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Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca ISTITUTO COMPRENSIVO Bagatti Valsecchi VAREDO Cod.mecc.: MIIC87100D - Sede legale: P.zza Biraghi,5 - Uff. di Segr.:V.le Sant Aquilino,1-posta certificata:icbagattivalsecchivaredo@legpec.it e_mail : miic87100d@istruzione.it - web :www.icbagattivalsecchi.gov.it - tel: 0362/580058 - fax 0362/583305 PREMESSA PREVENZIONE E CONTRASTO AL "BULLISMO E CYBERBULLISMO" Il bullismo, purtroppo ampiamente diffuso tra i banchi, si concretizza in atteggiamenti intenzionali e ripetuti, di intimidazione, sopraffazione, oppressione fisica e/o psicologica commessi da uno o piu soggetti (bulli) nei confronti di un soggetto o più soggetti (vittime). Tali atteggiamenti si tengono spesso in segreto ed in assenza di testimoni adulti. La rapida diffusione delle tecnologie ha determinato, in aggiunta al bullismo in" presenza"(con spazio temporale preciso), anche il bullismo online (o cyberbullismo) effettuato attraverso posta elettronica, social network, chat, blog, forum ecc.( senza confini di orario, quindi costante). Quest'ultima forma di bullismo, esercitata a distanza, si traduce in numerose forme di aggressioni e molestie spesso accompagnate da anonimato il che amplia la sofferenza della vittima. Tale fenomeno, sempre più in espansione nella nostra società, ha portato il Parlamento ad emanare la legge del 29 Maggio 2017 n.71 recante "disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo" definendolo come "qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on-line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso,o la loro messa in ridicolo." Il bullismo e il cyberbullismo devono essere conosciuti e combattuti così come previsto: dall' art. 3 della Costituzione italiana (Principio di uguaglianza); dall'art. 34 della Costituzione italiana (diritto allo studio) dalla Direttiva Ministeriale n.16 del 5 febbraio 2007 recante Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo ; dalla direttiva Ministeriale n. 30 del 15 marzo 2007 recante Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l attività didattica, 1

irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti ; dalla direttiva Ministeriale n. 104 del 30 novembre 2007 recante Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali ; dal D.P.R. 249/98 e 235/2007 recante"statuto delle studentesse e degli studenti"; dalle linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo, MIUR aprile 2015; dagli artt. 581 (percosse)-582 (lesione personale)-595(diffamazione)-610(violenza privata)-612 (minaccia)- 635(danneggiamento) del Codice Penale; dagli artt. 2043 ( risarcimento per fatto illecito)- 2047( danno cagionato dall'incapace) 2048(responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d'arte) del Codice Civile. dalle linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo, MIUR ottobre 2017; dalla Legge del 29 Maggio 2017 n.71 (disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo) Allo scopo di prevenire i citati comportamenti: IL DIRIGENTE SCOLASTICO: individua attraverso il Collegio dei Docenti un referente del bullismo e cyberbullismo; coinvolge, nella prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo/cyberbullismo, tutte le componenti della comunità scolastica, in particolar modo gli insegnanti dell'area informatica..favorisce la discussione all'interno della scuola, attraverso i vari organi collegiali, creando i presupposti di regole condivise di comportamento per il contrasto e la prevenzione dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo. I L RE FE RE NT E D EL BUL L IS M O E CY B ER B UL L ISM O : promuove la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del cyber-bullismo attraverso progetti d'istituto che coinvolgano genitori, studenti e tutto il personale; coordina le attività di prevenzione ed informazione sulle sanzioni previste e sulle responsabilità di natura civile e penale, anche con eventuale affiancamento di genitori e studenti; 2

si rivolge a partner esterni alla scuola, quali servizi sociali e sanitari, aziende del privato sociale, forze di polizia, per realizzare un progetto di prevenzione; cura rapporti di rete fra scuole per eventuali convegni/seminari/corsi e per la giornata mondiale sulla Sicurezza in Internet la Safer Internet Day. 3. IL COLLEGIO DOCENTI : promuove scelte didattiche ed educative, anche in collaborazione con altre scuole in rete, per la prevenzione del fenomeno; prevede all interno del PTOF corsi di aggiornamenti e formazione in materia di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, rivolti al personale docente ed Ata; promuove sistematicamente azioni di sensibilizzazione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo nel territorio in rete con enti, associazioni, istituzioni locali ed altre scuole, coinvolgendo alunni, docenti, genitori ed esperti; prevede azioni culturali ed educative rivolte agli studenti, per acquisire le competenze necessarie all esercizio di una cittadinanza digitale consapevole. 4. IL CONSIGLIO DI CLASSE : pianifica attività didattiche e/o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo degli studenti e all'approfondimento di tematiche che favoriscano la riflessione e la presa di coscienza della necessità dei valori di convivenza civile; favorisce un clima collaborativo all'interno della classe e nelle relazioni con le famiglie propone progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva. 5. IL DOCENTE: intraprende azioni congruenti con l utenza del proprio ordine di scuola, tenuto conto che l istruzione ha un ruolo fondamentale sia nell acquisizione e rispetto delle norme relative alla convivenza civile, sia nella trasmissione dei valori legati ad un uso responsabile di internet; valorizza nell'attività didattica modalità di lavoro di tipo cooperativo e spazi di riflessioni adeguati al livello di età degli alunni. 6. I GENITORI : partecipano attivamente alle azioni di formazione/informazione, istituite dalle scuole, sui comportamenti sintomatici del bullismo e del cyberbullismo; sono attenti ai comportamenti dei propri figli; vigilano sull uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità, agli atteggiamenti conseguenti (i genitori dovrebbero allertarsi se uno studente, dopo l uso di internet 3

o del proprio telefonino, mostra stati depressivi, ansiosi o paura); conoscono le azioni messe in campo dalla scuola e collaborano secondo le modalità previste dal Patto di corresponsabilità; conoscono il codice di comportamento dello studente; conoscono le sanzioni previste da regolamento d istituto nei casi di bullismo, cyberbullismo e navigazione on-line a rischio. 7. GLI ALUNNI: sono coinvolti nella progettazione e nella realizzazione delle iniziative scolastiche, al fine di favorire un miglioramento del clima relazionale; in particolare, dopo opportuna formazione, possono operare come tutor per altri studenti; imparano le regole basilari, per rispettare gli altri, quando sono connessi alla rete, facendo attenzione alle comunicazioni (email, sms, mms) che inviano. non è loro consentito, durante le attività didattiche o comunque all interno della scuola, acquisire mediante telefonini cellulari o altri dispositivi elettronici - immagini, filmati o registrazioni vocali MANCANZE DISCIPLINARI Sono da considerarsi tipologie persecutorie qualificate come Bullismo: la violenza fisica, psicologica o l intimidazione del gruppo, specie se reiterata; l'intenzione di nuocere l'isolamento della vittima. Rientrano nel Cyberbullismo: Flaming: litigi online nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare Harassment: molestie attuate attraverso l invio ripetuto di linguaggi offensivi.. Cyberstalking: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità Denigrazione: pubblicazione all interno di comunità virtuali, quali newsgroup, blog, forum di discussione, messaggistica immediata, siti internet, ecc. di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori. Outing estorto: registrazione delle confidenze, raccolte all interno di un ambiente privato, creando 4

un clima di fiducia e poi inserite integralmente in un blog pubblico. Impersonificazione: insinuazione all interno dell account di un altra persona con l obiettivo di inviare dal medesimo, messaggi ingiuriosi che screditino la vittima. Esclusione: estromissione intenzionale dall attività online della vittima Sexting: invio di messaggi via smartphone ed Internet, corredati da immagini a sfondo sessuale. Ulteriori comportamenti rientranti nelle fattispecie previste dalla Legge 71/2017. REGOLAMENTO DI DISCIPLINA I comportamenti sopra elencati, opportunamente accertati, che si configurano come forme di bullismo e cyberbullismo, verranno considerati mancanze gravi e conseguentemente sanzionati sulla base di quanto previsto nel Regolamento d Istituto. Quando possibile, saranno privilegiate le sanzioni disciplinari di tipo riparativo, convertibili in attività a favore della comunità scolastica. Sia le vittime che gli aggressori saranno vivamente invitati ad intraprendere un percorso educativo e psicologico usufruendo anche delle figure professionali messe a disposizione dalla scuola (sportello psicologico sia per gli alunni sia per i genitori). Lo sportello psicologico per i genitori, ha lo scopo di favorire la relazione genitore figlio, offrendo anche un supporto per comprendere meglio il comportamento dei propri ragazzi, accompagnare i genitori nelle scelte educative e nella gestione delle diverse problematiche che si presentano. PROTOCOLLO D INTERVENTO La scuola adotta sanzioni disciplinari che possono realizzarsi in attività a favore della comunità scolastica. Le sanzioni devono apparire come le conseguenze dell atto di bullismo o di cyberbullismo e riflettere la gravità del fatto, in modo da dimostrare a tutti (studenti e genitori) che il bullismo ed il cyberbullismo non sono in nessun caso accettati. Il provvedimento disciplinare dovrà tendere alla rieducazione ed al recupero dello studente. Tali misure/azioni dovranno essere strategicamente modulate a seconda delle realtà in cui vengono applicate ma il bullo/cyberbullo che come detto spesso non è del tutto consapevole della sofferenza provocata dovrebbe essere aiutato a comprendere la conseguenza del suo gesto nei confronti della vittima mediante la condivisione del dolore e la riflessione sulla condotta sbagliata messa in atto. Chi si comporta da bullo o da cyberbullo esprime a sua volta malessere, immaturità, insicurezza e scarsa autostima. In questa fase è determinante la collaborazione con i genitori. Da una parte essi non devono difendere in modo incondizionato i figli e sottovalutare i fatti considerandoli una ragazzata. Spesso si incorre in pensieri ed opinioni essenzialmente errati ma troppo spesso radicati: credere che sia un fenomeno facente parte della crescita oppure giudicare colpevole la vittima perché non è stata in grado di sapersi difendere o, addirittura, perché se l è andata a cercare. Prima di tutto esistono implicazioni legali di cui spesso non si tiene conto. Se per un ragazzo entrare nel profilo Facebook di un compagno, impossessandosi della password, è poco più di uno scherzo, per la polizia 5

postale è furto di identità. Divulgare messaggi denigratori su una compagna di classe può rappresentare diffamazione; in caso di foto che la ritraggono seminuda si parla di diffusione di materiale pedopornografico Dall altra parte, però, i genitori non dovrebbero neanche reagire in modo errato e spropositato anziché assumere un atteggiamento costruttivo. Se presente e se possibile, molto utile si rivelerà la collaborazione dello psicologo di istituto. SCHEMA PROCEDURE SCOLASTICHE IN CASO DI ATTI DI CYBERBULLISMO Quando si viene a conoscenza di un atto che potrebbe essere configurabile come bullismo o cyberbullismo ne consegue l informazione immediata al Come detto in precedenza, a fenomeni di cyberbullismo è spesso collegata la commissione di veri e propri reati, dei quali il D.S. non può ometterne denuncia all'autorità giudiziaria. 1 a Fase: analisi e valutazione dei fatti Soggetto responsabile: Coordinatore di classe/insegnante di Classe Altri soggetti coinvolti: Referente Disagio/Referente Cyberbullismo/Psicologo Raccolta di informazioni sull accaduto. Interviste e colloqui agli attori principali, ai singoli, al gruppo; vengono raccolte le diverse versioni e ricostruiti i fatti ed i punti di vista. In questa fase è importante astenersi dal formulare giudizi; è piuttosto necessario creare un clima di empatia, di solidarietà e di disponibilità al confronto che permetta un oggettiva raccolta di informazioni; l adulto è un mediatore in un contesto neutro. Raccolta di prove e documenti: quando è successo, dove, con quali modalità. 2 a Fase: risultati sui fatti oggetto di indagine I fatti sono confermati; esistono prove oggettive: Si apre un protocollo con uso di apposita modulistica; vengono stabilite le azioni da intraprendere. I fatti non sono configurabili come bullismo o cyber bullismo: Non si ritiene di intervenire in modo specifico; prosegue il compito educativo. 3 a Fase: azioni e provvedimenti Supporto alla vittima e protezione; evitare che la vittima si senta responsabile; comunicazione alla famiglia (convocazione) e supporto nell affrontare la situazione segnalata, concordando 6

modalità di soluzione e analizzando le risorse disponibili dentro e fuori della scuola (psicologo, medico, altri ); Comunicazione ai genitori del bullo o del cyberbullo (convocazione); il D.S. valuterà che non ci sia rischio di inquinamento delle prove; Lettera di comunicazione formale all alunno ed ai genitori del bullo/ cyberbullo; Scelta dell opportuno ammonimento al bullo /cyberbullo; Valutazione di un intervento personalizzato: obiettivi: sviluppo dell empatia, dell autocontrollo, aumento della positività, evidenza delle conseguenze di ogni comportamento, sviluppo delle abilità di dialogo, di comunicazione e di negoziazione Valutazione del tipo di provvedimento disciplinare, secondo la gravità: sospensione del diritto a partecipare ad attività complementari ed extrascolastiche; imposizione al bullo/ cyberbullo di svolgimento di azioni positive, per es. lettera di scuse a vittima e famiglia; eventuale avvio della procedura giudiziaria: denuncia ad un organo di polizia o all autorità giudiziaria (questura, carabinieri, polizia postale ecc ) Nel caso la famiglia non collabori, giustifichi, mostri atteggiamenti oppositivi o comunque inadeguatezza, debolezza educativa o sia recidiva nei comportamenti: segnalazione ai Servizi Sociali del Comune. 4 a Fase: percorso educativo e monitoraggio I docenti di classe e gli altri soggetti coinvolti: si occupano del rafforzamento del percorso educativo all interno della classe e/o del gruppo coinvolti; provvedono al monitoraggio del fenomeno e della valutazione dell intervento attuato sia nei confronti del bullo/cyberbullo, sia nei confronti della vittima. CONCLUSIONI La strategia vincente è considerare il comportamento del bullo all interno del contesto gruppale. L approccio sul gruppo deve avere come focus l esplicitazione del conflitto. Il gruppo classe può diventare un luogo per imparare a stare nelle relazioni, affrontandone gli aspetti problematici e offrendo strumenti e modalità per sviluppare un alfabetizzazione emotiva e socio-relazionale. Naturalmente, al fine di mettere a punto una o più strategie contro il [cyber]bullismo, oltre agli alunni, i soggetti interessati sono gli insegnanti e i genitori. Per avere successo, la strategia antibullismo deve svilupparsi in un contesto di valori condivisi tra insegnanti, studenti e famiglie. il recupero dei bulli può avvenire solo attraverso l intervento educativo sinergico delle agenzie preposte alla loro educazione e, quindi, famiglia, scuola, istituzioni 7

SANZIONI INFRAZIONI violenza fisica, psicologica o l'intimidazione del gruppo, specie se reiterata. atteggiamento con l'obiettivo di arrecare danno alla persona. Atteggiamenti diretti ad isolare la vittima. SANZIONI PER PRIMA INFRAZIONE Sospensione dalle attività didattiche da 1 a 15 giorni da 1 a 15gg. (commisurati alla del voto di condotta Nota disciplinare, allontanamento da 1 a 15 gg. del voto di SANZIONI PER GRAVI INFRAZIONI REITERATE fino alla fine dell'attività didattica (per atti di violenza gravi). condotta del voto di del voto di ANNOTAZIONI E COMUNICAZIONI genitori (o di chi genitoriale) autorità competenti e ai servizi sociali in caso di violenze gravi e reiterate. presidenza, convocazione genitori (o di chi autorità competenti e ai servizi sociali in caso di danni gravi e reiterati. SOGGETTO/ORGANO COMPETENTE A COMMINARLE scolastico, sanzioni pari o inferiori a 15gg e per 5 in condotta, Consiglio d'istituto per sanzioni superiori a 15 giorni e allontanamento fine al termine dell'attività scolastica scolastico, sanzioni pari o inferiori a 15gg e per 5 in condotta, Consiglio d'istituto per allontanamento oltre i 15gg. scolastico, sanzioni pari o inferiori a 15gg e per 5 in condotta, Consiglio d'istituto per allontanamento oltre i 15gg. 8

Flaming: litigi online nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare. Harrassment: molestie attuate attraverso l'invio ripetuto di linguaggi offensivi. Cyberstalking: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche al punto Nota disciplinare, allontanamento da 1 a 15 gg. Rilevanza ai fini da 1 a 15gg gravità del reato) da 1 a 15gg. del voto di oltre 15gg gravitò del reato). fine al termine autorità competenti e ai servizi sociali in caso di linguaggio violento e reiterato. autorità competenti in caso di reiterate molestie che offendono gravemente l'onore e la reputazione della persona. scolastico, sanzioni pari o scolastico, sanzioni pari o scolastico, sanzioni pari o 9

che la vittima arriva a temere per la propria incolumità. dell'attività scolastica con esclusione dallo scrutinio (atti di violenza tale da generare elevato allarme sociale) autorità competenti e ai servizi sociali in caso di esplicite minacce fisiche ed elevato allarme sociale fine al termine dell'attività scolastica con esclusione dallo scrutinio. Denigrazione: pubblicazione all'interno di comunità virtuali, quali newsgroup, blog, forum di discussione, messaggistica immediata, siti internet, ecc, di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori, foto e video Outing estorto: registrazione delle confidenze, raccolte all'interno di un ambiente privato, creando un clima di fiducia e poi inserite integralmente in un blog pubblico. da 1 a 15 gg. da 1 a 15gg. oltre 15gg. oltre 15gg. autorità competenti e ai servizi sociali in caso di gravi calunnie e diffamazioni reiterate. autorità competenti in caso di rivelazioni della sessualità altrui (grave offesa alla scolastico, Consiglio di classe per sanzioni pari o scolastico, Consiglio di classe per sanzioni pari o 10

reputazione) in violazione della privacy. Impersonificazione: insinuazione all'interno dell'account di un'altra persona con l'obiettivo di inviare dal medesimo, messaggi ingiuriosi che screditino la vittima da 1 a 15 gg. oltre 15gg. scolastico, Consiglio di classe per sanzioni pari o Esclusione: estromissione intenzionale dall'attività online di una vittima Sexting: invio di messaggi via smartphone ed internet, corredati da immagini a sfondo sessuale. da 1 a 15 gg. da 1 a 15 gg. In caso di sexting primario (protagonista dell'immagine diffonde foto a terzi). Rilevanza ai fini oltre 15gg. oltre 15gg. in caso di sexting secondario (diffusione a terzi ad opera di persona distinta da quella ripresa nell'immagine). autorità competenti in caso di sexting scolastico, sanzioni pari o scolastico, sanzioni pari o 11

secondario (diffusione a terzi ad opera di persona distinta da quella ripresa nell'immagine) ATTENUANTI E AGGRAVANTI 1) Il riconoscimento dell'errore, il risarcimento del danno e le scuse personali costituiscono attenuanti per le quali si applica la riduzione della pena di un terzo (sono esclusi i reati di violenza fisica, psicologica o l'intimidazione del gruppo, specie se reiterata e il reato di cyberstalking sexting). 2) La commissione di un'infrazione disciplinare, in concorso con una o più persone, costituisce aggravante per la quale si applica l'aumento della sanzione di un terzo. 3) E possibile convertire parte della sanzione nello svolgimento di attività educative, definite in accordo con le famiglie secondo un piano educativo condiviso (lavori socialmente utili). APPROVATO DAL CONSIGLIO DI ISTITUTO IL 20/06 /2018 12