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Le istituzioni politiche dell Unione europea IL QUADRO ISTITUZIONALE DELL UNIONE EUROPEA Principi di funzionamento del sistema istituzionale (spec. per le istituzioni c.d. politiche) 1) Principio di attribuzione delle competenze di ciascun organo (art. 13.2 TUE): a garanzia dell equilibrio istituzionale 2) Principio di leale collaborazione tra le istituzioni dell Unione (art. 13.2 TUE) 3) Principio di coerenza nell azione delle istituzioni 4) Principio del rispetto dell acquis: vale anche per l Unione post-lisbona? 1

Un sistema istituzionale «complesso» Dal punto di vista quantitativo un gran numero di organi Dal punto di vista qualitativo all interno del sistema si riflettono a) Le diverse istanze che vi sono rappresentate (non solo nazionali) b) La pluralità di funzioni proprie dell Unione Ulteriore conferma della peculiarità dell UE rispetto alle forme classiche di cooperazione istituzionale tra Stati Classificazione delle istituzioni e degli organi dell Unione europea A) Istituzioni «politiche» B) Istituzioni «di controllo» C) Organismi monetari e finanziari D) Organi consultivi E) Agenzie europee LE ISTITUZIONI «POLITICHE» 2

Quali sono? i) Consiglio europeo ii) Consiglio iii) Parlamento europeo iv) Commissione europea Perché istituzioni «politiche»? i) Per la loro composizione: Che riflette i diversi interessi (istanze) che animano la costruzione europea ii) Per le loro funzioni: Ad esse spetta (1) decidere (e legiferare) per attuare le politiche e le azioni dell Unione (2) determinare gli indirizzi politici dell Unione Gli attori la composizione delle istituzioni politiche dell UE La rappresentanza delle diverse istanze che coesistono nell Unione europea 3

La loro «rappresentatività» CONSIGLIO e CONSIGLIO EUROPEO rappresentano gli interessi degli Stati membri, espressi dai rispettivi governi PARLAMENTO EUROPEO rappresenta direttamente i cittadini dell Unione europea COMMISSIONE EUROPEA rappresenta l interesse unitario o sopranazionale dell Unione europea La rappresentanza dei governi nazionali CONSIGLIO EUROPEO CONSIGLIO Gli Stati membri sono rappresentati a livello apicale CONSIGLIO EUROPEO, composto da: Presidente dell organo + Presidente della Commissione + Capi di Stato o di governo degli SM (art. 15.2 TUE) a livello di ministri CONSIGLIO, composto da rappresentanti di ciascuno SM a livello ministeriale, abilitati a impegnare il governo dello SM che rappresentano e a esercitare il diritto di voto (art. 16.2 TUE) 4

Sono organi «democratici»? Art. 10.2 TUE: il principio della democrazia rappresentativa è rispettato. Perché? I Capi di Stato o di governo e i Governi che rappresentano gli SM nel quadro istituzionale dell Unione sono «democraticamente responsabili» dinanzi ai loro parlamenti nazionali o direttamente ai loro cittadini E se nell ordinamento di uno SM intervenisse una violazione della democrazia rappresentativa? Il Consiglio europeo rappresenta ancora le istanze nazionali? VERO CHE due dei suoi membri il suo Presidente e il presidente della Commissione non rappresentano nessun Stato membro, MA tali membri «non nazionali» non concorrono a esprimere la volontà dell organo Art. 235.1 TFUE: «Allorché il Consiglio europeo delibera mediante votazione, il presidente e il presidente della Commissione non partecipano al voto» Il Presidente del Consiglio europeo (Pre-Lisbona) La presidenza era assunta, a turno, da ciascuno dei Capi di Stato o di governo degli SM, secondo lo stesso sistema di rotazione adottato per il Consiglio (Post-Lisbona: art. 15 parr. 5 e 6 TUE) La presidenza è una carica (a) permanente (b) elettiva (c) non rappresentativa di nessun Stato membro 5

Una carica Permanente il mandato del Pres. del Consiglio europeo è di 2 ½ anni, rinnovabile una sola volta, invece della precedente rotazione semestrale (art. 16.5 TUE) Elettiva il Presidente è eletto dal Consiglio europeo, a maggioranza qualificata (art. 16.5 TUE) Non rappresentativa di nessun Stato membro il Pres. del Consiglio europeo non può esercitare un mandato nazionale (art. 16.6 ult. co. TUE) Il Consiglio (Art. 16.6 TUE) Un organo a composizione variabile (si riunisce in varie formazioni, composte dai ministri o analoghi competenti per le materie iscritte all ordine del giorno: ex. C. agricoltura e pesca; C. ambiente; C. giustizia e affari interni) Consiglio «Affari generali»: assicura la coerenza dei lavori delle altre formazioni; prepara le riunioni del Consiglio europeo e ne assicura il seguito Consiglio «Affari esteri»: elabora l azione esterna dell Unione e assicura la coerenza dell azione dell Unione La rappresentanza degli esecutivi nazionali in seno al Consiglio a) Ministri o altri membri dei governi nazionali (ex. sottosegretari); b) Componenti del governo di enti territoriali, purché aventi «rango ministeriale» in base al dir. nazionale: Italia (art. 5.1 L. 131/2003, attuazione art. 117.5 Cost.): nelle materie di loro competenza legislativa ai sensi dell art. 117 Cost., le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano partecipano, nell ambito delle delegazioni del Governo, alle attività del Consiglio; nelle materie di competenza legislativa esclusiva in capo alle Regioni (art. 117.4 Cost.), il Capo delegazione, che deve garantire l unitarietà della rappresentazione della posizione italiana, può essere anche un Presidente di Giunta regionale o di Provincia autonoma, su designazione governativa. 6

La presidenza delle formazioni del Consiglio Regola È esercitata a turno dai rappresentanti degli Stati membri nel Consiglio secondo l ordine e alle condizioni stabiliti dal Consiglio europeo a maggioranza qualificata (artt. 16.9 TUE e 236.b TFUE) Eccezione Consiglio «Affari generali»: è presieduto dall Alto rappresentante dell Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (art. 18.3 TUE) La presidenza del Consiglio determina quella di tutti gli altri organi la cui composizione riflette quella del Consiglio (ex. COREPER) Come delibera il Consiglio? A) Meccanismi fondati sul principio «one State, one vote»: riflettono il principio di eguaglianza formale degli Stati i) UNANIMITÀ ii) MAGGIORANZA SEMPLICE = maggioranza dei membri che compongono il Consiglio (art. 238 TFUE) B) Meccanismo che attribuisce peso diverso al voto dei membri del Consiglio, che riflette la diseguaglianza sostanziale degli Stati membri in termini demografici e geografici (superficie): la MAGGIORANZA QUALIFICATA Situazione attuale (post-lisbona) Maggioranza qualificata È divenuto il meccanismo generale (si applica salvo espressa disposizione contraria: art. 16.3 TUE) Unanimità Rappresenta tuttora la regola per la PESC (artt. 24.1 e 31.1 TUE) e per la PSDC in particolare (art. 42.4 TUE). È espressamente previsto, in part.: art. 49 TUE (adesione nuovi SM); artt. 19, 21.3, 22, 64.3, 77.3, 81.3, 86, 89, 108.2, 113, 115, 126.14, 127.6, 153.2 2 192.2 TFUE Maggioranza semplice È previsto in pochissimi casi, per questioni essenzialmente organizzative (ex. artt. 150, 160, 240.2, 241, 242, 245 TFUE) 7

Calcolo della maggioranza qualificata Artt. 16.4 TUE e 238.2 TFUE (sistema applicabile dall 1-11-2014) Per ottenere la maggioranza qualificata due condizioni devono essere cumulativamente soddisfatte: 1) Fattore numerico: voto favorevole di almeno il 55% dei membri del Consiglio, con un minimo di 15 2) Fattore demografico: la maggioranza qualificata determinata in base a 1) deve rappresentare almeno il 65% della popolazione dell Unione Minoranza di blocco: il voto contrario di Stati che rappresentano il 35% o più della popolazione UE deve comprendere almeno 4 membri del Consiglio La rappresentanza dei cittadini PARLAMENTO EUROPEO Il PE è composto di «rappresentanti dei cittadini dell Unione» (art. 14.2 TUE; prima, «dei popoli degli Stati riuniti nella Comunità») l elettorato attivo e passivo spetta ai cittadini dell Unione La composizione del PE è stabilita all unanimità dal Consiglio europeo nel rispetto dei criteri di cui all art. 14.2 TUE (ex. soglia minima e massima dei seggi assegnati a ciascun SM) Il numero dei membri non può essere superiore a 750 (più il Presidente dell istituzione): v. dec. Consiglio europeo 28-6-2013 8

Il PE è l unica istituzione dell Unione i cui membri sono eletti a suffragio universale, libero e segreto, per un mandato di 5 anni Procedura uniforme (o principi comuni) per l elezione del PE: contemplata dall art. 223.1 TFUE, ma non ancora attuata L Atto relativo all elezione a suffragio universale diretto, allegato alla dec. n. 76/787 del 20-9-1976, più volte modificato, detta alcune regole minime Le regole minime per la procedura elettorale L atto del 1976, in part. a seguito delle modifiche apportate nel 2002, prevede tra l altro: i) Una scelta decisa a favore di un sistema elettorale di tipo proporzionale (artt. 1.1 e 8) ii) La possibilità per gli SM di prevedere una soglia minima per l attribuzione dei seggi (c.d. sbarramento), che non può però essere fissata oltre il 5% (art. 3) iii)regole minime relative al regime di incompatibilità (art. 7) e in part., a partire dalla legislatura in corso, il divieto di doppio mandato (art. 7.2) La rappresentanza dell interesse generale dell UE (all integrazione) COMMISSIONE EUROPEA 9

Natura dell organo La Commissione è un organo collegiale di individui, tipicamente sovranazionale, chiamato a «promuovere l interesse generale dell Unione» (art. 17.1 TUE), i.e. l interesse all integrazione europea I membri della Commissione (art. 17.3 TUE): - Devono essere cittadini dell Unione, - Devono offrire «tutte le garanzie di indipendenza», da ingerenze nazionali o private; - Sono scelti «in base alla loro competenza generale e al loro impegno europeo» Composizione Uno dei più importanti nodi istituzionali problema di governance, a seguito dei recenti allargamenti (da 15 a 28 SM) come garantire l efficace funzionamento della Commissione? soluzione superare il sistema originario Abbandono del principio 1 SM / 1 Commissario Rinuncia da parte dei grandi SM al privilegio di 2 commissari 1) Il sistema originario: n membri Commissione > n SM (ex. Comm. Prodi 1999-2004: 20 membri, poi 30) => prassi: i grandi SM (DE, FR e IT, prima; UK e ES, poi) avevano 2 membri di propria cittadinanza 2) Il sistema attuale: n membri Commissione = n SM (ex. Comm. Barroso 2004-2009: 25 membri, poi 27) 3) Il sistema futuro (art. 17.5 TUE): n membri Commissione < n SM (sistema di rotazione paritaria)? MA dec. Cons. eur. 22-5-2013: prorogato il sistema attuale (da riesaminare per il 2019) 10

Il requisito di indipendenza (artt. 17.3 TUE e 245 TFUE) a) Obblighi in capo ai membri della Commissione: 1. Non sollecitare né accettare istruzioni «da alcun governo, istituzione, organo o organismo» 2. Astenersi da ogni atto incompatibile con le loro funzioni o l esecuzione dei loro compiti (caso Cresson) 3. Non esercitare, per la durata delle loro funzioni, nessuna attività professionale, remunerata o meno 4. Doveri di onestà e delicatezza per quanto riguarda l accettare, dopo la cessazione delle loro funzioni, determinate funzioni o vantaggi (caso Bangemann) b) Obblighi in capo agli Stati membri: rispettare l indipendenza dei membri della Commissione e non cercare di influenzarli nell esercizio dei loro compiti. La procedura di nomina (art. 17.7 TUE) a) Sistema originario: i membri della Commissione erano nominati di comune accordo dai governi degli SM (quindi, all unanimità e fuori dal quadro istituzionale). b) Sistema attuale (a partire da Tr. Nizza): 1. Istituzionalizzazione della procedura di nomina; 2. Assegnazione di potere decisionale al Parlamento europeo (che rafforza il rapporto di fiducia politica con la Commissione); 3. Distinzione della nomina del Presidente della Commissione da quella degli altri membri e sua partecipazione a questa fase. I) Scelta del Presidente della Commissione: a) Candidato proposto dal Consiglio europeo, a maggioranza qualificata b) Eletto dal Parlamento europeo II) Scelta degli altri membri della Commissione: a) Il Consiglio di comune accordo con il Presidente eletto, e in base alle proposte presentate dagli SM, adotta a maggioranza qualificata l elenco dei candidati b) Il Parlamento europeo approva «collettivamente» il Presidente, l Alto rappresentante e gli altri membri della Commissione III) Nomina della Commissione nel suo complesso: Consiglio europeo, a maggioranza qualificata 11

Il Presidente della Commissione Con le modifiche apportate dal tr. Nizza (ora 17.6 TUE), il Presidente è divenuto il vero e proprio «capo» della Commissione in quanto: 1) Definisce gli orientamenti politici nel cui quadro la Commissione agisce; 2) Decide l organizzazione interna della Commissione; 3) Ripartisce tra i membri le competenze che spettano alla Commissione, e può modificare la ripartizione nel corso del mandato. I membri della Commissione esercitano le funzioni loro attribuite sotto l autorità del Presidente; 4) Nomina i vicepresidenti, previa approvazione del collegio; 5) Può obbligare un membro della Commissione a rassegnare le dimissioni, previa approvazione del collegio. Alto rappresentante dell Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (art. 18 TUE) Una figura ibrida a) Partecipa alle riunioni del Consiglio europeo e presiede il Consiglio «Affari esteri» (art. 27.1 TUE; le altre formazioni del Consiglio sono presiedute da un rappresentante di un Governo nazionale, secondo un sistema di rotazione paritaria). b) È membro della Commissione europea, di cui è uno dei vicepresidenti. Rapporto di fiducia con il Consiglio europeo a) L Alto rappresentante dell Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza è nominato dal Consiglio europeo, a maggioranza qualificata, «con l accordo del Presidente della Commissione». È tuttavia soggetto al voto di approvazione collettiva della Commissione europea da parte del PE (artt. 18.1 e 17.7 TUE). b) Il Consiglio europeo può porre fine al suo mandato. Tuttavia, se il PE una mozione di censura della Commissione, si deve dimettere dalle funzioni che esercita in seno a quest istituzione (mentre rimane in carica per le restanti funzioni?). 12

L organizzazione della Commissione L organizzazione interna della Commissione si articola in direzioni generali, servizi e uffici. Ciascuno commissario ha la responsabilità di una o più direzioni generali (corrispondenti, grosso modo, ai ministeri nell organizzazione statale), con compiti di preparazione dei lavori della Commissione e di esecuzione delle decisioni. La responsabilità per gli atti dei singoli commissari ricade sempre sull intera Commissione, nel rispetto del principio di collegialità: v. Corte di giustizia, sentenza 13-9-1986 in causa 5/85, AKZO c. Commissione. La cessazione della Commissione Il mandato è di 5 anni, allineato con la legislatura del PE (art. 17.3 TUE) La Commissione può cessare collegialmente: i) mozione di censura da parte del PE (art. 17.8 TUE) o ii) dimissioni collettive (caso comm. Santer) Il singolo commissario può cessare dalla carica: i) dimissioni volontarie ii) Su richiesta del Presidente iii)dimissioni d ufficio, a seguito di pronuncia della Corte di giustizia: a) per violazione degli obblighi connessi al requisito di indipendenza, b) nel caso non risponda più alle condizioni necessarie per l esercizio delle sue funzioni, c) nel caso abbia commesso una colpa grave 13