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Deliberazione n. 13/2009/P REPUBBLICA ITALIANA la Corte dei conti in Sezione Centrale di controllo di legittimità su atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato nell adunanza del 16 luglio 2009 * * * * * Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R. D. 12 luglio 1934, n. 1214; vista la legge 21 marzo 1953, n. 161 contenente modificazioni al predetto testo unico; visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni; visto l art. 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20; visto l art. 27 della legge 24 novembre 2000, n. 340; vista la deliberazione n. 14/2000 delle Sezioni Riunite della Corte dei conti, adottata nell adunanza del 16 giugno 2000, concernente il regolamento per l organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti e le successive modifiche; visti il DPCM in data 11 marzo 2009, emanato su proposta del Ministro per le infrastrutture e dei trasporti ed il decreto direttoriale in data 26 febbraio 2009, n. 48 concernenti, rispettivamente, il

conferimento di un incarico di livello dirigenziale generale e la revoca dell incarico dirigenziale di livello non generale all ing. Giovanni Lanati; vista la nota prot. n. 0860/6a del 24 giugno 2009 con la quale il Consigliere delegato al controllo sugli atti dei Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio ha richiesto il deferimento alla sede collegiale degli atti sopra citati; vista l ordinanza in data 2 luglio 2009 con la quale il Presidente della Sezione centrale di controllo di legittimità ha convocato il Collegio per il giorno 16 luglio 2009 per l esame della questione proposta; vista la nota n. 155/P del 2 luglio 2009 della Segreteria della Sezione, con cui la predetta ordinanza è stata comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Segretariato Generale, al Ministro per la pubblica amministrazione e l innovazione Gabinetto, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Gabinetto, al Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dipartimento della funzione pubblica), al Ministero dell economia e delle finanze (Gabinetto e Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato); vista l integrazione trasmessa dall Amministrazione in data 24 giugno 2009 n. 0026061 e la memoria del 6 luglio 2009 n. 0027620; uditi il relatore, Consigliere dott. Giorgio Putti e, in rappresentanza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il dott. Alberto Migliorini, Direttore della Direzione generale del personale e degli affari generali del Dipartimento per le infrastrutture, gli affari 2

generali ed il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dirigente di prima fascia e l Avvocato dello Stato dott. Mario Capolupo, Consigliere giuridico del Ministro, dott. Claudio Rossi, Dirigente in rappresentanza del Dipartimento della Funzione pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il dott. Alessandro Bacci, Dirigente in rappresentanza del Ministero dell economia e delle finanze Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. I rappresentanti delle amministrazioni intervenute hanno ulteriormente ribadito le considerazioni svolte in sede di risposta alla nota istruttoria e alle relative note integrative. Ritenuto in FATTO Con i provvedimenti indicati in epigrafe si dispone il conferimento ad un dirigente di seconda fascia del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di un incarico di livello dirigenziale generale, ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, art. 19, comma 4, nonché alla revoca del precedente incarico di livello dirigenziale non generale, conferito allo stesso con il decreto direttoriale 29 aprile 2008, n. 32. L Ufficio di controllo, con nota istruttoria n. 26/I del 22 maggio 2009, ha richiamato sia il vigente regolamento di organizzazione del Ministero (d.p.r. 3 dicembre 2008, n. 211), prevedente un organico di livello dirigenziale generale di n. 47 unità di cui 6 di consulenza, studio e ricerca, sia tutti gli atti formali, registrati, a seguito dei quali i posti di funzione e di organico risultano già ricoperti per n. 43 unità, di cui 4 di consulenza, studio e ricerca affidati a dirigenti di livello dirigenziale 3

generale. Sicché, nella considerazione che uno dei posti residui è occupato da un dirigente di livello generale attualmente privo di incarico e che n. 3 posti devono intendersi coperti perché intestati ad altrettanti dirigenti generali collocati nella posizione di sospensione cautelare di cui all art. 45 del CCNL 2002-2005 dell Area 1 della dirigenza, il medesimo Ufficio ha osservato che i posti della dotazione organica sembrano interamente coperti e che, pertanto, non vi sia disponibilità per l incarico che si intende affidare con gli atti in argomento. Inoltre, l atto direttoriale di revoca risulta strettamente correlato al D.P.C.M. oggetto dell osservazione e, pertanto, il relativo procedimento di controllo è subordinato al superamento delle insorte perplessità. L Amministrazione, con nota n. 24714 in data 15 giugno 2009, pervenuta in pari data, ha fornito riscontro alle osservazioni rappresentando, in primo luogo, che considerare indisponibili n. 3 posti di funzione, non già i corrispondenti posti di organico, resisi vacanti a causa dell avvenuta sospensione dal servizio di altrettanti dirigenti generali di ruolo, non risulterebbe coerente con il prioritario assolvimento delle funzioni amministrative proprie delle strutture dirigenziali di livello generale prive di titolare, in quanto non consentirebbe di garantire il corretto svolgimento dell azione amministrativa del Dicastero ed il raggiungimento delle finalità istituzionali. Il Ministero, a giustificazione della legittimità del proprio operato, 4

richiama lo stesso art. 45 del CCNL - dirigenti area I, laddove, al comma 10, dispone che al dirigente prosciolto deve essere attribuito un incarico dirigenziale di valore economico equivalente a quello in godimento al momento della sospensione, occorrendo anche in soprannumero, con contestuale conferimento, in tale ultima ipotesi, di un incarico di cui all art. 19, comma 10, del decreto legislativo n. 165/2001, mentre, ai fini della spesa, si provvede a rendere indisponibili un numero di posti di organico equivalente da un punto di vista finanziario. Tale meccanismo, secondo l Amministrazione, espressamente codificato nella disciplina relativa all istituto del collocamento fuori ruolo, è ormai ritenuto di applicazione generale ed estensibile a tutte le situazioni analoghe quali il rientro da posizioni di comando, aspettativa, o altre forme simili presso amministrazioni pubbliche o private. I rimedi della specie, ritiene l Amministrazione, avrebbero una durata limitata al verificarsi delle rituali, fisiologiche vacanze di organico che sarebbero destinate al riassorbimento delle posizioni soprannumerarie eventualmente esistenti. Per le citate posizioni di comando e simili l Amministrazione richiama, a sostegno della propria tesi, la nota del Ministero dell economia e delle finanze Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato IGOP (prot. n. 32370 del 30/3/2009), allegata alla risposta alla nota di osservazione. L Amministrazione evidenzia, inoltre, la circostanza che il 5

dirigente, al quale viene attribuita la funzione di vertice con il provvedimento all esame, transiterebbe nella prima fascia, a norma dell art. 23, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001, soltanto al compimento del triennio di attività senza demerito, con la conseguenza che, allo stato, non si porrebbe una questione di organico e che la maggiore spesa erogata sarebbe compensata dal fatto che ai dirigenti sospesi non vengono corrisposti la metà del trattamento economico tabellare, nonché l intero trattamento accessorio. Per quanto riguarda il connesso provvedimento di revoca del precedente incarico dirigenziale ricoperto dall interessato, l Amministrazione, pur ritenendo cessati tutti gli incarichi per effetto del novellato assetto ordinamentale recato dal d.p.r. n. 211/2008, ha ritenuto opportuno adottare la revoca stessa in qualità di atto endoprocedimentale che non inficia il provvedimento all esame. Gli elementi di risposta forniti dalla Amministrazione non sono stati ritenuti idonei a superare le perplessità esposte dall Ufficio con la nota istruttoria. La prospettazione operata dall Amministrazione non è apparsa condivisibile, in quanto, ad avviso dell Ufficio, la fattispecie in argomento va esaminata unicamente alla luce del particolare status derivante dall applicazione dell istituto della sospensione cautelare ex art. 45 del citato C.C.N.L. 2002-2005 dell Area 1 della dirigenza. Di conseguenza, l Ufficio di controllo ha proposto di deferire la questione al giudizio del Collegio. DIRITTO 6

La Sezione è chiamata a decidere se il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti possa affidare un incarico di livello dirigenziale generale, ai sensi dell art. 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165/2001, in presenza di situazioni di sospensioni cautelari, ex art. 45 del CCNL 2002-2005 dell Area 1 della dirigenza, nei confronti di dirigenti di I fascia appartenenti al ruolo dirigenziale del predetto Ministero. L Ufficio di controllo, sul punto, ha ravvisato la violazione dell art. 25, comma 3, lett. b del T.U. delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, secondo cui il rifiuto di registrazione da parte dell Organo di controllo è assoluto ed annulla il provvedimento nel caso di decreti per nomine e promozioni di personale di qualsiasi ordine e grado, disposte oltre i limiti dei rispettivi organici. Ciò nella considerazione che i posti della dotazione organica sono apparsi interamente ricoperti, in quanto 3 posti risultano intestati ad altrettanti dirigenti generali collocati nella posizione di cui all art. 45 del già citato CCNL, con la conseguenza che non vi sia disponibilità per l incarico che è ora all esame; Né è apparso conferente il richiamo al parere favorevole espresso dalla Ragioneria generale dello Stato, con la richiamata nota n. 32370/2009, in ordine all applicazione dell art. 19, comma 10, del decreto legislativo n. 165/2001 alle ipotesi di collocamento fuori ruolo, aspettativa o comando. Infatti, l Ufficio ha ritenuto che la situazione della sospensione cautelare non possa essere assimilata alle figure dianzi indicate poiché trattasi di specie del tutto peculiare ed 7

eccezionale che prescinde dalla volontarietà del soggetto che chiede di essere posto fuori ruolo, in aspettativa o comando. Di contro, l Amministrazione nelle proprie controdeduzioni ha affermato che la presunta indisponibilità dei 3 posti di funzione (non dei corrispondenti posti di organico) a fronte delle situazioni di sospensione non consentirebbe lo svolgimento delle funzioni amministrative intestate agli uffici di livello dirigenziale generale privi di titolarità. A supporto di tale tesi l Amministrazione richiama l art. 45 del ripetuto CCNL che garantisce al dirigente riammesso in servizio il reintegro sia sotto il profilo giuridico (conferimenti di funzione dirigenziale equivalente) che economico (corresponsione di emolumento pari a quello che avrebbe percepito se fosse rimasto in servizio). A tal fine, viene ipotizzato che al dirigente riammesso in servizio vada attribuita la precedente posizione di organico anche in soprannumero con l affidamento di un incarico ex art. 19, comma 10, del decreto legislativo n. 165/2001. Relativamente al profilo economico, il Ministero ritiene che, ai fini della neutralità della spesa, si debba rendere indisponibile un numero di posti di organico equivalente dal punto di vista finanziario. Soggiunge l Amministrazione che, allo stato, non si porrebbe una questione di indisponibilità di posti nella pianta organica, in quanto i dirigenti di seconda fascia del Ministero, cui viene conferita la funzione di dirigente generale, transitano nell organico dei dirigenti di prima fascia soltanto al compimento del triennio. 8

A tale proposito, il Ministero, con nota successiva al deferimento ha integrato le proprie controdeduzioni rappresentando che nel prossimo triennio, cioè nel periodo in cui il dirigente nominando maturerà il diritto a transitare nella prima fascia del ruolo dirigenziale, si verificheranno nove collocamenti a riposo per raggiunti limiti di età di altrettanti dirigenti di livello dirigenziale generale in ruolo. Ciò comporterebbe, secondo quanto ribadito dall Amministrazione con ulteriore nota del 6 luglio 2009, il verificarsi di mere ipotesi di situazioni soprannumerarie, destinate a sicuro e rapido assorbimento, con l attribuzione, comunque, agli interessati degli incarichi previsti dall art. 19, comma 10, del d.lgs.165/2001, conferibili anche in soprannumero, e con la previsione, ai fini del contenimento della spesa, dell indisponibilità di posti equivalenti dal punto di vista finanziario rendendo superata anche l ipotesi di uno sfondamento dell organico. La Sezione, dopo approfondito esame della questione, ritiene che il posto della dotazione organica dei dirigenti di livello generale è da intendersi coperto da un dirigente di prima fascia in posizione di sospensione e, come tale, non disponibile. Il conferimento dell incarico triennale al dirigente di seconda fascia non determina un utilizzo di un posto di livello generale, in quanto il dirigente incaricato mantiene, in atto, la qualifica di appartenenza. Il Collegio non può esimersi dal considerare che, in caso di riammissione in servizio al termine del periodo di sospensione, non 9

potrà farsi ricorso all istituto del soprannumero, in quanto non contemplato dalla norma che prevede la riammissione stessa (art. 45, comma 10 del C.C.N.L. Area 1 della dirigenza). Né appare possibile attribuire, in tal caso, un incarico ex comma 10 dell art. 19 del decreto legislativo n. 165/2001, poiché tale disposizione prevede l affidamento, ai dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di Uffici dirigenziali, di funzioni ispettive di consulenza studio e ricerca o altri incarichi previsti dall ordinamento. Sembra evidente che il legislatore, con le espressioni riportate, non possa che far riferimento a funzioni che, comunque, siano previste e disponibili nella pianta organica dell Amministrazione, in quanto non si esprime in termini di soprannumero delle funzioni da svolgere. Inoltre, è utile richiamare quanto affermato da questa stessa Sezione in ordine alla natura degli incarichi dirigenziali in questione che, essendo inseriti organicamente nella struttura ministeriale quali centri permanenti di svolgimento di funzioni, rappresentano anch essi veri e propri uffici equiordinati agli uffici con funzioni gestionali (cfr. deliberazione n. 102/2000). Tutto ciò premesso, la Sezione ritiene che nella vicenda di cui trattasi, pur non essendo disponibile il relativo posto di organico, può essere responsabilmente ricoperto, allo stato attuale, il posto di funzione, senza determinare situazioni soprannumerarie, per consentire il corretto svolgimento dell azione amministrativa e per non pregiudicare il conseguimento degli obiettivi e delle finalità istituzionali del Ministero. 10

Pertanto, si ritiene non sussistano motivi di illegittimità per contrasto con il principio di cui all art. 25, comma 3, lett. b del citato R.D. n. 1214/1934, in tema di tutela dei limiti posti alle dotazioni organiche delle Amministrazioni dello Stato. P.Q.M. Ammette al visto e alla conseguente registrazione i decreti in epigrafe. Il Presidente Fabrizio Topi Il Relatore Giorgio Putti Depositata in Segreteria il 27 luglio 2009 11