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1 OGGETTO PRONTO SOCCORSO PEDIATRICO QUESITI (posti in data 23 novembre 2013) 1) nel reparto di Pediatria e Neonatologia dove presto servizio abbiamo la guardia attiva di reparto dalle 24 alle 7, ed avevamo alcune ore di prestazioni aggiuntive in regime di libera professione intramoenia la mattina dei giorni festivi per diminuire i tempi di attesa del pronto soccorso pediatrico. Venendo meno le risorse per remunerare tali prestazioni aggiuntive, l Azienda ci sta imponendo un raddoppio della guardia mattutina festiva utilizzando la pronta disponibilità per eseguire attività routinarie di reparto (giro visita in pediatria, dimissioni dal nido, codici bianchi di pronto soccorso, e simili) e non solamente per le emergenze cliniche, come previsto dall'articolo 17 del CCNL. È corretto un siffatto utilizzo della pronta disponibilità o viola palesemente il CCNL? 2) da parecchi anni è stato deciso che i trasporti secondari di bambini da ospedale ad ospedale (sia verso centri specialistici, sia da centri specialistici) sia da effettuarsi col medico del reparto di pediatria a bordo dell'ambulanza e dell'elicottero, in presenza ordinaria. Si può obbligare un medico di un reparto a salire su ambulanza od elicottero per questi trasporti (non solo urgenti ma anche in elezione)? È giusto che queste ore siano conteggiate come ore ordinarie? Nessun pagamento per il disagio? Se possono davvero obbligarci ad andare in elicottero, è lecito esigere di avere una congrua copertura assicurativa in caso di morte? 3) abbiamo un "Pronto Soccorso Pediatrico" con accesso diretto e tramite 118, ma non è stata mai deliberata dall Azienda l istituzione del Pronto Soccorso Pediatrico in quanto non abbiamo personale dedicato: il medico è quello di guardia di reparto, l'infermiera è quella del reparto; siamo una "costola" distaccata di qualche chilometro del vero Pronto Soccorso, non ci viene quindi pagata alcuna indennità, ma in più visto che siamo in un ospedale diverso dalla sede del vero pronto soccorso, non abbiamo il supporto 24 ore su 24 di servizi essenziali in situazioni di emergenza quali laboratorio, radiologia, TAC, né consulenze quali cardiologo, neurologo, rianimatore. Cosa possiamo fare per non essere costretti ad operare in questa maniera rischiosa per noi e per l'utenza?

2 RISPOSTE (inviate in data 30 dicembre 2013) Le oggettive difficoltà economiche con le quali le aziende sono da anni costrette a misurarsi, in particolare nelle Regioni sottoposte ai piani di rientro, per effetto di un definanziamento strutturale del Servizio Sanitario Nazionale, hanno indotto in molti casi ad adottare soluzioni che richiedono un impegno crescente ai professionisti, ai quali sono state progressivamente sottratte garanzie e tutele che solo fino a pochi anni or sono sarebbe stato impensabile mettere in discussione. Il progressivo degrado delle condizioni di lavoro in cui sono costretti ad operare i professionisti, oltre che conseguenza ineludibile di una oggettiva scarsità di risorse, è reso possibile dall evoluzione del quadro normativo in materia di pubblico impiego, che da un lato attribuisce poteri molto maggiori ai vertici aziendali, dall altro riduce in maniera significativa gli spazi e le prerogative delle organizzazioni sindacali, che istituzionalmente sono deputate a presidiare la corretta applicazione delle norme che disciplinano il rapporto di lavoro, e dare il proprio apporto critico nella definizione di assetti organizzativi che garantiscano il miglior compromesso possibile tra economicità e sicurezza dei pazienti e degli operatori. Le norme che sono in larga misura responsabili gli effetti sopra richiamati sono l articolo 5 e l articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche). Il comma 2 del citato articolo 5, nel testo riformulato dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, dispone infatti in particolare che le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, fatti salvi la sola informazione ai sindacati. Rientrano, in particolare, nell'esercizio dei poteri dirigenziali le misure inerenti la gestione delle risorse umane, nonché la direzione e l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici.

3 L articolo 40 del citato decreto 165 prevede in particolare che siano escluse dalla contrattazione collettiva l'organizzazione degli uffici, le prerogative dirigenziali, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali, L effetto congiunto dell emergenza economica, del maggior potere conferito ai vertici aziendali e del contestuale ridimensionamento del ruolo e delle prerogative delle organizzazioni sindacali inducono addirittura a chiedersi in quale misura sia ancora applicabile la stessa normativa contrattuale, stante il fenomeno della cosiddetta decontrattualizzazione del rapporto di lavoro, chiaramente affermato quale principio fondante la nuova disciplina dell impiego pubblico. Il blocco totale della contrattazione collettiva nazionale, legato anche questo all emergenza economica, ha ulteriormente marginalizzato ruolo e prerogative delle organizzazioni sindacali lasciando i lavoratori che operano all interno del servizio sanitario nazionale privi di difese nei confronti di un utilizzo spesso disinvolto da parte dei vertici aziendali dei poteri di organizzazione che l articolo 5 del decreto legislativo 165 ad essi conferisce. Questo stato di cose genera incertezze, tensioni, un disagio ed un malessere diffusi, che assumono connotazioni di vera e propria sofferenza e certo non giovano né alla qualità dell assistenza erogata né alla qualità della vita dei professionisti che operano all interno del Servizio Sanitario Nazionale. Il protocollo di intesa sul lavoro pubblico sottoscritto dal Governo e dalle parti sociali il 10 maggio 2012 fa intravedere una speranza che si ritorni ad un modello di relazioni sindacali che restituisca alle organizzazioni sindacali prerogative che non possono ad esse essere sottratte, laddove auspica un nuovo modello di relazioni sindacali che preveda in particolare il pieno riconoscimento del ruolo negoziale e delle prerogative delle rappresentanze sindacali nei luoghi di lavoro nelle materie previste dal CCNL; l individuazione, nell ambito delle materie di informazione sindacale, anche di ipotesi di esame congiunto tra pubbliche amministrazioni e organizzazioni sindacali;

4 In attesa di un cambiamento che stenta a delinearsi affrontare situazioni come quella descritta non è semplice, e richiede un azione di costante sensibilizzazione dei vertici aziendali facendo leva su un aspetto al quale, per evidenti motivi, le direzioni aziendali sono molto sensibili: il rischio del verificarsi di eventi avversi, che hanno evidenti implicazioni negative sia in termini di immagine che in termini economici. Il monitoraggio del rischio clinico costituisce oggetto di un richiamo specifico anche nel decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, che prevede esplicitamente che Al fine di ridurre i costi connessi al complesso dei rischi relativi alla propria attività, le aziende sanitarie, nell'ambito della loro organizzazione e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ne curano l'analisi, studiano e adottano le necessarie soluzioni per la gestione dei rischi medesimi, per la prevenzione del contenzioso e la riduzione degli oneri assicurativi. Il Ministero della salute e le regioni monitorano, a livello nazionale e a livello regionale, i dati relativi al rischio clinico. L interlocutore elettivo per far presenti quali rischi possono essere corsi se non si assicurano determinati requisiti organizzativo funzionali è il collegio di direzione, organo che il citato decreto legge trasforma da organo consultivo della direzione generale, in organo di governo dell azienda, adottando una soluzione che è peraltro con grande anticipo sulla legislazione nazionale stata adottata dalla regione Emilia Romagna con la legge regionale 23 dicembre 2004, n. 29. Le attribuzioni del collegio di direzione, come precisate nel testo ora vigente dell articolo 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono infatti le seguenti. Le regioni prevedono l'istituzione, nelle aziende e negli enti del Servizio sanitario regionale, del collegio di direzione, quale organo dell'azienda, individuandone la composizione in modo da garantire la partecipazione di tutte le figure professionali presenti nella azienda o nell'ente e disciplinandone le competenze e i criteri di funzionamento, nonché le relazioni con gli altri organi aziendali. Il collegio di direzione, in particolare, concorre al governo delle attività cliniche, partecipa alla pianificazione delle attività, incluse la ricerca, la didattica, i programmi di formazione e le soluzioni organizzative per l'attuazione dell'attività libero-professionale intramuraria.

5 Poste queste premesse di carattere generale in merito ai singoli quesiti posti si possono formulare le seguenti considerazioni. 1) nel reparto di Pediatria e Neonatologia dove presto servizio abbiamo la guardia attiva di reparto dalle 24 alle 7, ed avevamo alcune ore di prestazioni aggiuntive in regime di libera professione intramoenia la mattina dei giorni festivi per diminuire i tempi di attesa del pronto soccorso pediatrico. Venendo meno le risorse per remunerare tali prestazioni aggiuntive, l Azienda ci sta imponendo un raddoppio della guardia mattutina festiva utilizzando la pronta disponibilità per eseguire attività routinarie di reparto (giro visita in pediatria, dimissioni dal nido, codici bianchi di pronto soccorso, e simili) e non solamente per le emergenze cliniche, come previsto dall'articolo 17 del CCNL. È corretto un siffatto utilizzo della pronta disponibilità o viola palesemente il CCNL? L utilizzo della pronta disponibilità per far fronte ad attività ordinarie e programmabili è sicuramente improprio rispetto alla finalità prima di questo istituto, finalizzato ad assicurare l immediata reperibilità del medico e l obbligo di recarsi in ospedale nel tempo stabilito dal piano aziendale per le emergenze. L utilizzo della pronta disponibilità ha inoltre implicazioni economiche ed organizzative (visto che al dirigente in pronta disponibilità in un giorno festivo spetta un giorno di riposo compensativo, anche se senza riduzione del debito orario settimanale) che inducono a valutare se non sia possibile adottare soluzioni diverse, che devono essere studiate coinvolgendo tutti i medici del reparto e sulla base di una analisi approfondita della domanda che nei giorni festivi il pronto soccorso pediatrico è tenuto a soddisfare. Nella formulazione del quesito si parla ad esempio di codici bianchi di pronto soccorso, il che evidenzia un utilizzo improprio del pronto soccorso,utilizzo che potrebbe essere evitato attraverso una diversa organizzazione dell assistenza di base. Importante è in ogni caso partire da una analisi adeguatamente strutturata delle prestazioni che vengono erogate, dei requisiti che devono essere soddisfatti in termini di competenze tecnico professionali e di servizi diagnostici di supporto.

6 2) da parecchi anni è stato deciso che i trasporti secondari di bambini da ospedale ad ospedale (sia verso centri specialistici, sia da centri specialistici) sia da effettuarsi col medico del reparto di pediatria a bordo dell'ambulanza e dell'elicottero, in presenza ordinaria. Si può obbligare un medico di un reparto a salire su ambulanza od elicottero per questi trasporti (non solo urgenti ma anche in elezione)? È giusto che queste ore siano conteggiate come ore ordinarie? Nessun pagamento per il disagio? Se possono davvero obbligarci ad andare in elicottero, è lecito esigere di avere una congrua copertura assicurativa in caso di morte? Per il dirigente medico il lavoro straordinario è di norma solo quello connesso alle chiamate che si verificano per emergenze in pronta disponibilità. Per le altre attività i medici sono tenuti ad assicurare la loro presenza in servizio, secondo quanto disposto dal comma 1 dell articolo 14 del CCNL 2002_2005, articolando in modo flessibile l'impegno di servizio per correlarlo alle esigenze della struttura cui sono preposti ed all'espletamento dell'incarico affidato, in relazione agli obiettivi e programmi da realizzare, secondo modalità che devono essere stabilite dall azienda previa concertazione con le organizzazioni sindacali. Il numero di ore di assistenza che è tenuto ad assicurare ogni medico in un anno, si ottiene applicando la formula seguente: debito orario contrattuale annuo = orario settimanale x 52 ore settimanali per formazione x 52 giorni di ferie x ore di lavoro giornaliere sulla base del turno attribuito 20 giorni di assenza nell anno a vario titolo x ore di lavoro giornaliere sulla base del turno attribuito; nell ipotesi che la presenza sia distribuita su 5 giorni i valori sono = 38 52 3,5 52 32 38/5 20 38/5 = = 1.976 182 243 152 1.400 La determinazione del cosiddetto debito orario contrattuale è la base per valutare da un lato la congruità tra carichi di lavoro e dotazione organica, dall altro per determinare quante ore di lavoro, in aggiunta al debito orario contrattuale, sono necessarie per conseguire gli obiettivi prestazionali definiti in sede di budget.

7 Lo stesso articolo 14 del CCNL 2002_2005 precisa infatti che L'impegno di servizio necessario per il raggiun-gimento degli obiettivi prestazionali eccedenti l'orario dovuto contrattualmente è negoziato con le stesse procedure di budget. Tale impegno aggiuntivo non dà luogo ad una remunerazione oraria ma trova la sua remunerazione nella retribuzione di risultato. Il comma 6 dell articolo 14 dispone infine che Ove per il raggiungimento degli obiettivi prestazionali eccedenti quelli negoziati in sede di budget, sia necessario un impegno aggiuntivo, l'azienda, sulla base delle linee di indirizzo che la Regione può emanare in questa materia, ed ove ne ricorrano i requisiti e le condizioni, può concordare con l'equipe interessata l'applicazione dell'istituto previsto dall'articolo 55, comma 2 del CCNL 1998_2001, che prevede la remunerazione dell impegno aggiuntivo richiesto come prestazioni aggiuntive. L iter logico che l azienda dovrebbe seguire per assicurare una presenza in servizio idonea ad erogare i previsti volumi prestazionali in condizioni di sicurezza per il paziente e per l operatore può ricondursi alle fasi seguenti: 1) determinare le ore di presenza necessarie a fronte di predefiniti volumi di prestazioni; 2) verificare il grado di copertura del fabbisogno sulla base del monte ore complessivo che si ottiene applicando al numero dei medici in servizio il debito orario contrattuale annuo 3) negoziare in sede di budget un monte ore aggiuntivo remunerabili utilizzando la retribuzione di risultato, gli oneri relativi alla quale sono finanziati con il fondo per la retribuzione di risultato 4) definire, sempre in sede di budget, un ulteriore monte ore retribuito utilizzando l istituto delle prestazioni aggiuntive. gli oneri relativi alle quali sono a carico del bilancio aziendale. Questo iter logico viene ad essere spesso un iter teorico, reso di fatto inapplicabile dalla oggettiva scarsità di risorse con l inevitabile conseguenza che vengono richiesti al medico una disponibilità, una flessibilità ed un impegno sempre maggiori, determinando in molti casi situazioni di vero e proprio stress lavorativo. In questo contesto appaiono difficilmente sostenibili rivendicazioni economiche, mentre assolutamente garantita deve essere la copertura assicurativa citata.

8 A questo riguardo il comma 7 dell articolo 24 del CCNL 1998_2001 precisa che Le polizze di assicurazione relative ai mezzi di trasporto di proprietà dell'azienda sono in ogni caso integrate con la copertura dei rischi di lesioni o di decesso del dipendente addetto alla guida e delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto. mentre il comma 1 dell articolo 16 del CCNL 2006_2009 dispone che Le aziende si impegnano a dare ai dirigenti, con completezza e tempestività, tutti gli elementi conoscitivi relativi alle condizioni e modalità delle coperture assicurative e della tutela legale, assicurando la massima informazione e trasparenza, anche mediante comunicazioni periodiche idonee a fornire il costante aggiornamento dei dirigenti sulle garanzie assicurative in atto. 3) abbiamo un "Pronto Soccorso Pediatrico" con accesso diretto e tramite 118, ma non è stata mai deliberata dall Azienda l istituzione del Pronto Soccorso Pediatrico in quanto non abbiamo personale dedicato: il medico è quello di guardia di reparto, l'infermiera è quella del reparto; siamo una "costola" distaccata di qualche chilometro del vero Pronto Soccorso, non ci viene quindi pagata alcuna indennità, ma in più visto che siamo in un ospedale diverso dalla sede del vero pronto soccorso, non abbiamo il supporto 24 ore su 24 di servizi essenziali in situazioni di emergenza quali laboratorio, radiologia, TAC, né consulenze quali cardiologo, neurologo, rianimatore. Cosa possiamo fare per non essere costretti ad operare in questa maniera rischiosa per noi e per l'utenza? Una risposta adeguata alle situazioni di emergenza richiede una integrazione organizzativo funzionale delle diverse professionalità e delle diverse risorse strumentali che sono chiamate in causa per un intervento multidisciplinare qualificato. Questo è l assunto di base delle linee guida in materia di emergenza sanitaria approvate con atto di intesa tra Stato e Regioni in applicazione del decreto del presidente della repubblica del 27 marzo 1992 (Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria di emergenza).

9 In tema di emergenza pediatrica si legge in particolare in questo documento che Negli ospedali sede di dipartimento di emergenza e accettazione di primo e secondo livello, e, ove possibile, negli ospedali sede di pronto soccorso, il primo intervento per i pazienti in età evolutiva, salvo i casi che necessitano di rianimazione immediata, deve essere assicurato attraverso modalità operative che prevedono l'intervento di competenti professionalità ed in situazioni logisticamente idonee ed adeguatamente attrezzate. La concreta attuazione di questi principi è competenza delle regioni e delle aziende sanitarie, e può comportare una ristrutturazione non solo organizzativa ma anche logistica, considerato che in determinati casi la contiguità fisica è condizione ineludibile per assicurare quella integrazione multidisciplinare che può rendersi necessaria. Questo può comportare l impegno di ingenti risorse finanziarie, e comunque una visione di sistema proiettata nel medio lungo periodo, condizioni entrambe difficili da realizzare in un momento come l attuale, che è caratterizzato da una oggettiva scarsità delle risorse e di incertezza sullo stesso futuro assetto del Servizio Sanitario Nazionale, del quale sempre più spesso si parla di sostenibilità economica.

10 RIFERIMENTI NORMATIVI NORME DI CARATTERE GENERALE IN MATERIA DI TURNI L articolazione della presenza del personale in turni di servizio è materia che da sempre è stata oggetto di attenzione nella normativa contrattuale che disciplina il rapporto di lavoro. Già nel DPR 25 giugno 1983, n. 348 (il primo contratto di lavoro, di natura pubblicistica, del personale delle unità sanitarie locali) l articolo 6, avente ad oggetto turni di servizio ed organizzazione del lavoro, disponeva: Allo scopo di accrescere la qualità e la produttività dei servizi, l'organizzazione del lavoro può essere basata su più turni giornalieri e deve tendere alla utilizzazione delle strutture nell'arco della settimana e, in prospettiva, alla copertura delle esigenze di servizio, dove necessario, anche nell'arco delle 24 ore, mediante opportuno adeguamento degli organici salva la normativa vigente in materia. Gli orari e i turni di lavoro devono essere stabiliti ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761/1979 tenendo conto della necessità di una razionale ed economica distribuzione del personale in relazione alle esigenze degli utenti e sulla base di criteri generali concordati con le organizzazioni sindacali interessate. Il personale è tenuto a svolgere la propria attività nell'ambito del complesso dei presidi, servizi e uffici della unità sanitaria locale, nel rispetto dei diritti di ciascuna posizione funzionale e profilo professionale. L'organizzazione del lavoro deve proporsi di conseguire la presenza attiva dei medici nei servizi almeno per 12 ore diurne, valorizzando le funzioni degli aiuti corresponsabili e dei coadiutori. Per il personale medico pertanto nei servizi ove ciò è richiesto la distribuzione degli operatori deve essere operata su due turni, comprimendo al massimo il ricorso agli istituti della guardia medica e della pronta disponibilità.

11 NORME DI CARATTERE GENERALE IN MATERIA DI TURNI Il lavoro deve essere organizzato in modo da valorizzare il ruolo interdisciplinare delle équipe e la responsabilità di ogni operatore nell'assolvimento dei propri compiti istituzionali. Sulla base dei criteri stabiliti dal comitato di gestione gli orari ed i turni di servizio saranno definiti dall'ufficio di direzione, su proposta del responsabile del servizio o presidio multizonale, previo confronto con le organizzazioni sindacali interessate. Nel richiamato articolo 32 del DPR 20 dicembre 1979, n. 761, per quanto concerne l articolazione dei turni di servizio si legge Gli orari e i turni di lavoro devono essere stabiliti tenendo conto delle necessità di una razionale ed economica utilizzazione e distribuzione del personale in relazione alle esigenze degli utenti e sulla base di criteri generali concordati con le organizzazioni sindacali interessate. I principi chiave cui deve riferirsi l organizzazione del lavoro e specificamente l articolazione dei turni di servizio richiamati in quel primo contratto nazionale di lavoro sono riconducibili ai seguenti: la razionalità (che si esprime in una equilibrata ripartizione); l economicità (riducendo al minimo il ricorso ad istituti che comportano costi aggiuntivi, quali la guardia e la reperibilità); il rispetto delle esigenze degli utenti; il confronto con le organizzazioni sindacali interessate; Principi sostanzialmente ad essi sovrapponibili sono enunciati nell articolo 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, che costituisce come noto il quadro normativo generale che disciplina il rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche 1. Le amministrazioni pubbliche definiscono, secondo principi generali fissati da disposizioni di legge e, sulla base dei medesimi, mediante atti organizzativi secondo i rispettivi ordinamenti, le linee fondamentali di organizzazione degli uffici; individuano gli uffici di maggiore rilevanza e i modi di conferimento della titolarità dei medesimi; determinano le dotazioni organiche complessive. Esse ispirano la loro organizzazione ai seguenti criteri:

12 NORME DI CARATTERE GENERALE IN MATERIA DI TURNI a) funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi di attività, nel perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità. A tal fine, periodicamente e comunque all'atto della definizione dei programmi operativi e dell'assegnazione delle risorse, si procede a specifica verifica e ad eventuale revisione; b) ampia flessibilità, garantendo adeguati margini alle determinazioni operative e gestionali da assumersi per l organizzazione degli uffici e la gestione dei rapporti di lavoro; c) collegamento delle attività degli uffici, adeguandosi al dovere di comunicazione interna ed esterna, ed interconnessione mediante sistemi informatici e statistici pubblici; d) garanzia dell'imparzialità e della trasparenza dell'azione amministrativa, anche attraverso l'istituzione di apposite strutture per l'informazione ai cittadini e attribuzione ad un unico ufficio, per ciascun procedimento, della responsabilità complessiva dello stesso; e) armonizzazione degli orari di servizio e di apertura degli uffici con le esigenze dell'utenza e con gli orari delle amministrazioni pubbliche dei Paesi dell'unione europea. L attuale riferimento normativo in materia di orario di lavoro di un dirigente medico è l articolo 14 del CCNL 2002_2005, di seguito integralmente riportato.

13 LA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI ORARIO DI LAVORO CCNL 2002_2005 ARTICOLO 14 orario di lavoro dei dirigenti 1. Nell'ambito dell'assetto organizzativo dell'azienda, i dirigenti assicurano la propria presenza in servizio ed il proprio tempo di lavoro, articolando in modo flessibile l'impegno di servizio per correlarlo alle esigenze della struttura cui sono preposti ed all'espletamento dell'incarico affidato, in relazione agli obiettivi e programmi da realizzare, secondo modalità che devono essere stabilite dall azienda previa concertazione con le organizzazioni sindacali. I volumi prestazionali richiesti all'equipe ed i relativi tempi di attesa massimi per la fruizione delle prestazioni stesse vengono definiti con le procedure di budget con le quali si procede all'assegnazione degli obiettivi annuali ai dirigenti di ciascuna unità operativa, stabilendo la previsione oraria per la realizzazione di detti programmi. L'impegno di servizio necessario per il raggiungimento degli obiettivi prestazionali eccedenti l'orario dovuto contrattualmente è negoziato con le stesse procedure di budget. Sempre in sede di budget vengono individuati anche gli strumenti orientati a ridurre le liste di attesa. 2. L'orario di lavoro dei dirigenti è confermato in 38 ore settimanali, al fine di assicurare il mantenimento del livello di efficienza raggiunto dai servizi sanitari e per favorire lo svolgimento delle attività gestionali e/o professionali, correlate all'incarico affidato e conseguente agli obiettivi di budget negoziati a livello aziendale, nonché quelle di didattica, ricerca ed aggiornamento. 3. Il conseguimento degli obiettivi correlati all'impegno di servizio di cui ai commi 1 e 2 è verificato trimestralmente ai fini dell analisi del raggiungimento degli obiettivi di budget per la conseguente erogazione della retribuzione di risultato.

14 LA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI ORARIO DI LAVORO CCNL 2002_2005 ARTICOLO 14 orario di lavoro dei dirigenti 4. Nello svolgimento dell'orario di lavoro previsto per i dirigenti medici e veterinari, quattro ore dell'orario settimanale sono destinate ad attività non assistenziali, quali l'aggiornamento professionale, l'ecm, la partecipazione ad attività didattiche, la ricerca finalizzata. Tale riserva di ore non rientra nella normale attività assistenziale, non può essere oggetto di separata ed aggiuntiva retribuzione. Essa va utilizzata di norma con cadenza settimanale ma, anche per particolari necessità di servizio, può essere cumulata in ragione di anno per impieghi come sopra specificati ovvero, infine, utilizzata anche per l'aggiornamento facoltativo in aggiunta agli otto giorni l anno di permesso retribuito per la partecipazione a convegni, congressi, corsi di aggiornamento facoltativi previsti dall'articolo 23, comma 1, del CCNL 5 dicembre 1996. Tale riserva va resa in ogni caso compatibile con le esigenze funzionali della struttura di appartenenza e non può in alcun modo comportare una mera riduzione dell'orario di lavoro. 5. L'azienda, con le procedure di budget, può utilizzare, in forma cumulata, 30 minuti settimanali delle quattro ore riservate ad attività non assistenziali, per un totale massimo di n. 26 ore annue, prioritariamente, per contribuire alla riduzione delle liste di attesa ovvero per il perseguimento di obiettivi assistenziali e di prevenzione definiti con le medesime procedure.

15 LA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI ORARIO DI LAVORO CCNL 2002_2005 ARTICOLO 14 orario di lavoro dei dirigenti 6. Ove per il raggiungimento degli obiettivi prestazionali eccedenti quelli negoziati in sede di budget, sia necessario un impegno aggiuntivo, l'azienda, sulla base delle linee di indirizzo che la Regione può emanare in questa materia, ed ove ne ricorrano i requisiti e le condizioni, può concordare con l'equipe interessata l'applicazione dell'istituto previsto dall'articolo 55, comma 2 del CCNL 1998_2001, che prevede la remunerazione dell impegno aggiuntivo richiesto come prestazioni aggiuntive in base al regolamento adottato dall azienda sulla base di criteri generali che devono essere stabiliti previa contrattazione con le organizzazioni sindacali aziendali. La misura della tariffa oraria da erogare per tali prestazioni è di 60,00 lordi. Nell'individuazione dei criteri generali per l'adozione di tale atto dovrà essere indicato che l'esercizio dell'attività libero professionale di cui all'articolo 55 comma 2 è possibile dopo aver garantito gli obiettivi prestazionali negoziati. 7. La presenza del dirigente medico nei servizi ospedalieri delle aziende nonché in particolari servizi del territorio individuati in sede aziendale con le procedure di cui al comma 1, deve essere assicurata nell'arco delle 24 ore e per tutti i giorni della settimana mediante una opportuna programmazione ed una funzionale e preventiva articolazione degli orari e dei turni di guardia. Con l'articolazione del normale orario di lavoro nell'arco delle dodici ore di servizio diurne, la presenza medica è destinata a far fronte alle esigenze ordinarie e di emergenza che avvengano nel medesimo periodo orario. L'azienda individua i servizi ove la presenza medica deve essere garantita attraverso una turnazione per la copertura dell'intero arco delle 24 ore. 10. Tutti i dirigenti medici, indipendentemente dall'esclusività del rapporto di lavoro, sono tenuti ad assicurare i servizi di guardia e di pronta disponibilità.

16 CCNL 2002_2005 ARTICOLO 16 Servizio di guardia 1. Nelle ore notturne e nei giorni festivi, la continuità assistenziale e le urgenze/emergenze dei servizi ospedalieri e, laddove previsto, di quelli territoriali, sono assicurate, secondo le procedure definite con regolamento di organizzazione adottato dall azienda previa concertazione con le organizzazioni sindacali, mediante: a) il dipartimento di emergenza, se istituito, eventualmente integrato, ove necessario da altri servizi di guardia o di pronta disponibilità; b) la guardia medica di unità operativa o tra unità operative appartenenti ad aree funzionali omogenee e dei servizi speciali di diagnosi e cura; c) la guardia medica nei servizi territoriali ove previsto. 2. Il servizio di guardia medica è svolto all'interno del normale orario di lavoro. Le guardie espletate fuori dell'orario di lavoro possono essere assicurate con il ricorso al lavoro straordinario alla cui corresponsione si provvede con il fondo per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro ovvero con recupero orario. 3. Il servizio di guardia è assicurato da tutti i dirigenti esclusi quelli di struttura complessa. 4. Ferma restando la facoltà delle Regioni di emanare specifiche linee di indirizzo in materia di organizzazione dei piani per le emergenze le parti, a titolo esemplificativo, rinviano all'allegato n. 2 per quanto attiene le tipologie assistenziali minime nelle quali dovrebbe essere prevista la guardia medica di unità operativa.

17 ALLEGATO 2 In riferimento all'articolo 16, in attesa dei criteri generali da emanarsi a cura delle singole Regioni per la razionalizzazione ed ottimizzazione delle attività connesse alla continuità assistenziale ed urgenza emergenza, le parti si danno atto che la guardia medica di Unità operativa dovrebbe essere prevista almeno nelle seguenti tipologie assistenziali: ostetricia, pediatria con neonatologia; unità di terapie intensive e semi intensive (rianimatorie, cardiologiche, respiratorie, metaboliche); attività di alta specialità di cui al decreto del Ministero della Salute del 29 gennaio 1992. Tale previsione riguarda anche le specialità di anestesia, laboratorio analisi e radiodiagnostica negli ospedali sede di dipartimento di urgenza ed emergenza di primo e secondo livello. Il servizio di guardia istituito per aree funzionali omogenee può essere previsto solo per aree che insistono sulla stessa sede. Il servizio di guardia notturno e quello festivo devono essere distribuiti in turni uniformi fra tutti i componenti l'equipe. CCNL 1998_2001 LA LIBERA PROFESSIONE INTRAMURARIA DEI DIRIGENTI MEDICI CON RAPPORTO DI LAVORO ESCLUSIVO ARTICOLO 55 Tipologie di attività libero professionali 1. L'esercizio dell'attività libero professionale avviene al di fuori dell'impegno di servizio e si può svolgere nelle seguenti forme: a) libera professione individuale, caratterizzata dalla scelta diretta da parte dell'utente del singolo professionista cui viene richiesta la prestazione, ai sensi dell'articolo 54, comma 4; b) attività libero professionale a pagamento, ai sensi dell'articolo 54 comma 4, svolte in équipe all'interno delle strutture aziendali, caratterizzata dalla richiesta di prestazioni da parte dell'utente, singolo o associato anche attraverso forme di rappresentanza,

all'équipe, che vi provvede nei limiti delle disponibilità orarie concordate; c) partecipazione ai proventi di attività professionale richiesta a pagamento da singoli utenti e svolta individualmente o in équipe, in strutture di altra azienda del SSN o di altra struttura sanitaria non accreditata, previa convenzione con le stesse; d) partecipazione ai proventi di attività professionali, a pagamento, richieste da terzi (utenti singoli, associati, aziende o enti) all'azienda anche al fine di consentire la riduzione dei tempi di attesa, secondo programmi predisposti dall'azienda stessa, d'intesa con le équipe dei servizi interessati. 2. Si considerano prestazioni erogate nel regime di cui alla lettera d) del comma 1 anche le prestazioni richieste, in via eccezionale e temporanea ad integrazione dell'attività istituzionale dalle aziende ai propri dirigenti al fine di ridurre le liste di attesa o di acquisire prestazioni aggiuntive, soprattutto in presenza di carenza di organico ed impossibilità anche momentanea di coprire i relativi posti con personale in possesso dei requisiti di legge, in accordo con le équipe interessate e nel rispetto delle direttive regionali in materia. 18

19 CCNL 1998_2001 LA LIBERA PROFESSIONE INTRAMURARIA DEI DIRIGENTI MEDICI CON RAPPORTO DI LAVORO ESCLUSIVO ARTICOLO 55 Tipologie di attività libero professionali 2-bis (introdotto dall articolo 18 del CCNL 2002_2005) Qualora tra i servizi istituzionali da assicurare eccedenti gli obiettivi prestazionali negoziati in sede di budget rientrino i servizi di guardia notturna, l applicazione del comma 2, ferme rimanendo le condizioni di operatività ivi previste, deve avvenire nel rispetto delle linee di indirizzo che la regione può emanare in materia di continuità assistenziale ed in particolare per quanto concerne la disciplina delle guardie e la loro durata. È inoltre necessario che: sia razionalizzata la rete dei servizi ospedalieri interni dell azienda per l ottimizzazione delle attività connesse alla continuità assistenziale; siano le aziende a richiedere al dirigente le prestazioni in tale regime, esaurita la utilizzazione di altri strumenti retributivi contrattuali; sia definito un tetto massimo delle guardie retribuibili con il ricorso al comma 2 non superiore al 12% delle guardie notturne complessivamente svolte in azienda nell anno precedente, il quale rappresenta il budget di spesa massimo disponibile; la tariffa per ogni turno di guardia notturna è fissata in 480,00 lordi.

20 CCNL 2002_2005 ARTICOLO 17 Pronta disponibilità 1. Il servizio di pronta disponibilità è caratterizzato dalla immediata reperibilità del dirigente e dall'obbligo per lo stesso di raggiungere il presidio nel tempo stabilito nell'ambito del piano annuale adottato dall'azienda, previa concertazione con le organizzazioni sindacali, per affrontare le situazioni di emergenza in relazione alla dotazione organica ed agli aspetti organizzativi delle strutture. 2. Sulla base del piano annuale per le emergenze, sono tenuti al servizio di pronta disponibilità i dirigenti, esclusi quelli di struttura complessa, in servizio presso unità operative con attività continua nel numero strettamente necessario a soddisfare le esigenze funzionali. Sempre previa concertazione con le organizzazioni sindacali aziendali, possono essere individuate altre unità operative per le quali, sulla base dei piani per le emergenze, sia opportuno prevedere il servizio di pronta disponibilità. 3. Il servizio di pronta disponibilità è limitato ai soli periodi notturni e festivi, può essere sostitutivo ed integrativo dei servizi di guardia ed è organizzato utilizzando dirigenti appartenenti alla medesima disciplina. Nei servizi di anestesia, rianimazione e terapia intensiva può prevedersi esclusivamente la pronta disponibilità integrativa. Il servizio di pronta disponibilità integrativo dei servizi di guardia è di norma di competenza di tutti i dirigenti, compresi quelli di struttura complessa. Il servizio sostitutivo coinvolge a turno individuale solo i dirigenti che non siano titolari di incarico di struttura complessa. 4. Il servizio di pronta disponibilità ha durata di dodici ore. Due turni di pronta disponibilità sono prevedibili solo per le giornate festive. Di regola non potranno essere previste per ciascun dirigente più di dieci turni di pronta disponibilità nel mese.

21 CCNL 2002_2005 ARTICOLO 17 Pronta disponibilità 5. La pronta disponibilità dà diritto ad una indennità per ogni dodici ore. Qualora il turno sia articolato in orari di minore durata che comunque non possono essere inferiori a quattro ore l'indennità è corrisposta proporzionalmente alla durata stessa, maggiorata del 10%. In caso di chiamata, l'attività prestata viene computata come lavoro straordinario o compensata come recupero orario. 6. Nel caso in cui la pronta disponibilità cada in un giorno festivo spetta un giorno di riposo compensativo senza riduzione del debito orario settimanale. 7. Ai compensi di cui al presente articolo si provvede con il fondo per il trattamento accessorio legato a particolari condizioni di lavoro. 8. Le parti concordano che, attenendosi ai criteri generali definiti dalle Regioni nell ambito linee di indirizzo che esse possono emanare per uniformare i comportamenti delle diverse aziende, sono individuate modalità per il graduale superamento della pronta disponibilità sostitutiva, allo scopo di garantire mediante turni di guardia una più ampia tutela assistenziale nei reparti di degenza.

22 PRESTAZIONI AGGIUNTIVE E RETRIBUZIONE DI RISULTATO La retribuzione di risultato compensa anche l'eventuale superamento dell'orario di lavoro contrattuale per il raggiungimento dell'obiettivo assegnato. (CCNL 1994_1997, articolo 65, comma 3) I volumi prestazionali richiesti all'equipe ed i relativi tempi di attesa massimi per la fruizione delle prestazioni stesse vengono definiti con le procedure dell'articolo 65, comma 6 del CCNL 1994_1997 nell'assegnazione degli obiettivi annuali ai dirigenti di ciascuna unità operativa, stabilendo la previsione oraria per la realizzazione di detti programmi. L'impegno di servizio necessario per il raggiungimento degli obiettivi prestazionali eccedenti l'orario contrattualmente dovuto è negoziato con le procedure e per gli effetti dell'articolo 65, comma 6 citato. In tale ambito vengono individuati anche gli strumenti orientati a ridurre le liste di attesa. (CCNL 2002_2005, articolo 14, comma 1) L articolo 65 del CCNL 1994_1997 disciplina il processo di budgeting, disponendo in particolare che: 4. Al fine di conseguire più elevati livelli di efficienza, efficacia ed economicità nella gestione dei servizi istituzionali, la direzione generale, di norma con cadenza annuale e in corrispondenza con l'approvazione del bilancio, anche sulla base delle proposte dei dirigenti responsabili, secondo i rispettivi ordinamenti, alle strutture aziendali di più elevato livello: a) definisce i programmi e gli obiettivi prestazionali, emanando le conseguenti direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione; b) assegna a ciascuna articolazione aziendale, le risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie al loro raggiungimento, indicando quale è la quota parte del fondo della retribuzione di risultato assegnata alla medesima e, in particolare, quella riservata al dirigente responsabile.

23 CCNL 1994_1997 articolo 65 processo di budgeting 5. I dirigenti responsabili delle articolazioni aziendali provvedono, con le medesime procedure e metodologie del comma precedente, nei confronti delle singole unità operative che compongono l'articolazione medesima. 6. Gli obiettivi, preventivamente illustrati dal dirigente responsabile dell'articolazione aziendale, sono assegnati formalmente a tutti i dirigenti dell'unità operativa secondo la tipologia degli incarichi conferiti a ciascuno di essi, con l'indicazione dell'incentivo economico connesso. 7. L'erogazione dell'incentivo è strettamente connessa ai risultati conseguiti in relazione alla realizzazione degli obiettivi assegnati. Detti risultati sono oggetto di valutazione da parte del competente servizio per il controllo interno e del nucleo di valutazione, che ne definisce parametri e standard di riferimento. 8. La retribuzione di risultato è corrisposta a consuntivo, nei limiti delle quote di produttività assegnate all'unità operativa e, comunque, nel rispetto delle disponibilità finanziarie complessivamente attribuite alla medesima, in relazione al raggiungimento totale o parziale del risultato. Tale verifica può anche essere periodica, per stati di avanzamento. Le norme sopra richiamate si riferiscono alla possibilità di negoziare in sede di budget obiettivi prestazionali che comportino un impegno orario aggiuntivo rispetto al debito orario contrattuale, e precisano che tale negoziazione comporta la contestuale determinazione, in sede di budget, dell incentivo economico correlato con il raggiungimento degli obiettivi negoziati. Per completare il quadro normativo di riferimento deve essere tenuto presente anche il comma 6 dell articolo 14 del CCNL 2002_2005, che al riguardo dispone:

24 PRESTAZIONI AGGIUNTIVE E RETRIBUZIONE DI RISULTATO Ove per il raggiungimento di obiettivi prestazionali eccedenti quelli negoziati in sede di budget a fronte della disponibilità oraria contrattuale e di un eventuale impegno orario aggiuntivo, sia necessario un ulteriore impegno orario aggiuntivo, l'azienda, sulla base delle linee di indirizzo che la regione può emanare ai sensi delle vigente normativa contrattuale, ed ove ne ricorrano i requisiti e le condizioni, può concordare con l'équipe interessata l'applicazione dell'istituto previsto dall'articolo 55, comma 2 del CCNL 8 giugno 2000, che consente di remunerare come attività libero professionale prestazioni richieste ad integrazione dell attività istituzionale in base al regolamento che disciplina la libera professione, e che deve essere preventivamente adottato dall azienda previa concertazione con le organizzazioni sindacali aziendali. La misura della tariffa oraria da erogare per tali prestazioni è di 60,00 lordi. Nell'individuazione dei criteri generali per l'adozione di tale atto dovrà essere indicato che l'esercizio dell'attività libero professionale di cui all'articolo 55 comma 2 è possibile solo dopo aver garantito gli obiettivi prestazionali negoziati. (CCNL 2002_2005, articolo 14, comma 6) nonché il citato articolo 55, comma 2, del CCNL 1998_2001 Si considerano prestazioni erogate in regime libero professionale anche le prestazioni richieste, in via eccezionale e temporanea, ad integrazione dell'attività istituzionale, dalle aziende ai propri dirigenti al fine di ridurre le liste di attesa o di acquisire prestazioni aggiuntive, soprattutto in presenza di carenza di organico ed impossibilità anche momentanea di coprire i relativi posti con personale in possesso dei requisiti di legge, in accordo con le équipe interessate e nel rispetto delle direttive regionali in materia. (CCNL 1998_2001, articolo 55, comma 2)

25 DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165 Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche Articolo 5 Potere di organizzazione 2. Nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi che ogni amministrazione pubblica deve adottare per definire il proprio assetto organizzativo interno, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, fatti salvi la sola informazione ai sindacati per le determinazioni relative all'organizzazione degli uffici ovvero, limitatamente alle misure riguardanti i rapporti di lavoro, l'esame congiunto, ove previsti nei contratti collettivi nazionali di lavoro. Rientrano, in particolare, nell'esercizio dei poteri dirigenziali le misure inerenti la gestione delle risorse umane nel rispetto del principio di pari opportunità, nonché la direzione, l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici.