La relazione di cura



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La relazione di cura Il valore della corretta informazione al paziente, del consenso e del dissenso informato. Lecco 31-10-09 a cura di S. Fucci - Giurista e Bioeticista sefucci@tiscali.it

LA LIBERTÀ DEL PAZIENTE NELLA COSTITUZIONE Art. 13 della Costituzione. La liberta personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, se non per atto motivato dell autorità giudiziaria e nei solo casi e modi previsti dalla legge. Omissis.

L AUTONOMIA DEL PAZIENTE NELLA COSTITUZIONE Art. 32 della Costituzione La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell individuo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in ogni caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

CONVENZIONE SUI DIRITTI DELL UOMO E LA BIOMEDICINA Art. 5 Consenso Disciplina Generale Un trattamento sanitario può essere praticato solo se la persona interessata abbia prestato il proprio consenso libero e consapevole. Tale persona riceve preliminarmente informazioni adeguate sulla finalità e sulla natura del trattamento, nonché sulle sue conseguenze e i suoi rischi. La persona interessata può, in qualsiasi momento, ritirare liberamente il proprio consenso.

L informazione come presupposto del consenso L informazione al paziente è un presupposto necessario per ottenere il suo consenso al trattamento proposto. Una informazione incompleta o inadeguata incide, quindi, sulla validità del consenso informato eventualmente prestato.

Le possibili conseguenze di un consenso invalido per difetto di informazione Sul piano civilistico l omessa informazione dei rischi iatrogeni insiti nel trattamento proposto - non dipendenti da errori professionali - impedisce che questi rischi siano assunti consapevolmente dal paziente. Nel caso in cui il paziente subisse un danno in conseguenza del verificarsi di eventi collegati a questi rischi, il medico sarebbe tenuto al relativo risarcimento.

Il rapporto tra informazione e consenso nella giurisprudenza - Cass. Civ. 8-10-08 sent. n. 24791 Il professionista ha il dovere di informare il paziente sulla natura dell intervento, sulla portata e sull estensione dei suoi risultati, nonché sulle possibilità e probabilità di conseguirli. L obbligo di informazione non può ritenersi validamente assolto mediante la sottoscrizione di un generico modulo da cui non si evinca quale specifica informazione sia stata fornita al paziente.

Il rapporto tra informazione e consenso nella giurisprudenza - Cass. Civ. 8-10-08 sent. n. 24791 Questa sentenza riguarda un intervento di polipectomia endoscopica da cui era conseguita la perforazione del colon, rischio del quale la paziente non era stata debitamente informata, con conseguente onere risarcitorio a carico struttura e operatore.

Il rapporto tra informazione e consenso nella giurisprudenza - Cass. Civ. 18-9-08 sent. n. 23846 L omessa corretta informazione sullo stato di salute impedisce ogni consapevole scelta di cura da parte del paziente e, comunque, non lo mette in condizioni di programmare il suo essere persona nelle altre scelte di natura esistenziale. Ne consegue il diritto al risarcimento dei relativi danni.

Il rapporto tra informazione e consenso nella giurisprudenza - Cass. Civ. 18-9-08 sent. n. 23846 Questa sentenza riguarda una persona affetta da un processo morboso inguaribile (grave neoplasia del pancreas, con metastasi epatiche), alla quale l omessa informazione, dovuta peraltro ad un iniziale errore di diagnosi, non ha consentito di usufruire tempestivamente di un intervento palliativo, che avrebbe consentito una migliore qualità di vita, con conseguente diritto al relativo risarcimento danni.

Il rapporto tra informazione e consenso nella giurisprudenza - Cass. Civ. 11-5-09 sent. n. 10741 La gestante alla quale vengono prescritti farmaci per agevolare l ovulazione, potenzialmente dannosi per il concepito, ha diritto ad essere informata dei rischi derivanti dal loro uso; la violazione da parte del medico curante del relativo dovere di informazione, comporta il diritto della gestante e del neonato al risarcimento dei danni conseguenti a tale inadempimento.

Il rapporto tra informazione e consenso nella giurisprudenza - Cass. Civ. 11-5-09 sent. n. 10741 Anche questa sentenza, pur nella sua particolarità, ribadisce che costituisce inadempimento alle proprie obbligazioni l omessa informazione da parte del medico circa i possibili rischi conseguenti alla prescrizione di farmaci. A questo inadempimento consegue l obbligo di risarcire al neonato e ai suoi genitori i danni causati con il proprio comportamento.

Il rapporto tra informazione e consenso nella giurisprudenza - Cass. Civ. sent. n. 24742/07 La responsabilità del medico per violazione dell obbligo contrattuale di porre il paziente nella condizione di esprimere un valido ed effettivo consenso informato è ravvisabile sia quando le informazioni sono assenti o insufficienti sia quando vengono fornite assicurazioni errate in ordine all assenza di rischi o complicazioni derivanti da un intervento chirurgico.

Il rapporto tra informazione e consenso nella giurisprudenza - Cass. Civ. sent. n. 24742/07 La sentenza riguarda un intervento chirurgico diretto ad eliminare la stenosi della carotide che ha prodotto una disfonia, rischio sul quale il paziente (avvocato) non era stato debitamente informato, anziil chirurgo, condannato al risarcimento dei danni, aveva escluso l esistenza di qualsiasi rischio.

Le possibili conseguenze di un consenso invalido per difetto di informazione Un altra conseguenza di un consenso invalido per difetto di informazione può essere la richiesta di risoluzione per inadempimento del contratto di prestazione professionale di cura eventualmente intercorso direttamente con il medico o l odontoiatra di fiducia e la richiesta di restituzione dell onorario pagato.

La rilevanza del dissenso Si è molto discusso in dottrina e giurisprudenza sulle conseguenze della mancanza del consenso informato sul piano penale. La giurisprudenza di merito ha ipotizzato la configurabilità del reato di violenza privata di cui all art. 610 c.p. ovvero del delitto di lesioni personali dolose di cui all art. 582 c.p..

Il recente intervento delle S.U. della Cass. Pen. sent. n. 2337/09 La sentenza riguarda un chirurgo che aveva sottoposto una paziente a un intervento di laparoscopia regolarmente acconsentito e, senza soluzione di continuità, anche a salpingectomia con asportazione della tuba sinistra, trattamento quest ultimo non oggetto del consenso informato dell interessata.

Il recente intervento delle S.U. della Cass. Pen. sent. n. 2337/09 La Cassazione, essendo stato accertato che anche il secondo intervento era stato eseguito nel rispetto delle leggi dell arte medica ed aveva avuto esito fausto, ha escluso sia l esistenza del reato di lesioni personali, per il miglioramento delle condizioni di salute della paziente, che quello di violenza privata, per la mancanza del requisito autonomo della violenza non praticabile, peraltro, su paziente anestetizzato.

Il recente intervento delle S.U. della Cass. Pen. sent. n. 2337/09 La Cassazione, peraltro, ha ribadito in questa sentenza la sicura illiceità penale della condotta del medico che operi contro la volontà del paziente, direttamente o indirettamente manifestata, a prescindere dall esito fausto o infausto dell intervento praticato, trattandosi di attività che quanto meno realizza una illegittima coazione dell altrui volere.

Il recente intervento delle S.U. della Cass. Pen. sent. n. 2337/09 Luci e ombre Riflessioni critiche : Se l esito fausto consiste in un giudizio positivo su un apprezzabile miglioramento delle condizioni di salute della paziente, conseguito attraverso la salpingectomia, e se questo giudizio deve tenere in debito conto anche le alternative possibili non solo alla luce dello stato dell arte ma anche delle manifestazioni di volontà espresse - direttamente o indirettamente - dal soggetto interessato, come affermato dalla Cassazione

Il recente intervento delle S.U. della Cass. Pen. sent. n. 2337/09 Luci e ombre.occorre evitare non giustificabili riserve mentali del chirurgo che in un rapporto di lealtà e trasparenza - deve correttamente informare la paziente della prevedibile possibilità di procedere all intervento di salpingectomia poi effettuato, consentendole così di accettarlo o rifiutarlo.

Il recente intervento delle S.U. della Cass. Pen. sent. n. 2337/09 Luci e ombre Altrimenti sarà solo la monologante scelta del chirurgo ad orientare gli obiettivi terapeutici da perseguire, in contrasto non solo con quanto ribadito nella sentenza in commento, ma anche con i principi costituzionali che impongono la consapevole partecipazione del paziente alle decisioni che riguardano la sua salute.

Il recente intervento delle S.U. della Cass. Pen. sent. n. 2337/09 Luci e ombre Il nodo centrale dell attuale discussione etica e giuridica rimane, quindi, questo: la salute è un bene con connotazione esclusivamente oggettiva ovvero è preminente la volontà del soggetto interessato nella definizione del bene salute da perseguire nel caso concreto nel suo interesse???.