Il ruolo delle autonomie locali nella riforma dello Statuto andaluso in Spagna
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1 ISSN DPCE online Il ruolo delle autonomie locali nella riforma dello Statuto andaluso in Spagna di Giuseppe Di Genio Sommario: 1. Le ambiguità del processo di riforma statutaria in Spagna nella ridefinizione di modelli consolidati nel diritto comparato; 2. Le ricadute del modello autonomico sul caso andaluso; 3. Il ruolo e le funzioni dei Municipi-Ayuntamientos, Province-Diputaciones e Comarcas. 1. Il processo di riforma statutaria nell ordinamento spagnolo, se rappresenta da tempo una novità, sul piano comparatistico, nella ridefinizione dei modelli di decentramento politico 1, sempre più rafforzati e quasi-federali, in realtà testimonia lo stato attuale di estrema incertezza e caducità che caratterizza l applicazione del principio di autonomia politica in detta esperienza (e nello stesso diritto comparato europeo). L utilità del dato spagnolo, tra i principali modelli di riferimento, se raffrontato con altre esperienze europee, denota come le soluzioni prospettate nell ordinamento italiano e francese, ad esempio, appaiono particolarmente interessanti, quantomeno sul piano della tutela effettiva e stringente dei diritti delle 1 Cfr. F. BALAGUER CALLEJÓN (coord.), G. Cámara Villar, J.F. López Aguilar, M.L. Balaguer Callejón, A. Rodríguez, J.A. Montilla Martos, Manual de Derecho Constitucional, Madrid, vol. I, 2005, 281 e segg. 1
2 autonomie, costituzionalmente garantite (e che, a volte, surclassano il dato regionale). In esse, infatti, nella inevitabile torsione di modelli consolidati, quasi insuperabili, emerge un rapporto sempre più stretto tra le fonti di autonomia locale e i processi di integrazione-collaborazione, al fine di realizzare un decentramento politico davvero avanzato e non regressivo/repressivo del principio di autonomia, conforme, tra l altro, ai dettami della fondamentale (ma sottovalutata) Carta europea delle Autonomie locali del Consiglio d Europa del 1985 (oggetto di successive specifiche ratifiche). D altronde, il tema del decentramento politico crea e si colloca in un circuito costituzionale integrato, perché investe molteplici realtà ordinamentali, anche di carattere accentrato, come la Francia del 2003 e la Gran Bretagna degli ultimi anni. Gli stessi sistemi federali o quasi-federali sono in profonda crisi e trasformazione (ed incidono sulla crisi della natura giuridica dell Unione europea), come testimonia, ad esempio, il caso tedesco, dove gli enti territoriali diversi dai Laender non siedono nella Camera territoriale, per cui le prospettive di riforma del modello autonomico spagnolo, a geometria variabile, anche realizzate negli statuti, risultano non propriamente dirimenti. In Italia, vieppiù, nonostante il tenore del nuovo art. 114 Cost., che rende tale modello apprezzabile, le riforme statutarie regionali hanno assunto, poi, una veste normativa volta, però, ad interferire (sebbene temperate dalla separazione delle competenze) con il sistema delle autonomie locali, soprattutto sul piano finanziario. In tale direzione, il modello costituzionale italiano risulta interessante (ma non sul piano degli statuti regionali) e si colloca in una posizione di preferenza rispetto alle modalità di realizzazione di quello spagnolo, quest ultimo non più modello unico di riferimento, anche sul piano delle nuove riforme statutarie. In altri termini, è meglio un regionalismo forte o rinforzato che un (pre)federalismo debole, senza garanzie estese a tutti i livelli di governo riconosciuti in Costituzione, e, quindi, depotenziato sia attraverso la mera esecuzione periferica delle istanze provenienti dal centro sia attraverso figure ambigue delle rappresentanze territoriali, nello spirito della sussidiarietà-proximidad. Come è noto, l esperienza costituzionale spagnola del , al di là dell applicazione della teoria classica della garanzia istituzionale, più formale che 2 Sulle prospettive di riforma dell ordinamento spagnolo M. L. BALAGUER, XXV Anniversario de la Constitución Española, Málaga,
3 sostanziale, presenta alcune incongruenze, costituzionali appunto, sul piano materiale della distinzione e applicazione del rapporto fra enti territoriali, in quanto l autonomia politica, stricto sensu intesa, nella Costituzione (formale e) materiale, appare garantita, esclusivamente, alle Comunità autonome, laddove, invece, gli altri livelli di governo territoriale, a questo punto inevitabilmente gerarchicamente subordinati, risultano penalizzati e caratterizzati da una autonomia prevalentemente amministrativa, fortemente destrutturata sul piano normativo e giurisprudenziale. Si tratta, in realtà, di un ordinamento autonomico distonico che non realizza una piena ed integrale equiparazione, sul piano della capacità e vivacità di indirizzo politico, delle strutture territoriali, espressione della democrazia locale, nei confronti dello Stato centrale e del livello regionale, con evidenti ricadute anche sul piano del processo di integrazione europea. 3 Questo aspetto sembra emergere anche dal tenore letterale dell art. 2 della Costituzione del 1978, laddove si riconosce e garantisce il diritto all autonomia delle nazionalità (dato che emerge nella recente modifica dello statuto catalano) e delle Regioni che la compongono nonché la solidarietà fra le stesse. Ciò crea una evidente frattura-rottura con le previsioni del Titolo VIII della Costituzione, riguardante i principi generali dell organizzazione territoriale dello Stato e l amministrazione locale, perché gli artt. 137 e 140 prevedono che lo Stato è organizzato territorialmente in Municipi, Province e Comunità autonome che godono tutti di autonomia nella gestione dei propri interessi, ed è su questi articoli che la prima giurisprudenza costituzionale ha elaborato una concezione amplia y completa del Estado. E indubbio, infatti, che la garanzia costituzionale dell autonomia delle entità locali, in Spagna, è totalmente disattesa sul piano normativo e giurisdizionale 4, perché, sia pure in presenza di un sentore di riforma, oramai impellente, la dimensione amministrativa della stessa prevale su quella politica e consente di 3 J. A. MONTILLA MARTOS, Derecho de la Unión europea y Comunidades Autónomas, Madrid, 2005, 163 e segg. 4 Cfr. R. NARANJO DE LA CRUZ, El proceso constitucional para la protección de la autonomía local en España y Alemania, Málaga,
4 ribadire che, in realtà, siamo in presenza di un modello autonomico distonico, in quanto prettamente regionale, ma regressivo e non agganciato ad una visione e garanzia complessiva del sistema delle autonomie, che coinvolga tutte le realtàidentità territoriali di cui all art. 137 Cost. 2. In tale direzione, la riforma statutaria 5 andalusa di cui alla legge organica n. 2 del 19 marzo 2007, 6 sottoposta anche a vaglio di costituzionalità, 7 come nel caso Guadalquivir (fiume storico spagnolo, con traffico fluviale già dai tempi dei romani), 8 soffre di tale ricaduta istituzionale e presenta dei punti oscuri proprio sul piano della determinazione delle modalità esplicative dell autonomia locale 9, di per sé riconducibili principalmente alla legge basica statale e al dato costituzionale di riferimento, più volte citato. Lo stesso modello catalano, di inevitabile imitazione e spinta autonomista, sebbene ipervalutato, non è stato utile nella prospettiva di una maggiore tutela nel sistema dei rapporti con le entidades locales (insomma, uno statuto sui diritti ma non delle autonomie). 5 J.M. Castellá Andreu e M. Olivetti (a cura di), Nuevos Estatutos y Reforma del Estado. Las experiencias de España e Italia a debate, Barcelona, F. BALAGUER CALLEJÓN, La riforma dello statuto di autonomia dell Andalusia nel contesto della pluralità di spazi costituzionali di ambito europeo, in Regionalismi e statuti. Le riforme in Spagna e in Italia, a cura di S. GAMBINO, Milano, 2008, 137 e segg. 7 Auto TC n. 329 del 2007 con decisione di inammissibilità del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Consell de la Generalitat Valenciana contra el apartado segundo de la disposición adicional tercera de la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía de Andalucía. Secondo il TC la petición de que se incluya como requerimiento en el suplico de la demanda que este Tribunal realice una "interpretación constitucional" de un precepto de la Ley Orgánica 2/2007, que el propio recurrente, como se ha dicho, considera conforme con la Constitución, resulta extravagante y ajena a la jurisdicción constitucional, pues no sólo no se compadece con el objeto propio de un recurso de inconstitucionalidad en la medida en que la propia demanda lo considera ajustado a la Constitución, sino que se endereza a lograr "otra interpretación", esta vez de inconstitucionalidad, de un precepto diferente de otro Estatuto de Autonomía (Ley Orgánica 6/2006) que ya fue recurrido en tiempo y forma.. 8 Con la sentenza del TC n. 030/2011, sul riparto di competenza tra fonti statali e fonti territoriali, con riferimento anche alla efficacia della competenza sulla cuenca del Guadalquivir, che non rientra neppure nei margini del bloque de constitucionalidad, è stata dichiarata l incostituzionalità dell art. 51 della legge organica n. 2 del 2007, laddove, appunto, attribuisce alla Comunità Autonoma andalusa la competenza sulla cuenca hidrográfica indicata 9 Su cui da tempo P. PEREZ TREMPS, La defensa de la autonomía local ante el Tribunal Constitucional, Madrid,
5 Appare, tuttavia, chiaro che in sede interpretativa le formule costituzionali sulle autonomie appaiano favorevoli solo al dato regionale. Il nuovo statuto andaluso, nel testo approvato dalle Cortes e sottoposto a referendum con esito positivo nonostante il forte astensionismo, dedica numerose disposizioni, forse troppe, all organizzazione dei Municipi e delle Province in seno alla Comunità autonoma. Vale premettere che si tratta di uno statuto che travolge, anche numericamente, quello precedente del 1981, di per sé statico nel tempo, perché mai modificato nei suoi 75 articoli. La riforma, probabilmente, risultava inevitabile per una serie di esigenze cangianti della stessa società andalusa. Si pensi, in particolare, al tema dell immigrazione, ai necessari rapporti internazionali con i Paesi c.d. inviatori dei migranti, alla conseguente tutela di una minoranza che si attesta sul 10% ed anche considerando che si tratta di una delle Comunità più popolate in assoluto, forse, sia consentito, anche per esigenze climatiche (una sorta di California ispanica ed europea). In particolare, sul piano generale, il nuovo statuto Andaluso prende atto del carattere dinamico dei processi autonomici, laddove sfiorano la stessa sovranità, a questo punto non si sa più di chi, e lo stesso processo federalistico appare non troppo lontano. Vengono, ad esempio, coniate nuove fonti di decretazione territoriale e lo statuto si dipana in ben 250 articoli, in barba alle regole elementari della tecnica legislativa, molto sentita e studiata nell esperienza spagnola. Vale, comunque, sottolineare che la soluzione andalusa, sul piano generale, appare interessante perché si basa, diffusamente, sul concetto di autonomia e non di identità/sovranità, espressione di legittimazione democratica, realidad nacional sin dal 1919, che ha manifestato un consenso molto forte alla Costituzione del In tale prospettiva, sebbene non sia una comunità historica (si definisce una nacionalidad historica) tutela fortemente in modo molto dettagliato i c.d. hechos diferenciales e si erge a strenua defensora della eguaglianza di status delle varie Comunità, pur considerate nella loro inevitabile diversità. 5
6 La struttura dello statuto prevede una prima parte dedicata, come nelle migliori Costituzioni, alla tutela dei diritti fondamentali in Andalusia, 10 pur considerandoli nella loro dimensione internazionale ed europea, di stampo integrativo e suppletivo. In tale prospettiva, nulla esclude, ad esempio, che le Corti locali possano garantire meglio i relativi diritti rispetto alle Corti nazionali, anche in una sorta di pre-amparo territoriale. E visibile, d altronde, nello statuto, sul modello catalano, una dialettica federalizzante di impulso, una sorta di fed-regionalismo impellente, ed una omogeneità concorrenziale dei diritti nell esclusivo interesse della persona umana, 11 posta inevitabilmente al centro anche del sistema autonomico. Sul piano dei principi strutturali della pubblica amministrazione e sulla questione competenziale della Comunità autonoma emergono, così, una serie di dati interessanti, soprattutto per esigenze di razionalizzazione volte a limitare l eccessiva eterogeneità e disuguaglianza, appunto competenziale dei sistemi di riferimento. Sul piano innovativo, infatti, c è una piena e forte competenza esclusiva che si dipana in senso legislativo, regolamentare ed esecutivo, per cui il diritto statale svolge una funzione inevitabilmente suppletoria sebbene non marginale. Di contro, emerge una competenza compartida nel rispetto della sola legge statale generale, creando, così, un minimo comune denominatore normativo cui fare sempre riferimento negli spazi autonomici. C è poi un sistema di competenza esecutiva ed amministrativa ovvero di esecuzione della normativa regolamentare statale con appositi regolamenti della Comunità autonoma. 10 P. CRUZ, Los derechos sociales y el Estatuto de Andalucía, in Estudios sobre el Estado social, a cura di G. CÁMARA VILLAR, Madrid, G. CÁMARA VILLAR, Derechos en el Estatuto de Andalucía, in El nuevo Estatuto de Andalucía, a cura di F. BALAGUER CALLEJÓN, Madrid,
7 Esiste, infine, una competenza in sede di applicazione del diritto comunitario europeo 12, una competenza delegata o trasferita dallo Stato nonché quella basata su accordi e convenzioni, di volta in volta, determinate. 3. In questo quadro generale, brevemente ripercorso, si collocano i Municipi e le Province. Ai sensi dell art. 59 dello statuto, la Comunità autonoma ha la competenza, in materia di organizzazione territoriale, di creare, sopprimere e modificare los entes locales. Ai sensi, poi, dell art. 60 la competenza autonomica sul regime locale, sulla scorta del dato giurisprudenziale, si determina nel rispetto della legge basica statale, come, ad esempio, le relazioni tra le istituzioni della giunta andalusa e gli enti locali, la determinazione delle competenze proprie dei Municipi e il regime dei beni pubblici. I rapporti istituzionali, quindi, si realizzano alla luce dell art. 89, in materia di struttura territoriale, in una logica di coordinamento, collaborazione e rispetto dei rispettivi ambiti competenziali, alla luce della legislazione basica e soprattutto della Carta europea delle autonomie locali adottata dal Consiglio d Europa nel 1985, i cui principi di sussidiarietà, collaborazione, autonomia finanziaria etc. sono trasfusi in ambito statutario 13. Lo statuto garantisce, viepiù, un nucleo competenziale proprio del Municipio subordinato solo al controllo di costituzionalità e di legalità, anche se non si ha alcun riferimento o richiamo al conflitto in difesa dell autonomia locale, istituto di per sé alquanto interessante sebbene controverso. Il catalogo delle materie o competenze fissato dall art. 92 non è, tra l altro, di per sè chiuso, ma può essere oggetto di trasferimento e delegazione da parte della stessa Comunità. 12 Sull impatto del diritto europeo e sul rapporto principi-u.e. cfr. A. RODRIGUEZ, Integración europea y derechos fundamentales, Madrid, Sulla Carta v. J. M. RODRÍGUEZ ÁLVAREZ, La Carta Europea de la Autonomía Local, in Actualidad administrativa, 1997, 911 e segg. 7
8 L art. 96 dello Statuto, poi, prevede il ruolo e le funzioni delle Province, entità locali intermedie con una funzione principale di coordinamento locale; l art. 97, invece, si sofferma sulle Comarcas, intese come raggruppamenti omogenei di municipi viciniori inseriti nella stessa Provincia. Tra Municipi, Province e Comarcas, un ruolo preponderante assumono sicuramente i Municipi, entità territoriali di base ed endemiche della struttura territoriale andalusa, laddove invece le Province e le Comarcas assumono, indubbiamente, un ruolo virtuale se non proprio conflittuale con le stesse Comunidades, nella scelta di una realtà istituzionale intermedia tra lo Stato e il Municipio. In conclusione, se da un lato siamo in presenza di una riforma statutaria di spessore sul piano delle competenze delle Comunità autonome, dall altro appare ancora minore il tono municipalista della riforma stessa, considerato il ruolo invasivo sia della legge statale sia di quella della singola Comunità di appartenenza, che non possono assolutamente essere scalfite dal mero riconoscimento di una autonomia competenziale in favore delle entità locali. In questa direzione, è auspicabile un maggiore coordinamento ovvero sia una riforma della legge di base del regime locale che attribuisca competenze e poteri maggiori ed ulteriori alle entidades locales sia una migliore realizzazione degli obiettivi che sono alla base del conflitto in difesa delle autonomie locali 14, istituto largamente sottovalutato nell esperienza spagnola 15 e nello stesso statuto, così come recentemente modificato. 14 Cfr. F. RUBIO LLORENTE, El recurso de amparo constitucional, in La Justicia Constitucional en España, Madrid, 1995; M. DOLORES CABELLO FERNANDEZ, El conflicto en defensa de la autonomía local, Madrid, G. DI GENIO, Il conflitto in difesa dell'autonomia locale: il caso Ceuta come "primera ocasión", in Diritto pubblico comparato ed europeo, IV/2008, Torino, 1649 e segg. 8
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