RIASSUNTO PER INTERROGAZIONE DI DIRITTO di novembre 2010 Argomenti: La Costituzione (p. 47/48/49/50), Il Parlamento: L organizzazione, il funzionamento, Lo status dei parlamentari, La funzione legislativa ordinaria (fino alla commissione in sede redigente ) (p.124/125/127/128/129/130/131/132/133/134/135/136/137/138/139/140/141+ app. Gruppi parlamentari + app. I presidenti delle Camere ) 1. LA COSTITUZIONE La Costituzione è la legge fondamentale dello Stato, contiene le norme e i principi essenziali dell ordinamento giuridico statale. (E legge nel senso che regola la politica e la convivenza sociale, ma non sempre è una vera e propria legge.) La Costituzione degli stati moderni è solitamente divisa in due parti: 1. in una parte è contenuta l organizzazione dello Stato, con le funzioni di ogni organo e le regole riguardanti i rapporti tra i diversi organi costituzionali; 2. nell altra parte sono contenuti i diritti e doveri fondamentali dei cittadini, sia nei rapporti tra cittadini sia nel rapporto cittadino-stato. La Costituzione può essere considerata nel senso formale o nel senso materiale. La costituzione formale è composta dall insieme delle disposizioni costituzionali; La costituzione materiale è composta dalle norme costituzionali realmente applicate in uno Stato, anche in seguito a modifiche tacite o a interpretazioni della costituzione formale. In caso di contrasto tra la costituzione formale e quella materiale prevale quella materiale, essendo il risultato delle forze politiche e sociali di quel momento. LE CLASSIFICAZIONI DELLE COSTITUZIONI In base alla forma: Scritte, quando le norme sono contenute in un unico documento o carta costituzionale ; Non scritte, quando le norme costituzionali che derivano da: o documenti vari emanati in diversi momenti storici; o comportamenti degli organi pubblici hanno assunto il valore di vere e proprie costituzioni. Quasi sempre, negli Stati moderni, la costituzione è scritta (come in Italia), mentre in passato erano soprattutto non scritte (anche oggi il Regno Unito non ha una costituzione scritta). In base al contenuto: Brevi, quando disciplinano in modo organico l organizzazione dello Stato, e si limitano ad affermare in modo astratto i diritti dei cittadini, rimandando la loro applicazione a leggi ordinarie (come lo Statuto Albertino, in vigore in Italia nel periodo 1848-1947); Lunghe, quando oltre a disciplinare in modo completo l organizzazione dello Stato, elencano in modo dettagliato i diritti e i doveri dei cittadini (come le costituzioni del 900). In base alla modalità di approvazione: Concesse (o ottriate), quando vengono concesse al popolo dal sovrano (Statuto Albertino); Mauro Fera pag. 1 di 8 27/10/2010
Votate, quando sono approvate dal popolo, indirettamente attraverso un assemblea costituente (Costituzione Italiana) o direttamente dal popolo tramite plebisciti o voti popolari. In base al procedimento necessario per modificarle: Flessibili, quando è una fonte del diritto di pari grado a una legge ordinaria, ed è quindi modificabile da una legge ordinaria (anche in modo tacito, attraverso l approvazione di una norma contraria alla costituzione, senza scrivere esplicitamente che si modifica la costituzione) [tutte le costituzioni non scritte e consuetudinarie sono flessibili] Rigide, quando possono essere modificate solo con una procedura speciale, più lunga e complessa rispetto a quella di approvazione di una legge ordinaria. In alcuni Stati è necessaria un Assemblea Costituente per modificare la costituzione, in altri, come in Italia, questo compito è affidato allo stesso organo che approva le leggi ordinarie, ma con un altro procedimento. CONTROLLO DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE Le costituzioni rigide sono una fonte del diritto gerarchicamente superiore alle leggi ordinarie, quindi le norme che hanno posizione gerarchica inferiore non possono contrastare con questo tipo di costituzione e per questo motivo queste norme sono sottoposte a un controllo di legittimità costituzionale, cioè la verifica che la norma non contrasti con la costituzione. Il controllo può essere: Accentrato, quando è affidato a un unico organo centrale (il vantaggio è che la decisione presa dall organo centrale è definitiva e efficace verso tutti i soggetti, mentre lo svantaggio è che tutti i ricorsi devono essere esaminati dalla stessa corte, quindi lentezza); Diffuso, quando è affidato a ogni giudice ordinario, che ha il potere di non applicare delle leggi se le ritiene in contrasto con la costituzione (lo svantaggio è che la decisione presa da un giudice ha effetto solo per quel processo, e un altro giudice, in un altro processo, potrebbe decidere diversamente mentre il vantaggio è la velocità dell esito del ricorso). Le costituzioni rigide, essendo modificabili con una procedura più complicata, garantiscono maggiore stabilità dell ordinamento costituzionale e dei diritti e doveri fondamentali dei cittadini, senza che ogni maggioranza di governo cambi la costituzione ogni volta che vince le elezioni. 2.IL PARLAMENTO Il Parlamento è un organo costituzionale che ha la funzione legislativa e di indirizzo politico e di controllo sull attività del Governo. Il Parlamento italiano adotta un sistema bicamerale perfetto, cioè formato da due camere distinte ma che hanno gli stessi poteri (un disegno di legge, per diventare legge, deve essere approvato nello stesso testo da entrambe le camere). Le differenze tra i due rami del Parlamento italiano (Camera dei deputati e Senato della Repubblica) sono: La Camera è formata da 630 deputati, il Senato da 315 Senatori; Alla Camera tutti i membri sono elettivi, al Senato, ai 315 elettivi, si aggiungono i Senatori a vita ; Per poter votare per la Camera bisogna avere 18 anni, per il Senato 25; Per poter essere eletti alla Camera bisogna avere 25 anni, al Senato 40; Il sistema elettorale è proporzionale, su base nazionale alla Camera, su base regionale al Senato. Mauro Fera pag. 2 di 8 27/10/2010
Solitamente i rami del Parlamento operano separatamente, ma alcune funzioni le svolgono in seduta comune, cioè tutti i parlamentari si ritrovano nella sede della Camera per: 1. eleggere il Presidente della Repubblica (insieme ai rappresentanti delle Regioni) e per presenziare al giuramento del nuovo Presidente; 2. mettere in stato d accusa il Presidente per altro tradimento o attentato alla Costituzione; 3. eleggere un terzo dei membri elettivi del CSM; 4. eleggere un terzo dei membri della Coste costituzionale; IL FUNZIONAMENTO DEL PARLAMENTO Il funzionamento del Parlamento è disciplinato dalla Costituzione e dal regolamento di ogni Camera. Il regolamento parlamentare disciplina l organizzazione interna della Camera e stabilisce le norme che regolano il suo funzionamento. Il regolamento della Camera dei deputati è diverso da quello del Senato della Repubblica, e ogni regolamento deve essere approvato o modificato a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera. I regolamenti parlamentari sono fonti primarie del diritto, quindi sottoposte solo alle leggi di rango costituzionale. Non possono essere modificati da leggi ordinarie o atti avente forza di legge. Questa regolamentazione riguardante il regolamento parlamentare garantisce l indipendenza delle camere, sia nei confronti del governo (che non può modificarne i regolamenti tramite decreti) sia nei confronti dell altra Camera. Sono differenti rispetto ad una legge perché sono approvati a maggioranza assoluta da una sola Camera, mentre una legge è approvata, a maggioranza semplice, in entrambe le Camere. La Camera ed il Senato rimangono in carica 5 anni (legislatura), a meno che il Presidente della Repubblica non sciolga una o entrambe le camere prima di questo termine, a causa di una crisi di governo. La durata della legislatura non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra. L ORGANIZZAZIONE DEL PARLAMENTO Le camere, al loro interno, sono costituite da: Presidente e Ufficio di Presidenza: o è eletto da ciascuna Camera; o è coadiuvato dall Ufficio di Presidenza; o dirige la discussione; o mette in votazione le deliberazioni e ne proclama i risultati; o provvede al buon andamento della Camera e alla sua organizzazione. Gruppi parlamentari, che sono i partiti in Parlamento, perché tutti i deputati o Senatori di un certo partito politico formano, all interno della Camera di appartenenza, un gruppo. I capigruppo, i presidenti del gruppo, sono i portavoce ufficiali e formano la conferenza dei capigruppo che programma i lavori di ciascuna Camera (cioè stabilisce le priorità politiche). Mauro Fera pag. 3 di 8 27/10/2010
Le commissioni parlamentari, che sono formate da un numero ridotto di parlamentari e sono competenti solo in alcune materie indicate dalla legge o dai regolamenti. I parlamentari non possono far parte di più commissioni contemporaneamente, e in ogni commissione sono presenti i rappresentanti di ogni gruppo in proporzione a quelli presenti in aula. Hanno compito legislativo, di controllo sull attività di Governo, e consultivo nei confronti delle altre Commissioni che possono chiedere pareri. Si possono costituire anche commissioni bicamerali, con compiti consultivi e di controllo (es. la commissione per le questioni regionali, la commissione per la vigilanza dei servizi televisivi e il comitato parlamentare per i servizi di informazione e di sicurezza.) Le commissioni parlamentari e quelle bicamerali sono permanenti. Le commissioni speciali si occupano di questioni di interesse generale e cessano le funzioni una volta esaurito il loro compito o alla scadenza del termine previsto. Le commissioni d inchiesta svolgono indagini su materie di pubblico interesse e hanno gli stessi poteri dell autorità giudiziaria (es. richiesta documenti o ordinare la comparizione di testimoni o effettuare sopralluoghi) ma non emette una sentenza ma solo una relazione finale al Parlamento. (esempi: comm. d inchiesta sulla mafia, sulla loggia P2 o sull omicidio Moro) Le giunte si occupano dell organizzazione interna di ogni Camera e del suo funzionamento. Le principali giunte sono: o La giunta per il regolamento che elabora e promuove le modifiche al regolamento della Camera e dà pareri per la loro interpretazione; o La giunta delle elezioni che controlla i risultati delle elezioni e accerta la presenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità con la carica di parlamentare. o La giunta per le autorizzazioni che esprime un parere sulla concessione dell autorizzazione per la limitazione della libertà personale di un parlamentare. IL FUNZIONAMENTO DEL PARLAMENTO Quorum costitutivo o numero legale Per essere valida, al momento della votazione devono essere presenti in aula la metà più uno dei componenti (quorum costitutivo). Questo quorum, anche detto numero legale, è presunto cioè durante le discussioni, fino a prova contraria, si presume che sia verificato. Ogni senatore o deputato può, in ogni momento, chiedere al Presidente la verifica del numero legale e se questo non esiste la seduta deve essere sospesa e rinviata. Prima delle votazioni deve essere verificato. Quorum deliberativo Ogni proposta viene approvata se ottiene il voto favorevole della maggioranza dei presenti (maggioranza semplice, 50%+1 dei presenti). Alla Camera dei deputati una proposta è approvata se i voti favorevoli sono superiori ai contrari, senza contare gli astenuti, mentre al Senato una proposta è approvata se i voti favorevoli sono superiori alla somma dei voti contrari e degli astenuti. Per alcune deliberazioni sono previste maggioranze più elevate: 1. modifiche al regolamento (maggioranza assoluta dei componenti cioè 50%+1 dei comp.); 2. leggi costituzionali (maggioranza assoluta dei componenti); 3. leggi di concessione di amnistia o indulto (maggioranza qualificata cioè 2/3 dei componenti); 4. elezione del Presidente della Repubblica, nelle prime tre votazioni (maggioranza qualificata). Mauro Fera pag. 4 di 8 27/10/2010
Modalità di scrutinio Le votazioni si svolgono a scrutinio palese, quando è possibile sapere come ha votato ogni singolo parlamentare o a scrutinio segreto, quando il voto di ogni parlamentare è anonimo. Con lo scrutinio palese il parlamentare si assume le responsabilità davanti agli elettori di quello che ha votato, ma lo rende dipendente dal suo gruppo. Con lo scrutinio segreto il parlamentare non è responsabile verso gli elettori, ma è indipendente rispetto al suo gruppo. Il voto segreto è permesso solo in caso di votazioni riguardanti le persone o per alcune materie delicate (diritti fondamentali, leggi elettorali, regolamenti parlamentari ) e non è mai ammesso per le leggi finanziarie e di bilancio. Le votazioni a scrutinio palese possono avvenire per: alzata di mano; procedimento elettronico; appello nominale (se viene richiesto da un certo numero di parlamentari); divisione nell aula (solo alla Camera dei deputati, ma non viene mai usata); Le votazioni a scrutinio segreto possono avvenire per: procedimento elettronico; tramite una scheda (per l elezione di persone, come il Presidente della Repubblica); deposizione di pallina nera o bianca (solo alla Camera dei deputati, ma non viene mai usata); Pubblicità dei lavori Le sedute del Parlamento sono pubbliche cioè i cittadini possono assistervi. I regolamenti parlamentari regolano la pubblicità, anche tramite il mezzo televisivo, la presenza di giornalisti e la pubblicazione dei resoconti. Le sedute possono essere segrete in casi particolari, come discussioni sulla sicurezza nazionale o per evitare pressioni esterne. LO STATUS DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO Per essere eletto parlamentare un cittadino deve avere la capacità di votare e l età minima prevista. Le cause di ineleggibilità, cioè escludono dalla partecipazione alle elezioni quelle persone che a causa del loro incarico si troverebbero ingiustificatamente avvantaggiati rispetto agli altri candidati. Sono cause di ineleggibilità: essere sindaco di un Comune di grandi dimensioni; presidente di Giunte provinciali; capo di polizia, questore, prefetto, alto funzionario dello stato, magistrato in servizio (solo per la circoscrizione nella quale svolge le sue funzioni); amministratore di enti o imprese pubbliche. Le cause di incompatibilità non consentono al parlamentare di ricoprire anche un altro incarico ritenuto inconciliabile per conflitto di interessi o per altri motivi. Sono cause di incompatibilità: essere eletto anche all altra Camera; essere parlamentare al Parlamento europeo; essere Presidente della Repubblica; essere membro della Corte Costituzionale o del CSM. Le cause di incompatibilità, al contrario di quelle di ineleggibilità, consentono di mantenere la carica di parlamentare, ma solo se si fa cessare la causa cioè ci si dimette dalla carica incompatibile. Se la causa non cessa entro breve tempo, il parlamentare decade. Mauro Fera pag. 5 di 8 27/10/2010
L accertamento delle cause di ineleggibilità o incompatibilità, per garantire l indipendenza del potere legislativo, è affidato a ogni Camera (alla giunta delle elezioni). Divieto del mandato imperativo Ogni parlamentare rappresenta la Nazione (e non solo il proprio partito) cioè deve realizzare l interesse generale di tutta la collettività e non solo dei suoi elettori. Può essere portavoce dei problemi di una parte del Paese, ma compatibilmente con i problemi e le necessità di tutta la Nazione. (art. 67 Cost.) I parlamentari non sono obbligati giuridicamente a rispettare l incarico datogli dagli elettori (quindi possono cambiare partito o votare contro le indicazioni del proprio gruppo/partito), ma lo sono da un punto di vista politico, perché il suo partito potrebbe decidere di non ricandidarlo e i suoi elettori di non rivotarlo. Comunque, anche se un parlamentare opera in contrasto con quanto dichiarava prima di essere eletto, non può essere costretto a dimettersi. Per garantire l indipendenza dei parlamentari sono previste: 1. l insindacabilità; 2. l inviolabilità; 3. l indennità economica. Insindacabilità. I parlamentari non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell esercizio delle loro funzioni. Non possono essere quindi citati in giudizio civile, penale o amministrativo per le affermazioni fatte o le decisioni prese durante il loro mandato, nell esercizio delle loro funzioni. I parlamentari sono quindi non punibili permanentemente per il loro operato da parlamentari, anche quando la loro carica sarà conclusa. Esempio: se un parlamentare offende un ministro durante una seduta parlamentare non potrà essere punito, neanche quando non sarà più parlamentare. I parlamentari, in questo modo, non hanno timore di essere puniti per le loro dichiarazioni, avendo così molto ampia libertà di opinione e di espressione. Inviolabilità. I parlamentari non possono essere né arrestati né sottoposti a provvedimenti limitativi della libertà personale senza l autorizzazione preventiva della loro Camera. L autorizzazione deve essere concessa a maggioranza assoluta dei componenti e non è necessaria se il parlamentare deve scontare una pena prevista da una condanna definitiva o se viene arrestato in flagranza nel commettere reati per cui è previsto l arresto obbligatorio. Anche questa prerogativa è concessa per garantire la libertà ai parlamentari, soprattutto d opposizione, per evitare che possano essere arrestati o perseguiti per motivi politici dagli altri poteri dello Stato. L inviolabilità è temporanea e non produce effetti alla conclusione della legislatura. Indennità economica. Per garantire l imparzialità e l indipendenza lo Stato garantisce ai parlamentari un indennità, stabilità tramite una legge ordinaria. Questa indennità è prevista per garantire anche ai lavoratori come operai e contadini di accedere al Parlamento: infatti nell 800 solo i borghesi sedevano in Parlamento, e questi non necessitavano di retribuzione. Per permettere anche ai ceti più bassi di entrare in Parlamento, abbandonando il proprio lavoro e unica fonte di reddito, è stata creata l indennità economica (dal 1948). L indennità è formata da: retribuzione, pari a quella dei magistrati di grado più elevato; diaria giornaliera; Mauro Fera pag. 6 di 8 27/10/2010
rimborso spese per collaboratori e viaggi. Al termine della carica, se ne sussistono le condizioni, gli ex-parlamentari hanno diritto a un trattamento pensionistico particolare. LA FUNZIONE LEGISLATIVA ORDINARIA Questa funzione è svolta collettivamente dalle due Camere. Il procedimento è: A.INIZIATIVA La proposta di legge, scritta in articoli e accompagnata da una relazione, può essere presentata da Governo, ciascun parlamentare, CNEL (Consiglio Nazionale Economia e Lavoro, può presentare proposte di legge limitatamente all economia e al lavoro) e i Consigli regionali (limitatamente a materie riguardanti le Regioni), e dal popolo (firmata da 50mila elettori). B. ASSEGNAZIONE A UNA COMMISSIONE Il Presidente assegna la proposta alla commissione o alle commissioni competenti per materia. B1. PROCEDURA ORDINARIA La proposta viene assegnata ad una commissione, in sede referente. In questo caso la commissione svolge solo un attività preparatoria, esamina la proposta, propone delle modifiche, ed invia il testo all aula allegando una o più relazioni (di maggioranza e di opposizione). L aula discute le linee generali della proposta e dopo aver ascoltato i relatori discute e vota i singoli articoli. Durante la discussione i parlamentari o i membri del Governo possono proporre degli emendamenti, cioè delle proposte di modifiche alla legge. Gli emendamenti sono votati prima dell articolo a cui si riferiscono. Conclusa la votazione dei singoli articoli, i capigruppo fanno la dichiarazione di voto, cioè dicono come voterà il loro gruppo e le ragioni di tale voto. In seguito l assemblea vota tutta la proposta di legge. Se la proposta di legge viene respinta il procedimento si arresta; se la proposta di legge viene approvata il Presidente di quella Camera la trasmette al Presidente dell altra Camera, dove si ripeterà il procedimento seguito nella prima Camera. Se la proposta viene respinta alla seconda Camera l iter si arresta e la stessa proposta di legge non potrà essere ripresentata prima di sei mesi; se la seconda Camera approva: senza modifiche, la legge viene approvata in modo definitivo e passa alla promulgazione; con modifiche, cioè con emendamenti al testo, la proposta torna alla prima Camera, che può approvare il testo approvato dalla seconda Camera (in questo caso la legge passa alla promulgazione) o proporre altre modifiche (in questo caso la legge torna all altra Camera, fino a quando entrambe le Camere non hanno approvato lo stesso identico testo). Il procedimento abbreviato è identico al procedimento ordinario, ma ha i tempi dimezzati e si adotta in caso di dichiarazione di urgenza del provvedimento da parte delle Camere. B2. PROCEDURA SPECIALE La proposta viene assegnata ad una commissione, ma questa volta in sede deliberante o legislativa. Con questa procedura la commissione si occupa di tutto l iter legislativo (dall esame iniziale alla votazione finale) approvando o respingendo la proposta. Mauro Fera pag. 7 di 8 27/10/2010
Questa procedura può essere utilizzata con alcuni limiti: in ogni momento, fino all approvazione definitiva, il Governo o il 10% dei parlamentari o il 20% dei commissari, può richiedere il passaggio in aula della proposta (in base al momento di presentazione della richiesta si possono svolgere in aula o la votazione articolo per articolo, la dichiarazione di voto e il voto finale oppure solo la dichiarazione di voto e la votazione finale. Le proposte di legge più importanti (costituzionali, elettorali, delega, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali o di bilancio) non possono seguire l iter speciale. I limiti sono posti per garantire che le leggi più importanti siano discusse in assemblea, che ha maggiore rappresentatività e pubblicità rispetto alle commissioni. La proposta può anche essere assegnata ad una commissione in sede redigente. In questo caso la commissione esamina il progetto di legge, vota gli emendamenti e gli articoli uno per volta e poi trasmette il testo all assemblea in cui si svolgono le dichiarazioni di voto e la votazione finale sul progetto, che può essere o respinto o approvato senza possibilità di modificarlo (quindi in aula non si possono fare emendamenti). Mauro Fera pag. 8 di 8 27/10/2010