Il F.S.E. della Calabria

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Transcript:

XVIICongressoRegionale FIMPCalabria Il F.S.E. della Calabria Presente e futuro prossimo 12 13 Ottobre Hotel Tropis Tropea, VV

Che cos è il Fascicolo Sanitario Elettronico? Definizione DPGR n. 139 del 19/7/2012 Recepimento delle Linee Guida Nazionali sul Fascicolo Sanitario Elettronico approvate dalla Conferenza Stato-Regioni il 17 febbraio 2011: «L'insieme dei dati e documenti digitali di tipo sanitario e socio-sanitario generati da eventi clinici presenti e trascorsi, riguardanti l'assistito. Il Fascicolo Sanitario Elettronico, che ha un orizzonte temporale che copre l'intera vita del paziente, è alimentato in maniera continuativa dai soggetti che prendono in cura l'assistito nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e dei servizi socio-sanitari regionali.»

Domanda: Lo Stato dell Arte È così importante il Fascicolo Sanitario Elettronico? Risposta: L FSE è la massima innovazione tecnologica attualmente disponibile in sanità, destinato a «cambiare» il modo di «fare sanità».

Lo Stato dell Arte Quando l FSE sarà pienamente operativo tutte le informazioni della storia clinica dei cittadini diventeranno «per sempre» patrimonio personale

Cosa dice il WEB? «Il Fascicolo Sanitario Elettronico è la nostra storia clinica, dalla prima allergia alla varicella dei cinque anni fino all ultimo mal di gola, tutto contenuto all interno di un dispositivo, come un bancomat, un cellulare o un tablet. Se ci sentiamo male, in qualunque luogo ci troviamo e se preventivamente diamo l autorizzazione, i dati potranno essere consultati per individuare la giusta terapia e trovare la cura medica migliore.»

Lo Stato dell Arte Domanda: È proprio necessario che la Regione Calabria si doti di un FSE? Risposta: È un obbligo di legge.

Presente Normativa nazionale e Regionale di riferimento: DM 11 novembre 2010_Il Fascicolo Sanitario Elettronico. Linee guida nazionali. Recepito dalla Regione Calabria con DPGR n. 139/2012. La Regione Calabria ha, inoltre. emanato: Il DPGR n. 178/2012 -Approvazione del Manuale di adozione del Fascicolo Sanitario Elettonicodella Regione Calabria; Il DPGR n.13/2012 -Istituzione task force per la creazione di un Sistema Integrato di Sanità Elettronica

Presente Normativa nazionale di riferimento: Decreto-legge n. 179, 18 ottobre 2012 Art. 12 convertito in legge n.. 221, 17 DICEMBRE 2012 (Decreto Crescita) 1. Il fascicolo sanitario elettronico (FSE) è l'insieme dei dati e documenti digitali di tipo sanitario e sociosanitario generati da eventi clinici presenti e trascorsi, riguardanti l'assistito. 2. Il FSE è istituito dalle regioni e province autonome, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, a fini di: a) prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione; b) studio e ricerca scientifica in campo medico, biomedico ed epidemiologico; c) programmazione sanitaria, verifica delle qualità delle cure e valutazione dell'assistenza sanitaria. Il FSE deve consentire anche l'accesso da parte del cittadino ai servizi sanitari on line secondo modalità determinate nel decreto di cui al comma 7. 3. Il FSE è alimentato in maniera continuativa, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica, dai soggetti che prendono in cura l'assistito nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e dei servizi socio-sanitari regionali, nonchè, su richiesta del cittadino, con i dati medici in possesso dello stesso. 3-bis. Il FSE può essere alimentato esclusivamente sulla base del consenso libero e informato da parte dell'assistito, il quale può decidere se e quali dati relativi alla propria salute non devono essere inseriti nel fascicolo medesimo. 4. Le finalità di cui alla lettera a) del comma 2 sono perseguite dai soggetti del Servizio sanitario nazionale e dei servizi socio-sanitari regionali che prendono in cura l'assistito.

Normativa nazionale di riferimento: Presente Decreto-legge n. 179, 18 ottobre 2012 Art. 12 convertito in legge n.. 221, 17 DICEMBRE 2012 (Decreto Crescita) 5. La consultazione dei dati e documenti presenti nel FSE di cui al comma 1, per le finalità di cui alla lettera a) del comma 2, può essere realizzata soltanto con il consenso dell'assistito e sempre nel rispetto del segreto professionale, salvo i casi di emergenza sanitaria secondo modalità individuate a riguardo. Il mancato consenso non pregiudica il diritto all'erogazione della prestazione sanitaria. 6. Le finalità di cui alle lettere b) e c) del comma 2 sono perseguite dalle regioni e dalle province autonome, nonchèdal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero della salute nei limiti delle rispettive competenze attribuite dalla legge, senza l'utilizzo dei dati identificativi degli assistiti e dei documenti clinici presenti nel FSE 6-bis. La consultazione dei dati e documenti presenti nel FSE, di cui all'ultimo periodo del comma 2, può essere realizzata soltanto in forma protetta e riservata secondo modalità determinate dal decreto di cui al comma 7. Le interfacce, i sistemi e le applicazioni software adottati devono assicurare piena interoperabilità

Normativa nazionale di riferimento: Presente Decreto-legge n. 179, 18 ottobre 2012 Art. 12 convertito in legge n.. 221, 17 DICEMBRE 2012 (Decreto Crescita) 7. Omissis 8. Le disposizioni recate dal presente articolo non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblicae le amministrazioni interessate provvedono alle attività di competenza nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili e legislazione vigente. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Omissis 15. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, le regioni e province autonome, possono, nel principio dell'ottimizzazione e razionalizzazione delle spesa informatica, anche mediante la definizione di appositi accordi di collaborazione, realizzare infrastrutture tecnologiche per il FSE condivise a livello sovra-regionale, ovvero avvalersi, anche mediante riuso, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, delle infrastrutture tecnologiche per il FSE a tale fine già realizzate da altre regioni o dei servizi da queste erogate.

Presente e futuro prossimo Normativa nazionale di riferimento: DL 21 giugno 2013, n. 69 art. 17 Decreto del Fare (Misure per favorire la realizzazione del Fascicolo sanitario elettronico) 1. All articolo 12 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni: al comma 2, dopo le parole: «Il FSE e'istituito dalle regioni e province autonome,» sono inserite le seguenti: «conformemente a quanto disposto dai decreti di cui al comma 7, entro il 30 giugno 2015» dopo il comma 2, e'inserito il seguente: «2 -bis. Per favorire la qualita', il monitoraggio l'appropriatezza nella dispensazione dei medicinali e l'aderenza alla terapia ai fini della sicurezza del paziente, e'istituito il dossier farmaceutico quale parte specifica del FSE, aggiornato a cura della farmacia che effettua la dispensazione»; al comma 15, dopo le parole: «dei servizi da queste erogate» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero partecipare alla definizione, realizzazione ed utilizzo dell'infrastruttura nazionale per l'interoperabilita'per il FSE conforme ai criteri stabiliti dai decreti di cui al comma 7, resa disponibile dall'agenzia per l'italia digitale,»

Futuro prossimo Cosa si propone allora la Regione Calabria? 1) Vogliamo rispettare la normativa nazionale ed onorare gli accordi Stato-Regioni; 2) Vogliamo essere protagonisti e non comparse della realizzazione del FSE (non a caso siamo vice coordinatori nazionali del Tavolo tecnico della Commissione Salute sulla Sanità Elettronica); 3) Vogliamo salvaguardare gli investimenti già fatti e metterli a frutto; 4) Non vogliamo essere «colonizzati» da nessuno con la scusa dell affiancamento

Futuro prossimo Cosa si propone allora la Regione Calabria? Il DPGR n. 178/2012 -Approvazione del Manuale di adozione del Fascicolo Sanitario Elettonicodella Regione Calabria Il DPGR n.13/2012 -Istituzione task force per la creazione di un Sistema Integrato di Sanità Elettronica Il DPGR n.178 del 30.10.2012 -Approvazione del Manuale di adozione del Fascicolo Sanitario Elettonicodella Regione Calabria. Obiettivo Generale G10. Miglioramento del livello di conoscenza regionale del sistema sanitario

Futuro prossimo DPGR n.178 del 30.10.2012 Manuale di adozione Cosa deve fare il Pediatra di Libera scelta rispetto alla gestione del consenso? Raccoglie e conserva i consensi sottoscritti dei propri assistiti; consegna poi periodicamente al responsabile Aziendale Territoriale per la gestione della privacy I'elencoaggiornato dei cittadini che hanno aderito (o che hanno rinunciato) al trattamento dei propri dati mediante iisistema FSE. Aggiorna il proprio sistema di gestione della cartella clinica, abilitando la predisposizione e I'invioverso iisistema FSE delle informazioni e dei documenti relative agli eventi sanitari riguardanti i soli assistiti che hanno dato iiproprio consenso al trattamento delle informazioni. Utilizza un apposito servizio web, disponibile sui portaiedella Regione, secondo una modalità adottata per attivare ii fascicolo.

Presente Esiste in Calabria il Fascicolo Sanitario Elettronico? In Calabria esiste: l infrastruttura tecnologica accessibile via WEB completa del software gestionale l infrastruttura hardware presso ogni azienda (anche se tecnologicamente non aggiornata) la rete di collegamento in SPC tra la Regione e tutte le ASP ed AO Il progetto è stato realizzato con un APQ del 2006 La gara è stata vinta dalla Società Engineering

Futuro prossimo E cosa manca? Manca l infrastruttura di collegamento che consenta ad ogni erogatore del SSN di poter «caricare» sul FSE i Documenti (certificati, prenotazioni, referti, prescrizioni, patient file ecc.) Manca l integrazione informatica tra l FSE le Cartelle cliniche elettroniche (dei MMG, PLS, Ospedaliere, Ambulatoriali, privati ecc.) Manca l integrazione tra l FSE e gli applicativi di laboratorio (LIS), la refertazione della diagnostica per immagini (RIS) e tutti gli altri applicativi sanitari (SDO, Pronto Soccorso, ADT ecc.)

Futuro prossimo Dove trovare i fondi per realizzare tutto questo? La normativa al momento non è chiara, soprattutto laddove si legge: «non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono alle attività di competenza nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili e legislazione vigente». Aspettiamo ulteriori chiarimenti a livello Stato-Regioni (Patto per la Salute?)

Presente e futuro prossimo

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Presente e futuro prossimo

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Presente e futuro prossimo

Presente e futuro prossimo

Presente A che punto siamo nella realizzazione dell FSE? Abbiamo collegato le cartelle cliniche dei i medici del progetto «Lamezia» di integrazione delle cure primarie con l FSE Abbiamo integrato i sistemi (LIS, RIS, PS, ADT ecc.) dell AO Pugliese-Ciaccio di Catanzaro con l FSE (progetto Smart-Health) Stiamo integrando i sistemi informatici della Casa di Cura Villa del Sole di Cosenza con l FSE (progetto Smart-Health)

Futuro prossimo A che punto siamo nella realizzazione dell FSE? Stiamo procedendo all integrazione dell obiettivo di PSR sulle cure primarie di Cosenza con l FSE La Task Force del FSE ha già proceduto ad un primo assessmentpresso tutte le ASP ed AO al fine verificare l integrazione dei sistemi informativoinformatici delle Aziende con l FSE Partecipiamo attivamente agli incontri tecnici a livello nazionale sia nel GT della Commissione Salute, sia a livello dell Agenzia Digitale

Futuro prossimo Riusciremo nel nostro intento? Grazie a tutti voi sicuramente si Dottor Salvatore Lopresti Dirigente del Settore n. 4 Dipartimento Tutela della Salute Regione Calabria