IRE. Come cambia la determinazione dell imponibile e dell imposta per le persone fisiche. Maurizio Tozzi

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1 Maurizio Tozzi IRE Come cambia la determinazione dell imponibile e dell imposta per le persone fisiche Nuova disciplina dei dividendi e delle plusvalenze Trasparenza fiscale e pianificazione fiscale concordata Sistema delle deduzioni Se sistemi editoriali Professionisti, tecnici e imprese Gruppo Editoriale Esselibri - Simone

2 Premessa Al via la nuova IRE. Pur non rispettando appieno le intenzioni della legge delega, dal 1 gennaio 2005 sono entrate in vigore, per effetto delle modifiche apportate al TUIR dal comma 349 dell art. 1 della l. 30 dicembre 2004, n. 311, le nuove modalità di determinazione dell imposta sul reddito delle persone fisiche. Tali novità completano un iter iniziato con la legge finanziaria per il 2003 (l. 289/2002), che, in materia di IRPEF, aveva previsto nuovi scaglioni e aliquote, introdotto la no-tax area, avviato la trasformazione delle detrazioni in deduzioni e stabilito la possibilità di ricorrere alla clausola di salvaguardia, che consente di determinare l imposta dovuta con le disposizioni vigenti al 31 dicembre 2002 qualora più favorevoli. Il predetto iter, inoltre, ha risentito anche delle influenze derivanti dall introduzione dell IRES, con il conseguente nuovo regime di tassazione dei dividendi e delle plusvalenze, nonché dei riflessi collegati agli istituti della trasparenza fiscale e della pianificazione fiscale concordata. La legge finanziaria per il 2005 ha portato a termine, almeno per ora, tale percorso. Sono stati ulteriormente modificati gli scaglioni e le aliquote, sono state introdotte nuove deduzioni per gli oneri della famiglia, è stato previsto un contributo di solidarietà ed è stata confermata la clausola di salvaguardia, peraltro estesa alle norme vigenti al 31 dicembre In definitiva, il meccanismo impositivo delle persone fisiche risulta completamente modificato e se da un lato le novità apportate concedono, salvi casi particolari, un beneficio fiscale, dall altro è indubbia una complicazione nell individuazione dell imposta dovuta per almeno due motivi: la scarsa familiarità con le nuove disposizioni; la necessità di tener presente le disposizioni vigenti in tre differenti periodi (2002, 2004 e 2005). Finalità del volume è rappresentare una guida valida rispetto al nuovo sistema. Si ripercorrono gli aspetti principali della riforma fiscale e le relative implicazioni con il regime di tassazione delle persone fisiche; si analizzano le nuove modalità di determinazione dell imponibile, soffermando l attenzione sui tratti salienti della nuova disciplina di tassazione dei dividendi e delle plusvalenze; si osservano gli effetti dell adesione ai nuovi istituti della trasparenza fiscale e della pianificazione concordata; si evidenziano le novità principali contenute nelle deduzioni per gli oneri della famiglia, senza trascurare l analisi degli oneri deducibili e delle deduzioni per garantire la progressività dell imposizione; si considerano gli effetti in termini di rispar-

3 IRE mio di imposte derivanti dai nuovi scaglioni e dalle nuove aliquote; si richiamano le caratteristiche di tutte le detrazioni fruibili dai contribuenti; si osservano le particolari ipotesi in cui è necessario ricorrere alla clausola di salvaguardia, sia riferita al 2002 che al Il testo è completato da un appendice normativa che raccoglie tutte le disposizioni utili per l individuazione dell imposta sul reddito delle persone fisiche, senza trascurare il richiamo delle novità principali intervenute negli ultimi anni. Un plauso, da ultimo, all amico Maurizio Tozzi, cui mi lega la comune collaborazione a Italia Oggi, che è riuscito, con assoluta tempestività e in maniera chiara ed esaustiva, nell intento di fornire uno strumento utile al contribuente e ai professionisti per la determinazione passo dopo passo della nuova imposta sul reddito. Luciano DE ANGELIS 4

4 1. Gli obiettivi della riforma fiscale. La nuova IRES. Lo stato di attuazione dell IRE 1.1 Aspetti introduttivi La legge delega 7 aprile 2003, n. 80, ha individuato i principi ispiratori che il Governo dovrà seguire nell attuare la riforma del sistema fiscale statale italiano, da perfezionarsi in base all emanazione di appositi decreti entro due anni dalla data di entrata in vigore (3 maggio 2003) della stessa legge delega. Al termine di tale processo di riforma, l imposizione diretta ed indiretta di tutti i contribuenti risulterà completamente ridisegnata. Obiettivo dichiarato del legislatore è dare attuazione ad un sistema tributario adeguato e competitivo a livello comunitario, nonché attuativo dei principi basilari enunciati dallo statuto dei diritti del contribuente, quali la chiarezza, la semplicità e la conoscibilità delle norme fiscali. Tali aspetti erano già chiaramente evidenziati nella relazione illustrativa al disegno di legge Atto Camera n. 2144, al punto 2.3, dove si riassumevano le motivazioni poste a base della riforma, prima fra tutte l esigenza di addivenire ad un Codice Unico delle Imposte, tale da essere unico punto di riferimento del contribuente a fronte delle mille sfaccettature in cui è frammentato l attuale sistema tributario. Il Codice Unico non sarà un mero raccoglitore di norme, ma conterrà anche l elencazione dei principi generali cui dovrà uniformarsi il legislatore nel disciplinare le singole imposte (Tabella 1). Detti principi sono in particolare: la riduzione della pressione fiscale; il rispetto dei dettami costituzionali di legalità, capacità contributiva, uguaglianza; l adeguamento delle norme fiscali ai principi fondamentali dell ordinamento comunitario e il rispetto degli obblighi derivanti dai trattati internazionali; la chiarezza, semplicità, conoscibilità e irretroattività delle norme fiscali. Al riguardo, il contenere le norme in un solo riferimento (il Codice Unico, per l appunto) comporta anche la stabilità delle norme stesse, dando inoltre al contribuente la facoltà di attuare in pieno il suo diritto di avere certezza della disciplina fiscale, in quanto i riferimenti normativi saranno sempre gli stessi ed eventuali correttivi dovranno essere apportati all interno del citato codice, senza possibilità di rimandi infiniti a norme di diversa origine e collocazione;

5 IRE Tabella 1 GLI OBIETTIVI DELLA RIFORMA Emanazione di un Codice Unico delle Imposte (CUI) PARTE GENERALE Contiene l elencazione dei principi generali cui dovrà uniformarsi il legislatore (riduzione della pressione fiscale, rispetto dei dettami costituzionali, adeguamento ai principi comunitari, chiarezza, semplicità, conoscibilità, irretroattività, divieto della doppia imposizione giuridica e di applicazione analogica delle norme tributarie, tutela dell affidamento e della buona fede nei rapporti tra contribuenti ed amministrazione fiscale). PARTE SPECIALE Contiene la disciplina delle cinque imposte che caratterizzeranno il nuovo sistema impositivo: IRE; IRES; IVA; Imposta sui servizi; Accise il divieto della doppia imposizione giuridica, sia interna che internazionale; il divieto di applicazione analogica delle norme tributarie su un piano relativo, nel senso che detto divieto scatta solo per l individuazione dei presupposti oggettivi e soggettivi dell imposizione, delle esenzioni e delle agevolazioni; la tutela dell affidamento e della buona fede nei rapporti tra contribuenti ed amministrazione fiscale; la nuova disciplina delle sanzioni fiscali amministrative e penali. Elemento principale, comunque, è la volontà di ridurre gli adempimenti del contribuente e semplificare il suo rapporto con il fisco. Ciò transiterà anche per il tramite di una riduzione del numero delle imposte, in quanto, a riforma ultimata, il nuovo sistema fiscale sarà caratterizzato da sole cinque imposte: imposta sul reddito, i cui soggetti passivi saranno le persone fisiche, le società di persone e gli enti non commerciali. Detta imposta sarà caratterizzata da due sole aliquote, del 23% per i redditi fino a euro e del 33% per i redditi superiori; imposta sul reddito delle società, dedicata a società di capitali e agli enti commerciali, con una sola aliquota del 33%; imposta sul valore aggiunto, laddove dovrà procedersi alla progressiva eliminazione delle ipotesi di indetraibilità e alla semplificazione degli adempimenti; imposta sui servizi, di nuova introduzione e finalizzata a sostituire le diverse forme di prelievo minori, quali l imposta di registro, le imposte ipotecarie e catastali, l imposta di bollo, la tassa sulle concessioni governative, la tassa sui contratti di borsa; 6

6 1. GLI OBIETTIVI DELLA RIFORMA FISCALE. LO STATO DI ATTUAZIONE DELL IRE accise, che saranno riviste per meglio armonizzarle con l imposta sul valore aggiunto e le direttive comunitarie in materia di imposte di fabbricazione. Come detto, la riforma avrà un attuazione modulare, sulla base di appositi decreti da emanare entro due anni dalla entrata in vigore della legge delega, anche se l effettiva realizzazione sarà influenzata da numerosi fattori, quali ad esempio il rispetto dei vincoli comunitari, l andamento dell economia, lo stato delle casse italiane. Allo stato attuale, alcune operazioni sono state avviate ed altre portate a termine, si pensi al primo modulo per la riforma dell IRPEF, attuato con la legge finanziaria per l anno 2003 (l. 27 dicembre 2002, n. 289), o ancora alle nuove disposizioni riguardanti l imposta sul reddito delle società (IRES) e la tassazione dei dividendi, in vigore dal 1 gennaio 2004, o, infine, al secondo modulo della riforma IRE che ha caratterizzato la finanziaria per il 2005 (l. 30 dicembre 2004, n. 311). Di pari passo con queste prime innovazioni, sono stati emanati gli opportuni chiarimenti da parte dell Amministrazione Finanziaria, al fine di meglio inquadrare il funzionamento della nuova disciplina. Ancora molto dovrà perfezionarsi, ma già è possibile individuare gli aspetti salienti di tale nuova imposta, procedendo altresì ad un confronto con i nuovi istituti caratterizzanti l IRES che, in qualche modo, riflettono i loro effetti anche sul piano della tassazione delle persone fisiche. 1.2 La riforma dell IRES Preliminarmente, è opportuno soffermarsi su ciò che è stato sinora realizzato, sia in ambito IRES sia con riguardo alla tassazione del reddito delle persone fisiche. Con il d.lgs. 12 dicembre 2003, n. 344, in riferimento ai redditi prodotti dalle società ed enti ad esse assimilati, è stata data una prima attuazione al processo di revisione dell imposizione diretta, al fine di adeguare il sistema impositivo nazionale a quello adottato dalla maggior parte dei Paesi europei. Questa esigenza è nata in considerazione del sempre più elevato grado di apertura e di globalizzazione dei mercati e dalla necessità di armonizzare il nostro sistema con gli ordinamenti degli altri Stati, onde evitare particolarismi nella determinazione delle imposte che avrebbero potuto portare sia a situazioni di vantaggio che di svantaggio, tali da influenzare le scelte degli operatori economici. Il citato decreto, in vigore dal 1 gennaio 2004 e produttivo di effetti (salvo quanto stabilito da espresse previsioni normative) per i periodi d imposta che hanno inizio a decorrere da tale data, intervenendo opportunamente nel TUIR, ha dato applicazione ai principi contenuti nell art. 4, comma 1, lett. a) ad o), 7

7 IRE della legge delega, che tracciano le linee guida della nuova imposta sul reddito delle società (IRES) 1. Il d.lgs. 344/2003 è composto da quattro articoli che prevedono, rispettivamente: la nuova versione del TUIR (art. 1); le norme di coordinamento con altri provvedimenti, in particolare con quelle in tema di ritenute contenute nel d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600, e con quelle in tema di tassazione dei redditi di capitale contenute nel d.lgs. 21 novembre 1997, n. 461 (art. 2); l espressa abrogazione di alcune norme (in particolare quelle recate dal d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 466, disciplinante la c.d. Dual Income Tax e dagli artt. 1 a 6 del d.lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, in tema di operazioni straordinarie d impresa) (art. 3) 2 ; l entrata in vigore, le decorrenze e le disposizioni transitorie per il passaggio dal vecchio al nuovo regime (art. 4). La prima rilevante modifica contenuta nel TUIR si riscontra relativamente alle disposizioni riguardanti la determinazione del reddito d impresa, che nella versione previgente erano dettate in ambito IRPEF (artt. 51 a 79) e richiamate negli articoli che disciplinavano l IRPEG, mentre nel testo attuale, in conformità alle previsioni della legge delega, sono dettate nell ambito IRES e richiamate negli articoli che disciplinano l IRPEF (futura IRE). Come evidenziato nella circ. 16 giugno 2004, n. 25/E, in riferimento all IRES, le principali novità sono contemplate nelle seguenti disposizioni: art. 77, che fissa l aliquota IRES al 33%; art. 87, che introduce il principio della c.d. participation exemption, ossia il sistema secondo cui, al ricorrere delle condizioni previste dalla legge, le plusvalenze relative alla cessione di partecipazioni non concorrono alla determinazione del reddito d impresa in quanto esenti; art. 89, che stabilisce l esclusione, nella misura del 95%, dalla formazione del reddito imponibile dei dividendi distribuiti da società di capitali ed en- 1 Non hanno, invece, ancora trovato attuazione i principi e criteri direttivi contenuti alle lett. p), r) ed s) del medesimo art. 4, concernenti gli studi di settore, la semplificazione mediante forfetizzazione della disciplina dei costi e delle spese aventi deducibilità fiscale limitata, e la riduzione del carico fiscale per le società che sostengono spese per l innovazione tecnologica, la ricerca e la formazione. 2 Al riguardo, si rammenta che in linea alle raccomandazioni rivolte agli stati membri dell Unione Europea, contenute nel documento emanato dal Consiglio europeo straordinario di Lisbona del marzo 2000, riguardanti l attivazione di sistemi di tassazione tra loro confrontabili, il legislatore italiano, attraverso l omogeneità al modello europeo, ha perseguito altresì lo scopo di semplificare la struttura del prelievo. In particolare, si passa da un sistema di tassazione duale (quello caratterizzato dalla presenza della DIT e dall applicazione d imposte sostitutive sulle operazioni straordinarie) ad un sistema di tassazione ad aliquota unica, del 33%, pari alla media europea, con la progressiva abolizione dell IRAP e la definitiva abolizione della DIT. 8

8 1. GLI OBIETTIVI DELLA RIFORMA FISCALE. LO STATO DI ATTUAZIONE DELL IRE ti commerciali sia residenti che non residenti, con la sola eccezione di quelli distribuiti da società residenti in paesi a fiscalità privilegiata (CFC); art. 96, che disciplina il pro-rata di deducibilità degli interessi passivi, da determinarsi con riferimento alla quota degli interessi stessi che residua dopo l applicazione del pro-rata di indeducibilità patrimoniale e della thin capitalization di cui ai successivi artt. 97 e 98; art. 97, riferito al pro-rata patrimoniale, che limita la deducibilità degli interessi passivi nel caso di possesso di partecipazioni che si qualificano per l esenzione di cui all art. 87, qualora il relativo valore d iscrizione in bilancio ecceda il patrimonio netto contabile; art. 98, che introduce la c.d. thin capitalization, ossia l indeducibilità dei finanziamenti erogati o garantiti da soci qualificati qualora l ammontare degli stessi superi di quattro volte il patrimonio netto contabile di riferimento; art. 109, che, recependo le variazioni intervenute nel diritto societario, ha introdotto il concetto del c.d. disinquinamento del bilancio da rettifiche fiscali; art. 115, riferito alla facoltà di optare per il regime di trasparenza fiscale riconosciuta a società di capitali residenti i cui soci siano a loro volta società di capitali residenti, ciascuna con una percentuale di possesso non inferiore al 10% e non superiore al 50%; art. 116, che consente l opzione per la trasparenza fiscale delle società a responsabilità limitata la cui compagine sociale sia composta esclusivamente da persone fisiche in numero non superiore a 10 (20 per le cooperative) con un volume di ricavi non superiore alle soglie previste per l applicazione degli studi di settore; artt. da 117 a 129, disciplinanti il consolidato nazionale, ossia il nuovo sistema opzionale di tassazione per i gruppi di società; artt. da 130 a 142, relativi al consolidato mondiale, ossia la possibilità, a determinate condizioni, di optare per la tassazione di gruppo includendo la totalità delle società controllate non residenti; art. 165, concernente il credito d imposta per i redditi prodotti all estero; artt. da 170 a 184, relativi alle operazioni straordinarie 3. 3 È da sottolineare il filo conduttore che lega le predette novità. In particolare, nella nuova IRES gli utili sono tassati in via definitiva in capo alla società che li ha prodotti (e non più in capo ai soci), adottando un principio di (parziale) esclusione dal reddito dei dividendi percepiti, mentre è abbandonato il sistema del credito di imposta sui dividendi. La participation exemption è diretta conseguenza di tale scelta, atteso che le plusvalenze da realizzo di partecipazioni esprimono utili già tassati o da tassare in capo alla società partecipata. Detta esenzione, però, ha comportato anche la indeducibilità delle relative minusvalenze. Per bilanciare la perdita della possibilità di avvalersi del credito di imposta sui dividendi e della svalutazione delle partecipazioni, strumenti che consentivano la trasmissione alla partecipante della posizione fiscale (utile o perdita) della partecipata, il legislatore ha quindi introdotto nuovi strumenti di consolidamento dell imponibile (consolidato nazionale, mondiale e trasparenza). 9

9 IRE Il nuovo regime di tassazione dei dividendi Come evidenziato in nota al precedente paragrafo, il legislatore ha seguito un iter logico e connesso in relazione all introduzione di nuovi strumenti di imposizione. Recependo quelli che erano gli istituti più innovativi in ambito tributario comunitario, si è cercato di compenetrare le diverse situazioni onde evitare possibili circostanze di doppia imposizione in capo ai contribuenti. Il punto di partenza per comprendere le scelte effettuate è da individuare nel nuovo regime di tassazione dei dividendi, i cui principi guida sono contenuti nella legge delega: nei nn. 5 e 6 dell art. 3, comma 1, lett. c), per le persone fisiche non esercenti attività di impresa commerciale e per le persone fisiche imprenditori e per le società personali; nell art. 4, comma 1, lett. d), per le società e gli enti commerciali. La principale novità è il venir meno del meccanismo del credito d imposta 4, sostituito con un sistema basato sull esenzione. In tal modo, si attua uno dei principi espressamente ricercati nella riforma fiscale, ossia l esigenza di tassare l utile esclusivamente presso il soggetto che produce effettivamente lo stesso (la società partecipata), rendendone irrilevante il successivo trasferimento ai soci. Il nuovo TUIR detta regole diverse a seconda del soggetto che percepisce gli utili. In particolare (Tabella 2): l art. 47 disciplina gli utili percepiti, al di fuori dell esercizio di imprese commerciali, dai soggetti passivi dell IRPEF; l art. 59 concerne gli utili percepiti dai soggetti passivi dell IRPEF nell esercizio di imprese commerciali e dalle società di persone commerciali; l art. 89 è riferito agli utili percepiti da società ed enti soggetti all IRES. Riservandoci di approfondire le novità recate in materia relativamente ai soggetti IRPEF, futuri interessati dell IRE, giova sottolineare in tale sede i tratti salienti del nuovo regime impositivo. Ai sensi del comma 1 dell art. 47 del nuovo TUIR, gli utili da partecipazione percepiti da soci persone fisiche al di fuori dell esercizio di un impresa commerciale (Tabella 3) concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 40% del loro ammontare. Tale disposizione trova applicazione relativamente alle partecipazioni qualificate, ossia, secondo quanto esplicitato dall art. 67, comma 1, lett. c) del TUIR, le partecipazioni che rappresentano una percentuale di diritti di voto esercitabili nell assemblea ordinaria su- 4 In virtù del riconoscimento del credito d imposta, la tassazione avveniva definitivamente in capo al socio. Questi, infatti, facendo confluire nel proprio reddito complessivo l utile percepito e il credito corrispondente all imposta lorda dovuta dalla società, sterilizzava la tassazione subita dalla società e scontava definitivamente l imposizione sugli utili societari con la propria aliquota personale. 10

10 1. GLI OBIETTIVI DELLA RIFORMA FISCALE. LO STATO DI ATTUAZIONE DELL IRE Tabella 2 LA TASSAZIONE DEI DIVIDENDI Scompare il credito d imposta sostituito da: ART. 47 Soggetti IRPEF non in regime d impresa ART. 59 Soggetti IRPEF in regime d impresa ART. 89 Soggetti IRES Tabella 3 NUOVO REGIME DEI DIVIDENDI Soggetti IRPEF non in regime d impresa Utili relativi a partecipazioni qualificate: concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 40% del loro ammontare Utili relativi a partecipazioni non qualificate: assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d imposta nella misura del 12,50% periore al 2 o al 20% ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5 o al 25%, secondo che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni. Non concorrono, invece, alla formazione del reddito complessivo gli utili da partecipazione soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d imposta o ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi. In tal caso, il riferimento è alle partecipazioni non qualificate, ossia quelle che rappresentano percentuali di diritti di voto, ovvero partecipazione al capitale o al patrimonio, inferiori alle predette soglie, che, come si avrà modo di vedere, sono assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d imposta del 12,50% 5. È importante sottolineare che tale regime si applica anche agli utili percepiti da persone fisiche residenti al di fuori dell esercizio d impresa in relazione a partecipazioni non qualificate in società estere. Ciò, infatti, si deriva dal novellato disposto del comma 4 dell art. 27 del d.p.r. 600/1973, in base al quale, sugli utili corrisposti da società ed enti non residenti nel territorio dello Stato a persone fisiche residenti in relazione a partecipazioni non qualificate non relative ad un impresa commerciale, il soggetto che interviene nella loro ri- 5 Appare chiara la scelta di fondo del legislatore: recuperare a tassazione, di fatto realizzando una duplicazione di imposta, quei redditi rappresentativi di capacità contributiva, quali appunto gli utili derivanti da partecipazioni qualificate, onde compensare la riduzione delle aliquote mediante un allargamento della base imponibile, e tutelare al contempo le altre forme di partecipazione societarie (partecipazioni minoritarie) che possono assimilarsi ad ulteriori forme di investimento del risparmio, tanto da prevedere la stessa percentuale di tassazione sostitutiva. 11

11 IRE scossione opera una ritenuta del 12,50% non più a titolo d acconto, ma a titolo d imposta. Per quanto riguarda, invece, gli utili percepiti al di fuori dell esercizio dell impresa da persone fisiche residenti, in relazione a partecipazioni qualificate in società estere, gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo nella stessa misura in cui concorrono gli utili percepiti da soggetti residenti (40%), mentre viene applicata la ritenuta a titolo di acconto del 12,50%. In particolare, tale ritenuta è calcolata sulla quota imponibile degli utili, ossia sul 40% del loro ammontare al netto delle ritenute eventualmente applicate nello Stato estero 6. Sempre in riferimento alle persone fisiche (e alle società di persone), che però percepiscono utili di partecipazione nell esercizio di imprese commerciali (Tabella 4), l art. 59 del nuovo TUIR, nel rinviare al precedente art. 47, prevede la concorrenza parziale nella misura del 40% indipendentemente dalla tipologia di partecipazione detenuta cui si riferiscono gli utili, che pertanto si realizza sia per gli utili relativi a partecipazioni qualificate sia per quelli derivanti dal possesso di partecipazioni non qualificate. In ultimo, relativamente agli utili percepiti da soggetti IRES, il secondo comma dell art. 89 del nuovo TUIR prevede l esclusione dalla formazione del reddito della società o dell ente del 95% degli utili distribuiti in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione da società ed enti commerciali residenti. In realtà, come evidenziato dallo stesso legislatore, la tassazione di una quota di utile pari al 5% non risponde alla esigenza di voler attribuire parziale rilevanza reddituale al dividendo, ma alla necessità di individuare, in maniera forfetaria, una quota dei costi relativi alla gestione delle partecipazioni da assoggettare a tassazione, la cui non deducibilità è fissata in via convenzionale nella misura del 5% degli utili distribuiti. Ciò in particolare è conforme al principio enunciato alla lett. d) dell art. 4 della legge delega; come si legge nella relazione illustrativa del decreto legislativo, il legislatore, considerando gli utili da partecipazione non esenti, ma esclusi da tassazione, evita che la detassazione dei predetti utili possa comportare l indeducibilità dei costi connessi alla gestione della partecipazione. Stabilisce, in- 6 Si rammenta, comunque, che l art. 47, comma 4, del nuovo TUIR, in deroga al regime di parziale concorrenza alla formazione del reddito imponibile, prevede l integrale concorrenza alla formazione del reddito complessivo qualora gli utili siano distribuiti da soggetti residenti in Paesi a fiscalità privilegiata (trattasi di utili distribuiti da soggetti residenti o localizzati in Stati o territori elencati nella cosiddetta black list di cui all art. 167 del nuovo TUIR ed individuati nel d.m. 21 novembre 2001, n. 429). Per evitare tale completa tassazione, deve verificarsi l ipotesi in cui gli utili siano stati imputati al reddito del socio per trasparenza ai sensi degli artt. 167 e 168 del nuovo TUIR ovvero sia stata ritenuta valida la dimostrazione, in seguito all esercizio del diritto di interpello, che dalla partecipazione in dette società residenti in Paesi a fiscalità privilegiata, non si consegua l effetto di localizzare ivi i relativi redditi. 12

12 1. GLI OBIETTIVI DELLA RIFORMA FISCALE. LO STATO DI ATTUAZIONE DELL IRE Tabella 4 NUOVO REGIME DEI DIVIDENDI Soggetti IRPEF in regime d impresa Indipendentemente dalla tipologia di partecipazione, gli utili concorrono alla formazione del reddito d impresa nella misura del 40% Soggetti IRES Gli utili di qualsiasi genere concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 5% fatti, il comma 5 dell art. 109 del TUIR che le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi (...) sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi. Pertanto, le spese sostenute in relazione alla gestione di partecipazioni qualificate per l esclusione si considerano inerenti alla determinazione del reddito d impresa anche se gli utili da esse derivanti sono esclusi dalla formazione del reddito imponibile nella misura del 95% del loro ammontare. In sostanza, simmetricamente all imponibilità parziale degli utili, è riconosciuta la piena deducibilità dei costi connessi alla gestione della partecipazione La participation exemption Sulla base della considerazione che le plusvalenze derivanti da cessioni di partecipazioni rappresentano utili già conseguiti dalla società partecipata e perciò già tassati presso la medesima, ovvero utili che saranno tassati dalla società partecipata nel momento in cui verranno prodotti, il legislatore si è preoccupato di inserire il principio della participation exemption (PEX), naturale conseguenza del rinnovato sistema di tassazione dei dividendi (Tabella 5). In particolare, l art. 87 del nuovo TUIR stabilisce che, al verificarsi di specifiche condizioni, sono esenti da tassazione le plusvalenze realizzate dai soggetti IRES in seguito alla cessione di partecipazioni in società, con o senza personalità giuridica, sia residenti che non residenti 7. 7 La scelta del legislatore è basata sulla circostanza che le plusvalenze costituiscono per il socio una fonte di ricchezza del tutto analoga ai dividendi, in quanto si ricollegano come questi ultimi agli utili generati dalla società partecipata. Il dividendo e la plusvalenza derivante dalla cessione della partecipazione rappresentano dunque redditi della stessa natura che devono essere assoggettati a tassazione in capo alla società partecipata che li ha prodotti, rendendo fiscalmente neutre, tramite l esenzione, tutte le successive manifestazioni reddituali connesse. 13

13 IRE Tabella 5 LA PARTICIPATION EXEMPTION Relativamente alle partecipazioni che fruiscono della PEX, è necessario il rispetto dei seguenti requisiti: ininterrotto possesso per dodici mesi; classificazione nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie; residenza fiscale della società partecipata in uno Stato o territorio diverso da quelli a regime fiscale privilegiato; esercizio da parte della società partecipata di un impresa commerciale. EFFETTI DELLA PEX Soggetti IRPEF non in regime d impresa non trova applicazione il regime della PEX e le eventuali plusvalenze saranno soggette: alla tassazione sostitutiva del 12,50% se relative a partecipazioni non qualificate; alla parziale tassazione (pari al 40% del loro ammontare) se relative a partecipazioni qualificate. Soggetti IRPEF in regime d impresa le plusvalenze da cessione sono esenti per il 60% dell ammontare, qualsiasi sia la tipologia di partecipazione (qualificata o meno) detenuta Soggetti IRES è prevista la totale esenzione delle plusvalenze da cessione di partecipazioni Il sistema di tassazione previsto dalla PEX è diverso a seconda del soggetto che realizza la plusvalenza: per i soggetti IRES, è prevista la totale esenzione delle plusvalenze da cessione di partecipazioni (in corrispondenza del recupero a tassazione del 5% del dividendo percepito) a condizione che le partecipazioni stesse soddisfino tutti i requisiti tassativamente previsti dall art. 87 del nuovo TUIR 8 ; 8 L art. 87, al comma 1, lett. a) a d), definisce i quattro requisiti che debbono sussistere affinché la plusvalenza possa fruire del regime di participation exemption. In particolare, si richiede: ininterrotto possesso dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello dell avvenuta cessione considerando cedute per prime le azioni o quote acquisite in data più recente; classificazione nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso; residenza fiscale della società partecipata in uno Stato o territorio diverso da quelli a regime fiscale privilegiato di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell art. 167, comma 4, o, alternativamente, l avvenuta dimostrazione, a seguito dell esercizio dell interpello secondo le modalità del comma 5, lett. b), dello stesso art. 167, che dalle partecipazioni non sia stato conseguito, sin dall inizio del periodo di possesso, l effetto di localizzare i redditi in Stati o territori in cui sono sottoposti a regimi fiscali privilegiati di cui al predetto decreto ministeriale; 14

14 1. GLI OBIETTIVI DELLA RIFORMA FISCALE. LO STATO DI ATTUAZIONE DELL IRE nel caso di partecipazioni detenute da persone fisiche in regime di impresa, così come i dividendi concorrono al reddito per il 40% dell ammontare, allo stesso modo le plusvalenze da cessione sono esenti per il 60% dell ammontare, ferma restando la necessità di rispettare i requisiti prescritti dal citato art. 87. Logica conseguenza dell esenzione delle plusvalenze è l indeducibilità delle minusvalenze da realizzo riferibili a partecipazioni che si qualificano per l esenzione, indeducibilità totale o nella misura del 40%, a seconda che si tratti, rispettivamente, di soggetti IRES o di soggetti persone fisiche. Nel caso in cui, invece, le partecipazioni siano detenute da persone fisiche al di fuori del regime di impresa, non trova applicazione il regime della participation exemption, mentre le eventuali plusvalenze saranno soggette: alla tassazione sostitutiva del 12,50% se relative a partecipazioni non qualificate; alla parziale tassazione (pari al 40% del loro ammontare) se relative a partecipazioni qualificate 9. In ogni caso, particolare attenzione deve essere posta alle disposizioni transitorie, che influenzeranno il regime della participation exemption per i due periodi d imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2003, inserite dal legislatore per tenere conto dell impatto delle novità costituite dall irrilevanza delle plusvalenze realizzate sulle partecipazioni 10. Ulteriore conseguenza della participation exemption è la presunzione assoluta di cui all art. 97 del TUIR (pro-rata patrimoniale), in base alla quale le partecipazioni rilevanti ai fini dell esenzione si intendono finanziate innanzitutto dal patrimonio netto contabile e, per la parte eccedente, dal capitale di debito. Ne deriva, come illustrato dall Agenzia dell entrate nella citata circolare n. 25, che l eventuale eccedenza del valore di libro di tali partecipazioni rispetto al patrimonio netto contabile si presume finanziata dal capitale di de- esercizio da parte della società partecipata di un impresa commerciale secondo la definizione di cui all art. 55. Senza possibilità di prova contraria si presume che questo requisito non sussista relativamente alle partecipazioni in società il cui valore del patrimonio è prevalentemente costituito da beni immobili diversi dagli immobili alla cui produzione o al cui scambio è effettivamente diretta l attività dell impresa, dagli impianti e dai fabbricati utilizzati direttamente nell esercizio d impresa. Si considerano direttamente utilizzati nell esercizio d impresa gli immobili concessi in locazione finanziaria e i terreni su cui la società partecipata svolge l attività agricola. 9 In merito, si rinvia a quanto illustrato nel Capitolo Come detto, il d.lgs. 344/2003 è entrato in vigore il 1 gennaio 2004 e produce effetti per i periodi d imposta che hanno inizio a decorrere da tale data, salvo quanto stabilito dal comma 1 dell art. 4 del medesimo decreto. In particolare, relativamente alla participation exemption per i soggetti IRES ed all esenzione parziale delle plusvalenze per i soggetti IRPEF, è necessario fare riferimento alle lett. c), d), g), e p), del citato comma 1, che appunto recano disposizioni transitorie al fine di coordinare l applicazione del nuovo regime con le precedenti disposizioni sul trattamento fiscale delle partecipazioni. 15

15 IRE bito e determina la necessità del calcolo di un pro rata di indeducibilità degli oneri finanziari da costruire con riferimento ai valori patrimoniali della società partecipante. In pratica, l art. 97 del nuovo TUIR detta una regola forfetaria volta a determinare l ammontare degli oneri finanziari, commisurato all importo di tale eccedenza, non deducibili in sede di determinazione del reddito L opzione per la tassazione di gruppo Una delle maggiori novità previste dalla legge delega è sicuramente rappresentata dalla possibilità di optare per il consolidamento delle posizioni fiscali relative a più società che fanno parte dello stesso gruppo. Il modello di tassazione ispiratore delle scelte operate dal legislatore italiano è il modello francese, che prevede la presentazione di un unica dichiarazione da parte della capogruppo, contenente la somma algebrica dell imponibile proprio e di quelli delle società controllate, resi omogenei a seguito di opportune rettifiche 12. Due sono le forme di consolidamento previste nell attuale sistema fiscale: il consolidato italiano e quello mondiale. Il nuovo istituto del consolidato nazionale è nato dall esigenza di creare un naturale correttivo all eliminazione dei meccanismi di parziale consolidamento degli imponibili tradizionalmente utilizzati dai gruppi di imprese. Come visto, infatti, l entrata in vigore dell IRES ha eliminato la possibilità di avvalersi tanto del meccanismo del credito di imposta sui dividendi, quanto del regime di deducibilità fiscale delle svalutazioni di partecipazioni societarie. Per far fronte a tale disagio provocato ai contribuenti interessati è stata introdotta la disciplina opzionale della tassazione di gruppo, la cui caratteristica principale è quella di consentire l immediata utilizzabilità delle perdite delle società controllate (comprese nel perimetro di consolidamento) in diminuzione dei redditi prodotti dalle altre società del gruppo (parimenti comprese in detto perimetro). In tal modo, dunque, è stata superata la sopravvenuta impossibilità di compensare l utile della partecipata con la perdita della partecipante (mediante l utilizzo del credito d imposta sui dividendi) e di conferire rilevanza fiscale al- 11 Si rammenta che il pro-rata patrimoniale in commento comunque non opera con riferimento alle partecipazioni in società relativamente alle quali viene esercitata l opzione per la tassazione di gruppo o per la trasparenza. 12 La scelta del modello in uso in Francia è stata dettata dalla maggiore semplicità, dalla maggiore garanzia contro l elusività fiscale, nonché dalla possibilità di prevedere l irrilevanza delle operazioni infragruppo per i beni diversi da quelli che producono ricavi. 16

16 1. GLI OBIETTIVI DELLA RIFORMA FISCALE. LO STATO DI ATTUAZIONE DELL IRE le perdite della partecipata (tramite la svalutazione) per ridurre o azzerare l imponibile della partecipante. Come succintamente evidenziato dall Amministrazione Finanziaria nella circ. 25/E/2004, ulteriori aspetti di rilievo della tassazione di gruppo nazionale sono (Tabella 6): la natura facoltativa della scelta da parte del contribuente di aderire al consolidato; la bilateralità dell opzione, da esercitarsi congiuntamente da ogni società controllata e dalla società o ente controllante, nonché la irrevocabilità della stessa per un periodo pari a tre esercizi sociali, salvo due ipotesi, ossia quella di mutamento delle disposizioni per la determinazione del reddito d impresa a seguito dell adeguamento ai principi contabili internazionali di cui al Regolamento 1606/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, e quella di uscita dal gruppo prima del compimento del triennio; un ambito soggettivo di applicazione limitato, sia per la capogruppo (soggetti IRES residenti, ovvero non residenti se con stabile organizzazione in Italia), sia per le controllate, (società di capitali residenti); la previsione: di un requisito di controllo rilevante (percentuale di partecipazione superiore al 50% del capitale sociale e dell utile di bilancio della società con- Tabella 6 IL CONSOLIDATO DOMESTICO Caratteristiche principali: natura facoltativa dell opzione; bilateralità dell opzione, da esercitarsi congiuntamente da ogni società controllata e dalla società o ente controllante; irrevocabilità dell opzione per un periodo pari a tre esercizi sociali; capogruppo soggetto IRES residente, ovvero non residente se con stabile organizzazione in Italia; controllate società di capitali residenti; requisito di controllo rilevante (percentuale di partecipazione superiore al 50% del capitale sociale e dell utile di bilancio della società controllata) determinato tenendo conto dell effetto demoltiplicativo indotto dalla catena societaria di controllo; consolidamento integrale dei redditi (o delle perdite) complessivi netti delle società che si sono avvalse dell opzione, indipendentemente dall effettiva quota di partecipazione; integrale esclusione dal concorso alla formazione del reddito complessivo di gruppo dei dividendi distribuiti dalle società consolidate; regime facoltativo di neutralità fiscale per gli scambi di beni, diversi da quelli suscettibili di produrre ricavi o plusvalenze qualificabili per l esenzione, che avvengono tra società che hanno esercitato l opzione per la tassazione di gruppo. 17

17 IRE trollata), determinato tenendo conto dell effetto demoltiplicativo indotto dalla catena societaria di controllo; di un consolidamento integrale dei redditi (o delle perdite) complessivi netti (opportunamente rettificati) delle società che si sono avvalse dell opzione, indipendentemente dall effettiva quota di partecipazione in esse detenuta dalla società o ente controllante; dell integrale esclusione dal concorso alla formazione del reddito complessivo di gruppo dei dividendi distribuiti dalle società consolidate; di un regime facoltativo di neutralità fiscale per gli scambi di beni, diversi da quelli suscettibili di produrre ricavi o plusvalenze qualificabili per l esenzione, che avvengono tra società che hanno esercitato l opzione per la tassazione di gruppo 13 ; dell irrilevanza (ai fini del calcolo del pro-rata di indeducibilità degli interessi passivi) degli oneri finanziari relativi alle partecipazioni in società che hanno aderito al consolidato, con l obbligo, però, di rideterminare detto pro-rata nel caso di interruzione della tassazione di gruppo prima del compimento del triennio. Relativamente al consolidato mondiale, è subito da evidenziare che tale istituto, a differenza del consolidato nazionale, prevede una imputazione per trasparenza alla società controllante residente in Italia dei risultati reddituali positivi o negativi ottenuti dalle società controllate estere in rapporto quota di partecipazione posseduta (Tabella 7). L opzione per il consolidato mondiale, irrevocabile per un periodo pari ad almeno cinque esercizi del soggetto controllante, può essere esercitata esclusivamente dalla società o ente controllante di grado più elevato residente in Italia e deve necessariamente includere tutte le controllate estere (principio all in, all out ). Gli eventuali rinnovi, invece, sono a validità almeno triennale. La legge, tra l altro, prevede l effettuazione della revisione contabile dei bilanci di tutte le società che partecipano al consolidato e il rilascio di una attestazione da parte di ciascuna delle controllate estere in cui si assicura il consenso alla revisione del proprio bilancio e l impegno a fornire collaborazione al soggetto controllante, mentre, entro il primo esercizio di efficacia dell opzione la controllante residente ha l obbligo di presentare un interpello preventivo all Agenzia delle Entrate per permettere di verificare la sussistenza dei requisiti di validità dell opzione, potendo la stessa Agenzia subordinare l accoglimento dell istanza all assunzione da parte del 13 In tal caso può esserci il recupero a tassazione della residua differenza tra valore contabile e valore fiscalmente riconosciuto, se avviene l interruzione della tassazione di gruppo prima del compimento del triennio o se si verifica il mancato rinnovo dell opzione al termine di tale ultimo periodo. 18

18 1. GLI OBIETTIVI DELLA RIFORMA FISCALE. LO STATO DI ATTUAZIONE DELL IRE Tabella 7 IL CONSOLIDATO MONDIALE Caratteristiche principali: imputazione dei risultati reddituali positivi o negativi ottenuti dalle società controllate estere in rapporto quota di partecipazione posseduta dalla controllante; opzione irrevocabile per un periodo pari ad almeno cinque esercizi del soggetto controllante, esercitata esclusivamente dalla società o ente controllante di grado più elevato residente in Italia; necessario includere tutte le controllate estere; eventuali rinnovi dell opzione a validità almeno triennale; effettuazione della revisione contabile dei bilanci di tutte le società che partecipano al consolidato. controllante di adempimenti specificamente finalizzati ad una maggiore tutela degli interessi erariali La trasparenza fiscale Di sicuro interesse nel nuovo sistema tributario come delineato a seguito del d.lgs. 344/2003, anche per i riflessi in capo ai soggetti persone fisiche soci di società a responsabilità limitata che rispettano i requisiti previsti dalla norma, appare il nuovo regime di tassazione della c.d. trasparenza fiscale. Il nuovo TUIR dedica al riguardo le seguenti disposizioni (Tabella 8): art. 115, disciplinante l opzione per la trasparenza fiscale da parte delle società di capitali i cui soci siano a loro volta società di capitali residenti, o Tabella 8 LA TRASPARENZA FISCALE La trasparenza è un regime opzione a validità triennale (eventualmente rinnovabile) Trasparenza grande (art. 115) riferita solo ai soggetti IRES; la partecipata deve essere una società residente; le partecipanti devono essere società residenti, ovvero non residenti a condizione che non vi sia un obbligo di ritenuta alla fonte sugli utili distribuiti; i soci devono avere una percentuale del diritto di voto e di partecipazione agli utili non inferiore al 10% e non superiore al 50%. Trasparenza piccola (art. 116) riferita a società a responsabilità limitata partecipate esclusivamente da soci persone fisiche in numero non superiore a dieci o a venti nel caso di società cooperative; le società devono aver conseguito un volume di ricavi non superiore alle soglie previste per l applicazione degli studi di settore. 19

19 IRE anche nel caso di soci non residenti, a condizione che nei loro confronti non si applichi alcun prelievo sugli utili distribuiti; art. 116, concernente l opzione per la trasparenza fiscale delle società a ristretta base proprietaria, ossia società esclusivamente composte da persone fisiche e rientranti nell ambito di applicazione degli studi di settore. Il principale vantaggio del regime fiscale della trasparenza consiste nell evitare la parziale doppia imposizione economica che si realizza sui dividendi (vista in precedenza e pari al 5% per i dividendi percepiti dai soggetti IRES e al 40% per gli altri soggetti), mediante l attribuzione del reddito prodotto dalla società partecipata ai soci, a prescindere dall effettiva percezione degli utili. Inoltre, il trattamento fiscale previsto per le perdite realizzate dalla società trasparente consente anche di aggirare l ostacolo dell indeducibilità delle perdite su partecipazioni. La possibilità di optare per il regime di trasparenza c.d. grande (dedicato ai soggetti IRES) richiede il rispetto dei seguenti requisiti: la percentuale del diritto di voto e di partecipazione agli utili non deve essere inferiore al 10% né superiore al 50% (tale soglia rende di fatto alternative le opzioni di tassazione per trasparenza e consolidato, atteso che quest ultimo richiede un requisito di controllo superiore al 50%); la partecipata deve essere una società residente; le partecipanti devono essere società residenti, ovvero non residenti a condizione che non vi sia un obbligo di ritenuta alla fonte sugli utili distribuiti 14. I requisiti richiesti dalla norma devono sussistere a partire dal primo giorno del periodo d imposta della partecipata in cui si esercita l opzione e permanere ininterrottamente sino alla scadenza della stessa. In ogni caso, atteso il chiaro disposto del comma 1, lett. b), dell art. 115, il regime di trasparenza è espressamente precluso nell ipotesi in cui la società partecipata eserciti l opzione per il consolidato fiscale nazionale o mondiale. Una volta esercitata la scelta di aderire alla trasparenza fiscale, la stessa è irrevocabile per tre esercizi sociali. Detta opzione deve essere esercitata da tutte le società socie e va comunicata all Amministrazione Finanziaria entro il primo dei tre esercizi sociali. Per quanto concerne, invece, la c.d. trasparenza piccola, l art. 116 del nuovo TUIR statuisce la possibilità di optare per il regime della trasparenza anche nell ipotesi di società a responsabilità limitata partecipate esclusivamen- 14 Questa circostanza si realizza in applicazione dell art. 27-bis del d.p.r. 600/1973, nell ambito della direttiva comunitaria madre-figlia, dove è previsto, al sussistere di determinate condizioni, il diritto di rimborso della ritenuta operata sugli utili corrisposti a favore del socio non residente di una società residente. 20

20 1. GLI OBIETTIVI DELLA RIFORMA FISCALE. LO STATO DI ATTUAZIONE DELL IRE te da soci persone fisiche in numero non superiore a dieci (o a venti nel caso di società cooperative). Tali s.r.l, però, devono aver conseguito un volume di ricavi non superiore alle soglie previste per l applicazione degli studi di settore. Il regime della trasparenza piccola consente, in particolare, di evitare l effetto di doppia imposizione economica per i dividendi distribuiti dalle s.r.l a ristretta base azionaria, ossia da quelle società che sono costituite molto spesso tra pochi soci i quali ritraggono dalla medesima società l unica fonte di reddito, impedendo quindi una forte penalizzazione di tali compagini sociali rispetto a realtà medio-grandi La thin capitalization Altro strumento del tutto innovativo è riferito alla tassazione degli interessi passivi relativi a finanziamenti, erogati o garantiti dai soci. In effetti, il legislatore si è preoccupato di disciplinare quelle forme occulte di distribuzione ai soci degli utili prodotti dalle società, adottate al fine di conseguire un trattamento tributario più favorevole, rispetto al regime normale connesso ad una formale distribuzione dei dividendi. L art. 98 del nuovo TUIR, rubricato Contrasto all utilizzo fiscale della sottocapitalizzazione disciplina, in particolare, le nuove misure volte a contrastare l utilizzo a fini fiscali della sottocapitalizzazione. In sostanza, tale disposizione mira a contrastare la volontà di trasformare utili d impresa che sarebbero indeducibili per il soggetto erogante e tassabili in capo al soggetto percettore nella misura ordinaria ai fini dell imposta personale, in interessi o altri proventi deducibili in capo al debitore e soggetti a una tassazione più mite in virtù del regime fiscale del soggetto percettore. Le caratteristiche principali della thin capitalization, che non trova applicazione nei confronti dei soggetti il cui volume di ricavi non supera le soglie previste per l applicazione degli studi di settore, sono (Tabella 9): la rilevanza dei crediti erogati o garantiti dal socio (e/o da sue parti correlate) detentore di una partecipazione rilevante nell impresa, nonché dei fi- 15 Come detto in precedenza, in applicazione dell art. 47, comma 1, del nuovo TUIR, gli utili distribuiti dalle società di capitali nei confronti dei propri soci persone fisiche concorrono alla formazione del reddito del singolo socio (qualificato) per un importo pari al 40% del loro ammontare. Ne deriva che l utile conseguito deve scontare dapprima l IRES, nella misura del 33%, in capo alla società e poi l IRPEF, sul singolo socio, in base agli scaglioni previsti dall art. 12 del nuovo TUIR, in riferimento ad un imponibile pari al 60% dell ammontare netto percepito. Grazie all opzione per il regime di trasparenza, invece, il reddito è riferito unicamente al socio ed è tassato applicando sull intero ammontare le aliquote IRPEF previste, mentre la successiva distribuzione dei dividendi percepiti in regime di trasparenza non è sottoposta ad alcuna tassazione. 21

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