Edizione speciale. Imposte patrimoniali su attività estere e Modello Unico

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Studio Professionale di DIRITTO TRIBUTARIO e SOCIETARIO ZANICHELLI Corporate Tax and Accounting Advisors In collaborazione con CST - Trento Dott. Renato Zanichelli - Dottore Commercialista Dott. Andrea Osvaldo Canavesi - Dottore Commercialista Dott.ssa Daniela Moroni - Consulente di economia e tecnica aziendale Periodico mensile di informazione amministrativa, contabile e fiscale. Riproduzione riservata Speciale IVIE - IVAFE Lo Studio ha adottato ed implementato un sistema di gestione per la qualit certificato IMQ/CSQ a norma UNI EN ISO 9001:2008 Numero certificato 9175.RZAN Settore EA 35 Edizione speciale Imposte patrimoniali su attivit estere e Modello Unico Il D.L. n.201/11 ha introdotto nuove imposte patrimoniali che colpiscono gli immobili e le attivit finanziarie detenute all estero. Sono imposte che, per struttura, ricalcano quelle previste per identiche attivit detenute in Italia. Il contorno di queste imposte è stato ulteriormente precisato con il D.L. n.16/12, che ha introdotto disposizioni di semplificazione e razionalizzazione, pur rimanendo irrisolti alcuni dubbi applicativi. In ogni caso, l intervento più rilevante del D.L. n.16 consiste nel distinguere le attivit estere in funzione della loro localizzazione. Infatti, quelle collocate nell Unione Europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo (See), quindi nei 27 Paesi membri più Islanda e Norvegia godono di qualche agevolazione, almeno nell intento del Legislatore, rispetto a quelle collocate al di fuori di quest area (il Liechtenstein fa parte dello See ma è black list, e quindi non dovrebbe essere compreso nel perimetro dell agevolazione). L imposta patrimoniale sugli immobili all estero Tenuto al pagamento della patrimoniale sugli immobili esteri è il soggetto persona fisica residente in Italia, quindi qualsiasi soggetto iscritto all anagrafe di un Comune italiano indipendentemente dalla sua nazionalit. L imposta sugli immobili all estero è dovuta a decorrere dal 2011, e interessa qualsiasi immobile detenuto all estero quindi a prescindere dalla sua natura, abitativa o commerciale, e dal suo utilizzo, in proprio, locato, ecc in forza di un diritto reale, principalmente propriet e usufrutto, e tenendo conto delle diverse quote di possesso in funzione di eventuale contestazione. Quindi, preliminarmente, si dovr individuare il titolo di possesso e la quota di propriet, in quanto elementi che condizionano l importo dell imposta dovuta. Inoltre l imposta è dovuta in proporzione alla durata del possesso come si è protratto nel corso dell anno. Conseguentemente, si dovr individuare precisamente questo arco temporale, considerando mese il possesso intervenuto per più di quindici giorni. L imposta è dovuta in misura pari allo 0,76% del valore degli immobili, ma non deve essere corrisposta se il suo valore lordo non supera 200. QuickManager 21019 Somma Lombardo (VA) Viale Ugo Maspero n. 25 Tel.: -39-331-25.94.41 (n. 4 linee r.a.) Telefax: -39-331-25.72.83 www.quickmanager.it - info@quickmanager.it Mag. 2012 - Pag. 1 di 5

A questo punto diventa rilevante individuare la localizzazione dell immobile, dato che diversi sono i criteri di determinazione della base imponibile e di scomputo delle imposte pagate all estero. Immobili in paesi non Ue - See Immobili in paesi Ue - See Base imponibile 1. Costo risultante dall atto o contratto di acquisto 2. Valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l immobile Determinazione dell imposta dovuta Si scomputa l eventuale imposta patrimoniale versata nello stato in cui è situato l immobile Base imponibile 1. Valore catastale come determinato e rivalutato nello stato in cui è situato l immobile, al fine di corrispondere imposte patrimoniali o sul reddito 2. Costo risultante dall atto o contratto di acquisto 3. Valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l immobile Determinazione dell imposta dovuta Si scomputa un credito d imposta pari alle eventuali imposte di natura patrimoniale o reddituale che gravano sull immobile In entrambi i casi, quindi, è necessario procurarsi la documentazione giustificativa delle imposte pagate all estero. L agevolazione per gli immobili Ue See consiste nel fatto che non è necessario condurre un indagine sulla natura dell imposta pagata all estero: non è rilevante se essa è di natura patrimoniale o reddituale, poiché resta comunque scomputabile dalla patrimoniale dovuta in Italia, e questo in alternativa alla fruizione del beneficio dello scomputo del credito per imposte all estero, valido peraltro per le sole imposte di natura reddituale. Per i diplomatici e gli altri soggetti che sono all estero per motivi di lavoro ma che conservano la residenza in Italia, è riconosciuta all immobile all estero effettivamente utilizzato come tale la qualifica di residenza principale, con tutti i benefici che conseguono a tale status, del tutto analoghi a quelli previsti in materia di Imu: aliquota dell imposta: 0,40%; detrazione di 200 rapportata al periodo di destinazione come abitazione principale; per gli anni 2012 e 2013, maggiorazione della detrazione di 50 per ciascun figlio di et non superiore a 26 anni, se dimorante e residente nell abitazione principale; questi immobili non sono soggetti alla tassazione nazionale del reddito diverso derivante dal possesso di immobili all estero. Imposta sulle attivit finanziarie detenute all estero Sempre a decorrere dal 2011, è istituita un imposta sul valore delle attivit finanziarie detenute all estero da parte di persone fisiche residenti nel territorio dello Stato. L imposta è dovuta secondo le seguenti aliquote: 0,1% per il 2011 e 2012; 0,15% dal 2013. Per i conti correnti e i libretti di risparmio detenuti in paesi Ue o See l imposta è dovuta nella misura fissa di 34,20. Questa previsione è stata introdotta dal D.L. n.16/12, ed allinea l imposizione su queste attivit estere a quella prevista per le medesime attivit quando detenute in Italia. La base imponibile è data dal valore di mercato delle attivit finanziarie, come determinato nel luogo di detenzione, anche sulla scorta della documentazione rilasciata dall intermediario. Mag. 2012 - Pag. 2 di 5

In mancanza rilevano il valore nominale o quello di rimborso. Quindi, se fosse acceso un deposito titoli presso una banca francese, e questa rilasciasse un prospetto dal quale si desume il valore corrente delle attivit finanziarie, la base imponibile sar rappresentata dal valore desumibile da tale documentazione. Anche in questo caso è previsto che dall imposta dovuta si detrae l eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui le attivit finanziarie sono detenute, nel limite dell imposta dovuta in Italia. Liquidazione delle imposte patrimoniali L imposta patrimoniale sugli immobili e sulle attivit finanziarie estere deve essere auto liquidata dal contribuente, utilizzando la nuova Sez. XVI del quadro RM di Unico. Lo Studio resta a disposizione per offrire la massima assistenza al riguardo. Volendo affidare al ns. Studio gli adempimenti dichiarativi di cui trattasi, si prega di compilare e restituire le schede di raccolta dati riportate nelle pagine successive entro e non oltre il termine di venerdì 18 maggio p.v.. * * * Restando a disposizione per qualsiasi chiarimento o approfondimento, inviamo i più cordiali saluti. Somma Lombardo, 14 Maggio 2012. Studio Professionale di Diritto Tributario e Societario Zanichelli Dott. Renato Zanichelli Mag. 2012 - Pag. 3 di 5

SCHEDA DI RACCOLTA DATI PER LA TASSAZIONE DEGLI IMMOBILI ESTERI (compilare una scheda per ogni immobile detenuto all estero) Contribuente: periodo d imposta di riferimento: Paese di ubicazione dell immobile Ubicazione dell immobile (indirizzo ed eventuali dati catastali) Immobile n. Quota di possesso % Periodo di possesso Eventuale imposta patrimoniale pagata all estero Diplomatico all estero per motivo di lavoro che utilizza l immobile come abitazione principale giorni sì no Valore imponibile (paese non SEE) Valore imponibile (paese SEE) Determinazione del valore imponibile È presente il costo di acquisto? sì (allegare atto) Valore di mercato dell immobile (se non documentabile il costo di acquisto) È rilevabile il valore catastale rivalutato per il pagamento delle imposte all estero? sì È presente il costo di acquisto? sì (allegare atto) Valore di mercato dell immobile (se non documentabile il costo di acquisto) Mag. 2012 - Pag. 4 di 5

SCHEDA DI RACCOLTA DATI PER LA TASSAZIONE DELLE ATTIVITÀ FINANZIARIE ESTERE (compilare una scheda per ogni attivit finanziaria detenuta all estero) Contribuente: periodo d imposta di riferimento: Attivit finanziaria n. Paese dove è detenuta l attivit finanziaria Tipologia di attivit finanziaria Quota di titolarit % Periodo di possesso Eventuale imposta patrimoniale pagata all estero giorni Determinazione del valore imponibile È un conto corrente? Altre attivit finanziarie * sì imposta fissa 34,20 * no (indicare valore) Valore di mercato dell attivit finanziaria Valore nominale Valore di rimborso indicare, tra i valori sottostanti, quello applicabile Mag. 2012 - Pag. 5 di 5