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Introduzione al REACH Distretti 2010 Solofra, Arzignano, S.Croce

ELEMENTI ESSENZIALI del REACH Registrazione: chi produce/importa da extra UE una sostanza, in quantità > 1 ton/anno, ha l obbligo di registrarla presso l ECHA (Agenzia Europea per le Sostanze Chimiche). Valutazione: le Autorità Competenti degli Stati Membri, sotto il coordinamento dell Agenzia, valuteranno le informazioni fornite dall Industria sulle proprie sostanze. Eventuale Autorizzazione e Restrizione all uso di sostanze con particolari proprietà pericolose per la salute umana e/o per l ambiente.

REGISTRAZIONE informazioni da fornire Fascicolo Tecnico Deve contenere le informazioni risultanti dagli studi sulle proprietà intrinseche (chimico-fisiche, tossicologiche ed eco-tossicologiche) della sostanza. Relazione sulla Sicurezza Chimica Deve essere effettuata per le sostanze prodotte/importate da extra UE in quantità > 10 ton/anno. Deve riportare una valutazione del rischio, realizzata sulla base degli usi della sostanza e delle modalità di esposizione ad essa.

CHI DEVE registrare? Produttore di una sostanza ---> SI! Importatore da extra UE di una sostanza ---> SI! Produttore di un polimero --- > NO! Importatore di un polimero --- > SI! I monomeri e le altre sostanze costituenti! Produttore di un preparato --- > NO! Importatore di un preparato --- > SI! Le sostanze in esso contenute!

LA FASE DI Pre-registrazione Il REACH prevedeva la possibilità di pre-registrare le sostanze prodotte/importate da extra UE in quantità > 1 ton/anno. La fase di Pre-registrazione, aperta il 1 giugno 2008, si è conclusa il 1 dicembre 2008. I Pre-registranti possono continuare la produzione/importazioneda extra UE delle proprie sostanze, fino alla scadenza dei termini previsti per la Registrazione di esse.

TERMINI TRANSITORI per la Registrazione Scadenze 30.11.2010 Registrazione delle sostanze (pre-registrate) Prodotte/importate da extra UE CMR (cat. 1 e 2) > 1 ton/anno; R50/53 > 100 ton/anno; > 1000 ton/anno. 31.05.2013 100-1000 ton/anno. 31.05.2018 1-100 ton/anno.

AUTORIZZAZIONE sostanze soggette a tale procedura Una Domanda di Autorizzazione dovrà essere presentata per la produzione, l immissione sul mercato e l uso e delle sostanze: - CMR (Cancerogeni, Mutageni, Tossici per la Riproduzione) di categoria 1 e 2; - PBT (Persistenti, Bioaccumulabili, Tossici) e vpvb (molto Persistenti e molto Bioaccumulabili); - che danno adito ad un livello di preoccupazione equivalente a quella suscitata dalle altre sostanze soggette a tale procedura.

AUTORIZZAZIONE descrizione della procedura L Agenzia preparerà periodicamente un elenco di sostanze da introdurre in Allegato XIV. Una domanda di Autorizzazione dovrà essere presentata: - per ciascun uso previsto della sostanza; - a prescindere dal limite quantitativo di 1 ton/anno previsto per la Registrazione.

RESTRIZIONE descrizione della procedura Le restrizioni attualmente esistenti, secondo la Direttiva 76/769/CEE, sono riprese in una nuova forma che rappresenta il punto di partenza della procedura all interno del REACH. Le sostanze soggette a Restrizione sono elencate nell Allegato XVII del REACH. Anche la Restrizione prescinde dal limite quantitativo di 1 ton/anno.

RELAZIONE sulla Sicurezza Chimica Ai fini della Registrazione delle sostanze prodotte/importate in quantità > 10 ton/anno, deve essere presentata una Relazione sulla Sicurezza Chimica (CSR). Il CSR riporta una valutazione del rischio, realizzata sulla base degli usi della sostanza e delle modalità di esposizione ad essa (scenario di esposizione).

SCENARIO di esposizione Lo scenario di esposizione rappresenta l insieme delle condizioni che descrivono: - il modo in cui una sostanza è utilizzata durante il suo ciclo di vita; - il modo in cui il Produttore/Importatore da extra UE raccomanda agli Utilizzatori a Valle di controllare l'esposizione ad una sostanza delle persone e dell'ambiente. Pertanto, il REACH coinvolge nella sua applicazione non solo Produttori/Importatori di sostanze, ma anche i Clienti di essi (Utilizzatori a Valle).

UTILIZZATORE A VALLE definizione Ogni persona fisica o giuridica diversa dal Produttore/Importatore da extra UE che utilizza una sostanza (in quanto tale o in quanto componente di un preparato) nell'esercizio delle sue attività industriali o professionali. ATTENZIONE!!! Se un Utilizzatore a Valle acquista sostanze, preparati o polimeri da Fornitori extra UE, ricade nella categoria degli Importatori da extra UE ---> obbligo di Registrazione.

TRASMISSIONE DELLE INFORMAZIONI lungo la filiera Il REACH prevede dunque che siano acquisite (e trasmesse) informazioni sulle sostanze durante tutto il loro ciclo di vita: - dalla loro produzione/importazione, alla loro eventuale incorporazione in preparati o articoli, fino al loro utilizzo finale; - valutandone l esposizione dei lavoratori, dei consumatori e dell ambiente. Pertanto, è opportuno avviare un rapporto di collaborazione Fornitore/Cliente, al fine di raccogliere le informazioni necessarie per identificare gli usi delle sostanze e definirne gli scenari di esposizione.

UTILIZZATORE A VALLE notifica di uso Il REACH conferisce agli Utilizzatori a Valle il diritto di notificare per iscritto (su carta o in forma elettronica) un uso ai propri Fornitori diretti di una sostanza o di un preparato, affinché tale uso sia identificato in fase di Registrazione (art. 37, par. 2). A questo proposito, è consigliabile fare riferimento a descrittori di uso condivisi a livello europeo ---> vedi Chapter R.12 Use Descriptor system della Guidance on Information Requirements and Chemical Safety Assessment.

UTILIZZATORE A VALLE dopo la Registrazione delle sostanze utilizzate L Utilizzatore a Valle dovrà: - verificare che il proprio uso di una sostanza (in quanto tale o in quanto componente di un preparato) sia contemplato nella SDS inviata dal Fornitore; - applicare le stesse condizioni descritte nello scenario di esposizione allegato alla SDS, adottando le misure di gestione del rischio individuate.

FORMULATORI procedure specifiche Il Formulatore deve includere i pertinenti scenari di esposizione desunti dalle SDS dei suoi Fornitori nelle SDS dei propri preparati. Per adempiere a questo requisito, il Formulatore deve valutare se gli scenari di esposizione riferiti alle singole sostanze siano pertinenti per l uso del preparato da parte dei suoi Clienti e riportino raccomandazioni coerenti su come controllare in maniera adeguata i rischi.

PRODUTTORI DI ARTICOLI Conciatori Il Conciatore è, ai sensi del REACH, un Produttore di articoli. Un Produttore di articoli non ha alcun obbligo di Registrazione dei prodotti chimici (sostanze e/o polimeri e/o preparati) che acquista da Fornitori UE. Dal momento che, nell ambito della sua attività, il Conciatore utilizza prodotti chimici, esso si configura anche come Utilizzatore a Valle.

OBBLIGO DI COMUNICARE informazioni sulle sostanze presenti negli articoli Il sito dell ECHA riporta una lista di sostanze definite SVHC (Substances of Very High Concern): http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_table_en.asp Questa Candidate List sarà periodicamente integrata con l aggiunta di nuove sostanze. Il fornitore di un articolo contenente una sostanza SVHC, in concentrazioni > 0,1 % in peso/peso deve fornire al destinatario dell'articolo informazioni sufficienti a consentirne la sicurezza di uso e comprendenti, quanto meno, il nome della sostanza.

SISTEMA sanzionatorio TIPOLOGIA DI INFRAZIONE ITALIA SANZIONE MASSIMA GERMANIA Euro Reclusione Euro Reclusione (1.000) (1.000) Mancata Registrazione. 90-100 2 anni Mancata o inesatta predisposizione del CSA/CSR. Mancata o non corretta trasmissione di informazioni lungo la catena di approvvigionamento. Produzione/immissione sul mercato di sostanze incluse in Allegato XIV (Allegato XVII), senza Autorizzazione (Restrizione). Utilizzo di sostanza in modo non conforme alle condizioni previste da un Autorizzazione (Restrizione). 90-100 - 60-100 - 120 3 mesi 100 2 anni 120 3 mesi 100 2 anni