REGIONE VENETO PROVINCIA DI VERONA CITTA' DI LEGNAGO PIANO REGOLATORE GENERALE approvato con D.G.R.V. del 24 luglio 2007, n. 2293 Piano regolatore generale - variante parziale n. 38 modifica del perimetro dell ambito unitario d intervento n. 29 in località S. Pietro, assoggettato a piano attuativo ai sensi dell articolo 50, comma 4, lettera a), della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61, e delle disposizioni transitorie della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, articolo 48, comma 1 ADOZIONE APPROVAZIONE Timbro delibera Timbro delibera DESCRIZIONE ELABORATO RELAZIONE ELAB. n. 1 CODICE FILE ORIGINE CODICE STAMPA 14dc_38_1.doc 14dc_38_1.pdf DATA: febbraio 2014 CONTROLLATO PROGETTAZIONE COMUNE DI LEGNAGO - SETTORE 3 LL.PP. ED URBANISTICA VIA XX SETTEMBRE N. 29 telefono 0442/634011 -fax 0442/634803 e-mail: edil.priv@comune.legnago.vr.it I PROGETTISTI IL DIRIGENTE SETTORE 3 Il Capo Servizio 1 LL.PP. ED URBANISTICA ing. Gianni Zerbinati Gestione del territorio e SUAP dott. Maurizio Bonfante
Motivazioni e finalità della variante 3 Legislazione di riferimento 4 Cartografia di base 4 Elaborati 5 Pianificazione di livello sovracomunale 5 Dati quantitativi 5 Valutazione di impatto idraulico 5 Valutazione di incidenza ambientale 6 Valutazione ambientale strategica 7 Allegato: - richiesta di variante 2
Motivazioni e finalità della variante La signora Gigliola Nicolini (di seguito denominata ditta) ha presentato in data 15 ottobre 2013, prot. n. 29780, una richiesta per la modifica del perimetro del piano attuativo n. 29, indicato dal Piano regolatore generale vigente quale ambito unitario per l organizzazione urbanistica di una nuova zona di espansione residenziale prevista a sud dell abitato di S. Pietro. La ditta è proprietà dell appezzamento di terreno individuato catastalmente al foglio n. 39, mappale n. 56, della superficie complessiva di 2.950 mq, classificato dal Piano regolatore generale vigente: per quota parte di 2.660 mq zona territoriale omogenea C2: residenziali di nuovo impianto, sottozona C2.2: zone di espansione delle frazioni, disciplinata dall articolo 38 delle Norme tecniche di attuazione del PRG, inclusa nell ambito residenziale unitario d intervento n. 29, assoggetto a piano attuativo, dell estensione complessiva di 15.201 mq; l area è altresì comprensiva del corrispondente tratto della strada di progetto del PRG di collegamento tra via S. Salvaro e via Fratta; per quota parte di 280 mq, a nord, zona territoriale omogenea B3: residenziale di completamento, disciplinata dagli articoli 34 e 36 delle Norme tecniche di attuazione del PRG; per la quota residua di 10 mq, a sud, zona territoriale omogenea E2: agricola secondaria, sottozona E2.1: di tutela della produzione agricola, disciplinata dagli articoli 56 e 60 delle Norme tecniche di attuazione del PRG. La realizzazione degli interventi edilizi sull area residenziale di espansione è pertanto subordinata alla preventiva formazione di un piano di lottizzazione esteso all intero ambito unitario n. 29, in conformità a quanto stabilito dal comma 2 del richiamato articolo 38 delle Norme tecniche di attuazione del PRG. La ditta propone invece una suddivisione dell attuale perimetro dell ambito unitario di intervento n. 29, con individuazione a est di un sub ambito limitato all area di proprietà della stessa, per il quale attivare autonomamente gli interventi di urbanizzazione ed edificazione previsti dal Piano regolatore generale. La richiesta viene motivata con la constatazione che l estrema frantumazione delle proprietà dei terreni inclusi nell ambito n. 29, comprendente oltre trenta soggetti aventi diritto, ha vanificato svariati tentativi operati dalla stessa ditta per la formazione di un piano di lottizzazione. Conseguentemente viene proposta l individuazione di un nuovo ed autonomo ambito di intervento comprendente sia l area con destinazione C2.2: zone di espansione delle frazioni, di cui al mappale n. 56 parte di 2.660 mq, che l area a destinazione B3: residenziale di completamento a nord della stessa e fino a vicolo S. Salvaro, costituita dal 3
mappale n. 56 parte, di 280 mq, e dal mappale n. 55,di 400 mq, sempre di proprietà della stessa ditta, per un estensione totale di 3.340 mq. Tale perimetrazione è anche funzionale alla realizzazione di un accesso al nuovo insediamento residenziale mediante un collegamento diretto da vicolo S. Salvaro, previa demolizione del fabbricato esistente sul mappale n. 55, come illustrato indicativamente sugli elaborati grafici prodotti dalla ditta. La proposta non comporta alcuna modifica delle destinazioni urbanistiche del Piano regolatore generale previste per le aree interessate né arreca alcun significativo pregiudizio alla successiva organizzazione insediativa della rimanente parte dell ambito unitario d intervento n. 29. La stessa consente peraltro di attivare il piano attuativo dell area e quindi di dare attuazione, se pur parziale, alle locali previsioni insediative del Piano regolatore generale. Allo scopo l Ufficio tecnico comunale ha predisposto la presente variante parziale n. 38 al Piano regolatore generale vigente per la modifica del perimetro dell ambito unitario d intervento n. 29, con individuazione dell ambito n. 29.1 a specifica perimetrazione dei terreni di proprietà della ditta. Legislazione di riferimento Il Piano regolatore generale vigente è stato approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1590 del 13 maggio 2006, in forma interlocutoria con modifiche d ufficio e proposte di modifica ai sensi rispettivamente degli articoli 45 e 46 della legge regionale 27 giugno 1985 n. 61, e con deliberazione n. 2293 del 24 luglio 2007 in forma definitiva. La modifica del perimetro dell ambito unitario d intervento n. 29 soggetto a piano attuativo costituisce variante parziale al Piano regolatore generale ai sensi dell articolo 50, comma 4, lettera a), della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61, in conformità alle norme transitorie stabilite dall articolo 48, comma 1, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio. Cartografia di base Le tavole in scala 1:5.000 e 1:2.000 del PRG e della presente variante sono state redatte su base costituita dalla Carta Tecnica Regionale digitalizzata. Elaborati Gli elaborati costituenti la variante parziale n. 38 comprendono: 4
1. Relazione 2. Stato di fatto a. stralcio tavola LG 13.2 b (scala 1:5.000) Territorio comunale Capoluogo b. stralcio tavola LG 13.3 e (scala 1:2.000) Zonizzazione S. Pietro 3. Progetto a. stralcio tavola LG 13.2 b (scala 1:5.000) Territorio comunale Capoluogo b. stralcio tavola LG 13.3 e (scala 1:2.000) Zonizzazione S. Pietro 4. Asseverazione di non necessità della Valutazione di compatibilità idraulica. Pianificazione di livello sovracomunale La variante n. 38 non è interessata da particolari indicazioni o prescrizioni disciplinari della pianificazione di livello sovracomunale. Dati quantitativi La variante n. 38 comporta esclusivamente una suddivisione ed una diversa perimetrazione dell originario ambito residenziale unitario d intervento n. 29 in località S. Pietro, soggetto a piano attuativo esteso all intera area perimetrata, senza apportare alcuna variazione alle destinazioni urbanistiche, al dimensionamento ed alle modalità di attuazione degli interventi previsti dal Piano regolatore generale vigente. Valutazione di compatibilità idraulica La Valutazione di compatibilità idraulica per la redazione degli strumenti urbanistici è attualmente regolata dalle modalità operative ed indicazioni tecniche stabilite con deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2948 del 6 ottobre 2009. È richiesta per gli strumenti urbanistici comunali generali o loro varianti che comportino una trasformazione che possa modificare il regime idraulico. Per le varianti che invece non comportino alcuna alterazione del regime idraulico ovvero di entità non significativa è richiesta invece un apposita asseverazione da parte del tecnico estensore della variante stessa attestante la non necessità della Valutazione di compatibilità idraulica. Nel caso della variante n. 38 in argomento viene esclusivamente suddiviso e perimetrato diversamente l originario ambito residenziale unitario d intervento n. 29 in località S. Pietro, soggetto a piano attuativo esteso all intera area perimetrata, senza apportare alcuna variazione alle destinazioni urbanistiche, al dimensionamento ed alle modalità di attuazione degli interventi previsti dal Piano regolatore generale vigente. 5
Tali modifiche non comportano pertanto alcuna alterazione del regime idraulico del Piano regolatore generale vigente, di cui alla Valutazione di Compatibilità Idraulica già oggetto di presa d atto da parte dell Unità del Genio Civile di Verona in data 9 luglio 2003, prot. n. 10506. Si ritiene conseguentemente che il presente provvedimento sia soggetto ad apposita asseverazione di non necessità della Valutazione di compatibilità idraulica ai sensi della citata deliberazione della Giunta regionale n. 2948/2009. Valutazione di incidenza ambientale (VinCa) La Regione, con deliberazione di Giunta del 10 ottobre 2006, n. 3173, ha dato nuove disposizioni in merito all' attuazione della direttiva comunitaria 92/43/CEE e del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, oltre ad una Guida metodologica per la Valutazione di incidenza ambientale relativa ai Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.) ed alle Zone di Protezione Speciale ( Z.P.S.). In particolare ha precisato che l' ambito geografico di applicazione delle disposizioni relative all obbligatorietà della presentazione del documento ai fini della valutazione di incidenza non è limitato a piani, progetti ed interventi ricadenti esclusivamente all interno dei siti della rete Natura 2000, ma è altresì esteso anche gli interventi che, pur sviluppandosi al di fuori di tali aree, possano comunque avere incidenze significative negative su di esse. Ha quindi individuato i criteri e indirizzi per l'individuazione dei piani, progetti e interventi per i quali non è necessaria la procedura di Valutazione di incidenza, come specificato al paragrafo 3 della Guida metodologica. Nel caso della variante n. 38 viene esclusivamente suddiviso e perimetrato diversamente l originario ambito residenziale unitario d intervento n. 29 in località S. Pietro, soggetto a piano attuativo esteso all intera area perimetrata, senza apportare alcuna variazione alle destinazioni urbanistiche, al dimensionamento ed alle modalità di attuazione degli interventi previsti dal Piano regolatore generale vigente. Tali modifiche non richiedono la procedura di Valutazione di incidenza, in conformità a quanto stabilito e precisato dalla Guida metodologica di cui alla deliberazione della Giunta regionale 10 ottobre 2006, n. 3173, ed in particolare al paragrafo 3 Criteri ed indirizzi per l individuazione dei piani, progetti e interventi per i quali non è necessaria la procedura di valutazione di incidenza, punto B, lettere V e VI. 6
Valutazione ambientale strategica (VAS) La Direttiva 2004/42/CE ed il decreto legislativo 3 aprile 2006 Codice dell Ambiente richidono che tutti i processi pianificatori devono, sulla base della Direttiva 2004/42/CE e del D. Lgs. 152/2006 c.d. Codice Ambiente, essere accompagnati dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) intesa sia quale verifica di assoggettabilità che di vera e propria valutazione. L'impianto normativo disciplinante la VAS è stato implementato dal decreto legislativo 13 maggio 2011, n. 70 convertito in legge con modificazioni, dall'art. 1 comma, della Legge 12 luglio 2011, n. 106. La Regione ha individuato specifiche ipotesi di esclusione dall applicazione della procedura VAS con deliberazione di Giunta del 31 marzo 2009, n. 791. Con successiva deliberazione della Giunta regionale con deliberazione del 7 agosto 2012, n. 1646, di recepimento del Parere n. 84 del 3 agosto 2012 della Commissione regionale VAS, avente ad oggetto "Linee di indirizzo applicative a seguito del Decreto Sviluppo, con particolare riferimento alle ipotesi di esclusione già previste dalla Deliberazione n. 791/2009 e individuazione di nuove ipotesi di esclusione e all' efficacia della valutazione dei Rapporti Ambientali dei PAT/PATI", sono state altresì precisati ulteriori casi di esclusione dalla procedura VAS, tra cui le varianti derivanti dalla correzione dei perimetri destinati ai piani urbanistici attuativi. Nel caso della variante n. 38 viene esclusivamente suddiviso e perimetrato diversamente l originario ambito residenziale unitario d intervento n. 29 in località S. Pietro, assoggettato a piano attuativo esteso all intera area perimetrata, senza apportare alcuna variazione alle destinazioni urbanistiche, al dimensionamento ed alle modalità di attuazione degli interventi previsti dal Piano regolatore generale vigente. Tali modifiche non richiedono la procedura VAS, in conformità a quanto stabilito in merito dalla Giunta regionale con le richiamate deliberazioni n. 791 del 31 marzo 2009 e n. 1646 del 7 agosto 2012. 7