Servizio INFORMATIVA 730

Documenti analoghi
Le risposte a quesiti relativi alla dichiarazione 730/2009 La circolare n. 18/E del 21 aprile 2009

Servizio INFORMATIVA 730

Servizio INFORMATIVA 730

Servizio INFORMATIVA 730

Servizio di documentazione tributaria

Servizio INFORMATIVA 730

Servizio INFORMATIVA 730

INFORMATIVE. DETRAZIONI IRPEF IN FAVORE DEGLI STUDENTI - 2 a PARTE

Servizio INFORMATIVA 730

Oneri detraibili nelle dichiarazioni 2017: le spese di locazione degli studenti fuori sede

INFORMATIVE. DETRAZIONI IRPEF IN FAVORE DEGLI STUDENTI - 1 a parte

Servizio INFORMATIVA 730

OGGETTO: Agevolazioni in Unico per gli studenti

Servizio INFORMATIVA 730

INFORMATIVE SPESE DI ISTRUZIONE, NUOVI LIMITI DI DETRAIBILITÀ

730, Redditi 2017 Pillole di aggiornamento

730, Unico 2016 e Studi di settore Pillole di aggiornamento

Spese di istruzione: le detrazioni fiscali

Servizio INFORMATIVA 730

RISOLUZIONE N. 1/E. OGGETTO: Istanza di Interpello CAAF Quesiti vari. Con l interpello specificato in oggetto sono stati esposti i seguenti QUESITI

Servizio INFORMATIVA 730

Servizio INFORMATIVA 730

Servizio INFORMATIVA 730

Servizio INFORMATIVA 730

Servizio INFORMATIVA 730

Servizio INFORMATIVA 730

Servizio INFORMATIVA 730

INFORMATIVE SEZIONE V, QUADRO C, BONUS IRPEF - MODALITÀ DI COMPILAZIONE

INFORMATIVE BONUS MOBILI E GRANDI ELETTRODOMESTICI: NUOVI CHIARIMENTI

Servizio INFORMATIVA 730

Gruppo di lavoro fiscalità immobiliare

Dichiarazione dei redditi: agevolazioni fiscali per i titolari di contratti di affitto per immobili abitativi

SPESE PER LE QUALI SPETTA UNA DETRAZIONED DEL

Servizio INFORMATIVA 730

Servizio INFORMATIVA 730

Le detrazioni previste nel Modello 730/2017 per l affitto dell abitazione principale e le relative modalità di calcolo

Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale

Contributo SSN RC veicoli

Mod. 730 quadro C: tutte le novità 2016 di Saverio Cinieri - Dottore commercialista e pubblicista

Servizio INFORMATIVA 730

REGIONE LIGURIA. Applicazione art. 2 Legge Regione Liguria 28 novembre 2005 n.17. VARIAZIONE DELL ADDIZIONALE REGIONALE ALL IMPOSTA SUL REDDITO (IRE).

730/2017: tutte le novità del Quadro E di Saverio Cinieri - Dottore commercialista e pubblicista

Salone delle manifestazioni di Palazzo regionale 16 Gennaio 2009

Servizio INFORMATIVA 730

730, Unico 2016 e Studi di settore Pillole di aggiornamento

S F SISTEMA FISCALE diretta da L. MIELE G.P. RANOCCHI

Sartoris Team di Diego Genta sas Via Roma 79 Pessinetto (TO) Tel 0123/

Servizio INFORMATIVA 730

OGGETTO: SCHOOL BONUS DETRAZIONE PER SPESE SCOLASTICHE 2 CREDITO D IMPOSTA PER LE EROGAZIONI LIBERALI AGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE

Maria Cristina Sergiacomi (Dottore Commercialista e Revisore Contabile in Cuneo) Le altre detrazioni

Servizio INFORMATIVA 730

Servizio INFORMATIVA 730

Immobili ristrutturati: nuovo termine di vendita

Servizio INFORMATIVA 730

Servizio INFORMATIVA 730

Servizio INFORMATIVA 730

INFORMATIVE DISCIPLINA GENERALE BONUS IRPEF

Risoluzione del 22/10/2008 n Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa

Fiscal Adempimento La circolare che guida passo passo al rispetto degli adempimenti

Con l interpello specificato in oggetto è stato esposto il seguente QUESITO

Servizio INFORMATIVA 730

Le novità del MODELLO 730/2015. Roma, 25 febbraio 2015

RISOLUZIONE N245/E. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso. Roma,23 luglio 2002

CIRCOLARE N. 43/E OGGETTO

Spese scolastiche Un vademecum per la detrazione IRPEF

Studio Pierluigi Scibetta Commercialisti Revisori legali

Circolare del 30/07/2009 n Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e

Direzione Centrale Normativa Direzione Centrale Gestione Tributi. Spese di istruzione non universitarie (Rigo E8/E10, cod. 12)

Dubbi, incertezze, interrogativi. A ogni domanda la sua risposta

CIRCOLARE N. 7/E. Roma, 27 aprile 2018

QUESITO N. 1: plusvalenza generata dalla cessione di un bene acquisito in leasing

La detrazione IRPEF del 19% non spetta per le spese di istruzioni non universitarie sostenute all estero

Le novità del modello 770/2014 Semplificato. Roma, 18 marzo 2014

Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale

IL MODELLO 730 DEVE ESSERE ATTENTAMENTE CONTROLLATO DAL CONTRIBUENTE SEGNALANDO TEMPESTIVAMENTE EVENTUALI ANOMALIE.

Servizio INFORMATIVA 730

INFORMATIVE NOVITÀ DEL MOD. 730: QUADRO A - REDDITI DEI TERRENI

Servizio INFORMATIVA 730

Centro Assistenza Fiscale SERVIZIO CAF 730

La documentazione per la detrazione delle spese sanitarie

Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale

Potenziata la detrazione Irpef per le spese di frequenza scolastica già a partire dalla prossima dichiarazione

Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale

Detrazione IRPEF del 19% per le spese di frequenza scolastica anche per le spese sostenute per il dopo scuola

Acquisto box auto: spese detraibili anche senza bonifico Lo ha chiarito oggi l'agenzia delle Entrate con la circolare n. 43/E/2016

Unico Persone Fisiche: deduzioni e detrazioni

730, Unico 2014 e Studi di settore

Manuale Operativo Formazione

Circolare n. 31/2012 del 19 Ottobre 2012 Ai gentili Clienti Loro sedi

Svolgono anche la libera professione

Comunicazione dei contributi di previdenza complementare versati nel 2014 ma non dedotti

Detrazione ristrutturazioni: le Faq dell Agenzia delle Entrate

A cura di Pasquale Pirone Detrazione Spese Università NON statale I limiti massimi per il Tavola sinottica

DELLI IACONI DAVID ELABORATO DELLI IACONI DAVID M DLLDVD77E13H501V

INDICAZIONI SULLA COMPILAZIONE DEI QUADRI DEL MOD. 730/2018 IN BASE ALLA CERTIFICAZIONE UNICA 2018

OGGETTO: Assegno periodico al coniuge: gli ultimi chiarimenti di prassi

IL CREDITO D'IMPOSTA TREMONTI-QUATER E IL CALCOLO DELLA MEDIA DI RIFERIMENTO

Piattaforma Fiscale CODYCE

La Legge di Stabilità 2016 ha previsto una misura per la promozione dell acquisto di abitazioni

Transcript:

SEAC S.p.A. - 38100 TRENTO - Via Solteri, 74 Internet: www.seac.it - E-mail: info@seac.it Tel. 0461/805111 - Fax 0461/805161 Servizio INFORMATIVA 730 29 APRILE 2009 Informativa n. 34 Mod. 730/2009: Risposte a quesiti posti dalla Consulta dei CAF (parte II) SOMMARIO La presente Informativa conclude l analisi relativa ai recenti chiarimenti forniti dall Agenzia delle Entrate con la Circolare 21 aprile 2009, n. 18. In particolare, l'attenzione si concentrerà sulle seguenti tematiche: - scontrini per l'acquisto di farmaci; - spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede; - spese di frequenza a corsi di istruzione; - contributi versati alle forme di previdenza complementare. EDITORIA FISCALE SEAC

Servizio INFORMATIVA 730 INFORMATIVA N. 34 Prot. 3340 DATA 29.04.2009 Settore: IMPOSTE SUI REDDITI Oggetto: Mod. 730/2009: Risposte a quesiti posti dalla Consulta dei CAF (parte II) Riferimenti: Circolare AE 21 aprile 2009, n. 18 Con la presente Informativa, si conclude l analisi relativa ai recenti chiarimenti forniti dall Amministrazione finanziaria per mezzo della Circolare 21 aprile 2009, n. 18. Come già visto con la precedente Informativa, infatti, con il citato documento di prassi l Agenzia delle Entrate risponde ad una serie di quesiti posti dalla Consulta dei CAF in merito alla compilazione del Mod. 730/2009. Alla luce di quanto già illustrato con la precedente Informativa, di seguito viene analizzato quanto chiarito dalla Circolare in oggetto, con riferimento alle seguenti tematiche: scontrini per l'acquisto di farmaci; spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede; detrazione per spese di frequenza a corsi di istruzione; contributi previdenza complementare. SCONTRINI ACQUISTO FARMACI Come noto, per fruire della detrazione relativa a spese sanitarie sostenute dal 1 gennaio 2008 per l acquisto di farmaci e medicinali da banco, è necessario essere in possesso del c.d. scontrino fiscale parlante, il quale deve necessariamente contenere l indicazione: del codice fiscale del destinatario; della natura, qualità e quantità dei prodotti acquistati. ATTENZIONE Fino allo scorso anno, alla luce delle concrete difficoltà di adeguamento alla nuova disciplina, l Amministrazione finanziaria consentiva di riportare a mano sullo scontrino il codice fiscale del destinatario. Inoltre, l attestazione della natura, qualità e quantità dei farmaci poteva avvenire anche tramite un documento rilasciato dal farmacista. Le suddette difficoltà di adeguamento alla nuova disciplina si sono protratte per molte farmacie anche nel 2008. Una gran mole di scontrini emessi nel corso del 2008, infatti, nonostante soddisfino l indicazione della natura, qualità e quantità dei prodotti, risultano privi dell indicazione del codice fiscale del destinatario. Per eventuali problemi di ricezione telefonare allo 0461/805605

Informativa n. 34 - pagina 2 di 5 Nonostante ciò, la Circolare 21 aprile 2009, n. 18, ribadisce quanto previsto dall articolo 39, comma 3, D.L. n. 159/2007, in base al quale dal 1 gennaio 2008 per certificare la spesa sanitaria relativa all acquisto di medicinali non è più utilizzabile l allegazione allo scontrino fiscale della documentazione rilasciata dalla farmacia specificante la natura, qualità e quantità dei medicinali venduti. Di conseguenza, ai fini della compilazione del Mod. 730/2009 non potranno essere considerati validi i documenti privi delle caratteristiche sopra elencate, di cui agli articoli 10, comma 1, lett. b), e 15, comma 1, lett. c), TUIR (natura, qualità, quantità dei medicinali e codice fiscale). per le spese sanitarie relative all acquisto di medicinali effettuate a decorrere dal 1 gennaio 2008, si conferma che non potranno essere considerati validi i documenti privi delle caratteristiche individuate dagli artt. 10, comma 1, lett. b), e 15, comma 1, lett. c), del Tuir, così come modificati dalla legge n. 296 del 2006.. Dal 1 gennaio 2008 SOLO SCONTRINO FISCALE PARLANTE DETRAZIONE PER ACQUISTO FARMACI DA BANCO No indicazione a mano del codice fiscale CANONI DI LOCAZIONE SOSTENUTE DA STUDENTI UNIVERSITARI FUORI SEDE Ai sensi dell articolo 15, comma 1, lettera i-sexies), TUIR, gli studenti universitari fuori sede possono beneficiare di una detrazione del 19% sui canoni di locazione derivanti da: contratti stipulati o rinnovati ai sensi della Legge n. 431/1998; contratti di ospitalità nonché atti di assegnazione, stipulati con: enti per il diritto allo studio; università; collegi universitari riconosciuti; enti senza fine di lucro; cooperative. ATTENZIONE Si ricorda che il limite massimo di spesa su cui è possibile beneficiare della detrazione è pari ad 2.633,00. Inoltre, per poter fruire dell agevolazione devono essere rispettati i seguenti requisiti: l università dev essere ubicata in un comune diverso da quello di residenza, distante almeno 100 chilometri da quest ultimo e comunque in una provincia diversa; l unità immobiliare dev essere situata nello stesso comune in cui ha sede l università o in comuni limitrofi.

Informativa n. 34 - pagina 3 di 5 La Circolare 21 aprile 2009, n. 18, precisa che la detrazione in esame non può essere estesa ai contratti di locazione di unità immobiliari situate all estero. Secondo l Agenzia, infatti, la norma fa riferimento ai contratti di locazione stipulati ai sensi della Legge n. 431/1998 e ad altri contratti abitativi stipulati con soggetti individuati dall ordinamento italiano (enti per il diritto allo studio, università, etc.): di conseguenza, l agevolazione non può estendersi anche ai contratti stipulati in base a normative di altri paesi. Al riguardo si ritiene che il beneficio fiscale in oggetto non possa essere esteso ai contratti di locazione di unità immobiliari situate all estero, in quanto la norma, facendo riferimento ai contratti di locazione stipulati ai sensi della legge n. 431 del 1998 e ad altri contratti abitativi stipulati con soggetti individuati dall ordinamento nazionale (collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro etc.), sembra escludere dall agevolazione contratti stipulati in base a normative proprie di altri ordinamenti.. DETRAZIONE PER CANONI STUDENTI UNIVERSITARI FUORI SEDE Circolare n. 18/2009 N.B. NO IMMOBILI LOCATI ALL ESTERO In base a quanto precisato dalla citata Circolare, inoltre, tali conclusioni risultano sostenute dalla relazione tecnica alla Finanziaria 2008, la quale si esprime tenendo conto esclusivamente degli studenti che alloggiano in Italia. SPESE PER FREQUENZA DI CORSI DI ISTRUZIONE Ai sensi dell articolo 15, comma 1, lettera e), TUIR, i contribuenti che sostengono spese per la frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria possono beneficiare di una detrazione d imposta pari al 19%, calcolata su un importo massimo non superiore a quello previsto per le tasse ed i contributi relativi ad istituti statali. Anche per quanto riguarda le spese sostenute per la frequenza di corsi di istruzione presso istituti o università private, è possibile beneficiare della detrazione su un importo massimo pari a quello previsto per tasse e contributi relativi ad analoghe prestazioni rese da istituti statali italiani (C.M. n. 11/1987). La Circolare 21 aprile 2009, n. 18, conferma tali concetti ribadendo che il limite massimo entro il quale è possibile calcolare la detrazione in esame, consiste nell ammontare delle tasse stabilito dall università pubblica di riferimento, in relazione al corso frequentato dallo studente. Si conferma, che la misura massima delle tasse stabilita dall università pubblica di riferimento, in relazione al corso frequentato dallo studente, costituisce il limite entro il quale è possibile calcolare la detrazione di cui all articolo 15, comma 1, lettera e), del Tuir..

Informativa n. 34 - pagina 4 di 5 DETRAZIONE PER FREQUENZA CORSI DI ISTRUZIONE Limite max TASSE E CONTRIBUTI ISTITUTI STATALI (in relazione alla tipologia di corso CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE Come noto, i contributi e i premi (diversi dal TFR) versati alle forme di previdenza complementare sono deducibili nel limite massimo di 5.164,27. Tali importi (se dedotti dal sostituto) trovano indicazione nel punto 45 del CUD 2009. Qualora i suddetti contributi siano trattenuti direttamente dalla busta paga del contribuente, e versati dal datore di lavoro: sia ad un fondo contrattuale; sia ad un fondo aperto, dalle annotazioni del CUD non è possibile risalire alle quote relative all uno o all altro fondo. ATTENZIONE La Consulta dei CAF fa presente all Agenzia delle Entrate che tale modalità di indicazione può creare problemi in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi. Spesso, infatti, i contribuenti presentano, oltre al modello CUD, anche la certificazione del fondo aperto che riporta l ammontare deducibile, senza indicare se tale importo è già stato dedotto direttamente dal sostituto d imposta. Al riguardo, la Circolare 21 aprile 2009, n. 18, dispone che al fine di evitare che i contributi possano essere dedotti due volte: la prima direttamente in busta paga; la seconda in sede di dichiarazione dei redditi, il contribuente deve annotare sulla certificazione del fondo aperto che l importo indicato non è stato già dedotto dal reddito di lavoro dipendente. Tale annotazione, inoltre, deve essere sottoscritta dal contribuente. si ritiene che nelle ipotesi in cui il contribuente, in sede di dichiarazione dei redditi, intende dedurre la medesima tipologia di onere esclusa dal reddito da parte del sostituto d imposta e risultante dal CUD, lo stesso deve annotare sul documento di spesa che la stessa non è stata esclusa dal reddito di lavoro dipendente. L annotazione deve essere sottoscritta dal contribuente..

Informativa n. 34 - pagina 5 di 5 DEDUZIONE CONTRIBUTI VERSATI A FONDI APERTI CERTIFICAZIONE DEL FONDO (con l indicazione degli importi deducibili) New Circolare n. 18/2009 ANNOTAZIONE sulla certificazione che l importo non è stato dedotto in precedenza dal sostituto Il documento di prassi, inoltre, precisa che in sede di predisposizione della dichiarazione dei redditi, il CAF ha il dovere di informare correttamente il contribuente in merito ai presupposti che legittimano la deduzione.