Problematiche del passaggio generazionale in rapporto alle disposizioni successorie e soluzioni:

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1 Strumenti giuridici per il passaggio generazionale Problematiche del passaggio generazionale in rapporto alle disposizioni successorie e soluzioni: Strumenti tradizionali: donazione di azienda e di partecipazioni; Creazione di società holding e cessione di partecipazioni; Family buy out; Patto di famiglia; Trust.

2 Le aree problematiche riguardano quindi: La scelta dell erede o degli eredi che dovranno continuare l attività aziendale, e la sistemazione patrimoniale degli eredi diversi; La prevenzione dell insorgere di liti tra gli eredi ed il mantenimento della necessaria coesione nell attività aziendale;

3 Il mantenimento del controllo dell azienda da parte del fondatore sino al momento in cui riterrà opportuno o necessario cedere il controllo; La possibilità di impedire che figli e nipoti possano disporre individualmente dei propri interessi patrimoniali ponendoli a rischio per vicende economiche personali, ovvero che i medesimi beni vengano aggrediti dai loro creditori.

4 Il settore è particolarmente complesso, in quanto su di esso incide la normativa sulle successioni, che pone numerosi limiti in materia di trasferibilità di beni ai propri eredi in funzione dell esistenza delle norme in materia di successione necessaria ed in materia di collazione e di azione di riduzione.

5 Qualsiasi soggetto, nel disporre dei propri beni sia per donazione che per successione, incontra dei limiti posti dalle norme in materia di successione necessaria, che prevedono che una parte del patrimonio debba essere destinato ai propri parenti più stretti, ed in particolare al coniuge ed ai discendenti.

6 Divieto dei patti successori Dette norme devono essere coordinate con una serie di altre norme, che in particolare riguardano: 1.il divieto dei patti successori, in base all art. 458 c.c. che prevede in particolare la nullità di qualsiasi patto relativo ad una successione non ancora apertasi;

7 Divieto dei patti successori L art. 458 del codice civile prevede la nullità di qualsiasi convenzione con la quale taluno dispone della propria successione. E nullo altresì ogni atto con il quale taluno dispone o rinuncia ai diritti che possono spettargli su una successione non ancora aperta.

8 Azione di riduzione 2. l azione di riduzione, che fa sìche l erede che si ritenga leso da una disposizione testamentaria, possa proporre una azione di riduzione, volta a ridurre le disposizioni lesive del diritto dell erede ad ottenere una certa percentuale del patrimonio.

9 Azione di riduzione Poiché l azione di riduzione può essere esercitata contro chiunque, e pertanto prescindendo dagli eventuali successivi passaggi dei beni dopo l atto di donazione, l acquisto per donazione di beni, siano essi immobili o aziende, presenta dei caratteri di instabilità che rendevano effettivamente difficoltoso l utilizzo dei beni stessi.

10 Azione di riduzione Proprio per evitare simili problemi è stato previsto che, nel caso di beni immobili, qualora siano trascorsi dieci anni dall apertura della successione, l eventuale azione di riduzione non pregiudica i diritti acquisiti in buona fede ed a titolo oneroso dai terzi.

11 Collazione 3. la collazione, che consiste nella ideale imputazione in capo a ciascun erede di tutti i beni che il medesimo ha ricevuto da parte del de cuius, sia mediante donazioni che mediante disposizioni testamentarie, con l importante precisazione che la collazione viene effettuata mediante imputazione ideale, al valore che ciascun bene ha al momento dell apertura della successione.

12 Situazione determinata dal coordinamento delle norme sopra riportate la necessitàper l imprenditore che ha individuato il successore nella guida dell azienda di compensare con altri beni i legittimari che non fossero i destinatari dell azienda; la difficoltà di determinare il valore delle quote, tenuto conto della variabilità dei valori, con particolare riferimento ad un eventuale confronto tra il valore dell azienda ed il valore di immobili che fossero stati assegnati ai legittimari diversi dal destinatario dell azienda.

13 Si valuti il caso, peraltro abbastanza frequente, di un genitore che ha destinato ad uno dei figli la propria azienda, ed all altro figlio degli immobili per un valore adatto a compensarlo; al fine di consentire al figlio l ingresso in azienda ha effettuato delle donazioni in vita.

14 Poiché in base all istituto della collazione i valori vengono determinati al momento dell apertura della successione, potrebbe accadere che l azienda, che prima aveva un valore di 1000, abbia raddoppiato il valore, e pertanto il figlio che con la sua attività ha prodotto un incremento di valore si trova a dovere compensare il fratello;

15 si può anche verificare il caso inverso, e pertanto che il valore dell azienda sia diminuito e sia il fratello che ha ricevuto gli immobili a dovere compensare l altro.

16 LA DONAZIONE D AZIENDA La donazione è il contratto con il quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l altra, trasferendole la proprietà dell azienda o di un ramo di essa.

17 LA DONAZIONE D AZIENDA È un contratto consensuale a titolo gratuito che importa una diminuzione patrimoniale per il soggetto donante, il quale non riceve alcun corrispondente vantaggio quale corrispettivo dell attribuzione e che si perfeziona con il consenso legittimamente manifestato dalle parti;

18 LA DONAZIONE D AZIENDA È un contratto formale, che richiede l atto pubblico a pena di nullità, con la presenza di testimoni.

19 LA DONAZIONE D AZIENDA l azienda è il complesso di beni organizzati dall imprenditore per l esercizio dell impresa, ed è inquadrata dalla dottrina tra le universalità di fatto, ritrovandosi in essa i caratteri tipici delle universalità di fatto, e cioè la pluralità di beni, la destinazione unitaria e l appartenenza alla stessa persona.

20 LA DONAZIONE D AZIENDA la donazione d azienda specie nell ipotesi di aziende individuali ha giocato un ruolo di assoluta rilevanza nell ottica di una pianificazione del passaggio generazionale dell impresa, costituendo una valida alternativa al trasferimento mortis causa.

21 VANTAGGI DELLA DONAZIONE Con la donazione il passaggio della proprietà aziendale, finalizzato all avvicendamento nella gestione dell impresa, ha avuto e continua ad avere lo scopo di trasmettere la proprietà dell azienda ai familiari dell imprenditore, affinchè questi continuino l attività di impresa nei tempi e modi opportunamente concordati tra le parti, senza l incertezza e l emergenza emotiva propria delle successioni a causa di morte.

22 VANTAGGI DELLA DONAZIONE la presenza dell imprenditore accanto al donatario consente di superare più agevolmente il momento del trapasso generazionale, consentendo all imprenditore di fornire una guida ed i necessari suggerimenti al figlio o ai figli nel momento del trasferimento.

23 VANTAGGI DELLA DONAZIONE la possibilità per l imprenditore di mantenere anche in parte l usufrutto può agevolare il momento di transizione.

24 VANTAGGI DELLA DONAZIONE Lo strumento della donazione di azienda è stato di recente agevolato sul piano fiscale, così come quello di trasferimento di partecipazioni di controllo.

25 VANTAGGI DELLA DONAZIONE il legislatore con una norma inserita nella legge finanziaria del 2007 ha sostanzialmente esentato da imposta sia di successione che di donazione il trasferimento dell azienda o di partecipazioni di controllo, effettuato mediante donazione.

26 Il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa mantengano l attivitàaziendale o la proprietà della partecipazioni per cinque anni. A dette condizioni i beni sono esenti da imposta ed il valore dei beni donati non sarà poi considerato ai fini delle franchigie nell ipotesi di successione.

27 VANTAGGI DELLA DONAZIONE La donazione si presenta come uno strumento per certi versi elastico, in quanto consente, mediante utilizzo di condizioni di reversibilità ovvero mediante imposizione di un onere, cosiddetta donazione modale, di raggiungere gli obiettivi prefissati contemperando anche alcune esigenze dell imprenditore donante.

28 Clausola di reversibilità: Con l apposizione di tale clausola nel contratto di donazione, il donante prevede che quanto donato ritorni in capo al donante nell ipotesi di premorienza del donatario

29 Donazione modale: il donante può imporre una obbligazione a carico del donatario: ad es. donazione di un immobile ad un ente pubblico con l onere di costruire un ospedale; oppure onere di mantenimento da parte del donatario a favore del donante.

30 SVANTAGGI DELLA DONAZIONE lo strumento della donazione di azienda, o della donazione in genere non ha avuto lo sviluppo che ci si attendeva. Lo strumento della donazione viene infatti spesso sconsigliato, come già detto, per i problemi connessi al possibile esercizio dell azione di riduzione ed essendo soggetta alla collazione.

31 GLI STRUMENTI SOCIETARI Altro strumento attraverso il quale si può raggiungere l obiettivo di assicurare il passaggio generazionale è costituito dall adozione di un modello societario e dall utilizzo degli strumenti societari tipici.

32 GLI STRUMENTI SOCIETARI Il primo aspetto da curare è costituito dal fatto che l azienda venga gestita in forma societaria, e pertanto l eventuale azienda individuale venga ad essere conferita in una società.

33 GLI STRUMENTI SOCIETARI Nell ipotesi di piùaziende operative, costituite in una o più società si potrebbe utilizzare lo strumento della holding di partecipazioni, e cioè la situazione in cui una società, che può essere sia s.r.l. che s.p.a. che s.a.p.a. detiene le partecipazioni di controllo delle singole società operative.

34 GLI STRUMENTI SOCIETARI La creazione di una holding può essere un evento propedeutico a qualunque decisione, in ragione dell accentramento del patrimonio che ne deriva. Può risultare poi uno strumento di pianificazione a sé stante, in ragione dell adozione di particolari schemi di governance o di patti parasociali.

35 GLI STRUMENTI SOCIETARI Una società holding presenta inoltre una serie di vantaggi quali: 1.L ottimizzazione del controllo e dell allocazione delle risorse; 2.L accentramento del patrimonio e della finanza, con benefici effetti verso le banche ed i servizi comuni; 3.La possibilità di sfruttare i nuovi strumenti della riforma fiscale.

36 GLI STRUMENTI SOCIETARI Naturalmente la creazione di più aziende operative consente, in una prima ipotesi, di destinarne una a ciascun erede, e quindi attraverso una eventuale scissione societaria esiste la possibilità di creare più società, ciascuna titolare di una azienda, nell ipotesi in cui le aziende siano possedute da un unica società.

37 GLI STRUMENTI SOCIETARI Altra ipotesi è costituita dall utilizzo di una operazione di scissione societaria mediante la quale si possono creare due o più società, delle quali una o alcune di esse siano le società cosiddette operative in quanto possiedono le aziende, mentre nell altra vanno a confluire gli immobili societari.

38 GLI STRUMENTI SOCIETARI Questa è una operazione tipica, che si usa in tutte le situazioni in cui si intende proteggere il patrimonio immobiliare dai rischi dell attività imprenditoriale, nonché nelle situazioni in cui si intende destinare in modo diverso il patrimonio societario originariamente unitario.

39 GLI STRUMENTI SOCIETARI In questa situazione, si potrebbe destinare ad un figlio la società operativa, ed all altro la società immobiliare. Ancora si potrebbe destinare una quota di maggioranza in una delle due società, per esempio quella operativa, ad uno dei due figli e una quota di minoranza all altro, effettuando una scelta opposta nella società immobiliare.

40 GLI STRUMENTI SOCIETARI Altra ipotesi di sistemazione è costituita dalla creazione di una holding, che detiene le partecipazioni nelle societàoperative, ed i figli partecipano nella holding in misura diversa, e potrebbero essere legati da patti di sindacato che consentirebbero la possibilità di gestire le singole società secondo le preferenze di ciascuno degli eredi.

41 GLI STRUMENTI SOCIETARI Pertanto l utilizzo dello strumento societario si presta all adozione di una serie di opportunità estremamente variegate, in quanto consente di utilizzare gli strumenti per il trasferimento della titolarità delle quote in abbinamento con i tipici strumenti utilizzati nel passaggio generazionale, quali cessioni della sola nuda proprietà ed altri analoghi strumenti.

42 IL C.D. FAMILY BUY OUT Uno degli strumenti utilizzati per evitare gli inconvenienti della donazione di quote, ed assicurare la stabilità dell acquisto da parte dell erede designato alla continuazione aziendale, prima della emanazione delle norme sul patto di famiglia, era costituito dalla operazione denominata family buy-out, nelle sue numerose varianti.

43 IL C.D. FAMILY BUY OUT L operazione era sostanzialmente strutturata mediante la creazione di una nuova società, che si indebitava ed utilizzava le linee di credito ottenute per acquisire la partecipazione posseduta dal capofamiglia.

44 IL C.D. FAMILY BUY OUT Le partecipazioni acquisite costituivano la garanzia per la concessione dell affidamento. Successivamente si procedeva ad una fusione tra le due società, cosicché il debito veniva rimborsato utilizzando i flussi di reddito generati dalla società acquistata, ovvero mediante la dismissione di assets patrimoniali non strategici.

45 IL C.D. FAMILY BUY OUT Il capofamiglia poteva quindi utilizzare le somme ricevute per destinarle ai figli, e pertanto anche al figlio che aveva effettuato l acquisto.

46 IL PATTO DI FAMIGLIA Con l introduzione degli articoli da 768 bis a 768 octies nel codice civile il legislatore ha inteso porre rimedio ad alcuni dei problemi che sono stati individuati in precedenza.

47 IL PATTO DI FAMIGLIA Cosa èil patto di famiglia: l art. 768 bis c.c. definisce patto di famiglia il contratto con il quale, compatibilmente con il rispetto delle norme in tema di impresa familiare e nel rispetto delle differenti tipologie societarie, l imprenditore trasferisce, in tutto o in parte l azienda ad uno o più discendenti ed il titolare di partecipazioni trasferisce in tutto o in parte le proprie quote.

48 IL PATTO DI FAMIGLIA La ratio della disciplina del patto di famiglia è costituita dall esigenza di fornire all imprenditore, ovvero al titolare di partecipazioni, uno strumento giuridico adeguato per programmare per tempo il passaggio generazionale dell impresa.

49 IL PATTO DI FAMIGLIA ma soprattutto garantire la funzionalitàfutura delle aziende in modo da realizzare la naturale coincidenza tra titolarità e responsabilità di gestione, contemperando anche le ragioni economiche degli altri legittimari attraverso la liquidazione dei loro diritti di legittima.

50 IL PATTO DI FAMIGLIA Caratteristiche principali del patto di famiglia: in primo luogo va precisato che il patto di famiglia è un contratto, al quale devono partecipare non solo i destinatari dei beni, che come abbiamo visto sono i discendenti, ma anche il coniuge e tutti i soggetti che sarebbero legittimari ove in quel momento si aprisse la successione.

51 IL PATTO DI FAMIGLIA Il patto di famiglia deve essere stipulato per atto notarile, ed è un atto tra vivi che esplica effetti traslativi immediati. Ha il vantaggio non trascurabile di essere, al contrario della donazione di azienda, inattaccabile, in quanto al riparo da eventuali azioni di riduzione tese a renderlo inefficace o da eventuali obblighi di collazione.

52 IL PATTO DI FAMIGLIA Con il patto di famiglia infatti si incide sui diritti di legittima spettanti ai partecipanti al contratto, precludendo ad essi l esperimento di azioni di riduzione ed escludendo l assoggettamento delle attribuzioni a collazione.

53 IL PATTO DI FAMIGLIA Gli assegnatari dell azienda devono infatti liquidare gli altri partecipanti al contratto, ove questi non vi rinuncino in tutto o in parte, con il pagamento di una somma corrispondente al valore delle quote di legittima. I contraenti possono inoltre convenire che la liquidazione avvenga, in tutto o in parte, in natura.

54 IL PATTO DI FAMIGLIA Tali atti dispositivi o rinunciativi delle quote di legittima costituiscono una deroga eccezionalmente ammessa al generale divieto dei patti successori di cui all art. 458 c.c. e consistono:

55 IL PATTO DI FAMIGLIA In un patto successorio dispositivo in forza del quale i non assegnatari dell azienda o delle quote ottenendo a titolo di liquidazione quanto loro spetta a titolo di legittima, dispongono dei diritti che possono loro spettare appunto sui beni oggetto del patto, facenti parte di una successione altrui non ancora aperta;

56 IL PATTO DI FAMIGLIA In un eventuale altro patto successorio rinunciativo in forza del quale i non assegnatari dell azienda rinunciano preventivamente, in tutto o in parte, ai diritti di legittima che possono loro spettare appunto sui beni oggetto del patto, facenti parte di una successione altrui non ancora aperta.

57 IL PATTO DI FAMIGLIA In estrema sintesi il patto di famiglia si fonda sul seguente meccanismo di funzionamento: 1. Il trasferimento dell azienda o delle partecipazioni al capitale sociale da parte dell imprenditore o comunque del soggetto cedente ad alcuno dei suoi discendenti;

58 IL PATTO DI FAMIGLIA 2. La liquidazione degli altri familiari non continuatori dell attività di famiglia da parte dei discendenti che hanno conseguito l attribuzione dell azienda o delle partecipazioni sociali, ovvero da parte dello stesso disponente.

59 Caratteristiche principali del patto di famiglia èun contratto, che deve essere stipulato per atto pubblico e, tenuto conto delle assimilazioni con la donazione, può essere opportuno che alla stipula siano presenti i testimoni. Al contratto devono partecipare, oltre al disponente ed al destinatario, anche tutti i soggetti che sarebbero legittimari nell ipotesi di apertura della successione in quel momento. Dovranno quindi essere presenti il coniuge e gli altri figli.

60 Caratteristiche principali del patto di famiglia Le norme del codice prevedono espressamente (art. 768 sexies) che qualora all apertura della successione siano presenti dei legittimari che non hanno partecipato al contratto, gli stessi avranno diritto di ricevere la somma che hanno ricevuto gli altri legittimari, aumentata degli interessi legali.

61 Aspetti di particolare interesse Due aspetti presentano un particolare interesse: Il primo è costituito dalla determinazione del valore dei beni trasferiti (azienda o partecipazioni) che costituiranno la base per la determinazione del valore della quota spettante ai legittimari, che come detto potranno anche rinunciarvi.

62 Aspetti di particolare interesse Dalla possibilità per i legittimari di rinunciare, così come dalla formulazione della norma citata, che fa riferimento al valore attribuito in contratto, si ricava che il valore può essere oggetto di una determinazione autonoma tra le parti, e che quindi può essere tanto maggiore quanto minore del valore del bene trasferito.

63 Aspetti di particolare interesse Il secondo aspetto è costituito dalla determinazione del soggetto che deve liquidare i legittimari. Non vi è dubbio infatti che tale soggetto debba essere, ovvero possa essere, il destinatario, che potrà pertanto liquidare i legittimari o con proprie disponibilità, in denaro o in natura, ovvero possa indebitarsi, anche dando in garanzia i beni ricevuti, e con le somme derivanti dall indebitamento possa liquidare i legittimari.

64 Aspetti di particolare interesse Da parte della dottrina prevalente si ritiene però che la liquidazione dei legittimari possa essere effettuata direttamente dal disponente, che pertanto potrà attribuire l azienda al destinatario, e potrà liquidare gli altri legittimari con somme o con beni che lui stesso metterà a disposizione.

65 Aspetti di particolare interesse Una simile posizione si ricava dalla lettera della legge, in quanto nell art. 768 quater si dice: i beni assegnati con lo stesso contratto agli altri partecipanti non assegnatari dell azienda. Con ciò facendo ritenere che il disponente possa egli stesso assegnare agli altri partecipanti dei beni per compensarli di quanto assegnato al destinatario.

66 Vantaggi del patto di famiglia Il grande vantaggio del patto di famiglia è costituito dal fatto che l assegnazione dell azienda o delle quote societarie non è soggetta ad azione di riduzione ed a collazione. Quindi, salvo che sia prevista una facoltà di recesso (che naturalmente èopportuno evitare di inserire) ovvero che sopravvengano nuovi legittimari, il trasferimento diventa assolutamente definitivo in quanto non soggetto ad una diversa valutazione in sede di apertura della successione.

67 Vantaggi del patto di famiglia Inoltre il patto di famiglia esclude i problemi in termini di instabilità dell acquisto che scaturivano dall acquisto per donazione. Poiché infatti i beni ricevuti non sono soggetti all azione di riduzione, l acquisto si presenta assolutamente definitivo e privo di qualsiasi problema sotto questo profilo.

68 Vantaggi del patto di famiglia Quindi, nell ipotesi che il patto di famiglia non esaurisca la destinazione di tutto il patrimonio, al momento della apertura della successione eventuali divergenze potranno fare riferimento solo agli altri beni, ma non ai beni oggetto del patto di famiglia.

69 IL TRUST Il Trust è un atto attraverso il quale il disponente (chiamato settlor) sia esso persona fisica o giuridica, trasferisce un bene o un diritto (detto Trust Fund) ad un altro soggetto, il Trustee (persona fisica o giuridica) per il perseguimento di uno specifico scopo, ovvero nell interesse di uno o più beneficiari.

70 IL TRUST Il trust è un istituto di common law, e costituisce uno strumento di autonomia privata estremamente flessibile sul piano operativo che consente di perseguire scopi talvolta difficilmente realizzabili attraverso gli ordinari strumenti di civil law.

71 IL TRUST Il trust consente di proteggere interessi difficilmente tutelabili mediante il ricorso ai tradizionali strumenti giuridici. Queste sue caratteristiche lo hanno reso particolarmente interessante anche per quegli ordinamenti, quale quello italiano, a cui l istituto era originariamente sconosciuto, che quindi si sono attivati al fine di una sua introduzione o un suo riconoscimento.

72 IL TRUST l Italia, nonostante sia sprovvista di una norma di diritto positivo che disciplini l istituto in questione, ha sottoscritto e ratificato la Convenzione dell Aja sul riconoscimento giuridico degli effetti del Trust con legge del n. 364 entrata in vigore l

73 IL TRUST La convenzione dell Aja definisce, all art. 2 il trust come quel rapporto giuridico istituito da una persona, il disponente, con atto tra vivi o mortis causa, qualora dei beni siano stati posti sotto il controllo di un trustee nell interesse di un beneficiario o per un fine specifico.

74 IL TRUST In virtù delle disposizioni della convenzione sono riconosciuti in Italia: I trust esteri o internazionali, intendendosi per tali i trust i cui beni, la sede del trustee, la nazionalità o residenza del settlor, del trustee o del beneficiario, il luogo di amministrazione del trust sono collegati ad altri ordinamenti giuridici diversi da quelli del beneficiario;

75 IL TRUST I trust interni, i cui elementi soggettivi ed oggettivi appena richiamati sono tutti connessi all ordinamento italiano e l unico elemento di internazionalità è costituito dalla legge regolatrice scelta dalle parti.

76 SOGGETTI PRESENTI NEL TRUST I soggetti che necessariamente devono essere presenti nel trust sono: a)il settlor o disponente, che segrega alcuni beni o diritti di cui è titolare, che andranno a costituire il trust fund, ossia il patrimonio segregato e destinato al raggiungimento di specifiche finalità o nell interesse dei beneficiari;

77 SOGGETTI PRESENTI NEL TRUST b) Il trustee, legal owner del patrimonio in trust, soggetto cui sono trasferiti i beni/diritti con il compito di amministrarli, e disporne nell interesse dei beneficiari a cui saranno trasferiti a conclusione del trust;

78 SOGGETTI PRESENTI NEL TRUST c) I beneficiari, soggetti individuati nel momento istitutivo ovvero successivamente, nel cui interesse è gestito il patrimonio in trust fino all attribuzione definitiva alla cessazione del trust.

79 SOGGETTI PRESENTI NEL TRUST d) Il guardiano (protector) che controlla la gestione del patrimonio e fornisce indicazioni al trustee. Potrebbe essere lo stesso disponente. e) Il comitato dei beneficiari, che fornisce indicazioni sugli atti più importanti. La presenza di tali soggetti è solo eventuale.

80 TRATTI FONDAMENTALI DEL TRUST I tratti fondamentali del trust sono: 1.Lo scorporo del patrimonio e la sua segregazione, in quanto il patrimonio viene scorporato sia da quello del disponente che da quello del destinatario che da quello del trustee;

81 TRATTI FONDAMENTALI DEL TRUST 2. Lo sdoppiamento del diritto di proprietà nella proprietà formale attribuita al trustee (legal ownership) da quella sostanziale equitativa (equitable ownership) attribuita ai beneficiari;

82 TRATTI FONDAMENTALI DEL TRUST 3. Eventuale nomina del protector/grantor/enforcer che affianca il trustee nella gestione del patrimonio in trust per controllarne l operato e il rispetto della fiducia accordatagli dal disponente. Il protector potrebbe essere lo stesso disponente.

83 Utilizzo del trust Le caratteristiche sopra delineate rendono il trust efficacemente utilizzabile a tutela di soggetti deboli o per finalità filantropiche.

84 Utilizzo del trust Il caso tipico è costituito dal genitore di un figlio disabile che costituisce dei beni o delle somme in trust affinchè siano destinate al mantenimento del figlio, indipendentemente dalla durata della vita del disponente. In questo caso il disponente dovrà prevedere anche la destinazione dei beni residui dopo la morte del disponente medesimo.

85 Utilizzo del trust Il trust presenta inoltre delle efficaci possibilitàdi utilizzo anche per la realizzazione di finalità filantropiche, in alternativa ad esempio all istituto della fondazione, con evidenti vantaggi in termini di semplicità di istituzione, dell esistenza di minori vincoli formali e burocratici.

86 Trust e passaggio generazionale In primo luogo il trust presenta il vantaggio di conservare il patrimonio e di preservarlo dagli attacchi che possono scaturire dalle conseguenze dell attività imprenditoriale. Il trust consente inoltre di destinare il patrimonio familiare secondo le volontà e le esigenze personali e le capacità imprenditoriali, e diventa un efficace strumento per gestire la governance della società in alternativa ai patti di sindacato, con vantaggi in termini di stabilità e di durata.

87 Trust e passaggio generazionale I vantaggi del trust sono ancora più evidenti qualora l esigenza di un passaggio generazionale si ponga nel momento in cui le capacità degli eredi non si sono ancora manifestate, ovvero non si sono manifestate per tutti gli eredi.

88 TRUST E PATTO DI FAMIGLIA I vantaggi del patto di famiglia sono i seguenti: Si individuano da subito i beneficiari dell azienda o delle partecipazioni, i quali iniziano a gestire il nuovo patrimonio; Il patto di famiglia esclude la collazione e l azione di riduzione.

89 TRUST E PATTO DI FAMIGLIA I limiti sono i seguenti: La scelta dei beneficiari è definitiva ed opera da subito; Se sopravvengono nuovi beneficiari (nuovo coniuge o nuovi figli) la quota deve essere liquidata pena la possibile impugnazione del patto di famiglia. Non viene creata alcuna protezione del patrimonio contro interventi di terzi creditori del disponente o dei beneficiari.

90 TRUST E PATTO DI FAMIGLIA I vantaggi del trust: Il trasferimento di beni al beneficiario non è immediato; si può stabilire un termine; Nel trust la scelta del beneficiario può non avvenire da subito, ma essere rinviata ad un momento successivo; pertanto il trust consente di regolare il passaggio generazionale anche nel caso in cui il disponente non sia in grado di effettuare la scelta in quanto i discendenti non abbiano ancora manifestato particolari attitudini imprenditoriali;

91 TRUST E PATTO DI FAMIGLIA Il trust consente altresì di rinviare la scelta nei casi in cui l imprenditore non abbia ancora maturato una decisione in proposito; Nel trust si può anche prevedere, all atto dell istituzione, un meccanismo che consenta di intervenire nell ipotesi in cui la scelta non si sia rivelata corretta, attribuendo dei poteri specifici ad esempio al guardiano;

92 TRUST E PATTO DI FAMIGLIA Il trustee non è il beneficiario della disposizione. Pertanto il suo operato può essere soggetto in parte alle direttive del disponente contenute nell atto istitutivo del trust, ed in parte al controllo di uno o più guardiani;

93 TRUST E PATTO DI FAMIGLIA Il trust segrega il patrimonio proteggendolo da attacchi di terzi, siano essi creditori del disponente che dei beneficiari che del trustee, pur nel rispetto delle norme in tema di revocatoria.

94 ESEMPIO DI TRUST Tizio è titolare della maggioranza azionaria della società Alfa S.p.A. Tizio ha due figli: Caio figlio della prima moglie, che è già inserito in azienda ed ha già dimostrato ampie capacità imprenditoriali; Mevio, figlio della seconda moglie, che è ancora minorenne.

95 ESEMPIO DI TRUST Tizio vuole concedere ai due figli le medesime opportunità, ma è ben consapevole che la maggiore età di Caio e la sua esperienza potrebbero essere di ostacolo all ingresso in azienda di Mevio, soprattutto nell ipotesi di sua morte prematura. Caio infatti non ha un buon rapporto con Mevio, ovvero anche qualora i rapporti fossero buoni, non vi è alcuna garanzia che rimangano tali.

96 ESEMPIO DI TRUST La soluzione tradizionale prevede la cessione delle azioni ai due figli. Il problema è costituito dal fatto che Mevio è troppo giovane per entrare in azienda, e che Caio potrebbe adoperasi per annacquare le azioni di Mevio.

97 ESEMPIO DI TRUST Si potrebbe ipotizzare la costituzione in trust delle azioni della Alfa S.p.A., con nomina di un trustee che si occuperebbe della gestione delle azioni, sotto il controllo dello stesso disponente ovvero, nell ipotesi di sua scomparsa, di un altro guardiano appositamente individuato. Il trust avrebbe una durata determinata, ad esempio 15 anni, ed i beneficiari sarebbero Tizio, Caio e Mevio ovvero i loro discendenti viventi al momento della scadenza del trust, pro quota.

98 ESEMPIO DI TRUST Il trust potrebbe prevedere l anticipazione del reddito ai beneficiari, pro quota, secondo le percentuali previste, in modo da assicurare ai beneficiari i mezzi di sostentamento. Il trust potrebbe prevedere la destinazione di una parte degli utili a favore del disponente, in modo da fare fronte alle sue esigenze.

99 ESEMPIO DI TRUST Il vantaggio di una simile ipotesi sarebbe costituita dalla segregazione del patrimonio, dall impossibilità per i figli di disporne individualmente, dalla gestione unitaria dell azienda, dal rinvio dell ingresso di Mevio in azienda ad un momento successivo, e quindi l eliminazione dei contrasti tra i due figli, il rispetto delle volontà del disponente.

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