Il contratto di "dropshipping"

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Transcript:

Il contratto di "dropshipping" di Commercialista telematico, Marco Giorgetti Pubblicato il 23 luglio 2011 Il Drop Ship è una modalità di commercio nata recentemente e non ancora codificata ufficialmente. Per Drop Ship (anche conosciuto come drop shipping o dropshipping) si intende un modello di vendita grazie al quale il venditore vende un determinato prodotto ad un utente finale privato o non, senza possederlo materialmente nel proprio magazzino. Il venditore, effettuata la vendita, trasmetterà l ordine al fornitore che in questo caso viene chiamato dropshipper, il quale spedirà il prodotto direttamente all utente finale. Ecco come funziona: l intermediario (primo venditore) identifica il grossista con cui vuole lavorare, lo contatta e stipula un accordo di fornitura, all interno del catalogo del grossista, si identificano i prodotti che si vogliono vendere e si preparano le inserzioni, avendo ben chiaro quale sarà il prezzo di acquisto e, quale prezzo si deve proporre per ottenere il guadagno che ci si è prefissati; si effettua la vendita sulla base dei prodotti scelti, usando e-commerce classico, aste o qualsiasi altro metodo (lecito); una volta effettuata la vendita e incassato il pagamento, si contatta il grossista e si ordina il prodotto, si paga e si indica al grossista l indirizzo a cui spedire lo stesso; 1

il grossista spedirà il prodotto al cliente finale e invierà all intermediario la fattura, che sarà pagata, trattenendo il guadagno ovvero l intermediazione ; Quindi il primo venditore vende il prodotto, incassa il prezzo, si trattiene il suo guadagno, gira l ordine al fornitore che consegna la merce all acquirente. In pratica si tratta di una sorta di commercio elettronico indiretto. La classificazione è importante perchè da essa scaturiscono le conseguenze fiscali in termini di certificazione dei corrispettivi. L equiparazione delle vendite tramite dropship alle vendite per corrispondenza, e quindi il suo inquadramento nell area del commercio al minuto, ha ragione di essere in quanto ci si riferisca al cosiddetto commercio elettronico indiretto, vale a dire alle transazioni realizzate on-line solo per quanto riguarda la fase preliminare dell ordine della merce ed eventualmente anche del relativo pagamento, ma non per quanto attiene alla consegna al domicilio o alla sede dell acquirente, consegna a cui viene dato seguito nella maniera tradizionale, attraverso il servizio postale o lo spedizioniere. Ciò stante, sotto il profilo IVA, i corrispettivi per la cessione di beni fisici negoziati via Internet come sopra devono essere certificati sulla base di quanto previsto dalle disposizioni sul commercio al minuto ed in particolare a quelle specificatamente riferite alle vendite per corrispondenza. Le cessioni in questione sono regolamentate dall art.2, c. 1, lettera oo, del DPR 21 dicembre 1996, n.696, in base al quale è stabilito l esonero dalla certificazione dei corrispettivi (né fattura e né scontrino) per i soggetti che effettuano le vendite per corrispondenza, limitatamente a queste 2

cessioni. In concreto, per le vendite ai consumatori privati di beni negoziati via Internet, non sussiste alcun obbligo di certificazione (fattura, scontrino o ricevuta fiscale) dell operazione, essendo sufficiente la sola annotazione sul registro dei corrispettivi. La mancanza di un obbligo all emissione dello scontrino per le vendite formatesi per corrispondenza non preclude, però, che il commerciante Internet debba obbligatoriamente emettere la fattura, se tale emissione è richiesta dal cliente. In questo caso la fatturazione si rende dovuta indipendentemente dall ammontare del corrispettivo, che potrà pertanto essere anche esiguo, non essendo prevista una soglia al di sotto della quale il commerciante possa rifiutare l emissione della fattura. Le vendite per corrispondenza, infatti, ancorché con gestione amministrativa semplificata, rientrano pur sempre nell ambito delle operazioni menzionate nell art.22 del DPR 633/72, in base al quale la fattura va sempre emessa qualora sia richiesta dal cliente. Di tutt altro aspetto le operazioni di commercio elettronico diretto e, come tali, considerate ai fini IVA come prestazioni di servizi. In tal senso l articolo 56 della direttiva n. 2006/112/CE, entrata in vigore il 1 gennaio 2007, che, nell individuare il luogo di tassazione di alcune prestazioni di servizio, elenca, tra gli altri, al paragrafo 1, lettera k), i servizi prestati per via elettronica, segnatamente quelli di cui all allegato II, precisando, peraltro, che 2. Il solo fatto che un prestatore di servizi e il suo destinatario comunichino per posta elettronica non implica che il servizio reso sia un servizio elettronico ai sensi del paragrafo 1, lettera k). Fra le prestazioni di servizi riportate nell allegato II recante l Elenco indicativo dei servizi forniti per via elettronica di cui all articolo 56, paragrafo 1, lettera k), figurano: 1) Fornitura di siti web e web-hosting, gestione a distanza di programmi e attrezzature; 3

2. fornitura di software e relativo aggiornamento; 3. 3) fornitura di immagini, testi e informazioni e messa a disposizione di basi di dati; 4) fornitura di musica, film, giochi, compresi i giochi di sorte o d azzardo, programmi o manifestazioni politici, culturali, artistici, sportivi, scientifici o di intrattenimento; 5) fornitura di prestazioni di insegnamento a distanza. Le operazioni realizzate dall istante sono, quindi, riconducibili alla casistica descritta al punto 3) del sopra citato allegato II (fornitura di immagini e testi). Tanto premesso, trattandosi di prestazioni di servizi rilevanti ai fini IVA, ricorre l obbligo di documentazione dell operazione ai sensi dell articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nei termini di cui all articolo 6, comma terzo, del medesimo decreto, secondo il quale il momento di effettuazione si considera coincidente normalmente con il pagamento del corrispettivo. Con riguardo all obbligo della fatturazione, si osserva che le operazioni in argomento non sono riconducibili ad alcuno dei casi di esonero dagli obblighi di certificazione previsti dalla normativa IVA, né possono essere considerate operazioni rientranti nell ambito applicativo dell articolo 22 del D.P.R. n. 633 del 1972, mancando le condizioni ivi previste per beneficiare dell esonero dall obbligo di emissione della fattura. A questo punto dando per scontato che le operazioni di drop ship in quanto cessioni di beni materiali rientrano nell ambito del commercio elettronico diretto vediamo di stilare una classificazione delle vendite con le relative eventuali esenzionidi imposta, prendendo spunto dai quesiti del Forum. 4

Se il Cliente italiano decide ad esempio di acquistare tramite dropship una telecamera e il venditore specializzato on line italiano gliela vende, facendola pervenire ad esempio da Hong Kong, e dando per scontato per il Cliente italiano richieda fattura, sono del parere che si debba procedere in questa maniera. Il Cliente italiano ordina e paga la telecamera al venditore on line e richiede la fattura. Il venditore online incassa e fattura l importo ricevuto, ma l operazione non evidenzierà l imposta IVA in quanto l acquisto è considerato fuori campo IVA ai sensi art. 7 bis c. 1 DPR 633/72 in quanto il bene al momento dell acquisto è situato all estero. Il venditore trasmette l ordine al fornitore di Hong Kong che consegna direttamente all acquirente e fattura la telecamera al venditore online, il quale registrerà anche la bolla doganale per effettuare il recupero dell IVA assolta in dogana. Se, invece, il bene fosse fisicamente in Italia o fosse considerato comunque territorialmente rilevante ai sensi dell art. 7 bis, l eventuale fattura dovrebbe essere emessa con IVA esposta. 22 luglio 2011 Commercialista telematico 5