trasformazione societaria liquidazione societaria fusioni e acquisizioni (M&A)

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Transcript:

OPERAZIONI STRAORDINARIE trasformazione societaria liquidazione societaria fusioni e acquisizioni (M&A) Cessione affitto d azienda Conferimento (non solo azienda) Fusione societaria Scissione societaria

Conferimento il conferente trasferisce un azienda a una società (A) corrispettivo una partecipazione nel capitale sociale di A La conferente muta la composizione del proprio patrimonio, ma non la sua consistenza: a fronte dell azienda trasferita iscrive nel proprio bilancio la partecipazione della conferitaria Cessione il cedente trasferisce l azienda il corrispettivo è rappresentato da denaro o altri beni non si istaurano tra le parti legami aventi caratteristiche di vincoli di capitale 2

Fusione Si trasferisce l azienda per corrispettivo partecipazione nel capitale sociale della società risultante dalla fusione soci di A e soci di B, poi soci di A+B Scissione trasferimento d azienda o un ramo della stessa la società scissa deve diminuire il proprio patrimonio non riceve, a differenza del conferimento, contropartita alcuna se trasferisce l intero patrimonio, la scissa si estingue 3

C O N F E R I M E N T I Riferimenti normativi: in S.p.A. articoli c.c. 2342, 2343, 2343/bis, 2343/ter, 2343/quater e 2440/bis 2441, commi 4 e 6 * * * in S.r.l. 2464, 2465 e 2481/bis 4

Art. 2342 i conferimenti sono fatti in denaro l atto costitutivo può disporre diversamente - crediti - beni in natura 5

Art. 2343 Chi conferisce beni in natura o crediti deve presentare la relazione giurata di un esperto designato dal tribunale nel cui circondario ha sede la società, contenente la descrizione dei beni o dei crediti conferiti, l attestazione che il loro valore è almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell eventuale soprapprezzo e i criteri di valutazione seguiti. 6

Art. 2343 bis L'acquisto della società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei promotori, dei fondatori, dei soci o degli amministratori, nei due anni dalla iscrizione della società nel registro delle imprese, deve essere autorizzato dall assemblea ordinaria. 7

L'alienante deve presentare la relazione giurata di un esperto designato dal tribunale Le disposizioni non si applicano agli acquisti effettuati a condizioni normali nell ambito delle operazioni correnti della società né a quelli che avvengono nei mercati regolamentati o sotto il controllo dell autorità giudiziaria o amministrativa 8

Art. 2441 Le azioni di nuova emissione devono essere offerte in opzione ai soci in base alle azioni possedute. Il diritto di opzione non spetta per le azioni di nuova emissione, liberate mediante conferimenti in natura. Le proposte di aumento di capitale derivante da un conferimento in natura, devono essere illustrate dagli amministratori, si devono indicare le ragioni e i criteri adottati per la determinazione del prezzo di emissione 9

CONFERIMENTI D AZIENDA Parte di conferimenti in natura Trasferimento dell azienda, o parte di questa, in cambio di azioni o quote Differenza con la cessione: il corrispettivo C o n f e r i m e n t o A p p o r t o 10

C o n f e r i m e n t o Da impresa individuale in società In società di nuova costituzione - autonomia giuridica - gestione separata affari - accentramento finanza - quotazione partecipata - vendita della partecipazione 11

A p p o r t o conferimento per concentrazione maggiori dimensioni crescita esterna grado di integrazione * * * Valutazione d azienda Se la ricevente è un azienda, anche questa va valutata 12

Valutazione d azienda Entità del capitale iniziale o dell aumento soci, creditori e terzi patrimoniale - reddituale avviamento negativo rettifica ai valori analitici 13

Se la ricevente è un azienda, anche questa va valutata La conferitaria aumenta il c.s. i soci rinunciano al diritto di opzione il sovrapprezzo equilibra i valori 14

soc. A conferisce il ramo d azienda v. e. 2.000 soc. B ha cap. soc. 400, v.e. 8.000 nuovo c. e. 10.000 Avrà il 20% del capitale di B (8.000 + 2.000) x 20% = 2.000 A riceve 100 di c. s. di B 1.900 può essere sovrapprezzo 15

Controllo della valutazione Effettuato dagli amministratori Nei 180 giorni ss. Differenza > del 20%: ridurre il capitale versamento in denaro o recedere dalla società non è previsto se il valore del conferimento è superiore 16

P R O F I L I F I S C A L I Neutralità fiscale del conferimento anche - conferimenti in soc. di persone - soggetti residenti, aziende estere - aziende in Italia, soggetti esteri Imposta sostitutiva Conferimento dell unica azienda la successiva cessione della partecipazione è tassata capital gain (plus per il 49,72%) 17

Conferimento dell avviamento - ris ag entrate n. 8/E 04.03.10 plus (minus)valenza = valore delle azioni ricevute valore netto contabile (valori fiscalmente riconosciuti) Conferente valore partecipazione = valore fiscale azienda Conferitario elementi attivo e passivo del conferente Possibilità di effettuare l operazione a valori contabili 18

Data efficacia conferimento Reddito infrannuale conferente - ragguagliare quote di ammortamento - fondi trasferiti personale (se trasferito il personale) neutralità dell operazione valore fiscalmente riconosciuto è quello fiscale dell azienda se iscrive il valore pieno (prospetto di conciliazione) plusvalenza (in c/eco.) in patr. netto utili distribuibili (meno imposte differite) 19

Reddito infrannuale conferitario - assume i valori fiscali del conferitario - saldi aperti e saldi chiusi - spese manutenzione - magazzino - continua il periodo di possesso voci patrimonio netto (posizioni voci dell attivo e del passivo) - no perdite pregresse 20

PEX per il conferente (newco) alienazione della partecipazione La cessione è limitatamente esente (95% - soggetti ires e 50,28% - irpef) se: - iscritta fra le immobilizzazioni - posseduta da 12 mesi - la partecipata non risiede in un Paese della Black list - la partecipata svolge attività commerciale (da tre anni) 21

PEX per il conferitario se nell azienda conferita vi sono partecipazioni se soddisfatti i requisiti - iscrizione fra le immobilizzazioni - possesso per 12 mesi (in capo alla conferente) - commercialità - residenza (conferente e conferitaria) 22

Art. 176 tuir 1. I conferimenti di aziende effettuati tra soggetti residenti nel territorio dello Stato nell esercizio di imprese commerciali, non costituiscono realizzo di plusvalenze o minusvalenze. Tuttavia il soggetto conferente deve assumere, quale valore delle partecipazioni ricevute, l'ultimo valore fiscalmente riconosciuto dell azienda conferita e il soggetto conferitario subentra nella posizione di quello conferente in ordine agli elementi dell attivo e del passivo dell azienda stessa, facendo risultare da apposito prospetto di riconciliazione della dichiarazione dei redditi i dati esposti in bilancio e i valori fiscalmente riconosciuti. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche se il conferente o il conferitario è un soggetto non residente, qualora il conferimento abbia ad oggetto aziende situate nel territorio dello Stato. 2-bis. In caso di conferimento dell unica azienda dell imprenditore individuale, la successiva cessione delle partecipazioni ricevute a seguito del conferimento è disciplinata dagli articoli 67, comma 1, lettera c), e 68, assumendo come costo delle stesse l ultimo valore fiscale dell azienda conferita. 2-ter. In luogo dell applicazione delle disposizioni dei commi 1, 2 e 2-bis, la società conferitaria può optare, 23

nella dichiarazione dei redditi relativa all esercizio nel corso del quale è stata posta in essere l operazione o, al più tardi, in quella del periodo d imposta successivo, per l applicazione, in tutto o in parte, sui maggiori valori attribuiti in bilancio agli elementi dell attivo costituenti immobilizzazioni materiali e immateriali relativi all azienda ricevuta, di un imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell imposta sul reddito delle società e dell imposta regionale sulle attività produttive, con aliquota del 12 per cento sulla parte dei maggiori valori ricompresi nel limite di 5 milioni di euro, del 14 per cento sulla parte dei maggiori valori che eccede 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro e del 16 per cento sulla parte dei maggiori valori che eccede i 10 milioni di euro. I maggiori valori assoggettati a imposta sostitutiva si considerano riconosciuti ai fini dell ammortamento a partire dal periodo d imposta nel corso del quale è esercitata l opzione; in caso di realizzo dei beni anteriormente al quarto periodo d'imposta successivo a quello dell opzione, il costo fiscale è ridotto dei maggiori valori assoggettati a imposta sostitutiva e dell'eventuale maggior ammortamento dedotto e l imposta sostitutiva versata e' scomputata dall'imposta sui redditi ai sensi degli articoli 22 e 79. 3. Non rileva ai fini dell articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, il conferimento dell azienda secondo i regimi di continuità dei valori fiscali riconosciuti o di imposizione 24

sostitutiva di cui al presente articolo e la successiva cessione della partecipazione ricevuta per usufruire dell esenzione di cui all articolo 87, o di quella di cui agli articoli 58 e 68, comma 3. 4. Le aziende acquisite in dipendenza di conferimenti effettuati con il regime di cui al presente articolo si considerano possedute dal soggetto conferitario anche per il periodo di possesso del soggetto conferente. Le partecipazioni ricevute dai soggetti che hanno effettuato i conferimenti di cui al periodo precedente o le operazioni di cui all'articolo 178, in regime di neutralità fiscale, si considerano iscritte come immobilizzazioni finanziarie nei bilanci in cui risultavano iscritti i beni dell azienda conferita o in cui risultavano iscritte, come immobilizzazioni, le partecipazioni date in cambio. 5. Nelle ipotesi di cui ai commi 1, 2 e 2-bis, l'eccedenza in sospensione di imposta, ai sensi dell'articolo 109, comma 4, lettera b), relativa all azienda conferita non concorre alla formazione del reddito del soggetto conferente e si trasferisce al soggetto conferitario a condizione che questi istituisca il vincolo di sospensione d imposta previsto dalla norma predetta. 25

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