IL COLLEGIO DI NAPOLI composto dai signori: - Prof. Avv. Enrico Quadri... Presidente - Prof. Avv. Ferruccio Auletta... membro designato dalla Banca d'italia - Prof. Avv. Giuseppe Leonardo Carriero... membro designato dalla Banca d'italia - Prof. Avv. Nicola Rocco di Torrepadula. membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario per le controversie in cui sia parte un cliente non consumatore - Prof. Avv. Salvatore Monticelli.... membro designato da Confindustria, di concerto con Confcommercio, Confagricoltura e Confartigianato (estensore) Nella seduta del 17.04.2012, dopo aver esaminato: il ricorso e la documentazione allegata; le controdeduzioni dell intermediario e la relativa documentazione; la relazione istruttoria della Segreteria tecnica FATTO Nella vicenda portata alla cognizione del Collegio la ricorrente, titolare di un azienda agricola e, in tale qualità, beneficiaria di un mutuo e di un prestito agrario erogati dalla banca resistente, chiedeva, in data 25 ottobre 2010, all amministrazione competente e alla resistente di accedere alle agevolazioni previste per i mutui di consolidamento della passività onerose a carico di imprese agricole, previste dall art. 18 della legge siciliana n. 6/2009. La richiamata normativa prevede, a sostegno delle imprese agricole gravate da un accentuata esposizione debitoria nei confronti del sistema bancario, il consolidamento del pregresso indebitamento attraverso l erogazione di un mutuo a lungo termine, assistito dal contributo in conto interessi della Regione. In allegato alla richiesta, la ricorrente accludeva certificazione rilasciata dalla banca creditrice/attuale resistente nella quale si attestavano esposizioni in essere al 31/12/2009 per un ammontare complessivo di 45.143,04. Il competente ispettorato provinciale trasmetteva, con nota del 31 dicembre 2010, il nulla osta alla concessione del mutuo di consolidamento per l importo di euro 35.797,04 e all erogazione del relativo contributo regionale a valere sugli interessi passivi. Si precisava, Pag. 2/6
pure, che l ammontare complessivo ammesso del mutuo è costituito dal minore importo tra l ammontare delle esposizioni in essere al 31/12/2009 e le esposizioni in essere alla data di rilascio della certificazione bancaria allegata alla domanda di ammissibilità, facendo obbligo alla banca finanziatrice di accertare che le esposizioni rientrino tra quelle ammissibili. La banca resistente con nota del 10/5/2011, indirizzata all amministrazione competente e all impresa cliente comunicava, a seguito di verifiche volte ad accertare che le esposizioni considerate rientrassero tra quelle ammissibili, la rettifica al ribasso dell importo oggetto di consolidamento da 35.797,04 a 26.370,99. Richiedeva, quindi, all amministrazione di trasmettere un nuovo nulla osta, affinché si potesse procedere al perfezionamento della pratica. Avverso tale comunicazione di rettifica, il ricorrente formulava reclamo il successivo 31 maggio, contestando la decisione della banca in quanto priva di fondamento tecnico e giuridico. In particolare, secondo quanto ivi dettagliato, evidenziava che le passività onerose a carico dell impresa agricola sarebbero costituite da: - un mutuo agrario per originari 34.327,19, per il quale al 31/12/2009 risultavano in scadenza ancora 10 rate da 2.347,85 per un importo complessivo di 23.478,50; - un prestito agrario, per il quale erano ancora in scadenza alla data del 31/12/2009 n. 4 cambiali dell importo di 5.640,28 per un totale di 22.561,12. Infine altri due finanziamenti, dei quali beneficia l impresa, sono stati esclusi dal consolidamento perché regolati ad un tasso più vantaggioso di quello previsto per i mutui agevolati. Ne consegue che le esposizioni interessate dall operazione ammonterebbero a 46.039,62. In risposta, la resistente ribadiva la correttezza delle proprie valutazioni in merito alle passività oggetto di consolidamento, individuate in applicazione del criterio del minore importo proposto dal paragrafo 7 dell allegato A del decreto assessoriale di attuazione, n. 757 del 13 settembre 2010. Evidenziando, in particolare, che le passività incluse nel consolidamento erano state così determinate: - 4.680,54 pari all ammontare delle due rate di mutuo relative all annualità 2009; - 19.710,91 per il prestito agrario di originari 24.000, per le frazioni di rate annuali in scadenza; - 1.979,27per un ulteriore prestito agrario, in relazione al quale tuttavia il cliente, in sede di reclamo, ha dichiarato di non volersi avvalere delle agevolazioni pubbliche. Secondo l interpretazione della banca resistente, il consolidamento sarebbe infatti circoscritto alle sole rate del mutuo scadute nel 2009, [ ] senza includere la residua esposizione in linea capitale, oltre che ai prestiti agrari. A conferma della correttezza del proprio operato, la banca chiedeva, tuttavia, all amministrazione competente, cui la nota è stata indirizzata per conoscenza, di volere fornire ragguagli in merito all applicazione della normativa. Insoddisfatta degli esiti della fase di reclamo, la ricorrente ha innanzitutto lamentato che il ritardo nell accesso alle agevolazioni regionali, considerata anche la prossima (alla data del ricorso) scadenza del nulla osta, ha determinato per l impresa un grave pregiudizio economico. Ha quindi ribadito le argomentazioni già esposte in fase di reclamo, richiedendo che gli sia accordato dalla banca il finanziamento per l importo di 46.039,62 come da nulla osta originario. In allegato, ha prodotto copia integrale della corrispondenza intercorsa con l intermediario. La resistente non depositava nel termine di rito le proprie controdeduzioni; tuttavia con nota del 9/3/2012, pervenuta il successivo giorno 13, dunque in ritardo rispetto al termine per il deposito della memoria difensiva (cadente il 24/2/2012), la resistente si limitava a chiedere Pag. 3/6
alla Segreteria Tecnica dell Arbitro una proroga dei termini per la conclusione del procedimento di risoluzione stragiudiziale. La richiesta era motivata dalla sopravvenuta esigenza di riconsiderare la posizione controversa, alla luce di una nota trasmessa dal dipartimento regionale competente per materia al mutuante in merito all interpretazione da fornire alla normativa di riferimento. In detta nota, allegata alla lettera della resistente, l amministrazione fa preliminarmente presente che le esposizioni da includere nel mutuo agevolato sono indicate anche nella lettera di accompagnamento al nulla osta ove si legge: l ammontare complessivo ammesso del mutuo è costituito dal minore importo tra l ammontare delle esposizioni in essere al 31/12/2009 e le esposizioni in essere alla data di rilascio della certificazione bancaria. Pertanto, conclude l amministrazione scrivente, l interpretazione della banca mutuante, che include nel consolidamento le sole due rate in scadenza nell anno 2009, è del tutto contraria alla norma in oggetto [n.d.r.: art. 6 della legge regionale n. 6/2009], alle disposizioni in merito emanate e alla convenzione stipulata in data 13/12/2010 tra l Assessorato delle Risorse agricole e alimentari e [la banca resistente]. Tanto premesso, la resistente - nel prendere atto della posizione assunta dal dipartimento in merito all analoga vicenda riferiva di avere rimesso la posizione alla valutazione agli organi deliberanti, precisando che, come indicato nella stessa nota dell amministrazione e nella convenzione pure in essa richiamata, rimane alla banca la valutazione del merito della concessione del credito e l insindacabile giudizio nell assumere la propria determinazione. Infine, con comunicazione in data 10 aprile 2012, indirizzata all ABF, la resistente nel ribadire quanto innanzi denegava la concessione del finanziamento rilevando che il finanziamento per cui è stata richiesta la proroga è in regime di agevolazione e pertanto escluso dall operatività della predetta normativa che consente il solo ripianamento dei prestiti e mutui ordinari che non hanno già usufruito di agevolazioni, insisteva, pertanto, a che il ricorso fosse respinto. DIRITTO Dall esame della controversia come sopra riassunta nei tratti essenziali si rileva che la ricorrente contesta il comportamento della banca resistente in sede di concessione di un mutuo per il consolidamento delle passività onerose, che - ai sensi dell art. 18 della legge della Regione Sicilia n. 6/2009 avrebbe beneficiato del contributo in conto interessi dall amministrazione regionale. La norma richiamata, così come sostituita dall art. 10 della legge regionale n. 13/2009, statuisce: Alle imprese agricole singole e associate ivi comprese quelle operanti nel settore dell agriturismo sono concessi contributi in conto interessi su finanziamenti per il consolidamento delle passività onerose in essere alla data del 31 dicembre 2009 previa accensione di mutui di durata almeno decennale e contributi in conto capitale alle imprese agricole socie di cooperative o di società di capitali che deliberano un aumento di capitale. Con decreto dell Assessore regionale per le risorse agricole ed alimentari sono stabilite le modalità e le procedure per la concessione delle agevolazioni, per la fruizione delle quali, ferma restando la sottoscrizione dell aumento di capitale di ogni impresa agricola avente diritto al contributo oggetto della domanda, è presentata un unica richiesta per ogni cooperativa o società di capitali. Secondo quanto prevede l allegato al decreto assessoriale di attuazione (D.A. n. 757 del 13 settembre 2010, integralmente sostituito dal D.A. 2 novembre 2010), l intervento agevolativo consiste sia nel pagamento in via posticipata di un concorso nel pagamento Pag. 4/6
degli interessi per il periodo di preammortamento che nel pagamento in via anticipata delle rate di concorso interessi sull ammortamento del finanziamento. [ ] Il concorso interessi non potrà superare la componente riferita al solo IRS lettera del periodo, rimanendo a carico delle imprese beneficiarie i costi dello SPREAD, liberamente concordato tra le parti. In ogni caso, ai finanziamenti a tasso agevolato di consolidamento delle passività onerose si applica un tasso di interesse fisso pari a IRS con riferimento alla durata del finanziamento lettera, aumentato al massimo di 4 punti. Tanto premesso, il citato allegato specifica, al paragrafo 7, le passività oggetto di consolidamento: A titolo semplificativo, possono considerarsi ammissibili le seguenti esposizioni: - prestiti o rate dei prestiti di esercizio (gestione, dotazione, soccorso, acconto ai soci conferitori); - rate dei mutui di miglioramento e rate di mutui per la formazione della proprietà coltivatrice; - rate dei mutui contratti con i benefici previsti dalle leggi 4 agosto 1989, n. 286 e 30 gennaio 1991, n. 31, compresi gli interessi di differimento; - rate dei mutui per il consolidamento delle passività onerose; - rate dei mutui contratti con i benefici previsti al decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178 e successive modificazioni; - rate dei prestiti perfezionati ai sensi della legge 26 novembre 1965, n. 1329 e successive modifiche (legge Sabatini); - l importo della scopertura risultante su conti correnti con facoltà di scoperto, intestati al titolare dell azienda, per acquisti e spese di natura agraria; - le operazioni di smobilizzo crediti, relativamente a contributi AGEA e crediti commerciali; - le rate di operazioni di leasing agrario. In concreto, l ammontare complessivo del finanziamento è costituito dal minore importo tra l ammontare delle esposizioni in essere al 31 dicembre 2009 e le esposizioni in essere alla data di rilascio della certificazione bancaria da allegare alla domanda di ammissibilità di cui al punto 11.1.3 delle presenti disposizioni, maggiorato per le rate già scadute - degli interessi a carico dell impresa, maturati alla stessa data. Invero, in mancanza di altra documentazione in atti (quale, ad esempio, la convenzione tra l amministrazione competente e la banca convenuta), l interpretazione fornita dalla resistente appare poco congruente con il dato normativo, che in alcun modo circoscrive l importo da consolidare alle sole rate scadute fino al 31/12/2009. D altra parte è altresì vero che, a carico della banca, non è previsto, nella normativa in questione, alcun obbligo a contrarre; anzi, si ribadisce che è di esclusiva pertinenza della banca nel rispetto delle proprie procedure, la valutazione del merito della concessione del credito e l insindacabile giudizio nell assumere le proprie determinazioni. Alla luce di quanto innanzi e dei fatti come ricostruiti, si rileva che il comportamento della resistente, che ha prima rilasciato certificazione per un importo, poi ha rettificato l iniziale determinazione al ribasso, nonostante l intervenuto nulla osta dell amministrazione alla concessione del mutuo di consolidamento, ed infine ha addirittura escluso del tutto la concessione del finanziamento richiesto, potrebbe sembrare censurabile quantomeno alla luce di quanto disposto dall art. 1337 c.c.; disposizione che, com è noto, impone alle parti, nella fase delle trattative, un comportamento improntato ad un dovere generale di correttezza e reciproca lealtà di condotta. Tuttavia, si rileva che, se pure da tale illegittimo comportamento della banca potrebbe eventualmente conseguire l obbligo di risarcire i danni procurati alla ricorrente, quest ultima Pag. 5/6
non ha, però, formulato alcuna domanda in tal senso, chiedendo, piuttosto, a questo Collegio che sia accordato dalla banca il finanziamento. Si è già evidenziato, però, che la disciplina in questione non impone alla banca alcun obbligo di stipulazione del finanziamento rimettendo ad essa ogni più opportuna valutazione in ordine alla concessione di esso; di qui consegue l inaccoglibilità della richiesta di parte ricorrente che, sia pure formulata in modo atecnico, può solo interpretarsi come istanza di esecuzione specifica dell obbligo a contrarre, obbligo che, per quanto detto, non è sussistente nel caso di specie. Parimenti, in assenza di una specifica domanda risarcitoria, non può procedersi all accertamento e liquidazione, neppure in via equitativa, degli eventuali danni in favore del ricorrente conseguenti alla predetta, almeno ipotizzabile, censurabilità del comportamento della banca per non essersi comportata nelle trattative secondo correttezza e buona fede ledendo il ragionevole affidamento riposto dalla ricorrente nell ottenimento del finanziamento; osta, infatti, a una tale pronuncia il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, previsto dall'art. 112 cod. proc. civ., che, secondo quanto più volte ribadito dalla giurisprudenza della Cassazione (Cass. civ., Sez. III, 16/12/2005, n. 27727), che questo Collegio condivide, implica il divieto di attribuire alla parte un bene non richiesto, o comunque di emettere una statuizione che non trovi corrispondenza nella domanda, e deve ritenersi violato ogni qualvolta il giudice, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri alcuno degli elementi identificativi dell'azione ("petitum" e "causa petendi"), attribuendo o negando ad alcuno dei contendenti un bene diverso da quello richiesto e non compreso nella domanda. P.Q.M. Il Collegio non accoglie il ricorso. IL PRESIDENTE firma 1 IL PRESIDENTE Pag. 6/6