SEMINARIO DI FORMAZIONE COOPERATIVA 18/19 Gennaio 2017 Rimini, Hotel Aqua
LE SOCIETA COOPERATIVE: NORMATIVA CIVILISTICA E FISCALE Relazione di Piero Cardile 2
La società cooperativa È un particolare tipo di società che non ha fini speculativi ma mutualistici. Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici deve essere rispettato il principio di parità di trattamento. Gli amministratori e i sindaci della società, in sede di approvazione del bilancio, debbono indicare i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico. 3
La società cooperativa: elementi caratteristici Scopo mutualistico Ristorni Porta aperta Una testa un voto Indivisibilità degli utili destinati a riserva Destinazione patrimonio ai fondi mutualistici 4
La società cooperativa: elementi caratteristici Scopo mutualistico Definito nella relazione al codice civile del 1942 e consistente nel fornire beni o servizi od occasioni di lavoro direttamente ai membri della organizzazione a condizioni più vantaggiose di quelle che otterrebbero dal mercato.. 5
La società cooperativa: elementi caratteristici Ristorni Il ristorno (art. 2545 sexies c.c.) è l istituto giuridico attraverso il quale si realizza la mutualità. I ristorni, infatti, sono la redistribuzione ai soci del profitto realizzato dalla cooperativa calcolata in proporzione al valore degli scambi mutualistici che i soci hanno intrattenuto con la cooperativa nel corso dell esercizio. Può consistere in un integrazione dei salari (coop. di lavoro) o in un rimborso di parte dei prezzi pagati dal socio (coop. dettaglianti) Costituisce il vantaggio economico per il socio commisurato al suo grado di partecipazione all attività della cooperativa. 6
La società cooperativa: elementi caratteristici Ristorni Non esiste, tuttavia, un diritto soggettivo del socio all attribuzione del ristorno. I ristorni sono deducibili dal reddito della cooperativa sia se erogati direttamente sia se imputati ad aumento di capitale sociale (Ag. Entrate circolare 35E/2008) 7
La società cooperativa: elementi caratteristici Porta aperta Altra caratteristica peculiare delle società cooperative ricavabile da numerose norme del codice civile e soprattutto dall art. 2528 Procedura di ammissione e carattere aperto della società. 8
La società cooperativa: elementi caratteristici Una testa un voto Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il valore della quota o il numero delle azioni possedute. L atto costitutivo determina i limiti al diritto di voto degli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori. Ai soci cooperatori persone giuridiche l atto costitutivo può attribuire più voti ma non oltre cinque, in relazione all ammontare della quota oppure al numero dei loro membri Art. 2538 commi 2 e 3 c.c. 9
La società cooperativa: elementi caratteristici Indivisibilità degli utili destinati a riserva Le società cooperative devono destinare almeno il 30% degli utili netti annuali a riserva legale (art. 2545 quater c.c.) Tali riserve non possono essere divise tra i soci. Nelle SPA la riserva obbligatoria è di almeno il 5% degli utili annuali per costituire una riserva fino a che questa non abbia raggiunto il 20% del capitale (art. 2430 c.c.) 10
La società cooperativa: elementi caratteristici Destinazione patrimonio ai fondi mutualistici Ai sensi dell art. 2514 c.c. gli statuti delle società cooperative devono prevedere l obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. 11
Distinzione tra cooperative a mutualità prevalente e non prevalente. È a mutualità prevalente quella che svolge la sua attività prevalentemente con i soci. 12
Criteri per la definizione della prevalenza a) i ricavi dalle vendite dei beni e dalle prestazioni di servizi verso i soci sono superiori al cinquanta per cento del totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni ai sensi dell art. 2425 comma 1 punto a1; b) il costo del lavoro dei soci è superiore al cinquanta per cento del totale del costo del lavoro di cui all'articolo 2425, primo comma, punto B9; 13
Criteri per la definizione della prevalenza c) il costo della produzione per servizi ricevuti dai soci ovvero per beni conferiti dai soci è rispettivamente superiore al cinquanta per cento del totale dei costi dei servizi di cui all'articolo 2425, primo comma, punto B7, ovvero al costo delle merci o materie prime acquistate o conferite, di cui all'articolo 2425, primo comma, punto B6. Quando si realizzano contestualmente più tipi di scambio mutualistico, la condizione di prevalenza è documentata facendo riferimento alla media ponderata delle percentuali delle lettere precedenti. 14
Requisiti delle cooperative a mutualità prevalente divieto di distribuire dividendi in misura superiore all interesse dei buoni fruttiferi postali aumentato del 2,5% il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi; divieto di distribuire le riserve tra i soci cooperatori in caso di scioglimento, devoluzione del patrimonio sociale ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione 15
Norme applicabili alle società cooperative Alle società cooperative si applicano, qualora compatibili, le norme sulle SPA. L'atto costitutivo può prevedere che trovino applicazione le norme sulla SRL nelle cooperative con un numero di soci inferiore a venti o con un attivo dello stato patrimoniale non superiore ad un milione di euro. Per costituire una società cooperativa è necessario che i soci siano almeno 9. Può essere costituita una società cooperativa da almeno 3 soci quando i medesimi sono persone fisiche e la società adotta le norme della società a responsabilità limitata. La legge determina il numero minimo di soci necessario per la costituzione di particolari categorie di cooperative. Capitale variabile con quote o azioni minime di 25 euro e non superiori a 500 euro. Nessun socio può avere una quota superiore a 100.000 euro, né tante azioni il cui valore nominale superi tale somma. Responsabilità limitata. I soci rispondono solo con il patrimonio sociale. 16
Normativa comune alla S.p.A. Autonomia patrimoniale perfetta Costituzione per atto pubblico soggetto a iscrizione nel registro delle imprese Possibilità di emettere azioni o quote Organi: assemblea, amministratori (in maggioranza soci), e anche collegio sindacale ove ricorrano le condizioni di cui all art. 2477 c.c. Possibilità di scelta fra modello dualistico o monistico Bilancio e tenuta dei libri contabili Cause di scioglimento e messa in liquidazione 17
Trasformazione Le società cooperative diverse da quelle a mutualità prevalente possono deliberare, con il voto favorevole di almeno la metà dei soci della cooperativa, la trasformazione in una società del tipo previsto dal titolo V, capi II, III, IV, V, VI e VII, o in consorzio. 18
Tipologie di società cooperative (art. 2512 c.c.) Che svolgono la loro attività prevalentemente in favore dei soci, consumatori o utenti di beni o servizi (Cooperative di utenza) Si avvalgono prevalentemente nello svolgimento della loro attività delle prestazioni lavorative dei soci (Cooperative di lavoro) Si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività degli apporti di beni o servizi da parte dei soci (Cooperative di conferimento) 19
Tipologie di società cooperative e coinvolgimento dei soci Lavoro Utenza Conferimento Elevato Limitato (consumo) Rilevante Contingente (abitazione) Elevato (dettaglianti) 20
Strumenti di finanziamento delle cooperative Capitale sociale Riserve Soci sovventori Azioni di partecipazione cooperativa Prestito sociale Fondi mutualistici 21
Strumenti di finanziamento delle cooperative L art. 2526, 1 comma, del Codice Civile stabilisce che l atto costitutivo può prevedere l emissione di strumenti finanziari, secondo la disciplina prevista per le società per azioni [ ] e stabilisce i diritti patrimoniali o anche amministrativi attribuiti ai loro possessori e le eventuali condizioni cui è sottoposto il loro trasferimento. Ai possessori di questi strumenti finanziari, che altro non sono che le obbligazioni disciplinate dagli artt. da 2410 a 2420 ter c.c. sulle società per azioni (o bond, per chi preferisce il termine anglosassone), non può essere attribuito più di un terzo dei voti spettanti all insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea generale (art. 2526, 2 comma c.c.) e non può essere attribuito il diritto di eleggere più di un terzo degli amministratori (art. 2542, 4 comma, c.c.). 22
Prestito sociale I soci possono effettuare dei prestiti alla cooperativa; Tasso di interesse comparato a quello dei buoni postali fruttiferi; Interesse percepito dal socio tassato con la ritenuta dei redditi da capitale ora al 26%; Per la cooperativa, gli interessi versati sono indeducibili per la parte che supera l ammontare calcolato con riferimento alla misura minima degli interessi spettanti ai detentori dei buoni postali fruttiferi aumentata di 2,5 punti. 23
Tassazione fiscale delle cooperative Ci sono vantaggi fiscali per le società cooperative? Le cooperative a mutualità prevalente assoggettano ad IRES una quota di utili netti pari al 43% (40+3% tass. riserva legale) o al 68% (65+3% tass. ris.legale) nel caso di cooperative di consumo (tassazione aumentata di 10 punti con L. 138/2011). La rimanente quota di utili netti (pari al 57% o al 32%) può beneficiare delle disposizioni in base alle quali non concorrono destinate a: a formare reddito imponibile le somme - Riserve indivisibili - Fondi mutualistici (3%) - Rivalutazione gratuita di quote o azioni. 24
Imposizione fiscale sugli utili netti delle cooperative TIPOLOGIA COOP % UTILE TASSABILE % RISERVA LEGALE TASSABILE Generalità coop 40% A mutualità prevalente Coop di consumo 65% Coop agricole 20% Coop sociali 0 3% A mutualità non prevalente 70% 25
Imposizione fiscale sui profitti delle imprese Il centro studi Legacoop ha analizzato il peso e la dinamica dell imposizione fiscale nei due gruppi di impresa Mediobanca e cooperative. La pressione fiscale (calcolata come la presenta Mediobanca) appare sempre superiore nelle cooperative rispetto a quella delle 2060 società Mediobanca. Peraltro se il confronto si fa con le imprese private le differenze diminuiscono. Va tuttavia evidenziato che a differenza di quanto accade per le società Mediobanca, le società cooperative sono tenute a versare, oltre alle imposte previste dalla disciplina tributaria vigente, anche il 3% del risultato d esercizio (al netto delle imposte) ai Fondi mutualistici. 1 Calcolata sulle imprese con un risultato costantemente positivo prime delle imposte nel quinquiennio 26
Imposizione fiscale sui profitti delle imprese 2011 2012 2013 2014 2015 2011-2015 (media) Mediobanca(2060)1 29,7 25,2 28,8 25,8 26,2 27,1 Mediobanca (private) 32,5 31,4 31,0 31,1 26,4 30,5 Mediobanca (m. i.) 37,3 34,8 35,1 33,8 31,2 34,4 Totale 250 coop. 2 39,5 36,5 35,3 32,5 27,5 34,0 1 principali società italiane che rappresentano il 49% del fatturato delle imprese manifatturiere con più di 20 addetti. Sono compresi anche dati delle principali società operanti nei settori dei Servizi pubblici, dei Trasporti e della Distribuzione. Comprendono 137 imprese controllate da Amministrazioni pubbliche italiane, 1384 imprese private di nazionalità italiana e 539 società che fanno capo a soggetti di nazionalità estera. 2 cooperative, consorzi e società di proprietà delle cooperative che nel 2015 hanno avuto ricavi superiori a 50 milioni di euro. Rappresentano oltre il 97% dell insieme delle grandi cooperative operanti in Italia 27
Grazie a tutti per l attenzione 28