La risoluzione n. 4/E del 04 Gennaio 2011, dando una consulenza giuridica sul problema, chiarisce, in sintesi, quanto segue:



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Transcript:

Invio 05 PIANO CASA Riconoscimento o meno delle agevolazioni fiscali. Il Decreto legge n. 112 del 2008, convertito nella legge 133 del 2008, ha approvato il c.d. Piano Casa, dando la possibilità di effettuare ampliamenti o ricostruzione di edifici in deroga ai piani regolatori locali. Il Testo Unico per l edilizia (entrato in vigore il 30/6/2003) include nella ristrutturazione edilizia anche le opere consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma preesistente, definendo, viceversa, interventi di nuova costruzione quelli relativi alla costruzione di manufatti edili fuori terra o interrati, ovvero l ampliamento di quelli esistenti all esterno della sagoma esistente. Da queste inclusioni o esclusioni ne è derivata una tale confusione in merito alla spettanza delle agevolazioni fiscali, in presenza di opere rientranti in quel Piano Casa, tanto da richiedere l intervento della Agenzia delle Entrate. La risoluzione n. 4/E del 04 Gennaio 2011, dando una consulenza giuridica sul problema, chiarisce, in sintesi, quanto segue: - Proprio partendo dalle definizioni delle opere considerate all interno delle ristrutturazioni o al di fuori di esse, come sopra evidenziate, si deve riconoscere l agevolazione fiscale (36 o 55% a seconda della tipologia dell intervento) a tutte quelle opere che, pur concretizzandosi in demolizioni e ricostruzione, rispettano la volumetria e la sagoma dell immobile preesistente; - Nel caso, quindi, di ampliamento, l agevolazione non può spettare in quanto trattasi di nuova costruzione - Nel caso di demolizione e ricostruzione con abbinato ampliamento, l agevolazione compete per la sola parte della ricostruzione fedele alla preesistente, mentre per la parte aggiunta dall ampliamento, la stessa è esclusa dall agevolazione stessa. Come si può constatare sono dei principi semplici anche se, a volte, di difficile applicazione. Se però il principio è stato bene compreso, si dovrà prevedere un computo di spese ben definito tra opere agevolabili e quelle escluse, al fine di poter dimostrare, a posteriori, la correttezza dei calcoli e la spettanza dell agevolazione richiesta ed applicata. Si riportano una serie di possibili interventi con relativa ammissibilità o meno alle agevolazioni fiscali, la cui fonte è specificata in calce alla stessa: VOLUMETRIE E AMPLIAMENTI Villetta Ampliamento della bifamiliare con lavori di ristrutturazione, sostituzione caldaia e installazione pannelli solari termici Agevolazione del 36% per i lavori di ristrutturazione; Nessuna agevolazione per gli ampliamenti (esclusi servizi igienici e vani tecnici);

Edificio rurale Veranda Demolizione e ricostruzione (con sagoma diversa), ampliamento dell immobile rurale se non riscaldato, sostituzione caldaia Chiusura di un terrazzo o balcone con nuovo volume riscaldato e conseguente aumento volumetrico Detrazione del 55% per sostituzione caldaia (tetto detrazione 30 mila ); Detrazione 55% per installazione pannelli solari termici (tetto detrazione 60 mila ); IVA al 10% (al 4% per la prima casa purché non di lusso). trattasi di demolizione e ricostruzione; casa). trattasi di nuova volumetria; casa purché non di lusso). Innalzamento di Sopraelevazione palazzina a 3 piani con 6 unità abitative trattasi di nuova volumetria; casa). Tetto mansarda Rifacimento del tetto di una bifamiliare ricavandone un e sottotetto a mansarda, installazione pannelli fotovoltaici e pompa di calore Agevolazione del 36% (in proporzione al volume preesistente), purchè il sottotetto non diventi abitazione indipendente; IVA al 10% (al 4% se inglobato in una prima casa); Pannelli agevolazione Conto Energia

Seminterrato Recupero magazzino seminterrato a uso ufficio (permesso in Lombardia, Puglia, Basilicata, Molise, Calabria) non residenziale; Se non già riscaldato, coibentazioni senza agevolazioni; RECUPERO RIUTILIZZO E Sottotetto Recupero per fini abitativi, senza innalzamento del colmo o modifica delle falde Agevolazione al 36% perché aumento di superficie ma non di volume (purchè non diventi abitazione indipendente); Se non già riscaldato, coibentazioni senza agevolazioni; IVA al 10% (al 4% per la prima casa purché non di lusso). Soppalco Ampliamento di edificio industriale con soppalco interno senza alterazione di sagoma Nessuna agevolazione (perché non residenza); NON RESIDENZIALE Capannone Tetto in eternit Ampliamento di edificio industriale, installazione pompe di calore ad alta efficienza (in Veneto) Sostituzione copertura in amianto, installazione impianto fotovoltaico integrato nella nuova copertura Detrazione al 55% (tetto max 30 mila ) se c è l integrale sostituzione dell impianto di climatizzazione invernale; Agevolazioni Conto Energia in proporzione alla potenza dell impianto e alla data di installazione (incrementato del 10%) ALTRI INTERVENTI Box auto Costruzione ex novo di pertinenza ad una bifamiliare Agevolazioni del 36% (tetto max 48 mila ) IVA al 4% (prima casa), al

Frazionamento Divisione unità immobiliare e realizzazione monolocale senza aumento del volume 10% (2^ casa) Detrazioni del 36% ed eventualmente del 55% per le opere agevolate IVA al 10% Fonte: Confappi-Federamministratori. La presente tabella è stata pubblicata sul quotidiano Il Sole 24 ore del 24 gennaio 2011 ACCONTI su ACQUISTO e/o COSTRUZIONE di BOX PERTINENZIALI e agevolazioni del 36%. Premesso che l agevolazione del 36% compete anche per la realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali, nonché per l acquisto degli stessi limitatamente al costo di costruzione, è sorto qualche dubbio sulla ammissibilità al beneficio fiscale delle somme versate in acconto prima della stipula del rogito notarile. L Agenzia delle Entrate, con propria risoluzione n. 7/E del 13 gennaio 2011, precisa che l agevolazione spetta solo nel caso in cui il promissario acquirente abbia stipulato un preliminare di compravendita regolarmente registrato. Stante la posizione dell Agenzia delle Entrate, pertanto, se sono stai versati acconti su un futuro acquisto, ma tale impegno non risulta avallato da un preliminare registrato, le somme eventualmente versate prima della stipula dell atto notarile non sono ammesse all agevolazione del 36%, anche se riferite al solo costo di costruzione. Non è difficile immaginare che qualche acquirente si vedrà negata la detrazione al momento della richiesta dei documenti comprovanti la spettanza o meno dell agevolazione (sono moltissimi i controlli in atto su tali agevolazioni) con conseguente recupero delle tasse risparmiate indebitamente. Nel caso in cui il futuro acquirente dovesse ancora stipulare il rogito di acquisto ed ha già versato acconti in assenza di preliminare registrato, conviene eseguire il versamento di quanto dovuto nel rogito notarile e farsi ritornare gli acconti versati. Più complicato diventa il caso di acconti versati su regolare fattura e con bonifico da ristrutturazione assoggettato a ritenuta di acconto. DISCONOSCIUTA la detrazione fiscale 36% per il 2007: Capita anche questo!! Non si comprende bene se per svista o per precisa volontà, ma la realtà che è per il 2007 il beneficio del 35% derivante da ristruttura edilizia non risulta incluso nella lista delle spese ammissibili al beneficio stesso. Stante quindi la norma di detto anno, e confermato dal sottosegretario del Ministero dell Economia e Commercio, chi ha usufruito della relativa detrazione, limitatamente alla ristrutturazioni edilizie,

in fase di controllo si vedrà negata l agevolazione con conseguente recupero del risparmio ottenuto ed ovviamente oltre a sanzione e interessi. Un ulteriore problema è dato dalla impossibilità di porre rimedio tecnico a questa stranezza del Governo in quanto, nelle norme di quell anno, era stata proprio prevista l esclusione della tipologia di intervento. La domanda sorge spontanea: ma in Italia c è una qualche norma certa, chiara, precisa e non soggetta alle solite interpretazioni a posteriori con effetto retroattivo? Ai posteri l ardua sentenza! GARDONE VT, lì 05 Febbraio 2011 CARATOZZOLO Dr RAFFAELE