Principali novità in materia di Iva



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BALIN & ASSOCIATI Umberto Balin Margherita Cabianca Enrico Cecchinato Consulente del Lavoro Francesca Gardellin Viviana Pigal Raffaella Martellani Padova, 23 novembre 2009 Ai Clienti dello Studio LORO SEDI Dott.ssa Diana Pérez Corradini Dott. Alberto Gori Dott.ssa Alessia Bettin Dott. Vittorio Lante Dott.ssa Giulia Mozzato Circolare n. 20/2009 Of counsel Legali Prof.Avv. Matteo De Poli FORO DI VENEZIA Avv. Gian Alberto Tuzzato Avv. Barbara Mamprin Avv. Alberto Radin Avv. Majla Genero Dott. Riccardo Maragno Dott. Marco Antonello Consulenti del lavoro Rag. Gianni Carraro Rag. Andrea Miotto Risk manager Dott. Francesco Filippi Andrea Filippi Principali novità in materia di Iva Il Consiglio dei Ministri ha approvato recentemente lo schema di un decreto legislativo finalizzato al recepimento di una serie di novità in materia di IVA contenute nelle direttive - 2008/8/Ce sul luogo delle prestazioni di servizi, 2008/9/Ce sul rimborso Iva e 2008/117/Ce sul sistema comune di imposta per combattere le frodi. In tale fase le norme potrebbero ancora subire modifiche formali. 1. Tassazione dei servizi La regola generale in vigore dal 2010 nella fissazione della territorialità delle prestazioni di servizi è chiara: nei rapporti Business to Business rileva, quale luogo di tassazione, quello in cui è stabilito il committente ( destinatario della prestazione), mentre nei rapporti Business to Consumer si fa riferimento al luogo del prestatore. Associazione Professionale P.zza A. De Gasperi 45/A 35131 Padova C.F./P.IVA 03876650288 Telefono +39 049 664488 Telefax +39 049 650690 e-mail studiobalin@bfba.it studiobalin@legalmail.it www.balineassociati.it Il nuovo art. 7-quater del D.P.R. 633/72 riguarda le deroghe alla citata regola generale con riferimento alle seguenti prestazioni di servizi: Tipologia prestazione di servizi prestazioni relative a beni immobili, comprese le perizie; prestazioni di agenzia; fornitura di alloggio nel settore alberghiero o in settori con funzioni analoghe, ivi inclusa quella di alloggi in campi di vacanza o in terreni attrezzati per il campeggio; concessione di diritti di utilizzazione di beni immobili; Territorialità in Italia quando l'immobile è situato nel territorio dello Stato.

prestazioni inerenti alla preparazione e al coordinamento dell'esecuzione dei lavori immobiliari. Trasporto di passeggeri Ristorazione e catering materialmente rese a bordo di una nave, di un aereo o di un treno nel corso della parte di un trasporto di passeggeri effettuata all'interno dell UE Ristorazione e catering diverse dalle precedenti Locazione, anche finanziaria, noleggio e simili, a breve termine, di mezzi di trasporto(*) in proporzione alla distanza percorsa nel se il luogo di partenza del trasporto è situato nel quando sono materialmente eseguite nel quando i mezzi sono messi a disposizione del destinatario nel territorio dello Stato e sempre che siano utilizzate all'interno del territorio dell UE. Le medesime prestazioni si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando i mezzi di trasporto sono messi a disposizione del destinatario al di fuori del territorio dell UE e sono utilizzati nel (*) Per locazione, anche finanziaria, noleggio e simili, a breve termine di mezzi di trasporto si intende il possesso o l uso ininterrotto del mezzo di trasporto per un periodo non superiore a 30 giorni ovvero a 90 giorni per i natanti. Ai sensi del nuovo art. 7-quinquies del D.P.R. 633/72, in deroga alle disposizioni generali sopra esposte, le seguenti prestazioni di servizi: - relative ad attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, ivi comprese fiere ed esposizioni; - degli organizzatori di dette attività; - prestazioni accessorie alle precedenti; si considerano effettuate in Italia quando le stesse sono ivi materialmente eseguite. Per effetto del nuovo art. 7-sexies del D.P.R. 633/72 le seguenti prestazioni di servizi rese a committenti non soggetti passivi si considerano effettuate in Italia sussistendo specifiche condizioni, di seguito sintetizzate: Tipologia prestazione di servizi Intermediazione in nome e per conto del cliente Trasporto di beni diversi dal trasporto intracomunitario Trasporto intracomunitario di beni lavorazioni e perizie relative a beni mobili materiali; operazioni rese in attività accessorie ai trasporti, quali quelle di carico, scarico, Territorialità in Italia quando le operazioni oggetto dell'intermediazione si considerano effettuate nel in proporzione alla distanza percorsa nel quando la relativa esecuzione ha inizio nel quando sono eseguite nel territorio dello Stato 2 / 6

movimentazione e simili Locazione, anche finanziaria, noleggio e simili, a breve termine, di mezzi di trasporto Prestazioni rese tramite mezzi elettronici da soggetti stabiliti al di fuori del territorio dell UE Telecomunicazione e teleradiodiffusione quando sono rese da prestatori stabiliti nel territorio dello Stato e sempre che siano utilizzate all'interno del territorio dell UE. Le medesime prestazioni se rese da soggetti passivi stabiliti al di fuori del territorio dell UE si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono ivi utilizzate. quando il committente è domiciliato nel territorio dello Stato o ivi residente senza domicilio all'estero. quando sono rese da prestatori stabiliti nel territorio dello Stato a committenti residenti o domiciliati nel territorio dell UE e sempre che siano utilizzate nel territorio dell UE. Le medesime prestazioni se rese da soggetti stabiliti al di fuori del territorio dell UE si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono ivi utilizzate. Per effetto del nuovo art. 7-septies del D.P.R. 633/72 non si considerano effettuate in Italia e pertanto non sono assoggettate ad IVA le seguenti prestazioni rese a soggetti privati extra UE: 1. prestazioni di servizi di cui all art. 3, comma 2, n. 2, DPR n. 633/72 (ossia le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti d'autore, quelle relative ad invenzioni industriali, modelli, disegni, processi, formule e simili e quelle relative a marchi e insegne, nonché le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti o beni similari ai precedenti ); 2. prestazioni pubblicitarie; 3. prestazioni di consulenza e assistenza tecnica o legale; 4. elaborazione e fornitura di dati e simili; 5. operazioni bancarie, finanziarie ed assicurative, comprese le operazioni di riassicurazione, escluse le locazioni di casseforti; 6. messa a disposizione del personale; 7. contratti di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili di beni mobili materiali diversi dai mezzi di trasporto; 8. concessione dell'accesso ai sistemi di gas naturale o di energia elettrica, servizio di trasporto o di trasmissione mediante gli stessi e fornitura di altri servizi direttamente collegati; 9. servizi di telecomunicazione e di teleradiodiffusione, esclusi quelli utilizzati nel territorio dello Stato ancorché resi da soggetti che non siano ivi stabiliti; 10. servizi prestati per via elettronica; 11. servizi inerenti all'obbligo di non esercitare interamente o parzialmente un'attività o un diritto di cui ai numeri precedenti. 3 / 6

2. Debitore dell IVA nelle operazioni effettuate in Italia da soggetti esteri nei confronti di soggetti passivi residenti Per rendere praticabile l applicazione delle nuove norme è stato esteso l ambito di utilizzo del reverse charge che diventa la regola generale, infatti, gli obblighi relativi a tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello stato da soggetti esteri nei confronti di soggetti passivi residenti, compresi gli enti e le associazioni dotate di partita Iva, sono adempiuti dai cessionari o committenti attraverso il meccanismo del reverse charge. In pratica, il soggetto estero, anche se ha in Italia un rappresentante fiscale o una posizione Iva diretta, dall anno prossimo, per le operazioni effettuate in Italia verso soggetti passivi, non potrà più emettere fatture con addebito Iva. 3. Debitore dell IVA nelle operazioni effettuate in Italia da soggetti esteri nei confronti di soggetti privati consumatori In base al nuovo terzo comma dell art. 17 gli obblighi relativi a tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello stato da soggetti esteri nei confronti di soggetti privati consumatori sono adempiuti dai cedenti attraverso l identificazione diretta o il rappresentante fiscale. 4. Momento di effettuazione delle operazioni Il Decreto in esame interviene in merito al momento di effettuazione delle prestazioni di servizi. Confermando quale criterio generale dell effettuazione delle prestazioni di servizi il pagamento del corrispettivo e che le prestazioni gratuite ex art. 3, comma 3, primo periodo, DPR n. 633/72 si considerano effettuate al momento in cui sono rese o, se di carattere periodico o continuativo, nel mese successivo a quello in cui sono rese, la novità interessa il momento di effettuazione per le prestazioni di servizi di cui al nuovo art. 7-ter, DPR n. 633/72. In particolare, le prestazioni di servizi rese da un soggetto passivo UE ad un soggetto passivo italiano: effettuate in modo continuativo nell arco di un periodo superiore a 1 anno; che non comportano versamenti di acconti o pagamenti anche parziali nell anno; si considerano effettuate al termine di ciascun anno solare fino alla conclusione della prestazione. 4 / 6

5. Modelli Intrastat Le novità in arrivo sono diverse: diventa obbligatorio dichiarare le prestazioni di servizi effettuate in ambito comunitario (sia quelle fornite sia quelle acquistate); diventa obbligatorio presentare i modelli per via telematica; viene eliminata la cadenza annuale della presentazione; saranno introdotte nuove soglie per determinare la periodicità di presentazione mensile o trimestrale e nuove modalità per il cambio di periodicità. L agenzia delle Dogane con il comunicato stampa dello scorso 5 novembre ha ricordato che gli elenchi Intrastat relativi al 2010 dovranno essere presentati esclusivamente in via telematica e ha invitato tutti gli utenti non abilitati a consultare il sito delle Dogane per trovare le informazioni necessarie per aderirvi. Le modifiche introdotte dalla direttiva non riguardano gli elenchi con periodo di riferimento 2009 e cioè: - elenchi annuali 2009 (scadenza 31 gennaio 2010 per presentazione cartacea/floppy e febbraio 2010 per presentazione telematica); - elenchi trimestrali 4 trimestre 2009 (scadenza 31 gennaio 2010 per presentazione cartacea/floppy e 5 febbraio 2010 per presentazione telematica); - elenchi mensili dicembre 2009 (scadenza 20 gennaio 2010 per presentazione cartacea/floppy e 25 gennaio 2010 per presentazione telematica); 6. Rimborso IVA ai soggetti non residenti Sono riviste le modalità per il rimborso dell IVA assolta da parte di soggetti passivi non stabiliti nello Stato UE tenuto ad effettuare il rimborso ma in uno Stato diverso. Le novità interessano sia i soggetti italiani per il rimborso dell IVA assolta in altri Stati UE, che i soggetti UE per il rimborso dell IVA assolta in Italia. In particolare la richiesta di rimborso dovrà essere: - effettuata in via telematica; - presentata alla competente autorità dello Stato in cui l interessato ha la sede/residenza (per i soggetti stabiliti in Italia l istanza dovrà essere inviata all Agenzia delle Entrate). 5 / 6

7. Plafond Infine le lavorazioni di beni, i trasporti intracomunitari ( ed i connessi servizi accessori) e le relative intermediazioni dal 2010 non contribuiscono più all attribuzione dello status di esportatore abituale e dunque non consentono di creare plafond. Restiamo a disposizione per ogni eventuale aggiornamento e chiarimento. Distinti saluti. Diana Pérez Corradini Balin & Associati Margherita Cabianca 6 / 6