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IL COLLEGIO DI ROMA composto dai signori: Dott. Giuseppe Marziale..... Presidente Avv. Bruno De Carolis. Prof. Avv. Giuliana Scognamiglio.. Membro designato dalla Banca d'italia [Estensore] Membro designato dalla Banca d'italia Prof. Avv. Saverio Ruperto. Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario per le controversie in cui sia parte un consumatore Dott.ssa Daniela Primicerio Membro designato dal C.N.C.U. nella seduta del 10.09.2010 dopo aver esaminato il ricorso e la documentazione allegata; le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione; la relazione istruttoria della Segreteria tecnica, Fatto Il cliente, tramite un avvocato, nel richiamare quanto dedotto nei reclami del 10/6/2009 e del 7/11/2009 ha chiesto all Arbitro: l accertamento dell illegittimità del blocco dell operatività sul conto corrente intrattenuto presso la Banca (Agenzia Roma 6) protrattasi dal 23/1/2009 al 1/9/2009, non preceduta né seguita da alcuna informazione in ordine ai motivi, nonché il risarcimento dei danni, sia di natura patrimoniale che non patrimoniale, conseguenti a detto blocco. Pag. 2/8

Più precisamente, riferisce che nel periodo compreso tra il 23/1/2009 e l 1/9/2009 la banca, del tutto inspiegabilmente, non ha consentito la normale operatività del conto a lui intestato e in particolare: (a) ha reso impossibile l utilizzo della carta bancomat del ricorrente per pagamenti tramite POS e per prelevamenti presso sportelli ATM della Banca (b) ha reso impossibile l effettuazione di bonifici bancari (in uscita), (c) ha reso estremamente difficoltosa la ricezione di bonifici in entrata (ritardato accredito) e, in un caso, ha addirittura rifiutato l accredito di somme bonificate in favore del ricorrente. Per tutto il suddetto periodo (otto mesi) il ricorrente, che peraltro riceveva l accredito del proprio stipendio sul predetto conto, è stato letteralmente costretto ad approvvigionarsi" di denaro contante presso sportelli ATM di altri istituti (dove il bancomat funzionava grazie ai circuiti internazionali) e, comunque, ad effettuare tutte le transazioni "in contanti, anche se di rilevante importo, con evidente imbarazzo. Inoltre, nonostante i reclami proposti, dapprima a mezzo e-mail e, successivamente, a mezzo raccomandata a/r spedita in data 4/6/2009 e ricevuta in data 10/6/2009, la banca non ha mai reso note le ragioni di dette sospensioni di operatività. Solamente in data 8/10/2009 (ovvero quando l operatività del conto era già stata ripristinata da circa un mese) l intermediario ha comunicato al ricorrente che le "difficoltà operative del conto erano da imputarsi ad un atto di protesto elevato a carico della sig.ra P. cointestataria, insieme al ricorrente, del conto in questione. Secondo il ricorrente, le motivazioni addotte dalla banca peraltro con estremo ritardo (dopo 4 mesi dal reclamo e comunque dopo la soluzione del problema) - sono palesemente infondate. Infatti, come già rilevato dal ricorrente con il secondo reclamo in data 7/11/2009 (anch esso rimasto privo di riscontro), il protesto a carico della sig.ra P. aveva avuto ad oggetto un assegno bancario tratto da quest ultima su un distinto conto corrente a lei esclusivamente intestato. Di conseguenza, non vi è alcun ragionevole collegamento tra il predetto protesto ed il blocco di operatività del conto intestato anche all odierno ricorrente e della sua carta bancomat. Comunque, tale circostanza avrebbe dovuto essere Pag. 3/8

tempestivamente portata a conoscenza del ricorrente giusta, tra l altro, le disposizioni vigenti in materia di trasparenza bancaria nella specie apertamente violate. Peraltro, quand anche l Istituto avesse voluto impedire al soggetto protestato (sig.ra P.) l utilizzo del conto in argomento, l Istituto medesimo ben avrebbe potuto bloccare solo la (diversa) carta bancomat in possesso della sig.ra P. e intestata alla stessa sig.ra P. Il ricorrente, sostiene che a seguito del blocco di operatività del conto corrente e della sua carta bancomat, egli ha patito notevoli disagi e danni, soprattutto morali ed alla propria immagine, perché per tutto il suddetto periodo non è stato posto in condizione di disporre liberamente del proprio stipendio con gli usuali mezzi di pagamento comunemente accettati e, comunque, di utilizzare lo sportello ATM interno all ente pubblico presso il quale svolge la sua attività lavorativa, essendo pertanto costretto ad allontanarsi dal luogo di lavoro per ritirare denaro contante all esterno, presso ATM di altre banche. Non solo, il ricorrente, a causa dell impossibilità di ricevere il bonifico bancario impartito in suo favore dal figlio in data 29/7/2009 (ordine di bonifico mai accettato ed eseguito), non ha potuto ridurre lo scoperto di conto corrente esistente e, quindi, per fatto e colpa imputabili alla banca stessa, ha dovuto anche sostenere i costi degli interessi passivi addebitati. Infine, a causa dell impossibilità di inviare bonifici bancari, il ricorrente non ha neanche potuto trasferire i fondi dal conto in questione (costituiti dal suo stipendio, unica fonte di reddito) ad altro conto corrente dedicato esclusivamente al pagamento del mutuo sulla casa di abitazione, con ogni difficoltà e conseguenza pregiudizievole facilmente ipotizzabile. Il ricorrente chiede quindi l accertamento del diritto a un congruo risarcimento per i danni, materiali e morali, patiti in dipendenza della illegittima condotta tenuta dall Istitutoe di tutto quanto sopra esposto. Pag. 4/8

Nelle sue controdeduzioni, l intermediario, per quanto concerne in generale l operatività del conto in questione, ha allegato un estratto conto relativo all anno 2009, dal quale si desume, a suo dire, che: l utilizzo del bancomat è stato sempre possibile, come risulta da prelievi effettuati durante tutto l anno. Anche dopo la data del 23/1/2009 citata dal ricorrente quale ultimo giorno di libera disponibilità del proprio saldo; un eventuale blocco "totale" della operatività del conto, avrebbe precluso l utilizzo del bancomat anche presso altri Istituti di credito; per non provocare disagio ad altri eventuali cointestatari del conto, specifica di aver previsto che il codice blocco derivante da una revoca convenzione assegni (L.386/90) non inibisse l utilizzo del bancomat per prelievi su ATM di qualsiasi banca; il prelievo effettuato presso l agenzia n. 6 in data 1/9/2009, dove il cliente intrattiene il conto, è stato fatto su invito e alla presenza del Direttore dell agenzia a prova del fatto che il conto non era bloccato e permetteva i prelievi anche dagli ATM della banca; il cliente poteva richiedere spiegazioni e verifiche, ancor prima che a mezzo lettera (4/6/2009), recandosi subito presso la propria agenzia, dove peraltro in data 16/7/09 e stato effettuato un prelievo per cassa; nel periodo relativo alle presunte difficoltà operative (gennaio settembre 2009), sono tranquillamente state addebitate utenze Infostrada e Sky (16 e 29/6, 30/7 e 28/8/2009); disposizioni di addebito Tiscali (25/6 e 28/8); pagamenti MAV con home banking (13 e 20/7); il blocco sul conto, previsto in via automatica in caso di "revoca convenzione assegni", viene posto al fine di un attento monitoraggio del conto onde evitare eventuali errati pagamenti di assegni emessi dopo la revoca e negoziati a mezzo procedura check truncation (per i quali, non essendoci la materialità del titolo, viene meno la possibilità di un riscontro del traente nel momento "decisionale", nei tempi previsti in tema di comunicazione interbancaria dell esito degli assegni), anche per correttezza e tutela dell altro cointestatario; la Banca, proprio in virtù della conoscenza pluriennale del cliente, ha comunque posto la massima accortezza e disponibilità nel permettere la normale Pag. 5/8

operatività del conto nonostante il verificarsi di un evento pregiudizievole verso un suo cliente ancorché, nello specifico, cointestatario del conto. Tutto ciò premesso, la Banca chiede che il ricorso venga respinto Diritto Dalle risultanze di fatto ricavabili dalle deduzioni svolte dalle parti, emerge che la banca non ha avvertito il cliente dell intenzione di porre un blocco all operatività del conto e del bancomat utilizzabile sullo stesso, né ha fornito successivamente i chiarimenti richiesti per iscritto dal cliente stesso. Tale circostanza assume particolare rilievo se si considera che la motivazione del blocco di cui sopra è stata indicata dalla banca nel protesto di un assegno bancario emesso dalla cointestataria del conto aperto a nome del ricorrente, ma tratto su un c/c distinto da quello del ricorrente stesso; il quale pertanto, verosimilmente, non era neppure a conoscenza del protesto e quindi a maggior ragione doveva essere avvisato dalla banca di tale circostanza.. Invece, benché il ricorrente, in svariate occasioni, abbia richiesto chiarimenti attraverso il call center del servizio clienti, nonché mediante e-mail ed infine a mezzo di lettera raccomandata, la banca non ha fornito i chiarimenti richiesti e nelle sue controdeduzioni sostiene che il cliente avrebbe dovuto chiedere notizie direttamente allo sportello bancario di cui era correntista. Tale eccezione appare non condivisibile, in quanto rientrava nei doveri della banca assumere l iniziativa di informare il cliente del blocco (sia pure parziale) apposto all operatività del c/c, fornendo adeguata informativa sulla tipologia di restrizioni introdotte all operatività del conto stesso, sui motivi che avevano indotto ad assumere tale iniziativa e sulla durata delle restrizioni stesse. Non avendo la banca provveduto in tal senso, deve ritenersi che il suo comportamento non sia stato conforme ai principi di correttezza e buona fede nell esecuzione del contratto, che implicano un impegno od obbligo di solidarietà, che impone a ciascuna delle parti di tenere quei comportamenti che, a prescindere da specifici obblighi contrattuali e dal dovere del neminem laedere, senza rappresentare un Pag. 6/8

apprezzabile sacrificio a suo carico, siano idonei a preservare gli interessi dell altra parte (Cass. n.13345/2006). La banca convenuta, del resto, non ha contestato specificamente quanto riferito dal cliente circa i disservizi e le difficoltà che sono state determinate a suo danno dal blocco operativo del conto e della carta.. Quanto alla richiesta risarcitoria di danni materiali e morali per le asserite conseguenze pregiudizievoli derivanti dal comportamento della banca convenuta, si osserva che il ricorrente non ha fornito elementi di prova sulla sussistenza di un danno effettivo di ordine patrimoniale verificatosi nei suoi confronti a causa delle restrizioni apposte all operatività del conto. In proposito, va richiamato il principio giurisprudenziale in base al quale spetta al danneggiato l onere di fornire la prova di un concreto pregiudizio economico subito ai fini della determinazione quantitativa e della liquidazione del danno (cfr. tra le tante: Cass., Sez. I, sent. n.7211 del 25/3/2009). Si osserva altresì che, in mancanza della prova del danno, non è possibile neppure procedere alla liquidazione in via equitativa, in quanto L'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 cod. civ. ( ) presuppone che sia provata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile, per la parte interessata, provare il danno nel suo preciso ammontare; non è possibile, invece, in tal modo surrogare il mancato accertamento della prova della responsabilità del debitore o la mancata individuazione della prova del danno nella sua esistenza (Cass., Sez. III, sent. n.10607 del 30/04/2010). Quanto ai danni morali, verosimilmente riferibili, nella fattispecie, alla categoria dei danni esistenziali, si richiama l ulteriore principio giurisprudenziale in base al quale non sono meritevoli di tutela risarcitoria, invocata a titolo di danno esistenziale, i pregiudizi consistenti in disagi, fastidi, disappunti, ansie ed ogni altro tipo di insoddisfazione concernente gli aspetti più disparati della vita quotidiana che ciascuno conduce nel contesto sociale. Al di fuori dei casi determinati dalla legge ordinaria, solo la lesione di un diritto inviolabile della persona concretamente individuato è fonte di responsabilità risarcitoria non patrimoniale ( Cass. S.U., sent. n. 26972 dell 11 novembre 2008) Pag. 7/8

Pertanto, benché il comportamento della banca si dimostri suscettibile di produrre un danno ingiusto nei confronti del ricorrente, tuttavia la richiesta risarcitoria deve essere respinta per mancanza di prove sulla sussistenza e l entità del danno. Il ricorso può quindi essere accolto solo parzialmente, relativamente alla domanda (da ritenersi implicita in quella formulata dal ricorrente, in quanto costituente il suo presupposto) di accertamento della illegittimità tenuta dalla resistente, senza che ciò comporti violazione del principio posto dall art. 112 c.p.c., che come più volte puntualizzato dalla Corte di cassazione può essere ritenuta sussistente solo nel caso in cui il giudice attribuisca alla parte un bene non richiesto, e cioè non compreso nemmeno implicitamente o virtualmente nella domanda proposta (Cass. n. 21745 del 2006) e non anche quando, come nel caso di specie, sia accolta, anche d ufficio, una domanda che rientri in quella, di maggiore ampiezza, ritualmente proposta dalla parte (Cass. n. 475 del 2002). Negli stessi sensi, del resto, si è già espresso, in altra occasione questo stesso Collegio (A.B.F., dec. n.710 del 9/7/2010). P.Q.M. Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso, nei sensi di cui in motivazione. Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l intermediario corrisponda alla Banca d Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. IL PRESIDENTE firma 1 Pag. 8/8