SIDO BONFATTI. La natura giuridica degli accordi di ristrutturazione

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La natura giuridica degli accordi di ristrutturazione 1. Con la decisione n. 1182 del 18 gennaio 2018 la Corte di Cassazione (Sezione Prima Civile!) afferma che l Accordo di Ristrutturazione previsto dagli artt. 182-bis ss. L.fall. ( l Accordo ) appartiene agli istituti del diritto concorsuale ; ovvero al diritto concorsuale. Nonostante la genericità delle espressioni utilizzate, non pare che possano esservi dubbi sulla attribuzione alla Suprema Corte, nel caso di specie, dell opinione che l Accordo ex art. 182-bis l.fall. costituisca una procedura concorsuale propriamente detta: la questione controversa, infatti, afferiva al particolare atteggiarsi del rapporto tra l art. 111 l. fall. e l istituto dell Accordo di Ristrutturazione, a proposito dell attribuibilità o meno del collocamento in prededuzione a crediti professionali sorti in funzione di un Accordo ex art. 182-bis l.fall.: dubbio che viene risolto dalla Suprema Corte in senso positivo, evidentemente ritenendo applicabile l art. 111 l.fall. che il diritto positivo riserva alle procedure concorsuali di cui alla presente legge (fallimentare) anche all Accordo di Ristrutturazione. 2. La Suprema Corte illustra, sviluppa e conclude il ragionamento che la conduce alla soluzione sopra riferita, (letteralmente) in dieci righe (scarse) nonostante la esplicita ammissione che la questione sottostante (i rapporti tra la disciplina dell art. 111 l.fall. e quella dell Accordo di Ristrutturazione) non ha precedenti nella giurisprudenza della Corte -: il che non può non sorprendere, attesa - a non dir d altro - la non banale rilevanza degli interessi economici investiti dalla soluzione attribuita alla questione controversa. Ciò precisato, la sinteticità (o sommarietà?) della decisione commentata potrà giustificare ci si augura la sommarietà (o sinteticità?) delle osservazioni riservatele in questa sede, in prima battuta. 3. La decisione in commento motiva (per così dire) la conclusione, alla quale perviene, ricavando la appartenenza agli istituti di diritto concorsuale dell Accordo di Ristrutturazione ex art. 182-bis da taluni 1

RIVISTA DI DIRITTO BANCARIO ANNO 2018 FASCICOLO I SEZIONE II (asseriti) indici, ricavabili dalla disciplina alla quale nel tempo è stato assoggettato dal legislatore. In rapida sintesi, gli indici rilevanti ai fini dell attribuzione all Accordo della natura di procedura concorsuale sarebbero i seguenti: a) condizioni di ammissibilità : non si vede però, in linea di massima, quali esse siano. Un giudizio di ammissione al procedimento che può sboccare in un Accordo, non è previsto! A meno che si scambino le condizioni di ammissibilità con i presupposti di omologabilità dell Accordo, una volta depositato: ma tali presupposti costituiscono un profilo tutt affatto diverso da quelli che condizionano la ammissibilità del ricorso all istituto; b) deposito presso il tribunale competente : la (non) sintomaticità dell indice, con riguardo all attitudine ad attribuire o meno ad un procedimento la natura di procedura concorsuale, si commenta da sé; c) pubblicazione al Registro delle Imprese : stessa conclusione (anche il Piano di Ristrutturazione Attestato ex art. 67, co. 3, lett. d) l.fall.) deve essere pubblicato, se vuole conseguire pienezza degli effetti cfr. art. 88, co. 4, d.p.r. n. 971/1986, che condiziona a detta pubblicità la neutralità fiscale della eventuale remissione del debito, per la parte che eccede la perdita di periodo -); d) necessità di omologazione : poiché la natura (o meno) di procedura concorsuale dipende (almeno a parere di chi scrive) dagli effetti attribuiti dalla legge ad un determinato procedimento, non è dalla sua sottoposizione ad omologa giudiziale che può essere ricavata una risposta al quesito sulla sua natura: l omologa giudiziale condiziona la produzione degli effetti conseguenti alla instaurazione di un determinato procedimento: non ne determina invece i contenuti; e) meccanismi di protezione temporanea : nel procedimento di Accordo ex art. 182-bis l. fall. i meccanismi di protezione che si producono non hanno la funzione loro assegnata nelle procedure concorsuali propriamente dette (fallimento; concordato preventivo; ecc.). Nelle procedure concorsuali, i meccanismi sono rivolti a proteggere i creditori (contro gli atti di disposizione del debitore attentanti alla integrità del patrimonio; contro la effettuazione di pagamento preferenziali o la costituzione di garanzie discriminatorie ; contro le iniziative di singoli creditori comportanti la alterazione della par condicio creditorum cfr. artt. 44 e 45 l. fall.; cfr. 2

artt. 16, co. 7 e 169 l. fall. - ); nell Accordo di Ristrutturazione i meccanismi protettivi invocati dalla Suprema Corte hanno la funzione di proteggere il debitore (contro iniziative cautelari od esecutive dei creditori), non apprestando - invece alcuna tutela per i creditori, né nei confronti degli atti di disposizione del debitore (che sono perfettamente validi ed opponibili, suscettibili a tutto concedere di giustificare la risoluzione dell Accordo se contrari al suo contenuto, ma senza per ciò perdere di validità); né nei confronti dei pagamenti preferenziali (finanche rivolti all estinzione di debiti pregressi, e rimuovibili con esclusivo ricorso all azione revocatoria nell eventuale fallimento consecutivo cfr. anche infra, n. 4 -, ma non con richiamo ad una inesistente inefficacia od inopponibilità); né nei confronti degli atti costitutivi di garanzie discriminatorie (essendo il previsto divieto di acquisire titoli di prelazione limitato ai soli atti costitutivi di garanzie reali non concordati con il debitore - quindi ancora una volta in funzione protettiva dello stesso contro il rischio delle ipoteche giudiziali dei creditori -, senza che ciò impedisca la costituzione di garanzie volontarie cioè concordate ); f) esonero da revocabilità di atti, pagamenti e garanzie posti in essere in sua esecuzione : trattasi di indice da giudicare (di per sé) non significativo, essendo comune a procedimenti - quale il Piano di Risanamento Attestato: cfr. art. 67, co. 3, lett. d) l.fall. - di cui non si dovrebbe dubitare la estraneità al novero delle procedure concorsuali ; g) forme di controllo sulla composizione negoziata : anche la sussistenza di un controllo giudiziale sulla esistenza dei presupposti per la produzione di determinati effetti giuridici nulla dice di per sé sul contenuto di tali effetti, e dunque sulla loro attitudine (o meno) a giustificare l assimilazione del procedimento relativo alle procedure concorsuali ; h) forme di pubblicità sulla composizione negoziata : vale quanto riferito sub lett. c) e sub lett. g); i) effetti protettivi : non ne sussistono, se non nei limiti (e con le conseguenze) esposti sub lett. e). 4. Quel che più rileva, peraltro, nella valutazione della condivisibilità della conclusione alla quale perviene la Corte di Cassazione, è rappresentato dalla mancanza di qualsiasi attenzione alla 3

RIVISTA DI DIRITTO BANCARIO ANNO 2018 FASCICOLO I SEZIONE II considerazione delle conseguenze che derivano sul piano delle relazioni con una serie di norme di diritto positivo che contraddicono il risultato conseguito dalla Suprema Corte. Una volta attribuita natura di procedura concorsuale all Accordo di Ristrutturazione, infatti, si può osservare in prima battuta, e senza presunzione di completezza che: a) non si comprende perché ai fini della retrodatazione del c.d. periodo sospetto rilevi l apertura del procedimento di Concordato preventivo, rispetto al fallimento consecutivo, e non rilevi invece deponendo in senso inequivocabilmente contrario l art. 69-bis, co. 2, l.fall., che attribuisce rilievo, sotto tale profilo, esclusivamente al Concordato preventivo la pregressa omologazione di un Accordo ; non si comprende la differenza della disciplina disposta per il pagamento dei cc.dd. fornitori strategici nel Concordato preventivo e nell Accordo di Ristrutturazione. Per entrambe le fattispecie è prevista (cfr. art. 182-quinquies, co., 5 e co. 6, l.fall.) la autorizzazione giudiziale alla effettuazione di tali pagamenti: ma la circostanza che la esenzione dall azione revocatoria di cui all articolo 67 dei pagamenti autorizzati sia prevista esclusivamente per i pagamenti effettuati in corso di Accordo, dimostra: (i) che per i pagamenti di crediti pregressi (di fornitori strategici ) nel Concordato preventivo, l autorizzazione ha la funzione di superare un divieto (il divieto del pagamento dei debiti pregressi, pacificamente ricavato dalla disciplina del Concordato). L autorizzazione non ha invece la funzione di esentare il pagamento dall azione revocatoria fallimentare, perché i pagamenti effettuati (nel corso del Concordato preventivo, dunque dopo l apertura) non sono revocabili, essendo ciò incompatibile con l affermazione della revocabilità dei pagamenti effettuati prima dell apertura del Concordato, e a ritroso (cfr. art. 69-bis, co. 2, l.fall.). I pagamenti effettuati nel corso del Concordato sono semplicemente opponibili (se legittimi) ovvero inopponibili (se non autorizzati); mentre (ii) per il pagamento di crediti pregressi (di fornitori strategici) nell Accordo di Ristrutturazione, l autorizzazione deve essere richiesta soltanto allo scopo di sottrarre il pagamento di debiti pregressi alla (altrimenti proponibile) azione revocatoria fallimentare, rimanendo per il resto un atto perfettamente legittimo e come tale opponibile ai creditori (supra, n. 3 lett. e). Per non dire e qui si può concludere la breve riflessione dedicata alla decisione della Corte che neppure si 4

comprende come si ritenga di potere parlare di concorso a proposito di un istituto (l Accordo ex art. 182-bis l fall.) che potrebbe coinvolgere anche un solo creditore (poniamo, la Capogruppo che avesse concesso alla controllata crediti finanziari o commerciali per oltre il 60% dell indebitamento complessivo), mantenendo estranei tutti gli altri. 5