Estratto dal D. L. 04/12/97 n. 460 1. RIFORMA DELLA DISCIPLINA TRIBUTARIA DEGLI ENTI NON COMMERCIALI E ISTITUZIONE DELLE ONLUS modifica la disciplina degli enti non commerciali in materia di imposte sul reddito e di I.V.A.; introduce e disciplina la figura delle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (ONLUS), come caso particolare di ente non commerciale a cui spettano particolari agevolazioni. 1.1 Principali attività Le principali disposizioni in materia di enti non commerciali riguardano: le agevolazioni riconosciute per le raccolte pubbliche occasionali di fondi e per i contributi ricevuti per lo svolgimento convenzionato di attività con finalità sociali; la facoltà di determinare forfettariamente il reddito d impresa; l obbligo di tenere una contabilità separata per le attività commerciali esercitate; la previsione di un regime agevolativo per talune attività svolte nei confronti degli associati da enti di tipo associativo; le ipotesi di perdita della qualifica di ente non commerciale; le agevolazioni tributarie per il trasferimento (entro il 30/09/98) a titolo gratuito di aziende o beni patrimoniali; Le nuove disposizioni in materia di Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) riguardano in particolare: i requisiti necessari per assumere lo status di ONLUS; le attività istituzionali e quelle direttamente connesse che possono essere svolte ; l istituzione dell Anagrafe delle ONLUS; le agevolazioni ai fini delle imposte dirette e di alcuni tributi indiretti (es. imposta di registro, sulle successioni e donazioni, INVIM, ecc...); le agevolazioni fiscali per i soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore di ONLUS; gli obblighi a cui è subordinato l ottenimento dei benefici fiscali. 1.2 Decorrenza Le disposizioni sono entrate in vigore l 01/01/98. Relativamente alle imposte sui redditi, la nuova disciplina si applica a decorrere dal periodo d imposta successivo a quello in corso alla data del 31/12/97. 2. REVISIONE DEL REGIME TRIBUTARIO DEGLI ENTI NON COMMERCIALI Gli art. 1-9 del D.L. 460/97 modificano le disposizioni tributarie di carattere generale in tema di enti commerciali, con particolare riferimento a talune agevolazioni che vengono concesse. Vengono altresì stabiliti i parametri che comportano la perdita della qualifica di ente non commerciale. 2.1 Raccolte pubbliche Non concorrono in ogni caso alla formazione del reddito degli enti non commerciali: i fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione. Tale attività di raccolta è esclusa da I.V.A. ed è esente da qualsiasi tributo. I contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche per lo svolgimento convenzionato o in regime di accreditamento di attività sociali conformi ai fini istituzionali dell ente (art. 2 D.L. 460/97 che modifica l art. 108 del TUIR).
2.2 Contabilità separata - determinazione dei redditi Gli eventi non commerciali hanno l obbligo di tenere la contabilità separata per le attività commerciali esercitate (art. 3 del D.L. 460/97 che modifica l art. 109 del TUIR). 2.3 Regime forfetario di determinazione del reddito Gli enti non commerciali ammessi alla contabilità semplificata possono optare per la determinazione forfetaria del reddito d impresa, applicando all ammontare dei ricavi conseguito nell esercizio di attività commerciali i seguenti coefficienti di redditività: a) prestazione di servizi: fino a L. 30.000.000 15% da L. 30.000.000 a L. 360.000.000 25% b) altre attività: fino a L. 50.000.000 10% da L. 50.000.000 a L. 1.000.000.000 15% (nuovo art. 109/bis del TUIR introdotto dall art. 4 del D.L. 460/97). 2.4 Enti di tipo associativo Non si considerano commerciali, se rese nei confronti di associati o partecipanti: la somministrazione di alimenti o bevande effettuata da associazioni di promozione sociale presso le sedi in cui viene svolta l attività istituzionale; l organizzazione di viaggi e soggiorni turistici effettuata da associazioni politiche, sindacali e di categoria, nonché da associazioni riconosciute dalle confessioni religiose; la cessione di pubblicazioni riguardanti i contratti collettivi di lavoro e l assistenza in materia di applicazione di contratti e di legislazione sul lavoro e l assistenza in materia di applicazione di contratti e di legislazione sul lavoro, effettuate da associazioni sindacali e di categoria. L agevolazione compete alle associazioni che si conformino a particolari clausole, da inserire negli statuti o atti costitutivi (art. 111 del TUIR come modificato dall art. 51 del D.L. 460/97). 2.5 Perdita della qualifica di ente non commerciale L ente per de la qualifica di non commerciale nel momento in cui esercita prevalentemente attività commerciale per un intero periodo d imposta. Si tiene altresì conto di alcuni parametri, tra cui: prevalenza delle immobilizzazioni nette relative all attività commerciale rispetto alle restanti attività; prevalenza dei ricavi derivanti dalle attività commerciali; prevalenza delle spese relative all attività commerciali rispetto alle restanti spese. Il mutamento di qualifica dell ente comporta l obbligo di ricomprendere tutti i beni facenti parte del patrimonio nell inventario (nuovo art. 111/bis del TUIR introdotto dall art. 6 del D.L. 460/97). La perdita della qualifica ha effetto ai fini dell imposta sul valore aggiunto, per effetto della modifica apportata all art. 4 del DPR 633/72. 2.6 Scritture contabili degli enti non commerciali Gli enti che effettuano raccolte pubbliche di fondi devono redigere, entro 4 mesi dalla chiusura dell esercizio, un apposito rendiconto delle entrate e delle spese relative a ciascuna raccolta, indipendentemente dalla redazione del rendiconto annuale (art. 20 del DPR 600/73, modificato dall art. del D.L. 460/97).
2.7 Agevolazioni temporanee per il trasferimento di beni patrimoniali 2.8 Il trasferimento a titolo gratuito di aziende o di beni patrimoniali a favore di enti non commerciali, con atto registrato entro il 30 settembre 1998, è esente da: imposta sulle associazioni e donazioni; imposta ipotecaria e catastale; INVIM e relativa imposta sostitutiva (art. 9 del D.L. 460/97). 3. DISCIPLINA FISCALE DELLE ONLUS Gli art. 10-30 del D.L. 460/97 disciplinano il trattamento fiscale delle ONLUS. 3.1 Definizione di ONLUS Ai sensi dell art. 10 del D.L. 460/97, sono considerate ONLUS le associazioni, i comitati, le fondazioni, le società cooperative e gli altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica, i cui statuti o atti costitutivi, redatti nella forma dell atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, prevedano espressamente: a) lo svolgimento di attività in determinati settori: assistenza sociale e socio - sanitaria; assistenza sanitaria; beneficenza; istruzione; formazione; sport dilettantistico; tutela, promozione e valorizzazione delle cose d interesse artistico e storico; tutela e valorizzazione della natura e dell ambiente; promozione della cultura e dell arte; tutela dei diritti civili; ricerca scientifica di articolare interesse sociale. b) l esclusivo perseguimento di fini di solidarietà sociale; c) il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate al punto a); d) il divieto di distribuire utili o avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale; e) l obbligo di impiegare utili o avanzi di gestione per la realizzazione di attività istituzionali o attività direttamente connesse; f) l obbligo di devolvere il patrimonio netto dell ente, in caso di scioglimento, a ONLUS o a fini di pubblica utilità; g) l obbligo di redazione del bilancio o del rendiconto annuale; h) una disciplina del rapporto associativo che escluda la temporaneità della partecipazione alla vita dell ente e che preveda il diritto di voto per i maggiorenni; i) l utilizzo nella denominazione e in qualsiasi rapporto con il pubblico della locuzione Organizzazione non lucrativa di utilità sociale o dell acronimo ONLUS. 3.2 Anagrafe delle ONLUS E istituita presso il Ministero delle Finanze l anagrafe unica delle ONLUS. L art. 11 del D.L. 460/97 prevede una comunicazione obbligatoria alla direzione regionale delle entrate territorialmente competente, da effettuarsi entro 30 giorni dalla data: dello statuto o atto costitutivo, se redatto in forma di atto pubblico, oppure
dall autenticazione o registrazione degli atti, se redatti in forma di scrittura privata autenticata o registrata. Tale comunicazione è condizione necessaria per usufruire delle agevolazioni fiscali. Le istruzioni al modello di comunicazione approvato con DM 19/01/98 specificano che alle organizzazioni che effettuano la comunicazione oltre il termine predetto, le agevolazioni si applicano a decorrere dalla data di presentazione della comunicazione medesima. Deve essere inoltre comunicata ogni successiva modifica che comporti la perdita della qualifica ONLUS. Devono comunque essere rispettati gli obblighi previsti dalla normativa sul Registro delle Imprese. 3.3 Agevolazioni in materia di Imposte Dirette. Per le ONLUS, a eccezione delle società cooperative, non costituisce esercizio di attività commerciale lo svolgimento delle attività istituzionali nel perseguimento di esclusive finalità di solidarietà (art. 111-ter del TUIR introdotto dall art. 12 del D.L. 460/97). 3.4 Erogazioni liberali Le erogazioni liberali effettuate nei confronti di ONLUS sono: detraibili dall IRPEF (nella misura del 19%), nel limite di 4 milioni; deducibili dal reddito d impresa, nel limite di 4 milioni o del 2% del reddito d impresa dichiarato; detraibili dall imposta lorda dovuta dagli enti non commerciali, nella misura del 19%, nel limite di 4 milioni di lire (la detrazione è ammessa anche per le società ed enti commerciali non residenti e per gli enti non commerciali non residenti) - (art. 13 del D.L. 460/97). 3.5 Altre agevolazioni fiscali Altre agevolazioni fiscali sono introdotte dagli art. 15.24 del D.L. 460/97 e riguardano l imposta di registro, l imposta sulle successioni e donazioni, le tasse di concessione governativa, l imposta di bollo, ecc. 3.6 Scritture contabili Le ONLUS diverse dalle società cooperative, per usufruire dei benefici fiscali, devono: redigere scritture contabili cronologiche e sistematiche; redigere apposito documento, entro 4 mesi dalla chiusura dell esercizio, recante la situazione patrimoniale, economica e finanziaria, distinguendo le attività istituzionali da quelle direttamente connesse, con obbligo di conservazione. Gli obblighi contabili si considerano in ogni caso assolti nel momento in cui la contabilità consti del libro giornale e del libro inventari tenuti in conformità alle disposizioni civilistiche (nuovo art. 20-bis del DPR 600/73 introdotto dall art. 25 del D.L. 460/97). Le ONLUS devono tenere le scritture contabili relative alle attività direttamente connesse esercitate. Qualora l ammontare annuo dei ricavi non sia superiore a Lit. 30.000.000 (prestazioni di servizio) o a Lit. 50.000.000 (altri casi), tali adempimenti possono essere assolti col metodo semplificato previsto dell art. 3.166 della L. 662/96. 3.7 Norme relative agli enti non commerciali applicabili alle ONLUS Secondo l art. 26 del D.L. 460/97, alle ONLUS si applicano, se compatibili, le norme relative agli enti non commerciali. In particolare, vengono espressamente richiamate le norme in materia di: raccolte occasionali di fondi (art. 2 del D.L. 460/97);
agevolazione per il trasferimento di beni immobili (art. 9 D.L. 460/97). 3.8 Sanzioni L art. 28 del D.L. 460/97 prevede un sistema di sanzioni che operano indipendentemente da ogni sanzione prevista dalle leggi tributarie, coinvolgendo solidamente l organizzazione, i rappresentanti legali e gli amministratori. Più precisamente: in caso di utilizzo delle agevolazioni fiscali in assenza dei requisiti per essere considerati ONLUS e di violazione di alcune disposizioni statutarie è prevista una sanzione amministrativa da L. 2.000.000 a L. 12.000.000; per il mancato invio delle comunicazioni descritte nell art. 11 del decreto è prevista una sanzione amministrativa da L. 200.000 a L. 2.000.000; l abuso delle denominazione di ONLUS prevede una sanzione amministrativa da L. 600.000 a L. 6.000.000. 3.9 Titoli di solidarietà Le ONLUS possono emettere titoli denominati di solidarietà, destinati a finanziare le proprie attività. E riconosciuto come costo fiscalmente deducibile la differenza tra il tasso praticato e il tasso di riferimento determinato con decreto ministeriale.