INTRASTAT: violazioni relative al modello e ravvedimento operoso di Vincenzo D'Andò Pubblicato il 28 luglio 2005 La presentazione dei modelli Intrastat in ritardo costituisce una violazione formale che ostacola l attività di controllo dell amministrazione finanziaria e, in quanto tale, risulta ancora autonomamente sanzionabile. Il chiarimento è contenuto nella risoluzione 20/E del 16 febbraio 2005 dell agenzia delle Entrate che ha risposto ad un istanza di un ufficio periferico dell agenzia delle Dogane. Tali violazioni essendo attualmente sempre sanzionabili sono quindi suscettibili di ravvedimento operoso. L Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 77/2001, aveva fornito delle importanti precisazioni in merito a tale categoria di violazioni. In primo luogo, aveva chiarito che il giudizio sulla natura meramente formale di una violazione deve essere effettuato a posteriori dall ufficio, con al caso concreto. L esimente in argomento non torna applicabile per quelle violazioni, pur sempre formali, aventi ad oggetto la presentazione, entro termini predeterminati dalla norma, di atti che, per definizione, sono soggetti a controllo. Tra tali atti vi rientrano gli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie. 1
Tutto ciò premesso, l Agenzia delle Entrate ha ritenuto conseguentemente non inquadrabili tra le violazioni meramente formali le tardive presentazioni degli elenchi Intrastat. Tali violazioni comportano, quindi, l applicazione delle corrispondenti sanzioni, ma possono essere regolarizzate spontaneamente, effettuando il ravvedimento a pagamento. Al riguardo, con all articolo 13 del Dlgs n. 472/1997 (che disciplina il ravvedimento operoso), l Amministrazione finanziaria, con la suddetta risoluzione, ha precisato che si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) del comma 1. Non è, invece, possibile richiamare come ravvedimento alternativo il disposto dell articolo 13, comma 1, lettera c), del medesimo decreto, concernente esclusivamente dichiarazioni, cioè atti, comunque denominati, in base ai quali si liquida l imposta (circolare 10 luglio 1998, n. 180/E). Il dubbio interpretativo era sorto a seguito dell abrogazione del quarto comma dell articolo 13 del Dlgs n. 472/1997, disposta dal decreto legislativo n. 32/2001, in attuazione della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente). Lo Statuto dispone, infatti, che le sanzioni non sono comunque irrogate ai contribuenti quando la violazione si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta (articolo 10, comma 3). Pertanto, la tardiva presentazione degli elenchi Intrastat non può essere considerata una violazione meramente formale. E questo l aspetto più rilevante della risoluzione n. 20/2005. 2
Si ricorda che la periodicità di invio degli elenchi Intrastat e i relativi termini di presentazione sono variabili; dipendono dal volume delle cessioni e degli acquisti intracomunitari effettuati nel corso dell anno precedente, in base ai valori esposti nelle seguenti tabelle: CESSIONI DI BENI Limite per le cessioni Periodicità di presentazione del modello INTRASTAT Termine di presentazione Oltre 200.000,00 Mensile Entro il giorno 20 del mese successivo a quello di Tra 40.000,00 e 200.000,00 Trimestrale Entro la fine del mese successivo al trimestre di Fino a 40.000,00 Annuale Entro il giorno 31 del primo mese successivo all anno di 3
ACQUISTI DI BENI INTRACOMUNITARI Il limite per gli acquisti intracomunitari Periodicità di presentazione del modello INTRASTAT Termine di presentazione Fino a 150.000,00 Annuale Entro il giorno 31 del primo mese successivo all anno di Oltre 150.000,00 Mensile Entro il giorno 20 del mese successivo a quello di RAVVEDIMENTO OPEROSO PER I MODELLI INTRASTAT (Decreto Legislativo n. 472/1997 art. 13) Dispone l art. 13, in vigore dal 20/03/2001, che la sanzione é ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, 4
ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza: a) a 1/8 del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione; b) ad 1/5 se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all anno nel corso del quale é stata commessa la violazione ovvero, quando non é prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall omissione dall errore; c) a 1/8 del minimo di quella prevista per l omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni ovvero a un ottavo del minimo di quella prevista per l omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno. Per cui da tale elencazione si evince come sia applicabile, a titolo di ravvedimento operoso, per la violazione derivante dalla tardiva presentazione del modello intrastat, il caso b, e cioè la riduzione della sanzione a 1/5 (20%) dal momento che la 5
regolarizzazione deve avvenire entro l anno successivo al termine di presentazione previsto, per cui si paga la sanzione ridotta di 103,29, in luogo di 516,46. SANZIONI RELATIVE AL MODELLO INTRASTAT L art. 11, comma 4, del D.Lgs. n. 471/1997 si occupa delle violazioni relative agli elenchi riepilogativi (c.d. elenchi INTRASTAT), di cui all art. 50, comma 6, del D.L. n. 331 del 1993, che i soggetti che effettuano scambi intracomunitari sono tenuti a presentare agli uffici doganali, con cadenza differenziata (mensile, trimestrale o annuale) in relazione all ammontare delle operazioni intracomunitarie effettuate annualmente, utilizzando stampati conformi ai modelli INTRA-1 (per le cessioni) e INTRA-2 (per gli acquisti). Regime sanzionatorio in vigore dal 1 aprile 1998 L art. 11, comma 4, del D.Lgs. n. 471/1997 dispone che l omessa presentazione degli elenchi INTRASTAT o la loro incompleta, inesatta o irregolare compilazione sono punite con la sanzione da 516,46 a 1.032,91 per ciascuno di essi, ridotta a metà nel caso di presentazione nel termine di trenta giorni dalla richiesta inviata dagli uffici abilitati a riceverli o incaricati del loro controllo. La sanzione non si applica se i dati mancanti o inesatti vengono integrati o corretti anche a seguito di richiesta. A) Omessa o tardiva presentazione. In base alla nuova disposizione sul ravvedimento contenute nell art. 13 del D.Lgs. 472/1997 succede che: 6
La presentazione spontanea dell elenco entro tre mesi dalla scadenza dei termini previsti non è più regolarizzabile senza l applicazione di sanzioni (cioè non è più possibile il ravvedimento operoso gratuito) poiché è stato abolito il comma 4 dell art. 13 citato; mentre, invece, la presentazione spontanea dell elenco (regolarizzazione) entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all anno nel corso del quale é stata commessa la violazione comporta, entro lo stesso termine, il pagamento della sanzione ridotta di 103,29 (art. 13, comma 1, lett. b), ovvero entro un anno dall omissione o dall errore. La possibilità di regolarizzare é subordinata alla circostanza che, decorsi gli ordinari termini previsti dalla legge per la presentazione del modello, non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative (es. inviti a presentare l elenco) delle quali gli interessati abbiano avuto formale conoscenza. Scaduti gli anzidetti ordinari termini, gli uffici possono, comunque, provvedere immediatamente ad inviare formale richiesta di presentazione del modello, avvertendo il trasgressore che, ottemperando all invito entro trenta giorni, beneficerà della riduzione a metà della sanzione. Se il contribuente adempie, si rende applicabile la sanzione da 258,23 a 516,46. Se l interessato, invece, lascia scadere infruttuosamente il termine di trenta giorni, la sanzione dovuta può variare da 516,46 a 1.032,91. B) Presentazione di modello irregolare. 7
Infine, nell ipotesi in cui siano presentati elenchi INTRASTAT con dati mancanti o inesatti, gli uffici abilitati a riceverli o incaricati del loro controllo possono immediatamente inviare agli interessati formale invito alla regolarizzazione fissando un termine per l adempimento. Anche se la legge non stabilisce la durata minima di tale termine, si ritiene opportuno che venga concesso un limite di almeno trenta giorni. Ove l interessato aderisca all invito, provvedendo nel termine fissato dall ufficio ad integrare i dati mancanti e a correggere quelli inesatti, non può essere applicata nessuna sanzione, indipendentemente dalla circostanza (rilevante secondo la previgente normativa) che tali dati siano di secondaria importanza o non imputabili al contribuente. Vincenzo D Andò luglio 2005 8
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