AUSILI E SUSSIDI IN FISIOTERAPIA PEDIATRICA ASPETTI GIURIDICI



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AUSILI E SUSSIDI IN FISIOTERAPIA PEDIATRICA ASPETTI GIURIDICI SAVIGLIANO 31 MAGGIO 2011 AVV. MAURA ACCHIARDI

SOGGETTI COINVOLTI nel procedimento di erogazione degli ausili Medico specialista Professionista sanitario Tecnico abilitato Prescrizione Collaudo (DM 332/99) Proposta Addestramento Verifica efficacia ( DM 741/94) Costruzione Adattamento Addestramento (DM 665/94 e DM 332/99)

RIFORMA DELLE PROFESSIONI SANITARIA DM istitutivi dei profili sanitari Legge 42/1999 abolizione mansionario definizione campo attività Legge 251/2000 autonomia professionale art. 1 Legge 43/2006 istituzione ordini professionali DPCM 25/01/2008 accesso alla dirigenza Codici deontologici

RIFORMA DELLE PROFESSIONI SANITARIA Riconoscimento specifici ambiti di Autonomia Professionale CONSEGUENZE SUL PIANO GIURIDICO INAPPLICABILITA ART 1228 C.C. Responsabilità per fatto dell ausiliario RAFFORZAMENTO POSIZIONE DI GARANZIA RESPONSABILITA PROFESSIONALE INVALICABILITA DEI CONFINI PROFESSIONALI APPLICAZIONE PRINCIPIO AFFIDAMENTO

Passaggio dalla mansione alla professione dal prestare assistenza al medico, al prestare assistenza al paziente Articolo 1228 codice civile Responsabilità per fatto dell ausiliario Salva diversa volontà delle parti, il debitore che, nell adempimento dell obbligazione, si vale dell opera di terzi, risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro

PRINCIPIO DELL AFFIDAMENTO Ciascun professionista deve poter fare affidamento sul corretto assolvimento dei compiti professionali da parte degli altri componenti dell èquipe, salvo rispondere in concorso di quegli errori evidenti e facilmente rilevabili in base alle conoscenze professionali possedute. Tale principio non si applica al primario e al capo-èquipe che hanno funzioni di coordinamento e controllo Cass. Pen. n. 24360/2008

POSIZIONE DI GARANZIA Cassazione Penale n. 9638/2000: Gli operatori di una struttura sanitaria sono tutti portatori ex lege di una posizione di garanzia, espressione dell obbligo di solidarietà costituzionalmente imposto ex articoli 2 e 32 della Carta Fondamentale, nei confronti dei pazienti, la cui salute essi devono tutelare contro qualsivoglia pericolo che ne minacci l integrità. Cassazione Penale n. 447/2000 Gli operatori sanitari di una struttura sanitaria sono tutti ex lege portatori di una posizione di garanzia nei confronti dei loro pazienti affidati, a diversi livelli, alle loro cure e attenzioni e, in particolare, sono portatori della posizione di garanzia che va sotto il nome di posizione di protezione, la quale è contrassegnata dal dovere giuridico di provvedere alla tutela di un certo bene giuridico contro qualsivoglia pericolo atto a minacciarne l integrità

POSIZIONE DI GARANZIA La posizione di garanzia comporta l applicabilità della norma di cui all Art. 40, comma 2, del Codice Penale, ai sensi del quale: Non impedire un evento che si ha l obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo

AUTONOMO OBBLIGO DI INFORMARE E DI ACQUISIRE IL CONSENSO INFORMATO OBBLIGHI PREVISTI DAI CODICI DEONTOLOGICI. L ACQUISIZIONE DEL CONSENSO INFOMATO, PREVIA ADEGUATA INFORMAZIONE, E PARTE INTEGRANTE DELLA PRESTAZIONE SANITARIA. IL PROFESSIONISTA CHE OMETTE QUESTA DOVEROSA INFORMAZIONE LEDE IL DIRITTO DI AUTODETERMINAZIONE DEL PAZIENTE ED E TENUTO A RISARCIRE I DANNI INDIPENDENTEMENTE DALL ESITO FAVOREVOLE DELL INTERVENTO

RESPONSABILITA PROFESSIONALE La violazione degli obblighi e doveri professionali è fonte di responsabilità Responsabilità civile responsabilità penale responsabilità amministrativa responsabilità disciplinare responsabilità deontologica-disciplinare Responsabilità dirigenziale

RESPONSABILITA CIVILE PENALE DISCIPLINARE funzione di REINTEGRAZIONE RISTORO funzione REPRESSIVA DETERRENTE funzione di AUTOTUTELA RISARCIMENTO DANNO in forma specifica o per equivalente PENA pecuniaria - detentiva SANZIONE DISCIPLINARE

ELEMENTI DELLA RESPONSABILITA OGGETTIVO SOGGETTIVO Condotta attiva/omissiva Antigiuridica Cosciente e Volontaria Nesso di causalita DOLO: secondo l intenzione: l evento è stato preveduto e voluto dall agente come conseguenza della sua azione od omissione PRETERINTENZIONE: oltre l intenzione evento più grave di quello voluto dall agente DANNO/EVENTO lesione di un interesse giuridicamente apprezzabile e tutelato dall ordinamento COLPA: contro l intenzione l evento si è verificato per negligenza, imprudenza, imperizia (colpa generica) o per inosservanza di leggi, regolamenti ordini disciplinari (colpa specifica)

RESPONSABILITÀ CIVILE TRASFERIBILE PRECONTRATTUALE Art. 1337 c.c. CONTRATTUALE Art. 1218 c.c. EXTRACONTRATTUALE AQUILIANA Art. 2043 c.c. Violazione dell obbligo di comportarsi secondo buona fede nello svolgimento delle trattative Violazione di un dovere specifico derivante da un rapporto obbligatorio Violazione del principio del neminem laedere Art. 1223 c.c. danno patrimoniale Art. 2059 c.c. danno non patrimoniale danno emergente (perdita subita) lucro cessante (mancato guadagno) morale biologico esistenziale

RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE ARTICOLO 2043 CODICE CIVILE PRINCIPIO DEL NEMINEM LAEDERE QUALUNQUE FATTO DOLOSO O COLPOSO, CHE CAGIONI AD ALTRI UN DANNO INGIUSTO OBBLIGA COLUI CHE HA COMMESSO IL FATTO A RISARCIRE IL DANNO

RESPONSABILITÀ Responsabilità professionale PROFESSIONALE Art. 1176 c.c. Diligenza nell adempimento Nell adempiere l obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia. Nell adempimento delle obbligazioni inerenti all esercizio di un attività professionale la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell attività esercitata Art. 2236 c.c. Responsabilità del prestatore d opera Se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d opera non risponde dai danni, se non in caso di dolo di colpa grave

Caratteristiche peculiari OBBLIGAZIONE DI MEZZI non ha per oggetto un risultato ma un COMPORTAMENTO DILIGENTE MODELLO DEL BUON PROFESSIONISTA DILIGENZA SPECIFICA DEL DEBITORE QUALIFICATO PARAMETRI NORME DEONTOLOGICHE, LEX ARTIS complesso delle regole tecnico-scientifiche e di esperienza che definiscono la c.d. buona pratica sanitaria

RESPONSABILITA DEL FISIOTERAPISTA CASSAZIONE PENALE N. 859/1998 Incombe sul fisioterapista, nell espletamento della sua attività professionale, un obbligo di accertamento delle condizioni del paziente traumatizzato prima di compiere manovre riabilitative che possono rivelarsi dannose, sicchè in mancanza di idonea documentazione medica lo stesso fisioterapista ha il dovere di assumere tutte le informazioni richiste dal trattamento che si accinge a praticare

LIMITI I LIMITI DELLA RESPONSABILITA PROFESSIONALE SONO DEFINITI DALLE: COMPETENZE PREVISTE PER I MEDICI COMPETENZE DELLE ALTRE PROFESSIONI SANITARIE CHE RAPPRESENTANO ANCHE UN LIMITE ALL ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE LEGGE 42/1999, ART. 1, COMMA 2:..fatte salve le competenze previste per le professioni mediche e per le altre professioni del ruolo sanitario per l accesso alle quali è richiesto un diploma di laurea, nel reciproco rispetto delle specifiche competenze professionali

RESPONSABILITA PENALE REATI COMUNI: CHE POSSONO ESSERE COMMESSI DA CHIUNQUE REATI PROPRI: POSSONO ESSERE COMMESSI SOLO DA CHI POSSIEDE UNA DETERMINATA QUALITA O STATUS I PROFESSIONISTI CHE OPERANO IN UNA STRUTTURA SANITARIA PUBBLICA SONO: - INCARICATI DI PUBBLICO SERVIZIO (ART. 358 C.P.) - PUBBLICI UFFICIALI, quando sono anche titolori di poteri autoritativi e certificativi (ART.357 C.P.)

ART. 323 C.P. ABUSO DI UFFICIO Salvo che il fatto costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni

ART. 323 C.P. ABUSO DI UFFICIO TUTELA DELL IMPARZIALITA E DEL BUON ANDAMENTO DELLA P.A. (ART. 97 COST.) DIVIETO DI INGIUSTIFICATE PREFERENZE O DI FAVORITISMI (CASS. PEN. N. 25162/2008) ILLECITA STRUMENTALIZZAZIONE DELL UFFICIO DEVIAZIONE DELL ATTIVITA DAI FINI ISTITUZIONALI

ART. 323 C.P. ABUSO DI UFFICIO ELEMENTO SOGGETIVO Cassazione Penale n. 25162/2008: nel delitto di abuso di ufficio, per la configurabilità dell elemento soggettivo, è richiesto che l evento costituito dall ingiusto vantaggio patrimoniale o dal danno ingiusto sia voluto dall agente e non semplicemente previsto ed accettato come possibile conseguenza della propria condotta, per cui deve escludersi la sussistenza del dolo, sotto il profilo dell intenzionalità, qualora risulti, con ragionevole certezza, che l agente si sia proposto il raggiungimento di un fine pubblico, proprio del suo ufficio.

ART. 323 ABUSO DI UFFICIO ELEMENTO SOGGETIVO Cassazione Penale n. 708/2003: Nel reato di abuso d ufficio, l uso dell avverbio intenzionalmente per qualificare il dolo implica la sussistenza del reato solo quando l agente si rappresenta e vuole l evento di altrui danno o di vantaggio patrimoniale proprio o altrui come conseguenza diretta e immediata della sua condotta e come obiettivo primario perseguito, e non invece quando egli intende perseguire l interesse pubblico come obiettivo primario.

OBBLIGO DI INFORMAZIONE ART. 4, C. 4, D.M. 332/99 LA PRESCRIZIONE E INTEGRATA DA UNA ESAURIENTE INFORMAZIONE AL PAZIENTE ED EVENTUALMENTE A CHI LO ASSISTE SULLE CARATTERISTICHE FUNZIONALEIE TERAPEUTICHE.DEL DISPOSITIVO ART. 23 CODICE DEONTOLOGICO FISIOTERAPISTI LA PERSONA ASSISTITA O COLUI CHE ESERCITA LA LEGALE RAPPRESENTANZA SULLO STESSO, DEVE ESSERE DEBITAMENTE INFORMATO SU TUTTI GLI ASPETTI RIGUARDANTI LA TERAPIA CONSIGLIATA PRIMA DI INIZIARE LE CURE

CONCLUSIONE NON E QUESTIONE DI. AN, MA DI QUOMODO