I PRINCIPI GENERALI DI DIRITTO RICONOSCIUTI DALLE NAZIONI CIVILI

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1 ALTRE NORME GENERALI DELL ORDINAMENTO INTERNAZIONALE PROF. GIUSEPPE CATALDI

2 Indice 1 I PRINCIPI GENERALI DI DIRITTO RICONOSCIUTI DALLE NAZIONI CIVILI I PRINCIPI GENERALI DI DIRITTO RICONOSCIUTI DALLE NAZIONI CIVILI COME NORME CONSUETUDINARIE PRINCIPI GENERALI DI DIRITTO RICONOSCIUTI DALLE NAZIONI CIVILI E GIUDICI INTERNI 7 4 I PRINCIPI NORME GENERALI SCRITTE ACCORDI DI CODIFICAZIONE ACCORDI DI CODIFICAZIONE E STATI TERZI RICAMBIO DELLE NORME CODIFICATE DICHIARAZIONI DI PRINCIPI DELL ASSEMBLEA GENERALE DELLE NAZIONI UNITE DICHIARAZIONI E DIRITTO CONSUETUDINARIO DICHIARAZIONI COME ACCORDI BIBLIOGRAFIA DI RIFERIMENTO: di 17

3 1 I principi generali di diritto riconosciuti dalle Nazioni civili I principi generali di diritto riconosciuti dalle Nazioni civili sono fonte di diritto internazionale generale. Tale espressione si ritrova all art. 38 dello Statuto della Corte Internazionale di giustizia che annovera, tra le fonti del diritto internazionale, i principi generali di diritto riconosciuti dalle Nazioni civili. Secondo l interpretazione più comune, tale fonte trova applicazione laddove non vi siano norme pattizie o consuetudinarie applicabili al caso concreto. L art. 38 codifica una prassi sempre seguita nei rapporti internazionali, in particolare dai tribunali arbitrali, che hanno in particolare fatto uso dei principi di giustizia e di logica giuridica (nemo fidex in re sua, in claris non fit interpretatio ). Il tema del valore dei principi generali di diritto riconosciuti dalle Nazioni civili nel sistema delle fonti internazionali ha suscitato vaste polemiche (Paesi del terzo mondo) e varietà di opinioni in dottrina, tuttora sussistente. La nozione di principi generali di diritto riconosciuti dalle Nazioni civili quale accolta dalla maggioranza della dottrina è quella secondo cui si sarebbe trattato di principi accettati dalle Nazioni in foro domestico, come alcuni principi di procedura, il principio della buona fede, il principio della res judicata ecc.. Si tratta di principi universali di giustizia e di logica giuridica, sia di natura sostanziale che processuale, attinenti soprattutto al diritto penale, quali ad esempio: - il principio della res judicata - il principio del ne bis in idem - il principio nemo judex in re sua - il principio in claris non fit interpretatio - il principio nullum crimen, nulla poena sine lege; - il principio della presunzione d innocenza dell imputato - ed altri principi che attengono alla sfera della tutela dei diritti fondamentali dell uomo. Lo scopo perseguito dall articolo 38 3 dello Statuto della Corte permanente di giustizia 3 di 17

4 internazionale, poi divenuto articolo 38 1 lett.c) dello Statuto della Corte internazionale di giustizia, con l inserimento di tali principi a titolo di diritto applicabile da parte della Corte internazionale di giustizia per giudicare le controversie tra Stati, è quello di provvedere a colmare eventuali lacune dovute all inesistenza di consuetudini e accordi in relazione ad un caso concreto, inesistenza che avrebbe potuto portare il giudice internazionale ad un non liquet. Recita l articolo 38 dello Statuto CIG:...La Corte, la cui funzione è di decidere in base al diritto internazionale le controversie che le sono sottoposte, applica: a) le convenzioni internazionali, sia generali che particolari, che stabiliscono norme espressamente riconosciute dagli Stati in lite; b) la consuetudine internazionale, come prova di una pratica generale accettata come diritto; c) i principi generali di diritto riconosciuti dalle Nazioni civili.... Ci si chiede in dottrina se tali principi siano una fonte a sé stante del diritto internazionale, poiché sono elencati al terzo posto, dopo gli accordi e le consuetudini, nell articolo 38 dello Statuto CIG, oppure se essi non siano riconducibili ad una delle due classiche fonti del diritto internazionale, in particolare alla consuetudine. 4 di 17

5 2 I principi generali di diritto riconosciuti dalle Nazioni civili come norme consuetudinarie Perché principi statali possano essere applicati a titolo di principi generali di diritto internazionale devono sussistere due condizioni: a) Occorre che essi esistano e siano applicati in maniera uniforme nella più gran parte degli Stati b) Occorre che essi siano avvertiti come obbligatori e necessari dal punto di vista del diritto internazionale, ossia devono perseguire valori ed imporre comportamenti che gli Stati considerino necessari sul piano internazionale. Rappresentano una categoria sui generis di norme consuetudinarie internazionali. I principi generali riconosciuti dalle nazioni civili rappresentano una categoria sui generis di norme consuetudinarie internazionali, rispetto alle quali la diuturnitas è rappresentata dalla loro uniforme previsione ed applicazione da parte degli Stati all interno dei rispettivi ordinamenti. In quanto all opinio juris sive necessitatis, essa è presente nelle regole di giustizia e logica giuridica,ovvero da quelle regole intese da tutti gli organi dello Stato come aventi valore universale, come necessariamente applicabili in qualsiasi ordinamento giuridico, quindi anche in quello internazionale. Il Prof. Conforti considera i principi generali di diritto quali norme consuetudinarie sui generis in ragione del loro processo di formazione che, a differenza delle normali consuetudini, si svolgerebbe in parte sul piano degli ordinamenti interni (rilevazione della pratica costante ed uniforme: elemento della diuturnitas) ed in parte sul piano dell ordinamento internazionale (rilevazione dell elemento soggettivi dell opinio juris sive necessitatis). In relazione al primo elemento, Conforti afferma:...occorre innanzitutto che essi esistano e siano uniformemente applicati nella più gran parte degli Stati... : questo significa che deve trattarsi di principi contenuti negli ordinamenti giuridici interni, non importa se a livello costituzionale o di legge ordinaria. Con riferimento al secondo elemento, lo stesso Autore così si esprime:...in secondo luogo, e questa è la condizione più caratterizzante, occorre che essi siano sentiti come obbligatori o necessari anche dal punto di vista del diritto internazionale... : questo vuol dire che il principio di diritto interno, applicabile nei rapporti giuridici all interno di uno Stato e nei confronti dei propri cittadini 5 di 17

6 e residenti, sarà anche un principio generale del diritto internazionale se la sua osservanza sarà considerata obbligatoria anche nei rapporti tra Stati, cioè se la sua obbligatorietà passa dal piano interno (rapporti istituzioni-sudditi) al piano internazionale (rapporti tra Stati). 6 di 17

7 3 Principi generali di diritto riconosciuti dalle Nazioni civili e giudici interni Uno dei requisiti per accertare l esistenza di un principio generale di diritto comune agli ordinamenti statali è che esso sia uniformemente seguito nella maggior parte degli Stati (quindi non necessariamente in tutti). Da ciò deriva che un giudice di uno Stato può farne applicazione anche quando tale principio non esista nell ordinamento statale, sempre che l ordinamento interno imponga l osservanza del diritto internazionale. Un esempio è costituito dall art. 10, 1 comma, Cost. italiana 7 di 17

8 4 I Principi Secondo una parte della dottrina, non condivisa da Conforti, al di sopra delle norme consuetudinarie vi sarebbe un altra categoria di norme generali non scritte: i principi costituzionali, connaturati con la comunità internazionale. La dottrina maggioritaria non riconosce i principi come fonte di diritto generale, così come non riconosce l equità, intesa come sentimento del giusto e dell ingiusto. L equità viene in genere in rilievo nella giurisprudenza interna ed internazionale come opinio juris sive necessitatis, quindi nel procedimento di formazione del diritto consuetudinario, ma non può essere considerata fonte di diritto. 8 di 17

9 5 Norme generali scritte accordi di codificazione Nell ordinamento internazionale NON esistono norme generali scritte. Gli accordi di codificazione, come, ad es., la Convenzione di Vienna sul diritto dei Trattati del 1969, ovvero quei trattati che codificano le norme consuetudinarie vigenti in un determinato settore, vanno considerati normali accordi internazionali e vincolano solo gli Stati contraenti. Il valore degli accordi di codificazione: In primo luogo il problema si pone con riguardo ad una speciale categoria di accordi multilaterali che hanno per oggetto importanti questioni del diritto internazionale quali la punizione dei crimini internazionali, la responsabilità degli Stati per fatti illeciti, il diritto dei trattati, il diritto del mare, il diritto internazionale a tutela dell ambiente, la tutela dei diritti fondamentali dell uomo, conclusi generalmente in seno alle Nazioni Unite. Nozione di accordo di codificazione: L accordo di codificazione non si distingue dagli altri accordi internazionali, quanto alla sua forma, se non per lo scopo che si propone che, invece di essere quello di disciplinare secondo certe modalità e norme i rapporti tra Stati contraenti, ha il fine di mettere per iscritto, di codificare quindi, il diritto internazionale generale non scritto, quali le consuetudini ed i principi generali di diritto. 9 di 17

10 6 Accordi di codificazione e Stati terzi Il problema che si pone con riguardo agli accordi di codificazione è relativo ai suoi effetti ed in particolare: dal momento che si tratta di accordi internazionali (i quali vincolano solo le parti contraenti) che codificano norme ad efficacia generale (che vincolano cioè tutti i soggetti), qual è il loro vero valore? In altri termini:si tratta pur sempre di accordi che vincolano solo gli Stati contraenti oppure hanno un efficacia che travalica l accordo e investe tutti? Occorre nondimeno riconoscere che l accordo di codificazione costituisce un importante punto di partenza per l interprete che deve ricostruire delle norme generali consuetudinarie nella materia disciplinata dall accordo. L interprete dovrà tuttavia verificare se tali norme corrispondano alla prassi degli Stati. Solo se la verifica risultasse positiva, egli potrà applicare la norma dell accordo di codificazione a titolo di diritto generale. (Si veda CIG, sentenza del sulla questione della delimitazione della piattaforma del Mare del Nord). Gli accordi di codificazione non hanno effetti per gli Stati terzi che con la loro ratifica non li abbiano accettati. Le norme consuetudinarie in essi contenute, di conseguenza, si applicheranno ai terzi Stati non a titolo di norma convenzionale (disposizione contenuta nell accordo di codificazione), bensì a titolo di norma del diritto internazionale generale. In questo senso si esprime uno dei più importanti accordi di codificazione, la Convenzione di Vienna sul diritto dei Trattati del 1969, la quale, al suo articolo 4, relativo all irretroattività della Convenzione, così dispone: Senza pregiudizio per l applicazione di qualsiasi regola enunciata nella presente Convenzione alla quale i trattati sarebbero soggetti in base al diritto internazionale indipendentemente dalla Convenzione suddetta, quest ultima si applica unicamente ai trattati conclusi da Stati dopo la sua entrata in vigore per gli Stati medesimi. Questa norma significa che le norme consuetudinarie codificate dalla Convenzione di Vienna (come per esempio quelle relative alle cause di estinzione o di invalidità) saranno applicabili agli accordi conclusi prima dell entrata della Convenzione e lo saranno anche nei confronti di Stati terzi, non parti di quest ultima, proprio a titolo di norme consuetudinarie e non di norme contenute nella Convenzione. Gli accordi di codificazione costituiscono un importantissimo strumento che permette non 10 di 17

11 soltanto di precisare il contenuto ed i limiti di norme cosuetudinarie esistenti, ma anche di contribuire allo sviluppo progressivo di nuove norme generali le quali, inserite in disposizioni dell accordo di codificazione, possono offrire agli Stati lo spunto per determinarne il comportamento evolutivo conforme alla norma convenzionale, trasformandola così, pian piano, in norma consuetudinaria. 11 di 17

12 7 Ricambio delle norme codificate Seppure l accordo di codificazione corrisponda al diritto consuetudinario vigente al momento della sua redazione, è possibile che in epoca successiva, il diritto consuetudinario subisca dei cambiamenti per effetto della mutata pratica degli Stati. Tale eventualità è scarsamente considerata negli accordi: quasi tutti gli accordi di codificazione promossi dalle Nazioni Unite sono stipulati per una durata illimitata e solo alcuni di essi prevedono la possibilità per gli Stati di intraprendere una procedura di revisione. La norma che, pur essendo contenuta in un accordo di codificazione ancora in vigore, non corrisponde più al diritto internazionale generale, non potrà essere più applicata agli Stati non contraenti. Per gli Stati contraenti, l interprete deve verificare se esista una prassi da cui estrarre la norma consuetudinaria abrogatrice : laddove si riscontri con certezza tale prassi, la norma consuetudinaria abroga quella convenzionale corrispondente, sempre che gli Stati contraenti abbiano contribuito alla formazione della nuova consuetudine e che l intendano come applicabile anche nei rapporti inter se. Occorre quindi chiedersi cosa succede quando una norma consuetudinaria codificata si trasforma, si evolve, si estingue ed al suo posto se ne afferma una nuova? Quali sono le conseguenze di questa evoluzione sull applicabilità dell accordo di codificazione ed in particolare della disposizione di tale accordo che contiene la vecchia norma consuetudinaria codificata e caduta in desuetudine? Gli Stati parti dell accordo quale consuetudine dovranno seguire? a) Quella vecchia in quanto norma speciale (convenzionale) in base al principio di specialità e perciò prevalente sulla norma consuetudinaria nuova? b) Quella nuova in quanto norma consuetudinaria successiva in base al principio di successione delle leggi nel tempo (posteriorità)? Per rispondere a tali quesiti occorre distinguere i casi della: - applicabilità della nuova consuetudine ai terzi Stati; - applicabilità della nuova consuetudine agli Stati contraenti. - Applicabilità della nuova consuetudine ai terzi Stati: La consuetudine nuova che si sia formata dopo l entrata in vigore dell accordo di 12 di 17

13 codificazione dovrà essere osservata dagli Stati che non fanno parte di quest ultimo, in ossequio al principio dell inefficacia degli accordi nei confronti dei terzi ed in base al criterio interpretativo di posteriorità o successione delle leggi nel tempo, per il quale una consuetudine successiva prevale su quella anteriore nella stessa materia. In altre parole i terzi Stati rispetto all accordo di codificazione seguiranno senz altro la nuova consuetudine disapplicando quella codificata nell accordo. - Applicabilità della nuova consuetudine agli Stati contraenti: La situazione appare diversa per gli Stati parti contraenti l accordo di codificazione, i quali dovranno, in linea di principio, osservare la vecchia consuetudine desueta ma codificata, a titolo di norma convenzionale e perciò prevalente in base al principio della specialità. In base a quest ultimo principio l accordo prevale sulla consuetudine in ragione della diversa efficacia delle due fonti rispetto ai destinatari cui sono dirette. Mentre la consuetudine ha efficacia generale o erga omnes, l accordo si applica soltanto ai contraenti. Nei rapporti tra consuetudine ed accordo in una stessa materia il secondo prevarrà. Questa soluzione però potrebbe essere messa in discussione dalla pratica degli Stati parti dell accordo di codificazione, i quali dimostrino di voler seguire anch essi la nuova norma, cioè quella non ancora codificata, e di voler pertanto disapplicare quella contenuta nell accordo in quanto desueta. Perché sia possibile per i contraenti applicare la nuova consuetudine occorre dimostrare non solo la prassi costante e uniforme della maggior parte di essi, ma anche la convinzione dell obbligatorietà di tale comportamento. L opinio juris in casi del genere si testa verificando che gli altri Stati parti dell accordo di codificazione non protestano perché uno di essi applica la nuova consuetudine, quando una tale protesta sarebbe legittima perché applicando la nuova norma si viola quella codificata, e quindi si commette un illecito. In casi del genere è proprio l opinio juris che serve a distinguere il comportamento evolutivo dello Stato dal comportamento illecito. Una volta ricostruita la prassi e l opinio, il principio di posteriorità sarà applicabile in luogo di quello di specialità e la nuova consuetudine potrà così applicarsi anche agli Stati contraenti dell accordo di codificazione. 13 di 17

14 8 Dichiarazioni di principi dell Assemblea generale delle Nazioni Unite Il processo di decolonizzazione avvenuto nella seconda metà del secolo scorso ha visto fare ingresso sulla scena internazionale una serie di nuovi Stati che rivendicavano un ruolo attivo nella formazione del diritto internazionale generale, da essi ritenuto il frutto degli interessi coloniali degli Stati europei. Per questo motivo tali Stati hanno sempre considerato le Nazioni Unite, ed in particolare l Assemblea generale, organo in cui sono rappresentati pressoché tutti gli Stati del mondo, come il foro privilegiato per poter discutere ed approvare norme internazionale generali. Nozione di Dichiarazioni di principi dell Assemblea Generale dell ONU: Le Dichiarazioni di principi dell Assemblea generale dell ONU sono atti giuridici con i quali l Organizzazione emana una serie di regole riguardanti delle volte rapporti tra Stati e delle altre rapporti interni alle varie comunità statali, tra Stato e sudditi o tra Stato e stranieri. Sin dai primi anni, l Assemblea generale ha seguito la prassi di emanare delle Dichiarazioni contenenti Le Dichiarazioni di principi non costituiscono una fonte autonoma di norme internazionali generali e non hanno, quindi, carattere vincolante. L Assemblea Generale non ha infatti poteri legislativi mondiali. Le Dichiarazioni vengono adottate mediante l atto tipico delle OI, la raccomandazione, che ha mero valore esortativo e non vincolante. 14 di 17

15 9 Dichiarazioni e diritto consuetudinario Seppure le Dichiarazioni non abbiano valore giuridicamente vincolante, non se ne può disconoscere il rilevante ruolo svolto ai fini dello sviluppo del diritto internazionale generale e del suo adeguamento alle esigenze di solidarietà e di interdipendenza del nostro tempo. Ai fine della formazione del diritto consuetudinario, le dichiarazioni vengono in rilievo come prassi degli Stati. 15 di 17

16 10 Dichiarazioni come accordi Alcune Dichiarazioni, o parti di esse, possono assumere il valore di veri e propri accordi quando, oltre ad enunciare un principio, espressamente ne equiparano l inosservanza alla violazione della Carta dell Onu. Lo stesso vale quando la Dichiarazione considera l inosservanza di un principio non violazione della Carta dell Onu, ma del diritto internazionale generale. Le Dichiarazioni inquadrabili come accordi vanno considerate come accordi in forma semplificata. Jus cogens: Esiste un gruppo di norme di diritto internazionale generale le quali sarebbero cogenti (jus cogens). L art. 53 della Convenzione di Vienna sul diritto dei Trattati stabilisce che è nullo qualsiasi trattato che, al momento della sua conclusione, è in contrasto con una norma imperativa del diritto internazionale generale. Per norma imperativa del diritto internazionale generale si intende una norma accettata e riconosciuta dalla comunità internazionale degli Stati nel suo insieme come norma alla quale non può essere apportata nessuna deroga e che non può essere modificata se non da una nuova norma di diritto internazionale generale avente il medesimo carattere. La Convenzione di Vienna non indica quali norme internazionali siano imperative. E l interprete che deve stabilirlo, andando a verificare se una norma trova riscontro negli elementi della diuturnitas e dell opinio juris. Dovrà poi stabilire se la gran parte degli Stati considera detta norma superiore alle comuni fonti internazionali in quanto ispirata a valori fondamentali e universali. 16 di 17

17 Bibliografia di riferimento: B. CONFORTI, Diritto internazionale, ES, Napoli, T. TREVES, Diritto internazionale - Problemi fondamentali, Milano, ult. edizione N. RONZITTI, Introduzione al diritto internazionale, II ed., Torino, di 17

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