten zur Verfügung gestellt und wird auf der Homepage ( veröffentlicht Die Auswahl der Jugendlichen erfolgt von Seiten der Einrichtung, wobei die Anforderungen des Projektes ausschlaggebend sind. 6. Termin für die Einreichung der Projektanträge Der Antrag zur Einreichung der Projekte muss innerhalb 17. September 2012 beim Amt für Kabinettsangelegenheiten, Silvius-Magnago-Platz 1, eingebracht werden. Die Anträge, welche außerhalb der Frist eingehen, können nicht berücksichtigt werden. Wird das Ansuchen auf dem Postwege eingereicht, so gilt das Datum des Poststempels des Annahmepostamtes. Der Antrag muss dem vorgegebenen Antragsmuster (Anlage 1) entsprechen und vom/von der gesetzlichen VetreterIn der antragstellenden Einrichtung unterzeichnet sein. 7. Bewertungskriterien und Genehmigung der Projekte Das zuständige Landesamt bewertet die Projekte unter Berücksichtigung der Kriterien gemäß Anlage 2 dieser Ausschreibung. Nach Abschluss des Bewertungsverfahrens wird aufgrund der zugewiesenen Punkte eine Rangordnung der Projekte erstellt. Gefördert werden jene Projekte die mindestens 42 von den 80 Höchstpunkten erreichen. Bei Vorlage konkurrierender Ansuchen, welche insgesamt die Höchstanzahl von 65 Einsatzstellen überschreiten, wird die Anzahl der jeweils zuzuteilenden Zivildienstleistenden für jede einzelne Organisation angemessen gekürzt, um auch andere förderwürdige Projekte zu lassen zu können. Die Rangordnung der Projekte, die Einsätze der freiwillig Zivildienstleistenden und der Dienstbeginn werden laut Art. 11 des Landesgesetzes vom 19. Oktober 2004, Nr. 7 mit Beschluss der Landesregierung genehmigt. 8. Dienstantritt Die Einrichtung schließt mit den freiwillig Zivildienstleistenden eine Vereinbarung, welche die Modalitäten der Ausübung des Dienstes und die Rechte und Pflichten der Zivildienstleistenden sowie der Einrichtung regelt. Die Vereinbarung muss dem im Amt für Kabinettsangelegenheiten erhältlichen Muster entsprechen
143 Bollettino Ufficiale n. 27/I-II del 03/07/2012 / Amtsblatt Nr. 27/I-II vom 03/07/ Allegato A Bando per la presentazione di progetti di servizio civile provinciale volontario 1. Premessa La Provincia autonoma di Bolzano contribuisce alla valorizzazione del servizio civile volontario sul proprio territorio, avvalendosi delle risorse della società civile e del volontariato nonché dei propri servizi in campo sociale, culturale, ambientale, educativo e del tempo libero. La base normativa del bando è la legge provinciale del 19 ottobre 2004, n Promotori dei progetti sono: 2.1. enti privati o pubblici che, o non hanno scopo di lucro, o hanno finalità istituzionali volte a promuovere obiettivi in uno dei settori di cui al seguente punto 3.1, o hanno capacità organizzativa e possibilità d impiego proporzionate ai progetti e interventi previsti, con particolare riferimento alla formazione specifica di settore dei giovani, o svolgono attività continuativa da almeno tre anni, o sono accreditati all albo provinciale di cui all art. 7 della legge provinciale del 19 ottobre 2004, n Progetti ammissibili: 3.1. Sono ammessi progetti nei seguenti ambiti: assistenza sanitaria e sociale; reinserimento sociale nonché altri interventi di carattere sociale, in particolare interventi di emergenza; educazione, servizio giovani e promozione culturale; tutela del patrimonio ambientale ed artistico; protezione civile; tutela dei diritti del consumatori ed utenti; cooperazione allo sviluppo e interventi di pacificazione tra i popoli; attività di tempo libero e di educazione sportiva La durata dei progetti è di 12 mesi I progetti devono contenere una descrizione dettagliata delle attività e dei ruoli dei volontari e delle volontarie in servizio civile. Oltre che al numero dei volontari e delle volontarie in servizio civile deve essere indicato anche il loro nome. Eventuali sostituzioni sono ammesse entro 30 giorni dall approvazione del progetto I progetti dovranno prevedere per ciascun volontario o volontaria in servizio civile un orario di attività non inferiore alle 30 ore settimanali ovvero con un monte ore annuo di minimo 1400 ore, cui si sommano 20 giorni di permesso retribuito. Nel caso in cui si opti per la soluzione del monte ore annuo, i/le giovani dovranno essere comunque impiegati per almeno 12 ore settimanali da articolare su almeno 3 giorni Nessun onere economico può essere posto a carico dei volontarie e delle volontarie, nemmeno in relazione alla copertura della formazione, al conseguimento di titoli o altri benefici Se i progetti prevedono vitto e alloggio ovvero solo il vitto, le spese sono a carico dell ente I volontari e le volontarie in servizio civile devono essere assicurati contro il rischio di infortuni e la responsabilità civile. I relativi oneri sono a carico dell ente I progetti devono comprendere indicazioni circa la formazione dei volontari e delle volontarie in servizio civile
144 Bollettino Ufficiale n. 27/I-II del 03/07/2012 / Amtsblatt Nr. 27/I-II vom 03/07/ Allegato A 4. Volontari e volontarie in servizio civile: 4.1. Possono prestare servizio civile volontario le persone, che hanno un età compresa tra i 18 e i 28 anni; la residenza stabile in provincia di Bolzano e che sono in possesso della cittadinanza italiana o di un altro stato membro dell Unione Europea La prestazione del servizio civile volontario è incompatibile con qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato svolta contemporaneamente presso la stessa organizzazione L impiego di volontari e volontarie in servizio civile non determina l instaurazione di un rapporto di lavoro Il rimborso spese mensile dei volontari e delle volontarie in servizio civile ammonta a 433,80 netti e viene messo a disposizione mensilmente dall organizzazione. All organizzazione viene rimborsato l importo lordo del rimborso spese mensile ogni tre mesi da parte della Provincia, previa esibizione della relativa documentazione I volontari e le volontarie in servizio civile, che prima dell inizio del loro servizio sono in possesso dell attestato di bi- e trilinguismo, possono richiedere, dopo lo svolgimento dei dodici mesi di servizio civile, l indennità prevista dall art. 1 del Decreto del Presidente della Repubblica del 26 luglio 1976, n I volontari e le volontarie in servizio civile ricevono ai sensi dell art 5 della legge provinciale del 19 ottobre 2004, n. 7 dall amministrazione provinciale una tessera di riconoscimento da cui risultano la relativa durata e l ente presso il quale si svolge il servizio. La tessera costituisce titolo giuridico per la fruizione dei benefici previsti Al termine dello svolgimento dei dodici mesi di servizio, i volontari e le volontarie in servizio civile ricevono dall amministrazione provinciale un attestato circa il servizio civile prestato. 5. Domanda di partecipazione e selezione 5.1. I/Le giovani interessati presentano la domanda di partecipazione direttamente agli enti. Un apposito modello viene messo a disposizione dall Ufficio Affari di gabinetto e pubblicato sul sito ( La selezione dei giovani e delle giovani avviene da parte dell ente, in base alle esigenze determinate dal progetto. 6. Termine per la presentazione dei progetti La domanda per la presentazione dei progetti deve essere presentata entro il 17 settembre 2012 presso l Ufficio Affari di gabinetto, Piazza Silvius Magnago 1. Le domande pervenute oltre il termine non saranno prese in considerazione. Per le domande inoltrate mediante posta, vale la data del timbro dell ufficio postale accettante. La domanda deve corrispondere al modello predisposto (allegato 1) e deve essere sottoscritta dal/la legale rappresentante dell ente richiedente. 7. Criteri di valutazione e approvazione dei progetti L ufficio provinciale competente valuta i progetti in base ai criteri ai sensi dell allegato 2 di questo bando. Al termine del procedimento di valutazione in base ai punteggi ottenuti è costituita una graduatoria dei progetti. Vengono finanziati i progetti che raggiungono almeno 42 punti sugli 80 assegnabili. In caso di presentazione di domande concorrenti che superano il limite massimo di 65 posti d impiego, il numero dei volontari da assegnare ad ogni organizzazione viene adeguatamente ridotto, al fine di poter ammettere anche gli altri progetti meritevoli di finanziamento. La graduatoria dei progetti, l impiego dei volontari e delle volontarie in servizio civile e l avvio al servizio sono approvati con delibera della Giunta provinciale ai sensi dell art. 11 della legge provinciale del 19 ottobre 2004, n Avvio al servizio L ente stipula con il volontario o la volontaria una convenzione tipo che regola le modalità per lo svolgimento del suddetto servizio nonché i diritti e doveri della persona in servizio civile. La convenzione deve corrispondere al modello fornito dall Ufficio Affari di gabinetto
145 Bollettino Ufficiale n. 27/I-II del 03/07/2012 / Amtsblatt Nr. 27/I-II vom 03/07/ Beschlüsse - 1 Teil - Jahr 2012 Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2012 Autonome Provinz Bozen - Südtirol BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 25. Juni 2012, Nr. 947 Vereinfachte individuelle Entsorgungssysteme für Abwässer und Abfälle in schwer zugänglichen Gebieten - Änderung des Beschlusses Nr. 819 vom Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 25 giugno 2012, n. 947 Sistemi di smaltimento individuali semplificati delle acque di scarico e dei rifiuti in zone difficilmente accessibili - modifica della deliberazione n. 819 del DIE LANDESREGIERUNG LA GIUNTA PROVINCIALE Mit Beschluss Nr. 819 vom wurden die vereinfachten individuellen Entsorgungssysteme für Abwässer und Abfälle in schwer zugänglichen Gebieten genehmigt. In der Sitzung vom hat die Landesregierung beschlossen diesen Beschluss in Punkt 6. Ausnahmen abzuändern und das Gutachten des Amtes für Gewässerschutz nicht mehr bindend vorzuschreiben sondern nur mehr eine Anhörung desselben. Con deliberazione n. 819 del sono stati approvati sistemi di smaltimento individuali semplificati delle acque di scarico e dei rifiuti in zone difficilmente accessibili. Nella seduta del la Giunta provinciale ha deciso di modificare il punto 6. Eccezioni della citata deliberazione e di non richiedere più il parere vincolante dell ufficio tutela acque ma solamente sentirlo. beschließt einstimmig in gesetzmäßiger Weise: delibera a voti unanimi legalmente espressi: 1) Punkt 6 des Anhang 1 des Beschlusses Nr. 819 vom wie folgt abzuändern: 6. Ausnahmen 6.1 In Sonderfällen, bei welchen die Anpassung technisch-wirtschaftlich nicht vertretbar ist, kann der Bürgermeister nach Anhören des Amtes für Gewässerschutz alternative Systeme ermächtigen. 2) vorliegenden Beschluss im Amtsblatt der Region zu veröffentlichen. 1) di modificare il punto 6 dell allegato 1 della deliberazione n. 819 del come segue: 6. Eccezioni 6.1 Qualora sussistano particolari situazioni per le quali l adeguamento è tecnicamente ed economicamente non sostenibile il sindaco può autorizzare sistemi alternativi sentito l ufficio tutela acque. 2) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. DER LANDESHAUPTMANN DR. LUIS DURNWALDER DER GENERALSEKRETÄR DER L.R. DR. HERMANN BERGER IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DOTT. LUIS DURNWALDER IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P. DOTT. HERMANN BERGER
146 Bollettino Ufficiale n. 27/I-II del 03/07/2012 / Amtsblatt Nr. 27/I-II vom 03/07/ Beschlüsse - 1 Teil - Jahr 2012 Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2012 Autonome Provinz Bozen - Südtirol BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 25. Juni 2012, Nr. 953 Genehmigung der Anwendungskriterien zum Landesgesetz vom 6. April 1993, Nr. 8, Maßnahmen zugunsten der Vermieter von Gästezimmern und Ferienwohnungen - Widerruf des Beschlusses der Landesregierung Nr vom 26. Oktober 1998 Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 25 giugno 2012, n. 953 Approvazione dei criteri di applicazione della legge provinciale 6 aprile 1993, n. 8, recante Interventi a favore degli affittacamere e degli affittappartamenti - Revoca della delibera della Giunta Provinciale n del 26 ottobre 1998 DIE LANDESREGIERUNG LA GIUNTA PROVINCIALE stützt sich bei ihrer Entscheidungsfindung auf folgende Rechtsvorschriften und Sachverhalte: das Landesgesetz vom 6. April 1993, Nr. 8, Maßnahmen zugunsten der Vermieter von Gästezimmern und Ferienwohnungen, den Beschluss der Landesregierung Nr vom 26. Oktober 1998, mit welchem die Anwendungskriterien des oben genannten Landesgesetzes genehmigt worden sind, der Notwendigkeit die oben genannten Kriterien abzuändern, um sie neuen Gegebenheiten anzupassen und das Verfahren der Beitragsgewährung und -zahlung und diesbezüglichen Kontrollen, dem im Gastgewerbesektor angewandten Verfahren anzugleichen, dies alles vorausgeschickt und nach Einsichtsnahme in den Vorschlag des zuständigen Landesrates, beschließt die Landesregierung mit Stimmeneinhelligkeit, die in gesetzlich vorgeschriebener Form zum Ausdruck gebracht wird, valuta, nel rispetto delle seguenti norme, i fatti e le circostanze in argomento: la legge provinciale 6 aprile 1993, n. 8, recante Interventi a favore degli affittacamere e degli affittappartamenti ; la delibera della Giunta provinciale n del 26 ottobre 1998, con cui sono stati approvati i criteri di applicazione della sopra citata legge provinciale; l opportunità di modificare i criteri suddetti, al fine di adattarli a nuove circostanze e di uniformare il procedimento di concessione e liquidazione del contributo e relativi controlli a quello applicato nel settore degli esercizi ricettivi; tutto ciò premesso, vista la proposta dell Assessore provinciale competente, la Giunta Provinciale a voti unanimi espressi nei modi di legge delibera 1. die in der Anlage A angeführten Anwendungskriterien zum Landesgesetz vom 6. A- pril 1993, Nr. 8, in geltender Fassung, betreffend Maßnahmen zugunsten der Vermieter von Gästezimmern und Ferienwohnungen, die Bestandteil dieses Beschlusses sind, zu genehmigen, 1. di approvare i criteri di applicazione relativi alla legge provinciale 6 aprile 1993, n. 8, e successive modifiche, recante Interventi a favore degli affittacamere e degli affittappartamenti ; che costituiscono parte integrante della presente deliberazione (All.to A);
147 Bollettino Ufficiale n. 27/I-II del 03/07/2012 / Amtsblatt Nr. 27/I-II vom 03/07/ den Beschluss der Landesregierung Nr vom 26. Oktober 1998, abgesehen von seiner Anwendung für jene Gesuche, die bis zum Tag der Veröffentlichung des gegenständlichen Beschlusses eingereicht werden, zu widerrufen. Dieser Beschluss ist im Amtsblatt der Region zu veröffentlichen. 2. di revocare la delibera della Giunta Provinciale n del 26 ottobre 1998, fatta salva la sua applicazione per le domande presentate fino alla data di pubblicazione della presente deliberazione. La presente deliberazione sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. DER LANDESHAUPTMANN DR. LUIS DURNWALDER DER GENERALSEKRETÄR DER L.R. DR. HERMANN BERGER IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DOTT. LUIS DURNWALDER IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P. DOTT. HERMANN BERGER
148 Bollettino Ufficiale n. 27/I-II del 03/07/2012 / Amtsblatt Nr. 27/I-II vom 03/07/ ANLAGE A ALLEGATO A Kriterien und Modalitäten für die Gewährung von Zuschüssen an Vermieter von Gästezimmern und Ferienwohnungen Criteri e modalità per la concessione di contributi a favore di affittacamere e affittappartamenti Art. 1 Art. 1 Anwendungsbereich 1. Diese Maßnahme bestimmt, in Durchführung von Artikel 3 des Landesgesetzes vom 6. April 1993, Nr. 8, in geltender Fassung, die Kriterien und Modalitäten zur Gewährung von Zuschüssen für Investitionen an Personen, die Gästezimmer und Ferienwohnungen vermieten. 2. Die Zuschüsse können ab dem Zeitpunkt der Tätigkeitsmeldung sowohl Einzelunternehmen als auch Gesellschaften gewährt werden, die privat Gästezimmer und Ferienwohnungen vermieten. Bei Zuschüssen für bauliche Maßnahmen muss die Tätigkeit bei Vorlage des Ansuchens seit mindestens zwei Jahren ausgeübt werden. Ambito di applicazione 1. Il presente provvedimento determina i criteri e le modalità per la concessione di contributi per investimenti a favore di coloro che affittano camere per ospiti ed appartamenti per ferie, in esecuzione dell articolo 3 della legge provinciale 6 aprile 1993, n. 8, e successive modifiche. 2. I contributi possono essere concessi, a partire dalla denuncia dell attività, ad imprese individuali o a società che affittano camere per ospiti ed appartamenti per ferie. Nel caso di contributi per interventi strutturali, l attività deve essere esercitata da almeno due anni precedenti alla data di presentazione della domanda. Art. 2 Art. 2 Zulässige Investitionen und Zuschussgrenzen 1. Zuschüsse können für Arbeiten und für den Erwerb von Geräten und Einrichtungsgegenständen für Räume gewährt werden, die ausschließlich von Gästen genutzt werden. Zuschüsse für Investitionen, die nicht diese Räume betreffen, sind im Ausmaß von Tausendstel-Anteilen ihrer effektiven Nutzung zulässig. 2. Innerhalb eines Zeitraums von fünf Jahren können Zuschüsse in Höhe von maximal ,00 Euro gewährt werden. Dabei gelten folgende Grenzen: Investimenti ammessi e limiti di contributo 1. Sono ammessi a contributo gli investimenti relativi a lavori e all acquisto di attrezzature ed arredamenti per i locali ad esclusivo utilizzo degli ospiti. Gli investimenti che non interessano detti locali sono ammissibili a contributo in misura millesimale al loro effettivo utilizzo. 2. Nell arco di un quinquennio possono essere concessi contributi per un massimo di euro ,00, nel rispetto dei seguenti limiti: a) Zuschuss von maximal 5.000,00 Euro pro Zimmer bzw ,00 Euro pro Ferienwohnung für den Umbau, die Modernisierung und Restaurierung von Gästezimmern und Ferienwohnungen, sowie für die Durchführung gesetzlich vorgeschriebener Eingriffe. Garagen und Autostellplätze sind Zubehör der Gästezimmer oder Ferienwohnungen; Eingriffe daran können nur dann für einen Zuschuss berücksichtigt werden, wenn sich die Garagen im selben Gebäude befinden oder die Auto- a) un contributo massimo di euro 5.000,00 a camera o di euro ,00 ad appartamento per ristrutturazione, ammodernamento e restauro di camere per ospiti ed appartamenti per ferie, nonché per l attuazione di interventi obbligatori per legge. Garage e posti auto sono pertinenze delle camere per ospiti o degli appartamenti per ferie; gli interventi che li riguardano possono essere ammessi a contributo solo qualora i garage si trovino nello stesso edificio o i posti macchina facciano par-
149 Bollettino Ufficiale n. 27/I-II del 03/07/2012 / Amtsblatt Nr. 27/I-II vom 03/07/ stellplätze zum selben Gebäude gehören, b) Zuschuss von maximal ,00 Euro für die Errichtung, Erweiterung und Modernisierung von Gemeinschaftsräumen. Für Gemeinschaftsräume kann nur dann ein Zuschuss gewährt werden, wenn sie sich im selben Gebäude befinden und mindestens zwei Wohneinheiten (Gästezimmer oder Ferienwohnungen) zur Verfügung stehen, c) Zuschuss von maximal ,00 Euro für den Umbau von Gästezimmern zu Ferienwohnungen. te dello stesso edificio; b) un contributo massimo di euro ,00 per costruzione, ampliamento ed ammodernamento di locali ad uso comune. Può essere concesso un contributo per locali ad uso comune solo qualora tali locali si trovino nello stesso edificio e siano a disposizione di almeno due unità abitative (camere per ospiti o appartamenti per ferie); c) un contributo massimo di euro ,00 per la trasformazione di camere per ospiti in appartamenti per ferie. Art. 3 Art. 3 Nicht zulässige Investitionen und Einschränkungen 1. Nicht zulässig sind Zuschüsse für folgende Investitionen: ordentliche Instandhaltung, Erwerb von Dekorationsartikeln und Kunstgegenständen, von Wäsche, Geschirr und anderen Gegenständen, die der Abnutzung ausgesetzt sind sowie von Kleingeräten. 2. Ebenfalls nicht zulässig sind Zuschüsse für den Erwerb von Geräten und Einrichtungsgegenständen für Räume innerhalb der Wohnung der Person, die ansucht, auch wenn diese Räume von Gästen genutzt werden. 3. Die förderbaren Investitionen laut Artikel 2, Absatz 2, Buchstaben a) und c) betreffend bauliche Maßnahmen beschränken sich auf die in den letzten 2 Jahren gemeldeten Gästebetten, mit Ausnahme der in den Förderungsrichtlinien (Beschluss der Landesregierung Nr vom , in geltender Fassung) für Tourismus angeführten touristisch gering entwickelten Gebieten. 4. Nicht zulässig sind Zuschüsse für Ausgaben unterhalb einer Mindestgrenze von 2.000,00 Euro. Investimenti non ammessi a contributo e limitazioni 1. Non sono ammessi a contributo gli investimenti relativi a manutenzioni ordinarie nonché all acquisto di oggetti decorativi e d arte, biancheria, stoviglie, altri oggetti facilmente usurabili e di attrezzatura minuta. 2. Inoltre non vengono concessi contributi per l acquisto di attrezzature ed arredamenti per i locali siti entro il perimetro dell abitazione della persona richiedente il contributo, anche se essi vengono utilizzati dagli ospiti. 3. Gli investimenti agevolabili, di cui all articolo 2, comma 2, lettere a) e c) riguardanti interventi strutturali, si limitano al numero dei posti letto comunicato negli ultimi due anni, ad eccezione delle zone turisticamente poco sviluppate elencate nei criteri per la concessione di contributi per il settore turismo (delibera della Giunta provinciale n del 30 dicembre 2010, e successive modifiche). 4. Non sono ammesse a contributo le spese inferiori ad un importo minimo di euro 2.000,00. Art. 4 Art. 4 Förderung von Beratung, Weiterbildung und Wissensvermittlung 1. Zuschüsse können für Ausgaben gewährt werden, die die Beratung, die Weiterbildung und die Wissensvermittlung im Bereich der Vermietung von Gästezimmern und Ferienwohnungen betreffen. Kein Zuschuss wird gewährt für laufende Betriebskosten wie die Beratung im administrativen, steuerlichen und rechtlichen Bereich oder für Werbeausgaben Promozione di servizi di consulenza, della formazione e della diffusione di conoscenze 1. Possono essere concessi contributi per spese per consulenze, nonché per la formazione e la diffusione di conoscenze riguardanti l attività di affittacamere e affittappartamenti per ferie. Non sono ammessi a contributo i costi di gestione corrente come consulenze amministrative, fiscali e legali, le spese di pubblicità e simili.
150 Bollettino Ufficiale n. 27/I-II del 03/07/2012 / Amtsblatt Nr. 27/I-II vom 03/07/ und ähnliche Ausgaben. 2. Zuschüsse können ab einer Mindestausgabe von 1.000,00 Euro gewährt werden. Pro Beratungstag darf die Höchstgrenze von 900,00 Euro nicht überschritten werden, inbegriffen eventuelle Kosten für Reise, Unterkunft und Verpflegung. 3. Die Ausgaben, für die ein Zuschuss gewährt wird, dürfen die Höchstgrenze von insgesamt ,00 Euro pro Jahr nicht überschreiten. 2. Il limite minimo di spesa ammessa è di euro 1.000,00 e la spesa massima ammissibile per una giornata di consulenza non può superare l importo di 900,00 euro, comprese eventuali spese di viaggio, vitto e alloggio. 3. Il limite massimo di spesa ammessa non può superare l importo di ,00 euro complessivi all anno. Art. 5 Art. 5 Zuschussberechnung 1. Die Höhe des Zuschusses richtet sich nach der in den Förderungsrichtlinien (Beschluss Nr vom in geltender Fassung) für Tourismus in geltender Fassung vorgesehenen Einteilung: a) für touristisch entwickelte Gebiete: 30 Prozent, b) für touristisch gering entwickelte Gebiete: 50 Prozent. 2. Die zugelassenen Ausgaben werden auf folgende Beträge abgerundet: a) auf die nächsten 500,00 Euro für die Eingriffe laut Artikel 2, b) auf die nächsten 100,00 Euro für die Maßnahmen laut Artikel 4. Calcolo del contributo 1. La misura del contributo si conforma alla divisione prevista dai criteri per la concessione di contributi per il settore turismo (delibera della Giunta provinciale n del 30 dicembre 2010, e successive modifiche): a) per le zone turisticamente sviluppate: 30 per cento; b) per le zone turisticamente poco sviluppate: 50 per cento. 2. La spesa ammessa è arrotondata: a) ai 500,00 euro inferiori per gli interventi di cui all articolo 2; b) ai 100,00 euro inferiori per le iniziative di cui all articolo 4. Art. 6 Art. 6 Einreichen der Ansuchen 1. Die Ansuchen um Gewährung eines Zuschusses müssen unter Verwendung der von der Landesverwaltung vorbereiteten Formulare erstellt, mit einer Stempelmarke versehen und beim zuständigen Landesamt eingereicht werden. Dem Ansuchen sind die Unterlagen, die in Artikel 4 des Landesgesetzes vom 6. April 1993, Nr. 8, in geltender Fassung, angeführt sind, sowie ein erläuternder Bericht beizulegen. 2. Pro Jahr kann jeweils nur ein Ansuchen um Zuschuss für die Eingriffe laut Artikel 2 und ein Ansuchen um Zuschuss für die Maßnahmen laut Artikel 4 eingereicht werden. Presentazione delle domande 1. Le domande di contributo vanno redatte sui moduli predisposti dall Amministrazione provinciale, provviste di marca da bollo e presentate all Ufficio provinciale competente. Le stesse vanno corredate dalla documentazione prevista dall articolo 4 della legge provinciale 6 aprile 1993, n. 8, e successive modifiche, nonché da una relazione illustrativa. 2. Possono essere presentate rispettivamente una domanda di contributo per gli interventi di cui all articolo 2 ed una domanda di contributo per le iniziative di cui all articolo 4 all anno. Art. 7 Art. 7
151 Bollettino Ufficiale n. 27/I-II del 03/07/2012 / Amtsblatt Nr. 27/I-II vom 03/07/ Bearbeitung 1. Die Ansuchen werden in der Reihenfolge bearbeitet, in der sie beim Amt eingehen. Istruttoria 1. Le domande vengono evase nel medesimo ordine in cui sono pervenute all Ufficio. Art. 8 Art. 8 Verpflichtungen 1. Die betroffene Person verpflichtet sich im Ansuchen, die Zweckbestimmung des Betriebes für die Dauer von fünf Jahren ab Abschluss der Bauarbeiten oder ab dem Datum der letzten Rechnung, für die der Zuschuss gewährt werden kann, nicht zu ändern. Andernfalls wird der Zuschuss widerrufen. Sie muss sich ferner verpflichten, die Güter, die Gegenstand der Investition sind, weder zu verkaufen, noch zu vermieten oder zu verleihen, und zwar für einen Zeitraum von fünf Jahren ab dem Erwerb. Andernfalls wird der Zuschuss widerrufen. Nicht widerrufen werden die Zuschüsse in folgenden Fällen: a) wenn der gesamte Betrieb an Personen übergeben wird, die mit dem Zuschussempfänger oder der Zuschussempfängerin innerhalb des dritten Grades verwandt, verehelicht oder in gerader Linie verschwägert sind, sofern die geförderten Investitionen weiterhin zur Ausübung der betrieblichen Tätigkeit verwendet werden, b) bei schwerwiegenden Krankheiten oder Unfällen, die eine Fortführung der Tätigkeit unmöglich machen. 2. Wer ansucht, ohne Eigentümer der Liegenschaft zu sein, muss die Verfügbarkeit des Rechtsgutes für die gesamte Dauer der Zweckbestimmung nachweisen oder die Erklärung des Eigentümers im Sinne von Absatz 1 beilegen. Impegni 1. Nella domanda di contributo la persona richiedente si impegna a non mutare la destinazione dell azienda per un periodo di cinque anni dalla data di ultimazione dei lavori o dalla data dell ultima fattura ammessa a contributo. In caso contrario, il contributo viene revocato. La persona richiedente deve inoltre impegnarsi a non vendere, affittare o cedere in comodato i beni di investimento agevolati per la durata di cinque anni dal loro acquisto, pena la revoca del contributo. Non si procede alla revoca del contributo nei seguenti casi: a) cessione dell intera azienda a persone con vincoli di parentela entro il terzo grado, coniuge o affini in linea retta con la persona beneficiaria del contributo, purché gli investimenti agevolati continuino ad essere utilizzati per lo svolgimento dell attività aziendale; b) grave malattia o infortunio, che rendono impossibile la continuazione dell'attività. 2. Le persone richiedenti che non sono proprietarie dell immobile devono dimostrare la disponibilità del bene per l intera durata della destinazione o allegare una dichiarazione d impegno del proprietario ai sensi del comma 1. Art. 9 Art. 9 Auszahlung der Zuschüsse 1. Das zuständige Landesamt zahlt die Zuschüsse gegen Vorlage eines Auszahlungsantrags aus. Darin erklärt die Antrag stellende Person im Sinne von Artikel 5 Absatz 2 des Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, in geltender Fassung, dass die Investition, für die sie den Zuschuss erhalten hat, ordnungsgemäß durchgeführt wurde. Dem Auszahlungsantrag werden die Originale der quittierten Rechnungen, Honorarnoten oder Leasingverträge beigelegt. Die Erklärung über die ordnungsgemäße Durchführung der Arbeiten Liquidazione dei contributi 1. Alla liquidazione dei contributi provvede l Ufficio provinciale competente dietro presentazione di una domanda di liquidazione, corredata da una dichiarazione della persona richiedente, ai sensi dell articolo 5, comma 2, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, sulla regolare effettuazione dell investimento per il quale è stato chiesto il contributo. Alla domanda di liquidazione vanno altresì allegati gli originali delle fatture quietanzate o note onorarie o i contratti di leasing. La regolare esecuzione dei lavori e
152 Bollettino Ufficiale n. 27/I-II del 03/07/2012 / Amtsblatt Nr. 27/I-II vom 03/07/ und Ankäufe kann auch anhand eines Begehungs- und Abnahmeprotokolls der Bauleitung oder einer anderen qualifizierten Fachperson (Techniker/Technikerin) erfolgen, die sich dabei auf eine detaillierte Endstandsabrechnung stützt. 2. Der gesamte Zuschuss wird widerrufen, wenn bei Leasing-Investitionen die Güter, die Gegenstand des Vertrags sind, bei Vertragsende nicht auf die Person übertragen werden, die den Zuschuss erhält. 3. Wird bei einer Überprüfung der durchgeführten Bauarbeiten und der getätigten Ankäufe festgestellt, dass die Ausgaben niedriger als die zugelassenen sind, so wird der Zuschuss entsprechend gekürzt und anhand der effektiv belegten Ausgabensumme neu berechnet. Belaufen sich die belegten Ausgaben nicht auf mindestens 70 Prozent der zulässigen Ausgabensumme, so kann der Zuschuss zwar ausbezahlt werden, der Empfänger oder die Empfängerin darf jedoch in den vier Jahren, die auf die Genehmigung des Zuschusses folgen, keine weiteren Zuschüsse für Investitionen beantragen. 4. Wird in der Zeit zwischen der Vorlage des Ansuchens und der Auszahlung des Zuschusses die Tätigkeit im Sinne von Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe a) übertragen, so geht der Zuschuss auf die Rechtsnachfolger über, vorausgesetzt, dass sie die in diesen Kriterien vorgesehenen Anforderungen erfüllen, die Tätigkeit fortführen und die damit verbundenen Pflichten übernehmen. degli acquisti può essere documentata anche da un verbale di sopralluogo e di collaudo, redatto dal direttore o dalla direttrice dei lavori oppure da un altro tecnico qualificato o un altra tecnica qualificata, che si basa a tal fine su un resoconto dettagliato dello stato finale dei lavori. 2. Nel caso di investimenti in leasing, il mancato riscatto dei beni oggetto dei relativi contratti da parte della persona beneficiaria comporta la revoca dell intera agevolazione. 3. Qualora, in sede di verifica dei lavori strutturali eseguiti e degli acquisti effettuati, venga accertata una spesa inferiore a quella ammessa a contributo, quest ultimo è ridotto proporzionalmente e ricalcolato in base all effettiva spesa documentata. Qualora la spesa effettivamente documentata non raggiunga almeno il 70 per cento di quella ammessa a contributo, quest ultimo può essere comunque liquidato, ma la persona beneficiaria non potrà presentare, per un periodo di quattro anni a partire dalla approvazione della concessione del contributo, ulteriori domande di contributo per investimenti. 4. Se, nel periodo che intercorre tra la presentazione della domanda e la liquidazione, l attività viene trasferita ai sensi dell articolo 8, comma 1, lettera a), il contributo viene liquidato ai subentranti, sempre che gli stessi dimostrino di essere in possesso dei requisiti previsti dai presenti criteri, continuino ad esercitare l attività e si assumano i relativi obblighi. Art. 10 Art. 10 Unrechtmäßige Inanspruchnahme wirtschaftlicher Vergünstigungen 1. Widerrufen werden Zuschüsse vom zuständigen Landesamt, in den Fällen und nach dem Verfahren gemäß Artikel 2bis des Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, in geltender Fassung. Indebita percezione di vantaggi economici 1. L Ufficio provinciale competente procede alla revoca dei contributi nei casi e secondo le procedure disciplinate dall articolo 2bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche. Art. 11 Art. 11 Kontrollen 1. Anhand von Stichprobenkontrollen an mindestens sechs Prozent der Eingriffe und Maßnahmen, für die ein Zuschuss gewährt wurde, wird überprüft, ob diese ordnungsgemäß durchgeführt wurden. Controlli 1. Al fine di verificare la regolare esecuzione degli interventi e iniziative ammessi a contributo, sono effettuati controlli ispettivi a campione su almeno il sei per cento degli stessi.
153 Bollettino Ufficiale n. 27/I-II del 03/07/2012 / Amtsblatt Nr. 27/I-II vom 03/07/ Die Auswahl trifft eine interne Arbeitsgruppe bei der zuständigen Landesabteilung. Sie geht dabei nach dem Zufallsprinzip vor, anhand einer Liste aller im Bezugsjahr ausgezahlten Zuschüsse, die keine Rückschlüsse auf den Namen des Empfängers oder der Empfängerin zulässt. Zudem werden sämtliche Fälle ü- berprüft, in denen das Amt Zweifel hegt. 3. Falls notwendig, kann sich das Amt von anderen Abteilungen der Landesverwaltung unterstützen lassen. 4. Die Kontrollen erfolgen im Rahmen eines Ortsaugenscheins oder durch Anforderung der entsprechenden Unterlagen. 5. Wer den Zuschuss empfängt, verpflichtet sich, dem zuständigen Amt die Unterlagen zur Verfügung zu stellen, die zur Überprüfung der Voraussetzungen für die Gewährung der Zuschüsse notwendig sind. Andernfalls werden die Zuschüsse widerrufen. 2. All individuazione degli interventi e delle iniziative da sottoporre a controllo provvede un gruppo di lavoro interno alla ripartizione provinciale competente, secondo il principio di casualità, sulla base di una lista di tutti i contributi liquidati nell anno di riferimento, senza che sia stata presa visione dei nominativi dei relativi beneficiari. Vengono inoltre controllati tutti i casi che l Ufficio ritiene dubbi. 3. Ove necessario, l Ufficio può avvalersi del supporto di altre ripartizioni dell Amministrazione provinciale. 4. I controlli possono essere effettuati mediante verifica diretta in forma di sopralluogo oppure tramite richiesta di idonea documentazione. 5. Le persone beneficiarie dei contributi si impegnano, pena la revoca degli stessi, a mettere a disposizione dell Ufficio competente la documentazione necessaria per la verifica dei presupposti per la concessione dei contributi. Art. 12 Art. 12 Inkrafttreten 1. Diese Kriterien finden für jene Gesuche Anwendung, die ab dem Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Region eingereicht werden. Entrata in vigore 1. I presenti criteri trovano applicazione per le domande presentate a partire dal giorno successivo a quello della loro pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
154 Bollettino Ufficiale n. 27/I-II del 03/07/2012 / Amtsblatt Nr. 27/I-II vom 03/07/ Beschlüsse - 1 Teil - Jahr 2012 Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2012 Südtiroler Landtag BESCHLUSS DES SÜDTIROLER LANDTAGES vom 26. Juni 2012, Nr. 9/12 Berichtigung des Haushaltsvoranschlages des Südtiroler Landtages für das Finanzjahr 2012 Consiglio della Provincia Autonoma di Bolzano DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DI BOLZANO del 26 giugno 2012, n. 9/12 Assestamento del bilancio di previsione del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano per l'anno finanziario 2012 XIV. Legislaturperiode XIV legislatura Nach Einsichtnahme in den eigenen Beschluss Nr. 13/11 vom 29. November 2011, mit welchem der Haushaltsvoranschlag des Südtiroler Landtages für das Finanzjahr 2012 genehmigt worden ist; nach Einsichtnahme in das Dekret des Präsidenten des Südtiroler Landtages Nr. 29/12 vom 22. März 2012 betreffend die Eintragung der Zuweisungen der Aufsichtsbehörde für das Kommunikationswesen (30.074,86 Euro) in den Haushalt des Südtiroler Landtages im Zusammenhang mit der Ausübung der an den Landesbeirat für Kommunikationswesen übertragenen Befugnisse; nach Einsicht in das Schreiben des Präsidenten des Rates der Gemeinden vom 1. Juni 2012, mit welchem die Abänderung des für das Jahr 2012 vorgelegten und genehmigten Tätigkeitsprogrammes des Rates der Gemeinden beantragt wird, wobei der Gesamtbetrag des genehmigten Kostenvoranschlages unverändert bleibt; nach Einsichtnahme in den Präsidiumsbeschluss Nr. 23/12 vom , mit welchem der Entwurf der Berichtigung des Haushaltsvoranschlages des Südtiroler Landtages für das Finanzjahr 2012 gemäß beiliegender Tabelle genehmigt worden ist; nach Einsichtnahme in die Artikel 18 und 30 der Geschäftsordnung sowie in die Bestimmungen der Verwaltungs- und Buchungsordnung des Südtiroler Landtages; auf die Erwägung hin, den vom Landtagspräsidium vorgelegten Entwurf der Haushaltsberichtigung zu genehmigen; Vista la propria deliberazione n. 13/11 del 29 novembre 2011, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano per l'anno finanziario 2012; visto il decreto del Presidente del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano n. 29/12 del 22 marzo 2012 riguardanti l iscrizione nel bilancio del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano delle assegnazioni dell Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (30.074,86 euro) attinenti l esercizio delle funzioni delegate al Comitato provinciale per le comunicazioni; presa visione della lettera del Presidente del Consiglio dei comuni datata 1 giugno 2012, con cui si chiede di modificare il progetto programmatico delle attività del Consiglio dei comuni per il 2012, già presentato e approvato, mantenendo invariato il totale della previsione di spesa approvata; vista la deliberazione dell'ufficio di Presidenza n. 23/12 del 6/6/2012, con la quale è stato approvato il progetto di assestamento del bilancio di previsione del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano, per l'anno finanziario 2012 secondo l'allegata tabella; visti gli articoli 18 e 30 del Regolamento interno del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano ed il Regolamento interno di amministrazione e contabilità del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano; ritenuto di approvare la proposta di assestamento del bilancio presentato dall'ufficio di Presidenza;
155 Bollettino Ufficiale n. 27/I-II del 03/07/2012 / Amtsblatt Nr. 27/I-II vom 03/07/ dies vorausgeschickt, beschließt DER SÜDTIROLER LANDTAG ciò premesso, IL CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO delibera in der Sitzung vom mit 21 Ja-Stimmen und einer Enthaltung: 1. die Berichtigung des Haushaltsvoranschlages des Südtiroler Landtages für das Finanzjahr 2012 gemäß beiliegender Tabelle und mit folgendem Endergebnis zu genehmigen: Berichtigung der Einnahmen nella seduta del 26/6/2012 con 21 voti favorevoli e una astensione: 1. di approvare l'allegata tabella relativa all'assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012 del Consiglio provinciale con le seguenti risultanze finali: Assestamento delle entrate Kompetenz ,20 Euro Competenza ,20 euro Berichtigung der Ausgaben Assestamento delle uscite Kompetenz ,20 Euro Competenza ,20 euro 2. festzuhalten, dass der Haushaltsvoranschlag für das Finanzjahr 2011 damit folgende Gesamtbeträge (einschließlich Sonderbuchhaltungen) aufweist: Gesamtbetrag der Einnahmen (einschließlich Sonderbuchhaltungen) 2. di prendere atto che pertanto il bilancio di previsione per l'anno finanziario 2011 comprende i seguenti totali generali (contabilità speciali comprese): Totale delle entrate (incluse contabilità speciali) Kompetenz ,06 Euro competenza ,06 euro Gesamtbetrag der Ausgaben (einschließlich Sonderbuchhaltungen) Totale delle uscite (incluse contabilità speciali) Kompetenz ,06 Euro competenza ,06 euro DER PRÄSIDENT MAURO MINNITI IL PRESIDENTE MAURO MINNITI
156 Bollettino Ufficiale n. 27/I-II del 03/07/2012 / Amtsblatt Nr. 27/I-II vom 03/07/ Berichtigung des Haushaltsvoranschlages des Südtiroler Landtages für das Finanzjahr 2012 Assestamento del bilancio di previsione del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano per l anno finanziario 2012
157 Bollettino Ufficiale n. 27/I-II del 03/07/2012 / Amtsblatt Nr. 27/I-II vom 03/07/ Voranschlag der Einnahmen Stato di previsione delle entrate Kapitel Capitolo Änderung -Variazione Berichtigte Bereitstellung Previsione assestata Kapitelnummer Numero capitolo 2012 Bezeichnung Denominazione Währung Valuta Kompetenz Competenza Kompetenz Competenza 100 Verwaltungsüberschuss bei Abschluss des Haushaltsjahres 2011 (wovon ,44 Euro für das Ausgabenkapitel 1221 zweckbestimmt sind) Avanzo d amministrazione risultante dal conto consuntivo 2011 (di cui euro ,44 con vincolo di destinazione al capitolo di spesa 1221) Euro , ,20 Einnahmen - Entrate 6320 Rückerlangung vom INPDAP (ex INADEL) von Abfertigungen, die vom Landtag vorgestreckt worden sind (L.G. vom , Nr. 4, Art. 46, 54) Recupero dall INPDAP (ex INADEL) delle indennità premio di servizio anticipate dal Consiglio provinciale (L.P , n. 4, artt. 46, 54) Euro , ,00 Sonderbuchhaltungen Contabilità speciali 8300 Steuerabzüge Ritenute fiscali Euro , ,00 Endsummen der Änderungen Totale variazioni Euro ,20
158 Bollettino Ufficiale n. 27/I-II del 03/07/2012 / Amtsblatt Nr. 27/I-II vom 03/07/ Voranschlag der Ausgaben Stato di previsione delle spese Kapitel Capitolo Änderung -Variazione Berichtigte Bereitstellung Previsione Assestata Kapitelnummer Numero capitolo 2012 Bezeichnung Denominazione Währung Valuta Kompetenz Competenza Kompetenz Competenza Laufende Ausgaben Spese correnti 1110 Entschädigungen und Rückvergütungen der Reisespesen für Dienstreisen des/der Landtagspräsidenten/in und der Landtagsabgeordneten (Bestimmungen über Entschädigungen, Vergütungen, Rückvergütungen sowie Abzüge bei Abwesenheit - Art. 2, 3, 4, 5) Indennità e rimborso spese per viaggi di servizio del/della presidente del Consiglio e dei/ delle consiglieri/e provinciali (Regolamento delle indennità, dei compensi e rimborsi nonché delle detrazioni in caso di assenza - artt. 2, 3, 4, 5) Euro , , Dem/der Präsidenten/in, den Vizepräsidenten/innen und den Präsidialsekretären/innen zustehende Aufwandsentschädigung (Bestimmungen über Entschädigungen, Vergütungen, Rückvergütungen sowie Abzüge bei Abwesenheit Art. 1) Indennità di carica spettante al/alla presidente, ai/alle vicepresidenti e ai/alle segretari/e questori/e (Regolamento delle indennità, dei compensi e rimborsi nonché delle detrazioni in caso di assenza - art. 1) Euro , , Auszahlung der zweckbestimmten Zuweisungen der Aufsichtsbehörde für Kommunikationswesen (L.G. vom , Nr. 6, Art. 4, 5) Versamento delle assegnazioni con vincolo di destinazione della Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (L.P , n. 6, artt. 4, 5) Euro , ,30
159 Bollettino Ufficiale n. 27/I-II del 03/07/2012 / Amtsblatt Nr. 27/I-II vom 03/07/ Dem Kinder- und Jugendanwalt bzw. der Kinder- und Jugendanwältin zustehende Vergütung, Außendienstvergütung und Rückerstattung der Spesen für Außendienste sowie Spesen für Haftpflichtversicherungspolizze (L.G. vom , Nr. 3, Art. 8, 9) Compenso spettante al/alla garante per l infanzia e l adolescenza, indennità e rimborso spese per missioni nonché spese per polizza assicurativa di responsabilità civile (L.P , n. 3, artt. 8, 9) Euro , , Gehälter und andere Bezüge für das Personal des Landtages (einschließlich Leistungslöhne und Ergebniszulagen) Stipendi e altri assegni per il personale del Consiglio provinciale (inclusi i salari di produttività e le indennità di risultato) Euro , , Renten zu Lasten des Landtages (L.G. vom , Nr. 12, Art. 11) Pensioni a carico del Consiglio provinciale (L.P , n. 12, art. 11) Euro +33, , Vorschüsse auf Abfertigungen (Bereichsübergreifender Kollektivvertrag für den Zeitraum Anlage 2) Anticipazioni dell'indennità premio di servizio (contratto collettivo intercompartimentale per il periodo allegato 2) Euro , , Instandhaltung der Liegenschaften und entsprechenden Anlagen, die dem Landtag zur Verfügung stehen Manutenzione degli immobili e relativi impianti a disposizione del Consiglio provinciale Euro , , Miete der Räumlichkeiten und Nebenausgaben Affitto locali e spese accessorie Euro , , Fortbildung des Personals (Bereichsabkommen für das Personal des Südtiroler Landtages - Zeitraum Anlage D) Aggiornamento del personale (Contratto di comparto per il personale del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano relativo al periodo allegato D) Euro , ,00
160 Bollettino Ufficiale n. 27/I-II del 03/07/2012 / Amtsblatt Nr. 27/I-II vom 03/07/ Reservefonds für neue und höhere Ausgaben Fondo di riserva per nuove e maggiori spese Euro , ,75 Sonderbuchhaltungen Contabilità speciali 3300 Einzahlung der Steuerabzüge Versamento ritenute fiscali Euro , ,00 Endsummen der Änderungen Totale variazioni Euro ,20
161 Bollettino Ufficiale n. 27/I-II del 03/07/2012 / Amtsblatt Nr. 27/I-II vom 03/07/ Beschlüsse - 1 Teil - Jahr 2012 Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2012 Gemeinden der Provinz Bozen Gemeinde Brixen GEMEINDERATSBESCHLUSS vom 31. Mai 2012, Nr. 47 Durchführung des Gemeinderatsbeschlusses Nr. 7 vom Bauleitplanänderung - Umwidmung von alpinem Grünland Skipiste - Trinkwasserentnahmestelle mit Wasserschutzgebiet in Zone für öffentliche Einrichtungen - Zone mit Privatinitiative - K.G. Afers (Plose Ski AG) Comuni in provincia di Bolzano Comune di Bressanone DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE del 31 maggio 2012, n. 47 Esecuzione della delibera del Consiglio Comunale n. 7 del Modifica al piano urbanistico comunale - Trasformazione di verde alpino - pista da sci - fonte idropotabile con zona di rispetto - in zona per attrezzature collettive - zona di iniziativa privata - C.C. Eores (Plose Ski SpA) Vorausgeschickt, dass der überarbeitete Bauleitplan der Gemeinde Brixen mit GR-Beschluss Nr. 21 vom und mit Beschluss der L.R. Nr. 368 vom genehmigt worden ist und nach Ablauf der Zehnjahresfrist ab Inkrafttreten mit GR-Beschluss Nr. 7 vom wiederbestätigt worden ist; Vorausgeschickt, dass mit Gemeinderatsbeschluss Nr. 7 vom die Bauleitplanänderung betreffend die Umwidmung von alpinem Grünland Skipiste - Trinkwasserentnahmestelle mit Wasserschutzgebiet in Zone für öffentliche Einrichtungen - Zone mit Privatinitiative K.G. Afers genehmigt worden ist; Vorausgeschickt, dass im Sinne der Artt. 19, 20 und 21 des geltenden Landesraumordnungsgesetzes die Unterlagen betreffend die oben genannte Bauleitplanänderung zwecks Überprüfung an das Amt für Ortsplanung Nord-Ost mit Schreiben vom , Prot.Nr /10 weitergeleitet wurden; Festgestellt, dass die Landesregierung, den vom Art. 20, Absatz 3 des geltenden Landesraumordnungsgesetzes vorgesehenen Termin verfallen lassen hat, ohne über die von der Gemeinde vorgeschlagene Bauleitplanänderung zu beschließen; Darauf hingewiesen, dass die Gemeinde somit die beschlossene Änderung am Bauleitplan durchführen und den Beschluss, mit welchem sie die Änderung genehmigt hat, auf Kosten des Landes im Amtsblatt der Region veröffentlichen lassen kann; Premesso che il piano urbanistico comunale rielaborato è stato approvato con delibera del Consiglio Comunale Nr. 21 del e con delibera della Giunta Provinciale Nr. 368 del , e decorso il decennio dall entrata in vigore è stato riconfermato con delibera del Consiglio Comunale Nr. 7 del ; Premesso che con delibera del Consiglio n. 7 del è stata approvata la modifica al piano urbanistico comunale riguardante la trasformazione di verde alpino - pista da sci - fonte idropotabile con zona di rispetto - in zona per attrezzature collettive - zona di iniziativa privata - C.C. Eores; Premesso che la documentazione riguardante la sopraccitata modifica al piano urbanistico, è stata trasmessa ai sensi degli artt. 19, 20 e 21 della vigente legge urbanistica all Ufficio Urbanistica Nord-Est con lettera del , Prot.n 20663/10; Constatato che la Giunta Provinciale ha fatto decorrere il termine di cui all art. 20, comma 3 della vigente Legge Urbanistica Provinciale senza deliberare in merito alla modifica al piano urbanistico proposta dal comune; Ravvisato che il comune può pertanto dare esecuzione alla modifica approvata, ordinando a spese della Provincia, la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione della delibera con la quale è stata approvata la modifica;
162 Bollettino Ufficiale n. 27/I-II del 03/07/2012 / Amtsblatt Nr. 27/I-II vom 03/07/ Nach Einsichtnahme in die Artt. 19, 20 und 21 des Landesraumordnungsgesetzes, L.G. Nr. 13 vom i.g.f.; Nach Einsichtnahme in die zustimmenden Gutachten gemäß Art. 81 des DPReg. vom , Nr. 3/L; Aufgrund: - des geltenden Haushaltsvoranschlages des laufenden Finanzjahres; - der geltenden Satzung der Gemeinde; - der geltenden Gemeindeordnung; Visti gli artt. 19, 20 e 21 della Legge Urbanistica Provinciale, L.P. n 13 dell n.t.v.; Visti i pareri favorevoli di cui all art. 81 del DPReg. del , n. 3/L; Visti: - il vigente bilancio di previsione dell anno finanziario corrente; - il vigente statuto del comune; - il vigente ordinamento dei comuni; beschließt DER GEMEINDERAT IL CONSIGLIO COMUNALE delibera mit offenkundigen 24 Ja-Stimmen, 1 Nein-Stimme und 4 Enthaltungen; 1. Die Bauleitplanänderung, genehmigt mit Beschluss des Gemeinderates Nr. 7 vom , aufgrund von Terminverfall im Sinne des Art. 20, Absatz 3 des Landesraumordnungsgesetzes, L.G. Nr. 13 vom 11. August 1997 i.g.f. durchzuführen. 2. Den oben genannten Beschluss des Gemeinderates im Amtsblatt der Region auf Kosten des Landes zu veröffentlichen. 3. Dieser Beschluss zieht keine Ausgabenverpflichtung nach sich. Jede/r Bürger/in kann gegen diesen Beschluss während des Zeitraumes der Veröffentlichung an der digitalen Amtstafel der Gemeinde Einspruch beim Gemeindeausschuss erheben und jede/r Interessierte innerhalb von 60 Tagen ab Vollstreckbarkeit Rekurs beim Regionalen Verwaltungsgericht in Bozen einbringen. Gelesen, genehmigt und gefertigt. con voti palesi favorevoli 24, 1 voto contrario e 4 astensioni; 1. Di dare esecuzione alla modifica al piano urbanistico, approvata con delibera del Consiglio Comunale n. 7 del per decorrenza di cui all art. 20, comma 3 della Legge Urbanistica Provinciale n. 13 dell 11 agosto 1997 n.t.v. 2. Di far pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione a spese della Provincia, la delibera del consiglio di cui sopra. 3. Questa deliberazione non comporta alcun impegno di spesa. Ogni cittadino/a può, entro il periodo di pubblicazione all albo digitale del Comune, presentare reclamo avverso questa deliberazione alla Giunta Municipale e ogni interessato/a può, entro 60 giorni dall esecutività, fare ricorso al Tribunale di Giustizia Amministrativa di Bolzano. Letto, confermato e sottoscritto DER VORSITZENDE DR. SCHRAFFL THOMAS DER GENERALSEKRETÄR DR. JOSEF FISCHNALLER IL PRESIDENTE DOTT. SCHRAFFL THOMAS IL SEGRETARIO GENERALE DOTT. JOSEF FISCHNALLER
163 Bollettino Ufficiale n. 27/I-II del 03/07/2012 / Amtsblatt Nr. 27/I-II vom 03/07/ Abschrift Copia Nr. 17 MARKTGEMEINDE MALS Autonome Provinz Bozen - Südtirol COMUNE DI MALLES VENOSTA Provincia Autonoma di Bolzano Alto Adige Beschluss des Gemeinderates Delibera del Consiglio comunale Sitzung vom - Seduta del: Uhr - Ore: 20:00 Im Sinne des geltenden E.T.G.O. wurden für heute, im üblichen Sitzungssaal, die Mitglieder dieses Gemeinderates einberufen Anwesend sind: Ai sensi del vigente T.U.O.C. sono stati convocati per oggi, nella solita sala delle riunioni, i membri di questo Consiglio comunale. Sono presenti: A.E.-A.G. A.U.-A.I. A.E.-A.G. A.U.-A.I. Mag. (FH) Ulrich VEITH Erich STOCKER Dr. Ing. Egon ALBER X Christina Agnes TARABOI BLAAS Dr. Daniela DI PILLA STOCKER Gertrud TELSER SCHWABL Gerold FRANK Siegfried TELSER Andreas HEINISCH Joachim THEINER Dr. Thomas HELLRIGL Josef THURNER Josef SACHSALBER Dr. Sibille TSCHENETT Dr. Marion JANUTH Marcel WEIRATHER Bruno PILEGGI Werner WEISKOPF X Josef STECHER Johann ZIERNHELD Beistand leistet die Generalsekretärin Assiste la Segretaria generale Dr. Monika Platzgummer Spiess Nach Feststellung der Beschlussfähigkeit, übernimmt Constatato che il numero degli intervenuti è sufficiente per la legalità dell'adunanza, Mag. (FH) Ulrich Veith in seiner Eigenschaft als Bürgermeister den Vorsitz. Der Gemeinderat behandelt folgenden nella sua qualità di Sindaco ne assume la presidenza. Il Consiglio passa alla trattazione del seguente G E G E N S T A N D : O G G E T T O : Abänderung der Gemeindesatzung (Bürgerbeteiligung und Volksabstimmungen) Modifica dello statuto comunale (Forme di partecipazione dei cittadini e referendum)
164 Bollettino Ufficiale n. 27/I-II del 03/07/2012 / Amtsblatt Nr. 27/I-II vom 03/07/ Vorausgeschickt, dass mit Gemeinderatsbeschluss Nr. 2 vom , die neue Satzung der Gemeinde Mals genehmigt worden ist; dass, mit Gemeinderatsbeschluss Nr. 11 vom die erste Abänderung betreffend den Art. 16 genehmigt worden ist; dass, mit Gemeinderatsbeschluss Nr. 38 vom die zweite Abänderung betreffend den Art. 33 genehmigt worden ist; nach Anhören des Vorschlages der Arbeitsgruppe für Bürgerbeteiligung und des Gemeindeausschusses, welcher folgende Änderungen an der geltenden Satzung der Gemeinde Mals vorschlagen: Kapitel 2 der Satzung, wo im Art. 34 das Informationsrecht geregelt ist und wird es für notwendig erachtet, den Abs. 1 neu zu formulieren und im Art. 36 eine Ergänzung einzufügen; Kapitel 3, welches die Mitsprache regelt, zu erweitern und im Art. 38 einen zweiten Absatz einzufügen (Einberufung Bürgerversammlung auf Antrag von Bürgern); ebenso sollen im Art. 39 die Petition und der Bürgerhaushalt als neue Instrumente der Bürgerbeteiligung eingeführt werden; Kapitel 4 betreffend die Volksabstimmungen soll eine gänzlich neue Ausrichtung bekommen, wobei sowohl die bindende Wirkung eingeführt als auch der Abstimmungsmodus verändert wird. Der Antrag muss von 6% (bisher 10%) der in den Wählerlisten eingetragenen Wähler unterzeichnet sein, es kann auch eine Abstimmung auf einen Teil der Gemeinde beschränkt werden. Vorgesehen wird eine bestätigende und eine einführende Volksabstimmung und evtl. ein Gegenvorschlag des Gemeinderates. Die Termine für die Abhaltung der Abstimmungen werden neu festgesetzt. Für die Gültigkeit der Volksabstimmung müssen sich 20% (bisher 50%) der Wahlberechtigten beteiligen, wobei die Abstimmung einen positiven Ausgang hat, wenn mehr Ja-Stimmen als Nein-Stimmen erreicht werden; nach ausführlicher Diskussion der vorgeschlagenen Änderungen und für richtig erachtet, das erarbeitete Dokument zu genehmigen; nach Einsichtnahme in den Art. 3 Abs. 2 des E.T.G.O., genehmigt mit D.P.Reg. vom Nr. 3/L, welche die Genehmigungs- und Abänderungsverfahren der Satzungen der Gemeinden regelt; festgestellt, dass für die Satzungsänderung eine 2/3-Mehrheit der zugewiesenen Ratsmitglieder und somit 14 Ja-Stimmen erforderlich sind; nach Einsichtnahme in die zustimmenden Gutachten gemäß Art. 81 des ETGO genehmigt mit DPReg , N. 3/L; Premesso che con deliberazione del Consiglio comunale n. 2 del è stato approvato il nuovo statuto del Comune di Malles Venosta; che con deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del è stata approvata la prima modifica relativa all'art. 16; che con deliberazione del Consiglio comunale n.38 del è stata approvata la 2 modifica relativa all'art. 33; sentita la proposta del gruppo di lavoro per la partecipazione dei cittadini e della Giunta comunale che propongono di modificare il vigente statuto del Comune di Malles Venosta: capitolo 2 dello statuto, nel quale l'art. 34 disciplina il diritto d'informazione e se viene ritenuto necessario di riformulare il paragrafo n. 1 e di apporre un'integrazione all'art. 36; di ampliare il capitolo 3, il quale disciplina il diritto di partecipazione e di aggiungere un ulteriore paragrafo all'art. 38 (Convocazione di una riunione dei cittadini su richiesta dei cittadini); nello stesso modo nell'art. 39 verranno inseriti la petizione ed il bilancio dei cittadini quale nuovi strumenti per la partecipazione dei cittadini; capitolo 4 riguardante i referendum verrà impostato in modo completamente nuovo, in quanto verrà istituito l'effetto vincolante e verrà modificato il modo di voto. La richiesta deve essere sottoscritta da almeno 6% (finora 10%) degli elettori iscritti alle liste elettorali; uno scrutinio può essere limitato ad una parte del comune. Viene previsto uno scrutinio confermante ed uno scrutinio introducente ed eventualmente una proposta concorrente del consiglio comunale. I termini per lo svolgimento degli scrutini vengono ridefiniti. Per la validità degli scrutini devono parteciparvi almeno 20% degli elettori (finora 50%), in quanto lo scrutinio ha un esito positivo se sono raggiunti più voti favorevoli che voti contrari; dopo ampia discussione delle modifiche proposte e ritenuto corretto di approvare il documento elaborato; visto l'art. 3, comma 2 del T.U.O.C., approvato con D.P.Reg. dell , n. 3/L, il quale determina le procedure di approvazione e modifica degli statuti comunali; constatato che per la modifica dello statuto è necessaria la maggioranza dei 2/3 dei consiglieri assegnati, quindi 14 voti favorevoli; visti i pareri positivi ai sensi dell'art. 81 del T.U.O.C., approvato con D.P.Reg , n. 3/L;
165 Bollettino Ufficiale n. 27/I-II del 03/07/2012 / Amtsblatt Nr. 27/I-II vom 03/07/ nach Einsichtnahme in die geltende Satzung der Gemeinde Mals; visto il vigente statuto del Comune di Malles; nach eingehender Diskussion und nach Einsichtnahme in den geltenden ETGO; b e s c h l i e ß t DER GEMEINDERAT mit 14 Ja-Stimmen, 3 Gegenstimmen und 1 Enthaltung bei 18 anwesenden und abstimmenden Mitgliedern dopo ampia discussione e visto il vigente TUOC; il CONSIGLIO COMUNALE con 14 voti favorevoli, 3 voti contrari ed un'astensione su 18 consiglieri presenti e votanti d e l i b e r a 1. die Kapitel 2 (Die Information), 3 (Die Mitsprache) und 4 (Die Volksabstimmungen) der Satzung der Gemeinde Mals wie aus der Beilage zu diesem Beschluss ersichtlich, welche wesentlichen und ergänzenden Bestandteil bildet, abzuändern. 2. die Kundmachung der Satzungsabänderungen wird für 30 aufeinanderfolgende Tage an der Amtstafel der Gemeinde kundgemacht; 3. die Satzungsabänderung wird weiters im Amtsblatt der Region veröffentlicht; 4. je eine Ausfertigung der Satzung wird dem Regionalausschuss, bei dem die Sammlung der Gemeindesatzungen geführt wird und dem Regierungskommissariat übermittelt; 5. die Satzungsabänderung tritt am dreißigsten Tage nach ihrer Anbringung an der Amtstafel der Gemeinde in Kraft; 6. es wird festgehalten, dass gegen diese Beschlussmaßnahme während des Zeitraumes ihrer Veröffentlichung von 10 Tagen Einspruch beim Gemeindeausschuss erhoben werden kann. Innerhalb der Frist von 60 Tagen ab Vollstreckbarkeit dieser Beschlussmaßnahme kann beim Regionalen Verwaltungsgerichtshof in Bozen Rekurs eingebracht werden. 1. di modificare i capitoli 2 (L'informazione), 3 (La partecipazione) e 4 (I Referendum) statuto del Comune di Malles Venosta come evidente dall'allegato che forma parte essenziale ed integrante della presente delibera; 2. l'avviso delle modificazioni allo statuto è affisso all albo pretorio del comune per 30 gg. consecutivi; 3. inoltre la modifica dello statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione; 4. copia dello statuto è inviata alla Giunta Regionale, presso i cui uffici è tenuta la raccolta degli statuti comunali ed al Commissario del Governo per la Provincia di Bolzano; 5. la modifica dello statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua affissione all albo pretorio del comune; 6. si dà atto, che entro il periodo di pubblicazione di 10 giorni può essere presentata opposizione alla giunta comunale avverso la presente deliberazione. Entro 60 giorni dall'esecutività della presente delibera può essere presentato ricorso al Tribunale di Giustizia Amministrativa di Bolzano.
166 Bollettino Ufficiale n. 27/I-II del 03/07/2012 / Amtsblatt Nr. 27/I-II vom 03/07/ Vorherige Gutachten im Sinne des Art. 81 der geltenden Gemeindeordnung (D.P.Reg. 3/L/2005) Der/Die Unterfertigte erteilt sein/ihr zustimmendes Gutachten hinsichtlich der fachlichen Ordnungsmäßigkeit der vorliegenden Beschlussvorlage. Die Generalsekretärin Pareri preventivi ai sensi dell art. 81 del vigente ordinamento dei Comuni (DPReg 3/L/2005) Il/La sottoscritto/a esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla presente proposta di deliberazione. La Segretaria generale gez.- f.to Dr. Monika Platzgummer Spiess Der/Die Unterfertigte erteilt sein/ihr zustimmendes Gutachten hinsichtlich der buchhalterischen Ordnungsmäßigkeit der vorliegenden Beschlussvorlage. Die Generalsekretärin Il/La sottoscritto/a esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla presente proposta di deliberazione. La Segretaria generale gez.- f.to Dr. Monika Platzgummer Spiess Verpflichtung Impegno Feststellung Nr.. Accertamento n. pagato con mand. bezahlt mit Mand. Kapitel Capitolo Gelesen, genehmigt und gefertigt. Der Bürgermeister Il Sindaco gez.- f.to Mag. (FH) Ulrich Veith Letto, confermato e sottoscritto. Die Generalsekretärin La Segretaria generale gez.- f.to Dr. Monika Platzgummer Spiess VERÖFFENTLICHUNG Dieser Beschluss wird heute und für 10 aufeinanderfolgende Tage an der Amtstafel und auf der Internetseite der Gemeinde Mals veröffentlicht Die Generalsekretärin La Segretaria generale gez.- f.to Dr. Monika Platzgummer Spiess PUBBLICAZIONE La presente delibera viene pubblicata oggi e per 10 giorni consecutivi all'albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Malles Venosta. VOLLSTRECKBARKEIT Gemäß Art. 79, Abs. 3 des geltenden ETGO ist vorliegender Beschluss vollstreckbar geworden am ESECUTIVITÀ Ai sensi dell'art. 79, comma 3 del TUOC la presente delibera è diventata esecutiva in data Die Generalsekretärin La Segretaria generale gez.- f.to Dr. Monika Platzgummer Spiess Für die Übereinstimmung der Abschrift mit der Urschrift auf stempelfreiem Papier für Verwaltungszwecke. Per copia conforme all'originale, rilasciata in carta libera per uso amministrativo Die Generalsekretärin La Segretaria generale Dr. Monika Platzgummer Spiess
167 Bollettino Ufficiale n. 27/I-II del 03/07/2012 / Amtsblatt Nr. 27/I-II vom 03/07/ Beilage zum Beschluss des Gemeinderates Nr. 17 vom Allegato alla delibera del Consiglio Comunale n. 17 del KAPITEL 2 DIE INFORMATION Art. 34 (Das Informationsrecht) 1. Frühzeitige und umfassende Informationstätigkeit zählt zu den grundlegenden Aufgaben der Gemeindeverwaltung und ist die Voraussetzung für Bürgerbeteiligung. 2. Zwecks Beteiligung an der Verwaltung und am Verwaltungsverfahren betreffend Maßnahmen, die sich auf subjektive Rechtssituationen auswirken, sowie zwecks Wahrung der Transparenz gewährleistet die Gemeinde die größtmögliche und zeitgerechte Information durch die verantwortlichen Dienststellen, durch geeignete Mittel der Veröffentlichung und der direkten Mitteilung gemäß den einschlägigen Vorschriften. Zur Information gehört auf jeden Fall die Aufklärung über den Verwaltungsvorgang und über die Dienstleistung und -nutzung, über die Fristen der Abwicklung, über die verantwortlichen Dienststellen, über die Form der Beteiligung der Betroffenen, über den Zugang derselben zu den Akten, zur Beratung und zum Beistand sowie über die Vorlage und Annahme von Beschwerden. 3. Zum Informationsrecht gehört auch die Vermittlung der gemeindeeigenen Informationen an die interessierten und betroffenen Bürger durch die Beratung, durch die Zurverfügungstellung der eigenen Strukturen und Dienste an Körperschaften, Volontariatsorganisationen und Gemeinschaften. 4. Die grundlegenden Akte der Gemeinde und insbesondere die Verordnungen, die allgemeinen Planungs- und Programmierungsakte, der Haushaltsvoranschlag und die Abschlussrechnung, die allgemeinen Programme der öffentlichen Arbeiten und die Regelung der öffentlichen Dienste müssen Gegenstand einer besonders breiten und eingehenden Information sein. CAPITOLO 2 L'INFORMAZIONE Art. 34 (Il diritto di informazione) 1. L'informazione tempestiva e completa costituisce attività fondamentale dell'amministrazione comunale in quanto presupposto per la partecipazione dei cittadini. 2. Ai fini della partecipazione all'amministrazione ed alla formazione di atti amministrativi incidenti su posizioni giuridiche soggettive e per assicurare la trasparenza nell'amministrazione comunale il comune garantisce la maggiore possibile e tempestiva informazione per il tramite dei propri uffici responsabili e mediante adeguati mezzi di pubblicazione e di diretta comunicazione e notifica secondo le vigenti disposizioni di settore. Costituisce comunque parte dell'informazione quella relativa ai particolari del singolo procedimento, alle modalità dell'espletamento dei servizi ed alla loro fruizione, ai termini entro i quali i singoli procedimenti saranno svolti, agli uffici responsabili in ordine ai medesimi, alle forme di partecipazione degli interessati agli stessi, al loro diritto di accesso agli atti del procedimento, alla consulenza ed assistenza nonché infine alla presentazione ed all'accettazione di ricorsi. 3. Il diritto di informazione include anche la trasmissione ai cittadini interessati delle informazioni in possesso del comune mediante la consulenza, a mezzo della messa a disposizione delle proprie strutture e servizi ad enti, associazioni di volontariato ed a comunità. 4. Dovranno formare oggetto di una informazione particolarmente vasta e dettagliata gli atti fondamentali del comune ed in modo particolare i regolamenti, gli atti generali di pianificazione e di programmazione, il bilancio di previsione ed il conto consuntivo, i programmi generali dei lavori pubblici e la regolamentazione dei pubblici servizi.
168 Bollettino Ufficiale n. 27/I-II del 03/07/2012 / Amtsblatt Nr. 27/I-II vom 03/07/ Eingehendere Formen der Information gewährleisten die Transparenz der Akte betreffend die Aufnahme von Personal, die Erteilung von Konzessionen und Beiträgen sowie die Verträge im allgemeinen. Art. 35 (Das Aktenzugangsrecht) 1. Alle Verwaltungsakte sind öffentlich mit Ausnahme der vom Gesetz als vertraulich erklärten und jener die laut Gemeindeverordnung durch Verfügung des Bürgermeisters zeitweilig nicht ausgehändigt werden dürfen. 2. Die Verordnung regelt auch das jedem Bürger und den Gemeinschaften zustehende Recht auf unentgeltliche Einsicht und Prüfung der Akte sowie auf Ausstellung von Abschriften nach vorheriger Bezahlung der reinen Ausfertigungskosten. Art. 36 (Beteiligung am Verwaltungsverfahren mit Auswirkung auf subjektive Rechtspositionen) 1. Die Bürger, die Gemeinschaften und Vereine, auf deren Rechtsposition oder Gemeinschaftsziele und Zwecke sich eine Verwaltungsmaßnahme auswirkt, haben gemäß den einschlägigen Vorschriften über das Verwaltungsverfahren und die Transparenz das Recht, sich am bezüglichen Verwaltungsverfahren zu beteiligen. 5. Forme di specifica e particolareggiata informazione sono attuate per assicurare la trasparenza degli atti relativi alla assunzione di personale, al rilascio di concessioni e contributi e dei contratti in generale. Art. 35 (Il diritto di accesso agli atti ed ai documenti) 1. Tutti gli atti amministrativi sono pubblici ad eccezione di quelli dichiarati riservati dalla legge e di quelli che, ai sensi dei regolamento comunale, con provvedimento dei sindaco, vengono dichiarati di temporanea riservatezza. 2. Il regolamento disciplina inoltre il diritto spettante ad ogni cittadino ed alle comunità alla gratuita visione ed esame degli atti nonché al rilascio di copie previo pagamento dei soli costi di riproduzione. Art. 40 (Partecipazione ai procedimenti aventi incidenza su posizioni di diritto soggettivo) 1. I cittadini, le comunità e le associazioni, sulle cui posizioni di diritto soggettivo o rispettivamente scopi sociali incide un procedimento amministrativo, secondo le vigenti disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di trasparenza hanno diritto di partecipare al procedimento stesso. Art. 37 (Anträge, Vorschläge und Anfragen) 1. Der Bürger, einzeln oder zusammen mit anderen, kann, unabhängig von seinen Rechten auf Information, Aktenzugang und Verfahrensbeteiligung, Anträge und Vorschläge für die Verwaltung einbringen, die auch zusammengeschlossen innerhalb von 30 Tagen dem zuständigen Organ zur Kenntnis gebracht werden müssen; er hat auch das Recht, schriftliche Anfragen an den Bürgermeister zu richten und innerhalb von 30 Tagen eine schriftliche Antwort zu erhalten oder mündlich direkt angehört zu werden. Art. 37 (Istanze, proposte ed interrogazioni) 1. Il cittadino, singolo od associato, indipendentemente dai suoi diritti di informazione, di accesso agli atti e documenti e di partecipazione ai procedimenti, può proporre istanze e proposte per l'amministrazione, le quali, anche riunite, devono essere portate a conoscenza dell'organo competente; il cittadino, singolo od associato ha inoltre il diritto di rivolgere interrogazioni scritte al sindaco e di ricevere la risposta scritta ovvero di essere sentito entro 30 giorni.
169 Bollettino Ufficiale n. 27/I-II del 03/07/2012 / Amtsblatt Nr. 27/I-II vom 03/07/ KAPITEL 3 DIE MITSPRACHE Art. 38 (Bürgerversammlungen) 1. Einmal im Jahr wird eine Bürgerversammlung einberufen, bei welcher der Gemeindeausschuss zu Verwaltungstätigkeiten berichtet. Die Bürgerversammlung muss in jedem Fall vor der Genehmigung des Bauleitplanes oder des überarbeiteten Bauleitplanes stattfinden. 2. Die Bürger der Gemeinde können mit einem Antrag, welcher von wenigstens fünfzig Bürgern zu unterzeichnen ist, die Abhaltung einer öffentlichen Bürgerversammlung zu einer bestimmten Angelegenheit veranlassen. Die Bürgerversammlung wird von der Gemeindeverwaltung innerhalb von 30 Tagen organisiert. Art. 39 (Innovative Formen der Bürgerbeteiligung) 1. Die Gemeinde richtet auf der eigenen Homepage ein Bürgerforum ein, wo interessierte Bürger formlos Vorschläge und Anregungen einbringen können. 2. Gemeinderat und Gemeindeausschuss können informelle Gruppen, Komitees und Bürgervereinigungen anhören. 3. Mindestens fünfzig Bürger können eine schriftliche Petition auf die Tagesordnung des nächsten Gemeinderates setzen. 4. Der Bürgerhaushalt wird als ein öffentliches Beteiligungsverfahren sowohl bei der Gestaltung des Haushaltsvoranschlages der Gemeinde als auch bei der entsprechenden Prioritätensetzung eingeführt. Durch dieses Mitspracheverfahren fördert die Gemeindeverwaltung die Transparenz und den Sinn für Mitverantwortung sowohl im Bereich der Ausgaben als auch im Bereich der Sparmöglichkeiten. Die Umsetzung wird mit eigener Gemeindeverordnung geregelt. CAPITOLO 3 LA PARTECIPAZIONE Art. 38 (Assemblee dei cittadini) 1. Una volta all'anno viene convocata l'assemblea dei cittadini, durante la quale la giunta comunale riferisce sull'attività amministrativa. In ogni caso l'assemblea dei cittadini deve tenersi prima dell'approvazione del piano urbanistico o del rielaborato piano urbanistico. 2. I cittadini residenti nel comune possono richiedere un'assemblea pubblica su un determinato argomento mediante istanza firmata da almeno cinquanta cittadini. L'amministrazione comunale organizza l'assemblea dei cittadini entro 30 giorni. Art. 39 (Forme innovative di partecipazione dei cittadini) 1. Il comune istituisce sulla propria pagina internet il forum cittadino. Il cittadino interessato può inviare proposte e suggerimenti senza vincoli di forma. 2. Il consiglio e la giunta comunale possono sentire gruppi informali, comitati e associazioni di cittadini. 3. Almeno cinquanta cittadini possono porre una petizione scritta all'ordine del giorno del prossimo consiglio comunale. 4. Il bilancio partecipativo é introdotto come una forma pubblica di partecipazione relativa all'impostazione del bilancio di previsione comunale ed alle sue priorità. Tramite tale forma di partecipazione l'amministrazione comunale promuove la trasparenza e l'assunzione di responsabilità tanto per le spese pubbliche quanto per le possibilità di risparmio. L'attuazione viene regolata con apposito regolamento comunale.
170 Bollettino Ufficiale n. 27/I-II del 03/07/2012 / Amtsblatt Nr. 27/I-II vom 03/07/ KAPITEL 4 DIE VOLKSABSTIMMUNGEN Art. 40 (Die Volksabstimmungen) 1. Volksabstimmungen haben bindende Wirkung und eine Gültigkeit von mindestens drei Jahren. 2. Der Gemeinderat kann in Bezug auf die eigenen Zuständigkeiten mit einer Zwei- Drittelmehrheit der zugewiesenen Mitglieder eine Volksabstimmung veranlassen. 3. Die Bürger selbst können die Volksabstimmung mit einem Antrag veranlassen, der von wenigstens 6 % der in den Wählerlisten der Gemeinde eingetragenen Wähler zu unterzeichnen ist. Falls sich die Abstimmung auf einen Teil der Gemeinde beschränkt, muss der Antrag von wenigstens 10 % der dort ansässigen Wähler unterzeichnet werden. 4. Die Volksabstimmung muss aufgrund von einer klaren und eindeutig formulierten Frage erfolgen und darf nur Akte von allgemeinem Interesse betreffen, unter Ausschluss von: a) Angelegenheiten, die nicht in die örtliche Zuständigkeit fallen; b) Fragen, welche die Sprachgruppen betreffen; CAPITOLO 4 I REFERENDUM Art. 40 (I referendum) 1. I referendum hanno carattere vincolante ed una validità di almeno tre anni. 2. Sulle materie rientranti nella propria competenza il consiglio comunale, con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati, può disporre un referendum popolare. 3. Il referendum può essere richiesto anche dai cittadini mediante istanza firmata da un numero pari ad almeno il 6% degli elettori iscritti nelle liste elettorali dei comune. Qualora il referendum sia circoscritto ad una parte del comune, l'istanza deve essere firmata da almento 10 % degli elettori ivi residenti. 4. Il referendum deve avvenire sulla base di un quesito, formulato in modo chiaro ed inequivocabile, e può riguardare solo provvedimenti di interesse generale, ad esclusione di: a) materie non rientranti nella competenza dell'amministrazione locale; b) quesiti riguardanti i gruppi linguistici; c) Religionsfragen; c) questioni di natura religiosa; d) Wahl- und Personalangelegenheiten; d) questioni elettorali e del personale comunale; e) Fragen, die in den letzten drei Jahren bereits Gegenstand von Volksabstimmungen waren; f) Angelegenheiten, die das Rechnungs- und Steuerwesen der Gemeinde betreffen; e) argomenti che negli ultimi tre anni hanno formato oggetto di referendum popolari; f) questioni riguardanti la contabilità ed il sistema tributario dei comune; g) Fragen, die soziale Randgruppen betreffen; g) questioni riguardanti comunità marginali; h) Fragen, die ausgeschriebene Projekte h) questioni riguardanti progetti banditi.
171 Bollettino Ufficiale n. 27/I-II del 03/07/2012 / Amtsblatt Nr. 27/I-II vom 03/07/ betreffen. 5. Die bestätigende Volksabstimmung dient dazu, einen Beschluss des Gemeinderates oder des Gemeindeausschusses noch einmal auf einer breiten Basis zu überdenken und hat somit eine aufschiebende Wirkung. Beschlüsse des Gemeindeausschusses können nur in jenen Fällen Gegenstand einer bestätigenden Volksabstimmung sein, in denen nicht bereits ein entsprechender Ratsoder Ausschussbeschluss gefasst worden ist. Es obliegt der Kommission für Abstimmungen festzustellen, ob ein betreffender Ausschussbeschluss für die Bürger eine wesentliche Neuerung darstellt und ein Volksabstimmungsantrag berechtigt ist. 6. Die einführende Volksabstimmung hat eine beschleunigende und innovative Funktion. Sie dient dazu, aktuelle Sachangelegenheiten in die Gemeindepolitik einzubringen und einer verbindlichen Entscheidung zuzuführen. 7. Der Gemeinderat kann zu einer von Bürgern beantragten Volksabstimmung seinen Gegenvorschlag einbringen, sodass die Stimmberechtigten anhand einer zusätzlichen Frage entscheiden können, welchen der Vorschläge sie vorziehen. 8. Zulassung - Der vom Promotorenkomitee vor der Unterschriftensammlung vorgelegte Antrag wird von einer Fachkommission, bestehend aus drei Mitgliedern auf seine Zulässigkeit überprüft und begutachtet, unter besonderer Berücksichtigung der in den Artt. 7, 8, und 9 der Satzung festgelegten Grundsätze. Die Entscheidung der Kommission ist endgültig. 9. Bei Zulassung der Volksabstimmung auf Bürgerinitiative sowie bei entsprechender Veranlassung von Seiten des Gemeinderates setzt der Bürgermeister die Abstimmung innerhalb von 90 Tagen im Falle einer einführenden und innerhalb von 45 Tagen im Falle einer bestätigenden Volksabstimmung, nicht aber zeitgleich mit anderen Wahlabstimmungen, fest. Zwecks Zusammenlegung mehrerer Volksabstimmungen in einem Jahr kann vom obgenannten Termin abgesehen werden. Die Kundmachung der Volksabstimmung muss die genauen Fragen, 5. Il referendum confermativo è concepito per riflettere ulteriormente su una deliberazione del consiglio o della giunta comunale coinvolgendo un pubblico più vasto ed ha quindi efficacia sospensiva. Le deliberazioni della giunta comunale possono essere oggetto di un referendum confermativo solo nei casi in cui non sia già stata adottata una deliberazione del consiglio o della giunta comunale a tal riguardo. Spetta alla commissione referendaria accertare se una deliberazione della giunta comunale rappresenta sostanzialmente una novità per i cittadini e se quindi una richiesta di referendum confermativo risulta legittima. 6. Il referendum propositivo assume una funzione accelerante ed innovatrice. Serve per apportare argomenti attuali all'agenda politica comunale e portarli ad una decisione vincolante. 7. Riguardo ad un referendum richiesto dai cittadini il consiglio comunale può presentare una propria controproposta. In tal caso gli aventi diritto al voto possono scegliere in base ad una seconda domanda quale delle proposte favoriscono. 8. Ammissione - Prima della raccolta delle firme l'ammissibilità dell'istanza sottoposta dal comitato promotore al comune viene esaminata e valutata da una commissione di esperti di tre membri, tenendo presente in particolare i principi fissati dagli artt. 7, 8 e 9 del presente Statuto. La decisione della commissione è definitiva. 9. Nel caso di ammissione dei referendum su iniziativa popolare come pure nel caso che il referendum stesso venga disposto dal consiglio comunale, il sindaco, entro 90 giorni nel caso di un referendum propositivo ed entro 45 giorni nel caso di un referendum confermativo, indice il referendum stesso; esso non può coincidere con altre consultazioni elettorali. Ai fini della riunione di più referendum da effettuarsi in un anno può derogarsi dal sopraindicato termine. L'avviso di convocazione di referendum deve contenere i quesiti precisamente formulati, il
172 Bollettino Ufficiale n. 27/I-II del 03/07/2012 / Amtsblatt Nr. 27/I-II vom 03/07/ den Ort und die Zeit der Abstimmung enthalten. Der Vorgang der Information, und der Abstimmung selbst, sowie weitere Verfahrensmodalitäten werden mit eigener Gemeindeverordnung geregelt. 10. Stimmberechtigt sind alle Bürger, die am Abstimmungstermin das 16. Lebensjahr vollendet haben. 11. Für die Gültigkeit der Volksabstimmung müssen sich 20 % der Wahlberechtigten daran beteiligen und die Abstimmung hat einen positiven Ausgang bei einer Mehrheit der Ja-Stimmen gegenüber den Nein- Stimmen. luogo e l'orario della votazione. Le modalità di informazione, la propaganda elettorale, le norme regolanti la votazione nonché le ulteriori modalità procedurali formeranno oggetto di un apposito regolamento comunale. 10. Hanno diritto al voto tutti i cittadini, che alla data di scadenza della votazione hanno compiuto sedici anni di età. 11. Il referendum è valido quando vi partecipano il 20 % degli aventi diritto al voto ed il referendum si intende approvato se ottiene la maggioranza dei voti favorevoli rapportata ai voti non favorevoli. 12. Die Volksabstimmung kann von mehreren Gemeinden gemeinsam durchgeführt werden. 12. Il referendum popolare può essere effettuato in comune da più amministrazioni comunali.
173 Bollettino Ufficiale n. 27/I-II del 03/07/2012 / Amtsblatt Nr. 27/I-II vom 03/07/ Beschlüsse - 1 Teil - Jahr 2012 Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2012 Gemeinden der Provinz Bozen Gemeinde Taufers im Münstertal GEMEINDERATSBESCHLUSS vom 7. Juni 2012, Nr. 14 Abänderung des Art. 38 Abs. 8 der Satzung der Gemeinde Taufers i.m. Comuni in provincia di Bolzano Comune di Tubre DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE del 7 giugno 2012, n. 14 Modifica dell'art. 38 comma 8 dello statuto del Comune di Tubre Mit Gemeinderatsbeschluss Nr. 14 vom wurde Art. 38 Abs. 8 der Satzung der Gemeinde Taufers i. M. wie folgt abgeändert: Con delibera del consiglio comunale nr. 14 del 07/06/2012 l art. 38 comma 8 dello statuto del Comune di Tubre è stato modificato come segue: Art. 38 Art. 38 (Die Volksbefragung) (Il referendum popolare)... Omissis 8. Für die Gültigkeit der Volksbefragung müssen sich 30% der Wahlberechtigten daran beteiligen und die Befragung hat einen positiven Ausgang bei einer Stimmenanzahl von mehr als 50% der gültigen Stimmen. 8. Il referendum è valido quando vi partecipa il 30 per cento degli aventi diritto al voto ed il referendum si intende approvato se ottiene più del 50 per cento dei voti validi.... Omissis
174 Bollettino Ufficiale n. 27/I-II del 03/07/2012 / Amtsblatt Nr. 27/I-II vom 03/07/ Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2012 Provincia Autonoma di Trento DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 23 marzo 2012, n. 533 "Premio Lavoro in sicurezza - edizione 2011/2012" approvato con deliberazione della Giunta provinciale n dell'8 settembre Proroga della scadenza riservata alle segnalazioni da parte dei lavoratori Con deliberazione n dell 8 settembre 2011 è stato approvato dalla Giunta Provinciale il bando di concorso per il conferimento del Premio Lavoro in sicurezza - edizione , riservato alle piccole imprese della Provincia Autonoma di Trento, prevedendo come termine di scadenza per la presentazione delle domande il 28 febbraio 2012, successivamente prorogato al 4 maggio 2012 con deliberazione della Giunta provinciale n. 33 di data 20 gennaio Con nota prot. 394/12/LS/RD/ms di data 8 marzo 2012 Ceii Trentino, Centro Europeo di Impresa e di Innovazione, comunica che la Giuria del Premio Lavoro in Sicurezza, riunitasi in data 10 febbraio 2012, ha chiesto la di prorogare la scadenza del Bando del Premio in parola, limitatamente all art. 7 del bando stesso che prevede la possibilità per dipendenti e collaboratori di segnalare iniziative finalizzate all integrazione sociale, economica e ambientale dell attività lavorativa nonché iniziative finalizzate alla conciliazione lavoro-famiglia che vengano poste in essere presso la propria azienda, proponendo come termine ultimo per la presentazione di dette segnalazioni il 31 agosto La richiesta è motivata dalla volontà e necessità di promuovere l iniziativa sull intero territorio provinciale, coinvolgendo il maggior numero possibile di lavoratori. LA GIUNTA PROVINCIALE - udita la relazione; - visti gli atti citati in premessa; - a voti unanimi, espressi nelle forme di legge delibera 1. di prorogare, per le motivazioni esposte in premessa, la scadenza di cui all art. 7 del bando di concorso per il conferimento del "Premio Lavoro in sicurezza - edizione 2011/2012", approvato con deliberazione della Giunta provinciale n dell 8 settembre 2011, successivamente modificato con deliberazione n. 33 di data 20 gennaio 2012, fissando come nuovo termine per la presentazione delle segnalazioni da parte dei lavoratori dipendenti e collaboratori il giorno 31 agosto 2012; 2. di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa sul bilancio provinciale; 3. di disporre la pubblicazione della predetta proroga del bando di concorso sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto-Adige. IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA LORENZO DELLAI LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA ED ELEZIONI PATRIZIA GENTILE
175 Bollettino Ufficiale n. 27/I-II del 03/07/2012 / Amtsblatt Nr. 27/I-II vom 03/07/ Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2012 Provincia Autonoma di Trento DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 25 maggio 2012, n Variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 e bilancio pluriennale e al corrispondente documento tecnico di accompagnamento e di specificazione, ai sensi della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 omissis LA GIUNTA PROVINCIALE omissis - a voti unanimi, espressi in forma di legge, delibera 1. di apportare al bilancio 2012 e pluriennale e al corrispondente documento tecnico di accompagnamento e di specificazione, le variazioni riportate negli allegati prospetti A, B, C e D che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 2. di dare atto che, ai sensi dell Allegato 1) della deliberazione n. 492 del 12 marzo 2010, in conseguenza delle variazioni di cui al punto 1) è disposta altresì anche la relativa variazione del programma di gestione nonché la variazione ai relativi budget assegnati ai dirigenti; 3. di dare atto che il presente provvedimento e gli allegati limitatamente ai prospetti A e B saranno pubblicati per notizia sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto Adige. IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA LORENZO DELLAI LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA ED ELEZIONI PATRIZIA GENTILE
176 Bollettino Ufficiale n. 27/I-II del 03/07/2012 / Amtsblatt Nr. 27/I-II vom 03/07/ Allegato parte integrante Prospetto A) VARIAZIONI NELLE PARTITE DI GIRO (ai sensi art. 27 comma 2 della L.P. 14 settembre 1979, n. 7) VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE PARTITE DI GIRO VARIAZIONE ,00 VARIAZIONE 2013 (importi in euro) VARIAZIONE 2014 USCITE PARTITE DI GIRO VARIAZIONE ,00 VARIAZIONE 2013 VARIAZIONE 2014 VARIAZIONI AL DOCUMENTO TECNICO CAPITOLO OGGETTO DELLE PREVISIONI ENTRATE ENTRATE A TITOLO DI CONTABILIZZAZIONE DELLE ECONOMIE PER LA REVISIONE DI DECISIONI DI SPESA VARIAZIONE 2012 VARIAZIONE 2013 VARIAZIONE 2014 note ENTRATE ART ENTRATE DERIVANTI DA ECONOMIE IN CONTO CAPITALE ,00 USCITE ASSEGNAZIONE DI SOMME PER L'ATTUAZIONE DI INTERVENTI ANCHE ANTICRISI USCITE ART INTERVENTI NEL SETTORE SANITARIO ,00 (di nuova istituzione) USCITE ART INTERVENTI NEL SETTORE DELL'EDILIZIA SANITARIA ,00 P309 - PROG. GRANDI OPERE CIVILI/ACCORDO STATO-PAT Tit Sez Cat. Cod. Mecc Cod. Siope MOTIVO DELLA VARIAZIONE: Adeguamento degli stanziamenti a seguito della revisione straordinaria del "Piano provinciale di edilizia sanitaria", approvato con deliberazione della Giunta provinciale di data odierna (art. 28 della L.P. 28 dicembre 2009 n.19, modificato con articolo 32 della L.P. 27 del 27 dicembre 2010). Variazione ai sensi dell' articolo 1 della L.P. n.2/2009 e s.m.. Pag. 1 di 1 All Riferimento: 2012-S
177 Bollettino Ufficiale n. 27/I-II del 03/07/2012 / Amtsblatt Nr. 27/I-II vom 03/07/ Allegato parte integrante Prospetto B) STORNI DI FONDI TRA CAPITOLI E RELATIVE U.P.B. (ai sensi art. 27 comma 4 della L.P. 14 settembre 1979, n. 7) VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE - USCITE (importi in euro) U.P.B. UNITA' PREVISIONALE DI BASE VARIAZIONE 2012 VARIAZIONE 2013 VARIAZIONE CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI RELATIVI ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA , INTERVENTI PER IL FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE , INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELLA SCUOLA , PERSONALE DELLA SCUOLA E FORMAZIONE , INVESTIMENTI PER LE ATTIVITA' CULTURALI , ASSEGNAZIONI AGLI ENTI CULTURALI PER INVESTIMENTI , CONTRIBUTI IN C/CAPITALE ALLE AZIENDE AGRICOLE , CONTRIBUTI IN C/CAPITALE ALLE COOPERATIVE AGRICOLE E AI CONSORZI , PROMOZIONE DEL SETTORE AGRICOLO , INVESTIMENTI PER DEPURATORI E DISCARICHE NONCHE' PER BONIFICA AREE , , , FONDI DI RISERVA E FONDI PER NUOVE LEGGI - SPESE IN C/CAPITALE , , ,00 VARIAZIONI AL DOCUMENTO TECNICO - USCITE U.P.B. CAPITOLO OGGETTO DELLE PREVISIONI VARIAZIONE 2012 VARIAZIONE 2013 VARIAZIONE 2014 note FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELLA SCUOLA ART INTERVENTI RELATIVI ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA ,00 Categoria economica FONDO PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI DI SVILUPPO E INNOVAZIONE INERENTI LE SCUOLE DELL'INFANZIA ,00 Categoria economica 12 MOTIVO DELLA VARIAZIONE: Adeguamento degli stanziamenti necessari per dare attuazione al comma 2 bis dell'art. 48 della L.P. 13/1977 a favore dei progetti per l'anno scolastico 2012/2013. Variazione ai sensi art. 27 comma 4, lettera A) (stessa categoria economica) della L.P. 14 settembre 1979, n. 7 Pag. 1 di 3 All Riferimento: 2012-S
178 Bollettino Ufficiale n. 27/I-II del 03/07/2012 / Amtsblatt Nr. 27/I-II vom 03/07/ Allegato parte integrante Prospetto B) U.P.B. CAPITOLO OGGETTO DELLE PREVISIONI VARIAZIONE 2012 VARIAZIONE 2013 VARIAZIONE 2014 note SPESA PER IL PERSONALE NON INSEGNANTE DELLA SCUOLA, INSEGNANTE DELLA SCUOLA PER L'INFANZIA E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE, ASSISTENTE EDUCATORE FONDO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI E DELLE SCUOLE ED ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA ART ASSEGNAZIONE FONDI ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE PER SPESE DI FUNZIONAMENTO , ,00 MOTIVO DELLA VARIAZIONE: Adeguamento degli stanziamenti necessari per permettere l'attribuzione delle risorse relative a missioni e straordinari del personale non docente della scuola a carattere statale nell'ambito del nuovo modello di finanziamento unitario delle istituzioni scolastiche provinciali previsto per il Variazione ai sensi art. 27 comma 4, lettera C) della L.P. 14 settembre 1979, n SPESE IN CONTO CAPITALE PER INTERVENTI ED ATTIVITA' CULTURALI, PER L'ISTITUZIONE E L'AGGIORNAMENTO DEL CATALOGO BIBLIOGRAFICO TRENTINO, NONCHE' PER LA REALIZZAZIONE DI UN SERVIZIO DI INFORMAZIONE BIBLIOGRAFICA ART INVESTIMENTI PER LE STRUTTURE CULTURALI E PER IL SISTEMA BIBLIOTECARIO TRENTINO , CONTRIBUTO AL MUSEO DELLE SCIENZE PER PROGETTI ESPOSITIVI E PROGRAMMI DI INVESTIMENTO ,00 MOTIVO DELLA VARIAZIONE: Adeguamento degli stanziamenti necessari per consentire la programmazione di nuove attività. Ai fini del Programma di gestione riferito al capitolo si riduce di euro ,00 la voce: "Interventi di ristrutturazione compendio ex Peterlini - Rovereto". Variazione ai sensi art. 27 comma 4, lettera C) della L.P. 14 settembre 1979, n SPESE PER GLI INTERVENTI DIRETTI PREVISTI DAL PIANO DI SVILUPPO RURALE PER L'ATTUAZIONE DELL'IMPOSTAZIONE LEADER - COFINANZIAMENTO UE E STATO , INTERVENTI A FAVORE DELLE AZIENDE AGRICOLE ,75 MOTIVO DELLA VARIAZIONE: Adeguamento degli stanziamenti per finanziare sul capitolo le iniziative previste dall'art. 15 ter della Legge provinciale 4/2003 relative agli interventi per le aziende agricole nell'ambito dell'energia alternativa (biogas). Variazione ai sensi art. 27 comma 4, lettera C) della L.P. 14 settembre 1979, n SPESA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER INTERVENTI RELATIVI ALLE INFRASTRUTTURE DEL TERRITORIO RICOMPRESI NEL PSR CON COFINANZIAMENTO UE E STATO ,00 Categoria economica SPESA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER INTERVENTI RELATIVI ALLE INFRASTRUTTURE DEL TERRITORIO RICOMPRESI NEL P.S.R. - A CARICO PROVINCIA SPESA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER INTERVENTI VOLTI AL MIGLIORAMENTO ED AL POTENZIAMENTO DELLE AZIENDE AGRICOLE - INTERVENTI RICOMPRESI NEL PSR - A CARICO PROVINCIA ,00 Categoria economica ,00 Categoria economica 12 MOTIVO DELLA VARIAZIONE: Adeguamento degli stanziamenti per aprire nuovi bandi sui contributi in agricoltura e per dare copertura alle graduatorie di domande già presentate, a seguito del superamento del tetto massimo di disponibilità finanziaria per il cofinanziamento al P.S.R. per le misure: , 121, 311, 112, 321. Variazione ai sensi art. 27 comma 4, lettera A) (stessa categoria economica) della L.P. 14 settembre 1979, n. 7 Pag. 2 di 3 All Riferimento: 2012-S
179 Bollettino Ufficiale n. 27/I-II del 03/07/2012 / Amtsblatt Nr. 27/I-II vom 03/07/ Allegato parte integrante Prospetto B) U.P.B. CAPITOLO OGGETTO DELLE PREVISIONI VARIAZIONE 2012 VARIAZIONE 2013 VARIAZIONE 2014 note FONDO DESTINATO A FAR FRONTE AD ONERI DIPENDENTI DA PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI IN CORSO - SPESE IN CONTO CAPITALE ***** NUOVE LEGGI - INTERVENTI DEL PROGRAMMA DI GIUNTA (SPESE IN CONTO CAPITALE) (di nuova istituzione) SPESe PER LA RIMOZIONE E LO SMALTIMENTO DELL'AMIANTO, COMPRESA L'ASSEGNAZIONE DI SOMME ALL'AGENZIA PROVINCIALE PER L'INCENTIVAZIONE DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE (APIAE) PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI Leggi istitutive: DPG 26/1/1987, n. 1, art. 45.5; Leggi modificative: LP 3/4/2012 n. 5 art. 5; , , , , , ,00 S143 - SERV. ORGANIZZ.E QUALITA' ATT.TA' SANITARIE Tit Sez Cat. 12 Cod. Mecc Cod. Siope MOTIVO DELLA VARIAZIONE: Prelievo per finanziare l'entrata in vigore della L.P. 3/4/2012 n. 5: "Modificazioni del testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti: protezione dai pericoli derivanti dall'amianto". Variazione ai sensi art. 27, c. 3 della L.P. 14 settembre 1979, n. 7. Pag. 3 di 3 All Riferimento: 2012-S
180 Bollettino Ufficiale n. 27/I-II del 03/07/2012 / Amtsblatt Nr. 27/I-II vom 03/07/ Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2012 Provincia Autonoma di Trento DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 15 giugno 2012, n D.P.R. 23 giugno 1962, n Legge Provinciale 3 aprile 2007, n. 9 - Proroga del termine per l'espletamento degli incarichi affidati al Commissario del Consorzio di Miglioramento Fondiario di Sopramonte con sede in Trento, Fr. Sopramonte (TN) omissis - a voti unanimi espressi nelle forme di legge, LA GIUNTA PROVINCIALE delibera 1) di concedere, per le motivazioni citate in premessa, la proroga fino al 31 dicembre 2012, del mandato di Commissario del Consorzio di Miglioramento Fondiario di Sopramonte, con sede in Trento, Fr. Sopramonte, al dott. Pietro Frattin, nato a Trento il 23 ottobre 1946, nominato con deliberazione della Giunta provinciale n del 07 luglio 2011; 2) lo stesso commissario dovrà concludere la procedura di scioglimento del Consorzio stesso ed in particolare: a) provvedere a sanare i deficit di cassa tramite l intervento del Comune e la conseguente chiusura del c/c di Tesoreria; b) trasferire eventuali avanzi di cassa al Comune; c) verificare l esistenza di beni in proprietà al Consorzio ed il trasferimento al Comune; d) trasmettere gli atti conclusivi del proprio incarico al Servizio Agricoltura ai fini della definitiva soppressione dell ente; 3) di confermare il compenso spettante al commissario per l espletamento dei suoi compiti in Euro 800,00= mensili, comprensivo delle spese vive, interamente a carico del Consorzio di Miglioramento Fondiario di Sopramonte; 4) di dare atto che la richiesta di proroga è stata avviata in data 01 giugno 2012 e termina con la data del presente provvedimento, adottato nel rispetto dei termini massimi ai sensi della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23; 5) di disporre la pubblicazione in estratto del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige. IL VICE PRESIDENTE DELLA PROVINCIA ALBERTO PACHER LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA ED ELEZIONI PATRIZIA GENTILE
181 Bollettino Ufficiale n. 27/I-II del 03/07/2012 / Amtsblatt Nr. 27/I-II vom 03/07/ Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2012 Provincia Autonoma di Trento DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 22 giugno 2012, n L.P. 4 marzo 2008, n. 1 - L.P. 5 settembre 1991, n. 22 e s.m.i. - Rovereto - Variante generale al piano regolatore generale Giugno Territorio Ambiente e Paesaggio con adeguamento alla disciplina provinciale in materia di distanze - Approvazione con modifiche omissis LA GIUNTA PROVINCIALE omissis - a voti unanimi, legalmente espressi, delibera 1) di introdurre nella variante al piano regolatore generale Giugno Territorio Ambiente e Paesaggio, adottata in via definitiva dal Comune di ROVERETO con verbale di deliberazione consiliare n. 9 di data 16 febbraio 2012, le modifiche richieste dalla Commissione urbanistica provinciale e confermate dal Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio nei termini di cui in premessa; 2) di approvare con le modifiche di cui al punto 1) la variante al piano regolatore generale Giugno Territorio Ambiente e Paesaggio, adottata definitivamente dal Comune di ROVERETO con verbale di deliberazione consiliare n. 9 di data 16 febbraio 2012, negli elaborati allegati e formanti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 3) di dare atto che il PRG di ROVERETO è da considerarsi adeguato alla disciplina provinciale in materia di distanze tra le costruzioni e dai confini; 4) di dare atto che con la variante al piano regolatore generale Giugno Territorio Ambiente e Paesaggio sono state trasformate le aree agricole di pregio del nuovo Piano urbanistico provinciale in corrispondenza dei punti di variante 28-1^ adozione, 57-2^ adozione e 253-2^ adozione, e che dette aree agricole di pregio sono state conseguentemente compensate ai sensi dell articolo 38 del PUP, per cui di dispone l aggiornamento cartografico del Piano Urbanistico Provinciale di cui alla legge provinciale 27 maggio 2008 n. 5; 5) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto-Adige ed il deposito degli atti presso la sede comunale a norma di legge. IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA LORENZO DELLAI LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA ED ELEZIONI PATRIZIA GENTILE
182 Bollettino Ufficiale n. 27/I-II del 03/07/2012 / Amtsblatt Nr. 27/I-II vom 03/07/ Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2012 Provincia Autonoma di Trento DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 22 giugno 2012, n Legge provinciale n. 4 del 3 marzo 2010 e s.m. - Articolo 15 (Misure straordinarie di agevolazione per la riqualificazione architettonica e ambientale degli edifici esistenti) - Domanda datata , relativa al progetto di riqualificazione insediativa con demolizione, ricostruzione e ampliamento dell edificio di civile abitazione - p.ed in C.C. Trento - con utilizzo del sedime della p.f. 1116/2 per la realizzazione degli interrati - Comune di Trento - richiedenti, Felin Rita e Luciano - Accoglimento Il Relatore comunica: l articolo 15, concernente le Misure straordinarie di agevolazione per la riqualificazione architettonica e ambientale degli edifici esistenti, della legge provinciale 3 marzo 2010, n. 4 "Modificazioni della legge urbanistica provinciale, altre disposizioni in materia di incentivazione dell'edilizia sostenibile, semplificazione in materia di urbanistica e riqualificazione architettonica degli edifici esistenti, modificazione della legge provinciale sui lavori pubblici, modificazione della legge provinciale sul commercio e modificazione della legge provinciale 14 aprile 1998, n. 5 (Disciplina della raccolta differenziata dei rifiuti)" e s.m., prevede che per conseguire obiettivi di miglioramento e di valorizzazione del contesto urbanisticoinsediativo e delle caratteristiche paesaggistico-ambientali e identitarie del territorio provinciale, sono consentiti, nell ambito delle misure straordinarie di riqualificazione, interventi di sostituzione edilizia e di demolizione e ricostruzione, come definiti dall'articolo 99, comma 1, lettere f) e g), della legge urbanistica provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio) e s.m., degli edifici esistenti; tali interventi possono attuarsi anche mediante la ricomposizione planivolumetrica con forme architettoniche diverse da quelle esistenti e mediante la modifica dell'area di sedime e delle sagome degli edifici originari anche su lotto diverso da quello originario purché soggetto alla medesima destinazione di zona, riconoscendo un incremento della volumetria esistente in misura del 15 per cento, oltre alla quantità di volume assentita e determinata ai sensi dell'articolo 86 della legge urbanistica provinciale. Alla Commissione Comprensoriale per la Tutela Paesaggistico - Ambientale del Comprensorio della Valle dell Adige (CCTPA del C5), è stata presentata in data 23 giugno 2011, protocollata con n , la domanda datata 21 giugno 2011, di agevolazione per la riqualificazione architettonica e ambientale ai sensi dell articolo 15 della l.p. n. 4 del 2010, relativa al progetto di Demolizione con ricostruzione e ampliamento dell edificio di civile abitazione - p.ed in C.C. Trento - con utilizzo del sedime della p.f. 1116/2 per la realizzazione degli interrati, a firma dei proprietari, Signori Felin Rita e Felin Luciano, residenti a Trento, rispettivamente, in viale Verona n. 95 e in Via Chini n. 9/1 - e del progettista, arch. Domenico Maistri, accompagnata dalla relativa progettazione definitiva, datata 16/15/2011. Il Servizio provinciale di Urbanistica e tutela del paesaggio, quale ricevuta della domanda e del deposito dei relativi atti allegati effettuato ai fini del procedimento di cui ai commi 8, 9 e 10 dell articolo 15 in esame, ha rilasciato ai richiedenti, contestualmente al ricevimento della domanda di data 23 giugno 2011, la comunicazione di inizio del procedimento. La CCTPA del Comprensorio della Valle dell Adige, con nota di data 6 luglio 2011, con proprio Prot. n. S013/2011/405348/2.4, ha trasmesso al Comune di Trento e rispettivamente anche al Servizio provinciale di Urbanistica e tutela del paesaggio, ai sensi di quanto previsto dai commi 8, 9 e 10 dell articolo 15 in esame, la citata domanda, assieme alla correlata proposta progettuale in oggetto, per provvedere ai successivi adempimenti di competenza. La Commissione edilizia del Comune di Trento in data 4 ottobre verbale n ha espresso parere favorevole alla procedura finalizzata all approvazione del progetto. L area oggetto di intervento è situata in via Chini a Trento ed è classificata dal vigente P.R.G. del Comune di Trento come: zona edificata satura B1 e zona edificata di integrazione e completamento B4. I pareri tecnici istruttori rilasciati rispettivamente in data 3 ottobre 2011 e 17 gennaio 2012 dal responsabi-
183 Bollettino Ufficiale n. 27/I-II del 03/07/2012 / Amtsblatt Nr. 27/I-II vom 03/07/ le del procedimento del Comune di Trento evidenziano che la proposta progettuale in oggetto contrasta con quanto previsto dall articolo 38 delle Norme tecniche di attuazione del P.R.G. del Comune di Trento in quanto l edificio in progetto eccede la volumetria massima realizzabile da P.R.G. nelle zone classificate B4. Il Comune con propria nota di data 30 marzo 2012 prot. n /2012/GB/mf/47 ha trasmesso copia della deliberazione del Consiglio Comunale n. 21, di data 28 febbraio 2012, di approvazione dell intervento in parola, colla quale ha espresso parere favorevole ai contenuti della proposta progettuale finalizzata alla riqualificazione architettonica e ambientale mediante demolizione e ricostruzione dell immobile contraddistinto dalla p.ed e dalla p.f. 1116/2 in C.C. Trento. L Ufficio tutela del paesaggio del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio con nota di data 6 aprile 2012 prot. n. S013/2012/206629/18.3 ha richiesto al progettista, arch. Domenico Maistri, ad integrazione degli elaborati di progetto allegati alla domanda in oggetto, ulteriore documentazione consistente in specifico: negli elaborati tecnici relativi allo stato attuale e di raffronto (piante, sezioni, prospetti) e nell elaborato integrativo relativo ai prospetti (stato di progetto) con indicazione dei materiali. In data 16 aprile 2012, a corredo della pratica in oggetto, il progettista ha consegnato quanto richiesto su supporto informatico. In particolare sono stati consegnati i seguenti elaborati: datate 12/04/2012 le tavole: 1.4 sistemazione a verde, 1.4 relazione tecnica di progetto per gli spazi esterni, 2.7 planimetria delle sistemazioni esterne; datate 03/04/2012 le tavole: 3.5 interrato di rilievo e raffronto, 3.6 terra di rilievo e raffronto, 3.7 piani primo, secondo, terzo e copertura di rilievo e raffronto; datate 04/04/2012 la tavola: 4.2 sezione C-C di rilievo e raffronto; datate 16/05/2011 le tavole: 5.2 prospetti est e sud di rilievo e raffronto, 5.3 prospetti ovest e nord di rilievo e raffronto. Ai sensi del comma 9 dell articolo 15 della l.p. n. 4 del 2010 e s.m., la struttura provinciale competente provvede alla cura dell istruttoria finalizzata all esame paesaggistico-architettonico e quindi alla pronuncia, anche in deroga alle norme vigenti, per il rilascio dell autorizzazione paesaggistica, ove ne ricorrano i presupposti, verificando l adeguatezza dell intervento proposto con le finalità della riqualificazione insediativa. Il Servizio provinciale di Urbanistica e tutela del paesaggio si avvale, ai soli fini della valutazione di cui al comma 9 dell art. 15 della l.p. n. 4/2010 e s.m., del Nucleo di Valutazione delle varianti al PRG, costituito con determinazione del Dirigente generale del Dipartimento Urbanistica e Ambiente, n. 35 di data 15 aprile 2008 e quindi rinnovato nella sua costituzione con la determinazione del Dirigente generale del Dipartimento Urbanistica e Ambiente, n. 1 di data 12 gennaio Il suddetto Nucleo di Valutazione delle varianti al PRG, nella seduta di data 7 maggio 2012 ha effettuato l esame paesaggistico-architettonico della proposta progettuale finalizzata alla riqualificazione insediativa con demolizione, ricostruzione e ampliamento dell edificio di civile abitazione - p.ed in C.C. Trento - con utilizzo del sedime della p.f. 1116/2 per la realizzazione degli interrati - Comune di TRENTO - richiedenti, Felin Rita e Luciano, valutando l intervento, con le seguenti prescrizioni, favorevolmente: L area di pertinenza dell attuale edificio appare caratterizzata dalla presenza diffusa di verde. Tale presenza costituisce un fattore qualificante che l intervento in esame può compromettere. Per garantire la continuità e la qualificazione del verde nell area pertinenziale si prescrive che: 1. tutte le pavimentazioni dei tratti pedonali interni al lotto siano realizzate in cubetti di porfido; analoga pavimentazione dovrà essere utilizzata per gli spazi carrabili (corsie e parcheggi) in cui non è prevista la posa di grigliati inerbiti; 2. per garantire l attecchimento del verde nei tratti interessati da grigliato andrà realizzato idoneo impianto di irrigazione; 3. in aggiunta a quelle già previste in progetto, nell ambito interessato da parcheggi, posto tra l edificio e il confine a nord del lotto, siano messe a dimora, nella posizione ritenuta più idonea, almeno altre quattro piante isolate di alto-medio fusto; 4. nei tratti sovrapposti ai parcheggi interrati, l attecchimento delle piante rampicanti, previste a copertura delle pergole, sia garantito mediante la creazione di vasche della profondità minima di 60 cm, poste a delimitazione dei parcheggi e per tutta la lunghezza degli stessi, dotate di idoneo impianto di irrigazione. Ai sensi del comma 13 dell articolo 15 l.p. 4/10 e s.m., le deliberazioni della Giunta provinciale relative agli incrementi volumetrici ed alle agevolazioni, previsti dal medesimo articolo 15, sono pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione e costituiscono, se occorre, variante ai piani regolatori generali con riferimento ai progetti assentiti.
184 Bollettino Ufficiale n. 27/I-II del 03/07/2012 / Amtsblatt Nr. 27/I-II vom 03/07/ Appurata la coerenza della proposta progettuale in oggetto con le finalità di riqualificazione previste dall articolo 15 della l.p. 4/2010, il Relatore propone alla Giunta provinciale di accogliere la domanda in esame. Tutto ciò premesso, LA GIUNTA PROVINCIALE - udito il Relatore; - visti gli atti citati in premessa; - visto l articolo 15 Misure straordinarie di agevolazione per la riqualificazione architettonica e ambientale degli edifici esistenti della legge provinciale 3 marzo 2010, n. 4 e s.m.; - vista la legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 e s.m.; - vista la deliberazione della Giunta provinciale n di data 25 giugno 2010 e s.m., in ultimo dalla deliberazione della Giunta provinciale n di data 26 agosto 2011; - a voti unanimi, legalmente espressi, delibera 1) di accogliere, per i motivi evidenziati in premessa, la domanda datata 21 giugno 2011, di agevolazione per la riqualificazione architettonica e ambientale presentata ai sensi dell articolo 15 della legge provinciale 4 del 3 marzo 2010, relativa al progetto di demolizione, ricostruzione e ampliamento dell edificio di civile abitazione - p.ed in C.C. Trento - con utilizzo del sedime della p.f. 1116/2 per la realizzazione degli interrati - Comune di TRENTO - a firma dei richiedenti, titolari della proprietà, Signori Felin Rita e Luciano, residenti a Trento, rispettivamente, in viale Verona n. 95 e in Via Chini n. 9/1 - e del progettista, arch. Domenico Maistri, accompagnata dalla relativa progettazione definitiva, datata 16/15/2011 come successivamente integrata dalle tavole, rispettivamente: datate 12/04/2012, le tavole 1.4 sistemazione a verde, 1.4 relazione tecnica di progetto per gli spazi esterni, 2.7 planimetria delle sistemazioni esterne; datate 03/04/2012 le tavole: 3.5 interrato di rilievo e raffronto, 3.6 terra di rilievo e raffronto, 3.7 piani primo, secondo, terzo e copertura di rilievo e raffronto; datata 04/04/2012 la tavola: 4.2 sezione C-C di rilievo e raffronto; datate 16/05/2011 le tavole: 5.2 prospetti est e sud di rilievo e raffronto, 5.3 prospetti ovest e nord di rilievo e raffronto. Come risulta dal verbale del 7 maggio 2012, si dà atto che l accoglimento della domanda è stato determinato dal parere favorevole del Nucleo di Valutazione delle varianti al PRG con le seguenti prescrizioni: 1) che tutte le pavimentazioni dei tratti pedonali interni al lotto siano realizzate in cubetti di porfido; analoga pavimentazione dovrà essere utilizzata per gli spazi carrabili (corsie e parcheggi) in cui non è prevista la posa di grigliati inerbiti; 2) per garantire l attecchimento del verde nei tratti interessati da grigliato andrà realizzato idoneo impianto di irrigazione; 3) in aggiunta a quelle già previste in progetto, nell ambito interessato da parcheggi, posto tra l edificio e il confine a nord del lotto, siano messe a dimora, nella posizione ritenuta più idonea, almeno altre quattro piante isolate di alto-medio fusto; 4) nei tratti sovrapposti ai parcheggi interrati, l attecchimento delle piante rampicanti, previste a copertura delle pergole, sia garantito mediante la creazione di vasche della profondità minima di 60 cm, poste a delimitazione dei parcheggi e per tutta la lunghezza degli stessi, dotate di idoneo impianto di irrigazione. 2) di dare atto che, ai sensi dell articolo 15 l.p. 4/10 e s.m., la presente deliberazione costituisce in riferimento al progetto assentito, di cui al punto precedente, variante al piano regolatore generale del Comune di Trento in quanto deroga alla normativa prevista dal vigente P.R.G. per la zona classificata B4 e rubricata quale zona edificata di integrazione e completamento, consentendo nei limiti del progetto assentito l eccedenza di volumetria rispetto a quella massima realizzabile prevista dall articolo 38 delle Norme tecniche di attuazione del citato P.R.G. per le suddette zone B4. 3) di provvedere alla pubblicazione integrale della presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della
185 Bollettino Ufficiale n. 27/I-II del 03/07/2012 / Amtsblatt Nr. 27/I-II vom 03/07/ Regione Trentino Alto Adige, ai sensi dell articolo 15, comma 13, della legge provinciale 3 marzo 2010, n. 4; 4) di comunicare ai richiedenti, Signori Felin Rita e Felin Luciano, nonché al Comune di Trento l esito della presente decisione. IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA LORENZO DELLAI LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA ED ELEZIONI PATRIZIA GENTILE
186 Bollettino Ufficiale n. 27/I-II del 03/07/2012 / Amtsblatt Nr. 27/I-II vom 03/07/ Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2012 Provincia Autonoma di Trento DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 22 giugno 2012, n Modifica della deliberazione n di data 30 dicembre 2011 concernente "Decreto legislativo n. 61 del 8 aprile 2010 recante disposizioni in merito alla tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini e Decreto Ministeriale 11 novembre Nomina delle commissioni di degustazione preposte all'esame organolettico per i vini a Denominazione di Origine." Il Relatore comunica: Visto il decreto legislativo n. 61 di data 08 aprile 2010 recante Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88 ; visto il Decreto Ministeriale 11 novembre 2011 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, recante Disciplina degli esami analitici per i vini DOP e IGP, degli esami organolettici e dell attività delle commissioni di degustazione per i vini DOP e del relativo finanziamento, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 295 di data 20 dicembre 2011; vista la propria deliberazione n di data 30 dicembre 2011 modificata con deliberazione n. 246 di data 17 febbraio 2012 concernente Decreto legislativo n. 61 del 8 aprile 2010 recante disposizioni in merito alla tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini e Decreto Ministeriale 11 novembre Nomina delle commissioni di degustazione preposte all esame organolettico per i vini a Denominazione di Origine ; considerato che l articolo 15 del sopra citato decreto legislativo prevede, al fine di ottenere la possibilità di utilizzo della denominazione di origine, che i vini devono essere sottoposti ad analisi chimicofisica ed organolettica che certifichi la corrispondenza alle caratteristiche previste dai rispettivi disciplinari di produzione (comma 1) e individua apposite commissioni di degustazione, individuate dalle competenti strutture di controllo, quali incaricate dell esame organolettico (comma 3); ricordato che il Decreto Ministeriale 11 novembre 2011 disciplina all articolo 5 le commissioni di degustazione e delega alle competenti Regioni e Province Autonome la nomina sia delle suddette commissioni (comma 3), sia quella dei Presidenti di commissione (comma 5); preso atto che la sopraccitata deliberazione prevede che le Commissioni di degustazione i presidenti e i vicepresidenti rimangano in carica fino al 30 giugno 2012; preso atto che non essendo intervenute proposte in relazione all articolo 5 comma 8 del Decreto Ministeriale 11 novembre 2011, del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, recante Disciplina gli esami analitici per i vini DOP e IGP, gli esami organolettici e le attività delle commissioni di degustazione per i vini DOP e del relativo finanziamento ; ritenuto opportuno, al fine di assicurare un adeguato funzionamento delle commissioni stesse, definire la validità delle commissioni fino alla scadenza del triennio e cioè al 31 dicembre 2014 secondo quanto previsto dall articolo 5 comma 6 de Decreto Ministeriale 11 novembre 2011, del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali; tutto ciò premesso, LA GIUNTA PROVINCIALE - visti gli atti citati in premessa; - a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,
187 Bollettino Ufficiale n. 27/I-II del 03/07/2012 / Amtsblatt Nr. 27/I-II vom 03/07/ delibera 1) di confermare fino al 31 dicembre 2014, le Commissioni di degustazione preposte all esame organolettico per i vini a denominazione cosi come definite nell allegato A, della deliberazione della Giunta Provinciale n. 246 di data 17 febbraio 2012; 2) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige. IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA LORENZO DELLAI LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA ED ELEZIONI PATRIZIA GENTILE
188 Bollettino Ufficiale n. 27/I-II del 03/07/2012 / Amtsblatt Nr. 27/I-II vom 03/07/ Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2012 Provincia Autonoma di Trento DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 22 giugno 2012, n Approvazione regolamento attuativo menzione "vigna" di cui al decreto legislativo n. 61 del 8 aprile 2010 recante disposizioni in merito alla tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini Visto l articolo 6, comma 8 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell articolo 15 della legge 7 luglio 2009 n. 88 ove è stata prevista la menzione vigna o i suoi sinonimi seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale; Visto il decreto 16 dicembre 2010 Disposizioni applicative del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, per quanto concerne la disciplina dello schedario viticolo e della rivendicazione annuale delle produzioni che reca disposizioni applicative del d. lgs n. 61/2010 dettagliando le scadenze per l attivazione dello schedario viticolo; Visto il Reg. CE n 1234/2007 del 22/10/2007 relativo all organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento OCM unico) e relativi Regolamenti attuativi seguenti; Visto il regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione, del 26 maggio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio in ordine allo schedario viticolo, alle dichiarazioni obbligatorie e alle informazioni per il controllo del mercato, ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo; Visto il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 28 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all organizzazione comune del mercato vitivinicolo, particolarmente in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i Paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo; Vista la propria deliberazione n di data 29 luglio 2011 concernente l elenco provinciale delle menzioni vigna ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell articolo 15 della legge 7 luglio 2009 n. 88 ; Vista la nota di data 15 giugno 2012, prot. n /119 della C.C.I.A.A. di Trento; Considerato che presso la C.C.I.A.A. di Trento sono state gestite fino alla campagna 2010/11 le menzioni vigna e che la stessa ha inoltre mostrato la disponibilità a continuare a svolgere la gestione della menzione vigna secondo le nuove disposizioni normative; Ai fini di consentire ai produttori di utilizzare le menzioni vigna per i prodotti della campagna vendemmiale 2012/2013 e successive, ottenuti dalle medesime, si ritiene di definire un regolamento apposito; LA GIUNTA PROVINCIALE - a voti unanimi, espressi nelle forme di legge, delibera 1) di adottare, per le motivazioni espresse in premessa il regolamento cosi come riportato nell allegato A) quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
189 Bollettino Ufficiale n. 27/I-II del 03/07/2012 / Amtsblatt Nr. 27/I-II vom 03/07/ ) di conferire alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura secondo quanto stabilito dal regolamento di cui al punto 1 la gestione della menzione «vigna» o i suoi sinonimi, seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale; 3) di ratificare attraverso l accordo di programma tra la Provincia Autonoma di Trento e la CCIAA di Trento quanto disposto al comma precedente; 4) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige. IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA LORENZO DELLAI LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA ED ELEZIONI PATRIZIA GENTILE
190 Bollettino Ufficiale n. 27/I-II del 03/07/2012 / Amtsblatt Nr. 27/I-II vom 03/07/ Allegato parte integrante ALLEGATO A) ELENCO DELLE MENZIONI VIGNA. Regolamento attuativo Art. 1 Oggetto 1. Il D. Lgs. 8 aprile 2010, n. 61, art. 6, comma 8 stabilisce che la menzione «vigna» o i suoi sinonimi, seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale può essere utilizzata soltanto nella presentazione e designazione dei vini DOP ottenuti dalla superficie vitata che corrisponde al toponimo o nome tradizionale, purché sia rivendicata nella denuncia annuale di produzione delle uve (...) a condizione che la vinificazione delle uve corrispondenti avvenga separatamente e che sia previsto un apposito elenco positivo a livello regionale ; 2. Il Decreto Ministeriale 16 dicembre 2010 Disciplina dello schedario viticolo, art. 15, c. 1 l. b) riporta la seguente definizione: Vigna: parte di un vigneto costituito da una Unità vitata o da un insieme di Unità vitate che fa riferimento ad un determinato toponimo o nome tradizionale previsto nell apposito elenco positivo regionale; 3. La Provincia Autonoma di Trento ha provveduto ad istituire un elenco provvisorio delle menzioni di vigna con delibera della Giunta provinciale n del 29 luglio 2011, al fine di consentire le relative rivendicazioni per la vendemmia 2011/12; 4. L accordo di programma tra la Camera di Commercio e la Provincia Autonoma di Trento stabilisce, all art. 12, che la gestione amministrativa dell elenco delle menzioni vigna, è attribuita alla Camera di Commercio I.A.A. di Trento; 5. La Camera di Commercio I.A.A. di Trento è destinataria della domanda di cui all art. 6 del presente regolamento e allo scopo provvede ad istituire una procedura ad hoc, redigendo apposita modulistica per le richieste di riconoscimento delle menzioni vigna o i suoi sinonimi seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale. Art. 2 Definizioni e termini 1. Ai fini del presente regolamento, si intende per: a) Elenco : l elenco delle menzioni di vigna di cui all art. 6 c. 8 del D. Lgs. 61/10; b) Camera : la Camera di Commercio I.A.A. di Trento c) Provincia : la Provincia Autonoma di Trento d) Schedario : lo Schedario vitivinicolo disciplinato dal DM 16 dicembre 2010 e) Richieste : le richieste di riconoscimento della menzione di vigna alla Camera di Commercio I.A.A. di Trento. Art. 3 Nome della vigna 1. Il nome della vigna può essere costituito da: a) un toponimo, intendendo per tale: il nome di un luogo o di una località, diverso dal nome di un Comune (amministrativo, catastale) o di una frazione, rilevabile attraverso le seguenti fonti: mappe topografiche o catastali sia contemporanee che storiche o attestazioni all uopo rilasciate dal Comune nel cui territorio è ubicata la vigna ;
191 Bollettino Ufficiale n. 27/I-II del 03/07/2012 / Amtsblatt Nr. 27/I-II vom 03/07/ b) un nome tradizionale, intendendo per tale: un nome generico (anche di carattere storico o di fantasia) tradizionalmente attribuito all area vitata corrispondente alla relativa vigna. Per quanto riguarda il requisito della tradizionalità si fa riferimento, per analogia, alle disposizioni comunitarie relative alla protezione delle menzioni tradizionali (Reg. CE 607/2009, art 35, par. 2) che per uso tradizionale intendono un impiego ininterrotto della durata di almeno 5 anni. L uso tradizionale dovrà essere comprovato attraverso la presentazione di documentazione commerciale, registri, materiale promozionale o altro materiale considerato utile. Nel caso in cui non sia possibile dimostrare l impiego ininterrotto per cinque anni, la menzione vigna seguita da nome tradizionale sarà inserita nell Elenco a titolo provvisorio. Trascorsi i cinque anni, o i restanti anni per i quali al momento della domanda non è stato possibile dimostrare l uso continuativo, le relative produzioni potranno essere utilizzate per la rivendicazione delle DOP secondo le vigenti norme. 2. In entrambi i casi il nome della vigna non deve contenere o richiamare termini riservati a vini D.O.P. e I.G.P., nomi di sottozone tutelate, nomi di vitigni o menzioni tradizionali tutelate dalle norme comunitarie e nazionali. Art. 4 Delimitazione 1. La vigna può interessare una superficie vitata di limitata estensione territoriale, senza soluzione di continuità, avente caratteristiche ambientali e viticole sostanzialmente omogenee. 2. Qualora l area interessata dal toponimo o nome tradizionale non sia delimitabile sulla base di precisi elementi topografici o cartografici, è comunque necessario che la delimitazione della vigna risulti il più fedele possibile all area vitata corrispondente al toponimo o nome tradizionale. 3. La vigna e la relativa estensione sono individuate mediante l identificazione delle particelle fondiarie vitate comprese al suo interno. I soggetti che richiedono l iscrizione della vigna forniscono una proposta di delimitazione dell area interessata con identificazione delle pp.ff. vitate ricadenti al suo interno. 4. Nello schedario viticolo è indicata l appartenenza della particella fondiaria ad una determinata vigna. Art. 5 Condizioni d uso 1. La vigna può identificarsi con la superficie vitata coltivata da uno o più conduttori. 2. Il nome di una vigna non può essere riservato ad un unico conduttore qualora l area così qualificata interessi superfici vitate di più conduttori. Non possono essere oggetto di inserimento nell elenco provinciale i nomi registrati come marchi. 3. Ai conduttori di vigneti ricadenti all interno dell area corrispondente alla vigna è consentito rivendicare il nome della vigna, senza alcuna discriminazione, purché siano rispettate le condizioni previste In caso di omonimia il nome di un toponimo assegnato ad una vigna non pregiudica il suo utilizzo per identificare altre vigne individuate secondo il precedente art. 3, facenti riferimento ad uguale toponimo. 5. Non è consentita la coesistenza di nomi di più vigne sulla medesima particella fondiaria. 1 Ndr: vedi art. 1, comma 1, del presente Regolamento.
192 Bollettino Ufficiale n. 27/I-II del 03/07/2012 / Amtsblatt Nr. 27/I-II vom 03/07/ Art. 6 Modalità di Iscrizione 1. L iscrizione della vigna nell elenco provinciale previsto dall art. 6, comma 8 del D. Lgs. 61/2010 può essere richiesta dai conduttori delle relative superfici vitate o da parte delle aziende che vinificano le uve provenienti da dette superfici. 2. I soggetti interessati devono presentare istanza utilizzando apposita modulistica con la quale viene richiesto il riconoscimento della menzione vigna, seguita dal toponimo o dal nome tradizionale. 3. La Camera esamina le domande di registrazione della vigna, espleta le necessarie verifiche, individua la delimitazione dell area interessata e, acquisito il parere favorevole del Consorzio Vini del Trentino, approva l istanza del soggetto interessato con proprio provvedimento. La Camera comunica al soggetto richiedente l avvenuto accoglimento dell istanza, o, nel caso, il motivato diniego. Art. 7 Aggiornamento dell elenco 1. Le richieste di riconoscimento dei nomi delle vigne devono essere trasmesse alla Camera entro il 31 gennaio di ogni anno per poter essere rivendicate per la vendemmia entrante. Le risultanze positive sono comunicate alla Provincia per gli adempimenti di competenza. 2. Entro il 31 luglio di ogni anno la Provincia aggiorna l Elenco con le informazioni inviate dalla Camera e successivamente provvede ad inserire i dati nello Schedario. Art. 8 Utilizzo nella designazione 1. Come stabilito nei relativi disciplinari di produzione, il nome della vigna può essere utilizzato nella designazione e presentazione dei vini appartenenti alle seguenti denominazione di origine nella cui zona di produzione ricadano le superfici interessate: - DOC Casteller; - DOC Lago di Caldaro; - DOC Trentino - Trentino Superiore; - DOC Trento; - DOC Teroldego Rotaliano; - DOC Valdadige; - DOC Valdadige Terradeiforti. Art. 9 Disposizioni transitorie 1. I nomi di vigna già presenti nell Elenco provinciale per la vendemmia 2011 con Delibera n del 29 luglio 2011, conformi al presente regolamento, sono inseriti nell Elenco medesimo prevedendone la delimitazione secondo quanto depositato già alla Camera. Relativamente all annata in corso le istanze di iscrizione all Elenco, devono essere presentate entro 30 giorni dalla data di approvazione del presente regolamento. 2. Per la sola campagna vendemmiale 2012/2013 la Camera provvede a comunicare alla Provincia e al Consorzio Vini del Trentino, per una valutazione congiunta, i nomi delle vigne da inserire in Elenco, con la delimitazione richiesta.
193 Bollettino Ufficiale n. 27/I-II del 03/07/2012 / Amtsblatt Nr. 27/I-II vom 03/07/ Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2012 Provincia Autonoma di Trento DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 22 giugno 2012, n Legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6, articolo 34 quater, comma 3, lettera b bis. Costituzione di uno specifico fondo destinato alla garanzia di operazioni di finanziamento per l'anticipazione di contributi in annualità riferite a investimenti completati nel periodo Il Relatore comunica: l articolo 34 quater, comma 3, della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 legge provinciale sugli incentivi alle imprese stabilisce che la Provincia concede ai Confidi presenti in provincia di Trento finanziamenti per garantire un patrimonio adeguato per la concessione di garanzie agli associati a fronte di operazioni di credito. In particolare, ai sensi della lettera b bis del predetto comma, i finanziamenti possono essere destinati alla costituzione e all integrazione di appositi fondi per agevolare specifiche iniziative o categorie di soggetti. L attuale situazione di profonda crisi in cui versa l economia internazionale e che colpisce anche il tessuto imprenditoriale trentino ha avuto effetti sul fronte finanziario, riducendo i margini di liquidità a disposizione delle imprese anche in conseguenza di un inasprimento delle condizioni di accesso al credito. D altra parte le imprese che hanno portato a compimento investimenti in questi ultimi anni hanno dovuto scontare margini economici significativamente inferiori a quanto stimato all avvio degli investimenti stessi: in molti casi, le imprese pur avendo profondamente innovato o migliorato la propria offerta di prodotti o di servizi attraverso rilevanti investimenti, non godono di flussi sufficienti a garantire la copertura delle fonti finanziarie. La Provincia ha sostenuto nella maggior parte dei casi gli investimenti realizzati con agevolazioni accordate in rate annuali per durate che raggiungono i 10 anni. Consentire di poter scontare presso il sistema bancario tali contributi potrebbe contribuire a ridurre la situazione di tensione finanziaria da parte di molte imprese. Al fine di agevolare l anticipazione da parte delle banche delle annualità di agevolazione ancora da incassare si ritiene utile la costituzione di specifici fondi presso i Confidi trentini destinati a garantire i crediti anticipati a tale scopo dagli istituti creditizi. Si propone pertanto l istituzione presso i Confidi presenti in provincia di Trento di uno specifico fondo destinato alla garanzia di operazioni di finanziamento per l anticipazione di contributi in annualità riferite a investimenti completati nel periodo , prevedendo le specifiche disposizioni per l attuazione dello strumento. Inoltre, in considerazione della necessità di una prossima revisione dei criteri per la concessione di finanziamenti in favore agli enti di garanzia a sostegno della costituzione e dell incremento di fondi rischi
194 Bollettino Ufficiale n. 27/I-II del 03/07/2012 / Amtsblatt Nr. 27/I-II vom 03/07/ previsti dai rispettivi statuti, si propone, data l assenza di istanze giacenti, la sospensione della presentazione delle domande prevista dalla deliberazione n. 608 di data 23 marzo 2007 come da ultimo modificata con la deliberazione n di data 24 giugno 2011, fino all approvazione del nuovo provvedimento. Ciò premesso, LA GIUNTA PROVINCIALE - udita la relazione; - vista la legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6, come da ultimo modificata dalla legge provinciale 31 maggio 2012, n. 10; - visto il parere favorevole della Commissione consiliare competente espresso nella seduta del 15 giugno 2012, ai sensi dell articolo 35, comma 3, della legge provinciale n. 6/1999; - a voti unanimi, espressi nelle forme di legge, delibera 1. di istituire, per le motivazioni esposte in premessa, presso i Confidi presenti in provincia di Trento ai sensi dell artico 34 quater, comma 3, lettera b bis, della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 uno specifico fondo destinato alla garanzia di operazioni di finanziamento per l anticipazione di contributi in annualità riferite a investimenti completati nel periodo ; 2. di applicare al nuovo intervento previsto al punto 1. i criteri applicativi nonché le modalità e i termini di seguito indicati: 2.1 Destinatari del fondo Gli interventi del fondo sono riservati in favore di imprese appartenenti ai settori economici dell artigianato, del commercio, della cooperazione, dell industria e del turismo che si trovano nelle seguenti condizioni: a) non sono considerati in difficoltà secondo la definizione della normativa comunitaria in materia di aiuti di stato; b) hanno completato un investimento agevolato dalla Provincia nel periodo ; c) l investimento completato sia già stato oggetto di accertamento da parte della struttura competente e sia stato avviato il piano di liquidazione del contributo; d) il contributo è da erogare in annualità e devono ancora essere corrisposte rate annuali di agevolazione per almeno ,00 euro o da almeno 6 rate annuali; e) i contributi ancora da incassare non sono vincolati al rispetto di ulteriori vincoli se non a quelli generici di destinazione dei beni oggetto di agevolazione e di mantenimento dell attività; f) i contributi non sono oggetto dell avvio di procedura di revoca o di sospensione per mancato rispetto della normativa di incentivazione o degli obblighi a carico dei beneficiari; 2.2 Interventi del fondo Il fondo interviene a garantire il credito concesso da istituti creditizi per l anticipo dei contributi accordati dalla Provincia alle imprese nel rispetto delle disposizioni di cui al punto 2.1. L entità massima del credito garantibile è pari ad euro La percentuale massima di copertura del rischio da parte del fondo è fissata nel 50% del credito. In ogni caso tra Confidi e Banca potranno essere messi in campo sistemi per l individuazione di tetti di copertura massima (CAP) in percentuale rispetto al volume complessivo delle garanzie prestate. Sui crediti garantiti ai sensi della presente deliberazione è in ogni caso esclusa la possibilità di ottenere altre garanzie ai sensi delle leggi provinciali di incentivazione. Per la concessione della garanzia si applicano le disposizioni sugli aiuti di importanza minore («de minimis») di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione delle Comunità Europee. L elemento di aiuto è calcolato secondo la deliberazione della Giunta provinciale n. 2350
195 Bollettino Ufficiale n. 27/I-II del 03/07/2012 / Amtsblatt Nr. 27/I-II vom 03/07/ del 15 ottobre 2010 che applica all attività di garanzia collettiva fidi connessa ad interventi della Provincia autonoma di Trento il metodo nazionale di calcolo dell elemento di aiuto relativo alle garanzie a favore delle PMI, approvato dalla Commissione europea con decisione n del 6 luglio 2010, nonché le relative linee guida adottate dal Ministero dello Sviluppo Economico (pubblicate sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 179 del 3 agosto 2010). L impresa che richiede l intervento del fondo dichiara nella domanda se e in che misura abbia beneficiato della concessione di altri aiuti a tale titolo nell esercizio finanziario di accesso al fondo e nei due esercizi finanziari precedenti. Qualora l importo complessivo dell aiuto come sopra determinato superi quello massimo concedibile, è disposta la riduzione proporzionale della garanzia in modo da rispettare il livello di «de minimis» accordabile. 2.3 Termini per la presentazione delle domande di accesso al fondo Le richieste di accesso al fondo sono presentate dal 1 luglio 2012 al 1 luglio Nel caso l importo massimo dei finanziamenti stabilito al punto 3 sia raggiunto prima della termine di presentazione, sarà data tempestiva comunicazione sui siti web dei Confidi e della Provincia autonoma di Trento e la raccolta delle domande sarà sospesa. 2.4 Gestione del fondo Spetta agli Enti di garanzia valutare l accesso al fondo nei limiti della presente deliberazione. L Ente di garanzia può applicare sui finanziamenti commissioni in linea con quelle applicate sulle operazioni garantite dal fondo rischi «ordinario» valutando forme di rateazione secondo il piano di ammortamento del mutuo. La banca, su mandato dell impresa, fornisce alla struttura provinciale competente all erogazione dei contributi almeno 45 giorni prima della scadenza della prima rata anticipata, gli elementi necessari per il corretto pagamento delle annualità di contributo ancora da erogare oggetto di anticipazione attraverso il finanziamento che accede al fondo; successivamente, non sono consentite variazioni alla domiciliazione del pagamento se non con l assenso della banca finanziatrice. Entro il 30 aprile di ogni anno, l Ente di garanzia dovrà inviare alla competente struttura provinciale apposita rendicontazione contabile della gestione del fondo riportante, relativamente a ciascuna operazione in essere, distinta per anno di ammissione al fondo, l entità del finanziamento, la percentuale di rischio coperto, le entrate al fondo derivanti dal costo della garanzia, le eventuali perdite sopportate e, in occasione della prima rendicontazione dell operazione, le condizioni applicate dalla banca sul finanziamento e l entità di «de minimis» accordato. 2.5 Rapporti tra Enti di garanzia e Banche L Ente di garanzia provvede a stipulare convenzioni con gli istituti di credito per disciplinare le condizioni degli interventi ammessi ai benefici del fondo, in modo tale che sia possibile la presentazione delle richieste a partire dalla data indicata al punto 2.2. Le condizioni di tasso e di garanzia possono differenziarsi in funzione di classi di rischio. Le condizioni devono in ogni caso risultare uniformi a parità di classe di rischio e di caratteristiche della garanzia prestata. Le convenzioni stabiliscono le procedure di presentazione, istruttoria e concessione dei finanziamenti. 2.6 Documentazione da acquisire da parte dell Ente di garanzia L Ente di garanzia dovrà acquisire e conservare per almeno cinque anni la seguente documentazione contabile che attesti l avvenuta effettuazione delle operazioni di riassetto finanziario: - la richiesta di accesso al fondo da parte dell impresa; - la dichiarazione dell impresa dalla quale risulti se, quando e in che misura abbia beneficiato di «de minimis» nell anno di ammissione agli interventi del fondo e i due esercizi finanziari precedenti. 2.7 Finanziamento del fondo Sull importo garantito dai Confidi è accordato un finanziamento ad incremento del fondo pari al 6% delle garanzie deliberate annualmente sui finanziamenti che accedono al fondo. La richiesta di concessione del finanziamento è presentata dai Confidi entro 4 mesi dalla chiusura di ciascun anno di operatività del fondo ossia rispettivamente entro il 30 aprile 2013 per il primo anno ed entro il 31 ottobre 2013 per il secondo anno.
196 Bollettino Ufficiale n. 27/I-II del 03/07/2012 / Amtsblatt Nr. 27/I-II vom 03/07/ di stabilire in euro 50 milioni l importo massimo dei finanziamenti che potranno accedere agli interventi del fondo di cui al punto 1; 4. di dare atto che alle necessità finanziarie derivanti dal presente provvedimento farà fronte l Agenzia provinciale per l incentivazione delle attività economiche con i fondi disponibili nel proprio bilancio; 5. di sospendere, fino all approvazione dei nuovi criteri per la concessione di finanziamenti in favore agli enti di garanzia a sostegno della costituzione e dell incremento di fondi rischi previsti dai rispettivi statuti, la presentazione delle domande di finanziamento da parte degli Enti di garanzia prevista dall articolo 1 dei criteri e modalità per la quantificazione dei finanziamenti provinciali destinati all incremento dei fondi rischi ex articolo 124, comma 1 della legge provinciale n. 18/1993 di cui all allegato alla deliberazione della Giunta provinciale n. 608 di data 23 marzo 2007, come da ultimo modificata dalla deliberazione n di data 24 giugno 2011; 6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto Adige. IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA LORENZO DELLAI LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA ED ELEZIONI PATRIZIA GENTILE
197 Bollettino Ufficiale n. 27/I-II del 03/07/2012 / Amtsblatt Nr. 27/I-II vom 03/07/ Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2012 Provincia Autonoma di Trento DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 22 giugno 2012, n Legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (legge provinciale sugli incentivi alle imprese). Bando territoriale per la riqualificazione delle aziende del turismo, degli esercizi pubblici e del commercio al dettaglio Il Relatore comunica: l articolo 35, comma 1, della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 prevede che la Giunta provinciale stabilisca, con una o più deliberazioni, i criteri e le modalità per l applicazione della legge stessa. Con deliberazione della Giunta provinciale n di data 22 dicembre 2005, come da ultimo modificata dalla deliberazione n di data 24 giugno 2011, sono state approvate le norme di carattere generale per l applicazione della legge provinciale n. 6/1999. Ai sensi del punto 6, comma 2, delle citate norme di carattere generale per l'applicazione della legge provinciale n. 6/1999, la Giunta provinciale, anche in deroga alle norme medesime, può indire bandi per l incentivazione di specifiche iniziative ovvero per una generalità di interventi. Il bando deve avere carattere temporaneo; le procedure per la sua approvazione sono quelle previste dall articolo 35 della legge. Il bando rappresenta una modalità di applicazione della legge da ritenersi particolarmente efficace a fronte di interventi selettivi dal punto di vista tipologico o territoriale. Tale modalità è già stata sperimentata a favore del settore turistico per l incentivazione degli investimenti realizzati con il legno ecologico certificato (deliberazione della Giunta provinciale n. 747 di data 3 aprile 2009), per il completamento del sistema di offerta turistica locale quale risultante a seguito della chiusura di patti territoriali (deliberazione della Giunta provinciale n di data 22 agosto 2008) e per la riqualificazione ricettiva delle zone con bassa propensione al rinnovo degli investimenti turistico-alberghieri per il triennio (deliberazione della Giunta provinciale n. 748 di data 3 aprile 2009). Nel primo caso è stata applicata una selettività di natura tipologica, nel secondo e nel terzo una selettività di natura territoriale, in evidente attuazione della legge provinciale n. 6/1999. Il bando può rappresentare oggi lo strumento prevalente di impiego degli incentivi della legge provinciale n. 6/1999 a favore del settore turistico, in quanto strumento idoneo a saldare progettualità pubbliche e progettualità private. In una logica di selettività territoriale si propone, con questo provvedimento, di intervenire mediante l adozione di uno specifico bando prevedendo criteri particolari per l incentivazione degli investimenti realizzati dalle imprese dei settori turistico, commerciale e degli esercizi pubblici in quattro ambiti territoriali (Comunità della Vallagarina, Comunità della Val di Non, Comunità del Primiero, Comunità territoriale della Val di Fiemme) cui si aggiunge la riproposizione aggiornata del precedente bando per i comuni rivieraschi dei laghi di Levico e Caldonazzo e per la Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri. La Vallagarina e la Valle di Non, i cui territori sono stati in passato parzialmente interessati dai patti territoriali (in particolare le Valli del Leno e la zona del Baldo per la Vallagarina e i comuni delle Maddalene e della Predaia per la Valle di Non), sono due ambiti territoriali nei quali è opportuno completare l attuazione delle strategie pattizie adottando specifiche modalità per rafforzare l integrazione tra agricoltura, cultura e turismo. Tra le strategie che avevano motivato i Patti territoriali restano ancora attuali in particolare quelle volte alla costruzione di un sistema di offerta turistica competitivo in aree a turismo ancora fortemente inespresso. In ogni caso, si tratta di due ambiti territoriali nei quali è emersa una propensione agli investimenti degli operatori anche dopo la chiusura dei patti stessi, che risulta meritevole di completamento o miglioramento per il raggiungimento degli obiettivi previsti dalle relative strategie e per una adeguata riqualificazione del sistema di offerta turistica locale.
198 Bollettino Ufficiale n. 27/I-II del 03/07/2012 / Amtsblatt Nr. 27/I-II vom 03/07/ L ambito turistico del Primiero, situato in un contesto geografico particolarmente decentrato con evidenti problemi di accessibilità, sta registrando negli ultimi anni palesi difficoltà sul fronte della proposta turistica che si ripercuotono sul tessuto economico e imprenditoriale della zona. La motivazione principale è quella di favorire una riqualificazione delle strutture di offerta in relazione in particolare all importante investimento pubblico relativo al collegamento funicolare San Martino di Castrozza Passo Rolle. L ambito turistico della Valle di Fiemme sarà interessato dai Mondiali di Sci Nordico e dalle Universiadi rispettivamente a inizio e fine 2013 e da una serie di avvenimenti di portata mondiale negli anni successivi che rendono opportuno un rafforzamento degli strumenti da mettere a disposizione dei privati per la riqualificazione delle proprie strutture. L ambito ha infatti già ottenuto l assegnazione dei seguenti eventi sportivi di rilevanza internazionale: i Campionati del mondo Under 23 di Sci nordico nel gennaio 2014, la Coppa del Mondo di sci per disabili nel febbraio 2014, i Mondiali di Skiroll nel settembre Inoltre la Valle di Fiemme si è candidata ad ospitare anche i Campionati del Mondo di sci per disabili nel 2015, la cui assegnazione avverrà nei prossimi mesi. Oltre agli effetti direttamente legati allo svolgimento di tali manifestazioni, bisogna tener conto dell incremento dei flussi turistici nel periodo successivo ai Mondiali ed alle altre manifestazioni di analogo rilievo, anche considerando la particolarità del target degli atleti portatori di handicap, per i quali l ambito stesso si conferma come destinazione all avanguardia in quanto ad infrastrutture e servizi complementari dedicati. Con l inclusione nel bando dei comuni rivieraschi della Valsugana e dei comuni appartenenti alla Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri si attua la riproposizione del precedente bando triennale, approvato con deliberazione n. 748 di data 3 aprile 2009 e mirato ad incentivare in misura maggiore gli investimenti privati nel settore turistico-alberghiero per contrastarne la progressiva dequalificazione. Il bando ha sortito effetti molto positivi, come testimoniato dalla numerosità di richieste di contributi a fronte di investimenti privati che, in quanto in corso di completamento, abbisognano di un ulteriore periodo di elaborazione. In tali aree ricorrono quindi i presupposti per adottare strumenti specifici di stimolo agli investimenti, al fine di promuovere la qualificazione dell offerta turistico - commerciale, per cui si propone l attivazione di uno specifico bando, ai sensi della legge provinciale n. 6/1999, valido fino al 31 dicembre 2014, mirato ad incentivare con misure dedicate gli investimenti che saranno attivati dalle imprese turistiche e commerciali operanti, nelle località indicate nel bando in oggetto. Conformemente a quanto previsto dall articolo 35, comma 3, della legge il presente Bando è stato inviato alle organizzazioni sindacali dei lavoratori e degli imprenditori e alla Camera di Commercio di Trento i quali hanno dato riscontro positivo. Inoltre ai sensi del medesimo comma 3 è stato acquisito il parere della competente Commissione del Consiglio provinciale, che si è espressa positivamente nella seduta del 15 giugno In conformità ai criteri e modalità approvati con deliberazione della Giunta provinciale n. 40 del 22 gennaio 2010 sono stati acquisiti i pareri dei Servizi provinciali di staff dei quali sono state valutate le osservazioni pervenute. Ciò premesso, LA GIUNTA PROVINCIALE udita la relazione; vista la legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 e s.m. e, in particolare, l articolo 35, comma 1, lettera c); vista la legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 ed in particolare l articolo 5; visto il D.P.G.P. 6-78/Leg. di data 26 marzo 1998; visti gli atti citati in premessa; a voti unanimi, espressi nelle forme di legge, delibera 1. di approvare, ai sensi del punto 6, comma 2, dei criteri e modalità per l applicazione della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6; il Bando territoriale per la riqualificazione delle aziende del turismo, degli esercizi pubblici e del commercio al dettaglio allegato alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale,
199 Bollettino Ufficiale n. 27/I-II del 03/07/2012 / Amtsblatt Nr. 27/I-II vom 03/07/ di stabilire che, per quanto non previsto dal Bando di cui al punto 1, trovano applicazione, in quanto compatibili, i criteri generali approvati con delibera n. 2804/05 e ss.mm., nonché le disposizioni specifiche dei singoli settori considerati, come di seguito elencate e come da ultimo modificate dalla deliberazione n di data 24 giugno In particolare, per il settore turismo l allegato d) della stessa deliberazione n. 2804/05; per il settore commercio, la deliberazione della Giunta provinciale n di data 21 dicembre 2007; per il settore cooperazione, la deliberazione della Giunta provinciale n di data 21 dicembre 2007; per i criteri inerenti modalità, termini e documentazione per le domande di contributo per investimenti fissi e rilocalizzazione e per interventi per la promozione di misure di protezione ambientale, la deliberazione della Giunta provinciale n di data 29 ottobre 2010; 3. di dare atto che le domande per l accesso al Bando di cui al punto 1. possono essere presentate a partire dal giorno successivo all adozione del presente provvedimento e che il predetto bando ha validità fino al 31 dicembre 2014; 4. di dare atto che la struttura provinciale competente alla concessione dei contributi di cui al presente provvedimento è l Agenzia provinciale per l incentivazione delle attività economiche (APIAE) a cui spetta anche la predisposizione della modulistica concernente le domande per l accesso al Bando; 5. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino - Alto Adige. IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA LORENZO DELLAI LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA ED ELEZIONI PATRIZIA GENTILE
200 Bollettino Ufficiale n. 27/I-II del 03/07/2012 / Amtsblatt Nr. 27/I-II vom 03/07/ Allegato parte integrante Bando Legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 legge provinciale sugli incentivi alle imprese CRITERI E MODALITÀ PER L APPLICAZIONE DELLA LEGGE "BANDO TERRITORIALE PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLE AZIENDE DEL TURISMO, DEGLI ESERCIZI PUBBLICI E DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO" Pag. 1 di 35 All. 001 RIFERIMENTO: 2012-D
201 Bollettino Ufficiale n. 27/I-II del 03/07/2012 / Amtsblatt Nr. 27/I-II vom 03/07/ INDICE 1. CAMPO DI APPLICAZIONE 2. SOGGETTI BENEFICIARI 3. INIZIATIVE AMMISSIBILI 4. SPESE AMMISSIBILI 4.1 DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE 4.2 SPESE AMMISSIBILI PER TIPO DI INIZIATIVA PROGRAMMATA Investimenti immobiliari Investimenti mobiliari 4.3 LIMITI MINIMI E MASSIMI DI SPESA AMMISSIBILE 5. INCENTIVI 5.1 MAGGIORAZIONI 5.2 PERCENTUALI DI CONTRIBUTO 5.3. MODALITÀ DI CORRESPONSIONE DEI CONTRIBUTI 6. OBBLIGHI, DINIEGHI, REVOCHE E VIGILANZA 6.1 OBBLIGHI Obblighi di destinazione Obblighi economico-finanziari e occupazionali Altri obblighi 6.2 DINIEGHI E REVOCHE 6.3 PROCEDURE DI VIGILANZA 7. PROCEDURE 7.1 TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 7.2 ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI Disposizioni generali Valutazione del profilo economico finanziario 7.3 TERMINI DI COMPLETAMENTO DELLE INIZIATIVE E MODIFICA DEL PROGRAMMA DI INVESTIMENTO 8. DOCUMENTAZIONE 8.1 DOCUMENTAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE Procedura valutativa Procedura negoziale 8.2 ULTERIORE DOCUMENTAZIONE PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI 8.3 DOCUMENTAZIONE PER L EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI Anticipo del contributo Saldo del contributo 8.4 DOCUMENTAZIONE PER LE MODIFICAZIONI SOGGETTIVE Pag. 2 di 35 All. 001 RIFERIMENTO: 2012-D
202 Bollettino Ufficiale n. 27/I-II del 03/07/2012 / Amtsblatt Nr. 27/I-II vom 03/07/ Documentazione per la modifica del soggetto richiedente Documentazione per la modifica del soggetto beneficiario 8.5 DOCUMENTAZIONE PER LA PROROGA DEI TERMINI 8.6 DOCUMENTAZIONE SUCCESSIVA ALL EROGAZIONE Pag. 3 di 35 All. 001 RIFERIMENTO: 2012-D
203 Bollettino Ufficiale n. 27/I-II del 03/07/2012 / Amtsblatt Nr. 27/I-II vom 03/07/ CAMPO DI APPLICAZIONE 1. Le disposizioni dettate dal presente bando si riferiscono ad iniziative di cui all articolo 3 della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 «legge provinciale sugli incentivi alle imprese» indicata nel testo del presente bando come legge provinciale promosse nell ambito dei seguenti territori: 1) comuni appartenenti alla Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri; 2) comuni di Calceranica al Lago, Caldonazzo, Levico Terme, Pergine Valsugana e Tenna; 3) comuni appartenenti alla Comunità della Vallagarina; 4) comuni appartenenti alla Comunità della Val di Non; 5) comuni appartenenti alla Comunità di Primiero; 6) comuni appartenenti alla Comunità territoriale della Val di Fiemme. 2. Il presente bando ha validità a partire dal giorno successivo alla data della relativa deliberazione di approvazione e fino al 31 dicembre Per gli aspetti non disciplinati dal presente bando si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni previste dalle norme di carattere generale e le disposizioni settoriali del turismo, del commercio al dettaglio o generali relative agli aiuti per investimenti fissi dei criteri e modalità per l applicazione della legge provinciale. 2. SOGGETTI BENEFICIARI 1. Possono beneficiare degli incentivi di cui al presente bando le imprese per l esercizio diretto di: a) esercizi alberghieri; b) esercizi extralberghieri che somministrano almeno la prima colazione agli alloggiati con prevalenza dei posti letto in unità abitative senza servizio autonomo di cucina, nonché i campeggi; c) rifugi escursionistici di cui all articolo 23 della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8 Legge provinciale sui rifugi e sui sentieri alpini ; d) agenzie di viaggio e turismo, centri di salute e benessere (escluse imprese artigiane), attività sportive (esclusi impianti a fune e piste da sci), stabilimenti balneari; e) esercizi di somministrazione alimenti e bevande aperti al pubblico di cui all articolo 1 della legge provinciale 14 luglio 2000, n. 9; f) esercizi di commercio al dettaglio. 2. Per la concessione degli incentivi previsti dal presente bando il soggetto richiedente deve: a) essere iscritto nel Registro delle imprese della provincia di Trento; b) non avere in corso procedure concorsuali. 3. Per la determinazione della dimensione aziendale ai fini della concessione degli incentivi di cui al presente bando si applica la raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, Pag. 4 di 35 All. 001 RIFERIMENTO: 2012-D
204 Bollettino Ufficiale n. 27/I-II del 03/07/2012 / Amtsblatt Nr. 27/I-II vom 03/07/ ribadita nell allegato I al regolamento (CE) n. 800/2008 del 6 agosto 2008, tenuto conto delle norme ed indirizzi organizzativi per l'attuazione dei criteri e modalità per l'applicazione della legge provinciale stabiliti con le deliberazioni della Giunta provinciale n di data 9 luglio 2010 e n di data 23 settembre 2011 nonché delle disposizioni indicate al comma La qualifica di microimpresa è riconosciuta, nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 3, ai soggetti beneficiari di cui al comma 1 che prestano servizi connessi all «offerta di territorio», in quanto servizi non liberamente acquisibili da altre imprese operanti nei paesi dell Unione Europea, svolgenti le seguenti attività: a) esercizi alberghieri ed extralberghieri, inclusi campeggi e rifugi escursionistici; b) centri di salute e benessere, attività sportive e stabilimenti balneari; c) esercizi di somministrazione alimenti e bevande aperti al pubblico. 3. INIZIATIVE AMMISSIBILI 1. Sono agevolabili attraverso il presente bando gli investimenti fissi promossi dai soggetti indicati al punto 2 rivolti alla: a) realizzazione di nuovi esercizi alberghieri rientranti tra le tipologie indicate al punto 2 con classificazione non inferiore a 3 stelle superior ; b) realizzazione di nuovi esercizi extralberghieri rientranti tra le tipologie indicate al punto 2 con un livello qualitativo di almeno 2 soli per quanto riguarda gli affittacamere e di almeno 3 stelle per quanto riguarda i campeggi ; c) realizzazione di nuovi rifugi escursionistici, agenzie viaggio e turismo, centri salute e benessere, attività sportive, stabilimenti balneari, ristoranti e altri esercizi pubblici, nonché di esercizi di commercio al dettaglio rientranti tra le tipologie indicate al punto 2; d) riattivazione ed eventuale ampliamento di strutture per l esercizio di attività rientranti nelle precedenti lettere; e) realizzazione, nell ambito di strutture per l esercizio di attività di cui alla lettera a), di una o più strutture rientranti tra quelle indicate nella tabella D bis del Decreto del Presidente della Provincia 25 settembre 2003, n /Leg, purché presentino le condizioni ivi previste; f) ristrutturazione di strutture per l esercizio di attività rientranti nelle lettere a) e b) di questo comma a condizione che la ristrutturazione comporti un miglioramento della classificazione dell esercizio, anche attraverso l'attribuzione della dizione aggiuntiva "superior"; g) ristrutturazione di strutture destinate all esercizio di rifugi escursionistici, di agenzie viaggio e turismo, di centri salute e benessere, di attività sportive, di stabilimenti balneari, di ristoranti e altri esercizi pubblici, nonché di esercizi di commercio al dettaglio, di importo non inferiore ad euro ; h) acquisizione con ristrutturazione di strutture alberghiere ed extralberghiere, di rifugi escursionistici, di agenzie viaggio e turismo, di Pag. 5 di 35 All. 001 RIFERIMENTO : 2012-D
205 Bollettino Ufficiale n. 27/I-II del 03/07/2012 / Amtsblatt Nr. 27/I-II vom 03/07/ centri salute e benessere, di attività sportive, di stabilimenti balneari, di ristoranti e altri esercizi pubblici nonché di esercizi di commercio al dettaglio, nei casi di subentro in attività esistenti a seguito di passaggio generazionale a sensi dei criteri e modalità per l applicazione dell articolo 24 duodecies della legge provinciale. 4. SPESE AMMISSIBILI 4.1 DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE 1. Gli investimenti agevolati devono: a) rispondere a requisiti di razionalità e funzionalità in relazione all'attività svolta dal richiedente; b) riferirsi a beni di proprietà del soggetto richiedente il contributo, fatto salvo quanto previsto per le iniziative in leasing; c) essere utilizzati esclusivamente dall'impresa beneficiaria dei contributi, fatti salvi i seguenti casi: 1. affitto d azienda tra società controllanti o controllate, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile, o tra aziende di proprietà dei medesimi soggetti; 2. investimenti destinati ad utilizzo congiunto da parte di più esercizi di ricettività alberghiera o extralberghiera o di esercizi di somministrazione alimenti e bevande risultante da accordo sottoscritto tra le parti; d) essere utilizzati esclusivamente per l esercizio delle attività previste dal presente bando e per le quali l impresa è iscritta nel Registro delle imprese fatto salvo quanto previsto alla lettera c). 2. La condizione di cui alla lettera a) del comma 1 è verificata ai fini della concessione e dell erogazione del contributo. Le altre condizioni di cui al comma 1 devono essere rispettate a partire dal momento della presentazione della documentazione per l erogazione del contributo. 3. Non sono ammissibili gli investimenti realizzati in economia e gli oneri accessori (quali spese notarili, I.V.A., oneri finanziari, bolli, spese fiscali, spese bancarie, commissioni di cambio, rimborso spese vitto, viaggio e alloggio, imprevisti e altri). 4. L acquisto d azienda è ritenuta modalità idonea di acquisizione soltanto relativamente a beni immobili a condizione che il loro valore sia specificato nel contratto. 5. Nel caso di operazioni di leasing la spesa ammissibile è determinata con riferimento al valore originario del bene oggetto di contributo. Fatto salvo quanto previsto al comma 6 non sono ammesse operazioni di leaseback. 6. Ai fini del presente bando non è considerata operazione di leaseback la sottoscrizione di un contratto di leasing per il completamento di opere immobiliari già avviate direttamente dal soggetto richiedente i contributi. A tali operazioni si applicano le disposizioni del presente bando previste per le operazioni di leasing; in ogni caso per le opere e gli impianti Pag. 6 di 35 All. 001 RIFERIMENTO : 2012-D
206 Bollettino Ufficiale n. 27/I-II del 03/07/2012 / Amtsblatt Nr. 27/I-II vom 03/07/ immobiliari realizzati prima della sottoscrizione del contratto di leasing si applicano le disposizioni relative all avvio delle iniziative previste dal punto 7.3, comma 1, lettera b). 7. Le spese inerenti le iniziative ammesse a contributo o gli oneri relativi ad eventuali operazioni di leasing devono essere sostenute dal soggetto beneficiario. 4.2 SPESE AMMISSIBILI PER TIPO DI INIZIATIVA PROGRAMMATA Investimenti immobiliari 1. Ai fini del presente bando rientrano tra gli investimenti immobiliari ammissibili: 1) l'acquisto del terreno o di edifici nel limite massimo del 50% della spesa per opere e impianti immobiliari ritenuta ammissibile per l iniziativa; nel caso l iniziativa sia realizzata a seguito di passaggio generazionale come previsto dal punto 3, comma 1, lettera h), il limite massimo è elevato a 2 volte la spesa per opere e impianti immobiliari ritenuta ammissibile per l iniziativa; 2) le opere immobiliari inerenti la costruzione, l ampliamento e la ristrutturazione di edifici; 3) l'installazione di impianti connessi agli immobili o alle opere di cui ai precedenti numeri. 2. Rientrano tra le spese ammissibili anche le seguenti: 1) opere di allacciamento idrico, fognario e di energia, installazione e sostituzione di impianti; 2) opere di recinzione e di sistemazione delle aree; 3) opere o impianti in comunione con altri soggetti per la quota di competenza e a carico del soggetto richiedente; 4) spese tecniche (progettazione, direzione lavori, sicurezza, certificazione e collaudo statico) nella misura massima dell 8% degli investimenti immobiliari previsti escluso l'acquisto di terreno ed edifici. 3. Sono inoltre ammissibili operazioni di leasing che abbiano per oggetto le spese indicate al presente punto. 4. Le spese per gli investimenti immobiliari possono essere agevolate a condizione che: a) le opere oggetto di contributo siano state realizzate nel rispetto degli strumenti di pianificazione territoriale previsti dalle disposizioni urbanistiche vigenti; b) vi sia compatibilità tra la destinazione urbanistica dell area sulla quale insistono gli immobili oggetto di contributo e l esercizio delle attività che in essi vengono svolte; c) l immobile oggetto degli investimenti ammessi ai sensi del presente punto sia di proprietà del soggetto beneficiario dei contributi. 5. Le condizioni di cui al comma 4 devono sussistere al momento della presentazione della documentazione per l erogazione dei contributi. 6. Non sono ammissibili le spese relative a: Pag. 7 di 35 All. 001 RIFERIMENTO : 2012-D
207 Bollettino Ufficiale n. 27/I-II del 03/07/2012 / Amtsblatt Nr. 27/I-II vom 03/07/ a) alloggi del gestore o comunque non destinati all esercizio dell attività e gli alloggi del personale se dotati di autonoma cucina; b) oneri di urbanizzazione; c) immobili per i quali il soggetto richiedente è sottoposto ad esecuzione immobiliare Investimenti mobiliari 1. Rientrano tra gli investimenti mobiliari ammissibili le spese relative all'acquisto di: 1) mobili e arredi; 2) attrezzature; 3) impianti di tipo diverso da quelli indicati al precedente punto 4.2.1, comma 1. 4) macchinari d ufficio, ivi compresi sistemi informatici hardware e software. 2. Le spese relative all acquisto di veicoli sono ammissibili soltanto nel caso di autoveicoli immatricolati per trasporto persone per il servizio turistico di bus-navetta. 3. Sono inoltre ammissibili operazioni di leasing che abbiano per oggetto le spese indicate al presente punto. 4. Non sono ammissibili le spese relative a: a) beni di prezzo unitario inferiore a euro, ad eccezione di quanto previsto dal comma 5; b) materiali di consumo, attrezzatura minuta, beni di facile deperibilità; c) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria; d) beni che costituiscono esclusivo motivo di abbellimento ornamentale (ad esempio fiori, fioriere, quadri, tappeti, ecc.), ad eccezione di tende, stufe e altri beni funzionali rispetto all attività svolta; e) beni che si prestano ad utilizzi non esclusivamente aziendali (ad es. telefoni cellulari, fotocamere e telecamere); f) attrezzature per giochi basati su scommesse in denaro (slot machine, videopoker, ecc.); g) beni mobili usati; h) beni immateriali pagati tramite royalties. 5. I beni aventi prezzo unitario inferiore a euro sono ammissibili soltanto se costituiscono un insieme omogeneo destinato alla medesima funzionalità (per es. l arredamento o l attrezzatura riferita ad uno o più locali), di importo almeno pari a euro risultante da un unico documento fiscale. 6. Nella determinazione della spesa ammissibile si tiene conto anche degli oneri inerenti l imballo, il trasporto, l installazione, il collaudo, gli accessori e l immatricolazione a condizione che gli stessi siano indicati nel medesimo documento di spesa del bene acquistato. 7. Fatte salve le operazioni di leasing, le spese relative ad investimenti mobiliari possono essere agevolate soltanto se la proprietà del bene è del soggetto beneficiario del contributo. Pag. 8 di 35 All. 001 RIFERIMENTO : 2012-D
208 Bollettino Ufficiale n. 27/I-II del 03/07/2012 / Amtsblatt Nr. 27/I-II vom 03/07/ LIMITI MINIMI E MASSIMI DI SPESA AMMISSIBILE 1. In ogni caso le domande non possono essere accolte se la spesa ammissibile è inferiore ad euro Fatte salve le domande esaminate in procedura negoziale per le quali non è fissato un limite massimo di spesa, la spesa massima ammissibile è fissata in euro INCENTIVI 5.1 MAGGIORAZIONI 1. In relazione ai contributi accordabili sulle spese ammissibili sono individuate le seguenti maggiorazioni: a) Produttività È accordata una maggiorazione di contributo alle imprese che hanno conseguito un miglioramento di almeno il 20% del rapporto tra la media degli imponibili IRAP rettificati dei due esercizi chiusi prima della presentazione della domanda e la media degli imponibili IRAP rettificati dei due esercizi immediatamente precedenti. Per la determinazione degli imponibili IRAP rettificati è necessario rapportare gli imponibili IRAP conseguiti dall impresa nel periodo considerato alla serie storica delle variazioni del PIL nazionale ai prezzi di mercato partendo, con base 100, dal primo esercizio considerato. b) Validità economico/sociale È accordata una maggiorazione di contributo alle imprese che a fronte dell iniziativa proposta si impegnano a mantenere un livello occupazionale di almeno 5 unità lavorative annue per un periodo di tre anni a partire dall anno di completamento dell iniziativa. c) Addizionalità È accordata una maggiorazione di contributo alle iniziative di spesa ammissibile almeno pari all entità delle immobilizzazioni tecniche nette risultanti dall ultimo bilancio definitivo. d) Qualità e innovazione Sono accordate maggiorazioni di contributo alle iniziative relative alle seguenti fattispecie: d1) nuova imprenditorialità femminile e giovanile Rientrano in tale fattispecie le piccole imprese di nuova costituzione a partecipazione femminile o giovanile, nate anche mediante rilevamento di attività preesistente, in possesso dei requisiti stabiliti dall articolo 24 quater della legge provinciale; d2) nuove iniziative La maggiorazione è applicabile ad imprese di nuova costituzione ai sensi dell articolo 8, comma 3, della legge provinciale che avviano una nuova attività imprenditoriale; Pag. 9 di 35 All. 001 RIFERIMENTO : 2012-D
209 Bollettino Ufficiale n. 27/I-II del 03/07/2012 / Amtsblatt Nr. 27/I-II vom 03/07/ d3) miglioramento della classificazione di 2 livelli La maggiorazione si applica ad esercizi di ricettività alberghiera ed extralberghiera e agli esercizi di somministrazione alimenti e bevande rientranti tra i soggetti beneficiari di cui al presente bando che a seguito dell iniziativa migliorano la propria classificazione di almeno 2 livelli. d4) filiera corta La maggiorazione è attribuibile se la realizzazione delle iniziative risponde a criteri di prevalente utilizzo di beni e servizi ad alta ricaduta economica locale e a minimo impatto nell utilizzo dei trasporti di beni e servizi acquistati. Per l attribuzione della presente maggiorazione, fino a nuovo provvedimento, si applicano le disposizioni dettate dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 917 di data 23 aprile d5) edilizia sostenibile La maggiorazione è attribuibile ad iniziative realizzate secondo gli standard qualitativi individuati dalla Provincia per la realizzazione di edilizia sostenibile ottenendo almeno il livello di certificazione «oro» secondo gli standard previsti: 1. dal marchio ARCA per edifici realizzati in legno; 2. dal protocollo LEED per edilizia sostenibile. d6) classe energetica dell esercizio La maggiorazione è attribuibile, in alternativa a quella indicata alla lettera d5), se attraverso la realizzazione delle opere agevolate gli edifici oggetto di intervento raggiungono una prestazione energetica con una classificazione almeno di classe A. d7) recupero di esercizi cessati La maggiorazione spetta nel caso in cui nella domanda di contributo la quota prevalente dell iniziativa è rappresentata da investimenti relativi all acquisto e ad opere di ristrutturazione e di eventuale ampliamento o soltanto ad opere di ristrutturazione e di eventuale ampliamento di immobili nei quali l esercizio di ricettività alberghiera o extralberghiera o l esercizio di somministrazione alimenti e bevande è cessato da almeno cinque anni al momento della domanda. d8) iniziative in centro storico La maggiorazione è attribuibile nel caso in cui nella domanda di contributo la quota prevalente dell iniziativa è rappresentata da investimenti relativi ad esercizi di ricettività alberghiera o extralberghiera o a esercizi di somministrazione alimenti e bevande situati nei centri storici come definiti dal piano regolatore generale del comune. d9) iniziative in rete La maggiorazione è attribuibile nel caso in cui nella domanda di contributo la quota prevalente dell iniziativa è rappresentata da investimenti destinati ad utilizzo congiunto da parte di almeno due esercizi di ricettività alberghiera o extralberghiera o di almeno due Pag. 10 di 35 All. 001 RIFERIMENTO : 2012-D
210 Bollettino Ufficiale n. 27/I-II del 03/07/2012 / Amtsblatt Nr. 27/I-II vom 03/07/ esercizi di somministrazione alimenti e bevande. L utilizzo congiunto deve risultare da accordo sottoscritto tra soggetti tra loro in posizione di autonomia, come definita dalla normativa comunitaria sulla dimensione dell impresa indicata al punto 2, comma 3. d10) marchi di prodotto La maggiorazione è attribuibile ad iniziative proposte da soggetti che hanno ottenuto o intendano ottenere al completamento dell iniziativa stessa un marchio di prodotto individuato ai sensi dell articolo 4, comma 6, della legge provinciale 14 luglio 2000, n. 9 o riconosciuto ai sensi dell articolo 18, comma 1, lettera a), della legge provinciale sulla ricettività turistica (legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7). d11) bar bianco La maggiorazione è attribuibile ad iniziative proposte da esercizi che somministrano bevande esclusivamente analcoliche ai sensi dell articolo 3, comma 2, della legge provinciale 25 agosto 2010, n PERCENTUALI DI CONTRIBUTO 1. Fatto salvo quanto stabilito ai commi 2, 3 e 4, relativamente a domande presentate in procedura valutativa sulle spese ritenute ammissibili di cui al punto 4, è concesso un contributo in conto capitale nel rispetto della normativa dell Unione europea in materia di aiuti d importanza minore («de minimis») nella misura risultante dalla somma di una base fissa pari al 18% e di una o più delle maggiorazioni indicate al punto 5.1 secondo la seguente tabella e comunque non oltre un misura massima di contributo pari al 30%: TIPOLOGIA MAGGIO RA- ZIONE Produttività Miglioramento dell indicatore di produttività>1,2 2% Validità economico/sociale Mantenimento di un livello occupazionale di almeno 5 unità lavorative annue 3% Addizionalità Rapporto investimento/immobilizzazioni nette dell ultimo bilancio > 1 2% Pag. 11 di 35 All. 001 RIFERIMENTO : 2012-D
211 Bollettino Ufficiale n. 27/I-II del 03/07/2012 / Amtsblatt Nr. 27/I-II vom 03/07/ Qualità e innovazione nuova imprenditorialità femminile e giovanile 3% nuove iniziative 5% miglioramento della classificazione di 2 livelli 5% filiera corta 5% edilizia sostenibile 8% classe energetica dell esercizio 3% recupero di esercizi cessati 5% iniziative in centro storico 3% iniziative in rete 5% marchi di prodotto 3% bar bianco 3% 2. In alternativa al contributo di cui al comma 1 le piccole imprese possono richiedere la concessione di un contributo in conto capitale ai sensi del Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione Europea (regolamento generale di esenzione per categoria) nella misura del 20% o del minore contributo risultante dalla somma tra base fissa e maggiorazioni indicate al medesimo comma In alternativa al contributo di cui al comma 1 le medie imprese possono richiedere la concessione di un contributo in conto capitale ai sensi del Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione Europea (regolamento generale di esenzione per categoria) nella misura del 10%. 4. In alternativa al contributo di cui al comma 1 le microimprese rientranti nelle disposizioni di cui al punto 2, commi 3 e 4, relativamente a domande di importo fino ad euro ,00 possono richiedere la concessione di un contributo in conto capitale sulle spese ritenute ammissibili di cui al punto 4 nella misura risultante dalla somma tra base fissa e maggiorazioni indicate al medesimo comma 1 e comunque non oltre un misura massima di contributo pari al 30%. 5. Il soggetto richiedente, per domande presentate in procedura valutativa, può richiedere in luogo dell applicazione dei vincoli economico finanziari stabiliti ai sensi delle disposizioni di cui al punto 7.2.2, l attribuzione delle misure di contributo previste dai commi da 1 a 4 su metà dell investimento e sulla restante metà gli incentivi di cui alla lettera b) del comma 6 o di cui al comma Relativamente a domande presentate in procedura negoziale sono accordati i seguenti incentivi: a) sulla prima metà delle spese ritenute ammissibili di cui al punto 4, è concesso un contributo in conto capitale ai sensi del Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione Europea (regolamento generale di esenzione per categoria) nella misura del 20% per le microimprese e per Pag. 12 di 35 All. 001 RIFERIMENTO : 2012-D
212 Bollettino Ufficiale n. 27/I-II del 03/07/2012 / Amtsblatt Nr. 27/I-II vom 03/07/ le piccole imprese o del 10% per le medie imprese o del minore contributo risultante dalla somma tra base fissa e maggiorazioni indicate al medesimo comma 1; b) sulla seconda metà delle spese ritenute ammissibili di cui al punto 4, il soggetto richiedente può accedere ad un mutuo di durata non inferiore a 10 anni concesso da una banca convenzionata con i confidi presenti in provincia di Trento di cui all articolo 34 quater della legge provinciale. Sul finanziamento è accordabile: b1) la garanzia fino ad un massimo del 50% del mutuo e comunque per un importo non superiore ad euro ,00. L elemento di aiuto è calcolato secondo la deliberazione della Giunta provinciale n del 15 ottobre 2010 che applica all attività di garanzia collettiva fidi connessa ad interventi della Provincia autonoma di Trento il metodo nazionale di calcolo dell elemento di aiuto relativo alle garanzie a favore delle PMI, approvato dalla Commissione europea con decisione n del 6 luglio 2010, nonché le relative linee guida adottate dal Ministero dello Sviluppo Economico (pubblicate sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 179 del 3 agosto 2010); b2) un contributo in conto capitale pari al 5% dell entità del mutuo. 7. Nel caso l investimento proposto sia realizzato tramite un operazione di leasing gli incentivi sul finanziamento di cui alla lettera b) del comma 6 sono riferiti al leasing stesso. 8. Qualora l entità complessiva dell equivalente sovvenzione lorda (ESL) degli aiuti stabiliti ai comma 5 e 6 superi i livelli previsti dal Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione Europea (regolamento generale di esenzione per categoria) per le piccole e per le medie imprese, rispettivamente pari al 20% e al 10% dei costi di investimento ritenuti ammissibili, le misure anzidette sono proporzionalmente ridotte al fine di ricondurle a tali percentuali o, in alternativa, può essere richiesta la concessione degli aiuti nel rispetto della normativa dell Unione europea in materia di aiuti d importanza minore («de minimis»). 9. Le grandi imprese possono accedere ai contributi del presente punto esclusivamente nel rispetto della normativa dell Unione europea in materia di aiuti d importanza minore («de minimis»). 10. Nel caso di affidamento dell istruttoria agli enti di garanzia ai sensi dell articolo 15, comma 1, della legge provinciale, l organismo istruttore può imputare un costo di istruttoria a carico dei soggetti beneficiari del contributo. Nel limite di un costo di istruttoria di euro 1.100,00 per domanda è concesso un contributo del 90 per cento a titolo di «de minimis». 5.3 MODALITÀ DI CORRESPONSIONE DEI CONTRIBUTI 1. I contributi sono corrisposti secondo le seguenti modalità: a) per le domande con spesa prevista fino a euro il contributo è concesso in un unica soluzione; b) per le domande di importo superiore a euro il contributo in conto Pag. 13 di 35 All. 001 RIFERIMENTO : 2012-D
213 Bollettino Ufficiale n. 27/I-II del 03/07/2012 / Amtsblatt Nr. 27/I-II vom 03/07/ capitale previsto dai commi 1, 2, 3, 4 e 6, lettera a), del punto 5.2 è concesso in dieci rate annuali costanti, tali da assicurare l equivalenza finanziaria con i contributi in unica soluzione, determinate secondo la seguente formula: R = C n 1 i( 1+ i) n ( 1+ i) 1 dove: " R " indica la rata annua costante di contributo; "C " indica il corrispondente contributo in unica soluzione determinato applicando la misura individuata secondo i commi anzidetti; "i " indica il tasso annuo di capitalizzazione, pari al tasso previsto dall U.E. vigente il primo giorno del mese precedente a quello di concessione; " n " indica la durata del contributo. Le rate annuali di contributo decorrono dal 30 giugno o 31 dicembre del semestre nel quale è assunto il provvedimento di concessione; c) il contributo in conto capitale previsto dal comma 6, lettera b2), del punto 5.2 è concesso in rate annuali costanti posticipate per la durata del mutuo, preammortamento escluso, scadenti il 30 giugno o il 31 dicembre in modo tale che l ultima rata corrisponda, e comunque non sia anteriore, alla scadenza del mutuo stesso. La rata è determinata secondo la seguente formula: n i( 1+ i) ( 1+ i) 1 R = C n dove: " R " indica la rata annua costante di contributo; "C " indica il corrispondente contributo determinato applicando la misura individuata secondo la lettera anzidetta; " i " indica il tasso annuo di capitalizzazione, pari al tasso previsto dall U.E. vigente il primo giorno del mese precedente a quello di concessione; " n " indica la durata del contributo; 2. Fatta salva la possibilità prevista al comma 3, i contributi di cui al comma 1 sono erogati dopo l accertamento della regolare esecuzione dell investimento. Il soggetto beneficiario può richiedere per iniziative con spesa ammessa di importo superiore ad euro ,00 la cui realizzazione è prevista su un arco temporale pluriennale, l accertamento dell esecuzione e la corresponsione dei relativi contributi per quote di investimento pari almeno al 30% della spesa ammessa a condizione che dette quote abbiano una propria razionalità e funzionalità. 3. Per iniziative con spesa ammessa per opere ed impianti immobiliari non in leasing di importo non inferiore a euro è ammessa Pag. 14 di 35 All. 001 RIFERIMENTO : 2012-D
214 Bollettino Ufficiale n. 27/I-II del 03/07/2012 / Amtsblatt Nr. 27/I-II vom 03/07/ l erogazione anticipata delle rate di contributo, dopo l atto di concessione, alle scadenze previste nello stesso nel limite complessivo del 50% del contributo concesso; l erogazione anticipata avviene previa presentazione di dichiarazione attestante l avvio dell iniziativa certificato dal direttore lavori e di idonea garanzia (fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa) per l'intero importo anticipabile aumentato di una percentuale del 20% a titolo di interessi e oneri. 4. Nel caso le rate di contributo determinate in sede di accertamento della regolare esecuzione dell investimento risultino di importo inferiore a quello concesso, la quota delle rate anticipate erogata in eccesso è recuperata maggiorata degli interessi semplici calcolati al tasso legale. 5. I contributi relativi ai costi di istruttoria di cui al punto 5.2, comma 10, sono corrisposti al soggetto beneficiario con le medesime modalità previste dal comma 1 per gli altri contributi spettanti. L ente di garanzia dovrà inserire nella domanda di contributo copia della fattura dei costi di istruttoria intestata al soggetto beneficiario. 6. OBBLIGHI, DINIEGHI, REVOCHE E VIGILANZA 6.1 OBBLIGHI Obblighi di destinazione 1. In base alle disposizioni dell articolo 16, comma 1, della legge provinciale la concessione dei contributi comporta l obbligo di non alienare, cedere o comunque distogliere dalla loro destinazione i beni per i quali i contributi sono stati concessi per le seguenti durate: a) beni immobili: 10 anni; b) beni mobili di importo superiore ad : 5 anni; c) altri beni mobili: 3 anni. 2. Costituisce violazione degli obblighi di cui al comma 1, la cessazione dell attività anche in dipendenza di procedure concorsuali. 3. Non costituiscono violazioni dell obbligo di cui al comma 1: a) la cessione, il conferimento dell azienda o di un ramo d azienda, la fusione e la scissione d impresa nonché la successione a causa di morte nel rispetto delle disposizioni dell articolo 16, comma 3, della legge provinciale e purché sia presentata la documentazione di cui al punto 8.4.2; b) l affitto dell azienda o di un ramo d azienda esclusivamente nei casi previsti dall articolo 16, comma 3 ter, della legge provinciale e purché sia presentata la documentazione di cui al punto 8.4.2; c) le operazioni immobiliari che rispettano le disposizioni dell articolo 16, comma 3 quater, della legge provinciale. 4. Le durate dell obbligo di cui al comma 1 decorrono: a) per gli investimenti mobiliari e gli impianti realizzati non unitamente ad altri investimenti immobiliari, escluse le operazioni di leasing, dalla data Pag. 15 di 35 All. 001 RIFERIMENTO : 2012-D
215 Bollettino Ufficiale n. 27/I-II del 03/07/2012 / Amtsblatt Nr. 27/I-II vom 03/07/ della fattura di acquisto o, nel caso in cui a fronte del medesimo bene vi siano più fatture, dalla data dell ultima fattura; b) nel caso di investimenti immobiliari che includono la realizzazione di opere, escluse le operazioni di leasing, dalla data indicata nella dichiarazione di fine lavori firmata dal direttore dei lavori; c) nel caso di acquisto di immobili senza la realizzazione di opere, escluse le operazioni di leasing, dalla data del contratto di compravendita o dell atto di trasferimento da procedure concorsuali o da vendite forzate; d) nel caso di operazioni di leasing, dalla data di consegna del bene. 5. L'alienazione dell'immobile agevolato ad una società di leasing per un'operazione di leaseback non costituisce inadempimento degli obblighi. In ogni caso, l'operazione di leaseback sull'immobile oggetto di contributo non fa venir meno il vincolo di non cedere o comunque distogliere il bene dalla sua destinazione per il periodo previsto ed implica il rispetto dell obbligo di riscatto dei beni a fine operazione previsto dal punto 6.1.3, comma La sostituzione di beni mobili agevolati con beni aventi caratteristiche riconducibili ai primi non costituisce violazione dell obbligo di cui al comma 1. La sostituzione deve avvenire non oltre 60 giorni dall alienazione, cessione o distoglimento del bene originario e con un bene di importo pari almeno a quello agevolato. Il nuovo bene non può essere ammesso ad altre agevolazioni ed è soggetto ai vincoli ancora gravanti sul bene sostituito. 7. In caso di sospensione dell attività i termini di cui al comma 1 sono prolungati del periodo di sospensione che, in ogni caso non può superare un anno. Non costituisce sospensione dell attività la chiusura stagionale dell esercizio Obblighi economico-finanziari e occupazionali 1. In applicazione dell articolo 16, comma 2, della legge provinciale con il provvedimento di concessione, anche attraverso la procedura negoziale prevista dal punto 7.2.1, comma 1, lettera b), possono essere stabiliti: a) vincoli economico-finanziari; b) l eventuale necessità di adozione di un regime di contabilità ordinaria da parte del soggetto beneficiario in conseguenza all apposizione dei predetti vincoli; c) vincoli di mantenimento o di raggiungimento di determinati livelli occupazionali. 2. I vincoli economico-finanziari sono individuati con le procedure previste al punto I vincoli occupazionali possono essere stabiliti nei seguenti casi: a) obbligatoriamente, ai fini dell attribuzione della maggiorazione relativa alla Validità economico/sociale prevista al punto 5.1, comma 1, lettera b); b) eventualmente, nell ambito della definizione dell ipotesi di accordo previsto in procedura negoziale; con la deliberazione della Giunta provinciale che, relativamente alla procedura negoziale, approva l ipotesi Pag. 16 di 35 All. 001 RIFERIMENTO : 2012-D
216 Bollettino Ufficiale n. 27/I-II del 03/07/2012 / Amtsblatt Nr. 27/I-II vom 03/07/ di accordo sono determinate le modalità a cui il soggetto beneficiario è tenuto ad attenersi per il rispetto dell eventuale vincolo occupazionale fissato. 4. E possibile procedere alla liquidazione della quota di contributo relativa alla maggiorazione indicata al comma 3, lettera a), nel momento in cui il vincolo occupazionale di almeno 5 addetti risulta raggiunto in unità lavorative equivalenti. 5. Riguardo ai vincoli occupazionali fissati ai sensi del comma 3, lettera b) è possibile stabilire un margine di oscillazione fisiologica dell'occupazione in relazione alle vicende di mercato individuando una riduzione percentuale degli occupati non considerata violazione degli obblighi occupazionali Altri obblighi 1. Il soggetto richiedente è impegnato a rispettare gli obblighi previsti dall articolo 16, comma 6 della legge provinciale, ossia i seguenti: a) accettazione di ogni controllo sull'effettiva destinazione del contributo concesso e sul rispetto degli obblighi previsti dalla legge provinciale, dal presente bando e dall atto di concessione dell'agevolazione; b) tempestiva comunicazione alla struttura o all'ente competente di qualsiasi modificazione soggettiva o oggettiva rilevante ai fini della concessione dell'agevolazione o ai fini del mantenimento della stessa; c) applicazione nei confronti dei propri dipendenti dei contratti collettivi e accordi nazionali e provinciali stipulati fra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro e della garanzia delle libertà sindacali, nonché dell'osservanza delle leggi in materia di lavoro, previdenza e assistenza e delle disposizioni in materia di tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori; d) messa a disposizione della Provincia, su richiesta, dei dati concernenti la situazione economico-finanziaria, fino a tre anni successivi all'erogazione complessiva dell'aiuto. 2. In applicazione delle disposizioni di cui all articolo 16, comma 2 bis, della legge provinciale il soggetto richiedente all atto della presentazione della domanda deve attestare attraverso la dichiarazione di cui al punto 8.1.1, comma 1, lettera a): a) l avvenuta presentazione delle dichiarazioni fiscali a cui l impresa è tenuta; b) l assenza di sanzioni penali tributarie definitive; c) lo sportello presso cui sono state versate le imposte dovute. 3. La presentazione della domanda a valere sul presente bando comporta l obbligo di non beneficiare di altre agevolazioni per la medesima iniziativa, rinunciando eventualmente a quelle già ottenute prima della concessione degli incentivi della legge provinciale. É comunque ammesso di beneficiare di sgravi fiscali o contributivi che non costituiscono aiuti di Stato. Sono in ogni caso fatte salve le regole comunitarie sul cumulo degli aiuti di Stato. 4. Il soggetto beneficiario ha l obbligo di fornire l originale o la Pag. 17 di 35 All. 001 RIFERIMENTO : 2012-D
217 Bollettino Ufficiale n. 27/I-II del 03/07/2012 / Amtsblatt Nr. 27/I-II vom 03/07/ copia autentica della documentazione prevista in copia semplice dal presente bando, a richiesta dell organismo istruttore. 5. È obbligatorio il riscatto dei beni oggetto dei contratti di leasing. Il riscatto anticipato non implica la sospensione dell erogazione del contributo. Il mancato pagamento dei canoni di locazione alle scadenze previste comporta la sospensione delle rate di contributo fino alla ripresa del pagamento dei canoni stessi. Il periodo di sospensione nel pagamento dei canoni non può protrarsi oltre un anno. 6. Gli edifici oggetto di contributo provinciale devono ottenere il certificato di agibilità nel rispetto delle disposizioni previste dalla legge urbanistica provinciale e dalla relativa regolamentazione di attuazione. 7. Nel caso in cui siano richiesti contributi a titolo di de minimis, il soggetto richiedente è obbligato a comunicare, successivamente alla presentazione della domanda e fino alla concessione, eventuali importi a titolo di de minimis di cui ha beneficiato fino alla data di concessione. 6.2 DINIEGHI E REVOCHE 1. Il mancato rispetto dei vincoli di destinazione previsti dal punto 6.1.1, commi 1 e 2, comporta: a) la revoca totale dei contributi nel caso di beni mobili o di beni immobili quando l inadempimento avviene prima della scadenza del quinto anno; b) la revoca proporzionale al numero di giorni mancanti per il rispetto del termine decennale nel caso di beni immobili quando l inadempimento avviene decorsi cinque anni. 2. Nel caso non siano rispettate le condizioni previste dal punto 6.1.1, comma 3, relativamente a tutti o ad una parte dei beni agevolati è disposta la revoca dei contributi secondo le disposizioni del comma 1 con riferimento rispettivamente all intero contributo o alla quota proporzionale dello stesso. 3. Qualora il mancato rispetto dei vincoli di destinazione dovuto alla cessazione dell attività sia conseguente al decesso del titolare è disposta la revoca dei contributi non ancora erogati e, se non è intervenuto il completamento delle iniziative previste, delle somme corrisposte a titolo di erogazione anticipata di cui al punto 5.3, comma La cessazione dell attività o il fallimento dell impresa comporta la revoca dei contributi non ancora erogati e delle rate aventi scadenza successiva rispettivamente alla cessazione o alla dichiarazione di fallimento anche nel caso dette circostanze avvengano successivamente al decorso dei termini previsti al punto 6.1.1, comma Nel caso di sostituzione dei beni mobili senza il rispetto delle condizioni di cui al punto 6.1.1, comma 6, si applicano i provvedimenti di cui al comma 1. Tuttavia se il prezzo del bene sostitutivo è inferiore al prezzo del bene originariamente oggetto di contributo, fino ad un massimo del 30%, è disposta esclusivamente la revoca del contributo riferito alla differenza di prezzo. 6. Il mancato assolvimento da parte del soggetto beneficiario dei Pag. 18 di 35 All. 001 RIFERIMENTO : 2012-D
218 Bollettino Ufficiale n. 27/I-II del 03/07/2012 / Amtsblatt Nr. 27/I-II vom 03/07/ vincoli economico finanziari di cui al punto 6.1.2, comma 1, lettere a) e b), fissati secondo le disposizioni di cui al punto comporta la revoca totale dei contributi accordati; qualora i predetti vincoli economico finanziari comportino il mantenimento nel tempo di determinati valori patrimoniali o economici e, successivamente all iniziale assolvimento, si verifichino inadempienze, i contributi sono revocati nelle seguenti proporzioni: a) 100 per cento del contributo concesso qualora il mancato mantenimento si verifichi nello stesso anno in cui è stato assolto il vincolo economico finanziario fissato; b) 75 per cento del contributo concesso qualora il mancato mantenimento si verifichi nel primo anno successivo a quello di assolvimento; c) 50 per cento del contributo concesso qualora il mancato mantenimento si verifichi nel secondo anno successivo a quello di assolvimento; d) 25 per cento del contributo concesso qualora il mancato mantenimento si verifichi nel terzo anno successivo a quello di assolvimento; e) 10 per cento del contributo concesso qualora il mancato mantenimento si verifichi per periodi di vincolo fissati successivamente al terzo anno. 7. Nel caso di mancato rispetto del vincolo relativo al raggiungimento e al mantenimento dei livelli occupazionali, i contributi sono rideterminati tenendo conto del contributo che eventualmente sarebbe spettato al soggetto richiedente in mancanza dell'impegno occupazionale. Tuttavia nel caso in cui il vincolo di mantenimento dell aumento occupazionale sia stato rispettato almeno per il 75% la revoca del maggior contributo attribuito per l incremento occupazionale è proporzionata alla misura dell inadempimento. 8. Nel caso di mancato rispetto degli obblighi di cui al punto 6.1.3, comma 1, lettera c), si applicano le disposizioni previste dalle norme di carattere generale. 9. Qualora dal mancato rispetto degli obblighi di cui al punto 6.1.3, comma 1, lettere b) e d), derivi una violazione degli obblighi previsti dall articolo 16, commi 1 e 2, della legge provinciale sono disposti i provvedimenti di revoca o di diniego dei contributi previsti dai relativi commi. 10. Nel caso di mancato rispetto degli obblighi di cui al punto 6.1.3, commi 1, lettera a), 3, 4, 5 e 6, i relativi contributi sono totalmente revocati. 11. Qualora dopo la concessione emerga che il soggetto beneficiario ha beneficiato di importi a titolo di de minimis non spettanti, il contributo è conseguentemente rideterminato. 12. La presentazione di documentazione non veritiera comporta l inammissibilità della spesa a cui la documentazione si riferisce ed è quindi disposta, a seconda del caso, la revoca totale o parziale dei contributi concessi ovvero la non ammissibilità totale o parziale delle domande per le quali non è stato ancora assunto il provvedimento di concessione. Nel caso sia verificata la non veridicità delle dichiarazioni di cui al punto 6.1.3, comma 2, lettera a) e b), è disposto il provvedimento di revoca dei contributi concessi o di diniego delle domande per le quali non è stato ancora assunto il provvedimento di concessione. Pag. 19 di 35 All. 001 RIFERIMENTO : 2012-D
219 Bollettino Ufficiale n. 27/I-II del 03/07/2012 / Amtsblatt Nr. 27/I-II vom 03/07/ La revoca, indipendentemente dal motivo che l ha determinata, comporta la restituzione delle somme erogate in eccedenza maggiorate degli interessi semplici calcolati al tasso legale. 6.3 PROCEDURE DI VIGILANZA 1. Il controllo sul rispetto degli obblighi viene effettuato dalla struttura o dall ente che cura l istruttoria. La Giunta provinciale può individuare periodicamente disposizioni per l'effettuazione dei controlli. 2. In presenza della violazione di un obbligo o di un vincolo, l ente istruttore ne dà comunicazione al soggetto richiedente o beneficiario del contributo che può presentare le proprie controdeduzioni nel termine fissato. 3. Qualora l inadempimento non sia regolarizzato o non sia regolarizzabile nel rispetto delle disposizioni di cui al presente bando entro sei mesi dalla contestazione o le controdeduzioni non siano ritenute accoglibili sono disposti i provvedimenti di cui al punto PROCEDURE 7.1 TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 1. Le domande per ottenere la concessione degli incentivi previsti dal presente bando sono presentate nel periodo di validità del bando indicato al punto 1, comma 2 ai seguenti organismi istruttori: a) la struttura provinciale a cui è affidata la relativa competenza; b) gli enti di garanzia; in relazione all affidamento disposto dalla Giunta provinciale ai sensi dell articolo 15, comma 1 della legge provinciale. 2. Le domande sono presentate presso gli organismi istruttori indicati al comma 1 tenendo conto del settore di appartenenza individuato secondo le disposizioni previste dalle norme di carattere generale. 3. Le domande devono essere presentate secondo una delle seguenti modalità: a) consegna a mano direttamente all organismo istruttore; b) spedizione tramite ufficio postale con raccomandata; c) invio telematico tramite il portale messo a disposizione degli utenti dall Amministrazione provinciale; d) invio tramite fax; e) invio tramite posta elettronica certificata. 4. Le domande presentate nei periodi dall 11 agosto al 19 agosto e dal 21 dicembre al 9 gennaio possono essere inoltrate esclusivamente con le procedure di cui al comma 3, lettere b), c), d) ed e). 5. Le domande inviate tramite le modalità di cui al comma 3, lettera c), sono ritenute validamente trasmesse soltanto se sottoscritte con firma digitale. 6. Per le domande validamente inoltrate secondo le modalità Pag. 20 di 35 All. 001 RIFERIMENTO : 2012-D
220 Bollettino Ufficiale n. 27/I-II del 03/07/2012 / Amtsblatt Nr. 27/I-II vom 03/07/ indicate al comma 3, lettere b), c), d) ed e), la data di presentazione della domanda corrisponde alla data di invio. 7. È consentita la presentazione di un unica domanda a valere del presente bando per ciascuna unità locale. Non sono conteggiate le domande alle quali il soggetto richiedente abbia rinunciato o in relazione alle quali siano stati assunti provvedimenti di diniego o di revoca del contributo. La domanda presentata a valere del presente bando non è computata ai fini del numero massimo di domande presentabili ai sensi dei criteri e modalità per l applicazione della legge provinciale stabiliti per gli investimenti fissi. 8. Nei casi di trasformazione d impresa, cessione o conferimento d azienda, fusione e scissione nonché successione a causa di morte, prima del provvedimento di concessione è ammesso il subentro di un nuovo soggetto a condizione che sia presentata la documentazione prevista al punto Non è ammessa la presentazione di domande integrative ai sensi del presente bando. Non costituisce domanda integrativa, la richiesta tendente a far valere l attribuzione di una maggior misura di contributo in funzione delle maggiorazioni previste al punto 5.1, purché la richiesta sia presentata: - prima dell adozione del provvedimento di concessione, nel caso l istruttoria sia direttamente svolta dalla struttura provinciale competente; - prima dell adozione della delibera dell ente di garanzia, in caso di affidamento dell attività istruttoria ai sensi dell articolo 15, comma 1, della legge provinciale. 10. Le domande presentate a valere del presente bando che non possono essere ammesse ai relativi benefici, su richiesta dell interessato, sono esaminate ai sensi dei criteri e modalità per l applicazione della legge provinciale stabiliti per gli investimenti fissi. 7.2 ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI Disposizioni generali 1. Le domande di contributo sono esaminate secondo procedure di tipo valutativo o negoziale sulla base delle disposizioni previste dalle norme di carattere generale e nel rispetto dei seguenti limiti: a) procedura valutativa: domande di importo fino ad euro ,00; b) procedura negoziale: domande di importo superiore ad euro , Ai sensi dell articolo 14, comma 1 bis, della legge provinciale sono stabilite disposizioni semplificate per le domande di contributo presentate in procedura valutativa di importo fino a euro sulla base delle disposizioni previste dalle norme di carattere generale. 3. Sono soggette al parere del comitato per gli incentivi alle imprese le domande esaminate in procedura negoziale; la struttura provinciale competente, anche su richiesta degli enti di garanzia, può richiedere l espressione di pareri anche su domande presentate in procedura Pag. 21 di 35 All. 001 RIFERIMENTO : 2012-D
221 Bollettino Ufficiale n. 27/I-II del 03/07/2012 / Amtsblatt Nr. 27/I-II vom 03/07/ valutativa. 4. Ai fini della determinazione della spesa ammissibile, con deliberazione della Giunta provinciale possono essere stabiliti prezzi massimi ammissibili per gli investimenti immobiliari, anche differenziati in relazione alla destinazione economica dell immobile. Fino a nuovo provvedimento si applicano i prezzi individuati con la deliberazione n. 104 di data 27 gennaio L avvio dell istruttoria è disposto secondo l ordine cronologico di presentazione delle domande; fatte salve le specifiche disposizioni previste dalle norme di carattere generale per la procedura negoziale, la concessione dei contributi avviene in ordine cronologico rispetto al termine di istruttoria. Ai fini della concessione dei contributi, è cura dell organismo istruttore verificare l iscrizione dei richiedenti al Registro imprese presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. 6. Per l eventuale conversione in euro degli importi relativi a spese previste in valuta estera sono utilizzate le quotazioni rilevate ai sensi dei commi 5 e 5 bis dell articolo 4 del D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213, divulgate al mercato dalla Banca d'italia ai sensi del comma 5 ter del medesimo articolo e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale nel giorno in cui è stata presentata la domanda. Per la determinazione della spesa ammissibile in sede di erogazione del contributo si fa riferimento alle quotazioni rilevate nel giorno in cui è stato emesso il documento di spesa presentato in valuta estera. 7. Le domande non accolte per l'esaurirsi delle risorse finanziarie in un esercizio, possono essere agevolate, con priorità cronologica, entro l'anno solare successivo. Scaduto tale termine è disposto il diniego del contributo. 8. Sono fissati i seguenti termini di procedimento: a) per l assunzione del provvedimento di concessione relativo a domande esaminate in procedura valutativa: 90 giorni decorrenti dal giorno successivo al ricevimento della domanda; b) per l istruttoria di domande esaminate in procedura negoziale e l inoltro delle relative risultanze al Dipartimento competente: 90 giorni decorrenti dal giorno successivo al ricevimento della domanda; c) per l assunzione del provvedimento di concessione relativo a domande esaminate in procedura negoziale: 30 giorni decorrenti dalla data di adozione della deliberazione che approva l ipotesi di accordo. Ai termini di cui alle lettere a) e b) del presente comma sono aggiunti 60 giorni nel caso dell assunzione del parere del comitato per gli incentivi alle imprese. 9. Con comunicazione all interessato e nel rispetto della legge provinciale sull attività amministrativa i termini di procedimento sono sospesi per: a) l acquisizione della documentazione prevista al punto 8.1.1, commi 3 e 4; b) l eventuale acquisizione di atti di altre strutture o amministrazioni, ove previsti. 10. Nel caso non sia possibile disporre la concessione dei contributi per insufficienza di risorse finanziarie, i procedimenti di cui al Pag. 22 di 35 All. 001 RIFERIMENTO : 2012-D
222 Bollettino Ufficiale n. 27/I-II del 03/07/2012 / Amtsblatt Nr. 27/I-II vom 03/07/ comma 8 sono conclusi con la comunicazione al soggetto richiedente dell esito dell istruttoria e della carenza delle risorse. Qualora successivamente alla comunicazione si rendano disponibili le risorse per la concessione, anche nell ipotesi di cui al comma 7, è avviato d ufficio un nuovo procedimento Valutazione del profilo economico finanziario 1. Ai sensi dell articolo 14, comma 1 bis, della legge provinciale sono stabilite disposizioni semplificate per le domande di contributo presentate in procedura valutativa con spesa ammissibile fino a euro. Per tali domande l esame sotto il profilo tecnico-amministrativo prescinde dalla valutazione della validità e dell idoneità dell iniziativa sotto il profilo economico-finanziario e dalla conseguente apposizione dei relativi vincoli. 2. Le domande di contributo presentate in procedura valutativa con spesa ammissibile superiore a euro sono valutate positivamente con riferimento alla validità e all idoneità sotto il profilo economico-finanziario, previa: a) presentazione ai fini della concessione dei contributi dell attestazione di cui al punto 8.2, comma 1, lettera a), relativa alla concessione da parte di una banca o di una società di leasing di un finanziamento riferito all investimento oggetto della domanda, di importo almeno pari al 50% della spesa prevista; b) apposizione di un vincolo di raggiungimento o mantenimento di un livello di mezzi propri del 20%, arrotondato ai euro superiori, del capitale investito presumibile al completamento dell iniziativa; 3. Il capitale investito presumibile al completamento dell investimento indicato al comma 2 è calcolato come somma algebrica del capitale investito risultante dall ultimo bilancio allegato alla domanda di contributo, incluso il residuo debito di beni pluriennali acquisiti in leasing, e dell entità degli investimenti ammessi a contributo. Nella determinazione del livello di mezzi propri di cui al comma 2 medesimo sono considerati eventuali finanziamenti soci a carattere infruttifero. 4. La fissazione del vincolo economico-finanziario di cui al comma 2 comporta anche il vincolo di mantenimento del livello di mezzi propri per i tre esercizi successivi a quello in cui sono raggiunti o comunque in cui inizia a decorrere il mantenimento. 5. L incremento dei mezzi propri tramite prestito partecipativo agevolato ai sensi dell articolo 6 della legge provinciale concorre ad attestare l assolvimento dei vincoli di cui al comma 2 per l intero importo del prestito e fin dalla sottoscrizione dello stesso purché siano rispettati procedure e obblighi previsti dai relativi criteri applicativi. Nel caso in cui l importo del prestito partecipativo non copra l intero vincolo fissato o non siano rispettati le predette procedure e obblighi, il soggetto beneficiario dovrà far fronte alla conseguente carenza di mezzi propri vincolati. 6. Le perdite di esercizio che emergono successivamente all assolvimento dei vincoli economico finanziari fissati ai sensi del comma 2 Pag. 23 di 35 All. 001 RIFERIMENTO 2012-D :
223 Bollettino Ufficiale n. 27/I-II del 03/07/2012 / Amtsblatt Nr. 27/I-II vom 03/07/ non rilevano ai fini del rispetto dei vincoli stessi. 7. La rideterminazione della spesa ammissibile comporta automaticamente l applicazione delle disposizioni previste dai commi 1 e 2 in relazione alla spesa rideterminata. 8. Relativamente a domande di contributo presentate in procedura negoziale l esame della validità e dell idoneità dell iniziativa sotto il profilo economico-finanziario compete al comitato per gli incentivi alle imprese sulla base dell istruttoria predisposta dall organismo istruttore, prescindendo dall applicazione delle disposizioni previste dal presente punto. In ogni caso in procedura negoziale non possono essere fissati vincoli economicofinanziari in misura inferiore a quella prevista dal presente punto. 9. Sono comunque fatte salve le disposizioni inerenti il rispetto dei vincoli finanziari stabilite dalla deliberazione della Giunta provinciale n di data 14 maggio Il mancato rispetto delle condizioni e dei vincoli di cui al presente punto implica il non accoglimento della domanda presentata. 7.3 TERMINI DI COMPLETAMENTO DELLE INIZIATIVE E MODIFICA DEL PROGRAMMA DI INVESTIMENTI 1. Le iniziative si intendono avviate prendendo a riferimento le seguenti disposizioni: a) gli investimenti mobiliari e quelli relativi all'installazione di impianti non compresi negli investimenti immobiliari, si intendono iniziati nel giorno dell'emissione della fattura; b) le opere edilizie nonché l'installazione di impianti compresi nelle opere anzidette, si intendono iniziate nel giorno indicato nella dichiarazione di inizio lavori presentata al Comune. Qualora la data di inizio lavori sia anteriore alla data di presentazione della domanda, al fine di determinare la quota di spesa ammissibile, il soggetto richiedente il contributo è tenuto ad informare la struttura competente per l'istruttoria, allegando alla domanda di contributo la documentazione indicata al punto 8.1.1, comma 1, lettera b), ai fini dello scomputo delle opere e/o degli impianti già realizzati all'atto di presentazione della domanda; c) l'investimento relativo all'acquisizione del terreno o di edifici si intende iniziato alla data dell'atto notarile di compravendita o del decreto di trasferimento nel caso di vendita forzata; d) nel caso di operazioni di leasing l'investimento si intende iniziato alla data di sottoscrizione del relativo contratto. 2. Non è ammissibile a contributo documentazione attestante le spese sostenute inerenti la realizzazione delle iniziative previste al comma 1, recante data anteriore alla data di presentazione della domanda. 3. Le iniziative agevolate ai sensi del presente bando devono essere completate non oltre il terzo anno successivo a quello di concessione, fatta salva la possibilità di proroga per un periodo non superiore ad un anno. 4. Fatto salvo quanto previsto al comma 5, per il rispetto dei termini di completamento di cui al comma 3 si fa riferimento alle date Pag. 24 di 35 All. 001 RIFERIMENTO : 2012-D
224 Bollettino Ufficiale n. 27/I-II del 03/07/2012 / Amtsblatt Nr. 27/I-II vom 03/07/ risultanti dalla seguente documentazione: a) per gli investimenti di cui alle lettere a) e c) del comma 1, dalla documentazione ivi indicata; b) per le opere edilizie nonché l'installazione di impianti compresi nelle opere anzidette, dalla data indicata nella dichiarazione di fine lavori presentata al Comune oppure in una dichiarazione a firma del direttore dei lavori; c) per operazioni di leasing mobiliare, dalla documentazione indicata al comma 1, lettera d); d) per operazioni di leasing immobiliare, dalla data di consegna dell'immobile attestata dalla società di leasing. 5. La documentazione attestante le spese sostenute di data posteriore al termine di completamento di cui al comma 3 non è ammissibile a contributo. 6. La documentazione prevista al punto 8.3.2, deve essere presentata entro il termine di rendicontazione fissato in un anno dal termine di completamento dell iniziativa indicato al comma 3, fatta salva la possibilità di proroga per un periodo non superiore ad un anno. 7. Relativamente alle domande per l ottenimento della proroga dei termini indicati ai commi 3 e 6, se non è comunicato all interessato il provvedimento di diniego entro 60 giorni decorrenti dal giorno successivo al ricevimento della domanda stessa, il silenzio equivale a provvedimento di accoglimento. 8. Il mancato rispetto dei termini indicati ai commi 3 e 6 comporta a seconda dei casi rispettivamente la revoca totale o parziale del contributo concesso. 9. Le condizioni di ammissibilità delle spese di cui al punto 4 sono verificate anche in sede di liquidazione del contributo, facendo riferimento, quando necessario, all'entità della spesa effettivamente attestata. 10. Sono consentite le variazioni al programma degli investimenti secondo le disposizioni previste dalle norme di carattere generale. 8. DOCUMENTAZIONE 8.1 DOCUMENTAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE Procedura valutativa 1. Alle domande in procedura valutativa di cui al punto 7.1, relativa a spese superiori ad euro ,00 è necessario allegare: a) dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell atto di notorietà, resa dal legale rappresentante o dal titolare dell impresa, attestante: 1. che l impresa non ha in corso procedure concorsuali; 2. nel caso di domande i cui proponenti siano persone minori, che il giudice tutelare ha concesso l autorizzazione a presentare domanda di contributo e ad incassare eventuali agevolazioni; Pag. 25 di 35 All. 001 RIFERIMENTO : 2012-D
225 Bollettino Ufficiale n. 27/I-II del 03/07/2012 / Amtsblatt Nr. 27/I-II vom 03/07/ l eventuale percezione e restituzione di aiuti dichiarati illegittimi o incompatibili dalla Commissione europea; 4. l avvenuta presentazione delle dichiarazioni fiscali a cui l impresa è tenuta; 5. l assenza di sanzioni penali tributarie definitive; 6. lo sportello presso cui sono state versate le imposte dovute. b) nel caso di opere edilizie la cui data di inizio lavori è anteriore alla data di presentazione della domanda, relazione firmata da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale, nella quale sono puntualmente descritti e quantificati le opere e/o gli impianti già realizzati nonché idonea documentazione fotografica dello stato delle opere, dalla quale sia rilevabile la data; c) relazione tecnico-economico-finanziaria, redatta in conformità al facsimile predisposto dalla struttura provinciale competente, che dovrà contenere almeno i seguenti elementi: 1. individuazione dell'impresa richiedente comprensiva di sede legale, unità operativa/locale e attività a cui sono destinati i beni oggetto della domanda di contributo; 2. dati occupazionali; 3. dati per la verifica dei requisiti dimensionali dell'impresa; 4. elenco delle spese programmate con l indicazione dell importo previsto, del termine di realizzazione e dell eventuale acquisizione in leasing nonché descrizione dell iniziativa; 5. l'obiettivo dell'investimento con riferimento alle priorità e alle eventuali maggiorazioni previste; 6. nel caso la domanda riguardi la concessione di aiuti de minimis, l importo di tali aiuti ricevuti nell anno di presentazione della domanda e nei due anni precedenti; d) copia semplice dei bilanci relativi agli ultimi due esercizi risultanti dal libro inventari qualora non siano già depositati presso l ente istruttore o presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura; per le imprese che nell anno solare precedente a quello di presentazione della domanda hanno adottato un regime diverso da quello ordinario, copia semplice dell ultima dichiarazione dei redditi; e) la seguente documentazione relativa alle spese programmate: e.1 investimenti mobiliari ed impianti non compresi in altri investimenti immobiliari e.1.a copia dei preventivi delle spese programmate; e.2 opere edilizie, eventualmente comprensive degli impianti immobiliari e dell acquisto del terreno e.2.a progetto completo di relazione tecnica e di piante, sezioni, estratto mappa ed eventuali prospetti e planimetria, firmati da un tecnico abilitato iscritto all Albo professionale nonché copia dell eventuale piano di casa materialmente divisa; e.2.b scheda tecnica, redatta in conformità al fac-simile predisposto dalla struttura provinciale competente; e.2.c per opere edilizie di importo superiore ad euro ,00, Pag. 26 di 35 All. 001 RIFERIMENTO : 2012-D
226 Bollettino Ufficiale n. 27/I-II del 03/07/2012 / Amtsblatt Nr. 27/I-II vom 03/07/ computo metrico estimativo in forma dettagliata firmato da un tecnico abilitato iscritto all Albo professionale, dal quale deve risultare il costo e la superficie dell eventuale terreno da acquistare. L indicazione dei prezzi deve avvenire preferibilmente secondo l elenco prezzi da applicarsi ai lavori pubblici di interesse provinciale approvato dalla Giunta provinciale; e.3 acquisto di edifici o di terreno e.3.a copia del compromesso di compravendita, regolarmente registrato; e.3.b relazione tecnica, riportante lo stato di conservazione, e piante, sezioni, estratto mappa ed eventuali prospetti, firmati da un tecnico abilitato iscritto all Albo professionale nonché copia dell eventuale piano di casa materialmente divisa, relativi all edificio da acquistare; e.3.c nel caso di acquisto di immobili da procedure concorsuali o da vendite forzate, copia del verbale di aggiudicazione; e.4 acquisizioni tramite leasing e.4.a in aggiunta alla specifica documentazione indicata alle precedenti lettere e.1, e.2 ed e.3.b, copia della proposta di contratto riportante il valore originario del bene e gli elementi per la determinazione del costo complessivo dell'operazione; 2. Ai sensi dell articolo 14, comma 1 bis, della legge provinciale, sono stabilite le seguenti disposizioni semplificate per la presentazione delle domande di importo fino ad euro ,00: a) la relazione tecnico-economico-finanziaria di cui al comma 1, lettera c), è sostituita da un foglio notizie, redatto in conformità al fac-simile predisposto dalla struttura provinciale competente, che dovrà contenere almeno i seguenti elementi: 1. individuazione dell'impresa richiedente comprensiva di sede legale, unità operativa/locale e attività a cui sono destinati i beni oggetto della domanda di contributo; 2. dati per la verifica dei requisiti dimensionali dell'impresa; 3. l elenco delle spese programmate con l indicazione dell importo previsto, del termine di realizzazione e dell eventuale acquisizione in leasing; 4. l'obiettivo dell'investimento con riferimento alle priorità e alle eventuali maggiorazioni previste; 5. nel caso la domanda riguardi la concessione di aiuti de minimis, l importo di tali aiuti ricevuti nell anno di presentazione della domanda e nei due anni precedenti; b) in sostituzione della documentazione prevista al comma 1, lettere e.2 e e.3, è presentata la seguente documentazione: b.1 scheda tecnica, redatta in conformità al fac-simile predisposto dalla struttura provinciale competente; b.2 piante e planimetria, firmate da un tecnico abilitato iscritto all Albo professionale nonché copia dell eventuale piano di casa Pag. 27 di 35 All. 001 RIFERIMENTO : 2012-D
227 Bollettino Ufficiale n. 27/I-II del 03/07/2012 / Amtsblatt Nr. 27/I-II vom 03/07/ materialmente divisa, relativi alle opere da realizzare o all edificio da acquistare; c) non è necessario presentare la documentazione prevista al comma 1, lettere d), e.1 ed e In relazione alla valutazione dell ammissibilità delle iniziative, alle eventuali maggiorazioni attribuibili o per la verifica dell ammissibilità della spesa, l organismo istruttore potrà richiedere, per indispensabili esigenze istruttorie, eventuale ulteriore documentazione ad integrazione di quella già presentata, fissando un termine per la presentazione della stessa non superiore a tre mesi. 4. La documentazione attestante le spese programmate prevista al comma 1, lettera e), e al comma 2, lettera b) non è necessaria ai fini della validità della domanda. Qualora detta documentazione non sia allegata alla domanda di contributo deve essere inoltrata entro il termine massimo di tre mesi dalla data di presentazione della domanda stessa; entro lo stesso termine, in alternativa alla documentazione attestante le spese programmate, può essere anticipata la presentazione della documentazione attestante le spese sostenute prevista dal punto La presentazione della domanda priva della documentazione prevista al comma 1, lettere a), c), ed d) e al comma 2, lettera a), comporta l inammissibilità della domanda stessa. 6. La mancata presentazione della documentazione indicata al comma 1, lettera b), comporta, nel caso di data di inizio lavori anteriore alla data di presentazione della domanda, l inammissibilità delle opere oggetto della richiesta di contributo fatte salve in ogni caso le risultanze degli accertamenti tecnici disposti dall ente istruttore. 7. In caso di mancata presentazione, nei termini fissati, della documentazione indicata ai commi 3 e 4, l organismo istruttore ne sollecita la presentazione da effettuare entro un termine massimo di un mese, decorso inutilmente il quale le priorità o le maggiorazioni sono inattribuibili o le spese sono inammissibili Procedura negoziale 1. Per la presentazione di domande in procedura negoziale è necessario inoltrare la documentazione prevista per le domande in procedura valutativa di cui al punto con le seguenti modificazioni: a) la relazione tecnico-economico-finanziaria di cui al comma 1, lettera c), è sostituita da piano strategico per l iniziativa da realizzare che dovrà contenere almeno i seguenti elementi: 1. individuazione dell impresa richiedente comprensiva di sede legale, unità operativa/locale e attività a cui sono destinati i beni oggetto della domanda di contributo; 2. dati per la verifica dei requisiti dimensionali dell impresa; 3. elenco delle spese programmate con l indicazione dell importo previsto, del termine di realizzazione e dell eventuale acquisizione in leasing nonché descrizione dell iniziativa; 4. l obiettivo dell investimento con riferimento alle priorità e alle Pag. 28 di 35 All. 001 RIFERIMENTO : 2012-D
228 Bollettino Ufficiale n. 27/I-II del 03/07/2012 / Amtsblatt Nr. 27/I-II vom 03/07/ eventuali maggiorazioni previste; 5. nel caso la domanda riguardi la concessione di aiuti de minimis, l importo di tali aiuti ricevuti nell anno di presentazione della domanda e nei due anni precedenti; 6. la situazione produttiva dell impresa e la sua evoluzione in rapporto all investimento da realizzare; 7. la situazione del mercato di riferimento attuale e prospettica; 8. la valutazione degli aspetti finanziari e della fattibilità dell iniziativa con l analisi economico finanziaria degli ultimi due esercizi e le previsioni fino all anno successivo al completamento del progetto; 9. la situazione occupazionale dell impresa e le ricadute dell iniziativa su di essa; 10. la struttura organizzativa dell impresa, con riguardo anche alle eventuali dinamiche di gruppo, e le implicazioni sulla stessa della realizzazione dell iniziativa. 2. Si applicano per quanto compatibili le disposizioni previste al punto 8.1.1, commi dal 3 al ULTERIORE DOCUMENTAZIONE PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI 1. Al completamento dell istruttoria al fine dell assunzione del provvedimento di concessione è richiesta la seguente documentazione: a) per domande in procedura valutativa con spesa ammissibile superiore ad euro ,00, ad esclusione di quelle indicate alla lettera b), dichiarazione di una banca o di una società di leasing attestante la concessione al soggetto richiedente di un finanziamento riferito all investimento oggetto della domanda, di importo almeno pari al 50% della spesa prevista; b) nel caso di domande in procedura negoziale o di quelle in procedura valutativa che hanno chiesto l applicazione delle disposizioni stabilite al punto 5.2, comma 5, copia del contratto di mutuo o di leasing con istituti convenzionati con i confidi presenti in provincia di Trento di cui all articolo 34 quater della legge provinciale e attestazione da parte di un confidi medesimo dell eventuale concessione della garanzia su detto mutuo o leasing; c) nel caso di domande relative ad opere edilizie anche tramite operazioni di leasing, estremi del titolo abilitativo necessario ai sensi della legge urbanistica per la realizzazione delle iniziative oggetto della domanda di contributo. 2. La documentazione di cui al comma 1 deve essere inoltrata all organismo istruttore entro il termine massimo di un anno dalla data di ricezione della richiesta; in caso di mancata presentazione nel termine fissato, l organismo istruttore ne sollecita la presentazione da effettuare entro un termine massimo di tre mesi, decorso inutilmente il quale sono previste le seguenti conseguenze: Pag. 29 di 35 All. 001 RIFERIMENTO : 2012-D
229 Bollettino Ufficiale n. 27/I-II del 03/07/2012 / Amtsblatt Nr. 27/I-II vom 03/07/ a) la mancata presentazione della documentazione di cui al comma 1, lettera a) comporta il diniego della domanda di contributo; b) la mancata presentazione della documentazione di cui al comma 1, lettera b) comporta il diniego della domanda di contributo a meno che il soggetto richiedente entro il termine anzidetto non abbia fatto valere: b.1 per le domande in procedura negoziale la possibilità di presentare la documentazione di cui al comma 1, lettera a) rinunciando agli incentivi sul finanziamento di cui al punto 5.2, comma 6, lettera b); b.2 per le domande in procedura valutativa la possibilità di richiedere l applicazione delle disposizioni previste dal punto 5.2, commi da 1 a 4, presentando la documentazione di cui al comma 1, lettera a); c) la mancata presentazione della documentazione di cui al comma 1, lettere c) comporta la non ammissibilità delle relative spese. 8.3 DOCUMENTAZIONE PER L EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI Anticipo del contributo 1. Per ottenere l'erogazione anticipata prevista dal punto 5.3, comma 3, deve essere presentata la documentazione attestante la costituzione della garanzia nelle misure e nelle forme ivi indicate nonché dichiarazione del direttore lavori attestante l avvio dell iniziativa Saldo del contributo 1. Per ottenere l'erogazione a saldo dei contributi deve essere presentata la documentazione attestante le spese sostenute di seguito specificata. a) Investimenti mobiliari, impianti realizzati non unitamente ad altri investimenti immobiliari a.1 elenco riepilogativo dei documenti di spesa per i quali è richiesta l erogazione del contributo, redatto in conformità al fac-simile predisposto dalla struttura provinciale competente. Qualora il numero di documenti di spesa sia superiore a 10 è necessario che detto elenco sia trasmesso nel formato elettronico richiesto dall organismo istruttore; a.2 copia delle fatture di acquisto o documenti equipollenti; a.3 in aggiunta alla precedente documentazione, per specifiche iniziative, è necessario presentare: a.3.1 nel caso di acquisto di autoveicoli, copia semplice della carta di circolazione; a.3.2 nel caso di investimenti unitari di importo superiore ad euro ,00 perizia asseverata di un tecnico abilitato iscritto all Albo professionale dalla quale risulti la congruità del costo e, nel solo caso di beni usati, la validità tecnica; b) Opere edilizie, eventualmente comprensive di impianti immobiliari b.1 se diversi da quelli allegati alla domanda di contributo, progetti rispondenti allo stato reale firmati da un tecnico abilitato iscritto Pag. 30 di 35 All. 001 RIFERIMENTO : 2012-D
230 Bollettino Ufficiale n. 27/I-II del 03/07/2012 / Amtsblatt Nr. 27/I-II vom 03/07/ all Albo professionale; b.2 indicazione degli estremi del titolo abilitativo e di tutte le successive varianti, rilasciati ai sensi della legge urbanistica, se non già allegati alla domanda di contributo; b.3 copia semplice della dichiarazione di inizio lavori e della dichiarazione di fine lavori presentate al Comune. La copia della dichiarazione di fine lavori presentata al Comune può essere sostituita da una dichiarazione a firma del direttore dei lavori; b.4 dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal legale rappresentante o dal titolare dell impresa, attestante che: 1. le attività del soggetto beneficiario del contributo sono compatibili con le norme urbanistiche previste per l area su cui insiste l immobile oggetto delle opere edilizie per le quali si chiede l erogazione del contributo; 2. le opere edilizie per le quali si chiede l erogazione del contributo sono state realizzate in conformità alle autorizzazioni amministrative necessarie per la destinazione prevista; 3. sono state ottenute le necessarie autorizzazioni amministrative per lo svolgimento delle attività previste nell immobile oggetto delle opere edilizie per le quali si chiede l erogazione del contributo; 4. il soggetto beneficiario utilizza l immobile oggetto delle opere edilizie per le quali si chiede l erogazione del contributo per l esercizio delle attività previste nel rispetto delle necessarie autorizzazioni per lo svolgimento delle stesse; 5. è stato effettuato il pagamento delle spese sostenute e documentate per la realizzazione delle opere edilizie per le quali si chiede l erogazione del contributo; b.5 stato finale dei lavori firmato da un tecnico abilitato iscritto all Albo professionale, redatto nella forma di computo metrico consuntivo. L indicazione dei prezzi deve avvenire preferibilmente secondo l elenco prezzi da applicarsi ai lavori pubblici di interesse provinciale approvato dalla Giunta provinciale; b.6 copia semplice del libro dei beni ammortizzabili dal quale risulti l'imputazione analitica dei costi sostenuti. c) Acquisto di terreno ed edifici c.1 copia semplice del contratto di compravendita o atto di trasferimento da procedure concorsuali o da vendite forzate, regolarmente registrati e corredati da regolare quietanza di pagamento; c.2 dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal legale rappresentante o dal titolare dell impresa, attestante che: 1. le attività del soggetto beneficiario del contributo sono compatibili con le norme urbanistiche previste per l area su cui insiste l immobile oggetto di contributo; Pag. 31 di 35 All. 001 RIFERIMENTO : 2012-D
231 Bollettino Ufficiale n. 27/I-II del 03/07/2012 / Amtsblatt Nr. 27/I-II vom 03/07/ sono state ottenute le necessarie autorizzazioni amministrative per lo svolgimento delle attività previste nell immobile oggetto di contributo; 3. il soggetto beneficiario utilizza l immobile oggetto di contributo per l esercizio delle attività previste nel rispetto delle necessarie autorizzazioni per lo svolgimento delle stesse; 4. sono state rispettate le disposizioni antispeculative previste al punto 7 delle norme di carattere generale. 2. Ciascun documento di spesa di cui alla lettera a.2 del comma 1 di importo fino ad euro ,00 IVA inclusa deve risultare regolarmente quietanzato. 3. Limitatamente a documenti di spesa indicati al comma 2 di importo superiore ad euro ,00, IVA inclusa, la quietanza deve essere dimostrata attraverso documentazione inconfutabile di idonei mezzi di pagamento; non rientrano tra i mezzi di pagamento idonei i contanti, gli assegni bancari e le compensazioni di spesa. Il mancato rispetto delle disposizioni previste dal presente comma comporta l inammissibilità e la deduzione dalla spesa documentata degli importi riferiti a pagamenti avvenuti tramite modalità non idonee o comunque non documentati in maniera inconfutabile. 4. Nel caso in cui le iniziative ammesse a contributo siano state realizzate tramite operazioni di leasing, in sostituzione della documentazione prevista al comma 1 deve essere presentata la seguente: a) copia semplice del contratto di leasing nonché di tutte le eventuali appendici di contratto che rideterminano il valore originario del bene locato, regolarmente registrati; b) attestazione della società di leasing del regolare pagamento dei canoni scaduti e della data di consegna del bene; c) nel caso di beni mobili, copia semplice della fattura di acquisto da parte della società di leasing; d) in relazione alla tipologia di iniziativa, la documentazione rispettivamente prevista al comma 1, lettere a.3.1, a.3.2, b.4 (nn. 1, 2, 3 e 4) e c Qualora per l erogazione del contributo il provvedimento di concessione preveda obblighi o vincoli a carico del soggetto beneficiario è necessaria la presentazione della seguente documentazione: a) Vincoli di mezzi propri a.1 qualora non siano già depositati presso l ente istruttore o presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, copia semplice del bilancio risultante da libro inventari che attesti il raggiungimento del vincolo e, nel caso di raggiungimento realizzato successivamente alla data di chiusura dell esercizio, copia semplice delle pagine di libro giornale in cui sono registrate le operazioni contabili relative al raggiungimento stesso. b) Vincoli occupazionali b.1 dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal legale rappresentante o dal titolare dell impresa, attestante l'occupazione Pag. 32 di 35 All. 001 RIFERIMENTO : 2012-D
232 Bollettino Ufficiale n. 27/I-II del 03/07/2012 / Amtsblatt Nr. 27/I-II vom 03/07/ corredata di idoneo supporto, informatico o cartaceo, contenente gli elementi relativi agli occupati attestati. 6. Per la conferma dell attribuzione delle maggiorazioni indicate al punto 5.1, comma 1, lettera d), è richiesta la presentazione della seguente documentazione: a) Filiera corta a.1 scheda specifica, redatta in conformità al fac-simile predisposto dalla struttura provinciale competente. b) Edilizia sostenibile b.1 copia della certificazione dello standard qualitativo (ARCA o LEED) raggiunto per la realizzazione di edilizia sostenibile. c) Classe energetica dell esercizio c.1 copia della certificazione della classificazione energetica dell edificio. d) Iniziative di rete e.1 copia dell accordo sottoscritto tra le parti attestante l utilizzo congiunto degli investimenti oggetto di contributo. Relativamente alle altre maggiorazioni le verifiche sono effettuate d ufficio. 7. Ai fini dell erogazione del contributo sul finanziamento di cui al punto 5.2, comma 6, lettera b2) è necessario presentare: a) Mutuo bancario a.1 dichiarazione della banca dell avvenuta erogazione del finanziamento e del regolare pagamento delle rate scadute. b) Leasing a.1 dichiarazione della società di leasing del regolare pagamento dei canoni scaduti. 8. Nel caso il soggetto beneficiario richieda l erogazione dei contributi relativamente a quote di investimento come stabilito al punto 5.3, comma 2, la documentazione prevista ai commi da 1 a 7 deve essere presentata con riferimento a dette quote. 8.4 DOCUMENTAZIONE PER LE MODIFICAZIONI SOGGETTIVE Documentazione per la modifica del soggetto richiedente 1. Qualora, prima del provvedimento di concessione, si verifichino modificazioni soggettive relative al soggetto richiedente è necessario presentare entro 6 mesi dall evento la seguente documentazione: a) Documentazione generale a.1 dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa dal legale rappresentante o dal titolare dell impresa subentrante, attestante che il soggetto subentrante non ha in corso procedure concorsuali e non è stato sottoposto ad esecuzioni immobiliari; a.2 dati per la verifica dei requisiti dimensionali dell'impresa; a.3 nel caso la domanda riguardi la concessione di aiuti de minimis, l importo di tali aiuti ricevuti dal soggetto subentrante nell anno di Pag. 33 di 35 All. 001 RIFERIMENTO : 2012-D
233 Bollettino Ufficiale n. 27/I-II del 03/07/2012 / Amtsblatt Nr. 27/I-II vom 03/07/ presentazione della domanda e nei due anni precedenti. b) Cessione e conferimento d azienda, fusione o scissione di impresa b.1 domanda di subentro redatta in conformità alla modulistica predisposta dalla struttura provinciale competente. c) Successione a causa di morte c.1 domanda di subentro redatta in conformità alla modulistica predisposta dalla struttura provinciale competente. c.2 dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dagli eredi o dall erede delegato alla riscossione; c.3 documentazione atta ad individuare gli eredi legittimi o testamentari con data di nascita e residenza. 2. Per indispensabili esigenze istruttorie, l organismo istruttore potrà richiedere l aggiornamento della documentazione presentata a corredo della domanda di contributo da parte del soggetto originario, non più attuale in seguito alle modifiche soggettive intervenute, fissando un termine di presentazione non superiore a tre mesi. 3. In caso di mancata presentazione, nei termini fissati, della documentazione indicata ai commi 1 e 2, l organismo istruttore ne sollecita la presentazione da effettuare entro un termine massimo di un mese, decorso inutilmente il quale è disposta l inammissibilità della domanda presentata per l ottenimento del contributo Documentazione per la modifica del soggetto beneficiario 1. Qualora, dopo il provvedimento di concessione, si verifichino modificazioni soggettive relative al soggetto beneficiario è necessario presentare entro 6 mesi dell evento la seguente documentazione: a) Documentazione generale a.1 dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa dal legale rappresentante o dal titolare dell impresa subentrante, attestante che il soggetto subentrante non ha in corso procedure concorsuali e non è stato sottoposto ad esecuzioni immobiliari. b) Cessione e conferimento d azienda, fusione o scissione di impresa b.1 domanda di subentro redatta in conformità alla modulistica predisposta dalla struttura provinciale competente. c) Successione a causa di morte c.1 domanda di subentro redatta in conformità alla modulistica predisposta dalla struttura provinciale competente. c.2 dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dagli eredi o dall erede delegato alla riscossione; c.3 documentazione atta ad individuare gli eredi legittimi o testamentari con data di nascita e residenza. d) Affitto d azienda nei casi consentiti dall articolo 16, comma 3 ter, della legge provinciale d.1 copia semplice dell atto di affitto, regolarmente registrato, se non già Pag. 34 di 35 All. 001 RIFERIMENTO : 2012-D
234 Bollettino Ufficiale n. 27/I-II del 03/07/2012 / Amtsblatt Nr. 27/I-II vom 03/07/ depositato presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. 2. Nel caso in cui la modifica del soggetto beneficiario sia rilevata successivamente alla completa erogazione dei contributi concessi ma prima della scadenza di tutti gli obblighi e i vincoli derivanti dalla concessione, le domande di subentro previste al comma 1, lettere b.1 e c.1, sono sostituite da: a) dichiarazione del soggetto subentrante di assunzione degli obblighi e dei vincoli in capo al soggetto originariamente beneficiario derivanti dalla concessione del contributo. 3. In caso di mancata presentazione, nei termini fissati, della documentazione indicata ai commi 1 e 2, l organismo istruttore ne sollecita la presentazione da effettuare entro un termine massimo di un mese, decorso inutilmente il quale è disposta la revoca dei contributi accordati per violazione degli obblighi previsti all articolo 16, comma 6, lettera b), e al comma 1 del medesimo articolo. 8.5 DOCUMENTAZIONE PER LA PROROGA DEI TERMINI 1. Per ottenere la proroga dei termini di completamento e di rendicontazione delle iniziative stabiliti al punto 7.3, commi 3 e 6, è necessario presentare richiesta di proroga redatta in conformità alla modulistica predisposta dalla struttura provinciale competente. 8.6 DOCUMENTAZIONE SUCCESSIVA ALL EROGAZIONE 1. In sede di verifica della destinazione dei contributi erogati può essere richiesto ai soggetti beneficiari: a) l esibizione di originali o di copie autentiche di documentazione richiesta in copia semplice in fase di presentazione della domanda o di erogazione dei contributi; b) l esibizione di documentazione comprovante il possesso dei requisiti attestati tramite autocertificazioni; c) ulteriore documentazione attestante la regolare attivazione delle attività, il legittimo possesso dei requisiti per l accesso ai contributi, la valutazione dell ammissibilità delle iniziative, l attribuzione di maggiorazioni di contributo e il rispetto degli obblighi e dei vincoli derivanti dalla concessione dei contributi; d) relativamente ad opere edilizie, documentazione attestante la regolare esecuzione delle opere, la compatibilità urbanistica e la presentazione e l ottenimento dell agibilità o dell abitabilità delle strutture agevolate nonché l accatastamento delle stesse; e) documentazione che dimostri l avvenuto riscatto dei beni acquisiti tramite operazioni di leasing. Pag. 35 di 35 All. 001 RIFERIMENTO: 2012-D
235 Bollettino Ufficiale n. 27/I-II del 03/07/2012 / Amtsblatt Nr. 27/I-II vom 03/07/ Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2012 Provincia Autonoma di Trento DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 22 giugno 2012, n Legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17 (legge provinciale sul commercio 2010) - articolo 36, comma 4 bis - contenuti della certificazione del tecnico abilitato alternativa al collaudo dei distributori stradali e autostradali di carburante L articolo 36, comma 4 bis della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17 Disciplina dell attività commerciale così dispone, ai fini della messa in esercizio di un impianto stradale o autostradale di distribuzione di carburante autorizzato e installato: Fermo restando il rispetto delle prescrizioni fiscali e delle norme in materia di sicurezza, di tutela ambientale e di prevenzione incendi, in alternativa al collaudo previsto dal comma 4, il titolare dell autorizzazione può presentare idonea certificazione di un tecnico abilitato che attesti la conformità dell impianto al progetto; le caratteristiche della certificazione e l ulteriore documentazione richiesta sono individuate con deliberazione della Giunta provinciale. La predetta certificazione e documentazione sostituiscono a tutti gli effetti il collaudo del comma 4. L allegato parte integrante alla presente deliberazione individua i contenuti della certificazione, alternativa al collaudo, distinguendo la prima installazione dalle ristrutturazioni successive (in virtù del rinvio contenuto nell articolo 40, comma 4 della l.p. n. 17/2010). Nella certificazione, sia per un nuovo impianto sia per un impianto ristrutturato, il tecnico dovrà dichiarare in primis la conformità di quanto installato al progetto di impianto autorizzato dal Servizio commercio e cooperazione, specificando le soluzioni e le modalità utilizzate per garantirne la fruibilità da persone in situazione di handicap. Dovranno poi essere indicati gli estremi del certificato di agibilità e della SCIA ai fini antincendio, con l attestazione che i suddetti titoli abilitativi si riferiscono all impianto così come autorizzato dal Servizio commercio e cooperazione. La certificazione dovrà inoltre contenere i dati necessari per il rilascio della licenza di esercizio a fini fiscali da parte dell Ufficio delle Dogane di Trento. Ciò premesso, LA GIUNTA PROVINCIALE - udita la relazione; - vista la legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17 ed in particolare l articolo 36, comma 4 bis e l articolo 40, comma 4; - a voti unanimi espressi nelle forme di legge, delibera 1) di approvare l allegato alla presente deliberazione, di cui forma parte integrante e sostanziale, che stabilisce i contenuti della certificazione del tecnico abilitato prevista dall articolo 36, comma 4 bis della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17; 2) di disporre che la presente deliberazione sia pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto-Adige. IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA LORENZO DELLAI LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA ED ELEZIONI PATRIZIA GENTILE
236 Bollettino Ufficiale n. 27/I-II del 03/07/2012 / Amtsblatt Nr. 27/I-II vom 03/07/ Allegato parte integrante Contenuti della certificazione del tecnico abilitato IMPIANTI STRADALI E AUTOSTRADALI DI DISTRIBUZIONE DI CARBURANTE CONTENUTI DELLA CERTIFICAZIONE DEL TECNICO ABILITATO (articolo 36, comma 4 bis, legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17) NUOVI IMPIANTI 1. attestazione di conformità dell impianto installato al progetto autorizzato dal Servizio Commercio e cooperazione, segnalando eventuali difformità non sostanziali (eventuali difformità sostanziali devono essere oggetto di autorizzazione integrativa); 2. attestazione che l impianto e le relative attrezzature sono fruibili da persone in situazione di handicap, descrivendo in dettaglio le soluzioni e le modalità utilizzate per garantire tale fruibilità; 3. indicazione degli estremi del certificato di agibilità rilasciato dal comune territorialmente competente con attestazione che il suddetto certificato di agibilità si riferisce all impianto realizzato conformemente al progetto autorizzato dal Servizio Commercio e cooperazione; 4. con riferimento alla prevenzione incendi: a) attestazione che è stata presentata, presso il Servizio Antincendi e protezione civile, la SCIA-Categoria C (ai sensi del D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, Allegato 1, n. 13) con indicazione degli estremi della medesima; b) attestazione che la SCIA-Categoria C si riferisce all impianto realizzato conformemente al progetto autorizzato dal Servizio Commercio e cooperazione; 5. con riferimento alla regolarità fiscale: a) indicazione dell ubicazione dei serbatoi, delle colonnine, del magazzino oli lubrificanti, del percorso delle tubazioni dei carburanti e del recupero vapori; b) attestazione che i serbatoi e le linee di movimentazione dei vari tipi di prodotto sono tra loro distinti; c) attestazione che ciascun serbatoio è dotato di tabella di taratura a sviluppo centimetrico sottoscritta dall'esercente nonché dal costruttore/fornitore, targhetta indicatrice del prodotto, asta metrica (D. Lgs n. 504/95).
237 Bollettino Ufficiale n. 27/I-II del 03/07/2012 / Amtsblatt Nr. 27/I-II vom 03/07/ IMPIANTI OGGETTO DI RISTRUTTURAZIONE 1. attestazione di conformità dell impianto al progetto di ristrutturazione autorizzato dal Servizio Commercio e cooperazione, segnalando eventuali difformità non sostanziali (eventuali difformità sostanziali devono essere oggetto di autorizzazione integrativa); 2. in caso di impianto sottoposto a ristrutturazione totale: attestazione che l impianto e le relative attrezzature sono fruibili da persone in situazione di handicap, descrivendo in dettaglio le soluzioni e le modalità utilizzate per garantire tale fruibilità; 3. indicazione degli estremi del certificato di agibilità rilasciato dal comune territorialmente competente con attestazione che il suddetto certificato di agibilità si riferisce all impianto ristrutturato conformemente al progetto di ristrutturazione autorizzato dal Servizio Commercio e cooperazione; 4. con riferimento alla prevenzione incendi: a) attestazione che è stata presentata, presso il Servizio Antincendi e protezione civile, la SCIA-Categoria C (ai sensi del D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, Allegato 1, n. 13) con indicazione degli estremi della medesima; b) attestazione che la SCIA-Categoria C si riferisce all impianto ristrutturato conformemente al progetto di ristrutturazione autorizzato dal Servizio Commercio e cooperazione, evidenziando eventuali ulteriori modifiche imposte dal Servizio Antincendi e protezione civile; 5. con riferimento alla regolarità fiscale: a) l indicazione dell ubicazione dei serbatoi, delle colonnine, del magazzino oli lubrificanti, del percorso delle tubazioni dei carburanti e del recupero vapori; b) attestazione che i serbatoi e le linee di movimentazione dei vari tipi di prodotto sono tra loro distinti; c) attestazione che ciascun serbatoio è dotato di tabella di taratura a sviluppo centimetrico sottoscritta dall'esercente nonché dal costruttore/fornitore, targhetta indicatrice del prodotto, asta metrica (D. Lgs n. 504/95).
238 Bollettino Ufficiale n. 27/I-II del 03/07/2012 / Amtsblatt Nr. 27/I-II vom 03/07/ Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2012 Provincia Autonoma di Trento DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 22 giugno 2012, n Nuova decorrenza per la presentazione delle domande di riconoscimento dell'equivalenza dei titoli del pregresso ordinamento ai titoli universitari dell'area sanitaria, riguardanti le professioni sanitarie riabilitative di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 luglio 2011 Il Relatore comunica: in applicazione dell Accordo Stato-Regioni n. 17/CSR del 10 febbraio 2011 recepito con DPCM 26 luglio 2011, la Giunta Provinciale, con deliberazione n del 30 dicembre 2011 ha approvato l avviso pubblico e la modulistica per la presentazione delle domande per il riconoscimento, ai fini dell esercizio professionale, dell equivalenza dei titoli del pregresso ordinamento ai titoli universitari abilitanti le professioni sanitarie. In particolare, relativamente ai titoli attinenti alle professioni sanitarie riabilitative è stato definito il periodo temporale per la presentazione delle predette domande di riconoscimento, compreso dall 1 giugno 2012 al 30 luglio 2012 (60 giorni). Con nota prot. n dell 11 maggio 2012 la Regione Veneto, nel ruolo di Regione capofila del Coordinamento Tecnico della Commissione Salute, in considerazione della necessità di procedere ad approfondimenti normativi a seguito di difficoltà interpretative e normative in materia di equivalenza, ha evidenziato al Ministero della salute, la necessità di individuare nel 1 settembre 2012, anziché nel 1 giugno 2012, la data per la presentazione delle istanze relative ai titoli attinenti alle professioni sanitarie riabilitative. Tale richiesta è stata condivisa dal Ministero della Salute con relativa nota prot. n P del 23/05/2012. Si propone, pertanto, di modificare, con riferimento alle professioni sanitarie riabilitative, il precedente termine per la presentazione delle richieste di riconoscimento dell equivalenza dei titoli del pregresso ordinamento, come indicato nella seguente tabella: Gruppi di professioni Professioni sanitarie riabilitative Tutto ciò premesso Professioni Sanitarie per cui si chiede l equivalenza del titolo posseduto Podologo, Fisioterapista, Logopedista, Ortottista-Assistente in oftalmologia, Terapista della neuro e psicomotricità dell età evolutiva, Tecnico dell educazione e riabilitazione psichiatrica, Terapista occupazionale, Educatore professionale Periodo temporale per la presentazione delle domande per il riconoscimento dell equivalenza dall 1 settembre 2012 al 30 ottobre 2012 (60 giorni)
239 Bollettino Ufficiale n. 27/I-II del 03/07/2012 / Amtsblatt Nr. 27/I-II vom 03/07/ LA GIUNTA PROVINCIALE - udita la relazione; - visti i provvedimenti e le norme in premessa citati; - vista la normativa in premessa citata; - vista la nota del Ministero della salute prot. n P del 23/05/2012; - ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge, delibera 1. di approvare, per i motivi espressi in premessa, relativamente alle professioni sanitarie riabilitative, il nuovo termine (1 settembre-30 ottobre 2012) per la presentazione delle domande per il riconoscimento, ai fini dell esercizio professionale, dell equivalenza dei titoli del pregresso ordinamento ai titoli universitari dell area sanitaria, come evidenziato nella premessa stessa; 2. di dare atto che tale modificazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino - Alto Adige; 3. di prendere atto che quanto previsto dal presente provvedimento non comporta oneri a carico della Provincia autonoma di Trento. IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA LORENZO DELLAI LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA ED ELEZIONI PATRIZIA GENTILE
240 Bollettino Ufficiale n. 27/I-II del 03/07/2012 / Amtsblatt Nr. 27/I-II vom 03/07/ Disposizioni - determinazioni - Parte 1 - Anno 2012 Provincia Autonoma di Trento DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE del 19 giugno 2012, n. 59 Procedura di verifica di cui all'art. 3 del d.p.r. 22 novembre 1989, n /Leg. e s.m.: Valutazione tecnica preliminare della significatività dell'impatto ambientale del progetto preliminare "Completamento interconnessione acquedotto Trento - Rovereto" in relazione allo "Stralcio progettuale per i Comuni di Nogaredo, Villa Lagarina, Pomarolo e Nomi" - Proponente Dolomiti Reti s.p.a. - Comuni di Nogaredo, Villa Lagarina, Pomarolo e Nomi - Screening n. SCR Non sottoposizione alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale omissis IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO VALUTAZIONE AMBIENTALE omissis determina 1) di stabilire che il progetto Completamento interconnessione acquedotto Trento - Rovereto in relazione allo Stralcio progettuale per i Comuni di Nogaredo, Villa Lagarina, Pomarolo e Nomi, per le motivazioni espresse in premessa, non è da sottoporre alla procedura di valutazione dell impatto ambientale a condizione che siano rispettate le seguenti disposizioni: PRESCRIZIONI 1. (Soprintendenza Beni librari archivistici e archeologici) - Considerato che lo stralcio progettuale relativo ai Comuni di Nomi, Pomarolo e Nogaredo, con estensione al Comune di Villa Lagarina per continuità progettuale, si configura quale opera pubblica in zone a potenziale rischio archeologico, i lavori in fase esecutiva dovranno essere accompagnati da misure adeguate alla tutela dei beni eventualmente presenti, in applicazione dell art. 2 ter della l. n. 109 dd e dell art. 28 comma 4 del d.lgs 22 gennaio 2004, n. 42. Le modalità della verifica preventiva di impatto archeologico (VIArch) dovranno essere concordate con la Soprintendenza Beni librari archivistici e archeologici, previa istanza depositata dai proponenti alla Soprintendenza Beni librari archivistici e archeologici ed in copia al Servizio Valutazione ambientale. 2. (Servizio Utilizzazione delle acque pubbliche) - Considerato che lo stralcio progettuale relativo ai Comuni di Nomi, Pomarolo e Nogaredo, con estensione al Comune di Villa Lagarina per continuità progettuale, genera di fatto un interconnessione acquedottistica con il Comune di Rovereto tramite il Comune di Villa Lagarina, la cantierizzazione dei lavori di posa delle condotte di collegamento è subordinata alla definizione di una convenzione tra le parti, per regolare il couso e la titolarità - sentito il Servizio Utilizzazione delle acque pubbliche - delle opere acquedottistiche interconnesse. La suddetta convenzione deve precisare le modalità di gestione dell acqua derivata a scopo potabile e deve intendersi propedeutica alla revisione dei pregressi titoli a derivare. La cantierizzazione è comunque subordinata al deposito delle domande di variante delle concessioni a derivare. La revisione dei titoli, con particolare riferimento alle modifiche alla concessione dell acqua della sorgente Spino di Rovereto, è quindi subordinata sia all analisi dei fabbisogni rispetto ai criteri definiti dal PGUAP, da intendersi a carico delle amministrazioni proponenti, che ad una approfondita istruttoria da svolgersi nell ambito del procedimento di modifica delle concessioni a derivare coinvolte.
241 Bollettino Ufficiale n. 27/I-II del 03/07/2012 / Amtsblatt Nr. 27/I-II vom 03/07/ RICHIAMI NORMATIVI 1. (Azienda provinciale per i servizi sanitari) - Il progetto deve assicurare il rispetto della qualità dei materia a contatto con l acqua potabile, ai sensi del decreto ministeriale n. 174 del 06 aprile ) di stabilire che il progetto Completamento interconnessione acquedotto Trento - Rovereto in relazione alle parti non stralciate dal punto 1) afferenti i Comuni di Trento, Besenello, Calliano, Volano, Rovereto, Isera e Mori, per le motivazioni espresse in premessa, dovranno essere sottoposte a nuova procedura di verifica. 3) di stabilire che il contenuto integrale del presente provvedimento venga comunicato al proponente dell intervento, il sig. Dario Alessandrini, in qualità di responsabile operativo della società per azioni Dolomiti Reti, nonché in copia ai Servizi ed Enti coinvolti in istruttoria: Agenzia provinciale per la protezione dell ambiente, Azienda provinciale per i servizi sanitari, Servizio Bacini montani, Servizio A- ziende agricole e territorio rurale, Servizio Geologico, Servizio Prevenzione rischi, Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio, Servizio Utilizzazione delle acque pubbliche, Soprintendenza Beni librari archivistici e archeologici, Comune di Nomi, Pomarolo, Villa Lagarina, Nogaredo, Isera, Mori, Rovereto, Trento, Besenello, Calliano, Volano. 4) di stabilire che il presente provvedimento venga pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino - Alto Adige. IL DIRIGENTE DOTT. ENRICO MENAPACE
242 Bollettino Ufficiale n. 27/I-II del 03/07/2012 / Amtsblatt Nr. 27/I-II vom 03/07/ PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO SERVIZIO ENTRATE, FINANZA E CREDITO Prot. n. DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 83 DI DATA 19 Giugno 2012 O G G E T T O: Elenco degli enti e delle aziende di credito a carattere regionale aventi sede legale in provincia di Trento (riferito alla data del 31 dicembre 2011). Pag. 1 di 3 RIFERIMENTO: 2012-S
243 Bollettino Ufficiale n. 27/I-II del 03/07/2012 / Amtsblatt Nr. 27/I-II vom 03/07/ Premesso che: come noto, lo Statuto speciale della Regione Trentino Alto Adige, approvato con D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 e s.m., ha stabilito all art. 5 la competenza della Regione in materia di ordinamento degli enti di credito fondiario e di credito agrario, delle casse di risparmio e delle casse rurali, nonché delle aziende di credito a carattere regionale; il D.P.R. 26 marzo 1977, n. 234 e s.m., concernente Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Trentino Alto Adige in materia di ordinamento delle aziende di credito a carattere regionale, ha definito i criteri per l individuazione delle banche regionali e le procedure di competenza della Regione e delle due Province autonome, specificando altresì che le valutazioni e le attività di vigilanza rimangono di competenza esclusiva della Banca d Italia; l'art. 4 del D.P.R. 234/77 ha previsto in capo alla Giunta regionale il potere di istituire un elenco degli enti e delle aziende di credito a carattere regionale in conformità alle norme di cui all'art. 29 del Regio Decreto-Legge 12 marzo 1936, n. 375; con la deliberazione 12 luglio 1979, n. 891, successivamente modificata dalla deliberazione 19 aprile 1996, n. 493, la Giunta regionale ha istituito l «Elenco degli enti e delle aziende di credito a carattere regionale»; l articolo 5 della deliberazione citata prevede che nel mese di giugno di ogni anno venga pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto Adige un elenco contenente la denominazione, la forma giuridica e la sede di ogni banca a carattere regionale, con riferimento al 31 dicembre dell anno precedente; con la legge regionale 17 aprile 2003, n. 3, a far data dal 1 agosto 2004, le competenze amministrative regionali in materia di credito sono state delegate alla Provincia autonoma di Trento, relativamente ai soggetti aventi sede legale nel territorio della stessa; in considerazione del fatto che lo statuto-tipo delle Casse Rurali Banche di Credito Cooperativo a carattere regionale aventi sede in Provincia di Trento, la cui ultima versione è stata approvata con deliberazione della Giunta provinciale n. 540 del 23 marzo 2012, prevede, in conformità a quanto disposto dall art del codice civile, che lo statuto indichi solamente il comune ove è posta la sede della banca e le eventuali sedi secondarie, senza specificarne l indirizzo, il presente elenco riporta esclusivamente l indicazione del comune e, se espressamente indicata nello statuto, della frazione ove sono poste le sedi delle banche; IL DIRIGENTE - visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 e s.m; - visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 234; - vista la deliberazione della Giunta regionale 12 luglio 1979, n. 891, come successivamente modificata dalla deliberazione 19 aprile 1996, n. 493; - vista la legge regionale 17 aprile 2003, n. 3; - visti gli atti citati in premessa; Pag. 2 di 3 RIFERIMENTO: 2012-S
244 Bollettino Ufficiale n. 27/I-II del 03/07/2012 / Amtsblatt Nr. 27/I-II vom 03/07/ DETERMINA 1. di trasmettere al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto Adige, ai fini della sua pubblicazione, l elenco degli enti e delle aziende di credito a carattere regionale aventi sede legale in provincia di Trento, aggiornato alla data del 31 dicembre 2011, allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante. RF - GAR p.il SOSTITUTO DEL DIRIGENTE Erminio Manuppelli Pag. 3 di 3 RIFERIMENTO: 2012-S
245 Bollettino Ufficiale n. 27/I-II del 03/07/2012 / Amtsblatt Nr. 27/I-II vom 03/07/ Allegato parte integrante Elenco degli enti e delle aziende di credito a carattere regionale aventi sede legale in provincia di Trento riferito al CASSA CENTRALE BANCA - CREDITO COOPERATIVO DEL NORD EST - in sigla CASSA CENTRALE BANCA Società per azioni TRENTO CASSA RURALE ADAMELLO - BRENTA Banca di Credito Cooperativo - società cooperativa TIONE DI TRENTO CASSA RURALE DI ALDENO E CADINE Banca di Credito Cooperativo - società cooperativa ALDENO CASSA RURALE ALTA VALLAGARINA DI BESENELLO, CALLIANO, NOMI, VOLANO - in forma abbreviata CASSA RURALE ALTA VALLAGARINA Banca di Credito Cooperativo - società cooperativa Sede legale: VOLANO Sede amministrativa: BESENELLO CASSA RURALE ALTA VALDISOLE E PEJO Banca di Credito Cooperativo - società cooperativa MEZZANA CASSA RURALE D ANAUNIA Banca di Credito Cooperativo Taio - società cooperativa Sede legale: TAIO Sedi secondarie: ROMENO - COREDO CASSA RURALE BASSA ANAUNIA Banca di Credito Cooperativo - società cooperativa DENNO CASSA RURALE DI BRENTONICO Banca di Credito Cooperativo - società cooperativa BRENTONICO CASSA RURALE DI CALDONAZZO Banca di Credito Cooperativo - società cooperativa CALDONAZZO CASSA RURALE DI CASTELLO TESINO Banca di Credito Cooperativo - società cooperativa CASTELLO TESINO Pag. 1 di 4 All. 001 RIFERIMENTO: 2012-S
246 Bollettino Ufficiale n. 27/I-II del 03/07/2012 / Amtsblatt Nr. 27/I-II vom 03/07/ CASSA RURALE CENTROFIEMME-CAVALESE Banca di Credito Cooperativo - società cooperativa CAVALESE CASSA RURALE CENTRO VALSUGANA DI SPERA - STRIGNO - TELVE - in forma abbreviata CASSA RURALE CENTRO VALSUGANA Banca di Credito Cooperativo - società cooperativa Sede Legale: STRIGNO Sede Amministrativa: TELVE CASSA RURALE DI FIEMME Banca di Credito Cooperativo - società cooperativa Sede legale: TESERO Sede amministrativa: PREDAZZO CASSA RURALE DI FOLGARIA Banca di Credito Cooperativo - società cooperativa FOLGARIA CASSA RURALE DI GIOVO Banca di Credito Cooperativo - società cooperativa GIOVO CASSA RURALE DI ISERA Banca di Credito Cooperativo - società cooperativa ISERA CASSA RURALE DON LORENZO GUETTI DI QUADRA FIAVE LOMASO Banca di Credito Cooperativo società cooperativa Sede legale: BLEGGIO SUPERIORE - Fr. Larido Sede amministrativa: FIAVÉ CASSA RURALE LAVIS - VALLE DI CEMBRA Banca di Credito Cooperativo - società cooperativa LAVIS CASSA RURALE DI LEDRO Banca di Credito Cooperativo - società cooperativa Sede legale: LEDRO Fr. Bezzecca Sede amministrativa: LEDRO Fr. Molina CASSA RURALE DI LEVICO TERME Banca di Credito Cooperativo - società cooperativa LEVICO TERME CASSA RURALE DI LIZZANA Banca di Credito Cooperativo - società cooperativa ROVERETO Pag. 2 di 4 All. 001 RIFERIMENTO: 2012-S
247 Bollettino Ufficiale n. 27/I-II del 03/07/2012 / Amtsblatt Nr. 27/I-II vom 03/07/ CASSA RURALE DI MEZZOCORONA Banca di Credito Cooperativo - società cooperativa MEZZOCORONA CASSA RURALE DI MEZZOLOMBARDO E SAN MICHELE ALL'ADIGE Banca di Credito Cooperativo - società cooperativa MEZZOLOMBARDO CASSA RURALE MORI - VAL DI GRESTA Banca di Credito Cooperativo - società cooperativa MORI CASSA RURALE NOVELLA E ALTA ANAUNIA Banca di Credito Cooperativo - società cooperativa Sede legale: REVÒ Sede amministrativa: FONDO CASSA RURALE OLLE-SAMONE-SCURELLE Banca di Credito Cooperativo - società cooperativa BORGO VALSUGANA CASSA RURALE DI PERGINE Banca di Credito Cooperativo - società cooperativa PERGINE VALSUGANA CASSA RURALE PINETANA FORNACE E SEREGNANO Banca di Credito Cooperativo - società cooperativa BASELGA DI PINÉ CASSA RURALE PINZOLO Banca di Credito Cooperativo - società cooperativa PINZOLO CASSA RURALE DI RABBI E CALDES Banca di Credito Cooperativo - società cooperativa MALÉ CASSA RURALE DI RONCEGNO Banca di Credito Cooperativo - società cooperativa RONCEGNO CASSA RURALE DI ROVERÉ DELLA LUNA Banca di Credito Cooperativo - società cooperativa ROVERÉ DELLA LUNA CASSA RURALE DI SAONE Banca di Credito Cooperativo - società cooperativa TIONE DI TRENTO CASSA RURALE DI SPIAZZO E JAVRE Banca di Credito Cooperativo - società cooperativa Pag. 3 di 4 All. 001 RIFERIMENTO: 2012-S
248 Bollettino Ufficiale n. 27/I-II del 03/07/2012 / Amtsblatt Nr. 27/I-II vom 03/07/ Sede legale: SPIAZZO Sede amministrativa: VILLA RENDENA - Fraz. Javré CASSA RURALE DI STREMBO, BOCENAGO E CADERZONE Banca di Credito Cooperativo - società cooperativa STREMBO CASSA RURALE DI TASSULLO E NANNO Banca di Credito Cooperativo - società cooperativa TASSULLO CASSA RURALE DI TRENTO Banca di Credito Cooperativo - società cooperativa TRENTO CASSA RURALE DI TUENNO - VAL DI NON Banca di Credito Cooperativo - società cooperativa TUENNO CASSA RURALE DELLA VALLE DEI LAGHI Banca di Credito Cooperativo - società cooperativa PADERGNONE Pag. 4 di 4 All. 001 RIFERIMENTO: 2012-S
249 Bollettino Ufficiale n. 27/I-II del 03/07/2012 / Amtsblatt Nr. 27/I-II vom 03/07/ Ordinanze, sentenze e ricorsi - Parte 1 - Anno 2012 Erkenntnisse, Urteile, Rekurse und Beschlüsse - 1 Teil - Jahr 2012 Stato Corte Costituzionale SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE del 12 aprile 2012, n. 90 RIPUBBLICAZIONE NELLA LINGUA TEDESCA Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell articolo 4, comma 1, lettere a) e b), della legge della Regione autonoma Trentino- Alto Adige/Südtirol 17 maggio 2011, n. 4 (Modifica dell ordinamento e delle norme in materia di personale della Regione e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e Bolzano) Staat Verfassungsgerichtshof ERKENNTNIS DES VERFASSUNGSGERICHTS vom 12. April 2012, Nr. 90 WIEDERVERÖFFENTLICHUNG IN DEUT- SCHER SPRACHE Erkenntnis im Verfahren über die Verfassungsmäßigkeit des Art. 4 Abs. 1 Buchst. a) und b) des Regionalgesetzes der Autonomen Region Trentino-Südtirol vom 17. Mai 2011, Nr. 4 (Änderungen zur Personalordnung und zu den Bestimmungen betreffend das Personal der Region und der Handels-, Industrie-, Handwerks- und Landwirtschaftskammern Trient und Bozen) REPUBLIK ITALIEN IM NAMEN DES ITALIENISCHEN VOLKES hat DER VERFASSUNGSGERICHTSHOF, zusammengesetzt aus: Franco GALLO, Präsident; Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRI- SCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI, Richter, im Verfahren über die Verfassungsmäßigkeit des Art. 4 Abs. 1 Buchst. a) und b) des Regionalgesetzes der Autonomen Region Trentino-Südtirol vom 17. Mai 2011, Nr. 4 (Änderungen zur Personalordnung und zu den Bestimmungen betreffend das Personal der Region und der Handels-, Industrie-, Handwerks- und Landwirtschaftskammern Trient und Bozen), das mit dem am 29. Juli-3. August 2011 zugestellten, am 5. August 2011 in der Kanzlei hinterlegten und im Rekursregister 2011 unter Nr. 77 eingetragenen Rekurs des Präsidenten des Ministerrates eingeleitet wurde; Nach Einsichtnahme in den Einlassungsschriftsatz der Autonomen Region Trentino-Südtirol; Nach Anhören des berichterstattenden Richters Paolo Maria Napolitano in der öffentlichen Verhandlung vom 6. März 2012; Nach Anhören der Staatsadvokatin Maria Letizia Guida für den Präsidenten des Ministerrates und des Rechtsanwalts Luigi Manzi für die Autonome Region Trentino-Südtirol, das nachstehende ERKENNTNIS erlassen. Zum Sachverhalt 1.- Der Präsident des Ministerrates, vertreten und verteidigt durch die Generalstaatsadvokatur, hat mit dem am 29. Juli 2011 zwecks Zustellung versandten, am 3. August 2011 zugestellten und am darauf folgenden 5. August hinterlegten Rekurs die Frage der Verfassungsmäßigkeit des Art. 4 Abs. 1 Buchst. a) und b) des Regionalgesetzes der Autonomen Region Trentino-Südtirol vom 17. Mai 2011, Nr. 4 (Änderungen zur Personalordnung und zu den Bestimmungen betreffend das Personal der Region und der Handels-, Industrie-, Handwerks- und Landwirtschaftskammern Trient und Bozen) in Bezug auf Art. 3, 97
250 Bollettino Ufficiale n. 27/I-II del 03/07/2012 / Amtsblatt Nr. 27/I-II vom 03/07/ und 117 Abs. 3 der Verfassung, auf Art. 24 und 62 des gesetzesvertretenden Dekretes vom 27. Oktober 2009, Nr. 150 (Durchführung des Gesetzes vom 4. März 2009, Nr. 15 betreffend die Optimierung der Produktivität im öffentlichen Dienst sowie die Effizienz und Transparenz der öffentlichen Verwaltungen) und auf Art. 52 des gesetzesvertretenden Dekretes vom 9. Mai 2001, Nr. 165 (Allgemeine Bestimmungen zum Dienstrecht bei den öffentlichen Verwaltungen) aufgeworfen Der Art. 4 Abs. 1 Buchst. a) des Regionalgesetzes Nr. 4/2011 verfügt, dass im Art. 5 des Regionalgesetzes der Autonomen Region Trentino-Südtirol vom 21. Juli 2000, Nr. 3 (Dringende Bestimmungen auf dem Sachgebiet des Personalwesens) nachstehende Änderung vorgenommen wird: Im Absatz 5 wird der nachstehende Satz hinzugefügt: Weiters wird der Prozentsatz der dem Zugang von außen vorbehaltenen Stellen auf mindestens 50 Prozent festgelegt, mit Ausnahme der Berufsbilder, deren Laufbahnentwicklung mehrere rechtlich-wirtschaftliche Ebenen umfasst.. Aufgrund dieser Änderung lautet genannter Abs. 5 wie folgt: Die Kriterien und die Modalitäten hinsichtlich der verschiedenen Arten des Zugangs gemäß Abs. 1 sowie die Verfahren für die Einstellung von Personal mit befristetem Arbeitsverhältnis werden mit Verordnung festgelegt, nachdem die Gewerkschaften informiert wurden. Mit genannter Maßnahme werden auch die allgemeinen Voraussetzungen für den Zugang zum Dienst in der Region, die Wettbewerbsmodalitäten und die Verfahren festgelegt, die bei der Aufnahme von neuen Bediensteten anzuwenden sind. Weiters wird der Prozentsatz der dem Zugang von außen vorbehaltenen Stellen auf mindestens 50 Prozent festgelegt, mit Ausnahme der Berufsbilder, deren Laufbahnentwicklung mehrere rechtlich-wirtschaftliche Ebenen umfasst Nach Ansicht des Rekursstellers ist die angeführte Regionalbestimmung verfassungswidrig, weil sie die Art. 3, 97 und 117 Abs. 3 der Verfassung verletzt. Insbesondere weicht der Buchst. a) des angefochtenen Art. 4 Abs. 1 nach Ansicht des Präsidenten des Ministerrates vom Art. 24 Abs. 1 des gesetzesvertretenden Dekretes Nr. 150/2009 und vom Art. 52 Abs. 1-bis des gesetzesvertretenden Dekretes Nr. 165/2001 ab. Die erste Bestimmung sieht nämlich vor, dass die öffentlichen Verwaltungen mit Wirkung vom 1. Jänner 2010 die zur Verfügung stehenden Planstellen durch öffentliche Wettbewerbe besetzen, wobei unter Berücksichtigung der geltenden Bestimmungen auf dem Sachgebiet der Einstellungen höchstens 50 Prozent dem internen Personal vorbehalten sind. Der Art. 52 Abs. 1-bis des gesetzesvertretenden Dekretes Nr. 165/2001 (eingeführt durch Art. 62 des gesetzesvertretenden Dekretes Nr. 150/2009) setzt überdies fest, dass die Aufstiege in die höheren Bereiche durch öffentlichen Wettbewerb erfolgen, unbeschadet der Möglichkeit für die Verwaltung, dem internen Personal, das die für den Zugang von außen erforderlichen Bildungsabschlüsse besitzt, höchstens 50 Prozent der ausgeschriebenen Stellen vorzubehalten Demnach führt der Präsident des Ministerrates fort verweist der Art. 4 Abs. 1 Buchst. a) des Regionalgesetzes Nr. 4/2011 zwar auf die für den Zugang von außen geltende Mindestgrenze von 50 Prozent der ausgeschriebenen Stellen, räumt jedoch gleichzeitig für die Berufsbilder, deren Laufbahnentwicklung mehrere rechtlich-wirtschaftliche Ebenen umfasst, die Möglichkeit einer Abweichung von dieser Grenze ein. Somit widerspricht er dem Art. 24 Abs. 1 des gesetzesvertretenden Dekretes Nr. 150/2009 sowie dem Art. 52 Abs. 1-bis des gesetzesvertretenden Dekretes Nr. 165/2001 und verletzt auf ungerechtfertigte Weise die Grundsätze der Gleichheit und der guten Führung der öffentlichen Verwaltung gemäß Art. 3 und 97 der Verfassung, wobei der Grundsatz des öffentlichen Wettbewerbs umgangen wird. Wie der Verfassungsgerichtshof nämlich mehrmals betont hat, kann der im Art. 97 der Verfassung enthaltene Grundsatz in besonderen Fällen Zugangsbedingungen zulassen, die auf die Aufwertung der im Rahmen der betreffenden Verwaltung angereiften Beruferfahrung abzielen. Allerdings muss der Ausnahmespielraum streng begrenzt werden, indem die Ausnahme nur bei nachgewiesenen spezifischen funktionellen Erfordernissen der Verwaltung zuzulassen ist und die von den Anwärten durchgeführte Tätigkeit durch geeignete Verfahren überprüft werden muss (diesbezüglich wird auf das Erkenntnis Nr. 215/2009 verwiesen). Laut dem Rekurssteller würde die Umgehung des Grundsatzes des öffentlichen Wettbewerbs den öffentlichen Charakter der Auswahlmechanismen übermäßig und auf nicht vorhersehbare Weise einschränken und letztendlich ermöglichen, dass die Einstellung von Personal infolge öffentlichen Wettbewerbs nur zu geringen und jedenfalls nicht vorbestimmten Prozentsätzen durchgeführt wird (vgl. Erkenntnis Nr. 213/2010).
251 Bollettino Ufficiale n. 27/I-II del 03/07/2012 / Amtsblatt Nr. 27/I-II vom 03/07/ Die angefochtene Bestimmung widerspricht nach Ansicht des Präsidenten des Ministerrates auch den Grundsätzen der Koordinierung der öffentlichen Finanzen gemäß Art. 117 Abs. 3 der Verfassung, weil die Gesetzgebungsbefugnis der Region überschritten wird und das in genannten staatlichen Bestimmungen festgelegte Verhältnis, das als Grundprinzip des Sachbereiches Koordinierung der öffentlichen Finanzen gilt, unbeachtet bleibt (Erkenntnisse Nr. 120/2008, Nr. 169/2007 e Nr. 229/2011). 2.- Der Präsident des Ministerrates ficht auch den Art. 4 Abs. 1 Buchst. b) an, der nach Art. 5 Abs. 5 des Regionalgesetzes Nr. 3/2000 zwei weitere Absätze, und zwar Abs. 5-bis und 5-ter einfügt. Insbesondere wird im Abs. 5-ter Nachstehendes vorgesehen: Um freie Stellen in spezifischen Berufsbildern zu besetzen, ohne neues Personal einzustellen, können höchstens 50 Prozent der aufgrund öffentlicher Auswahlverfahren im vorhergehenden Dreijahreszeitraum besetzten Stellen durch interne Wettbewerbe zugewiesen werden. Zu diesen Wettbewerben ist das Personal zugelassen, das die in der Verordnung betreffend die Modalitäten für den Zugang zum Dienst und im Tarifvertrag vorgesehenen Voraussetzungen erfüllt. Das erforderliche Dienstalter wird für Bedienstete, die durch öffentlichen Wettbewerb in die von ihnen bekleidete Berufs- und Besoldungsklasse eingestuft wurden, um zwei Jahre gekürzt. Die vom Bewerber im vorhergehenden Dreijahreszeitraum erzielte positive Bewertung stellt in den genannten Wettbewerben eine wichtige Bewertungsunterlage dar. Die Einhaltung genannten Prozentsatzes kann auch durch Ausgleich unter den verschiedenen Berufsbildern gewährleistet werden Auch der Wortlaut des Art. 4 Abs. 1 Buchst. b) verletze die Art. 3, 97 und 117 Abs. 3 der Verfassung im Wesentlichen aus den gleichen Gründen, die bereits in Bezug auf Buchst. a) desselben Art. 4 Abs. 1 erwähnt und erläutert wurden. Auch diese Bestimmung sieht nämlich vor, dass die Grenze von 50 Prozent der mittels externer Wettbewerbe zu besetzenden Stellen auch durch Ausgleich unter den verschiedenen Berufsbildern als beachtet gilt. Nach Ansicht des Rekursstellers sei dies jedoch eine wesentliche Abweichung von dem in der Rechtsprechung des Verfassungsgerichtshofes ständig bekräftigten Grundsatz, laut dem höchstens 50 Prozent der zur Verfügung stehenden Stellen den internen Wettbewerben vorbehalten werden kann. Der in der angefochtenen Bestimmung vorgesehene Ausgleich unter den Berufsbildern könnte nämlich nach Meinung des Präsidenten des Ministerrates die Ausschreibung von ausschließlich dem internen Personal vorbehaltenen Wettbewerben erlauben, auch wenn zugleich ausschließlich von außen zugängliche Wettbewerbe ausgeschrieben werden sollten. Dies widerspreche dem Art. 24 des gesetzesvertretenden Dekretes Nr. 250/2009 sowie dem Art. 52 des gesetzesvertretenden Dekretes Nr. 165/2001 und verletze demzufolge die oben genannten Parameter. 3.- Die Autonome Region Trentino-Südtirol hat sich in das Verfahren eingelassen und sowohl die Zulässigkeit als auch die Begründetheit des Rekurses der Regierung beanstandet In Bezug auf die Einwände gegen Art. 4 Abs. 1 Buchst. a) hinsichtlich der Verletzung der Art. 3 und 97 der Verfassung weist die Rekursgegnerin darauf hin, dass der Verfassungsgerichtshof selbst die Möglichkeit anerkannt hat, in besonderen, gerechtfertigten Fällen (Erkenntnis Nr. 213/2000) von der allgemeinen Regel des öffentlichen Wettbewerbes für den Zugang zum öffentlichen Dienst abzuweichen. Der Verfassungsgerichtshof hat nämlich als Alternative zum Auswahlverfahren durch öffentlichen Wettbewerb die Rechtmäßigkeit auch anderer Auswahlmethoden anerkannt, die der verwaltungsinternen Berufserfahrung Rechnung tragen (es werden diesbezüglich die Erkenntnisse Nr. 100/2010, Nr. 293/2009 und Nr. 215/2009 erwähnt), vorausgesetzt, dass angemessene Auswahlkriterien vorgesehen werden, die die erforderliche Professionalität der Eingestellten gewährleisten, und dass eine angemessene Balancierung zwischen öffentlichem Wettbewerb und alternativen Auswahlsystemen besteht (es werden die Erkenntnisse n. 213/2010, Nr. 205/2006, Nr. 81/2006, Nr. 407/2005 und Nr. 34/2004 erwähnt). Im vorliegenden Fall seien die Bedingungen für eine Abweichung vom allgemeinen Grundsatz des öffentlichen Wettbewerbs nach Ansicht des Anwalts der Region wohl gegeben, weil die von der Autonomen Region Trentino-Südtirol vorgesehene Ausnahme nur auf die Berufsbilder, deren Laufbahnentwicklung mehrere rechtlich-wirtschaftliche Ebenen umfasst, beschränkt sei und auf der Notwendigkeit für die Region gründe, Personen mit einer Professionalität einzustellen, die ausschließlich innerhalb der Regionalverwaltung erlangt werden kann. Der Art. 24 des gesetzesvertretenden Dekretes Nr. 150/2009, der im Abs. 1 den Prozentsatz der dem internen Personal vorzubehaltenden Stellen festlegt, erklärt nämlich im darauf folgenden Abs. 2, dass dies dazu dienen soll, in Bezug auf die spezifischen Erfordernisse der Verwaltungen die von den Bediensteten erworbene berufliche Kompetenz anzuerkennen und aufzuwerten.
252 Bollettino Ufficiale n. 27/I-II del 03/07/2012 / Amtsblatt Nr. 27/I-II vom 03/07/ Ferner betreffe diese Ausnahme nach Ansicht der Rekursgegnerin nur wenige Fälle, wie aus dem Begleitbericht zum Regionalgesetz Nr. 4/2011 hervorgeht, und jedenfalls werde dadurch die Mindestgrenze von 50 Prozent der dem Zugang von außen vorzubehaltenden Stellen nicht angetastet, weil der Prozentsatz nicht aufgrund der Anzahl der zur Verfügung stehenden Planstellen in den einzelnen rechtlich-wirtschaftlichen Ebenen, sondern aufgrund der Gesamtzahl der Planstellen in den spezifischen Berufsbildern berechnet wird Ebenso unbegründet seien nach Meinung der Rekursgegnerin die in Bezug auf die Art. 3, 97 und 117 Abs. 3 der Verfassung erhobenen Einwände betreffend den Art. 4 Abs. 1 Buchst. b) des Regionalgesetzes Nr. 4/2011. Die Verteidigung der Region weist darauf hin, dass die Regierung den vorgesehenen Ausgleich unter Berufsbildern beanstandet, aufgrund dessen nach Meinung der Regierung ausschließlich dem internen Personal vorbehaltene Wettbewerbe anberaumt werden könnten (auch wenn zugleich ausschließlich von außen zugängliche Wettbewerbe ausgeschrieben werden sollten), weil dies dem Art. 24 des gesetzesvertretenden Dekretes Nr. 250/2009 sowie dem Art. 52 des gesetzesvertretenden Dekretes Nr. 165/2001 und somit den Grundsätzen der Angemessenheit, Unparteilichkeit und guten Führung der öffentlichen Verwaltung widerspreche Dieser Einwand sei wie der vorhergehende nach Meinung der Region unbegründet. In der Tat so der Anwalt der Region sei die Abweichung von der Regel des öffentlichen Wettbewerbs in besonderen, gerechtfertigten Fällen vorgesehen, gerade um die gute Führung der Verwaltung gewährleisten zu können, sofern angemessene Auswahlkriterien festgelegt werden und eine angemessene Balancierung zwischen öffentlichem Wettbewerb und alternativen Auswahlsystemen besteht. Die angefochtene Regionalbestimmung führt die Rekursgegnerin fort ziele genau darauf ab, die einwandfreie Tätigkeit der Region auch dann zu gewährleisten, wenn aufgrund der durch die Finanzbestimmungen eingeführten Einschränkungen kein neues Personal eingestellt werden kann (z.b. wenn sich infolge von Pensionierungen oder Ausscheiden von internem Personal aus dem Dienst freie Stellen ergeben, die auch nicht durch Zuweisung von Aufgaben höheren Grades besetzt werden können). In diesem Fall könnte der in der angefochtenen Bestimmung vorgesehene Ausgleich unter den verschiedenen Berufsbildern das Problem der Besetzung der freien Stelle ohne Einstellung von neuem Personal lösen, indem die Ausschreibung eines internen Wettbewerbs für das betroffene Berufsbild erlaubt wird Schließlich sei der durch die angefochtene Bestimmung eingefügte Abs. 5-ter nach dem Anwalt der Autonomen Region Trentino-Südtirol in Zusammenhang mit dem darauf folgenden Abs. 5-quater auszulegen, der wie folgt lautet: Der Prozentsatz der gemäß den Absätzen 5 und 5-ter dem Personal mit unbefristetem Arbeitsverhältnis vorbehaltenen Stellen darf im Bezugszeitraum auf jeden Fall nicht 50 Prozent überschreiten, so dass die Einhaltung der Mindestgrenze von 50 Prozent für die dem Zugang von außen vorbehaltenen Stellen gewährleistet wird. Dadurch seien alle drei vom Verfassungsgerichtshof festgelegten Bedingungen erfüllt, um ausnahmsweise vom Grundsatz des öffentlichen Wettbewerbs abweichen zu können, und zwar der spezifische Grund für die Rechtfertigung einer Ausnahmeregelung (nämlich die Notwendigkeit, mögliche freie Stellen in spezifischen Berufsbildern ohne Einstellung von neuem Personal zu besetzen), die Festlegung genauer Auswahlkriterien und die Gewährleistung einer angemessenen Balancierung zwischen dem öffentlichen und dem alternativen internen Auswahlsystem. 4.- Kurz vor der Verhandlung hat die Region einen Schriftsatz hinterlegt, in dem sie den Verfassungsgerichtshof darum ersucht, die Hauptsache in Bezug auf die Frage der Verfassungsmäßigkeit des Art. 4 Abs. 1 Buchst. a) des Regionalgesetzes Nr. 4/2011 für erledigt zu erklären, da besagte Bestimmung durch Art. 7 Abs. 3 des Regionalgesetzes der Autonomen Region Trentino-Südtirol vom 14. Dezember 2011, Nr. 8 (Bestimmungen für die Erstellung des Haushaltes für das Jahr 2012 und des Mehrjahreshaushaltes der Autonomen Region Trentino-Südtirol Finanzgesetz) bereits zum Teil aufgehoben wurde, indem der die Worte mit Ausnahme der Berufsbilder, deren Laufbahnentwicklung mehrere rechtlichwirtschaftliche Ebenen umfasst gestrichen wurden. Was den Buchst. b) des genannten Art. 4 Abs. 1 anbelangt, werden im Wesentlichen die im Einlassungsschriftsatz enthaltenen Ausführungen bestätigt und es wird auf die Abweisung des Rekurses bestanden, weil er unbegründet sei.
253 Bollettino Ufficiale n. 27/I-II del 03/07/2012 / Amtsblatt Nr. 27/I-II vom 03/07/ Am 2. März 2012 hat der Präsident des Ministerrates Antrag auf Verzicht auf den Rekurs in Bezug auf die gegen Art. 4 Abs. 1 Buchst. a) des angefochtenen Regionalgesetzes erhobenen Einwände hinterlegt und nochmals beantragt, dass die Einwände gegen den Art. 4 Abs. 1 Buchst. b) angenommen werden. Zur Rechtsfrage 1.- Der Präsident des Ministerrates, vertreten und verteidigt durch die Generalstaatsadvokatur, hat Fragen der Verfassungsmäßigkeit des Art. 4 Abs. 1 Buchst. a) und b) des Regionalgesetzes der Autonomen Region Trentino-Südtirol vom 17. Mai 2011, Nr. 4 (Änderungen zur Personalordnung und zu den Bestimmungen betreffend das Personal der Region und der Handels-, Industrie-, Handwerks- und Landwirtschaftskammern Trient und Bozen) aufgeworfen, weil besagte Bestimmungen den Art. 3, 97 und 117 Abs. 3 der Verfassung sowie den Art. 24 und 62 des gesetzesvertretenden Dekretes vom 27. Oktober 2009, Nr. 150 (Durchführung des Gesetzes vom 4. März 2009, Nr. 15 betreffend die Optimierung der Produktivität im öffentlichen Dienst sowie die Effizienz und Transparenz der öffentlichen Verwaltungen) sowie dem Art. 52 des gesetzesvertretenden Dekretes vom 9. Mai 2001, Nr. 165 (Allgemeine Bestimmungen zum Dienstrecht bei den öffentlichen Verwaltungen) widersprechen. Der Art. 4 Abs. 1 Buchst. a) des genannten Regionalgesetzes sieht vor, dass im Art. 5 des Regionalgesetzes der Autonomen Region Trentino-Südtirol vom 21. Juli 2000, Nr. 3 (Dringende Bestimmungen auf dem Sachgebiet des Personalwesens) nachstehende Änderung vorgenommen wird: Im Absatz 5 wird der nachstehende Satz hinzugefügt: Weiters wird der Prozentsatz der dem Zugang von außen vorbehaltenen Stellen auf mindestens 50 Prozent festgelegt, mit Ausnahme der Berufsbilder, deren Laufbahnentwicklung mehrere rechtlich-wirtschaftliche Ebenen umfasst.. Der Gesamtwortlaut des durch die vorgenannte Bestimmung geänderten Art. 5 Abs. 5 des Regionalgesetzes Nr. 3/2000 lautet somit wie folgt: Die Kriterien und die Modalitäten hinsichtlich der verschiedenen Arten des Zugangs gemäß Absatz 1 sowie die Verfahren für die Einstellung von Personal mit befristetem Arbeitsverhältnis werden mit Verordnung festgelegt, nachdem die Gewerkschaften informiert wurden. Mit genannter Maßnahme werden auch die allgemeinen Voraussetzungen für den Zugang zum Dienst in der Region, die Wettbewerbsmodalitäten und die Verfahren festgelegt, die bei der Aufnahme von neuen Bediensteten anzuwenden sind. Weiters wird der Prozentsatz der dem Zugang von außen vorbehaltenen Stellen auf mindestens 50 Prozent festgelegt, mit Ausnahme der Berufsbilder deren Laufbahnentwicklung mehrere rechtlich-wirtschaftliche Ebenen umfasst.. Nach dem Rekurssteller sei die angefochtene Bestimmung verfassungswidrig, weil sie für die Berufsbilder, deren Laufbahnentwicklung mehrere rechtlich-wirtschaftliche Ebenen umfasst, eine Ausnahme zur 50-Prozent-Mindestgrenze erlaubt, die bei öffentlichen Wettbewerben für die den verwaltungsexternen Bewerbern vorzubehaltenden Stellen gilt, und somit dem Art. 24 Abs. 1 des gesetzesvertretenden Dekretes Nr. 150/2009 sowie dem Art. 52 Abs. 1-bis des gesetzesvertretenden Dekretes Nr. 165/2001 widerspricht und auf ungerechtfertigte Weise die Grundsätze der Gleichheit und der guten Führung der öffentlichen Verwaltung gemäß Art. 3 und 97 der Verfassung verletzt, wobei der Grundsatz des öffentlichen Wettbewerbs umgangen wird. Genannte Gesetzesbestimmung widerspreche überdies dem Art. 117 Abs. 3 der Verfassung, weil sie das Verhältnis zwischen dem den verwaltungsexternen Bewerbern und dem den internen Bewerbern vorbehaltenen Stellenanteil ändert. Somit widerspreche sie den genannten staatlichen Bestimmungen, die Ausdruck eines auf die Eindämmung der öffentlichen Ausgaben abzielenden Grundsatzes der Koordinierung der öffentlichen Finanzen sind, und überschreite dadurch die Gesetzgebungsbefugnis der Region in Bezug auf die dem Staat zustehende Festlegung der Grundprinzipien für die Koordinierung der öffentlichen Finanzen. 2.- Diesbezüglich ist die Hauptsache für erledigt zu erklären Nach Einbringung des Rekurses hat die Autonome Region Trentino-Südtirol durch Art. 7 Abs. 3 des Regionalgesetzes vom 14. Dezember 2011, Nr. 8 (Bestimmungen für die Erstellung des Haushaltes für das Jahr 2012 und des Mehrjahreshaushaltes der Autonomen Region Trentino-Südtirol Finanzgesetz) die angefochtene Bestimmung geändert, indem die Worte mit Ausnahme der Berufsbilder, deren Laufbahnentwicklung mehrere rechtlich-wirtschaftliche Ebenen umfasst gestrichen wurden.
254 Bollettino Ufficiale n. 27/I-II del 03/07/2012 / Amtsblatt Nr. 27/I-II vom 03/07/ Angesichts dieser Änderung hat die Staatsadvokatur gemäß Beschluss des Ministerrates vom 24. Februar 2012 in dem am 2. März 2012 hinterlegten Schriftsatz erklärt, in Bezug lediglich auf die gegen Art. 4 Abs. 1 Buchst. a) des genannten Regionalgesetzes erhobenen Einwände auf den Rekurs zu verzichten Zum Zeitpunkt der Entscheidung ist nicht mitgeteilt worden, ob genannter Verzicht von der Region (Rekursgegnerin) angenommen wurde. Nach der Rechtsprechung des Verfassungsgerichtshofes kann ein von der Gegenpartei nicht ordnungsgemäß angenommener Verzicht zwar nicht zum Erlöschen des Verfahrens, jedoch zusammen mit anderen Elementen aufgrund des fehlenden Rechtschutzinteresses des Rekursstellers zu einer Erklärung über den Wegfall des Streitgegenstandes führen (u.a. Erkenntnisse Nr. 320/2008 und Nr. 451/2007; Beschluss Nr. 126/2010) Im vorliegenden Fall wurde die angefochtene Regionalbestimmung in der Zwischenzeit nicht angewandt; außerdem entspricht deren derzeit geltende Wortlaut den Erfordernissen des Rekursstellers, der deshalb kein Interesse mehr zum Rekurs hat, so dass die Hauptsache für erledigt zu erklären ist. Dies gilt allerdings nur für die Frage der Verfassungsmäßigkeit des Art. 4 Abs. 1 Buchst. a) des Regionalgesetzes Nr. 4/ Mit demselben Rekurs beanstandet der Präsident des Ministerrates auch den Buchst. b) des Art. 4 Abs. 1 desselben Regionalgesetzes für den Teil, in dem nach Abs. 5 des Art. 5 des Regionalgesetzes Nr. 3/2000 der Abs. 5-ter eingefügt wird. Dieser sieht Nachstehendes vor: Um freie Stellen in spezifischen Berufsbildern zu besetzen, ohne neues Personal einzustellen, können höchstens 50 Prozent der aufgrund öffentlicher Auswahlverfahren im vorhergehenden Dreijahreszeitraum besetzten Stellen durch interne Wettbewerbe zugewiesen werden. Zu diesen Wettbewerben ist das Personal zugelassen, das die in der Verordnung betreffend die Modalitäten für den Zugang zum Dienst und im Tarifvertrag vorgesehenen Voraussetzungen erfüllt. (...) Die Einhaltung genannten Prozentsatzes kann auch durch Ausgleich unter den verschiedenen Berufsbildern gewährleistet werden.. Dies verletze die Art. 3, 97 und 117 Abs. 3 der Verfassung. In der Tat stelle die angefochtene Regionalbestimmung in der festgelegt wird, dass die Einhaltung der 50-Prozent-Mindestgrenze für die durch externe Wettbewerbe zu vergebenden Stellen auch durch Ausgleich unter den verschiedenen Berufsbildern möglich ist (in Abweichung von den genannten Art. 24 des gesetzesvertretenden Dekretes Nr. 250/2009 und Art. 53 (recte: 52) des gesetzesvertretenden Dekretes Nr. 165/2001) eine wesentliche Ausnahme zu dem in der ständigen Rechtsprechung des Verfassungsgerichtshofes verankerten Grundsatz dar, nach dem höchstens 50 Prozent der zur Verfügung stehenden Stellen durch internen Wettbewerb besetzt werden können. Der Anwalt der Region hebt hervor, dass diese Regelung die gute Führung der Verwaltung gewährleiste und gleichzeitig angemessene Auswahlkriterien sowie aufgrund des darauf folgenden Abs. 5-quater auch die Einhaltung der 50-Prozent-Mindestgrenze für die dem Zugang von außen vorbehaltenen Stellen garantiert, wenn wie derzeit wegen der durch die Finanzbestimmungen eingeführten Einschränkungen kein neues Personal eingestellt werden kann Die Frage der Verfassungsmäßigkeit genannter Bestimmung ist in Bezug auf die Grundsätze der Angemessenheit, Effizienz und guten Führung der öffentlichen Verwaltung gemäß Art. 3 und 97 der Verfassung begründet Diesbezüglich hat der Verfassungsgerichtshof mehrmals hervorgehoben, dass die Möglichkeit für den Gesetzgeber, Ausnahmeregelungen zum Grundsatz des öffentlichen Wettbewerbes einzuführen, streng begrenzt werden muss, da solche Ausnahmen nur dann für rechtmäßig erachtet werden können, wenn sie zur guten Führung der Verwaltung beitragen und sofern spezifische und besondere Erfordernisse des öffentlichen Interesses bestehen (u.a. Erkenntnisse Nr. 195/2010, Nr. 150/2010, Nr. 100/2010 und Nr. 293/2009). In diesem Zusammenhang hat der Verfassungsgerichtshof überdies die Gesetzmäßigkeit willkürlicher Einschränkungen der Teilnahme an den Auswahlverfahren ausgeschlossen und erklärt, dass der öffentliche Wettbewerb einen möglichst weiten Anwendungsbereich haben soll, so dass nicht nur verwaltungsfremde Personen eingestellt, sondern auch bereits Dienst leistende Bedienstete neu eingestuft und das ursprünglich nicht mittels Wettbewerb eingestellte außerplanmäßige Personal in den Stellenplan aufgenommen werden können (Erkenntnisse Nr. 150/2010, Nr. 293/2009 und Nr. 205/2004) (Erkenntnis Nr. 68/2011) Was die angefochtene Bestimmung anbelangt, ist auch die Tatsache irrelevant, dass für den Aufstieg in der Laufbahn die Voraussetzung der bereits erfolgten Einstellung bei der Zugehörigkeitsverwal-
255 Bollettino Ufficiale n. 27/I-II del 03/07/2012 / Amtsblatt Nr. 27/I-II vom 03/07/ tung mittels öffentlichen Wettbewerbs erfüllt sein muss. Dies gilt auch für die von der Verteidigung der Region dargelegte Ausführung, dass wegen der durch die Finanzbestimmungen eingeführten Einschränkungen kein neues Personal eingestellt werden kann. Es wird erneut darauf aufmerksam gemacht, dass der Aufstieg im öffentlichen Dienst wie der Verfassungsgerichtshof mehrmals erklärt hat grundsätzlich mittels Wettbewerb erfolgen muss (zuletzt Erkenntnis Nr. 30/2012) und dass es überdies was die Möglichkeit eines Stellenvorbehalts für das interne Personal und einer Abweichung vom Grundsatz des öffentlichen Wettbewerbs anbelangt irrelevant ist, ob für den Aufstieg in der Laufbahn u.a. die Voraussetzung der vorherigen Aufnahme bei der Zugehörigkeitsverwaltung mittels öffentlichen Wettbewerbs vorgesehen wird, zumal es sich offensichtlich um einen Wettbewerb für die Aufnahme in einen anderen und niedrigeren Funktionsrang als in den in der angefochtenen Bestimmung vorgesehenen Funktionsrang handelt (Erkenntnis Nr. 30/2012) Die herangezogenen besonderen Verhältnisse bei der Region, die die angefochtene Bestimmung legitimieren sollten, stellen nur abstrakte und teilweise widersprüchliche Absichtserklärungen dar, mit denen auf jeden Fall eine den Grundsatz der guten Führung der Verwaltung verletzende Bestimmung nicht gerechtfertigt werden kann. Die Einleitung von nur dem internen Personal vorbehaltenen Auswahlverfahren (mit denen höchstens 50 Prozent der aufgrund öffentlicher Auswahlverfahren im vorhergehenden Dreijahreszeitraum besetzten Stellen gedeckt werden können) zusammen mit der nicht erfolgten Durchführung der Wettbewerbe für die verwaltungsexternen Bewerber verletzt die Bezugsbestimmung (Art. 52 Abs. 1-bis des gesetzesvertretenden Dekretes Nr. 165/2001), laut der die Verwaltung die Möglichkeit hat, dem internen Personal, das die für den Zugang von außen erforderlichen Bildungsabschlüsse besitzt, höchstens 50 Prozent der ausgeschriebenen Stellen vorzubehalten. Auch ist es nicht denkbar, dass für die Berechnung des auf die internen Auswahlverfahren anzuwendenden prozentuellen Stellenvorbehalts die in der Vergangenheit mittels öffentlichen Wettbewerbs ausgeschriebenen Stellen berücksichtigt werden, weil sich die Höchstgrenze von 50 Prozent der ausgeschriebenen Stellen, die gemäß genannter Bezugsbestimmung dem internen Personal vorbehalten werden können, auf Wettbewerbe beziehen muss, die sie zum Zeitpunkt ihrer Anberaumung vorsehen, denn im gegenteiligen Fall würde sie den Art. 3 und 97 der Verfassung widersprechen. Für genannte Berechnung ist es nämlich nicht möglich, bereits durchgeführte Wettbewerbe rückwirkend zu berücksichtigen. Sollten dann gleichzeitig mit den dem internen Personal vorbehaltenen Auswahlverfahren auch Wettbewerbe ausgeschrieben werden, an denen auch verwaltungsexterne Personen teilnehmen können, so wäre die Ausgangsvoraussetzung widerlegt, nach der die Haushaltseinschränkungen die Einstellung von neuem Personal ausschließen, und es würde jedenfalls ein von genannter Bestimmung nicht geregeltes Verfahren eingeleitet. Schließlich verletzt das Kriterium des Ausgleichs des dem internen Personal vorbehaltenen 50- Prozent-Stellenanteils unter dem gesamten Personal den Grundsatz der guten Führung der Verwaltung, weil eine solche undifferenzierte Berechnung einen Vorbehalt der Stellen in den höheren Berufsbildern zugunsten des internen Personals und die Anberaumung öffentlicher Wettbewerbe nur für die niedrigsten Funktionsränge und Aufgabenbereiche nach sich ziehen könnte Da durch die angefochtene Bestimmung aus den oben erwähnten Gründen die Art. 3 und 97 der Verfassung verletzt werden, ist die Frage der Verfassungsmäßigkeit des Art. 4 Abs. 1 Buchst. b) des Regionalgesetzes der Autonomen Region Trentino-Südtirol Nr. 4/2011 für den Teil, in dem nach Art. 5 des Regionalgesetzes Nr. 3/2000 der Abs. 5-ter eingefügt wird, begründet. 4.- Der in Bezug auf Art. 117 Abs. 3 der Verfassung hinsichtlich des Art. 4 Abs. 1 Buchst. b) des Regionalgesetzes Nr. 4/2011 erhobene Einwand ist nicht mehr relevant. Aus diesen Gründen erklärt DER VERFASSUNGSGERICHTSHOF 1) die Verfassungswidrigkeit des Art. 5 Abs. 5-ter des Regionalgesetzes der Autonomen Region Trentino-Südtirol vom 21. Juli 2000, Nr. 3 (Dringende Bestimmungen auf dem Sachgebiet des Personalwesens), der durch Art. 4 Abs. 1 Buchst. b) des Regionalgesetzes der Autonomen Region Trentino-Südtirol vom 17. Mai 2011, Nr. 4 (Änderungen zur Personalordnung und zu den Bestimmungen betreffend das Personal der Region und der Handels-, Industrie-, Handwerks- und Landwirtschaftskammern Trient und Bozen) eingefügt wurde;
256 Bollettino Ufficiale n. 27/I-II del 03/07/2012 / Amtsblatt Nr. 27/I-II vom 03/07/ ) die Hauptsache in Bezug auf die Frage der Verfassungsmäßigkeit des Art. 4 Abs. 1 Buchst. a) des Regionalgesetzes der Autonomen Region Trentino-Südtirol Nr. 4/2011 für erledigt. So entschieden in Rom, am Sitz des Verfassungsgerichtshofes, Palazzo della Consulta, am 2. April Gez.: Franco GALLO, Präsident Paolo Maria NAPOLITANO, Verfasser Gabriella MELATTI, Kanzleileiterin Am 12. April 2012 in der Kanzlei hinterlegt. Die Kanzleileiterin Gez.: MELATTI
257 Bollettino Ufficiale n. 27/I-II del 03/07/2012 / Amtsblatt Nr. 27/I-II vom 03/07/ Ordinanze, sentenze e ricorsi - Parte 1 - Anno 2012 Erkenntnisse, Urteile, Rekurse und Beschlüsse - 1 Teil - Jahr 2012 Stato Corte Costituzionale CORTE COSTITUZIONALE - RICORSO del 7 maggio 2012, n. 75 RIPUBBLICAZIONE NELLA LINGUA TEDESCA Ricorso per la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 1 comma 5 della legge della Provincia autonoma di Bolzano-Alto A- dige n. 5 del , recante "Modifiche alla legge provinciale 17 giugno 1998, n. 6 "Norme per l'appalto e l'esecuzione di lavori pubblici" Staat Verfassungsgerichtshof VERFASSUNGSGERICHT - REKURS vom 7. Mai 2012, Nr. 75 WIEDERVERÖFFENTLICHUNG IN DEUTSCHER SPRACHE Vom Präsidenten des Verfassungsgerichtshofs im Sinne des Art. 20 der Ergänzungsbestimmungen über die Verfahren vor dem Verfassungsgerichtshof verfügte Veröffentlichung Rekurs Nr. 75 hinterlegt am 7. Mai 2012 für den amtierenden Präsidenten des Ministerrates (Steuernummer ), vertreten und verteidigt von der Generalstaatsadvokatur (Steuernummer ; zertifizierte -Adresse [email protected]; Fax ), bei deren Ämtern er sein Wahldomizil hat, der aufgrund des vom Ministerrat in der Sitzung vom 30. April 2012 erlassenen entsprechenden Beschlusses handelt, gegen die Autonome Provinz Bozen-Südtirol, in der Person des amtierenden Landeshauptmanns, zwecks Erklärung der Verfassungswidrigkeit des Art. 1 Abs. 5 des Landesgesetzes der Autonomen Provinz Bozen-Südtirol vom 27. Februar 2012, Nr. 5 betreffend Änderung des Landesgesetzes vom 17. Juni 1998, Nr. 6, Bestimmungen für die Vergabe und Ausführung von öffentlichen Bauaufträgen, veröffentlicht im Amtsblatt der Region vom 6. März 2012, Nr. 10. Diese Bestimmung ersetzt den Art. 54 Abs. 3 des Landesgesetzes vom 17. Juni 1998, Nr. 6 und legt fest, dass die Zuschlagsempfänger für öffentliche Aufträge im Interessenbereich der Provinz den Subunternehmern keine anderen Bedingungen einräumen dürfen, als sie sie selbst mit den öffentlichen Auftraggebern vereinbart haben. Diese Regelung überschreitet die im Art. 8 Z. 17 des Sonderstatutes der Region Trentino-Südtirol festgesetzten Grenzen der primären Zuständigkeit der Provinzen auf dem Sachgebiet der Arbeiten im Interessenbereich der Provinz und greift in den Bereich der im Art. 117 Abs. 2 Buchst. l) der Verfassung ausdrücklich vorgesehenen ausschließlichen Zuständigkeit des Staates auf dem Sachgebiet der Zivilgesetzgebung ein. ****** Genannte Bestimmung der Autonomen Provinz Bozen-Südtirol wird gemäß dem in der Sitzung vom 30. April 2012 erlassenen Beschluss des Ministerrates angefochten. Der Beschluss wird auszugsweise zusammen mit diesem Rekurs hinterlegt. Die Anfechtung erfolgt aus nachstehenden
258 Bollettino Ufficiale n. 27/I-II del 03/07/2012 / Amtsblatt Nr. 27/I-II vom 03/07/ GRÜNDEN: 1) VERLETZUNG DES ART. 8 Z. 17 DES SONDERSTATUTES FÜR DIE REGION TRENTINO- SÜDTIROL (VEREINHEITLICHTER TEXT VOM 31. AUGUST 1972, NR. 670) UND DES ART. 117 ABS. 2 BUCHST. L) DER VERFASSUNG Der Art. 1 Abs. 5 des Landesgesetzes der Autonomen Provinz Bozen-Südtirol vom 27. Februar 2012, Nr. 5 besagt: 5. Artikel 54 Absatz 3 des Landesgesetzes vom 17. Juni 1998, Nr. 6, erhält folgende Fassung: 3. Der Zuschlagempfänger darf dem Subunternehmer für die Arbeiten, die er weitergibt, keine ungünstigeren Bedingungen einräumen, als er sie selbst mit dem öffentlichen Auftraggeber vereinbart hat. Diese Regelung überschreitet die im Art. 8 Z. 17 des Sonderstatutes der Region Trentino-Südtirol festgesetzten Grenzen der primären Zuständigkeit der Provinzen auf dem Sachgebiet der Arbeiten im Interessenbereich der Provinz und greift in den Bereich der ausschließlichen Zuständigkeit des Staates auf dem Sachgebiet der im Art. 117 Abs. 2 Buchst. l) der Verfassung ausdrücklich vorgesehenen Zivilgesetzgebung ein. Diesbezüglich ist darauf hinzuweisen, dass genannte Landesregelung dem Art. 118 Abs. 4 erster Satz des gesetzesvertretenden Dekretes Nr. 163/2006 widerspricht, nach dem der Zuschlagnehmer für die weiterzuvergebenden Arbeiten die aus dem Zuschlag hervorgehenden Einheitspreise anwenden muss, wobei der Abschlag nicht mehr als 20 Prozent ausmachen darf. Wie man leicht erkennen kann, ist der in der neuen Landesbestimmung festgesetzte Spielraum der Vertragsautonomie des Zuschlagnehmers enger bemessen als derjenige, der in den staatlichen Bestimmungen vorgesehen ist. Laut letztgenannten Bestimmungen können die Weitervergabepreise nämlich von den aus dem Zuschlag hervorgehenden Preisen abweichen, und zwar ohne Einschränkungen im Falle von Preiserhöhung und innerhalb 20 Prozent im Falle von Abschlag. Laut der Landesregelung müssen die Weitervergabepreise und die aus dem Zuschlag hervorgehenden Einheitspreise hingegen absolut übereinstimmen. De facto hat die Autonome Provinz Bozen-Südtirol Bestimmungen auf dem Sachgebiet der Zivilgesetzgebung erlassen, die von den vom staatlichen Gesetzgeber in Ausübung seiner ausschließlichen Zuständigkeit durch das gesetzesvertretende Dekret vom 12. April 2006, Nr. 163 (Kodex der öffentlichen Verträge zur Vergabe von Bau-, Dienstleistungs- und Lieferaufträgen in Durchführung der Richtlinien 2004/17/EG und 2004/18/EG) erlassenen Bestimmungen abweichen: Bestimmungen, die für die Autonomen Provinzen bindende Bestimmungen wirtschaftlich-sozialer Reform sind und denen sie sich anpassen müssen. Der Verfassungsgerichtshof hat mehrmals erklärt - vgl. Erkenntnisse Nr. 411/2008, Nr. 322/2008, Nr. 431/2007 und Nr. 401/2007 -, dass im Bereich der öffentlichen Bauaufträge und Vergaben die Bestimmungen über die Durchführung des Vertragsinhalts, und insbesondere auch diejenigen betreffend die Regelung der Übergabe der Arbeiten, den Beginn der Leistungen des Lieferanten oder des Bieters, die Aussetzung der Durchführung, die Weitervergabe, die Abnahme und die ordnungsgemäße Ausführung der Aufträge sowie die Abnahme der öffentlichen Arbeiten Gegenstand der ausschließlichen Zuständigkeit des Staates auf dem Sachgebiet der Zivilgesetzgebung sind. Demzufolge können diese Aspekte nicht auf regionaler Ebene in Abweichung von den im gesetzesvertretenden Dekret Nr. 163/2006 enthaltenen staatlichen Bestimmungen geregelt werden. Es ist zu unterstreichen, dass das oben genannte Erkenntnis Nr. 411/2008 in Bezug auf eine Region mit Sonderstatut, nämlich Sardinien, erlassen wurde, die gemäß Art. 3 Buchst. e) ihres Sonderstatutes die primäre Gesetzgebungsbefugnis auf dem Sachgebiet der öffentlichen Arbeiten im Interessenbereich der Region innehat. Der angerufene Verfassungsgerichtshof hat diesbezüglich betont, dass die Bestimmungen betreffend die Durchführung des Vertragsinhalts (und diejenigen betreffend die Vergabeverfahren) nicht in den Zuständigkeitsbereich der Region fallen und dass der Art. 4 Abs. 5 des gesetzesvertretenden Dekretes Nr. 163/ laut dem die Regionen mit Sonderstatut und die Autonomen Provinzen Trient und Bozen ihre Gesetzesbestimmungen gemäß den in den jeweiligen Statuten und in den ent-
259 Bollettino Ufficiale n. 27/I-II del 03/07/2012 / Amtsblatt Nr. 27/I-II vom 03/07/ sprechenden Durchführungsbestimmungen enthaltenen Vorschriften anpassen müssen - auch besagte Regionen und Provinzen dazu verpflichtet - sofern sie keine statutarisch verankerte Zuständigkeit auf den Sachgebieten besitzen, auf die sich die Bestimmungen des Kodexes der Verträge beziehen -, genanntem Kodex die eigene Gesetzgebung auf dem Sachgebiet der öffentlichen Aufträge anzupassen. Im Sinne dieser Erwägungen ist die Tatsache, dass die Provinz Bozen-Südtirol im Sinne des Art. 8 Z. 17 des Sonderstatutes für die Region Trentino-Südtirol primäre Gesetzgebungsbefugnis auf dem Sachgebiet der öffentlichen Arbeiten im Interessenbereich der Provinz hat, keine Berechtigung für den Erlass der hiermit angefochtenen Regelung, weil die Bestimmungen betreffend die Durchführung des Vertragsinhalts und insbesondere diejenigen betreffend die Weitervergabe nicht in den genannten Zuständigkeitsbereich der Provinz fallen. Wie der angerufene Verfassungsgerichtshof in den oben genannten Erkenntnissen Nr. 401/2007 und Nr. 411/2008 unterstrichen hat, hat die öffentliche Verwaltung in der Phase der Vertragsausführung - die die gesamte Durchführung des Vertragsinhalts einschließlich der Abnahme umfasst - grundsätzlich keine autoritativen Befugnisse inne, sondern es gilt hier die Vertragsautonomie beider Parteien. Die Phase der Vertragsausführung fällt somit in einen Bereich der Zivilgesetzgebung, der der ausschließlichen Zuständigkeit des Staates unterliegt und vom staatlichen Gesetzgeber durch das oben genannte gesetzesvertretende Dekret Nr. 163/2006 geregelt wurde. Der angerufene Verfassungsgerichtshof hatte überdies im vorhergehenden Erkenntnis Nr. 401/2007 darauf hingewiesen, dass die Weitervergabe ein typisches Rechtsverhältnis im Rahmen des Vergabeverhältnisses ist und dass es als solches im Zivilgesetzbuch (Art. 1656) geregelt wird und als abgeleiteter Vertrag einzustufen ist. Trotz seiner öffentlich-rechtlichen Elemente ist genanntes Rechtsverhältnis privatrechtlicher Natur und gehört somit zum Bereich der Zivilgesetzgebung. In demselben Erkenntnis hat der angerufene Verfassungsgerichtshof betont, dass der Grund für die Zuständigkeit des Staates in diesem Bereich in dem aus dem verfassungsrechtlich verankerten Gleichheitsgrundsatz herrührenden Erfordernis besteht, im gesamten Staatsgebiet eine gleichmäßige Regelung der Abschluss- und der Durchführungsphase der Vergabeverträge zu gewährleisten. Diese Regelung hat u. a. - aufgrund der vom Gesetzgeber durchgeführten Tätigkeit zur Vereinheitlichung und Vereinfachung der Gesetzgebung - systematische Bedeutung. Möge der Verfassungsgerichtshof die Bemerkungen und Schlussfolgerungen, zu denen er mit genannten Erkenntnissen gelangt ist, auch in Bezug auf die hiermit angefochtenen Bestimmungen des Landesgesetzes bestätigen. ***** Angesichts obiger Ausführungen wird beantragt, dass der Art. 1 Abs. 5 des Landesgesetzes der Autonomen Provinz Bozen-Südtirol vom 27. Februar 2012, Nr. 5 betreffend Änderung des Landesgesetzes vom 17. Juni 1998, Nr. 6, Bestimmungen für die Vergabe und Ausführung von öffentlichen Bauaufträgen, veröffentlicht im Amtsblatt der Region vom 6. März 2012, Nr. 10 wegen Verletzung und Überschreitung der im Art. 8 Z. 17 des Sonderstatutes der Region Trentino-Südtirol festgesetzten Grenzen der der Provinz Bozen-Südtirol eingeräumten primären Zuständigkeit auf dem Sachgebiet der Arbeiten im Interessenbereich der Provinz und Eingreifen in den Bereich der im Art. 117 Abs. 2 Buchst. l) der Verfassung ausdrücklich vorgesehenen ausschließlichen Zuständigkeit des Staates auf dem Sachgebiet der Zivilgesetzgebung für verfassungswidrig erklärt wird. Es wird ein Originalauszug des Beschlusses des Ministerrates vom 30. April 2012 hinterlegt. Rom, am 3. Mai 2012 Salvatore Massineo Staatsadvokat Mit dem Original übereinstimmende Kopie für die Veröffentlichung im Amtsblatt der Region AUT. PROV. BOZEN Rom, 14. MAI 2012 DER KANZLEILEITER
260 Bollettino Ufficiale n. 27/I-II del 03/07/2012 / Amtsblatt Nr. 27/I-II vom 03/07/ PRESIDENTE N. 578/2011 Ruolo sezione controversie di lavoro TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO sezione per le controversie di lavoro.. ORDINANZA ex art. 23 co.2 L. 1/ , n. 87,. Il giudice istruttore, in funzione di giudice unico, dotto Giorgio Flaim, ha pronunciato in data 17 gennaio 2012 la seguente ordinanza: RILEVATO IN FATTO Con ricorsi depositati in data 3 ottobre, 14 ottobre e 18 ottobre 2011 MAITANA LUCIANO, PERIOTTO MARIA, GUIDOTTO MARCO, FICHERA ISABELLINA, OGNIBENI CATERINA, TASSO ELISA, ANTONELLI EMANUELA, BONA CHIARA, BRUNEL FIORELLA, DAL PONT GABRIELLA, TIPOLDI GIOVANNI, OLIARI VIVIANA, CERULLO ANTONIO, ORIOLO ANTONELLA, MINEI ANGELA, FRATTA ASSUNTA, VALLE ILENIA, VIANELLO GIULIO, CERANELLI ALESSANDRA, DONA TONI MARCO, COLOMBINI SERENA, ECCLI MICHELA, SANDRI MARIO, PREZZI ANTONIA, BERTI ROBERTA, RASERA CHIARA, MONTELLI LUISA, HUBER VERA, MALALAN GIULIANA, CORIGLIANO SA VERIA, TRAINOTTI OTTILlA, LA MANNA TERESA, CICCARELLI SANDRA, GUALANO RUBEN, SARTORI ANGELA, FORTUGNO NICOLINA, SCHW ARZ EMANUELA, DALLAGO ANNALISA, SAL V A TO SARA, DI GENNARO FRANCESCA, MARZADRO ANNA GIULIA, MICHELAZZI RAFFAELLA., BELLOTTI GrU SEPPE, ZANDONAI BEATRICE, TOMEDI FABIOLA, MAZZIN I FRANCESCA, PROSSER CAROLINA, SOMMADOSSI GIOVANNA, GARBUIO ANNA MARIA, REGOLINI MARINA, FANTINI KATRIN, DAL FARRA MARIA, PALTRINIERI MARTA, PETRJLLO MARIA LUCIA, CARLI NADIA, TARDIVO ANTONELLA, DEGLIANTONINI FEDERICO, ROSSI EZIO, ALDRIGHETTONI CRISTINA, DI LUOFFO
261 Bollettino Ufficiale n. 27/I-II del 03/07/2012 / Amtsblatt Nr. 27/I-II vom 03/07/ I ~~~~----- ANTONELLA, ANGELINI FLAVIO, TRENTI CRISTINA, GIONT A V AENTINA, TURRI STEFANIA, MIORELLI SILVIA, MIORELLI CECILIA, TERZANI FIAMMETTA, RIGOTTI ERIKA, ANGELICO MARILUSI, BONVENTRE MARIA GRAZIA, CORTESE MIRKO, PETTERLIN PAOLO, BRENDOLISE RENZA, GELMI GIORDANO, CAGOL NUNZIA, FERRIERI MONICA, CASAGRANDE ALESSIA, SIGHEL MAURA, DEBIASI CRISTINA, PEZZATO CINZIA, COSTANTINO SCIROCCO ILARIA, CAU GABRIELLA, BONGIOVANNI MADDALENA, TADDIA EMANUELA, SCAGLIOTTI CRISTINA, SPINELLI MARIA GIOVANNA, SICILIA GIUSEPPINA GIOV ANNA, BRAUS MAIA CRISTINA, FACCIO MONICA, RIGHI ANGELA, ARTINI NICOLA, FACCHINI MICHELA, LUNZ MARCO, CATONI FRANCESCA, NORDIO VALENTINA, ZENCHER VALENTINA, SARTORI MARIACHIARA, MAULE MILENA, ANDREOLLI FRANCESCA, RUSSO ANTONIETTA, SOINI ROSAl\TNA, MARTINELLI PAOLA, SCARASCIULLO LAURA, CALIARI CLELIA, LA GRECA ADUA, GAETA MARICA, POZZER RUGGERO, MARGHERITO MARILENA, CACEFFO SERENA, SANK SABINE, SCHILIRO' ANNA MARIA, SCERRA FILIPPO, RA V ANELLI FEDERICA, MARINI MICHELE, FIABANE PIETRO, MENAPACE ALESSANDRA, ARTINI GRAZIELLA, ARMANI MICHELA, PUGLIESE FRANCESCO, MOSNA ALESSANDRO, LONGHI MAGDA, PAPPALARDO SILVIA, V ALLETIA NIKOLAS, LAGUERCIA LEDA DANIELLE, SALPIETRO MARIA CATENA, ANTOLINI MARIACHIARA e FICARA FRANCESCO - premesso di aver stipulato, o con il dirigente del servizio provinciale competente (in un primo tempo l'agenzia provinciale per l'istruzione denominata "sovrintendenza scolastica provinciale", successivamente il servizio per la gestione delle risorse umane della scuola e della formazione) o con il dirigente della singola istituzione scolastica, contratti di lavoro a tempo determinato ai sensi: I) in un primo tempo della disciplina statale ex art. 4 L , n. 124, applicabile nel territorio della provincia di Trento anche successivamente all'entrata in vigore del d.p.r , n. 405 (''Norme di attuazione dello statuto speciale per la 2
262 Bollettino Ufficiale n. 27/I-II del 03/07/2012 / Amtsblatt Nr. 27/I-II vom 03/07/ , Trento") in forza della previsione ex art. 2 co.7 dello stesso d.p.r. ("Fino all'adozione delle leggi provinciali di cui al comma 3 e dei contratti collettivi provinciali di cui al comma 4. ovvero per quanto dagli stessi non disciplinato, al personale insegnante appartenente ai ruoli di cui al comma 2 e al personale docente supplente in servizio nelle scuole della provincia si applicano. per quanto concerne lo stato giuridico e il trattamento economico, le norme vigenti per il corrispondente personale degli uffici. scuole ed istituti funzionanti nel restante territorio dello Stato"); II) successivamente della disciplina provinciale ex art. 93 co.l, 2 e 3 L.P , n. 5 proponevano nei confronti della PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, tra l'altro, domanda di accertamento della nullità per violazione della clausola 5, punto 1 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, alla quale la direttiva /CE del Consiglio del ha dato attuazione - delle clausole appositive dei termini finali contenute nei singoli contratti di lavoro a tempo determinato, con conseguente conversione dei rapporti di lavoro a tempo determinato in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato a far data dalla stipulazione del primo contratto di lavoro a tempo determinato o quanto meno dal superamento del periodo complessivo di 36 mesi, comprensivo di proroghe e rinnovi. RITENUTO IN DIRITTO Viene sollevata d'ufficio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 co. l L , n. 124 e dell'art. 93 co.l e 2 della legge della Provincia di Trento , n. 5, nella parte in cui - in violazione degli artt. Il e 117 co. l Cost., in riferimento alla clausola 5, punto l, lett. a) dell'accordo quadro CES, UNI CE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, alla quale la direttiva /CE del Consiglio del ha dato attuazione consentono la copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento, che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 3 I 3
263 Bollettino Ufficiale n. 27/I-II del 03/07/2012 / Amtsblatt Nr. 27/I-II vom 03/07/ dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo, così da determinare l'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato per il perseguimento, da parte dell' Amministrazione datrice, di uno scopo (il contenimento della spesa pubblica) non riconducibile ad una "finalità di politica sociale di uno Stato membro", secondo l'accezione desumibile dalla giurisprudenza della Corte di giustizia. SULLA RILEVANZA NEL GIUDIZIO A QUO Il giudizio in corso non può essere definito indipendentemente dalla soluzione della suddetta questione di legittimità costituzionale. Applicando le norme impugnate la domanda proposta dai ricorrenti dovrebbe essere rigettata; è infatti incontestato che i rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra i ricorrenti e l'amministrazione convenuta scaturiscono da contratti stipulati nella piena osservanza della disciplina interna in tema di reclutamento del personale scolastico (in particolare dell'art. 4 co. l L. 124/1999 e dell'art. 93 co.1 e 2 L.P. 5/2006), che consente la copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento, che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo, anche qualora ciò comporti l'utilizzo senza limiti di durata e di numero dei rinnovi di una successione di contratti a tempo determinato; quindi, alla luce della vigente disciplina interna in ordine al reclutamento del personale scolastico a tempo determinato, non sarebbe configurabile la nullità parziale, ipotizzata dai ricorrenti in ordine alle clausole appositive dei termini finali, 4
264 Bollettino Ufficiale n. 27/I-II del 03/07/2012 / Amtsblatt Nr. 27/I-II vom 03/07/ " per violazione di nonne imperative, dei contratti di durata annuale stipulati con l'amministrazione convenuta. *** Assai di recente il legislatore (art. 9 co.18 D.L , n. 70 conv, con L , n. 106) ha aggiunto nell'art. lo d.lgs. 368/2001 il co.4bis. secondo cui "stante quanto stabilito dalle disposizioni di cui all' articolo 40, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, al/' articolo 4, comma 14-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e all' articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono altresi esclusi dall'applicazione del presente decreto i contratti a tempo determinato stipulati per il conferimento delle supplenze del personale docente ed ATA, considerata la necessità di garantire la costante erogazione del servizio scolastico ed educativo anche in caso di assenza temporanea del personale docente ed ATA con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed anche determinato. In ogni caso non si applica l/articolo 5, comma 4-bls, del presente decreto". Secondo un orientamento di merito tale innovazione presuppone che in precedenza la disciplina ex d.lgs trovasse integrale applicazione anche in ordine ai contratti a tempo determinato stipulati per il conferimento delle supplenze de] personale docente ed A T A. L'assunto non può essere condiviso: è evidente, attesa la contiguità cronologica, che il legislatore è intervenuto in reazione al formarsi di una giurisprudenza di merito che ha statuìto l'illegittimità per contrasto con le prescrizioni contenute nel d.lgs. 368/ in tema di sussistenza delle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo (art. 1 co.l), dell'indicazione scritta delle stesse (art. 1 co. 2) e soprattutto dei limiti alla successione di contratti a tempo detenninato (art. 5) con declaratoria, in talune pronunce, di conversione in rapporto a tempo indetenninato (ed infatti la stessa ratio è sottesa ad altro intervento del legislatore, costituito dall'art. 1 co.l D.L , n. 134, conv. con L , n. 167, che, novellando l'art. 4 L. 124/1999, ha 5
265 Bollettino Ufficiale n. 27/I-II del 03/07/2012 / Amtsblatt Nr. 27/I-II vom 03/07/ introdotto il co. 14bis, secondo cui "i contratti a tempo determinato stipulati per il conjèrimento delle supplenze previste dai commi l, 2 e 3, in quanto necessari per garantire la costante erogazione del servizio scolastico ed educativo, possono trasformarsi in rapporti di lavoro a tempo indeterminato solo nel caso di immissione in ruolo, ai sensi delle disposizioni vigenti e sulla base delle graduatorie previste dalla presente legge e dall'articolo l, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni") o, in altre pronunce, di risarcimento del danno ai sensi dell'art. 36 co.5 d.lgs ; invero l'inapplicabilità della disciplina ex d.lgs. 368/2001 al contratti a tempo determinato stipulati per il conferimento delle supplenze del personale docente ed ATA emergeva già dalle previsioni ex d.lgs. 165/2001, dove - a fronte dell'art. 36 co.l (testo originario), secondo cui: "Le pubbliche amministrazioni, nel rispetto delle disposizioni sul reclutamento del personale dì cui ai commi precedenti, si avvalgono delle forme contrattuali flessibili di assunzione e dì impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa. l contratti collettivi nazionali provvedono a disciplinare la materia dei contratti a tempo determinato... in applicazione di quanto previsto dalla legge 18 aprile n , nonché da ogni successiva modificazione o integrazione della relativa disciplina" l'art. 70 co.8, dopo aver stabilito che "le disposizioni del presente decreto si applicano al personale della scuola", ha precisato che "sono fatte salve le procedure di reclutamento del personale della scuola di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazìoni ed integrazioni" (tale norma è rìmasta immutata anche dopo la novella dell'art. 36 co.1 d.lgs. 165/ ulteriore riprova della persistente vigenza anche dopo l'emanazione del d.lgs. 369/2001 dell'art. 36 d.lgs. 165/2001 introdotto in precedenza ad opera dell'art. 17 co. 26 D.L , n. 78 conv. con L , n. 102, secondo cui: "Per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti dì lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto 6
266 Bollettino Ufficiale n. 27/I-II del 03/07/2012 / Amtsblatt Nr. 27/I-II vom 03/07/ ,, delle procedure di reclutamento vigenti. Ferma restando la competenza delle amministrazioni in ordine alla individuazione delle necessità organizzative in coerenza con quanto stabilito dalle vigenti disposizioni di legge, i contratti collettivi nazionali provvedono a disciplinare la materia dei contratti di lavoro a tempo determinato... in applicazione di quanto previsto dal decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368"); inoltre, come acutamente evidenziato da Trib. Genova, Billeci e a.lmiur (conf. Trib. Trieste, Matiassi e a./miur): "Il d. 19s. 368/2001 non contiene norme che abbiano abrogato in modo espresso l'articolato normativo relativo al reclutamento del personale scolastico, dianzi delineato. All'art. 11 co.1 si è resa espressa la conseguenza dell 'abrogazione tacita per incompatibilità (art. 15 prel. cod.civ.). E' opinabile che il meccanismo riconducibile al t.u. 297/94 ed alla L 124/99 sia coerente con le regole introdotte dal d. 19s 368/2001. Ma riesce d'altro canto difficile immaginare che un tale complesso di norme possa ritenersi abrogato senza una disposizione che esplicita in tal senso. E' certo comunque che, per il legislatore italiano, esso è sopravvissuto. Gli innesti normativi successivi sulle disposizioni previgenti sono stati infatti innumerevoli: valga per tutti l'inserimento del comma 14-bis ali 'art. 4 L 124/99, compiuto ancora nel 2009, con cui si è avvertita evidentemente la necessità di ribadire, per il comparto scolastico, un principio già espresso a chiare lettere nel testo unico sul! 'impiego pubblico (d. 19s. 165/2001); ancora più recente è la clausola di salvezza prevista per queste "specifiche disposizioni di settore" rispetto ai generali limiti di spesa stabiliti invece per le assunzioni con contratto a termine o con altre forme flessibili negli enti pubblici dall'art. 9, co. 28, D.L. 78/2010, conv. in L. 122/2010. E' dunque ragionevole ritenere che il sistema di reclutamento del personale scolastico, improntato ad esigenze peculiari e contrapposte di salvaguardia della continuità del servizio, reperimento delle risorse e contenimento della spesa pubblica sia soggetto alla disciplina risalente al t.u. del 1994 ed alle successive modificazioni, in ragione della sua specialità rispetto alla normativa del d 19s 368/2001". 7
267 Bollettino Ufficiale n. 27/I-II del 03/07/2012 / Amtsblatt Nr. 27/I-II vom 03/07/ SULLA NON MANIFESTA INFONDATEZZA le procedure di reclutamento del personale della scuola In tema di reclutamento del personale scolastico a tempo determinato la disciplina statale (art. 4 L. 124/1999) dispone: "l. Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero, e sempreché ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo. 2. Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche. Si provvede parimenti al conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche per la copertura delle ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario. 3. Nei casi diversi da quelli previsti ai commi 1 e 2 si provvede con supplenze temporanee posti delle dotazioni organiche provinciali non possono essere coperti in nessun caso mediante assunzione di personale docente non di ruolo. 5. Con proprio decreto da adottare secondo la procedura prevista dall'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della pubblica istruzione emana un regolamento per la disciplina del conferimento delle supplenze annuali e temporanee nel rispetto dei criteri di cui ai commi seguenti. 6. Per il conferimento delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche si utilizzano le graduatorie permanenti di cui 8
268 Bollettino Ufficiale n. 27/I-II del 03/07/2012 / Amtsblatt Nr. 27/I-II vom 03/07/ , all'articolo 401 del testo unico, come sostituito dal comma 6 dell'articolo l presente legge. 7. Per il conferimento delle supplenze temporanee di cui al comma 3 si utilizzano le graduatorie di circolo o di istituto... "); il regolamento di cui al co.5 è stato emanato con d.m , n. 201 e successivamente con d.m , n Quanto alla disciplina provinciale l'art. 93 co.1, 2 e 3 L.P n ("Disposizioni in materia di incarichi a tempo determinato e di supplenze temporanee") prevede: "1. Per garantire la continuità didattica e il regolare avvio dell'anno scolastico, ferma restando la disciplina in materia di assunzioni a tempo indeterminato e nei limiti della spesa massima prevista dall'articolo 85, la Provincia o le istituzioni scolastiche possono stipulare, mediante l'utilizzo rispettivamente delle graduatorie provinciali per titoli o delle graduatorie d'istituto, contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura delle cattedre e dei posti d'insegnamento effettivamente vacanti e disponibili o disponibili e non vacanti, secondo quanto previsto dai commi 2 e 3 e secondo le modalità definite con regolamento. Le graduatorie d'istituto devono essere articolate in fasce, in relazione ai titoli e alle abilitazioni; inoltre devono garantire una validità temporanea coerente con le graduatorie provinciali per titoli. 2. Per la copertura delle cattedre e dei posti d'insegnamento il dirigente del servizio provinciale competente stipula contratti di lavoro a tempo determinato di durata U annua/e, rinnovabili per un massimo di due anni qualora risultino disponibili la medesima cattedra o posto; per la copertura delle cattedre o dei posti d'insegnamento disponibili, inoltre, può stipulare contratti di lavoro a tempo determinato di durata massima triennale. 3. Per la copertura di cattedre e di posti d'insegnamento non coperti ai sensi del comma 2, a decorrere dalla dala stabilita dalla Provincia per l'inizio delle lezioni, il dirigente dell'istituzione scolastica stipula contratti di lavoro a tempo determinato di durata massima annuale. Qualora la mancata copertura delle cattedre o dei posti di 9
269 Bollettino Ufficiale n. 27/I-II del 03/07/2012 / Amtsblatt Nr. 27/I-II vom 03/07/ insegnamento ai sensi del comma 2 dipenda dall'assenza o dall'esaurimento delle graduatorie provinciali, il dirigente dell'istituzione scolastica, previo nulla osta del dirigente del servizio provinciale competente, può stipulare contratti di lavoro a tempo determinato anche prima dell'inizio delle lezioni. "; il regolamento di cui al co. 1 è stato emanato con decreto del presidente delta provincia , n /Leg ("Regolamento concernente incarichi a tempo determinato e supplenze temporanee nelle istituzioni scolastiche provinciali a carattere statale"), il quale all'art. 2 ("l. 1 posti di insegnamento e le cattedre, di seguito denominati ''posti'', non assegnati a personale assunto a tempo indeterminato, sono coperti con il conferimento di: a) incarichi annuali, per i posti vacanti e disponibili entro la data del 31 ottobre e che rimangono tali per l'intero anno scolastico; b) supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche, per i posti non vacanti ma disponibili entro la data del 31 ottobre, fino al termine dell'anno scolastico o per le ore di insegnamento che non concorrono a costituire posti e che si rendono disponibili entro la data del 31 ottobre; c) supplenze temporanee brevi per ogni altra necessità di supplenza diversa dai casi previsti dalle lettere a) e b). 2. Gli incarichi annuali previsti dal comma l, lettera a), sono rinnovati annualmente e comunque per un massimo di due anni se per il medesimo posto permangano le condizioni richieste per il primo conferimento. A tal fine il contratto individuale di lavoro contiene la clausola con la quale è previsto il rinnovo automatico del contratto medesimo. 3. Il conferimento degli incarichi annuali e delle supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche, previsti dal comma l, lettere a) e b), è effettuato dal dirigente della struttura provinciale competente in materia di gestione delle risorse umane della scuola e della formazione, dì seguito denominata "struttura provinciale competente", prima della data stabilita dalla Giunta provinciale per l'inizio delle lezioni utilizzando le vigenti graduatorie provinciali per titoli del personale docente delle scuole provinciali a carattere statale. 4. A decorrere dalla data di inizio delle lezioni il conferimento è effettuato dal dirigente dell'istituzione scolastica, utilizzando le vigenti graduatorie lo
270 . Bollettino Ufficiale n. 27/I-II del 03/07/2012 / Amtsblatt Nr. 27/I-II vom 03/07/ termine delle attività didattiche, in caso di esaurimento o di assenza delle graduatorie provinciali per titoli; b) supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche, fino a sei ore settimanali di insegnamento; c) incarichi annuali previsti dal comma 1, lettera a), non coperti prima della data di inizio delle lezioni; d) supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche previste dal comma l, lettera b), non coperte prima della data di inizio delle lezioni; e) supplenze temporanee brevi di cui al comma 1, lettera c). 5. In caso di esaurimento o di assenza delle graduatorie provinciali per titoli, il dirigente della struttura provinciale competente può autorizzare i dirigenti delle istituzioni scolastiche ad ejjèuuare il conferimento degli incarichi annuali e delle supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche anche prima della data di inizio delle lezioni"), riproduce sostanzialmente le disposizioni contenute nell'art. 4 co.!, 2, 3, 6 e 7 L Di recente Corte Cost Il, n. 41 ha evidenziato che la scelta operata dal legislatore con la L istitutiva delle graduatorie permanenti (le quali vengono utilizzate dall'amministrazione scolastica in primis per l'attribuzione del 50% dei posti di ruolo disponibili determinati ogni triennio e secondariamente per conferire supplenze annuali e temporanee per mezzo delle quali i docenti acquisiscono ulteriore professionalità - art. 399 co.1 e 401 co.1 d.lgs , n. 297 ) - "è quella di individuare i docenti cui attribuire le cattedre e le supplenze secondo il criterio del merito". Si tratta dì una logica conseguenza del principio ex art. 97 ult. co. Cost. ("Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge") che individua nel concorso, quale strumento di selezione del personale, lo strumento più idoneo a garantire, in linea di principio, l'imparzialìtà e l'efficienza della pubblica amministrazione, di talché l'amministrazione sceglie ii lavoratore da assumere all'esito di un procedimento preordinato a garantire l'imparzialità e la trasparenza della selezione, nonché l'individuazione degli aspiranti 11
271 5 Bollettino Ufficiale n. 27/I-II del 03/07/2012 / Amtsblatt Nr. 27/I-II vom 03/07/ più capaci e quindi più meritevoli (in termini Corte Cost , n. 89; Casso , n ; Casso , n ;). l'inapplicabilità ai contratti stipulati dai ricorrenti della disciplina ex d.lgs. 368/2001 In proposito appare sufficiente richiamare quanto già esposto nella parte della motivazione dedicata alla rilevanza nel giudizio a quo della questione di legittimità costituzionale in esame. la disciplina del reclutamento del personale a tempo determinato della scuola in rapporto al diritto dell'unione Europea I ricorrenti eccepiscono la difformità della disciplina relativa al reclutamento del personale scolastico a tempo determinato alla direttiva /CE del Consiglio del volta allo scopo di attuare l'accordo quadro sui contratti a tempo determinato concluso il fra le organizzazioni intercategoriali a carattere generale (CES, CEEP e UNICE), il cui obiettivo è, tra l'altro, "creare un quadro normativo per la prevenzione degli abusi derivanti dal! 'utilizzo di una successione di contratti o di rapporti di lavoro a tempo determinato" (clausola l), come meglio specificato nella clausola 5 ("Misure di prevenzione degli abusi - l. Per prevenire gli abusi derivanti dall'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, gli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali a norma delle leggi, dei contratti collettivi e della prassi nazionali, e/o le parti sociali stesse, dovranno introdurre, in assenza di norme equivalenti per la prevenzione degli abusi e in un modo che tenga conto delle esigenze di settori e/o categorie specifici di lavoratori, una o più misure relative a: a) ragioni obiettive per la giustificazione del rinnovo dei suddetti contratti o rapporti; b) la durata massima totale dei contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato successivi; c) il numero dei rinnovi dei suddetti contratti o rapporti. 2. Gli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali, e/o le parti sociali stesse dovranno, se del caso, stabilire a quali condizioni i 12
272 Bollettino Ufficiale n. 27/I-II del 03/07/2012 / Amtsblatt Nr. 27/I-II vom 03/07/ : "successivi"; b) devono essere ritenuti contratti o rapporti a tempo indeterminato"). Secondo un orientamento onnai consolidato (Corte Cast 170/1984; Corte Cast. 389/1989; Corte Cast. ord. 168/1991; Corte Cast. 482/1995; Corte Cast. 348/2007; Corte Cast. 349/2007; Corte Cast. 28/2010; Corte Cast. 227/2010; Casso S.U , n ; Casso peno , n ; Casso , n. 4466; Casso , n ; Casso , n ; CdS IV, , n. 54; tutte in confonnità alla giurisprudenza della Corte di giustizia di cui sono espressione, tra le altre, sentenze , causa C-157/86, Murphy e a., punto Il; , causa C 103/88, Costanzo, punto 33; , causa C-224/97, Ciola, punto 26; , causa C-262/97, Engelbrecht, punto 40; , causa C-208/05, IrC Innovative Technology Center GmbH, punti 68 e 69; , causa C , Fuss, punto 63;), in virtù del principio (fondato sul precetto ex art. Il Cast. e più recentemente sul disposto ex art. 117 co.1 Cast.) del primato del diritto dell'unione Europea sul diritto nazionale: A) se una fattispecie trova regolamentazione sia in fonti europee di diretta applicazione (ossia in nonne dalle quali i soggetti operanti all'interno degli ordinamenti degli Stati membri possono trarre situazioni giuridiche direttamente tutelabili in giudizio) sia in fonti interne, la disciplina deve essere individuata alla luce della fonte europea, di talché la nonnativa interna in contrasto, se è anteriore deve ritenersi implicitamente abrogata, se è posteriore deve essere disapplicata; in caso di dubbio circa la portata applicativa della fonte europea ed in particolare di un presunto contrasto con la nonna interna, la questione deve essere inviata, ai sensi dell'art. 267 TFUE, alla Corte di giustizia, la quale, avendo il compito di assicurare "il rispetto del diritto nell'interpretazione e nell 'applicazione dei trattati" (art. 19 co.1 TUE), precisa autoritariamente il significato del diritto dell'unione, determinandone in definitiva 13
273 Bollettino Ufficiale n. 27/I-II del 03/07/2012 / Amtsblatt Nr. 27/I-II vom 03/07/ l'ampiezza ed il contenuto delle possibilità applicative, con sentenze dichiarative che hanno la stessa efficacia delle disposizioni interpretate; B) se il contrasto, non rimediabile neppure in via interpretatìva (più approfonditamente infra), si pone tra la normativa interna e fonti europee prive di effetto diretto, la disciplina da applicare resta quella interna, salvo il rinvio alla Corte Costituzionale per illegittimità costituzionale della disciplina stessa, dove la norma europea assume il rango di parametro interposto (secondo quanto espressamente sancito dall'art. 117 co.1 Cost.). a) *** La Corte di giustizia è ferma nel ritenere (sentenza , causa C-212/04, Adeneler e a., punti 54-57; , causa C-53/04, Marrosu e Sardino, punti 40-43; , causa 180/04, Vassallo, punti 32-35; ; , causa C 307/05, Del Cerro Alonso, punto 25; , cause riunite C-444f09 e C-456/09, Gavieiro Gavieiro, punti 36-45;)- come si evince tanto dalla formulazione della direttiva e dell'accordo quadro, quanto dal loro sistema generale nonché dalla loro finalità - che le prescrizioni ivi enunciate sono applicabili ai contratti ed ai rapporti di lavoro a tempo determinato conclusi con le amministrazioni e con altri enti del settore pubblico. b) Sempre la Corte di giustizia ha statuito (sentenze , causa C-268/2006, Impact., punti 69-80; , in cause riunite C-378/07 e C-380/07, Angelidaki e a" punto 196) che la clausola 5, punto 1 dell'accordo quadro non appare, sotto il profilo del suo contenuto, incondizionata e sufficientemente precisa per poter essere invocata da un singolo dinanzi ad un giudice nazionale in quanto, ai sensi di tale disposizione, rientra nel potere discrezionale degli Stati membri ricorrere, al fine di prevenire l'utilìzzo abusivo di contratti di lavoro a tempo determinato, ad una o più tra le misure enunciate in tale clausola o, ancora, a norme equivalenti in vigore, purché 14
274 Bollettino Ufficiale n. 27/I-II del 03/07/2012 / Amtsblatt Nr. 27/I-II vom 03/07/ tengano conto delle esigenze di settori elo di categorie specifici di lavor:atori; nel contempo non è possibile determinare in maniera sufficiente la protezione minima che dovrebbe comunque essere attuata in virtù di suddetta clausola. c) Secondo t'ormai consolidata giurisprudenza della Corte di giustizia (v. sentenze Adeneler e a., cit., punti 65, 80, 92 e lo l; Marrosu e Sardino, cit., punto 50; Vassallo, cit., punto 35; Impact, cit., punti 69 e 70, e Angelidaki e a., eit., punti 74 e 151, nonché ordinanza , causa C-3/10, Affatato, punti 43 e 44;), la clausola 5, punto l dell'accordo quadro impone agli Stati membri - onde prevenire l'utilizzo abusivo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato e qualora il diritto nazionale non preveda già misure equivalenti l'adozione effettiva e vincolante di almeno una delle tre misure elencate in tale disposizione ed attinenti, rispettivamente, a : a) ragioni obiettive per la giustificazione del rinnovo di tali contratti o rapporti di lavoro, b) durata massima totale degli stessi contratti o rapporti di lavoro successivi, c) numero dei rinnovi di questi ultimi. In ordine alle misure previste sub b) e c) dalla clausola 5, punto 1) dell' accordo quadro (durata massima totale dei contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato successivi, numero dei loro rinnovi) appare evidente l'assenza della loro previsione nella disciplina interna relativa al reclutamento del personale scolastico a tempo determinato; ciò è ancora più vero dopo la novella dell'art. lo d.lgs. 368/2001, in cui è stato inserito il co. 4bis, il quale ha precisato che ai contratti a tempo determinato stipulati per il conferimento delle supplenze del personale docente ed ATA "non si applica l'articolo 5, comma 4-bis, del presente decreto", norma questa che, secondo quanto chiarito dal Governo italiano nella causa C-3/lO, Affatato, cit., punto, 48, è stata 15
275 Bollettino Ufficiale n. 27/I-II del 03/07/2012 / Amtsblatt Nr. 27/I-II vom 03/07/ introdotta proprio "al fine di evitare il ricorso abusivo ai contratti di lavoro a tempo determinato nel settore pubblico". *** In ordine alla misura prevista sub a) dalla clausola 5, punto 1 dell'accordo quadro (esistenza di "ragioni obiettive" che giustifichino il rinnovo dei rapporti a tempo determinato successivi), la Corte di giustizia ha precisato (sentenze Adeneler e a., cit., punti 69, 70, 71 e 74; Angelidaki, cit., punti ;): "La nozione di «ragioni oggettive» dev'essere intesa nel senso che essa si riferisce a circostanze precise e concrete che contraddistinguono una determinata attività e, pertanto, tali da giustificare, in un simile contesto particolare, l'utilizzo di contratti di lavoro a tempo determinato stipulati in successione. Dette circostanze possono risultare segnatamente dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali siffatti contratti sono stati conclusi e dalle caratteristiche inerenti a queste ultime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro... Per contro, una disposizione nazionale che si limiti ad autorizzare, in modo generale ed astratto attraverso una norma legislativa o regolamentare, il ricorso a contratti di lavoro a tempo determinato stipulati in successione, non soddisferebbe i criteri precisati al punto precedente... In particolare, il ricorso a contratti di lavoro a tempo determinato sulla sola base di una tale disposizione generale, senza relazione con il contenuto concreto dell 'attività considerata, non consente di stabilire criteri oggettivi e trasparenti al fine di verificare se il rinnovo di siffatti contratti risponda effettivamente ad un 'esigenza reale, sia idoneo a conseguire ['obiettivo perseguito e sia necessario a tale effetto". A) Una parte minoritaria della giurisprudenza di merito (Corte di Appello di Perugia, n. 524/20 lo; n. 341/20Il;) non ravvisa alcun contrasto tra la disciplina interna in ordine al reclutamento del personale scolastico a tempo determinato e la clausola 5 punto l dell'accordo quadro, così statuendo: 16
276 Bollettino Ufficiale n. 27/I-II del 03/07/2012 / Amtsblatt Nr. 27/I-II vom 03/07/ "In linea generale, occorre tener presenti le esigenze peculiari che, nel dell'amministrazione scolastica, le assunzioni a tempo determinato sono destinate a soddisfare. L'organico del personale scolastico docente e non docente è caratterizzato da una certa variabilità, in dipendenza del variare, di anno in anno, del numero degli utenti del servizio scolastico. Di conseguenza, per un verso, ragioni di contenimento della spesa pubblica suggeriscono di evitare il sovradimensionamento degli organici, così da evitare esuberi di personale e costi inutili nei momenti di calo demografico o di diminuzione, per qualsiasi motivo, delle iscrizioni,' per altro verso, la necessità di assicurare la costante erogazione del servizio scolastico, finalizzato al soddisfacimento di un interesse costituzionalmente garantito, rende giustificato e ragionevole il ricorso alle assunzioni a termine. Già queste considerazioni di carattere generale inducono a escludere l'esistenza di un abuso nel ricorso dell'amministrazione scolastica allo strumento del contratto a tempo determinato. L'analisi della normativa che regola ['istituto rafforza questo convincimento. I contratti a tempo determinato nella scuola sono riconducibili a tre tipologie (v. ['art 4, comma Il della legge n. 124/99, l'art I del regolamento per le supplenze del personale ArA, D.M n. 430 de/2000, e, per il personale docente, l'art. 1 del D.M n. 201 del 2000, poi il D.M n. 131 del 2007). Vi sono, anzitutto, le supplenze annuali cosiddette su "organico di diritto", ossia riguardanti posti disponibili e vacanti, con scadenza al termine dell'anno scolastico (31 agosto). l posti in questione sono quelli che risultano effettivamente vacanti entro la data del 31 dicembre e che rimarranno prevedibilmente scoperti per l'intero anno. Per essi, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali, si procede al conferimento di supplenze annuali, con la stipulazione di contraui a termine in scadenza al 31 agosto, allorché non sia possibile provvedere con il personale di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante utilizzazione del personale in soprannumero, se non vi sia stato assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo. Si tratta, di regola, di posti in sedi disagiate o comunque di scarso gradimento, per i 17
277 Bollettino Ufficiale n. 27/I-II del 03/07/2012 / Amtsblatt Nr. 27/I-II vom 03/07/ quali non vi sono domande di assegnazione da parte del personale di ruolo. La scopertura di questi posti non è prevedibile, e si manifesta solo dopo l'esaurimento delle procedure di trasferimento, assegnazione provvisoria, utilizzazione di personale soprannumerario e immissione in ruolo; solo allora, verificato che sono rimasti privi di titolare, quei posti possono essere coperti in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale di ruolo mediante l'assegnazione delle supplenze su organico di diritto, dette anche annuali. V'è, poi, la tip%gia delle supplenze annuali cosiddette su "organico di fatto", con scadenza al 30 giugno, cioè, al termine dell'attività didattica. I posti con esse coperti non sono tecnicamente vacanti. ma si rendono di fatto disponibili Ciò può avvenire, ad esempio, per un aumento imprevisto della popolazione scolastica nel singolo istituto, la cui pianta organica resti tuttavia immutata, oppure per ['aumento del numero di classi, dovuto a motivi contingenti, ad esempio di carattere logistico. La terza categoria è quella delle supplenze temporanee, conferite per ogni altra necessità, come la sostituzione di personale assente o la copertura di posti resisì disponibili, per qualsivoglia ragione, soltanto dopo il 31 dicembre, e destinate a terminare non appena venga meno l'esigenza per cui sono siate disposte... In sostanza, il legislatore, con una valutazione compiuta ex ante e in via generale e astratta, richiamata per relatìonem in ciascun contratto concluso con il singolo lavoratore, ha esplicitato le ragioni dell'assunzione a termine, diretta a garantire l'erogazione di un servizio pubblico di rilevanza costituzionale... Nessun abuso può essere ìpotizzato nelle ipotesi di assunzione per la sostituzione di docenti assente per malattia o altra causa, con diritto alla conservazione del posto, né in quelle di supplenze su organico di fatto, giacché le esigenze che esse soddisfano sono effettivamente contingenti e imprevedibili, e tali da far escludere. di per sé, una condotta abusiva. Restano le supplenze su organico di diritto: si deve, dunque. accertare se l'assegnazione ripetuta alla medesima persona di questo tipo d'incarichi possa configurare un abuso, nel senso in cui questo termine è utilizzato dalla normativa 18
278 Bollettino Ufficiale n. 27/I-II del 03/07/2012 / Amtsblatt Nr. 27/I-II vom 03/07/ ' ciascun incarico è svincolato dai precedenti, di cui non costituisce né prosecuzione né proroga, e spesso attiene alla copertura di posti situati in sedi diverse. In secondo luogo, l'amministrazione scolastica a differenza del datore privato, che può scegliere liberamente il lavoratore con cui stipulare il contratto - ha l'obbligo di attenersi alle graduatorie permanenti provinciali, per gli incarichi su organico di diritto, o, per le supplenze su organico di fatto o temporanee, alle graduatorie interne d'istituto o di circolo. Il supplente chiamato a ricoprire!'incarico, poi, non è /lnominato", bensì è "individuato" secondo criteri predeterminati, che l'amministrazione è tenuta a rispettare. In sostanza, una volta individuato nella graduatoria il lavoratore da assumere, l'attribuzione dell'incarico costituisce un vero e proprio obbligo per l'amministrazione. Non si può negare che la reiterazione dei contratti a tempo determinato mantenga il lavoratore in una situazione di precarietà, e ciò può certamente costituire fonte di disagio; tuttavia, è anche vero che questa reiterazione rafforza sempre più la posizione del "precario", il quale, vedendosi attribuire punteggio per ogni periodo di servizio prestato, acquisisce sempre maggiori titoli per il conferimento di successivi incarichi. In altre parole, l'amministrazione scolastica non può esimersi dali 'individuare, per soddisfare le esigenze di sostituzione descritte, quei soggetti che hanno accumulato maggiore punteggio e che quindi occupano le posizioni migliori nella graduatoria, ossia proprio coloro che più volte siano stati assunti con contratto a termine. Il miglioramento del punteggio e l'avanzamento nella graduatoria, inoltre, rilevano anche sotto un altro aspetto. L'assunzione a tempo indeterminato nella scuola avviene, oltre che con l'espletamento di concorsi per esami e titoli, peraltro sempre più sporadico, anche e soprattutto con il sistema delle immissioni in ruolo, nel quale la selezione dei lavoratori da assumere in pianta stabile avviene attingendo alle graduatorie permanenti (art. 399 D.Lgs n. 297/94, come modifìcato dall'art. l della legge n. 124/99; v. anche l'art. J, comma 605 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che prevedeva un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente e ATA per il triennio
279 Bollettino Ufficiale n. 27/I-II del 03/07/2012 / Amtsblatt Nr. 27/I-II vom 03/07/ ), le stesse, cioè, utilizzate per individuare i soggetti cui conferire gli incarichi di supplenza..."; in definitiva "sul piano ontologico, può senza dubbio essere affermato che le assunzioni nella scuola pubblica in regime di precariato (o di preruolo) non sono assunzioni a termine in senso tecnico, ma si configurano come speciale e progressivo sistema di «reclutamento», destinato a concludersi fisiologicamente con l'assunzione «in ruolo» e la ricostruitone della carriera". B) Di contro, secondo l'orientamento maggioritario della giurisprudenza di merito (ex multis, Trib. Siena, , Fiorilli/Miur; Trib. Livorno, , XlMIUR; Trib. Torino, , Lo Faro/MIUR; Trib. Genova, Billeci e a./miur; Trib. Trieste, Matiassi e a./miur; Trib. Napoli, , Serse/MIUR; Trib. Trani, , Modugno/MIUR; ), quanto meno le supplenze disposte in esecuzione dell'art. 4 co.l L. 124/1999 (e, per quanto concerne la controversia in esame, deii'art. 93 co.1, L.P. 5/2006, in relazione all'ipotesi di "copertura delle cattedre e dei posti d'insegnamento effettivamente vacanti e disponibili") vengono conferite per far fronte a stabili vacanze nell'organico determinate dal fatto che il numero delle unità del personale in ruolo è inferiore a quello dei posti in organico; di contro, qualora venisse apprestata una dotazione di personale equivalente alle i posizioni prestabilite nell'organico, le variazioni della domanda di prestazioni sul territorio, che risultassero impreviste rispetto ai dati conosciuti sulla popolazione scolastica, si potrebbero fronteggiare in linea di massima con la mobilità dei dipendenti e solo in via sussidiaria con forme contrattuali flessibili. *** Appare evidente che l'esigenza di provvedere alla copertura dei posti, per i quali non siano state presentate domande di assegnazione da parte del personale di ruolo costituente, ad avviso della giurisprudenza di merito minoritaria, una ragione oggettiva idonea a giustificare la reiterazione di contratti a tempo determinato in.. funzione delle supplenze annuali ex art. 4 co. 1 L. 124/1999 potrebbe essere 20
280 Bollettino Ufficiale n. 27/I-II del 03/07/2012 / Amtsblatt Nr. 27/I-II vom 03/07/ al numero dei posti dell'organico di diritto; nel contempo è innegabile che ciò comporterebbe anche considerando i tempi necessari all'espletamento delle procedure di mobilità un aggravio della spesa pubblica quando il calo demografico o comunque la diminuzione per qualsiasi altro motivo del numero delle iscrizioni o, più in generale, dell'offerta formativa determinasse un sovradimensionamento dell' organico; quindi alla scelta del legislatore - di consentire all' Amministrazione scolastica di procedere alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento effettivamente vacanti e disponibili mediante il conferimento di supplenze annuali, anziché attraverso assunzioni in ruolo a tempo indeterminato è sottesa la necessità di contenimento della spesa pubblica, evitando che si verifichi il fenomeno (menzionato dalla PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO nella propria memoria di costituzione) dei cd. docenti di ruolo "soprannumerari", ossia in esubero rispetto alle effettive esigenze del servizio scolastico. Alla luce dell'orientamento espresso dalle giurisdizioni superiori (per tutte Corte Cost. 289/2010; Corte Costo 89/2003; Casso , n ; Casso , n ; Casso , n. 6699; Casso , n ; CdS. V, , n. 2022; CdS. VI, Il, n. 467;) la razionalizzazione, il controllo ed il contenimento della spesa pubblica costituiscono interessi generali collegati al principio costituzionale ex art. 97 del buon andamento dell'azione amministrativa. Tuttavia nella controversia in esame occorre stabilire, alla luce della già richiamata giurisprudenza della Corte di giustizia, se tali interessi generali: (a) possano essere ricondotti alla natura ed alle caratteristiche delle funzioni del servizio scolastico per lo svolgimento delle quali la pubblica amministrazione procede alla copertura dei posti vacanti e disponibili mediante supplenze annuali o (b) attengano al perseguimento di una legittima finalità di politica sociale dello Stato membro. 21
281 Bollettino Ufficiale n. 27/I-II del 03/07/2012 / Amtsblatt Nr. 27/I-II vom 03/07/ ad (a) In ordine al primo profilo, le pur impellenti ed effettive esigenze di ordine economico che assillano il datore di lavoro pubblico non costituiscono un elemento necessariamente caratterizzante le funzioni svolte dal servizio scolastico, dato che la copertura dei posti vacanti e disponibili potrebbe essere attuata, sebbene con maggiori costi per l'amministrazione pubblica, anche attraverso l'assunzione di personale di ruolo in misura corrispondente all'organico di diritto; quindi sotto questo profilo il rinnovo reiterato dei contratti a tempo determinato risulta difforme al diritto europeo e la prevalenza di quest'ultimo può essere affermata già in via interpretati va dal giudice nazionale. a (b) In ordine alla seconda questione, la precisazione della Corte di giustizia, secondo la quale le finalità - il cui perseguimento consente l'utilizzo di una successione di contratto a tempo determinato debbano essere "di politica sociale", fa ritenere non manifestamente infondato l'assunto che tra quelle finalità non sia annoverabile l'interesse, pur di carattere generale, al controllo e contenimento della spesa pubblica (nonostante la necessità di mantenere una quota di vacanze nell'organico di diritto, al fine di evitare il sorgere di esuberi tra i docenti di ruolo, renda configurabili ragioni di carattere obiettivo e temporaneo per la giustificazione del rinnovo dei contratti a tempo determinato specie considerando che la vacanza e la disponibilità dei posti dell'organico di diritto, anche se in precedenza occupati da docenti a tempo indeterminato, emerge solamente dopo l'esaurimento delle procedure di trasferimento, di assegnazione provvisoria, di utilizzazione di personale soprannumerario e di immissione in ruolo, di talché ciascun incarico è svincolato dai precedenti, di cui, quindi, non costituisce né prosecuzione né proroga, e spesso attiene alla copertura di posti situati in sedi diverse; in proposito occorre ricordare che la Corte di giustizia ha ritenuto conforme alla clausola 5 comma l lett. a) dell' accordo quadro una disposizione nazionale che consentiva il rinnovo di contratti o rapporti a tempo determinato "per soddisfare «esigenze particolari» che siano «riconducibili alla 22
282 Bollettino Ufficiale n. 27/I-II del 03/07/2012 / Amtsblatt Nr. 27/I-II vom 03/07/ forma, al tipo o ali 'attività dell 'impresa»" inoltre ha precisato che la suddetta clausola, alla luce della sua formulazione, "riconosce agli Stati membri la facoltà, in quanto ciò sia oggettivamente giustificato, di tenere in considerazione le esigenze particolari degli specifici settori d'attività..." sentenza Marrosu e Sardino, punto 45;); infatti non appare manifestamente infondato sostenere che tali ''finalità di politica sociale" debbano essere coerenti con le considerazioni generali espresse in via preliminare nell'accordo quadro, cui la direttiva 1999/70/CE ha dato attuazione ed in particolare con quella sub 6., secondo la quale "i contratti di lavoro a tempo indeterminato rappresentano la forma comune dei rapporti di lavoro e contribuiscono alla qualità della vita dei lavoratori interessati e a migliorare il rendimento"; inoltre non dovrebbero contrastare con l'orientamento espresso dalla Consulta nella sentenza n. 45/1965, secondo cui al diritto del lavoro riconosciuto dal precetto ex art. 4 co. l (che, ad avviso di autorevole dottrina costituisce parte integrante del cd. "patrimonio costituzionale comune desumibile dagli obblighi internazionali, dall'ordinamento comunitario e dalla legislazione nazionale", secondo l'espressione coniata da Corte Cost e richiamata da Corte Cost. 182/2008), quale "fondamentale diritto di libertà della persona umana, che si estrinseca nella scelta e nel modo di esercizio dell'attività lavorativa" - "fa riscontro", tra l'altro "l'obbligo il cui adempimento è ritenuto dalla Costituzione essenziale all'effettiva realizzazione del descritto diritto - di indirizzare "attività di tutti i pubblici poteri, e dello stesso legislatore, alla creazione di condizioni economiche, sociali e giuridiche che consentano l'impiego di tutti i cittadini idonei al lavoro". *** Seguendo questa prospettiva emerge un evidente contrasto tra la disciplina interna del reclutamento del personale scolastico a tempo determinato ed il diritto dell'unione Europea, in particolare in ordine alla clausola 5, punto 1 dell'accordo quadro nella parte in cui la prima consente l'utilizzo di una successione di contratti a tempo.. 23
283 Bollettino Ufficiale n. 27/I-II del 03/07/2012 / Amtsblatt Nr. 27/I-II vom 03/07/ determinato per il persegui mento di uno scopo (il contenimento della spesa pubblica) non riconducibile alle "finalità di politica sociale" previste dalla seconda. Come si è già visto, secondo altro orientamento consolidato della Corte di giustizia, la clausola S, punto 1 dell'accordo quadro non appare, sotto il profilo del suo contenuto, incondizionata e sufficientemente precisa per poter essere invocata da un singolo dinanzi ad un giudice nazionale, di talché l'eventuale contrasto con la normativa interna determina non già la disapplicazione di quest'ultima (come avviene nel caso di fonti europee di diretta applicazione), ma il rinvio alla Corte Costituzionale per violazione degli artt. Il e 117 co. I Cost.. E' vero che la Corte di giustizia è pervenuta a questa valutazione stante la discrezionalità attribuita agli Stati membri nell'introdurre una o più delle tre misure previste al fine di prevenire gli abusi derivanti dall'utilizzo di una successione di contratti a tempo determinato; tuttavia allorquando la stessa Corte individua tra le ragioni oggettive idonee a giustificare tale successione anche il persegui mento di "una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro" - esclude la natura incondizionata e sufficientemente precisa anche dell'ipotesi sub a) - di per sé sola considerata della clausola 5, punto l; infatti, come ha specificato Corte Cost. 168/1991, la prescrizione è incondizionata quando è tale "da non lasciare margine di discrezionalità agli Stati membri nella loro attuazione" e sufficientemente precisa quando "la fattispecie astratta ivi prevista ed il contenuto del precetto ad essa applicabile devono essere determinati con compiutezza, in tutti i loro elementi"; quindi appare evidente che, se la direttiva, come ha statuito la Corte di giustizia, ricomprende tra le ragioni oggettive idonee a giustificare il rinnovo di contratti a tempo determinato successivi - anche il perseguimento di una finalità di politica sociale indicata dallo stesso Stato membro, non può certo configurarsi la mancanza di discrezionalità, da parte degli Stati membri, nell'attuazione della direttiva ed in " 24
284 Bollettino Ufficiale n. 27/I-II del 03/07/2012 / Amtsblatt Nr. 27/I-II vom 03/07/ particolare nella specificazione degli elementi costitutivi della fattispecie di cui alla clausola 5, punto l, letto a); inoltre, come pure si è già visto, le sentenze della Corte di giustizia, pronunciate a seguito del rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE, valgono sì a precisare autoritariamente il significato del diritto dell'unione, ma presentano la stessa efficacia delle disposizioni interpretate e quindi non attribuiscono efficacia diretta a disposizioni che ne sono prive ab origine. E' pure vero che, sempre secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, il giudice nazionale, ne1l'applicare il diritto interno, "deve interpretare tale diritto per quanto possibile alla luce del testo e dello scopo della direttiva onde conseguire il risultato perseguito da quest 'ultima e conformarsi pertanto ali 'art. 249, terzo comma, CE;" (sentenze , causa C-14/83, Von Col.wn Kamann, punto 26; , causa C-106/89, Marleasing, punto 8; , causa C-91192, Faccini Dori, punto 26; , causa C-63/97, BMW, punto 22; , cause riunite da C-240/98 a C-244/98, Océano Grupo Editorial e Salva! Editore, punto 30; , causa C 408/0 l, Adidas-Salomon e Adidas Benelux, Punto 21; , cause riunite da C 397/01 a 403/01, Pfeiffer ed a., punto 113;); infatti "l'esigenza di un 'interpretazione conforme del diritto nazionale è... inerente al sistema del Trattato CE, in quanto permette al giudice nazionale di assicurare, nel contesto delle sue competenze, la piena efficacia delle norme comunitarie quando risolve la controversia ad esso sottoposta" (v., in particolare, sentenze , causa C-160/01, Mau, punto 34; Pfeiffer e a., cit., punto 114, e Adeneler e a., cit., punto 109; Impact, cit., punto 99;); inoltre "il principio di interpretazione conforme richiede nondimeno che i giudici nazionali si adoperino al meglio nei limiti della loro competenza, prendendo in considerazione il diritto interno nella sua interezza e applicando i metodi di interpretazione riconosciuti da quest 'ultimo, al fine di garantire la piena effettività della direttiva di cui trattasi e pervenire ad una soluzione conforme alla finalità 25
285 Bollettino Ufficiale n. 27/I-II del 03/07/2012 / Amtsblatt Nr. 27/I-II vom 03/07/ '" perseguita da quest 'ultima" (Pfeiffer e a., cit., punti 115, 116, 118 e 119; Adeneler e a., cit., punto 111; Impact, cit., punto lo1). Tuttavia "l'obbligo per il giudice nazionale di fare riferimento al contenuto di una direttiva nel! 'interpretazione e nel! 'applicazione delle norme pertinenti del suo diritto nazionale trova i suoi limiti nei principi generali del diritto, in particolare in quelli di certezza del diritto e di non retroattività, e non può servire da fondamento ad un 'interpretazione contra legem del diritto nazionale" (sentenze , causa C 80/86, Kolpinghuis Nijmegen, punto 13; , causa C-I05/03, Pupino, punti 44 e 47; Adeneler e a., cit., punto 110; Impact, cit., punto 100;). Al fine di affermare, come non sembra manifestamente infondato a questo giudice, che gli interessi generali al controllo ed al contenimento della spesa pubblica che il legislatore italiano ha, in tutta evidenza, posto a fondamento della scelta di consentire ah'amministrazione scolastica di procedere alla copertura di una quota delle cattedre e dei posti di insegnamento effettivamente vacanti e disponibili mediante il conferimento di supplenze annuali, anziché attraverso assunzioni in ruolo a tempo indeterminato - non attengono al perseguimento di una legittima finalità di politica sociale, non è possibile, in quanto contra legem, un'interpretazione del diritto interno in conformità al diritto dell'unione, ma è necessaria la prospettazione nell'impossibilità, stante l'inefficacia diretta delle norma europea, della disapplicazione del diritto interno di una questione di costituzionalità per violazione dei precetti ex art. Il e 117 co.1; in proposito occorre evidenziare che nel caso in esame i rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra i ricorrenti e "Amministrazione convenuta scaturiscono da contratti stipulati - la circostanza è incontestata nella piena osservanza della disciplina in tema di reclutamento del personale scolastico; quindi si tratta di una fattispecie rispetto alla quale non appare di immediata applicazione il disposto ex art. 36 co. 5 d.lgs. 165/2001, che concerne l'ipotesi dell'assunzione o l'impiego di lavoratori da parte delle pubbliche amministrazioni in "violazione di disposizioni imperative"; 26
286 Bollettino Ufficiale n. 27/I-II del 03/07/2012 / Amtsblatt Nr. 27/I-II vom 03/07/ " occasione della stipulazione dei contratti di lavoro a tempo determinato de quibus la clausola 5, punto 1 dell'accordo quadro, dato che ciò significherebbe attribuire efficacia diretta ad una direttiva in parte qua non incondizionata e non sufficientemente precisa. Ne deriva che la nullità, invocata dai ricorrenti, per violazione di norme imperative, delle clausole di apposizione del termine finale contenute nei suddetti contratti, potrebbe essere dichiarata solo qualora venisse accolta la questione, che viene qui sollevata d'ufficio, di illegittimità costituzionale - per contrasto con gli artt. Il e 117 co.l Cost., in riferimento alla clausola 5, punto 1, Iett. a) dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, alla quale la direttiva /CE del Consiglio del ha dato attuazione - della disciplina relativa al reclutamento del personale scolastico a tempo determinato (in applicazione della quale tali contratti sono stati stipulati), in particolare dell'art. 4 co. l L , n. 124 e dell'art. 93 co.1 e 2 della legge della Provincia di Trento , n. 5, nella parte in cui consentono la copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento, che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo, così da determinare l'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato per il persegui mento, da parte dell'amministrazione datrice, di uno scopo (il contenimento della spesa pubblica) non riconducibile ad una "finalità di politica sociale dì uno Stato membro" secondo l'accezione desumibile dalla giurisprudenza della Corte di giustizia. P.Q.M. dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 co. 1 L , n. 124 e dell'art. 93 co.1 e 2 della legge della Provincia di Trento , n. 5, nella parte in cui - in violazione degli artt. Il e 117 co.] 27
287 Bollettino Ufficiale n. 27/I-II del 03/07/2012 / Amtsblatt Nr. 27/I-II vom 03/07/ Cost., in riferimento alla clausola 5, punto 1, letto a) dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP su lavoro a tempo detenninato, alla quale la direttiva 1999/70/CE del Consiglio del ha dato attuazione - consentono la copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento, che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, mediante il conferimento dì supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo, così da detenninare l'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato per il perseguimento, da parte dell' Amministrazione datrice, di uno scopo (il contenimento della spesa pubblica) non riconducibile ad una "finalità di politica sociale di uno Stato membro" secondo l'accezione desumibile dalla giurisprudenza della Corte di giustizia. dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale; sospende in parte qua il giudizio in corso; dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa, al presidente del Consiglio dei Ministri ed al presidente della Provincia Autonoma di Trento, nonché comunicata ai presidenti delle due Camere del Parlamento ed al presidente del Consiglio della Provincia Autonoma di Trento. Così deciso in Trento, in data 17 gennaio 2012 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO IL GIUDICE Tiziana Oss Cazzador... IL FUNZIONARIO GlUDIZWUO Tidano Oss Canador Copia oonfotrn/li all'onail'ì,le 1'9~ la pubblicazione d!!.-b0ii~~~e della Regione...J..&.M...S2... Roma. 20 6IU~~ 28
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Bollettino Ufficiale n. 51/I-II del 22/12/2015 / Amtsblatt Nr. 51/I-II vom 22/12/2015 0096 103880 Beschlüsse - 1. Teil - Jahr 2015 Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2015 Autonome Provinz Bozen - Südtirol
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Bollettino Ufficiale n. 50/I-II del 15/12/2015 / Amtsblatt Nr. 50/I-II vom 15/12/2015 0019 103532 Dekrete - 1. Teil - Jahr 2015 Decreti - Parte 1 - Anno 2015 Autonome Provinz Bozen - Südtirol DEKRET DES
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Supplemento n. 1 al B.U. n. 51/I-II del 20/12/2016 / Beiblatt Nr. 1 zum Amtsblatt vom 20/12/2016 Nr. 51/I-II 0001 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTINO-ALTO ADIGE Registrazione Tribunale
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Bollettino Ufficiale n. 45/I-II del 11/11/2014 / Amtsblatt Nr. 45/I-II vom 11/11/2014 192 95969 Beschlüsse - 1 Teil - Jahr 2014 Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2014 Autonome Provinz Bozen - Südtirol BESCHLUSS
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Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 30/10/2012 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 30/10/2012 60 81437 Dekrete - 1 Teil - Jahr 2012 Decreti - Parte 1 - Anno 2012 Autonome Provinz Bozen - Südtirol DEKRET DES LANDESRATES
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Bollettino Ufficiale n. 45/I-II del 08/11/2016 / Amtsblatt Nr. 45/I-II vom 08/11/2016 0013 179561 Dekrete - 1. Teil - Jahr 2016 Decreti - Parte 1 - Anno 2016 Autonome Provinz Bozen - Südtirol DEKRET DES
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Gemeinde AUTONOME PROVINZ BOZEN-SÜDTIROL Comune di PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO-ALTO ADIGE BAUKONZESSIONEN / CONCESSIONI EDILIZIE Verzeichnis der erteilten Baukonzessionen vom 01.08.2013 bis 31.08.2013
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Dekret Decreto 13372/2015. Nr. N. 17.2 Amt für Lehrpersonalverwaltung Ufficio assunzione e carriera del personale docente e dirigente
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für die Vergütung von Architektenleistungen und die neuen Vertragsbedingungen g g für Planungsleistungen g in der Provinz Bozen
L applicazione del DM 143/2013 Corrispettivi per le prestazioni professionali dei lavori pubblici e il nuovo capitolato prestazionale della Provincia Autonoma di Bolzano per le prestazioni di Architetti
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Bollettino Ufficiale n. 52/I-II del 27.12.2007 - Amtsblatt Nr. 52/I-II vom 27.12.2007 1 SOMMARIO INHALTSVERZEICHNIS ANNO 2007 JAHR 2007 PARTE PRIMA LEGGI E DECRETI REGIONE AUTONOMA TRENTINO - ALTO ADIGE
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE
COPIA SETTORE 4 : GOVERNO DEL TERRITORIO S.U.E. S.U.A.P. DETERMINAZIONE N 15 DEL 04/04/2013 UFFICIO SEGRETERIA GENERALE PROTOCOLLO GENERALE DETERMINAZIONE N 352 DEL 04/04/2013 OGGETTO: DETERMINAZIONE PER
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BAUKONZESSIONEN / CONCESSIONI EDILIZIE
Gemeinde Abtei AUTONOME PROVINZ BOZEN-SÜDTIROL Comune di PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO-ALTO ADIGE BAUKONZESSIONEN / CONCESSIONI EDILIZIE Verzeichnis der erteilten Baukonzessionen vom 01.04.2016 bis 30.04.2016
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Bollettino Ufficiale n. 38/I-II del 19/09/2017 / Amtsblatt Nr. 38/I-II vom 19/09/2017 0001 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTINO-ALTO ADIGE Registrazione Tribunale di Trento: n. 290 del
Durchführung von Bodenverbesserungsarbeiten Esecuzione di lavori di miglioramento terreno
Gemeinde Ahrntal AUTONOME PROVINZ BOZEN-SÜDTIROL Comune di Valle Aurina PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO-ALTO ADIGE BAUKONZESSIONEN / CONCESSIONI EDILIZIE Verzeichnis der erteilten Baukonzessionen vom 01.04.2016
Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell Amministrazione Pubblica. Sede Provinciale/Territoriale di
Istituto Nazionale.via.. www.inpdap.gov.it e mail:[email protected] Al Sig./alla Sig.ra questo Istituto ha provveduto a revocare dalla prossima rata di novembre l importo mensile dell assegno per il nucleo
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Bollettino Ufficiale n. 26/I-II del 24.6.2008 - Amtsblatt Nr. 26/I-II vom 24.6.2008 1 SOMMARIO INHALTSVERZEICHNIS ANNO 2008 JAHR 2008 PARTE PRIMA ERSTER TEIL LEGGI E DECRETI GESETZE UND DEKRETE PROVINCIA
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Bollettino Ufficiale n. 25/I-II del 21/06/2016 / Amtsblatt Nr. 25/I-II vom 21/06/2016 0001 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTINO-ALTO ADIGE Registrazione Tribunale di Trento: n. 290 del
COMUNE di DRENA PROVINCIA di TRENTO VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE. N. 47 del 15/07/2015
COMUNE di DRENA PROVINCIA di TRENTO Copia VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 47 del 15/07/2015 OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE. L anno 2015, addì 15 del mese di Luglio alle
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PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO AGENZIA PROV.LE INCENTIVAZIONE ATTIVITÀ ECONOMICHE Prot. n. PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE DELL AGENZIA N. 943 DI DATA 22 Dicembre 2015 O G G E T T O: Adozione del Piano di attività
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IL CONSIGLIO COMUNALE
N 7 OGGETTO: ADOZIONE, AI SENSI DELL ARTICOLO 13 DELLA LEGGE REGIONALE 11 MARZO 2005 N. 12 E S.M.I., DELLA VARIANTE DI AGGIORNAMENTO DELLA CARTA DI FATTIBILITÀ DELLA COMPONENTE GEOLOGICA DI PIANO (PGT),
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COMUNE DI ALTOPIANO DELLA VIGOLANA
COMUNE DI ALTOPIANO DELLA VIGOLANA (Provincia di Trento) ORIGINALE DETERMINAZIONE del Funzionario Responsabile del AREA 2 - DEI SERVIZI TECNICI Numero 253 di data 28/12/2016 Oggetto: Manutenzione dell'impianto
BAUKONZESSIONEN / CONCESSIONI EDILIZIE
Gemeinde Vahrn AUTONOME PROVINZ BOZEN-SÜDTIROL Comune di Varna PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO-ALTO ADIGE BAUKONZESSIONEN / CONCESSIONI EDILIZIE Verzeichnis der erteilten Baukonzessionen vom 01.07.2010 bis
N. del PROPOSTA DI DELIBERA
N. del OGGETTO: OP065 COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE VIA PER SALVATRONDA - ADOZIONE DELLA VARIANTE URBANISTICA, APPOSIZIONE DEL VINCOLO PREORDINATO ALL'ESPROPRIO ED APPROVAZIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE.
Il sottoscritto... cod. fiscale... residente a... Via... Tel... dell Associazione... cod. fiscale o partita IVA... con sede in... Via... Tel... Fax...
Al Sindaco del Comune di Merano 39012 M E R A N O Oggetto: domanda di contributo ordinario per l anno 2 0 0 2 Il sottoscritto... cod. fiscale... residente a... Via... Tel.... in qualità di... dell Associazione...
Città di Nichelino Provincia di Torino AREA TUTELA DEL CITTADINO, PROGR. FINANZ. E CONTROLLO DELLE ENTRATE. Polizia Locale.
Città di Nichelino Provincia di Torino AREA TUTELA DEL CITTADINO, PROGR. FINANZ. E CONTROLLO DELLE ENTRATE Polizia Locale Codice 36 Determinazione N 1064 del 31/12/2016 OGGETTO: Approvazione avviso pubblico
Adempimenti specifici dell ufficio Edilizia Privata e Urbanistica
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