L ILLECITO TRIBUTARIO



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Transcript:

L ILLECITO TRIBUTARIO Costituisce illecito tributario ogni inosservanza degli obblighi attinenti al rapporto giuridico d imposta. Trattasi di fatti giuridicamente rilevanti da cui l ordinamento tributario fa derivare, come conseguenza, l applicazione di una sanzione. 1

FONTI NORMATIVE IN TEMA DI SANZIONI AMMINISTRATIVE D.Lgs. n. 472/1997: principi generali; D.Lgs. n. 471/1997: sanzioni in materia di imposte sui redditi ed Iva; D.Lgs. n. 473/1997: sanzioni in materia di tributi sugli affari, sulla produzione e sui consumi nonché di altri tributi indiretti; le sanzioni relative alle accise ed ai tributi doganali sono contenute nei rispettivi testi unici. 2

Il D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 I punti cardine del sistema sanzionatorio amministrativo: principio di legalità (art. 25 Cost.); principio del cd. Favor rei; introduzione di un procedimento unitario di irrogazione delle sanzioni; 3

Il D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 principio di personalità della sanzione; fissazione di cause di esclusione della responsabilità; affermazione del principio di specialità della sanzione; 4

Il D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 previsione di sanzioni amministrative accessorie; introduzione di misure e circostanze agevolative ovvero attenuanti; adozione di criteri di determinazione delle sanzioni. 5

LA SANZIONE AMMINISTRATIVA La sanzione amministrativa, consistente nel pagamento di una somma di denaro, è inflitta a chi commette una violazione da solo o in concorso con altre persone. Essa può essere determinata in misura fissa ovvero tra un limite minimo e massimo. 6

CAUSE DI NON PUNIBILITÀ L art. 6 del D.Lgs. 472/97 prevede la non punibilità dell agente nel caso in cui la violazione sia addebitabile a: errore sul fatto; obiettive condizioni d incertezza della norma tributaria; mancato pagamento del tributo per fatto del terzo denunciato all autorità giudiziaria; ignoranza inevitabile della legge tributaria; forza maggiore; violazioni che non pregiudicano l esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell imposta e sul versamento del tributo. 7

CONCORSO DI VIOLAZIONI L art. 12 del D.Lgs. 472/97 statuisce che è punito con la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata da un quarto fino al doppio (c.d. cumulo giuridico) chi: con una sola azione od omissione, viola diverse disposizioni anche relative a tributi diversi (CONCORSO FORMALE); con più azioni od omissioni, commette anche diverse violazioni della medesima disposizione (CONCORSO MATERIALE). 8

CONCORSO DI SOGGETTI Il concorso di più soggetti in una violazione comporta per ciascuno dei partecipi la punibilità con la sanzione disposta per fattispecie violata. La partecipazione può essere: psichica; materiale. 9

CONCORSO DI SOGGETTI Se l illecito è riferito a un obbligo cui sono tenuti più soggetti in solido, la sanzione irrogata è unica e il pagamento da parte di uno dei corresponsabili libera gli altri, salvo diritto di rivalsa. 10

IL PROCEDIMENTO DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI (art. 16, D.Lgs. n. 472/97) L ufficio notifica al trasgressore un apposito atto di contestazione. In tal caso, il trasgressore entro 60 gg. può: definire la controversia con il pagamento di un importo pari ad un terzo della sanzione indicata evitando anche l irrogazione di sanzioni accessorie (c.d. definizione agevolata); produrre deduzioni difensive idonee a sospendere l efficacia dell atto. In tal caso, l'ufficio, nel termine di decadenza di un anno dalla presentazione delle deduzioni, irroga, se del caso, le sanzioni con atto motivato a pena di nullità anche in ordine alle deduzioni medesime. 11

LE SANZIONI ACCESSORIE Oltre alle sanzioni pecuniarie sono previste, ai sensi dell art. 21 D.Lgs 472/97, determinate sanzioni amministrative c.d. accessorie: interdizione dalle cariche di amministratore, sindaco o revisore di società di capitali e di enti con personalità giuridica, pubblici o privati; interdizione dalla partecipazione a gare per l affidamento di pubblici appalti e forniture; interdizione dall ottenimento di licenze, concessioni o autorizzazioni amministrative; sospensione dall esercizio di attività di lavoro autonomo o di impresa. 12

IL RAVVEDIMENTO OPEROSO Trattasi di un istituto applicabile, ai sensi dell art. 13, D.Lgs. n. 472/97, a tutte le violazioni di norme tributarie. In particolare, laddove il contribuente, prima dell inizio di qualunque attività istruttoria o amministrativa, si attivi al fine di regolarizzare adempimenti omessi ovvero irregolarmente effettuati, può ottenere una riduzione delle sanzioni sino ad un sesto del minimo edittale previsto a seconda della violazione commessa e della tempestività della regolarizzazione. 13

LE SANZIONI PENALI La sanzione penale, rispetto a quella amministrativa, costituisce una extrema ratio cui l ordinamento ricorre contro le violazioni più gravi. 14

IL PRINCIPIO DI SPECIALITÀ La necessità di prevedere un meccanismo volto ad evitare la contemporanea applicazione della sanzione amministrativa con quella penale, a fronte della medesima violazione, è alla base dell introduzione del principio di specialità. 15

LE FONTI DELLE SANZIONI PENALI Le fonti delle sanzioni penali sono: libro I del c.p.; D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (relativo ai reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto); Dpr. 23 gennaio 1973, n. 43 (approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale); per i reati di contrabbando doganale; D.L. 28 febbraio 1939, n. 334 (relativo ai reati in materia di oli minerali). 16

I REATI TRIBUTARI (D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74) Le principali fattispecie di reato sono: dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2); dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3); dichiarazione infedele (art. 4); omessa dichiarazione (art. 5). Nelle ultime due fattispecie di reato sono previste delle soglie minime di punibilità. 17

I REATI TRIBUTARI (D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74) Altre fattispecie criminose sono: emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti al fine di consentire a terzi l evasione (art. 8); occultamento o distruzione di documenti contabili in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume d affari (art. 10); omesso versamento di ritenute certificate (art. 10 bis); omesso versamento di IVA (art. 10 ter); omessi versamenti ed illecita compensazione (art. 10 quater); sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11). 18