I POSTACCURSIANI
Postaccursiani FONTI GIURIDICHE 1250-1300 Statuti Prassi notarile Diritto romano Diritto canonico FORME LETTERARIE E STRUMENTI INTERPRETATI VI Quaestiones Trattati
TRATTATI DI CARATTERE MONOGRAFICO (1250-1300) Metodo: raccolta di quaestiones su un unico tema Temi principali: Statuti Diritto penale Processo Notariato
Statuti (fonte normativa del particolarismo giuridico) Si formano diverse specie di statuti Di città (municipali), di comuni rurali, di pieve, di valle (particolarismo territoriale) Corporativi (particolarismo personale)
Il diritto delle autonomie cittadine, prima inserito nella categoria romanistica della consuetudine assume una propria autonomia nel sistema delle fonti diritto: lo statuto diventa una fonte di diritto Statuto: creazione di una nuova fonte di diritto non prevista dal diritto romano giustinianeo Fonti sostanziali degli statuti: Giuramenti di consoli (successivamente podestà), giudici, notai. Consuetudini Delibere delle assemblee
Alberto da Gandino pratico e podestà Il trattato De statutis: la giustificazione degli statuti, i modi della loro formazione, l interpretazione degli statuti e le questioni statutarie Il trattato De maleficiis: il diritto penale tra diritto processuale e diritto sostanziale
Guillaume Durand Lo speculum iudiciale contiene la nuova scienza del processo romano-canonico e comune. Il superamento dell arbor actionum alle origini del diritto processuale civile moderno come teoria generale dell azione
Come giustificare il potere normativo e giurisdizionale delle corporazioni
La teoria delle corporazioni e della loro autonomia normativa e giurisdizionale: un esempio della creatività o di giurisprudenzialità del diritto medievale PROBLEMI o Rapporto tra le associazioni di carattere personale e gli ordinamenti territoriali (in particolare i comuni) o Estensione del potere normativo delle corporazioni (= limitazione del potere normativo dei comuni, signorie, monarchie ecc.) o Efficacia del potere normativo delle corporazioni (v. in particolare l applicazione del ius mercatorum nei negozi giuridici misti e il sistema probatorio ed esecutivo nei processi davanti ai tribunali di commercio) o Potere punitivo e statuti penali delle corporazioni o Monopolio delle corporazioni per l esercizio dei mestieri e delle professioni (= limite alla libertà personale)
Le corporazioni e la giurisdizione corporativa: un esempio della creatività o di giurisprudenzialità del diritto medievale PROBLEMA: individuare una fonte che giustifichi le corporazioni come associazioni autonome dotate di poteri normativi, giurisdizionali e esecutivi
Nel diritto romano il frammento D. 3,4,1 distingue tra collegia licita e illicita e pone limitazioni per le associazioni private. La legittimazione di alcune categorie professionali è strettamente subordinata alla burocrazia pubblica. Sono considerate lecite le associazioni di mercanti, le associazioni a fini devozionali e caritativi (collegia causa pietatis instituta), le citta e le comunita rurali (vici)
Ugolino de Presbiteri - allievo di Giovanni Bassiano I. SOLUZIONE: come le associazioni di mercanti espressamente previste dal diritto romano, così tutte le corporazioni professionali (anche se non espressamente elencate in quella norma) sono lecite (permissae quoque videntur omnes societates professionum )
Sinibaldo de Fieschi (Innocenzo IV, 1234-1254) sulle decretali! 2. SOLUZIONE Occorre distinguere i collegi personali con carattere volontario, come le corporazioni e i collegi professionali, dai collegi reali e necessari come città borghi e chiese Le associazioni professionali e mercantili, purché il loro scopo fosse lecito, non dovevano richiedere alcuna conferma superiore per costituirsi validamente: erano riconosciute dalla legge (approbatae a lege) (D. 3,4,1)
Il notariato nel XII Secolo Fino all XI secolo l atto notarile non aveva efficacia probatoria: consisteva in un complesso di testimonianze convalidate dalle parti e dai testimoni e, in caso di contestazione, si soleva ricorrere al giudice per convalidarlo Dal XII secolo è il notaio che conferisce efficacia probatoria all atto e l atto fa di per sé piena prova
L ars notaria(1255)di RolandinoPasseggeri (Bologna 1215-1300) alle origini del notariato moderno L opera di Rolandino si colloca, come egli stesso sostiene tra un passato di formulari pieni di errori e contrari al diritto romano (erratici e contra ius e alieni e un presente dibattuto tra exercitium dell arte e scientia iuris)
L ars notaria (1255) di Rolandino Passeggeri L attività del notaio, fondata sull esperienza dei rapporti sociali e sulla scienza del diritto, deve offrire: Anchora di credibilità, efficacia e verità Lucerna sulla via del diritto Affidabilità sulla corrispondenza tra atto e la volontà di colui o di coloro che si rivolgono al notaio (omnium hominum voluntates ) I notai devono essere esempio di buoni costumi nei rapporti sociali