COMUNE DI TORRE ORSAIA
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1 COMUNE DI TORRE ORSAIA Provincia di Salerno Regolamento Comunale per la definizione di CRITERI, REQUISITI E CARATTERISTICHE DELLE AREE PER L INSEDIAMENTO DEGLI IMPIANTI DI CARBURANTI Allegato A Approvato con deliberazione del C.C. n.. del.. In vigore dal Pag. 1
2 Art.1 - Finalità Il presente regolamento disciplina la rete degli impianti per la distribuzione di carburanti sul territorio del Comune di Torre Orsaia. Per la sua stesura si è tenuto conto delle direttive emanate in materia, delle leggi vigenti ed, in particolare, di quanto stabilito dalla legge regionale della Campania 30 luglio 2013, n. 8 e dal relativo regolamento regionale di attuazione, oltre al dato di fatto che, attualmente, sul territorio comunale non è presente alcun impianto di distribuzione di carburanti. Gli impianti di distribuzione di carburanti sono autorizzati, nel rispetto delle prescrizioni della Legge regionale 30 luglio 2013, n. 8 e dal relativo regolamento regionale di attuazione, in attesa della cui emanazione, così come disposto dall art. 17 della predetta L.R. 8/2013, si applica quanto stabilito dal regolamento regionale 20 gennaio 2012, n. 1 (Regolamento di attuazione della legge regionale 29 marzo 2006, n. 6 Norme per la razionalizzazione e l ammodernamento del sistema distributivo dei carburanti ). Art. 2 - Definizione delle zone territoriali comunali secondo il livello di urbanizzazione. Le zone territoriali comunali, individuate ai sensi dell art. 22 della Legge Regionale 29 giugno 1994, n. 27 e del Regolamento di attuazione della legge regionale 29 marzo 2006, n. 6 Norme per la razionalizzazione e l'ammodernamento del sistema distributivo dei carburanti, sono cosi distinte: Zona n. 1 Comprende la parte del territorio comunale interessata da agglomerati urbani che rivestono interesse storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti. In mancanza di strumento urbanistico, sono considerate appartenenti a questa zona le aree ubicate in z.t.o. A1 e A2 delle tavole P-3.1 e P-3.2 del PRG adottato con Deliberazione del Commissario ad Acta n. 01/PRG del Questa zona ha le caratteristiche di cui all art. 3 comma 1, lett. a) del regolamento regionale n. 1 del Zona n. 2 Comprende la parte del territorio comunale, parzialmente o totalmente edificata, in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non è inferiore al 12,5 per cento (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nella quale la densità territoriale è superiore a 1,5 metri cubi per metro quadrato, nonché le parti del territorio comunale destinate a nuovi complessi insediativi e contraddistinte da un livello di urbanizzazione medio/alto. In mancanza di strumento urbanistico, sono considerate appartenenti a questa zona l area comunale in loc. San Biase di cui all allegato sub B e le aree ubicate in z.t.o. B1 e B2 riportate in dettaglio nelle tavole P-3.1 e P-3.2 del PRG adottato con Deliberazione del Commissario ad Acta n. 01/PRG del Questa zona ha le caratteristiche di cui all art. 3 comma 1, lett. b) del regolamento regionale n. 1 del Zona n. 3 Comprende la parte del territorio comunale destinata a complessi produttivi o ad essi assimilati, nonché la parte del territorio destinata ad attrezzature ed impianti di interesse generale. In mancanza di strumento urbanistico, sono considerate appartenenti a questa zona le aree ubicate in z.t.o. D ed F, riportate in dettaglio nelle Tavole P-3.1 e P-3.2 del PRG adottato con Deliberazione del Commissario ad Acta n. 01/PRG del Questa zona ha le caratteristiche di cui all art. 3 comma 1, lett. c) del regolamento regionale n. 1 del Zona n. 4 Comprende la parte del territorio comunale destinata prevalentemente ad uso agricolo e, comunque, esterna alle precedenti zone. Questa zona ha le caratteristiche di cui all art. 3 comma 1, lett. d) del regolamento regionale n. 1 del Pag. 2
3 Art. 3 - Normativa per l installazione degli impianti Limitazioni e divieti In relazione alle zone del territorio stabilite dall articolo 2 del presente regolamento, si indicano i seguenti criteri: a) all interno delle aree rientranti nella zona 1 non è consentita l installazione di impianti stradali di distribuzione di carburanti. b) nelle zone 2, 3 e 4 è consentita l installazione di impianti stradali di distribuzione di carburanti, nonché le autonome attività commerciali integrative individuate dall articolo 12 della Legge Regionale 30 luglio 2013, n. 8. Oltre al divieto nella Zona 1, è vietata l installazione di impianti di distribuzione di carburanti nelle aree sottoposte ad almeno uno dei seguenti vincoli: archeologico, artistico, storico o idrogeologico, ovvero nelle aree boschive o nelle fasce di rispetto cimiteriale. Al fine di assicurare la presenza nel territorio comunale e, segnatamente, in prossimità ai centri abitati di un impianto di distribuzione carburanti, di almeno un impianto di distribuzione carburanti: Non si provvederà al rilascio di autorizzazioni nelle zone 3 e 4 prima della realizzazione e messa in esercizio di almeno un impianto nella zona 2; Non saranno consentite delocalizzazioni all impianto carburanti nel caso in cui questo rappresenti l unico impianto ricadente in zona 2. In tal caso il sindaco potrà adottare i provvedimenti di cui all art. 19 della Legge Regionale n. 8/2013; Il rilascio dell autorizzazione all esercizio degli impianti di distribuzione di carburanti in zona 2 è subordinato alla preventiva assunzione dell impegno, da parte del gestore, a non delocalizzare l impianto stesso ad una distanza superiore ad un chilometro dagli agglomerati urbani di questo Comune, misurati a partire dal cimitero di Castel Ruggero in direzione Alfano, dal Bivio per Roccagloriosa in direzione Policastro o Roccagloriosa e dal bivio il loc. San Vito in direzione Caselle in Pittari. Art. 4 - Definizione di impianto Le tipologie degli impianti di distribuzione di carburanti sono definite secondo quanto previsto della Legge Regionale 30 luglio 2013 n. 8 ed, in particolare, dall art. 2. Art. 5 - Definizione degli indici urbanistici ed edilizi - Aree, indici di edificabilità, criteri e parametri per le autonome attività commerciali integrative 1. In attuazione dell articolo 17, comma 6, della Legge Regionale 30 luglio 2013 n. 8, si individuano i seguenti indici di edificabilità, criteri e parametri necessari per la realizzazione dei servizi all autoveicolo e all automobilista, previsti nell articolo 12 della stessa L.R., secondo quanto previsto dal regolamento di attuazione n. 1/2012: o per le strade comunali e per quelle comunque ricadenti nei centri abitati ai sensi dell articolo 3, comma 1, n. 8, decreto legislativo n. 285 del 1992 (nuovo Codice della strada), su superfici utili disponibili fino a metri quadrati, è previsto un indice di 0,30 metri cubi per ogni metro quadrato di lotto ed una superficie coperta massima pari al venti per cento; o per le strade comunali e per quelle comunque ricadenti nei centri abitati ai sensi dell articolo 3, comma 1, n. 8, decreto legislativo n. 285 del 1992, su superfici utili disponibili comprese tra e metri quadrati, è previsto un indice 0,25 metri cubi per ogni metro quadrato di lotto ed una superficie coperta massima pari al quindici per cento; o per le strade comunali e per quelle comunque ricadenti nei centri abitati ai sensi dell articolo 3, comma 1, n. 8, decreto legislativo n. 285 del 1992, su superfici utili disponibili comprese tra oltre i metri quadrati, è previsto un indice 0,20 metri cubi per ogni metro quadrato di lotto ed una superficie coperta massima pari al dieci per cento. 2. Nei tratti ricadenti fuori dai centri abitati ai sensi dell articolo 3, comma 1, n. 8, decreto legislativo n. 285 del 1992: Pag. 3
4 o superficie coperta massima pari al 10 per cento; o indice 0,20 metri cubi per ogni metro quadrato di lotto. 3. L eventuale maggiore superficie disponibile non assume rilievo al fine della determinazione della cubatura utile totale, che rimane comunque definita nell ambito degli indici di cui al comma 1 e Si definisce: St = Superficie territoriale. Per superficie territoriale si intende l intera area che forma oggetto d intervento. T= Tare. Per tare si intendono le superfici impegnate: - per verde (V) - parcheggio privato per gli addetti (P1) - parcheggio privato per pubblico (P2) Dove: V = Superficie a verde. Si intende la quantità minima di superficie libera da costruzioni e/o attrezzature, anche pubblicitarie, da sistemare a verde. P1 = Parcheggio privato per gli addetti. Si intende la superficie da destinare a parcheggio per gli addetti prevista dalle presenti norme. P2 = Parcheggio privato per il pubblico. Si intende le superficie da destinare a parcheggio per il pubblico/utente prevista dalle presenti norme. Sf = Superficie fondiaria o superficie disponibile. Per superficie fondiaria, sulla quale si applicano gli indici di fabbricabilità fondiaria, si intende quella parte di area residua edificatoria calcolata in mq che risulta dalla superficie territoriale (St), deducendo le superfici per le tare (T). If = Indice di fabbricabilità fondiaria. Esprime il volume massimo, in mc, costruibile per ogni mq di superficie fondiaria (Sf) So = Superficie obbligatoria per servizi. S.co = Superficie commerciale. Misura la somma della superficie lorda destinata alle attività commerciali. Uf = Utilizzazione fondiaria. Rappresenta, espressa in mq, la parte di superficie fondiaria (Sf) utilizzabile per la realizzazione di strutture commerciali. H = Altezza del fabbricato. Misura in ml. l altezza massima delle vari fronti, misurata dal piano di sistemazione del terreno, all intradosso dell ultimo solaio, per gli edifici con copertura piana; alla linea di imposta del tetto per edifici con copertura inclinata fino al 35%, dal piano di utilizzo alla linea di colmo più alta, per gli edifici situati lungo le vie o su terreni in pendenza l altezza si misura in corrispondenza del punto mediano del fronte. Volume = Misura in mc. E il volume che può essere costruito sul lotto, secondo le presenti norme. Il volume costruibile comprende: - la parte fuori terra delle costruzioni da realizzare sul lotto; - i fabbricati accessori, per le loro parti fuori terra. Si escludono dal calcolo del volume costruibile le parti costruite completamente entro terra. Fronte del lotto su strade pubbliche. Rappresenta la larghezza del lotto in corrispondenza della strada pubblica. I minimi definiti, per tipologie d impianto, dai successivi articoli, possono essere modificati dall obbligatorio parere preliminare dell Ente sovraordinato proprietario della strada. Pag. 4
5 Distanze dai confini di proprietà e di Zona. Si intende la misura, espressa in ml., tra le strutture realizzate e il confine di proprietà e/o il confine con zone urbanistiche di diversa destinazione sempre che le stesse non siano oggetto dell intervento. Distanze dai fabbricati. Si intende la misura, in ml., tra le strutture da realizzarsi e fabbricati o strutture già esistenti. Art. 6 - Norme, indici e parametri per l installazione di fabbricati da destinare ad Attività complementari e servizi integrativi Fermi restanti la definizione ed i requisiti previsti dall art. 12 della Legge Regionale 30 luglio 2013, n. 8, essi dovranno avere le seguenti caratteristiche: Zona 2 Superficie del lotto minimo (St)= mq. 500 Superficie coperta per i servizi obbligatori: con un minimo So = 5% St e un massimo di mq. 40; Superficie a verde V = non inferiore al 20% St Superficie Commerciale S.co = non ammessa Distanza dai confini di proprietà e di Zona: distanza di Codice Civile Distanze da fabbricati esistenti mt.10 Parcheggio privato per addetti P1= 10 mq. per addetto Struttura delle costruzioni = Prefabbricati rimovibili. H max = 3,50 Zona 3 e Zona 4 Superficie del lotto minimo (St)= mq Superficie coperta per i servizi obbligatori: con un minimo So = 10% St e un massimo di mq. 200; Superficie a verde V = non inferiore al 20% St Superficie Commerciale S.co = 10% St Distanza dai confini di proprietà e di Zona: 5.0mt Distanze da fabbricati esistenti mt.10 Parcheggio privato per addetti P1= 10 mq. per addetto Struttura delle costruzioni = rimovibile o stabile. H max = 4.50mt Art. 7 - Norme, indici e parametri per l installazione di Impianto di distribuzione di carburanti Fermi restanti la definizione ed i requisiti previsti dall art. 12 della Legge Regionale 30 luglio 2013, n. 8, essi dovranno avere le seguenti caratteristiche: zona n. 2 - zona n. 3 - zona n. 4 Superficie minima del lotto (St) rispettivamente mq 500, mq 1.000, mq Fronte del lotto su strade pubbliche zona 2 = non previsto; Fronte del lotto su strade pubbliche, zona 3 e 4 = minimo ml. 30; superficie coperta per i servizi obbligatori: min. 30 mq, con max So = 10% St; Pag. 5
6 superficie a verde V= 20% St; Parcheggio privato P1= 10 mq. per addetto con un minimo pari al 5% St; Distanza da altre proprietà private: 5,00 mt.; Distanze dai fabbricati : 10,00 mt.; H max = 4,50 Per le stazioni di rifornimento ricomprese nelle Zona n. 3 e n. 4 è consentita anche la realizzazione di volumi da destinare ad attività commerciali per i quali si applicano i seguenti indici: Parcheggio pubblico P2 = 10% St; Sf = St - T; Utilizzazione fondiaria Uf = 20% di Sf; Indice fondiario If = 0,5 mc/mq; H max = 4.50 mt. Art. 8 - Norme per l installazione di distributori di G.P.L. L installazione di distributori di G.P.L. è vietata nelle Zone n. 1, di cui all art. 2 del presente regolamento, oltre che nelle aree sottoposte ad almeno uno dei seguenti vincoli: archeologico, artistico, storico o idrogeologico, ovvero nelle aree boschive o nelle fasce di rispetto cimiteriale. L installazione è comunque condizionata al pieno rispetto delle prescrizioni di cui al D.P.R , n. 208 e successive modifiche ed integrazioni ed alle norme della Legge Regionale 30 luglio 2013, n. 8. Art. 9 - Norme per l installazione di Distributori Gas Metano L installazione di distributori di gas metano sono vietate nelle Zone n. 1, di cui all art. 2 del presente regolamento, oltre che nelle aree sottoposte ad almeno uno dei seguenti vincoli: archeologico, artistico, storico o idrogeologico, ovvero nelle aree boschive o nelle fasce di rispetto cimiteriale. L installazione è condizionata al pieno rispetto delle prescrizioni di cui al D.P.R. 12/1/71 n. 208 e successive modifiche ed integrazioni e alle norme regionali vigenti. Art Norme per l installazione di Distributori di Carburanti ad Uso Privato. L installazione di distributori di carburanti ad uso privato sono vietate nella Zona n. 1, di cui all art. 2 delle presenti norme. L installazione, nelle altre zone, è comunque condizionata al pieno rispetto delle prescrizioni della legge Regionale n. 9/2013 cap. III. art.li Art. 11 Aree pubbliche e criteri per loro assegnazione Il Comune, considerato che attualmente il territorio è sprovvisto di impianti di distributori carburanti, GPL e gas metano, che l impianto più vicino risulta a distanza maggiore di sette chilometri ed al fine di incentivare l installazione di almeno un impianto, riserva a tale scopo una porzione dell area pubblica comunale sita in loc. San Biase ed identificata al catasto al foglio n. 7, particella n. 596, per una superficie di circa 800mq, ricadente nella zona 2 come stabilito dal predetto art. 2, meglio indicata nella planimetria allegata al presente sub B. Pag. 6
7 L impianto realizzato su detta area, a norma dell art. 19, comma 1, della Legge Regionale n. 8/2013, sarà considerato di pubblica utilità. L assegnazione della predetta area dovrà avvenire a seguito procedura ad evidenza pubblica tale da garantire la partecipazione di tutti gli operatori interessati, utilizzando preferibilmente il criterio dell offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base di criteri la cui definizione è demandata alla Giunta Municipale e, nel dettaglio, al Responsabile del Procedimento, stabilendo in generale che, comunque, dovranno essere privilegiate con criteri di premialità le richieste di assegnazione che prevedono, in ordine decrescente di peso: rialzo sul corrispettivo annuo posto a base di gara; stazioni di servizio indipendenti, non facenti parte del circuito di distribuzione delle compagnie a marchio più note, c.d. pompe bianche, fermo restando la qualità dei carburanti distribuiti; investimenti per la realizzazione, a totale carico della ditta concessionaria, di attività complementari e servizi integrativi, quali, ad esempio ed in ordine decrescente di peso: gestione di aree attrezzate per autocaravan e turismo all aria aperta, servizi informativi di interesse generale e turistico, servizi igienici di uso pubblico, servizi vari (fax, fotocopie, rete internet, bancomat), punto di ristoro (bar). Art. 12 Distanze minime Le distanze minime tra impianti che ricadono nella Zona n. 2 dovranno essere pari a mt. 500, quelle che ricadono nella Zona n. 3 dovranno essere pari a mt e quelle che ricadono nella Zona n. 4 dovranno essere pari a mt Le distanze minime tra impianti sono misurate con riferimento al percorso stradale tra due impianti, lungo la stessa direttrice di marcia. Art Norme Generali S intendono integralmente richiamate le norme nazionali e regionali relative agli impianti di distribuzione carburanti sia per quanto attiene alla sicurezza che all igiene. Art. 14 Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione all Albo Pretorio on-line del Comune di Torre Orsaia. Torre Orsaia, 18 febbraio 2014 Il Responsabile del Settore Tecnico Ing. Mario IUDICE Il Sindaco Dott. Pietro D ANGELO Allegati: planimetria terreno comunale in loc. San Biase (SUB B) Pag. 7
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