Una delle cause di nullità della delibera assembleare previste dall art in relazione

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1 perdita, in capo al legittimato, del diritto di agire in giudizio 525. Tanto è vero che la dichiarazione di assenso allo svolgimento dell assemblea da parte di uno dei legittimati ad impugnare, non esclude che altri soggetti legittimati non impugnino la delibera. Ed, anzi, la pronuncia di nullità della delibera conseguente a tale impugnazione produrrà effetti anche nei confronti di chi ha autorizzato l assemblea 526. Deve, inoltre, specificarsi che il consenso all assemblea deve essere un consenso consapevole, nel senso che il legittimato ad impugnare che autorizzi ugualmente lo svolgimento della riunione deve essere consapevole della sussistenza del vizio di convocazione che potrebbe causare la nullità della delibera 527. Volendo adattare quanto previsto dall art bis alla s.r.l., si deve applicare la disciplina della sanatoria della nullità non solo alle delibere assembleari, ma anche alle decisioni prese al di fuori di un unico contesto spazio temporale. In questi casi, la sanatoria della causa di invalidità della decisione avrà luogo se il socio escluso dalla consultazione a distanza e, quindi, legittimato ad impugnare la decisione eventualmente adottata, dichiari di accettare che la consultazione, da cui è stato escluso, si svolga ugualmente La mancanza del verbale Una delle cause di nullità della delibera assembleare previste dall art in relazione 525 Così A. SPENA, Sanatoria della nullità, p Il comportamento di chi abbia dichiarato il suo assenso allo svolgimento dell assemblea che non è stata convocata, non da luogo alla rimozione dell invalidità dell atto, ma determina esclusivamente la perdita da parte di quest ultimo del diritto potestativo a farla valere in giudizio. 526 Così A. SPENA, Sanatoria della nullità, p L unico caso in cui la rinuncia da parte del legittimato ad impugnare comporti la sanatoria dell invalidità si verificherà nel caso in cui questo sia stato il solo ad impugnare la delibera nel termine di legge, senza che nelle more siano state proposte altre impugnazioni. In tal caso la rinunzia all azione impedirà definitivamente la pronuncia di nullità della delibera poiché nessun altro potrà esercitare l impugnazione. 527 Così A. SPENA, Sanatoria della nullità, p

2 alle s.p.a. è la mancanza del verbale. Da tale previsione normativa parte della dottrina 528 ha ricavato la qualificazione del verbale quale forma della deliberazione e, quindi, ha identificato il verbale quale requisito indispensabile della delibera assembleare, poiché previsto dalla legge, ex art. 1325, a pena di nullità. Nella disciplina disposta per le s.r.l., invece, manca qualsiasi riferimento alla mancanza assoluta del verbale, né vi è alcun rinvio alla disciplina della s.p.a., al contrario di quanto accade per l irregolarità del verbale, disciplinato dall art. 2377, 4 co., n. 3), richiamato dall ultimo comma dell art ter. L assenza di qualsiasi diretto richiamo alla disciplina delle s.p.a. potrebbe indurre a ritenere che anche in caso di mancanza del verbale ricorra l invalidità della delibera per violazione di legge o dell atto costitutivo 529. Tuttavia, l ultimo comma dell art ter rinvia all art bis in materia di sanatoria delle cause di invalidità. In particolare il 2 co. di tale ultima norma prevede la sanatoria dell invalidità della delibera per mancanza del verbale nel caso in cui questo sia redatto prima dell assemblea successiva. In considerazione di tale indiretto rinvio si ritiene 530 applicabile anche alle s.r.l. la disciplina della nullità delle delibere per mancanza del verbale. D altra parte non potrebbe essere altrimenti, atteso il fatto che una delle finalità della nuova disciplina delle invalidità delle decisioni dei soci è impedire, per quanto possibile, il ricorso alla categoria dell inesistenza 531. L argomento è confermato dal fatto che l art Così G.P. ALLECA, L invalidità delle decisioni dei soci, p Così F. MAGLIULO, Le decisioni dei soci, p Così R. ROSAPEPE, Invalidità delle decisioni dei soci, p Il mancato richiamo dell art e il fatto che la norma non accenni alla mancanza del verbale non possono tuttavia indurre a ritenere possa esservi su questo punto una disciplina difforme da quella della s.p.a., tanto più visto il rinvio dell art ter all art bis in merito alla sanatoria della nullità. 531 In passato la mancanza del verbale era ritenuta causa di inesistenza della delibera, perché il verbale vale a dare certezza giuridica alla volontà sociale e quindi fa parte di quei presupposti essenziali in assenza dei quali la delibera non può ritenersi esistente. Così fra molti F. FERRARA JR, F. CORSI, Gli imprenditori e le società, p ; L. BUTTARO, In tema di inesistenza di deliberazione assembleare, p. 245; F. DI SABATO, Manuale delle società, 6 ed, Utet, Torino, 1999, p.267. L orientamento dottrinale in merito alla mancanza del verbale è stato recepito anche dalla giurisprudenza. Così Trib. Cosenza, 13 luglio 1992, in Riv. dir. comm., 1993, II, p Il tribunale dichiara apertamente di recepire l orientamento, ritenuto ormai pacifico in dottrina e in giurisprudenza, affermando che queste 206

3 bis prevede che l invalidità in oggetto possa essere sanata con effetto ex tunc da una verbalizzazione effettuata prima dell assemblea successiva, con ciò eliminando qualsiasi sospetto in merito alla possibile identificazione della mancanza del verbale quale causa di inesistenza della delibera 532. La disciplina della sanatoria dell invalidità della delibera per mancanza del verbale trova fondamento nel principio di certezza dell attività sociale 533, che si concretizza in una serie di disposizioni volte a dare stabilità alle decisioni adottate dalla compagine sociale. Al contrario della fattispecie prevista dal 1 co. dell art bis, l ipotesi in oggetto comporta una sanatoria oggettiva ed assoluta, producendo effetti sananti sostanziali sulla delibera con effetti retroattivi, salvo i diritti dei terzi che in buona fede ignoravano la delibera 534. Atteso il fatto che la disciplina del verbale è contenuta nell art bis, che regola esclusivamente le decisioni adottate attraverso il metodo collegiale, si potrebbe ritenere non necessaria la redazione di alcun documento certificativo nel caso in cui la decisione sia adottata attraverso procedimenti extraassembleari. E vero però, come si è detto in precedenza 535, che anche nel caso di ricorso a metodi decisionali non collegiali gli amministratori dovranno ricevere i documenti contenenti l espressione del voto di ciascun socio, dovranno verificare sono ormai concordi nel ritenere, accanto alle tradizionali figure dell annullabilità, anche quella dell inesistenza. In particolare, si aggiunge che la mancata sottoscrizione del verbale da parte del presidente dell assemblea o la sua redazione non contestuale sono causa della sua inesistenza, da cui deriva l inesistenza della delibera stessa. Nello stesso senso Cass., 26 giugno 1956, n. 2286, in Foro it., 1957, I, p. 1037, secondo cui il codice civile, stabilendo che le deliberazioni della società per azioni devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio, ha fissato l esigenza della forma scritta ad substantiam per l efficacia delle deliberazioni medesime, da cui deriva l inesistenza delle delibere che non rispettino il requisito di forma imperativamente imposto. 532 Così F. MAGLIULO, Le decisioni dei soci, p La possibilità stessa che la invalidità possa essere sanata esclude l ipotesi che la delibera viziata da mancanza del verbale possa essere inesistente. 533 Così G. MUSCOLO, Il nuovo regime dei vizi delle deliberazioni assembleari, p Così V. SALAFIA, L invalidità delle deliberazioni assembleari, p Nel caso di sanatoria ex art bis, la deliberazione diventerà efficace sin dalla sua assunzione e solo la buona fede dei terzi potrà impedire che gli effetti della sanatoria si producano retroattivamente. 535 In merito vedi Supra

4 l identità e la legittimazione di coloro che hanno espresso il voto ed accertare i risultati della consultazione. Tali operazioni svolte irregolarmente potrebbero causare l invalidità della decisione e, quindi, essere causa della sua impugnativa 536. Ne deriva che le operazioni ora indicate dovranno essere certificate dai soggetti legittimati a svolgerle e la relativa documentazione dovrà poi essere iscritta nel libro delle decisioni dei soci, onde consentire che decorrano i termini tanto per l azione di annullamento che per quella di nullità. All interno di tale documentazione dovranno, inoltre, essere indicati i criteri utilizzati per la valutazione delle singole dichiarazioni di volontà e per il calcolo delle maggioranze necessarie per l adozione delle decisioni. Tali indicazioni hanno un importanza particolare, poiché è proprio dal computo dei singoli voti e dalla valutazione della loro conformità alla proposta di decisione che possono derivare le maggiori contestazioni 537. Nel caso in cui, dunque, le decisioni siano adottate mediante metodi non collegiali, l assenza di un documento, che almeno nella sostanza possa essere assimilato al verbale assembleare, è causa di nullità della decisione dei soci, così come la mancanza del verbale è causa di nullità della delibera assembleare Invalidità delle deliberazioni di aumento o di riduzione del capitale e dell emissione di obbligazioni L ultimo comma dell art ter rinvia all art ter in merito all invalidità delle 536 Così G.P. ALLECA, L invalidità delle decisioni dei soci, p Anche nel caso in cui le decisioni dei soci siano adottate attraverso procedimenti extraassembleari, non si può prescindere dall ottemperare alle fasi minimali del procedimento decisionale, quali quelle indicate nel testo, poiché in assenza di queste non si potrebbe imputare la decisione alla volontà dei soci e, per questa via, alla società. 537 Così G.P. ALLECA, L invalidità delle decisioni dei soci, p I soggetti legittimati a calcolare le maggioranze e ad adempiere tutte le verifiche necessarie al fine di poter imputare la decisione alla società, dovranno indicare non solo il risultato della consultazione, ma anche il metodo adoperato per il calcolo delle maggioranze, in virtù del quale la decisione è stata adottata. In particolare dovranno essere indicati i criteri attraverso cui è stata valutata la conformità dei singoli voti alla proposta, soprattutto se la decisione sia adottata attraverso il consenso espresso per iscritto (in merito vedi Supra 1.2.3). Proprio dalla valutazione dei singoli voti, infatti, potranno sorgere motivi di contestazione sull adozione della decisione. 208

5 decisioni aventi ad oggetto l aumento o la riduzione del capitale e l emissione di obbligazioni. La norma dispone che l azione di nullità non possa essere proposta dopo che siano trascorsi 180 giorni dall iscrizione nel registro delle imprese della delibera viziata e, nel caso in cui la nullità dipenda dalla mancanza di convocazione, l azione non potrà essere proposta dopo 90 giorni dall approvazione del bilancio dell esercizio, nel corso del quale la deliberazione è stata anche parzialmente eseguita. Non si tratta di ipotesi di sanatoria della deliberazione, come sostenuto dalla Relazione ministeriale, bensì dell affermazione di termini di decadenza più brevi rispetto a quelli posti dalla disciplina generale 538. Tali fattispecie, infatti, non cancellano la nullità della deliberazione, ma si limitano ad impedire che avvenga la domanda giudiziale, impedendo, in questo modo, la dichiarazione di nullità della delibera 539. La ratio della disciplina non differisce però da quella posta alla base della disciplina della sanatoria delle nullità, prevista dall art bis. Anche in questo caso, infatti,l intento del legislatore è stato di dare certezza e stabilità a decisioni di contenuto finanziario, essenziali alla vita della società 540. L applicazione analogica di tale disciplina alla società a responsabilità limitata ha, tuttavia, sollevato non pochi problemi interpretativi 541. Atteso il fatto che il 2 comma dell art ter è dedicato esplicitamente alle società aperte al mercato del capitale di rischio, possono applicarsi alle s.r.l. esclusivamente i commi 1 e 3 di detto articolo 542. Inoltre, l espressione mancanza di convocazione deve essere sostituita con la locuzione assenza assoluta 538 Così D. SPAGNUOLO, Invalidità delle deliberazioni di aumento o riduzione del capitale e della emissione di obbligazioni, in La riforma delle società, a cura di M. Sandulli e V. Santoro, vol. II, tomo 1 sub art ter, Giappichelli, Torino, 2003, p Così V. SALAFIA, L invalidità delle deliberazioni assembleari, p Così V. SALAFIA, L invalidità delle deliberazioni assembleari, p In merito parte della dottrina ha osservato che mentre la parte precettiva autonoma, benché non sempre di facile interpretazione, conserva comunque una sua coerenza interna, il richiamo alle norme della s.p.a. è invece assai generico e problematico e il vincolo della compatibilità crea più problemi che soluzioni. Così G. PRESTI, M. RESCIGNO, L invalidità delle deliberazioni assembleari e delle decisioni dei soci, in AA.VV., Il nuovo ordinamento delle società. Lezioni sulla riforma e modelli statutari, Ipsoa, Milano, 2003, p Così R. ROSAPEPE, Invalidità delle decisioni dei soci, p

6 d informazione, ed il riferimento all iscrizione nel registro delle imprese 543 deve sostituirsi con quello alla trascrizione della decisione nel libro dei soci, coerentemente con l intera disciplina delle s.r.l Dovrà, inoltre, considerarsi che la disciplina prevista per l emissione di obbligazioni potrà applicarsi al massimo all emissione dei titoli di debito, prevista per le s.r.l. ex art Profili procedurali Secondo l art ter, 3 co., l azione di nullità delle decisioni dei soci prescrivibile in tre anni è esercitabile da chiunque vi abbia interesse. La disposizione introdotta si differenzia tanto da quella in vigore nel precedente ordinamento, quanto da quella disposta per le s.p.a.. In passato, infatti, l art v.t., richiamato dall art v.t., rinviava alla disciplina di diritto comune per l identificazione dei soggetti legittimati ad impugnare le delibere nulle, ex art. 1421, secondo cui la nullità può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse o rilevata d ufficio dal giudice. L attuale norma prevista per le s.p.a. non dispone nulla di diverso rispetto al passato, affermando, al 1 co. dell art. 2379, che legittimato ad impugnare la decisione nulla sia chiunque vi abbia interesse e, al 2 co., che l invalidità può essere rilevata d ufficio dal giudice. Non si comprende la necessità di una puntualizzazione, quando si sarebbe potuto continuare a rinviare alla normativa di diritto comune, da cui l attuale disciplina delle s.p.a. non differisce per nessun aspetto 545. Così come non si comprende l esclusione del rilievo d ufficio nella disciplina della s.r.l., viste le ampie analogie esistenti tra le discipline previste per le due 543 Così P. REVIGLIONO, P. RAINELLI, Invalidità delle decisioni dei soci, p Il riferimento alla data d iscrizione della decisione nel registro delle imprese denota una evidente asimmetria rispetto alle regole in tema di decorrenza fissate dall art ter. 544 Così R. ROSAPEPE, Invalidità delle decisioni dei soci, p Uno degli intenti del legislatore della riforma è stato affermare per le s.r.l una disciplina ben diversa da quella della s.p.a., escludendo il rilievo della data d iscrizione nel registro delle imprese. 545 Così G.P. ALLECA, L invalidità delle decisioni dei soci, p

7 tipologie societarie 546. Ciò nondimeno, parte della dottrina 547 ritiene che da una lettura estensiva dell espressione chiunque vi abbia interesse possa ricavarsi una rilevabilità d ufficio della nullità della decisione dei soci. Il termine d impugnazione è di tre anni e decorre dalla trascrizione della decisione nel libro delle decisioni dei soci 548, così come avviene nel caso di azione di annullamento della decisione 549. Tuttavia, si ritiene tale disposizione poco coerente con quanto previsto dall art ter, 3 co., che identifica quali legittimati ad impugnare chiunque vi abbia interesse, atteso il fatto che il libro delle decisioni dei soci non è consultabile dai terzi, che quindi potrebbero trovarsi nell impossibilità di prendere conoscenza della decisione che rechi loro danno 550. In particolare, non possono accedere al libro delle decisioni dei soci i creditori sociali, che potrebbero altresì essere interessati, e quindi legittimati, ad esercitare l azione di nullità della decisione 551. Una delle novità di maggior rilievo della nuova disciplina della nullità delle decisioni dei soci delle s.r.l., così come delle delibere assembleari delle s.p.a., è stata la fissazione di un 546 Così R. ROSAPEPE, Invalidità delle decisioni dei soci, p Non si comprende il perché dell esclusione della rilevabilità d ufficio della nullità delle decisioni dei soci di s.r.l., tanto più che questa è stata invece espressamente prevista dalla disciplina delle s.p.a Così F. MAGLIULO, Le decisioni dei soci, p La rilevabilità d ufficio appare da un punto di vista sistematico connessa alla possibilità che la delibera sia impugnata da chiunque vi abbia interesse. 548 Parte della dottrina ritiene che la decorrenza del termine per l impugnazione non costituisce un effetto sanante della decisione, poiché la prescrizione dell azione per la sua dichiarazione non cancella la nullità. La sanatoria della nullità, nell attuale sistema giuridico, può dipendere, infatti, solo da un espressa disposizione di legge. Così V. SALAFIA, L invalidità delle deliberazioni assembleari, p In merito al valore del riferimento al libro delle decisioni dei soci si rinvia Supra Così P. REVIGLIONO, P. RAINELLI, Invalidità delle decisioni dei soci, p. 1941; G. MANZO, Invalidità delle decisioni dei soci, p In particolare parte della dottrina ha sostenuto che, a seguito della riforma e della rilevanza da questa data alla trascrizione delle decisioni nel libro delle decisioni dei soci, questo dovrebbe essere consultabile da tutti coloro che potrebbero essere legittimati ad impugnare. Così S. MARCIANO, I processi decisionali dei soci, p Così N. ABRIANI, La società a responsabilità limitata, p

8 termine di tre anni per l impugnazione 552. La ratio di tale mutamento di disciplina è stata la necessità di garantire stabilità e certezza degli atti societari, che si è ritenuto poter tutelare anche attraverso il regime temporale delle impugnazioni. La nuova disciplina è, dunque, frutto di un bilanciamento degli interessi della tutela dei soci e dei terzi e l interesse del mercato alla stabilità agli atti societari 553, da cui però è scaturito un notevole indebolimento della protezione dei soci nei confronti delle deliberazioni invalide La nullità delle delibere che determinano l impossibilità o l illiceità dell oggetto sociale L art ter, 3 co., dispone l imprescrittibilità dell azione di nullità delle delibere che modificano l oggetto sociale prevedendo attività impossibili o illecite. La norma non parla di decisioni, bensì di delibere e, d altra parte, non potrebbe essere altrimenti, atteso il fatto che le modificazioni dell oggetto sociale, siano esse formali o sostanziali 555, devono necessariamente essere adottate attraverso il procedimento assembleare, ex art. 2479, 4 co La fissazione di un termine triennale per l impugnazione delle delibere di s.p.a. e delle decisioni dei soci di s.r.l. comporta una sostanziale assimilazione nullità prescrittibile in tre anni all annullabilità di diritto comune, rispetto alla quale la prima è caratterizzata addirittura da termini inferiori. Così G.P. ALLECA, L invalidità delle decisioni dei soci, p Così G. MUSCOLO, Il nuovo regime dei vizi delle deliberazioni assembleari nella s.p.a. (seconda parte): l impugnazione, in Soc., 5/2003, p La fissazione di un termine triennale per l esercizio dell azione di nullità si identifica come attuazione del principio di stabilità degli atti societari, in una ricostruzione del sistema che identifica nella certezza della attività della società un interesse del mercato (o meglio degli attori di mercato) meritevole quantomeno di un contemperamento con l interesse di questi ultimi alla tutela degli effetti antigiuridici di atti invalidi. 554 Così A. SPENA, Nullità delle deliberazioni, in La riforma delle società, a cura di M. Sandulli e V. Santoro, vol. II, tomo 1, sub art. 2379, Giappichelli, Torino, 2003, p La finalità della prescrittibilità triennale dell azione di nullità è impedire il protrarsi della situazione di incertezza in merito al determinarsi degli effetti di una determinata fattispecie giuridica. Tuttavia l imposizione di tale limite temporale ha causato un notevole indebolimento, rispetto alla previgente disciplina, del grado di protezione dei soci nei confronti delle delibere invalide. 555 In merito alle modificazioni dell oggetto sociale vedi Supra ed in generale tutto il capitolo II. 556 Così G.P. ALLECA, L invalidità delle decisioni dei soci, p Tuttavia l autore contesta il termine utilizzato dal 212

9 La disposizione di un regime immutato rispetto al passato, e sicuramente più rigido rispetto alle altre ipotesi di nullità, sottolinea la maggiore gravità del vizio invalidante l atto per impossibilità o illiceità dell oggetto sociale, quasi sottolineando una graduazione delle figure di invalidità delle decisioni dei soci 557. La fattispecie in oggetto si distingue dalle altre cause di nullità per l imprescrittibilità della sua impugnazione. Parte della dottrina 558 ha individuato la ratio della prevista imprescrittibilità dell impugnazione in un esigenza di coerenza della disciplina della invalidità delle decisioni dei soci con la disciplina della nullità della società per illiceità dell oggetto sociale, disposta dall art per le s.p.a. e richiamato dalla disciplina delle s.r.l. attraverso esplicito rinvio contenuto nell art. 2463, 3 co.. Si è, infatti, voluto evitare che si creasse una disparità di trattamento tra le due fattispecie che avrebbe comportato tentativi di elusione della norma più rigorosa. Dall imprescrittibilità dell azione di nullità deriverebbe non solo la sua deducibilità in giudizio senza alcun limite di tempo, ma anche la sua non sanabilità attraverso delibere sostitutive 559. Tuttavia, una parte della dottrina 560 ritiene applicabile anche alle delibere viziate da cause di nullità imprescrittibile la disciplina prevista dall art. 2377, 7 co., in materia di delibere annullabili. La norma è interpretata nel senso che una decisione impugnata, ove sostituita con altra valida, non possa essere dichiarata né annullabile né nulla. Tale interpretazione si giustifica guardando alla disciplina delle conseguenze delle invalidità delle decisioni dei soci, che sono legislatore, ritenendo che sarebbe stato più coerente con l intero quadro della riforma delle s.r.l. l utilizzo dell espressione decisioni assunte mediante deliberazione. 557 Così G. MUSCOLO, Il nuovo regime dei vizi delle deliberazioni assembleari nella s.p.a. (seconda parte), p La graduazione delle figure di invalidità delle delibere potrebbe anche essere finalizzata ad affermare la specialità del sistema sanzionatorio di diritto societario rispetto a quello generale. 558 Così A. SPENA, Nullità delle deliberazioni, p L illiceità dell oggetto sociale, sia quello originariamente previsto nello statuto, sia quello che è stato modificato dall assemblea, sarà comunque deducibile in ogni momento, nel primo caso come motivo di nullità della società ex art. 2332, nel secondo come ragione di invalidità della delibera ex art Così V. SALAFIA, L invalidità delle deliberazioni assembleari, p Così G.P. ALLECA, L invalidità delle decisioni dei soci, p

10 sempre le medesime sia che la sentenza dichiari la nullità sia che dichiari l annullabilità della delibera 561. Se quindi la natura del vizio non incide sulle conseguenze della dichiarazione di invalidità, non si vede perché tale distinzione debba essere fatta rispetto alla sostituzione della decisione viziata al fine di evitare una sentenza che ne dichiari l invalidità 562. Va detto inoltre che, se la disciplina della nullità delle deliberazioni per illiceità dell oggetto è stata disposta per coerenza con la disciplina della nullità della società, ex art. 2332, e se si considera che la stessa norma nel 5 co. dispone la possibilità di convalida del contratto di società nullo, nel caso in cui la causa di nullità sia stata eliminata e ne sia stata data pubblicità nel registro delle imprese, non appare scorretto poter prevedere un ipotesi di convalida della deliberazione nulla per illiceità dell oggetto 563. Sebbene la dichiarazione della nullità della delibera che determina illiceità dell oggetto sociale, stante la maggiore gravità del vizio invalidante, non avrebbe dovuto subire ostacoli di sorta, già la prima dottrina sulla riforma ha trovato spazi per un interpretazione meno rigida della disciplina, coerentemente con l interpretazione fatta dell intera disciplina delle invalidità delle decisioni dei soci. Da uno sguardo d insieme dell intera disciplina emerge, infatti, l intento del legislatore, anche rispetto alle s.r.l., di prevenire azioni di disturbo e abusi del diritto di impugnativa, attraverso l accentuazione dell annullabilità quale modello generale di invalidità, la riduzione della nullità a fattispecie speciale, la tipizzazione delle cause di entrambe, la tassatività delle cause di nullità e l eliminazione di ogni spazio interpretativo per la ricostruzione della figura 561 In merito vedi Supra Così G.P. ALLECA, L invalidità delle decisioni dei soci, p L estensione dell ambito di operatività dell art. 2377, 7 co. anche alle delibere nulle trova giustificazione nell identità di disciplina rispetto agli effetti dell invalidità. Se, infatti, identici possono essere gli effetti delle invalidità causate da nullità o annullabilità identiche possono essere anche le cause sananti dei rispettivi vizi. Nello stesso senso F. MAGLIULO, Le decisioni dei soci, p Così G.P. ALLECA, L invalidità delle decisioni dei soci, p. 357, nota n. 62. L art. 2332, 5 co., viene interpretato come un ipotesi espressa di convalida del contratto nullo ex art Pertanto, così come si avrà una convalida del contratto di società nullo attraverso una modifica dell atto costitutivo, così si avrà una convalida della delibera nulla in forza di una sostituzione della delibera impugnabile. 214

11 dell inesistenza 564. Se, da un lato, la nuova disciplina potrebbe risultare meno garantista delle posizioni giuridiche dei soci e dei terzi, vista la compressione del loro diritto d azione, dall altro lato tale riduzione di tutela è compensata dalla maggiore efficienza raggiunta dall attuale disciplina in termini di certezza dell attività sociale. La nuova disciplina ha, dunque, raggiunto un contemperamento dei diversi interessi concorrenti 565, garantendo vantaggi alla maggioranza della compagine sociale offerti dalla garanzia di stabilità e certezza delle decisioni imputabili alla società e allo stesso tempo non frustrando le aspettative della minoranza, cui sono offerti adeguati mezzi di tutela delle proprie posizioni soggettive, se pur previsti solo per casi tassativi G. MUSCOLO, Il nuovo regime dei vizi delle deliberazioni assembleari, p L art. 4, 7 co., lett. b) della legge delega prevedeva, infatti, in merito alle s.p.a. che riguardo alla disciplina dell assemblea e dei patti parasociali la riforma è diretta a disciplinare i vizi delle deliberazioni in modo da contemperare le esigenze di tutela dei soci e quelle di funzionalità e certezza dell attività sociale, individuando le ipotesi di invalidità, i soggetti legittimati all impugnativa e i termini per la sua proposizione, anche prevedendo possibilità di modifica o integrazione delle deliberazioni assunte, e l eventuale adozione di strumenti di tutela diversi dalla invalidità. A conclusione dell analisi svolta sulla disciplina dell invalidità delle decisioni dei soci nelle s.r.l., si può ritenere che gli obiettivi posti dal legislatore riguardo le s.p.a. sono stati raggiunti anche per le s.r.l G. MUSCOLO, Il nuovo regime dei vizi delle deliberazioni assembleari, p

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15 L. BUTTARO, Sull ampiezza e sulle conseguenze delle limitazioni alla circolazione delle quote di società a responsabilità limitata, in Riv. soc., 1992, I, p C. CACCAVALE, L amministrazione, la rappresentanza e i controlli, in La riforma delle s.r.l., a cura di G. Laurini, Ipsoa, Milano, D. CAGETTI, Le quote di partecipazione: spunti di riflessione, in La nuova s.r.l.. Prime letture e proposte interpretative, a cura di F. Farina, C. Ibba, G. Racugno e A. Serra, Quaderni di giurisprudenza commerciale, Giuffrè, Milano, O. CAGNASSO, Ambiti e limiti dell autonomia concessa ai soci della nuova società a responsabilità limitata, in Soc., 2-bis/2003, p O. CAGNASSO, Delle società a responsabilità limitata, in Il nuovo diritto societario, commentario diretto da G. Cottino, G. Bonfante, O. Cagnasso, P. Montalenti, vol. II, Zanichelli, Bologna, O. CAGNASSO, I volti della nuova società a responsabilità, in La riforma delle società. Profili della nuova disciplina, a cura di S. Ambrosiani, Giappichelli, Torino, O. CAGNASSO, Recesso ed esclusione del socio: interessi in gioco e costi degli strumenti di tutela, in Analisi Giuridica dell economia. Studi e discussioni sul diritto d impresa. La nuova s.r.l. colà dove si puote?, a cura di G. Presti, M. Rescigno e L. Stenghellini, Il Mulino, Bologna, V. CALANDRA BUONAURA, Potere di

16 1999. E. CANNADA BARTOLI, Annullabilità e annullamento, in Enciclopedia del diritto, vol. II, Giuffrè, Milano, M.C. CARDARELLI, Quote di partecipazione, in Codice commentato delle nuove società, a cura di G. Bonfante, D. Corapi, G. Marziale, R. Rordof, V. Salafia, sub art. 2468, Ipsoa, Milano, M.C. CARDARELLI, Trasferimento delle partecipazioni, in Codice commentato delle nuove società, a cura di G. Bonfante, D. Corapi, G. Marziale, R. Rordof, V. Salafia, sub art. 2469, Ipsoa, Milano, A. CARESTIA, Quota di partecipazione, in Società a responsabilità limitata (art c.c.), in La riforma del diritto societario, a cura di G. Lo Cascio, sub art. 2468, Giuffrè, Milano, A. CARESTIA, Recesso del socio, in Società a responsabilità limitata (art c.c.), in La riforma del diritto societario, a cura di G. Lo Cascio, sub art. 2473, Giuffrè, Milano, A. CARESTIA, Responsabilità, in Società a responsabilità limitata (art c.c.), in La riforma del diritto societario, a cura di G. Lo Cascio, sub art. 2462, Giuffrè, Milano, A. CARESTIA, Trasferimento delle partecipazioni, in Società a responsabilità limitata (art c.c.), in La riforma del diritto societario, a cura di G. Lo Cascio, sub art. 2469, Giuffrè, Milano, M. CASSOTTANA, Le influenze dell ordinamento comunitario sulla riforma italiana, in 220

17 Progetto Mirone e modelli organizzativi per la piccola e media impresa, a cura di V. Afferni e L. De Angelis, Quaderni di giurisprudenza commerciale, Giuffrè, Milano, S.A. CERRATO, Aumento di capitale, aumento di capitale mediante nuovi conferimenti, passaggio di riserve a capitale, in Il nuovo diritto societario, commentario diretto da G. Cottino, G. Bonfante, O. Cagnasso, P. Montalenti, vol. II, sub art. 2481, 2481-bis, 2481-ter, Zanichelli, Bologna, C. COSTA, Le assemblee speciali, in Trattato delle società per azioni, a cura di G.E. Colombo e G.B. Portale, vol. III, Assemblea, tomo 2, Utet, Torino, P. COSTANZO, M. GAZZANI, F. NOVATI, Le società. Commento al D. lgs. 6/2003 e successive modifiche, Egea, Milano, G. COTTINO, Diritto commerciale, vol. I, tomo 2, Cedam, Padova, G. COTTINO, La società a responsabilità limitata tra norma e realtà: riflessioni sul progetto di riforma, in Impresa e mercato. Scritti in onore di Gustavo Minervini, Morano, Napoli, F. D ALESSANDRO, Il diritto pretorio delle società a mezzo secolo dal Codice civile, in Diritto giurisprudenziale, a cura di M. Bessone, Giappichelli, Torino, F. D ALESSANDRO, Inuovo ruolo dell assemblea?, in Governo dell impresa e mercato delle regole. Scritti giuridici per Guido Rossi, I, Giuffrè, Milano, F. D ALESSANDRO, La provincia del diritto inderogabile (ri)determinata. Ovvero: esiste ancora il diritto societario?, in Riv. soc., 2003, p. 34. G. D ATTORRE, Libri sociali obbligatori, in La riforma delle società, a cura di M. 221

18 Sandulli e V. Santoro, vol. III, sub art. 2478, Giappichelli, Torino, L. DE ANGELIS, Amministrazione e controllo nelle società a responsabilità limitata, in Riv. soc., 2003, p L. DE ANGELIS, Dal capitale leggero al capitale sottile: si abbassa il livello di tutela dei creditori, in Soc., 12/2002, p B. DE DONNO, Assemblea dei soci, in Codice commentato delle nuove società, a cura di G. Bonfante, D. Corapi, G. Marziale, R. Rordof, V. Salafia, sub art bis, Ipsoa, Milano, B. DE DONNO, Decisioni dei soci, in Codice commentato delle nuove società, a cura di G. Bonfante, D. Corapi, G. Marziale, R. Rordof, V. Salafia, sub art. 2479, Ipsoa, Milano, B. DE DONNO, Invalidità delle decisioni dei soci, in Codice commentato delle nuove società, a cura di G. Bonfante, D. Corapi, G. Marziale, R. Rordof, V. Salafia, sub art ter, Ipsoa, Milano, I. DEMURO, Collegialità societaria e nuove tecnologie, in Riv. not., 2001, p. 59. S. DI AMATO, Le azioni di responsabilità nella nuova disciplina della società a responsabilità limitata, in Giur. comm., 2003, I, p S. DI AMATO, Responsabilità degli amministratori e controllo dei soci, in Società a responsabilità limitata (art c.c.), in La riforma del diritto societario, a cura di G. Lo Cascio, sub art. 2476, Giuffrè, Milano, V. DI CATALDO, La società a responsabilità limitata nel disegno di legge delega per la riforma del diritto societario. Prime riflessioni sul nuovo regime, in La corporate governance 222

19 nelle società non quotate, a cura di S. Rossi e G.M. Zampetti, Quaderni di giurisprudenza commerciale, Giuffrè, Milano, F. DI SABATO, Manuale delle società, 6 ed, Utet, Torino, F. DI SABATO, La società a responsabilità limitata come tipo intermedio fra società di persone e società di capitali, in Progetto Mirone e modelli organizzativi per la piccola e media impresa, a cura di V. Afferni e L. De Angelis, Quaderni di giurisprudenza commerciale, Giuffrè, Milano, F. DI SABATO, Riflessioni sparse sulla riforma del diritto societario, in Giur. comm., 2002, I, p F. DI SABATO, Validità della deliberazione di scorporo presa dall assemblea ordinaria e diritto di recesso, in Riv. soc., 1981, p A. DOLMETTA, Sulle invalidità delle delibere assembleari, in Parere del collegio docenti del dottorato di ricerca in Diritto commerciale interno ed internazionale, Università cattolica di Milano, in Riv. soc., 2002, p A. DONATI, Aumento di capitale, in Codice commentato delle nuove società, a cura di G. Bonfante, D. Corapi, G. Marziale, R. Rordof, V. Salafia, sub art. 2481, Ipsoa, Milano, A. DONATI, Aumento di capitale mediante nuovi conferimenti, in Codice commentato delle nuove società, a cura di G. Bonfante, D. Corapi, G. Marziale, R. Rordof, V. Salafia, sub art bis, Ipsoa, Milano, A. DONATI, Passaggio di riserve a capitale, in Codice commentato delle nuove società, a cura di G. Bonfante, D. Corapi, G. Marziale, R. Rordof, V. Salafia, sub art. 248-ter, Ipsoa, Milano,

20 A. DONATI, Riduzione del capitale sociale, in Codice commentato delle nuove società, a cura di G. Bonfante, D. Corapi, G. Marziale, R. Rordof, V. Salafia, sub art. 2482, Ipsoa, Milano, A. DONATI, riduzione del capitale per perdite, in Codice commentato delle nuove società, a cura di G. Bonfante, D. Corapi, G. Marziale, R. Rordof, V. Salafia, sub art bis, Ipsoa, Milano, E. FATTUZZI, Aumento di capitale, in La riforma delle società, a cura di M. Sandulli e V. Santoro, vol. III, sub art. 2481, Giappichelli, Torino, E. FATTUZZI, Aumento di capitale mediante nuovi conferimenti, in La riforma delle società, a cura di M. Sandulli e V. Santoro, vol. III, sub art bis, Giappichelli, Torino, E. FATTUZZI, Passaggio di riserve a capitale, in La riforma delle società, a cura di M. Sandulli e V. Santoro, vol. III, sub art ter, Giappichelli, Torino, E. FATTUZZI, Quote di partecipazione, in La riforma delle società, a cura di M. Sandulli e V. Santoro, vol. III, sub art. 2468, Giappichelli, Torino, F. FERRARA JR, F. CORSI, Gli imprenditori e le società, Giuffrè, Milano, G. FERRI, Della società semplice, in Commentario del codice civile Scialoja e Branca, a cura di F. Galgano, Zanichelli - Società editrice del Foro Italiano, Bologna- Roma, G. FERRI, Sulle deliberazioni cosiddette inesistenti, in Riv. dir. comm., 1967, I, p D. FICO, Brevi riflessioni sul trasferimento di quote di s.r.l. alla luce della riforma del 224

21 diritto societario, in Soc., 1/2003, p. 16. A. FIGONE, Rappresentanza della società, a cura di G. Bonfante, D. Corapi, G. Marziale, R. Rordof, V. Salafia, sub art bis, Ipsoa, Milano, A. FUSI, D. MAZZONI, La nuova disciplina delle società a responsabilità limitata. Inquadramento sistematico e novità statutarie, Ipsoa, Milano, F. GALGANO, Il nuovo diritto societario, in Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell economia, diretto da F. Galgano, vol. XXIX, Cedam, Padova, F. GALGANO, Il principio di maggioranza, in Enciclopedia del diritto, vol. XXXV, Giuffrè, Milano, F. GALGANO, Il principio di maggioranza nelle società personali, Cedam, Padova, F. GALGANO, Le società in genere. Le società di persone, in Trattato di diritto civile e commerciale, diretto da A. Cicu e F. Messineo, e continuato da L. Mengoni, Giuffrè, Milano, F. GALGANO, Le società per azioni, in Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell economia, diretto da F. Galgano, vol. VII, Cedam, Padova, A. GAMBINO, Brevi note sul progetto di legge delega di riforma delle società di capitali non quotate, in Riv. dir. comm., 2000, p A. GAMBINO, Il principio di correttezza nell ordinamento delle società per azioni. Giuffrè, Milano,

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26 Milano, G. MANZO, Rappresentanza della società, in Società a responsabilità limitata (art c.c.), in La riforma del diritto societario, a cura di G. Lo Cascio, sub art bis, Giuffrè, Milano, G. MARASA, Modifiche del contratto sociale e modifiche dell atto costitutivo, in Trattato delle società per azioni, a cura di G.E. Colombo e G.B. Portale, vol. VI, Modificazioni statutarie. Recesso. Riduzione del capitale, tomo 1, Utet, Torino, P. MARCHETTI, Controlli sulla costituzione e sul funzionamento della società a responsabilità limitata, in Progetto Mirone e modelli organizzativi per la piccola e media impresa, a cura di V. Afferni e L. De Angelis, Quaderni di giurisprudenza commerciale, Giuffrè, Milano, P. MARCHETTI, Gli aumenti di capitale, in AA.VV., Il nuovo ordinamento delle società. Lezioni sulla riforma e modelli statutari, Ipsoa, Milano, P. MARCHETTI, In tema di funzionamento dell assemblea: problemi e prospettive, in Riv. Soc., 2001, p P. MARCHETTI, La corporate governance nelle società non quotate, a cura di S. Rossi e G.M. Zampetti, Quaderni di giurisprudenza commerciale, Giuffrè, Milano, P. MARCHETTI, Sul controllo degli atti costitutivi e delle deliberazioni modificative, in Riv. not., 2002, I, p S. MARCIANO, I processi decisionali dei soci e le modifiche statutarie nella s.r.l. (tecniche di verbalizzazione), in La riforma delle società. Aspetti applicativi, a cura di A. Bortoluzzi, Utet, Torino,

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