Definizione di tracciabilità
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- Rossana Pisano
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1 Definizione di tracciabilità Spegnere il Telefonino!! Tracciabilità Reg.(CE) ) 178/2002 Programma per 8 e 16 ore Decreto Regione Liguria 793/2012 e Regolamento CE 852/2004 Ente Ligure di Formazione divisione Sicurezza reg. Carrà, 19/2b Albenga (SV) tel solo per info amministrative fax per info tecniche ed organizzative: sicurezza@elfoliguria.com la possibilità di ricostruire e seguire il percorso di un alimento, di un mangime, di un animale destinato alla produzione alimentare o di una sostanza destinata o atta ad entrare a far parte di un alimento o di un mangime attraverso tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione. rev
2 Tracciabilità è la parola chiave dello scenario agroalimentare, un termine che racchiude insieme: 1. i nuovi parametri di tipo igienico e sanitario resi obbligatori dalla recente normativa 2. le crescenti richieste di sicurezza alimentare da parte del consumatore 3. l esigenza l delle aziende di innovarsi per essere competitive sul mercato Per rispondere a tutte queste sollecitazioni, le aziende sono tenute innanzitutto a registrare e a documentare il processo informativo che segue il prodotto da monte a valle della catena agroalimentare; successivamente debbono essere in grado di risalire da valle a monte a quelle stesse informazioni distribuite lungo la filiera. 3 La tracciabilità(track) è dunque l attività di lasciare una traccia (per esempio mediante apposita etichettatura). La rintracciabilità(trace) èinvece la capacità di ritrovare la traccia. 4
3 Obblighi di legge (articolo 18) È disposta in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e e della distribuzione la rintracciabilità degli alimenti, dei mangimi, degli animali destinati alla produzione alimentare e di qualsiasi altra sostanza destinata o atta a entrare a far parte di un alimento o di un mangime. Gli operatori del settore alimentare e dei mangimi devono essere in grado di individuare chi abbia fornito loro un alimento, un mangime, un animale a destinato alla produzione alimentare o qualsiasi sostanza destinata o atta a entrare a far parte di un alimento o di un mangime. A tal fine detti d operatori devono disporre di sistemi e procedure per individuare le imprese e alle quali hanno fornito i loro prodotti. Le informazioni a riguardo sono messe a disposizione delle autorit ità competenti che le richiedano. Gli alimenti o i mangimi che sono immessi sul mercato della comunità o che probabilmente lo saranno devono essere adeguatamente etichettati o identificati per agevolarne la rintracciabilit acciabilità, mediante documentazione o informazioni pertinenti secondo i requisiti previsti in materia da disposizioni più specifiche. Obiettivi principali del Regolamento La rintracciabilità consente di individuare l elenco degli acquirenti del prodotto finale facilitando così il ritiro del prodotto dal mercato, qualora si accerti la presenza di rischi imprevisti per la salute umana o per l ambiente. Inoltre la rintracciabilità facilita l individuazione, fra gli operatori della filiera, dei responsabili del danno causato da un alimento difettoso. 5 6
4 Modalità di attuazione La normativa solo per alcuni alimenti detta procedure dettagliate di rintracciabilità, che consentono, ad esempio, di risalire dal singolo pezzo di carne all animale e all azienda di allevamento (carne bovina) o al gruppo di animali (carne suina); per altri alimenti, invece, dispone prescrizioni più generiche che non consentono di definire in pratica come vada attuata la rintracciabilità Sul piano operativo si può liberamente scegliere fra: Tracciabilità cartacea. Consiste nell organizzazione coerente dei flussi di informazioni relative al processo produttivo, attraverso l utilizzo l di documenti cartacei. È una tecnica piuttosto limitata che pone problemi relativamente ai tempi di aggiornamento e di rintracciabilità delle informazioni, nonché all interscambio dei dati con gli altri attori della filiera. Procedure informatiche specifiche. Consistono nell utilizzo di software specifici che si adattano al processo produttivo. Sicuramente sono più appropriati a rispondere alle esigenze di una moderna azienda agroalimentare e si prestano a un efficace interscambio di dati. Se opportunamente progettati per la generazione di etichette logistiche consentono di tracciare la storia di ogni singola confezione di prodotto. 7 8
5 Obiettivi che consente di perseguire un sistema di tracciabilità: Obiettivi di tipo igienico e sanitario resi obbligatori dalla normativa Gestire le emergenze Nelle note introduttive al REG /2002 si legge che lo scopo della tracciabilità è : poter procedere a ritiri mirati e precisi evitando così disagi più estesi e ingiustificati quando la sicurezza degli alimenti sia in pericolo. Obiettivi di tipo gestionale ed organizzativo: - eliminare sprechi lungo la filiera attraverso il controllo dei processi - razionalizzare scorte ed ottimizzare processi operativi di fabbrica, deposito e distribuzione - responsabilizzare meglio gli attori della filiera - controllare i fornitori, monitorare i rapporti L'obbligo, a carico degli operatori, consiste nel registrare gli approvvigionamenti di materie prime in entrata e le consegne dei prodotti in uscita: natura e quantità di materia prima/prodotto, nome e recapito di fornitore/cliente, data di ricevimento e consegna. Gli operatori possono conservare le predette informazioni anche mediante sistemi di registrazione già utilizzati, purché siano in grado di comunicarle alle autorità competenti: l'obbligo può quindi venire adempiuto, a esempio, conservando sia i documenti di ricevimento delle materie prime, sia quelli di spedizione dei prodotti. 9 10
6 Secondo quanto disposto dall Unione Europea, i prodotti ortofrutticoli venduti all ingrosso devono contenere, stampate sugli imballaggi e ben visibili, le seguenti informazioni: Identificazione: informazioni sull imballatore e lo speditore della merce; Natura del prodotto: nome e varietà commerciale; Paese d origine del prodotto, eventualmente zona di produzione; Caratteristiche commerciali: categoria ed eventuale calibro (diametro massimo e minimo) Secondo la legge le CARNI BOVINE in commercio devono mostrare in modo trasparente al consumatore informazioni quali: Codice di riferimento dell animale; Nato in: (Paese di nascita dell animale); Allevato in: (Paese/i di allevamento ed ingrasso); Macellato in: (denominazione e sede del macello: Paese di macellazione e N. di approvazione macello ); Sezionato in: (denominazione e sede del sezionamento: Paese di sezionamento e N. di approvazionelaboratorio di sezionamento ). Se anche solo una di queste voci non è specificata nell etichetta del prodotto, si tratta di un illecito, punito dalla legge: i casi vanno denunciati alle autorità competenti
7 Le informazioni obbligatorie per le CARNI AVICOLE presenti in etichetta devono contenere: Denominazione di vendita (per esempio, fusi di pollo ) e quantità netta o nominale; Origine delle carni (con indicazioni su Paese e provincia di allevamento: per esempio, Allevato in Italia PC ); Ragione sociale e sede dello stabilimento di produzione; Codice dell allevamento di provenienza; Data di macellazione o di sezionamento; Codice identificativo del macello o dello stabilimento di lavorazione; Lotto di produzione; Indicazione del termine preferenziale di consumo I prodotti ittici freschi esposti in vendita devono riportare sul cartellino indicazioni come: Denominazione commerciale della specie (per esempio, Orata ): secondo il regolamento europeo, ogni Stato deve essere provvisto di una lista che identifichi in modo univoco le specie ittiche, a prescindere dai nomi legati alle tradizioni locali. Denominazione scientifica della specie, (ad esempio, Sparus aurata ), informazione di tipo facoltativo; Metodo di produzione (prodotto pescato, pescatoin acque dolci, allevato ); Zona di cattura: per i prodotti pescati in mare si fa riferimento alle cosiddette Zone FAO, consultabili al sito per quelli pescati in acque dolci o allevati è necessario specificare il Paese di origine; Bollo sanitario
8 Per quanto riguarda invece i prodotti ittici surgelati, sulla confezione devono essere riportate le seguenti indicazioni, alcune delle quali in comune col pesce fresco: Denominazione commerciale o di vendita, eventuale denominazione scientifica; Metodo di produzione; Zona di cattura; Elenco degli ingredienti e delle specie presenti (singole se il prodotto è monospecifico, oppure l elenco completo delle specie all interno, per esempio, delle zuppe di pesce). Se sulla confezione viene messo in particolare rilievo un ingrediente (per esempio: Preparato per risotti all astice ), è obbligatorio riportare la percentuale di questo ingrediente sul totale. Quantità netta o nominale (nel caso di prodotti preconfezionati); Termine minimo di conservazione (la classica dicitura da consumarsi preferibilmente entro ); Modalitàdi conservazione del prodotto (temperatura e tipologia di congelatore richiesta), istruzioni per l uso, avvertenze per la conservazione ( Una volta scongelato, il prodotto non deve essere ricongelato e deve essere conservato in frigorifero per non più di 24 ore ); Codice identificativo del lotto di produzione; Dicitura e sede del produttore e dello stabilimento di produzione/confezionamento 15 16
9 Le uova sono fra i prodotti per i quali, sul mercato, il consumatore è in grado di ricavare le informazioni maggiormente dettagliate. Esiste infatti l obbligo di riportare, stampigliato sul guscio, un codice alfanumerico (formato da numeri e lettere) che riporta tutte le informazioni relative a: Tipologia di allevamento delle galline (uova da agricoltura biologica, da allevamento all aperto, da allevamento a terra oppure da allevamento in gabbia); Paese, comune e provincia di allevamento; Codice identificativo dello specifico allevamento di provenienza. In etichetta, nel caso di oli vergini o extravergini di oliva, devono obbligatoriamente essere indicati il Paese (o Paesi) di raccolta, coltivazione e molitura delle olive. Questi stati possono appartenere all Unione Europea o a Paesi extraeuropei, e tutti devono essere elencati chiaramente in etichetta in ordine decrescente a seconda delle quantità utilizzate. Se le olive sono state coltivate in un Paese diverso da quello di molitura, in etichetta vanno riportate obbligatoriamente la dicitura Olio estratto in [Paese dove è situato il frantoio] da olive coltivate in [Paese o Paesi di coltivazione delle olive]. Per quanto riguarda i prodotti italiani, solo gli oli a denominazione protetta (DOP, IGT, IGP) possono riportare in etichetta la zona geografica di coltivazione o dove è situato il frantoio
10 Secondo la normativa vigente nel nostro Paese, è obbligatorio specificare il luogo di origine e provenienza dei soli prodotti appartenenti alle categorie latte fresco pastorizzato e latte fresco pastorizzato di alta qualità. Tutti gli altri prodotti lattiero caseari, come latte a lunga conservazione, yogurt o formaggi sono infatti esenti da questo obbligo, e la denominazione della provenienza viene indicata sulla confezione solo su base volontaria. Ciò significa che i 3.5 milioni di litri di latte e derivati come cagliate, caseina, prodotti semilavorati (Fonte: Coldiretti) che ogni giorno attraversano le nostre frontiere possono impunemente entrare a far parte dei prodotti che quotidianamente consumiamo, mettendo a rischio il vero Made in Italy. Questa è una gravissima carenza dal punto di vista normativo: non ci sono garanzie per il consumatore che compra questi alimenti, e lo scandalo delle mozzarelle blu scoppiato di recente è solo l ultimo dei casi di prodotti di provenienza estera di pessima qualità, se non nocivi alla salute. Le problematiche della tracciabilità alimentare rimangono nell ambito delle infrazioni amministrative, ma solo, come è chiaramente specificato nel decreto legislativo, salvo che il fatto non costituisca reato. Il decreto legislativo stabilisce, per iniziare, la sanzione (da 500 a 3000 euro) in cui incorre chi non si munisce di un sistema di tracciabilità
11 L articolo 3 approfondisce il comportamento degli operatori del settore alimentare nei casi di non conformità del prodotto e della conseguente necessità di ritiro: la mancata attivazione delle procedure di ritiro è sanzionata con una multa che va da 3000 a 18000, la mancata notifica alle autorità con una multa da 500 a 300 euro e la mancata informazione e collaborazione con le autorità per la riduzione del rischio con una multa da 2000 a euro. Nei casi di ritiro è molto importante anche la corretta e completa informazione al consumatore e utilizzatore finale; la sua mancata comunicazione porta a una sanzione che va da 2000 a euro. Il decreto legislativo non riguarda solo produttori ma anche distributori e rivenditori, che vengono sanzionati da una multa (da 500 a 3000 euro) se non avviano, nei limiti della propria attività, le procedure di ritiro e richiamo dei prodotti non sicuri
12 Le etichette dei prodotti alimentari preconfezionati devono obbligatoriamente riportare le seguenti indicazioni (art.3 D. Lgs. 109/92): Denominazione di vendita Elenco degli ingredienti Quantità netta o nominale Termine Minimo di Conservazione o data di scadenza Ragione sociale o marchio depositato e la sede del fabbricante o del confezionatore o di un venditore stabilito nella UE Sede dello stabilimento di produzione o confezionamento Lotto di appartenenza del prodotto Modalità di conservazione e utilizzazione Luogo di origine o di provenienza, nel caso in cui l omissione l possa indurre in errore l acquirente l circa l origine l o la provenienza del prodotto Quantità di taluni ingredienti 23 24
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