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Deliberazione n. 2/2009/P REPUBBLICA ITALIANA la Corte dei conti Sezione centrale di controllo di legittimità su atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato nell adunanza del 27 gennaio 2009 ****** Visto il testo unico delle leggi sull ordinamento della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214; vista la legge 21 marzo 1953, n. 161 contenente modificazioni al predetto testo unico; visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; visto l art. 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20; visto l art. 27 della legge 24 novembre 2000, n. 340; visto il regolamento per l organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato con delibera delle Sezioni Riunite 16 giugno 2000, modificato ed integrato, da ultimo, con delibera n. 229/CP/2000 del 19 giugno 2008; visto il DPCM 26 settembre 2008, emanato su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, concernente il conferimento dell incarico dirigenziale di livello generale presso il Ministero per i beni e le attività culturali al dr. Gino Famiglietti; vista la nota prot. n. 11 del 19 gennaio 2009 con la quale il Consigliere delegato dell Ufficio di controllo di legittimità sugli atti dei Delibera-n.-2---adunanza-27-gennaio-2009----Famiglietti

2 Ministeri dei servizi alla persona e dei Beni culturali, ha richiesto il deferimento alla sede collegiale dell atto sopra citato; vista l ordinanza in data 20 gennaio 2009, con la quale il Presidente della Sezione ha convocato per il giorno 27 gennaio 2009 il Collegio della Sezione centrale di controllo di legittimità per l esame della questione proposta; vista la nota n. 22/P del 20 gennaio 2009 della Segreteria della Sezione, con cui la predetta ordinanza è stata comunicata al Ministero per i beni e le attività culturali, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero dell Economia e delle finanze; udito il relatore Consigliere dott. Vittorio Giuseppone; intervenuti i rappresentanti dell Amministrazione e del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Ritenuto in F A T T O Con DPCM in data 26.09.2008 al dr. Gino Famiglietti è stato conferito, ai sensi dell art. 19, commi 4 e 10 del d.lvo n. 165 del 2001, l incarico di funzione dirigenziale di livello generale di consulenza, studio e ricerca a supporto dell Ufficio del Segretario Generale del Ministero per i beni e le attività culturali, previsto dall art. 1, comma 3 del DPR n. 233 del 26 novembre 2007. Con rilievo istruttorio dell 11 dicembre 2008 l Ufficio di controllo rilevava che non appariva correttamente eseguito l inquadramento del dott. Famiglietti nella prima fascia dirigenziale in quanto, ai sensi del comma 1 dell art. 23 del decreto legislativo 165/2001, il transito dalla

3 seconda alla prima fascia dirigenziale è possibile soltanto qualora siano stati ricoperti incarichi di direzione di uffici dirigenziali generali, mentre il dr. Famiglietti ha maturato il periodo di tre anni di cui al citato articolo 23, ricoprendo unicamente incarichi di staff. Con risposta pervenuta in data 22 dicembre 2008, l Amministrazione ha fornito le proprie controdeduzioni incentrate essenzialmente sulla norma regolamentare di cui al DPR 23 aprile 2004, n. 108, recante la disciplina per l istituzione, l organizzazione ed il funzionamento del ruolo dei dirigenti presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, argomentando che - poiché l art. 3, comma 2, di tale regolamento prevede che i dirigenti di seconda fascia incaricati di funzioni dirigenziali di livello generale transitano nella prima fascia del ruolo dell Amministrazione nella quale svolgono l incarico al raggiungimento del prescritto periodo - sono da considerare validi, ai fini della sua maturazione, sia gli incarichi di direzione di uffici dirigenziali di livello generale, conferiti ai sensi dell art. 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, sia quelli che si estrinsecano nello svolgimento di attività di consulenza, studio e ricerca, conferiti ai sensi dell art. 19, comma 10, del su indicato decreto legislativo. Pertanto l Amministrazione ritiene che la predetta disposizione consenta il transito nella prima fascia dopo tre anni di esercizio effettivo di funzioni di livello generale, indipendentemente dallo svolgimento di attività di direzione di uffici. Inoltre evidenzia che in tal senso ha già disposto per altri dirigenti di seconda fascia, transitati nella prima a seguito dello

4 svolgimento di incarichi di funzione dirigenziale di livello generale di staff, in linea, peraltro, con l operato di altre Amministrazioni statali, tra cui il Ministero dell economia e delle finanze ed il Ministero del lavoro, in relazione ad incarichi di funzione dirigenziali di livello generale svolti presso enti previdenziali e positivamente valutati ai predetti fini. A supporto di tale impostazione l Amministrazione richiama il parere del Consiglio di Stato emesso dalla Sezione II nell adunanza dell 11.7.2007. Le esposte considerazioni non sono parse idonee all Ufficio di controllo per superare le perplessità evidenziate nella citata nota d osservazione, per cui il Magistrato istruttore con propria relazione in data 19 gennaio 2009 - ha chiesto il deferimento dell atto all organo collegiale. In data 26 gennaio 2009 l Amministrazione e il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato hanno fatto pervenire, a sostegno della legittimità del provvedimento, memorie i cui contenuti sono stati confermati nell odierna adunanza dai rappresentanti dell Amministrazione intervenuti. Considerato in D I R I T T O E all esame della Sezione il DPCM 26 settembre 2008 con il quale viene conferito un incarico di livello generale presso il Ministero per i beni e le attività culturali al dott. Gino Famiglietti. L Ufficio di controllo ha ritenuto di non poter dar corso al provvedimento in quanto, ai sensi dell art. 23 c. 1 del d.lvo

5 165/2001, il passaggio dalla seconda alla prima fascia della qualifica dirigenziale è consentito soltanto qualora siano stati ricoperti incarichi di direzione di uffici dirigenziali generali, mentre il dott. Famiglietti ha ricoperto solo incarichi di staff di cui al 2 comma dell art. 1 del DPR 26 novembre 2007, n. 233. Al riguardo il predetto art. 23, primo comma, al terzo periodo, prevede che i dirigenti della seconda fascia transitano nella prima qualora abbiano ricoperto incarichi di direzione di uffici dirigenziali generali o equivalenti, in base ai particolari ordinamenti di cui all art. 19, comma 11, per un periodo pari almeno a tre anni, senza essere incorsi nelle misure previste dall art. 21 per le ipotesi di responsabilità dirigenziale. L art. 19, comma 10, a seguito delle modifiche introdotte dall art. 3 c. 1, lett. 1) della legge n. 145/2002, dispone che i dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta degli organi di vertice delle Amministrazioni che ne abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di revisione degli enti pubblici in rappresentanza di amministrazioni ministeriali. L Ufficio di controllo si sofferma sui rapporti tra le due disposizioni citate e nell iter argomentativo seguito pone l accento sulla natura residuale e accessoria degli incarichi di consulenza, studio e ricerca rispetto alle funzioni svolte nell ambito degli incarichi di direzione delle strutture amministrative. In tale ottica, prendendo a riferimento l art. 3 c. 2 del DPR 108/2004, ritiene che la funzione dirigenziale vada

6 circoscritta all attività di direzione di uffici, non potendo essa estendersi all attività di consulenza, studio e ricerca, che costituisce mero supporto nel contesto degli assetti organizzativi delle varie Amministrazioni. Lo svolgimento di tali incarichi non consentirebbe l acquisizione di quella professionalità e di quella capacità organizzativa necessarie per lo svolgimento di incarichi di direzione di livello generale con le correlate responsabilità. Rileva la Sezione che l evoluzione normativa ha progressivamente attenuato l accennata residualità ed accessorietà degli incarichi di consulenza, studio e ricerca rispetto agli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali che caratterizzava la versione originaria del decreto legislativo n. 29/1993, attenuazione che veniva confermata con la disciplina del ruolo unico sulla dirigenza delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, introdotta con il DPR n. 150/1999. L abolizione del ruolo unico della dirigenza ad opera della legge n. 145/2002 e la conseguente istituzione dei singoli ruoli dirigenziali presso ciascuna Amministrazione dello Stato ha valorizzato la funzione di tale tipologia di incarichi confermando la necessità - peraltro già evidenziata in base al sistema previgente - di creare una corrispondenza tra gli incarichi di consulenza e l organigramma dell Amministrazione. Ciò, peraltro, in continuità con la normativa antecedente alle modifiche apportate dal d.lvo 80/1998, in relazione alla quale la qualifica di dirigente generale veniva immediatamente acquisita per effetto del procedimento di nomina sia per funzioni di direzione, sia per funzioni di

7 consulenza, studio e ricerca o per altri incarichi previsti dall ordinamento. Quanto precede è confermato dai regolamenti di organizzazione dei Ministeri, che ai fini dell attuazione dei processi di riorganizzazione degli assetti amministrativi previsti dalla legge n. 296/2006 e, da ultimo, dall art. 74 del decreto legge n. 112/2008, convertito dalla legge n. 133/2008, provvedono di regola ad individuare formalmente tali figure dirigenziali e ad incardinarle in posizione di staff all interno del Ministero. In sostanza, nel definire la propria struttura organizzativa in funzione della missione e delle attribuzioni assegnate dalle disposizioni di rango primario, l Amministrazione, tramite gli appositi regolamenti, provvede non solo a definire il numero e le competenze delle strutture di primo livello, ma si occupa anche di individuare le posizioni destinate alle funzioni di cui all art. 19, comma 10, cui devono corrispondere altrettanti posti di dotazione organica nella qualifica di dirigente di prima e di seconda fascia. Ne consegue che tali incarichi, al pari dei posti di struttura, possono essere conferiti solo in base ad una specifica disposizione di natura organizzativa e nel presupposto della sussistenza della relativa vacanza nella dotazione organica, atteggiandosi quale conferimento di incarichi di funzioni dirigenziali di cui alla lettera b), c. 1, dell art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Da quanto precede discende che la distinzione tra incarichi di direzione di uffici ed incarichi di cui all art. 19 c. 10 opera su un

8 piano meramente contenutistico nell ambito dell attività di amministrazione e gestione spettante ai dirigenti ai sensi del decreto legislativo n. 165/2001. In particolare, la differenziazione riguarda la posizione organizzativa e l oggetto della prestazione lavorativa, ma non pone in dubbio che le funzioni di cui all art. 19 - c. 10 - al pari di quelle di direzione di uffici, siano riconducibili alla funzione dirigenziale finalizzata, principalmente, all attuazione degli indirizzi dell organo politico. Inoltre va osservato che quanto affermato dall Ufficio di controllo, secondo cui lo svolgimento delle funzioni di consulenza, studio e ricerca non consentirebbe l acquisizione di quella professionalità e di quella capacità organizzativa necessarie per lo svolgimento di incarichi di direzione di livello generale con le correlate responsabilità, non può essere condiviso. Occorre infatti rilevare che l art. 23, nel delineare i presupposti per l inquadramento nella prima fascia della qualifica dirigenziale, non richiede che il dirigente sia preventivamente sottoposto ad una procedura di valutazione, ma soltanto che durante il triennio il medesimo non sia incorso in ipotesi di responsabilità dirigenziale. Ciò in quanto la valutazione del dirigente, con particolare riferimento ai risultati raggiunti nello svolgimento dell incarico dirigenziale generale viene condotta, ordinariamente, in base alle previsioni del d.lvo n. 286/1999. Va infine evidenziato che questa Sezione ha già avuto modo di pronunciarsi su fattispecie analoga a quella in esame con delibera n.

9 102/2000, con la quale è stato affermato che gli incarichi di studio e consulenza, essendo inseriti organicamente nella struttura ministeriale quali centri permanenti di svolgimento di funzioni, rappresentano anche essi veri e propri uffici, equiordinati agli uffici con funzioni gestionali, dai quali si distinguono soltanto per la natura delle attività svolte e delle connesse responsabilità, nonché per l entità dei mezzi strumentali di cui ogni ufficio necessita per il perseguimento degli obiettivi di volta in volta assegnati. P. Q. M. ammette al visto e alla conseguente registrazione il provvedimento in epigrafe. Il Relatore (Vittorio Giuseppone) Il Presidente (Fabrizio Topi) Depositata in Segreteria il 18 febbraio 2009 IL DIRIGENTE (Dott.ssa Paola Lo Giudice)