SEAC S.p.A. - 38100 TRENTO - Via Solteri, 74 Internet: www.seac.it - E-mail: info@seac.it Tel. 0461/805111 - Fax 0461/805161 Servizio INFORMATIVA 730 29 APRILE 2009 Informativa n. 34 Mod. 730/2009: Risposte a quesiti posti dalla Consulta dei CAF (parte II) SOMMARIO La presente Informativa conclude l analisi relativa ai recenti chiarimenti forniti dall Agenzia delle Entrate con la Circolare 21 aprile 2009, n. 18. In particolare, l'attenzione si concentrerà sulle seguenti tematiche: - scontrini per l'acquisto di farmaci; - spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede; - spese di frequenza a corsi di istruzione; - contributi versati alle forme di previdenza complementare. EDITORIA FISCALE SEAC
Servizio INFORMATIVA 730 INFORMATIVA N. 34 Prot. 3340 DATA 29.04.2009 Settore: IMPOSTE SUI REDDITI Oggetto: Mod. 730/2009: Risposte a quesiti posti dalla Consulta dei CAF (parte II) Riferimenti: Circolare AE 21 aprile 2009, n. 18 Con la presente Informativa, si conclude l analisi relativa ai recenti chiarimenti forniti dall Amministrazione finanziaria per mezzo della Circolare 21 aprile 2009, n. 18. Come già visto con la precedente Informativa, infatti, con il citato documento di prassi l Agenzia delle Entrate risponde ad una serie di quesiti posti dalla Consulta dei CAF in merito alla compilazione del Mod. 730/2009. Alla luce di quanto già illustrato con la precedente Informativa, di seguito viene analizzato quanto chiarito dalla Circolare in oggetto, con riferimento alle seguenti tematiche: scontrini per l'acquisto di farmaci; spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede; detrazione per spese di frequenza a corsi di istruzione; contributi previdenza complementare. SCONTRINI ACQUISTO FARMACI Come noto, per fruire della detrazione relativa a spese sanitarie sostenute dal 1 gennaio 2008 per l acquisto di farmaci e medicinali da banco, è necessario essere in possesso del c.d. scontrino fiscale parlante, il quale deve necessariamente contenere l indicazione: del codice fiscale del destinatario; della natura, qualità e quantità dei prodotti acquistati. ATTENZIONE Fino allo scorso anno, alla luce delle concrete difficoltà di adeguamento alla nuova disciplina, l Amministrazione finanziaria consentiva di riportare a mano sullo scontrino il codice fiscale del destinatario. Inoltre, l attestazione della natura, qualità e quantità dei farmaci poteva avvenire anche tramite un documento rilasciato dal farmacista. Le suddette difficoltà di adeguamento alla nuova disciplina si sono protratte per molte farmacie anche nel 2008. Una gran mole di scontrini emessi nel corso del 2008, infatti, nonostante soddisfino l indicazione della natura, qualità e quantità dei prodotti, risultano privi dell indicazione del codice fiscale del destinatario. Per eventuali problemi di ricezione telefonare allo 0461/805605
Informativa n. 34 - pagina 2 di 5 Nonostante ciò, la Circolare 21 aprile 2009, n. 18, ribadisce quanto previsto dall articolo 39, comma 3, D.L. n. 159/2007, in base al quale dal 1 gennaio 2008 per certificare la spesa sanitaria relativa all acquisto di medicinali non è più utilizzabile l allegazione allo scontrino fiscale della documentazione rilasciata dalla farmacia specificante la natura, qualità e quantità dei medicinali venduti. Di conseguenza, ai fini della compilazione del Mod. 730/2009 non potranno essere considerati validi i documenti privi delle caratteristiche sopra elencate, di cui agli articoli 10, comma 1, lett. b), e 15, comma 1, lett. c), TUIR (natura, qualità, quantità dei medicinali e codice fiscale). per le spese sanitarie relative all acquisto di medicinali effettuate a decorrere dal 1 gennaio 2008, si conferma che non potranno essere considerati validi i documenti privi delle caratteristiche individuate dagli artt. 10, comma 1, lett. b), e 15, comma 1, lett. c), del Tuir, così come modificati dalla legge n. 296 del 2006.. Dal 1 gennaio 2008 SOLO SCONTRINO FISCALE PARLANTE DETRAZIONE PER ACQUISTO FARMACI DA BANCO No indicazione a mano del codice fiscale CANONI DI LOCAZIONE SOSTENUTE DA STUDENTI UNIVERSITARI FUORI SEDE Ai sensi dell articolo 15, comma 1, lettera i-sexies), TUIR, gli studenti universitari fuori sede possono beneficiare di una detrazione del 19% sui canoni di locazione derivanti da: contratti stipulati o rinnovati ai sensi della Legge n. 431/1998; contratti di ospitalità nonché atti di assegnazione, stipulati con: enti per il diritto allo studio; università; collegi universitari riconosciuti; enti senza fine di lucro; cooperative. ATTENZIONE Si ricorda che il limite massimo di spesa su cui è possibile beneficiare della detrazione è pari ad 2.633,00. Inoltre, per poter fruire dell agevolazione devono essere rispettati i seguenti requisiti: l università dev essere ubicata in un comune diverso da quello di residenza, distante almeno 100 chilometri da quest ultimo e comunque in una provincia diversa; l unità immobiliare dev essere situata nello stesso comune in cui ha sede l università o in comuni limitrofi.
Informativa n. 34 - pagina 3 di 5 La Circolare 21 aprile 2009, n. 18, precisa che la detrazione in esame non può essere estesa ai contratti di locazione di unità immobiliari situate all estero. Secondo l Agenzia, infatti, la norma fa riferimento ai contratti di locazione stipulati ai sensi della Legge n. 431/1998 e ad altri contratti abitativi stipulati con soggetti individuati dall ordinamento italiano (enti per il diritto allo studio, università, etc.): di conseguenza, l agevolazione non può estendersi anche ai contratti stipulati in base a normative di altri paesi. Al riguardo si ritiene che il beneficio fiscale in oggetto non possa essere esteso ai contratti di locazione di unità immobiliari situate all estero, in quanto la norma, facendo riferimento ai contratti di locazione stipulati ai sensi della legge n. 431 del 1998 e ad altri contratti abitativi stipulati con soggetti individuati dall ordinamento nazionale (collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro etc.), sembra escludere dall agevolazione contratti stipulati in base a normative proprie di altri ordinamenti.. DETRAZIONE PER CANONI STUDENTI UNIVERSITARI FUORI SEDE Circolare n. 18/2009 N.B. NO IMMOBILI LOCATI ALL ESTERO In base a quanto precisato dalla citata Circolare, inoltre, tali conclusioni risultano sostenute dalla relazione tecnica alla Finanziaria 2008, la quale si esprime tenendo conto esclusivamente degli studenti che alloggiano in Italia. SPESE PER FREQUENZA DI CORSI DI ISTRUZIONE Ai sensi dell articolo 15, comma 1, lettera e), TUIR, i contribuenti che sostengono spese per la frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria possono beneficiare di una detrazione d imposta pari al 19%, calcolata su un importo massimo non superiore a quello previsto per le tasse ed i contributi relativi ad istituti statali. Anche per quanto riguarda le spese sostenute per la frequenza di corsi di istruzione presso istituti o università private, è possibile beneficiare della detrazione su un importo massimo pari a quello previsto per tasse e contributi relativi ad analoghe prestazioni rese da istituti statali italiani (C.M. n. 11/1987). La Circolare 21 aprile 2009, n. 18, conferma tali concetti ribadendo che il limite massimo entro il quale è possibile calcolare la detrazione in esame, consiste nell ammontare delle tasse stabilito dall università pubblica di riferimento, in relazione al corso frequentato dallo studente. Si conferma, che la misura massima delle tasse stabilita dall università pubblica di riferimento, in relazione al corso frequentato dallo studente, costituisce il limite entro il quale è possibile calcolare la detrazione di cui all articolo 15, comma 1, lettera e), del Tuir..
Informativa n. 34 - pagina 4 di 5 DETRAZIONE PER FREQUENZA CORSI DI ISTRUZIONE Limite max TASSE E CONTRIBUTI ISTITUTI STATALI (in relazione alla tipologia di corso CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE Come noto, i contributi e i premi (diversi dal TFR) versati alle forme di previdenza complementare sono deducibili nel limite massimo di 5.164,27. Tali importi (se dedotti dal sostituto) trovano indicazione nel punto 45 del CUD 2009. Qualora i suddetti contributi siano trattenuti direttamente dalla busta paga del contribuente, e versati dal datore di lavoro: sia ad un fondo contrattuale; sia ad un fondo aperto, dalle annotazioni del CUD non è possibile risalire alle quote relative all uno o all altro fondo. ATTENZIONE La Consulta dei CAF fa presente all Agenzia delle Entrate che tale modalità di indicazione può creare problemi in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi. Spesso, infatti, i contribuenti presentano, oltre al modello CUD, anche la certificazione del fondo aperto che riporta l ammontare deducibile, senza indicare se tale importo è già stato dedotto direttamente dal sostituto d imposta. Al riguardo, la Circolare 21 aprile 2009, n. 18, dispone che al fine di evitare che i contributi possano essere dedotti due volte: la prima direttamente in busta paga; la seconda in sede di dichiarazione dei redditi, il contribuente deve annotare sulla certificazione del fondo aperto che l importo indicato non è stato già dedotto dal reddito di lavoro dipendente. Tale annotazione, inoltre, deve essere sottoscritta dal contribuente. si ritiene che nelle ipotesi in cui il contribuente, in sede di dichiarazione dei redditi, intende dedurre la medesima tipologia di onere esclusa dal reddito da parte del sostituto d imposta e risultante dal CUD, lo stesso deve annotare sul documento di spesa che la stessa non è stata esclusa dal reddito di lavoro dipendente. L annotazione deve essere sottoscritta dal contribuente..
Informativa n. 34 - pagina 5 di 5 DEDUZIONE CONTRIBUTI VERSATI A FONDI APERTI CERTIFICAZIONE DEL FONDO (con l indicazione degli importi deducibili) New Circolare n. 18/2009 ANNOTAZIONE sulla certificazione che l importo non è stato dedotto in precedenza dal sostituto Il documento di prassi, inoltre, precisa che in sede di predisposizione della dichiarazione dei redditi, il CAF ha il dovere di informare correttamente il contribuente in merito ai presupposti che legittimano la deduzione.