Norme di attuazione del Piano Particolareggiato del Centro storico di Bellinzona

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Norme di attuazione del Piano Particolareggiato del Centro storico di Bellinzona Città di Bellinzona 1.

TITOLO I Disposizioni generali Art. 1 Base legale e legislazione applicabile 1. La base legale del piano particolareggiato del Centro storico (PPCS) è costituita dall art.16 cpv. 4 LE del 19 febbraio 1973. 2. Per il Centro Storico vale in via principale il PPCS e subordinatamente, in quanto applicabili, il Regolamento edilizio (RE) e le Norme di attuazione del PR (NAPR). Restano riservate le disposizioni del diritto federale e cantonale. Art. 2 Scopi ed effetti 1. Il PPCS persegue lo scopo di promuovere la conservazione e la rivitalizzazione del CS nel contesto cittadino. 2. La pubblica utilità per tutte le espropriazioni, permute e restrizioni di proprietà previste dal PPCS è presunta. Art. 3 Componenti Il PPCS è composto: a) da rappresentazioni grafiche, segnatamente: - dal piano regolatore particolareggiato in scala 1:1000 - dal piano assetto degli spazi pubblici in scala 1:1000 - dal piano configurazione dei tetti in scala 1:1000 b) dalle presenti norme di attuazione c) dall elenco degli elementi architettonici di pregio d) dal rapporto di pianificazione e dal relativo piano concetti di intervento in scala 1:2000 e) dalle direttive e prescrizioni per gli operatori edilizi. Art. 4 Comprensorio Il comprensorio è quello definito dal piano regolatore particolareggiato indicato dall art. 3 delle presenti norme. Art. 5 Castelli, mura medievali, monumenti storici ed artistici I castelli, le mura medievali, i monumenti storici ed artistici soggetti a particolare disciplina del diritto cantonale e federale sono indicati nel piano regolatore particolareggiato. 2.

TITOLO II Interventi edilizi Art. 6 Tipi di interventi Le disposizioni del presente titolo disciplinano i vari tipi di intervento edilizio, e segnatamente: a) gli interventi conservativi b) le ricostruzioni e le nuove costruzioni fuori dai comparti speciali c) le ricostruzioni e le nuove costruzioni nei comparti speciali. Capo I. Interventi conservativi Art. 7 Localizzazione Sono soggetti a intervento conservativo gli edifici indicati nel piano regolatore particolareggiato 1:1000. Art. 8 Principio e condizioni generali Sono ammessi gli interventi di manutenzione, riattazione e trasformazione, purché non riguardino parti che devono essere soppresse e risultino compatibili: a) con il mantenimento delle volumetrie dei corpi edilizi indicati nel piano regolatore particolareggiato e con la soppressione delle parti aggiunte non segnalate, b) con la conservazione delle facciate di disegno unitario e delle facciate di valore ambientale indicate sul piano compresi gli elementi architettonici ad esse relativi, come ad esempio porticati e loggiati, c) con la conservazione e il restauro dei singoli elementi situati all interno degli edifici, segnalati sul piano e risultanti dall elenco degli elementi architettonici di pregio. Art. 9 Prescrizioni particolari - contenuti - sottotetti In caso di riattazione o trasformazione almeno il 40 % della superficie utile lorda dello stabile deve essere destinato all abitazione. Il Municipio consente eccezioni se giustificate dalle peculiarità dello stabile oppure dall interesse pubblico. Lo sfruttamento del sottotetto è limitato al 50% della superficie utile lorda dell ultimo piano abitabile dell edificio. 3.

Capo II. Ricostruzioni e nuove costruzioni fuori dai comparti speciali Art. 10 Localizzazione Ricostruzioni e nuove costruzioni fuori dai comparti speciali sono consentite in quanto indicate nel piano particolareggiato. Art. 11 Principio generale Le volumetrie, gli allineamenti, le contiguità e le altezze indicate sui piani sono vincolanti. Art. 12 Prescrizioni particolari - contenuti - sottotetti - volumetrie difformi Almeno il 40 % della superficie utile lorda dello stabile deve essere destinata all abitazione. Il Municipio consente eccezioni se giustificate dalla peculiarità dello stabile oppure dall interesse pubblico. Lo sfruttamento del sottotetto è limitato al 50% della superficie utile lorda dell ultimo piano abitabile dell edificio. Negli stabili esistenti le cui volumetrie non corrispondono a quelle prescritte dal piano particolareggiato sono ammessi: - gli interventi di normale manutenzione, - gli ampliamenti parziali che tengono conto delle volumetrie indicate nel piano particolareggiato, alla condizione che i mc riedificati non superino quelli preesistenti. Capo III. Ricostruzioni e nuove costruzioni nei comparti speciali Art. 13 Localizzazione I comparti speciali sono indicati nel piano particolareggiato e sono soggetti a regolamentazione particolare. Art. 14 Comparto A Governo L altezza massima delle costruzioni è quella dell edificio esistente su Via Giovanni Jauch. È ammessa la sopraelevazione degli altri stabili fino all altezza di questo. Gli allineamenti che il piano definisce obbligatori sono vincolanti. È consentita l occupazione del 100 % dell area contenuta entro detti allineamenti, così come risultano dal PPCS. 4.

Art. 15 Comparto B 1 Scuole Sud L altezza massima delle costruzioni è di ml 16, 50, minima di ml 13,50, misurati nel punto indicato sul piano (h 1). Le linee di arretramento e di allineamento sono vincolanti. È consentita l occupazione del 70% della superficie catastale. Il volume edificabile deve corrispondere al massimo al 75% del volume ottenuto moltiplicando la superficie occupabile (70% della superficie catastale) per l altezza massima consentita. Nei computi dell occupazione e del volume deve essere considerato l edificio esistente, soggetto a intervento conservativo. È concesso inoltre lo sfruttamento commerciale al primo piano cantinato. Almeno il 20% della superficie utile lorda deve essere destinata all abitazione. La distanza minima tra edifici esistenti o previsti all interno del comparto o su fondi contigui deve essere di almeno ml 12,00. Art. 16 Comparto B 2 Santa Maria L altezza massima delle costruzioni è di ml 13,50, minima di ml 10,50, misurati nel punto indicato sul piano (h 2). Le linee di arretramento e di allineamento sono vincolanti. È consentita l occupazione del 70% della superficie catastale. Il volume edificabile deve corrispondere al massimo al 75% del volume ottenuto moltiplicando la superficie occupabile (70% della superficie catastale) per l altezza massima consentita. Nei computi dell occupazione e del volume devono essere considerati gli edifici esistenti. È concesso inoltre lo sfruttamento commerciale al primo piano cantinato. Almeno il 20% della superficie utile lorda deve essere destinata all abitazione. La distanza minima tra edifici esistenti o previsti all interno del comparto o su fondi contigui deve essere di almeno ml 12,00. Art. 17 Comparto C Alla Motta L altezza massima delle costruzioni è di ml 10,50, minima di ml 7,50, misurati sulla facciata a valle. È consentita l occupazione del 100% dell area edificabile così come risulta dal PPCS 1:1000. Il volume edificabile deve corrispondere al massimo al 50% del volume ottenuto moltiplicando la superficie occupabile per l altezza massima consentita. La distanza minima tra edifici esistenti o previsti all interno del comparto o sui fondi contigui deve essere di almeno ml 10.00. Art. 18 Comparto D San Michele L altezza massima delle costruzioni è di ml 10,50, minima di ml 7,50, misurati sulla facciata a valle. Le linee di allineamento sono vincolanti. È consentita l occupazione del 100% dell area edificabile così come risulta dal PPCS. 5.

Il volume edificabile deve corrispondere al massimo al 50% del volume ottenuto moltiplicando la superficie occupabile per l altezza massima consentita. Almeno il 40 % della superficie utile lorda deve essere destinata all abitazione. Il piano terreno è escluso da tale calcolo. La distanza minima tra edifici esistenti o previsti all interno del comparto o su fondi contigui deve essere di almeno ml 10,00. Art. 19 Comparto E Via C. Molo L altezza massima delle costruzioni non deve essere superiore alla quota della soletta del piano terreno degli edifici adiacenti allineati lungo Viale della Stazione, ritenuto un massimo di PT + 1 a partire dalla quota di Via C. Molo. La contiguità è consentita. In caso di non contiguità deve essere rispettata una distanza minima dal confine di ml 3,00. Lungo i passi pubblici o privati aperti al pubblico transito indicati sul PPCS è ammessa la costruzione a confine. È consentita l occupazione del 100 % dell area edificabile secondo il PPCS. Art. 19bis Comparto E 1 Leon d oro Comparto con contiguità obbligatoria. Altezza delle costruzioni uniforme. Quota assoluta 236.00. L accesso al comparto dovrà avvenire in un unico punto come risulta dalla scheda. La parte terminale del comparto interessante i mappali 1168 e 1170 (profondità media ~ ml. 6.00) potrà essere inserita nel progetto unitario del comparto F1. In caso contrario e in mancanza di accordi privati, tale superficie dovrà essere conglobata nel comparto E1 con contiguità obbligatoria con il mappale 1171. Art. approvato: - dal Consiglio comunale in data 21.9.1998 - dal Consiglio di Stato in data 24.2.1999 con ris. n. 837 Art. 20 Comparto F 1 Leon d oro L'altezza massima delle costruzioni è di ml. 16.50 misurata nel punto indicato sul piano. La superficie privata, delimitata dalla linea di arretramento, dovrà essere incorporata in quella pubblica, quale percorso pedonale (marciapiede). Il volume edificabile deve corrispondere al massimo al 70% del volume ottenuto moltiplicando la superficie catastale (compresa; in caso di accordi tra privati, quella terminale dei mappali N. 1168 e 1170 nel comparto E1) per l'altezza massima consentita. Almeno il 40% della superficie utile lorda dello stabile deve essere destinata all'abitazione. Art. approvato: - dal Consiglio Comunale in data 21.09.1998 - dal Consiglio di Stato in data 24.02.1999 con ris. n. 837 6.

Comparto F 2 Piazza Teatro Art. abrogato: - dal Consiglio Comunale in data 21.12.1992 - dal Consiglio di Stato in data 22.12.1993 con ris. n. 11224 Art. 21 Comparto G Stazione FFS Comparto con vincolo di interesse pubblico (FFS). L edificabilità è subordinata all allestimento di un progetto unitario. L altezza massima delle costruzioni non deve superare la quota di gronda dello stabile principale esistente, soggetto a vincolo di intervento conservativo. Le linee di arretramento devono essere rispettate. Art. 22 Comparto H via Pellandini L altezza massima delle costruzioni è di ml 16,50, minima di ml 13,50, misurati nel punto indicato sul piano (h 4). Le linee di arretramento e di allineamento sono vincolanti. È consentita l occupazione del 70% dell area compresa tra le linee suddette. Il volume edificabile deve corrispondere al massimo al 75% del volume ottenuto moltiplicando la superficie occupabile per l altezza massima consentita. La distanza minima tra edifici esistenti o previsti, all interno del comparto, deve essere di ml 12,00. Almeno il 40 % della superficie utile lorda deve essere destinata all abitazione. Il piano terreno è escluso da tale calcolo. Art. 22a Comparti I 1 I 2 Piazza del Sole Per i due comparti I 1 e I 2 l altezza obbligatoria degli stabili dovrà essere di ml 16.50 misurata nel punto h 5 indicato sul piano. Le linee di allineamento e arretramento sono vincolanti. È consentita l occupazione del 70 % massimo della superficie catastale del comparto. Il volume edificabile fuori terra deve corrispondere al massimo al 75% del volume ottenuto moltiplicando la superficie occupabile con l altezza (ml 16,50) consentita. È concesso inoltre lo sfruttamento commerciale al primo piano cantinato. Almeno il 20% della superficie utile lorda deve essere destinata all abitazione. È ammessa la contiguità tra i due comparti I 1 e I 2. Tale contiguità è obbligatoria tra gli edifici sul fronte di Piazza del Sole. Non sono ammesse attività moleste. La distanza minima degli edifici all interno del comparto in assenza di contiguità, dovrà essere di ml 12,00 (ml 6,00 da confine per ogni stabile). Per le altre distanze minime da rispettare è vincolante la rappresentazione grafica riportata sul piano. Art. approvato: - dal Consiglio Comunale in data 21.12.1987 - dal Consiglio di Stato in data 11.10.1988 con ris. n. 7219 7.

Art. 22b Comparto L via Daro - vicolo Nadi Comparto con vincolo conservativo dello stabile sub. A del mappale 1174 iscritto nell elenco dei monumenti storici e artistici del Cantone Ticino. Il vincolo conservativo concerne le facciate verso viale Stazione, via Daro e verso la proprietà mappale n. 3756. - La volumetria e il tipo di copertura dello stabile esistente non possono essere modificate. - La nuova edificazione è subordinata all allestimento di un progetto unitario con la costruzione di un nuovo edificio nella parte retrostante. - È ammessa la contiguità della nuova costruzione con la facciata est dell edificio esistente. - L altezza massima del nuovo edificio è di ml. 17,50 misurata sul fronte di via Nadi nel punto h. - Tra il nuovo edificio e l edificio esistente è da prevedere una parte più bassa, di profondità adeguata all espressione architettonica unitaria e con un altezza determinata dalla fascia di cornice di gronda dell edificio esistente. - Dovrà essere particolarmente studiato il punto di accostamento tra l edificio esistente e il nuovo edificio. - È ammessa la copertura con tetto piano. - Le linee di arretramento sono vincolanti. - È consentita l occupazione dell 80% della superficie catastale. - Il volume edificabile deve corrispondere al massimo al 75% del volume ottenuto moltiplicando la superficie catastale per l altezza massima consentita. Nei computi dell occupazione e del volume deve essere considerato l edificio esistente soggetto a conservazione. - Almeno il 20% della SUL nella parte nuova dell edificazione deve essere destinata all abitazione. Nuovo Art. approvato: - dal Consiglio Comunale in data 21.12.1992 - dal Consiglio di Stato in data 22.12.1993 con ris. n. 11224 Art. 22c Comparto M via Dogana - via Jauch - Comparto con vincolo di destinazione di edifici pubblici. - Le linee di allineamento sono obbligatorie. Le linee di arretramento sono vincolanti. - L altezza del corpo di collegamento lungo la via Dogana dovrà essere pari alla linea di gronda dell edificio esistente sul mappale 968 RFD. - L altezza del nuovo edificio dovrà avere un altezza di ml. 13.00 misurata nel punto h1 indicato nella scheda. - È ammessa la sopraelevazione per un altezza massima di ml. 5.50, di un corpo la cui superficie massima dovrà essere non superiore al 30% della superficie dell ultimo piano. Nuovo Art. approvato: - dal Consiglio Comunale in data 21.12.1992 - dal Consiglio di Stato in data 22.12.1993 con ris. n. 11224 8.

Art. 22d Comparto N ex Mercato - ex-gaggini Comparto con vincolo di destinazione per edifici privati/pubblici d interesse pubblico. Le linee di edificazione indicate nello schema seguente sono vincolanti. Piano terreno PT - prevalentemente aperto (edificazione massima 50%). Ammesse strutture di accoglienza, d informazione e di servizio. Hmin. = ml 4.0 1, 2, 3 piani - Struttura alberghiera o altra destinazione d interesse pubblico. Hmax= ml 14.50 4 piano - Spazio polivalente Hmax = ml 18.50 Il piano deve qualificarsi per la sua eccezionalità e pertanto differenziarsi dal volume sottostante, per espressione architettonica, tipologia e/o materiali. L insieme deve inserirsi in maniera armonica nel paesaggio urbano. Le altezze sono indicate nello schema seguente: E concesso un supplemento d altezza di ml 2.0, al quarto piano per dar spazio a strutture particolari di copertura e capaci di qualificarsi come quinta facciata (tetto). Ai piani interrati è anche ammessa la realizzazione di spazi legati all attività della struttura. Nuovo Art. approvato: - dal Consiglio Comunale in data 26.09.2011 - dal Consiglio di Stato in data 12.09.2012 con ris. n. 5272 9.

Capo IV. Disposizioni speciali Art. 23 Aree precluse all edificazione I fondi inedificabili e le aree le cui possibilità edificatorie sono esaurite sono segnate in grigio puntinato sul PPCS. Gli edifici e i corpi di fabbrica ivi ubicati non possono essere ampliati o trasformati. Il Municipio può concedere eccezioni nel caso in cui l intervento edilizio è necessario per un più razionale uso della proprietà. Art. 24 Deroghe Il Municipio, ha la facoltà di concedere deroghe al PPCS, fatta eccezione per le volumetrie e per i vincoli conservativi. Le possibili deroghe possono essere accordate solo se giustificate da un dimostrato interesse pubblico o se riguardano progetti di particolare pregio, compatibili con i concetti e i criteri fondamentali del PRPCS. Le deroghe accordate dal Municipio non pregiudicano le decisioni delle Autorità federali e cantonali competenti. Art. modificato e approvato: - dal Consiglio Comunale in data 21.12.1992 - dal Consiglio di Stato in data 22.12.1993 con ris. n. 11224 Art. 25 Contiguità Dove è previsto l allineamento obbligatorio è consentita la contiguità. Se la contiguità non è garantita, deve essere rispettata, per una profondità di ml 14,00, una distanza minima di ml 6,00 tra gli edifici, rispettivamente di ml 3,00 dal confine. Art. 25a Insegne pubblicitarie È vietato applicare, posare o dipingere figurazioni, scritte, insegne, tavole, cassoni, colonne ed altri impianti destinati alla pubblicità che deturpino l aspetto estetico di edifici, porticati, giardini, strade e piazze. È considerato deturpante tutto ciò che per dimensioni esagerate, per forma o del carattere o del disegno o della scritta, per vistosità del materiale o del colore, non contribuisce a completare il carattere formale del comparto ed impoverisce la fruizione dell elemento architettonico nel quale è inserito o altri edifici circostanti. L applicazione e la posa di elementi e impianti destinati alla pubblicità è permessa di regola nella inquadratura delle vetrine e fino alla fascia marcapiano sopra il piano terreno. Elementi in sporto o a bandiera possono essere ammessi soltanto in caso di provata utilità. Pannelli solari, antenne e parabole La posa di pannelli solari è ammessa solo a condizione che il loro ingombro e le principali componenti dell impiantistica concorrano ad un adeguato completamento estetico-architettonico del disegno dello stabile in questione e degli spazi circostanti. La posa di antenne e parabole di ricezione, è vietata nel comprensorio del Centro Storico. 10.

Potranno essere ammesse, nel rispetto dell ambiente e degli edifici circostanti, solo quelle di provato interesse pubblico. Nuovo Art. approvato: - dal Consiglio Comunale in data 21.12.1992 - dal Consiglio di Stato in data 22.12.1993 con ris. n. 11224 TITOLO III Disposizioni abrogative e finali Art. 26 Abrogazioni L art. 24 NAPR è abrogato. Art. 27 Entrata in vigore Il PPCS entra in vigore con l approvazione del Consiglio di Stato. - Approvate dal Consiglio Comunale in data 20 marzo 1984 - Approvate dal Consiglio di Stato in data 31 dicembre 1985 con ris. n. 8029 * * * 11.