Percorso formativo Regione Campania «Verifiche di attrezzature, macchine e impianti ex D.Lgs. 81/08 e s.m.i.»

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Dipartimento Innovazioni Tecnologiche e Sicurezza degli Impianti Prodotti e Insediamenti Antropici Percorso formativo Regione Campania «Verifiche di attrezzature, macchine e impianti ex D.Lgs. 81/08 e s.m.i.» Direttiva Macchine Sara Anastasi Luigi Monica 20 gennaio 2015, Napoli Centro Direzionale

Comma 1 Comma 2 Salvo quanto previsto al comma 2, le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto. Le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 1, e quelle messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente all emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, devono essere conformi ai requisiti generali di sicurezza di cui all allegato V. Allegato V Requisiti di sicurezza delle attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, o messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente alla data della loro emanazione Le direttive comunitarie di prodotto definiscono i requisiti minimi di sicurezza cui queste attrezzature devono essere conformi. In assenza di direttive comunitarie di prodotto sono definiti i requisiti generali di sicurezza cui queste attrezzature devono essere conformi nell allegato V. Segue la struttura del Dir. 89/655/CEE riprendendo numerosi adempimenti del DPR 547/55 Parte I - Requisiti generali applicabili a tutte le attrezzature di lavoro (comandi, rischi dovuti agli elementi mobili illuminazione, stabilità ) Parte II - Prescrizioni supplementari applicabili ad attrezzature di lavoro specifiche Mobili e semoventi (ex allegato XV D.Lgs.626) Sollevamento e trasporto Altre

DIRETTIVE DI PRODOTTO 2006/42/CE D.LGS. 17/2010 VALUTAZIONE DEL RISCHIO E NORME ARMONIZZATE MARCATURA CE, ISTRUZIONI E DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ SORVEGLIANZA DEL MERCATO

DIRETTIVA DI PRODOTTO ---------------... Dichiarazione di conformità definisce i RES Requisiti Essenziali di Sicurezza e Salute a cui devono rispondere i prodotti per poter liberamente circolare nel Mercato Comunitario Direttiva macchine 98/37/CE Recepita in Italia con il DPR 459/96 NUOVA Direttiva Macchine: Direttiva 2006/42/CE Pubblicata il 09/06/2006 sulla Gazzetta Ufficiale dell'unione Europea serie L 157/24 (recepita dall ordinamento italiano il con il D.lgs. 17 del 2010) Entrata in vigore in Italia il 6 marzo 2010.

La marcatura CE è obbligatoria e deve essere apposta prima che i prodotti ad essa collegati siano commercializzati e messi in servizio, salvo il caso in cui direttive specifiche dispongano altrimenti Se i prodotti sono disciplinati da varie direttive che prevedono la marcatura CE essa indica che si presume che i prodotti siano conformi alle disposizioni di tutte le direttive in questione Un prodotto può recare la marcatura CE solo se rientra nel campo di applicazione della direttiva, altrimenti si parla di indebita marcatura. La marcatura CE indica la conformità del prodotto ai requisiti comunitari applicabili imposti al fabbricante La marcatura CE sui prodotti è una dichiarazione della persona responsabile che il prodotto È conforme a tutte le disposizioni comunitarie applicabili È stato sottoposto alle procedure di valutazione della conformità del caso

Titolo III del D.Lgs. 81/2008 art. 70 Comma 1 Salvo quanto previsto al comma 2, le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto. Direttiva 2006/42/CE Gli Stati Membri applicano le suddette disposizioni a partire dal 29 dicembre 2009 DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 2010, n. 17 Entrato in vigore il 6 marzo 2010

Allegato II, parte 1, sezione A del D.Lgs. 17/2010 Prima del 29 Dicembre 2009 Dopo il 29 Dicembre 2009 Directive 98/37/EC Directive 2006/42/EC Prima del 29 Dicembre 2009 Dopo il 29 Dicembre 2009 Dopo il 6 Marzo 2010 Directive 98/37/EC Directive 98/37/EC Directive 2006/42/EC Directive 2006/42/EC

a) MACCHINE b) ATTREZZATURE INTERCAMBIABILI c) COMPONENTI DI SICUREZZA MACCHINE d) ACCESSORI DI SOLLEVAMENTO e) CATENE, FUNI, CINGHIE f) DISPOSITIVI AMOVIBILI DI TRASMISSIONE MECCANICA g) QUASI-MACCHINE non sono in grado di garantire un'applicazione ben determinata; sono unicamente destinate ad essere incorporate o assemblate ad altre macchine

Estensione: Veicoli a due e tre ruote fuori dallo scopo della 2002/24/CE (es. veicoli per disabili, veicoli capaci di raggiungere una velocità massima fino a 6 km/h, minimoto con motore a scoppio). Veicoli capaci di raggiungere una velocità massima fino a 25 km/h (come i veicoli fuori dallo scopo della 70/156/CEE) e veicoli fuori strada non destinati né alle strade pubbliche né alle competizioni Ascensori da cantiere e agli ascensori con velocità fino a 0.15 m/s Apparecchi portatili a carica esplosiva (pistole sparachiodi, pistole per macellazione) ART. 17 Deroga fino al 29 giugno 2011

Esclusioni: Componenti di sicurezza destinati ad essere utilizzati come pezzi di ricambio in sostituzione di componenti identici e forniti dal fabbricante della macchina originaria; Macchine appositamente progettate e costruite a fini di ricerca per essere temporaneamente utilizzate nei laboratori; Prodotti appartenenti a Direttiva Bassa Tensione: ELETTRODOMESTICI DESTINATI AD USO DOMESTICO APPARECCHIATURE AUDIO E VIDEO APPARECCHIATURE PER TECNOLOGIE DELL INFORMAZIONE MACCHINE ORDINARIE DA UFFICIO DISGIUNTORI ED INTERRUTTORI MOTORI ELETTRICI 1.5.1. Energia elettrica. Gli obiettivi di sicurezza fissati dalla direttiva 2006/95/CE si applicano alle macchine. Tuttavia gli obblighi concernenti la valutazione della conformità e l'immissione sul mercato e/o la messa in servizio di macchine in relazione ai pericoli dovuti all'energia elettrica sono disciplinati esclusivamente dal presente decreto legislativo.

Macchina: a) insieme equipaggiato o destinato ad essere equipaggiato di un sistema di azionamento diverso dalla forza umana o animale diretta, composto di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidamente per un applicazione ben determinata, Modifica della definizione di macchina Ora si riferisce anche a macchine prive di sistema di azionamento (motore, sistema di trasmissione, sistema di controllo) Al quale mancano solamente elementi di collegamento al sito di impiego o di allacciamento alle fonti di energia e di movimento; Pronto per essere installato e che può funzionare solo dopo essere stato montato su un mezzo di trasporto o installato in un edificio o in una costruzione Gru su autocarro è da considerare una macchina

Articolo 2... b) ATTREZZATURA INTERCAMBIABILE : dispositivo che, dopo la messa in servizio di una macchina o di un trattore, è assemblato alla macchina o al trattore dall operatore stesso al fine di modificarne la funzione o apportare una nuova funzione, nella misura in cui tale attrezzatura non è un utensile. dopo la messa in servizio di una macchina o di un trattore è assemblato alla macchina o al trattore dall operatore stesso al fine di modificarne la funzione o apportare una nuova funzione

. dopo la messa in servizio di una macchina o di un trattore Le attrezzature intercambiabili sono progettate e costruite per essere montate alla macchina base dopo che questa è stata messa in servizio; le attrezzature montate su una macchina dal fabbricante prima della sua immissione sul mercato sono da considerarsi parte della macchina. è assemblato alla macchina o al trattore dall operatore stesso Nei casi in cui l adozione dell attrezzatura prevede/comporta l intervento del fabbricante o comunque una modifica sostanziale della macchina base, la stessa non si configura come attrezzatura intercambiabile. Elemento distintivo dell attrezzatura intercambiabile è, infatti, la possibilità che questa possa essere assemblata dallo stesso operatore, ovviamente seguendo le indicazioni fornite dal fabbricante dell attrezzatura.

al fine di modificarne la funzione o apportare una nuova funzione. Le istruzioni che accompagnano la macchina devono specificare l uso previsto della macchina, che deve essere considerato nell ambito di qualsivoglia indagine sulla conformità della macchina. USO PREVISTO: uso della macchina conformemente alle informazioni fornite nelle istruzioni per l uso. Il fabbricante nelle istruzioni deve definire l uso previsto della propria macchina, ossia determinare in modo chiaro i limiti della macchina, comprendendo tutti i modi di funzionamento che nella propria valutazione del rischio egli ha preso in considerazione. Se il fabbricante ha previsto nelle istruzioni l adozione di determinate attrezzature, tutte le funzioni ad esse connesse sono proprie della macchina base e pertanto i relativi rischi si devono ritenere considerati dal fabbricante della macchina base. Attrezzature intercambiabili o no

Il fabbricante delle attrezzature intercambiabili deve specificare nelle istruzioni su quali macchine si possono assemblare e utilizzare in sicurezza le attrezzature, facendo riferimento alle caratteristiche tecniche della macchina oppure, se del caso, a modelli specifici di macchine. Egli dovrà inoltre fornire le istruzioni necessarie per l assemblaggio e l utilizzo in sicurezza dell attrezzatura intercambiabile. Il fabbricante dell attrezzatura intercambiabile deve assicurare che la combinazione dell attrezzatura intercambiabile e della macchina di base a cui l attrezzatura è destinata soddisfi tutti i requisiti essenziali di salute e sicurezza di cui all allegato I e deve effettuare l opportuna procedura di valutazione della conformità. Le istruzioni di montaggio per le attrezzature intercambiabili devono specificare il tipo o i tipi di macchina di base con cui è possibile utilizzare tali attrezzature in sicurezza, nonché comprendere le necessarie istruzioni affinché l utilizzatore possa montare in sicurezza le attrezzature intercambiabili con la macchina di base. +

Piattaforme di sollevamento persone Attrezzature assemblate con la macchina di sollevamento: SI Attrezzature non assemblate con la macchina di sollevamento: NO Direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti

Tipologia di attrezzatura Motivo della segnalazione Esito Cesta porta-persone Errata dichiarazione di conformità prodotta dal fabbricante Il fabbricante ha provveduto ad integrare la dichiarazione di conformità, riportando il divieto di messa in servizio. In base alle caratteristiche costruttive, la cesta può configurarsi come quasi macchina o attrezzatura intercambiabile: se è destinata ad essere assemblata alla macchina base dall utilizzatore per costituire un insieme integrato, si configura come un attrezzatura intercambiabile se è necessaria un ulteriore fase costruttiva con interventi di modifica della macchina base, si configura coma una quasi macchina. L accoppiamento della cesta alla macchina base può realizzare una macchina che, consentendo il sollevamento di persone con pericolo di caduta verticale superiore a 3 m, rientra nell allegato IV e pertanto è richiesto che il fabbricante dell attrezzatura intercambiabile applichi una delle procedure di valutazione della conformità previste dall art. 9 commi 3 e 4 del D.Lgs. 17/2010. ESAME CE DI TIPO

a titolo eccezionale, possono essere utilizzate per il sollevamento di persone attrezzature non previste a tal fine a condizione che si siano prese adeguate misure in materia di sicurezza, conformemente a disposizioni di buona tecnica che prevedono il controllo appropriato dei mezzi impiegati e la registrazione di tale controllo;... omissis... Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la Lettera circolare del 10 febbraio 2011, ha reso note le indicazioni della Commissione Consultiva Permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, 1. quando si tratti di operare in situazioni di emergenza; 2. per attività la cui esecuzione immediata è necessaria per prevenire situazioni di pericolo, incidenti imminenti o per organizzare misure di salvataggio; 3. quando per l effettuazione di determinate operazioni rese necessarie dalla specificità del sito o del contesto lavorativo le attrezzature disponibili o ragionevolmente reperibili sul mercato non garantiscono maggiore condizioni di sicurezza.

Tipologia di attrezzatura Motivo della segnalazione Esito Prolunga per carrello Immissione sul mercato come accessorio di sollevamento. Il Machinery Working Group ha stabilito che trattasi di attrezzatura intercambiabile per cui il fabbricante tenuto a seguire la procedura prevista per tale tipologia di macchina. + APPARECCHIO DI SOLLEVAMENTO MATERIALI QUESTE ATTREZZATURE MODIFICANO IN MANIERA SOSTANZIALE LE FUNZIONI E LE CARATTERISTICHE DEL CARRELLO ELEVATORE. IL LORO ABBINAMENTO CON UN CARRELLO ELEVATORE COSTITUISCE UN NUOVO ASSIEME CHE GENERA UNA NUOVA MACCHINA. PERTANTO PRIMA DI UTILIZZARE QUESTO NUOVO ASSIEME, OCCORRE PROCEDERE AD UNA NUOVA CERTIFICAZIONE CON NUOVA MARCATURA CE

4) insiemi di macchine, di macchine o di quasi-macchine, che per raggiungere uno stesso risultato sono disposti e comandati in modo da avere un funzionamento solidale; MACCHINA Le unità devono essere: assemblate per eseguire una funzione comune (es. produzione di un dato prodotto) funzionalmente collegate, in modo tale che l operatività di una unità influisca sull operatività di altre unità o di tutto l insieme, rendendosi così necessaria la valutazione dei rischi dell insieme che le unità costituenti l insieme abbiano un sistema di comando comune PERFORAZIONE E CONSOLIDAMENTO DEL SOTTOSUOLO CON TRIPLA INIEZIONE ACQUA - ARIA - CEMENTO

La definizione di insieme di macchine non copre necessariamente un impianto industriale completo costituito da un numero considerevole di macchine, insiemi di macchine ed altre apparecchiature di fabbricanti diversi. Se l impianto può essere diviso in sezioni, può configurarsi come complesso di insiemi di macchine (es. ISOLE: carico processo impacchettamento e carico)

Il fabbricante può non essere anche fabbricante delle singole unità. In tal caso le singole unità vengono immesse sul mercato indipendentemente LA SINGOLA UNITA La singola unità La singola unità può operare indipendentemente non può operare indipendentemente MACCHINA QUASI-MACCHINA L INSIEME Il fabbricante dell insieme di macchine deve assicurare la rispondenza dell intero insieme ai RES L insieme di macchine è soggetto al D.lgs. 17/2010 perché la sua sicurezza dipende non solo dalla sicurezza delle singole unità ma anche dalla compatibilità delle unità e dalla loro interfaccia

L INSIEME La sostituzione o aggiunta di unità non influisce in maniera significativa sull operatività o la sicurezza della macchina Nulla è richiesto per la parte non interessata dall intervento LA NUOVA UNITA È una macchina L incorporazione della nuova unità nell insieme esistente deve essere considerata come un installazione di una macchina è già È una quasi-macchina Colui che incorpora la quasi macchina deve: 1) valutare i rischi relativi all interfaccia fra la quasi-macchina e l insieme 2) soddisfare i RES non soddisfatti dal fabbricante della quasi-macchina 3) seguire le istruzioni di assemblaggio La sostituzione o aggiunta di unità influisce in maniera sostanziale sull operatività o la sicurezza della macchina o implica notevoli modifiche dell insieme (per l intero insieme) (solo per la nuova unità, così come assemblata)

Procedure pre-dichiarazione CE per le macchine D.Lgs. 17/2010 Il fabbricante o il suo mandatario, prima di immettere sul mercato ovvero mettere in servizio una macchina (quelle prodotte o importate nell UE da un utilizzatore per uso personale ): 1. si accerta che soddisfi i pertinenti requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute; 2. si accerta che il fascicolo tecnico sia disponibile; FT 3. fornisce in particolare le informazioni necessarie, quali ad esempio le istruzioni; 4. espleta le appropriate procedure di valutazione della conformità; 5. redige la dichiarazione CE di conformità e si accerta che la stessa accompagni la macchina; 6. appone la marcatura CE

"uso previsto", l'uso della macchina conformemente alle informazioni fornite nelle istruzioni per l'uso; "uso scorretto ragionevolmente prevedibile", l'uso della macchina in un modo diverso da quello indicato nelle istruzioni per l'uso, ma che può derivare dal comportamento umano facilmente prevedibile. 1. perdita di controllo della macchina da parte dell operatore; 2. reazione istintiva di una persona in caso di malfunzionamento, incidente o guasto durante l uso della macchina; 3. comportamento derivante da mancanza di concentrazione; 4. comportamento risultante da pressioni per tenere la macchina in esercizio in tutte le circostanze; 5. di comportamento di alcune persone (bambini, persone disabili). 1.7.4. Istruzioni e 1.7.4.1 Principi generali di redazione Ogni macchina deve essere accompagnata da istruzioni per l'uso nella o nelle lingue comunitarie ufficiali dello Stato membro in cui la macchina è immessa sul mercato e/o messa in servizio. Le istruzioni che accompagnano la macchina devono essere "Istruzioni originali" o una "Traduzione delle istruzioni originali"; in tal caso alla traduzione deve essere allegata una copia delle istruzioni originali. In deroga a quanto sopra, le istruzioni per la manutenzione destinate ad essere usate da un personale specializzato incaricato dal fabbricante o dal suo mandatario possono essere fornite in una sola lingua comunitaria compresa da detto personale.

"uso scorretto ragionevolmente prevedibile",??????????????????????

1.7.4.2. Contenuto delle istruzioni la ragione sociale e l'indirizzo completo del fabbricante e del suo mandatario; la designazione della macchina, come indicato sulla macchina stessa, eccetto il numero di serie la dichiarazione di conformità CE o un documento che ne riporta il contenuto ; una descrizione generale della macchina; i disegni, i diagrammi,.. necessari per l'uso, la manutenzione.; una descrizione del o dei posti di lavoro che possono essere occupati dagli operatori; una descrizione dell'uso previsto della macchina e delle avvertenze concernenti i modi di non uso; le istruzioni per il montaggio, l'installazione e il collegamento volte anche a ridurre il rumore e le vibrazioni; le istruzioni per la messa in servizio, l'uso, la manutenzione le istruzioni per la formazione degli operatori; le informazioni in merito ai rischi residui ; le istruzioni sulle misure di protezione, DPI ; le caratteristiche essenziali degli utensili le condizioni e le istruzioni di stabilità, il trasporto, il montaggio, lo smontaggio ; il metodo operativo da rispettare in caso di infortunio o avaria ; le specifiche dei pezzi di ricambio da utilizzare ;

1.7.4.2. Contenuto delle istruzioni le seguenti informazioni relative all'emissione di rumore aereo: - il livello di pressione acustica dell'emissione ponderato A nei posti di lavoro, se supera 70 db(a); se tale livello non supera 70 db(a), deve essere indicato, - il valore massimo della pressione acustica istantanea ponderata C nei posti di lavoro, se supera 63 Pa (130 db rispetto a 20 µpa), - il livello di potenza acustica ponderato A emesso dalla macchina, se il livello di pressione acustica dell'emissione ponderato A nei posti di lavoro supera 80 db(a). Quando si tratta di una macchina di grandissime dimensioni, invece del livello di potenza acustica ponderato A possono essere indicati livelli di pressione acustica dell'emissione ponderati A in appositi punti intorno alla macchina. Allorché non sono applicate le norme armonizzate, i dati acustici devono essere misurati utilizzando il codice di misurazione più appropriato adeguato alla macchina, riportando le incertezze relative a tali valori. Devono essere descritte le condizioni di funzionamento della macchina durante la misurazione e i metodi utilizzati per effettuarla. Se il posto o i posti di lavoro non sono o non possono essere definiti, i livelli di pressione acustica ponderati A devono essere misurati a 1 m dalla superficie della macchina e a 1,60 m di altezza dal suolo o dalla piattaforma di accesso. Qualora vi siano specifiche direttive comunitarie che prevedono altre indicazioni per la misurazione del livello di pressione acustica o del livello di potenza acustica, esse vanno applicate e non si applicano le prescrizioni corrispondenti del presente punto.

D.Lgs. 17/2010 - dell'allegato II, parte 1, sezione A Tale dichiarazione riguarda esclusivamente la macchina nello stato in cui è stata immessa sul mercato, escludendo i componenti aggiunti e/o le operazioni effettuate successivamente dall'utente finale La dichiarazione CE di conformità che il fabbricante della macchina o il suo mandatario nell UE devono stilare deve accompagnare la macchina fino a quando non giunge all utilizzatore La dichiarazione CE di conformità è una dichiarazione legale rilasciata dal fabbricante o dal suo mandatario che certifica che la macchina di cui trattasi è conforme a tutte le disposizioni pertinenti della direttiva macchine. La dichiarazione e le relative traduzioni sono redatte alle stesse condizioni delle istruzioni, il che significa che la dichiarazione CE di conformità deve essere stilata in una o più delle lingue ufficiali dell UE. Qualora non esista una dichiarazione CE di conformità originale nella o nelle lingue ufficiali del paese di utilizzo della macchina, il fabbricante o il suo mandatario o chi porta la macchina nella zona linguistica in questione deve fornire la traduzione nella o nelle lingue di tale zona. La traduzione deve recare la parola Traduzione. La dichiarazione CE di conformità deve essere dattiloscritta (stampata) oppure scritta a mano in caratteri maiuscoli. Essa deve essere inclusa nel manuale delle istruzioni o fornita separatamente; in tal caso, si deve inserire nel manuale delle istruzioni un documento indicante i contenuti della dichiarazione CE di conformità. La dichiarazione CE di conformità fa riferimento solo alla macchina così come è stata progettata, costruita e immessa sul mercato dal fabbricante. Se il fabbricante autorizza un altro operatore economico, un importatore o un distributore, ad apportare delle modifiche alla macchina prima che sia consegnata all utilizzatore finale, il fabbricante rimane legalmente responsabile della macchina fornita. Tuttavia, il fabbricante non è legalmente responsabile di qualsivoglia aggiunta o modifica apportata alla macchina senza il suo consenso da altri operatori economici o dall utilizzatore finale.

D.Lgs. 17/2010 - dell'allegato II, parte 1, sezione A La dichiarazione CE di conformità deve contenere gli elementi seguenti: 1. ragione sociale e indirizzo completo del fabbricante e, se del caso, del suo mandatario; 2. nome e indirizzo della persona autorizzata a costituire il fascicolo tecnico, che deve essere stabilita nella Comunità; La persona autorizzata a costituire il fascicolo tecnico è una persona fisica o giuridica stabilita nell UE cui è stato affidato dal fabbricante il compito di riunire e rendere disponibili gli elementi pertinenti del fascicolo tecnico in risposta a una domanda debitamente motivata da parte delle autorità preposte alla sorveglianza del mercato di uno degli Stati membri. La persona autorizzata a costituire il fascicolo tecnico non è, in quanto tale, responsabile della progettazione, della costruzione o della valutazione della conformità della macchina, della redazione dei documenti inclusi nel fascicolo tecnico, dell apposizione della marcatura CE o della redazione e della firma della dichiarazione CE di conformità. Tutti i fabbricanti di macchine devono indicare il nome e l indirizzo della persona autorizzata a costituire il fascicolo tecnico (fabbricante stesso, il suo mandatario, una persona di contatto membro del personale del fabbricante - che può essere lo stesso firmatario della dichiarazione CE di conformità - o un altra persona fisica o giuridica stabilita nell UE cui il fabbricante affidi tale compito).

D.Lgs. 17/2010 - dell'allegato II, parte 1, sezione A 3. descrizione e identificazione della macchina, con denominazione generica, funzione, modello, tipo, numero di serie, denominazione commerciale; Gli elementi richiesti per la descrizione e l identificazione della macchina sono identici a quelli da indicare sulla macchina, al fine di identificare in modo inequivocabile le macchine coperte dalla dichiarazione. Nel caso delle macchine di serie prodotte in grandi quantità, è possibile stilare un unica dichiarazione CE di conformità che copre una gamma di numeri di serie o partite; in questo caso, la gamma coperta dalla dichiarazione deve essere specificata. 4. un'indicazione con la quale si dichiara esplicitamente che la macchina è conforme a tutte le disposizioni pertinenti della direttiva 2006/42/CE; Laddove la macchina è soggetta ad altre normative del UE oltre alla direttiva macchine, deve essere dichiarata anche la conformità ad altre direttive o regolamenti dell UE. Il fabbricante può stilare un unica dichiarazione CE di conformità concernente altri regolamenti o direttive, purché la dichiarazione contenga tutte le informazioni prescritte da ciascuna direttiva. Tuttavia, non sempre ciò è possibile, in quanto talune direttive prescrivono un particolare formato per la dichiarazione di conformità. 5. all'occorrenza, nome, indirizzo e numero di identificazione dell'organismo notificato che ha effettuato l'esame CE del tipo di cui all'allegato IX e il numero dell'attestato dell'esame CE del tipo; 6. all'occorrenza, nome, indirizzo e numero di identificazione dell'organismo notificato che ha approvato il sistema di garanzia qualità totale di cui all'allegato X; 7. all'occorrenza, riferimento alle norme armonizzate di cui all'articolo 4 che sono state applicate; 8. all'occorrenza, riferimento ad altre norme e specifiche tecniche applicate; 9. luogo e data della dichiarazione; 10. identificazione e firma della persona autorizzata a redigere la dichiarazione a nome del fabbricante o del suo mandatario.

D.Lgs. 17/2010 - art 12 modello fornito nell'allegato III. La marcatura CE viene apposta sulla macchina in modo visibile, leggibile e indelebile. È vietato apporre sulle macchine marcature, segni e iscrizioni che possano indurre in errore i terzi circa il significato o il simbolo grafico, o entrambi, della marcatura CE. Sulle macchine può essere apposta ogni altra marcatura, purché questa non comprometta la visibilità, la leggibilità ed il significato della marcatura CE. Marcatura della macchina. L anno di costruzione si riferisce all anno in cui si e concluso il processo di fabbricazione. Divieto di antedatare e postdatare la macchina

Casi particolari che richiedono marcatura CE: Tutti gli interventi effettuati su di una macchina che introducono elementi di rischio non valutati in fase di progettazione ed interventi che introducono condizioni di uso e funzionamento non previste dal fabbricante richiedono marcatura CE. Modifica Sostanziale Intervento che altera le prestazioni previste dal costruttore originario per la macchina o ne varia l utilizzazione prevista. Nuova immissione sul mercato (Direttive di prodotto applicabili Macchine: DPR 459/96) Manutenzione ordinaria o straordinaria intervento di conservazione o riparazione secondo la istruzioni del Fabbricante Miglioramento intervento inteso a migliorare le condizioni di sicurezza del lavoro in relazione a specifica analisi dei rischi nell ambiente operativo Adeguamento intervento inteso all applicazione di nuove disposizioni tecniche anche per macchine già immesse sul mercato. Ad es. per i requisiti Legge Comunitaria 2004 18 Aprile 2005 n 62 art. 29

Modifiche e adeguamenti alle Norme che comportano installazione di: oschermi mobili non automatici; oschermi fissi; omicrocontatti di blocco; oarresto di emergenza; ofreno; o Comando a doppio pulsante gestito da sistema elettromeccanico/pneumatico; Sostituzione del quadro elettrico senza modifiche nella logica di funzionamento Installazione di dispositivi elettrosensibili per il rilevamento delle persone (barriere immateriali, tappeti sensibili, rilevatori elettromagnetici) delle modalità di utilizzo funzionali della macchina quali: oaumento della velocità degli organi per la trasmissione; oaumento della potenza installata o erogata; omoto o degli organi lavoratori; oaumento del numero dei colpi; oecc. ; installazione di logica programmabile (PC,PLC,logica RAM) impianto composto da più macchine indipendenti, ma solidali per la realizzazione di un prodotto (linea), nel quale viene inserita una o più macchine che modificano, in tutto o in parte, la funzionalità dello stesso

- Fascicolo tecnico - Dichiarazione di conformità - Manuale d uso Per le macchine in allegato IV costruite in conformità ad una norma armonizzata non è più prevista la procedura di deposito del fascicolo tecnico presso un Organismo Notificato, ma è sufficiente la normale procedura di cui all allegato VIII. Non è più prevista nemmeno la sola procedura di verifica del fascicolo tecnico da parte di un Organismo notificato: qualora si voglia ricorrere ad un Organismo occorre seguire l intera procedura di esame per la certificazione CE del tipo più il controllo interno sulla fabbricazione.

Cosa non è cambiato Macchine per la lavorazione del legno (es. Seghe circolari, Piallatrici su una faccia, Seghe a nastro, Fresatrici ad asse verticale - "toupies" - Seghe a catena portatili da legno). Presse, comprese le piegatrici, per la lavorazione a freddo dei metalli una velocità superiore a 30 mm/s. Formatrici delle materie plastiche per iniezione o compressione a carico o scarico manuale. Macchine per lavori sotterranei (locomotive e benne di frenatura; armatura semovente idraulica). Benne di raccolta di rifiuti domestici a carico manuale dotate di un meccanismo di compressione. Dispositivi amovibili di trasmissione meccanica, compresi i loro ripari. Ponti elevatori per veicoli. Apparecchi per il sollevamento superiore a 3 metri. Strutture di protezione in caso di ribaltamento (ROPS). Strutture di protezione contro la caduta di oggetti (FOPS).

Esclusi: Motori a combustione interna di macchine per lavori in sotterraneo Macchine per articoli pirotecnici Inclusi: Unità logiche per funzioni di sicurezza Dispositivi per il rilevamento di persone Apparecchi portatili a carica esplosiva ART. 17 Deroga fino al 29 giugno 2011 Nando (New Approach Notified and Designated Organisations) Information System http://ec.europa.eu/enterpri se/newapproach/nando/ L Organismo Notificato ha la responsabilità di assicurare che l attestato di esame CE rimanga valido e, se del caso, lo ritira informa il fabbricante di cambiamenti rilevanti che abbiano implicazioni sulla validità dell attestato. Il fabbricante ha la responsabilità di assicurare che la macchina sia conforme allo stato dell arte L ATTESTATO DI ESAME CE DEL TIPO SCADE DOPO CINQUE ANNI IL FABBRICANTE, DOPO CINQUE ANNI, NE CHIEDE LA RIESAMINA

Le macchine con postazioni operative o di guida elevabili come per esempio le cabine elevabili, che presentano un rischio di caduta verticale superiore ai 3 metri ricadono nell Allegato IV punto 17 del D.Lgs. 17/2010. La procedura di certificazione della conformità prevista all art. 9 comma 3 lettere b) e c) del D.Lgs. 17/2010 si applica solo rispetto allo specifico rischio connesso al sollevamento di persone.

La Direttiva macchine si basa sul metodo regolamentare noto come il nuovo approccio dell armonizzazione tecnica e normalizzazione. La direttiva definisce unicamente i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di portata generale, completati da una serie di requisiti più specifici per talune categorie di macchine. Per agevolare i fabbricanti alla prova della conformità ai requisiti essenziali e per consentire le ispezioni per la conformità a tali requisiti è opportuno disporre di norme armonizzate a livello comunitario per la prevenzione dei rischi derivanti dalla progettazione e dalla costruzione delle macchine. Dette norme armonizzate a livello comunitario sono elaborate da organismi di diritto privato e dovrebbero conservare la loro qualità di testi non obbligatori.

LIVELLO ENTE MONDIALE ISO IEC EUROPEO PER MANDATO C.E. CEN CENELEC ITALIANO CONTRIBUTO TECNICO UNI TRADUZIONE NORME CEI

Le norme armonizzate europee forniscono soluzioni tecniche dettagliate per soddisfare tali requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute. L applicazione delle norme armonizzate resta volontaria, ma conferisce una presunzione di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute fissati da tali norme.

Le norme di tipo A specificano i concetti di base, la terminologia e i principi di progettazione applicabili a tutte le categorie di macchine. La sola applicazione di tali norme, per quanto fornisca un quadro essenziale per la corretta applicazione della direttiva macchine, non è sufficiente a garantire la conformità ai pertinenti requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute della direttiva e pertanto non conferisce una piena presunzione di conformità. Ad esempio, l applicazione della norma EN ISO 14121-1 garantisce che la valutazione dei rischi sia effettuata a norma del principio generale 1 dell allegato I, ma non è sufficiente a dimostrare che le misure di protezione adottate dal fabbricante relativamente ai pericoli presentati dalla macchina siano conformi ai pertinenti requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute dell allegato I.

Le norme di tipo B concernono aspetti specifici della sicurezza della macchina o tipi specifici di protezione che possono essere utilizzati con una vasta gamma di macchine. L applicazione delle specifiche delle norme di tipo B conferisce una presunzione di conformità ai requisiti essenziali della direttiva macchine a cui esse si riferiscono se una norma di tipo C o la valutazione dei rischi del fabbricante indicano che la soluzione tecnica specificata dalla norma di tipo B è adeguata per la particolare categoria o modello di macchina in questione. L applicazione di norme di tipo B che forniscono specifiche per i componenti di sicurezza che sono immessi singolarmente sul mercato.. norme di tipo B1: riguardano un aspetto specifico della Sicurezza Esempi di norma di tipo B1 EN ISO 13857 EN 60204 EN ISO 13849-1,2 Descrizione Distanze di Sicurezza per la protezione degli arti superiori e inferiori; Sicurezza dell impianto elettrico a bordo macchina ecc Elementi dei sistemi di comando relativi alla Sicurezza.. norme di tipo B2: riguardano i dispositivi di Sicurezza Esempi di norma di tipo B2 EN 61496-1 Descrizione Dispositivi elettrosensibili di protezione - principi generali e prove; EN 574:1996+A1:2008 Sicurezza del macchinario Dispositivi di comando a due mani Aspetti funzionali Principi per la progettazione EN ISO 13850 Dispositivi di arresto di emergenza.

Le norme di tipo C forniscono specifiche per una data categoria di macchine (presse meccaniche o compressori). I diversi tipi di macchine che appartengono alla categoria coperta da una norma di tipo C hanno un uso previsto simile e comportano pericoli simili. Le norme di tipo C possono far riferimento a norme di tipo A o B, indicando quali delle specifiche della norma sono applicabili alla categoria di macchina di cui trattasi. Quando, per un dato aspetto di sicurezza della macchina, una norma di tipo C si discosta dalle specifiche di una norma di tipo A o B, le specifiche della norma di tipo C prevalgono sulle specifiche della norma di tipo A o B. L applicazione delle specifiche di una norma di tipo C sulla base della valutazione dei rischi del fabbricante conferisce una presunzione di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute della direttiva macchine coperti dalla norma. Talune norme di tipo C si compongono di varie parti: una prima parte che fornisce le specifiche generali applicabili a una famiglia di macchine, seguita da una serie di parti che forniscono le specifiche per le varie categorie di macchine appartenenti a quella famiglia, a integrazione o modifica delle specifiche generali della parte 1. Per le norme di questo tipo C organizzate la presunzione di conformità deriva dall applicazione della prima parte generale insieme alla pertinente parte specifica della norma.

1. Scopo 2. Riferimento normativi 3. Definizioni 4. Lista dei pericoli 5. Requisiti di sicurezza 6. Verifica delle misure di sicurezza 7. Informazioni 8. Bibliografia 9. Allegati (normativi/informativi) 10. Allegati ZA/ZB/ZC (informativi) relazione tra il documento e la Direttiva Macchine

98/37/CE 2006/42/CE EN 12151:2007 Macchine e impianti per la preparazione di cemento e calcestruzzo EN 1551:2000 Sicurezza dei carrelli industriali Carrelli semoventi con portata maggiore di 10 000 kg EN 1726-1:1998 Sicurezza dei carrelli industriali Carrelli semoventi con portata fino a 10 000 kg compresi e trattori con forza di trazione fino a 20 000 N compresi Parte 1: Requisiti generali

Allegato I SI APPLICA SOLO ALLE MACCHINE NON ALLE QUASI-MACCHINE Struttura dei capitoli dei RES immutata E stata resa più esplicita la procedura per la valutazione dei rischi Aggiunte alcune definizioni in linea alla EN 12100 Dato più risalto al concetto di uso scorretto ragionevolmente prevedibile: l'uso della macchina in un modo diverso da quello indicato nelle istruzioni per l'uso, ma che può derivare dal comportamento umano facilmente prevedibile Aggiunta una clausola specifica sull Ergomomia (1.1.6) Introdotti come generali alcuni RES prima riferiti solo alle operazioni di sollevamento ed alla mobilità delle macchine (1.1.7 Posti di lavoro; 1.1.8 Sedili; 1.3.9 Rischi di movimenti incontrollati; 1.5.1.6 Fulmine) Marcatura della macchina. L anno di costruzione si riferisce all anno in cui si e concluso il processo di fabbricazione. Divieto di antedatare e postdatare la macchina

Allegato I Parte generale Requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute relativi alla progettazione e alla costruzione delle macchine 2 Requisiti essenziali supplementari di sicurezza e di tutela della salute per talune categorie di macchine 3 Requisiti essenziali supplementari di sicurezza e di tutela della salute per ovviare ai pericoli dovuti alla mobilità delle macchine 4 Requisiti essenziali supplementari di sicurezza e di tutela della salute per prevenire i pericoli dovuti ad operazioni di sollevamento 5 Requisiti essenziali supplementari di sicurezza e di tutela della salute per le macchine destinate ad essere utilizzate nei lavori sotterranei 6 Requisiti essenziali supplementari di sicurezza e di tutela della salute per le macchine che presentano particolari pericoli dovuti al sollevamento di persone

Allegato I 1.1.1 Definizioni 1.1.2 Principi d integrazione della sicurezza 1.2 Sistemi di comando 1.3 Misure di protezione contro i pericoli meccanici 1.4 Caratteristiche richieste per i ripari ed i dispositivi di protezione 1.5 Rischi dovuti ad altri pericoli 1.6 Manutenzione 1.7 Informazione

Allegato I

La parte 3 dell allegato I - Requisiti essenziali supplementari di sicurezza e di tutela della salute per ovviare ai pericoli dovuti alla mobilità delle macchine definisce ulteriori requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute concernenti i pericoli dovuti alla mobilità della macchina. Essi si applicano in aggiunta ai requisiti pertinenti della parte 1 dell allegato I. Definizioni a) Macchina che presenta pericoli dovuti alla mobilità macchina il cui lavoro richiede la mobilità durante il lavoro oppure uno spostamento continuo o semicontinuo secondo una successione di stazioni di lavoro fisse, o macchina il cui lavoro si effettua senza spostamenti, ma che può essere munita di mezzi che consentano di spostarla più facilmente da un luogo all altro. b) Conducente : operatore competente incaricato dello spostamento di una macchina. Il conducente può essere trasportato dalla macchina oppure accompagnarla a piedi, o azionarla mediante telecomando. 58

La parte 3 dell allegato I si applica ad esempio a: le macchine che hanno capacità di spostamento durante l esecuzione della funzione principale. Fra queste si annoverano le macchine movimento terra, i carrelli elevatori industriali, le gru a ponte, le gru mobili; le macchine che non si spostano nel compiere le loro attività principali, ma che sono progettate per essere spostate da un posto di lavoro a un altro. Esempi di tali macchine sono le gru caricatrici montate su veicoli, le piattaforme di lavoro mobili elevabili montate su veicoli o su rimorchi montati su stabilizzatori durante le operazioni di sollevamento; le macchine che restano ferme durante l uso ma dotate di mezzi, quali ruote semoventi, cingolati o dispositivi di traino che consentono di spostarle facilmente da un luogo di utilizzo a un altro.

I principali aspetti richiamati nei RES: RES 3.2.1 DESCRIZIONE Posto di guida 3.2.2 Sistemi di ritenuta dei sedili 3.2.3 Posti per persone diverse dal conducente 3.3 1 o paragrafo Uso non autorizzato dei comandi 3.3-2 o, 3 o e 4 o paragrafo Telecomando 3.3.1 1 o paragrafo Ubicazione e posizionamento dei dispositivi di comando 3.3.1 2 o paragrafo Pedali 3.3.1 3 o paragrafo Ritorno alla posizione neutra 3.3.1 4 o e 5 o paragrafo Sterzo 3.3.1 - ultimo paragrafo Segnali di avviamento della retromarcia 3.3.2 1 o paragrafo Spostamenti comandati da un conducente trasportato 3.3.2 - ultimo paragrafo Spostamenti involontari 3.3.3 - ultimo paragrafo Arresto della funzione di spostamento 3.3.4 Spostamento delle macchine con conducente a piedi 3.4.1 Movimenti incontrollati 3.4.3 Ribaltamento o rovesciamento laterale 3.4.4 Caduta di oggetti 3.4.5 Mezzi di appoggio o di sostegno per l accesso 3.4.6 Dispositivi di traino 3.4.7 Dispositivi amovibili di trasmissione meccanica 3.6.1 Iscrizioni, segnalazioni e avvertimenti 3.6.2 Marcatura delle macchine mobili 3.6.3.2 Istruzioni per gli usi molteplici

La parte 4 dell allegato I - Requisiti essenziali supplementari di sicurezza e di tutela della salute per prevenire i pericoli dovuti ad operazioni di sollevamento definisce i requisiti essenziali in materia di sicurezza e di tutela della salute per le macchine che comportano dei rischi legati alle operazioni di sollevamento. I requisiti si applicano a tutte le operazioni di sollevamento, a prescindere dal fatto che l operazione di sollevamento sia la funzione principale della macchina, una funzione secondaria o la funzione di un elemento della macchina stessa. Alcune definizioni: a) Operazione di sollevamento : operazione di spostamento di unità di carico costituite da cose e/o persone che necessitano, in un determinato momento, di un cambiamento di livello. b) Carico guidato : carico di cui l intero spostamento avviene lungo guide rigide o flessibili, la cui posizione nello spazio è determinata da punti fissi.... g) Supporto del carico : parte della macchina sulla quale o nella quale le persone e/o le cose sono sorrette per essere sollevate.

Alcune precisazioni: unità di carico fa riferimento a gruppi di una o più persone o cose o quantità di materiale alla rinfusa che vengono spostati come peso unico. Non copre gli elementi della macchina stessa, pertanto, un operazione che comporta il sollevamento di un elemento della macchina ma non viene sollevato un carico esterno non viene considerata un operazione di sollevamento in tal senso. in un determinato momento indica che la macchina destinata allo spostamento di oggetti, fluidi, materiali o persone in modo continuo, ad esempio, su trasportatori o scale mobili o attraverso condotti non è considerata una macchina che svolge operazioni di sollevamento in tal senso e non è pertanto soggetta ai requisiti indicati dalla parte 4. il normale movimento dei materiali effettuato con mezzi di movimento terra come, ad esempio, escavatori e caricatori non è considerato un operazione di sollevamento, ragion per cui le macchine di movimento terra utilizzate solo a tal fine non sono disciplinate dalla parte 4 dell allegato I. Tuttavia, le macchine di movimento terra progettate ed equipaggiate anche per il sollevamento di unità di carico sono soggette ai requisiti della parte 4 dell allegato I.

I principali aspetti richiamati nei RES: RES DESCRIZIONE 4.1.2.1 Rischi dovuti alla mancanza di stabilità 4.1.2.2 Guide o vie di scorrimento 4.1.2.3 Resistenza meccanica 4.1.2.4 Pulegge, tamburi, rulli, funi e catene 4.1.2.5 Accessori di sollevamento e relativi componenti 4.1.2.6 Controllo dei movimenti 4.1.2.7 Prevenzione del rischio di collisione 4.1.2.8 Macchine che collegano piani definiti 4.1.2.8.1 Movimenti del supporto del carico 4.1.2.8.2 Accesso al supporto del carico 4.1.2.8.3 Contatto con il supporto del carico in movimento 4.1.2.8.4 Caduta del carico dal supporto del carico 4.1.2.8.5 Sicurezza ai piani 4.1.3 Verifica dell idoneità all impiego 4.2.1 Controllo dei movimenti della macchina e del carico 4.2.2 Controllo delle sollecitazioni 4.3.1 Informazioni e marcature di catene, funi e cinghie 4.3.2 Marcatura degli accessori di sollevamento 4.3.3 Marcatura delle macchine di sollevamento 4.4.1 Istruzioni per gli accessori di sollevamento 4.4.2 Istruzioni per le macchine di sollevamento

La parte 6 dell allegato I - Requisiti essenziali supplementari di sicurezza e di tutela della salute per le macchine che presentano particolari pericoli dovuti al sollevamento di persone definisce i requisiti essenziali in materia di sicurezza e di tutela della salute per le macchine che comportano dei pericoli concernenti il sollevamento di persone. Le situazioni particolarmente pericolose associate con il sollevamento di persone comprendono, in particolare, la caduta o il movimento incontrollato del supporto del carico, la caduta di persone dal supporto del carico, le collisioni fra il supporto del carico o le persone dentro o sopra di esso e gli ostacoli nell ambiente della macchina e il crollo o rovesciamento della macchina di sollevamento. I rischi concernenti il sollevamento di persone sono generalmente maggiori rispetto a quelli relativi al sollevamento di cose, in termini di maggior gravità delle eventuali lesioni dovute al guasto che potrebbe causare un infortunio e la maggior esposizione ai pericoli, poiché le persone che vengono sollevate dalla macchina sono continuamente esposte a pericoli quali, ad esempio, la caduta del supporto del carico e ad una minor possibilità di evitare i pericoli o le relative 64 conseguenze.

Alcune precisazioni: I requisiti di cui alla parte 6 dell allegato I si applicano a tutte le macchine che eseguono operazioni di sollevamento di persone, a prescindere dal fatto che l operazione di sollevamento delle persone sia la funzione principale della macchina, una funzione secondaria o la funzione di un elemento della macchina stessa. Il termine sollevamento copre tutti i movimenti o sequenze di movimenti che comprendono il sollevamento o l abbassamento o entrambi. Il sollevamento e l abbassamento comprendono dei cambiamenti di livello in una direzione verticale diritta, nonché con una pendenza. I requisiti di cui alla parte 6 non si applicano ai pericoli dovuti al movimento delle persone in modo continuo, ad esempio su macchine come le scale mobili e i marciapiedi mobili. I requisiti di cui alla parte 6 possono essere applicabili alle macchine in senso stretto, alle attrezzature intercambiabili destinate al sollevamento di persone, ai componenti di sicurezza montati sulla macchina per garantire la sicurezza delle operazioni di sollevamento di persone, agli accessori di sollevamento oppure a catene, funi e cinghie utilizzati per il sollevamento di persone e possono essere anche applicati alle quasimacchine che comportano il sollevamento di persone. 65

I principali aspetti richiamati nei RES: RES DESCRIZIONE 6.1.1 Resistenza meccanica 6.1.2 Controllo delle sollecitazioni 6.2 Dispositivi di comando 6.3.1 Movimenti del supporto del carico 6.3.2 1 o paragrafo Inclinazione del supporto del carico 6.3.2 2 o e 3 o paragrafo Impiego del supporto del carico come posto di lavoro 6.3.2 ultimo paragrafo Portelli del supporto del carico 6.3.3 Copertura di protezione 6.4 Macchine per il sollevamento di persone che collegano piani definiti 6.4.1 Rischi per le persone che si trovano nel supporto del carico o sopra di esso 6.4.2 Comandi ai piani 6.4.3 Accesso al supporto del carico 6.5 Marcature nel supporto del carico

È la verifica della conformità delle macchine ai requisiti minimi di sicurezza (RES) dell allegato I alla Direttiva Macchine, limitatamente a quanto rilevato nella segnalazione di presunta non conformità. Dati dall 8 Rapporto INAIL sulla Sorveglianza del Mercato

Verifica Periodica Accertamento tecnico

Il D.M. 11 aprile 2011 prevede che, qualora si ravvisino presunte non conformità alla Direttiva Macchine, ne vanga data segnalazione al soggetto titolare della funzione.

TC 147: SEGNALAZIONI: 257 TOTALE SEGNALAZIONI: 3436 TC 98: SEGNALAZIONI: 307 TC 150: SEGNALAZIONI: 136 sollevamento Infortunio mortale Infortunio non mortale Verifica Periodica Vigilanza Altro Tot. N. % N. % N. % N. % N. % N. 37 5,3 107 15,3 383 54,7 165 23,6 8 1,1 700 TIPOLOGIA MACCHINA Infortunio mortale Infortunio non mortale N. % N. % Macchine di sollevamento 37 31,1 107 6,5 Incidenza sul totale degli infortuni mortali

TC 147: SEGNALAZIONI: 257 TC 147 Infortunio Infortunio non Verifica mortale mortale Periodica Vigilanza Altro Tot. N. % N. % N. % N. % N. % N. 11 4,3 35 13,6 138 53,7 69 26,8 4 1,6 257

TC 147: SEGNALAZIONI: 257 TC 147 Infortunio Infortunio Verifica mortale non mortale Periodica Vigilanza Altro Tot. N. % N. % N. % N. % N. % N. 11 4,3 35 13,6 138 53,7 69 26,8 4 1,6 257 TC 147 - Motivo Segnalazione Motivo N % Altro 2 0,8 Infortunio Mortale 10 4,1 Infortunio Non Mortale 29 11,8 Verifica Periodica 138 56,1 Vigilanza nei Luoghi di Lavoro 52 21,1 Vigilanza nei Luoghi di Lavoro per Campagna di Controllo 4 1,6 Vigilanza nei Luoghi di Lavoro per Incidente senza Infortunio 11 4,5 Totali 246

TC 98 Infortunio Infortunio Verifica mortale non mortale Periodica Vigilanza Altro Tot. N. % N. % N. % N. % N. % N. 12 3,9 39 12,7 212 69,1 40 13 4 1,3 307 TC 98: SEGNALAZIONI: 307

TC 98 Infortunio Infortunio Verifica mortale non mortale Periodica Vigilanza Altro Tot. N. % N. % N. % N. % N. % N. 12 3,9 39 12,7 212 69,1 40 13 4 1,3 307 TC 98: SEGNALAZIONI: 307 TC 150 - MOTIVO SEGNALAZIONE Motivo N % Infortunio Mortale 6 9,4 Infortunio Non Mortale 15 23,4 Verifica Periodica 33 51,6 Vigilanza nei Luoghi di Lavoro 10 15,6 Totali 64

TC 150: SEGNALAZIONI: 136 TC 150 Infortunio Infortunio Verifica mortale non mortale Periodica Vigilanza Tot. N. % N. % N. % N. % N. 14 10,3 33 24,3 33 24,3 56 41,2 136

TC 150: SEGNALAZIONI: 136 TC 150 Infortunio Infortunio non Verifica mortale mortale Periodica Vigilanza Tot. N. % N. % N. % N. % N. 14 10,3 33 24,3 33 24,3 56 41,2 136 TC 150 - MOTIVO SEGNALAZIONE Motivo N % Infortunio Mortale 6 9,4 Infortunio Non Mortale 15 23,4 Verifica Periodica 33 51,6 Vigilanza nei Luoghi di 10 Lavoro 15,6 Totali 64

TC 144 - Motivo Segnalazione Motivo N % Verifica Periodica 2 16,7 Infortunio Non Mortale 6 50,0 Verifica in fiera 1 8,3 Vigilanza nei Luoghi di Lavoro 3 25,0 TC 10/1 - Motivo Segnalazione Motivo N % Infortunio Non Mortale 2 33,3 Vigilanza nei Luoghi di Lavoro 4 66,7 Totali 6

TC 151 - MOTIVO SEGNALAZIONE Motivo N % Verifica Periodica 8 88,8 Vigilanza nei Luoghi di Lavoro 1 11,2 Totali 9 TC 256 - MOTIVO SEGNALAZIONE Motivo N % Infortunio Non Mortale 2 33,3 Verifica Periodica 4 66,7 Totali 6